Codice della strada: Disposizioni finali e transitorie

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TITOLO VII
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Capo I
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 225.

Istituzione di archivi ed anagrafe nazionali


1. Ai fini della sicurezza stradale e per rendere possibile l'acquisizione dei dati inerenti allo stato delle strade, dei veicoli e degli utenti e dei relativi mutamenti, sono istituiti:

a) presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un archivio nazionale delle strade;

b) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri un archivio nazionale dei veicoli;

c) presso il Dipartimento per i trasporti terrestri una anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, che include anche incidenti e violazioni.

Art. 226.

Organizzazione degli archivi e dell'anagrafe nazionale


1. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'archivio nazionale delle strade, che comprende tutte le strade distinte per categorie, come indicato nell'art. 2.

2. Nell'archivio nazionale, per ogni strada, devono essere indicati i dati relativi allo stato tecnico e giuridico della strada, al traffico veicolare, agli incidenti e allo stato di percorribilita' anche da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 e nel rispetto dei limiti di massa stabiliti nell'art. 10, comma 8.

3. La raccolta dei dati avviene attraverso gli enti proprietari della strada, che sono tenuti a trasmettere all'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale tutti i dati relativi allo stato tecnico e giuridico delle singole strade, allo stato di percorribilita' da parte dei veicoli classificati mezzi d'opera ai sensi dell'art. 54, comma 1, lettera n), nonche' i dati risultanti dal censimento del traffico veicolare, e attraverso il Dipartimento per i trasporti terrestri, che e' tenuta a trasmettere al suindicato Ispettorato tutti i dati relativi agli incidenti registrati nell'anagrafe di cui al comma 10.

4. In attesa della attivazione dell'archivio nazionale delle strade, la circolazione dei mezzi d'opera che eccedono i limiti di massa stabiliti nell'art. 62 potra' avvenire solo sulle strade o tratti di strade non comprese negli elenchi delle strade non percorribili, che annualmente sono pubblicati a cura del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nella Gazzetta Ufficiale sulla base dei dati trasmessi dalle societa' concessionarie, per le autostrade in concessione, dall'A.N.A.S., per le autostrade e le strade statali, dalle regioni, per la rimanente viabilita'. Il regolamento determina i criteri e le modalita' per la formazione, la trasmissione, l'aggiornamento e la pubblicazione degli elenchi.

5. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituito l'archivio nazionale dei veicoli contenente i dati relativi ai veicoli di cui all'art. 47, comma 1, lettere e), f), g), h), i), l), m) e n).

6. Nell'archivio nazionale per ogni veicolo devono essere indicati i dati relativi alle caratteristiche di costruzione e di identificazione, all'emanazione della carta di circolazione e ... a tutte le successive vicende tecniche e giuridiche del veicolo, agli incidenti in cui il veicolo sia stato coinvolto. Previa apposita istanza, gli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri rilasciano, a chi ne abbia qualificato interesse, certificazione relativa ai dati tecnici ed agli intestatari dei ciclomotori, macchine agricole e macchine operatrici; i relativi costi sono a totale carico del richiedente e vengono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. 138a 148

7. L'archivio e' completamente informatizzato; e' popolato ed aggiornato con i dati raccolti dal Dipartimento per i trasporti terrestri, ... dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modalita' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri. 138a 148

8. Nel regolamento sono specificate le sezioni componenti l'archivio nazionale dei veicoli.

9. Le modalita' di accesso all'archivio sono stabilite nel regolamento.

10. Presso il Dipartimento per i trasporti terrestri e' istituita l'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida ai fini della sicurezza stradale.

11. Nell'anagrafe nazionale devono essere indicati, per ogni conducente, i dati relativi al procedimento di rilascio della patente, nonche' a tutti i procedimenti successivi, come quelli di rinnovo, di revisione, di sospensione, di revoca, nonche' i dati relativi alle violazioni previste dal presente codice e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298 che comportano l'applicazione delle sanzioni accessorie e alle infrazioni commesse alla guida di un determinato veicolo, che comportano decurtazione del punteggio di cui all'articolo 126-bis agli incidenti che si siano verificati durante la circolazione ed alle sanzioni comminate.

12. L'anagrafe nazionale e' completamente informatizzata; e' popolata ed aggiornata con i dati raccolti dalla Dipartimento per i trasporti terrestri, dalle prefetture, dagli organi addetti all'espletamento dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 12, dalle compagnie di assicurazione, che sono tenuti a trasmettere i dati, con le modali ta' e nei tempi di cui al regolamento, al C.E.D. del Dipartimento per i trasporti terrestri.

13. Nel regolamento per l'esecuzione delle presenti norme saranno altresi' specificati i contenuti, le modalita' di impianto, di tenuta e di aggiornamento degli archivi e dell'anagrafe di cui al presente articolo.


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AGGIORNAMENTO (138a)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.

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AGGIORNAMENTO (148)

Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 98, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 7, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore delle modifiche di cui ai commi 6 e 7 del presente articolo dal 1° gennaio 2019 al 1° gennaio 2020.

Art. 227.

Servizio e dispositivi di monitoraggio


1. Nell' ambito dell'intero sistema viario devono essere installati dispositivi di monitoraggio per il rilevamento della circolazione, i cui dati sono destinati alla costituzione e all'aggiornamento dell'archivio nazionale delle strade di cui all'art. 226, comma 1, e per la individuazione dei punti di maggiore congestione del traffico.

2. Gli enti proprietari delle strade sono tenuti ad installare i dispositivi di cui al comma 1 e contestualmente, ove ritenuto necessario, quelli per il rilevamento dell'inquinamento acustico e atmosferico, in conformita', per tali ultimi, alle direttive impartite dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3. Gli enti proprietari delle strade inadempienti sono invitati, su segnalazione del prefetto, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a provvedere entro un termine assegnato, trascorso il quale il Ministero provvede alla installazione d'ufficio dei dispositivi di monitoraggio.

Art. 228.

Regolamentazione dei diritti dovuti dagli interessati per l'attuazione delle prescrizioni contenute nelle norme del presente codice.


1. Con il regolamento sono adeguati e aggiornati gli importi previsti nella tabella 3 allegata alla legge 1 dicembre 1986, n. 870, relativi alle tariffe per le applicazioni in materia di motorizzazione di competenza degli uffici del Dipartimento per i trasporti terrestri.

2. La destinazione degli importi prevista dall'art. 16 della legge 1 dicembre 1986, n. 870, e' integrata dalla seguente lettera: d) fino al 10 per cento, per le spese relative al procedimento centralizzato di conferma di validita' della patente di guida di cui all'art. 126. Rimane identica la destinazione degli importi prevista dall'art. 19 della medesima legge. Con il regolamento di cui al comma 1 potranno essere, altresi', aggiornati i limiti di destinazione degli importi medesimi alle singole voci contemplate nei richiamati articoli 16 e 19. (15)

3. Gli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico-amministrative di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi del ((Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento o di specializzazione post-laurea del personale del suindicato Dicastero, in merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per le diverse operazioni riguardanti gare, collaudi, omologazioni, sopralluoghi, fornitura e provvista di materiali e stampati vari, necessari per l'espletamento di tutti i servizi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, magazzinaggio, distribuzione e spedizione dei materiali e stampati suddetti;

d) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade e dei censimenti di traffico di cui all'art. 226.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad adottare, con propri decreti, le necessarie variazioni di bilancio, accreditando gli importi versati nei capitoli del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

5. Con il regolamento sono stabilite le tabelle degli importi relativi ai diritti per le operazioni tecniche e tecnico- amministrative, nonche' per gli oneri di concessione, autorizzazione, licenze e permessi, dovuti agli enti proprietari delle strade, salvo quanto stabilito per i concessionari di strade nelle convenzioni di concessione.

6. Gli importi di cui al comma 5 sono destinati alle seguenti spese:

a) per l'acquisto delle attrezzature tecniche necessarie per i servizi, nonche' per il funzionamento e la manutenzione delle attrezzature stesse;

b) per la effettuazione di corsi di qualificazione e aggiornamento del personale o di specializzazione post-laurea, in merito all'applicazione del presente codice, nonche' per la partecipazione del personale stesso ai corsi anzidetti;

c) per la formazione e l'aggiornamento periodico dell'archivio nazionale delle strade di propria competenza e dei censimenti della circolazione.


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AGGIORNAMENTO (15)

Il D.L. 25 novembre 1995, n. 501, convertito con modificazioni dalla L. 5 gennaio 1996, n. 11, nel modificare l'art. 16, comma 1 del D.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica decorre dal 1 ottobre 1995.

Art. 229.

Attuazione di direttive comunitarie


1. Salvo i casi di attuazione disposti dalla legge comunitaria ai sensi dell'art. 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comunitarie, nelle materie disciplinate dal presente codice, sono recepite con decreti dei Ministri della Repubblica, secondo le competenze loro attribuite, da emanarsi entro i termini dalle stesse indicati o, comunque, non oltre dodici mesi da'lla loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea.

Art. 230

Educazione stradale


1. Allo scopo di promuovere la formazione dei giovani in materia di comportamento stradale e di sicurezza del traffico e della circolazione, nonche' per promuovere ed incentivare l'uso della bicicletta come mezzo di trasporto, il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con proprio decreto, da emanare di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'interno e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, avvalendosi dell'Automobile Club d'Italia, predispone appositi programmi, corredati dal relativo piano finanziario, da svolgere come attivita' obbligatoria nelle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi gli istituti di istruzione artistica e le scuole materne, che concernano la conoscenza dei principi della sicurezza stradale, nonche' delle strade, della relativa segnaletica, delle norme generali per la condotta dei veicoli, con particolare riferimento all'uso della bicicletta, e delle regole di comportamento degli utenti, con particolare riferimento all'informazione sui rischi conseguenti all'assunzione di sostanze psicotrope, stupefacenti e di bevande alcoliche. (27) 99

2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, con propria ordinanza, disciplina le modalita' di svolgimento dei predetti programmi nelle scuole, anche con l'ausilio degli appartententi ai corpi di polizia municipale, nonche' di personale esperto appartenente alle predette istituzioni pubbliche e private; l'ordinanza puo' prevedere l'istituzione di appositi corsi per i docenti che collaborano all'attuazione dei programmi stessi. Le spese eventualmente occorrenti sono reperite nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio delle amministrazioni medesime.

2-bis. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti predispone annualmente un programma informativo sulla sicurezza stradale, sottoponendolo al parere delle Commissioni parlamentari competenti alle quali riferisce sui risultati ottenuti.


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AGGIORNAMENTO (27)

La L. 19 ottobre 1998, n. 366, ha disposto (con l'art. 10, comma 5) che "I programmi di cui all'articolo 230, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, sono adottati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge."

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AGGIORNAMENTO (99)

La L. 29 luglio 2010, n. 120 ha disposto:

- (con l'art. 45, comma 2) che "Il decreto di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma1 del presente articolo, e' adottato entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge";

- (con l'art. 45, comma 3) che "I programmi di cui al comma 1 dell'articolo 230 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 1 del presente articolo, sono svolti obbligatoriamente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012".

Art. 231

Abrogazione di norme precedentemente in vigore


1. Sono abrogate dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni del capo II del presente titolo, le seguenti disposizioni:

- regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, nella parte rimasta in vigore ai sensi dell'art. 145 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- il regio decreto legge 16 dicembre 1935, n. 2771, modificato dalla legge 24 dicembre 1951, n. 1583, articolo 3;

- legge 12 febbraio 1958, n. 126, ad eccezione dell'art. 14;

- decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

- legge 7 febbraio 1961, n. 59, art. 25, lettera n);

- legge 24 luglio 1961, n. 729, art. 9, sesto comma;

- legge 12 dicembre 1962, n. 1702;

- legge 3 febbraio 1963, n. 74;

- legge 11 febbraio 1963, n. 142;

- legge 26 giugno 1964, n. 434;

- legge 15 febbraio 1965, n. 106;

- legge 14 maggio 1965, n. 576;

- legge 4 maggio 1966, n. 263;

- legge 1° giugno 1966, n. 416;

- legge 20 giugno 1966, n. 599;

- legge 13 luglio 1966, n. 615, limitatamente al Capo VI ;

- decreto-legge 21 dicembre 1966, n. 1090, convertito dalla legge 16 febbraio 1967, n. 14; (9)

- legge 9 luglio 1967, n. 572;

- legge 4 gennaio 1968, n. 14;

- legge 13 agosto 1969, n. 613;

- legge 24 dicembre 1969, n. 990, art. 32, limitatamente ai veicoli;

- legge 10 luglio 1970, n. 579;

- decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1971, n. 323;

- legge 31 marzo 1971, n. 201;

- legge 3 giugno 1971, n. 437;

- legge 22 febbraio 1973, n. 59;

- decreto-legge 23 novembre 1973, n. 741, convertito della legge 22 dicembre 1973, n. 842;

- legge 27 dicembre 1973, n. 942;

- legge 14 febbraio 1974, n. 62;

- legge 15 febbraio 1974, n. 38;

- legge 14 agosto 1974, n. 394;

- decreto-legge 11 agosto 1975, n. 367, convertito della legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 10 ottobre 1975, n. 486;

- legge 25 novembre 1975, n. 707;

- legge 7 aprile 1976, n. 125;

- legge 5 maggio 1976, n. 313;

- legge 8 agosto 1977, n. 631;

- legge 18 ottobre 1978, n. 625, art. 4, terzo comma;

- legge 24 marzo 1980, n. 85;

- legge 24 novembre 1981 n. 689 art. 16 secondo comma, per la parte relativa al testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

- legge 10 febbraio 1982, n. 38;

- legge 16 ottobre 1984, n. 719;

- legge 11 gennaio 1986, n. 3;

- decreto-legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito della legge 30 marzo 1987, n. 132, articoli 8, 9, 14, 15, 16;

- legge 14 febbraio 1987, n. 37;

- legge 18 marzo 1988, n. 111;

- legge 24 marzo 1988, n. 112;

- legge 24 marzo 1989, n. 122, titolo IV;

- legge 22 aprile 1989, n. 143;

- decreto-legge 24 giugno 1989, n. 238, convertito della legge 4 agosto 1989, n. 284;

- legge 23 marzo 1990, n. 67;

- legge 2 agosto 1990, n. 229;

- legge 15 dicembre 1990, n. 399;

- legge 8 agosto 1991, n. 264, art. 7, comma 3;

- legge 14 ottobre 1991, n. 336;

- legge 8 novembre 1991, n. 376;

- legge 5 febbraio 1992, n. 122, art. 12.

2. Sono inoltre abrogate tutte le disposizioni comunque contrarie o incompatibili con le norme del presente codice.

3. In deroga a quanto previsto dal capo I del titolo II, si applicano le disposizioni di cui al capo V del titolo II del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni. Restano, comunque, in vigore le disposizioni di cui alla legge 24 gennaio 1978, n. 27.

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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 1 luglio 1994, n. 428, convertito con  modificazioni  dalla
L.8 agosto 1994, n. 505, ha disposto (con  l'art.  4,  comma  1)  che
"L'abrogazione  del  decreto-legge  21  dicembre   1966,   n.   1090,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967,  n.  14,
di cui all'articolo 231 del decreto legislativo 30  aprile  1992,  n.
285,  deve  intendersi  riferita  agli  articoli  2,  7  e   8,   che
disciplinano materie attinenti la circolazione stradale."

Capo II
DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 232.

Norme regolamentari e decreti ministeriali di esecuzione e di attuazione


1. In tutti i casi in cui, ai sensi delle norme del presente codice, e' demandata ai Ministri competenti l'emanazione di norme regolamentari di esecuzione o di attuazione nei limiti delle proprie competenze, le relative disposizioni sono emanate nel termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, salvi i diversi termini fissati dal medesimo.

2. I decreti di cui al comma 1, nonche' quelli previsti dall'art. 3 , comma 2, della legge delega 13 giugno 1991, n. 190, entrano in vigore dopo sei mesi dalla loro pubblicazione.

3. Fino alla scadenza del termine di applicazione, rimangono in vigore nelle singole materie le disposizioni regolamentari previgenti, salvo quanto diversamente stabilito dagli articoli da 233 a 239.

Art. 233.

Norme transitorie relative al titolo I


1. La regolamentazione dei parcheggi ai sensi dell'art. 7 deve essere effettuata nel termine di mesi sei dall'entrata in vigore del presente codice. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

2. Le disposizioni di cui all'art. 9 si applicano alle competizioni sportive su strada che avranno luogo dal 1 gennaio 1994. Fino a quella data si applicano le disposizioni previgenti.

3. Restano ferme le disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

Art. 234.

Norme transitorie relative al titolo II


1. Per gli adeguamenti conseguenti alle disposizioni dell'articolo 20 i comuni stabiliranno un periodo transitorio durante il quale restano consentiti le occupazioni, le installazioni e gli accessi al momento esistenti.

2. Le norme relative al rilascio di autorizzazioni e concessioni previste dal titolo II ed alle relative formalita' di cui agli articoli 26 e 27 si applicano dopo sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice. I lavori e le prescrizioni tecniche fissati nelle autorizzazioni e concessioni rilasciate anteriormente al detto termine devono essere iniziati entro tre mesi ed ultimati entro un anno dalla data dell'autorizzazione o concessione, fatti salvi i diversi termini eventualmente stabiliti nei rispettivi di sciplinari di autorizzazione o di concessione.

3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente codice devono essere emanate le direttive di cui all'art. 36, comma 6; entro un anno dall' emanazione di tali direttive devono essere adottati i piani di traffico di cui ai commi 1, 2 e 3 dello stesso articolo, da attuare nell'anno successivo.

4. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice la segnaletica di pericolo e di prescrizione permanente deve essere adattata alle norme del presente codice e del regolamento; la restante segnaletica deve essere adeguata entro tre anni. In caso di sostituzione, i nuovi segnali devono essere conformi alle norme del presente codice e del regolamento. Fino a tale data e' consentito il permanere della segnaletica attualmente esistente. Entro lo stesso termine devono essere realizzate le opere necessarie per l' adeguamento dei passaggi a livello di cui all'articolo 44 .

5. Le norme di cui agli articoli 16, 17 e 18 si applicano successivamente alla delimitazione dei centri abitati prevista dall'articolo 4 ed alla classificazione delle strade prevista dall'articolo 2, comma 2. Fino all'attuazione di tali adempimenti si applicano le previgenti disposizioni in materia.

Art. 235

Norme transitorie relative al titolo III


1. Le disposizioni concernenti le nuove classificazioni dei veicoli e la determinazione delle relative caratteristiche di cui al capo I del titolo III si applicano dal 1 ottobre 1993, salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione immediata a richiesta dei soggetti interessati.

2. Le disposizioni del Capo II del Titolo III relative ai veicoli a trazione animale, slitte e velocipedi si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l' attuazione, sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

3. Le disposizioni della sezione I del capo III del titolo III si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993, salvo che, per l'attuazione, sia prevista l' emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994 ed entrano in vigore dopo sei mesi dalla pubblicazione, restando salva la facolta' di applicazione immediata, a richiesta dei soggetti interessati. A decorrere dal 1 aprile 1995 non possono piu' essere immessi in circolazione veicoli non rispondenti alle disposizioni stabilite dalle presenti norme.

4. Il Ministro per i trasporti puo', con propri decreti, disporre che determinati requisiti o caratteristiche tecniche o funzionali siano applicati in tempi piu' brevi di quelli stabiliti nel presente articolo, in relazione anche all'incidenza di tali requisiti o caratteristiche sulla sicurezza stradale.

5. Le disposizioni della sezione II del capo III del titolo III (Destinazione ed uso dei veicoli) si applicano a decorrere dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data la destinazione e l'uso delle varie categorie di veicoli sono disciplinate dalle norme gia' in vigore.

6. Le norme del presente codice relative alle carte di circolazione, alle loro caratteristiche ed al loro rilascio, alle formalita' relative al trasferimento di proprieta' degli autoveicoli e al rilascio della carta provvisoria di circolazione di cui agli articoli 93, 94 e 95, nonche' a tutti gli adempidenti conseguenziali di cui agli articoli 96, 97, 98, 99 e 103, si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Le procedure per il rilascio e le annotazioni in corso, secondo le norme gia' vigenti, continuano e la carta di circolazione rilasciata secondo esse conserva piena validita'. Parimenti conservano piena validita' le carte di circolazione tuttora esistenti, fino alla prima annotazione che si effettui successivamente alla data di decorrenza dei suddetti decreti; in tale momento la carta deve essere adeguata alle norme del presente codice. Analoga disposizione si applica al certificato di proprieta', salvo che per l'attuazione sia prevista l'emanazione di appositi decreti. I decreti attuativi sono emanati entro il 31 marzo 1994, ed entrano in vigore il giorno della pubblicazione.

7. Le disposizioni sulle targhe di cui agli articoli 100, 101 e 102 si applicano a partire dal 1 ottobre 1993. Fino a tale data le targhe, il loro rilascio e la loro disciplina sono regolate dalle norme gia' vigore.

8. Alle macchine agricole e alle macchine operatrici di cui al capo IV, titolo III (Circolazione su strada delle macchine agricole e delle macchine operatrici), sia in merito alle caratteristiche che alla costruzione ed omologazione, alla circolazione, alla revisione ed alla targatura, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del presente articolo. Le omologazioni gia' rilasciate entro la data di entrata in vigore dei decreti attuativi previsti nel presente articolo conservano, ai fini della immissione in circolazione delle macchine agricole e delle macchine operatrici, la validita' fino alla scadenza temporale; per le omologazioni prive di scadenza temporale questa e' fissata al compimento del quinto anno dalla data di entrata in vigore dei predetti decreti attuativi.Fanno eccezione le motoagricole di cui alle previgenti disposizioni in materia, che possono essere immesse in circolazione senza necessita' di successivi adeguamenti, con la classificazione prevista dalle disposizioni citate, fino alla scadenza temporale dell'omologazione del tipo gia' concessa, e comunque non oltre il 30 settembre 1997. Per i complessi costituiti da trattrici e attrezzi comunque portati, di cui all'articolo 104, comma 7, lettera e), immessi in circolazione alla data di entrata in vigore del presente codice, si applicano le disposizioni previgenti. 32

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AGGIORNAMENTO (32)

La L. 17 agosto 1999, n. 290 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 8 del presente articolo, da ultimo prorogato dall'articolo 8 del D.L. 4 ottobre 1996, n. 517, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1996, n. 611, e' ulteriormente prorogato al 30 settembre 1999

Art. 236.

Norme transitorie relative al titolo IV


1. Le disposizioni del presente codice sulle patenti di guida si applicano alle nuove patenti relative a qualsiasi tipo di veicolo che siano rilasciate successivamente al 30 settembre 1993 ; le disposizioni dell'articolo 117 si applicano alle patenti rilasciate a seguito di esame superato successivamente al 30 settembre 1993.. Le procedure in corso a quel momento sono osservate e le patenti rilasciate secondo le norme gia'vigenti conservano la loro validita'. Parimenti conservano validita' le patenti gia' rilasciate alla predetta data. Tale validita' dura fino alla prima conferma di validita' o revisione che si effettua, ai sensi dell'art. 126 o 128, dopo la detta scadenza; in tal caso si procedera', all' atto della conferma o della revisione, a conformare la patente alle nuove norme. Sono fatti salvi i diritti acquisiti dai titolari di patenti di categoria B o superiore, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, per la guida dei motocicli.

2. Le autoscuole attualmente esistenti dovranno essere adeguate alle norme del presente codice entro un anno dalla sua entrata in vigore. Fino a tale data le autoscuole sono regolate dalle disposizioni previgenti.

Art. 237.

Norme transitorie relative al titolo V


1. Gli utenti della strada sono tenuti ad osservare i comportamenti imposti dal presente codice dalla data della sua entrata in vigore. Per i ciclomotori e le macchine agricole l'obbligo di assicurazione sulla responsabilita' civile di cui all'articolo 193 decorre dal 1 ottobre 1993. Dalla stessa data e' abrogato l'articolo 5 della legge 24 dicembre 1969, n. 990. Il contratto di assicurazione per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione delle macchine agricole puo' essere stipulato, in relazione alla effettiva circolazione delle macchine sulla strada, anche per periodi infraannuali, non inferiori ad un bimestre.

2. Per le violazioni commesse prima della data di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le le sanzioni amministrative principali ed accessorie e ad osservarsi le disposizioni concernenti le procedure di accertamento e di applicazione, rispettivamente previste dalle disposizioni previgenti.

Art. 238.

Norme transitorie relative al titolo VI


1. Le disposizioni del titolo VI, capo I si applicano dal 1 gennaio 1993.

2. Le sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati previsti dal presente codice sono applicate ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore.

3. Sono decise dal pretore, secondo le norme anteriormente vigenti, le cause pendenti dinanzi a tale organo alla data di entrata in vigore della legge 21 novembre 1991, n. 374, anche se attribuite dal presente codice alla competenza del giudice di pace.

Art. 239.

Norme transitorie relative al titolo VII


1. Gli archivi e l'anagrafe nazionali previsti dagli articoli 225 e 226 sono impiantati a partire dal 1 ottobre 1993. Da tale data iniziera' l'invio dei dati necessari da parte degli enti ed amministrazioni interessati.

L'impianto degli archivi e dell'anagrafe dovra' essere completato nell'anno successivo.

2. Il servizio ed i dispositivi di monitoraggio di cui all'art. 227 sono installati a partire dal 1 ottobre 1993 e devono essere completati nel triennio successivo.

Art. 240.

Entrata in vigore delle norme del presente codice


1. Le norme del presente codice entrano in vigore il 1 gennaio 1993.


Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addi' 30 aprile 1992


Il Presidente supplente della Repubblica

SPADOLINI


ANDREOTTI, Presidente del

Consiglio dei Ministri

PRANDINI, Ministro dei lavori

pubblici

BERNINI, Ministro dei trasporti

SCOTTI, Ministro dell'interno

MARTELLI, Ministro di grazia e

giustizia

ROGNONI, Ministro della difesa

FORMICA, Ministro delle finanze

CARLI, Ministro del tesoro

MISASI, Ministro della pubblica

istruzione

GORIA, Ministro dell'agricoltura e

delle foreste

RUFFOLO, Ministro dell'ambiente

CONTE, Ministro per i problemi

delle aree urbane

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI

TABELLA DEI PUNTEGGI PREVISTI ALL'ART. 126-BIS

=====================================================================
                Norma violata                     Punti
---------------------------------------------------------------------
Art. 141 Comma 8                                     5
         Comma 9, terzo periodo                     10
---------------------------------------------------------------------
Art. 142 Comma 8                                     3
         Comma 9                                     6
         Comma 9-bis                                10
---------------------------------------------------------------------
Art. 143 Comma 11                                    4
         Comma 12                                   10
         Comma 13, con riferimento al comma 5        4
---------------------------------------------------------------------
Art. 145 Comma 5                                     6
         Comma 10, con riferimento ai
         commi 2, 3, 4, 6, 7, 8 e 9                  5
---------------------------------------------------------------------
Art. 146 Comma 2, ad eccezione dei segnali
         stradali di divieto di sosta e
         fermata                                     2
         Comma 3                                     6
---------------------------------------------------------------------
Art. 147 Comma 5                                     6
---------------------------------------------------------------------
Art. 148 Comma 15, con riferimento al comma 2        3
         Comma 15, con riferimento al comma 3        5
         Comma 15, con riferimento al comma 8        2
         Comma 16, terzo periodo                    10
---------------------------------------------------------------------
Art. 149 Comma 4                                     3
         Comma 5, secondo periodo                    5
         Comma 6                                     8
---------------------------------------------------------------------
Art. 150 Comma 5, con riferimento all'articolo
         149, comma 5                                5
         Comma 5, con riferimento all'articolo
         149, comma 6                                8
---------------------------------------------------------------------
Art. 152 Comma 3                                     1
---------------------------------------------------------------------
Art. 153 Comma 10                                    3
         Comma 11                                    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 154 Comma 7                                     8
         Comma 8                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 158 Comma 2, lettere d), g) e h)                2
---------------------------------------------------------------------
Art. 161 Commi 1 e 3                                 2
         Comma 2                                     4
---------------------------------------------------------------------
Art. 162 Comma 5                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 164 Comma 8                                     3
---------------------------------------------------------------------
Art. 165 Comma 3                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 167 Commi 2, 5 e 6, con riferimento a:
         a) eccedenza non superiore a 1t             1
         b) eccedenza non superiore a 2t             2
         c) eccedenza non superiore a 3t             3
         d) eccedenza superiore a 3t                 4
         Commi 3, 5 e 6, con riferimento a:
         a) eccedenza non superiore al 10 per cento  1
         b) eccedenza non superiore al 20 per cento  2
         c) eccedenza non superiore al 30 per cento  3
         d) eccedenza superiore al 30 per cento      4
         Comma 7                                     3
---------------------------------------------------------------------
Art. 168 Comma 7                                     4
         Comma 8                                    10
         Comma 9                                    10
         Comma 9-bis                                 2
---------------------------------------------------------------------
Art. 169 Comma 8                                     4
         Comma 9                                     2
         Comma 10                                    1
---------------------------------------------------------------------
Art. 170 Comma 6                                     1
---------------------------------------------------------------------
Art. 171 Comma 2                                     5
---------------------------------------------------------------------
Art. 172 Commi 10 e 11                               5
---------------------------------------------------------------------
Art. 173 Commi 3 e 3-bis                             5
---------------------------------------------------------------------
Art. 174 Comma 5   per violazione dei tempi
         di guida                                    2
         Comma 5   per violazione dei tempi
         di riposo                                   5
         Comma 6                                    10
         Comma 7   primo periodo                     1
         Comma 7   secondo periodo                   3
         Comma 7   terzo periodo per violazione dei
         tempi di guida                              2
         Comma 7   terzo periodo per violazione dei
         tempi di riposo                             5
         Comma 8                                     2

---------------------------------------------------------------------
Art. 175 Comma 13                                    4
         Comma 14, con riferimento al comma 7,
         lettera a)                                  2
         Comma 16                                    2
---------------------------------------------------------------------
Art. 176 Comma 20, con riferimento al comma 1,
         lettera b)                                 10
         Comma 20, con riferimento al comma 1,
         lettere c) e d)                            10
         Comma 21                                    2

---------------------------------------------------------------------
Art. 177 Comma 5                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 178 Comma 5    per violazione dei tempi
                    di guida                         2
         Comma 5    per violazione dei tempi di
                    riposo                           5
         Comma 6                                    10
         Comma 7    primo periodo                    1
         Comma 7    secondo periodo                  3
         Comma 7    terzo periodo per violazione
                    dei tempi di guida               2
         Comma 7    terzo periodo per violazione
                    dei tempi di riposo              5
         Comma 8                                     2

---------------------------------------------------------------------
Art. 179 Commi 2 e 2-bis                            10
---------------------------------------------------------------------
Art. 186 Commi 2 e 7                                10
---------------------------------------------------------------------
Art.186-bis Comma 2                                  5
---------------------------------------------------------------------
Art. 187 Commi 1 e 8                                10
---------------------------------------------------------------------
Art. 188 Comma 4                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 189 Comma 5, primo periodo                      4
         Comma 5, secondo periodo                   10
         Comma 6                                    10
         Comma 9                                     2
---------------------------------------------------------------------
Art. 191 Comma 1                                     8
         Comma 2                                     4
         Comma 3                                     8

---------------------------------------------------------------------
Art. 192 Comma 6                                     3
         Comma 7                                    10

---------------------------------------------------------------------
Art. 193 Comma 2 5
=====================================================================

Per le patenti rilasciate successivamente al 1 ottobre 2003 a soggetti che non siano gia' titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre anni dal rilascio. Per gli stessi tre anni, la mancanza di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio determina l'attribuzione, fermo restando quanto previsto dal comma 5, di un punto all'anno fino ad un massimo di tre punti.

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