professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno
di eta'. L'eta' per l'accesso al lavoro e' conseguentemente elevata
da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuita' ai
sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. L'adempimento
dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il
titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei
saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi
due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla
base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica
istruzione ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400. L'obbligo di istruzione si assolve anche nei percorsi
di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del
decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, e, sino alla completa
messa a regime delle disposizioni ivi contenute, anche nei percorsi
sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui al comma
624 del presente articolo. Sono fatte salve le competenze delle
regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di
Bolzano, in conformita' ai rispettivi statuti e alle relative norme
di attuazione, nonche' alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'anno
scolastico 2007/ 2008.
623. Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo
particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno
dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma puo' essere speso
anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con
adeguate forme di apprendistato.
624. Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 622,
proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione
professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17
ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti
destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti
percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento
sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il
monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali
percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri
generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica
istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
625. Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui
all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse
assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo e' destinato al
completamento delle attivita' di messa in sicurezza e di adeguamento
a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali.
Per le finalita' di cui al precedente periodo, lo Stato, la regione e
l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui
all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali
per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei
singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in
sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un
nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque - non successivo al
31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione
dell'accordo denominato "patto per la sicurezza" tra Ministero della
pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.
626. Nella logica degli interventi per il miglioramento delle
misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di
vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il
triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, con il Ministro della pubblica istruzione e con
gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione
ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione
secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle
barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti
disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro. Il consiglio
di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresi' l'entita'
delle risorse da destinare annualmente alle finalita' di cui al
presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si
rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione
dell'articolo 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla
base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione
dell'INAIL definisce i criteri e le modalita' per l'approvazione dei
singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei
singoli progetti.
627. Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una
piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche,
anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli
alunni, dei loro genitori e, piu' in generale, della popolazione
giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione
definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275,
criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative
risorse alle istituzioni scolastiche.
628. La gratuita' parziale dei libri di testo di cui all'articolo
27, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e' estesa agli
studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria
superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo articolo 27 si
applica anche per il primo e per il secondo anno dell'istruzione
secondaria superiore e si applica, altresi', limitatamente
all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo
massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al
secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le
associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri
scolastici agli studenti e ai loro genitori.
629. Le amministrazioni interessate possono, a fronte di
particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'
articolo 27, comma 1, della citata legge n. 448 del 1998 sia
utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo
agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono
l'obbligo scolastico.
630. Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi
per i bambini al di sotto dei tre anni di eta', sono attivati, previo
accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi
all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini
dai 24 ai 36 mesi di eta', anche mediante la realizzazione di
iniziative sperimentali improntate a criteri di qualita' pedagogica,
flessibilita', rispondenza alle caratteristiche della specifica
fascia di eta'. I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse
tipologie, con priorita' per quelle modalita' che si qualificano come
sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per
favorire un'effettiva continuita' del percorso formativo lungo l'asse
cronologico 0-6 anni di eta'. Il Ministero della pubblica istruzione
concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un
progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi
dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici
interventi formativi per il personale docente e non docente che
chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi. PERIODO ABROGATO DAL
D.P.R. 20 MARZO 2009, N. 89. L'articolo 2 del decreto legislativo 19
febbraio 2004, n. 59, e' abrogato.
631. A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e
formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e' riorganizzato nel quadro del
potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per
valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida
adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto
con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il
Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.
632. Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali
in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea,
allo scopo di far conseguire piu' elevati livelli di istruzione alla
popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla
conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti
per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su
base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati
"Centri provinciali per l'istruzione degli adulti". Ad essi e'
attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con
il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli
ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di
contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle
autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali
disponibilita' complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui
al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della
pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai
sensi del medesimo decreto legislativo.
633. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni
ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore
supporto delle attivita' didattiche.
634. Per gli interventi previsti dai commi da 622 a 633, con
esclusione del comma 625, e' autorizzata la spesa di euro 220 milioni
a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica
istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle
risorse agli interventi previsti dai commi da 622 a 633. (41)
635. Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica
svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di
istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti
nelle unita' previsionali di base "Scuole non statali" dello stato di
previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati
complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare
prioritariamente alle scuole dell'infanzia.(14b)
636. Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente,
con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei
contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che
svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque
non siano legate con societa' aventi fini di lucro o da queste
controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il
seguente ordine di priorita': scuole dell'infanzia, scuole primarie e
scuole secondarie di primo e secondo grado.
637. Il sistema universitario concorre alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che il fabbisogno finanziario, riferito alle universita' statali, ai
dipartimenti e a tutti gli altri centri con autonomia finanziaria e
contabile, da esso complessivamente generato in ciascun anno non sia
superiore al fabbisogno determinato a consuntivo nell'esercizio
precedente, incrementato del 3 per cento. Il Ministro
dell'universita' e della ricerca procede annualmente alla
determinazione del fabbisogno finanziario programmato per ciascun
ateneo, sentita la Conferenza dei rettori delle universita' italiane
(CRUI), tenendo conto degli obiettivi di riequilibrio nella
distribuzione delle risorse e delle esigenze di razionalizzazione del
sistema universitario, garantendo l'equilibrata distribuzione delle
opportunita' formative.
638. Il Consiglio nazionale delle ricerche, l'Agenzia spaziale
italiana, l'Istituto nazionale di fisica nucleare, l'Ente per le
nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, il Consorzio per l'area di
ricerca scientifica e tecnologica di Trieste e l'Istituto nazionale
di geofisica e vulcanologia concorrono alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2007-2009, garantendo
che il fabbisogno finanziario complessivamente generato in ciascun
anno non sia superiore al fabbisogno determinato a consuntivo
nell'esercizio precedente incrementato del 4 per cento annuo.
639. Il fabbisogno di ciascuno degli enti di ricerca di cui al
comma 638 e' determinato annualmente nella misura inferiore tra il
fabbisogno programmato e quello realizzato nell'anno precedente
incrementato del tasso di crescita previsto dal medesimo comma 638.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta
del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro dello
sviluppo economico, possono essere introdotte modifiche al fabbisogno
annuale spettante a ciascun ente di ricerca ai sensi del presente
comma, previa compensazione con il fabbisogno annuale degli altri
enti di ricerca e comunque nei limiti del fabbisogno complessivo
programmato e possono essere altresi' determinati i pagamenti annuali
che non concorrono al consolidamento del fabbisogno programmato per
ciascun ente di ricerca, derivanti da accordi di programma e
convenzioni per effetto dei quali gli enti medesimi agiscono in veste
di attuatori dei programmi ed attivita' per conto e nell'interesse
dei Ministeri che li finanziano.
640. Per il triennio 2007-2009 continua ad applicarsi la disciplina
di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
641. Per le finalita' di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, recante disposizioni per il coordinamento, la programmazione
e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca
scientifica e tecnologica, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di
euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
642. Il fabbisogno finanziario annuale determinato per il sistema
universitario statale dal comma 637 e per i principali enti pubblici
di ricerca dal comma 638 e' incrementato degli oneri contrattuali del
personale limitatamente a quanto dovuto a titolo di competenze
arretrate.
643. Per gli anni 2008 e 2009 gli enti di ricerca pubblici possono
procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate
correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno precedente, purche' entro il limite delle risorse relative
alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato
complessivamente intervenute nel precedente anno. (32)
644. Sono fatti salvi i principi di cui ai commi 526 e 529.
645. Nell'anno 2007, gli enti di cui al comma 643 possono avviare
procedure concorsuali volte alla costituzione di rapporti di lavoro a
tempo indeterminato, la cui costituzione effettiva non puo' comunque
intervenire in data antecedente al 1° gennaio 2008, fermi i limiti di
cui al medesimo comma 643 riferiti all'anno 2006.
646. Ai fini dell'applicazione dei commi 643 e 645, sono fatte
salve le assunzioni conseguenti a bandi di concorso gia' pubblicati
ovvero a procedure gia' avviate alla data del 30 settembre 2006 e i
rapporti di lavoro costituiti all'esito dei medesimi sono computati
ai fini dell'applicazione dei predetti commi.
647. In attesa della riforma dello stato giuridico dei ricercatori
universitari, il Ministro dell'universita' e della ricerca, con
proprio decreto da emanare entro il 31 marzo 2007, sentiti il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e la CRUI, disciplina le
modalita' di svolgimento dei concorsi per ricercatore, banditi dalle
universita' successivamente alla data di emanazione del predetto
decreto ministeriale, con particolare riguardo alle modalita'
procedurali ed ai criteri di valutazione dei titoli didattici e
dell'attivita' di ricerca, garantendo celerita', trasparenza e
allineamento agli standard internazionali.
648. Al fine di consentire il reclutamento straordinario di
ricercatori, il decreto di cui al comma 647 definisce un numero
aggiuntivo di posti di ricercatore da assegnare alle universita' e da
coprire con concorsi banditi entro il 30 giugno 2008.
649. Per l'anno 2007, il personale in servizio con contratto a
tempo determinato presso gli enti e le istituzioni pubbliche di
ricerca, che risulti vincitore di concorso per l'assunzione con
contratto a tempo indeterminato, gia' espletato ovvero con procedure
in corso alla data del 30 settembre 2006, la cui assunzione risulti
dal 2008 compatibile con i limiti posti dal comma 523, puo' essere
mantenuto in servizio a tempo determinato per l'anno 2007, qualora i
relativi oneri non siano posti a carico dei bilanci di funzionamento
o del Fondo di finanziamento ordinario degli enti stessi.
650. All'onere derivante dal comma 648 si provvede nel limite di 20
milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni di euro per l'anno
2008 e di 80 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
651. Fermo quanto previsto dai commi 643, 644 e 645, entro il 30
aprile 2007 il Ministro dell'universita' e della ricerca, sentiti i
presidenti degli enti interessati, bandisce un piano straordinario di
assunzioni di ricercatori nell'ambito degli enti pubblici di ricerca
vigilati dal Ministero dell'universita' e della ricerca, definendone
il numero complessivo e le modalita' procedimentali con particolare
riferimento ai criteri di valutazione dei pregressi rapporti di
lavoro, dei titoli scientifici e dell'attivita' di ricerca svolta.
652. Per l'attuazione del piano di cui al comma 651, e' autorizzata
la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2008.
653. Per gli anni dal 2007 al 2009 incluso, e' fatto divieto alle
universita' statali e non statali, autorizzate a rilasciare titoli
accademici aventi valore legale, di istituire e attivare facolta' o
corsi di studio in comuni diversi da quello ove l'ateneo ha la sede
legale e amministrativa, salvo che si tratti di comune confinante o
di razionalizzazione dell'offerta didattica mediante accorpamento di
sedi decentrate gia' esistenti nella regione Valle d'Aosta e nelle
province autonome di Trento e di Bolzano, o di istituzione di centri
di ricerca funzionali alle attivita' produttive della regione.
654. In favore della "Fondazione Collegio europeo" di Parma e'
autorizzata per ciascuno degli anni 2007-2008, la somma di 500.000
euro da destinare al funzionamento.
655. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano concorrono
alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il
triennio 2007-2009 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 656 a 672, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
656. A decorrere dall'anno 2007, e' avviata una sperimentazione,
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano indicate
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, finalizzata ad assumere,
quale base di riferimento per il patto di stabilita' interno, il
saldo finanziario. I criteri di definizione del saldo e le modalita'
di sperimentazione sono definiti con decreto del Ministro
dell'economia e delle fmanze, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali, sentita la predetta
Conferenza.
657. In attesa dei risultati della sperimentazione di cui al comma
656, per il triennio 2007-2009, il complesso delle spese finali di
ciascuna regione a statuto ordinario, determinato ai sensi del comma
658, non puo' essere superiore, per l'anno 2007, al corrispondente
complesso di spese finali dell'anno 2005 diminuito dell' 1,8 per
cento e, per gli anni 2008 e 2009, non puo' essere superiore al
complesso delle corrispondenti spese finali dell'anno precedente,
calcolato assumendo il pieno rispetto del patto di stabilita'
interno, aumentato, rispettivamente, del 2,5 per cento e del 2,4 per
cento.
658. Il complesso delle spese finali e' determinato dalla somma
delle spese correnti ed in conto capitale, al netto delle:
a) spese per la sanita', cui si applica la specifica disciplina di
settore;
b) spese per la concessione di crediti.
658-bis. Nei casi in cui la regione o la provincia autonoma non
consegua per l'anno 2007 l'obiettivo di spesa determinato in
applicazione del patto di stabilita' interno e lo scostamento
registrato rispetto all'obiettivo non sia superiore alle spese in
conto capitale per interventi cofinanziati correlati ai finanziamenti
dell'Unione europea, con esclusione delle quote di finanziamento
nazionale, non si applicano le sanzioni previste per il mancato
rispetto del patto di stabilita'.
659. Le spese finali sono determinate sia in termini di competenza
sia in termini di cassa.
660. Per gli esercizi 2007, 2008 e 2009, le regioni a statuto
speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano concordano,
entro il 31 marzo di ciascun anno, con il Ministro dell'economia e
delle finanze il livello complessivo delle spese correnti e in conto
capitale, nonche' dei relativi pagamenti, in coerenza con gli
obiettivi di finanza pubblica per il periodo 2007-2009; a tale fine,
entro il 31 gennaio di ciascun anno, il presidente dell'ente
trasmette la proposta di accordo al Ministro dell'economia e delle
finanze. In caso di mancato accordo si applicano le disposizioni
stabilite per le regioni a statuto ordinario. Per gli enti locali dei
rispettivi territori provvedono alle finalita' di cui ai commi da 676
a 695 le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano, ai sensi delle competenze alle stesse attribuite dai
rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
Qualora le predette regioni e province autonome non provvedano, entro
il 31 marzo di ciascun anno, si applicano, per gli enti locali dei
rispettivi territori, le disposizioni previste per gli altri enti
locali dai commi da 676 a 695.
661. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento
e di Bolzano concorrono al riequilibrio della finanza pubblica, oltre
che nei modi stabiliti dal comma 660, anche con misure finalizzate a
produrre un risparmio per il bilancio dello Stato, in misura
proporzionale all'incidenza della finanza di ciascuna regione a
statuto speciale o provincia autonoma sulla finanza regionale e
locale complessiva, anche mediante l'assunzione dell'esercizio di
funzioni statali, attraverso l'emanazione, entro il 31 marzo 2007 e
con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti, di specifiche
norme di attuazione statutaria; tali norme di attuazione precisano le
modalita' e l'entita' dei risparmi per il bilancio dello Stato da
ottenere in modo permanente o comunque per annualita' definite.
662. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma
656, le norme di attuazione devono altresi' prevedere le disposizioni
per assicurare in via permanente il coordinamento tra le misure di
finanza pubblica previste dalle leggi costituenti la manovra
finanziaria dello Stato e l'ordinamento della finanza regionale
previsto da ciascuno statuto speciale e dalle relative norme di
attuazione, nonche' le modalita' per il versamento dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e dell'addizionale dell'imposta
sul reddito delle persone fisiche.
663. Resta ferma la facolta' delle regioni e delle province
autonome di Trento e di Boh zano di estendere le regole del patto di
stabilita' interno nei confronti dei loro enti ed organismi
strumentali, nonche' per gli enti ad ordinamento regionale o
provinciale.
664. Ai fini del rispetto del principio del coordinamento della
finanza pubblica, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano autorizzano le proprie strutture sanitarie alla contrazione
di mutui e al ricorso ad altre forme di indebitamento, secondo quanto
stabilito dall'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, fmo ad un ammontare complessivo delle relative rate,
per capitale ed interessi, non superiore al 15 per cento delle
entrate proprie correnti di tali strutture. Le regioni e le province
autonome sono tenute ad adeguare i rispettivi ordinamenti; e' fatta
comunque salva la facolta' di prevedere un limite inferiore
all'indebitamento.
665. Sulla base degli esiti della sperimentazione di cui al comma
656, si procede, anche nei confronti di una sola o piu' regioni o
province autonome, a ridefinire legislativamente le regole del patto
di stabilita' interno e l'anno di prima applicazione delle regole. Le
nuove regole devono comunque tenere conto del saldo in termini di
competenza e di cassa. Il saldo di competenza e' calcolato quale
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti, per la parte in conto capitale.
666. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza sia quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano.
667. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione e provincia autonoma e'
tenuta ad inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente
e dal responsabile del servizio finanziario secondo un prospetto e
con le modalita' definite dal decreto di cui al comma 666. Per il
patto relativo all'anno 2007 la certificazione e' prodotta entro il
termine perentorio del 31 maggio 2008. (35)
668. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma e' tenuta ad osservare quanto previsto dalle norme
di attuazione statutaria emanate in relazione a quanto stabilito nel
comma 662. Fino alla emanazione delle predette norme di attuazione
statutaria si provvede secondo quanto disposto dall'accordo concluso
ai sensi del comma 660.
669. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo agli anni 2007-2009, accertato con le procedure di cui ai
commi 667 e 668, il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi
dell' articolo 8, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida
la regione o provincia autonoma ad adottare i necessari provvedimenti
entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento.
Detti provvedimenti devono essere comunicati al Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, entro la medesima data, con le modalita'
definite dal decreto di cui al comma 666. Qualora l'ente non adempia,
il presidente della regione, in qualita' di commissario ad acta,
adotta entro il 30 giugno i necessari provvedimenti che devono essere
comunicati, entro la medesima data, con le stesse modalita'. Allo
scopo di assicurare al contribuente l'informazione necessaria per il
corretto adempimento degli obblighi tributari, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato, cura la pubblicazione sul sito informatico di
cui al comma 666 degli elenchi contenenti le regioni e le province
autonome che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di
quelle che hanno adottato opportuni provvedimenti e di quelle per le
quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione. (14)
670. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal
comma 669, nella regione o nella provincia autonoma interessata, con
riferimento all'anno in corso, si applica automaticamente:
a) l'imposta regionale sulla benzina per autotrazione, di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398,
nella misura di euro 0,0258, con efficacia dal 15 luglio;
b) la tassa automobilistica, di cui al titolo III, capo I, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, con l'aumento di 5
punti percentuali delle tariffe vigenti. (14)
671. Nelle regioni e nelle province autonome in cui l'imposta
regionale sulla benzina e' gia' in vigore nella misura massima
prevista dalla legge si applica l'ulteriore aumento di euro 0,0129.
672. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui ai
commi 670 e 671.
673. L'ultimo periodo del comma 1 dell'articolo 34-quinquies del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' soppresso.
674. Il primo periodo del comma 323 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266 e' soppresso.
675. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n.
56, e' aggiunto il seguente comma: "l-bis. Le aliquote e le
compartecipazioni definitive di cui all'articolo 5, comma 3, sono
rideterminate, a decorrere dal 1° gennaio del secondo anno successivo
all'adozione dei provvedimenti di attuazione dell'articolo 119 della
Costituzione al fine di assicurare la copertura degli oneri connessi
alle funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario di cui al
comma 1".
676. Ai fini della tutela dell'unita' economica della Repubblica,
le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per
gli anni 2007-2010 con il rispetto delle disposizioni di cui ai commi
da 677 a 695, che costituiscono principi fondamentali del
coordinamento della finanza pubblica ai sensi degli articoli 117,
terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
677. La manovra finanziaria e' fissata in termini di riduzione 'del
saldo tendenziale di comparto per ciascuno degli anni 2007, 2008,
2009 e 2010.
678. Per la determinazione del proprio obiettivo specifico di
miglioramento del saldo, gli enti di cui al comma 676 devono seguire
la seguente procedura:
a) calcolare la media triennale per il periodo 2003-2005 dei saldi di
cassa, come definiti al comma 680 e risultanti dai propri conti
consuntivi, ed applicare ad essa, solo se negativa, i seguenti
coefficienti:
1) province: 0,400 per l'anno 2007, 0,210 per l'anno 2008 e 0,117
per l'anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,330 per
l'anno 2007, 0,205 per l'anno 2008 e 0,155 per l'anno 2009;
b) calcolare la media triennale della spesa corrente sostenuta in
termini di cassa in ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, come
risultante dai propri conti consuntivi, ed applicare ad essa i
seguenti coefficienti:
1) province: 0,041 per l'anno 2007, 0,022 per l'anno 2008 e 0,012
per l'anno 2009;
2) comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti: 0,029 per
l'anno 2007, 0,017 per l'anno 2008 e 0,013 per l'anno 2009;
c) determinare l'importo annuo della manovra mediante la somma degli
importi, considerati in valore assoluto, di cui alle lettere a) e
b). Gli enti che presentano una media triennale positiva per il
periodo 2003-2005 dei saldi di cassa determinano l'importo del
concorso alla manovra applicando solo i coefficienti relativi alla
spesa di cui alla lettera b).
678-bis. Per l'anno 2010 si applicano i coefficienti stabiliti per
l'anno 2009 ai sensi del comma 678, fermi restando i dati triennali
originariamente assunti ai fini della quantificazione della manovra.
679. Nel caso in cui l'incidenza percentuale dell'importo di cui al
comma 678, lettera c), sull'importo della media triennale 2003-2005
delle spese finali al netto delle concessioni di crediti risulti, per
i comuni di cui al comma 676, superiore all'8 per cento, il comune
deve considerare come obiettivo del patto di stabilita' interno
l'importo corrispondente all'8 per cento della suddetta media
triennale.
679-bis. Per gli anni 2008-2010 il concorso alla manovra delle
province e dei comuni, determinato ai sensi dei commi 678 e 679, che
presentano una media triennale positiva per il periodo 2003-2005 del
saldo di cassa, calcolata ai sensi del comma 680, e' pari a zero.
Conseguentemente, gli obiettivi programmatici di cui al comma 681
sono pari al corrispondente saldo finanziario medio del triennio
2003-2005 calcolato in termini di competenza mista, costituito dalla
somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra
accertamenti e impegni, per la parte corrente, e dalla differenza tra
incassi e pagamenti per la parte in conto capitale, al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti.
680. Il saldo finanziario e' calcolato in termini di cassa quale
differenza tra entrate finali, correnti e in conto capitale, e spese
finali, correnti e in conto capitale, quali risultano dai conti
consuntivi. Nel saldo finanziario non sono considerate le entrate
derivanti dalla riscossione di crediti e le spese derivanti dalla
concessione di crediti.
681. Per il rispetto degli obiettivi del patto di stabilita'
interno gli enti devono con-seguire un saldo finanziario in termini
di cassa e di competenza, per l'esercizio 2007, e di sola competenza
mista, per gli esercizi 2008, 2009 e 2010, pari al corrispondente
saldo medio del triennio 2003-2005 migliorato della misura
annualmente determinata ai sensi del comma 678, lettera c), ovvero
dei commi 679 e 679-bis. Per il solo anno 2008 gli enti che nel
triennio 2003-2005 hanno registrato un saldo medio di competenza
mista positivo e maggiore del saldo medio di cassa possono conseguire
l'obiettivo di miglioramento in termini di saldo finanziario di
competenza mista o, in alternativa, in termini di cassa e di
competenza. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi
142, 143 e 144 concorrono al conseguimento degli obiettivi del patto
di stabilita' interno.
681-bis. Per gli enti di cui al comma 679-bis che presentano, nel
triennio 2003-2005, un valore medio delle entrate in conto capi-tale
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e mobiliare,
non destinate nel medesimo triennio all'estinzione anticipata dei
prestiti, superiore al 15 per cento della media delle entrate finali,
al netto delle riscossioni di crediti, gli obiettivi programmatici
per gli anni 2008-2010 sono ridotti di un importo pari alla
differenza tra l'ammontare dei proventi in eccesso al predetto limite
del 15 per cento e quello del contributo annuo determinato ai sensi
dei commi 678 e 679, a condizione che tale differenza sia positiva.
In caso di differenza pari a zero o negativa gli obiettivi
programmatici restano determinati in misura pari al saldo finanziario
medio del triennio 2003-2005 calcolato in termini di competenza
mista.
682. Ai fini dei saldi utili per il rispetto del patto di
stabilita' interno i trasferimenti statali sono conteggiati, in
termini di competenza e di cassa, nella misura a tale titolo
comunicata dall'amministrazione statale interessata.
683. Ai fini del comma 686, il saldo finanziario e quello medio del
triennio 2003-2005 sono calcolati, per l'anno 2007, sia per la
gestione di competenza sia per quella di cassa e, per gli anni 2008,
2009 e 2010, per la sola gestione di competenza mista, quale
differenza tra le entrate finali e le spese finali al netto delle
entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti. Nel saldo finanziario non
sono considerate le entrate in conto capitale riscosse nel triennio
2003-2005, derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare e
mobiliare destinate, nel medesimo triennio, all'estinzione anticipata
di prestiti. Per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti
nel saldo finanziario non sono considerate le spese in conto capitale
e di parte corrente, autorizzate dal Ministero, necessarie per
l'attivazione di nuove sedi di uffici giudiziari, ivi incluse quelle
relative al trasloco.
683-bis. Limitatamente all'anno 2007, nel saldo finanziario utile
per il rispetto del patto di stabilita' interno non sono considerate
le spese in conto capitale e di parte corrente sostenute dai comuni
per il completamento dell'attuazione delle ordinanze emanate dal
Presidente del Consiglio dei ministri a seguito di dichiarazione
dello stato di emergenza. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri sono individuati le spese di cui al periodo precedente,
i comuni interessati e la misura riconosciuta a favore di ogni
singolo comune entro l'importo complessivo di 5 milioni di euro per
l'anno 2007.
684. Il bilancio di previsione degli enti locali ai quali si
applicano le disposizioni del patto di stabilita' interno deve essere
approvato, a decorrere dall'anno 2008, iscrivendo le previsioni di
entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente
alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e spese di parte
capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti,
sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto. A
tal fine, gli enti locali sono tenuti ad allegare al bilancio di
previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di
competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di
stabilita' interno.
685. Per il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di
stabilita' interno e per acquisire elementi informativi utili per la
finanza pubblica, le province e i comuni con popolazione superiore a
5.000 abitanti trasmettono trimestralmente al Ministero dell'economia
e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
entro trenta giorni dalla fine del periodo di riferimento,
utilizzando il sistema web appositamente previsto per il patto di
stabilita' interno nel sito "www.pattostabilita.rgs.tesoro.it", le
informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di
cassa, attraverso un prospetto e con le modalita' definiti con
decreto del predetto Ministero, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali. Con lo stesso decreto e' definito il prospetto
dimostrativo dell'obiettivo determinato per ciascun ente ai sensi dei
commi 678, 679, 679-bis e 681-bis. La mancata trasmissione del
prospetto dimostrativo degli obiettivi pro-grammatici costituisce
inadempimento al patto di stabilita' interno. La mancata
comunicazione al sistema web della situazione di commissariamento ai
sensi del comma 688, secondo le indicazioni di cui allo stesso
decreto, determina per l'ente inadempiente l'assoggettamento alle
regole del patto di stabilita' interno.
685-bis. Al fine di attivare, con la partecipazione delle
associazioni degli enti locali, un nuovo sistema di acquisizione di
dati riguardanti la competenza finanziaria dei bilanci degli enti
locali che si affianca al Sistema informativo delle operazioni degli
enti pubblici (SIOPE), con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabiliti i contenuti e le
modalita' per monitorare, in corso d'anno, gli accertamenti e gli
impegni assunti, secondo aggregazioni e scansioni temporali adeguate
alle esigenze della finanza pubblica. La concreta realizzazione del
sistema e' effettuata previa quantificazione dei costi e
individuazione della relativa copertura finanziaria.
686. Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto
di stabilita' interno, ciascuno degli enti di cui al comma 676 e'
tenuto a inviare, entro il termine perentorio del 31 marzo dell'anno
successivo a quello di riferimento, al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato
una certificazione, sottoscritta dal rappresentante legale e dal
responsabile del servizio finanziario, secondo un prospetto e con le
modalita' definiti dal decreto di cui al comma 685. La mancata
trasmissione della certificazione costituisce inadempimento al patto
di stabilita' interno. Per il patto relativo all'anno 2007 la
certificazione e' prodotta entro il termine perentorio del 31 maggio
2008. (35)
686-bis. Qualora si registrino preleva-menti dai conti della
tesoreria statale degli enti locali non coerenti con gli obiettivi in
materia di debito assunti con l'Unione europea, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, adotta adeguate misure di contenimento dei
prelevamenti.
687. Per gli enti istituiti nel periodo 2003-2005, si fa
riferimento alla media degli anni, compresi nello stesso periodo, per
i quali sono disponibili i bilanci consuntivi; se si dispone del
bilancio di un solo anno, quest'ultimo costituisce la base annuale di
calcolo su cui applicare le regole del patto di stabilita' interno.
Il termine per l'applicazione delle regole del patto di stabilita'
interno agli enti istituiti nell'anno 2006 ed alle province della
regione autonoma della Sardegna istituite ai sensi della legge
regionale 2 gennaio 1997, n. 4, e i cui organi sono stati eletti a
seguito delle consultazioni amministrative dell'8 e 9 maggio 2005, e'
prorogato al 1° gennaio 2009, assumendo, quale base di calcolo su cui
applicare le regole, le risultanze dell'esercizio 2007.
688. Gli enti locali commissariati ai sensi dell'articolo 143 del
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono soggetti alle regole
del patto di stabilita' interno dall'anno successivo a quello della
rielezione degli organi istituzionali.
689. Si intendono esclusi per gli anni 2006 e 2007 dal rispetto
degli obiettivi del patto di stabilita' interno, gli enti locali per
i quali negli anni 2004 e 2005, anche per frazione di anno, l'organo
consiliare e' stato commissariato ai sensi degli articoli 141 e 143
del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
690. Le informazioni previste dai commi 685 e 686 sono messe a
disposizione dell'UPI e dell'ANCI da parte del Ministero
dell'economia e delle finanze secondo modalita' e con contenuti
individuati tramite apposite convenzioni.
691. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno,
accertato con la procedura di cui al comma 686 del presente articolo,
il Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, diffida gli enti locali
ad adottare i necessari provvedimenti entro il 31 maggio dell'anno
successivo a quello di riferimento. Detti provvedimenti devono essere
comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro la medesima data, con le
modalita' definite dal decreto di cui al comma 685. Qualora i
suddetti enti non adempiano, il sindaco o il presidente della
provincia, in qualita' di commissari ad acta, adottano entro il 30
giugno i necessari provvedimenti, che devono essere comunicati, entro
la medesima data, con le modalita' indicate dal decreto di cui al
comma 685. Allo scopo di assicurare al contribuente l'informazione
necessaria per il corretto adempimento degli obblighi tributari, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato cura la pubblicazione sul sito
informatico di cui al comma 685 degli elenchi contenenti gli enti
locali che non hanno rispettato il patto di stabilita' interno, di
quelli che hanno adottato opportuni provvedimenti nonche' di quelli
per i quali i commissari ad acta non hanno inviato la prescritta
comunicazione. (14)
692. Decorso inutilmente il termine del 30 giugno previsto dal
comma 691:
a) nei comuni interessati, con riferimento al periodo di imposta in
corso, i contribuenti tenuti al versamento dell'addizionale
comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche calcolano
l'imposta maggiorando l'aliquota vigente nei comuni stessi dello
0,3 per cento;
b) nelle province interessate, con riferimento al periodo di imposta
in corso, l'imposta provinciale di trascrizione, per i pagamenti
effettuati a decorrere dal 1° luglio, e' calcolata applicando un
aumento del 5 per cento sulla tariffa vigente nelle province
stesse. (14)
693. Scaduto il termine del 30 giugno i provvedimenti del
commissario ad acta non possono avere ad oggetto i tributi di cui al
comma 692.
694. I commi 23, 24, 25 e 26 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, sono abrogati.
695. All'articolo 1, comma 6, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,
dopo le parole: "per il Consiglio superiore della magistratura," sono
inserite le seguenti: "per gli enti gestori delle aree naturali
protette,".
696. I trasferimenti erariali per l'anno 2007 in favore di ogni
singolo ente locale sono determinati in base alle disposizioni recate
dall'articolo 1, commi 153 e 154, della legge 23 dicembre 2005, n.
266.
697. Le disposizioni in materia di compartecipazione provinciale al
gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui
all'articolo 31, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289,
confermate, da ultimo, per l'anno 2006, dall'articolo 1, comma 152,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono prorogate per l'anno 2007.
698. All'articolo 204, comma 1, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, le parole: "non
supera il 12 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "non supera
il 15 per cento". All'articolo 1, comma 45, della legge 30 dicembre
2004, n. 311, alla lettera b), le parole: "non superiore al 16 per
cento" sono sostituite dalle seguenti: "non superiore al 15 per
cento" e la lettera c) e' abrogata.
699. Al comma 3 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n.
448, il secondo periodo e' soppresso con decorrenza dal 1° gennaio
2007.
700. Sono abrogati i commi 38, 39, 40 e 41 dell'articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350.
701. Il primo periodo del comma 150 dell'articolo 1 della legge 23
dicembre 2005, n. 266, e' sostituito dal seguente: "Continuano ad
applicarsi le disposizioni recate dall'articolo 1, commi 30, 32 e 37,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311".
702. In ragione del contributo apportato nel 2006 al conseguimento
degli obiettivi di finanza pubblica, la ripartizione dell'incremento
del gettito compartecipato di cui al comma 191, sara' effettuata nel
2008 esclusivamente a favore dei comuni che hanno rispettato nel 2006
il patto di stabilita' interno.
703. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a valere sul fondo
ordinario di cui all'articolo 34, comma 1, lettera a), del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, sono disposti i seguenti
interventi di cui 37,5 milioni di euro destinati a compensare gli
effetti sul fabbisogno e sull'indebitamento netto derivanti dalle
disposizioni recate dal comma 562 del presente articolo:
a) fino ad un importo complessivo di 45 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
ultrasessantacinquenne e la popolazione residente complessiva e'
superiore al 25 per cento, secondo gli ultimi dati ISTAT
disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore assegnazione e'
finalizzato ad interventi di natura sociale e socio-assistenziale.
In caso di insufficienza del predetto importo, il contributo e'
proporzionalmente ridotto;
b) fino ad un importo complessivo di 81 milioni di euro, il
contributo ordinario, al lordo della detrazione derivante
dall'attribuzione di una quota di compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, e' incrementato in
misura pari al 30 per cento per i comuni con popolazione fino a
5.000 abitanti, nei quali il rapporto tra la popolazione residente
di eta' inferiore a cinque anni e la popolazione residente
complessiva e' superiore al 4,5 per cento, secondo gli ultimi dati
ISTAT disponibili. Almeno il 50 per cento della maggiore
assegnazione e' finalizzato ad interventi di natura sociale. In
caso di insufficienza del predetto importo, il contributo e'
proporzionalmente ridotto;
c) ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, e' concesso
un ulteriore contributo, fino ad un importo complessivo di 42
milioni di euro, per le medesime finalita' dei contributi
attribuiti a valere sul fondo nazionale ordinario per gli
investimenti;
d) alle comunita' montane e' attribuito un contributo complessivo di
20 milioni di euro, da ripartire in proporzione alla popolazione
residente nelle zone montane. (43)
704. A decorrere dall'anno 2007 gli oneri relativi alle commissioni
straordinarie di cui all'articolo 144 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono posti a carico dello
Stato, che provvede al rimborso a favore degli enti locali previa
presentazione della relativa richiesta. Gli enti locali destinano gli
importi rimborsati a spese di investimento.
705. In deroga alla normativa vigente, a favore degli enti locali i
cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
il Ministero dell'interno provvede, su richiesta della commissione
straordinaria, ad erogare in un'unica soluzione i trasferimenti
erariali e la quota di compartecipazione al gettito dell'IRPEF
spettanti per l'intero esercizio.
706. Per la copertura degli oneri di cui all'articolo 145 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
707. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 a favore degli enti locali che
si trovano, alla data del 1° gennaio di ciascun anno, nella
condizione di cui all'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' corrisposto dal Ministero
dell'interno un contributo destinato alla realizzazione o
manutenzione di opere pubbliche nella misura massima annuale di 30
milioni di euro, ripartiti in base alla popolazione residente come
risultante al 31 dicembre del penultimo anno precedente. Ai fini del
riparto, gli enti con popolazione superiore a 5.000 abitanti sono
considerati come enti di 5.000 abitanti.
708. Agli oneri derivanti dall'applicazione dei commi da 704 a 707
si provvede a valere sul fondo ordinario di cui all'articolo 34,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504.
709. All'articolo 1, comma 494, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, dopo il secondo periodo, e' aggiunto il seguente: "La
ripartizione e' effettuata per il 90 per cento in base alla
popolazione e per il 10 per cento in base al territorio, assicurando
il 40 per cento del fondo complessivo ai soli comuni confinanti con
il territorio delle province autonome di Trento e di Bolzano".
710. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli
enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di
bilancio sono confermate, per l'anno 2007, le disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, n.
314, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 2005, n. 26.
711. Al comma 3 dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1999, n.
488, dopo le parole: "servizi non commerciali" sono inserite le
seguenti: ", per i quali e' previsto il pagamento di una tariffa da
parte degli utenti,".
712. A decorrere dall'anno 2007, la dichiarazione di cui
all'articolo 2, comma 4, del regolamento recante determinazione delle
rendite catastali e conseguenti trasferimenti erariali ai comuni, di
cui al decreto del Ministro dell'interno 1° luglio 2002, n. 197,
attestante il minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili
derivante da fabbricati del gruppo catastale D, deve essere inviata
al Ministero dell'interno entro il termine perentorio, a pena di
decadenza, del 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si e'
verificata la minore entrata.
713. Per l'anno 2007 i proventi delle concessioni edilizie e delle
sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono essere utilizzati per
una quota non superiore al 50 per cento per il finanziamento di spese
correnti e per una quota non superiore ad un ulteriore 25 per cento
esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria del patrimonio
comunale.
714. All'articolo 242, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente l'individuazione
degli enti locali strutturalmente deficitari e relativi controlli, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla fissazione di
nuovi parametri triennali si applicano quelli vigenti per il triennio
precedente".
715. Nei casi di scioglimento dei consigli comunali e provinciali
ai sensi dell'articolo 143 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, gli incarichi di cui all'articolo
110 del medesimo testo unico nonche' l'incarico di revisore dei conti
e i rapporti di consulenza e di collaborazione coordinata e
continuativa sono risolti di diritto se non rinnovati entro
quarantacinque giorni dall'insediamento della commissione
straordinaria per la gestione dell'ente.
716. Ai fini dell'invarianza delle disposizioni recate dai commi da
703 a 707 sul fabbisogno e sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui
all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive
modificazioni, e' ridotto di 195 milioni di euro per l'anno 2007, di
130 milioni di euro per l'anno 2008 e di 65 milioni di euro per
l'anno 2009.
717. Il comma 2-ter dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n.
250, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"2-ter. I contributi previsti dalla presente legge, con esclusione di
quelli previsti dal comma 11, e in misura, comunque, non superiore al
50 per cento dei costi complessivi, compresi gli ammortamenti,
risultanti dal bilancio dell'impresa stessa, sono concessi alle
imprese editrici e alle emittenti radiotelevisive, comunque
costituite, che editino giornali quotidiani o trasmettano programmi
in lingua francese, ladina, slovena e tedesca nelle regioni autonome
Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, a
condizione che le imprese beneficiarie non editino altri giornali
quotidiani o che non possiedano altre emittenti radiotelevisive e
possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d), e), , f) e g)
del comma 2 del presente articolo. Alle emittenti radiotelevisive di
cui al periodo precedente i contributi sono concessi nel limite
complessivo di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009. A decorrere dal 1° gennaio 2002 i contributi di cui ai commi
8 e 11 e in misura, comunque, non superiore al 50 per cento dei costi
complessivi, compresi gli ammortamenti, risultanti dal bilancio
dell'impresa stessa, sono concessi ai giornali quotidiani italiani
editi e diffusi all'estero a condizione che le imprese editrici
beneficiarie possiedano i requisiti di cui alle lettere b), c), d) e
g) del comma 2 del presente articolo. Tali imprese devono allegare
alla domanda i bilanci corredati da una relazione di certificazione
da parte di societa' abilitate secondo la normativa dello Stato in
cui ha sede l'impresa".
718. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 60 e 63 del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, l'assunzione, da parte dell'amministratore
di un ente locale, della carica di componente degli organi di
amministrazione di societa' di capitali partecipate dallo stesso ente
non da' titolo alla corresponsione di alcun emolumento a carico della
societa'.
719. L'indennita' di fine mandato prevista dall'articolo 10 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile
2000, n. 119, spetta nel caso in cui il mandato elettivo abbia avuto
una durata superiore a trenta mesi.
720. All'articolo 13 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 3, primo periodo, le parole "dodici mesi" sono sostituite
dalle seguenti "ventiquattro mesi";
b) al comma 3, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole:
"da collocare sul mercato, secondo le procedure del decreto-legge
31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 1994, n. 474, entro ulteriori diciotto mesi";
c) al comma 4, secondo periodo, la parola: "perfezionate" e'
sostituita dalla seguente: "bandite".
721. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, le regioni,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
adottano disposizioni, normative o amministrative, finalizzate ad
assicurare la riduzione degli oneri degli organismi politici e degli
apparati amministrativi, con particolare riferimento alla diminuzione
dell'ammontare dei compensi e delle indennita' dei componenti degli
organi rappresentativi e del numero di questi ultimi, alla
soppressione degli enti inutili, alla fusione delle societa'
partecipate e al ridimensionamento delle strutture organizzative.
722. La disposizione di cui al comma 721 costituisce principio
fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, ai fini del
rispetto dei parametri stabiliti dal patto di stabilita' e crescita
dell'Unione europea.
723. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 721
devono garantire un miglioramento dei saldi finanziari dei bilanci
regionali pari al 10 per cento rispetto ai saldi dell'anno
precedente.
724. Al fine di assicurare un controllo indipendente e continuativo
della qualita' dell'azione di governo degli enti locali, e' istituita
un'Unita' per il monitoraggio con il compito di accertare la
ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento delle misure
premiali previste dalla normativa vigente e di provvedere alla
verifica delle dimensioni organizzative ottimali degli enti locali
anche mediante la valutazione delle loro attivita', la misurazione
dei livelli delle prestazioni e dei servizi resi ai cittadini e
l'apprezzamento dei risultati conseguiti, tenendo altresi' conto dei
dati relativi al patto di stabilita' interno. Con successivo decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze
e sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono emanate le disposizioni
relative alla composizione dell'Unita', alla sua organizzazione ed al
suo funzionamento. Al Ministro per gli affari regionali e le
autonomie locali sono attribuite le funzioni di vigilanza
sull'Unita'. Per il funzionamento dell'Unita' e' istituito un fondo,
nell'ambito del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri,
con una dotazione finanziaria pari a 2 milioni di euro a decorrere
dal 2007. Restano ferme le competenze istituzionali della Ragioneria
generale dello Stato e della Corte dei conti. (27) (44)
725. Nelle societa' a totale partecipazione di comuni o province,
il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito al presidente
e ai componenti del consiglio di amministrazione, non puo' essere
superiore per il presidente al 70 per cento e per i componenti al 60
per cento delle indennita' spettanti, rispettivamente, al sindaco e
al presidente della provincia ai sensi dell'articolo 82 del testo
unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Resta
ferma la possibilita' di prevedere indennita' di risultato solo nel
caso di produzione di utili e in misura comunque non superiore al
doppio del compenso onnicomprensivo di cui al primo periodo. Le
disposizioni del presente comma si applicano anche alle societa'
controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, dalle
societa' indicate nel primo periodo del presente comma. (27) (21)
726. Nelle societa' a totale partecipazione pubblica di una
pluralita' di enti locali, il compenso di cui al comma 725, nella
misura ivi prevista, va calcolato in percentuale della indennita'
spettante al rappresentante del socio pubblico con la maggiore quota
di partecipazione e, in caso di parita' di quote, a quella di
maggiore importo tra le indennita' spettanti ai rappresentanti dei
soci pubblici. (21)
727. Al Presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione
sono dovuti gli emolumenti di cui all'articolo 84 del testo unico di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive
modificazioni, alle condizioni e nella misura ivi stabilite. (21)
728. Nelle societa' a partecipazione mista di enti locali e altri
soggetti pubblici o privati, i compensi di cui ai commi 725 e 726
possono essere elevati in proporzione alla partecipazione di soggetti
diversi dagli enti locali, nella misura di un punto percentuale ogni
cinque punti percentuali di partecipazione di soggetti diversi dagli
enti locali nelle societa' in cui la partecipazione degli enti locali
e' pari o superiore al 50 per cento del capitale, e di due punti
percentuali ogni cinque punti percentuali di partecipazione di
soggetti diversi dagli enti locali nelle societa' in cui la
partecipazione degli enti locali e' inferiore al 50 per cento del
capitale. (21)
729. 11 numero complessivo di componenti del consiglio di
amministrazione delle societa' partecipate totalmente anche in via
indiretta da enti locali, non puo' essere superiore a tre, ovvero a
cinque per le societa' con capitale, interamente versato, pari o
superiore all'importo che sara' determinato con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per
gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto con il
Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nelle
societa' miste il numero massimo di componenti del consiglio di
amministrazione designati dai soci pubblici locali comprendendo nel
numero anche quelli eventualmente designati dalle regioni non puo'
essere superiore a cinque. Le societa' adeguano i propri statuti e
gli eventuali patti parasociali entro tre mesi dall' entrata in
vigore del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
730. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
adeguano ai principi di cui ai commi da 725 a 735 la disciplina dei
compensi degli amministratori delle societa' da esse partecipate, e
del numero massimo dei componenti del consiglio di amministrazione di
dette societa'. L'obbligo di cui al periodo che precede costituisce
principio di coordinamento della finanza pubblica. (21)
731. Nell'articolo 82 del testo unico di cui al decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, dopo le parole: "consigli circoscrizionali" sono
inserite le seguenti: "dei soli comuni capoluogo di provincia";
b) al comma 2, dopo la parola: "circoscrizionali" sono inserite le
seguenti: ", limitatamente ai comuni capoluogo di provincia,".
732. Nel comma 3 dell'articolo 234 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero: "5.000" e'
sostituito dal seguente: "15.000".
733. Le disposizioni di cui ai commi da 725 a 730 non si applicano
alle societa' quotate in borsa.
734. Non puo' essere nominato amministratore di ente, istituzione,
azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale pubblico chi,
avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia
chiuso in perdita tre esercizi consecutivi. (21)(37)
735. Gli incarichi di amministratore delle societa' di cui ai commi
da 725 a 734 conferiti da soci pubblici e i relativi compensi sono
pubblicati nell' albo e nel sito informatico dei soci pubblici a cura
del responsabile individuato da ciascun ente. La pubblicita' e'
soggetta ad aggiornamento semestrale. La violazione dell'obbligo di
pubblicazione e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria
fino a 10.000 euro, irrogata dal prefetto nella cui circoscrizione ha
sede la societa'. La stessa sanzione si applica agli amministratori
societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed
il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per
le indennita' di risultato di cui al comma 725, entro trenta giorni
dal percepimento.
736. Le norme del presente comma costituiscono principi
fondamentali per il coordinamento della finanza pubblica di cui agli
articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.
Le operazioni di gestione del debito tramite utilizzo di strumenti
derivati, da parte delle regioni e degli enti di cui al testo unico
di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, devono essere
improntate alla riduzione del costo finale del debito e alla
riduzione dell'esposizione ai rischi di mercato. Gli enti possono
concludere tali operazioni solo in corrispondenza di passivita'
effettivamente dovute, avendo riguardo al contenimento dei rischi di
credito assunti.
737. All'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il
comma 2, sono inseriti i seguenti:
"2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i
contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e
le operazioni in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura
degli enti contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima
della sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia degli stessi. Restano valide le disposizioni del
decreto di cui al comma 1 del presente articolo, in materia di
monitoraggio.
2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione alla vigente normativa, viene data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza".
738. Gli enti tenuti alle comunicazioni previste dall'articolo 41
della legge n. 448 del 2001 conservano, per almeno cinque anni,
appositi elenchi aggiornati contenenti i dati di tutte le operazioni
finanziarie e di indebitamento effettuate ai sensi della normativa
sopra citata. L'organo di revisione dell'ente territoriale vigila sul
corretto e tempestivo adempimento da parte degli enti stessi.
739. Dal 1° gennaio 2007 alle operazioni di indebitamento di cui al
comma 17 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, si
aggiungono le operazioni di cessione o cartolarizzazione dei crediti
vantati dai fornitori di beni e servizi per i cui pagamenti l'ente
assume, ancorche' indirettamente, nuove obbligazioni, anche mediante
la ristrutturazione dei piani di ammortamento. Sono escluse le
operazioni di tale natura per le quali la delibera della Giunta
regionale sia stata adottata prima del 4 settembre 2006, purche'
completate entro e non oltre il 31 marzo 2007.
740. Al comma 17, primo periodo, dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 2003, n. 350, sono soppresse le parole: "non collegati a
un'attivita' patrimoniale preesistente".
741. All'articolo 255 del testo unico delle leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
"l0. Non compete all'organo straordinario di liquidazione
l'amministrazione dei residui attivi e passivi relativi ai fondi a
gestione vincolata, ai mutui passivi gia' attivati per investimenti,
ivi compreso il pagamento delle relative spese, nonche'
l'amministrazione dei debiti assistiti dalla garanzia della
delegazione di pagamento di cui all'articolo 206".
742. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come da ultimo
modificato dal comma 746, e' stabilito per l'anno 2007:
a) in 469,16 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della gestione
speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
(ENPALS);
b) in 115,93 milioni di euro in favore del Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla lettera
a), della gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
743. Conseguentemente a quanto previsto dal comma 742, gli importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2007
in 16.650,39 milioni di euro per le gestioni di cui al comma 742,
lettera a), e in 4.114,39 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 742, lettera b).
744. Gli importi complessivi di cui ai commi 742 e 743 sono
ripartiti tra le gestioni interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al comma 742, lettera a), della somma di 945,10 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1° gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di
2,50 milioni di euro e di 57,94 milioni di euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.
745. All'articolo 3, comma 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le
parole da: "secondo i seguenti criteri" fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: "secondo il criterio del rapporto tra
contribuzione e prestazioni con l'applicazione di aliquote
contributive non inferiori alla media, ponderata agli iscritti, delle
aliquote vigenti nei regimi interessati".
746. All'articolo 59, comma 34, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, e successive modificazioni, il quinto periodo e' sostituito dal
seguente: "Sono altresi' escluse dal predetto procedimento le quote
assegnate alle gestioni di cui agli articoli 21, 28, 31 e 34 della
legge 9 marzo 1989, n. 88, per un importo pari al 50 per cento di
quello definito con legge 23 dicembre 1996, n. 663, e successive
modificazioni, rivalutato, a decorrere dall'anno 1997, in misura
proporzionale al complessivo incremento dei trasferimenti stabiliti
annualmente con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 37, comma
5, della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, e
annualmente adeguato secondo i medesimi criteri".
747. Al fine di pervenire alla sistemazione del debito di Poste
italiane Spa verso la tesoreria statale per sovvenzioni ricevute per
pagamenti di pensioni effettuati fino alla fine dell'anno 2000, le
anticipazioni di tesoreria ricevute da Poste italiane Spa, ai sensi
dell'articolo 16 della legge 12 agosto 1974, n. 370, per il pagamento
delle pensioni a carico dell'INPS fino alla predetta data si
intendono concesse direttamente all'INPS e, conseguentemente, sono
apportate le necessarie variazioni nelle scritturazioni del conto del
patrimonio dello Stato.
748. Ai fini della copertura dei maggiori oneri a carico della
gestione per l'erogazione delle pensioni, assegni e indennita' agli
invalidi civili, ciechi e sordi di cui all'articolo 130 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112, valutati in 534 milioni di euro
per l'esercizio 2005 e in 400 milioni di euro per l'anno 2006:
a) per l'anno 2005, sono utilizzate le somme che risultano, sulla
base del bilancio consuntivo dell'INPS per l'anno 2005, trasferite
alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri
per prestazioni e provvidenze varie, per un ammontare complessivo
pari a 534 milioni di euro;
b) per l'anno 2006, sono utilizzate le seguenti risorse:
1) le somme che risultano, sulla base del bilancio consuntivo
dell'INPS per l'anno 2005, trasferite alla gestione di cui
all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, in eccedenza rispetto agli oneri per prestazioni e
provvidenze varie, per un ammontare complessivo pari a 87,48
milioni di euro;
2) le risorse trasferite all'INPS ed accantonate presso la
medesima gestione, come risultanti dal bilancio consuntivo
dell'anno 2005 del medesimo Istituto, per un ammontare complessivo
di 312,52 milioni di euro, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
749. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modifiche:
a) le parole: "1° gennaio 2008" e "31 dicembre 2007", ovunque
ricorrano, con esclusione dei commi 3 e 4, sono sostituite
rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2007" e "31 dicembre
2006";
b) al comma 5:
1) nel primo periodo, la parola: "erogate" e' soppressa;
2) nel secondo periodo, le parole: "alle prestazioni maturate"
sono sostituite dalle seguenti: "ai montanti delle prestazioni
accumulate";
c) al comma 7, nelle lettere b) e c), le parole: "alle prestazioni
pensionistiche maturate" sono sostituite dalle seguenti: "ai
montanti delle prestazioni";
d) al comma 3, le parole da: "Entro il 31 dicembre" fino a: "lettera
b), n. 1):" sono sostituite dalle seguenti: "Per ricevere nuove
adesioni, anche con riferimento al finanziamento tramite
conferimento del TFR:";
e) al comma 3, lettera b), n. 1), dopo le parole: "alla costituzione"
sono inserite le seguenti: ", entro il 31 marzo 2007,";
f) il comma 3-bis e' sostituito dal seguente: "3-bis. Per le forme
pensionistiche complementari di cui agli articoli 12 e 13, le
disposizioni previste agli articoli 4 e 5 in materia di
responsabile della forma pensionistica e dell'organismo di
sorveglianza si applicano a decorrere dal 1° luglio 2007.";
g) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. A decorrere dal l°
gennaio 2007, le forme pensionistiche complementari che hanno
provveduto agli adeguamenti di cui alle lettere a) e b), n. 2),
del comma 3, dandone comunicazione alla COVIP secondo le
istruzioni impartite dalla stessa, possono ricevere nuove adesioni
anche con riferimento al finanziamento tramite conferimento del
TFR. Relativamente a tali adesioni, le forme pensionistiche
complementari che entro il 30 giugno 2007 abbiano ricevuto da
parte della COVIP, anche tramite procedura di silenzio-assenso ai
sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera b), l'autorizzazione o
l'approvazione in ordine ai predetti adeguamenti ed abbiano
altresi' provveduto, per quanto di competenza, agli ulteriori
adeguamenti di cui al comma 3, lettera b), n. l), ricevono, a
decorrere dal 1° luglio 2007, il versamento del TFR e dei
contributi eventualmente previsti, anche con riferimento al
periodo compreso tra il l° gennaio 2007 e il 30 giugno 2007. Con
riguardo ai lavoratori di cui all'articolo 8, comma 7, lettera c),
n. 1), il predetto differimento si applica relativamente al
versamento del residuo TFR. Qualora la forma pensionistica
complementare non abbia ricevuto entro il 30 giugno 2007 la
predetta autorizzazione o approvazione, all'aderente e' consentito
trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma
pensionistica complementare, anche in mancanza del periodo minimo
di partecipazione di due anni di cui all'articolo 14, comma 6".
750. Per le disposizioni di cui al comma 749 sono fatte salve le
competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome
di Trento e di Bolzano, previste dai relativi statuti, dalle norme di
attuazione e dal titolo V della parte II della Costituzione.
751. All'articolo 1, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, le parole: "Commissione di vigilanza sulle
forme pensionistiche complementari" sono sostituite dalle seguenti:
"Commissione di vigilanza sui fondi pensione".
752. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono
fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti
sulla base del decreto-legge 13 novembre 2006, n. 279.
753. All'articolo 23 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, e. successive modificazioni, dopo il comma 4, e' inserito il
seguente:
"4-bis. Le forme pensionistiche complementari istituite alla data di
entrata in vigore della legge 23 ottobre 1992, n. 421, possono
ricevere nuove adesioni anche con riferimento al finanziamento
tramite conferimento del TFR a far data dal 1° gennaio 2007. Tali
forme, ai fini del conferimento del TFR, devono adeguarsi, in
conformita' delle disposizioni emanate in attuazione dell' articolo
20, comma 2, del presente decreto legislativo, entro il 31 maggio
2007".
754. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono disciplinate le modalita' di regolazione di debito e credito
delle imprese nei confronti dell'INPS, relativi agli sgravi
contributivi di cui ai decreti del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 5 agosto 1994 e 24 dicembre 1997, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 184 del 20 agosto 1994 e
n. 57 del 10 marzo 1998. Nelle more dell'emanazione del decreto sono
sospese le procedure esecutive e le imprese stesse non sono
considerate morose ai fini del rilascio del documento unico di
regolarita' contributiva (DURC).
755. Con effetto dal 1° gennaio 2007, e' istituito il "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile", le cui modalita' di finanziamento rispondono al principio
della ripartizione, ed e' gestito, per conto dello Stato, dall'INPS
su un apposito conto corrente aperto presso la tesoreria dello Stato.
Il predetto Fondo garantisce ai lavoratori dipendenti del settore
privato l'erogazione dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, per la quota corrispondente ai
versamenti di cui al comma 756, secondo quanto previsto dal codice
civile medesimo.
756. Con effetto sui periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio
2007, al fine del finanziamento del Fondo di cui al comma 755, al
medesimo Fondo affluisce un contributo pari alla quota di cui
all'articolo 2120 del codice civile, al netto del contributo di cui
all'articolo 3, ultimo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297,
maturata a decorrere dalla predetta data e non destinata alle forme
pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre
2005, n. 252. Il predetto contributo e' versato mensilmente dai
datori di lavoro al Fondo di cui al comma 755, secondo le modalita'
stabilite con il decreto di cui al comma 757. Non sono tenuti al
versamento del predetto contributo i datori di lavoro che abbiano
alle proprie dipendenze meno di 50 addetti. La liquidazione del
trattamento di fine rapporto e delle relative anticipazioni al
lavoratore viene effettuata, sulla base di un'unica domanda,
presentata dal lavoratore al proprio datore di lavoro, secondo le
modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 757, dal Fondo di
cui al comma 755, limitatamente alla quota corrispondente ai
versamenti effettuati al Fondo medesimo, mentre per la parte
rimanente resta a carico del datore di lavoro. Al contributo di cui
al presente comma si applicano le disposizioni in materia di
accertamento e riscossione dei contributi previdenziali obbligatori,
con esclusione di qualsiasi forma di agevolazione contributiva.
757. Le modalita' di attuazione delle disposizioni dei commi 755 e
756 sono stabilite con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore
della presente legge.
758. Le risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle
prestazioni erogate, della valutazione dei maggiori oneri derivanti
dall'esonero dal versamento del contributo di cui all'articolo 10,
comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, come
modificato dal comma 764, e degli oneri conseguenti alle maggiori
adesioni alle forme pensionistiche complementari derivanti
dall'applicazione della presente disposizione, nonche'
dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo
sostituito dal comma 766, nonche' degli oneri di cui al comma 765,
sono destinate, nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso
alla presente legge, al finanziamento dei relativi interventi, e in
ogni caso nei limiti delle risorse accertate con il procedimento di
cui al comma 759. Al fine di garantire la tempestiva attivazione del
finanziamento in corso d'anno degli interventi previsti nel predetto
elenco 1, e' consentito, per l'anno 2007, l'utilizzo di una parte
delle quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari
all'ottanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
Per gli anni 2008 e 2009 e' consentito l'utilizzo di una parte delle
quote accantonate per ciascun intervento, nel limite di importi
corrispondenti a effetti in termini di indebitamento netto pari al
settanta per cento di quelli determinati nel medesimo elenco 1.
759. Con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono accertate le
risorse del Fondo di cui al comma 755, al netto delle prestazioni e
degli oneri di cui al comma 758.
760. Entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, presenta al Parlamento una relazione contenente i dati
relativi alla costituzione e ai rendimenti delle forme pensionistiche
complementari di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 5
dicembre 2005, n. 252, quantificando altresi' le adesioni alle forme
pensionistiche complementari derivanti dall'applicazione dei commi
749 e seguenti del presente articolo, specificando dettagliatamente
la consistenza finanziaria e le modalita' di utilizzo del Fondo di
cui al comma 755. Nella prima relazione il Ministro riferisce
altresi' sulle condizioni tecnico-finanziarie necessarie per la
costituzione di una eventuale apposita gestione INPS, alimentata con
il TFR, dei trattamenti aggiuntivi a quelli della pensione
obbligatoria definendo un apposito Fondo di riserva.
761. Lo schema di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al
comma 755 e la relativa assegnazione ai singoli interventi di cui
all'elenco 1 annesso alla presente legge e' altresi' trasmesso alle
Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere
finanziario, che sono resi entro trenta giorni.
762. Gli stanziamenti relativi agli interventi di cui al comma 758,
nei limiti degli importi di cui all'elenco 1 annesso alla presente
legge, sono accantonati e possono essere utilizzati secondo quanto
previsto dai commi 758 e 759, con appositi decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, subordinatamente alla decisione delle autorita'
statistiche comunitarie in merito al trattamento contabile del Fondo
di cui al comma 755 e alla conseguente compatibilita' degli effetti
complessivi del comma 758 con gli impegni comunitari assunti in sede
di valutazione del programma di stabilita' dell'Italia.
763. All'articolo 3, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: "Nel
rispetto dei principi di autonomia affermati dal decreto legislativo
30 giugno 1994, n. 509, e dal decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103, e con esclusione delle forme di previdenza sostitutive
dell'assicurazione generale obbligatoria, allo scopo di assicurare
l'equilibrio di bilancio in attuazione di quanto previsto
dall'articolo 2, comma 2, del suddetto decreto legislativo n. 509 del
1994, la stabilita' delle gestioni previdenziali di cui ai predetti
decreti legislativi e' da ricondursi ad un arco temporale non
inferiore ai trenta anni. Il bilancio tecnico di cui al predetto
articolo 2, comma 2, e' redatto secondo criteri determinati con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
associazioni e le fondazioni interessate, sulla base delle
indicazioni elaborate dal Consiglio nazionale degli attuari nonche'
dal Nucleo di valutazione della spesa previdenziale. In esito alle
risultanze e in attuazione di quanto disposto dal suddetto articolo
2, comma 2, sono adottati dagli enti medesimi, i provvedimenti
necessari per la salvaguardia dell'equilibrio finanziario di lungo
termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle
anzianita' gia' maturate rispetto alla introduzione delle modifiche
derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei
criteri di gradualita' e di equita' fra generazioni. Qualora le
esigenze di riequilibrio non vengano affrontate, dopo aver sentito
l'ente interessato e la valutazione del Nucleo di valutazione della
spesa previdenziale, possono essere adottate le misure di cui
all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n.
509". Sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia
previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed
approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in
vigore della presente legge.
764. All'articolo 10 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n.
252, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) i commi da 1 a 3 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Dal reddito d'impresa e' deducibile un importo pari al 4 per
cento dell'ammontare del TFR annualmente destinato a forme
pensionistiche complementari e al Fondo per l'erogazione ai
lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine
rapporto di cui all'articolo 2120 del codice civile; per le
imprese con meno di 50 addetti tale importo e' elevato al 6 per
cento.
2. Il datore di lavoro e' esonerato dal versamento del contributo
al Fondo di garanzia previsto dall'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e successive modificazioni, nella stessa
percentuale di TFR maturando conferito alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile.
3. Un'ulteriore compensazione dei costi per le imprese,
conseguenti al conferimento del TFR alle forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione ai lavoratori dipendenti
del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui
all'articolo 2120 del codice civile, e' assicurata anche mediante
una riduzione del costo del lavoro, attraverso una riduzione degli
oneri impropri, correlata al flusso di TFR maturando conferito,
nei limiti e secondo quanto stabilito dall'articolo 8 del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni";
b) il comma 4 e' abrogato;
c) al comma 5, le parole: "al presente articolo" sono sostituite
dalle seguenti: "al comma 1".
765. Ai fini della realizzazione di campagne informative a cura
della Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, volte a promuovere adesioni
consapevoli alle forme pensionistiche complementari nonche' per fare
fronte agli oneri derivanti dall'attuazione delle connesse procedure
di espressione delle volonta' dei lavoratori di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, e' autorizzata, per
l'anno 2007, la spesa di 17 milioni di euro. Alla ripartizione delle
predette somme si provvede con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e della
previdenza sociale e con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), da emanare entro
un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
definite le modalita' di attuazione di quanto previsto dal predetto
articolo 8 del decreto legislativo n. 252 del 2005, con particolare
riferimento alle procedure di espressione della volonta' del
lavoratore circa la destinazione del trattamento di fine rapporto
maturando, e dall' articolo 9 del medesimo decreto legislativo n. 252
del 2005.
766. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8. - (Compensazioni
alle imprese che conferiscono il TFR a forme pensionistiche
complementari e al Fondo per l'erogazione del TFR). - 1. In
relazione ai maggiori oneri finanziari sostenuti dai datori di
lavoro per il versamento di quote di trattamento di fine rapporto
(TFR) alle forme pensionistiche complementari ovvero al "Fondo per
l'erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei
trattamenti di fine rapporto di cui all'articolo 2120 del codice
civile" istituito presso la tesoreria dello Stato, a decorrere dal
1° gennaio 2008, e' riconosciuto, in funzione compensativa,
l'esonero dal versamento dei contributi sociali da parte degli
stessi datori di lavoro dovuti alla gestione di cui all'articolo
24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per ciascun lavoratore, nella
misura dei punti percentuali indicati nell'allegata tabella A,
applicati nella stessa percentuale di TFR maturando conferito alle
forme pensionistiche complementari e al predetto Fondo presso la
tesoreria dello Stato. L'esonero contributivo di cui al presente
comma si applica prioritariamente considerando, nell'ordine, i
contributi dovuti per assegni familiari, per maternita' e per
disoccupazione e in ogni caso escludendo il contributo al Fondo di
garanzia di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
nonche' il contributo di cui all'articolo 25, quarto comma, della
legge 21 dicembre 1978, n. 845. Qualora l'esonero di cui al
presente comma non trovi capienza, con riferimento ai contributi
effettivamente dovuti dal datore di lavoro, per il singolo
lavoratore, alla gestione di cui al citato articolo 24 della legge
9 marzo 1989, n. 88, l'importo differenziale e' trattenuto, a
titolo di esonero contributivo, dal datore di lavoro
sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS
medesimo. L'onere derivante dal presente comma e' valutato in 414
milioni di euro per l'anno 2008 e in 460 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009";
b) alla tabella A, le parole: "prevista dall'articolo 8, comma 2"
sono sostituite dalle seguenti: "prevista dall'articolo 8, comma
1".
767. Le risorse di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, limitatamente allo stanziamento relativo
all'anno 2007 possono essere utilizzate anche ai fini del
finanziamento delle spese di avvio dei Fondi di previdenza
complementare dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche.
768. Con effetto dal l° gennaio 2007, le aliquote contributive per
il finanziamento delle gestioni pensionistiche dei lavoratori
artigiani e commercianti iscritti alle gestioni autonome dell'INPS
sono stabilite in misura pari al 19,5 per cento. A decorrere dal l°
gennaio 2008, le predette aliquote sono elevate al 20 per cento.
769. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva di
finanziamento per gli iscritti all'assicurazione generale
obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima,
e' elevata dello 0,3 per cento, per la quota a carico del lavoratore.
In conseguenza del predetto incremento, le aliquote di cui al
presente comma non possono comunque superare, nella somma delle quote
dovute dal lavoratore e dal datore di lavoro, il 33 per cento.
770. Con effetto dal 1° gennaio 2007, l'aliquota contributiva
pensionistica per gli iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non
risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, e la relativa
aliquota contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche
sono stabilite in misura pari al 23 per cento. Con effetto dalla
medesima data per i rimanenti iscritti alla predetta gestione
l'aliquota contributiva pensionistica e la relativa aliquota
contributiva per il computo delle prestazioni pensionistiche sono
stabilite in misura pari al 16 per cento.
771. All'articolo 58 della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2:
1) la parola "dodici" e' sostituita dalla seguente: "tredici";
2) le parole: "cinque designati dalle associazioni sindacali
rappresentative degli iscritti al Fondo medesimo" sono sostituite
dalle seguenti: "sei eletti dagli iscritti al Fondo";
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il presidente del
comitato amministratore e' eletto tra i componenti eletti dagli
iscritti al Fondo".
772. L'incremento contributivo di cui al comma 770 non puo' in ogni
caso determinare una riduzione del compenso netto percepito dal
lavoratore superiore ad un terzo dell'aumento dell'aliquota. A tal
fine, si assume a riferimento il compenso netto mensile gia'
riconosciuto alla data di entrata in vigore della presente legge, in
caso di rapporti in essere alla medesima data, ovvero il compenso
netto mensile riconosciuto sulla base dell'ultimo contratto stipulato
dal lavoratore con il medesimo committente. In ogni caso, i compensi
corrisposti ai lavoratori a progetto devono essere proporzionati alla
quantita' e qualita' del lavoro eseguito e devono tenere conto dei
compensi normalmente corrisposti per prestazioni di analoga
professionalita', anche sulla base dei contratti collettivi nazionali
di riferimento.
773. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal
1° gennaio 2007 la contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli
apprendisti artigiani e non artigiani e' complessivamente
rideterminata nel 10 per cento della retribuzione imponibile ai fini
previdenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' stabilita la ripartizione del predetto contributo
tra le gestioni previdenziali interessate. Le disposizioni di cui al
presente comma si applicano anche con riferimento agli obblighi
contributivi previsti dalla legislazione vigente in misura pari a
quella degli apprendisti. Con riferimento ai periodi contributivi di
cui al presente comma viene meno per le regioni l'obbligo del
pagamento delle somme occorrenti per le assicurazioni in favore degli
apprendisti artigiani di cui all'articolo 16 della legge 21 dicembre
1978, n. 845. Per i datori di lavoro che occupano alle dipendenze un
numero di addetti pari o inferiore a nove la predetta complessiva
aliquota del 10 per cento a carico dei medesimi datori di lavoro e'
ridotta in ragione dell'anno di vigenza del contratto e limitatamente
ai soli contratti di apprendistato di 8,5 punti percentuali per i
periodi contributivi maturati nel primo anno di contratto e di 7
punti percentuali per i periodi contributivi maturati nel secondo
anno di contratto, restando fermo il livello di aliquota del 10 per
cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto
successivi al secondo. A decorrere dal l° gennaio 2007 ai lavoratori
assunti con contratto di apprendistato ai sensi del capo I del titolo
VI del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive
modificazioni, sono estese le disposizioni in materia di indennita'
giomaliera di malattia secondo la disciplina generale prevista per i
lavoratori subordinati e la relativa contribuzione e' stabilita con
il decreto di cui al secondo periodo del presente comma.
774. L'estensione della disciplina del trattamento pensionistico a
favore dei superstiti di assicurato e pensionato vigente nell'ambito
del regime dell'assicurazione generale obbligatoria a tutte le forme
esclusive e sostitutive di detto regime prevista dall'articolo 1,
comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, si interpreta nel senso
che per le pensioni di reversibilita' sorte a decorrere dall'entrata
in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, indipendentemente dalla
data di decorrenza della pensione diretta, l'indennita' integrativa
speciale gia' in godimento da parte del dante causa, parte integrante
del complessivo trattamento pensionistico percepito, e' attribuita
nella misura percentuale prevista per il trattamento di
reversibilita'.
775. Sono fatti salvi i trattamenti pensionistici piu' favorevoli
in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge,
gia' definiti in sede di contenzioso, con riassorbimento sui futuri
miglioramenti pensionistici.
776. E abrogato l'articolo 15, comma 5, della legge 23 dicembre
1994, n. 724.
777. L'articolo 5, secondo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e successive modificazioni, si
interpreta nel senso che, in caso di trasferimento presso
l'assicurazione generale obbligatoria italiana dei contributi versati
ad enti previdenziali di Paesi esteri in conseguenza di convenzioni
ed accordi internazionali di sicurezza sociale, la retribuzione
pensionabile relativa ai periodi di lavoro svolto nei Paesi esteri e'
determinata moltiplicando l'importo dei contributi trasferiti per
cento e dividendo il risultato per l'aliquota contributiva per
invalidita', vecchiaia e superstiti in vigore nel periodo cui i
contributi si riferiscono. Sono fatti salvi i trattamenti
pensionistici piu' favorevoli gia' liquidati alla data di entrata in
vigore della presente legge.
778. Con effetto dall'anno 2006, a decorrere dal 1° luglio di
ciascun anno, alle prestazioni economiche erogate a norma
dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge 30 giugno 2005, n.
115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n.
168, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni. E'
abrogato il comma 2 dell'articolo 14-viciesquater del decreto-legge
30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
agosto 2005, n. 168.
779. Con riferimento alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1,
lettera b), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, sono
ridotti con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, i premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 100
milioni di euro per l'anno 2007.
780. Con effetto dal 1° gennaio 2008, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su delibera del consiglio di
amministrazione dell'INAIL, e' stabilita con riferimento alla
gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto
legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, la riduzione dei premi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, nel limite complessivo di un importo pari alle risorse
originate da un tasso di incremento del gettito contributivo
complessivo relativo alla gestione unitaria dell'ente accertato in
sede di bilancio consuntivo per l'anno 2007 superiore al tasso di
variazione nominale del prodotto interno lordo indicato per il
medesimo anno nella Relazione previsionale e programmatica per l'anno
2007 e, comunque, per un importo non superiore a 300 milioni di euro.
781. La riduzione dei premi di cui al comma 780 e' prioritariamente
riconosciuta alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti
dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive
modificazioni, e dalle specifiche normative di settore, le quali:
a) abbiano adottato piani pluriennali di prevenzione per
l'eliminazione delle fonti di rischio e per il miglioramento delle
condizioni di sicurezza e di igiene nei luoghi di lavoro,
concordati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e
territoriale, anche all'interno di enti bilaterali, e trasmessi
agli Ispettorati del lavoro;
b) non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data
della richiesta di ammissione al beneficio.
782. Dopo l'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000,
n. 38, e' inserito il seguente:
"Art. 13-bis. - (Disposizioni in tema di menomazione dell'integrita'
psicofisica) - 1. All'articolo 178 del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, al secondo
comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, abbiano subito o
subiscano una menomazione dell'integrita' psicofisica di grado pari o
superiore al 60 per cento".
2. All'articolo 150, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "purche' non
superiore all'ottanta per cento" sono inserite le seguenti: "e, per
le malattie denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, con
menomazione dell'integrita' psicofisica di qualunque grado, purche'
non superiore al 60 per cento".
3. All'articolo 220 del decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "di grado non inferiore al 50
per cento" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, ai titolari di rendita per menomazione
dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 35 per cento".
4. All'articolo 76, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
5. All'articolo 218, primo comma, del decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, dopo le parole: "invalidita'
permanente assoluta conseguente a menomazioni elencate nella tabella
allegato n. 3" sono inserite le seguenti: "e, per gli infortuni sul
lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali denunciate a
decorrere dal 1° gennaio 2007, nei casi di invalidita' conseguente a
menomazioni elencate nella predetta tabella".
6. All'articolo 11 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e' aggiunto il
seguente comma: "Ferme restando tutte le altre condizioni, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, lo speciale assegno
continuativo mensile di cui al primo comma spetta nel caso di morte,
avvenuta per cause non dipendenti dall'infortunio o dalla malattia
professionale, del titolare di rendita per menomazione
dell'integrita' psicofisica di grado non inferiore al 48 per cento".
7. All'articolo 10, terzo comma, della legge 5 maggio 1976, n. 248,
al numero 1) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e, per gli
infortuni sul lavoro verificatisi nonche' le malattie professionali
denunciate a decorrere dal 1° gennaio 2007, dell'integrita'
psicofisica di grado superiore al 20 per cento"".
783. All'articolo 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, al comma
6, primo periodo, dopo le parole: "sulla domanda" sono inserite le
seguenti: ", laddove quest'ultima risulti completa di tutti gli atti,
documenti ed altri elementi necessari per l'avvio del procedimento,
salvi i documenti attestanti atti, fatti, qualita' e stati
soggettivi, gia' in possesso della pubblica amministrazione
procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d'ufficio
ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la
domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri
accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti
indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicita'
l'elenco completo della documentazione necessaria al fine dell'esame
della domanda".
784. A decorrere dal 1° gennaio 2007, gli interessi legali di cui
all'articolo 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, come
modificato dal comma 783, sulle prestazioni di disoccupazione con
requisiti normali e con requisiti ridotti in agricoltura, decorrono
dal termine per la pubblicazione degli elenchi nominativi annuali
degli operai agricoli di cui all'articolo 9-quinquies, comma 3, del
decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni.
785. Il comma 4 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, si interpreta nel senso che per i soggetti di cui all'articolo 8
della legge 12 marzo 1968, n. 334, e per gli iscritti alla gestione
dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri continuano a trovare
applicazione le disposizioni recate dall'articolo 28 del decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e dall'articolo 7
della legge 2 agosto 1990, n. 233.
786. Al comma 5 dell'articolo 01 del decreto-legge 10 gennaio 2006,
n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n.
81, le parole: "e assimilati" sono soppresse.
787. Per la categoria dei lavoratori soci di cooperative sociali di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991,
n. 381, e di cooperative che esplicano l'attivita' nell'area di
servizi socio-assistenziali, sanitari e socio educativi, nonche' di
altre cooperative, operanti in settori e ambiti territoriali per i
quali sono stati adottati, ai sensi dell'articolo 35 del testo unico
delle norme concernenti gli assegni familiari, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, decreti
ministeriali ai fini del versamento dei contributi di previdenza ed
assistenza sociale, la retribuzione giornaliera imponibile fissata
dai suddetti decreti, ai fini dei contributi previdenziali ed
assistenziali e' aumentata secondo le seguenti decorrenze,
percentuali e modalita' di calcolo: del 30 per cento per l'anno 2007;
del 60 per cento per l'anno 2008; del 100 per cento per l'anno 2009.
Il calcolo e' effettuato sulla differenza retributiva esistente tra
la predetta retribuzione imponibile e il corrispondente minimo
contrattuale giornaliero, di cui all'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Le contribuzioni versate sulle
retribuzioni superiori a quelle convenzionali restano acquisite alle
gestioni previdenziali. E fatta salva, nei periodi indicati al primo
periodo, la facolta' di versamento dei contributi dovuti sulle
retribuzioni effettivamente corrisposte, purche' non inferiori
all'imponibile convenzionale come sopra determinato. La contribuzione
di cui al terzo e quarto periodo ha efficacia in proporzione alla
misura del versamento effettuato.
788. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai lavoratori a progetto e
categorie assimilate iscritti alla gestione separata di cui
all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non
titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali
obbligatorie, e' corrisposta un'indennita' giornaliera di malattia a
carico dell'INPS entro il limite massimo di giorni pari a un sesto
della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non
inferiore a venti giorni nell'arco dell'anno solare, con esclusione
degli eventi morbosi di durata inferiore a quattro giorni. Per la
predetta prestazione si applicano i requisiti contributivi e
reddituali previsti per la corresponsione dell'indennita' di degenza
ospedaliera a favore dei lavoratori iscritti alla gestione separata.
La misura della predetta prestazione e' pari al 50 per cento
dell'importo corrisposto a titolo di indennita' per degenza
ospedaliera previsto dalla normativa vigente per tale categoria di
lavoratori. Resta fermo, in caso di degenza ospedaliera, il limite
massimo indennizzabile di centottanta giorni nell'arco dell'anno
solare. Per la certificazione e l'attestazione dello stato di
malattia che dia diritto alla predetta indennita' si applicano le
disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre
1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio
1980, n. 33, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al
presente comma si applicano le disposizioni in materia di fasce
orarie di reperibilita' e di controllo dello stato di malattia di cui
all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 12 settembre 1983, n.
463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n.
638, e successive modificazioni. Ai lavoratori di cui al presente
comma, che abbiano titolo all'indennita' di maternita', e'
corrisposto per gli eventi di parto verificatisi a decorrere dal l°
gennaio 2007 un trattamento economico per congedo parentale,
limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita
del bambino, la cui misura e' pari al 30 per cento del reddito preso
a riferimento per la corresponsione dell'indennita' di maternita'. Le
disposizioni di cui al precedente periodo si applicano anche nei casi
di adozione o affidamento per ingressi in famiglia con decorrenza dal
1° gennaio 2007. Le prestazioni di cui al presente comma sono
finanziate a valere sul contributo previsto dall'articolo 84 del
testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
789. La facolta' di riscatto dei periodi di aspettativa per motivi
di famiglia di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000,
n. 53, e' estesa anche ai periodi antecedenti al 31 dicembre 1996.
790. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia
e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le modalita' di attuazione della disposizione di cui
al comma 789. Con il medesimo decreto sono adeguate le tabelle
emanate per l'applicazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto
1962, n. 1338.
791. All'articolo 64, comma 2, del testo unico di cui al decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole da: "con decreto del Ministro del lavoro" fino a:
"provvedimento," sono soppresse;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, e' disciplinata
l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 7, 17 e 22
nei limiti delle risorse rinvenienti dallo specifico gettito
contributivo, da determinare con il medesimo decreto".
792. All'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, dopo il
comma 2 e' inserito il seguente:
"2-bis. Per i soggetti che abbiano proseguito l'attivita' lavorativa
ancorche' l'evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di
entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o
prima valutazione, purche' l'invalidita' permanente riconosciuta non
risulti inferiore ad un quarto della capacita' lavorativa o della
rivalutazione dell'invalidita' con percentuale onnicomprensiva anche
del danno biologico e morale come indicato all'articolo 6, comma 1,
al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il
concorso degli anni di contribuzione previsti dall'articolo 3, comma
1, la misura del trattamento di quiescenza e' pari all'ultima
retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata
secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1".
793. Per gli assistenti domiciliari all'infanzia, qualificati o
accreditati presso la provincia autonoma di Bolzano, i contributi
previdenziali ed assicurativi sono dovuti secondo le misure previste
dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni, anche nel caso in
cui le prestazioni di lavoro siano rese presso il domicilio delle
lavoratrici e dei lavoratori interessati, sia che dipendano
direttamente da persone fisiche o nuclei familiari, sia che dipendano
da imprese individuali o persone giuridiche. L'INPS determina le
modalita' ed i termini di versamento.
794. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,
le parole: "inferiore all'80 per cento" sono sostituite dalle
seguenti: "di qualsiasi entita' e grado".
795. All'articolo 3 della legge 3 agosto 2004, n. 206, al comma 1,
dopo le parole: "dalle stragi di tale matrice," sono aggiunte le
seguenti: "e ai loro familiari, anche superstiti, limitatamente al
coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in mancanza, ai genitori,
siano essi dipendenti pubblici o privati o autonomi, anche sui loro
trattamenti diretti".
796. Per garantire il rispetto degli obblighi comunitari e la
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio
2007-2009, in attuazione del protocollo di intesa tra il Governo, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per un patto
nazionale per la salute sul quale la Conferenza delle regioni e delle
province autonome, nella riunione del 28 settembre 2006, ha espresso
la propria condivisione:
a) il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre
ordinariamente lo Stato, e' determinato in 96.040 milioni di euro
per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in
102.285 milioni di euro per l'anno 2009, comprensivi dell'importo
di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni indicati, a titolo
di ulteriore finanziamento a carico dello Stato per l'ospedale
"Bambino Gesu'", preventivamente accantonati ed erogati
direttamente allo stesso ospedale dallo Stato. All'articolo 1,
comma 278, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "a
decorrere dall'anno 2006" sono sostituite dalle seguenti:
"limitatamente all'anno 2006";
b) e' istituito per il triennio 2007-2009, un Fondo transitorio di
1.000 milioni di euro per l'anno 2007, di 850 milioni di euro per
l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009, la cui
ripartizione tra le regioni interessate da elevati disavanzi e'
disposta con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano. L'accesso alle risorse del Fondo
di cui alla presente lettera e' subordinato alla sottoscrizione di
apposito accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, comprensivo
di un piano di rientro dai disavanzi. Il piano di rientro deve
contenere sia le misure di riequilibrio del profilo erogativo dei
livelli essenziali di assistenza, per renderlo conforme a quello
desumibile dal vigente Piano sanitario nazionale e dal vigente
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di fissazione
dei medesimi livelli essenziali di assistenza, sia le misure
necessarie all'azzeramento del disavanzo entro il 2010, sia gli
obblighi e le procedure previsti dall'articolo 8 dell'intesa 23
marzo 2005 sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. Tale accesso presuppone che
sia scattata formalmente in modo automatico o che sia stato
attivato l'innalzamento ai livelli massimi dell'addizionale
regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e
dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive,
fatte salve le aliquote ridotte disposte con leggi regionali a
favore degli esercenti un'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigianale o comunque economica, ovvero una libera arte o
professione, che abbiano denunciato richieste estorsive e per i
quali ricorrano le condizioni di cui all'articolo 4 della legge 23
febbraio 1999, n. 44. Qualora nel procedimento di verifica annuale
del piano si prefiguri il mancato rispetto di parte degli
obiettivi intermedi di riduzione del disavanzo contenuti nel piano
di rientro, la regione interessata puo' proporre misure
equivalenti che devono essere approvate dai Ministeri della salute
e dell'economia e delle finanze. In ogni caso l'accertato
verificarsi del mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi
comporta che, con riferimento all'anno d'imposta dell'esercizio
successivo, l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone
fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive si applicano oltre i livelli massimi previsti dalla
legislazione vigente fino all'integrale copertura dei mancati
obiettivi. La maggiorazione ha carattere generalizzato e non
settoriale e non e' suscettibile di differenziazioni per settori
di attivita' e per categorie di soggetti passivi. Qualora invece
sia verificato che il rispetto degli obiettivi intermedi e' stato
conseguito con risultati ottenuti quantitativamente migliori, la
regione interessata puo' ridurre, con riferimento all'anno
d'imposta dell'esercizio successivo, l'addizionale all'imposta sul
reddito delle persone fisiche e l'aliquota dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive per la quota corrispondente al miglior
risultato ottenuto. Gli interventi individuati dai programmi
operativi di riorganizzazione, qualificazione o potenziamento del
servizio sanitario regionale, necessari per il perseguimento
dell'equilibrio economico, nel rispetto dei livelli essenziali di
assistenza, oggetto degli accordi di cui all'articolo 1, comma
180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive
modificazioni, come integrati dagli accordi di cui all'articolo 1,
commi 278 e 281, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono
vincolanti per la regione che ha sottoscritto l'accordo e le
determinazioni in esso previste possono comportare effetti di
variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi gia'
adottati dalla medesima regione in materia di programmazione
sanitaria. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, assicura l'attivita' di
affiancamento delle regioni che hanno sottoscritto l'accordo di
cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, comprensivo di un Piano di rientro dai disavanzi, sia ai fini
del monitoraggio dello stesso, sia per i provvedimenti regionali
da sottoporre a preventiva approvazione da parte del Ministero
della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze, sia
per i Nuclei da realizzarsi nelle singole regioni con funzioni
consultive di supporto tecnico, nell'ambito del Sistema nazionale
di verifica e controllo sull'assistenza sanitaria di cui
all'articolo 1, comma 288, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
(14)
c) all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, le parole: "all'anno d'imposta 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "agli anni di imposta 2006 e
successivi". Il procedimento per l'accertamento delle risultanze
contabili regionali, ai fini dell'avvio delle procedure di cui al
citato articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n.
311, e successive modificazioni, e' svolto dal Tavolo tecnico per
la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata
intesa 23 marzo 2005;
d) al fine di consentire in via anticipata l'erogazione del
finanziamento a carico dello Stato:
1) in deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, comma 6, del
decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il Ministero
dell'economia e delle finanze, per gli anni 2007, 2008 e 2009, e'
autorizzato a concedere alle regioni a statuto ordinario
anticipazioni con riferimento alle somme indicate alla lettera a)
del presente comma da accreditare sulle contabilita' speciali di
cui al comma 6 dell'articolo 66 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, in essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, nella
misura pari al 97 per cento delle somme dovute alle regioni a
statuto ordinario a titolo di finanziamento della quota indistinta
del fabbisogno sanitario, quale risulta dall'intesa espressa, ai
sensi delle norme vigenti, dalla Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano sulla ripartizione delle disponibilita' finanziarie
complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario
nazionale per i medesimi anni;
2) per gli anni 2007, 2008 e 2009, il Ministero dell'economia e
delle finanze e' autorizzato a concedere alla Regione siciliana
anticipazioni nella misura pari al 97 per cento delle somme dovute
a tale regione a titolo di finanziamento della quota indistinta,
quale risulta dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale per i
medesimi anni, al netto delle entrate proprie e delle
partecipazioni della medesima regione;
3) alle regioni che abbiano superato tutti gli adempimenti
dell'ultima verifica effettuata dal Tavolo tecnico per la verifica
degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata intesa 23
marzo 2005, si riconosce la possibilita' di un incremento di detta
percentuale compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
4) all'erogazione dell'ulteriore 3 per cento nei confronti delle
singole regioni si provvede a seguito dell'esito positivo della
verifica degli adempimenti previsti dalla vigente normativa e
dalla presente legge;
5) nelle more dell'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti,
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, le
anticipazioni sono commisurate al livello del finanziamento
corrispondente a quello previsto dal riparto per l'anno 2006,
quale risulta dall'intesa espressa dalla Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e incrementato, a decorrere dall' anno 2008,
sulla base del tasso di crescita del prodotto interno lordo
nominale programmato;
6) sono autorizzati, in sede di conguaglio, eventuali recuperi
necessari anche a carico delle somme a qualsiasi titolo spettanti
alle regioni per gli esercizi successivi;
7) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi titolo
spettanti, le compensazioni degli importi a credito e a debito di
ciascuna regione e provincia autonoma, connessi alla mobilita'
sanitaria interregionale di cui all'articolo 12, comma 3, lettera
b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di
cui all'articolo 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti importi sono
definiti dal Ministero della salute di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano;
e) ai fini della copertura dei disavanzi pregressi nel settore
sanitario, cumulativamente registrati e certificati fino all'anno
2005, al netto per l'anno 2005 della copertura derivante
dall'incremento automatico delle aliquote, di cui all'articolo 1,
comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come da ultimo
modificato dalla lettera c) del presente comma, per le regioni
che, al fine della riduzione strutturale del disavanzo,
sottoscrivono l'accordo richiamato alla lettera b) del presente
comma, risultano idonei criteri di copertura a carattere
pluriennale derivanti da specifiche entrate certe e vincolate, in
sede di verifica degli adempimenti del Tavolo tecnico per la
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata
intesa 23 marzo 2005;
f) per gli anni 2007 e seguenti sono confermate le misure di
contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA) ai fini del rispetto dei tetti
stabiliti dall'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2003, n. 326, con le deliberazioni del consiglio di
amministrazione n. 34 del 22 dicembre 2005, n. 18 dell'8 giugno
2006, n. 21 del 21 giugno 2006, n. 25 del 20 settembre 2006 e n.
26 del 27 settembre 2006, salvo rideterminazioni delle medesime da
parte dell'AIFA stessa sulla base del monitoraggio degli andamenti
effettivi della spesa;
g) in riferimento alla disposizione di cui alla lettera f) del
presente comma, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008 e
limitatamente ad un importo di manovra pari a 807 milioni di euro
di cui 583,7 milioni a carico delle aziende farmaceutiche, 178,7
milioni a carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei
grossisti, sulla base di tabelle di equivalenza degli effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale,
approvate dall'AIFA e definite per regione e per azienda
farmaceutica, le singole aziende farmaceutiche, entro il termine
perentorio del 30 gennaio 2007, possono chiedere alla medesima
AIFA la sospensione, nei confronti di tutti i propri farmaci,
della misura della ulteriore riduzione del 5 per cento dei prezzi
di cui alla deliberazione del consiglio di amministrazione
dell'AIFA n. 26 del 27 settembre 2006. La richiesta deve essere
corredata dalla contestuale dichiarazione di impegno al
versamento, a favore delle regioni interessate, degli importi
indicati nelle tabelle di equivalenza approvate dall'AlFA, secondo
le modalita' indicate nella presente disposizione normativa e nei
provvedimenti attuativi dell'AIFA, per un importo complessivo
equivalente a quello derivante, a livello nazionale, dalla
riduzione del 5 per cento dei prezzi dei propri farmaci. L'AIFA
delibera, entro il 10 febbraio 2007, l'approvazione della
richiesta delle singole aziende farmaceutiche e dispone, con
decorrenza 1° marzo 2007, il ripristino dei prezzi dei relativi
farmaci in vigore il 30 settembre 2006, subordinando tale
ripristino al versamento, da parte dell'azienda farmaceutica,
degli importi dovuti alle singole regioni in base alle tabelle di
equivalenza, in tre rate di pari importo da corrispondersi entro i
termini improrogabili del 20 febbraio 2007, 20 giugno 2007 e 20
settembre 2007. Gli atti che attestano il versamento alle singole
regioni devono essere inviati da ciascuna azienda farmaceutica
contestualmente all'AIFA, al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero della salute rispettivamente entro il 22
febbraio 2007, 22 giugno 2007 e 22 settembre 2007. La mancata
corresponsione, nei termini previsti, a ciascuna regione di una
rata comporta, per i farmaci dell' azienda farmaceutica
inadempiente, l'automatico ripristino, dal primo giorno del mese
successivo, del prezzo dei farmaci in vigore il 1° ottobre 2006;
h) in coerenza con quanto previsto dalla lettera g) l'AIFA
ridetermina, in via temporanea, le quote di spettanza dovute al
farmacista e al grossista per i farmaci oggetto delle misure
indicate nella medesima disposizione, in modo tale da assicurare,
attraverso la riduzione delle predette quote e il corrispondente
incremento della percentuale di sconto a favore del Servizio
sanitario nazionale, una minore spesa dello stesso Servizio di
entita' pari a 223,3 milioni di euro, di cui 178,7 milioni a
carico dei farmacisti e 44,6 milioni a carico dei grossisti;
i) in caso di rideterminazione delle misure di contenimento della
spesa farmaceutica ai sensi di quanto stabilito nella parte
conclusiva della lettera f), 1'AIFA provvede alla conseguente
rimodulazione delle disposizioni attuative di quanto previsto
dalle norme di cui alle lettere g) e h);
l) nei confronti delle regioni che abbiano comunque garantito la
copertura degli eventuali relativi disavanzi, e' consentito
l'accesso agli importi di cui all'articolo 1, comma 181, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, con riferimento alla spesa
farmaceutica registrata negli esercizi 2005 e 2006 anche alle
seguenti condizioni:
1) con riferimento al superamento del tetto del 13 per cento, per
la spesa farmaceutica convenzionata, in assenza del rispetto
dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la quota a
proprio carico, con le misure di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, l'avvenuta
applicazione, entro la data del 28 febbraio 2007, nell'ambito
della procedura di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come da ultimo modificato dalla lettera c)
del presente comma, di una quota fissa per confezione di importo
idoneo a garantire l'integrale contenimento del 40 per cento. Le
regioni interessate, in alternativa alla predetta applicazione di
una quota fissa per confezione, possono adottare anche diverse
misure regionali di contenimento della spesa farmaceutica
convenzionata, purche' di importo adeguato a garantire l'integrale
contenimento del 40 per cento, la cui adozione e congruita' e'
verificata entro il 28 febbraio 2007 dal Tavolo tecnico di
verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 della citata
intesa del 23 marzo 2005, avvalendosi del supporto tecnico
dell'AIFA;
2) con riferimento al superamento della soglia del 3 per cento,
per la spesa farmaceutica non convenzionata, in assenza del
rispetto dell'obbligo regionale di contenimento della spesa per la
quota a proprio carico, l'avvenuta presentazione, da parte della
regione interessata, entro la data del 28 febbraio 2007, ai
Ministeri della salute e dell'economia e delle finanze di un Piano
di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, che contenga
interventi diretti al controllo dei farmaci innovativi, al
monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per
l'acquisto dei farmaci, la cui idoneita' deve essere verificata
congiuntamente nell'ambito del Comitato paritetico permanente per
la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e
del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui alla
citata intesa 23 marzo 2005;
m) all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "I percorsi
diagnostico-terapeutici sono costituiti dalle linee-guida di cui
all'articolo 1, comma 283, terzo periodo, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, nonche' da percorsi definiti ed adeguati
periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa
intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su
proposta del Comitato strategico del Sistema nazionale
linee-guida, di cui al decreto del Ministro della salute 30 giugno
2004, integrato da un rappresentante della Federazione nazionale
degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri";
2) al terzo periodo, le parole: "Il Ministro della sanita'" sono
sostituite dalle seguenti: "Il Ministro della salute, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze," e dopo le parole:
"di Trento e di Bolzano," sono inserite le seguenti: "entro il 31
marzo 2007,";
n) ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di
ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico,
l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n.
67, e successive modificazioni, come rideterminato dall'articolo
83, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 23
miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi
di programma con le regioni e l'assegnazione di risorse agli altri
enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente
definito in base alle effettive disponibilita' di bilancio. Il
maggior importo di cui alla presente lettera e' vincolato per 100
milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale di
interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
finalizzato al potenziamento delle "unita' di risveglio dal coma";
per 7 milioni di euro per l'esecuzione di un programma pluriennale
di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
destinati al potenziamento e alla creazione di unita' di terapia
intensiva neonatale (TIN); per 3 milioni di euro per l'esecuzione
di un programma pluriennale di interventi in materia di
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico,
destinati all'acquisto di nuove metodiche analitiche, basate sulla
spettrometria di "massa tandem", per effettuare screening
neonatali allargati, per patologie metaboliche ereditarie, per la
cui terapia esistono evidenze scientifiche efficaci; per 500
milioni di euro alla riqualificazione strutturale e tecnologica
dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia di interesse
oncologico con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed
insulari, per 150 milioni di euro ad interventi per la
realizzazione di strutture residenziali e l'acquisizione di
tecnologie per gli interventi territoriali dedicati alle cure
palliative, ivi comprese quelle relative alle patologie
degenerative neurologiche croniche invalidanti con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il programma
realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di
assistenza domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100
milioni di euro all'implementazione e all'ammodernamento dei
sistemi informatici delle aziende sanitarie ed ospedaliere e
all'integrazione dei medesimi con i sistemi informativi sanitari
delle regioni e per 100 milioni di euro per strutture di
assistenza odontoiatrica. Nella sottoscrizione di accordi di
programma con le regioni, e' data, inoltre, priorita' agli
interventi relativi ai seguenti settori assistenziali, tenuto
conto delle esigenze della programmazione sanitaria nazionale e
regionale: realizzazione di strutture sanitarie territoriali,
residenziali e semiresidenziali. Il Ministero della salute,
attraverso la valutazione preventiva dei programmi di investimento
e il monitoraggio della loro attuazione, assicura il
raggiungimento dei predetti obiettivi prioritari, verificando
nella programmazione regionale la copertura del fabbisogno
relativo anche attraverso i precedenti programmi di investimento.
Il riparto fra le regioni del maggiore importo di cui alla
presente lettera e' effettuato con riferimento alla valutazione
dei bisogni relativi ai seguenti criteri e linee prioritarie:
1) innovazione tecnologica delle strutture del Servizio sanitario
nazionale, con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel
campo dell'oncologia e delle malattie rare;
2) superamento del divario Nord-Sud;
3) possibilita' per le regioni che abbiano gia' realizzato la
programmazione pluriennale, di attivare una programmazione
aggiuntiva;
4) messa a norma delle strutture pubbliche ai sensi dell'atto di
indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 37 alla Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997;
5) premialita' per le regioni sulla base della tempestivita' e
della qualita' di interventi di ristrutturazione edilizia e
ammodernamento tecnologico gia' eseguiti per una quota pari al 10
per cento; (14a)
o) fatto salvo quanto previsto in materia di aggiornamento dei
tariffari delle prestazioni sanitarie dall'articolo 1, comma 170,
quarto periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, come
modificato dalla presente lettera, a partire dalla data di entrata
in vigore della presente legge le strutture private accreditate,
ai fini della remunerazione delle prestazioni rese per conto del
Servizio sanitario nazionale, praticano uno sconto pari al 2 per
cento degli importi indicati per le prestazioni specialistiche dal
decreto del Ministro della sanita' 22 luglio 1996, pubblicato nel
supplemento ordinario n. 150 alla Gazzetta Ufficiale n. 216 del 14
settembre 1996, e pari al 20 per cento degli importi indicati per
le prestazioni di diagnostica di laboratorio dal medesimo decreto.
Fermo restando il predetto sconto, le regioni provvedono, entro il
28 febbraio 2007, ad approvare un piano di riorganizzazione della
rete delle strutture pubbliche e private accreditate eroganti
prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, al
fine dell'adeguamento degli standard organizzativi e di personale
coerenti con i processi di incremento dell'efficienza resi
possibili dal ricorso a metodiche automatizzate. All'articolo 1,
comma 170, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: ", sentite le societa' scientifiche e le
associazioni di categoria interessate";
p) a decorrere dal 1° gennaio 2007, per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale gli assistiti non esentati dalla quota
di partecipazione al costo sono tenuti al pagamento di una quota
fissa sulla ricetta pari a 10 euro. Per le prestazioni erogate in
regime di pronto soccorso ospedaliero non seguite da ricovero, la
cui condizione e' stata codificata come codice bianco, ad
eccezione di quelli afferenti al pronto soccorso a seguito di
traumatismi ed avvelenamenti acuti, gli assistiti non esenti sono
tenuti al pagamento di una quota fissa pari a 25 euro. La quota
fissa per le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso non
e', comunque; dovuta dagli assistiti non esenti di eta' inferiore
a 14 anni. Sono fatte salve le disposizioni eventualmente assunte
dalle regioni che, per l'accesso al pronto soccorso ospedaliero,
pongono a carico degli assistiti oneri piu' elevati; (27)
p-bis) per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale,
di cui al primo periodo della lettera p), fermo restando l'importo
di manovra pari a 811 milioni di euro per l'anno 2007, 834 milioni
di euro per l'anno 2008 e 834 milioni di euro per l'anno 2009, le
regioni, sulla base della stima degli effetti della complessiva
manovra nelle singole regioni, definita dal Ministero della salute
di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
anziche' applicare la quota fissa sulla ricetta pari a 10 euro,
possono alternativamente:
1) adottare altre misure di partecipazione al costo delle
prestazioni sanitarie, la cui entrata in vigore nella regione
interessata e' subordinata alla certificazione del loro effetto di
equivalenza per il mantenimento dell'equilibrio
economico-finanziario e per il controllo dell'appropriatezza, da
parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
all'articolo 12 dell'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005;
2) stipulare con il Ministero della salute e il Ministero
dell'economia e delle finanze un accordo per la definizione di
altre misure di partecipazione al costo delle prestazioni
sanitarie, equivalenti sotto il profilo del mantenimento
dell'equilibrio economico-finanziario e del controllo
dell'appropriatezza. Le misure individuate dall'accordo si
applicano, nella regione interessata, a decorrere dal giorno
successivo alla data di sottoscrizione dell'accordo medesimo;
q) all'articolo 1, comma 292, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la lettera a)e' sostituita dalla seguente: "a) con le procedure di
cui all'articolo 54 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si
provvede, entro il 28 febbraio 2007, alla modificazione degli
allegati al citato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 29 novembre 2001, e successive modificazioni, di
definizione dei livelli essenziali di assistenza, finalizzata
all'inserimento, nell'elenco delle prestazioni di specialistica
ambulatoriale, di prestazioni gia' erogate in regime di ricovero
ospedaliero, nonche' alla integrazione e modificazione delle
soglie di appropriatezza per le prestazioni di ricovero
ospedaliero in regime di ricovero ordinario diurno";
r) a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cittadini, anche se esenti
dalla partecipazione alla spesa sanitaria, che non abbiano
ritirato i risultati di visite o esami diagnostici e di
laboratorio sono tenuti al pagamento per intero della prestazione
usufruita, con le modalita' piu' idonee al recupero delle somme
dovute stabilite dai provvedimenti regionali;
s) a decorrere dal l° gennaio 2008, cessano i transitori
accreditamenti delle strutture private gia' convenzionate, ai
sensi dell'articolo 6, comma 6, della legge 23 dicembre 1994, n.
724, non confermati da accreditamenti provvisori o definitivi
disposti ai sensi dell'articolo 8-quater del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;
t) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che dal (1° gennaio 2011) cessino gli accreditamenti
provvisori delle strutture private, di cui all'articolo 8-quater,
comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, non
confermati dagli accreditamenti definitivi di cui all'articolo
8-quater, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 502 del
1992;
u) le regioni provvedono ad adottare provvedimenti finalizzati a
garantire che, a decorrere dal 1° gennaio 2008, non possano essere
concessi nuovi accreditamenti, ai sensi dell'articolo 8-quater del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, in assenza di un provvedimento regionale di
ricognizione e conseguente determinazione, ai sensi del comma 8
del medesimo articolo 8-quater del decreto legislativo n. 502 del
1992. Il provvedimento di ricognizione e' trasmesso al Comitato
paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli
essenziali di assistenza di cui all'articolo 9 della citata intesa
23 marzo 2005. Per le regioni impegnate nei piani di rientro
previsti dall'accordo di cui alla lettera b), le date del 1°
gennaio 2008 di cui alla presente lettera e alla lettera s) sono
anticipate al 1° luglio 2007 limitatamente alle regioni nelle
quali entro il 31 maggio 2007 non si sia provveduto ad adottare o
ad aggiornare, adeguandoli alle esigenze di riduzione strutturale
dei disavanzi, i provvedimenti di cui all'articolo 8-quinquies,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502, e successive modificazioni;
v) il Ministero della salute, avvalendosi della Commissione unica sui
dispositivi medici e della collaborazione istituzionale
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, individua, entro il
31 gennaio 2007, tipologie di dispositivi per il cui acquisto la
corrispondente spesa superi il 50 per cento della spesa
complessiva dei dispositivi medici registrata per il Servizio
sanitario nazionale. Fermo restando quanto previsto dal comma 5
dell'articolo 57 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e dal
numero 2) della lettera a) del comma 409 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, entro il 30 aprile 2007, con
decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i prezzi dei
dispositivi individuati ai sensi della presente lettera, da
assumere, con decorrenza dal 1° maggio 2007, come base d'asta per
le forniture del Servizio sanitario nazionale. I prezzi sono
stabiliti tenendo conto dei piu' bassi prezzi unitari di acquisto
da parte del Servizio sanitario nazionale risultanti dalle
informazioni in possesso degli osservatori esistenti e di quelle
rese disponibili dall'ottemperanza al disposto del successivo
periodo della presente lettera. Entro il 15 marzo 2007 le regioni
trasmettono al Ministero della salute - Direzione generale dei
farmaci e dei dispositivi medici, anche per il tramite
dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, i prezzi unitari
corrisposti dalle aziende sanitarie nel corso del biennio
2005-2006; entro la stessa data le aziende che producono o
commercializzano in Italia dispositivi medici trasmettono alla
predetta Direzione generale, sulla base di criteri stabiliti con
decreto del Ministro della salute, i prezzi unitari relativi alle
forniture effettuate alle aziende sanitarie nel corso del medesimo
biennio. Nelle gare in cui la fornitura di dispositivi medici e'
parte di una piu' ampia fornitura di beni e servizi, l'offerente
deve indicare in modo specifico il prezzo unitario di ciascun
dispositivo e i dati identificativi dello stesso. Il Ministero
della salute, avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi
medici e della collaborazione istituzionale dell'Istituto
superiore di sanita' e dell'Agenzia per i servizi sanitari
regionali, promuove la realizzazione, sulla base di una
programmazione annuale, di studi sull'appropriatezza dell'impiego
di specifiche tipologie di dispositivi medici, anche mediante
comparazione dei costi rispetto ad ipotesi alternative. I
risultati degli studi sono pubblicati sul sito INTERNET del
Ministero della salute;
z) la disposizione di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge
17 febbraio 1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 aprile 1998, n. 94, non e' applicabile al ricorso a
terapie farmacologiche a carico del Servizio sanitario nazionale,
che, nell'ambito dei presidi ospedalieri o di altre strutture e
interventi sanitari, assuma carattere diffuso e sistematico e si
configuri, al di fuori delle condizioni di autorizzazione
all'immissione in commercio, quale alternativa terapeutica rivolta
a pazienti portatori di patologie per le quali risultino
autorizzati farmaci recanti specifica indicazione al trattamento.
Il ricorso a tali terapie e' consentito solo nell'ambito delle
sperimentazioni cliniche dei medicinali di cui al decreto
legislativo 24 giugno 2003, n. 211, e successive modificazioni. In
caso di ricorso improprio si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 3, commi 4 e 5, del citato decreto-legge 17 febbraio
1998, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile
1998, n. 94. Le regioni provvedono ad adottare entro il 28
febbraio 2007 disposizioni per le aziende sanitarie locali, per le
aziende ospedaliere, per le aziende ospedaliere universitarie e
per gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico volte
alla individuazione dei responsabili dei procedimenti applicativi
delle disposizioni di cui alla presente lettera, anche sotto il
profilo della responsabilita' amministrativa per danno erariale.
Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali
di cui alla presente lettera, tale responsabilita' e' attribuita
al direttore sanitario delle aziende sanitarie locali, delle
aziende ospedaliere, delle aziende ospedaliere universitarie e
degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. (5)
797. Il finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre
lo Stato e' incrementato per l'anno 2006 di 2.000 milioni di euro.
Tale importo e' ripartito fra le regioni con i medesimi criteri
adottati per lo stesso anno, salvo diversa proposta di riparto
elaborata dalle regioni da trasmettere al Ministero della salute e al
Ministero dell'economia e delle finanze entro il 15 gennaio 2007.
798. Al secondo periodo del comma 289 dell'articolo 1 della legge
23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "per ciascuno degli anni 2006,
2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "per l'anno 2006 e di 8
milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con le risorse di cui al
presente comma si provvede anche alla copertura delle spese sostenute
dal Ministero della salute e dal Ministero dell'economia e delle
finanze per l'attivita' di affiancamento alle regioni impegnate nei
Piani di rientro dai disavanzi di cui all'articolo 1, comma 180,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, comprese le spese di missione
del personale dei predetti Ministeri incaricato di tali attivita'".
799. Con le modalita' di cui all'articolo 1, comma 9, del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, su
proposta del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, e' modificato il Piano sanitario nazionale
2006-2008, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile
2006, pubblicato nel supplemento ordinario n. 149 alla Gazzetta
Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2006, al fine di armonizzame i
contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio
sanitario nazionale per il triennio 2007-2009.
800. I consiglieri e referendari medici in servizio presso
t'Ufficio medico della Presidenza del Consiglio dei ministri possono
svolgere attivita' professionali sanitarie esterne, secondo modalita'
definite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
801. Il prezzo al pubblico dei medicinali non soggetti a
prescrizione medica disciplinati dall'articolo 96 del decreto
legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e' stabilito da ciascun titolare
di farmacia o di esercizio di vendita previsto dall'articolo 5 del
decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Il prezzo deve essere chiaramente
reso noto al pubblico nel punto di vendita, mediante listini o altre
equivalenti modalita'. Nei confronti dei medicinali predetti cessano
di applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera r), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,
all'articolo 85, comma 25, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e
all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 27 maggio
2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio
2005, n. 149.
802. Fino al 31 dicembre 2007, le farmacie e gli altri esercizi al
dettaglio non possono vendere i medicinali di cui al comma 801 a un
prezzo superiore al prezzo massimo di vendita in vigore al 31
dicembre 2006, pubblicato sul sito INTERNET dell'AIFA. Per lo stesso
periodo, fino al 31 dicembre 2007 le aziende farmaceutiche titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio nella cessione dei
prodotti al dettagliante devono assicurare un margine non inferiore
al 25 per cento calcolato sul prezzo massimo di vendita di cui al
periodo precedente.
803. Sul prezzo massimo di vendita di cui al comma 802 e'
calcolato, fino al 31 dicembre 2007, lo sconto minimo cui hanno
diritto, ai sensi della normativa vigente, gli ospedali, e le altre
strutture del Servizio sanitario nazionale che acquistano i
medicinali di cui al comma 801 dai produttori e dai titolari
dell'autorizzazione all'immissione in commercio.
804. Il prezzo di vendita al pubblico dei medicinali soggetti a
prescrizione medica appartenenti alla classe di cui alla lettera c)
del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni, stabilito dai titolari dell'autorizzazione
all'immissione in commercio ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, non puo' essere superiore, per
l'anno 2007, al prezzo in vigore nel 2006, aumentato sulla base delle
variazioni dell'indice ISTAT sul costo della vita relative al periodo
dicembre 2005-dicembre 2006.
805. Al fine di rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla
disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realta' regionali
nelle attivita' realizzative del Piano sanitario nazionale, per il
triennio 2007, 2008 e 2009 e' istituito un Fondo per il
cofinanziamento dei progetti attuativi del Piano sanitario nazionale
nonche' per il cofinanziamento di analoghi progetti da parte delle
regioni Valle d'Aosta e Friuli-Venezia Giulia e delle province
autonome di Trento e di Bolzano.
806. L'importo annuale del Fondo di cui al comma 805 e' stabilito
in 65,5 milioni di euro, di cui 5 milioni per iniziative nazionali
realizzate dal Ministero della salute e 60,5 milioni da assegnare
alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano, con
decreto del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, per l'integrazione ed il
cofmanziamento dei progetti regionali in materia di:
a) sperimentazione del modello assistenziale case della salute, per
10 milioni di euro;
b) iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore delle
gestanti, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro;
c) malattie rare, per 30 milioni di euro;
d) implementazione della rete delle unita' spinali unipolari, per
10,5 milioni di euro.
807. L'importo di 60,5 milioni di euro di cui al comma 806 e'
assegnato con decreto del Ministro della salute, su proposta del
Comitato permanente per la verifica dei livelli essenziali di
assistenza, di cui all'articolo 9 dell'intesa 23 marzo 2005 sancita
dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel
supplemento ordinario n. 83 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7
maggio 2005, alle regioni che abbiano presentato i progetti attuativi
del Piano sanitario nazionale contenenti linee di intervento relative
alle materie di cui al comma 806, coerenti con linee progettuali
previamente indicate con decreto del Ministro della salute.
808. Per il proseguimento dell'intervento speciale per la
diffusione degli screening oncologici di cui all'articolo 2-bis del
decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e' autorizzata la spesa di 20
milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009, per la concessione da parte del Ministero
della salute di finanziamenti finalizzati alle regioni meridionali ed
insulari.
809. A decorrere dal 2007 e' autorizzato il finanziamento per un
importo di 500.000 euro annui per il funzionamento della Consulta del
volontariato per la lotta contro 1'Aids istituita presso il Ministero
della salute. La Consulta e' convocata e sentita almeno tre volte
l'anno, al fine di raccogliere contributi e pareri riguardo alla
ideazione, realizzazione e verifica, dei programmi di informazione e
prevenzione nella lotta contro la diffusione dell'epidemia da HIV
(AIDS). La Consulta puo' dare incarico ad esperti di redigere pareti
e studi sui predetti programmi.
810. All'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni: a) al comma 3, terzo periodo, dopo le parole:
"accertamenti
specialistici prescritti" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa";
b) al comma 5, primo periodo, dopo le parole: "presidi di
specialistica ambulatoriale" sono inserite le seguenti: ", delle
strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza
protesica e di assistenza integrativa";
c) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
"5-bis. Per le finalita' di cui al comma 1, a partire dal 1°
luglio 2007, il Ministero dell'economia e delle finanze rende
disponibile il collegamento in rete dei medici del SSN di cui al
comma 2, in conformita' alle regole tecniche concernenti il
Sistema pubblico di connettivita' ed avvalendosi, ove possibile,
delle infrastrutture regionali esistenti, per la trasmissione
telematica dei dati delle ricette al Ministero dell' economia e
delle finanze e delle certificazioni di malattia all'INPS, secondo
quanto previsto all'articolo 1, comma 149, della legge 30 dicembre
2004, n. 311. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, da emanare, entro il 30 aprile
2007, ai sensi del codice dell'amministrazione digitale, di cui al
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con i Ministri della salute e del lavoro e
della previdenza sociale, previo parere del Garante per la
protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra Io Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sono definite le regole tecniche concernenti
i dati di cui al presente comma e le modalita' di trasmissione. Ai
fini predetti, il parere del Centro nazionale per l'informatica
nella pubblica amministrazione e' reso entro il 31 marzo 2007; in
mancanza, il predetto decreto puo' essere comunione emanato. Con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della salute, sono emanate le ulteriori
disposizioni attuatine del presente comma.
5-ter. Per la trasmissione telematica dei dati delle ricette di
cui al comma 5-bis, con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, e'
definito un contributo da riconoscere ai medici convenzionati con
il SSN, per l'anno 2008, nei limiti di 10 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede utilizzando le risorse di cui al comma
12";
d) al comma 7, secondo periodo, dopo le parole: "All'atto della
utilizzazione di una ricetta medica recante la prescrizione di
prestazioni specialistiche" sono inserite le seguenti: "ovvero dei
dispositivi di assistenza protesica e di assistenza integrativa" e
dopo le parole: "codici del nomenclatore delle prestazioni
specialistiche" sono aggiunte le seguenti: "ovvero i codici del
nomenclatore delle prestazioni di assistenza protesica ovvero i
codici del repertorio dei prodotti erogati nell' ambito
dell'assistenza integrativa";
e) al comma 8, primo periodo, e successive modificazioni, dopo le
parole: "pubbliche e private" sono aggiunte le seguenti: "e per le
strutture di erogazione dei servizi sanitari non autorizzate al
trattamento del Codice Fiscale dell'assistito";
f) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: "Al momento della
ricezione dei dati trasmessi telematicamente ai sensi" sono
inserite le seguenti: "del comma 5-bis e"; al medesimo comma,
ultimo periodo, dopo le parole: "e al nomenclatore ambulatoriale"
sono aggiunte le seguenti: "nonche' al nomenclatore delle
prestazioni di assistenza protesica e al repertorio dei prodotti
erogati nell'ambito dell'assistenza integrativa";
g) al comma 10, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:
"Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero della salute, da emanare entro il 31
marzo 2007, sono definiti i dati, relativi alla liquidazione
periodica dei rimborsi erogati alle strutture di erogazione di
servizi sanitari, che le aziende sanitarie locali di ogni regione
trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, nonche' le
modalita' di trasmissione".
811. Qualora il farmacista titolare di farmacia privata o direttore
di una farmacia gestita da una societa' di farmacisti ai sensi
dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, sia condannato con sentenza passata in giudicato, per
il reato di truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,
l'autorita' competente puo' dichiarare la decadenza
dall'autorizzazione all'esercizio della farmacia, anche in mancanza
delle condizioni previste dall'articolo 113, primo comma, lettera e),
del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265. La decadenza e' comunque dichiarata quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
812. Quando la truffa ai danni del Servizio sanitario nazionale,
accertata con sentenza passata in giudicato, e' commessa da altro
sanitario che, personalmente o per il tramite di una societa' di cui
e' responsabile, eroga prestazioni per conto del Servizio sanitario
nazionale, e' subito avviata, sulla base delle norme vigenti, la
procedura di risoluzione del rapporto instaurato con il Servizio
sanitario nazionale; il rapporto e' risolto di diritto quando la
sentenza abbia accertato un danno superiore a 50.000 euro, anche
nell'ipotesi di mancata costituzione in giudizio della parte civile.
813. Per gli anni 2007, 2008 e 2009, nell'utilizzazione delle
risorse previste nella Tabella C allegata alla presente legge e
destinate al finanziamento di progetti di ricerca sanitaria di cui
all'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
e successive modificazioni, un importo pari a 10 milioni di euro e'
vincolato al finanziamento di progetti proposti dagli Istituti
zooprofilattici sperimentali in materia di sicurezza degli alimenti e
tre importi pari a 3 milioni di euro ciascuno sono vincolati al
finanziamento di progetti per il miglioramento degli interventi di
diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla
facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani, al
finanziamento di progetti per l'utilizzazione di cellule staminali e
al finanziamento di progetti per la qualificazione ed il
potenziamento delle attivita' di tutela della salute nei luoghi di
lavoro.
814. A decorrere dall'anno 2007, nell'ambito delle risorse di cui
all'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 12 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come determinata dalla Tabella
C allegata alla presente legge, una quota non inferiore al 5 per
cento relativamente al 2007 e al 10 per cento a partire dal 2008 e'
destinata ai progetti di ricerca sanitaria svolta dai soggetti di cui
all'articolo 12-bis, comma 6, del citato decreto legislativo n. 502
del 1992, presentati da ricercatori di eta' inferiore ai quaranta
anni e previamente valutati, secondo la tecnica di valutazione tra
pari, da un comitato. Detto comitato e' composto da ricercatori, di
nazionalita' italiana o straniera, di eta' inferiore ai quaranta
anni, operanti, almeno per la meta', presso istituzioni ed enti di
ricerca non italiani e riconosciuti di livello eccellente sulla base
di indici bibliometrici, quali l' impact factor ed il citation index.
L'attuazione del presente comma e' demandata ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi di concerto con
il Ministro della salute ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
815. L'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento del
comitato di cui al comma 814 e' quantificato nel limite massimo di
100.000 euro annui.
816. Ai fini del completamento delle attivita' di cui all'articolo
92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 4,
comma 170, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' autorizzato lo
stanziamento di 8 milioni di euro per gli anni 2007, 2008 e 2009 a
favore dell'Istituto superiore di sanita'.
817. Per il consolidamento e rafforzamento degli scopi perseguiti
dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori e' autorizzata
l'erogazione di un ulteriore contributo straordinario annuo pari ad
euro 2 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
818. La natura esclusiva degli incarichi del direttore generale,
del direttore scientifico, del direttore amministrativo e del
direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere
scientifico di cui al comma 3 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, comporta l'incompatibilita' con
qualsiasi altro rapporto di lavoro pubblico e privato e con
l'esercizio di qualsiasi attivita' professionale.
819. Con accordo tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, concluso ai sensi dell'articolo 4 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministro della
salute, sono definiti gli indirizzi per la realizzazione di un
programma di farmacovigilanza attiva, attraverso la stipula di
convenzioni tra l'ATEA e le singole regioni per l'utilizzazione delle
risorse di cui all'articolo 36, comma 14, della legge 27 dicembre
1997, n. 449, pari a 25 milioni di euro, confluite nelle fonti di
finanziamento del bilancio ordinario dell'AlFA.
820. Al fine di evitare sprechi di confezioni di medicinali
correlati alla non chiara leggibilita' della data di scadenza posta
con modalita' "a secco", la data di scadenza e il numero di lotto
riportati sulle confezioni dei medicinali per uso umano devono essere
stampati, con caratteri non inferiori al corpo 8, a inchiostro o con
altra modalita' che assicuri il contrasto cromatico fra tali
indicazioni e lo sfondo del materiale di confezionamento.
821. All'articolo 15 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, al comma
2, dopo le parole: "oggetto delle convenzioni ubicati sul territorio
dell'Unione europea" sono inserite le seguenti: "nei Paesi la cui
normativa consenta la lavorazione del plasma nazionale, proveniente
da donazioni volontarie e non retribuite, all'estero, in regime di
reciprocita', da parte di aziende parimenti ubicate sul territorio
dell'Unione europea".
822. All'articolo 15 della legge n. 219 del 2005, il comma 6 e'
sostituito dal seguente: "6. Le convenzioni di cui al presente
articolo sono stipulate decorso un anno dalla data di entrata in
vigore del decreto previsto dal comma 5 del presente articolo".
823. All'articolo 16, comma 1, della legge n. 219 del 2005 alla
fine del secondo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "ed alla
esportazione di emoderivati pronti per l'impiego ottenuti da plasma
regolarmente importato, a condizione che gli stessi risultino
autorizzati alla commercializzazione nei Paesi destinatari".
824. L'articolo 27 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191,
e' sostituito dal seguente:
"Art. 27. - (Produzione di medicinali derivati dal sangue o dal
plasma). - 1. Alla raccolta e al controllo del sangue e del plasma
umani da utilizzare per la produzione di medicinali, si applica
quanto disposto dal presente decreto. Il plasma raccolto in Paesi
esteri ed i relativi intermedi, destinati alla produzione di prodotti
finiti emoderivati, devono invece rispondere ai requisiti previsti
dalla Farmacopea europea, versione vigente, ed alle direttive europee
applicabili, anche in considerazione di quanto previsto dall'
articolo 135, comma 2, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n.
219".
825. All'articolo 1, comma 409, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera c), le parole: "le aziende che producono o immettono
in commercio in Italia dispositivi medici" sono sostituite dalle
seguenti: "le aziende che producono o commercializzano in Italia
dispositivi medici, compresi i dispositivi medico-diagnostici in
vitro e i dispositivi su misura";
b) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d) entro il 30 aprile di ogni anno, le aziende di cui alla
lettera c) versano, in conto entrate del bilancio dello Stato, un
contributo pari al 5 per cento delle spese autocertificate,
calcolate al netto delle spese per il personale addetto. L'importo
dovuto e' maggiorato del 5 per cento per ciascun mese di ritardo
rispetto alla scadenza prevista. Il mancato pagamento entro l'anno
di riferimento comporta una sanzione da 7.500 a 45.000 euro, oltre
al versamento di quanto dovuto. I proventi derivanti dai
versamenti sono riassegnati, con uno o piu' decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, sulle corrispondenti imita
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute e utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici per il miglioramento e il potenziamento della
attivita' del settore dei dispositivi medici, con particolare
riguardo alle attivita' di sorveglianza del mercato, anche
attraverso l'aggiornamento e la manutenzione della classificazione
nazionale dei dispositivi e la manutenzione del repertorio
generale di cui alla lettera a), alla attivita' di vigilanza sugli
incidenti, alla formazione del personale ispettivo, all'attivita'
di informazione nei riguardi degli operatori professionali e del
pubblico, alla effettuazione di studi in materia di valutazione
tecnologica, alla istituzione di registri di patologie che
implichino l'utilizzazione di dispositivi medici, nonche' per la
stipula di convenzioni con universita' e istituti di ricerca o con
esperti del settore";
c) la lettera e) e' sostituita dalla seguente:
"e) i produttori e i commercianti di dispositivi medici che
omettono di comunicare al Ministero della salute i dati e le
documentazioni previste dal comma 3-bis dell'articolo 13 del
decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, e successive
modificazioni, applicabile anche ai dispositivi impiantabili
attivi, e dall'articolo 10 del decreto legislativo 8 settembre
2000, n. 332, sono soggetti, quando non siano previste e non
risultino applicabili altre sanzioni, alla sanzione amministrativa
pecuniaria di cui al comma 4 dell'articolo 23 del decreto
legislativo n. 46 del 1997 e al comma 3 dell'articolo 19 del
decreto legislativo n. 332 del 2000.
Per l'inserimento delle informazioni nella banca dati necessaria
alla istituzione e alla gestione del repertorio dei dispositivi
medici, i produttori e i distributori tenuti alla comunicazione
sono soggetti al pagamento, a favore del Ministero della salute,
di una tariffa di euro 100 per ogni dispositivo. Sono considerati
un unico dispositivo, ai fini del pagamento della tariffa, i
dispositivi che abbiano uno stesso file tecnico, secondo criteri
individuati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e
approvati con decreto del Ministro della salute. La tariffa e'
dovuta anche per l'inserimento di informazioni relative a
modifiche dei dispositivi gia' inclusi nella banca dati. I
proventi derivanti dalle tariffe sono versati all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, alle competenti unita'
previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della
salute ed utilizzati dalla Direzione generale dei farmaci e
dispositivi medici per la manutenzione del repertorio generale di
cui alla lettera a)".
826. Al fine di favorire il mantenimento di un'efficiente rete di
assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate,
l'ulteriore riduzione delle percentuali di sconto a carico delle
farmacie con un fatturato annuo in regime di Servizio sanitario
nazionale al netto dell'imposta sul valore aggiunto non superiore ad
euro 258.228,45 rispetto alla riduzione prevista dal quinto periodo
del comma 40 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e
successive modificazioni, disposta, limitatamente all'arco temporale
decorrente dal 1° marzo al 31 dicembre 2006, ii 1l' articolo 38 del
decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, e' prorogata per
il triennio 2007-2009. La misura dell'ulteriore riduzione e'
annualmente stabilita con decreto del Ministro della salute, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, per una maggiore spesa
complessiva, a carico del Servizio sanitario nazionale, non superiore
a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Per
la copertura dei relativi oneri e' autorizzata la spesa di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
827. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 per la
promozione da parte del Ministero della salute ed il finanziamento di
un progetto di sperimentazione gestionale, ai sensi dell' articolo
9-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, da autorizzare da parte della regione Lazio con la
partecipazione della regione Puglia, della Regione siciliana e di
altre regioni interessate, finalizzato alla realizzazione, nella
citta' di Roma, di un Istituto nazionale per la promozione della
salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie
della poverta', con compiti di prevenzione, cura, formazione e
ricerca sanitaria, in cui far confluire il Centro di riferimento
della regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni
migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione,
gia' operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San
Gallicano-IFO.
828. Per consentire il potenziamento delle attivita' affidate alla
Commissione per la vigilanza e il controllo sul doping e per la
tutela della salute nelle attivita' sportive e ai laboratori per il
controllo sanitario sulle attivita' sportive di cui agli articoli 3 e
4 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, e' autorizzata per ciascuno
degli anni 2007, 2008, 2009 una spesa ulteriore di 2 milioni di euro.
829. All' articolo 4 della legge 14 agosto 1991, n. 281, il comma 1
e' sostituito dal seguente:
"1. I comuni, singoli o associati, e le comunita' montane provvedono
prioritariamente ad attuare piani di controllo delle nascite
incruenti attraverso la sterilizzazione. A tali piani e' destinata
una quota non inferiore al 60 per cento delle risorse di cui
all'articolo 3, comma 6. I comuni provvedono, altresi', al
risanamento dei canili comunali esistenti e costruiscono rifugi per i
cani, nel rispetto dei criteri stabiliti con legge regionale e
avvalendosi delle risorse di cui all'articolo 3, comma 6".
830. Al fine di addivenire al completo trasferimento della spesa
sanitaria a carico del bilancio della Regione siciliana, la misura
del concorso della Regione a tale spesa e' pari al 44,85 per cento
per l'anno 2007, al 47,05 per cento per l'anno 2008 e al 49,11 per
cento per l'amo 2009.
831. L'applicazione delle disposizioni di cui al comma 830 resta
sospesa fino al 30 aprile 2007. Entro tale data dovra' essere
raggiunta l'intesa preliminare all'emanazione delle nuove norme di
attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia
sanitaria, gia' disciplinate dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 agosto 1956, n. 1111, e successive modificazioni. In
caso di mancato raggiungimento dell'intesa entro tale data, il
concorso della Regione siciliana di cui al comma 830 e' determinato,
per l'anno 2007, in misura pari al 44,09 per cento.
832. Nelle norme di attuazione di cui al comma 831, e' riconosciuta
la retrocessione alla Regione siciliana di una percentuale non
inferiore al 20 e non superiore al 50 per cento del gettito delle
accise sui prodotti petroliferi immessi in consumo nel territorio
regionale; tale retrocessione aumenta simmetricamente, fino a
concorrenza, la misura percentuale del concorso della Regione alla
spesa sanitaria, come disposto dal comma 830. Alla determinazione
dell'importo annuo della quota da retrocedere alla Regione si
provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
della Commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello Statuto
della Regione siciliana, approvato con decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455, convertito in legge costituzionale dalla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2.(20)
833. A valere sul gettito delle accise sui prodotti petroliferi
immessi in consumo nel territorio della Regione siciliana e'
retrocesso alla Regione un importo pari a 60 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 a titolo di contributo di
solidarieta' nazionale, di cui all'articolo 38 dello Statuto
regionale, dovuto per gli stessi anni 2008 e 2009 e ad integrazione,
per l'anno 2008, dei finanziamenti attribuiti ai sensi dell'articolo
5, comma 3-ter, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
L'erogazione dei contributi e' subordinata alla redazione di un piano
economico finalizzato prevalentemente al risanamento ambientale dei
luoghi di insediamento degli stabilimenti petroliferi, nonche' ad
investimenti infrastrutturali.
834. L'articolo 8 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e successive
modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 8. - Le entrate della regione sono costituite:
a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle
persone fisiche e sul reddito delle persone giuridiche riscosse
nel territorio della regione;
b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro,
ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle
concessioni governative percette nel territorio della regione;
c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni
riscosse nel territorio della regione;
d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti
che ne siano gravati, percetta nel territorio della regione;
e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di
consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati
nella regione;
f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto
generata sul territorio regionale da determinare sulla base dei
consumi regionali delle famiglie rilevati annualmente dall'ISTAT;
g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;
h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la
regione ha facolta' di istituire con legge in armonia con i
principi del sistema tributario dello Stato;
i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio
demanio;
l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di
opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;
m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o
indirette, comunque denominate,. ad eccezione di quelle di
spettanza di altri enti pubblici. Nelle entrate spettanti alla
regione sono comprese anche quelle che, sebbene relative a
fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale,
affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per
esigenze amministrative, ad uffici finanziari situati fuori del
territorio della regione".
835. Ad integrazione delle somme stanziate negli anni 2004, 2005 e
2006 e' autorizzata la spesa di euro 25 milioni per ciascuno degli
anni dal 2007 al 2026 per la devoluzione alla regione Sardegna delle
quote di compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto riscossa
nel territorio regionale, concordate, ai sensi dell'articolo 38 del
decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1949, n. 250, per
gli anni 2004, 2005 e 2006.
836. Dall'anno 2007 la regione Sardegna provvede al finanziamento
del fabbisogno complessivo del Servizio sanitario nazionale sul
proprio territorio senza alcun apporto a carico del bilancio dello
Stato.
837. Alla regione Sardegna sono trasferite le funzioni relative al
trasporto pubblico locale (Ferrovie Sardegna e Ferrovie Meridionali
Sarde) e le funzioni relative alla continuita' territoriale. Al fine
di disciplinare gli aspetti operativi del trasporto di persone
relativi alle Ferrovie della Sardegna ed alle Ferrovie Meridionali
Sarde, il Ministero dei trasporti e la Regione Autonoma della
Sardegna, entro il 31 marzo 2007, sentito il Ministero dell'economia
e delle finanze, sottoscrivono un accordo attuativo relativo agli
aspetti finanziari, demaniali ed agli investimenti in corso.
838. L'attuazione delle previsioni relative alla compartecipazione
al gettito delle imposte di cui alle lettere a) e m) del primo comma
dell'articolo 8 dello Statuto speciale di cui alla legge
costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo sostituito dal
comma 834 del presente articolo, non puo' determinare oneri
aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato superiori
rispettivamente a 344 milioni di euro per l'anno 2007, a 371 milioni
di euro per l'anno 2008 e a 482 milioni di euro per l'anno 2009. La
nuova compartecipazione della regione Sardegna al gettito erariale
entra a regime dall'anno 2010.
839. Dall'attuazione del combinato disposto della lettera f), del
primo comma, dell'articolo 8 del citato Statuto speciale di cui alla
legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, come da ultimo
sostituito dal comma 834 del presente articolo, e del comma 836 del
presente articolo, per gli anni 2007, 2008 e 2009 non puo' derivare
alcun onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato. Per gli anni
2007-2009 la quota dei nove decimi dell'imposta sul valore aggiunto
sui consumi e' attribuita sino alla concorrenza dell'importo
risultante a carico della regione per la spesa sanitaria dalle
delibere del CIPE per gli stessi anni 2007-2009, aumentato
dell'importo di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
840. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli oneri relativi alle
funzioni trasferite di cui al comma 837 rimangono a carico dello
Stato.
841. Al fine di perseguire la maggiore efficacia delle misure di
sostegno all'innovazione industriale, presso il Ministero dello
sviluppo economico e' istituito, ferme restando le vigenti competenze
del CIPE, il Fondo per la competitivita' e lo sviluppo, al quale sono
conferite le risorse assegnate ai Fondi di cui all'articolo 60, comma
3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ed all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, che sono contestualmente soppressi.
Al Fondo e' altresi' conferita la somma di 300 milioni di euro per il
2007 e di 360 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
assicurando, unitamente al finanziamento dei progetti di cui al comma
842, la continuita' degli interventi previsti dalla normativa
vigente. Per la programmazione delle risorse nell'ambito del Fondo
per la competitivita' e lo sviluppo si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e quelle
dettate per il funzionamento del Fondo di cui all'articolo 52 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Il Fondo e' altresi' alimentato, per
quanto riguarda gli interventi da realizzare nelle aree
sottoutilizzate, in coerenza con i relativi documenti di
programmazione, dalle risorse assegnate dal CIPE al Ministero dello
sviluppo economico nell' ambito del riparto del Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, e, per gli esercizi successivi al
2009, dalle risorse stanziate ai sensi dell'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
842. A valere sulla quota di risorse del Fondo di cui al comma 841
individuata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze nonche' con il
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali, di concerto
con il Ministro per i diritti e le pari opportunita', di intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell' articolo 3
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , sono finanziati, nel
rispetto degli obiettivi della Strategia di Lisbona stabiliti dal
Consiglio europeo dei Capi di Stato e di Governo del 16 e 17 giugno
2005, i progetti di innovazione industriale individuati nell'ambito
delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della mobilita'
sostenibile, delle nuove tecnologie della vita, delle nuove
tecnologie per il made in Italy e delle tecnologie innovative per i
beni e le attivita' culturali e turistiche.
843. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di
cui al comma 842, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i
Ministri dell'universita' e della ricerca, per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli affari regionali
e le autonomie locali e per i diritti e le pari opportunita' nonche'
gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli
stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in
relazione alla complessita' dei compiti, tra i soggetti in possesso
di comprovati requisiti di capacita' ed esperienza rispetto agli
obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di
progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della
collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con
onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti, alla
definizione delle modalita' e dei criteri per l'individuazione degli
enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla
individuazione delle azioni e delle relative responsabilita'
attuative.
844. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati,
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai
sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca, per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, per gli
affari regionali e le autonomie locali, nonche' con gli altri
Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi
concorrono, adotta i progetti di cui al comma 842 sulla base delle
proposte del responsabile, e ne definisce le mortalita' attuative,
anche prevedendo che dell'esecuzione siano incaricati enti
strumentali all'amministrazione, ovvero altri soggetti esterni scelti
nel rispetto delle disposizioni nazionali e comunitarie, ove le
risorse di personale interno non risultino sufficienti ed adeguate,
con onere a carico delle risorse stanziate per i singoli progetti. I
progetti finanziati con le risorse per le aree sottoutilizzate sono
trasmessi per l'approvazione, previa istruttoria, al CIPE, che si
pronuncia in una specifica seduta, sotto la presidenza del Presidente
del Consiglio dei ministri e alla presenza dei Ministri componenti
senza possibilita' di delega. Ove il CIPE non provveda nel termine di
trenta giorni, il Ministro dello sviluppo economico puo' comunque
procedere all'attuazione del progetto. Il CIPE, con propria delibera,
adotta, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, le norme procedurali relative al proprio funzionamento per
l'attuazione del presente comma.
845. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto,
istituisce appositi regimi di aiuto in conformita' alla normativa
comunitaria. Lo stesso Ministro riferisce annualmente al Parlamento e
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano sui criteri utilizzati
per l'individuazione dei progetti e delle azioni, sullo stato degli
interventi finanziati e sul grado di raggiungimento degli obiettivi,
allegando il prospetto inerente le spese sostenute per la gestione,
che sono poste a carico dei singoli progetti nel limite massimo del 5
per cento di ciascuno stanziamento.
846. I progetti di cui al comma 842 possono essere oggetto di
cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e
regionali. A tal fine, e' istituita, presso il Ministero dello
sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello
Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti
delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e delle
amministrazioni centrali dello Stato, di cui uno designato dal
Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. Essa si
pronuncia:
a) sul monitoraggio dello stato di attuazione dei progetti di
innovazione industriale;
b) sulla formulazione delle proposte per il riordino del sistema
degli incentivi;
c) sulla formulazione di proposte per gli interventi per la finanza
di impresa.
847. In attesa della riforma delle misure a favore dell'innovazione
industriale, e' istituito il Fondo per la finanza d'impresa, al quale
sono conferite le risorse del Fondo di cui all'articolo 15 della
legge 7 agosto 1997, n. 266, del Fondo di cui all'articolo 4, comma
106, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, che vengono soppressi,
nonche' le risorse destinate all'attuazione dell'articolo 106 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e
dell'articolo 1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Al
Fondo e' altresi' conferita la somma di 50 milioni di euro per l'anno
2007, di 100 milioni di euro per l'anno 2008 e di 150 milioni di euro
per l'anno 2009. Il Fondo opera con interventi mirati a facilitare
operazioni di concessione di garanzie su finanziamenti e di
partecipazione al capitale di rischio delle imprese anche tramite
banche o societa' finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca
d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata,
anche tramite sottoscrizione di fondi di investimento chiusi,
privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare
ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la
normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con
riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio
gli interventi del Fondo per la finanza di impresa sono
prioritariamente destinati al finanziamento di programmi di
investimento per la nascita ed il consolidamento delle imprese
operanti in comparti di attivita' ad elevato contenuto tecnologico,
al rafforzamento patrimoniale delle piccole e medie imprese
localizzate nelle aree dell'obiettivo 1 e dell'obiettivo 2 di cui al
regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999,
nonche' a programmi di sviluppo posti in essere da piccole e medie
imprese e per sostenere la creazione di nuove imprese femminili ed il
consolidamento aziendale di piccole e medie imprese femminili.
848. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge vengono stabiliti le modalita' di funzionamento
del Fondo di cui al comma 847, anche attraverso l'affidamento diretto
ad enti strumentali all'amministrazione ovvero altri soggetti
esterni, con eventuale onere a carico delle risorse stanziate per i
singoli progetti, scelti nel rispetto delle disposizioni nazionali e
comunitarie, nonche' i criteri per la realizzazione degli interventi
di cui al medesimo comma 847, le priorita' di intervento e le
condizioni per la eventuale cessione a terzi degli impegni assunti a
carico dei fondi le cui rinvenienze confluiscono al Fondo di cui al
comma 847. Nel caso in cui si adottino misure per sostenere la
creazione di nuove imprese femminili e il consolidamento aziendale di
piccole e medie imprese femminili, il decreto che fissa i criteri di
intervento e' adottato dal Ministro dello sviluppo economico di
concerto con il Ministro per i diritti e le pari opportunita.
849. Fino all'emanazione del decreto di cui al comma 848,
l'attuazione dei regimi di aiuto gia' ritenuti compatibili con il
mercato comune dalla Commissione europea prosegue secondo le
modalita' gia' comunicate alla Commissione stessa.
850. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono
conferite al Fondo di cui al comma 847 le ulteriori disponibilita'
degli altri fondi di amministrazioni e soggetti pubblici nazionali
per la finanza di imprese individuate dal medesimo decreto.
851. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro un
mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
istituiti i diritti sui brevetti per invenzione industriale e per i
modelli di utilita' e sulla registrazione di disegni e modelli
nonche' i diritti di opposizione alla registrazione dei marchi
d'impresa. Sono esonerate dal pagamento dei diritti di deposito e di
trascrizione, relativamente ai brevetti per invenzione e ai modelli
di utilita', le universita', le amministrazioni pubbliche aventi fra
i loro scopi istituzionali finalita' di ricerca e le amministrazioni
della difesa e delle politiche agricole alimentari e forestali. I
diritti per il mantenimento in vita dei brevetti per invenzione
industriale e per i modelli di utilita' e per la registrazione di
disegni e modelli, previsti dall'articolo 227 del codice della
proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, sono dovuti secondo i seguenti criteri: a) dalla quinta
annualita' per il brevetto per invenzione industriale; b) dal secondo
quinquennio per il brevetto per modello di utilita'; c) dal secondo
quinquennio per la registrazione di disegni e modelli. Le somme
derivanti dal pagamento dei diritti di cui al presente comma sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate
allo stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico,
anche al fine di potenziare le attivita' del medesimo Ministero di
promozione, di regolazione e di tutela del sistema produttivo
nazionale, di permettere alle piccole e medie imprese la piena
partecipazione al sistema di proprieta' industriale, di rafforzare il
brevetto italiano, anche con l'introduzione della ricerca di
anteriorita' per le domande di brevetto per invenzione industriale.
852. Il Ministero dello sviluppo economico, al fine di contrastare
il declino dell'apparato produttivo anche mediante salvaguardia e
consolidamento di attivita' e livelli occupazionali delle imprese di
rilevanti dimensioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, che versino in crisi
economico-finanziaria, istituisce, d'intesa con il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale, un'apposita struttura e prevede
forme di cooperazione interorganica fra i due Ministeri, anche
modificando il proprio regolamento di organizzazione e avvalendosi,
per le attivita' ricognitive e di monitoraggio, delle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura. Tale struttura opera
in collaborazione con le regioni nel cui ambito si verificano le
situazioni di crisi d'impresa oggetto d'intervento. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 300.000 euro a decorrere dall'anno 2007, cui
si provvede mediante riduzione dell' autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3 della legge 11 maggio 1999, n. 140. Con il medesimo
provvedimento si provvede, anche mediante soppressione, al riordino
degli organismi esistenti presso il Ministero dello sviluppo
economico, finalizzati al monitoraggio delle attivita' industriali e
delle crisi di impresa.
853. Gli interventi del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono disposti sulla base di
criteri e modalita' fissati con delibera del CIPE, adottata su
proposta del Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, con la quale si provvede in
particolare a determinare, in conformita' agli orientamenti
comunitari in materia, le tipologie di aiuto concedibile, le
priorita' di natura produttiva, i requisiti economici e finanziari
delle imprese da ammettere ai benefici e per l'eventuale
coordinamento delle altre amministrazioni interessate. Per
l'attuazione degli interventi di cui al presente comma il Ministero
dello sviluppo economico puo' avvalersi, senza oneri aggiuntivi per
il bilancio dello Stato, di Sviluppo Italia Spa. I commi 5 e 6
dell'articolo 11 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.
(14c)
854. Entro il 30 giugno di ogni anno il Governo presenta al
Parlamento una relazione concernente l'operativita' delle misure di
sostegno previste dai commi da 841 a 853, con particolare riferimento
ai risultati ottenuti e alle somme erogate.
855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma
354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e
successive modificazioni, l'ambito di operativita' del Fondo rotativo
per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FR1) e'
esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione
ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.
856. Per le finalita' di cui al comma 855, la Cassa depositi e
prestiti Spa e' autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del
Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo
fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa
sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che
allo scopo possono essere integrati:
a) a valere sul Fondo per la competitivita' e lo sviluppo di cui al
comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il
finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi
dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del
medesimo comma 844;
b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di
Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.
857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali
complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale
ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformita' agli
indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello
sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro.
858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli
interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti
di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi da
quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in
conformita' agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle
finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti
Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante
l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonche' per la
regolamentazione delle modalita' di intervento, prevedendo anche la
misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima
del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a
carico delle regioni e delle province autonome.
859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province
autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di
cui al comma 855 dell'anno successivo.
860. Nell'ambito dei progetti elaborati dai soggetti convenzionati
con il Ministero dello sviluppo economico per l'attuazione degli
interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese
innovative operanti in comparti di attivita' ad elevato impatto
tecnologico, di cui agli articoli 103 e 106 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, possono essere previsti
anche programmi di ricerca e sviluppo svolti dalle imprese innovative
di nuova costituzione ai sensi dell'articolo 14 della legge 17
febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni, e della direttiva
del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 16
gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 4 aprile
2001, recante le direttive per la concessione delle agevolazioni del
Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica di cui al
citato articolo 14 della legge n. 46 del 1982.
861. Ai soggetti convenzionati con il Ministero dello sviluppo
economico per le azioni di sostegno alla nascita di imprese
innovative puo' essere affidata l'istruttoria dei programmi di cui al
comma 860, secondo modalita' anche semplificate, determinate con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro
dell'economia e delle finanze.
862. Le iniziative agevolate finanziate a valere sugli strumenti
della programmazione negoziata, non ancora completate alla data di
scadenza delle proroghe concesse ai sensi della vigente normativa e
che, alla medesima data, risultino realizzate in misura non inferiore
al 40 per cento degli investimenti ammessi, possono essere completate
entro il 31 dicembre 2008. La relativa rendicontazione e' completata
entro i sei mesi successivi. (27)
863. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con l'indirizzo assunto nelle Linee guida
per l'elaborazione del Quadro strategico nazionale per la politica di
coesione 2007-2013, approvate con l'intesa sancita dalla Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, in data 3 febbraio 2005, il Fondo per le aree
sottoutilizzate, di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni, iscritto nello stato di
previsione del Ministero dello sviluppo economico, e' incrementato di
64.379 milioni di euro, di cui 100 milioni per l'anno 2007, 1.100
milioni per l'anno 2008, 4.400 milioni per l'anno 2009, 9.166 milioni
per l'anno 2010, 9.500 milioni per l'anno 2011, 11.000 milioni per
l'anno 2012, 11.000 milioni per l'anno 2013, 9.400 milioni per l'anno
2014 e 8.713 milioni per l'anno 2015, per la realizzazione degli
interventi di politica regionale nazionale relativi al periodo di
programmazione 2007-2013. Non meno del 30 per cento delle risorse di
cui al periodo precedente e' destinato al finanziamento di
infrastrutture e servizi di trasporto di rilievo strategico nelle
regioni meridionali. La dotazione aggiuntiva complessiva ed il
periodo finanziario di riferimento, di cui al presente comma, non
possono essere variati, salvo approvazione da parte del CIPE, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281.
864. Il Quadro strategico nazionale, in coerenza con l'indirizzo
assunto nelle Linee guida di cui al comma 863, costituisce la sede
della programmazione unitaria delle risorse aggiuntive, nazionali e
comunitarie, e rappresenta, per le priorita' individuate, il quadro
di riferimento della programmazione delle risorse ordinarie in conto
capitale, fatte salve le competenze regionali in materia. Per
garantire l'unitarieta' dell'impianto programmatico del Quadro
strategico nazionale e per favorire l'ottimale e coordinato utilizzo
delle relative risorse finanziarie, tenuto anche conto delle risorse
ordinarie disponibili per la copertura degli interventi, presso il
Ministero dello sviluppo economico e' istituita, avvalendosi delle
risorse umane, strumentali e finanziarie gia' esistenti, senza nuovi
o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, una cabina di regia per
gli interventi nel settore delle infrastrutture e dei trasporti,
composta dai rappresentanti delle regioni del Mezzogiorno e dei
Ministeri competenti.
865. Per il periodo di programmazione 2007-2013 e comunque non
oltre l'esercizio 2015, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, la legge
finanziaria determina la quota delle risorse di cui al comma 863 da
iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal
bilancio pluriennale.
866. Le somme di cui al comma 863 sono interamente ed
immediatamente impegnabili. Le somme non impegnate nell'esercizio di
assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui,
fino alla chiusura dell'esercizio 2013.
867. Ai fini della realizzazione delle opere e degli interventi di
cui all'accordo di programma quadro sottoscritto il 7 aprile 2006 tra
Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio, Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Magistrato alle acque di Venezia e il Commissario delegato
per l'emergenza socio-economico e ambientale relativa ai canali
portuali di grande navigazione della Laguna di Venezia-Porto
Marghera, nonche' per gli interventi di risanamento del Polo chimico
Laghi di Mantova e' autorizzata la spesa complessiva di euro 209
milioni, di cui euro 52 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009 e euro 53 milioni per l'anno 2010. L'utilizzo delle risorse e'
disposto con decreto interministeriale del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
868. Entro il 31 gennaio 2007, il Ministro dell'economia e delle
finanze e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, formulano un piano per la riassegnazione al Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare delle somme da
versare allo Stato a titolo di risarcimento del danno ambientale a
seguito della sottoscrizione di accordi transattivi negli anni 2001,
2005 e 2006 e non riassegnabili per effetto dell'articolo 1, comma 9,
della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dell'articolo 1, comma 46,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
869. Le risorse individuate con delibere CIPE n. 19/2004, del 29
settembre 2004, n. 34/05, del 27 maggio 2005, e n. 2/06, del 22 marzo
2006, per gli anni 2006 e 2007 e destinate a Sviluppo Italia Spa per
contributi a fondo perduto a favore dell' autoimprenditorialita' e
dell'autoimpiego sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per una quota di 225 milioni di euro nell' anno 2007 e di 75 milioni
di euro nell'anno 2008.
870. Al fine di garantire la massima efficacia degli interventi nel
settore della ricerca, e' istituito, nello stato di previsione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, il Fondo per gli
investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). Al
Fondo confluiscono le risorse annuali per i progetti di ricerca di
interesse nazionale delle universita', nonche' le risorse del Fondo
per le agevolazioni alla ricerca, di cui all'articolo 5 del decreto
legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del Fondo per gli investimenti
della ricerca di base, di cui all'articolo 104 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e, per quanto di competenza del Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Fondo per le aree
sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002,
n. 289, e successive modificazioni.
871. Il Fondo di cui al primo periodo del comma 870 e' alimentato
in via ordinaria dai conferimenti, annualmente disposti dalla legge
finanziaria, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di
credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate,
delle risorse assegnate dal CIPE, nell' ambito del riparto
dell'apposito Fondo.
872. In attuazione delle indicazioni contenute nel Programma
nazionale della ricerca di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998,
n. 204, e successive modificazioni, il Ministro dell'universita' e
della ricerca, con proprio decreto, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano, provvede alla ripartizione delle complessive risorse
del Fondo, garantendo comunque il finanziamento di un programma
nazionale di investimento nelle ricerche liberamente proposte in
tutte le discipline da universita' ed enti pubblici di ricerca,
valutate mediante procedure diffuse e condivise nelle comunita'
disciplinari internazionali interessate.
873. Il Ministro dell'universita' e della ricerca, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
definisce i criteri di accesso e le modalita' di utilizzo e gestione
del Fondo di cui al comma 870 per la concessione delle agevolazioni
al fine di garantire la massima efficacia ed omogeneita' degli
interventi. Fino alla data di entrata in vigore del predetto
regolamento trovano applicazione le disposizioni attualmente vigenti
per l'utilizzo delle risorse di cui al comma 870. Al fine di
potenziare e rendere immediatamente operativo il sostegno ai progetti
di ricerca, si provvede all'attuazione del presente comma, per il
triennio 2008-2010, con decreto del Ministro dell'universita' e della
ricerca, di natura non regolamentare, da adottarsi entro il 30
novembre 2007.
874. E' autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007 e 2008 e di 360 milioni di euro per l'anno 2009 da
destinare ad integrazione del Fondo di cui al comma 870.
875. Al fine di assicurare una piu' efficace utilizzazione delle
risorse finanziarie destinate all'attuazione degli interventi di cui
al comma 631, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione, il Fondo per l'istruzione e formazione
tecnica superiore. Al Fondo confluiscono le risorse annualmente
stanziate a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 634,
sul fondo iscritto nella legge 18 dicembre 1997, n. 440, nonche' le
risorse assegnate dal CIPE, per quanto riguarda le aree
sottoutilizzate, per progetti finalizzati alla realizzazione
dell'istruzione e formazione tecnica superiore, con l'obiettivo di
migliorare l'occupabilita' dei giovani che hanno concluso il secondo
ciclo di istruzione e formazione.
876. Il Fondo di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto
1997, n. 266, e successive modificazioni, e' integrato di 30 milioni
di euro per l'anno 2007 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2008 e 2009. Il CIPE, su proposta del Ministro dello sviluppo
economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce le modalita' per una semplificazione dei criteri di riparto
e di gestione del cofinanziamento nazionale dei progetti strategici.
Le disponibilita' rivenienti dal mancato trasferimento alle regioni
degli stanziamenti di cui all'articolo 2, comma 42, della legge 28
dicembre 1995, n. 549, per gli interventi nel settore del commercio e
del turismo delle regioni e province autonome, affluiscono al Fondo
di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266, e
successive modificazioni, per il trasferimento alle regioni stesse ai
fini del cofinanziamento dei programmi attuativi di cui al medesimo
articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive
modificazioni. Con la delibera del CIPE di cui al presente comma sono
definite le modalita' di assegnazione delle predette risorse.
877. All'articolo 24, comma 4, lettera a), del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 114, dopo la parola: "controgaranzie" sono inserite
le seguenti: "e cogaranzie".
878. Per le finalita' previste dall'articolo 24, comma 4, lettera
a), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come modificato
dal comma 877 del presente articolo, e' attribuito un contributo di
30 milioni di euro per l'anno 2007 e di 20 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. I predetti contributi sono assegnati
alle societa' finanziarie costituitesi a norma del regolamento di cui
al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato 30 marzo 2001, n. 400, ed operanti alla data di
entrata in vigore della presente disposizione, in ragione della
medesima ripartizione percentuale dei fondi di garanzia
interconsortili ottenuta in fase di prima attuazione del regolamento
di cui al citato decreto 30 marzo 2001, n. 400.
879. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 33, del
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applicano
anche alle societa' finanziarie di cui all'articolo 24 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114, come da ultimo modificato dal
comma 877 del presente articolo.
880. All'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
sono apportate. le seguenti modificazioni:
a) i commi 25, 26, 27 e 61-ter sono abrogati;
b) al comma 1, il secondo periodo e' soppresso;
c) al comma 23, secondo periodo, le parole: "ai Fondi di garanzia
indicati dai commi 25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al
fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662";
d) al comma 24, le parole: "ai Fondi di garanzia previsti dai commi
25 e 28" sono sostituite dalle seguenti: "al fondo di garanzia di
cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662".
881. Al fine di accelerare lo sviluppo dei consorzi di garanzia
collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati
"confidi", anche mediante fusioni o trasformazioni in intermediari
finanziari vigilati, iscritti nell'elenco speciale di cui
all'articolo 107 del testo unico di cui al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385, o in banche di credito cooperativo ai sensi
dei commi 29, 30, 31 e 32 dell'articolo 13 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, entro il 30 giugno 2007 i confidi provvedono
ad imputare al fondo consortile o al capitale sociale le risorse
proprie costituite da fondi rischi o da altri fondi o riserve
patrimoniali derivanti da contributi dello Stato, degli enti locali o
territoriali o di altri enti pubblici. Tali risorse sono attribuite
unitariamente al patrimonio a fini di vigilanza dei relativi confidi,
senza vincoli di destinazione.
882. Al fine di favorire il rafforzamento patrimoniale dei confidi,
i fondi di garanzia interconsortile di cui al comma 20 dell'articolo
13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono essere
destinati anche alla prestazione di servizi ai confidi soci ai fini
dell'iscrizione nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
nonche', in generale, ai fini della riorganizzazione, integrazione e
sviluppo operativo dei confidi stessi. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 21
NOVEMBRE 2007, N. 231.
883. Per le finalita' di cui all'articolo 3, primo comma, lettera
a), della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati contributi
quindicennali di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, da erogare alle imprese nazionali del settore
aeronautico, ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
884. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a),
della legge 11 maggio 1999, n. 140, sono autorizzati contributi
quindicennali di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da erogare alle imprese
nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma 16-bis, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
885. Per le finalita' di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 7
agosto 1997, n. 266, sono autorizzati contributi quindicennali
rispettivamente di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di 40 milioni
di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni di euro per l'anno 2009, da
erogare alle imprese nazionali ai sensi dell'articolo 5, comma
16-bis, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80.
886. Gli incentivi alla ricerca applicata e alla innovazione
tecnologica, relativi ai Fondi di competenza dei Ministeri dello
sviluppo economico e dell'universita' e della ricerca e del
Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del
Consiglio dei ministri sono gestiti dalle medesime amministrazioni in
modo coordinato anche in conformita' alle direttive adottate
congiuntamente dai tre Ministri.
887. Le amministrazioni di cui al comma 886 conformano la propria
attivita' a quanto disposto dal medesimo comma, in modo da assicurare
criteri coordinati di selezione e valutazione delle domande, anche
tramite l'emanazione di bandi unitari e l'acquisizione delle domande
di agevolazione presso un unico ufficio, individuando idonee forme di
coordinamento per la valutazione integrata delle domande stesse.
888. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 1,
comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e a favore del Fondo
per la mobilita' al servizio delle fiere previsto dalla legge 27
febbraio 2006, n. 105, e' autorizzato un contributo quindicennale di
3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
889. All'articolo 1, comma 366, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, la parola: "372" e' sostituita dalla seguente: "371".
890. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 371 sono inseriti i seguenti:
"371-bis. In attesa dell'adozione del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze di cui al comma 366, puo' essere
riconosciuto un contributo statale a progetti in favore dei distretti
produttivi adottati dalle regioni, per un ammontare massimo del 50
per cento delle risorse pubbliche complessivamente impiegate in
ciascun progetto.
371-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati i progetti
regionali ammessi al beneficio di cui al comma 371-bis ed i relativi
oneri per il bilancio dello Stato ed eventuali ulteriori progetti di
carattere nazionale, fermo restando il limite massimo di cui al comma
372".
891. All'articolo 1, comma 372, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
la parola: "371" e' sostituita dalla seguente: "371-ter".
892. Al fine di estendere e sostenere in tutto il territorio
nazionale la realizzazione di progetti per la societa'
dell'informazione, e' autorizzata una spesa di 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con decreto di natura non
regolamentare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro per gli
affari regionali e le autonomie locali per gli interventi relativi
alle regioni e agli enti locali, individua le azioni da realizzare
sul territorio nazionale, le aree destinatarie della sperimentazione
e le modalita' operative e di gestione di tali progetti.
893. E istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
un apposito fondo, denominato "Fondo per il sostegno agli
investimenti per l'innovazione negli enti locali", con una dotazione
finanziaria pari a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009. Il Fondo finanzia progetti degli enti locali relativi
agli interventi di digitalizzazione dell'attivita' amministrativa, in
particolare per quanto riguarda i procedimenti di diretto interesse
dei cittadini e delle imprese.
894. Con successivo decreto dei Ministri per le riforme e le
innovazioni nella pubblica amministrazione e per gli affari regionali
e le autonomie locali, di concerto con il Ministro dell' economia e
delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere della
Commissione permanente per l'innovazione tecnologica nelle regioni e
negli enti locali di cui all'articolo 14, comma 3-bis, del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, vengono stabiliti i criteri di
distribuzione ed erogazione del Fondo di cui al comma 893.
895. Nella valutazione dei progetti da finanziare, di cui al comma
892, e' data priorita' a quelli che utilizzano o sviluppano
applicazioni software a codice aperto. I codici sorgente, gli
eseguibili e la documentazione dei software sviluppati sono mantenuti
in un ambiente di sviluppo cooperativo, situato in un web individuato
dal Ministero per le riforme e le innovazioni nella pubblica
amministrazione al fine di poter essere visibili e riutilizzabili.
896. Per il finanziamento degli interventi a sostegno dell'economia
nel settore dell'industria nazionale ad elevato contenuto tecnologico
e' istituito un apposito fondo iscritto nello stato di previsione del
Ministero della difesa, con una dotazione di 1.700 milioni di euro
per l'anno 2007, di 1.550 milioni di euro per l'anno 2008 e di 1.200
milioni di euro per l'anno 2009, per la realizzazione di programmi di
investimento pluriennale per esigenze di difesa nazionale, derivanti
anche da accordi internazionali. Dall'anno 2010, per la dotazione del
fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera f),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Con
uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da comunicare, anche
con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, e alla Corte dei
conti, sono individuati, nell' ambito della predetta pianificazione,
i programmi in esecuzione o da avviare con le disponibilita' del
fondo, disponendo delle conseguenti variazioni di bilancio. Con
decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sono individuate le modalita' e le
procedure di assunzione di spesa anche a carattere pluriennale per i
programmi derivati da accordi internazionali. (27)
897. Gli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 6 ottobre 2005, n.
216, sono abrogati. Conseguentemente e' ripristinata la Direzione
generale di commissariato e di servizi generali di cui all'articolo
15 del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264.
898. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di
25 milioni di euro, destinato alle bonifiche delle aree militari, sia
dismesse che attive, e di pertinenza dei poligoni militari di tiro,
nonche' delle unita' navali, effettuate d'intesa con il Ministero
dell' ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche
mediante l'impiego del genio militare. Con uno o piu' decreti del
Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, da comunicare anche con
evidenze informatiche al Ministero dell'economia e delle finanze, si
provvede alla ripartizione del fondo di cui al presente comma. (12)
899. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di
20 milioni di euro, destinato alla ristrutturazione e all'adeguamento
degli arsenali militari, comprese le darsene interne, e degli
stabilimenti militari. Con uno o piu' decreti del Ministro della
difesa, da comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero
dell'economia e delle finanze, si provvede alla ripartizione del
fondo di cui al presente comma. (12)
900. Nello stato di previsione della spesa del Ministero della
difesa e' istituito un fondo di conto capitale, con una dotazione di
5 milioni di euro, destinato all'ammodernamento del parco
autoveicoli, dei sistemi operativi e delle infrastrutture dell'Arma
dei carabinieri. Con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, da
comunicare anche con evidenze informatiche al Ministero dell'economia
e delle finanze, si provvede alla ripartizione del fondo di cui al
presente comma.
901. Per l'anno 2007, le dotazioni delle unita' previsionali di
base dello stato di previsione del Ministero della difesa concernenti
investimenti fissi lordi (categoria 21) sono ridotte, in maniera
lineare, di 50 milioni di euro.
902. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007
finalizzata ad interventi sanitari che si rendano eventualmente
necessari in favore di personale affetto da infermita' letali ovvero
da invalidita' o inabilita' permanente nonche' al monitoraggio delle
condizioni sanitarie del personale militare e civile italiano
impiegato e delle popolazioni abitanti in aree interessate da
conflitti per i quali siano in corso missioni internazionali e di
assistenza umanitaria, nonche' in poligoni di tiro nazionali, e nelle
zone adiacenti, nei quali siano sperimentati munizionamento e sistemi
di armamento.
903. Per il finanziamento degli interventi consentiti dagli
Orientamenti dell'Unione europea per il salvataggio e la
ristrutturazione delle imprese in difficolta' sugli aiuti di Stato
del Fondo di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 14 marzo
2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio
2005, n. 80, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno
2007 e di 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
904. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, la dotazione