290. Nelle more degli accordi internazionali in sede di

Organizzazione mondiale del commercio, sono ammessi al credito di

imposta di cui al comma precedente gli oneri sostenuti dalle imprese

agricole ed agroalimentari, anche se riunite in consorzi o costituite

in forma cooperativa, per la registrazione nei Paesi extracomunitari

delle denominazioni protette ai sensi del regolamento (CE) n.

510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006.

291. Nell'articolo 32-bis, comma 8, del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni,

le parole: "La prima rata e' versata entro il 27 dicembre 2006." sono

soppresse.

292. Sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'applicazione delle

norme, oggetto di mancata conversione, di cui all'articolo 35, commi

8, lettera a), e 10, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

concernenti l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto e

dell'imposta di registro alle cessioni e alle locazioni, anche

finanziarie, di immobili. Tuttavia, il cedente o locatore puo' optare

per l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, ai sensi

dell'articolo 10, numeri 8) ed 8-ter), del decreto del Presidente

della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in presenza dei presupposti

ivi previsti. In caso di opzione l'imposta di registro e le imposte

ipotecarie e catastali sono dovute sulla base delle regole di cui

all'articolo 35, commi 10 e 10-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248. Il cedente o locatore che intende esercitare l'opzione per

ipotesi diverse da quelle disciplinate dall'articolo 35, comma

10-quinquies, del citato decreto-legge, ne da' comunicazione nella

dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta

per l'anno 2006. Per le cessioni l'eventuale eccedenza dell'imposta

di registro conseguente all'effettuazione dell'opzione e' compensata

con i maggiori importi dovuti ai fini delle imposte ipotecarie e

catastali, fermo restando la possibilita' di chiedere il rimborso per

gli importi che non trovano capienza in tale compensazione.

293. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

dopo il comma 14 e' inserito il seguente: "14-bis. Resta ferma la

disposizione di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, concernente la adozione di regolamenti ministeriali

nella materia ivi indicata. I regolamenti previsti dal citato

articolo 40 del decreto legislativo n. 241 del 1997 possono comunque

essere adottati qualora disposizioni legislative successive a quelle

contenute dal presente decreto regolino la materia, a meno che la

legge successiva non lo escluda espressamente".

294. All'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

dopo il comma 23, e' inserito il seguente: "23-bis. Agli agenti della

riscossione non si applicano l'articolo 2, comma 4, del regolamento

approvato con decreto del Ministro delle fmanze 11 settembre 2000, n.

289, e le disposizioni di tale regolamento relative all'esercizio di

influenza dominante su altri agenti della riscossione, nonche' al

divieto, per i legali rappresentanti, gli amministratori e i sindaci,

di essere pubblici dipendenti ovvero coniugi, parenti ed affini entro

il secondo grado di pubblici dipendenti".

295. Alle Agenzie fiscali continuano ad applicarsi le disposizioni

riguardanti le amministrazioni dello Stato di cui ai decreti del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, 26 ottobre 1972,

n. 642 e 26 aprile 1986, n. 131.

296. Per l'anno 2007, ai docenti delle scuole pubbliche di ogni

ordine e grado, anche non di ruolo con incarico annuale, nonche' al

personale docente presso le universita' statali ai fini dell'imposta

sul reddito delle persone fisiche, spetta una detrazione dall'imposta

lorda e fino a capienza della stessa nella misura del 19 per cento

delle spese documentate sostenute ed effettivamente rimaste a carico,

fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per l'acquisto

di un solo personal computer nuovo di fabbrica.

297. Con decreto di natura non regolamentare, adottato dal Ministro

della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e con il Ministro dell'universita' e della ricerca,

sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui

al comma 296.

298. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito un Fondo con dotazione di 10 milioni di euro,

per l'anno 2007, destinato all'erogazione di contributi ai

collaboratori coordinati e continuativi, compresi i collaboratori a

progetto, per le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre

2007 per l'acquisto di un personal computer nuovo di fabbrica. Entro

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,

definisce modalita', limiti e criteri per l'attribuzione dei

contributi di cui al presente comma, ivi comprese le procedure per

assicurare il rispetto dei limiti di stanziamento di cui al periodo

precedente. A valere sulle risorse del Fondo non impegnate entro la

chiusura dell'esercizio 2007, i contributi di cui al primo periodo

del presente comma sono erogati ai collaboratori coordinati e

continuativi, compresi i collaboratori a progetto e i titolari di

assegni per la collaborazione ad attivita' di ricerca, di cui al

comma 6 dell'articolo 51 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni, per le spese documentate relative

all'acquisto di un computer nuovo di fabbrica, sostenute entro il 31

dicembre 2008.

299. All'articolo 67 del testo' unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1,

lettera m), sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "compensi erogati" sono inserite

le seguenti: "ai direttori artistici ed ai collaboratori tecnici

per prestazioni di natura non professionale da parte di cori,

bande musicali e filo-drammatiche che perseguono finalita'

dilettantistiche, e quelli erogati";

b) al secondo periodo sono soppresse le seguenti parole: "e di cori,

bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori

tecnici".

300. Per contratti di scrittura connessi con gli spettacoli

teatrali di cui al n. 119) della Tabella A, parte III, allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,

devono intendersi i contratti di scrittura connessi con gli

spettacoli individuati al n. 123) della stessa Tabella A, parte III,

allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972.

301. All'articolo 110, comma 11, del testo unico delle imposte sui

redditi, 'di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Le spese e gli

altri componenti negativi deducibili ai sensi del primo periodo

sono separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi.";

b) l'ultimo periodo e' soppresso.

302. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.

471, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando

l'omissione o incompletezza riguarda l'indicazione delle spese e

degli altri componenti negativi di cui all'articolo 110, comma 11,

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si applica una

sanzione amministrativa pari al 10 per cento dell'importo complessivo

delle spese e dei componenti negativi non indicati nella

dichiarazione dei redditi, con un minimo di euro 500 ed un massimo di

euro 50.000".

303. La disposizione del comma 302 si applica anche per le

violazioni commesse prima della data di entrata in vigore della

presente legge, sempre che il contribuente fornisca la prova di cui

all'articolo 110, comma 11, primo periodo, del citato testo unico

delle imposte sui redditi. Resta ferma in tal caso l'applicazione

della sanzione di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto

legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

304. All'articolo 19-bis1, comma 1, lettera e), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: ", a

somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione" sono

sostituite dalle seguenti: "e a somministrazioni di alimenti e

bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a

convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli

stessi,".

305. Per l'anno 2007 le detrazioni di cui al comma 304 spettano

nella misura del 50 per cento.

306. Nell'articolo 36, comma 15, del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, le parole: "edilizia residenziale convenzionata pubblica" sono

sostituite dalle seguenti: "edilizia residenziale convenzionata". La

disposizione recata dal periodo precedente ha effetto per gli atti

pubblici formati e le scritture private autenticate a decorrere dalla

data di entrata in vigore della presente legge.

307. Per la uniforme e corretta applicazione delle norme di cui

all'articolo 54, terzo comma, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, all'articolo 39, primo comma, del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e

all'articolo 52 del testo unico delle disposizioni concernenti

l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, con provvedimento del direttore

dell'Agenzia delle entrate sono individuati periodicamente i criteri

utili per la determinazione del valore normale dei fabbricati ai

sensi dell'articolo 14 del citato decreto n. 633 del 1972,

dell'articolo 9, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e dell'articolo 51, comma 3, del citato decreto n. 131 del

1986.

308. Nell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al secondo comma, le parole: "di cui alle lettere a) e b)" sono

sostituite dalle seguenti: "di cui alle lettere a), b) ed e)";

b) dopo l'ultimo comma, e' aggiunto il seguente: "Con decreti del

Ministro dell'economia e delle finanze sono individuate, anche

progressivamente, in relazione all'attivita' esercitata ed alle

tipologie di operazioni effettuate, le categorie di contribuenti

per i quali i rimborsi di cui al primo e al secondo comma sono

eseguiti in via prioritaria entro tre mesi dalla richiesta".

309. All'articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "per le

sole cessioni fra persone fisiche" sono sostituite dalle seguenti: "e

fatta salva l'applicazione dell'articolo 39, primo comma, lettera d),

ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, per le sole cessioni nei confronti di persone

fisiche".

310. Nell'articolo 1, comma 496, primo periodo, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, le parole: "e di

terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli

strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione," sono

soppresse.

311. Al comma 1-bis dell'articolo 17 del decreto legislativo 15

novembre 1993, n. 507, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: "Con regolamento

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, da emanare, d'intesa con la

Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro il 31 marzo

2007, possono essere individuate le attivita' per le quali

l'imposta e' dovuta per la sola superficie eccedente i 5 metri

quadrati.";

b) nel secondo periodo, le parole: "di cui al periodo precedente",

sono sostituite dalle seguenti: "di cui al primo periodo del

presente comma".

312. All'articolo 10, primo comma, numero 27-ter), del decreto del

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive

modificazioni, dopo la parola: "devianza," sono inserite le seguenti:

"di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di

persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e

lavorativo,".

313. Nell'articolo 10, comma 1, lettera e-bis), primo periodo, del

testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, dopo le parole: "previste dal decreto legislativo 21

aprile 1993, n. 124" sono aggiunte le seguenti: ", nonche' quelli

versati alle forme pensionistiche complementari istituite negli Stati

membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo

spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al

decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive

modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,

lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239".

314. Il comma 2 dell'articolo 21 del decreto legislativo 5 dicembre

2005, n. 252, e' sostituito dal seguente: "2. La lettera e-bis) del

comma 1 dell'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi,

di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,

n. 917, e' sostituita dalla seguente: "e-bis) i contributi versati

alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo

5 dicembre 2005, n. 252, alle condizioni e nei limiti previsti

dall'articolo 8 del medesimo decreto. Alle medesime condizioni ed

entro gli stessi limiti sono deducibili i contributi versati alle

forme pensionistiche complementari istituite negli Stati membri

dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio

economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del

Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni,

emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del

decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239"".

315. All'articolo 10-ter della legge 23 marzo 1983, n. 77,

sull'istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento

mobiliare, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel primo periodo del comma 1, le parole: "situati negli Stati

membri dell'Unione europea, conformi alle direttive comunitarie e

le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi

dell'articolo 10-bis," sono sostituite dalle seguenti: "conformi

alle direttive comunitarie situati negli Stati membri dell'Unione

europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico

europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del

Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive

modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4,

lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, e le

cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ai sensi

dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni in materia di

intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24

febbraio 1998, n. 58,";

b) al comma 9, le parole: "situati negli Stati membri della Comunita'

economica europea e conformi alle direttive comunitarie" sono

sostituite dalle seguenti: "conformi alle direttive comunitarie

situati negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati

aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono

inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4

settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19

settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione

dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1°

aprile 1996, n. 239".

316. Il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 26 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e' sostituito

dal seguente: "Tuttavia, se i titoli indicati nel precedente periodo

sono emessi da societa' o enti, diversi dalle banche, il cui capitale

e' rappresentato da azioni non negoziate in mercati regolamentati

degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti

all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella

lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e

successive modificazioni, emanato in attuazione dell' articolo 11,

comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239,

ovvero da quote, l'aliquota del 12,50 per cento si applica a

condizione che, al momento di emissione, il tasso di rendimento

effettivo non sia superiore: a) al doppio del tasso ufficiale di

riferimento, per le obbligazioni ed i titoli similari negoziati in

mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli

Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono

inclusi nella lista di cui al citato decreto del Ministro delle

finanze 4 settembre 1996, e successive modificazioni, o collegati

mediante offerta al pubblico ai sensi della disciplina vigente al

momento di emissione; b) al tasso ufficiale di riferimento aumentato

di due terzi, per le obbligazioni e titoli similari diversi dai

precedenti".

317. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile

1996, n. 239, e successive modificazioni, le parole: "in mercati

regolamentati italiani" sono sostituite dalle seguenti: "in mercati

regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati

aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi

nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre

1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre

1996, e successive modificazioni".

318. All'articolo 54, comma 8, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo le parole:

"ridotto del 25 per cento a titolo di deduzione forfettaria delle

spese" sono inserite le seguenti: ", ovvero del 40 per cento se i

relativi compensi sono percepiti da soggetti di eta' inferiore a 35

anni".

319. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera i-quater) sono aggiunte le seguenti:

"i-quinquies) le spese, per un importo non superiore a 210 euro,

sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi

di eta' compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive,

palestre, piscine ed altre strutture ed impianti sportivi

destinati alla pratica sportiva dilettantistica rispondenti alle

caratteristiche individuate con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri, o Ministro delegato, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, e le attivita' sportive;

i-sexies) i canoni di locazione derivanti dai contratti di

locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 9 dicembre

1998, n. 431, e successive modificazioni, dagli studenti iscritti

ad un corso di laurea presso una universita' ubicata in un comune

diverso da quello di residenza, distante da quest'ultimo almeno

100 chilometri e comunque in una provincia diversa, per unita'

immobiliari situate nello stesso comune in cui ha sede 1'

universita' o in comuni limitrofi, per un importo non superiore a

2.633 euro;

i-septies) le spese, per un importo non superiore a 2.100 euro,

sostenute per gli addetti all'assistenza personale nei casi di non

autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana,

se il reddito complessivo non supera 40.000 euro";

b) al comma 2, primo periodo, le parole: "e) e f)" sono sostituite

dalle seguenti: "e), f), i-quinquies) e i-sexies)"; nel secondo

periodo del medesimo comma le parole: "dal comma 3" sono

sostituite dalle seguenti: "dal comma 2" ed e' aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "Per le spese di cui alla lettera i-septies)

del citato comma 1, la detrazione spetta, alle condizioni ivi

stabilite, anche se sono state sostenute per le persone indicate

nell'articolo 12 ancorche' non si trovino nelle condizioni

previste dal comma 2 del medesimo articolo".

320. All'articolo 1-bis, comma 1, della legge 29 ottobre 1961, n.

1216, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Tale misura si

applica anche alle assicurazioni di altri rischi inerenti al veicolo

o al natante o ai danni causati dalla loro circolazione".

321. A decorrere dai pagamenti successivi al 1° gennaio 2007, la

tabella di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro

delle finanze 27 dicembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 303 del 31 dicembre 1997, e' sostituita dalla Tabella 2 annessa

alla presente legge. Gli incrementi percentuali approvati dalle

regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano prima della

data di entrata in vigore della presente legge vengono ricalcolati

sugli importi della citata Tabella 2. I trasferimenti erariali in

favore delle regioni o delle province autonome di cui al periodo

precedente sono ridotti in misura pari al maggior gettito derivante

ad esse dal presente comma.

322. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da

adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, sono effettuate le regolazioni finanziarie delle maggiori

entrate nette derivanti dall'attuazione delle norme del comma 321 e

sono definiti i criteri e le modalita' per la corrispondente

riduzione dei trasferimenti dello Stato alle regioni e alle province

autonome di Trento e di Bolzano.

323. Le disposizioni dell'articolo 2 del decreto-legge 8 luglio

2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto

2002, n. 178, nonche' quelle dell'articolo 1 del decreto-legge 13

gennaio 2003, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

marzo 2003, n. 39, si interpretano nel senso che le esenzioni ivi

previste si applicano esclusivamente agli atti di acquisto di

autoveicoli le cui richieste di iscrizione al pubblico registro

automobilistico siano state presentate entro i sessanta giorni

successivi alla data di acquisto, ai sensi degli articoli 93 e 94 del

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

324. Al comma 72 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006,

n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006,

n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo e' sostituito dai seguenti: "Le disposizioni

della lettera a) del comma 71 hanno effetto a partire dal periodo

di imposta successivo a quello di entrata in vigore del presente

decreto. Le altre disposizioni del medesimo comma 71, in deroga

all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, recante

disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente,

hanno effetto a partire dal periodo d'imposta in corso alla data

di entrata in vigore del presente decreto.";

b) nel terzo periodo, dopo le parole: "legge 23 agosto 1988, n.

400,", sono inserite le seguenti: "sentite le Commissioni

parlamentari competenti";

c) nel quarto periodo, dopo le parole: "La modifica e' effettuata,"

sono inserite le seguenti: "prioritariamente con riferimento alle

disposizioni in materia di reddito di lavoro dipendente di cui

alla lettera a) del comma 71,".

325. All'articolo 7, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera f-quater) e'

aggiunta la seguente: "f-quinquies) le prestazioni di

intermediazione, relative ad operazioni diverse da quelle di cui alla

lettera d) del presente comma e da quelle di cui all'articolo 40,

commi 5 e 6, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, si

considerano effettuate nel territorio dello Stato quando le

operazioni oggetto dell'intermediazione si considerano ivi

effettuate, a meno che non siano commesse da soggetto passivo in un

altro Stato membro dell'Unione europea; le suddette prestazioni si

considerano in ogni caso effettuate nel territorio dello Stato se il

committente delle stesse e' ivi soggetto passivo d'imposta".

326. All'articolo 30, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.

724, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le percentuali di

cui alle lettere a) e c) sono ridotte rispettivamente all'1 per cento

e al 10 per cento per i beni situati in comuni con popolazione

inferiore ai 1.000 abitanti".

327. Il comma 37 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, e' sostituito dal seguente: "37. L'efficacia delle disposizioni

di cui ai commi 33, 34 e 35 decorre dalla data progressivamente

individuata, per singole categorie di contribuenti, con provvedimento

del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro il 1°

giugno 2008".

328. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

dopo il comma 37 sono inseriti i seguenti:

"37-bis. Gli apparecchi misuratori di cui all'articolo 1 della legge

26 gennaio 1983, n. 18, immessi sul mercato a decorrere dal 1°

gennaio 2008 devono essere idonei alla trasmissione telematica

prevista dai commi 33 e seguenti. Per detti apparecchi e' consentita

la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in

cui sono state sostenute, anche in deroga a quanto stabilito

dall'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Gli apparecchi

misuratori di cui al presente comma non sono soggetti alla

verificazione periodica di cui al provvedimento del Direttore

dell'Agenzia delle entrate del 28 luglio 2003, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 221 del 23 settembre 2003. I soggetti che

effettuano la trasmissione telematica emettono scontrino non avente

valenza fiscale, secondo le modalita' stabilite con il regolamento di

cui al comma 37-ter.

37-ter. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro centottanta giorni dalla

data di entrata in vigore della presente disposizione sono emanate

disposizioni atte a disciplinare le modalita' di rilascio delle

certificazioni dei corrispettivi, non aventi valore fiscale, in

correlazione alla trasmissione, in via telematica, dei corrispettivi

medesimi".

329. L'aliquota di accisa sul metano usato per autotrazione di cui

all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative

concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative

sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26

ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, e' ridotta a euro

0,00291 per metro cubo di prodotto.

330. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26

ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) al numero 8) dopo le parole: "escluse le locazioni di" sono

inserite le seguenti: "fabbricati abitativi effettuate in

attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata dalle

imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi

interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed

e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla

data di ultimazione della costruzione o dell'intervento e a

condizione che il contratto abbia durata non inferiore a quattro

anni, e le locazioni di";

b) al numero 8-bis), le parole da: ", entro quattro anni" fino alla

fine del numero sono sostituite dalle seguenti: "dalle imprese

costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito,

anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui

all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5

agosto 1978, n. 457, entro quattro anni dalla data di ultimazione

della costruzione o dell'intervento o anche successivamente nel

caso in cui entro tale termine i fabbricati siano stati locati per

un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione di programmi

di edilizia residenziale convenzionata".

331. Il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata al

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, si interpreta nel senso che sono ricomprese

anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter)

dell'articolo 10 del predetto decreto rese in favore dei soggetti

indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative e loro consorzi

sia direttamente sia in esecuzione di contratti di appalto e di

convenzioni in genere. Resta salva la facolta' per le cooperative

sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, di optare per la

previsione di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460. Nella tabella A, parte III, allegata al citato

decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione

effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa

convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno

realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo

comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457".

332. All'articolo 6, comma 3, della legge 13 maggio 1999, n. 133,

dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: "c-bis) a societa' che

svolgono operazioni relative alla riscossione dei tributi da altra

societa' controllata, controllante o controllata dalla stessa

controllante, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del

codice civile".

333. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio

1997, n. 241, dopo le parole: "ai centri" sono inserite le seguenti:

"e, a decorrere dall'anno 2006, agli iscritti nell'Albo dei dottori

commercialisti e degli esperti contabili di cui all'articolo 1, comma

4, e all'articolo 78 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139,

e nell'albo dei consulenti del lavoro di cui alla legge 11 gennaio

1979, n. 12,"

334. All'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) al comma 1-bis, alinea, le parole: "e le minusvalenze" e "gli

immobili e" sono soppresse e, dopo le parole: "o da collezione",

sono inserite le seguenti: "di cui al comma 5";

b) dopo il comma 1-bis e' inserito il seguente: "1-bis.l. Le

minusvalenze dei beni strumentali di cui al comma 1-bis sono

deducibili se sono realizzate ai sensi delle lettere a) e b) del

medesimo comma 1-bis";

c) il comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Per i beni strumentali

per l'esercizio dell'arte o della professione, esclusi gli oggetti

d'arte, di antiquariato o da collezione di cui al comma 5, sono

ammesse in deduzione quote annuali di ammortamento non superiori a

quelle risultanti dall'applicazione al costo dei beni dei

coefficienti stabiliti, per categorie di beni omogenei, con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. E tuttavia

consentita la deduzione integrale, nel periodo d'imposta in cui

sono state sostenute, delle spese di acquisizione di beni

strumentali il cui costo unitario non sia superiore a euro 516,4.

La deduzione dei canoni di locazione finanziaria di beni

strumentali e' ammessa a condizione che la durata del contratto

non sia inferiore alla meta' del periodo di ammortamento

corrispondente al coefficiente stabilito nel predetto decreto e

comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo

stesso ha per oggetto beni immobili. Ai fini del calcolo delle

quote di ammortamento deducibili dei beni immobili strumentali, si

applica l'articolo 36, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera

b), la deducibilita' dei canoni di locazione finanziaria e'

ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore

al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente

stabilito a norma del primo periodo. I canoni di locazione

finanziaria dei beni strumentali sono deducibili nel periodo

d'imposta in cui maturano. Le spese relative all'ammodernamento,

alla ristrutturazione e alla manutenzione di immobili utilizzati

nell'esercizio di arti e professioni, che per le loro

caratteristiche non sono imputabili ad incremento del costo dei

beni ai quali si riferiscono, sono deducibili, nel periodo

d'imposta di sostenimento, nel limite del 5 per cento del costo

complessivo di tutti i beni materiali ammortizzabili, quale

risulta all'inizio del periodo d'imposta dal registro di cui

all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29

settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni; l'eccedenza e'

deducibile in quote costanti nei cinque periodi d'imposta

successivi";

d) al comma 3, i periodi secondo e terzo sono sostituiti dai

seguenti: "Per gli immobili utilizzati promiscuamente, a

condizione che il contribuente non disponga nel medesimo comune di

altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell' arte o

professione, e' deducibile una somma pari al 50 per cento della

rendita ovvero, in caso di immobili acquisiti mediante locazione,

anche finanziaria, un importo pari al 50 per cento del relativo

canone. Nella stessa misura sono deducibili le spese per i servizi

relativi a tali immobili nonche' quelle relative

all'ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione degli immobili

utilizzati, che per le loro caratteristiche non sono imputabili ad

incremento del costo dei beni ai quali si riferiscono".

335. Le disposizioni introdotte dal comma 334 in materia di

deduzione dell' ammortamento o dei canoni di locazione finanziaria

degli immobili strumentali per l'esercizio dell'arte o della

professione si applicano agli immobili acquistati nel periodo dal 1°

gennaio 2007 al 31 dicembre 2009 e ai contratti di locazione

finanziaria stipulati nel medesimo periodo; tuttavia, per i periodi

d'imposta 2007, 2008 e 2009, gli importi deducibili sono ridotti a un

terzo.

336. All'articolo 3, comma 3, del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera

d-bis) e' aggiunta la seguente: "d-ter) le somme corrisposte a titolo

di borsa di studio dal Governo italiano a cittadini stranieri in

forza di accordi e intese internazionali".

337. Fino al 31 dicembre 2006 le comunicazioni previste dall'

articolo 8, comma 4-bis, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, come modificato

dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, si

considerano validamente effettuate anche se il contribuente, invece

di indicare il Codice Fiscale dei soggetti titolari di partita IVA da

cui sono stati effettuati acquisti rilevanti ai fini

dell'applicazione dell'IVA, abbia indicato il numero di partita IVA

dei predetti soggetti.

338. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 4 maggio

2001, n. 207, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre

2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

339. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 34 e' sostituito dal seguente: "34. In sede di prima

applicazione del comma 33, l'aggiornamento della banca dati

catastale avviene sulla base dei dati contenuti nelle

dichiarazioni di cui al comma 33, presentate dai soggetti

interessati nell'anno 2006 e messe a disposizione della Agenzia

del territorio dall'AGEA. L'Agenzia del territorio provvede ad

inserire in atti i nuovi redditi relativi agli immobili oggetto

delle variazioni colturali, anche sulla scorta delle informazioni

contenute nelle suddette dichiarazioni. In deroga alle vigenti

disposizioni ed in particolare all'articolo 74, comma 1, della

legge 21 novembre 2000, n. 342, l'Agenzia del territorio, con

apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende

noto, per ciascun comune, il completamento delle operazioni e

provvede a pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla

pubblicazione del comunicato, presso i Comuni interessati, tramite

gli uffici provinciali e sul proprio sito internet, i risultati

delle relative operazioni catastali di aggiornamento; i ricorsi di

cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre

1992, n. 546, e successive modificazioni, avverso la variazione

dei redditi possono essere proposti entro il termine di sessanta

giorni decorrenti dalla data di pubblicazione nella Gazzetta

Ufficiale del comunicato relativo al completamento delle

operazioni di aggiornamento catastale per gli immobili

interessati; i nuovi redditi cosi' attribuiti producono effetti

fiscali dal 10 gennaio 2006. In tale caso non sono dovute le

sanzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo 18

dicembre 1997, n. 471.";

b) il comma 36 e' sostituito dal seguente: "36. L'Agenzia del

territorio, anche sulla base delle informazioni fornite dall'AGEA

e delle verifiche, amministrative, da telerilevamento e da

sopralluogo sul terreno, dalla stessa effettuate nell'ambito dei

propri compiti istituzionali, individua i fabbricati iscritti al

catasto terreni per i quali siano venuti meno i requisiti per il

riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali, nonche' quelli che

non risultano dichiarati al catasto. L'Agenzia del territorio, con

apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, rende

nota la disponibilita', per ciascun comune, dell'elenco degli

immobili individuati ai sensi del periodo precedente, comprensivo,

qualora accertata, della data cui riferire la mancata

presentazione della dichiarazione al catasto, e provvede a

pubblicizzare, per i sessanta giorni successivi alla pubblicazione

del comunicato, presso i comuni interessati e tramite gli uffici

provinciali e sul proprio sito internet, il predetto elenco, con

valore di richiesta, per i titolari dei diritti reali, di

presentazione degli atti di aggiornamento catastale redatti ai

sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze

19 aprile 1994, n. 701. Se questi ultimi non ottemperano alla

richiesta entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del

comunicato di cui al periodo precedente, gli uffici provinciali

dell'Agenzia del territorio provvedono con oneri a carico

dell'interessato, alla iscrizione in catasto attraverso la

predisposizione delle relative dichiarazioni redatte in

conformita' al regolamento di cui al decreto del Ministro delle

finanze 19 aprile 1994, n. 701, e a notificarne i relativi esiti.

Le rendite catastali dichiarate o attribuite producono effetto

fiscale, in deroga alle vigenti disposizioni, a decorrere dal 1°

gennaio dell'anno successivo alla data cui riferire la mancata

presentazione della denuncia catastale, ovvero, in assenza di tale

indicazione, dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione del

comunicato di cui al secondo periodo. Con provvedimento del

Direttore dell'Agenzia del territorio, da adottare entro novanta

giorni dalla data di entrata in vigore della presente

disposizione, sono stabilite modalita' tecniche ed operative per

l'attuazione del presente comma. Si applicano le sanzioni per le

violazioni previste dall'articolo 28 del regio decreto-legge 13

aprile 1939, n. 652, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

agosto 1939, n. 1249, e successive modificazioni".

340. Al fine di contrastare i fenomeni di esclusione sociale negli

spazi urbani e favorire l'integrazione sociale e culturale delle

popolazioni abitanti in circoscrizioni o quartieri delle citta'

caratterizzati da degrado urbano e sociale, sono istituite, con le

modalita' di cui al comma 342, zone franche urbane con un numero di

abitanti non superiore a 30.000. Per le finalita' di cui al periodo

precedente, e' istituito nello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico un apposito Fondo con una dotazione di 50

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, che provvede al

finanziamento di programmi di intervento, ai sensi del comma 342.

L'importo di cui al periodo precedente costituisce tetto massimo di

spesa.

341. Le piccole e micro imprese, come individuate dalla

raccomandazione 20031 361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003,

che iniziano, nel periodo compreso tra il 6 aprile 2009 e il 31

dicembre 2012, una nuova attivita' economica nelle zone franche

urbane individuate secondo le modalita' di cui al comma 342, possono

fruire delle seguenti agevolazioni, nei limiti delle risorse del

Fondo di cui al comma 340 a tal fine vincolate:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di

imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione e'

limitata, per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e

settimo al 40 per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento.

L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza

dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attivita'

svolta nella zona franca urbana, maggiorato, a decorrere dal

periodo di imposta in corso al 1° gennaio 2009 e per ciascun

periodo di imposta, di un importo pari a euro 5.000, ragguagliato

ad anno, per ogni nuovo assunto a tempo indeterminato, residente

all'interno del sistema locale di lavoro in cui ricade la zona

franca urbana;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attivita' produttive, per i

primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro

300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della

produzione netta;

c) esenzione dall'imposta comunale sugli immobili, a decorrere

dall'anno 2009 e fino all'anno 2012, per i soli immobili siti

nelle zone franche urbane dalle stesse imprese posseduti ed

utilizzati per l'esercizio delle nuove attivita' economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro

dipendente, per i primi cinque anni di attivita', nei limiti di un

massimale di retribuzione definito con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, solo in caso di contratti a

tempo indeterminato, o a tempo determinato di durata non inferiore

a dodici mesi, e a condizione che almeno il 30 per cento degli

occupati risieda nel sistema locale di lavoro in cui ricade la

zona franca urbana. Per gli anni successivi l'esonero e' limitato

per i primi cinque al 60 per cento, per il sesto e settimo al 40

per cento e per l'ottavo e nono al 20 per cento. L'esonero di cui

alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai

titolari di reddito di lavoro autonomo che svolgono l'attivita'

all'interno della zona franca urbana.

341-bis. Le piccole e le micro imprese che hanno avviato la propria

attivita' in una zona franca urbana antecedentemente al 6 aprile 2009

possono fruire delle agevolazioni di cui al comma 341, nel rispetto

del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre

2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato

agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea n. L 379 del 28 dicembre 2006.

341-ter. Sono, in ogni caso, escluse dal regime agevolativo le

imprese operanti nei settori della costruzione di automobili, della

costruzione navale, della fabbricazione di fibre tessili artificiali

o sintetiche, della siderurgia e del trasporto su strada.

341-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e

le modalita' di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi

da 341 a 341-ter.

342. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica

(CIPE), su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di

concerto con il Ministro della solidarieta' sociale, provvede alla

definizione dei criteri per l'allocazione delle risorse e per la

individuazione e la selezione delle zone franche urbane, sulla base

di parametri socio-economici, rappresentativi dei fenomeni di degrado

di cui al comma 340. Provvede successivamente, su proposta del

Ministro dello sviluppo economico, alla perimetrazione delle singole

zone franche urbane ed alla concessione del finanziamento in favore

dei programmi di intervento di cui al comma 340. L'efficacia delle

disposizioni dei commi da 341 a 342 e' subordinata, ai sensi

dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della

Comunita' europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

343. Il Nucleo di valutazione e verifica del Ministero dello

sviluppo economico, anche in coordinamento con i nuclei di

valutazione delle regioni interessate, provvede al monitoraggio ed

alla valutazione di efficacia degli interventi e presenta a tal fine

al CIPE una relazione annuale sugli esiti delle predette attivita'.

344. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici

esistenti, che conseguono un valore limite di fabbisogno di energia

primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno

il 20 per cento rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero

1), tabella 1, annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192,

spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per

cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un

valore massimo della detrazione di 100.000 euro, da ripartire in tre

quote annuali di pari importo.

345. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

relative ad interventi su edifici esistenti, parti di edifici

esistenti o unita' immobiliari, riguardanti strutture opache

verticali, strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti),

finestre comprensive di infissi, spetta una detrazione dall'imposta

lorda per una quota pari al 55 per cento degli importi rimasti a

carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di

60.000 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo, a

condizione che siano rispettati i requisiti di trasmittanza termica

U, espressa in W/m2K, della Tabella 3 allegata alla presente legge.

346. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

relative all' installazione di pannelli solari per la produzione di

acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del

fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di

ricovero e cura, istituti scolastici e universita', spetta una

detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento

degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore

massimo della detrazione di 60.000 euro, da ripartire in tre quote

annuali di pari importo.

347. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

per interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione

invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e

contestuale messa a punto del sistema di distribuzione, spetta una

detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 55 per cento

degli importi rimasti a carico del contribuente, fmo a un valore

massimo della detrazione di 30.000 euro, da ripartire in tre quote

annuali di pari importo.

348. La detrazione fiscale di cui ai commi 344, 345, 346 e 347 e'

concessa con le modalita' di cui all'articolo 1 della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e alle relative

norme di attuazione previste dal regolamento di cui al decreto del

Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41, e successive

modificazioni, sempreche' siano rispettate le seguenti ulteriori

condizioni:

a) la rispondenza dell'intervento ai previsti requisiti e' asseverata

da un tecnico abilitato, che risponde civilmente e penalmente

dell'asseverazione;

b) il contribuente acquisisce la certificazione energetica

dell'edificio, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 19

agosto 2005, n. 192, qualora introdotta dalla regione o dall'ente

locale, ovvero, negli altri casi, un "attestato di qualificazione

energetica", predisposto ed asseverato da un professionista

abilitato, nel quale sono riportati i fabbisogni di energia

primaria di calcolo, o dell'unita' immobiliare ed i corrispondenti

valori massimi ammissibili fissati dalla normativa in vigore per

il caso specifico o, ove non siano fissati tali limiti, per un

identico edificio di nuova costruzione. L'attestato di

qualificazione energetica comprende anche l'indicazione di

possibili interventi migliorativi delle prestazioni energetiche

dell'edificio o dell'unita' immobiliare, a seguito della loro

eventuale realizzazione. Le spese per la certificazione

energetica, ovvero per l'attestato di qualificazione energetica,

rientrano negli importi detraibili.

349. Ai fini di quanto disposto dai commi da 344 a 350 si applicano

le definizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.

Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro il 28

febbraio 2007, sono dettate le disposizioni attuative di quanto

disposto ai commi 344, 345, 346 e 347.

350. All'articolo 4 del testo unico delle disposizioni legislative

e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo il comma 1 e' inserito

il seguente: "1-bis. Nel regolamento di cui al comma 1, ai fini del

rilascio del permesso di costruire, deve essere prevista

l'installazione dei pannelli fotovoltaici per la produzione di

energia elettrica per gli edifici di nuova costruzione, in modo tale

da garantire una produzione energetica non inferiore a 0,2 kW per

ciascuna unita' abitativa".

351. Gli interventi di realizzazione di nuovi edifici o nuovi

complessi di edifici, di volumetria complessiva superiore a 10.000

metri cubi, con data di inizio lavori entro il 31 dicembre 2007 e

termine entro i tre anni successivi, che conseguono un valore limite

di fabbisogno di energia primaria annuo per metro quadrato di

superficie utile dell'edificio inferiore di almeno il 50 per cento

rispetto ai valori riportati nell'allegato C, numero 1), tabella 1,

annesso al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, nonche' del

fabbisogno di energia per il condizionamento estivo e

l'illuminazione, hanno diritto a un contributo pari al 55 per cento

degli extra costi sostenuti per conseguire il predetto valore limite

di fabbisogno di energia, incluse le maggiori spese di progettazione.

(24)

352. Per l'attuazione del comma 351 e' costituito un Fondo di 15

milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2007-2009. Con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con

il Ministro dello sviluppo economico, sono fissate le condizioni e le

modalita' per l'accesso e l'erogazione dell'incentivo, nonche' i

valori limite relativi al fabbisogno di energia per il

condizionamento estivo e l'illuminazione.

353. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

per la sostituzione di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni

con analoghi apparecchi di classe energetica non inferiore ad Aspetta

una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento

degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore

massimo della detrazione di 200 euro per ciascun apparecchio, in

un'unica rata.

354. Ai soggetti esercenti attivita' d'impresa rientrante nel

settore del commercio che effettuano interventi di efficienza

energetica per l'illuminazione nei due periodi d'imposta successivi a

quello in corso al 31 dicembre 2006, spetta una ulteriore deduzione

dal reddito d'impresa pari al 36 per cento dei costi sostenuti nei

seguenti casi:

a) sostituzione, negli ambienti interni, di apparecchi illuminanti

con altri ad alta efficienza energetica, maggiore o uguale al 60

per cento;

b) sostituzione, negli ambienti interni, di lampade ad incandescenza

con lampade fluorescenti di classe A purche' alloggiate in

apparecchi illuminanti ad alto rendimento ottico, maggiore o

uguale al 60 per cento;

c) sostituzione, negli ambienti esterni, di apparecchi illuminanti

dotati di lampade a vapori di mercurio con apparecchi illuminanti

ad alto rendimento ottico, maggiore o uguale all'80 per cento,

dotati di lampade a vapori di sodio ad alta o bassa pressione o di

lampade a ioduri metallici;

d) azione o integrazione, in ambienti interni o esterni, di

regolatori del flusso luminoso.

355. Nella determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte

sul reddito per il secondo e il terzo periodo d'imposta successivi a

quello in corso al 31 dicembre 2006, si assume, quale imposta del

periodo precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere

conto delle disposizioni del comma 354.

356. All'onere di cui ai commi 354 e 355, pari a 11 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2008 e 2009, si provvede a valere sulle

risorse del Fondo di cui al comma 362.(22)

357. Allo scopo di favorire il rinnovo del parco apparecchi

televisivi in vista della migrazione della televisione analogica alla

televisione digitale, agli utenti del servizio di radiodiffusione che

dimostrino di essere in regola, per l'anno 2007, con il pagamento del

canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938,

n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, spetta, ai fini

dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento delle spese

sostenute entro il 31 dicembre 2007 ed effettivamente rimaste a

carico, fino ad un importo massimo delle stesse di 1.000 euro, per

l'acquisto di un apparecchio televisivo dotato anche di

sintonizzatore digitale integrato. In deroga all'articolo 3 della

legge 27 luglio 2000, n. 212, nella determinazione dell'acconto

dovuto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per il

periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata

in vigore della presente legge, si assume, quale imposta del periodo

d'imposta precedente, quella che si sarebbe determinata senza tenere

conto delle disposizioni del primo periodo del presente comma.

358. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

per l'acquisto e l'installazione di motori ad elevata efficienza di

potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, nonche' per la

sostituzione di motori esistenti con motori ad elevata efficienza di

potenza elettrica, compresa tra 5 e 90 kW, spetta una detrazione

dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per cento degli importi

rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della

detrazione di 1.500 euro per motore, in un'unica rata.

359. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2007,

per l'acquisto e 356. l'installazione di variatori di velocita'

(inverter) su impianti con potenza elettrica compresa tra 7,5 e 90 kW

spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 20 per

cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un

valore massimo della detrazione di 1.500 euro per intervento, in

un'unica rata.

360. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono definite le caratteristiche cui devono rispondere i

motori ad elevata efficienza e i variatori di velocita' (inverter) di

cui ai commi 358 e 359, i tetti di spesa massima in funzione della

potenza dei motori e dei variatori di velocita' (inverter) di cui ai

medesimi commi, nonche' le modalita' per l'applicazione di quanto

disposto ai commi 357, 358 e 359 e per la verifica del rispetto delle

disposizioni in materia di ritiro delle apparecchiature sostituite.

361. Entro il 28 febbraio 2007, con decreto del Ministro delle

comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sono definite le caratteristiche a cui devono rispondere gli

apparecchi televisivi di cui al comma 357 al fine di garantire il

rispetto del principio di neutralita' tecnologica e la compatibilita'

con le piattaforme trasmissive esistenti, nonche' le modalita' per

l'applicazione di quanto disposto al medesimo comma 357.

362. Il maggiore gettito fiscale derivante dall'incidenza

dell'imposta sul valore aggiunto sui prezzi di carburanti e

combustibili di origine petrolifera, in relazione ad aumenti del

prezzo internazionale del petrolio greggio, rispetto al valore di

riferimento previsto nel Documento di programmazione

economico-finanziaria per gli anni 2007-2011, e' destinato, nel

limite di 100 milioni di euro annui, alla costituzione di un apposito

Fondo da utilizzare a copertura di interventi di efficienza

energetica e di riduzione dei costi della fornitura energetica per

finalita' sociali. (22)

363. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico e' istituito il Fondo di cui al comma 362 che, per il

triennio 2007-2009, ha una dotazione iniziale di 50 milioni di euro

annui. (22)

364. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro

tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono

stabiliti le condizioni, le modalita' e i termini per l'utilizzo

della dotazione del Fondo di cui al comma 362, da destinare al

finanziamento di interventi di carattere sociale, da parte dei

comuni, per la riduzione dei costi delle forniture di energia per usi

civili a favore di clienti economicamente disagiati, anziani e

disabili e, per una somma di 11 milioni di euro annui per il biennio

2008-2009, agli interventi di efficienza energetica di cui ai commi

da 353 a 361. (22)

365. Per dare efficace attuazione a quanto previsto al comma 364,

sono stipulati accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali

che garantiscano la individuazione o la creazione, ove non siano gia'

esistenti, di strutture amministrative, almeno presso ciascun comune

capoluogo di provincia, per la gestione degli interventi di cui al

comma 364, i cui costi possono in parte essere coperti dalle risorse

del Fondo di cui al comma 362.

366. All'articolo 20, comma 1-bis, del decreto legislativo 25

novembre 1996, n. 625, e successive modificazioni, le parole:

"incluse nell'obiettivo n. l di cui al regolamento (CEE) n. 2052/88

del Consiglio, del 24 giugno 1988, e successive modificazioni" sono

sostituite dalle seguenti: "del Mezzogiorno".

367. Nel decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 128, recante le

disposizioni di attuazione della direttiva 2003/301CE relativa alla

promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti

rinnovabili nei trasporti, l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:

"Art. 3. - (Obiettivi indicativi nazionali). - 1. Sono fissati i

seguenti obiettivi indicativi nazionali, calcolati sulla base del

tenore energetico, di immissione in consumo di biocarburanti e altri

carburanti rinnovabili, espressi come percentuale del totale del

carburante diesel e di benzina nei trasporti immessi al consumo nel

mercato nazionale:

a) entro il 31 dicembre 2005: 1,0 per cento;

b) entro il 31 dicembre 2008: 2,5 per cento;

c) entro il 31 dicembre 2010: 5,75 per cento.

2. Ai fini del rispetto degli obiettivi indicativi di cui al comma 1,

concorrono, nell'ambito dei rispettivi programmi di agevolazione di

cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 22-bis del testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le immissioni in consumo

di biodiesel e dei prodotti di cui al predetto comma 5".

368. Nel decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, recante disposizioni

in materia di interventi nel settore agroenergetico, l'articolo

2-quater e' sostituito dal seguente:

"Art. 2-quater. - (Interventi nel settore agroenergetico). - 1. A

decorrere dal 1° gennaio 2007 i soggetti che immettono in consumo

benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non

rinnovabili e destinati ad essere impiegati per autotrazione, hanno

l'obbligo di immettere in consumo nel territorio nazionale una quota

minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili indicati

al comma 4, con le modalita' di cui al comma 3. I medesimi soggetti

possono assolvere al predetto obbligo anche acquistando, in tutto o

in parte, l'equivalente quota o i relativi diritti da altri soggetti.

2. Per l'anno 2007 la quota minima di cui al comma 1 e' fissata nella

misura dell' 1,0 per cento di tutto il carburante, benzina e gasolio,

immesso in consumo nell'anno solare precedente, calcolata sulla base

del tenore energetico; a partire dall'anno 2008, tale quota minima e'

fissata nella misura del 2,0 per cento. Con decreto del Ministro

dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, da emanare entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente disposizione, vengono fissate le

sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per

il mancato raggiungimento dell'obbligo previsto per i singoli anni di

attuazione della presente disposizione successivi al 2007, tenendo

conto dei progressi compiuti nello sviluppo delle filiere

agroenergetiche di cui al comma 3. Gli importi derivanti dalla

comminazione delle eventuali sanzioni sono versati al Fondo di cui

all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per

essere riassegnati quale maggiorazione del quantitativo di biodiesel

che annualmente puo' godere della riduzione dell'accisa o quale

aumento allo stanziamento previsto per l'incentivazione del

bioetanolo e suoi derivati o quale sostegno della defiscalizzazione

di programmi sperimentali di nuovi biocarburanti.

3. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, il

Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono

dettati criteri, condizioni e modalita' per l'attuazione dell'obbligo

di cui al comma 1, secondo obiettivi di sviluppo di filiere

agroenergetiche e in base a criteri che in via prioritaria tengono

conto della quantita' di prodotto proveniente da intese di filiera,

da contratti quadro o contratti ad essi equiparati.

4. I biocarburanti e gli altri carburanti rinnovabili da immettere in

consumo ai sensi dei commi 1, 2 e 3 sono il biodiesel, il bioetanolo

e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno.

5. La sottoscrizione di un contratto di filiera o contratto quadro, o

contratti ad essi equiparati, costituisce titolo preferenziale:

a) nei bandi pubblici per i finanziamenti delle iniziative e dei

progetti nel settore della promozione delle energie rinnovabili e

dell'impiego dei biocarburanti;

b) nei contratti di fornitura dei' biocarburanti per il trasporto ed

il riscaldamento pubblici.

6. Le pubbliche amministrazioni stipulano contratti o accordi di

programma con i soggetti interessati al fine di promuovere la

produzione e l'impiego di biomasse e di biocarburanti di origine

agricola, la ricerca e lo sviluppo di specie e varieta' vegetali da

destinare ad utilizzazioni energetiche.

7. Ai fini dell'articolo 21, comma 5, del testo unico di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas e' equiparato

al gas naturale.

8. Gli operatori della filiera di produzione e distribuzione dei

biocarburanti di origine agricola devono garantire la tracciabilita'

e la rintracciabilita' della filiera. A tal fine realizzano un

sistema di identificazioni e registrazioni di tutte le informazioni

necessarie a ricostruire il percorso del biocarburante attraverso

tutte le fasi della produzione, trasformazione e distribuzione, con

particolare riferimento alle informazioni relative alla biomassa ed

alla materia prima agricola, specificando i fornitori e l'ubicazione

dei siti di produzione".

369. Nella legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 1, il comma

423 e' sostituito dal seguente:

"423. Ferme restando le disposizioni tributarie in materia di accisa,

la produzione e la cessione di energia elettrica e calorica da fonti

rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche nonche' di carburanti

ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo

e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti

prevalentemente dal fondo effettuate dagli imprenditori agricoli,

costituiscono attivita' connesse ai sensi dell'articolo 2135, terzo

comma, del codice civile e si considerano produttive di reddito

agrario".

370. All'onere derivante dall'attuazione del comma 369, pari a un

milione di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 5, comma 3-ter, del decreto-legge 1° ottobre 2005, n.

202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005, n.

244.

371. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le

imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e

amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all' articolo 21:

1) il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Le disposizioni del

comma 2 si applicano anche al biodiesel (codice NC 3824 90 99)

usato come carburante, come combustibile, come additivo ovvero per

accrescere il volume finale dei carburanti e dei combustibili. La

fabbricazione o la miscelazione con oli minerali del biodiesel e'

effettuata in regime di deposito fiscale. Per il trattamento

fiscale del biodiesel destinato ad essere usato come combustibile

per riscaldamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni

di cui all'articolo 61.";

2) i commi 6.1, 6.2, 6-bis e 6-ter sono abrogati;

b) dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente:

"Art. 22-bis. - (Disposizioni particolari in materia di biodiesel

ed alcuni prodotti derivati dalla biomassa). - 1. Nell'ambito di

un programma pluriennale con decorrenza dal 1° gennaio 2007 al 31

dicembre 2010 e nel limite di un contingente annuo di 250.000

tonnellate, al biodiesel, destinato ad essere impiegato in

autotrazione in miscela con il gasolio, e' applicata una aliquota

di accisa pari al 20 per cento di quella applicata al gasolio

usato come carburante di cui all'allegato 1. Con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e

forestali, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, sono determinati i requisiti

che gli operatori e i rispettivi impianti di produzione, nazionali

e comunitari, devono possedere per partecipare al programma

pluriennale nonche' le caratteristiche fiscali del prodotto con i

relativi metodi di prova, le percentuali di miscelazione

consentite, i criteri per l'assegnazione dei quantitativi

agevolati agli operatori su base pluriennale dando priorita' al

prodotto proveniente da intese di filiera o da contratti quadro.

Con lo stesso decreto sono stabilite le forme di garanzia che i

soggetti che partecipano al programma pluriennale devono fornire

per il versamento del 5 per cento della accisa che graverebbe sui

quantitativi assegnati e non immessi in consumo. Per ogni anno di

validita' del programma i quantitativi del contingente che

risultassero, al termine di ciascun anno, non immessi in consumo

sono ripartiti tra gli operatori proporzionalmente alle quote loro

assegnate dal nuovo programma pluriennale purche' vengano immessi

in consumo entro il successivo 30 giugno. In caso di rinuncia,

totale o parziale, alle quote risultanti dalla predetta

ripartizione da parte di un beneficiario, le stesse sono

ridistribuite, proporzionalmente alle relative assegnazioni, fra

gli altri beneficiari. Nelle more dell'entrata in vigore del

predetto decreto trovano applicazione, in quanto compatibili, le

disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 25 luglio 2003, n. 256. L'efficacia

della disposizione di cui al presente comma e' subordinata, ai

sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della

Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da parte della

Commissione europea.

2. Nelle more dell'autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 e

dell'entrata in vigore del decreto di cui al medesimo comma 1, per

l'anno 2007, una parte del contingente pari a 180.000 tonnellate

e' assegnata, con i criteri di cui al predetto regolamento n. 256

del 2003, dall'Agenzia delle dogane agli operatori che devono

garantire il pagamento della maggiore accisa gravante sui

quantitativi di biodiesel rispettivamente assegnati. In caso di

mancata autorizzazione comunitaria di cui al comma 1 i soggetti

assegnatari del predetto quantitativo di 180.000 tonnellate sono

tenuti al versamento dell'accisa gravante sul biodiesel

rispettivamente immesso in consumo. La parte restante del

contingente e' assegnata, dall'Agenzia delle dogane, previa

comunicazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali relativa ai produttori di biodiesel che hanno stipulato

contratti di coltivazione realizzati nell'ambito di contratti

quadro o intese di filiera e delle relative quantita' di biodiesel

ottenibili dalle materie prime oggetto dei contratti sottoscritti,

proporzionalmente a tali quantita'. L'eventuale mancata

realizzazione delle produzioni previste dai contratti quadro e

intese di filiera, nonche' dai relativi contratti di coltivazione

con gli agricoltori, comporta la decadenza dall'accesso al

contingente agevolato per i volumi non realizzati e determina la

riduzione di pari volume del quantitativo assegnato all'operatore

nell'ambito del programma pluriennale per i due anni successivi.

3. Entro il 1° marzo di ogni anno di validita' del programma di

cui al comma 1, i Ministeri dello sviluppo economico e delle

politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero

dell'economia e delle finanze i costi industriali medi del

gasolio, del biodiesel e delle materie prime necessarie alla sua

produzione, rilevati nell'anno solare precedente. Sulla base delle

suddette rilevazioni, al fine di evitare la sovracompensazione dei

costi addizionali legati alla produzione, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello

sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare e delle politiche agricole alimentari e forestali, da

emanare entro il 30 aprile di ogni anno di validita' del programma

di cui al comma 1, e' rideterminata la misura dell'agevolazione di

cui al medesimo comma 1.

4. A seguito della eventuale rideterminazione della misura

dell'agevolazione di cui al comma 3, il contingente di cui al

comma 1 e' conseguentemente aumentato, senza costi aggiuntivi per

l'erario, a partire dall'anno successivo a quello della

rideterminazione. Qualora la misura dell'aumento del contingente

risultante dalle disposizioni di cui al presente comma richieda la

preventiva autorizzazione ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3,

del Trattato istitutivo della Comunita' europea, l'efficacia delle

disposizioni di cui al presente comma e' subordinata

all'autorizzazione stessa.

5. Per l'anno 2007 continuano ad applicarsi le disposizioni

relative al programma triennale di cui all'articolo 21, commi

6-bis e 6-ter, del presente decreto nella formulazione in vigore

al 31 dicembre 2006; nell'ambito del predetto programma, a partire

dal 1° gennaio 2007, l'aliquota di accisa ridotta relativa

all'etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine

agricola e' rideterminata in euro 298,92 per 1.000 litri".

372. Con effetto dal 1° gennaio 2008 nel testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 22-bis sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. Allo scopo di

incrementare l'utilizzo di fonti energetiche che determinino un

ridotto impatto ambientale e' stabilita, nell'ambito di un

programma triennale a decorrere dal 1° gennaio 2008, una accisa

ridotta, secondo le aliquote di seguito indicate, applicabile sui

seguenti prodotti impiegati come carburanti da soli o in miscela

con oli minerali:

a) bioetanolo derivato da prodotti di origine agricola: euro

289,22 per 1.000 litri;

b) etere etilterbutilico (ETBE), derivato da alcole di origine

agricola: euro 298,92 per 1.000 litri;

c) additivi e riformulanti prodotti da biomasse:

1) per benzina senza piombo: euro 289,22 per 1.000 litri;

2) per gasolio, escluso il biodiesel: euro 245,32 per 1.000

litri.";

b) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

"5-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con i Ministri dello sviluppo economico, dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare e delle politiche agricole

alimentari e forestali, sono fissati, entro il limite complessivo

di spesa di 73 milioni di euro annui, comprensivo dell'imposta sul

valore aggiunto, i criteri di ripartizione dell'agevolazione

prevista dal comma 5, tra le varie tipologie di prodotti e tra gli

operatori, le caratteristiche tecniche dei prodotti singoli e

delle relative miscele ai fini dell'impiego nella carburazione,

nonche' le modalita' di verifica della loro idoneita' ad abbattere

i principali agenti inquinanti, valutata sull'intero ciclo di

vita. Con cadenza semestrale dall'inizio del programma triennale

di cui al comma 5, i Ministeri dello sviluppo economico e delle

politiche agricole alimentari e forestali comunicano al Ministero

dell'economia e delle finanze i costi industriali medi dei

prodotti agevolati di cui al comma 5, rilevati nei sei mesi

immediatamente precedenti. Sulla base delle suddette rilevazioni,

al fine di evitare la sovracompensazione dei costi addizionali

legati alla produzione, con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo

economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare

entro sessanta giorni dalla fine del semestre, e' eventualmente

rideterminata la misura dell'agevolazione di cui al medesimo comma

5.

5-ter. In caso di aumento dell' aliquota di accisa sulle benzine

di cui all'allegato I, l'aliquota di accisa relativa all'ETBE, di

cui al comma 5, lettera b), e' conseguentemente aumentata nella

misura del 53 per cento della aliquota di accisa sulle benzine,

coerentemente con quanto previsto dall'articolo 2, paragrafo 2,

lettera f), della direttiva 2003/30/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell' 8 maggio 2003, relativa alla promozione

dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei

trasporti".

373. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 372 e'

subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato

istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva autorizzazione da

parte della Commissione europea.

374. Per l'anno 2007 la quota di contingente di biodiesel di cui

all' articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, assegnato secondo le modalita'

di cui all'articolo 22-bis, comma 2, primo periodo, e' incrementata

in misura corrispondente alla somma di euro 16.726.523. Al relativo

onere si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del

bilancio dello Stato della somma di euro 16.726.523 a valere sulle

disponibilita' del Fondo per le iniziative a vantaggio dei

consumatori di cui all'articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo

economico, relativamente alle disponibilita' recate ai sensi

dell'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita'

produttive 28 ottobre 2005. Il Ministero dell'economia e delle

finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di

bilancio.

375. Per l'anno 2007 gli importi corrispondenti al quantitativo di

biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 2, del testo unico di cui

al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, da assegnare secondo

le modalita' dettate dall'articolo 1, comma 421, lettera a), della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, che risultassero non assegnati al

termine dell'anno, sono trasferiti al fondo per la promozione e lo

sviluppo delle filiere agroenergetiche di cui all'articolo 1, comma

422, della medesima legge n. 266 del 2005.

376. Gli importi annui previsti dall'articolo 21, comma 6-ter, del

testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,

come modificato dal comma 520 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2004, n. 311, eventualmente non utilizzati negli anni 2005 e 2006,

sono destinati per il 50 per cento dei medesimi importi, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, all'incremento del

contingente di biodiesel di cui all'articolo 22-bis, comma 1, del

testo unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 per gli

anni 2007-2010. Il restante 50 per cento e' assegnato al Fondo di cui

all'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

destinando l'importo di 15 milioni di euro a programmi di ricerca e

sperimentazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali nel campo bioenergetico.

377. In caso di mancato impiego del contingente di biodiesel di cui

all'articolo 22-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, le corrispondenti maggiori

entrate per lo Stato possono essere destinate, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri

dello sviluppo economico, dell' ambiente e della tutela del

territorio e del mare e delle politiche agricole alimentari e

forestali, per le finalita' di sostegno ai biocarburanti, tra cui il

bioetanolo, di cui all'articolo 22-bis, comma 5, del testo unico di

cui al medesimo decreto legislativo n. 504 del 1995.

378. All'articolo 1, comma 422, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, le parole: ", da utilizzare tenuto conto delle linee di

indirizzo definite dalla Commissione biocombustibili, di cui all'

articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387" sono

soppresse.

379. Senza comportare restrizioni alla concorrenza, ai fini di

quanto disposto dai commi da 367 a 378, per "intesa di filiera" e

"contratto quadro" si intende quanto stabilito dal decreto

legislativo 27 maggio 2005, n. 102.

380. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO

CON L. 30 DICEMBRE 2008, N. 205

381. COMMA ABROGATO DAL D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO

CON L. 30 DICEMBRE 2008, N. 205

382. La produzione di energia elettrica mediante impianti

alimentati da biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di

allevamento e forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, ottenuti

nell'ambito di intese di filiera o contratti quadro ai sensi degli

articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102,

oppure di filiere corte, cioe' ottenuti entro un raggio di 70

chilometri dall'impianto che li utilizza per produrre energia

elettrica, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, e'

incentivata con i meccanismi di cui ai successivi commi. Con le

medesime modalita' e' incentivata la sola quota di produzione di

energia elettrica imputabile alle fonti energetiche di cui sopra,

realizzata in impianti che impiegano anche altre fonti energetiche

non rinnovabili.

382-bis. La produzione di energia elettrica mediante impianti

alimentati dalle fonti di cui al comma 382 e di potenza elettrica

superiore ad 1 megawatt (Mw), e' incentivata mediante il rilascio di

certificati verdi, per un periodo di quindici anni. Sono fatti salvi

i piu' favorevoli diritti acquisiti ai sensi del comma 382-quinquies.

I predetti certificati sono utilizzabili per assolvere all'obbligo

della quota minima di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 16

marzo 1999, n. 79. L'immissione dell'energia elettrica prodotta nel

sistema elettrico e' regolata sulla base dell'articolo 13 del decreto

legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.

382-ter. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 LUGLIO 2009, N. 99

382-quater. A partire dall'anno 2008, i certificati verdi, ai fini

del soddisfacimento della quota dell'obbligo di cui all'articolo 11,

comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, hanno un

valore unitario pari ad 1 Mwh e vengono emessi dal Gestore del

sistema elettrico (GSE) per ciascun impianto a produzione

incentivata, in numero pari al prodotto della produzione di energia

elettrica dalle fonti di cui al comma 382 dell'anno precedente,

moltiplicata per il coefficiente di 1,8. Tale coefficiente puo'

essere aggiornato, ogni tre anni, con decreto del Ministro dello

sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche

agricole alimentari e forestali, assicurando la congruita' della

remunerazione ai fini dell'incentivazione dello sviluppo delle

suddette fonti.

382-quinquies. Per gli impianti alimentati dalle fonti di cui al

comma 382, l'elevazione del periodo di riconoscimento dei certificati

verdi eventualmente acquisita ai sensi dell'articolo 20, comma 6, del

decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, e successive

modificazioni, e' da intendersi aggiuntiva al prolungamento del

periodo di diritto ai certificati verdi, di cui al medesimo articolo

20, comma 5, ottenuto dagli impianti entrati in esercizio dopo il 29

aprile 2006 e fino al 31 dicembre 2007. Per i medesimi impianti

l'accesso agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies e'

cumulabile con altri incentivi pubblici di natura nazionale,

regionale, locale o comunitaria in conto capitale o conto interessi

con capitalizzazione anticipata, non eccedenti il 40 per cento del

costo dell'investimento.

382-sexies. In caso di sostituzione del combustibile di origine

agricola di cui al comma 382, in data successiva all'autorizzazione,

con altre biomasse agricole, viene acquisito il diritto alle diverse

e specifiche forme di incentivazione eventualmente previste per tali

combustibili in sostituzione di quelle previste dai commi 382-ter e

382-quater. In caso di sostituzione con altri combustibili non di

origine agricola, tale quota di energia non avra' diritto

all'emissione di certificati verdi.

382-septies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo

economico, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalita' con

le quali gli operatori della filiera di produzione e distribuzione di

biomasse e biogas derivanti da prodotti agricoli, di allevamento e

forestali, ivi inclusi i sottoprodotti, sono tenuti a garantire la

tracciabilita' e la rintracciabilita' della filiera, al fine di

accedere agli incentivi di cui ai commi da 382 a 382-quinquies.

383. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244

384. Il numero 122) della tabella A, parte III, allegata al decreto

del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e'

sostituito dal seguente: "122) prestazioni di servizi e forniture di

apparecchiature e materiali relativi alla fornitura di energia

termica per uso domestico attraverso reti pubbliche di

teleriscaldamento o nell'ambito del contratto servizio energia, come

definito nel decreto interministeriale di cui all'articolo 11, comma

1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica

26 agosto 1993, n. 412, e successive modificazioni; sono incluse le

forniture di energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di

cogenerazione ad alto rendimento; alle forniture di energia da altre

fonti, sotto qualsiasi forma, si applica l'aliquota ordinaria".

385. Il secondo periodo del comma 369 dell'articolo 1 della legge

30 dicembre 2004, n. 311, e' soppresso.

386. I commi 370, 371 e 372 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre

2004, n. 311, sono sostituiti dai seguenti: "370. I documenti, i dati

e le informazioni catastali ed ipotecarie sono riutilizzabili

commercialmente, nel rispetto della normativa in materia di

protezione dei dati personali; per l'acquisizione originaria di

documenti, dati ed informazioni catastali, i riutilizzatori

commerciali autorizzati devono corrispondere un importo fisso annuale

determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

per l'acquisizione originaria di documenti, dati ed informazioni

ipotecarie, i riutilizzatori commerciali autorizzati devono

corrispondere i tributi previsti maggiorati nella misura del 20 per

cento. L'importo fisso annuale e la percentuale di aumento possono

comunque essere rideterminati annualmente con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze anche tenendo conto dei costi

complessivi di raccolta, produzione e diffusione di dati e documenti

sostenuti dall' Agenzia del territorio, maggiorati di un adeguato

rendimento degli investimenti e dell'andamento delle relative

riscossioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

sono individuate le categorie di ulteriori servizi telematici che

possono essere forniti dall'Agenzia del territorio esclusivamente ai

riutilizzatori commerciali autorizzati a fronte del pagamento di un

corrispettivo da determinare con lo stesso decreto.

371. Per ciascun atto di riutilizzazione commerciale non consentito

sono dovuti i tributi nella misura prevista per l'acquisizione, anche

telematica, dei documenti, dei dati o delle informazioni direttamente

dagli uffici dell'Agenzia del territorio.

372. Chi pone in essere atti di riutilizzazione commerciale non

consentiti, oltre a dover corrispondere i tributi di cui al comma

371, e' soggetto altresi' ad una sanzione amministrativa tributaria

di ammontare compreso fra il triplo ed il quintuplo dei tributi

dovuti ai sensi del comma 370 e, nell'ipotesi di dati la cui

acquisizione non e' soggetta al pagamento di tributi, una sanzione

amministrativa tributaria da euro 10.000 a euro 50.000. Si applicano

le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e

successive modificazioni".

387. Sono prorogate per l'anno 2007, per una quota pari al 36 per

cento delle spese sostenute, nel limite di 48.000 euro per unita'

immobiliare, ferme restando le altre condizioni ivi previste, le

agevolazioni tributarie in materia di recupero del patrimonio

edilizio relative:

a) agli interventi di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, per le spese

sostenute dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007;

b) alle prestazioni di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), della

legge 23 dicembre 1999, n. 488, fatturate dal l° gennaio 2007.

388. Le agevolazioni di cui al comma 387 spettano a condizione che

il costo della relativa manodopera sia evidenziato in fattura.

389. Al fine di incentivare l'abbattimento delle barriere

architettoniche negli esercizi commerciali, presso il Ministero dello

sviluppo economico e' istituito un fondo con una dotazione di 5

milioni di euro destinato all'erogazione di contributi ai gestori di

attivita' commerciali per le spese documentate e documentabili

sostenute ( entro il 31 dicembre 2008 ) per l'eliminazione delle

barriere architettoniche nei locali aperti al pubblico. Entro

settanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto,

adottato d'intesa con i Ministri dello sviluppo economico e della

solidarieta' sociale, definisce modalita', limiti e criteri per

l'attribuzione dei contributi di cui al presente comma.(14b)

390. All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole da: "per i sette

periodi d'imposta successivi" fino alla fine del comma sono

sostituite dalle seguenti: "per gli otto periodi d'imposta successivi

l'aliquota e' stabilita nella misura dell' 1,9 per cento; per il

periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007 l'aliquota e' stabilita

nella misura del 3,75 per cento".

391. Per l'anno 2007 sono prorogate le disposizioni di cui

all'articolo 11 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

392. Il termine del 31 dicembre 2006, di cui al comma 120

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, concernente le

agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della

proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2007.(12)

393. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 21 della legge

23 dicembre 1998, n. 448, in materia di deduzione forfetaria in

favore degli esercenti impianti di distribuzione di carburante, si

applicano per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2007.

394. A decorrere stalla data di entrata in vigore della presente

legge e fino al 31 dicembre 2007 si applicano:

a) le disposizioni in materia di riduzione di aliquote di accisa

sulle emulsioni stabilizzate, di cui all'articolo 24, comma 1,

lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, nonche' la

disposizione contenuta nell'articolo 1, comma 1-bis, del

decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, e, per il

medesimo periodo, l'aliquota di cui al numero 1) della predetta

lettera d) e' stabilita in euro 256,70 per mille litri;

b) le disposizioni in materia di aliquota di accisa sul gas metano

per combustione per uso industriale, di cui all'articolo 4 del

decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

c) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni

sul gasolio e sul GPL impiegati nelle zone montane e in altri

specifici territori nazionali, di cui all'articolo 5 del

decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356, convertito, con

modificazioni, dalla legge 30 novembre 2001, n. 418;

d) le disposizioni in materia di agevolazione per le reti di

teleriscaldamento alimentate con biomassa ovvero con energia

geotermica, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 1° ottobre

2001, n. 356, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

novembre 2001, n. 418;

e) le disposizioni in materia di aliquote di accisa sul gas metano

per combustione per usi civili, di cui all'articolo 27, comma 4,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

f) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni

sul gasolio e sul GPL impiegati nelle frazioni parzialmente non

metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui

all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448;

g) le disposizioni in materia di accisa concernenti il regime

agevolato per il gasolio per autotrazione destinato al fabbisogno

della provincia di Trieste e dei comuni della provincia di Udine,

di cui all'articolo 21, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni;

h) le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni

sul gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto serra, di cui

all'articolo 2, comma 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

395. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 394, lettera

a), e' subordinata alla preventiva approvazione da parte della Com

missione europea ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato

istitutivo della Comunita' europea.

396. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 103, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, si applicano

anche alle somme versate nel periodo d'imposta 2006 ai fini della

compensazione dei versamenti effettuati dal 1° gennaio 2007 al 31

dicembre 2007.

397. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 106, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, nei limiti di spesa ivi indicati, sono

prorogate al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre

2006.

398. All'articolo 2, comma 11, della legge 27 dicembre 2002, n.

289, e successive modificazioni, le parole: "Per gli anni 2003, 2004,

2005 e 2006" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2003,

2004, 2005, 2006 e 2007".

399. Per l'anno 2007, il limite di non concorrenza alla formazione

del reddito di lavoro dipendente, relativamente ai contributi di

assistenza sanitaria, di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a),

del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive

modificazioni, e' fissato in euro 3.615,20.(12)

400. Le disposizioni dell'articolo 1, comma 335, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, si applicano anche relativamente al periodo

d'imposta 2006.

401. Il comma 9 dell'articolo 102 del testo unico delle imposte sui

redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e' sostituito dal

seguente: "9. Le quote d'ammortamento, i canoni di locazione anche

finanziaria o di noleggio e le spese di impiego e manutenzione

relativi ad apparecchiature terminali per servizi di comunicazione

elettronica ad uso pubblico di cui alla lettera gg) del comma 1

dell'articolo 1 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui

al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, sono deducibili nella

misura dell' 80 per cento. La percentuale di cui al precedente

periodo e' elevata al 100 per cento per gli oneri relativi ad

impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto di

merci da parte di imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo

impianto per ciascun veicolo".

402. 11 comma 3-bis dell'articolo 54 del testo unico delle imposte

sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e' sostituito dal seguente: "3-bis. Le quote

d'ammortamento, i canoni di locazione anche finanziaria o di noleggio

e le spese di impiego e manutenzione relativi ad apparecchiature

terminali per servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico di

cui alla lettera gg) del comma 1 dell'articolo 1 del codice delle

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto

2003, n. 259, sono deducibili nella misura dell'80 per cento".

403. Le disposizioni introdotte dai commi 401 e 402 si applicano a

decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31

dicembre 2006; per il medesimo periodo d'imposta, nella

determinazione dell'acconto dovuto ai fini delle imposte sul reddito

e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, si assume quale

imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata

tenendo conto delle disposizioni dei predetti commi 401 e 402.

404. Al fine di razionalizzare e ottimizzare l'organizzazione delle

spese e dei costi di funzionamento dei Ministeri, con regolamenti da

emanare, entro il 30 aprile 2007, ai sensi dell'articolo 17, comma

4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede:

a) alla riorganizzazione degli uffici di livello dirigenziale

generale e non generale, procedendo alla riduzione in misura non

inferiore al 10 per cento di quelli di livello dirigenziale

generale ed al 5 per cento di quelli di livello dirigenziale non

generale nonche' alla eliminazione delle duplicazioni

organizzative esistenti, garantendo comunque nell'ambito delle

procedure sull'autorizzazione alle assunzioni la possibilita'

della immissione, nel quinquennio 2007-2011, di nuovi dirigenti

assunti ai sensi dell'articolo 28, commi 2, 3 e 4, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, in

misura non inferiore al 10 per cento degli uffici dirigenziali;

b) alla gestione unitaria del personale e dei servizi comuni anche

mediante strumenti di innovazione amministrativa e tecnologica;

c) alla rideterminazione delle strutture periferiche, prevedendo la

loro riduzione e, ove possibile, la costituzione di uffici

regionali o la riorganizzazione presso le prefetture-uffici

territoriali del Governo, ove risulti sostenibile e maggiormente

funzionale sulla base dei principi di efficienza ed economicita' a

seguito di valutazione congiunta tra il Ministro competente, il

Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze,

il Ministro per i rapporti con il Parlamento e le riforme

istituzionali ed il Ministro per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione, attraverso la realizzazione

dell'esercizio unitario delle funzioni logistiche e strumentali,

l'istituzione dei servizi comuni e l'utilizzazione in via

prioritaria dei beni immobili di proprieta' pubblica;

d) alla riorganizzazione degli uffici con funzioni ispettive e di

controllo;

e) alla riduzione degli organismi di analisi, consulenza e studio di

elevata specializzazione;

f) alla riduzione delle dotazioni organi che in modo da assicurare

che il personale utilizzato per funzioni di supporto (gestione

delle risorse umane, sistemi informativi, servizi manutentivi e

logistici, affari generali, provveditorati e contabilita) non

ecceda comunque il 15 per cento delle risorse umane

complessivamente utilizzate da ogni amministrazione, mediante

processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del

personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne

il numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al

raggiungimento del limite predetto;

g) all'avvio della ristrutturazione, da parte del Ministero degli

affari esteri, della rete diplomatica, consolare e degli istituti

di cultura in considerazione del mutato contesto geopolitico,

soprattutto in Europa, ed in particolare all'unificazione dei

servizi contabili degli uffici della rete diplomatica aventi sede

nella stessa citta' estera, prevedendo che le funzioni delineate

dagli articoli 3, 4 e 6 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 22 marzo 2000, n. 120, siano svolte

dal responsabile dell'ufficio unificato per conto di tutte le

rappresentanze medesime.

405. I regolamenti di cui al comma 404 prevedono la completa

attuazione dei processi di riorganizzazione entro diciotto mesi dalla

data della loro emanazione.

406. Dalla data di emanazione dei regolamenti di cui al comma 404

sono abrogate le previgenti disposizioni regolatrici delle materie

ivi disciplinate. Con i medesimi regolamenti si provvede alla loro

puntuale ricognizione.

407. Le amministrazioni, entro due mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, trasmettono al Dipartimento della

funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al

Ministero dell'economia e delle finanze gli schemi di regolamento di

cui al comma 404, il cui esame deve concludersi entro un mese dalla

loro ricezione, corredati:

a) da una dettagliata relazione tecnica asseverata, ai fini di cui

all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai

competenti uffici centrali del bilancio, che specifichi, per

ciascuna modifica organizzativa, le riduzioni di spesa previste

nel triennio;

b) da un analitico piano operativo asseverato, ai fini di cui

all'articolo 9, comma 3, del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, dai

competenti uffici centrali del bilancio, con indicazione puntuale

degli obiettivi da raggiungere, delle azioni da porre in essere e

dei relativi tempi e termini.

408. In coerenza con le disposizioni di cui al comma 404, lettera

f), e tenuto conto del regime limitativo delle assunzioni di cui alla

normativa vigente, le amministrazioni statali attivano con

immediatezza, previa consultazione delle organizzazioni sindacali,

piani di riallocazione del personale in servizio, idonei ad

assicurare che le risorse umane impegnate in funzioni di supporto

siano effettivamente ridotte nella misura indicata al comma 404,

lettera f). I predetti piani, da predispone entro il 31 marzo 2007,

sono approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze. Nelle more dell'approvazione dei piani non possono

essere disposte nuove assunzioni. La disposizione di cui al presente

comma si applica anche alle Forze amiate, ai Corpi di polizia e al

Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

409. Il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione verificano

semestralmente lo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai

commi da 404 a 416 e trasmettono alle Camere una relazione sui

risultati di tale verifica.

410. Alle amministrazioni che non abbiano provveduto nei tempi

previsti alla predisposizione degli schemi di regolamento di cui al

comma 404 e' fatto divieto, per gli armi 2007 e 2008, di procedere ad

assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di

contratto.

411. I competenti organi di controllo delle amministrazioni,

nell'esercizio delle rispettive attribuzioni, effettuano

semestralmente il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di

cui ai commi da 404 a 416 e ne trasmettono i risultati ai Ministeri

vigilanti e alla Corte dei conti. Successivamente al primo biennio,

verificano il rispetto del parametro di cui al comma 404, lettera f),

relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento delle

funzioni di supporto.

412. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro

per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, il

Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno,

emana linee guida per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi

da 404 a 416.

413. Le direttive generali per l'attivita' amministrativa e per la

gestione, emanate annualmente dai Ministri, contengono piani e

programmi specifici sui processi di riorganizzazione e di

riallocazione delle risorse necessari per il rispetto del parametro

di cui al comma 404, lettera f), e di quanto disposto dal comma 408.

414. Il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti nel piano

operativo di cui al comma 407, lettera b), e nei piani e programmi di

cui al comma 413 sono valutati ai fini della corresponsione ai

dirigenti della retribuzione di risultato e della responsabilita'

dirigenziale.

415. L'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a 414

e' coordinata anche al fine del conseguimento dei risultati

finanziari di cui al comma 416 dall'"Unita' per la riorganizzazione"

composta dai Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, dell'economia e delle finanze e dell'interno, che

opera anche come centro di monitoraggio delle attivita' conseguenti

alla predetta attuazione. Nell'esercizio delle relative funzioni

l'Unita' per la riorganizzazione si avvale, nell'ambito delle

attivita' istituzionali, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio

dello Stato, delle strutture gia' esistenti presso le competenti

amministrazioni.

416. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 404 a

415 e da 425 a 429 devono conseguire risparmi di spesa non inferiori

a 7 milioni di euro per l'anno 2007, 14 milioni di euro per l'anno

2008 e 20 milioni di euro per l'anno 2009.

417. Al fine di concorrere alla stabilizzazione dei rapporti di

lavoro nelle pubbliche amministrazioni, oltre alle specifiche misure

di stabilizzazione previste dai commi 418 e 419, e' istituito un

"Fondo per la stabilizzazione dei rapporti di lavoro pubblici"

finalizzato alla realizzazione di piani straordinari per l'assunzione

a tempo indeterminato di personale gia' assunto o utilizzato

attraverso tipologie contrattuali non a tempo indeterminato.

418. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su

proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale,

previo confronto con le organizzazioni sindacali, da adottare entro

il 30 aprile 2007, sono fissati i criteri e le procedure per

l'assegnazione delle risorse disponibili alle amministrazioni

pubbliche che ne facciano richiesta. Nella definizione dei criteri

sono, altresi', fissati i requisiti dei soggetti interessati alla

stabilizzazione e le relative modalita' di selezione.

419. E' fatto divieto alle Amministrazioni destinatarie delle

risorse di ricorrere a nuovi rapporti di lavoro precario nei cinque

mini successivi all'attribuzione delle stesse. L'inosservanza di tale

divieto comporta responsabilita' patrimoniale dell'autore della

violazione.

420. Per il finanziamento del Fondo di cui al comma 417 e'

autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

Il medesimo Fondo puo' essere, altresi', alimentato da:

a) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione

del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui

all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive

modificazioni, di una quota fino al venti per cento delle somme

giacenti sui conti di cui all'articolo 1, comma 345, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, a seguito della definizione del

regolamento prevista dal medesimo comma;

b) una somma pari al risparmio di interessi derivante dalla riduzione

del debito pubblico, conseguente al versamento, al Fondo di cui

all'articolo 2 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e successive

modificazioni, di una quota fino al 5 per cento dei versamenti a

titolo di dividendi derivanti da societa' pubbliche, eccedenti

rispetto alle previsioni ed alla realizzazione degli obiettivi di

indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, definiti nel

documento di programmazione economico finanziaria.

421. Al comma 7 dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006,

n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, dopo le parole: "non si applicano" sono inserite le seguenti:

"ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, e".

422. All'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con detti

decreti si provvede altresi' all'attuazione di disposizioni

legislative recanti limiti per specifiche categorie di spesa in modo

da assicurare, nel sistema dell'autonomia contabile e di bilancio

della Presidenza e dandone adeguata evidenza, l'invarianza in termini

di fabbisogno e di indebitamento netto dei risultati previsti dalle

disposizioni legislative medesime".

423. Fino al completo riordino del Consiglio superiore delle

comunicazioni, ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, l'efficacia dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9

novembre 2005, n. 243, e' sospesa.

424. All' articolo 1, comma 22-bis, del decreto-legge 18 maggio

2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2006, n. 233, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al secondo periodo, dopo le parole: "segreteria tecnica" sono

aggiunte le seguenti: "che costituisce struttura di missione ai

sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio

1999, n. 303";

b) dopo il quarto periodo, e' inserito il seguente: "Non si applicano

l'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

nonche' l'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,

fermo restando il vincolo di spesa di cui al presente comma";

c) in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Allo scopo di

assicurare la funzionalita' del CIPE, l'articolo 29 del

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, non si applica,

altresi', all'Unita' tecnica - finanza di progetto di cui

all'articolo 7 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e alla

segreteria tecnica della cabina di regia nazionale di cui

all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 1997,

n. 430, e all'articolo 6 del regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 9 febbraio 1999, n. 61. La segreteria

tecnico-operativa istituita ai sensi dell'articolo 22, comma 2, della

legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni, costituisce

organo di direzione ricadente tra quelli di cui all'articolo 29,

comma 7, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248".

425. In coerenza con la revisione dell'ordinamento degli enti

locali prevista dal titolo V della parte seconda della Costituzione e

con il conferimento di nuove funzioni agli stessi ai sensi dell'

articolo 118 della Costituzione, con regolamento da adottare ai sensi

dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, su proposta del Ministero dell'interno,

sono individuati gli ambiti territoriali determinati per l'esercizio

delle funzioni di competenza degli uffici periferici

dell'Amministrazione dell'interno, di cui all'articolo 15 del decreto

legislativo 30 luglio 1999, n. 300, tenendo conto dei seguenti

criteri e indirizzi:

a) semplificazione delle procedure amministrative e riduzione dei

tempi dei procedimenti e contenimento dei relativi costi;

b) realizzazione di economie di scala, evitando duplicazioni

funzionali;







c) ottimale impiego delle risorse;

d) determinazione della dimensione territoriale, correlata alle

attivita' economiche, ai servizi essenziali alla vita sociale,

alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, alle realta'

etnico-linguistiche;

e) ponderazione dei precedenti criteri, con riguardo alle

specificita' dell'ambito territoriale di riferimento e alla

esigenza di garantire principalmente la prossimita' dei servizi

resi al cittadino.

426. Ai fini di quanto previsto dai commi da 404 a 416

l'articolazione periferica del Ministero dell'economia e delle

finanze e' ridefinita su base regionale e, ove se ne ravvisi

l'opportunita', interregionale e interprovinciale, in relazione alle

esigenze di conseguimento di economie di gestione e del miglioramento

dei servizi resi all'utenza.

427. Con le modalita', i tempi e i criteri previsti dai commi da

404 a 416 si provvede:

a) al riordino dell'articolazione periferica del Ministero

dell'economia e delle finanze e alla soppressione dei Dipartimenti

provinciali del tesoro, del bilancio e della programmazione

economica, nonche' delle Ragionerie provinciali dello Stato e

delle Direzioni provinciali dei servizi vari;

b) alla ridefinizione delle competenze e delle strutture dei

Dipartimenti centrali.

428. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di

cui al comma 404 gli uffici di cui al comma 427, lettera a), assumono

le seguenti denominazioni: "Direzioni territoriali dell'economia e

delle finanze" e "Ragionerie territoriali dello Stato".

429. Previa stipula di apposite convenzioni, gli uffici

territoriali dell'economia e delle finanze possono delegare alle

aziende sanitarie locali lo svolgimento, in tutto o in parte, delle

residue funzioni attribuite alle commissioni mediche di verifica.

430. Al fine di conseguire economie, garantendo comunque la piena

funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, le

Direzioni interregionali della Polizia di Stato sono soppresse a

decorrere dal 1° dicembre 2007 e le relative funzioni sono ripartite

tra le strutture centrali e periferiche della stessa Amministrazione,

assicurando il decentramento di quelle attinenti al supporto

tecnico-logistico. (12)

431. Al medesimo fine di cui al comma 430, l'Amministrazione della

pubblica sicurezza provvede alla razionalizzazione del complesso

delle strutture preposte alla formazione e all'aggiornamento del

proprio personale, nonche' dei presidi esistenti nei settori

specialistici della Polizia di Stato.

432. I provvedimenti di organizzazione occorrenti, comprese le

modificazioni ai regolamenti previsti dall'articolo 6 della legge 31

marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni, e dall'articolo 17,

comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono adottati entro

sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

433. Con successivi provvedimenti si provvede alla revisione delle

norme concernenti i dirigenti generali di pubblica sicurezza di

livello B, garantendo ai funzionari che rivestono tale qualifica alla

data di entrata in vigore della presente legge, l'applicazione ad

esaurimento dell'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n.

121, e successive modificazioni, nonche' il loro successivo impiego

sino alla cessazione del servizio. Con gli stessi provvedimenti, si

provvede altresi' ad adeguare l'organico dei dirigenti generali di

pubblica sicurezza, nonche' la disciplina relativa all'inquadramento

nella qualifica di prefetto degli stessi dirigenti, assicurando,

comunque, l'invarianza della spesa. (12)

434. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 430 a

433 devono derivare risparmi di spesa non inferiori a 3 milioni di

euro per l'anno 2007, a 8,1 milioni di euro per l'anno 2008 e a 13

milioni di euro per l'anno 2009.

435. Al fine di conseguire il piu' razionale impiego delle risorse

umane, logistiche, tecnologiche e dei mezzi delle forze di polizia

nell'espletamento dei compiti di ordine e di sicurezza pubblica, e di

conseguire gli obiettivi di sicurezza pubblica nell'ambito delle

risorse disponibili, il Ministro dell'interno, sentito il Comitato

nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica, predispone, entro

il 30 giugno 2007, appositi piani pluriennali, di carattere

interforze, di riarticolazione e ridislocazione dei presidi

territoriali delle Forze di polizia, con l'obiettivo di realizzare

una riduzione della spesa corrente per locazioni, manutenzioni e

canoni di servizio, almeno pari al 5 per cento entro l'anno 2007 e ad

un ulteriore 5 per cento entro l'anno 2008, anche mediante le

convenzioni di cui al comma 439.

436. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre

1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31

dicembre 2009.

437. Al fine di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse

disponibili, i mezzi, gli immobili e gli altri beni sequestrati o

confiscati ed affidati in uso alle Forze di polizia sulla base delle

disposizioni di legge o di regolamento in vigore possono essere

utilizzati per tutti i compiti di pubblica sicurezza e di polizia

giudiziaria definiti dall' amministrazione assegnataria.

438. Le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre

1992, n. 498, si applicano agli enti previdenziali fino al 31

dicembre 2009. L'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli

infortuni sul lavoro (INAIL) procede alla realizzazione degli

investimenti di cui all'articolo 1, comma 301, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, con priorita' per il "Centro polifunzionale

della Polizia di Stato" di Napoli, rientrante tra quelli previsti

dall'articolo 1, comma 1, lettera g), del decreto del Ministro del

lavoro e delle politiche sociali 24 marzo 2005, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 169 del 22 luglio 2005, nonche' alla

realizzazione degli investimenti di cui al primo periodo del presente

comma.

439. Per la realizzazione di programmi straordinari di incremento

dei servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la

sicurezza dei cittadini, il Ministro dell'interno e, per sua delega,

i prefetti, possono stipulare convenzioni con le regioni e gli enti

locali che prevedano la contribuzione logistica, strumentale o

finanziaria delle stesse regioni e degli enti locali. Per le

contribuzioni del presente comma non si applica l'articolo 1, comma

46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

440. Il personale utilizzato dalle agenzie e dagli enti pubblici

non economici nazionali per lo svolgimento delle funzioni di

supporto, ivi incluse quelle relative alla gestione delle risorse

umane, dei servizi manutentivi e logistici, degli affari generali,

dei provveditorati e della contabilita', non puo' eccedere il 15 per

cento delle risorse umane complessivamente utilizzate dalle

amministrazioni stesse. Tale misura deve essere raggiunta mediante

processi di riorganizzazione e di formazione e riconversione del

personale addetto alle predette funzioni che consentano di ridurne il

numero in misura non inferiore all'8 per cento all'anno fino al

raggiungimento del limite predetto. Le disposizioni del presente

comma non si applicano all'Agenzia nazionale per la sicurezza del

volo ed alle Agenzie fiscali.

441. Le agenzie e gli enti di cui al comma 440 adottano, entro tre

mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i

provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle risorse

necessari per rispettare il parametro di cui al medesimo comma,

riducendo contestualmente le dotazioni organiche.

442. I provvedimenti di riorganizzazione e di riallocazione delle

risorse di cui al comma 441 sono trasmessi alla Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica e al

Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.

443. I processi riorganizzativi di cui ai commi da 440 a 442 devono

essere portati a compimento entro il termine massimo di un anno dalla

data di entrata in vigore della presente legge salvo quanto previsto

dall'ultimo periodo del comma 440.

444. I competenti organi di controllo delle amministrazioni

effettuano il monitoraggio sull'osservanza delle disposizioni di cui

ai commi da 440 a 445 e ne trasmettono i risultati, entro il 29

febbraio 2008, ai Ministri vigilanti e alla Corte dei conti.

Successivamente verificano ogni anno il rispetto del parametro di cui

al comma 440 relativamente al personale utilizzato per lo svolgimento

delle funzioni di supporto.

445. In caso di mancata adozione entro il termine previsto dei

provvedimenti di cui al comma 441, o di mancato rispetto, a partire

dal 1° gennaio 2008, del parametro di cui al comma 440, gli organi di

governo dell'ente o dell'agenzia sono revocati o sciolti ed e'

nominato in loro vece, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, su proposta dei Ministri vigilanti, un commissario

straordinario, con il compito di assicurare la prosecuzione

dell'attivita' istituzionale e di procedere, entro il termine massimo

di un anno, all'attuazione di quanto previsto dai commi da 440 a 444.

446. Allo scopo di razionalizzare, omogeneizzare ed eliminare

duplicazioni e sovrapposizioni degli adempimenti e dei servizi della

pubblica amministrazione per il personale e per favorire il

monitoraggio della spesa del personale, tutte le amministrazioni

dello Stato, ad eccezione delle Forze armate compresa l'Arma dei

carabinieri, per il pagamento degli stipendi si avvalgono delle

procedure informatiche e dei servizi del Ministero dell'economia e

delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del

personale e dei servizi del tesoro.

447. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono stipulate apposite convenzioni per stabilire tempi e

modalita' di erogazione del pagamento degli stipendi e degli altri

assegni fissi e continuativi a carico del bilancio dello Stato

mediante ordini collettivi di pagamento emessi in forma

dematerializzata, come previsto dal decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze 31 ottobre 2002, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002. Il Ministero della

difesa assicura, per le Forze armate compresa l'Arma dei carabinieri,

l'invio dei dati mensili di pagamento relativi alle competenze fisse

e accessorie al Dipartimento della ragioneria generale dello Stato

mediante protocolli di colloquio tra sistemi informativi da definire

ai sensi e per le finalita' di cui al Titolo V del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

448. I dati aggregati della spesa per gli stipendi sono posti a

disposizione del Dipartimento della funzione pubblica della

Presidenza del Consiglio dei ministri ai fini di quanto previsto

dall'articolo 58 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

449. Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli

articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive

modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze sono individuati, entro il

mese di gennaio di ogni anno, tenuto conto delle caratteristiche del

mercato e del grado di standardizzazione dei prodotti, le tipologie

di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali

centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni

universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni-quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, possono ricorrere alle convenzioni di cui

al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne

utilizzano i parametri di prezzo-qualita' come limiti massimi per la

stipulazione dei contratti. Gli enti del Servizio sanitario nazionale

sono in ogni caso tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le

convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento.

450. Dal 1° luglio 2007, le amministrazioni statali centrali e

periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni

universitarie, per gli acquisti di beni e servizi al di sotto della

soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato

elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 11,

comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 4 aprile 2002, n. 101.

451. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato,

anche in deroga alla normativa vigente, a sperimentare l'introduzione

della carta di acquisto elettronica per i pagamenti di limitato

importo relativi agli acquisti di beni e servizi. Successivamente,

con regole tecniche da emanare ai sensi degli articoli 38 e 71 del

codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7

marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, e' disciplinata

l'introduzione dei predetti sistemi di pagamento per la pubblica

amministrazione.

452. Le transazioni compiute dalle amministrazioni statali centrali

e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni

ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni

universitarie, avvengono, per le convenzioni che hanno attivo il

negozio elettronico, attraverso la rete telematica, salvo che la

stessa rete sia temporaneamente inutilizzabile per cause non

imputabili all'amministrazione procedente e sussistano ragioni di

imprevedibile necessita' e urgenza certificata dal responsabile

dell'ufficio.

453. Con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze, di concerto con il Ministro per le riforme e le innovazioni

nella pubblica amministrazione, possono essere previsti meccanismi di

remunerazione sugli acquisti da effettuare a carico

dell'aggiudicatario delle convenzioni di cui all'articolo 26, comma

1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

454. Il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il supporto della CONSIP Spa, realizza, sentita

l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture, un programma per l'adozione di sistemi

informativi comuni alle amministrazioni dello Stato a supporto della

definizione dei fabbisogni di beni e servizi e definisce un insieme

di indicatori sui livelli di spesa sostenibili, per le categorie di

spesa comune, che vengono utilizzati nel processo di formazione dei

relativi capitoli di bilancio. Dall' attuazione del presente comma

non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio

dello Stato.

455. Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa

per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire

centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano

quali centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del codice

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui

al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle

amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del

Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni

aventi sede nel medesimo territorio.

456. Le centrali di cui al comma 455 stipulano, per gli ambiti

territoriali di competenza, convenzioni di cui all'articolo 26, comma

1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.

457. Le centrali regionali e la CONSIP Spa costituiscono un sistema

a rete, perseguendo l'armonizzazione dei piani di razionalizzazione

della spesa e realizzando sinergie nell'utilizzo degli strumenti

informatici per l'acquisto di beni e servizi. Nel quadro del patto di

stabilita' interno, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

approva annualmente i programmi per lo sviluppo della rete delle

centrali di acquisto della pubblica amministrazione e per la

razionalizzazione delle forniture di beni e servizi, definisce le

modalita' e monitora il raggiungimento dei risultati rispetto agli

obiettivi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare

nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

458. E' abrogato l'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n.

388, e successive modificazioni, ad eccezione del comma 3.

All'articolo 59, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le

parole: "Per le finalita' di cui al presente articolo, nonche'" e le

parole: ", in luogo delle aggregazioni di cui alla lettera c) del

comma 2," sono soppresse.

459. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.

460. La Societa' Sviluppo Italia Spa assume la denominazione di

"Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo

d'impresa Spa" ed e' societa' a capitale interamente pubblico. Il

Ministro dello sviluppo economico definisce, con apposite direttive,

le priorita' e gli obiettivi della Societa' e approva le linee

generali di organizzazione interna, il documento previsionale di

gestione ed i suoi eventuali aggiornamenti e, d'intesa con il

Ministro dell'economia e delle finanze, lo statuto. Con decreto del

Ministro dello sviluppo economico sono individuati gli atti di

gestione ordinaria e straordinaria della Societa' e delle sue

controllate dirette ed indirette che, ai fini della loro efficacia e

validita', necessitano della preventiva approvazione ministeriale.

461. Sulla base dei contenuti e dei termini fissati con direttiva

del Ministro dello sviluppo economico, la Societa' di cui al comma

460 predispone entro il 31 marzo 2007 un piano di riordino e di

dismissione delle proprie partecipazioni societarie, nei settori non

strategici di attivita'. Il predetto piano di riordino e di

dismissione dovra' prevedere che entro il 30 giugno 2007 il numero

delle societa' controllate sia ridotto a non piu' di tre, nonche'

entro lo stesso termine la cessione, anche tramite una societa'

veicolo, delle partecipazioni di minoranza acquisite; per le societa'

regionali si procedera' d'intesa con le regioni interessate anche

tramite la cessione a titolo gratuito alle stesse Regioni o altre

amministrazioni pubbliche delle relative partecipazioni. Le

conseguenti operazioni di riorganizzazione, nonche' quelle

complementari e strumentali sono esenti da imposte dirette e

indirette e da tasse. (14) (50)

462. All'articolo 8, comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166,

sono soppresse le parole: ", regionali e locali".

463. Al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono apportate le

seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 5, le parole: ", regionali e locali" sono

soppresse;

b) all'articolo 2, il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. I

diritti dell'azionista in riferimento alla societa' Sviluppo

Italia sono esercitati dal Ministero dell'economia e delle

finanze, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico. Il

Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro

dell'economia e delle finanze, nomina gli organi della societa' e

ne riferisce al Parlamento";

c) all'articolo 2, dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: "6-bis.

Un magistrato della Corte dei conti, nominato dal Presidente della

Corte stessa, assiste alle sedute degli organi di amministrazione

e di revisione della Societa'.";

d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4. - 1. La societa'

presenta annualmente al Ministero dello sviluppo economico una

relazione sulle attivita' svolte ai fini della valutazione di

coerenza, efficacia ed economicita' e ne riferisce alle Camere".

464. All'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 9 gennaio

1999, n. 1, le parole: "e con il Ministro per le politiche agricole"

sono soppresse.

465. Il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli

altri Ministri competenti, entro quarantacinque giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, emana un atto di indirizzo

volto, ove necessario, al contenimento del numero dei componenti dei

consigli di amministrazione delle societa' non quotate partecipate

dal Ministero dell'economia e delle finanze e rispettive societa'

controllate e collegate, al fine di rendere la composizione dei

predetti consigli coerente con l'oggetto sociale delle societa'.

466. . . . . Nella regolamentazione del rapporto di

amministrazione, le societa' non potranno inserire clausole

contrattuali che, al momento della cessazione dell'incarico,

prevedano per i soggetti di cui sopra benefici economici superiori ad

una annualita' di indennita'. (12)

467. L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e

l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si

applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento

di attivita' propedeutiche ai processi di dismissione di societa'

partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero di

analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti

normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.

468. Le disposizioni di cui al comma 216 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano al personale con

qualifica non inferiore a dirigente di prima fascia e alle categorie

equiparate, nonche' ai voli transcontinentali superiori alle cinque

ore.

469. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,

di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle

Amministrazioni pubbliche, nonche' di incrementarne l'efficienza e

migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da

emanare ai sensi dell' articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni

sindacali, procede, senza oneri diretti o indiretti a carico delle

amministrazioni pubbliche, al riordino, alla semplificazione e alla

razionalizzazione degli organismi preposti alla definizione dei

ricorsi in materia pensionistica.

470. Gli uffici centrali del bilancio valutano, in sede di

applicazione delle norme di spesa e minore entrata, la congruenza

delle clausole di copertura.

471. All'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

le parole: "e' sottoposto alla vigilanza della Presidenza del

Consiglio dei ministri" sono sostituite dalle seguenti: "e'

sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare".

472. All'articolo 7, comma 4, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,

e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con regolamento, da

adottare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su

proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, sono disposte tutte le successive

modificazioni statutarie che si rendano necessarie per rimodulare

l'assetto organizzativo e strutturale dell'Istituto nazionale per la

fauna selvatica, onde consentire ad esso l'ottimale svolgimento dei

propri compiti, in modo da realizzare una piu' efficiente e razionale

gestione delle risorse finanziarie disponibili".

473. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 3 della legge 14

gennaio 1994, n. 20, e' sostituito dal seguente: "La Corte definisce

annualmente i programmi e i criteri di riferimento del controllo

sulla base delle priorita' previamente deliberate dalle competenti

Commissioni parlamentari a norma dei rispettivi regolamenti".

474. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze e' istituita

la Commissione tecnica per la finanza pubblica, composta di dieci

membri, per le seguenti finalita' di studio e di analisi:

a) formulare proposte finalizzate ad accelerare il processo di

armonizzazione e di coordinamento della finanza pubblica e di

riforma dei bilanci delle amministrazioni pubbliche che sia

diretto a:

1) per quanto concerne specificamente il bilancio dello Stato,

disegnare una diversa classificazione della spesa, anche mediante

ridefinizione delle unita' elementari ai fini dell'approvazione

parlamentare, finalizzata al miglioramento della scelta allocativa

e ad una efficiente gestione delle risorse, rafforzando i processi

di misurazione delle attivita' pubbliche e la responsabilizzazione

delle competenti amministrazioni;

2) migliorare la trasparenza dei dati conoscitivi della finanza

pubblica, con evidenziazione nel bilancio dello Stato della quota

di stanziamenti afferenti alle autorizzazioni legislative di

spesa, nonche' con una prospettazione delle decisioni in termini

di classificazione funzionale, economica e per macrosettori;

3) armonizzare i criteri di classificazione dei bilanci delle

pubbliche amministrazioni, per un piu' agevole consolidamento dei

conti di cassa e di contabilita' nazionale;

b) elaborare studi preliminari e proposte tecniche per la definizione

dei principi generali e degli strumenti di coordinamento della

finanza pubblica e del sistema tributario, con particolare

attenzione al coordinamento dei rapporti finanziari tra lo Stato

ed il sistema delle autonomie territoriali, nonche' all'efficacia

dei meccanismi di controllo della finanza territoriale in

relazione al rispetto del Patto di stabilita' europeo;

c) elaborare studi e analisi concernenti l'attivita' di monitoraggio'

sui flussi di spesa del Dipartimento della Ragioneria generale

dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze;

d) valutare, in collaborazione con l'ISTAT e con gli altri enti del

sistema statistico nazionale, 1' affidabilita', la trasparenza e

la completezza dell'informazione statistica relativa agli

andamenti della finanza pubblica;

e) svolgere, su richiesta delle competenti Commissioni parlamentari,

ricerche, studi e rilevazioni e cooperare alle attivita' poste in

essere dal Parlamento in attuazione del comma 480. (27)

475. La Commissione di cui al comma 474 opera sulla base dei

programmi predisposti dal Ministro dell'economia e delle finanze,

sentiti i Ministri competenti in relazione alle diverse finalita' e

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281. Entro il 31 gennaio di ciascun anno il

Ministro dell'economia e delle finanze presenta al Parlamento una

relazione sull' attivita' svolta dalla Commissione e sul programma di

lavoro per l'anno in corso. Per l'anno 2007 la Commissione avvia la

propria attivita' sulla base delle disposizioni di cui ai commi da

474 a 481, con priorita' per le attivita' di supporto del programma

di cui al comma 480.

476. Ai fini del raccordo operativo con la Commissione di cui al

comma 474, e' istituito un apposito Servizio studi nell'ambito del

Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze, cui e' preposto un dirigente di prima

fascia del medesimo Dipartimento composto di personale appartenente

al Dipartimento stesso.

477. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

478. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

479. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

480. Per l'anno 2007 il Ministro dell'economia e delle finanze,

avvalendosi anche della Commissione di cui al comma 474, promuove la

realizzazione di un programma straordinario di analisi e valutazione

della spesa delle amministrazioini centrali, anche in relazione alla

applicazione delle disposizioni del comma 507, individuando le

criticita', le opzioni di riallocazione delle risorse, le possibili

strategie di miglioramento dei risultati ottenibili con le risorse

stanziate, sul piano della qualita' e dell'economicita'. Ai fini

dell'attuazione del programma di cui al presente comma, le

amministrazioni dello Stato trasmettono, entro il 31 marzo 2007, al

Ministero dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato della

spesa nei rispettivi settori di competenza, anche alla luce

dell'applicazione delle disposizioni del comma 507 e delle altre

disposizioni di cui ai commi da 404 a 512, indicando le difficolta'

emerse e formulando proposte di intervento in ordine alla allocazione

delle risorse e alle azioni che possono incrementare l'efficacia

della spesa. Il Governo riferisce sull'attuazione del programma di

cui al presente comma nell'ambito del Documento di programmazione

economico-finanziaria presentato nell'anno 2007. Il Ministro

dell'economia e delle finanze, entro il 30 settembre 2007, presenta

al Parlamento una relazione sui risultati del programma straordinario

di analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali

di cui al presente comma e sulle conseguenti iniziative di

intervento. In allegato alla relazione un apposito documento da'

conto dei provvedimenti adottati ai sensi delle disposizioni

introdotte dal comma 482.

481. Per il potenziamento delle attivita' e degli strumenti di

analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, a

decorrere dall'anno 2007, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di

euro annui di cui una quota parte non inferiore a 3 milioni di euro

da destinare al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato

del Ministero dell'economia e delle finanze. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze lo stanziamento e' ripartito tra le

amministrazioni interessate per gli scopi di cui al presente comma. A

decorrere dal medesimo anno 2007 e' altresi' autorizzata la spesa di

600.000 euro in favore di ciascuna Camera per il potenziamento e il

collegamento delle strutture di supporto del Parlamento, anche

avvalendosi della cooperazione di altre istituzioni e di istituti di

ricerca. In relazione alle finalita' di cui al presente comma, una

quota, stabilita con decreto del Ministro dell' economia e delle

finanze, delle risorse attribuite al Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato e' destinata ad un programma straordinario di

reclutamento di personale con elevata professionalita'. Le relative

modalita' di reclutamento sono definite, anche in deroga alle vigenti

disposizioni in materia, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo

periodo, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.

482. All'articolo 28 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e

successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. Al fine di conseguire gli obiettivi di stabilita' e crescita,

di ridurre il complesso della spesa di funzionamento delle

amministrazioni pubbliche, di incrementare l'efficienza e di

migliorare la qualita' dei servizi, con uno o piu' regolamenti, da

emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto

1988, n. 400, entro il 30 giugno 2007, il Governo, su proposta del

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro interessato, sentite le organizzazioni

sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del

personale, procede al riordino, alla trasformazione o alla

soppressione e messa in liquidazione degli enti ed organismi

pubblici, nonche' di strutture amministrative pubbliche nel

rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) fusione degli enti, organismi e strutture pubbliche comunque

denominate che svolgono attivita' analoghe o complementari, con

conseguente riduzione della spesa complessiva e corrispondente

riduzione del contributo statale di funzionamento;

b) trasformazione degli enti ed organismi pubblici che non

svolgono funzioni e servizi di rilevante interesse pubblico in

soggetti di diritto privato ovvero soppressione e messa in

liquidazione degli stessi secondo le modalita' previste dalla

legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,

fermo restando quanto previsto dalla lettera d) del presente

comma, nonche' dall'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del

decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

c) razionalizzazione e riduzione degli organi di indirizzo

amministrativo, gestione e consultivi;

d) per gli enti soppressi e messi in liquidazione lo Stato

risponde delle passivita' nei limiti dell'attivo della singola

liquidazione;

e) abrogazione delle disposizioni legislative che prescrivono il

finanziamento, diretto o indiretto, a carico del bilancio dello

Stato o di altre amministrazioni pubbliche, degli enti ed

organismi pubblici soppressi e posti in liquidazione o

trasformati in soggetti di diritto privato ai sensi della

lettera b)";

b) i commi 2, 2-bis, 5 e 6 sono abrogati.

483. Dall'attuazione del comma 482 deve derivare un miglioramento

dell'indebitamento netto non inferiore a 205 milioni di euro per

l'anno 2007, a 310 milioni di euro per l'anno 2008 e a 415 milioni di

euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine, entro il 30 settembre

2007, il Governo da' conto dei provvedimenti adottati in apposito

documento allegato alla relazione di cui al comma 480.

484. La societa' di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c),

del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con

modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, e successive

modificazioni, ovvero una delle societa' dalla stessa controllate,

acquista nell'anno 2007 gli immobili delle gestioni liquidatorie di

cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni,

per un controvalore non inferiore a 180 milioni di euro. A tale

compravendita si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2,

comma 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662. La determinazione del

prezzo di vendita di ciascun bene immobile e unita' immobiliare, da

effettuare, in ogni caso, con riguardo alla situazione di fatto sulla

base delle valutazioni correnti di mercato, nonche' l'espletamento,

ove necessario, delle attivita' inerenti all'accatastamento dei beni

immobili suscettibili di trasferimento e la ricostruzione della

documentazione catastale ad essi relativa sono affidati all'Agenzia

del territorio. Gli oneri derivanti dall'attivita' di valutazione e

di accatastamento sono posti a carico delle gestioni liquidatorie

interessate sulla base di apposita convenzione da stipulare con

l'Agenzia del territorio. La convenzione provvede anche a

disciplinare modalita', flussi informativi e tempi necessari per

l'espletamento dei servizi affidati alla medesima Agenzia. (32)

485. La lettera e) dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901, n.

306, come sostituita dal comma 23 dell'articolo 52 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e' sostituita dalla seguente: "e) il

contributo obbligatorio di tutti i sanitari dipendenti pubblici,

iscritti ai rispettivi ordini professionali italiani dei medici

chirurghi, odontoiatri, veterinari e farmacisti, nella misura e con

modalita' di versamento fissate dal Consiglio di amministrazione

della fondazione con regolamenti soggetti ad approvazione dei

Ministeri vigilanti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e successive modificazioni".

486. I commi 89, 90 e 91 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

2005, n. 266, sono sostituiti dai seguenti:

"89. L'Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti

del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero

dell'economia e delle finanze e' soppresso. Con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze le competenze dell'Ispettorato sono

attribuite ad uno o piu' Ispettorati generali del Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato.

90. Il personale adibito, alla data di entrata in vigore della

presente disposizione, alle procedure di liquidazione previste dalla

legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, e'

destinato alle altre attivita' istituzionali del citato Dipartimento

della ragioneria generale dello Stato.

91. Alla definizione delle pregresse posizioni previdenziali del

personale degli enti soppressi, per il quale non sia stata ancora

effettuata, ai sensi degli articoli 74, 75 e 76 del decreto del

Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, e della legge

27 ottobre 1988, n. 482, la ricongiunzione dei servizi ai fini

dell'indennita' di anzianita' e del trattamento integrativo di

previdenza, provvede la gestione previdenziale di destinazione di

detto personale. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della

presente disposizione, l'INPS, l'INPDAP e l'INAIL, limitatamente ai

trattamenti pensionistici integrativi relativi alla soppressa

gestione sanitaria, concordano con il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze,

anche in via presuntiva e a completa definizione delle predette

posizioni previdenziali, l'ammontare dei capitali di copertura

necessari. L'INPS e l'INPDAP subentrano, a decorrere dalla data di

perfezionamento dell'accordo con il Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato, al Ministero dell'economia e delle finanze

nelle vertenze innanzi al giudice ordinario e a quello

amministrativo, concernenti le pregresse posizioni previdenziali del

personale degli enti soppressi".

487. L'ammontare della remunerazione di cui al capitolo 2835 dello

stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle

finanze per l'anno finanziario 2006 e successivi e' annualmente

determinato con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze

con riferimento ai servizi resi nell'anno precedente dalla societa'

di cui all'articolo 9, comma 1-bis, lettera c), del decreto-legge 15

aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15

giugno 2002, n. 112, per la gestione della liquidazione e del

contenzioso degli enti pubblici, nel limite dello stanziamento di

bilancio a legislazione vigente.

488. Sono trasferiti alla societa' FINTECNA o a societa' da essa

interamente controllata, con ogni loro componente attiva e passiva,

ivi compresi i rapporti in corso e le cause pendenti, i patrimoni di

EFIM in liquidazione coatta amministrativa e delle societa' in

liquidazione coatta amministrativa interamente controllate da EFIM.

Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio, separato

dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla data del

trasferimento sono chiuse le liquidazioni coatte amministrative di

EFIM e delle predette societa', con conseguente estinzione delle

stesse e con contestuale cessazione dalla carica dei loro commissari

liquidatori. La societa' trasferitaria procede alla cancellazione di

tali societa' dal registro delle imprese.

489. Il trasferimento di cui al comma 488 decorre dal quindicesimo

giorno successivo alla data di presentazione al Ministero

dell'economia e delle finanze del rendiconto finale delle

liquidazioni coatte amministrative, che e' presentato dal commissario

liquidatore di EFIM in liquidazione coatta amministrativa entro

centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge. Al predetto commissario devono essere comunicati, almeno

centoventi giorni prima, i rendiconti finali delle procedure delle

societa' di cui al comma 488.

490. Per il trasferimento dei patrimoni di cui al comma 488, il

commissario liquidatore di EFIM predispone una situazione

patrimoniale di riferimento tenendo conto del rendiconto finale di

cui al comma 489. Un collegio di tre periti verifica, entro novanta

giorni dalla nomina, tale situazione patrimoniale e predispone, sulla

base della stessa, una valutazione estimativa dell'esito finale della

liquidazione dei patrimoni trasferiti. Tale valutazione deve, tra

l'altro, tenere conto delle garanzie di cui al comma 491, nonche' di

tutti i costi e gli oneri necessari per il completamento della

liquidazione di detti patrimoni, individuando altresi' il fabbisogno

finanziario stimato per la chiusura della liquidazione medesima. I

componenti del collegio sono designati, uno ciascuno, da EFIM e dalla

societa' trasferitaria e il presidente e' scelto dal Ministero

dell'economia e delle finanze. L'importo massimo del compenso per i

periti e' determinato dal Ministero dell'economia e delle finanze con

il decreto di cui al comma 497 ed e' ad esclusivo carico delle parti.

Il valore stimato dell'esito finale della liquidazione costituisce il

corrispettivo per il trasferimento stesso, che e' corrisposto dalla

societa' trasferitaria al Ministero dell'economia e delle finanze,

fermo restando quanto previsto al comma 494.

491. Effettuato il trasferimento, la societa' trasferitaria procede

alla liquidazione dei patrimoni trasferiti, avendo per scopo la

finale monetizzazione degli attivi, la piu' celere definizione dei

rapporti creditori e debitori e dei contenziosi in corso e il

pagamento dei creditori dei patrimoni trasferiti, assicurando il

rigoroso rispetto del principio della separatezza di tali patrimoni

dal proprio. La societa' trasferitaria non risponde con il proprio

patrimonio dei debiti e degli oneri dei patrimoni ad essa trasferiti

in base alla presente legge, ivi compresi quelli sostenuti per la

liquidazione di tali patrimoni. Ai creditori dei patrimoni trasferiti

continua ad applicarsi la garanzia dello Stato prevista dall'articolo

5 del decreto-legge 19 dicembre 1992, n. 487, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1993, n. 33, e successive

modificazioni. Le disponibilita' finanziarie rivenienti e conseguenti

ai trasferimenti di cui ai commi da 488 a 497 devono affluire su un

apposito conto corrente infruttifero da aprire presso la Tesoreria

centrale per conto dello Stato, intestato alla societa'

trasferitaria. Con decreto del Ministero dell'economia e delle

finanze e' fissato, tenendo conto del fabbisogno finanziario, come

individuato ai sensi del comma 490, l'ammontare delle risorse

finanziarie tratte dal predetto conto corrente infruttifero e

depositate presso il sistema bancario per le esigenze urgenti ed

improcrastinabili relative alla liquidazione dei patrimoni

trasferiti.

492. Dalla data del trasferimento, la societa' trasferitaria

subentra automaticamente nei processi attivi e passivi pendenti nei

quali sono parti EFIM in liquidazione coatta amministrativa e le

societa' di cui al comma 488, in luogo di essi, senza che si faccia

luogo all'interruzione dei processi e senza mutamento del rito

applicabile. Le spese legali e di consulenza tecnica relative a tali

processi o alle eventuali transazioni non possono comunque superare,

per ciascuna vertenza comprensiva di tutti i diversi gradi di

giudizio, l'ammontare di 300.000 euro.

493. Al termine della liquidazione dei patrimoni trasferiti, il

collegio dei periti di cui al comma 490, determina l'eventuale

maggiore importo risultante dalla differenza tra l'esito economico

effettivo consuntivato alla chiusura della liquidazione e il

corrispettivo versato di cui al medesimo comma 490. Di tale eventuale

maggiore importo, detratto il costo della valutazione, il 70 per

cento e' attribuito al Ministero dell'economia e delle finanze e la

residua quota del 30 per cento e' di competenza della societa'

trasferitaria in ragione del migliore risultato conseguito nella

liquidazione.

494. Allo scopo di accelerare e razionalizzare la prosecuzione

delle liquidazioni coatte amministrative delle societa' non

interamente controllate, direttamente o indirettamente da EFIM in

liquidazione coatta amministrativa, nella stessa data di cui al comma

489 i commissari liquidatori delle stesse decadono dalle loro

funzioni e la funzione di commissario liquidatore e' assunta dalla

societa' trasferitaria. Il trasferimento delle funzioni e'

disciplinato dalle vigenti norme in materia di liquidazione coatta

amministrativa.

495. Tutti gli atti compiuti in attuazione delle disposizioni di

cui ai commi da 488 a 494 sono esenti da qualunque imposta, diretta o

indiretta, tassa, obbligo e onere tributario comunque inteso o

denominato.

496. Le disposizioni di cui ai commi da 488 a 495 si applicano, in

quanto compatibili, alla societa' ITALTRADE Spa in liquidazione.

497. Il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce con uno

o piu' decreti i criteri e le modalita' di attuazione dei commi da

488 a 496.

498. I commissari liquidatori, nominati a norma dell'articolo 7,

comma 3, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, nelle procedure di

amministrazione straordinaria disciplinate dal decreto-legge 30

gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3

aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, e i commissari

straordinari nominati nelle procedure di amministrazione

straordinaria disciplinate dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n.

270, e dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con

modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, decadono se non

confermati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge. A tal fine, il Ministro dello sviluppo economico, con

proprio decreto, puo' disporre l'attribuzione al medesimo organo

commissariale, se del caso con composizione collegiale, dell'incarico

relativo a piu' procedure che si trovano nella fase liquidatoria,

dando mandato ai commissari di realizzare una gestione unificata dei

servizi generali e degli affari comuni, al fine di assicurare le

massime sinergie organizzative e conseguenti economie gestionali. Con

il medesimo decreto l'incarico di commissario puo' essere attribuito

a studi professionali associati o a societa' tra professionisti, in

conformita' a quanto disposto all'articolo 28, primo comma, lettera

b), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive

modificazioni.

499. Il numero dei commissari nominati o confermati ai sensi del

comma 498 non puo' superare la meta' del numero dei commissari in

carica alla data di entrata in vigore della presente legge. Gli

stessi stipulano convenzioni con i professionisti la cui opera si

rende necessaria nell'interesse della procedura, al fine di ridurre i

costi a carico dei creditori.

500. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare

nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono definiti i criteri per la determinazione e

la liquidazione dei compensi dovuti ai commissari liquidatori

nominati nelle procedure di amministrazione straordinaria

disciplinate dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito,

con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive

modificazioni, tenuto conto dei criteri previsti dal regolamento di

cui al decreto del Ministro di grazia e giustizia 28 luglio 1992, n.

570, nonche' delle modifiche e degli adattamenti suggeriti dalla

diversita' delle procedure.

501. Il compenso dei commissari di cui al comma 498 e' determinato

nella misura spettante in relazione al numero delle procedure ad essi

assegnate ridotto del 30 per cento.

502. All'articolo 8 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347,

convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39,

dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: "1-bis. La facolta'

prevista dall'articolo 97 del decreto legislativo n. 270 e'

esercitata dal Commissario straordinario nominato ai sensi

dell'articolo 2, comma 2 del presente decreto. Nel caso di concordato

con assunzione, la medesima facolta' e' esercitata, dopo la chiusura

della procedura a norma dell'articolo 4-bis, comma 11, del presente

decreto dall'assuntore del concordato. Se, al momento della chiusura

della procedura, il commissario straordinario e' costituito parte

civile nel processo penale, l'assuntore subentra nell'azione anche se

e' scaduto il termine previsto dall'articolo 79 del codice di

procedura penale".

503. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

sentito il Ministero delle infrastrutture, e' autorizzato a

procedere, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge, alla trasformazione della SOGESID Spa, al fine

di renderla strumentale alle esigenze e finalita' del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche

procedendo a tale scopo alla fusione per incorporazione con altri

soggetti, societa' e organismi di diritto pubblico che svolgono

attivita' nel medesimo settore della SOGESID Spa.

504. Per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 503, alla

data di entrata in vigore della presente legge, gli organismi di

amministrazione della SOGESID Spa sono sciolti e sono nominati un

Commissario straordinario e un subcommissario, con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito il

Ministro delle infrastrutture.

505. A decorrere dall'anno 2007, le disposizioni di cui

all'articolo 1, commi 9, 10, 11, 56, 58 e 61, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, e successive modificazioni, si applicano alle

amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

della pubblica amministrazione, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in

attuazione del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004,

n. 311. Restano salve le esclusioni previste dai commi 9, 12 e 64

dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive

modificazioni. Per quanto riguarda le spese di personale, le predette

amministrazioni adeguano le proprie politiche ai principi di

contenimento e razionalizzazione di cui alla presente legge. Il

presente comma non si applica agli organi costituzionali.

506. Agli enti pubblici di ricerca, all'Istituto nazionale di

economia agraria, all'Istituto nazionale di ricerca per gli alimenti

e la nutrizione, al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in

agricoltura, all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i

servizi tecnici e alle agenzie regionali per l'ambiente, non si

applica l'articolo 22, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248.

507. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, e' accantonata e resa

indisponibile, in maniera lineare, con esclusione degli effetti

finanziari derivanti dalla presente legge, una quota, pari

rispettivamente a 4.572 milioni di euro, a 5.031 milioni di euro e a

4.922 milioni di euro, delle dotazioni delle unita' previsionali di

base iscritte nel bilancio dello Stato, anche con riferimento alle

autorizzazioni di spesa predeterminate legislativamente, con

esclusione del comparto della radiodiffusione televisiva locale,

relative a consumi intermedi (categoria 2), a trasferimenti correnti

ad amministrazioni pubbliche (categoria 4), con esclusione dei

trasferimenti a favore della protezione civile, del Fondo ordinario

delle universita' statali, degli enti territoriali, degli enti

previdenziali e degli organi costituzionali, ad altri trasferimenti

correnti (categorie 5, 6 e 7), con esclusione dei trasferimenti

all'estero aventi natura obbligatoria, delle pensioni di guerra e

altri assegni vitalizi, delle erogazioni agli istituti di patronato e

di assistenza sociale, nonche' alle confessioni religiose di cui alla

legge 20 maggio 1985, n. 222, e successive modificazioni, ad altre

uscite correnti (categoria 12) e alle spese in conto capitale, con

esclusione dei trasferimenti a favore della protezione civile, di una

quota pari al 50 per cento dello stanziamento del Fondo per le aree

sottoutilizzate, dei limiti di impegno gia' attivati, delle rate di

ammortamento mutui, dei trasferimenti agli enti territoriali e delle

acquisizioni di attivita' finanziarie. Ai fini degli accantonamenti

complessivi indicati, le dotazioni iscritte nelle unita' previsionali

di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica

istruzione sono accantonate e rese indisponibili, in maniera lineare,

per un importo complessivo di 40 milioni di euro per ciascun anno del

triennio 2007-2009. Con decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare, su proposta dei Ministri competenti, entro il

31 marzo di ciascun anno del triennio 2007-2009, possono essere

disposte variazioni degli accantonamenti di cui al primo periodo,

anche interessando diverse unita' previsionali relative alle suddette

categorie con invarianza degli effetti sul fabbisogno e

sull'indebitamento netto della pubblica amministrazione, restando

preclusa la possibilita' di utilizzo di risorse di conto capitale per

disaccantonare risorse di parte corrente. Lo schema di decreto e'

trasmesso al Parlamento per l'acquisizione del parere delle

Commissioni competenti per le conseguenze di carattere finanziario.

(27)

508. Il Ministro competente, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, puo' comunicare all'Ufficio centrale

del bilancio ulteriori accantonamenti aggiuntivi delle dotazioni

delle unita' previsionali di parte corrente del proprio stato di

previsione, fatta eccezione per le spese obbligatorie e per quelle

predeterminate legislativamente, da destinare a consuntivo, per una

quota non superiore al 30 per cento, ad appositi fondi per

l'incentivazione, mediante contrattazione integrativa, del personale

dirigente e non dirigente che abbia contribuito direttamente al

conseguimento degli obiettivi di efficienza e di razionalizzazione

dei processi di spesa. (27)

509. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla

Tabella C allegata alla presente legge sono ridotte, in maniera

lineare, per un importo complessivo pari a euro 126,4 milioni per

l'anno 2007, a euro 335,4 milioni per l'anno 2008 e a euro 11,4

milioni per l'anno 2009.

510. Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione dell'

articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,

convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226, i

termini previsti dall'articolo 4, comma 92, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. (12)

511. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle

finanze e' istituito, con una dotazione, in termini di sola cassa, di

520 milioni di euro per l'anno 2007, un Fondo per la compensazione

degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi

del comma 177-bis dell' articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n.

350, introdotto dal comma 512 del presente articolo. All'utilizzo del

Fondo per le finalita' di cui al primo periodo si provvede con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al

Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti

per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

512. Dopo il comma 177 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre

2003, n. 350, e' inserito il seguente: "177-bis. In sede di

attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi

pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, e'

disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza

di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto

rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente. In caso si

riscontrino effetti finanziari non previsti a legislazione vigente

gli stessi possono essere compensati a valere sulle disponibilita'

del Fondo per la compensazione degli effetti conseguenti

all'attualizzazione dei contributi pluriennali. Le disposizioni del

presente comma si applicano anche alle operazioni finanziarie poste

in essere dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, a valere sui predetti

contributi pluriennali, il cui onere sia posto a totale carico dello

Stato. Le amministrazioni interessate sono, inoltre, tenute a

comunicare preventivamente al Ministero dell'economia e delle finanze

- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e Dipartimento

del tesoro, all'ISTAT e alla Banca d'Italia la data di attivazione

delle operazioni di cui al presente comma ed il relativo ammontare".

513. Per l'anno 2007, a valere sul fondo di cui al comma 96

dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, appositamente

incrementato, per gli anni 2007, 2008 e 2009, di 31,1 milioni di

euro, i Corpi di polizia sono autorizzati, entro il 30 marzo, ad

effettuare assunzioni per un contingente complessivo di personale non

superiore a 2.000 unita'. In questo contingente sono compresi 1.316

agenti della Polizia di Stato trattenuti in servizio, da ultimo, ai

sensi del decreto-legge 27 settembre 2006, n. 260, convertito, con

modificazioni dalla legge 10 novembre 2006, n. 280, che sono assunti

a tempo indeterminato a decorrere dal l° gennaio 2007 con le

modalita' previste all'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 2005,

n. 272, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2006,

n. 49.

514. Per l'anno 2007 e' autorizzata, a decorrere dal 1° luglio

2007, l'assunzione di un contingente di 600 vigili del fuoco.

515. Per l'anno 2007, per esigenze connesse con la prevenzione ed

il contrasto del terrorismo, anche internazionale, e della

criminalita' organizzata, l'Arma dei carabinieri e' autorizzata, in

deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di

spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro della difesa,

adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e

con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, si provvede, entro il predetto limite di spesa, alla

distribuzione nei vari gradi dei relativi reclutamenti.

516. Per l'anno 2007, al fine di garantire il consolidamento

dell'azione di contrasto all'economia sommersa, nonche' la piena

efficacia degli interventi in materia di polizia economica e

finanziaria, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato, in

deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, ad effettuare reclutamenti straordinari, entro un limite di

spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 10 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2008. Con decreto del Ministro dell'economia e

delle finanze, adottato di concerto con il Ministro per le riforme e

le innovazioni nella pubblica amministrazione, si provvede, entro il

predetto limite di spesa, alla distribuzione nei vari gradi dei

relativi reclutamenti.

517. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1,

comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di

magistrati ordinari entro il limite di spesa di 3 milioni di euro per

l'anno 2007 e di 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

518. Per l'anno 2007, e' autorizzato, in deroga all'articolo 1,

comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il reclutamento di

magistrati amministrativi e contabili, di avvocati e procuratori

dello Stato, entro il limite di spesa di 1,370 milioni di euro per

l'anno 2007 e di 5,671 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008.

Alla ripartizione delle predette assunzioni, si provvede mediante

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato su

proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze. (26)

519. Per l'anno 2007 una quota pari al 20 per cento del fondo di

cui al comma 513 e' destinata alla stabilizzazione a domanda del

personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno

tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in

virtu' di contratti stipulati anteriormente alla data del 29

settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche

non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in

vigore della presente legge, che ne faccia istanza, purche' sia stato

assunto mediante procedure selettive di natura concorsuale o previste

da norme di legge. Alle iniziative di stabilizzazione del personale

assunto a tempo determinato mediante procedure diverse si provvede

previo espletamento di prove selettive. Le amministrazioni continuano

ad avvalersi del personale di cui al presente comma, e

prioritariamente del personale di cui all' articolo 23, comma 1, del

decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive

modificazioni, in servizio al 31 dicembre 2006, nelle more della

conclusione delle procedure di stabilizzazione. Nei limiti del

presente comma, la stabilizzazione del personale volontario del Corpo

nazionale dei vigili del fuoco e' consentita al personale che risulti

iscritto negli appositi elenchi, di cui all' articolo 6 del decreto

legislativo 8 marzo 2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia

effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. Con decreto del

Ministro dell'interno, fermo restando il possesso dei requisiti

ordinari per l'accesso alla qualifica di vigile del fuoco previsti

dalle vigenti disposizioni, sono stabiliti i criteri, il sistema di

selezione, nonche' modalita' abbreviate per il corso di formazione.

Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate secondo le

modalita' di cui all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

520. Per l'anno 2007, per le specifiche esigenze degli enti di

ricerca, e' costituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, un apposito fondo, destinato alla

stabilizzazione di ricercatori, tecnologi, tecnici e personale

impiegato in attivita' di ricerca in possesso dei requisiti temporali

e di selezione di cui al comma 519, nonche' all'assunzione dei

vincitori di concorso con uno stanziamento pari a 20 milioni di euro

per l'anno 2007 e a 30 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2008.

All'utilizzo del predetto fondo si provvede con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, sentite le amministrazioni

vigilanti, su proposta della Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria

generale dello Stato.

521. Le modalita' di assunzione di cui al comma 519 trovano

applicazione anche nei confronti del personale di cui all' articolo

1, commi da 237 a 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in

possesso dei requisiti previsti dal citato comma 519, fermo restando

il relativo onere a carico del fondo previsto dall'articolo 1, comma

251, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, fatto salvo per il

restante personale quanto disposto dall'articolo 1, comma 249, della

stessa legge n. 266 del 2005.

522. Al fine di potenziare l'attivita' di sorveglianza nelle aree

naturali protette di rilievo internazionale e nazionale, ai sensi

dell'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, il Corpo

forestale dello Stato e' autorizzato ad assumere, a decorrere dal 1°

gennaio 2007, in deroga all'articolo 1, comma 95, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, 166 idonei non vincitori del concorso pubblico

per 500 allievi agenti forestali svolto in attuazione dell'articolo

1, comma 2, della legge 27 marzo 2004, n. 77. Al relativo onere, pari

a 2,2 milioni di euro per l'anno 2007 e a 5,24 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante corrispondente

riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4, comma

7, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, relativamente ai fondi di cui

al decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227. 11 Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri

decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

523. Per l'anno 2008 le amministrazioni dello Stato, anche ad

ordinamento autonomo, ivi compresi i Corpi di polizia ed il Corpo

nazionale dei vigili del fuoco, le agenzie, incluse le agenzie

fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30

luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici

non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, possono procedere, per il medesimo anno, ad assunzioni

di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di

personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per

cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno

precedente. Il limite di cui al presente comma si applica anche alle

assunzioni del personale di cui all'articolo 3 del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. Le

limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle assunzioni

di personale appartenente alle categorie protette e a quelle connesse

con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14

novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,

ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226, fatto salvo quanto previsto

dall'articolo 25 della medesima legge n. 226 del 2004. (26) (32) (44)

524. L'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari

comunali e provinciali procede a bandire il corso-concorso per

l'accesso in carriera dei segretari comunali e provinciali secondo le

vigenti disposizioni normative. Il corso-concorso, fermo restando per

il resto quanto previsto dalle norme vigenti, ha una durata di nove

mesi ed e' seguito da un tirocinio pratico di tre mesi presso uno o

piu' comuni. Durante il corso e' prevista una verifica volta ad

accertare l'apprendimento.

525. Per l'anno 2007, le vacanze organiche nei ruoli dei

sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria

di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre

1992, n. 443, come sostituita dalla tabella F allegata al decreto

legislativo 21 maggio 2000, n. 146, possono essere utilizzate per le

assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del

ruolo degli agenti ed assistenti della predetta tabella F, mediante

assunzione, a domanda, degli agenti ausiliari del Corpo di polizia

penitenziaria, reclutati ai sensi dell'articolo 6 della legge 30

novembre 2000, n. 356, e dell'articolo 50 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, anche se cessati dal servizio nel limite di 500 unita'

e comunque, entro un limite di spesa annua di 15 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2007. Le conseguenti posizioni di soprannumero

nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei

passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a

quelli dei sovrintendenti e degli ispettori. Ferme restando le

procedure di autorizzazione di cui al comma 536, con decreto del

Ministro della giustizia sono definiti i requisiti e le modalita' per

le predette assunzioni, nonche' i criteri per la formazione della

relativa graduatoria e le modalita' abbreviate del corso di

formazione, anche in deroga agli articoli 6 e 7 del decreto

legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

526. Le amministrazioni di cui al comma 523 possono altresi'

procedere, per l'anno 2008, nel limite di un contingente di personale

non dirigenziale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al

40 per cento di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno

precedente, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro del

personale, in possesso dei requisiti di cui al comma 519. Nel limite

del predetto contingente, per avviare anche per il Corpo nazionale

dei vigili del fuoco la trasformazione in rapporti a tempo

indeterminato delle forme di organizzazione precaria del lavoro, e'

autorizzata una stabilizzazione del personale volontario, di cui agli

articoli 6, 8 e 9 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, che,

alla data del 1° gennaio 2007, risulti iscritto negli appositi

elenchi di cui al predetto articolo 6 del decreto legislativo 8 marzo

2006, n. 139, da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di

centoventi giorni di servizio. Con decreto del Ministro dell'interno,

fermo restando il possesso dei requisiti ordinari per l'accesso alla

qualifica di vigile del fuoco previsti dalle vigenti disposizioni,

sono stabiliti i criteri, il sistema di selezione, nonche' modalita'

abbreviate per il corso di formazione. (32)(40)

527. Per l'anno 2008 le amministrazioni di cui al comma 523 possono

procedere ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato,

previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilita', nel limite

di un contingente complessivo di personale corrispondente ad una

spesa annua lorda pari a 75 milioni di euro a regime. A tal fine e'

istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze pari a 25 milioni di euro per l'anno

2008 ed a 75 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. Le

autorizzazioni ad assumere sono concesse secondo le modalita' di cui

all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e

successive modificazioni. (32) (40) (44)

528. Le procedure di conversione in rapporti di lavoro a tempo

indeterminato dei contratti di formazione e lavoro prorogati ai sensi

dell'articolo 1, comma 243, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

ovvero in essere alla data del 30 settembre 2006, possono essere

attuate a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, nel limite dei posti disponibili in organico. Nell'attesa

delle procedure di conversione di cui al presente comma i contratti

di formazione e lavoro sono prorogati al 31 dicembre 2007. (12)

529. Per il triennio 2007-2009 le pubbliche amministrazioni

indicate al comma 523, che procedono all'assunzione di personale a

tempo determinato, nei limiti ed alle condizioni previsti dal comma

1-bis dell'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,

nonche' dal comma 538 del presente articolo, nel bandire le relative

prove selettive riservano una quota del 60 per cento del totale dei

posti programmati ai soggetti con i quali hanno stipulato uno o piu'

contratti di collaborazione coordinata e continuativa, per la durata

complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre

2006, attraverso i quali le medesime abbiano fronteggiato esigenze

attinenti alle ordinarie attivita' di servizio.

530. Al fine di potenziare l'azione di contrasto dell'evasione e

dell'elusione fiscale, nonche' l'attivita' di monitoraggio e

contenimento della spesa, una quota parte, stabilita con decreto del

Ministro dell'economia e delle finanze, delle risorse previste per il

finanziamento di specifici programmi di assunzione del personale

dell'amministrazione economico-finanziaria, e' destinata alle agenzie

fiscali. Le modalita' di reclutamento del personale

dell'amministrazione economicofinanziaria, incluso quello delle

agenzie fiscali, sono definite, anche in deroga ai limiti previsti

dalle vigenti disposizioni, sentite le organizzazioni sindacali, ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, secondo periodo, del decreto-legge 30

settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

dicembre 2005, n. 248.

531. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n.

79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.

140, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) dopo le parole: "attivita' di controllo fiscale," sono inserite le

seguenti: "dei risparmi di spesa conseguenti a controlli che

abbiano determinato il disconoscimento in via definitiva di

richieste di rimborsi o di crediti d'imposta,";

b) dopo le parole: "di tali risorse" sono inserite le seguenti: ",

per l'amministrazione economica e per quella finanziaria in

relazione a quelle di rispettiva competenza,";

c) le parole: "con effetto dall'anno 2004" sono sostituite dalle

seguenti: "per gli anni 2004 e 2005";

d) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con effetto dall'anno

2006, le predette percentuali sono determinate ogni anno in misura

tale da destinare alle medesime finalita' un livello di risorse

non superiore a quello assegnato per il 2004, ridotto del 10 per

cento".

532. Al comma 213-bis dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: ", nonche' al personale delle agenzie fiscali".

533. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 4, del

decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni,

dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e' ridotta di 500.000 euro per

l'anno 2007.

534. Sono prorogati fino al 31 dicembre 2007 i comandi del

personale appartenente a Poste italiane Spa.

535. All'articolo 10-bis, comma 5, quinto periodo, del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: "31

dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

536. Le assunzioni di cui ai commi 523, 526, 528 e 530 sono

autorizzate secondo le modalita' di cui all'articolo 35, comma 4, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate,

corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute

nell'anno precedente e dei relativi oneri. Il termine di validita' di

cui all'articolo 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

e' prorogato al 31 dicembre 2008.

537. All'articolo 1, comma 103, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, le parole: "A decorrere dall'anno 2008" sono sostituite dalle

seguenti: "A decorrere dall'anno 2010".

538. Con effetto dall'anno 2007, all'articolo 1, comma 187, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "60 per cento" sono

sostituite dalle seguenti: "40 per cento".

539. I commi 228 e 229 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

2005, n. 266, sono abrogati.

540. All'articolo 1, comma 97, della legge 30 dicembre 2004, n.

311, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti

lettere:

"h-bis) per la copertura delle posizioni dirigenziali della

Presidenza del Consiglio dei ministri;

h-ter) del personale del Ministero degli affari esteri;

h-quater) del personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile;

h-quinquies) del personale di magistratura della giustizia

amministrativa".

541. Le assunzioni autorizzate per l'anno 2006 con decreto del

Presidente della Repubblica 28 aprile 2006, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 117 del 22 maggio 2006, possono essere effettuate entro

il 30 aprile 2007.

542. Al fine di perseguire il migliore espletamento dei propri

compiti istituzionali e, in particolare, di quelli di vigilanza e di

controllo, il Garante per la protezione dei dati personali e'

autorizzato ad incrementare la propria dotazione organica in misura

non superiore al 25 per cento della consistenza attualmente prevista

dall'articolo 156, comma 2, del codice in materia di protezione dei

dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

nei limiti della dotazione prevista nella Tabella C allegata alla

presente legge.

543. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di

perseguire il migliore espletamento dei propri compiti istituzionali,

puo' proporre una graduale ridefinizione della propria dotazione

organica in misura non superiore al 25 per cento della consistenza

attuale, mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa

dall'articolo 1, commi 65 e 66, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale. La

delibera dell'Autorita' recante la proposta motivata di cui al

periodo precedente e' sottoposta al Presidente del Consiglio dei

ministri per l'approvazione, sentiti il Ministro delle comunicazioni

e il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il termine di

trenta giorni dal ricevimento, trascorso il quale la delibera diventa

esecutiva.

544. Al fine di fronteggiare le esigenze scaturenti dai nuovi

compiti recati dalla presente legge, con particolare riferimento alle

politiche di contrasto del lavoro sommerso e di prevenzione degli

incidenti sul lavoro e del fenomeno delle morti bianche, il Ministero

del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato:

a) all'immissione in servizio fino a trecento unita' di personale

risultato idoneo in seguito allo svolgimento dei concorsi

pubblici, per esami, a complessivi 795 posti di ispettore del

lavoro, area funzionale C, posizione economica C2, per gli uffici

del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ubicati nelle

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna,

Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche,

Piemonte, Puglia, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto, Campania,

Molise e Sicilia;

b) all'immissione nei ruoli di destinazione finale e al conseguente

adeguamento delle competenze economiche, del personale in servizio

risultato vincitore ovvero idoneo nei relativi percorsi di

riqualificazione.

545. Per l'attuazione del comma 544, a decorrere dall'anno 2007 e'

autorizzata la spesa annua di 8,5 milioni di euro con riferimento al

comma 544, lettera a), e di 5 milioni di euro con riferimento al

comma 544, lettera b).

546. Ai fini di quanto disposto dall'articolo 48, comma 1, del

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le risorse per la

contrattazione collettiva nazionale previste per il biennio 2006-2007

dall'articolo 1, comma 183, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a

carico del bilancio statale sono incrementate per l'anno 2007 di 807

milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 di 2.193 milioni di

euro.

547. In sede di definizione delle linee generali di indirizzo per

la contrattazione collettiva del biennio 2006-2007, ai sensi

dell'articolo 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e

successive modificazioni, in applicazione delle disposizioni di cui

al comma 546, e' reso esigibile interamente, per il medesimo biennio,

il complesso delle risorse di cui al medesimo comma 546.

548. All' articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, il comma 7 e' sostituito dal seguente: "7. La procedura di

certificazione dei contratti collettivi deve concludersi entro

quaranta giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, decorsi

i quali i contratti sono efficaci, fermo restando che, ai fini

dell'esame dell'ipotesi di accordo da parte del Consiglio dei

ministri, il predetto termine puo' essere sospeso una sola volta e

per non piu' di quindici giorni, per motivate esigenze istruttorie

dei comitati di settore o del Presidente del Consiglio dei ministri.

L'ARAN provvede a fornire i chiarimenti richiesti entro i successivi

sette giorni. La deliberazione del Consiglio dei ministri deve

comunque essere adottata entro otto giorni dalla ricezione dei

chiarimenti richiesti, o dalla scadenza del termine assegnato

all'ARAN, fatta salva l'autonomia negoziale delle parti in ordine ad

un'eventuale modifica delle clausole contrattuali. In ogni caso i

contratti divengono efficaci trascorso il cinquantacinquesimo giorno

dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, che e' trasmesso

dall'ARAN, corredato della prescritta relazione tecnica, al comitato

di settore entro tre giorni dalla predetta sottoscrizione. Resta

escluso comunque dall'applicazione del presente articolo ogni onere

aggiuntivo a carico del bilancio dello Stato anche nell'ipotesi in

cui i comitati di settore delle amministrazioni di cui all'articolo

41, comma 3, non si esprimano entro il termine di cui al comma 3 del

presente articolo".

549. Le risorse previste dall'articolo 1, comma 184, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, per corrispondere i miglioramenti retributivi

al personale statale in regime di diritto pubblico per il biennio

2006-2007 sono incrementate per l'anno 2007 di 374 milioni di euro e

a decorrere dall'anno 2008 di 1.032 milioni di euro, con specifica

destinazione, rispettivamente, di 304 milioni di euro e di 805

milioni di euro per il personale delle Forze armate e dei Corpi di

polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. In

aggiunta a quanto previsto dal primo periodo e' stanziata, per l'anno

2007, la somma di 40 milioni di euro e a decorrere dall'anno 2008 la

somma di 80 milioni di euro da destinare al trattamento accessorio

del personale delle Forze armate e dei Corpi di polizia di cui al

decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in relazione alle

speciali esigenze connesse con la tutela dell'ordine e della

sicurezza pubblica, con la prevenzione e la repressione dei reati,

nonche' alle speciali esigenze della difesa nazionale, anche in

relazione agli accresciuti impegni in campo internazionale.

550. Il Fondo unico di amministrazione per il miglioramento

dell'efficacia e dell'efficienza dei servizi istituzionali del

Ministero dell'interno e' incrementato, a decorrere dal 2007, di 6

milioni di euro.

551. Allo scopo del miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza

delle funzioni di competenza statale in campo infrastrutturale, a

decorrere dal 2007 e' autorizzata la spesa di 6 milioni di euro da

destinare, con criteri fissati in sede di contrattazione integrativa,

al personale applicato alle attivita' di programmazione, indirizzo,

vigilanza tecnica ed operativa e controllo su ANAS Spa e sui

concessionari autostradali, nonche' alle attivita' di cui

all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

5 luglio 2006, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 179 del 3

agosto 2006.

552. A decorrere dal 1° gennaio 2007, in sede di contrattazione

integrativa, un importo non superiore a un milione di euro annui,

viene destinato a garantire il funzionamento della Cassa di

previdenza ed assistenza per i dipendenti dell'ex Ministero delle

infrastrutture e dei trasporti, con modalita' stabilite ai sensi

dell'articolo 5, lettera a), del decreto-legge 21 dicembre 1966, n.

1090, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1967, n.

14, e successive modificazioni.

553. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 634,

a decorrere dall'anno 2007 e' stanziata la somma di euro 7.000.000

annui per le finalita' di cui all'articolo 2-octies del decreto-legge

26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25

giugno 2005, n. 109, da destinare ai dipendenti del Ministero della

pubblica istruzione. Con decreto del Ministro della pubblica

istruzione sono stabiliti i criteri di riparto della citata somma.

554. Le somme di cui ai commi 546 e 549, comprensive degli oneri

contributivi e dell'IRAP di cui al decreto legislativo 15 dicembre

1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo

di cui all'articolo 11, comma 3, lettera h), della legge 5 agosto

1978, n. 468.

555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere

dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di

cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per

protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e

inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili

del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o

lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di

soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attivita' operative o

addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta

ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti

collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi

sindacali.

556. Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed

enti pubblici diversi dall' amministrazione statale, gli oneri

derivanti dai rinnovi contrattuali per il biennio 2006-2007, nonche'

quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al

personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30

marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai

sensi dell'articolo 48, comma 2, del medesimo decreto legislativo n.

165 del 2001. In sede di deliberazione degli atti di indirizzo

previsti dall'articolo 47, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, i comitati di settore provvedono alla quantificazione

delle relative risorse, attenendosi, quale tetto massimo di crescita

delle retribuzioni, ai criteri previsti per il personale delle

amministrazioni dello Stato di cui al comma 546. A tale fine, i

comitati di settore si avvalgono dei dati disponibili presso il

Ministero dell'economia e delle finanze comunicati dalle rispettive

amministrazioni in sede di rilevazione annuale dei dati concernenti

il personale dipendente.

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al

rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al

patto di stabilita' interno assicurano la riduzione delle spese di

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai

rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della

propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti

ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale

rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale

reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro

flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture

burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici

con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni

dirigenziali in organici;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione

integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni

dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell'applicazione del comma 557, costituiscono

spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di

collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di

lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto

legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' per tutti i soggetti a

vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico

impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o

comunque facenti capo all'ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il

divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno

2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto

2008, n.133.

558. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, gli enti di cui al comma 557 fermo restando il rispetto delle

regole del patto di stabilita' interno, possono procedere, nei limiti

dei posti disponibili in organico, alla stabilizzazione del personale

non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni,

anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtu' di

contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o

che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non

continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in

vigore della presente legge, nonche' del personale di cui al comma

1156, lettera f), purche' sia stato assunto mediante procedure

selettive di natura concorsuale o previste da norme di legge . Alle

iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo

determinato mediante procedure diverse si provvede previo

espletamento di prove selettive.

559. Il personale proveniente dai consorzi agrari ai sensi dei

commi 6 e 7 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410, e

collocato in mobilita' collettiva alla data del 29 settembre 2006

puo' essere inquadrato a domanda presso le regioni e gli enti locali

nei limiti delle dotazioni organiche vigenti alla data di entrata in

vigore della presente legge. (14)

560. Per il triennio 2007-2009 le amministrazioni di cui al comma

557, che procedono all'assunzione di personale a tempo determinato,

nei limiti e alle condizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo

36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel bandire le

relative prove selettive riservano una quota non inferiore al 60 per

cento del totale dei posti programmati ai soggetti con i quali hanno

stipulato uno o piu' contratti di collaborazione coordinata e

continuativa, esclusi gli incarichi di nomina politica, per la durata

complessiva di almeno un anno raggiunta alla data del 29 settembre

2006. (17)

561. Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole

del patto di stabilita' interno non possono procedere ad assunzioni

di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto.

562. Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di

stabilita' interno, le spese di personale, al lordo degli oneri

riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione

degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il

corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo

periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite

delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato

complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il

personale di cui al comma 558. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 31 MAGGIO

2010, N. 78, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 LUGLIO 2010, N.

122

563. Il personale, gia' appartenente all'Amministrazione autonoma

dei monopoli di Stato distaccato presso l'Ente tabacchi italiani,

dichiarato in esubero a seguito di ristrutturazioni aziendali e

ricollocato presso uffici delle pubbliche amministrazioni, ai sensi

dell' articolo 4 del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283,

attualmente inquadrato nel ruolo fino ad esaurimento, previsto

dall'articolo 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 283 del

1998 e inserito nella specifica sezione 1/G prevista dal decreto del

Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001, che ne fa esplicita

richiesta, viene assegnato anche in posizione di soprannumero, salvo

riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico, nei

ruoli degli enti presso i quali presta al momento servizio. Su

dichiarazione dei relativi enti e' riconosciuta l'eventuale

professionalita' acquisita con l'assegnazione della qualifica o

profili corrispondenti. Il Ministero dell'economia e delle finanze

provvede, senza aggravio di spesa, ad assegnare agli enti le relative

risorse finanziarie, attualmente attestate in un unico capitolo di

spesa di bilancio gestito dal Dipartimento per le politiche fiscali.

564. All'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.

285, e successive modificazioni, dopo il comma 4, e' aggiunto il

seguente: 4-bis. "La quota dei proventi delle sanzioni amministrative

pecuniarie per violazioni previste dal presente codice, annualmente

destinata con delibera di Giunta al miglioramento della circolazione

sulle strade, puo' essere destinata ad assunzioni stagionali a

progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme

flessibili di lavoro".

565. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la

realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio

2007-2009, in attuazione del protocollo d'intesa tra il Governo, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per un patto

nazionale per la salute, sul quale la Conferenza delle regioni e

delle province autonome, in data 28 settembre 2006, ha espresso la

propria condivisione:

a) gli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo restando quanto

previsto per gli anni 2005 e 2006 dall'articolo 1, commi 98 e 107,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, per l'anno 2006, dall'

articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica

adottando misure necessarie a garantire che le spese del

personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle

amministrazioni e dell'IRAP, non superino per ciascuno degli anni

2007, 2008 e 2009 il corrispondente ammontare dell'anno 2004

diminuito dell' 1,4 per cento. A tale fine si considerano anche le

spese per il personale con rapporto di lavoro a tempo determinato,

con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che

presta servizio con altre forme di rapporto di lavoro flessibile o

con convenzioni;

b) ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui alla lettera

a), le spese di personale sono considerate al netto: 1) per l'anno

2004, delle spese per arretrati relativi ad anni precedenti per

rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro; 2) per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, delle spese derivanti dai

rinnovi dei contratti collettivi nazionali di lavoro intervenuti

successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e

pertanto devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, le spese di personale

totalmente a carico di finanziamenti comunitari o privati nonche'

le spese relative alle assunzioni a tempo determinato e ai

contratti di collaborazione coordinata e continuativa per

l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi

dell'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.

502, e successive modificazioni;

c) gli enti destinatari delle disposizioni di cui alla lettera a),

nell'ambito degli indirizzi fissati dalle regioni nella loro

autonomia, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento

della spesa previsti dalla medesima lettera:

1) individuano la consistenza organica del personale dipendente a

tempo indeterminato in servizio alla data del 31 dicembre 2006 e

la relativa spesa;

2) individuano la consistenza del personale che alla medesima data

del 31 dicembre 2006 presta servizio con rapporto di lavoro a

tempo determinato, con contratto di collaborazione coordinata e

continuativa o con altre forme di lavoro flessibile o con

convenzioni e la relativa spesa;

3) predispongono un programma annuale di revisione delle predette

consistenze finalizzato alla riduzione della spesa complessiva di

personale. In tale ambito e nel rispetto dell'obiettivo di cui

alla lettera a), e' verificata la possibilita' di trasformare le

posizioni di lavoro gia' ricoperte da personale precario in

posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine

le regioni nella definizione degli indirizzi di cui alla presente

lettera possono nella loro autonomia far riferimento ai principi

desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543;

4) fanno riferimento, per la determinazione dei fondi per il

finanziamento della contrattazione integrativa, alle disposizioni

recate dall'articolo 1, commi 189, 191 e 194, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, al fine di rendere coerente la consistenza

dei fondi stessi con gli obiettivi di riduzione della spesa

complessiva di personale e di rideterminazione della consistenza

organica;

d) a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge

per gli enti del Servizio sanitario nazionale le misure previste

per gli anni 2007 e 2008 dall'articolo 1, comma 98, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi da 198 a 206,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono sostituite da quelle

indicate nel presente comma;

e) alla verifica dell'effettivo conseguimento degli obiettivi.

previsti dalle disposizioni di cui alla lettera a) per gli anni

2007, 2008 e 2009, nonche' di quelli previsti per i medesimi enti

del Servizio sanitario nazionale dall'articolo 1, commi 98 e 107,

della legge 30 dicembre 2004, n. 311, per gli anni 2005 e 2006 e

dall'articolo 1, comma 198, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

per l'anno 2006, si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la

verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23

marzo 2005, sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta

Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata

adempiente accertato l'effettivo conseguimento degli obiettivi

previsti. In caso contrario la regione e' considerata adempiente

solo ove abbia comunque assicurato l'equilibrio economico. Nelle

procedure di reclutamento della dirigenza sanitaria, svolte in

attuazione della presente legge, il servizio prestato nelle forme

previste dalla lettera a) del presente comma presso l'azienda che

bandisce il concorso e' valutato ai sensi degli articoli 27, 35,

39, 43, 47 e 55 del regolamento di cui al decreto del Presidente

della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.

566. Al fine di dare continuita' alle attivita' di sorveglianza

epidemiologica, prevenzione e sperimentazione di cui alla legge 19

gennaio 2001, n. 3, gli Istituti zooprofilattici sperimentali sono

autorizzati a procedere all'assunzione di personale a tempo

indeterminato, nei limiti della dotazione organica all'uopo

rideterminata e del finanziamento complessivo deliberato annualmente

dal CIPE, integrato dalla quota parte della somma di cui al terzo

periodo del presente comma. Nelle procedure di assunzione si provvede

prioritariamente alla stabilizzazione del personale precario, che sia

in servizio da almeno tre anni, anche non continuativi, o che

consegua tale requisito in virtu' di contratti stipulati

anteriormente alla data del 29 settembre 2006 ovvero che sia stato in

servizio per almeno tre anni anche non continuativi, nel quinquennio

anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ed

accertati i requisiti specifici professionali e generali di

idoneita'. Lo stanziamento di cui al decreto-legge 21 novembre 2000,

n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 gennaio 2001,

n. 3, e' rideterminato, a decorrere dall'anno 2008, in euro

35.300.000. Il Ministero della salute di concerto con il Ministero

dell'economia e delle finanze, sentiti gli Istituti zooprofilattici

sperimentali, definisce con apposito programma annuale le attivita'

da svolgere nonche' i criteri e i parametri di distribuzione agli

stessi di quota parte del predetto stanziamento.

567. E' autorizzata, a decorrere dal 2007, la spesa di euro 6

milioni da destinare, attraverso la contrattazione collettiva

nazionale integrativa, all'incentivazione della produttivita' del

personale delle aree funzionali in servizio presso il Ministero degli

affari esteri in relazione all'incremento dei compiti ad esso

assegnati e connessi al supporto delle missioni umanitarie, di

stabilizzazione e di ricostruzione in atto, di cui alla legge 4

agosto 2006, n. 247, e al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253,

convertito, con modificazioni, dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270,

ivi incluse la gestione e l'amministrazione degli interventi.

568. Una quota delle maggiori entrate di ciascun anno provenienti

dalla applicazione della tariffa consolare di cui all'articolo 56 del

decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200,

certificate con decreto del Ministro degli affari esteri, nel limite

di 10 milioni di euro annui, e' destinata al funzionamento e alla

razionalizzazione delle sedi all'estero.

569. L'articolo 80, comma 42, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,

e successive modificazioni, e' abrogato.

570. Gli oneri previsti dalla tabella A allegata alla legge 14

novembre 2000, n. 331, nonche' dalla tabella C allegata alla legge 23

agosto 2004, n. 226, sono ridotti del 15 per cento in ragione d'anno

a decorrere dall'anno 2007.

571. Al fine di potenziare l'attivita' ispettiva, il Comando dei

carabinieri per la tutela del lavoro e' incrementato di sessanta

unita' di personale, di cui tre tenenti colonnello/maggiori, un

capitano, venticinque ispettori, quattordici sovrintendenti e

diciassette appuntati/carabinieri, da considerare in soprannumero

rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto dalle norme

vigenti.

572. Per le finalita' di cui al comma 571, e' autorizzato il

ricorso ad arruolamenti straordinari, per un numero corrispondente di

unita' di personale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 39

della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.

573. Nel nuovo contingente di cui al comma 571 deve essere previsto

almeno il 50 per cento di unita' gia' in possesso di esperienza e

capacita' operativa nella materia giuslavoristica.

574. Al fine di potenziare gli strumenti per la lotta all' ecomafia

ed alle altre forme di criminalita' organizzata in campo ambientale,

anche attraverso azioni di ricerca operativa e di intelligence, e per

ottimizzare gli interventi di prevenzione e repressione delle

violazioni commesse in danno dell'ambiente sul territorio nazionale,

il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

e' autorizzato ad avvalersi di strutture specialistiche del Comando

dei carabinieri per la tutela dell'ambiente, che e' a tale fine

autorizzato per l'anno 2007 a ricorrere ad arruolamenti straordinari

fino ad un massimo di venti unita' di personale, di cui sei tenenti,

dodici ispettori e due appuntati/carabinieri, da considerare in

soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri previsto

dalle norme vigenti.

575. Il trattamento economico complessivo dei Ministri e dei

Sottosegretari di Stato membri del Parlamento nazionale, previsto

dall'articolo 2, primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e'

ridotto del 30 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2007.

576. Per il personale non contrattualizzato di cui all'articolo 3

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, l'adeguamento retributivo previsto dall'articolo 24,

commi 1 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, fermo restando il

procedimento di determinazione ivi disciplinato, e' corrisposto per

l'anno 2007 nella misura del 70 per cento, con riferimento al

personale con retribuzioni complessivamente superiori a 53.000 euro

annui, senza dare luogo a successivi recuperi, con applicazione

nell'anno 2008 nella misura piena dell'indice di adeguamento e

reintegrazione della base retributiva cui applicarlo.

577. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di

cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,

n. 165, come modificato dall'articolo 34, comma 1, del decreto-legge

4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, sono anche disciplinati i criteri applicativi

dell' articolo 22-bis, comma 1, dello stesso decreto-legge, sulla

base dei medesimi principi e modalita'. Il decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri di cui al primo periodo del presente comma

trova applicazione anche nei confronti del personale di cui

all'articolo 5, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e

successive modificazioni, nonche' del personale di cui all'articolo

65, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, e

successive modificazioni, in relazione ai trattamenti indennitari

comunque denominati in godimento.

578. L'articolo 23-bis, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, si interpreta nel senso che ai dirigenti delle

pubbliche amministrazioni, agli appartenenti alla carriera

diplomatica e prefettizia nonche' ai magistrati ordinari,

amministrativi e contabili, agli avvocati e procuratori dello Stato,

collocati in aspettativa senza assegni presso soggetti e organismi

pubblici, e' riconosciuta l'anzianita' di servizio. E' fatta salva

l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore

della presente legge.

579. Sui provvedimenti di attuazione delle disposizioni di cui ai

commi da 404 a 577, aventi riflessi sull'organizzazione e sulla

gestione dei rapporti di lavoro o sullo stato giuridico dei pubblici

dipendenti, sono sentite le organizzazioni sindacali maggiormente

rappresentative.

580. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

581. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

582. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

583. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

584. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

585. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

586. Dalla attuazione dei regolamenti di cui al comma 585 dovra'

derivare una riduzione di spesa non inferiore a 3 milioni di euro nel

2007 e a 6 milioni di euro negli anni 2008 e seguenti.

587. Entro il 30 aprile di ciascun anno le amministrazioni

pubbliche statali, regionali e locali sono tenute a comunicare, in

via telematica o su apposito supporto magnetico, al Dipartimento

della funzione pubblica l'elenco dei consorzi di cui fanno parte e

delle societa' a totale o parziale partecipazione da parte delle

amministrazioni medesime, indicando la ragione sociale, la misura

della partecipazione, la durata dell'impegno, l'onere complessivo a

qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio

dell'amministrazione, il numero dei rappresentanti

dell'amministrazione negli organi di governo, il trattamento

economico complessivo a ciascuno di essi spettante.

588. Nel caso di mancata o incompleta comunicazione dei dati di cui

al comma 587, e' vietata l'erogazione di somme a qualsivoglia titolo

da parte dell'amministrazione interessata a favore del consorzio o

della societa', o a favore dei propri rappresentanti negli organi di

governo degli stessi. (23)

589. Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui ai commi

587 e 588 una cifra pari alle spese da ciascuna amministrazione

sostenuta nell'anno viene detratta dai fondi a qualsiasi titolo

trasferiti a quella amministrazione dallo Stato nel medesimo anno.

(23)

590. Le disposizioni di cui ai commi 587, 588 e 589 costituiscono

per le regioni principio fondamentale di coordinamento della finanza

pubblica, ai fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di

stabilita' e crescita dell'Unione europea. (23)

591. I dati raccolti ai sensi del comma 587 sono pubblici, e sono

esposti nel sito web del Dipartimento della funzione publica. Il

Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica

amministrazione riferisce annualmente alle Camere.

592. All'articolo 43, comma 1, lettera b), della legge 27 dicembre

2002, n. 289, dopo le parole: "legge 28 febbraio 1986, n. 41" sono

aggiunte le seguenti: "; gli effetti si estendono anche alle

eventuali partite debitorie pregresse a carico dell'Ente. definite

alla data di entrata in vigore della presente legge".

593. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244

594. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle regioni presso

gli organi dell'Unione europea, non possono essere coperte con fondi

derivanti da trasferimenti, a qualunque titolo da parte dello Stato

le spese sostenute dalle regioni per l'acquisto o la gestione di sedi

di rappresentanza in Paesi esteri, o per la istituzione di uffici o

di strutture comunque denominate per la promozione economica,

commerciale, turistica.

595. Qualora le regioni sostengano spese ricadenti nelle

fattispecie di cui al comma precedente, una cifra pari alle spese da

ciascuna regione sostenute nell'anno viene detratta dai fondi a

qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quella regione dallo

Stato nel medesimo anno.

596. Le disposizioni di cui ai commi 594 e 595 costituiscono

principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai

fini del rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e

crescita dell'Unione europea.

597. Fatti salvi gli uffici di rappresentanza delle associazioni

nazionali degli enti locali presso gli organi dell'Unione europea,

non e' consentito a comuni e province, anche in forma associata,

acquistare o gestire sedi di rappresentanza in Paesi esteri, o

l'istituzione di uffici o di strutture comunque denominate per la

promozione economica, commerciale, turistica.

598. E fatto altresi' divieto a comuni e province di coprire, con

fondi derivanti da trasferimenti a qualunque titolo da parte dello

Stato, le spese sostenute, anche in forma associata, nell'ambito

delle fattispecie di cui al comma 596.

599. Qualora gli enti locali sostengano, anche in forma associata,

spese ricadenti nelle fattispecie di cui al comma 596, una cifra pari

alle spese da ciascun ente sostenute nell'anno viene detratta dai

fondi a qualsiasi titolo complessivamente trasferiti a quell'ente

dallo Stato nel medesimo anno.

600. All'articolo 1, comma 213-bis della legge 23 dicembre 2005, n.

266, dopo le parole: "dell'Istituto nazionale della previdenza

sociale (INPS)" sono inserite le seguenti: ", dell'Ente nazionale di

previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS),

dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA)".

601. A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza

e la celerita' dei processi di finanziamento a favore delle scuole

statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della

pubblica istruzione, in apposita unita' previsionale di base, i

seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle

istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del

personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il

funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi

affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unita'

previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della

pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi

disabili", nonche' gli stanziamenti iscritti nel centro di

responsabilita' "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale

del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del

Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i

parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche

delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa

conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni

scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla

costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica

istruzione procede a una specifica attivita' di monitoraggio. (27)

(48)

602. Le disponibilita' iscritte nel fondo di cui alla legge 18

dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell' anno di

competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del

predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 e' assegnata nell'anno

2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento

dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base

di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006. (41)

603. Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti

morali, nonche' enti ecclesiastici che abbiano le finalita' di cui

all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000,

n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai

collegi universitari legalmente riconosciuti.

604. Ai collegi universitari di cui al comma 603 e' applicata

l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo

10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della

Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

605. Per meglio qualificare il ruolo e l'attivita'

dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti,

anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo

della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema

dell'istruzione, con uno o piu' decreti del Ministro della pubblica

istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere

dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la

formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilita'

dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando

obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per

i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realta'

territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale

del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresi', alla

revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della

riduzione della dotazione organica del personale amministrativo,

tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati

alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici

attraverso la flessibilita' e l'individualizzazione della

didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto

dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,

con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive

esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni,

uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e

istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a

definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo

indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da

verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e

delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri -

Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta

fattibilita' dello stesso, per complessive 150.000 unita', al fine

di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di

evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere piu'

funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad

abbassare l'eta' media del personale docente. Analogo piano di

assunzioni a tempo indeterminato e' predisposto per il personale

amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive

30.000 unita. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui

alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime

autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39,

comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente

all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica

istruzione realizza un'attivita' di monitoraggio sui cui

risultati, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni

parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalita' di

formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali

sistemi di reclutamento del personale docente, nonche' di

verificare, al fine della gestione della fase transitoria,

l'opportunita' di procedere a eventuali adattamenti in relazione a

quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di

entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti

di cui all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97,

convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143,

sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi

gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il

biennio 2007-2008 per i docenti gia' in possesso di abilitazione,

e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i

docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della

presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del

predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di

specializzazione all'insegnamento secondario (SISS), i corsi

biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico

(COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i

Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della

formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il

conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro

della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della

pubblica istruzione (CNPI), e' successivamente disciplinata la

valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle

predette graduatorie ai fini della partecipazione ai futuri

concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione

del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale

docente previsto dalla presente lettera, e' abrogata con effetto

dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3),

lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al

decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni,

dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. E fatta salva la valutazione in

misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta

data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione

musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per

l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/

2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento

che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n.

124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto

del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, e'

riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle

graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media

previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio

2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto

2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo

indeterminato gia' effettuate su posti della medesima classe di

concorso. Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni

scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate

le nomine di cui al comma 619, si procede alla nomina dei

candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della

procedura riservata bandita con decreto del Ministro della

pubblica istruzione 3 ottobre 2006, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che

abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata,

alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota

aggiuntiva del 10 per cento e siano risultati idonei e non

nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando.

Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano

partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate

bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 100 del 20

dicembre 2002 e con il predetto decreto ministeriale 3 ottobre

2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di

formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano

utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la

partecipazione agli stessi corsi di formazione. Detti candidati

possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione

e sono ammessi a completare l' iter concorsuale sostenendo gli

esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle

rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo

al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere

sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le

nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di

assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di

indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria

del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17

dicembre 2002 sono, altresi', inseriti, ulteriormente in coda,

coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura

il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma

che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di

presidenza; (41)

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di

attivita' di monitoraggio a sostegno delle competenze

dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con

l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti piu' significativi delle

assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo

1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di

un piano biennale di formazione per i docenti della scuola

primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e

2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze

necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine,

per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di

formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in

presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali

ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la

riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi

orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore

flessibilita', di piu' elevata professionalizzazione e di

funzionale collegamento con il territorio.

606. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del

comma 605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera

b) del comma 605 e' adottato d'intesa con il Ministro della salute.

Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma

605 e' adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella

pubblica amministrazione.

607. La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge

7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, e' ridefinita con

decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il

decreto e' adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in

occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti

di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo

16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve

le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e gia'

riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio

2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni

riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della

predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto

previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente

comma sono definiti criteri e requisiti per 1' accreditamento delle

strutture formative e dei corsi.

608. Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo

periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone,

di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano

organico di mobilita', relativamente al personale docente

permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori

ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto

prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici

dell'amministrazione scolastica, nonche' presso le amministrazioni

pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalita'

del predetto personale. In connessione con la realizzazione del

piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato

articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e'

prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

609. Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico

piano di riconversione professionale del personale docente in

soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento

del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti

interessati, e' finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento

per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con

l'esperienza professionale maturata, nonche' all'acquisizione del

titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno.

L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa

attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

610. Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni

scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di

innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni,

nonche' per favorirne l'interazione con il territorio, e' istituita,

presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli

articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la

"Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica", di

seguito denominata "Agenzia", avente sede a Firenze, articolata,

anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici

scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le

seguenti funzioni:

a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;

b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;

c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e

di ricerca e sperimentazione;

d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di

competenza;

e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema

nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione

e formazione tecnica superiore;

f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611. L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e

periferica, e' definita con regolamento adottato ai sensi

dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.

300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente

svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e

dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la

ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al

fine di assicurare l'avvio delle attivita' dell'Agenzia, e in attesa

della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica

istruzione, nomina uno o piu' commissari straordinari. Con il

regolamento di cui al presente comma e' individuata la dotazione

organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni

territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti

di personale gia' previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase

di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva

il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto

regolamento disciplina, altresi', le modalita' di stabilizzazione,

attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a

titolo precario, purche' costituite mediante procedure selettive di

natura concorsuale.

612. Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonche'

l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione

del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al

decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le

seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a

carico del bilancio dello Stato:

a) le parole: "Comitato direttivo" sono sostituite, ovunque

ricorrano, dalle seguenti: "Comitato di indirizzo";

b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:

"Art. 4. - (Organi). - 1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti";

c) all'articolo 5, il comma i e' sostituito dal seguente: "1. Il

Presidente e' scelto tra persone di alta qualificazione

scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e

formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero.

E' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del

Ministro, tra una tema di nominativi proposti dal Comitato di

indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha

durata triennale ed e' rinnovabile, con le medesime modalita', per

un ulteriore triennio";

d) all'articolo 6, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Il

Comitato di indirizzo e' composto dal Presidente e da otto membri,

nel rispetto del principio di pari opportunita', dei quali non

piu' di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti

del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di

competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di

candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da

pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione

dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro,

e' composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle

necessarie competenze amministrative e scientifiche".

613. L'INVALSI, fermo restando quando previsto dall'articolo 20 del

contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale

dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed

il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento

ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e

nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio

scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della

pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la

piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti

scolastici;

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti

scolastici;

c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di

valutazione;

d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema

di valutazione.

614. Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui

alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto

legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro

sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente

assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi

vincitori.

615. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo

dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei

nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta

del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o piu' commissari

straordinari.

616. Il riscontro di regolarita' amministrativa e contabile presso

le istituzioni scolastiche statali e' effettuato da due revisori dei

conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal

Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti

territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione

del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche

interessate.

617. I revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero

dell'economia e delle finanze e del Ministero della pubblica

istruzione, gia' nominati dal competente ufficio scolastico

regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina

dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre l'entrata in vigore del

provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni

generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni

scolastiche" di cui al decreto del Ministero della pubblica

istruzione 1° febbraio 2001, n. 44.

618. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalita' delle

procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici

secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti

i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di

dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed

educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in

possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un

servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di

una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e

professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli;

svolgimento di una o piu' prove scritte, cui sono ammessi tutti

coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova

orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di

merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a

quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente

soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto

dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente

comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili,

la cui ricognizione e' affidata al regolamento medesimo.

619. Il regolamento di cui al comma 618 e' emanato entro il 31

dicembre 2007. In attesa della sua emanazione si procede alla nomina

sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente

scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero

dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 novembre 2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4° serie speciale - n. 94 del

26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e

disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei

candidati del citato concorso, compresi, successivamente alla nomina

dei candidati ammessi pleno jure, i candidati in possesso dei

prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento

cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa, che abbiano

superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione

con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il

rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso,

senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si

procede, altresi', sui posti vacanti e disponibili a livello

regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri

candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al

corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano

partecipato perche' non utilmente collocati nelle relative

graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad

un apposito corso intensivo di formazione, indetto

dall'amministrazione con le medesime modalita' di cui sopra, che si

conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente

comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di

assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della

graduatoria di merito.

620. Dall'attuazione dei commi da 605 a 619 devono conseguire

economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro

448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno

2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

621. Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi

di risparmio di cui ai commi 483 e 620, in caso di accertamento di

minori economie, si provvede:

a) relativamente al comma 483, alla riduzione delle dotazioni di

bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi

comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3,

lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli

importi indicati dal medesimo comma 483;

b) relativamente al comma 620, a ridurre le dotazioni complessive di

bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di

quelle relative alle competenze spettanti al personale della

scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica

istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi

indicati dal medesimo comma 620. (10) (27)

622. L'istruzione impartita per almeno dieci anni e' obbligatoria

ed e' finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di

studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica

Continua parte terza