Codice della strada - Regolamento Art. 207
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO VI - DEGLI ILLECITI PREVISTI DAL CODICE DELLA STRADA E DELLE RELATIVE SANZIONI
Capo I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI E DELLE RELATIVE SANZIONI
SEZ. I - DEGLI ILLECITI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI SANZIONI AMMINISTRATIVE PECUNIARIE ED APPLICAZIONE DI QUESTE ULTIME (ARTT. 196-208 C.S.)
Art. 391. - Quietanza versamento della cauzione o ritiro della patente (art. 207 C.s.).
1. La somma ricevuta dall'agente accertatore ai sensi dell'articolo 207, comma 1, del codice deve essere versata all'ufficio o comando da cui questi dipende. La quietanza rilasciata ai sensi dell'articolo 387 è allegata alla copia del verbale consegnato dallo stesso agente accertatore ai sensi dell'articolo 200, comma 4, del codice, e conservata dall'ufficio o comando, secondo quanto dispone il comma 3 dello stesso articolo 387.
2. Quando viene versata la cauzione o ritirata la patente di guida ai sensi dell'articolo 207, commi 1 e 3, del codice, sia l'una che l'altra devono essere restituite all'interessato al momento in cui avviene il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice. Della restituzione se ne dà atto con apposito verbale di cui una copia è consegnata all'interessato.
3. Nel caso di versamento della cauzione, se non avviene il pagamento in misura ridotta e non sia stato presentato ricorso ai sensi dell'articolo 203 del codice, la somma versata o la garanzia fidejussoria è introitata in luogo della riscossione prevista ai sensi dell'articolo 206 del codice e con i medesimi effetti.
4. In caso di ritiro della patente, se non viene effettuato il pagamento in misura ridotta ai sensi dell'articolo 202 del codice, il documento è trattenuto presso l'ufficio o comando interessato, che lo tiene a disposizione del Prefetto a cui deve essere presentato il rapporto della violazione, unitamente al verbale di accertamento, per il procedimento ai sensi dell'articolo 204 del codice. Il Prefetto dispone con l'ordinanza ingiunzione anche la restituzione, con le cautele necessarie per l'adempimento dell'obbligazione conseguente.
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