Codice della strada - Regolamento Art. 188

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO

10 - CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE DEDITE ALL'ALCOOL E DEGLI INVALIDI (ARTT. 186-188 C.S.)

Art. 381. – Strutture, contrassegno e segnaletica per la mobilità  delle persone invalide (art. 188 C.s.)1

1. Ai fini di cui all'articolo 188, comma 1, del codice, gli enti proprietari della strada devono allestire e mantenere funzionali ed efficienti tutte le strutture per consentire ed agevolare la mobilità  delle persone invalide.

2. Per la circolazione e la  sosta  dei  veicoli  a  servizio  delle  persone  invalide  con capacita' di deambulazione  impedita,  o  sensibilmente  ridotta,  il comune rilascia apposita autorizzazione in deroga,  previo  specifico accertamento  sanitario.  L'autorizzazione  e'  resa  nota   mediante l'apposito  contrassegno  invalidi   denominato:   "contrassegno   di parcheggio  per  disabili"  conforme  al   modello   previsto   dalla raccomandazione n. 98/376/CE del Consiglio dell'Unione europea del  4 giugno 1998 di cui alla figura V.4. Il contrassegno  e'  strettamente personale, non e' vincolato ad uno specifico veicolo ed ha valore  su tutto il territorio nazionale. In caso di  utilizzazione,  lo  stesso deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i  controlli.  L'indicazione delle strutture di cui al comma 1 deve essere resa nota  mediante  il segnale di: "simbolo di accessibilita'" di cui alla figura V.5.

3. Per il rilascio della autorizzazione di cui al comma 2, l'interessato deve presentare domanda al sindaco del comune di residenza, nella quale, oltre a dichiarare sotto la propria responsabilità  i dati personali e gli elementi oggettivi che giustificano la richiesta, deve presentare la certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza, dalla quale risulta che nella visita medica è stato espressamente accertato che la persona per la quale viene chiesta l'autorizzazione ha effettiva capacità  di deambulazione impedita o sensibilmente ridotta. L'autorizzazione ha validità  5 anni. Il rinnovo avviene con la presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio.

4. Per le persone invalide a tempo determinato in conseguenza di infortunio o per altre cause patologiche, l'autorizzazione può essere rilasciata a tempo determinato con le stesse modalità  di cui al comma 3. In tal caso, la relativa certificazione medica deve specificare il presumibile periodo di durata della invalidità .
Trascorso  tale  periodo  e'  consentita  l'emissione  di  un  nuovo contrassegno a tempo  determinato,  previa  ulteriore  certificazione medica rilasciata dall'ufficio medico-legale  dell'Azienda  Sanitaria Locale di appartenenza che attesti che le  condizioni  della  persona invalida danno diritto all'ulteriore rilascio.

5. Nei  casi  in  cui ricorrono  particolari  condizioni  di  invalidita'   della   persona interessata, il comune  puo',  con  propria  ordinanza,  assegnare  a titolo gratuito un adeguato spazio di sosta individuato  da  apposita segnaletica indicante gli estremi del "contrassegno di parcheggio per disabili" del soggetto autorizzato ad usufruirne (fig. II.79/a). Tale agevolazione, se l'interessato non ha disponibilita' di uno spazio di sosta privato accessibile, nonche'  fruibile,  puo'  essere  concessa nelle zone ad alta densita' di traffico, dietro  specifica  richiesta da parte del detentore del "contrassegno di parcheggio per disabili". Il comune  puo'  inoltre  stabilire,  anche  nell'ambito  delle  aree destinate a parcheggio a pagamento gestite in concessione, un  numero di posti destinati alla  sosta  gratuita  degli  invalidi  muniti  di contrassegno superiore al limite minimo  previsto  dall'articolo  11, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1996, n. 503, e prevedere, altresi',  la  gratuita'  della  sosta  per  gli invalidi nei parcheggi a pagamento qualora risultino gia' occupati  o indisponibili gli stalli a loro riservati.

6. Gli schemi delle strutture e le modalità  di segnalamento delle stesse, nonché le modalità  di apposizione della segnaletica necessaria e quant'altro utile alla realizzazione delle opere indicate nel comma 1, sono determinati con apposito disciplinare tecnico, approvato dal Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti sentito il Ministro della sanità . 

 

NOTA:
1 Articolo così modificato dall’art. 1 del D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151 ( in Gazz. Uff. 31 agosto 2012, n. 203) in vigore dal 15 settembre 2012.
Art. 3 D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151: “La sostituzione  del  «contrassegno  invalidi»  con  il  nuovo «contrassegno  di  parcheggio  per  disabili»,  conforme  al  modello previsto dalla raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea  del 4 giugno 1998, deve avvenire entro tre anni dalla data di entrata  in vigore  del  presente  regolamento,  salvo  che  le   amministrazioni comunali non decidano tempi piu' contenuti.  I Comuni  garantiscono, comunque, in tale periodo il rinnovo dei «contrassegni invalidi» gia' rilasciati con il nuovo «contrassegno di parcheggio per disabili».  
2. Nel periodo transitorio di tre anni di cui al comma 1 conservano la loro validita' le autorizzazioni e i corrispondenti  «contrassegni invalidi» gia' rilasciati.   
3. Entro tre anni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente regolamento la segnaletica stradale oggetto degli adempimenti di  cui all'articolo 2 deve essere adattata alle  intervenute  modifiche.  In caso di sostituzione i nuovi segnali e il simbolo di  accessibilita' devono essere conformi alle norme del presente regolamento

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