Codice della strada - Regolamento Art. 76
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)
Art. 234. - Certificato di approvazione (art. 76 C.s.).
1. Il certificato di approvazione, rilasciato ai sensi dell'articolo 76, comma 1, del codice, deve essere redatto su modello approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale della M.C.T.C. e deve contenere tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce, oltre al numero di telaio di quest'ultimo ed alla fabbrica e tipo.
2. Il certificato di approvazione, valido come documentazione tecnica per la successiva immatricolazione del veicolo solo se accompagnato dal certificato d'origine o dal certificato di conformità del veicolo stesso, deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza del funzionario medesimo.
3. I Centri prova autoveicoli, di cui all'articolo 15 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, possono avvalersi di apposite sezioni individuate con decreto del Ministro dei trasporti. Tali sezioni godono di autonomia finanziaria.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)
Art. 235. - Certificato di origine (art. 76 C.s.).
1. Il certificato di origine di un veicolo, di cui all'articolo 76, comma 2, del codice, deve contenere le seguenti indicazioni:
a) fabbrica e tipo;
b) sede di costruzione o sede di allestimento, a seconda del caso che ricorre;
c) numero di telaio;
d) tutti i dati necessari per la compilazione della parte tecnica della carta di circolazione del veicolo cui si riferisce;
e) data di rilascio.
2. Il certificato d'origine deve essere sottoscritto dal titolare della ditta costruttrice o dal legale rappresentante o dal delegato di questa. La firma, se non depositata presso gli uffici della Direzione generale della M.C.T.C., deve essere autenticata e, quando ricorre, legalizzata nei modi di legge. Agli effetti di quanto previsto dall'articolo 234, comma 2, il certificato deve essere completato con il timbro e la firma del funzionario dell'ufficio della Direzione generale della M.C.T.C. che ha proceduto alla visita e prova, nonché con il timbro dell'ufficio di appartenenza dello stesso.
3. Se i certificati di origine sono privi, in tutto o in parte, dei dati tecnici del veicolo, questi ultimi devono risultare da altra idonea documentazione.
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