Codice della strada - Regolamento Art. 44

Indice codice della strada commentato

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 184. - Disposizioni generali sulle segnalazioni dei passaggi a livello (art. 44 C.s.).

1. In caso di avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, le stesse sono sostituite con almeno un cavalletto per parte che deve essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Le barriere e le semibarriere sono, altres�, sostituibili con una bandiera rossa rifrangente e con una lanterna a luce rossa di notte e negli altri casi di scarsa visibilit�, manovrate dall'addetto alla custodia dei passaggi a livello. Nel periodo di tempo intercorrente tra l'insorgere dell'avaria dei meccanismi di chiusura dei passaggi a livello e l'apposizione delle protezioni suindicate, l'esercente la ferrovia provvede a disciplinare la circolazione dei treni, in relazione alla sicurezza dei passaggi a livello.

2. Le barriere e le semibarriere devono essere esternamente a strisce rifrangenti bianche e rosse. Su ogni semibarriera devono essere collocate almeno due luci rosse delle quali una in corrispondenza della estremit� libera. Luci rosse possono essere collocate anche sulle barriere.

3. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere devono essere collocati, a cura e spese dell'esercente la ferrovia, senza onere per l'eventuale occupazione della sede stradale, i seguenti segnali:

a) CROCE DI S. ANDREA se la visibilit� verso la ferrovia � sufficiente lungo tutto il percorso di approccio;
b) CROCE DI S. ANDREA e segnale FERMARSI E DARE PRECEDENZA posti sullo stesso sostegno, se la visibilit� � sufficiente solo da breve distanza dal binario;
c) CROCE DI S. ANDREA e dispositivo luminoso a due luci rosse lampeggianti alternativamente nonch� dispositivo di segnalazione acustica se la visibilit� � insufficiente; il dispositivo luminoso � posto preferibilmente sullo stesso sostegno del segnale.

4. La croce di S. Andrea, va collocata sulla destra della strada, nella immediata prossimit� del binario; � semplice se la ferrovia � a un binario, doppia se la ferrovia � a due o pi� binari. Anche nei casi di cui al comma 3, lettere a) e b), � opportuno integrare la croce di S. Andrea con i dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica di cui alla lettera c).

5. Nei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere in cui la circolazione dei treni � molto lenta e la circolazione stradale � regolata da un agente o da apposito semaforo, la croce di S. Andrea � sostituita dal segnale di passaggio a livello senza barriere collocato alla medesima distanza con pannello integrativo recante la distanza in metri dal binario.

6. Da entrambi i lati dei passaggi a livello sprovvisti di barriere o semibarriere, esclusi quelli provvisti di dispositivo di segnalazione luminosa di cui al comma 3, deve essere assicurata una sufficiente visibilit� della strada ferrata tenendo conto in particolare della velocit� del treno pi� veloce ivi in transito.

7. Per assicurare in ogni caso la visibilit� i dispositivi di segnalazione luminosa di cui al comma 4 possono essere ripetuti sul lato sinistro o su apposita isola al centro della carreggiata ovvero possono essere collocati o ripetuti al di sopra della carreggiata, e, inoltre, possono essere resi visibili dalla parte posteriore.

8. La lanterna a luce rossa di cui al comma 1 � del tipo regolamentare per l'esercizio ferroviario.

 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 185. - Caratteristiche delle strisce bianche e rosse delle barriere (art. 44 C.s.).

1. La superficie delle barriere o semibarriere dei passaggi a livello rivolta verso la strada deve essere a strisce alternate bianche e rosse, deve essere non inferiore a 0,20 mq per ogni metro lineare di barriera o semibarriera; valutata sul piano verticale parallelo alla barriera o semibarriera medesima, almeno per la met� della larghezza della carreggiata sbarrata dalle barriere o semibarriere.

2. Qualora le barriere siano provviste di pi� luci rosse, tale superficie potr� essere ridotta alla met�. Analoga riduzione potr� essere apportata se trattasi di passaggi a livello situati su strade o mulattiere non atte, di regola, al transito di autoveicoli.

3. Detta superficie deve avere il margine superiore orizzontale ad una altezza, rispetto al punto pi� alto della carreggiata, non inferiore a 0,90 m e non superiore a 1,30 m.

4. Le strisce bianche e rosse devono essere inclinate, rispetto all'orizzontale, di 45° e devono avere ciascuna una larghezza compresa tra 15 cm e 20 cm.

5. Le strisce bianche e rosse devono essere rifrangenti e realizzate con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 186. - Dispositivi di segnalazione acustica ed ottica delle barriere (art. 44 C.s.).

1. Nei passaggi a livello muniti di barriere i dispositivi di segnalazione ottica a luce rossa, ove previsti, sono installati normalmente sul margine destro della carreggiata nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da essere visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi di segnalazione ottica deve essere compresa tra 2 m e 2,50 m; le caratteristiche geometriche dei dispositivi sono indicate nella figura II.477.

2. Il dispositivo a luce rossa deve avere intensit� tale da risultare visibile, di giorno e in assenza di nebbia almeno a 100 m. Qualora la luce rossa sia resa visibile posteriormente, il dispositivo di segnalazione acustica pu� emettere un segnale di livello sonoro inferiore a quello indicato nel comma 3.

3. Il dispositivo di segnalazione acustica deve produrre il suono di una campana o suoneria di livello sonoro tale da essere udibile a distanza non inferiore a 100 m in assenza di ostacoli e con vento e rumori trascurabili.

4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica deve iniziare almeno 5 secondi prima dell'inizio dell'abbassamento delle barriere e terminare non prima della fine dell'abbassamento delle stesse.

 

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Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 187. - Dispositivi di segnalazione ottica ed acustica delle semibarriere (art. 44 C.s.).

1. Nei passaggi a livello muniti di semibarriere, i dispositivi di segnalazione luminosa devono avere le dimensioni di cui alla figura II.478, essere installati sul margine destro della carreggiata e nelle immediate vicinanze del passaggio a livello e collocati in modo da risultare visibili dalla strada alla maggiore distanza possibile. L'altezza da terra del centro dei dispositivi deve essere non inferiore a 2 m e non superiore a 2,50 m. L'intermittenza delle luci � di 60±10 accensioni al minuto. Le caratteristiche tecniche dei dispositivi a luce rossa devono essere tali che l'intensit� della luce emessa li renda visibili, in assenza di nebbia, anche di giorno alla distanza di 100 m entro un cono di 30 gradi di apertura.

2. La segnalazione acustica deve avere le caratteristiche prescritte per quelle dei passaggi a livello con barriere che sbarrano l'intera carreggiata, salvo il livello sonoro che pu� essere inferiore.

3. I dispositivi di segnalazione luminosa ad una o due luci eventualmente ripetuti sul margine sinistro della strada possono non essere nelle immediate vicinanze del passaggio a livello ma non distarne oltre 30 m; essi devono avere caratteristiche uguali a quelle dei dispositivi installati sul margine destro.

4. Il funzionamento dei dispositivi di segnalazione luminosa ed acustica deve iniziare 30 secondi prima dell'arrivo al passaggio a livello del treno pi� veloce e l'abbassamento delle barriere deve iniziare non meno di 5 secondi dopo l'inizio del funzionamento dei dispositivi di segnalazione acustica e luminosa.

5. La chiusura delle barriere nonch� il funzionamento delle segnalazioni luminose ed acustiche devono proseguire fino al termine del passaggio del treno.

 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

TITOLO II - COSTRUZIONE E TUTELA DELLE STRADE

Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 188. - Caratteristiche dei dispositivi di segnalazione dei passaggi a livello senza barriere (art. 44 C.s.).

1. I segnali CROCE DI S. ANDREA e DOPPIA CROCE DI S. ANDREA devono avere la forma e le dimensioni di cui rispettivamente alle figure II.10/a, II.10/b, II.10/c e II.10/d.

2. Le caratteristiche e le modalit� d'installazione dei segnali di cui al comma 1 devono essere, peraltro, conformi a quelle stabilite nel presente regolamento per i segnali verticali. In particolare, essi devono essere installati, uno per ciascun lato del passaggio a livello e a distanza non superiore a 10 m dalla rotaia pi� vicina.

3. I dispositivi di segnalazione luminosa e acustica dei passaggi a livello senza barriere devono avere caratteristiche uguali a quelle prescritte nell'articolo 187, inoltre, i due segnali luminosi devono essere installati preferibilmente sul medesimo stante della croce di S. Andrea, immediatamente al di sotto delle ali della croce medesima.

 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 189. - Cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello (art. 44 C.s.).

1. I cavalletti da impiegarsi in corrispondenza dei passaggi a livello con barriere o semibarriere, nei casi di avaria dei meccanismi di chiusura, devono avere altezza compresa tra 1 m e 1,40 m, lunghezza di almeno 1,50 m e recare superiormente un pannello dell'altezza di 0,25 m della lunghezza del cavalletto con la superficie, dal lato strada, a strisce bianche e rosse inclinate a 45°, ciascuna di larghezza compresa tra 0,15 m e 0,20 m.

2. Pu� essere impiegato un solo cavalletto per ogni lato del passaggio a livello qualora il cavalletto rechi superiormente un disco del diametro di 25 cm di colore rosso con bordo bianco; in mancanza di tale disco, devono essere impiegati pi� cavalletti in numero adeguato alla larghezza della carreggiata stradale.

3. Le strisce bianche e rosse e il disco rosso con bordo bianco devono essere rifrangenti e realizzati con pellicola ad elevata efficienza (classe 2).

 

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.

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Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 190. - Visibilit� ai passaggi a livello senza barriere non forniti di segnalazione luminosa (art. 44 C.s.).

1. La visibilit� della strada ferrata in corrispondenza dei passaggi a livello senza barriere non provvisti di segnalazione luminosa � da considerarsi sufficiente allorch� l'utente della strada abbia una visuale libera sulla ferrovia tale che gli consenta, in relazione alla velocit� massima dei treni sulla linea, di effettuare l'attraversamento quando nessun treno sia in vista.

 

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Capo II

8 - SEGNALETICA RELATIVA AI PASSAGGI A LIVELLO (ART. 44 C.S.)

Art. 191. - Attraversamento di linee ferroviarie di raccordo (art. 44 C.s.).

1. Quando la strada � attraversata da un binario di raccordo ferroviario ed il passaggio di convogli � regolato a vista con segnali manuali di agenti o di personale addetto alla manovra, l'attraversamento deve essere segnalato mediante il segnale ALTRI PERICOLI (fig. II.35) con pannello integrativo ( modello II.6/c) e successiva CROCE DI S. ANDREA in vicinanza del binario stesso. Il segnale � facoltativo nei centri abitati .

2. Il segnale ALTRI PERICOLI deve essere posto alla distanza regolamentare dall'attraversamento e va ripetuto in prossimit� di questo qualora l'incrocio si effettui a vista ovvero per ogni altra situazione che lo renda necessario.

3. La posa dei segnali di pericolo installati in prossimit� dell'attraversamento � effettuata a cura e a spese dell'esercente la ferrovia o del proprietario del raccordo; la posa degli altri segnali � effettuata, invece, a cura e spese degli enti proprietari della strada.

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