del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge

23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle

dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle

imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini

della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in

relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione

dei rispettivi contratti di programma.

905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in

attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e

dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono

emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario,

disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto

dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.

239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.

290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote

superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono

proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas

naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.

906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter,

comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato

dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei

soli confronti delle societa' di cui al comma 905 del presente

articolo, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla

data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri di cui al medesimo comma 905.

907. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113

908. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113

909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.

Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione,

nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle

offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori

pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono

tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e

sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato

periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti

dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati

comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia

previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e

delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto

collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in

relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'

vicino a quello preso in considerazione";

b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata;

c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e

forniture," sono soppresse;

d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.

Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui

all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate

anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato

relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria

azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente

normativa".

910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.

626, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di

lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici

o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di

una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito

dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:";

b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore

committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con

ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i

danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal

subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto

nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".

911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di

opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e'

obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli

eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla

cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti

retributivi e i contributi previdenziali dovuti".

912. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113

913. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113

914. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113

915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del

decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati

dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di

50 milioni di euro per l'anno 2007.

916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo

istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005,

n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento

di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e

servizi sono gia' previsti dai piani regionali trasporti.

917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del

decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con

modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 4°, come prorogati

dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,

n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di

54 milioni di euro per l'anno 2007

918. Per il proseguimento degli interventi a favore

dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino misure

compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del

Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi di

riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di

merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1,

comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la

somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai

sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su

proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee,

sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al

primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale

fondo e' comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo

3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla

autorizzazione della Commissione europea.

919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo

di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei

soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria,

autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari

o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918

sono determinati criteri e modalita' per la fruizione di dette

agevolazioni.

920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno

2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre

2005, n. 266, e' prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante

riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla

misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre

2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'

autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti

variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in

vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge

nella Gazzetta Ufficiale.

921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da emanare entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle

tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di

cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da

assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni

di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere dal 2007, la

spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate

sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro

elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri,

personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti

del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la

predisposizione del piano generale di mobilita', i sistemi

informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di

efficacia degli interventi.

922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al

completamento di progetti informatici di competenza del Ministero

delle infrastrutture, gia' previsti nell'ambito del Piano triennale

per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000

per l'anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e

2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.

923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31

gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della

strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'

stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni

di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale

per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per

quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni

ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.

924. E autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione

delle tecnologie per l'innovazione.

925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle

infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per

lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo

per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi

attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle

comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e

telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui

all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,

con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono

incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008

e 2009.

926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate

di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE,

con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61,

assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero

delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita' di cui al

comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate

al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite

di 50 milioni di euro.

927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale

sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle

comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la

realizzazione dei seguenti interventi:

a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in

tecnica digitale;

b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del

titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;

c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di

servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma

televisiva digitale;

d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie

economicamente o socialmente disagiate;

e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia

del digitale. (12)

928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto,

individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita'

di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per

accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata

delle sperimentazioni, nonche' le modalita' di monitoraggio e di

verifica degli interventi. (12)

929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e'

autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007, 2008 e 2009. (12)

930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione

sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le

sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle

comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto

2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.

931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e

secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si

applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione

europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.

932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad

operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione

europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c),

della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.

933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e

successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1.

Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 puo' essere, a cura dell'ente

gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una

compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della

garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli

operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalita'

del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte

all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono

comportare oneri a carico del fondo".

934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e

successive modificazioni, le parole: "per le finalita' di cui alla

presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti

a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo

italiano".

935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,

convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai

sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,

e successive modificazioni, possono essere concessi contributi

d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di

internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e

medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e

turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione

della domanda estera".

936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell' articolo 4 della

legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al

fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da

parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio

consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le

azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20

milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al

precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di

contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla

certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti tessili

cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la

tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei

relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale,

sono individuate le modalita' per accedere ai contributi di cui al

precedente periodo.

937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni

di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con le finalita'

fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di

1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere

sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari

a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata

al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza

di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.

938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i

criteri e le modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministro

delle attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.

939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.

262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.

286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "5-ter.

L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle

attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti

autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c)

ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:

a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita'

tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di

garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio,

secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;

b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino

l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli

investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la

pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono assicurare

una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto

alle condizioni economiche proposte;

c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita'

dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi

nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil".

940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco

nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale

della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco Nazionale del Gran

Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della

Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per

consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante

presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei

limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto

delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in

soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che

presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco

sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati,

a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione

del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al

relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al

comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4

della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49

del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

"incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi

della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".

942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo

del "made in Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni

strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli

impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici,

un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro

per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo

14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; convertito,

con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e'

contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del

contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo

economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge.

943. Per le politiche generali concernenti le collettivita'

italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione,

l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la

valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero

nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e

alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa

di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009.

944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di

Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive

modificazioni, e' autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per

l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,

da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 3

della legge 3 agosto 1998, n. 295.

945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo

italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata

la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al

completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto

Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina.

946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della

regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31

gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea e'

sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote

fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel

territorio della Regione stessa:".

947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1°

aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni

ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7,

del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario

interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei

trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri

saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del

primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione

Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio

1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono

sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi".

948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947

decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le

seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:

a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre

2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro

1.875.000;

b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:

legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per

l'importo di euro 68.408.000.

949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della

Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive

modificazioni, e' autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno

2009.

950. Per il finanziamento della promozione della candidatura

italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della

Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero

degli affari esteri, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per

l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.

951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione

internazionale di Saragozza del 2008 e' autorizzata la spesa di 2

milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno

2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.

952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale

di Shanghai 2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno

2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro

per l'anno 2009.

953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di

Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un

Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato

generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare

entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la

presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui,

rispettivamente, ai commi 951 e 952.

954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del

commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo

per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del

Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.

955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresi'

nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato

generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il

grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro

funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in

caso di assenza o di impedimento.

956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di

cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da

effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia,

nonche' le spese per le manifestazioni a carattere scientifico,

culturale ed artistico collegate alle finalita' delle esposizioni. Il

Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro

compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di

contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Il

Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli

affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data

di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle

spese sostenute.

957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il

Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un

dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di

funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4,

del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive

modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri

tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di

direttore amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente

dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.

165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre

posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di

supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono

altresi' personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha

diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o

del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme

dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale,

ove assunto in Italia, ha diritto altresi' al rimborso delle spese di

viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di

missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi

di consulenti in possesso di specifiche professionalita'.

958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle

pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori

amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella

posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi

ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del

Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive

modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o

regolamentare.

959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell' economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita'

spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari

generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui

al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni,

dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale

indennita' non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza

dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno

lavorativo. Essa non puo' essere superiore a quelle spettanti ai

corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della

carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere

del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale

dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali

di base metropolitane.

960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto

ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole

spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.

961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di

tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi

Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle

finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente

dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio

internazionale.

962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'

ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.

963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema

dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto

dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo

rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,

n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39,

comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'

incrementato di 175 milioni di euro annui.

964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta

Velocita/Alta Capacita'" della linea Torino-Milano-Napoli e'

autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo

2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per

l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il

periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme

di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere

dal primo anno di iscrizione.

965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e,

in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio

dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia

(Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale

Tirreno-Brennero, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007 e 2008.

966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei

mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre

2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione

della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' "Linea

Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di

copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello

Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato

costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo

periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75

della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad

Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la

liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture

Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei

crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27

dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello

Stato Spa e di societa' del Gruppo relativi al citato patrimonio

separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei

confronti dello Stato.

968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di

cui al comma 966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello

Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano

fiscalmente irrilevanti.

969. I criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato

degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio

separato di cui al comma 967, nonche' i criteri di attuazione del

comma 964, sono determinati con uno o piu' decreti di natura non

regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio

2003, n. 188, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:

"L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo

dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacita' non

dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento".

971. E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da

riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la

remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato

forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del

26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva

91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.

972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione

delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del

decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29

gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e' posto a carico

dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per

il servizio del debito gia' contratto nei confronti di Infrastrutture

Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in

relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta

capacita'".

973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per

l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli

oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di

servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo

19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo

decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000,

pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303

del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre

2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione

programmata degli anni precedenti.

974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore

spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;

tale maggiore spesa e' destinata, in misura non inferiore al 50 per

cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.

975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.

266, e' sostituto dal seguente:

"84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge

24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie

dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali di

100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione

degli interventi relativi al sistema alta velocita/alta capacita'

Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal

2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale

dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".

976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e' destinata

specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria

Aosta-Chivasso.

977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle

opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge

21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata

la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a

decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali

delle capitanerie di porto.

978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' altresi'

autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo

sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle

infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia

costiera.

979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della

realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana

lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato

un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di

40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni

ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS

Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda,

dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali

esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un

soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e

passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali

e che viene appositamente costituito in forma societaria e

partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da

soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli

importi di cui al comma 977, e' altresi' autorizzato un contributo

quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a

decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della

metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate e delle altre tratte

della metropolitana di Milano. A valere sul medesimo stanziamento una

quota e' destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale

lombarda con priorita' per le tratte ad alta frequentazione adibite

al trasporto dei pendolari.

980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13,

comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivo

finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24

dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non

impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e

sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli

terminali dei rispettivi limiti.

981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della

realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di

Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere

sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3

ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e'

autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a

decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione

e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla

realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento

di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma

societaria e partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di

Latina. Con atto convenzionale e' disciplinato il subentro nei

rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette

opere infrastrutturali.

982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali

nazionali e promuovere 1' autofinanziamento delle attivita' e la

razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli

interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti

comuni nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei

piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il

mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita'

portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione

territoriale di competenza:

a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo

comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con

modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive

modificazioni;

b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I

della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.

983. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo

perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di

10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni

di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno

2011, la cui dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita'

portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei

trasporti, al quale compete altresi' il potere di indirizzo e

verifica dell'attivita' programmatica delle autorita' portuali. A

decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli

stanziamenti destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei

porti.

984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una

addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti

di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei

piani di sicurezza portuali.

985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del

gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo

III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive

modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.

986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982,

nonche' quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le

navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e

sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o

presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili,

piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo

realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle

merci.

987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di

cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e'

devoluto il relativo gettito.

988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle

autorita' portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo

1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il

sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto

legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre

2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due

annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.

989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre

2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge

23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e

dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:

a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di

riscossione;

b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con

attribuzione alle Autorita' portuali;

c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti

sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della

loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei

trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze; (44)

d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili. (7)

989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare,

entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i

criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del

possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale

soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del

collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della

capacita' di autofinanziamento. (7)

990. Al fine del completamento del processo di autonomia

finanziaria delle autorita' portuali, con decreto adottato di

concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e

delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e' determinata,

per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle

autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e

diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine

della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani

regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale

soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.

991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per

quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per

la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse

nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive

modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali

che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al

comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari

presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee

forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a

farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite

le modalita' di attribuzione del contributo.

992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del

decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,

dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia'

esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle

relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti

tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento,

ammodernamento e riqualificazione degli stessi.

993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita'

portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non

economici delle autorita' medesime, restano assoggettati alla sola

imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non

costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul

valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati

sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni

demaniali marittimi introitati dalle autorita' portuali perdono

efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.

994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per

quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per

la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse

nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive

modificazioni; quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007

per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino

immediatamente cantierabili.

995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa

con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le

disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il

rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.

996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il

comma 11 sono aggiunti i seguenti:

"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse

nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la

circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di dragaggio

possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del

progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che

tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il

progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la

dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o

laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle

infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo

tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il

decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla

suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli

effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto

legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle

attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal

comma 7 dello stesso articolo.

11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che

presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche,

analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e

idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche' non

esibiscono positivita' a test ecotossicologici, possono essere

immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni

costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del

procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali

competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di

dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere

utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione

della regione territorialmente competente.

11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di

bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti

finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad

esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli

inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione,

possono essere refluiti, su autorizzazione della regione

territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di

vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in

ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle

infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della

tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un

sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente

al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di

permeabilita' almeno equivalenti a:

K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m.

Nel caso in cui al termine delle attivita' di refluimento, i

materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori

ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta,

titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere

attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall' attivita'

di colmata in relazione alla destinazione d'uso.

11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito

secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata

mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio

sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto

del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in

vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione,

nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al

deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di

dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro

messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato

in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non

trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte

salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di

Venezia.

11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa

ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a

terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".

997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,

la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) assicura la

navigabilita' nell' ambito portuale e provvede al mantenimento ed

approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto

dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione

e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza,

una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da

concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di

necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere

coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e

seguenti, ove applicabili".

998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del

settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa'

esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali peri

finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,

e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e

successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non

anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli

stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa'

entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50

milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

999. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N.135, CONVERTITO

CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166

1000. Sono abrogati:

a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;

b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,

n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,

n. 160;

c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20

dicembre 1974, n. 684;

d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.

1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n.

169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono

aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di

privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne

fanno parte".

1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad

assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento

del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai

sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed

interventi concernenti porti con connotazioni di hub portuali di

interesse nazionale, nonche' per il potenziamento dei servizi

mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e

delle attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100

milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di

previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei

trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,

comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le

caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse

nazionale.

1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla

concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di

Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta

ai porti gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto

canale di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione

nella relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime

di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente

in materia.

1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei

sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione

dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un

apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro

dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal

Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,

dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti

delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del

Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,

approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.

1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti

attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle

provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio

dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro

dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire

nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli

interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.

1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e

1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N,

sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.

163.

1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle

opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel

territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e,

in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San

Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse

finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune

di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti

comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del

Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo

5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da

garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di

85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di

spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con

modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine

integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di

ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie

sono adottati in coerenza con i programmi gia' previsti da altri

interventi infrastrutturali statali.

1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti

dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive

modificazioni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val

di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale

dell'umanita', titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano

una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di

provincia.

1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge

11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro

per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50

milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma

possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le

finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo

1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le

opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da

apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente

legge non sono piu' ammesse domande di contributo finalizzate alla

ricostruzione post terremoto.

1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del

Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla

proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania,

stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.

304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria

posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e

versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e

contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'

eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per

cento, ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione. I

contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di

cui al periodo precedente attraverso un unico versamento

attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il

ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente

comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui

all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e

successive modificazioni, ancorche' siano state notificate le

cartelle esattoriali.

1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle

regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre

1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono

integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno

2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da

erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare

con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari

a 17 milioni di euro per l'anno 2007 e' riservata, quanto a 12

milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14,

comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri

di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini

di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13

e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,

all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e

all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908,

del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della

protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31

dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro,

si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.

1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la

prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle

regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del

1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive

modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3,5

milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,

da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di

ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio

dei ministri. (12)

1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle

popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi

alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma

977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di

euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da

erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli

interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto,

nonche' della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano

in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici

dell'anno 2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per ciascuno degli

anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E

autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e

di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria

colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro

dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra

olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.

1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di

ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio

2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato

un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai

comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto

del Presidente del Consiglio dei ministri.

1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e

successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di

cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,

possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera

intera, con le stesse modalita' contabili e di rendicontazione

previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del

2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui

all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata

una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e

2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in

corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita

la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di

tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di

trasporto.

1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle

disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva

1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti

adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune

infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il

Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'

ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti

Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete

stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate

le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/ 38/CE. Gli

introiti derivati dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono

utilizzati per investimenti ferroviari.

1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario,

riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' l'elenco

delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di

integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce

parte integrante del piano.

Il piano e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture,

di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il

Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni

parlamentari; con analogo decreto e' approvato l'aggiornamento del

piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque

anni. In occasione di tali approvazioni e' altresi' sottoscritta una

convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti

costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto

quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.

1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino

alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del

comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8

luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8

agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle

seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della

convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare la durata

della concessione di ANAS Spa.

1020. A decorrere dal l° gennaio 2007 la misura del canone annuo di

cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,

e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di

competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e'

corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta

evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che

lo destina prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e

controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei

relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle

concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle

infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore

efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,

nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio

delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed

operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari

autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle

previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3

dell'articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche

professionalita' interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive

alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono

corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione

delle disposizioni del presente comma. (48)

1021. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON

MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.

1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture

e' istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di

investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono,

previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti

derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da

istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di

attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con

decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il

Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le

imprese ferroviarie e' stabilito che una quota corrispondente alle

risorse di cui al presente comma e' destinata all'acquisto di

materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani

ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.

1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e

1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS

Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.

178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del

presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la

costituzione di apposita societa', le cui azioni sono assegnate al

Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti

dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture,

l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa,

finanziaria e contabile delle sue attivita' volte alla vigilanza e

controllo sui concessionari autostradali, nonche' al concorso nella

realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del

decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono

impartite altresi' per assicurare le modalita' di gestione e dell'

eventuale trasferimento delle partecipazioni gia' possedute da ANAS

Spa in societa' concessionarie autostradali. Presso il Ministero

dell'economia e delle finanze e' istituito un nuovo capitolo di

bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della

predetta societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti

ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla

base di un contratto di servizio con il Ministero delle

infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle

finanze, le attivita' della medesima societa'.

1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.

178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in

conformita'" fino a: "da essa costituite" sono sostituite dalla

seguente: "svolge" ed il secondo periodo e' soppresso. Nell'articolo

6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con

modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5

sono abrogati.

1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie

metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.

382, e successive modificazioni, e' soppresso. ANAS Spa subentra

nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei

crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari

autostradali, nonche' nei rapporti con il personale dipendente. Il

subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita'

nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua

soppressione e derivanti altresi' dalla riscossione dei crediti nei

confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa,

secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad

integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per gli

interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria

attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della

legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati

di finanza pubblica. Le predette disponibilita', alle quali si

applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche' quelle di cui

all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate

in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene

reso altresi' conto, in modo analitico, nel piano

economico-finanziario di cui al comma 1018.

1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici

erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai

compiti di cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento del costo

complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide

per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui

all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi,

dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle

rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al

contratto di programma 2003-2005.

1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per

l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno,

dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in

essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge

23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni

di euro ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25

marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, alla legge 23

maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.

1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002,

n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.

178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni

successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera

f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".

1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorita' la

costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere

internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in

ottemperanza alla direttiva 20O4/54/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di

sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.

1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino

alla fine del comma sono soppresse;

b) al comma 83:

1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una

maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua

regolamentazione al perseguimento degli interessi generali

connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione

del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza

e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e

nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive

del CIPE,";

2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;

c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: "84. Gli schemi di

convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e

redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito

il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida

sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono

sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la

programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare

l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si

intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione

entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione

all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente

alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente

trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di

carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni

dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le

Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,

le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si

addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti

entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al

comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una

propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non

accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87

e 88.";

d) al comma 85, capoverso 5:

1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti

gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti

di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di

rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con

forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel

rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,

servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,

n. 163, e successive modificazioni";

2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli

schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione

all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta

giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del

termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.

241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di

lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano

realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa

di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la

deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997,

relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di

Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori

delle costruzioni e della mobilita'";

3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel

proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di

interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali

requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno

alcuni di essi, di indipendenza";

e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel

caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del

piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui

al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si

verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si

estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";

f) il comma 88 e' sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS Spa

ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che

il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento

della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si

estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";

g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e' sostituito dal

seguente: "5. Il concessionario comunica al concedente, entro il

30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende

applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,

previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,

trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri

delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di

concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con

provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento

della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo

periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,

comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al

concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente

investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi

interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni

tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il

concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della

correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la

comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle

infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di

concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le

integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al

ricevimento della comunicazione". (2)

1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo

sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei

trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti

quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il

miglioramento dei servizi offerti, e' istituito presso il Ministero

dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di

veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'

autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del

75 per cento:

a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di

competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto

legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;

b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee

metropolitane, tranviarie e filoviarie;

c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad

alimentazione non convenzionale.

c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un

servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire

collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di

pendolarismo;

c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) e'

riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo.

1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano

di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformita' ai

seguenti criteri:

a) priorita' al completamento dei programmi finanziati con la legge

18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge

26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;

b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;

c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;

d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (27)

1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di

scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari

di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le

province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto

comuni per modalita' di trasporto, anche con il supporto del

Ministero dei trasporti.

1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e'

incrementato di 15 milioni di euro.

1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del

Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della

legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il

finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione, alla

valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano e'

autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007, 2008 e 2009.

1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del

Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione

ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni

di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla

realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza

stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad

aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare

i controlli su strada anche attraverso 1' implementazione di idonee

attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei

veicoli.

1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal

Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della

sicurezza stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro,

finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita',

all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e

delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di

stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di

funzionamento.

1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento

tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura

ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili,

finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza

della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per

le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata

la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009.

1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo

delle capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1040. Nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione 3.3.1,

paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione

navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei

trasporti e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi

speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della

legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per

cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti

progetti innovativi:

a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi

innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o

sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del

settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di

insuccesso tecnologico o industriale;

b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione,

ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente

collegate alla parte innovativa del progetto.

1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le

modalita' ed i criteri per l'ammissione, la concessione e

l'erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine e'

autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009.

1042. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge

9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a

concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009

all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale

(INSEAN) di Roma.

1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il

raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della

legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto

con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'universita' e della

ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed

accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto

nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di

Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,

della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli

interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e'

autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro

dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi

immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di

bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le

interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e

interporti. E' autorizzato altresi' un contributo di 5 milioni di

euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli

interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete

logistica nazionale.

1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione

Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione

delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle

risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo

quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5

milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro

dall'anno 2009.

1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e

l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di

trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e

lacuale). -1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali

destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale

effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi

ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e

di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e

che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri

tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il

Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza

unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa

comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di

tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di

demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di

demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i

criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al

presente comma".

1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo

degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di

produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate

all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10,

comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la

denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della

qualita' dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura

dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali.

1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge

10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11

marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento

(CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati

all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori

oneri a carico della finanza pubblica.

1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n.

82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono

soppresse.

1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa,

anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto

legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1,

commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,

con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata

la spesa di 48 milioni di euro per l'anno 2007.

1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n.

510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione

delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei

prodotti agricoli alimentari, e' istituito un contributo destinato a

coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame

delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,

delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione

presentate a nonna del citato regolamento. L'importo e le modalita'

di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto

con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi

sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere

riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche

agricole alimentari e forestali per le finalita' di salvaguardia

dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti

agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e

delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le

occorrenti variazioni di bilancio.

1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 5-ter e' abrogato;

b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: "5-quater. Gli

accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli

organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a

disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".

1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.

449, dopo le parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ",

nonche' il Corpo forestale dello Stato".

1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 e' abrogato;

b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi'

attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA e'

attribuita".

1055. Entro il 30 novembre 2007, il Commissario straordinario

dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione

fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto

legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,

ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005,

effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria

dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che

trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie

per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese

le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo

aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con

le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la

trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni, compartecipata

dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle

esigenze piu' immediate dell'EIPLI e' assegnato, allo stesso, un

contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007. (14)

1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,

n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,

n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di

cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di sette

anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e'

pari a 271.240 euro.

1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio

2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto

2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata

per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.

1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere

previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74

del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100

milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e'

stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.

1059. Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre

autorizzate le seguenti spese:

a) per l'anno 2007:

1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita' del contributo

quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24

dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del

contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della

legge 23 dicembre 2005, n. 266;

b) per l'anno 2008:

1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita' del contributo

quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24

dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale seconda annualita' della quota parte del

contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 di euro quale prima annualita' del secondo

contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4

della legge 24 dicembre 2003, n. 350; in;

c) per l'anno 2009:

1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita' del contributo

quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge

24 dicembre 2003, n. 350;

2) 45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del

contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266;

3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo

contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4

della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per

l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:

a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del contributo

quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge

24 dicembre 2003, n. 350;

b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del

contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266;

c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del secondo contributo

quindicennale previsto dal comma 31 dell' articolo 4 della legge

24 dicembre 2003, n. 350.

1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono

immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.

1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma

31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1,

comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli

importi di cui ai commi 1059 e 1060.

1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della

produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le

erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4,

del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con

modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' altresi'

attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di

65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del

quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.

1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti:

"160.000 euro";

b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4

milioni di euro".

1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli

imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro

delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non

regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti

tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di

Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli

standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento

alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di

vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per

poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in

materia.

1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento

apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l),

della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli

imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui

all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la

pratica del nomadismo e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa

prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle

disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e

sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al

decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive

modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e

delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'

per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.

1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio

2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:

"50.000 euro";

b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:

"a 300.000 euro".

1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo

delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, e'

istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in

agricoltura, avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di

euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.

1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle

politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i

criteri, le modalita' e le procedure di attuazione del Fondo di cui

al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di

aiuti di Stato nel settore agricolo.

1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato.

1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro

annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante

corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per

le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto

legislativo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato

ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di

bilancio.

1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle

imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le

conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche

colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo

confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del

decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,

dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31

dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato

per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla

legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania

1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa

con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione

europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna

informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il

contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali

esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale

normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite

dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a

salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del

livello occupazionale del comparto, delle produzioni

agrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.

1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari

e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,

da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono disciplinate le modalita' operative di

funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli

orientamenti comunitari in materia.

1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del

decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di

cui al comma 271 si applica con le modalita' di cui all'articolo 11

del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con

modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a

quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25

luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n.

1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta

per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle

disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al comma 271,

nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30

milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,

convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il

quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che

l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in

sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei

consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in

carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione

suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo

che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di

concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono

sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche

ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina

di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole:

"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il

31 dicembre 2007". (34)

1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree

naturali protette, per il personale operaio forestale di cui

all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le

procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente

articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del fondo

ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile

1985, n. 124.

1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio

2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle

seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".

1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991,

n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore

dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversita'

atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo

annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,

n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.

1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto

dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre

2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre

2005, 11.231, e' incrementato di 3 milioni di euro.

1081. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere

all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)

mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della

proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e

successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli

interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello

Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.

1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni

sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione

per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze

istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e

forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale

esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3,

comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono

alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e

le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai

sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire

la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la

multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal

programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61

della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE

nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della

citata legge n. 289 del 2002.

1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli

articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno

per scopo, altresi', l'integrazione della filiera forestale con

quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la

distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attivita'

forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi

che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di

lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della

biomassa forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati,

pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura

in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto

legislativo n. 102 del 2005.

1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso

quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole

alimentari e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro

per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008

e 2009.

1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione

nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui

all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'

incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,

2008, 2009.

1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n.

350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti:

"al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano

all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3

milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni

dal 2008 al 2011.

1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28

marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30

maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:

"In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo

supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".

1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del

Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie

imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della

Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari

non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma

cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela

riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.

128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10

febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di

cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta

nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in

attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad

indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un

determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi

dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del

20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non

rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad

un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi

investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.

1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al

comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi

nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il

credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto

nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del

regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre

2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato

agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella

Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.

1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica

anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della

presente legge, anche se con un'attivita' di impresa inferiore a tre

anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e'

quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di

imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore

della presente legge o a quello successivo. PERIODO SOPPRESSO DAL

D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO CON L. 30 DICEMBRE 2008, N.

205. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sono dettate le modalita' applicative dei commi da 1088 a

1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 40

milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009.

1091. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e'

rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,

da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei

revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e

periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme

previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,

n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.

140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro

di assistenza fiscale.

1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per

quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo,

le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994,

n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.

489.

1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita'

limitata e le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di

societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29

marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del

presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai

sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di

cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.

917, e successive modificazioni.

1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e

le societa' a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori

agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla

manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e

valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi,

le societa' possono optare per la determinazione del reddito

applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita'

del 25 per cento.

1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di

concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e

forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093.

1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo

2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso.

1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane

Spa per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al

decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono

investiti in titoli governativi dell' area euro (e, per una quota non

superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla

garanzia dello Stato italiano) a cura di Poste Italiane Spa.

1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del

presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto

luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive

modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel

decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive

modificazioni.

1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma

1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, e' effettuata in

coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.

1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la

difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e

successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della

Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo

dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,

ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e'

autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007, 2008 e 2009.

1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli

interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni

provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della

legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare applica il tariffario

internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni

degli armatori (SCOPIC).

1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre

1982, n. 979, e' sostituito dal seguente:

"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per

gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del

bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti".

1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di

interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree

naturali protette nazionali e' autorizzata la spesa di 3 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1104. Nelle aree naturali protette 1'acquisizione gratuita delle

opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28

febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di

diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di

questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di

notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e

degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le

procedure e le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata

in vigore della presente legge.

1105. Restano altresi' confermate le competenze delle regioni a

statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che

disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i

rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di

scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei

territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102,

limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di

entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni,

le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso

idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo

scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i

servizi tecnici.

1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,

comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa al

personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al

Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36,

della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al

periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e'

riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si

applicano le disposizioni previste dall' articolo 29, comma 1, della

legge 11 febbraio 1992, n. 157.

1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu'

efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla

gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida,

provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della

gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con

riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei

quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti

urbani pari alle seguenti percentuali minime:

a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;

b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;

c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.

1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di

raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108

e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di

rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere

concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".

1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione

del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite

sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso

esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera

CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un

Fondo rotativo.

1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del

mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita

la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo

28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di

finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a

settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine,

con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'

individuato il tasso di interesse da applicare. (24)

1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le

misure di seguito elencate:

a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto

rendimento elettrico e termico;

b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione

delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' e

calore;

c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza

superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;

d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei

settori civile e terziario;

e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi

industriali;

f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di

nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.

f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso

interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di

carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.

1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui

al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di

prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta,

le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge l° giugno

2002, n. 120.

1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate

all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma

1110.

1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa

depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite

le modalita' di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo'

avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti

connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu'

istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da

assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.

1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro

delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e

tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1,

comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di

riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e

la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale

ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi

fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento

illecito dei rifiuti.

1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i

finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale

finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione

di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la

produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche

rinnovabili, cosi' come definite dall'articolo 2 della direttiva

2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre

2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti

energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli

incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli

impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la

realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente

legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato

interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno

alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le

disposizioni di cui al comma 1118.

1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri

decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita' per l'eventuale

riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici

impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente legge

e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al

periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e la durata dei

sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti

energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia' realizzati ed

operativi alla data di entrata in vigore della presente legge,

tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi

generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri

che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi

economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le

direttive europee in materia di energia elettrica.

1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di

energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge

14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

maggio 2005, n. 80.

1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti

rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17,

i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del

medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;

b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono

soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso

l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed

assimilate";

c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e

23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;

d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3,

primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed

inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo e' soppresso;

all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o

assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della

medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;

e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma

15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;

f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la

lettera e) e' abrogata;

g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e'

abrogato;

h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il

comma 6 e' abrogato;

i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52,

comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".

1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al

miglioramento della qualita' dell' aria nelle aree urbane nonche' al

potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di

previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno

stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008

e 2009.

1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con

decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e

del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente

all'adozione delle seguenti misure:

a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con

particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei

comuni a maggiore crisi ambientale;

b) incentivazione dell'intermodalita';

c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per

privilegiare la mobilita' sostenibile;

d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car

sharing;

e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;

f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e

consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri

direzionali di smistamento che permetta una migliore

organizzazione logistica, nonche' il progressivo obbligo di

utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;

g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas

metano, gpl, elettrica e idrogeno;

h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita'

ciclistica.(19)

1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al

comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre

1998, n. 366.(19)

1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per

lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la

sostenibilita' ambientale di settori economico-produttivi o aree

geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti

internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.

1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del

Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni

di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la

cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli

affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate

annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto

Fondo.

1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare

l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la

sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica

amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri

dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa

con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e

sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in

attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano

prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di

sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e

servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti

criteri:

a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;

b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti

rinnovabili;

c) riduzione della produzione di rifiuti;

d) riduzione delle emissioni inquinanti;

e) riduzione dei rischi ambientali.

1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di

sostenibilita' ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle

seguenti categorie merceologiche:

a) arredi;

b) materiali da costruzione;

c) manutenzione delle strade;

d) gestione del verde pubblico;

e) illuminazione e riscaldamento;

j) elettronica;

g) tessile;

h) cancelleria;

i) ristorazione;

l) materiali per l'igiene;

m) trasporti.

1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e'

istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e

delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche' dai

presidenti delle regioni interessate.

1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica

in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del

sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e'

avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a

livello nazionale per la progressiva riduzione della

commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo

i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle nonne tecniche

approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.

1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il

Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare

entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge previo parere delle competenti Commissioni

parlamentari, e' finalizzato ad individuare le misure da introdurre

progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al

definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della

commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 1'asporto delle

merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla

normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello

comunitario.

1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e'

destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul

"Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela

ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio

e del mare.

1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei

dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il

sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di

rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui

agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,

le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le

amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente

al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e

all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici

(APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria

competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla

desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di

gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto

idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio

per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei

dati oggetto di monitoraggio.

1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti

dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,

sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404,

lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello

dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita'

culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall'articolo 2,

comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.

1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge

3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante

dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti:

"dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e

successive modificazioni".

1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicassi le disposizioni di

cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,

n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.

43, e successive modificazioni.

1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita'

culturali svolte sul territorio italiano, e' istituito presso il

Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per

l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le

autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'

culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul

predetto Fondo.

1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al

Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 20

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di

tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di

progetti per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e

le attivita' culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti

annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e

paesaggistici.

1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5,

comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la

spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.

1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto

legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e'

assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007, 2008 e 2009. Tale contributo e' finalizzato a favore di

interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere

culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.

In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono

stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le

attivita' culturali.

1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la

valorizzazione dei beni culturali, nonche' per l'istituzione del

fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui

alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291,

da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che

forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti

in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non

vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici,

nonche' alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei

prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10

milioni di euro per l'anno 2007.

1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita'

culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di

emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali

e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di

gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di

progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di

progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni

culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di

euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere

dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'

culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui

destinare le somme.

1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997,

n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.

135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse

finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli

Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le

attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente

comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,

ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro

il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del

Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito

dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al

penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato

decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla

legge n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo

1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale

ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati

con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa

regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti

centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita'

culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a

comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di

bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie

non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da

riprogrammate".

1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti

modificazioni:

a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo

Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";

b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:

"1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo

Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale

testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la

bimillenaria presenza ebraica in Italia";

c) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:

"2. ll Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il

pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto

dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni

razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita'

didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali

ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee,

proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della

fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni

diverse";

d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione"

aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunita' Ebraiche

Italiane (UCEI) e".

1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007

a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione

artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e

successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro,

all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla

manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti

per la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di

proprieta' pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al

loro funzionamento amministrativo e didattico.

1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e'

disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009.

1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire

economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14

agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III

e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21

dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla

Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e

modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di

spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo

unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed

in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di

divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero

dell'interno in materia di sicurezza.

1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,

e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:

"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione

della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle

fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro

per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati

sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione

offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".

1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del

comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si

intendono prorogate per il biennio 2008-2009.

1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di

recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle

attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18,

comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con

modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine,

il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi',

per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese

cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione

avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia. stata

completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla

Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le

attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui

all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.

28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato,

per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda,

tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in

capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e

le attivita' culturali, per conto dello Stato".

1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente

l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a

sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico,

al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive

modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento"

e' sostituita dalla seguente: "sostegno";

b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti

e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei

contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite

dalle seguenti: "contributi concessi";

c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:

"Art. 13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A

valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i

contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.

2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'

concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,

comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del







film, per un costo industriale massimo definito con il decreto

ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e

seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90

per cento.

3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'

concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,

comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo

industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui

all'articolo 12, comma 5.

4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono

stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni

dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non

sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i

beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in

alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena

titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione

economica dell'opera.

5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast

tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto

valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1,

lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la

concessione dei benefici di legge, e che non siano state

comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,

comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera

restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli

elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo,

non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di

produzione che comprendono soci, amministratori e legali

rappresentanti dell'impresa esclusa.

6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di

produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo

sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo

culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata

presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni

dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di

concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota

percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di

cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore della

sceneggiatura.

7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'

della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione

dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.";

d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche'

all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6,

del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di

cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti:

"nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo

13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono

sostituite dalle seguenti: "comma 6";

e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite

dalle seguenti: "comma 7";

f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8"

sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".

1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della

viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella

regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla societa'

ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a

150 milioni di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto

delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con

decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di

tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province

della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in

ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione

per l'utilizzo delle predette risorse.

1152-bis. Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e

modalita' stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della

Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono

assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di

cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione,

per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e'

autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.

1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia

residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del

Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza

permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province

autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di

applicazione e di erogazione dei finanziamenti.

1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,

sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato

di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per

la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela

dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono

sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del

Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente

"Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in

Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e

difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";

b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di

concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di

concerto".

1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,

comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai

seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente

indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al

comma 1159 del presente articolo:

a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con

proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative

dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma

speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale

di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali

di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche' alla

valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del

sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del

lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione

del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa

con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di

supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di

emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente

lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei

limiti di 10 milioni di euro annui;

b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita'

di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,

n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre

2004, n. 291, e successive modificazioni;

c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque

non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti

di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai

dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu'

di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,

compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti

e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel

limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;

d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di

sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il

reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno

prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni

di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di

cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera

si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli

anni 2007 e 2008;

e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato

a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1

milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le

province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo

svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di

misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori

impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da

almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000

abitanti;

f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto

legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno

2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in

organico possono, relativamente alle qualifiche di cui

all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive

modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in

attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di

2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso

l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto

legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel

limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si

provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo

1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,

con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal

ime e' integrato del predetto importo;

f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui

all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,

n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7

agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della

regione Campania e' concesso un contributo per l'anno 2007

rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con

decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa stipula

di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui

all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,

convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,

che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007.

Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i

lavoratori impegnati nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma

1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione

Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2,

comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.

g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio

decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per

l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo

medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a

migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e

l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di

lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova

occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,

iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro

settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza

sociale.

g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo

stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro

annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e

per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in

favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza

dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di

un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.

1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della

riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a

licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi

di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e'

concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di

euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni

di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di

sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in

vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di

lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari

di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi

contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e

dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,

secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di

cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con

decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il

Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della

sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione degli interventi,

compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.

1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in

vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e

delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale

stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del

Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita'

dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori

dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si

applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione

dell'azienda o del ramo di azienda.

1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi

di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro

e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze.

1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e

ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori

ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di solidarieta' tra

generazioni, con il quale e' prevista, su base volontaria, la

trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei

dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa

assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario

pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta'

inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di

laurea.

1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23

agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le

organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'

rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita'

della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al

comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di

ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite

massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e

82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,

le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono

sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro

42 milioni a decorrere dall'anno 2008".

1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione

professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre

1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio

1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno

2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,

comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni.

1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati

dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione,

nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la

vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a

periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel

predetto Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto,

di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della

previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di

attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle

finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti

dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione

dell' articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo

11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive

modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite

relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,

secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il

Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,

con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1165. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della

legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite

massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per

l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo

1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con

modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e'

integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e

per l'anno 2008.

1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del

lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa

intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007,

le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente

relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti

locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per

l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure

di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU

nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche'

ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso

convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del

decreto legislativo l° dicembre 1997, n. 468, e successive

modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva

stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle

suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2,

della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre

2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione,

di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.

148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.

236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.

1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a),

del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche

ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.

1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al

lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura

dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44,

comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con

modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle

camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con

modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro

e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.

1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169,

nonche' per la realizzazione della banca dati telematica di cui

all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.

124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della

previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di apposite

convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e

dell'INAIL.

1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in

possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto

delle predette convenzioni, e' titolare del trattamento ai sensi

dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati

personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei

termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali

operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori

dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e

1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,

convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.

All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3

e' abrogato.

1173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

1174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e

contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e

legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei

datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva,

fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli

accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,

territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle

organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori

comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.

1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti

sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da

emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici

del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175,

nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura

previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da

non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In

attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma

sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di

certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia

e dell'agricoltura.

1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la

violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale,

previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad

eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.

1178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO

DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi

1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del

Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del

decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,

dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,

convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,

il comma 2 e' sostituito dai seguenti:

"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di

lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella

modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di

associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di

lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici

economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame

comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'

ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di

instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente

data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati

anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di

cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la

tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento

economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai

tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di

esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro

autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono

tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo

alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito

territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la

proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese

precedente.

2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la

comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque

giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando

l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio

competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,

la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e

del datore di lavoro".

1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre

2002, n. 297, e' abrogato.

1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di

trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni

obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,

del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore

l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,

del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi

esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima

comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati

del settore marittimo.

1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21

aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:

"e-bis) trasferimento del lavoratore;

e-ter) distacco del lavoratore;

e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;

e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".

1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.

181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:

"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e

proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei

tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla

normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito

territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al

comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di

comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali

del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,

dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul

lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,

nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del

Governo.

6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto

legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per

qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.

6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di

lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici

resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la

sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le

modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente

comma".

1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo

10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno

1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le

seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed

eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare

riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel

rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento

di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21

settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati

ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza

sociale".

1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai

familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i

casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura

assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito

presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di

sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,

di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi

comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche'

i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi. (12)

1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.

388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro

per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite

dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni

2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".

1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre

2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e

successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis

del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto

anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,

conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali,

anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni

straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita', a favore di

imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze

occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del

lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1" gennaio 2007 al

28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al

decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23

dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18

febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore

dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle

regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,

Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle

unita' indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla

permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla

contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i

periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi

alla mobilita' in base al presente comma si applicano, ai fini del

trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11

della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al

decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla

citata legge n. 724 del 1994, nonche' le disposizioni di cui

all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27

dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i

gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione

devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma

e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59

milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere

dall'anno 2009.

1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel

limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo

per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge

20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente

normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei

trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di

mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi

finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con

riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti

al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in

specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno

2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale

territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza

sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse

finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi

dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e

successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del

Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il

Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione

delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede

governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del

10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31

dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'

ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento

nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe

successive. All' articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30

dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2,

lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con

modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31

dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".

1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma

1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per

l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una

indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale

straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli

assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano

lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.

84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del

Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e

della previdenza sociale.

1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al

riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non

risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i

datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS

territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita

istanza ai sensi del comma 1193.

1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata

esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla

stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui

nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o

unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni

nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato alla

regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192.

Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori

che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di

regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti

alla data di presentazione dell'istanza medesima.

1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare

all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro

mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la

sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono,

nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente,

l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di

procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e

a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti

nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati,

nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.

1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione

quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al

periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso

alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai

datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti

amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento

dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni

amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque

sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma

1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende

la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali

sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia

stata oggetto di accertamenti ispettivi.

1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a

carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto

della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il

versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per

tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori

dipendenti secondo le seguenti modalita': a) versamento all'atto

dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per

la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo

senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento

della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del

trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di

regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote

contributive effettivamente versate.

1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta

l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di

versamenti di contributi e premi, nonche' di obbligazioni per

sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso

alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi

compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle

disposizioni per 1' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni

sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche'

all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia

di sgravi degli oneri sociali.

1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato

l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di

un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le

eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e

vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione

di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei

lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di

verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero

emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine

dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore

di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta

condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di

salute e sicurezza dei lavoratori.

1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono

temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e

definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato

regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.

1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta

condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un

periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del

rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento

per giusta causa.

1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza

dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro,

congiuntamente ai direttori provinciali delIINPS, dell'INAIL e degli

altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'

articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i

provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192,

previa, ove necessario, richiesta di integrazione della

documentazione prodotta.

1202. In attesa di una revisione della disciplina della

totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi

afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere

la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti

di lavoro subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei

rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a

progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30

settembre 2008 , possono stipulare accordi aziendali ovvero

territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le

rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni

sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu'

rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a

1208.

1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la

trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di

lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati

alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale

conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di

procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo

indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione

vigente.

1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di

rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali,

ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell' articolo 63 del decreto

legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche

attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al

corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche'

stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il

Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad

effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media

dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati

a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di

effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei

tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni

di cui alla presente legge.

1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203

rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore

di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo

2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di

contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del

trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta' della quota

di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza

dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a

progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del

rapporto di lavoro.

1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi

dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente

ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione

dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale

dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a

provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei

mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza

sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,

approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita' di

integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione

contributiva del lavoratore interessato nella misura massima

occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto

nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse

finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non

proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le

sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione

contributiva.

1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono

l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura

civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva

e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di

cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi

speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte

sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e

per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il

versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui

all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le

malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del

decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,

dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli

oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso

ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi

periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle

trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.

1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito

anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di

provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi

concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso

l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione

delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le

stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto

di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono

sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi

1205 e 1206.

1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la

spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.

1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203

prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a

ventiquattro mesi.

1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20

gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31

dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e

dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite

le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".

1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20

gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31

dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai

fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno

2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per

l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20

maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19

luglio 1993, n. 236.

1213. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1214. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1215. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1216. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1217. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1218. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1219. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1220. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1221. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1222. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1223. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34

1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le

parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di

procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei

confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite

dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del

Ministro dell'economia e delle finanze".

1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai

procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della

presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed

evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di

obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede,

comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di

somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte

europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato

italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,

d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono

individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire

per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al

presente comma.

1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le

regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono

provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8

settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro

completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con

apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare.(18)

1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa

di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e

2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,

della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del

Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la

competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del presente

comma. (16)

1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il

suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse

nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza

per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale,

nonche' il recupero della sua competitivita' sul piano

internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'

del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri puo'

stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti

locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra

lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai

sensi del periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni

di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per

lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare

le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso

accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.(16)

1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale

del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14

marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14

maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di

monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione

di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la

competitivita' del settore.

1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli

oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di

Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto

collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico

locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190

milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate

alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con

decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata

di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del

personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende

di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie,

limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri

di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,

convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.

Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento

e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi

assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.

1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005,

n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.

58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di

trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le

aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il

contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge

24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge

27 febbraio 2004, n. 47".

1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della

legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate:

0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia

delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle

seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del

territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per

cento".

1233. II comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.

350, e' sostituito dal seguente:

"69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,

della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota

destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito

delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per

l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e

2009".

1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia' dovuto dai

contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,

una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in

base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':

a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di

cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.

460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di

promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e

provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della

legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute

che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera

a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , nonche'

delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle

fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui

all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4

dicembre 1997, n. 460;

b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e

dell'universita';

c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.

1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato

dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente

articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative

di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative

degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come

parti sociali e alla copertura degli oneri necessari alla

liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille

relative agli anni finanziari 2006 e 2007.

1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del

Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'

sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di

riparto delle somme di cui al comma 1235.

1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e'

autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per

l'anno 2008.

1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'

istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per

l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e

2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo

alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante

interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e

straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,

equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'

operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti

militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace.

Il fondo e' altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo

effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i

rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale

corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane

nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica

l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il

Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da

comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e

delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio. (12)

1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la

spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un

programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione

o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze

armate.

1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la

spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione

italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'

istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione

della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (27) (48)

1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la

continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5

luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al

decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,

dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006,

e' prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni

competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite

di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a

valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta

delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle

finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro

dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri

decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al

presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n.

253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del

2006.

1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il

Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa,

stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio

1998, n. 224.

1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della

Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata

nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341,

della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di

euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per

l'anno 2009.

1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,

della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge

27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla

legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n.

266, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45

milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno

2009.

1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo

dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del

settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data

di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma

della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra' essere

riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle

provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le

possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e

la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi

di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la

riforma dovra' tenere conto della normativa europea in materia di

servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni

tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria

destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit.

1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e

8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,

nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,

e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3

maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,

mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi

diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il

termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre

2005, n. 266.

1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto

1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese

radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata

in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano

il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due

rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di

movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano

svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della

legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i

canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della

legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005

abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della

legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via

transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla

ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall' anno 2007,

il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura

del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati,

alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data

di entrata in vigore della presente legge. (14)

1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della

legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005,

sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.

1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle

pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre

1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995,

n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n.

249, sono posti a carico delle Autorita' interessate.

1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo

19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di

210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la

famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio

nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica

delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle

province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali

dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del

terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del

tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo

2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi

dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a

quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto

della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17

della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,

dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di

documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23

dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e

valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari

adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e

associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il

pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.

1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale

altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:

a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre

amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata

di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il

quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi

relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche'

acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne

successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e

l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale

sulla famiglia;

b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in

sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,

della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e

modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari,

finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle

famiglie;

c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e

con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano

per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.

c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunita' familiare

di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in

alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.

A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di

concerto con i Ministri della solidarieta' sociale e della salute,

promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno

2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita'

sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,

definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al

quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla

persona;

c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo

volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei

confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto

della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo

17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.

1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio

decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la

famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.(14b)

1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento

adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto

1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e

scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al

comma 1250.

1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito

dal seguente:

"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) - 1. Al

fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di

vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la

famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.

223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.

248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del

Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare

contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a

cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali

e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che

prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente comma,

ed in particolare:

a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al

lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore

autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un

minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli

orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time,

telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in

uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario

concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino

a dodici anni di eta' o fino a quindici anni, in caso di

affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;

b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo

il periodo di congedo;

c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o

del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione

obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o

lavoratore autonomo;

d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il

reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la

formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico

ovvero con anziani non autosufficienti a carico".

1255. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

1256. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69

1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3

dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite

dalle seguenti: "27 per cento".

1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e

l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.

285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle

risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello

stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le

modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,

n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non

liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione

dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in

favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello

stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale per

cinque anni.

1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province

autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more

dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro

delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della

pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le

pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della

legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100

milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008

e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti,

sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione

statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le

modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di

intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi

socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi

integrativi, diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di

frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di

lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire

il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura

territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di

Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti

tra le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'

autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170

milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno

2009. (10)

1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata

parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della

famiglia di cui al comma 1250.

1261. 11 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari

opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4

luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4

agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro

la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari

opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della

solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della

salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di

ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da

destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la

violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano

d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.(14b)

1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno @

istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse

quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di

immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla

gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con

dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con

decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze

informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite

l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni

parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione

del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di

responsabilita' "Dipartimento per le liberta' civili e

l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.

1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della

legge 9 gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di

500.000 euro annui.

1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali

delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio

nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito

presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato

"Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di

100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2008 e 2009. (12) (43)

1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del

Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della

solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con

il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281.

1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni

legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della

paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e

successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:

"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma

per un periodo continuativo non superiore a sei rgesi hanno diritto

ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei

giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco

di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione

figurativa".

1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei

loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta'

sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli

immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per

l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo e'

altresi' finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza

degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto

scuolafamiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di

apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.

(12)(14b)

1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del

Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della

solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le

pari opportunita'.

1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni

2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro

per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e

2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a

2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo

nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,

della legge 8 novembre 2000, n. 328".

1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il

comma 1, e' aggiunto il seguente:

"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai

familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche'

ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda

della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'

percepite".

1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento

soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed

internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.

1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai

cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager

nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai

quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di

guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei

prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora

governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per

presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore

coatto.

1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore

coatto, eventualmente gia' presentate dagli interessati alla

Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono

riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal

fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di

cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in

uno alla documentazione eventualmente allegata.

1274. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri

un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o

da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri

della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e

delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un

rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia,

dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un

rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANSI),

nonche' da un rappresentante dell'OIM.

1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi

diritto.

1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante

dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il

funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro

50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede

mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di

cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.

266".

1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei

ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato

di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine

per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta

l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della

legge 8 novembre 2000, n. 328.

1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di

cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive

modificazioni, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per

l'anno 2007.

1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del

Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al

supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale

dei territori montani. (48)

1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna

(IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le

attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono

trasferiti all'EIM.

1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei

ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di

funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di

amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e

di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei

programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per

l'erogazione delle risorse.

1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le

risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla

Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata

all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che

aderiranno alle attivita' del medesimo. (12)

1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento

delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente

del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro

trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,

nomina un commissario.

1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il

finanzia-mento esclusivo di progetti e interventi, in ambito

nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso

possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia

dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo e' alimentato

dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle

competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di

cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e

successive modificazioni, sono indicate le modalita' di funzionamento

e di erogazione delle risorse del fondo. (22)

1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una

migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di

acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di

anidride carbonica, e' istituito nello stato di previsione del

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un

fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione,

microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del

recupero delle acque meteoriche e della permeabilita' dei suoli

urbanizzati. E fondo e' alimentato, nel limite di 5 milioni di euro,

per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di

cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalita' di

funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali

sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.

1284-ter. E' istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per

ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico

venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto

macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione,

policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento

simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica

chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo

di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare

il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il

fondo di cui al comma 1284-bis.

1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006"

sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".

1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno

2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio

dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per

le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27

dicembre 1997, n. 449.

1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23

dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del

requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono

ripetibili.

1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18

della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in

applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre

2005, n. 266, sono inefficaci.

1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui

al comma 1287 sono estinti.

1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19

del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120

milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la

promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi

di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai

Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza

del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi

sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma

di 33 milioni di euro per l'anno 2007. (12)(40)

1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo

11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,

convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,

e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici

anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di

euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per

l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi

infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a

Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici

anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro

per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime

finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel

medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali

di cui al comma 977.

1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, e' sostituito dal seguente:

"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato

all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero

della solidarieta' sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile

legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta'

sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo

Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'

disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio.

Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il

"Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di

promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio

e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di

sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La

dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007,

2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento

e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della

solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca,

monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del

parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle

dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle

associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro

della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e

di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in

vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura

regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al

Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".

1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per

agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un

contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,

2008 e 2009.

1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare

il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,

n. 1295, e successive modificazioni.

1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del

regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle

finanze 19 giugno 2003, n. 179.

1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire

risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi

dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute

nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio

2006,n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio

2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto e'

composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei

Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro

dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro

per i beni e le attivita' culturali, tra i quali e' scelto il

Presidente, nonche' da un membro designato in rappresentanza delle

regioni e delle autonomie locali,da un membro designato dalla Cassa

depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta

nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre

membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale

dell'Istituto. Il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le

relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione.

Il collegio dei sindaci dell'Istituto e' composto da un numero di

membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il

presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci

dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i

beni e le attivita' culturali e di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della

presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono

sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore

della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato

alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese

sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento

a decorrere dal 1° gennaio 2007.

1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica

sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il

contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1,

comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per

ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i

medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' concesso, per

l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.

1299. Al ime di consentire la definizione delle procedure

espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei

collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo

svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX

Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma

7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre

2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli

oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie

disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione

dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della

legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.

1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,

e successive modificazioni.

1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui

all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive

modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono svolte dal

direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.

1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di

interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di

uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il

presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali

interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al

relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili

per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di

cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che,

per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei

residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio

dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di

previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e'

versato su apposita contabilita' speciale, in ragione di 13 milioni

di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni

dal 2008 al 2011.

1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad

apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e'

istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse

all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una

dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni

di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare,

anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si

provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di

base interessate del medesimo stato di previsione.

1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio

2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e

successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro

dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le

riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo

periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a

euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della

carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero

dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei

costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni,

per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione

del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'

di attuazione della presente disposizione".

1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo

efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile

assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui

fondi pensione (COVIP) e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i

dipendenti gia' assunti mediante procedura selettiva pubblica con

contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni,

anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di

contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o

che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non

continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in

vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle

medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo

svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita

Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP

e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di

competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si

provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro

i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP

dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle

disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di

giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio

2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro

250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti

dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,

nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo

23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi

in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di

provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro

2.000".

1308. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).

1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e

funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa

definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni

fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali

strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato

amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con

corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere

derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante

corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle

disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge

30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare

delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della

giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e

delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio

di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma

309 del predetto articolo 1.

1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e'

sostituito dal seguente:

"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e

iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto

accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere

annullati o convertiti nei casi:

a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi

umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni

coinvolte;

b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di

sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette

iniziative".

1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del

demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di

razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato

all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima,

nonche', previa analisi comparativa di costi e benefici, alla

individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.

1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla

base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da

dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.

1313. Per finalita' di razionalizzazione dell'uso degli immobili

pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del

demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni

immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che

possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del

demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta

con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta

sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero

della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento

giuridico contabile.

1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che

ne verifica la compatibilita' con gli obiettivi indicati

nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato

all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei

proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma

1312, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31

dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la

manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.

1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti

da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il

trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come

modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno

2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175

del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in

vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti

nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della

tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2

maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro. (45)

1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti

da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il

trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di

rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo

della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui

alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di

15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area

Schengen.

1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli

impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della

criminalita' organizzata e dell'immigrazione illegale, per le

esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema

d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui

all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il

contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di

cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5

gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di

non piu' di 65 unita'.

1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari

e' istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti

tipologie di spesa:

a) manutenzione degli immobili;

b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro

interinale;

c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza

diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;

c-bis) spese di funzionamento.(37)

1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono

autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore

dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro

dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta

d'identita' e' fissato in misura identica a quello previsto per i

cittadini italiani residenti in Italia.

1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:

a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';

b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati

con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere

forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella

privata.(37)

1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con

il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le

modalita' per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo

speciale di cui al comma 1318.(37)

1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e' prorogata fino al 31

dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta

legge e' autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli

anni 2007, 2008 e 2009.

1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge

27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di

60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.

1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di

famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,

spettano per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a condizione che gli

stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con

apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da

emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si

riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo

degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12,

comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello

Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio

fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa

all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto

IRPEF per l'anno 2011.

1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso

il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le

detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere

formata da:

a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del

Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione

da parte del prefetto competente per territorio;

b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che

provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione

dell'Aja del 5 ottobre 1961;

c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi

della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata

come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese

d'origine.

1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello

di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve

essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della

situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i

dati certificati debbano essere aggiornati.

1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24

novembre 2003, n. 326, e' abrogato.

1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio

antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli

aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre

2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere

dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un

apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione

al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di

euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare,

anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si

provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di

base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del

fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di

previsione del Ministero dell'interno.

1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte

corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di' conto

capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire,

rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze

infrastrutturali e di investimento del Colpo della guardia di

finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da

comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei

conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita'

previsionali di base del centro di responsabilita' "Guardia di

finanza" del medesimo stato di previsione.

1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'

istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un

fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei

carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,

anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle

competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si

provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di

base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del

medesimo stato di previsione.

1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'

istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni

di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di

funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia

costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare,

anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle

finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.

1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero

dell'interno, e' istituito un fondo di conto capitale con una

dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze

infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro

dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al

Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale

del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla

Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le

unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.

1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23

dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle

opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita'

industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede

universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del

polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui

al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro

all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.

1334. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite

dalle seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita

dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali"

sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate

estere".

1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia

italiana" sono inserite le seguenti: "; la societa' e' altresi'

autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e

coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni

che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i

profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e

dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".

1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad

operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle

seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani

od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione,

vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi

sotto ogni forma e".

1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette

attivita'," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle connesse o

strumentali" e le parole: "nonche' per i crediti dalle stesse

concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di

debiti di tali Stati" sono soppresse.

1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti:

"La societa'"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le

seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della

Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e

integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e

organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la societa'

puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio

assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del

settore".

1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura

adeguata alla sua attivita', attribuendone l'eccedenza al socio

tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27

ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per

l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445

del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del

presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione

della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.

1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di

cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,

convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed

all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,

convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,

quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per

l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita'

speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate

all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per

l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni

nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno

successivo alla data di pubblicazione della presente legge.

1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione

europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da

allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, e' autorizzata

la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.

1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la

costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.

1343. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2006, N. 299, CONVERTITO

CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 16

1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n.

266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30

milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2008 e 2009".

1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento

territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito

un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la

diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione

della cultura della legalita', al contrasto delle mafie, ed alla

diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000

euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni

interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di

entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro

della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e

monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma

opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.

1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui

all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da

adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della

presente legge, si provvede al riordino della Commissione per

l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della

legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento

dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese

sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una

razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante

soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi. (9)

1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,

del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con

modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al

Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' integrata

di 14 milioni di euro per l'anno 2008.

1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il

comma 294, e' inserito il seguente:

"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati

al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'

giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo

dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e

dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante

aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici

centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici

giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza

del Consiglio dei ministri".

1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure

di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli

interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine

Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari,

nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre

2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio

2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle

seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in

vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita'

sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1,

comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico

dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la

quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine

Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla

esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della

predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti

dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i

decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi

dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004,

n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,

n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente

Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di

istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine

Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei

medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano

succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato

decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.

1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti

all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai

sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004,

11.277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,

n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con

esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo

svolgimento delle attivita' istituzionali del presidio ospedaliero

Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo

svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la

ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni

immobili gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla

Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso

e per compendi unitari comprendenti piu' unita', ai valori di

mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto

o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di

acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti

dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.

1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle

assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre

2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma:

"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli

intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d),

che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria

una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati,

con un minimo di euro 15.000".

1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita

ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e

finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio

costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione

dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e'

autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni

2007 e 2008.

1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui

all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto

dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il

finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano

essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per

ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle

Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il

fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale

destinato alle spese in conto capitale.

1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del

bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa

permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,

sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.

1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera della legge 5

agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della

legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il

rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno

dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano

determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure

indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.

1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge

5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi

indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte

degli importi determinati nella medesima Tabella.

1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle

autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale

restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle

misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.

1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale

recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di

cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono

assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei

limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione

legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi

gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle

autorizzazioni medesime.

1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),

della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti

finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla

presente legge.

1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28

dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi

stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di

previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati

nell'allegato 2 alla presente legge.

1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori

spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove

finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte

corrente e' assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della

legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il

prospetto allegato.

1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di

coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.

1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle

regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di

Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle

relative norme d'attuazione.

1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad

eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla

data di pubblicazione della presente legge.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla

osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006

NAPOLITANO

Prodi, Presidente del Consiglio dei

Ministri

Padoa Schioppa, Ministro

dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli, Mastella

 

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con L. 26 febbraio

2007, n. 17 ha disposto che "l'efficacia delle disposizioni di cui al

comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), del presente

articolo, e' differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e

alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture".

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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con L. 2 aprile 2007, n.

40, ha disposto che "il contributo concesso dal presente articolo 1,

comma 224, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo

articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni

inquinanti e il risparmio energetico nell'ambito del riordino del

regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla

rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di

un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della

rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti

sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate

disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro

1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in

vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007".

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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 20 marzo 2007, n. 23, convertito con L. 17 maggio 2007, n.

64 ha disposto che "l'importo della manovra derivante dalle

disposizioni di cui al comma 796, lettera p), primo periodo, del

presente articolo 1, e' rideterminato per il solo anno 2007 da 811

milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di cui

alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del

finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre

ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007 di 511

milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni

con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente

la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di

entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto n.

23/07 e fino al 31 dicembre 2007".

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AGGIORNAMENTO (7)

N.B.: le modifiche di cui ai commi 989 e 989-bis del presente

articolo, introdotte dal D.L. 81/2007, entrano in vigore il 2/7/2007.

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AGGIORNAMENTO (9)

Il D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157 ha disposto che "ai fini del

contenimento dei costi di cui al comma 1346 del presente articolo, a

decorrere dall'esercizio finanziario 2007, rispetto all'esercizio

finanziario 2006, i compensi dei componenti della Commissione per

l'accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell'8,855 per

cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono

ridotti del 2,456 per cento. Per la medesima finalita', a decorrere

dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al

presidente ed al componente di diritto della Commissione".

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AGGIORNAMENTO (10)

Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla

L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto che "la disposizione di cui

al comma 621, lettera b), del presente articolo non si applica

limitatamente all'anno 2007".

Ha inoltre disposto che "per le finalita' di cui al comma 1259 del

presente articolo, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo

del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima

infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno

2007, di 25 milioni di euro".

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto che:

- "Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1,

comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,

n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5

per cento.";

- "Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente

le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento

della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2008."

- "Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro

della salute di cui all'articolo ,10, comma 1, lettera e-ter), del

citato testo unico di cui al decreto del Presidente della

Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' prorogata l'efficacia di

quanto stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27

dicembre 2006, n. 296."

- "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse

da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle

complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della

montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese

immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta

dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge

n. 296 del 2006."

- "Allo scopo di continuare ad assicurare le capacita' operative

dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti

dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma

1238, della citata legge n. 296 del 2006, e' incrementata di 140

milioni di euro per l'anno 2008."

- "La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899,

della citata legge n. 296 del 2006 e' determinata in 20 milioni di

euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla

prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina

militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo

di mantenimento pesante nord di Piacenza."

- "La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinata in 10 milioni

di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010."

- "In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale

di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di

livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta

qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a

decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e

collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario,

riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi e'

garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi

dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."

- "Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione

dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.

132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.

226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.

- "Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo

completamento degli interventi di ricostruzione nei territori

delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici

del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992,

n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un ulteriore

contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno

2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e

criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del

Consiglio dei ministri."

- "Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1,

commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'

incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008."

- "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 100

milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009."

il=2; - "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187,

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 2,5

milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10

milioni di euro a decorrere dal 2010."

- "Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito

presso il Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1,

comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato di

50 milioni di euro per l'anno 2008."

- "Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,

istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre

2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e'

incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008."

- "Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli

eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati

mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel

2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza

internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di ulteriori 3

milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010."

- "Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma

466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.

Alle fattispecie gia' disciplinate dai periodi soppressi si

applicano i commi 44 e 45."

- "I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non

convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre

2008."

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AGGIORNAMENTO (14)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,

dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto che "il fondo

transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 del presente

articolo e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14

milioni di euro".

Ha inoltre disposto che "il termine previsto dal comma 559 del

presente articolo, per il personale proveniente dai consorzi agrari e

collocato in mobilita' collettiva, e' differito al 31 dicembre 2007".

Ha inoltre disposto che "il termine del 30 novembre 2007 di cui al

comma 1055 del presente articolo e' differito al 30 aprile 2008".

Ha inoltre disposto che "il termine per l'attuazione del piano di

riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo del comma 461

del presente articolo e' differito al 30 giugno 2008".

Ha inoltre disposto che "al fine dell'attuazione del Programma

nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto

dal comma 461 del presente articolo, e' prorogata l'attivita' della

societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo

apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la

vigilanza dello stesso Ministero".

Ha inoltre disposto che "le disposizioni di cui ai commi 224 e 225

del presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed

estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il

trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del

1° gennaio 1999".

Ha inoltre disposto che "le disposizioni di cui al comma 236 del

presente articolo sono prorogate fino alla data di entrata in vigore

della legge di conversione dello stesso D.L. n. 248/2007".

Ha inoltre disposto che "il diritto dei canali tematici satellitari

di cui al comma 1247, secondo periodo, del presente articolo, a

percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e'

prorogato all'annualita' 2008".

Ha inoltre disposto che "tutti i termini previsti al presente

articolo, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con

riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno

relativo all'anno 2007".

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AGGIORNAMENTO (14a)

La Corte costituzinale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n.

45 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2008, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo, comma 796, lettera n),

limitatamente alle seguenti parole: "Il maggior importo di cui alla

presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla

riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di

radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con

prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100

milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture

residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario

riferimento alle regioni che abbiano completato il programma

realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28

dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26

febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza

domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro

all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici

delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei

medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100

milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica."

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AGGIORNAMENTO (14b)

La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n.

50 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2008, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo commi 389, 635, 1252 (in

riferimento ai commi 1250 e 1251) nella parte in cui non contiene,

dopo le parole "con proprio decreto", le parole "da adottare d'intesa

con la Conferenza unificata", 1261, nella parte in cui non contiene,

dopo le parole "il Ministro per i diritti e le pari opportunita" le

parole "previa acquisizione del parere della Conferenza unificata" e

1267.

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AGGIORNAMENTO (14c)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 63 (in

G.U. 1a s.s. 19/03/2008, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del comma 853 del presente articolo "nella parte in

cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e

delle modalita' di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il

finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli

aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese

in difficolta' siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di

Trento e Bolzano".

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AGGIORNAMENTO (16)

La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 94 (in

G.U. 1a s.s. 16/4/2008, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo, commi 1227 e 1228, nella parte

in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano

preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.

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AGGIORNAMENTO (17)

La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 95 (in

G.U. 1a s.s. 16/4/2008, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo,comma 560, nella parte in cui si

applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di

Bolzano.

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AGGIORNAMENTO (18)

La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2008, n. 104 (in

G.U. 1a s.s. 23/4/2008, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo, comma 1226, nella parte in cui

obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai

criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

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AGGIORNAMENTO (19)

La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 142 (in

G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo, commi 1122 e 1123, nella parte

in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro

dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della

Conferenza unificata.

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AGGIORNAMENTO (20)

La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 145 (in

G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo, comma 832, terzo periodo.

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AGGIORNAMENTO (21)

La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (in

G.U. 1a s.s. 28/5/2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale del presente articolo,comma 730; commi 725, 726, 727 e

728, nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali

delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 734, nella parte in

cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento

e di Bolzano.

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AGGIORNAMENTO (22)

La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (in

G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale:

1) del combinato disposto del presente articolo, commi 362, 363 e

364, nella parte in cui, in riferimento all', pone il vincolo di

destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per

interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per

finalita' sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto

del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il

Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni,

le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo

stesso;

2) del presente articolo comma 362, nella parte in cui, in

riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con

le Regioni per determinare la concreta destinazione dei

finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma;

3) del presente articolo, comma 364: a) nella parte in cui, in

riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da

adottare", le parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; b)

nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009,

l'inciso: "per una somma di 11 milioni di euro annui per il

biennio 2008-2009";

4) del presente articolo, comma 356: a) nella parte in cui non

contiene, dopo le parole "si provvede", le parole "d'intesa con la

Conferenza unificata"; b) nella parte in cui contiene l'inciso:

"pari a 11 milioni di euro";

5) del presente articolo, comma 1284, nella parte in cui prevede che

le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del

fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro

degli affari esteri, sentito il parere delle competenti

Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281",

anziche' "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela

del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari

esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari";

6) del presente articolo, comma 1284, nel testo sostituito dall'art.

2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni

per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -

legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che le

modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo

sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della

tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli

affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni

parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8

del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive

modificazioni", anziche' "Con decreto del Ministro dell'ambiente e

della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro

degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza

unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto

1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito i l parere delle

competenti Commissioni parlamentari".

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AGGIORNAMENTO (23)

La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n.

190 (in G.U. 1a s.s. 11/6/2008, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita'

costituzionale dei commi 588, 589 e 590 del presente articolo.

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AGGIORNAMENTO (24)

Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 ha disposto che "il Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto

con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente

per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di

Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre

2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte

dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e

gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate di

rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici

conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi

in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque essere

superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui al

comma 1111 del presente articolo".

Ha inoltre disposto che "ai fini della realizzazione degli interventi

di cui al comma 351 del presente articolo, finanziabili in

riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1,

comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la

data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre

2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni

successivi".

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AGGIORNAMENTO (26)

Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con L. 2 agosto 2008, n.

129, ha disposto che "il termine per il completamento delle procedure

di assunzione di cui al comma 518 del presente articolo, e' differito

al 31 dicembre 2008".

Ha inoltre disposto che "il termine per il completamento delle

procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di

magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine,

per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga al comma 523 del

presente articolo, il reclutamento di magistrati ordinari entro il

limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni

di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui

all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e

successive modificazioni".

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AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,

dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che "l'Unita' per il

monitoraggio, istituita dal comma 724 del presente articolo e'

soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di

conversione del medesimo decreto n. 112/2008 e la relativa dotazione

finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle

risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel

bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".

Ha inoltre disposto che "il termine di cui al comma 862 del presente

articolo e' prorogato al 31 dicembre 2009".

Ha inoltre disposto che "a decorrere dalla data di entrata in vigore

del medesimo D.L. n. 112/2008, l'organismo previsto dal comma 474 del

presente articolo e' soppresso".

Ha inoltre disposto che "per l'anno 2009 non si applicano le

disposizioni di cui ai commi 507 e 508 del presente articolo, e la

quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma

507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio ".

Ha inoltre disposto che "l'autorizzazione di spesa di cui al comma

896 del presente articolo e' ridotta di 183 milioni di euro per

l'anno 2009".

Ha inoltre disposto che le modifiche apportate al comma 725 del

presente articolo "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".

Ha inoltre disposto che "per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di

partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza

specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui al

comma 796, lettera p), primo periodo, del presente articolo, e'

abolita".

Ha inoltre disposto che "l'autorizzazione di spesa di cui al comma

1240 del presente articolo e' incrementata di euro 90 milioni per

l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle

missioni internazionali di pace".

Ha inoltre disposto che "la disposizione di cui al comma 621, lettera

a), del presente articolo non si applica limitatamente all'anno

2008".

Ha inoltre disposto che "in relazione alle necessita' connesse alle

spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il

funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui al comma 601 del

presente articolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero

della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200

milioni per l'anno 2008".

Ha inoltre disposto l'abrogazione della lettera d) del comma 1032 del

presente articolo, peraltro gia' abrogata dalla L. 24 dicembre 2007,

n. 244.

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AGGIORNAMENTO (31)

Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con

L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che "le disposizioni di cui ai

commi da 280 a 283 del presente articolo 1, si interpretano nel senso

che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti

residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di

soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e

sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o

localizzate negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati

aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o

territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro

delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale

n. 220 del 19 settembre 1996".

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AGGIORNAMENTO (32)

Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con

L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto che "per le finalita' del comma 484

del presente articolo 1, alla data del 1° luglio 2009 sono

trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies,

nonche' di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai

sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002,

n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.

112, alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente

controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio

immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno

2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,

separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla

data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati

estinti".

Ha inoltre disposto che "il termine per procedere alle assunzioni di

personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi

nell'anno 2007, di cui ai commi 523 e 643 del presente articolo 1, e'

prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono

essere concesse entro il 30 giugno 2009".

Ha inoltre disposto che "il termine per procedere alle

stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi

nell'anno 2007, di cui al comma 526 del presente articolo 1, e'

prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono

essere concesse entro il 31 marzo 2009".

Ha inoltre disposto che "il termine per procedere alle assunzioni di

personale a tempo indeterminato di cui al comma 527 del presente

articolo 1, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative

autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009".

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AGGIORNAMENTO (34)

La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 55

(in G.U. 1a s.s. 4/3/2009, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' del

comma 1076 del presente articolo 1 "nella parte in cui dispongono la

sostituzione automatica di tutti i "commissari monocratici" dei

consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di

entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri "commissari

monocratici"".

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AGGIORNAMENTO (35)

Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con L.

9 aprile 2009, n. 33 ha disposto che "ai fini della verifica del

rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008 la

certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 del presente

articolo 1, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31

maggio 2009".

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AGGIORNAMENTO (37)

La L. 18 giugno 2009, n. 69, ha stabilito che a decorrere dalla

data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma

1, dell'art. 6 della medesima legge, sono abrogati i commi 1318, 1320

e 1321 del presente articolo.

Inoltre la L. 69/2009, nel modificare l'art. 3 della L. 24 dicembre

2007, n. 244 ha conseguentemente stabilito che "il comma 734

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta

nel senso che non puo' essere nominato amministratore di ente,

istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale

pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi

analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un

progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non

necessitate scelte gestionali".

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AGGIORNAMENTO (40)

Il D.L. 1 luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla L.

3 agosto 2009, n. 102, ha disposto:

- (con l'art. 17, comma 15) che " Il termine per procedere alle

stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi

nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27

dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31

dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse

entro il 31 dicembre 2009";

- (con l'art. 17, comma 16)che "Il termine per procedere alle

assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,

comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive

modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative

autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009";

- (con l'art. 23, comma 21-bis) che "Il Fondo per gli eventi sportivi

di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della

legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro

per l'anno 2010."

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AGGIORNAMENTO (41)

Il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni

dalla L. 24 novembre 2009, n. 167, ha disposto:

- (con l'art. 1, comma 4-ter) che "La lettera c) del comma 605

dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive

modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di

integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui

all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,

con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' consentito

ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza

nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle

suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009,

di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo

l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime".

- (con l'art. 1-bis, comma 4) che "A decorrere dall'esercizio

finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,

comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' finalizzata anche

ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli

ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione

del merito e del talento degli studenti, nonche' alle innovazioni

tecnologiche presso le scuole statali".

- (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Il Ministero dell'istruzione,

dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del

disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27

dicembre 2006, n. 296".

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AGGIORNAMENTO (43)

La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 23)

che "Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di

cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei

relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli

anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto

con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla

corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi

spettanti ai singoli enti interessati."

Inoltre ha disposto (con l'art. 2, comma 40)che "Per l'anno 2010

sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni."

Inoltre ha disposto (con l'art. 2, comma 102) che "Il Fondo per le

non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 400 milioni per l'anno

2010."

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AGGIORNAMENTO (44)

Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni

dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma

7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle

disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di

euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,

di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6

agosto 2008, n. 133".

Il suddetto D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 7-undecies)

che al "fine di fronteggiare la crisi di competitivita' dei porti

nazionali, con riguardo anche all'attivita' prevalente di

transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e

dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c),

della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e

di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto

del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano

con decorrenza dal 1° gennaio 2012".

Infine, il D.L. ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine

per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalita' di

cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n.

296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge

13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31 dicembre 2010".

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AGGIORNAMENTO (45)

Il D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.

5 marzo 2010, n. 30, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "A

decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui

all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'

rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105

euro".

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AGGIORNAMENTO (50)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni

dalle L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 1, comma

1 del D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla

L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che

"Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione

previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge

27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2010 in

riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per

l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per

consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro

cessione alle regioni".

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AGGIORNAMENTO (48)

Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla

L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con con l'art. 4, comma

4-septies) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197,

della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto

dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il

pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale

scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di

cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre

2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002

ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse,

fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai

dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi

di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007,

n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,

n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle

scuole".

Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 19) che "L'Ente italiano

Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27

dicembre 2006, n. 296, e' soppresso La Presidenza del Consiglio dei

Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse

strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al

Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza".

Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 4) che "La misura del

canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del

comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del

comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78

convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e'

integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,

pari a:

a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e

B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4

e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello

di entrata in vigore del presente comma;

b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e

B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4

e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".

Ha infine disposto (con l'art. 55, comma 5) che "Ai fini della

proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni

internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della

legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di 320 milioni di euro per

l'anno 2010 nonche' di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli

anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di

106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al

2020".







Tabella 1

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Tabella 2

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Tabella 3

(( (Art. 1, comma 345)

---------------------------------------------------------------------

Zona | Strutture | Strutture opache orizzontali | Finestre

Climatica | opache |------------------------------| comprensive

| verticali | Coperture | Pavimenti | di infissi

---------------------------------------------------------------------

A | 0,72 | 0,42 | 0,74 | 5,0

B | 0,54 | 0,42 | 0,55 | 3,6

C | 0,46 | 0,42 | 0,49 | 3,0

D | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 2,8

E | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 2,5

F | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 2,2

---------------------------------------------------------------------

))

((12))

 

Elenco 1

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Allegato 1

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Allegato 2

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Prospetto di copertura

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Tabella A

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

(7)

 

Tabella B

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Tabella C

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

(7)

 

Tabella D

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Tabella E

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

 

Tabella F

----> Parte di provvedimento in formato grafico <----

-------------

AGGIORNAMENTO (7)

Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla L.

3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che:

"1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle

finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di

parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e' apportata la seguente variazione in aumento:

|2007 - |2008 -|2009 -

---------------------------------------------------------------------

|(migliaia di euro)| |

---------------------------------------------------------------------

Ministero dell'economia e delle | | |

finanze.... | 68.300 - |- |

2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge

5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le

autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,

come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n.

296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007."

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AGGIORNAMENTO (12)

La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma

23) che "La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,

e' sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007".