Decreto Sicurezza (DL 92 convertito in legge 24
luglio 2008 n.125
Testo del decreto-legge coordinato con la legge di
conversione
Art. 1.
Modifiche al codice
penale
1. Al codice penale sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) l'articolo 235 e' sostituito dal seguente:
«Art. 235
(Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina
l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che
nei casi espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato alla
reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Ferme restando le disposizioni in materia di
esecuzione delle misure di sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento
dal territorio dello Stato sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di
cui, rispettivamente, all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del
decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche
fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
b)
l'articolo 312 e' sostituito dal seguente:
«Art. 312 (Espulsione od
allontanamento dello straniero dallo Stato). - Il giudice ordina l'espulsione
dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi
espressamente preveduti dalla legge, quando lo straniero o il cittadino
appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea sia condannato ad una pena
restrittiva della liberta' personale per taluno dei delitti preveduti da questo
titolo. Ferme restando le disposizioni in materia di esecuzione delle misure di
sicurezza personali, l'espulsione e l'allontanamento dal territorio dello Stato
sono eseguiti dal questore secondo le modalita' di cui, rispettivamente,
all'articolo 13, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286, e all'articolo 20, comma 11, del decreto legislativo 6
febbraio 2007, n. 30.».
Il trasgressore dell'ordine di espulsione od
allontanamento pronunciato dal giudice e' punito con la reclusione da uno a
quattro anni. In tal caso e' obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto, anche
fuori dei casi di flagranza, e si procede con rito direttissimo»;
«b-bis)
all'articolo 416-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo
comma, le parole: «da cinque a dieci anni» sono sostituite dalle seguenti: «da
sette a dodici anni»;
2) al secondo comma, le parole: «da sette a dodici
anni» sono sostituite dalle seguenti: «da nove a quattordici anni»;
3) al
quarto comma, le parole: «da sette» sono sostituite dalle seguenti: «da nove» e
le parole: «da dieci» sono sostituite dalle seguenti: «da dodici».
4)
all'ottavo comma, dopo le parole: «comunque localmente denominate,» sono
inserite le seguenti: «anche straniere,»;
5) la rubrica e' sostituita dalla
seguente: «Associazioni di tipo mafioso anche straniere».
b-ter) l'articolo
495 e' sostituito dal seguente:
«Art. 495 (Falsa attestazione o dichiarazione
a un pubblico ufficiale sulla identita' o su qualita' personali proprie o di
altri). - Chiunque dichiara o attesta falsamente al pubblico ufficiale
l'identita', lo stato o altre qualita' della propria o dell'altrui persona e'
punito con la reclusione da uno a sei anni. La reclusione non e' inferiore a due
anni:
1) se si tratta di dichiarazioni in atti dello stato civile; 2) se la
falsa dichiarazione sulla propria identita', sul proprio stato o sulle proprie
qualita' personali e' resa all'autorita' giudiziaria da un imputato o da una
persona sottoposta ad indagini, ovvero se, per effetto della falsa
dichiarazione, nel casellario giudiziale una decisione penale viene iscritta
sotto falso nome»;
b-quater) dopo l'articolo 495-bis, e' inserito il
seguente:
«Art. 495-ter (Fraudolente alterazioni per impedire
l'identificazione o l'accertamento di qualita' personali). - Chiunque, al fine
di impedire la propria o altrui identificazione, altera parti del proprio o
dell'altrui corpo utili per consentire l'accertamento di identita' o di altre
qualita' personali, e' punito con la reclusione da uno a sei anni.
Il fatto
e' aggravato se commesso nell'esercizio di una professione
sanitaria»;
b-quinquies) l'articolo 496 e' sostituito dal seguente:
«Art.
496 (False dichiarazioni sulla identita' o su qualita' personali proprie o di
altri). - Chiunque, fuori dei casi indicati negli articoli precedenti,
interrogato sulla identita', sullo stato o su altre qualita' della propria o
dell'altrui persona, fa mendaci dichiarazioni a un pubblico ufficiale o a
persona incaricata di un pubblico servizio, nell'esercizio delle funzioni o del
servizio, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni».
«b-sexies) all'articolo 576, primo comma, e' aggiunto
il seguente numero:
"5-bis) contro un ufficiale o agente di polizia
giudiziaria, ovvero un ufficiale o agente di pubblica sicurezza, nell'atto o a
causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».
c) all'articolo 589 sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) al secondo comma, la parola: «cinque» e' sostituita dalla
seguente: «sette»;
2) dopo il secondo comma, e' inserito il seguente:
«Si
applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto e' commesso con
violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da:
1)
soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni;
2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o
psicotrope.»;
3) al terzo comma, le parole: «anni dodici» sono sostituite
dalle seguenti: «anni quindici»;
c-bis) all'articolo 157, sesto comma, le
parole: «589, secondo e terzo comma», sono sostituite dalle seguenti: «589,
secondo, terzo e quarto comma».
d) al terzo comma dell'articolo 590, e'
aggiunto il seguente periodo:
«Nei casi di violazione delle norme sulla
circolazione stradale, se il fatto e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza
alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da
soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le
lesioni gravi e' della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le
lesioni gravissime e' della reclusione da un anno e sei mesi a quattro
anni»;
e) dopo l'articolo 590 e' inserito il seguente:
«Art. 590-bis
(Computo delle circostanze). - Quando ricorre la circostanza di cui all'art.
589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo
periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli
articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto
a queste e le diminuzioni si operano sulla quantita' di pena determinata ai
sensi delle predette circostanze aggravanti.»;
f) all'articolo 61, primo
comma, dopo il numero 11 e' aggiunto il seguente:
«11-bis. l'avere il
colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio
nazionale.»:
«f-bis» all'articolo 62-bis, dopo il secondo comma, e' aggiunto
il seguente:
«In ogni caso, l'assenza di precedenti condanne per altri reati
a carico del condannato non puo` essere, per cio' solo, posta a fondamento della
concessione delle circostanze di cui al primo comma.».
Art. 2.
Modifiche al codice di
procedura penale
1. Al codice di procedura penale sono apportate le
seguenti modificazioni:
«0a) all'articolo 51:
1) al comma 3-ter, dopo le
parole: «Nei casi previsti dal comma 3-bis» sono inserite le seguenti: «e dai
commi 3-quater e 3-quinquies»;
2) al comma 3-quater, il secondo periodo e'
soppresso;
Ob) all'articolo 328:
1) al comma 1-bis le parole: «comma
3-bis» sono sostituite dalle seguenti: «commi 3-bis e 3-quater»;
2) il comma
1-ter e' abrogato;
3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
1-quater.
Quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma
3-quinquies, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e le funzioni di
giudice per l'udienza preliminare sono esercitate, salve specifiche disposizioni
di legge, da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui
ambito ha sede il giudice competente»;». )
a) all'articolo 260, dopo il comma
3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. L'autorita' giudiziaria procede,
altresi', anche su richiesta dell'organo accertatore, alla distruzione delle
merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione
o la commercializzazione quando le stesse sono di difficile custodia, ovvero
quando la custodia risulta particolarmente onerosa o pericolosa per la
sicurezza, la salute o l'igiene pubblica ovvero quando, anche all'esito di
accertamenti compiuti ai sensi dell'articolo 360, risulti evidente la violazione
dei predetti divieti. L'autorita' giudiziaria dispone il prelievo di uno o piu'
campioni con l'osservanza delle formalita' di cui all'articolo 364 e ordina la
distruzione della merce residua.
3-ter. Nei casi di sequestro nei procedimenti a
carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di tre mesi dalla
data di effettuazione del sequestro, puo' procedere alla distruzione delle merci
contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorita' giudiziaria. La
distruzione puo' avvenire dopo 15 giorni dalla comunicazione salva diversa
decisione dell'autorita' giudiziaria. E' fatta salva la facolta' di
conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari.»;
«a-bis) nella
rubrica dell'articolo 260 sono aggiunte le seguenti parole: «. Distruzione di
cose sequestrate"».
b) al comma 1 dell'articolo 371-bis, dopo le
parole:
«nell'articolo 51, comma 3-bis» sono inserire le seguenti: «e in
relazione ai procedimenti di prevenzione antimafia»;
b-bis) all'articolo
381, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
"m-ter) falsa
attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identita' o su
qualita' personali proprie o di altri, prevista dall'articolo 495 del codice
penale;
m-quater) fraudolente alterazioni per impedire l'identificazione o
l'accertamento di qualita' personali, previste dall'articolo 495-ter del codice
penale»;
c) il comma 4 dell'articolo 449 e' sostituito dal seguente:
«4.
Il pubblico ministero, quando l'arresto in flagranza e' gia' stato convalidato,
procede al giudizio direttissimo presentando l'imputato in udienza non oltre il
trentesimo giorno dall'arresto, salvo che cio' pregiudichi gravemente le
indagini.»;
d) al comma 5 dell'articolo 449, il primo periodo e' sostituito
dal seguente: «Il pubblico ministero procede inoltre al giudizio direttissimo,
salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, nei confronti della persona
che nel corso dell'interrogatorio ha reso confessione.». Al medesimo comma 5
dell'articolo 449, al secondo periodo, la parola «quindicesimo» e' sostituita
dalla seguente: «trentesimo»;
e) al comma 1 dell'articolo 450, le parole:
«Se ritiene di procedere a giudizio direttissimo,» sono sostituite dalle
seguenti: «Quando procede a giudizio direttissimo,»;
f) al comma 1
dell'articolo 453, le parole: «il pubblico ministero puo' chiedere», sono
sostituite dalle seguenti «salvo che cio' pregiudichi gravemente le indagini, il
pubblico ministero chiede»;
g) all'articolo 453, dopo il comma 1 sono
inseriti i seguenti:
«1-bis. Il pubblico ministero richiede il giudizio
immediato, anche fuori dai termini di cui all'articolo 454, comma 1, e comunque
entro centottanta giorni dall'esecuzione della misura, per il reato in relazione
al quale la persona sottoposta alle indagini si trova in stato di custodia
cautelare, salvo che la richiesta pregiudichi gravemente le indagini.
1-ter. La richiesta di cui al comma 1-bis e'
formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'articolo 309, ovvero
dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame.»; h)
all'articolo 455, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi
di cui all'articolo 453, comma 1-bis, il giudice rigetta la richiesta se
l'ordinanza che dispone la custodia cautelare e' stata revocata o annullata per
sopravvenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.»;
i)
all'articolo 599, i commi 4 e 5 sono abrogati;
l) all'articolo 602, il comma
2 e' abrogato;
m) all'articolo 656, comma 9, lettera a), dopo le parole:
«della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,» sono inserite
le seguenti: «nonche' di cui agli articoli 423-bis, 624, quando ricorrono due o
piu' circostanze tra quelle indicate dall'articolo 625, 624-bis del codice
penale, e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'articolo 61,
primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice,». )
Art. 2-bis.
Modifiche alle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271.
1. L'articolo 132-bis delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' sostituito dal seguente:
«Art. 132-bis
(Formazione dei ruoli di udienza e trattazione dei processi). - 1. Nella
formazione dei ruoli di udienza e nella trattazione dei processi e' assicurata
la priorita' assoluta:
a) ai processi relativi ai delitti di cui all'articolo
407, comma 2, lettera a), del codice e ai delitti di criminalita' organizzata,
anche terroristica;
b) ai processi relativi ai delitti commessi in violazione
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro e
delle norme in materia di circolazione stradale, ai delitti di cui al testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, nonche' ai delitti puniti con la pena della reclusione non inferiore nel
massimo a quattro anni;
c) ai processi a carico di imputati detenuti, anche
per reato diverso da quello per cui si procede;
d) ai processi nei quali
l'imputato e' stato sottoposto ad arresto o a fermo di indiziato di delitto,
ovvero a misura cautelare personale, anche revocata o la cui efficacia sia
cessata;
e) ai processi nei quali e' contestata la recidiva, ai sensi
dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale;
f) ai processi da
celebrare con giudizio direttissimo e con giudizio immediato. 2. I dirigenti
degli uffici giudicanti adottano i provvedimenti organizzativi necessari per
assicurare la rapida definizione dei processi per i quali e' prevista la
trattazione prioritaria.».
Art. 2-ter.
Misure per
assicurare la rapida definizione dei processi relativi a reati per i quali e'
prevista la trattazione prioritaria
1. Al fine di assicurare la rapida definizione dei
processi pendenti alla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per i quali e' prevista la trattazione prioritaria, nei
provvedimenti adottati ai sensi del comma 2 dell'articolo 132-bis delle norme di
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di
cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, come sostituito dall'articolo
2-bis del presente decreto, i dirigenti degli uffici possono individuare i
criteri e le modalita' di rinvio della trattazione dei processi per reati
commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrono le condizioni per
l'applicazione dell'indulto, ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, e la
pena eventualmente da infliggere puo' essere contenuta nei limiti di cui
all'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 241 del 2006.
Nell'individuazione dei criteri di rinvio di cui al presente comma i dirigenti
degli uffici tengono, altresi', conto della gravita' e della concreta
offensivita' del reato, del pregiudizio che puo' derivare dal ritardo per la
formazione della prova e per l'accertamento dei fatti, nonche' dell'interesse
della persona offesa.
2. Il rinvio della trattazione del processo non puo' avere durata
superiore a diciotto mesi e il termine di prescrizione del reato rimane sospeso
per tutta la durata del rinvio.
3. Il rinvio non puo' essere disposto se l'imputato si oppone
ovvero se e' gia' stato dichiarato chiuso il dibattimento.
4. I provvedimenti di cui al comma 1 sono tempestivamente
comunicati al Consiglio superiore della magistratura. Il Consiglio superiore
della magistratura e il Ministro della giustizia valutano gli effetti dei
provvedimenti adottati dai dirigenti degli uffici sull'organizzazione e sul
funzionamento dei servizi relativi alla giustizia, nonche' sulla trattazione
prioritaria e sulla durata dei processi. In sede di comunicazioni
sull'amministrazione della giustizia, ai sensi dell'articolo 86 dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive
modificazioni, il Ministro della giustizia riferisce alle Camere le valutazioni
effettuate ai sensi del presente comma.
5. La parte civile costituita puo' trasferire l'azione in sede
civile. In tal caso, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del
codice di procedura civile, sono abbreviati fino alla meta' e il giudice fissa
l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo
all'azione trasferita. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3,
del codice di procedura penale.
6. Nel corso dei processi di primo grado relativi ai reati in
ordine ai quali, in caso di condanna, deve trovare applicazione la legge 31
luglio 2006, n. 241, l'imputato o il suo difensore munito di procura speciale e
il pubblico ministero, se ritengono che la pena possa essere contenuta nei
limiti di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge n. 241 del 2006,
nella prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto possono formulare richiesta di applicazione
della pena ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura
penale, anche se risulti decorso il termine previsto dall'articolo 446, comma 1,
del medesimo codice di procedura penale.
7. La richiesta di cui al comma 6 puo' essere formulata anche
quando sia gia' stata in precedenza presentata altra richiesta di applicazione
della pena, ma vi sia stato il dissenso da parte del pubblico ministero ovvero
la stessa sia stata rigettata dal giudice, sempre che la nuova richiesta non
costituisca mera riproposizione della precedente.
Art. 3.
Modifiche al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274
1. All'articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274, dopo le parole: «derivi una malattia di
durata superiore a venti giorni» sono inserite le seguenti: «, nonche' ad
esclusione delle fattispecie di cui all'articolo 590, terzo comma, quando si
tratta di fatto commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi
dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l'effetto di
sostanze stupefacenti o psicotrope,».
Art. 4.
Modifiche al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni
01. Alla tabella allegata all'articolo 126-bis del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, al
capoverso «art. 187» le parole: «commi 7 e 8» sono sostituite dalle seguenti:
«commi 1 e 8»
1. All'articolo 186 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), le parole: «l'arresto fino a tre
mesi» sono sostituite dalle seguenti: «l'arresto fino a sei mesi»;
b) al
comma 2, lettera c), le parole: «l'arresto fino a sei mesi» sono sostituite
dalle seguenti: «l'arresto da tre mesi ad un anno» e sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena
a richiesta delle parti, anche se e' stata applicata la sospensione condizionale
della pena, e' sempre disposta la confisca del veicolo con il quale e' stato
commesso il reato ai sensi dell'articolo 240, secondo comma, del codice penale,
salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Il veicolo
sottoposto a sequestro puo' essere affidato in custodia al trasgressore, salvo
che risulti che abbia commesso in precedenza altre violazioni della disposizione
di cui alla presente lettera. La procedura di cui ai due periodi precedenti si
applica anche nel caso di cui al comma 2-bis.»;
«b-bis) il comma 2-bis e'
sostituito dal seguente:
"2-bis. Se il conducente in stato di ebbrezza
provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 2 sono raddoppiate e,
fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del medesimo comma 2, e' disposto
il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del Capo I,
sezione II, del titolo VI, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al
reato. E' fatta salva in ogni caso l'applicazione delle sanzioni accessorie
previste dagli articoli 222 e 223»;
c) dopo il comma 2-quater e' inserito il
seguente:
«2-quinquies. Salvo che non sia disposto il sequestro ai sensi del
comma 2, il veicolo, qualora non possa essere guidato da altra persona idonea,
puo' essere fatto trasportare fino al luogo indicato dall'interessato o fino
alla piu' vicina autorimessa e lasciato in consegna al proprietario o al gestore
di essa con le normali garanzie per la custodia. Le spese per il recupero ed il
trasporto sono interamente a carico del trasgressore.»;
d) al comma 7, il
primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente:
«Salvo che il fatto
costituisca piu' grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai
commi 3, 4 o 5, il conducente e' punito con le pene di cui al comma 2, lettera
c);
e) al comma 7, il terzo periodo e' sostituito dal seguente: «La condanna
per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa
accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a
due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalita' e procedure
previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona
estranea alla violazione»;
f) al comma 7, quinto periodo, le parole: «Quando
lo stesso soggetto compie piu' violazioni nel corso di un biennio,», sono
sostituite dalle seguenti: «Se il fatto e' commesso da soggetto gia' condannato
nei due anni precedenti per il medesimo reato,».
2. Al comma 1 dell'articolo 187 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: «e' punito con l'ammenda da euro 1000 a euro
4000 e l'arresto fino a tre mesi», sono sostituite dalle seguenti: «e' punito
con l'ammenda da euro 1.500 a euro 6.000 e l'arresto da tre mesi ad un
anno»;
b) alla fine e' aggiunto il seguente periodo: «Si applicano le
disposizioni dell'articolo 186, comma 2, lettera c), quinto e sesto periodo,
nonche' quelle di cui al comma 2-quinquies del medesimo articolo
186.».
2-bis. All'articolo 187, comma 1-bis, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, le parole: «ed
e' disposto il fermo amministrativo del veicolo per novanta giorni ai sensi del
capo I, sezione II, del titolo VI,» sono sostituite dalle seguenti: «e si
applicano le disposizioni dell'ultimo periodo del comma 1,».
3. All'articolo 189 del decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) al comma 6, le parole: «da tre mesi a tre anni» sono sostituite
dalle seguenti: «da sei mesi a tre anni»;
b) al comma 7, le parole: «da sei
mesi a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «da un anno a tre
anni».
4. All'articolo 222, comma 2, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se il fatto
di cui al terzo periodo e' commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai
sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), ovvero da soggetto sotto l'effetto
di sostanze stupefacenti o psicotrope, il giudice applica la sanzione
amministrativa accessoria della revoca della patente.».
Art. 5.
Modifiche al testo
unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
01. All'articolo 12, comma 5 del testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla
condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando il fatto e' commesso in
concorso da due o piu' persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o piu'
persone, la pena e' aumentata da un terzo alla meta'".
1. All'articolo 12 del testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
«5-bis. Salvo che il
fatto costituisca piu' grave reato, chiunque a titolo oneroso, al fine di trarre
ingiusto profitto, da' alloggio ad uno straniero, privo di titolo di soggiorno
in un immobile di cui abbia disponibilita', ovvero lo cede allo stesso, anche in
locazione, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La condanna con
provvedimento irrevocabile ovvero l'applicazione della pena su richiesta delle
parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche se e'
stata concessa la sospensione condizionale della pena, comporta la confisca
dell'immobile, salvo che appartenga a persona estranea al reato. Si osservano,
in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di gestione e
destinazione dei beni confiscati. Le somme di denaro ricavate dalla vendita, ove
disposta, dei beni confiscati sono destinate al potenziamento delle attivita' di
prevenzione e repressione dei reati in tema di immigrazione
clandestina.».
1-bis) all'articolo 13, comma 3, quinto periodo, del
testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la parola:
«quindici» e' sostituita dalla seguente: "sette"».
1-ter. All'articolo 22, comma 12, del testo unico di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: «con l'arresto da tre
mesi ad un anno e con l'ammenda di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato» sono
sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.
Art. 6.
Modifica del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di
attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
1. L'articolo 54 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e' sostituito dal seguente:
«Art. 54 (Attribuzioni del sindaco
nelle funzioni di competenza statale). - 1. Il sindaco, quale ufficiale del
Governo, sovrintende:
a) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti
dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
b)
allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica
sicurezza e di polizia giudiziaria;
c) alla vigilanza su tutto quanto possa
interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone preventivamente il
prefetto. 2. Il sindaco, nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
concorre ad assicurare anche la cooperazione della polizia locale con le Forze
di polizia statali, nell'ambito delle direttive di coordinamento impartite dal
Ministro dell'interno-Autorita' nazionale di pubblica sicurezza.
3. Il sindaco, quale ufficiale del Governo,
sovrintende, altresi', alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione
e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva
militare e di statistica.
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta
con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei
principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi
pericoli che minacciano l'incolumita' pubblica e la sicurezza urbana. I
provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al
prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari
alla loro attuazione.
4-bis. Con decreto del Ministro dell'interno e'
disciplinato l'ambito di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4
anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumita' pubblica e alla
sicurezza urbana.
5. Qualora i provvedimenti adottati dai sindaci ai
sensi dei commi 1 e 4 comportino conseguenze sull'ordinata convivenza delle
popolazioni dei comuni contigui o limitrofi, il prefetto indice un'apposita
conferenza alla quale prendono parte i sindaci interessati, il presidente della
provincia e, qualora ritenuto opportuno, soggetti pubblici e privati dell'ambito
territoriale interessato dall'intervento.
5-bis. Il Sindaco segnala alle competenti autorita',
giudiziaria o di pubblica sicurezza, la condizione irregolare dello straniero o
del cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, per la
eventuale adozione di provvedimenti di espulsione o di allontanamento dal
territorio dello Stato.
6. In casi di emergenza, connessi con il traffico o
con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze
straordinarie si verifichino particolari necessita' dell'utenza o per motivi di
sicurezza urbana, il sindaco puo' modificare gli orari degli esercizi
commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonche', d'intesa con
i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate,
gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel
territorio, adottando i provvedimenti di cui al comma 4.
7. Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma 4 e'
rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il
sindaco puo' provvedere d'ufficio a spese degli interessati, senza pregiudizio
dell'azione penale per i reati in cui siano incorsi.
8. Chi sostituisce il sindaco esercita anche le
funzioni di cui al presente articolo.
9. Nell'ambito delle funzioni di cui al presente
articolo, il prefetto puo' disporre ispezioni per accertare il regolare
svolgimento dei compiti affidati, nonche' per l'acquisizione di dati e notizie
interessanti altri servizi di carattere generale.
10. Nelle materie previste dai commi 1 e 3, nonche'
dall'articolo 14, il sindaco, previa comunicazione al prefetto, puo' delegare
l'esercizio delle funzioni ivi indicate al presidente del consiglio
circoscrizionale; ove non siano costituiti gli organi di decentramento comunale,
il sindaco puo' conferire la delega a un consigliere comunale per l'esercizio
delle funzioni nei quartieri e nelle frazioni.
11. Nelle fattispecie di cui ai commi 1, 3 e 4, nel
caso di inerzia del sindaco o del suo delegato nell'esercizio delle funzioni
previste dal comma 10, il prefetto puo' intervenire con proprio
provvedimento.
12. Il Ministro dell'interno puo' adottare atti di
indirizzo per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo da parte
del sindaco.
Art. 6-bis.
Modifiche
all'articolo 16, comma 2, della legge 24 novembre 1981, n. 689
1. Il secondo comma dell'articolo 16 della legge 24
novembre 1981, n. 689, e' sostituito dal seguente:
«Per le violazioni ai
regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o
provinciale, all'interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione
prevista, puo' stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in
deroga alle disposizioni del primo comma».
Art. 7.
Collaborazione della
polizia municipale e provinciale nell'ambito dei piani coordinati di controllo
del territorio
1. I piani coordinati di controllo del territorio di
cui al comma 1 dell'articolo 17 della legge 26 marzo 2001, n. 128, che possono
realizzarsi anche per specifiche esigenze dei comuni diversi da quelli dei
maggiori centri urbani, determinano i rapporti di reciproca collaborazione fra i
contingenti di personale della polizia municipale e provinciale e gli organi di
Polizia dello Stato.
2. Con decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con il Ministro della difesa, determina le
procedure da osservare per assicurare, nel corso dello svolgimento di tali piani
coordinati di controllo del territorio, le modalita' di raccordo operativo tra
la polizia municipale, la polizia provinciale e gli organi di Polizia dello
Stato».
Art. 7-bis.
Concorso delle
Forze armate nel controllo del territorio
1. Per specifiche ed eccezionali esigenze di
prevenzione della criminalita', ove risulti opportuno un accresciuto controllo
del territorio, puo' essere autorizzato un piano di impiego di un contingente di
personale militare appartenente alle Forze armate, preferibilmente carabinieri
impiegati in compiti militari o comunque volontari delle stesse Forze armate
specificatamente addestrati per i compiti da svolgere. Detto personale e' posto
a disposizione dei prefetti delle province comprendenti aree metropolitane e
comunque aree densamente popolate, ai sensi dell'articolo 13 della legge 1°
aprile 1981, n. 121, per servizi di vigilanza a siti e obiettivi sensibili,
nonche' di perlustrazione e pattuglia in concorso e congiuntamente alle Forze di
polizia. Il piano puo' essere autorizzato per un periodo di sei mesi,
rinnovabile per una volta, per un contingente non superiore a 3.000
unita'.
2. Il piano di impiego del personale delle Forze
armate di cui al comma 1 e' adottato con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro della difesa, sentito il Comitato nazionale dell'ordine
e della sicurezza pubblica integrato dal Capo di stato maggiore della difesa e
previa informazione al Presidente del Consiglio dei Ministri. Il Ministro
dell'interno riferisce in proposito alle competenti Commissioni
parlamentari.
3. Nell'esecuzione dei servizi di cui al comma l, il
personale delle Forze armate non appartenente all'Arma dei carabinieri agisce
con le funzioni di agente di pubblica sicurezza e puo' procedere alla
identificazione e alla immediata perquisizione sul posto di persone e mezzi di
trasporto a norma dell'articolo 4 della legge 22 maggio 1975, n. 152, anche al
fine di prevenire o impedire comportamenti che possono mettere in pericolo
l'incolumita' di persone o la sicurezza dei luoghi vigilati, con esclusione
delle funzioni di polizia giudiziaria. Ai fini di identificazione, per
completare gli accertamenti e per procedere a tutti gli atti di polizia
giudiziaria, il personale delle Forze armate accompagna le persone indicate
presso i piu' vicini uffici o comandi della Polizia di Stato o dell'Arma dei
carabinieri. Nei confronti delle persone accompagnate si applicano le
disposizioni dell'articolo 349 del codice di procedura penale.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto
di cui al comma 2, stabiliti entro il limite di spesa di 31,2 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, comprendenti le spese per il trasferimento
e l'impiego del personale e dei mezzi e la corresponsione dei compensi per
lavoro straordinario e di un'indennita' onnicomprensiva determinata ai sensi
dell'articolo 20 della legge 26 marzo 2001, n. 128, e comunque non superiore al
trattamento economico accessorio previsto per le Forze di polizia, individuati
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i
Ministri dell'interno e della difesa, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai
fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma «Fondi di
riserva speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo
parzialmente utilizzando: quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2008 e a 16
milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero
dell'economia e delle finanze; quanto a 9 milioni di euro per l'anno 2008 e a 8
milioni di euro per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero della
giustizia; quanto a 18,2 milioni di euro per l'anno 2008 e a 7,2 milioni di euro
per l'anno 2009, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari
esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio».
Art. 8.
Accesso della polizia
municipale al Centro elaborazione dati del Ministero dell'interno
1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18
gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n.
68, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole:
«schedario dei veicoli rubati operante» fino alla fine del comma sono sostituite
dalle seguenti:
«schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti
d'identita' rubati o smarriti operanti presso il Centro elaborazione dati di cui
all'articolo 8 della predetta legge n. 121. Il personale della polizia
municipale in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza puo'
altresi' accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno
rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma
5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni»;
b) dopo il comma 1 e' inserito il
seguente:
«1-bis. Il personale di cui al comma 1 addetto ai servizi di
polizia stradale ed in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza
puo' essere, altresi', abilitato all'inserimento, presso il Centro elaborazione
dati ivi indicato, dei dati relativi ai veicoli rubati e ai documenti rubati o
smarriti, di cui al comma 1, acquisiti autonomamente.».
1-bis. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa
telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso
allo schedario dei documenti d'identita' rubati o smarriti, nonche' alle
informazioni concernenti i permessi di soggiorno di cui al comma 1, sono
effettuati con le modalita' stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI.
Art. 8-bis.
Accesso degli
ufficiali e agenti di polizia giudiziaria appartenenti al Corpo delle
capitanerie di porto al Centro elaborazione dati del Ministero
dell'interno
1. Gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
appartenenti al Corpo delle capitanerie di porto, per finalita' di sicurezza
portuale e dei trasporti marittimi, possono accedere ai dati e alle informazioni
del Centro elaborazione dati di cui al primo comma dell'articolo 9 della legge
1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dallo stesso articolo,
limitatamente a quelli correlati alle funzioni attribuite agli stessi ufficiali
e agenti di polizia giudiziaria. Detto personale puo' essere, altresi',
abilitato all'inserimento presso il medesimo Centro dei corrispondenti dati
autonomamente acquisiti.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono individuati i dati e le
informazioni di cui al comma 1 e sono stabilite le modalita' per effettuare i
collegamenti per il relativo accesso.
3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto sono apportate le occorrenti modificazioni al
regolamento, previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981,
n. 121, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378.
Art. 9.
Centri di
identificazione ed espulsione
1. Le parole: «centro di permanenza temporanea»
ovvero: «centro di permanenza temporanea ed assistenza» sono sostituite, in
generale, in tutte le disposizioni di legge o di regolamento, dalle seguenti:
«centro di identificazione ed espulsione» quale nuova denominazione delle
medesime strutture.
Art. 10.
Modifiche alla legge
31 maggio 1965, n. 575
1. Alla legge 31 maggio 1965, n. 575 sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «nonche' ai soggetti indiziati di uno dei reati previsti
dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale»;
b) l'articolo
2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2. - 1. Nei confronti delle persone
indicate all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale
antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo di
distretto ove dimora la persona, dal questore o dal direttore della Direzione
investigativa antimafia, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le
misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e
dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui
al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
e successive modificazioni.
2. Quando non vi e' stato il preventivo avviso e la persona
risulti definitivamente condannata per un delitto non colposo, con la
notificazione della proposta il questore puo' imporre all'interessato sottoposto
alla misura della sorveglianza speciale il divieto di cui all'articolo 4, quarto
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423. Si applicano le disposizioni dei
commi quarto, ultimo periodo, e quinto del medesimo articolo 4.
3. Nelle udienze relative ai procedimenti per l'applicazione delle
misure di prevenzione richieste ai sensi della presente legge, le funzioni di
pubblico ministero sono esercitate dal procuratore della Repubblica di cui al
comma 1»;
c) all'articolo 2-bis:
1) al comma 1, dopo le parole: «Il
procuratore della Repubblica» sono inserite le seguenti: «, il direttore della
Direzione investigativa antimafia»;
2) dopo il comma 6 e' aggiunto il
seguente:
«6-bis. Le misure di prevenzione personali e patrimoniali possono
essere richieste e applicate disgiuntamente. Le misure patrimoniali possono
essere disposte anche in caso di morte del soggetto proposto per la loro
applicazione. Nel caso la morte sopraggiunga nel corso del procedimento esso
prosegue nei confronti degli eredi o comunque degli aventi causa»;
d)
all'articolo 2-ter:
«1) al secondo comma, dopo le parole: "A richiesta del
procuratore della Repubblica," sono inserite le seguenti: "del direttore della
Direzione investigativa antimafia,";
2) il primo periodo del terzo comma e'
sostituito dal seguente: "Con l'applicazione della misura di prevenzione il
tribunale dispone la confisca dei beni sequestrati di cui la persona, nei cui
confronti e' instaurato il procedimento, non possa giustificare la legittima
provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulti
essere titolare o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo in valore
sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito,
o alla propria attivita' economica, nonche' dei beni che risultino essere frutto
di attivita' illecite o ne costituiscano il reimpiego";
3) al sesto e al
settimo comma, dopo le parole: "del procuratore della Repubblica," sono inserite
le seguenti: "del direttore della Direzione investigativa antimafia,";
4)
sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Se la persona nei cui confronti e'
proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al
fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di
essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore
equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possano essere confiscati
in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a
terzi in buona fede.
La confisca puo' essere proposta, in caso di morte del
soggetto nei confronti del quale potrebbe essere disposta, nei riguardi dei
successori a titolo universale o particolare, entro il termine di cinque anni
dal decesso.
Quando risulti che beni confiscati con provvedimento definitivo
dopo l'assegnazione o la destinazione siano rientrati, anche per interposta
persona, nella disponibilita' o sotto il controllo del soggetto sottoposto al
provvedimento di confisca, si puo' disporre la revoca dell'assegnazione o della
destinazione da parte dello stesso organo che ha disposto il relativo
provvedimento.
Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente
intestati o trasferiti a terzi, con la sentenza che dispone la confisca il
giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione.
Ai fini di
cui al comma precedente, fino a prova contraria si presumono fittizi:
a) i
trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni
antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti
dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente
convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il
quarto grado;
b) i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o
fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di
prevenzione";
e) all'articolo 3-bis, settimo comma, dopo le parole: "su
richiesta del procuratore della Repubblica" sono inserite le seguenti: ", del
direttore della Direzione investigativa antimafia";
f) all'articolo 3-quater,
ai commi 1 e 5, dopo le parole: "il procuratore della Repubblica" sono inserite
le seguenti: "presso il tribunale del capoluogo del distretto, il direttore
della Direzione investigativa antimafia";
g) all'articolo 10-quater, secondo
comma, dopo le parole: "su richiesta del procuratore della Repubblica" sono
inserite le seguenti: ", del direttore della Direzione investigativa
antimafia"».
Art. 10-bis.
Modifiche al
decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge
7 agosto 1992, n. 356
1. All'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno
1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356,
dopo il comma 2-bis, sono inseriti i seguenti:
«2-ter. Nel caso previsto dal
comma 2, quando non e' possibile procedere alla confisca in applicazione dellle
disposizioni ivi richiamate, il giudice ordina la confisca delle somme di
denaro, dei beni e delle altre utilita' delle quali il reo ha la disponibilita',
anche per interposta persona, per un valore equivalente al prodotto, profitto o
prezzo del reato.
2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis si applicano anche nel
caso di condanna e di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo
444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dagli
articoli 629, 630 e 648, esclusa la fattispecie di cui al secondo comma, 648-bis
e 648-ter del codice penale, nonche' dall'articolo 12-quinquies del presente
decreto e dagli articoli 73, esclusa la fattispecie di cui al comma 5, e 74 del
testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309.».
Art. 11.
Modifiche alla legge
22 maggio 1975, n. 152
1. Alla legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 18, quarto comma, le parole: «,
anche in deroga all'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55,» sono
soppresse;
b) all'articolo 19, primo comma, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: «Nei casi previsti dal presente comma, le funzioni e le
competenze spettanti, ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575, al
procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto
sono attribuite al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui
circondario dimora la persona. Nelle udienze relative ai procedimenti per
l'applicazione delle misure di prevenzione di cui al presente comma, le funzioni
di pubblico ministero possono essere esercitate anche dal procuratore della
Repubblica presso il tribunale competente».
Art. 11-bis.
Modifiche alla
legge 3 agosto 1988, n. 327
1. All'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327,
dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis Quando e' stata applicata una
misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 1
della legge 31 maggio 1965, n. 575, la riabilitazione puo' essere richiesta dopo
cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale. La
riabilitazione comporta, altresi', la cessazione dei divieti previsti
dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575».
Art.
11-ter.
Abrogazione
1. L'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e'
abrogato.
Art. 12.
Modifiche al regio
decreto 30 gennaio 1941, n. 12
1. Dopo l'articolo 110-bis del regio decreto 30
gennaio 1941, n. 12, e' inserito il seguente:
«Art. 110-ter (Applicazione di
magistrati in materia di misure di prevenzione). - 1. Il procuratore nazionale
antimafia puo' disporre, nell'ambito dei poteri attribuitigli dall'articolo
371-bis del codice di procedura penale e sentito il competente procuratore
distrettuale, l'applicazione temporanea di magistrati della Direzione nazionale
antimafia alle procure distrettuali per la trattazione di singoli procedimenti
di prevenzione patrimoniale. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo
110-bis.
2. Se ne fa richiesta il procuratore distrettuale, il
Procuratore generale presso la corte d'appello puo', per giustificati motivi,
disporre che le funzioni di pubblico ministero per la trattazione delle misure
di prevenzione siano esercitate da un magistrato designato dal Procuratore della
Repubblica presso il giudice competente.».
Art. 12-bis.
Modifiche alla
legge 18 marzo 2008, n. 48
1. All'articolo 11 della legge 18 marzo 2008, n. 48,
dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui al
comma 3-quinquies dell'articolo 51 del codice di procedura penale, introdotto
dal comma 1 del presente articolo, si applicano solo ai procedimenti iscritti
nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale
successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Art. 12-ter.
Modifiche al testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115
1. Al testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 76, dopo il comma 4 e' aggiunto il
seguente:
«4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per
i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma
1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, nonche' per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle
associazioni previste dallo stesso articolo, ai soli fini del presente decreto,
il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti»;
b) all'articolo 93, il
comma 2 e' abrogato;
c) all'articolo 96, comma 1, le parole: «, ovvero
immediatamente, se la stessa e' presentata in udienza a pena di nullita'
assoluta ai sensi dell'articolo 179, comma 2, del codice di procedura penale,»
sono soppresse;
d) all'articolo 96, comma 2, dopo le parole: «tenuto conto»
sono inserite le seguenti: «delle risultanze del casellario giudiziale,».
Art. 12-quater.
Modifiche
all'articolo 25 delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448.
1. All'articolo 25 delle disposizioni sul processo
penale a carico di imputati minorenni, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, dopo il comma 2-bis e' aggiunto il
seguente:
«2-ter. Il pubblico ministero non puo' procedere al giudizio
direttissimo o richiedere il giudizio immediato nei casi in cui cio' pregiudichi
gravemente le esigenze educative del minore.».
Art. 13.
Entrata in
vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.