Codice della strada - Regolamento Art. 99
Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (in Suppl. ord. alla Gazz. Uff., 28 dicembre 1992, n. 303) e successive modificazioni.
TITOLO III - DEI VEICOLI
Capo III - VEICOLI A MOTORE E LORO RIMORCHI
SEZ. III - DOCUMENTI DI CIRCOLAZIONE E IMMATRICOLAZIONE
1- FORMALITA' PER LA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI (ARTT. 93-99 C.S.)
Art. 255. - Targhe provvisorie di circolazione (art. 99 C.s.).
1. Le sigle di individuazione degli uffici provinciali della Direzione generale della M.C.T.C., ai fini del rilascio delle targhe provvisorie di cui all'articolo 99 del codice sono quelle indicate nell' appendice XI al presente titolo.
2. I criteri per la formazione dei dati riportati nelle targhe provvisorie sono i seguenti:
a) sigla d'individuazione dell'ufficio provinciale, come indicato nella suddetta appendice. Detto elenco puņ essere aggiornato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, a seguito dell'istituzione di ulteriori province;
b) marchio ufficiale della Repubblica Italiana;
c) serie progressiva costituita da cinque caratteri numerici.
Il Ministero dei trasporti e della navigazione - Direzione generale della M.C.T.C. puņ stabilire che la serie in questione sia modificata ed integrata da caratteri alfabetici.
Spazio annotazioni, commenti, sentenze
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