Codice della strada - Regolamento Art. 115
Regolamento Art. 115
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)
A) DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PATENTE E SUL CAP (ART. 115-118 C.S.)
Art. 307. - Attestato di idoneità psicofisica (art. 115 C.s.).
1. Lo specifico attestato di cui all'articolo 115, comma 2, lettera b), del codice, è rilasciato dalla commissione medica locale di cui all'articolo 119, comma 4, del codice medesimo a seguito di visita medica specialistica rivolta ad accertare la persistenza dei requisiti fisici e psichici richiesti.
2. L'attestato di cui al comma 1, conforme al modello IV.1, che fa parte integrante del presente regolamento, se accompagnato dalla patente di guida in corso di validità e, ove ricorra il caso, dal certificato di abilitazione professionale, consente la guida di autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati adibiti a trasporto di persone, per il periodo di un anno a partire dalla data di rilascio dell'attestato ovvero nei più ridotti limiti temporali indicati nell'attestato stesso.
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