Codice della strada - Regolamento Art. 116
Regolamento Art. 116
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)
A) DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PATENTE E SUL CAP (ART. 115-118 C.S.)
Art. 308. Modello e caratteristiche della patente di guida - Guida dei veicoli utilizzati per il soccorso stradale (art. 116 C.s.).
1. La patente di guida, conforme al modello comunitario, ha le seguenti dimensioni:
a) altezza 106 mm;
b) larghezza 222 mm.
Le altre caratteristiche sono riportate nel modello IV.2, che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Per evitare i rischi di falsificazione della patente di guida, dopo l'intestazione e l'apposizione della fotografia del titolare, viene applicata, sulle parti da proteggere, una pellicola trasparente di materiale plastico.
3. Le caratteristiche del materiale utilizzato per la patente di guida, le caratteristiche della pellicola protettiva antifalsificazione, le modalità di compilazione del documento, di applicazione della pellicola protettiva sulla patente, le parti della patente da proteggere e gli ulteriori dettagli necessari sono stabiliti con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione, da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice.
4. Le disposizioni di cui all'articolo 116, commi 3 e 4, del codice, si applicano anche nel caso di complessi formati da autoveicolo, anche non classificato per il soccorso stradale, e da rimorchio costituito da veicolo in avaria. E' sufficiente che il conducente del complesso sia in possesso della sola patente di guida del veicolo traente isolato, quando venga rimorchiato un autoveicolo su cui sia presente altro conducente, munito della relativa patente di guida ed in grado di azionare i dispositivi di frenatura e di sterzo del veicolo trainato, così da costituire valido ausilio per la corretta marcia del complesso stesso.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)
A) DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PATENTE E SUL CAP (ART. 115-118 C.S.)
Art. 309. - Annotazione del gruppo sanguigno (art. 116 C.s.).
1. Il gruppo sanguigno di appartenenza del titolare, qualora annotato sulla patente di guida, è riportato nell'apposito spazio a ciò destinato, come risulta a pagina 2 del modello IV.2.
2. Gli estremi del gruppo sanguigno sono rilevati dalla scheda allegata, in copia autenticata (o conforme), al certificato medico relativo al possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti.
3. Le modalità di determinazione del gruppo sanguigno di appartenenza, di competenza dei laboratori a ciò preposti, sono definite con decreto del Ministro della sanità da emanare nel termine previsto dall'articolo 232 del codice. Tale decreto può essere aggiornato, a seguito di progressi scientifici nel campo emotrasfusionale.
4. Il titolare è tenuto a verificare, all'atto del ritiro della patente, sia nel caso di primo rilascio che in quelli di estensione o duplicato, l'esattezza dell'indicazione relativa al gruppo sanguigno, qualora annotato, per lettura diretta della scheda originale in suo possesso ed a chiederne la rettifica, in caso di constatato errore, all'ufficio provinciale della M.C.T.C..
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)
A) DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PATENTE E SUL CAP (ART. 115-118 C.S.)
Art. 310. - Tipi di certificati di abilitazione professionale: CAP (art. 116 C.s.).
1. I certificati di abilitazione professionale (CAP), di cui all'art. 116, comma 8, del codice, sono dei seguenti tipi:
KA - per guidare a carico, per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette, di massa complessiva fino ad 1,3 t in servizio di noleggio con conducente;
KB - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, motocarrozzette di massa complessiva oltre 1,3 t in servizio di noleggio con conducente ed autovetture in servizio di piazza o di noleggio con conducente;
KC - per guidare, essendo minori di anni 21 e per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, autocarri, autoveicoli per trasporti specifici, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di cose, ed il cui peso complessivo a pieno carico, compreso il rimorchio, superi 7,5 t;
KD - per guidare, a carico per qualsiasi spostamento su strada, autobus, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone in servizio di linea o di noleggio con conducente o per il trasporto di scolari;
[KE - per guidare, per qualsiasi spostamento su strada, a vuoto o a carico, mezzi adibiti ai servizi di emergenza] (1).
2. Il certificato di abilitazione professionale di tipo KB è valido anche per la guida dei veicoli cui abilita il certificato KA; il certificato di abilitazione professionale di tipo KD è valido anche per la guida dei veicoli cui abilitano i certificati di tipo KB e KE (1).
3. I certificati di cui al comma 1, devono corrispondere al modello IV.3, che fa parte integrante del presente regolamento.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)
A) DISPOSIZIONI GENERALI SULLA PATENTE E SUL CAP (ART. 115-118 C.S.)
Art. 311. - Requisiti per il rilascio del CAP (art. 116 C.s.).
1. Per il rilascio del CAP, a seconda del tipo richiesto, è necessaria la titolarità della patente di guida come di seguito indicato:
KA - patente di categoria A;
KB - patente di categoria B;
KC - patente di categoria C;
KD - patente di categoria D per la guida di autobus; DE negli altri casi;
[KE - patente di categoria B per la guida di ambulanze ed altri veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t; patente di categoria C negli altri casi] (1).
2. Il rilascio del CAP è subordinato all'accertamento del possesso dei requisiti fisici e psichici richiesti per il rilascio, la revisione e la conferma di validità della patente di guida dei veicoli delle categorie C, D ed E.
3. Per ottenere il certificato di abilitazione professionale (CAP), occorre:
a) essere residenti in un comune della Repubblica;
b) essere in possesso di patente nazionale valida per la categoria prevista dal comma 1;
c) presentare una domanda ad un ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C.;
d) superare l'apposito esame da sostenersi nella circoscrizione territoriale dello stesso ufficio, ovvero dimostrare di essere in possesso della relativa abilitazione rilasciata da uno Stato estero.
4. Ai minori di anni 21 può essere rilasciato esclusivamente il certificato di abilitazione professionale KC.
5. L'Ufficio provinciale della M.C.T.C. provvede a rilasciare il certificato di abilitazione professionale, contrassegnato da un numero progressivo assegnato dal centro elaborazione dati della Direzione generale della M.C.T.C.
6. La domanda di cui al comma 3, lettera c), ha validità per sei mesi, dà diritto a sostenere l'esame una volta soltanto e non è prorogabile.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
***