Diritto internazionale privato

Raccolta Normativa

LEGGE 31 maggio 1995, n. 218

Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.

(Testo aggiornato al Decreto Legislativo 1 settembre 2011, n. 150. Ultimo controllo su aggiornamenti: 13 settembre 2013)

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

(Oggetto della legge)

1. La presente legge determina l'ambito della giurisdizione

italiana, pone i criteri per l'individuazione del diritto applicabile e disciplina l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri.

Art. 2.

(Convenzioni internazionali)

1. Le disposizioni della presente legge non pregiudicano

l'applicazione delle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

2. Nell'interpretazione di tali convenzioni si terra' conto del

loro carattere internazionale e dell'esigenza della loro applicazione uniforme.

TITOLO II
GIURISDIZIONE ITALIANA

Art. 3.

(Ambito della giurisdizione)

1. La giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto e'

domiciliato o residente in Italia o vi ha un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'articolo 77 del codice di procedura civile e negli altri casi in cui e' prevista dalla legge.

2. La giurisdizione sussiste inoltre in base ai criteri stabiliti

dalle sezioni 2, 3 e 4 del titolo II della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e protocollo, firmati a Bruxelles il 27 settembre 1968, resi esecutivi con la legge 21 giugno 1971, n. 804, e successive modificazioni in vigore per l'Italia, anche allorche' il convenuto non sia domiciliato nel territorio di uno Stato contraente, quando si tratti di una delle materie comprese nel campo di applicazione della Convenzione. Rispetto alle altre materie la giurisdizione sussiste anche in base ai criteri stabiliti per la competenza per territorio.

Art. 4.

(Accettazione e deroga della giurisdizione)

1. Quando non vi sia giurisdizione in base all'articolo 3, essa

nondimeno sussiste se le parti l'abbiano convenzionalmente accettata e tale accettazione sia provata per iscritto, ovvero il convenuto compaia nel processo senza eccepire il difetto di giurisdizione nel primo atto difensivo.

2. La giurisdizione italiana puo' essere convenzionalmente

derogata a favore di un giudice straniero o di un arbitrato estero se la deroga e' provata per iscritto e la causa verte su diritti disponibili.

3. La deroga e' inefficace se il giudice o gli arbitri incaricati

declinano la giurisdizione o comunque non possono conoscere della causa.

Art. 5.

(Azioni reali relative ad immobili siti all'estero)

1. La giurisdizione italiana non sussiste rispetto ad azioni reali

aventi ad oggetto beni immobili situati all'estero.

Art. 6.

(Questioni preliminari)

1. Il giudice italiano conosce, incidentalmente, le questioni che

non rientrano nella giurisdizione italiana e la cui soluzione e' necessaria per decidere sulla domanda proposta.

Art. 7.

(Pendenza di un processo straniero)

1. Quando, nel corso del giudizio, sia eccepita la previa pendenza

tra le stesse parti di domanda avente il medesimo oggetto e il medesimo titolo dinanzi a un giudice straniero, il giudice italiano, se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetto per l'ordinamento italiano, sospende il giudizio. Se il giudice straniero declina la propria giurisdizione o se il provvedimento straniero non e' riconosciuto nell'ordinamento italiano, il giudizio in Italia prosegue, previa riassunzione ad istanza della parte interessata.

2. La pendenza della causa innanzi al giudice straniero si

determina secondo la legge dello Stato in cui il processo si svolge.

3. Nel caso di pregiudizialita' di una causa straniera, il giudice

italiano puo' sospendere il processo se ritiene che il provvedimento straniero possa produrre effetti per l'ordinamento italiano.

Art. 8.

(Momento determinante della giurisdizione)

1. Per la determinazione della giurisdizione italiana si applica

l'articolo 5 del codice di procedura civile. Tuttavia la giurisdizione sussiste se i fatti e le norme che la determinano sopravvengono nel corso del processo.

Art. 9.

(Giurisdizione volontaria)

1. In materia di giurisdizione volontaria, la giurisdizione

sussiste, oltre che nei casi specificamente contemplati dalla presente legge e in quelli in cui e' prevista la competenza per territorio di un giudice italiano, quando il provvedimento richiesto concerne un cittadino italiano o una persona residente in Italia o quando esso riguarda situazioni o rapporti ai quali e' applicabile la legge italiana.

Art. 10.

(Materia cautelare)

1. In materia cautelare, la giurisdizione italiana sussiste quando

il provvedimento deve essere eseguito in Italia o quando il giudice italiano ha giurisdizione nel merito.

Art. 11.

(Rilevabilita' del difetto di giurisdizione)

1. Il difetto di giurisdizione puo' essere rilevato, in qualunque

stato e grado del processo, soltanto dal convenuto costituito che non abbia espressamente o tacitamente accettato la giurisdizione italiana. E' rilevato dal giudice d'ufficio, sempre in qualunque stato e grado del processo, se il convenuto e' contumace, se ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 5, ovvero se la giurisdizione italiana e' esclusa per effetto di una norma internazionale.

Art. 12.

(Legge regolatrice del processo)

1. Il processo civile che si svolge in Italia e' regolato dalla

legge italiana.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 13.

(Rinvio)

1. Quando negli articoli successivi e' richiamata la legge

straniera, si tiene conto del rinvio operato dal diritto internazionale privato straniero alla legge di un altro Stato:

a) se il diritto di tale Stato accetta il rinvio;

b) se si tratta di rinvio alla legge italiana.

2. L'applicazione del comma 1 e' tuttavia esclusa:

a) nei casi in cui le disposizioni della presente legge rendono

applicabile la legge straniera sulla base della scelta effettuata in tal senso dalle parti interessate;

b) riguardo alle disposizioni concernenti la forma degli atti ;

c) in relazione alle disposizioni del Capo XI del presente

Titolo.

3. Nei casi di cui agli articoli 33, 34 e 35 si tiene conto del

rinvio soltanto se esso conduce all'applicazione di una legge che consente lo stabilimento della filiazione.

4. Quando la presente legge dichiara in ogni caso applicabile una

convenzione internazionale si segue sempre, in materia di rinvio, la soluzione adottata dalla convenzione.

Art. 14.

(Conoscenza della legge straniera applicabile)

1. L'accertamento della legge straniera e' compiuto d'ufficio dal

giudice. A tal fine questi puo' avvalersi, oltre che degli strumenti indicati dalle convenzioni internazionali, di informazioni acquisite per il tramite del Ministero di grazia e giustizia; puo' altresi' interpellare esperti o istituzioni specializzate.

2. Qualora il giudice non riesca ad accertare la legge straniera

indicata, neanche con l'aiuto delle parti, applica la legge richiamata mediante altri criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 15.

(Interpretazione e applicazione della legge straniera)

1. La legge straniera e' applicata secondo i propri criteri di

interpretazione e di applicazione nel tempo.

Art. 16.

(Ordine pubblico)

1. La legge straniera non e' applicata se i suoi effetti sono

contrari all'ordine pubblico.

2. In tal caso si applica la legge richiamata mediante altri

criteri di collegamento eventualmente previsti per la medesima ipotesi normativa. In mancanza si applica la legge italiana.

Art. 17.

(Norme di applicazione necessaria)

1. E' fatta salva la prevalenza sulle disposizioni che seguono

delle norme italiane che, in considerazione del loro oggetto e del loro scopo, debbono essere applicate nonostante il richiamo alla legge straniera.

Art. 18.

(Ordinamenti plurilegislativi)

1. Se nell'ordinamento dello Stato richiamato dalle disposizioni

della presente legge coesistono piu' sistemi normativi a base territoriale o personale, la legge applicabile si determina secondo i criteri utilizzati da quell'ordinamento.

2. Se tali criteri non possono essere individuati, si applica il

sistema normativo con il quale il caso di specie presenta il collegamento piu' stretto.

Art. 19.

(Apolidi, rifugiati e persone con piu' cittadinanze)

1. Nei casi in cui le disposizioni della presente legge richiamano

la legge nazionale di una persona, se questa e' apolide o rifugiata si applica la legge dello Stato del domicilio o, in mancanza, la legge dello Stato di residenza.

2. Se la persona ha piu' cittadinanze, si applica la legge di

quello tra gli Stati di appartenenza con il quale essa ha il collegamento piu' stretto. Se tra le cittadinanze vi e' quella italiana, questa prevale.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO II
CAPACITA' E DIRITTI DELLE PERSONE FISICHE

Art. 20.

(Capacita' giuridica delle persone fisiche)

1. La capacita' giuridica delle persone fisiche e' regolata dalla

loro legge nazionale. Le condizioni speciali di capacita', prescritte dalla legge regolatrice di un rapporto, sono disciplinate dalla stessa legge.

Art. 21.

(Commorienza)

1. Quando occorre stabilire la sopravvivenza di una persona ad

un'altra e non consta quale di esse sia morta prima, il momento della morte si accerta in base alla legge regolatrice del rapporto rispetto al quale l'accertamento rileva.

Art. 22.

(Scomparsa, assenza e morte presunta)

1. I presupposti e gli effetti della scomparsa, dell'assenza e

della morte presunta di una persona sono regolati dalla sua ultima legge nazionale.

2. Sussiste la giurisdizione italiana per le materie di cui al

comma 1:

a) se l'ultima legge nazionale della persona era quella

italiana;

b) se l'ultima residenza della persona era in Italia;

c) se l'accertamento della scomparsa, dell'assenza o della

morte presunta puo' produrre effetti giuridici nell'ordinamento italiano.

Art. 23.

(Capacita' di agire delle persone fisiche)

1. La capacita' di agire delle persone fisiche e' regolata dalla

loro legge nazionale. Tuttavia, quando la legge regolatrice di un atto prescrive condizioni speciali di capacita' di agire, queste sono regolate dalla stessa legge.

2. In relazione a contratti tra persone che si trovano nello

stesso Stato, la persona considerata capace dalla legge dello Stato in cui il contratto e' concluso puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale solo se l'altra parte contraente, al momento della conclusione del contratto, era a conoscenza di tale incapacita' o l'ha ignorata per sua colpa.

3. In relazione agli atti unilaterali, la persona considerata

capace dalla legge dello Stato in cui l'atto e' compiuto puo' invocare l'incapacita' derivante dalla propria legge nazionale soltanto se cio' non rechi pregiudizio a soggetti che senza loro colpa hanno fatto affidamento sulla capacita' dell'autore dell'atto.

4. Le limitazioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano agli atti

relativi a rapporti di famiglia e di successione per causa di morte, ne' agli atti relativi a diritti reali su immobili situati in uno Stato diverso da quello in cui l'atto e' compiuto.

Art. 24.

(Diritti della personalita')

1. L'esistenza ed il contenuto dei diritti della personalita' sono

regolati dalla legge nazionale del soggetto; tuttavia i diritti che derivano da un rapporto di famiglia sono regolati dalla legge applicabile a tale rapporto.

2. Le conseguenze della violazione dei diritti di cui al comma 1

sono regolate dalla legge applicabile alla responsabilita' per fatti illeciti.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO III
PERSONE GIURIDICHE

Art. 25.

(Societa' ed altri enti)

1. Le societa', le associazioni, le fondazioni ed ogni altro ente,

pubblico o privato, anche se privo di natura associativa, sono disciplinati dalla legge dello Stato nel cui territorio e' stato perfezionato il procedimento di costituzione. Si applica, tuttavia, la legge italiana se la sede dell'amministrazione e' situata in Italia, ovvero se in Italia si trova l'oggetto principale di tali enti.

2. In particolare sono disciplinati dalla legge regolatrice

dell'ente:

a) la natura giuridica;

b) la denominazione o ragione sociale;

c) la costituzione, la trasformazione e l'estinzione;

d) la capacita';

e) la formazione, i poteri e le modalita' di funzionamento

degli organi;

f) la rappresentanza dell'ente;

g) le modalita' di acquisto e di perdita della qualita' di

associato o socio nonche' i diritti e gli obblighi inerenti a tale qualita';

h) la responsabilita' per le obbligazioni dell'ente;

i) le conseguenze delle violazioni della legge o dell'atto

costitutivo.

3. I trasferimenti della sede statutaria in altro Stato e le

fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO IV
RAPPORTI DI FAMIGLIA

Art. 26.

(Promessa di matrimonio)

1. La promessa di matrimonio e le conseguenze della sua violazione

sono regolate dalla legge nazionale comune dei nubendi o, in mancanza, dalla legge italiana.

Art. 27.

(Condizioni per contrarre matrimonio)

1. La capacita' matrimoniale e le altre condizioni per contrarre

matrimonio sono regolate dalla legge nazionale di ciascun nubendo al momento del matrimonio. Resta salvo lo stato libero che uno dei nubendi abbia acquistato per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

Art. 28.

(Forma del matrimonio)

1. Il matrimonio e' valido, quanto alla forma, se e' considerato

tale dalla legge del luogo di celebrazione o dalla legge nazionale di almeno uno dei coniugi al momento della celebrazione o dalla legge dello Stato di comune residenza in tale momento.

Art. 29.

(Rapporti personali tra coniugi)

1. I rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge

nazionale comune.

2. I rapporti personali tra coniugi aventi diverse cittadinanze o

piu' cittadinanze comuni sono regolati dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.

Art. 30.

(Rapporti patrimoniali tra coniugi)

1. I rapporti patrimoniali tra coniugi sono regolati dalla legge applicabile ai loro rapporti personali. I coniugi possono tuttavia convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno uno di essi e' cittadino o nel quale almeno uno di essi risiede.

2. L'accordo dei coniugi sul diritto applicabile e' valido se e' considerato tale dalla legge scelta o da quella del luogo in cui l'accordo e' stato stipulato.

3. Il regime dei rapporti patrimoniali fra coniugi regolato da una legge straniera e' opponibile ai terzi solo se questi ne abbiano avuto conoscenza o lo abbiano ignorato per loro colpa. Relativamente ai diritti reali su beni immobili, l'opponibilita' e' limitata ai casi in cui siano state rispettate le forme di pubblicita' prescritte dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

Art. 30-bis.

(( (Contratti di convivenza). ))

((1. Ai contratti di convivenza si applica la legge nazionale comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza e' prevalentemente localizzata.

2. Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima)).

Art. 31.

(Separazione personale e scioglimento del matrimonio)

1. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono

regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione o di scioglimento del matrimonio; in mancanza si applica la legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata.

2. La separazione personale e lo scioglimento del matrimonio,

qualora non siano previsti dalla legge straniera applicabile, sono regolati dalla legge italiana.

Art. 32.

(Giurisdizione in materia di nullita', annullamento, separazione personale e scioglimento del matrimonio)

1. In materia di nullita' e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi e' cittadino italiano o il matrimonio e' stato celebrato in Italia.

Art. 32-bis.

(( (Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso).))

((1. Il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.))

Art. 32-ter.

(( (Unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso).))

((1. La capacita' e le altre condizioni per costituire unione civile sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte al momento della costituzione dell'unione civile. Se la legge applicabile non ammette l'unione civile tra persone maggiorenni dello stesso sesso si applica la legge italiana. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 20 maggio 2016, n. 76, sono di applicazione necessaria.

2. Ai fini del nulla osta di cui all'articolo 116, primo comma, del codice civile, non rilevano gli impedimenti relativi al sesso delle parti. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la legge dello Stato di cui lo straniero e' cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o di analogo istituto, il nulla osta e' sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo ad attestare la liberta' di stato, ovvero da dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Resta salva la liberta' di stato accertata o acquisita per effetto di un giudicato italiano o riconosciuto in Italia.

3. L'unione civile e' valida, quanto alla forma, se e' considerata tale dalla legge del luogo di costituzione o dalla legge nazionale di almeno una delle parti o dalla legge dello Stato di comune residenza al momento della costituzione.

4. I rapporti personali e patrimoniali tra le parti sono regolati dalla legge dello Stato davanti alle cui autorita' l'unione e' stata costituita. A richiesta di una delle parti il giudice puo' disporre l'applicazione della legge dello Stato nel quale la vita comune e' prevalentemente localizzata. Le parti possono convenire per iscritto che i loro rapporti patrimoniali sono regolati dalla legge dello Stato di cui almeno una di esse e' cittadina o nel quale almeno una di esse risiede.

5. Alle obbligazioni alimentari si applica l'articolo 45.))

Art. 32-quater.

(( (Scioglimento dell'unione civile).))

((1. In materia di scioglimento dell'unione civile la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando una delle parti e' cittadina italiana o l'unione e' stata costituita in Italia. I medesimi titoli di giurisdizione si applicano anche in materia di nullita' o di annullamento dell'unione civile.

2. Lo scioglimento dell'unione civile e' regolato dalla legge applicabile al divorzio in conformita' al regolamento n. 1259/2010/UE del Consiglio del 20 dicembre 2010 relativo ad una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.))

Art. 32-quinquies.

(( (Unione civile costituita all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso).))

((1. L'unione civile, o altro istituto analogo, costituiti all'estero tra cittadini italiani dello stesso sesso abitualmente residenti in Italia produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana.))

Art. 33.

((Filiazione))

((1. Lo stato di figlio e' determinato dalla legge nazionale del figlio o, se piu' favorevole, dalla legge dello Stato di cui uno dei genitori e' cittadino, al momento della nascita.

2. La legge individuata ai sensi del comma 1 regola i presupposti e gli effetti dell'accertamento e della contestazione dello stato di figlio; qualora la legge cosi' individuata non permetta l'accertamento o la contestazione dello stato di figlio si applica la legge italiana.

3. Lo stato di figlio, acquisito in base alla legge nazionale di uno dei genitori, non puo' essere contestato che alla stregua di tale legge; se tale legge non consente la contestazione si applica la legge italiana.

4. Sono di applicazione necessaria le norme del diritto italiano che sanciscono l'unicita' dello stato di figlio.))

Art. 34.


((ARICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 DICEMBRE 2013, N. 154))

Art. 35.

(Riconoscimento di figlio ((...)) )

((1. Le condizioni per il riconoscimento del figlio sono regolate dalla legge nazionale del figlio al momento della nascita, o se piu' favorevole, dalla legge nazionale del soggetto che fa il riconoscimento, nel momento in cui questo avviene; se tali leggi non prevedono il riconoscimento si applica la legge italiana.))

2. La capacita' del genitore di fare il riconoscimento e' regolata dalla sua legge nazionale.

3. La forma del riconoscimento e' regolata dalla legge dello Stato in cui esso e' fatto o da quella che ne disciplina la sostanza.

Art. 36.

(Rapporti tra genitori e figli)

1. I rapporti personali e patrimoniali tra genitori e figli, compresa la ((responsabilita' genitoriale)), sono regolati dalla legge nazionale del figlio.

Art. 36-bis.


((1. Nonostante il richiamo ad altra legge, si applicano in ogni caso le norme del diritto italiano che:

a) attribuiscono ad entrambi i genitori la responsabilita' genitoriale;

b) stabiliscono il dovere di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento del figlio;

c) attribuiscono al giudice il potere di adottare provvedimenti limitativi o ablativi della responsabilita' genitoriale in presenza di condotte pregiudizievoli per il figlio.))

Art. 37.

(Giurisdizione in materia di filiazione)

1. In materia di filiazione e di rapporti personali fra genitori e

figli la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti rispettivamente dagli articoli 3 e 9, anche quando uno dei genitori o il figlio e' cittadino italiano o risiede in Italia.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO V
ADOZIONE

Art. 38.

(Adozione)

1. I presupposti, la costituzione e la revoca dell'adozione sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti, ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata, al momento dell'adozione. Tuttavia si applica il diritto italiano quando e' richiesta al giudice italiano l'adozione di un minore, idonea ad attribuirgli lo stato di figlio ((...)).

2. E' in ogni caso salva l'applicazione della legge nazionale dell'adottando maggiorenne per la disciplina dei consensi che essa eventualmente richieda.

Art. 39.

(Rapporto fra adottato e famiglia adottiva)

1. I rapporti personali e patrimoniali fra l'adottato e

l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi sono regolati dal diritto nazionale dell'adottante o degli adottanti se comune o, in mancanza, dal diritto dello Stato nel quale gli adottanti sono entrambi residenti ovvero da quello dello Stato nel quale la loro vita matrimoniale e' prevalentemente localizzata.

Art. 40.

(Giurisdizione in materia di adozione)

1. I giudici italiani hanno giurisdizione in materia di adozione

allorche':

a) gli adottanti o uno di essi o l'adottando sono cittadini

italiani ovvero stranieri residenti in Italia;

b) l'adottando e' un minore in stato di abbandono in Italia.

2. In materia di rapporti personali o patrimoniali fra l'adottato

e l'adottante o gli adottanti ed i parenti di questi i giudici italiani hanno giurisdizione, oltre che nelle ipotesi previste dall'articolo 3, ogni qualvolta l'adozione si e' costituita in base al diritto italiano.

Art. 41.

(Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di adozione)

1. I provvedimenti stranieri in materia di adozione sono

riconoscibili in Italia ai sensi degli articoli 64, 65 e 66.

2. Restano ferme le disposizioni delle leggi speciali in materia

di adozione dei minori.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VI
PROTEZIONE DEGLI INCAPACI E OBBLIGHI
ALIMENTARI

Art. 42.

(Giurisdizione e legge applicabile in materia di protezione dei minori)

1. La protezione dei minori e' in ogni caso regolata dalla

Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorita' e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori, resa esecutiva con la legge 24 ottobre 1980, n. 742.

2. Le disposizioni della Convenzione si applicano anche alle

persone considerate minori soltanto dalla loro legge nazionale, nonche' alle persone la cui residenza abituale non si trova in uno degli Stati contraenti.

Art. 43.

(Protezione dei maggiori d'eta')

1. I presupposti e gli effetti delle misure di protezione degli

incapaci maggiori di eta', nonche' i rapporti fra l'incapace e chi ne ha la cura, sono regolati dalla legge nazionale dell'incapace. Tuttavia, per proteggere in via provvisoria e urgente la persona o i beni dell'incapace, il giudice italiano puo' adottare le misure previste dalla legge italiana.

Art. 44.

(Giurisdizione in materia di protezione dei maggiori d'eta')

1. La giurisdizione italiana in materia di misure di protezione

degli incapaci maggiori di eta' sussiste, oltre che nei casi previsti dagli articoli 3 e 9, anche quando esse si rendono necessarie per proteggere in via provvisoria e urgente, la persona o i beni dell'incapace che si trovino in Italia.

2. Quando in base all'articolo 66 nell'ordinamento italiano si

producono gli effetti di un provvedimento straniero in materia di capacita' di uno straniero, la giurisdizione italiana sussiste per pronunciare i provvedimenti modificativi o integrativi eventualmente necessari.

Art. 45.

(( (Obbligazioni alimentari nella famiglia).))

((1. Le obbligazioni alimentari nella famiglia sono regolate dalla legge designata dal regolamento 2009/4/CE del Consiglio del 18 dicembre 2008 relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, e successive modificazioni.))

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VII
SUCCESSIONI

Art. 46.

(Successione per causa di morte)

1. La successione per causa di morte e' regolata dalla legge

nazionale del soggetto della cui eredita' si tratta, al momento della morte.

2. Il soggetto della cui eredita' si tratta puo' sottoporre, con

dichiarazione espressa in forma testamentaria, l'intera successione alla legge dello Stato in cui risiede. La scelta non ha effetto se al momento della morte il dichiarante non risiedeva piu' in tale Stato. Nell'ipotesi di successione di un cittadino italiano, la scelta non pregiudica i diritti che la legge italiana attribuisce ai legittimari residenti in Italia al momento della morte della persona della cui successione si tratta.

3. La divisione ereditaria e' regolata dalla legge applicabile

alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o piu' beni ereditari.

Art. 47.

(Capacita' di testare)

1. La capacita' di disporre per testamento, di modificarlo o di

revocarlo e' regolata dalla legge nazionale del disponente al momento del testamento, della modifica o della revoca.

Art. 48.

(Forma del testamento)

1. Il testamento e' valido, quanto alla forma, se e' considerato

tale dalla legge dello Stato nel quale il testatore ha disposto, ovvero dalla legge dello Stato di cui il testatore, al momento del testamento o della morte, era cittadino o dalla legge dello Stato in cui aveva il domicilio o la residenza.

Art. 49.

(Successione dello Stato)

1. Quando la legge applicabile alla successione, in mancanza di

successibili, non attribuisce la successione allo Stato, i beni ereditari esistenti in Italia sono devoluti allo Stato italiano.

Art. 50.

(Giurisdizione in materia successoria)

1. In materia successoria la giurisdizione italiana sussiste:

a) se il defunto era cittadino italiano al momento della morte;

b) se la successione si e' aperta in Italia;

c) se la parte dei beni ereditari di maggiore consistenza

economica e' situata in Italia;

d) se il convenuto e' domiciliato o residente in Italia o ha

accettato la giurisdizione italiana, salvo che la domanda sia relativa a beni immobili situati all'estero;

e) se la domanda concerne beni situati in Italia.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO VIII
DIRITTI REALI

Art. 51.

(Possesso e diritti reali)

1. Il possesso, la proprieta' e gli altri diritti reali sui beni

mobili ed immobili sono regolati dalla legge dello Stato in cui i beni si trovano.

2. La stessa legge ne regola l'acquisto e la perdita, salvo che in

materia successoria e nei casi in cui l'attribuzione di un diritto reale dipenda da un rapporto di famiglia o da un contratto.

Art. 52.

(Diritti reali su beni in transito)

1. I diritti reali su beni in transito sono regolati dalla legge

del luogo di destinazione.

Art. 53.

(Usucapione di beni mobili)

1. L'usucapione di beni mobili e' regolata dalla legge dello Stato

in cui il bene si trova al compimento del termine prescritto.

Art. 54.

(Diritti su beni immateriali)

1. I diritti su beni immateriali sono regolati dalla legge dello

Stato di utilizzazione.

Art. 55.

(Pubblicita' degli atti relativi ai diritti reali)

1. La pubblicita' degli atti di costituzione, trasferimento ed

estinzione dei diritti reali e' regolata dalla legge dello Stato in cui il bene si trova al momento dall'atto.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO IX
DONAZIONI

Art. 56.

(Donazioni)

1. Le donazioni sono regolate dalla legge nazionale del donante al

momento della donazione.

2. Il donante puo', con dichiarazione espressa contestualmente

alla donazione, sottoporre la donazione stessa alla legge dello Stato in cui egli risiede.

3. La donazione e' valida, quanto alla forma, se e' considerata

tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato nel quale l'atto e' compiuto.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO X
OBBLIGAZIONI CONTRATTUALI

Art. 57.

(Obbligazioni contrattuali)

1. Le obbligazioni contrattuali sono in ogni caso regolate dalla

Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva con la legge 18 dicembre 1984, n. 975, senza pregiudizio delle altre convenzioni internazionali, in quanto applicabili.

TITOLO III
DIRITTO APPLICABILE
CAPO XI
OBBLIGAZIONI NON CONTRATTUALI

Art. 58.

(Promessa unilaterale)

1. La promessa unilaterale e' regolata dalla legge dello Stato in

cui viene manifestata.

Art. 59.

(Titoli di credito)

1. La cambiale, il vaglia cambiario e l'assegno sono in ogni caso

regolati dalle disposizioni contenute nelle Convenzioni di Ginevra del 7 giugno 1930, sui conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario, di cui al regio decreto-legge 25 agosto 1932, n. 1130, convertito dalla legge 22 dicembre 1932, n. 1946, e del 19 marzo 1931, sui conflitti di legge in materia di assegni bancari, di cui al regio decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, convertito dalla legge 4 gennaio 1934, n. 61.

2. Tali disposizioni si applicano anche alle obbligazioni assunte

fuori dei territori degli Stati contraenti o allorche' esse designino la legge di uno Stato non contraente.

3. Gli altri titoli di credito sono regolati dalla legge dello

Stato in cui il titolo e' stato emesso. Tuttavia le obbligazioni di- verse da quella principale sono regolate dalla legge dello Stato in cui ciascuna e' stata assunta.

Art. 60.

(Rappresentanza volontaria)

1. La rappresentanza volontaria e' regolata dalla legge dello

Stato in cui il rappresentante ha la propria sede d'affari sempre che egli agisca a titolo professionale e che tale sede sia conosciuta o conoscibile dal terzo. In assenza di tali condizioni si applica la legge dello Stato in cui il rappresentante esercita in via principale i suoi poteri nel caso concreto.

2. L'atto di conferimento dei poteri di rappresentanza e' valido,

quanto alla forma, se considerato tale dalla legge che ne regola la sostanza oppure dalla legge dello Stato in cui e' posto in essere.

Art. 61.

(Obbligazioni nascenti dalla legge)

1. La gestione di affari altrui, l'arricchimento senza causa, il

pagamento dell'indebito e le altre obbligazioni legali, non diversamente regolate dalla presente legge, sono sottoposti alla legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto da cui deriva l'obbligazione.

Art. 62.

(Responsabilita' per fatto illecito)

1. La responsabilita' per fatto illecito e' regolata dalla legge

dello Stato in cui si e' verificato l'evento. Tuttavia il danneggiato puo' chiedere l'applicazione della legge dello Stato in cui si e' verificato il fatto che ha causato il danno.

2. Qualora il fatto illecito coinvolga soltanto cittadini di un

medesimo Stato in esso residenti, si applica la legge di tale Stato.

Art. 63.

(Responsabilita' extracontrattuale per danno da prodotto)

1. La responsabilita' per danno da prodotto e' regolata, a scelta

del danneggiato, dalla legge dello Stato in cui si trova il domicilio o l'amministrazione del produttore, oppure da quella dello Stato in cui il prodotto e' stato acquistato, a meno che il produttore provi che il prodotto vi e' stato immesso in commercio senza il suo consenso.

TITOLO IV
EFFICACIA DI SENTENZE
ED ATTI STRANIERI

Art. 64.

(Riconoscimento di sentenze straniere)

1. La sentenza straniera e' riconosciuta in Italia senza che sia

necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:

a) il giudice che l'ha pronunciata poteva conoscere della causa

secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell'ordinamento italiano;

b) l'atto introduttivo del giudizio e' stato portato a

conoscenza del convenuto in conformita' a quanto previsto dalla legge del luogo dove si e' svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;

c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del

luogo dove si e' svolto il processo o la contumacia e' stata dichiarata in conformita' a tale legge:

d) essa e' passata in giudicato secondo la legge del luogo in

cui e' stata pronunziata;

e) essa non e' contraria ad altra sentenza pronunziata da un

giudice italiano passata in giudicato;

f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il

medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;

g) le sue disposizioni non producono effetti contrari

all'ordine pubblico.

Art. 65.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri)

1. Hanno effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla

capacita' delle persone nonche' all'esistenza di rapporti di famiglia o di diritti della personalita' quando essi sono stati pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle norme della presente legge o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato, anche se pronunciati da autorita' di altro Stato, purche' non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Art. 66.

(Riconoscimento di provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria)

1. I provvedimenti stranieri di volontaria giurisdizione sono

riconosciuti senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento, sempre che siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 65, in quanto applicabili, quando sono pronunciati dalle autorita' dello Stato la cui legge e' richiamata dalle disposizioni della presente legge, o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato ancorche' emanati da autorita' di altro Stato, ovvero sono pronunciati da un'autorita' che sia competente in base a criteri corrispondenti a quelli propri dell'ordinamento italiano.

Art. 67.

(Attuazione di sentenze e provvedimenti stranieri di giurisdizione volontaria e contestazione del riconoscimento)


1. In caso di mancata ottemperanza o di contestazione del riconoscimento della sentenza straniera o del provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, ovvero quando sia necessario procedere ad esecuzione forzata, chiunque vi abbia interesse puo' chiedere ((all'autorita' giudiziaria ordinaria)) l'accertamento dei requisiti del riconoscimento. ((3))

((1-bis. Le controversie di cui al comma 1 sono disciplinate dall'articolo 30 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) ((3))

2. La sentenza straniera o il provvedimento straniero di volontaria giurisdizione, unitamente al provvedimento che accoglie la domanda di cui al comma 1, costituiscono titolo per l'attuazione e per l'esecuzione forzata.

3. Se la contestazione ha luogo nel corso di un processo, il giudice adito a pronuncia con efficacia limitata al giudizio.

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.

2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Art. 68.

(Attuazione ed esecuzione di atti pubblici ricevuti all'estero)

1. Le norme di cui all'articolo 67 si applicano anche rispetto

all'attuazione e all'esecuzione forzata in Italia di atti pubblici ricevuti in uno Stato estero e ivi muniti di forza esecutiva.

Art. 69.

(Assunzione di mezzi di prova disposti da giudici stranieri)

1. Le sentenze e i provvedimenti di giudici stranieri riguardanti

esami di testimoni, accertamenti tecnici, giuramenti, interrogatori o altri mezzi di prova da assumersi nella Repubblica sono resi esecutivi con decreto della corte d'appello del luogo in cui si deve procedere a tali atti.

2. Se l'assunzione dei mezzi di prova e' chiesta dalla parte

interessata, l'istanza e' proposta alla corte mediante ricorso, al quale deve essere unita copia autentica della sentenza o del provvedimento che ha ordinato gli atti chiesti. Se l'assunzione e' domandata dallo stesso giudice, la richiesta deve essere trasmessa in via diplomatica.

3. La corte delibera in camera di consiglio e, qualora autorizzi

l'assunzione, rimette gli atti al giudice competente.

4. Puo' disporsi l'assunzione di mezzi di prova o l'espletamento

di altri atti istruttori non previsti dall'ordinamento italiano sempreche' essi non contrastino con i principi dell'ordinamento stesso.

5. L'assunzione o l'espletamento richiesti sono disciplinati dalla

legge italiana. Tuttavia si osservano le forme espressamente richieste dall'autorita' giudiziaria straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano.

Art. 70.

(Esecuzione richiesta in via diplomatica)

1. Se la richiesta per l'assunzione di mezzi di prova di atti di

istruzione e' fatta in via diplomatica e la parte interessata non ha costituito un procuratore che ne promuova l'assunzione, i provvedimenti necessari per questa sono pronunciati d'ufficio dal giudice procedente e le notificazioni sono fatte a cura del cancelliere.

Art. 71.

(Notificazione di atti di autorita' straniere)

1. La notificazione di citazioni a comparire davanti ad autorita'

straniere o di altri atti provenienti da uno Stato estero e' autorizzata dal pubblico ministero presso il tribunale nella cui giurisdizione la notificazione si deve eseguire.

2. La notificazione richiesta in via diplomatica e' eseguita, a

cura del pubblico ministero, da un ufficiale giudiziario da lui richiesto.

3. La notificazione avviene secondo le modalita' previste dalla

legge italiana. Tuttavia si osservano le modalita' richieste dall'autorita' straniera in quanto compatibili con i principi dell'ordinamento italiano. In ogni caso l'atto puo' essere consegnato, da chi procede alla notificazione, al destinatario che lo accetti volontariamente.

TITOLO V
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 72.

(Disposizioni transitorie)

1. La presente legge si applica in tutti i giudizi iniziati dopo

la data della sua entrata in vigore, fatta salva l'applicabilita' alle situazioni esaurite prima di tale data delle previgenti norme di diritto internazionale privato.

2. I giudizi pendenti sono decisi dal giudice italiano se i fatti

e le norme che determinano la giurisdizione sopravvengono nel corso del processo.

Art. 73.

(( (Abrogazioni).

((1. Sono abrogati gli articoli dal 17 al 31 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile, nonche' gli articoli 2505 e 2509 del codice civile e gli articoli 2, 3, 4 e 37, secondo comma, del codice di procedura civile; gli articoli dal 796 all'805 del codice di procedura civile sono abrogati a far data dal 31 dicembre 1996.))

Art. 74.

(( (Entrata in vigore).

(( 1. La presente legge entra in vigore il 1 settembre 1995; gli articoli dal 64 al 71 entrano in vigore il 31 dicembre 1996.))


La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma. addi' 31 maggio 1995

SCALFARO

DINI, Presidente del Consiglio dei Ministri

Visto, il Guardasigilli: MANCUSO