Codice della strada - Regolamento Art. 34
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE
Capo I
5 - ONERI SUPPLEMENTARI (ART. 34 C.S.)
Art. 72. - Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali (art. 34 C.s.).
1. Il Ministero dei lavori pubblici, sulla base dei dati forniti dal Ministero del tesoro in ordine all'importo complessivo dei proventi dell'indennizzo d'usura acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice, predispone, alla fine di ciascun esercizio finanziario, specifico rapporto alla Conferenza Stato-Regioni di cui all'articolo 12 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Il rapporto annuale di cui al comma 1 viene presentato per la prima volta alla Conferenza Stato-Regioni entro e non oltre il 31 marzo 1995 e riguarda l'esercizio finanziario 1994.
3. Per il perseguimento dei fini indicati dall'articolo 34, comma 4 del codice, il Ministero del tesoro, in sede di determinazione annuale delle quote di trasferimenti da effettuare a favore dell'A.N.A.S. e delle regioni tiene conto delle somme acquisite ai sensi dell'articolo 34, comma 4, del codice e le destina, nei casi in cui gli itinerari interessino sia le strade statali che la viabilitą minore, in ragione di 7/10 alle amministrazioni regionali e di 3/10 al compartimento A.N.A.S. competente per territorio operativo.
4. Le societą concessionarie delle autostrade comunicano il 1° aprile, 1° agosto e 1° dicembre di ogni anno all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale gli importi acquisiti ai sensi dell'articolo 34, comma 3, del codice. La comunicazione viene effettuata secondo moduli predisposti di comune accordo con l'AISCAT e su supporto informatico.
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