Codice della strada - Regolamento Art. 161
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
3 - ARRESTI, SOSTE E FERMATE DEI VEICOLI (ARTT. 157-163 C.S.)
Art. 356. - Ingombro della carreggiata (art. 161 C.s.).
1. Nel caso di incidente stradale che provochi l'ingombro della carreggiata da parte di veicoli danneggiati che non č possibile rimuovere tempestivamente, questo deve essere immediatamente presegnalato mediante uno o pių segnali del tipo previsto dall'articolo 162 del codice a cura dei conducenti o dei passeggeri dei veicoli danneggiati. Qualora questi siano impossibilitati a farlo, tale presegnalazione deve essere effettuata a cura degli agenti del traffico o dei cantonieri stradali sopraggiunti sul luogo dell'incidente.
2. Le cautele necessarie da adottare immediatamente per evitare pericolo alla circolazione quando si verifichi la caduta di sostanze viscide, infiammabili o comunque pericolose, consistono in:
a) presegnalamento della zona pericolosa mediante il segnale previsto dall'articolo 162 del codice, posto, se necessario, anche in mezzo alla carreggiata;
b) segnali manuali di avviso, eseguiti dal conducente o da un suo incaricato, al fine di impedire il transito, sulla zona pericolosa, dei veicoli sopraggiungenti dalla parte ove non č stato posto il segnale;
c) rimozione delle sostanze pericolose cadute o, quanto meno, ripristino dell'aderenza sul piano viabile mediante spargimento di sabbia, terra, segatura o altro idoneo materiale.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, i conducenti o i passeggeri dei veicoli interessati sono tenuti, nel pių breve tempo possibile, ad avvertire l'organo di polizia stradale pių vicino al luogo dell'incidente.
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