290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di
Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di
imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese
agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite
in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari
delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.
291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,
le parole: "La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono
soppresse.
292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle
norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi
8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e
dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche
finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare
per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi
dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti
ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte
ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui
all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per
ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma
10-quinquies, del citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella
dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta
per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta
di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e' compensata
con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e
catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per
gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.
293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 14 e' inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la
disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali
nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato
articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque
essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle
contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la
legge successiva non lo escluda espressamente".
294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
dopo il comma 23, e' inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della
riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento
approvato con decreto del Ministro delle fmanze 11 settembre 2000, n.
289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di
influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al
divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,
di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro
il secondo grado di pubblici dipendenti".
295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni
riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972,
n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.
296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni
ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al
personale docente presso le universita' statali ai fini dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta
lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento
delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,
fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto
di un solo personal computer nuovo di fabbrica.
297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro
della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca,
sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui
al comma 296.
298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro,
per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai
collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a
progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre
2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei
contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per
assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo
precedente. A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la
chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo
del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e
continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di
assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui al
comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, per le spese documentate relative
all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31
dicembre 2008.
299. All'articolo 67 del testo' unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1,
lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite
le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici
per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,
bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita'
dilettantistiche, e quelli erogati";
b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori,
bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori
tecnici".
300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli
teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli
spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III,
allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.
301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui
redditi, 'di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli
altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo
sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";
b) l'ultimo periodo e' soppresso.
302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.
471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando
l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e
degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11,
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una
sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo
delle spese e dei componenti negativi non indicati nella
dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di
euro 50.000".
303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le
violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della
presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui
all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico
delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione
della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a
somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione" sono
sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e
bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a
convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli
stessi,".
305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano
nella misura del 50 per cento.
306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono
sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La
disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti
pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui
all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti
l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri
utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai
sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972,
dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del
1986.
308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono
sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";
b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Con decreti del
Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche
progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle
tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti
per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono
eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta".
309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le
sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e
fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d),
ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone
fisiche".
310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e di
terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli
strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono
soppresse.
311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo
2007, possono essere individuate le attivita' per le quali
l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri
quadrati.";
b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente",
sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del
presente comma".
312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti:
"di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di
persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e
lavorativo,".
313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21
aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli
versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati
membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo
spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al
decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".
314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252, e' sostituito dal seguente: "2. La lettera e-bis) del
comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, e' sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati
alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo
5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti
dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed
entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle
forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri
dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,
emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del
decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".
315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,
sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento
mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati
membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e
le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi
alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione
europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico
europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del
Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive
modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,
lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le
cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi
dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24
febbraio 1998, n. 58,";
b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita'
economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono
sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie
situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4
settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19
settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione
dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°
aprile 1996, n. 239".
316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito
dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo
sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale
e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati
degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti
all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella
lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e
successive modificazioni, emanato in attuazione dell' articolo 11,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,
ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a
condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento
effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di
riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in
mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli
Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono
inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle
finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati
mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al
momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato
di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai
precedenti".
317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile
1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: "in mercati
regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "in mercati
regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati
aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi
nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre
1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre
1996, e successive modificazioni".
318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole:
"ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle
spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i
relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35
anni".
319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:
"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,
sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi
di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,
palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi
destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle
caratteristiche individuate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;
i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di
locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre
1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti
ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune
diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno
100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'
immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1'
universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a
2.633 euro;
i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro,
sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non
autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,
se il reddito complessivo non supera 40.000 euro";
b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite
dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo
periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono
sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera i-septies)
del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi
stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate
nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni
previste dal comma 2 del medesimo articolo".
320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.
1216, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si
applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo
o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione".
321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la
tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro
delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 303 del 31 dicembre 1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa
alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle
regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della
data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati
sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in
favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo
precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante
ad esse dal presente comma.
322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori
entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e
sono definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente
riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province
autonome di Trento e di Bolzano.
323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio
2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto
2002, n. 178, nonche' quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13
gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi
previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di
autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro
automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni
successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,
n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,
n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni
della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo
di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente
decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga
all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante
disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,
hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data
di entrata in vigore del presente decreto.";
b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n.
400,", sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni
parlamentari competenti";
c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata,"
sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle
disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui
alla lettera a) del comma 71,".
325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) e'
aggiunta la seguente: "f-quinquies) le prestazioni di
intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla
lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40,
commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si
considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le
operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi
effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un
altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si
considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il
committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".
326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di
cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento
e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione
inferiore ai 1.000 abitanti".
327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' sostituito dal seguente: "37. L'efficacia delle disposizioni
di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente
individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento
del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1°
giugno 2008".
328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:
"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge
26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1°
gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica
prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita
la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in
cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito
dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi
misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla
verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore
dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che
effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente
valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di
cui al comma 37-ter.
37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate
disposizioni atte a disciplinare le modalita' di rilascio delle
certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in
correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi
medesimi".
329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui
all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro
0,00291 per metro cubo di prodotto.
330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono
inserite le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in
attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle
imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi
interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed
e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla
data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a
condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro
anni, e le locazioni di";
b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla
fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese
costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,
anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui
all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5
agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione
della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel
caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per
un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi
di edilizia residenziale convenzionata".
331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese
anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)
dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti
indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi
sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di
convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative
sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la
previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:
"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione
effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa
convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno
realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo
comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457".
332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133,
dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) a societa' che
svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra
societa' controllata, controllante o controllata dalla stessa
controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del
codice civile".
333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti:
"e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma
4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,
e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio
1979, n. 12,"
334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli
immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione",
sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";
b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-bis.l. Le
minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono
deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del
medesimo comma 1-bis";
c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per i beni strumentali
per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti
d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono
ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a
quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei
coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E tuttavia
consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui
sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni
strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4.
La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni
strumentali e' ammessa a condizione che la durata del contratto
non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento
corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo
stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle
quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si
applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera
b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'
ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore
al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente
stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione
finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo
d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento,
alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati
nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro
caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei
beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo
d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo
complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale
risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui
all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e'
deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta
successivi";
d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai
seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a
condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di
altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell' arte o
professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della
rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,
anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo
canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi
relativi a tali immobili nonche' quelle relative
all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili
utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad
incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".
335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di
deduzione dell' ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria
degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della
professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1°
gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione
finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi
d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un
terzo.
336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera
d-bis) e' aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo
di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in
forza di accordi e intese internazionali".
337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'
articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato
dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si
considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece
di indicare il Codice Fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da
cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini
dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA
dei predetti soggetti.
338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 34 e' sostituito dal seguente: "34. In sede di prima
applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati
catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle
dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti
interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia
del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad
inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto
delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni
contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti
disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della
legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con
apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e
provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla
pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite
gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati
delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di
cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione
dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle
operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili
interessati; i nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti
fiscali dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le
sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18
dicembre 1997, n. 471.";
b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: "36. L'Agenzia del
territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA
e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da
sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei
propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al
catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il
riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che
non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con
apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende
nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli
immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo,
qualora accertata, della data cui riferire la mancata
presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a
pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione
del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici
provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con
valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di
presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai
sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla
richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del
comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali
dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico
dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la
predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in
conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle
finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.
Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto
fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°
gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata
presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale
indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del
comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del
Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per
l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le
violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13
aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".
340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli
spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle
popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta'
caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le
modalita' di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di
abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al periodo
precedente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero
dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al
finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.
L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di
spesa.
341. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla
raccomandazione 20031 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,
che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31
dicembre 2012, una nuova attivita' economica nelle zone franche
urbane individuate secondo le modalita' di cui al comma 342, possono
fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del
Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:
a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di
imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione e'
limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e
settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.
L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza
dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita'
svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun
periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato
ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente
all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona
franca urbana;
b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, per i
primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro
300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della
produzione netta;
c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere
dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti
nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed
utilizzati per l'esercizio delle nuove attivita' economiche;
d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per i primi cinque anni di attivita', nei limiti di un
massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a
tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore
a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli
occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la
zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero e' limitato
per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40
per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui
alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai
titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita'
all'interno della zona franca urbana.
341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria
attivita' in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009
possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto
del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato
agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.
341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le
imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della
costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali
o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.
341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e
le modalita' di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi
da 341 a 341-ter.
342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, provvede alla
definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la
individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base
di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado
di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del
Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole
zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore
dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle
disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai sensi
dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello
sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di
valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed
alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine
al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'.
344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici
esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia
primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno
il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero
1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre
quote annuali di pari importo.
345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici
esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache
verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),
finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta
lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a
carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di
60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a
condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica
U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.
346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di
acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del
fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di
ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e
contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una
detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore
massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote
annuali di pari importo.
348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e'
concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative
norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del
Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive
modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori
condizioni:
a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata
da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente
dell'asseverazione;
b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica
dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19
agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente
locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione
energetica", predisposto ed asseverato da un professionista
abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia
primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti
valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per
il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un
identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di
qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di
possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche
dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro
eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione
energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica,
rientrano negli importi detraibili.
349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano
le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28
febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto
disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.
350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito
il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del
rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista
l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale
da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per
ciascuna unita' abitativa".
351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi
complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000
metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e
termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite
di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di
superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento
rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,
annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del
fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e
l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento
degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite
di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.
(24)
352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15
milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le
modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i
valori limite relativi al fabbisogno di energia per il
condizionamento estivo e l'illuminazione.
353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni
con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad Aspetta
una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento
degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore
massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in
un'unica rata.
354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel
settore del commercio che effettuano interventi di efficienza
energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione
dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei
seguenti casi:
a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti
con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60
per cento;
b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza
con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate in
apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o
uguale al 60 per cento;
c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti
dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti
ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento,
dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di
lampade a ioduri metallici;
d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di
regolatori del flusso luminoso.
355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte
sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a
quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del
periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto delle disposizioni del comma 354.
356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle
risorse del Fondo di cui al comma 362.(22)
357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi
televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla
televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che
dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del
canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,
n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese
sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a
carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per
l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di
sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della
legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto
dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il
periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata
in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo
d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere
conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.
358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la
sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di
potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione
dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi
rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della
detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.
359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,
per l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocita'
(inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW
spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per
cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un
valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in
un'unica rata.
360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i
motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di
cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della
potenza dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai
medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto
disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle
disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.
361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli
apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il
rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita'
con le piattaforme trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per
l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.
362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza
dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e
combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del
prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di
riferimento previsto nel Documento di programmazione
economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel
limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito
Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza
energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per
finalita' sociali. (22)
363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico e' istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il
triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro
annui. (22)
364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro
tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo
della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al
finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei
comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi
civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e
disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio
2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi
da 353 a 361. (22)
365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364,
sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali
che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia'
esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune
capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al
comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse
del Fondo di cui al comma 362.
366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25
novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole:
"incluse nell'obiettivo n. l di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88
del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" sono
sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".
367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le
disposizioni di attuazione della direttiva 2003/301CE relativa alla
promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti
rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i
seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del
tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri
carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del
carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel
mercato nazionale:
a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;
b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;
c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.
2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,
concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di
cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo
di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".
368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni
in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo
2-quater e' sostituito dal seguente:
"Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A
decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo
benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non
rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno
l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota
minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati
al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti
possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o
in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.
2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella
misura dell' 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,
immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base
del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'
fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le
sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per
il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di
attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo
conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere
agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla
comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel
che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale
aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del
bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione
di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.
3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono
dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo
di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere
agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono
conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,
da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.
4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in
consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo
e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.
5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o
contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:
a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei
progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e
dell'impiego dei biocarburanti;
b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto ed
il riscaldamento pubblici.
6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di
programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la
produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine
agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da
destinare ad utilizzazioni energetiche.
7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato
al gas naturale.
8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei
biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita'
e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un
sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni
necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso
tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con
particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed
alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione
dei siti di produzione".
369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma
423 e' sostituito dal seguente:
"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa,
la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti
rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti
ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo
e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti
prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli,
costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo
comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito
agrario".
370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un
milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.
202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.
244.
371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all' articolo 21:
1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del
comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99)
usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per
accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La
fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e'
effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento
fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile
per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni
di cui all'articolo 61.";
2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;
b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:
"Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel
ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di
un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000
tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in
autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota
di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio
usato come carburante di cui all'allegato 1. Con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti
che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali
e comunitari, devono possedere per partecipare al programma
pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i
relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione
consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi
agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al
prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.
Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i
soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire
per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui
quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di
validita' del programma i quantitativi del contingente che
risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo
sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro
assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano immessi
in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia,
totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta
ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono
ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra
gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del
predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le
disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia
della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai
sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della
Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della
Commissione europea.
2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e
dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per
l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate
e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256
del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono
garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui
quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di
mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti
assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono
tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel
rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del
contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa
comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato
contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti
quadro o intese di filiera e delle relative quantita' di biodiesel
ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,
proporzionalmente a tali quantita'. L'eventuale mancata
realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e
intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione
con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al
contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la
riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore
nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.
3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di
cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del
gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua
produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle
suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei
costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello
sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da
emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma
di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di
cui al medesimo comma 1.
4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura
dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al
comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per
l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della
rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente
risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la
preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,
del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle
disposizioni di cui al presente comma e' subordinata
all'autorizzazione stessa.
5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni
relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi
6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore
al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire
dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa
all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".
372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Allo scopo di
incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un
ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un
programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa
ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui
seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela
con oli minerali:
a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro
289,22 per 1.000 litri;
b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine
agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;
c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:
1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;
2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000
litri.";
b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo
di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul
valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione
prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli
operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e
delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione,
nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere
i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di
vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale
di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle
politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero
dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei
prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi
immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni,
al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali
legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo
economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare
entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente
rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma
5.
5-ter. In caso di aumento dell' aliquota di accisa sulle benzine
di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di
cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella
misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine,
coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2,
lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, dell' 8 maggio 2003, relativa alla promozione
dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei
trasporti".
373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da
parte della Commissione europea.
374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui
all' articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita'
di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata
in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo
onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del
bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle
disponibilita' del Fondo per le iniziative a vantaggio dei
consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo
economico, relativamente alle disponibilita' recate ai sensi
dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita'
produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle
finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di
bilancio.
375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di
biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui
al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo
le modalita' dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al
termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo
sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma
422, della medesima legge n. 266 del 2005.
376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,
sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del
contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli
anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui
all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e
sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali nel campo bioenergetico.
377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui
all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori
entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri
dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del
territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e
forestali, per le finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il
bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di
cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.
378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: ", da utilizzare tenuto conto delle linee di
indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono
soppresse.
379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di
quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e
"contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto
legislativo 27 maggio 2005, n. 102.
380. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO
CON L. 30 DICEMBRE 2008, N. 205
381. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO
CON L. 30 DICEMBRE 2008, N. 205
382. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di
allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti
nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,
oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70
chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia
elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e'
incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le
medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di
energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra,
realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche
non rinnovabili.
382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti
alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica
superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata mediante il rilascio di
certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi
i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.
I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo
della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16
marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel
sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto
legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.
382-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99
382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini
del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11,
comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un
valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del
sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione
incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia
elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente,
moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo'
essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della
remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle
suddette fonti.
382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al
comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati
verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del
decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive
modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del
periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo
20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29
aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti
l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e'
cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale,
regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi
con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del
costo dell'investimento.
382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine
agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione,
con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse
e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali
combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e
382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di
origine agricola, tale quota di energia non avra' diritto
all'emissione di certificati verdi.
382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' con
le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di
biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e
forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la
tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di
accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.
383. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'
sostituito dal seguente: "122) prestazioni di servizi e forniture di
apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia
termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di
teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come
definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma
1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le
forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di
cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre
fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".
385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso.
386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "370. I documenti, i dati
e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili
commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di
protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di
documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori
commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni
ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono
corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per
cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono
comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi
complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti
sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato
rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative
riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che
possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai
riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un
corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.
371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito
sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche
telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente
dagli uffici dell'Agenzia del territorio.
372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non
consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma
371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria
di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi
dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui
acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione
amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano
le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni".
387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per
cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita'
immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le
agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio
edilizio relative:
a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese
sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;
b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della
legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007.
388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che
il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.
389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere
architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 5
milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di
attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili
sostenute ( entro il 31 dicembre 2008 ) per l'eliminazione delle
barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro
settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,
adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della
solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per
l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.(14b)
390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette
periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi
l'aliquota e' stabilita nella misura dell' 1,9 per cento; per il
periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita
nella misura del 3,75 per cento".
391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui
all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le
agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007.(12)
393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge
23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in
favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si
applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.
394. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente
legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:
a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa
sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,
lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la
disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il
medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta
lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;
b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano
per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri
specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;
d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di
teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia
geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre
2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
novembre 2001, n. 418;
e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano
per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non
metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui
all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime
agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,
di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni;
h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni
sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui
all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera
a), e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Com
missione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato
istitutivo della Comunita' europea.
396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano
anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della
compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31
dicembre 2007.
397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono
prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre
2006.
398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004,
2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003,
2004, 2005, 2006 e 2007".
399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione
del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di
assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.(12)
400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo
d'imposta 2006.
401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal
seguente: "9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione
elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1
dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui
al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella
misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente
periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad
impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di
merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo
impianto per ciascun veicolo".
402. 11 comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Le quote
d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio
e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature
terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di
cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento".
403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a
decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31
dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella
determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito
e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale
imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata
tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.
404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle
spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da
emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma
4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:
a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale
generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non
inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale
generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non
generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni
organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle
procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita'
della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti
assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in
misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;
b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche
mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;
c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la
loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici
regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici
territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente
funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a
seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il
Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,
il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme
istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione
dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,
l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via
prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;
d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di
controllo;
e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di
elevata specializzazione;
f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare
che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione
delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e
logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non
ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane
complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante
processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne
il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al
raggiungimento del limite predetto;
g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli
affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti
di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico,
soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei
servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede
nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate
dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte
dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le
rappresentanze medesime.
405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa
attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla
data della loro emanazione.
406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404
sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie
ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro
puntuale ricognizione.
407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al
Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di
cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla
loro ricezione, corredati:
a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui
all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per
ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste
nel triennio;
b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui
all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai
competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale
degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e
dei relativi tempi e termini.
408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera
f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla
normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con
immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali,
piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad
assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto
siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404,
lettera f). I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007,
sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono
essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente
comma si applica anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al
Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano
semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui
risultati di tale verifica.
410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi
previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al
comma 404 e' fatto divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad
assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di
contratto.
411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni,
nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano
semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di
cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri
vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,
verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f),
relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle
funzioni di supporto.
412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro
per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il
Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,
emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi
da 404 a 416.
413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la
gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e
programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di
riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro
di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.
414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano
operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di
cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai
dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita'
dirigenziale.
415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414
e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati
finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione"
composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che
opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti
alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni
l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle
attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio
dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti
amministrazioni.
416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a
415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori
a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno
2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.
417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di
lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure
di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un
"Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici"
finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione
a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato
attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.
418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,
previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro
il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per
l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni
pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri
sono, altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla
stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.
419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle
risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque
mini successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale
divieto comporta responsabilita' patrimoniale dell'autore della
violazione.
420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da:
a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione
del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui
all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme
giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del
regolamento prevista dal medesimo comma;
b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione
del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui
all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive
modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a
titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche, eccedenti
rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di
indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel
documento di programmazione economico finanziaria.
421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,
n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti:
"ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, e".
422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti
decreti si provvede altresi' all'attuazione di disposizioni
legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo
da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio
della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini
di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle
disposizioni legislative medesime".
423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle
comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9
novembre 2005, n. 243, e' sospesa.
424. All' articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono
aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai
sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 303";
b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano
l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma";
c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di
assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica,
altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui
all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla
segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui
all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,
n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria
tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della
legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce
organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29,
comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".
425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti
locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e
con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'
articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno,
sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio
delle funzioni di competenza degli uffici periferici
dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti
criteri e indirizzi:
a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei
tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;
b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni
funzionali;
c) ottimale impiego delle risorse;
d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle
attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,
alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realta'
etnico-linguistiche;
e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle
specificita' dell'ambito territoriale di riferimento e alla
esigenza di garantire principalmente la prossimita' dei servizi
resi al cittadino.
426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416
l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle
finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi
l'opportunita', interregionale e interprovinciale, in relazione alle
esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento
dei servizi resi all'utenza.
427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da
404 a 416 si provvede:
a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero
dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti
provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica, nonche' delle Ragionerie provinciali dello Stato e
delle Direzioni provinciali dei servizi vari;
b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei
Dipartimenti centrali.
428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono
le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e
delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".
429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici
territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle
aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle
residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.
430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena
funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le
Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a
decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite
tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,
assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto
tecnico-logistico. (12)
431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della
pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso
delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del
proprio personale, nonche' dei presidi esistenti nei settori
specialistici della Polizia di Stato.
432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le
modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31
marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17,
comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle
norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di
livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla
data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad
esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n.
121, e successive modificazioni, nonche' il loro successivo impiego
sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si
provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di
pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento
nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando,
comunque, l'invarianza della spesa. (12)
434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a
433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di
euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13
milioni di euro per l'anno 2009.
435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse
umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia
nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di
conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle
risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato
nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro
il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere
interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi
territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare
una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e
canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad
un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le
convenzioni di cui al comma 439.
436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009.
437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse
disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o
confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle
disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere
utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia
giudiziaria definiti dall' amministrazione assegnataria.
438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre
1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31
dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli
investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, con priorita' per il "Centro polifunzionale
della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti
dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche' alla
realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente
comma.
439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento
dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la
sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega,
i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti
locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o
finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le
contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma
46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici
non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di
supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse
umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali,
dei provveditorati e della contabilita', non puo' eccedere il 15 per
cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle
amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante
processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del
personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il
numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al
raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente
comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del
volo ed alle Agenzie fiscali.
441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse
necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma,
riducendo contestualmente le dotazioni organiche.
442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle
risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono
essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla
data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto
dall'ultimo periodo del comma 440.
444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni
effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui
ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29
febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti.
Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui
al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento
delle funzioni di supporto.
445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei
provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire
dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di
governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed e'
nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario
straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione
dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo
di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.
446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare
duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della
pubblica amministrazione per il personale e per favorire il
monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni
dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei
carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle
procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del
personale e dei servizi del tesoro.
447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e
modalita' di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri
assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato
mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma
dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della
difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri,
l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse
e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato
mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire
ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a
disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto
dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli
articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il
mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del
mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie
di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali
centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui
al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne
utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la
stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale
sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le
convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.
450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e
periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della
soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato
elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11,
comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.
451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato,
anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione
della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato
importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente,
con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del
codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7
marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata
l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica
amministrazione.
452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali
e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni
ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni
universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il
negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la
stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non
imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di
imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile
dell'ufficio.
453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di
remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico
dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita
l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi
informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della
definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme
di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di
spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei
relativi capitoli di bilancio. Dall' attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa
per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire
centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano
quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui
al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle
amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del
Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni
aventi sede nel medesimo territorio.
456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti
territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma
1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.
457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema
a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione
della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti
informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di
stabilita' interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle
centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la
razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le
modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli
obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3.
All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le
parole: "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e le
parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del
comma 2," sono soppresse.
459. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di
"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo
d'impresa Spa" ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il
Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive,
le priorita' e gli obiettivi della Societa' e approva le linee
generali di organizzazione interna, il documento previsionale di
gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il
Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di
gestione ordinaria e straordinaria della Societa' e delle sue
controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e
validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.
461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva
del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma
460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di
dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non
strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di
dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero
delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche'
entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa'
veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa'
regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche
tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre
amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le
conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle
complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e
indirette e da tasse. (14) (50)
462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,
sono soppresse le parole: ", regionali e locali".
463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono
soppresse;
b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I
diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo
Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle
finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il
Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro
dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e
ne riferisce al Parlamento";
c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis.
Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della
Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione
e di revisione della Societa'.";
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La societa'
presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una
relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di
coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere".
464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole"
sono soppresse.
465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli
altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo
volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei
consigli di amministrazione delle societa' non quotate partecipate
dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive societa'
controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei
predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'.
466. . . . . Nella regolamentazione del rapporto di
amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole
contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico,
prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad
una annualita' di indennita'. (12)
467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si
applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento
di attivita' propedeutiche ai processi di dismissione di societa'
partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di
analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti
normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.
468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con
qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie
equiparate, nonche' ai voli transcontinentali superiori alle cinque
ore.
469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
Amministrazioni pubbliche, nonche' di incrementarne l'efficienza e
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni
sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle
amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla
razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei
ricorsi in materia pensionistica.
470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di
applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza
delle clausole di copertura.
471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
le parole: "e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e'
sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare".
472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da
adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive
modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare
l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei
propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale
gestione delle risorse finanziarie disponibili".
473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14
gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce
annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo
sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti
Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".
474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita
la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci
membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi:
a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di
armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di
riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia
diretto a:
1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato,
disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante
ridefinizione delle unita' elementari ai fini dell'approvazione
parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa
e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi
di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione
delle competenti amministrazioni;
2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza
pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota
di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di
spesa, nonche' con una prospettazione delle decisioni in termini
di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;
3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle
pubbliche amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei
conti di cassa e di contabilita' nazionale;
b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione
dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare
attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato
ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche' all'efficacia
dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in
relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;
c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio'
sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale
dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;
d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del
sistema statistico nazionale, 1' affidabilita', la trasparenza e
la completezza dell'informazione statistica relativa agli
andamenti della finanza pubblica;
e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari,
ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in
essere dal Parlamento in attuazione del comma 480. (27)
475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei
programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze,
sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il
Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una
relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di
lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la
propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da
474 a 481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma
di cui al comma 480.
476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al
comma 474, e' istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima
fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente
al Dipartimento stesso.
477. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
478. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
479. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze,
avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la
realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione
della spesa delle amministrazioini centrali, anche in relazione alla
applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le
criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili
strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse
stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini
dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le
amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al
Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della
spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce
dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre
disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta'
emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione
delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia
della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di
cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione
economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta
al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario
di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali
di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di
intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da'
conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni
introdotte dal comma 482.
481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di
analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a
decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di
euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro
da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le
amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A
decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di
600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il
collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche
avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di
ricerca. In relazione alle finalita' di cui al presente comma, una
quota, stabilita con decreto del Ministro dell' economia e delle
finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di
reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le relative
modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti
disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo
periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,
di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle
amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di
migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni
sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del
personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla
soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi
pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel
rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque
denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con
conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente
riduzione del contributo statale di funzionamento;
b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non
svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in
soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in
liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente
comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del
decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;
c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo
amministrativo, gestione e consultivi;
d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato
risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola
liquidazione;
e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il
finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello
Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed
organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o
trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della
lettera b)";
b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.
483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento
dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per
l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre
2007, il Governo da' conto dei provvedimenti adottati in apposito
documento allegato alla relazione di cui al comma 480.
484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c),
del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive
modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate,
acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di
cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,
per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale
compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,
comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del
prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da
effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla
base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento,
ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni
immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della
documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia
del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e
di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie
interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con
l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a
disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per
l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia. (32)
485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.
306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente: "e) il
contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici,
iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici
chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con
modalita' di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione
della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei
Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto
legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".
486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:
"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero
dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono
attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato.
90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla
legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, e'
destinato alle altre attivita' istituzionali del citato Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato.
91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del
personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora
effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge
27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini
dell'indennita' di anzianita' e del trattamento integrativo di
previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di
detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai
trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa
gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,
anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette
posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura
necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di
perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze
nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello
amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del
personale degli enti soppressi".
487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello
stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle
finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi e' annualmente
determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa'
di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15
aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del
contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di
bilancio a legislazione vigente.
488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa
interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva,
ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di
EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in
liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM.
Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato
dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del
trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di
EFIM e delle predette societa', con conseguente estinzione delle
stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari
liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di
tali societa' dal registro delle imprese.
489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo
giorno successivo alla data di presentazione al Ministero
dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle
liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario
liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro
centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno
centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle
societa' di cui al comma 488.
490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il
commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione
patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di
cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta
giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla
base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della
liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra
l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di
tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della
liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno
finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I
componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla
societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal Ministero
dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i
periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con
il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti.
Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il
corrispettivo per il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla
societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze,
fermo restando quanto previsto al comma 494.
491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede
alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la
finale monetizzazione degli attivi, la piu' celere definizione dei
rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il
pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il
rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni
dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio
patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti
in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la
liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti
continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo
5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive
modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti
ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un
apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria
centrale per conto dello Stato, intestato alla societa'
trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come
individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse
finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e
depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed
improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni
trasferiti.
492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria
subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei
quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le
societa' di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia
luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito
applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali
processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare,
per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di
giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.
493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il
collegio dei periti di cui al comma 490, determina l'eventuale
maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico
effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il
corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale
maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per
cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la
residua quota del 30 per cento e' di competenza della societa'
trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella
liquidazione.
494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione
delle liquidazioni coatte amministrative delle societa' non
interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in
liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma
489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro
funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla
societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e'
disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta
amministrativa.
495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di
cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o
indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o
denominato.
496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in
quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione.
497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno
o piu' decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da
488 a 496.
498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7,
comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di
amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30
gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari
straordinari nominati nelle procedure di amministrazione
straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.
270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non
confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con
proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo
commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico
relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria,
dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei
servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le
massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con
il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito
a studi professionali associati o a societa' tra professionisti, in
conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera
b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive
modificazioni.
499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del
comma 498 non puo' superare la meta' del numero dei commissari in
carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli
stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si
rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i
costi a carico dei creditori.
500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare
nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e
la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori
nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria
disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,
con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive
modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di
cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n.
570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla
diversita' delle procedure.
501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato
nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi
assegnate ridotto del 30 per cento.
502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,
dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La facolta'
prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e'
esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi
dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato
con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura
della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente
decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura
della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte
civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se
e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di
procedura penale".
503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a
procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine
di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri
soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono
attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa.
504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla
data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di
amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un
Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il
Ministro delle infrastrutture.
505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle
amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato
della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in
attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,
n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive
modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette
amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di
contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il
presente comma non si applica agli organi costituzionali.
506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di
economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti
e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in
agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si
applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248.
507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa
indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti
finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari
rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a
4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di
base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle
autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con
esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale,
relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti
ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei
trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario
delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti
previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti
correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti
all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e
altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e
di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla
legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre
uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con
esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una
quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree
sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di
ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle
acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti
complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali
di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica
istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,
per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del
triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il
31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere
disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo,
anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette
categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e
sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando
preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per
disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e'
trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle
Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.
(27)
508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale
del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni
delle unita' previsionali di parte corrente del proprio stato di
previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle
predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una
quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per
l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale
dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al
conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione
dei processi di spesa. (27)
509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla
Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera
lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per
l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4
milioni per l'anno 2009.
510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'
articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i
termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. (12)
511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di
520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi
del comma 177-bis dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del
Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al
Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti
per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.
512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e' inserito il seguente: "177-bis. In sede di
attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi
pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'
disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza
di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto
rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si
riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita'
del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti
all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del
presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste
in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti
contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello
Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a
comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze
- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento
del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione
delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".
513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96
dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente
incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di
euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad
effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non
superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316
agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai
sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con
modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti
a tempo indeterminato a decorrere dal l° gennaio 2007 con le
modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006,
n. 49.
514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio
2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.
515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed
il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della
criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa,
adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e
con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla
distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.
516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento
dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena
efficacia degli interventi in materia di polizia economica e
finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, in
deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di
spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e
le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il
predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei
relativi reclutamenti.
517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di
magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1,
comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di
magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori
dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.
Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su
proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze. (26)
519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di
cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del
personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno
tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in
virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29
settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche
non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato
assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste
da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale
assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede
previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano
ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e
prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del
decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive
modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della
conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del
presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti
iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del
Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti
ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti
dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di
selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.
Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le
modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di
ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla
stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale
impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali
e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei
vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro
per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.
All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni
vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato.
521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano
applicazione anche nei confronti del personale di cui all' articolo
1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in
possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando
il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma
251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il
restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della
stessa legge n. 266 del 2005.
522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree
naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi
dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo
forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico
per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo
1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari
a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma
7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui
al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 11 Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie
fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici
non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle
assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le
limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni
di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse
con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14
novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. (26) (32) (44)
524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari
comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per
l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le
vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per
il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove
mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o
piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad
accertare l'apprendimento.
525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei
sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria
di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le
assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del
ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante
assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia
penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30
novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita'
e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero
nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei
passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a
quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le
procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del
Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per
le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della
relativa graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di
formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi'
procedere, per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale
non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al
40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno
precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del
personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite
del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale
dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo
indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e'
autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli
articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che,
alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi
elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo
2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di
centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,
fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla
qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,
sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'
abbreviate per il corso di formazione. (32)(40)
527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono
procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,
previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite
di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una
spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno
2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le
autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui
all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni. (32) (40) (44)
528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo
indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi
dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere
attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa
delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti
di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. (12)
529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni
indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a
tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma
1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative
prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei
posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu'
contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze
attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.
530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e
dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e
contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il
finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale
dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie
fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale
dell'amministrazione economicofinanziaria, incluso quello delle
agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti
dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
dicembre 2005, n. 248.
531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.
79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le
seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che
abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di
richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,";
b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ",
per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in
relazione a quelle di rispettiva competenza,";
c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle
seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";
d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno
2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura
tale da destinare alle medesime finalita' un livello di risorse
non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per
cento".
532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali".
533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del
decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per
l'anno 2007.
534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del
personale appartenente a Poste italiane Spa.
535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono
autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,
corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute
nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di
cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
e' prorogato al 31 dicembre 2008.
537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle
seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".
538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "40 per cento".
539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono abrogati.
540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;
h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;
h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia
amministrativa".
541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del
Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro
il 30 aprile 2007.
542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri
compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di
controllo, il Garante per la protezione dei dati personali e'
autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura
non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista
dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla
presente legge.
543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di
perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali,
puo' proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione
organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza
attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa
dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La
delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al
periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei
ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni
e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di
trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa
esecutiva.
544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi
compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle
politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli
incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero
del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato:
a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale
risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi
pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del
lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,
Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,
Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania,
Molise e Sicilia;
b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente
adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio
risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di
riqualificazione.
545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e'
autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al
comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al
comma 544, lettera b).
546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la
contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007
dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a
carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807
milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di
euro.
547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per
la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi
dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e
successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui
al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio,
il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.
548. All' articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La procedura di
certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro
quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi
i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini
dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei
ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e
per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie
dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri.
L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi
sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve
comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei
chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato
all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad
un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i
contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno
dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso
dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato
di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta
escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere
aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in
cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo
41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del
presente articolo".
549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio
2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e
a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica
destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805
milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In
aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno
2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la
somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio
del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al
decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle
speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della
sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati,
nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in
relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.
550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento
dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del
Ministero dell'interno e' incrementato, a decorrere dal 2007, di 6
milioni di euro.
551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza
delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a
decorrere dal 2007 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da
destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa,
al personale applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo,
vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui
concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3
agosto 2006.
552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione
integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui,
viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di
previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi
dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n.
1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.
14, e successive modificazioni.
553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634,
a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000
annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge
26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25
giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della
pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica
istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.
554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri
contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo
di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto
1978, n. 468.
555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere
dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di
cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per
protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e
inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o
lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di
soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o
addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta
ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti
collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi
sindacali.
556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed
enti pubblici diversi dall' amministrazione statale, gli oneri
derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche'
quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al
personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai
sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.
165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione
delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita
delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle
amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i
comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il
Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive
amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti
il personale dipendente.
557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al
patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai
rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica
retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della
propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti
ambiti prioritari di intervento:
a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale
rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale
reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro
flessibile;
b) razionalizzazione e snellimento delle strutture
burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici
con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni
dirigenziali in organici;
c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione
integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni
dettate per le amministrazioni statali.
557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono
spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di
lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a
vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico
impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o
comunque facenti capo all'ente.
557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il
divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n.133.
558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle
regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti
dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale
non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma
1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure
selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle
iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo
determinato mediante procedure diverse si provvede previo
espletamento di prove selettive.
559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei
commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e
collocato in mobilita' collettiva alla data del 29 settembre 2006
puo' essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali
nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in
vigore della presente legge. (14)
560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma
557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato,
nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo
36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le
relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per
cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno
stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e
continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata
complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre
2006. (17)
561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole
del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni
di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.
562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di
stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri
riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione
degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il
corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo
periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite
delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il
personale di cui al comma 558. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO
2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.
122
563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani,
dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e
ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi
dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,
attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto
dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del
1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del
Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita
richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo
riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei
ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su
dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale
professionalita' acquisita con l'assegnazione della qualifica o
profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze
provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative
risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di
spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.
564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il
seguente: 4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative
pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente
destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione
sulle strade, puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a
progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme
flessibili di lavoro".
565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto
nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e
delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la
propria condivisione:
a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto
previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'
articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
adottando misure necessarie a garantire che le spese del
personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle
amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004
diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le
spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,
con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che
presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o
con convenzioni;
b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera
a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno
2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per
rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai
rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti
successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale
totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche'
le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai
contratti di collaborazione coordinata e continuativa per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi
dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),
nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro
autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento
della spesa previsti dalla medesima lettera:
1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a
tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e
la relativa spesa;
2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data
del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a
tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e
continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con
convenzioni e la relativa spesa;
3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette
consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di
personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui
alla lettera a), e' verificata la possibilita' di trasformare le
posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in
posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine
le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente
lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi
desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;
4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il
finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni
recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza
dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa
complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza
organica;
d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste
per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle
indicate nel presente comma;
e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.
previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni
2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti
del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e
dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23
marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi
previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente
solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle
procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in
attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme
previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che
bandisce il concorso e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35,
39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza
epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19
gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono
autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo
indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo
rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente
dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo
periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede
prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia
in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che
consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati
anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in
servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio
anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ed
accertati i requisiti specifici professionali e generali di
idoneita'. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000,
n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,
n. 3, e' rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro
35.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici
sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attivita'
da svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli
stessi di quota parte del predetto stanziamento.
567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6
milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva
nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del
personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli
affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso
assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di
stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4
agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270,
ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.
568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti
dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,
certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite
di 10 milioni di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla
razionalizzazione delle sedi all'estero.
569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
e successive modificazioni, e' abrogato.
570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14
novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23
agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno
a decorrere dall'anno 2007.
571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva, il Comando dei
carabinieri per la tutela del lavoro e' incrementato di sessanta
unita' di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un
capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e
diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero
rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme
vigenti.
572. Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il
ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di
unita' di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39
della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto
almeno il 50 per cento di unita' gia' in possesso di esperienza e
capacita' operativa nella materia giuslavoristica.
574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all' ecomafia
ed alle altre forme di criminalita' organizzata in campo ambientale,
anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per
ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle
violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale,
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando
dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che e' a tale fine
autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari
fino ad un massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti,
dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in
soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto
dalle norme vigenti.
575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei
Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto
dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e'
ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.
576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24,
commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il
procedimento di determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per
l'anno 2007 nella misura del 70 per cento, con riferimento al
personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro
annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione
nell'anno 2008 nella misura piena dell'indice di adeguamento e
reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.
577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di
cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi
dell' articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla
base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma
trova applicazione anche nei confronti del personale di cui
all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e
successive modificazioni, nonche' del personale di cui all'articolo
65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e
successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari
comunque denominati in godimento.
578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle
pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera
diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari,
amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,
collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi
pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore
della presente legge.
579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai
commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla
gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici
dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative.
580. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
581. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
582. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
583. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
584. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
585. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra'
derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel
2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.
587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni
pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in
via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento
della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e
delle societa' a totale o parziale partecipazione da parte delle
amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura
della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a
qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio
dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti
dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento
economico complessivo a ciascuno di essi spettante.
588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui
al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo
da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o
della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di
governo degli stessi. (23)
589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi
587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione
sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo
trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.
(23)
590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono
per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza
pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di
stabilita' e crescita dell'Unione europea. (23)
591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono
esposti nel sito web del Dipartimento della funzione publica. Il
Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione riferisce annualmente alle Camere.
592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre
2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono
aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono anche alle
eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente. definite
alla data di entrata in vigore della presente legge".
593. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244
594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso
gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi
derivanti da trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato
le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi
di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o
di strutture comunque denominate per la promozione economica,
commerciale, turistica.
595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle
fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da
ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a
qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo
Stato nel medesimo anno.
596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono
principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai
fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e
crescita dell'Unione europea.
597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni
nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea,
non e' consentito a comuni e province, anche in forma associata,
acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o
l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la
promozione economica, commerciale, turistica.
598. E fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con
fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello
Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito
delle fattispecie di cui al comma 596.
599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata,
spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari
alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai
fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente
dallo Stato nel medesimo anno.
600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di
previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),
dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".
601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza
e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole
statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i
seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle
istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del
personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi
affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi
disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di
responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale
del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del
Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i
parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche
delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa
conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni
scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla
costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica
istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. (27)
(48)
602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18
dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell' anno di
competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del
predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno
2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento
dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base
di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. (41)
603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti
morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui
all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000,
n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai
collegi universitari legalmente riconosciuti.
604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata
l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo
10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'
dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti,
anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo
della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema
dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica
istruzione sono adottati interventi concernenti:
a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere
dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la
formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita'
dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando
obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per
i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'
territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale
del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla
revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della
riduzione della dotazione organica del personale amministrativo,
tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati
alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici
attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della
didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;
b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto
dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive
esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni,
uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e
istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a
definire appropriati interventi formativi;
c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da
verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e
delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta
fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine
di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di
evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'
funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad
abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di
assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale
amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive
30.000 unita. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui
alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime
autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39,
comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente
all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica
istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui
risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni
parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di
formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali
sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di
verificare, al fine della gestione della fase transitoria,
l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a
quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di
entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti
di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,
sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi
gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il
biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione,
e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i
docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della
presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del
predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di
specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi
biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico
(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i
Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della
formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il
conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro
della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della
pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la
valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle
predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri
concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione
del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale
docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto
dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),
lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al
decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in
misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta
data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione
musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per
l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/
2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento
che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.
124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto
del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e'
riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle
graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media
previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio
2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto
2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo
indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di
concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni
scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate
le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei
candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della
procedura riservata bandita con decreto del Ministro della
pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che
abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata,
alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota
aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non
nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.
Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano
partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate
bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20
dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre
2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di
formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano
utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la
partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati
possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione
e sono ammessi a completare l' iter concorsuale sostenendo gli
esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle
rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo
al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere
sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le
nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di
indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria
del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17
dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,
coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura
il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma
che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di
presidenza; (41)
d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di
attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze
dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con
l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle
assenze ai valori medi nazionali;
e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo
1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di
un piano biennale di formazione per i docenti della scuola
primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e
2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze
necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine,
per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di
formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in
presenza;
f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali
ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la
riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi
orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore
flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di
funzionale collegamento con il territorio.
606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del
comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera
b) del comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute.
Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma
605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella
pubblica amministrazione.
607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge
7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e' ridefinita con
decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il
decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in
occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti
di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo
16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve
le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia'
riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio
2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni
riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della
predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto
previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente
comma sono definiti criteri e requisiti per 1' accreditamento delle
strutture formative e dei corsi.
608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo
periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone,
di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano
organico di mobilita', relativamente al personale docente
permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori
ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto
prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici
dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le amministrazioni
pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita'
del predetto personale. In connessione con la realizzazione del
piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato
articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'
prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.
609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico
piano di riconversione professionale del personale docente in
soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento
del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti
interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento
per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con
l'esperienza professionale maturata, nonche' all'acquisizione del
titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.
L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa
attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.
610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni
scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di
innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni,
nonche' per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita,
presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli
articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la
"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di
seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata,
anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici
scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le
seguenti funzioni:
a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e
di ricerca e sperimentazione;
d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di
competenza;
e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema
nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione
e formazione tecnica superiore;
f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.
611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e
periferica, e' definita con regolamento adottato ai sensi
dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente
svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e
dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la
ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al
fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa
della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica
istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il
regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione
organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni
territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti
di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase
di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva
il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto
regolamento disciplina, altresi', le modalita' di stabilizzazione,
attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a
titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di
natura concorsuale.
612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche'
l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione
del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al
decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a
carico del bilancio dello Stato:
a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque
ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:
a) il Presidente;
b) il Comitato di indirizzo;
c) il Collegio dei revisori dei conti";
c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente: "1. Il
Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione
scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e
formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero.
E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del
Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di
indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha
durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per
un ulteriore triennio";
d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il
Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri,
nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali non
piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti
del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di
competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di
candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione
dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro,
e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle
necessarie competenze amministrative e scientifiche".
613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del
contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale
dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed
il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento
ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e
nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio
scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della
pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:
a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la
piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti
scolastici;
b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti
scolastici;
c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di
valutazione;
d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema
di valutazione.
614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui
alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto
legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro
sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente
assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi
vincitori.
615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo
dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei
nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari
straordinari.
616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso
le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei
conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal
Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti
territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione
del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche
interessate.
617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero
dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica
istruzione, gia' nominati dal competente ufficio scolastico
regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina
dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del
provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni
generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni
scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica
istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.
618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle
procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici
secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti
i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di
dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed
educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in
possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un
servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di
una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e
professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli;
svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti
coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova
orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di
merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a
quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente
soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto
dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente
comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili,
la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo.
619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31
dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina
sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente
scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del
26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e
disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei
candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina
dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei
prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento
cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano
superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione
con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il
rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso,
senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si
procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello
regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri
candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al
corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano
partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative
graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad
un apposito corso intensivo di formazione, indetto
dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si
conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente
comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di
assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della
graduatoria di merito.
620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire
economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro
448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno
2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.
621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi
di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di
minori economie, si provvede:
a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di
bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi
comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli
importi indicati dal medesimo comma 483;
b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di
bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di
quelle relative alle competenze spettanti al personale della
scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica
istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi
indicati dal medesimo comma 620. (10) (27)
622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria
ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di
studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica