Codice della strada - Regolamento Art. 121
Regolamento Art. 121
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)
B) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA (ARTT. 119-121 C.S.)
Art. 332. - Competenze dei dipendenti della Direzione generale della M.C.T.C. in materia di esami di idoneità (art. 121 C.s.).
1. Gli esami di idoneità di cui agli articoli 118, 121, 128 e 168 del codice sono effettuati dai dipendenti appartenenti ai ruoli della Direzione generale della M.C.T.C. secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella IV.1 che fa parte integrante del presente regolamento. Fermo restando il citato quadro di riferimento, possono continuare ad effettuare esami i dipendenti che abbiano conseguito l'abilitazione entro il 31 dicembre 1993.
2. Nell'eventualità che i profili professionali elencati nella tabella succitata siano sostituiti da nuovi profili professionali, il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio provvedimento, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli sostitutivi.
3. Nell'eventualità di innovazioni nell'ordinamento giuridico del personale, il Ministro dei trasporti e della navigazione provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali del nuovo ordinamento.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO IV - GUIDA DEI VEICOLI E CONDUZIONE DEGLI ANIMALI
1 - PATENTE DI GUIDA (ARTT. 115-121 C.S.)
B) REQUISITI PER IL RILASCIO DELLA PATENTE DI GUIDA (ARTT. 119-121 C.S.)
Art. 333. - Esami con veicoli muniti di doppi comandi. Modalità e termini per il rilascio della patente (art. 121 C.s..
1. Con provvedimento del Ministro dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. sono individuati i veicoli che, allestiti in modo particolare per essere condotti da mutilati e minorati fisici, sono esclusi, per l'effettuazione degli esami di guida, dall'obbligo dei doppi comandi, di cui all'articolo 121, comma 9, del codice.
2. A seguito del superamento dell'esame di guida, il funzionario esaminatore rilascia la patente dopo aver apposto la data dell'esame, la data di scadenza della patente e la propria firma negli spazi a ciò destinati. La patente di guida è preventivamente firmata dal direttore dell'ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. o da un suo delegato a convalida della regolarità della procedura seguita fino all'effettuazione dell'esame di guida.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
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