Codice della strada - Regolamento Art. 38

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

2 - LA SEGNALETICA IN GENERALE (ARTT. 37-38 C.S.)

Art. 75. - Campo di applicazione delle norme sulla segnaletica (art. 38 C.s.).

1. Il campo di applicazione delle norme relative ai segnali stradali si estende alle strade pubbliche e alle strade comprese nell'area dei porti, degli aeroporti, degli autoporti, delle università , degli ospedali, dei cimiteri, dei mercati, delle caserme e dei campi militari, nonché di altre aree demaniali aperte al pubblico transito.

2. I segnali sono obbligatori anche sulle strade ed aree aperte ad uso pubblico, quali strade private, aree degli stabilimenti e delle fabbriche, dei condomini, parchi autorizzati o lottizzazioni e devono essere conformi a quelli stabiliti dalle presenti norme; su tali strade, se non aperte all'uso pubblico, i segnali sono facoltativi, ma, se usati, devono essere conformi a quelli regolamentari.

3. Le norme di regolamento relative all'articolo 38, commi 5 e 9, del codice sono stabilite negli articoli che seguono, relativi alla segnaletica, per gruppi di segnali.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

2 - LA SEGNALETICA IN GENERALE (ARTT. 37-38 C.S.)

Art. 76. - Segnali per le esigenze dell'autorità  militare (art. 38 C.s.).

1. I segnali di cui all'articolo 38, comma 11, del codice, sono i seguenti:

a) segnali di classe dei ponti;

b) segnali di pericolo, di prescrizione e di normali indicazioni;

c) segnali campali temporanei.

2. I segnali di cui al comma 1 sono destinati, giusta la disposizione del richiamato articolo 38, comma 11 del codice, alle esigenze esclusive del traffico militare e, pertanto, sono diretti a regolare soltanto questo traffico e devono essere osservati esclusivamente dal personale militare nell'esercizio del traffico militare suddetto. Il comando militare territoriale competente stabilisce i luoghi ed i punti delle singole strade in cui le esigenze del traffico militare impongono la installazione dei segnali permanenti o temporanei rientranti in quelli stabiliti nel disciplinare di cui al comma 3, e li comunica al Ministero dei lavori pubblici e della difesa.

3. Le caratteristiche, le dimensioni, i simboli e i colori nonché le modalità  di apposizione dei singoli segnali sono stabiliti con disciplinare del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro della difesa da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

4. La installazione dei segnali va comunicata all'ente proprietario con l'indicazione del tempo in cui verrà  effettuata. La installazione stessa è effettuata dal personale militare; il Comando competente può richiedere il concorso dell'ente proprietario, concordando con esso i tempi e le modalità  di essa.

Indice codice della strada commentato

Spazio annotazioni, commenti, sentenze
***