Codice della strada - Regolamento Art. 79
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZ. I - NORME COSTRUTTIVE E DI EQUIPAGGIAMENTO E ACCERTAMENTI TECNICI PER LA CIRCOLAZIONE
2 - CERTIFICATO DI APPROVAZIONE, ORIGINE ED OMOLOGAZIONE (ARTT. 76-79 C.S.)
Art. 237. - Efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione (art. 79 C.s.).
1. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nell' appendice VIII al presente titolo.
2. Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie.
3. In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il Ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con i Ministri dei trasporti e della sanità .
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