Codice della strada - Regolamento Art. 97
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZ. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
1- FORMALITA' PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (ARTT. 93-99 C.S.)
Art. 248. - Targa per ciclomotori. (1)
1. La targa di cui all'articolo 97 del codice ha le caratteristiche di cui all'articolo 250 ed e' contraddistinta da un codice alfanumerico.
2. Non può essere prodotta ed utilizzata una targa che rechi un codice alfanumerico già assegnato ad altra targa.
3. La targa e' strettamente legata al titolare, che la applica solo al veicolo identificato nel certificato di circolazione di cui risulta intestatario. Chi risulta intestatario di più veicoli deve conseguentemente munirsi di un corrispondente numero di certificati di circolazione e di targhe.
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
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