del fondo da ripartire di cui all'articolo 1, comma 15, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, nel quale confluiscono gli importi delle
dotazioni di bilancio relative ai trasferimenti correnti alle
imprese, e' integrata di 565 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008 e di 170 milioni a decorrere dall'anno 2009, ai fini
della corresponsione dei corrispettivi per le imprese pubbliche in
relazione agli oneri di servizio pubblico sostenuti in applicazione
dei rispettivi contratti di programma.
905. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in
attuazione dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e
dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481, sono
emanate, tenendo conto dei principi del diritto comunitario,
disposizioni in merito all'attuazione di quanto previsto
dall'articolo 1-ter, comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n.
239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n.
290, come modificato dall'articolo 1, comma 373, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, relativamente alla cessione delle quote
superiori al 20 per cento del capitale delle societa' che sono
proprietarie e che gestiscono reti nazionali di trasporto del gas
naturale controllate direttamente o indirettamente dallo Stato.
906. Il termine del 31 dicembre 2008 stabilito dall'articolo 1-ter,
comma 4, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, come prorogato
dall'articolo 1, comma 373, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, nei
soli confronti delle societa' di cui al comma 905 del presente
articolo, e' rideterminato in ventiquattro mesi a decorrere dalla
data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri di cui al medesimo comma 905.
907. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113
908. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113
909. Al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 86, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis.
Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione,
nei casi previsti dalla normativa vigente, dell'anomalia delle
offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori
pubblici, di servizio e di forniture, gli enti aggiudicatori sono
tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e
sufficiente rispetto al costo del lavoro come determinato
periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti
dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati
comparativamente piu rappresentativi, delle norme in materia
previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e
delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in
relazione al contratto collettivo del settore merceologico piu'
vicino a quello preso in considerazione";
b) all'articolo 87, al comma 2, la lettera e) e' abrogata;
c) all'articolo 87, al comma 4, le parole: "In relazione a servizi e
forniture," sono soppresse;
d) all'articolo 87, dopo il comma 4, e' inserito il seguente: "4-bis.
Nell'ambito dei requisiti per la qualificazione di cui
all'articolo 40 del presente decreto, devono essere considerate
anche le informazioni fornite dallo stesso soggetto interessato
relativamente all'avvenuto adempimento, all'interno della propria
azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente
normativa".
910. All'articolo 7 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, l'alinea e' sostituito dal seguente: "Il datore di
lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad imprese appaltatrici
o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di
una singola unita' produttiva della stessa, nonche' nell'ambito
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:";
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "3-bis. L'imprenditore
committente risponde in solido con l'appaltatore, nonche' con
ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori, per tutti i
danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro".
911. L'articolo 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276, e' sostituito dal seguente: "2. In caso di appalto di
opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro e'
obbligato in solido con l'appaltatore, nonche' con ciascuno degli
eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla
cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti
retributivi e i contributi previdenziali dovuti".
912. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113
913. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113
914. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 31 LUGLIO 2007, N. 113
915. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
50 milioni di euro per l'anno 2007.
916. Il 40 per cento delle disponibilita' finanziarie del Fondo
istituito dall'articolo 1, comma 108, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, deve essere destinato per la realizzazione e il completamento
di strutture logistiche intermodali di I livello le cui opere e
servizi sono gia' previsti dai piani regionali trasporti.
917. Per gli interventi previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 4°, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera b), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, relativi all'anno 2006, e' autorizzata un'ulteriore spesa di
54 milioni di euro per l'anno 2007
918. Per il proseguimento degli interventi a favore
dell'autotrasporto di merci, nonche', ove si individuino misure
compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87 del
Trattato istitutivo della Comunita' europea, per interventi di
riduzione del costo del lavoro delle imprese di autotrasporto di
merci relativo all'anno 2006, al fondo istituito dall'articolo 1,
comma 108, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' assegnata la
somma di euro 186 milioni per l'anno 2007. Con regolamento emanato ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 4, su
proposta del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per le politiche europee,
sono disciplinate le modalita' di utilizzazione del fondo di cui al
primo periodo. L'efficacia delle modalita' di utilizzazione di tale
fondo e' comunque subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo
3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla
autorizzazione della Commissione europea.
919. A carico del fondo di cui al comma 918 e' prelevato l'importo
di 70 milioni di euro, da destinare a misure agevolative a favore dei
soggetti che acquisiscano, anche mediante locazione finanziaria,
autoveicoli adibiti al trasporto di merci, di massa complessiva pari
o superiore a 11,5 tonnellate. Con il regolamento di cui al comma 918
sono determinati criteri e modalita' per la fruizione di dette
agevolazioni.
920. Dalla somma di 80 milioni di euro autorizzata, per l'anno
2006, ai sensi del comma 108 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e' prelevato l'importo di 42 milioni di euro, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa, per essere destinato alla
misura prevista all'articolo 1, comma 105, della legge 23 dicembre
2005, n. 266. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio. Le disposizioni del presente comma entrano in
vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale.
921. A decorrere dal 1° gennaio 2007, con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da emanare entro il 31 marzo 2007, e' stabilito un incremento delle
tariffe applicabili per le operazioni in materia di motorizzazione di
cui all'articolo 18 della legge 1° dicembre 1986, n. 870, in modo da
assicurare, su base annua, maggiori entrate pari ad almeno 50 milioni
di euro. Di conseguenza e' autorizzata, a decorrere dal 2007, la
spesa di 25 milioni di euro, in aggiunta alle somme gia' stanziate
sul pertinente capitolo di bilancio, per il funzionamento del Centro
elaborazione dati del Dipartimento per i trasporti terrestri,
personale, affari generali e la pianificazione generale dei trasporti
del Ministero dei trasporti e la spesa di 10 milioni di euro per la
predisposizione del piano generale di mobilita', i sistemi
informativi di supporto, il monitoraggio e la valutazione di
efficacia degli interventi.
922. Per la copertura degli oneri connessi alla prosecuzione e al
completamento di progetti informatici di competenza del Ministero
delle infrastrutture, gia' previsti nell'ambito del Piano triennale
per l'informatica 2007-2009 e' autorizzata la spesa di euro 8.500.000
per l'anno 2007 e di euro 4.200.000 per ciascuno degli anni 2008 e
2009, da iscrivere nello stato di previsione del medesimo Ministero.
923. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31
gennaio 2007, ai sensi del comma 12 dell'articolo 80 del codice della
strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e'
stabilito un incremento delle tariffe applicabili per le operazioni
di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi in cifra uguale
per le operazioni eseguite dagli uffici della Motorizzazione e per
quelle eseguite dai centri privati concessionari di dette operazioni
ai sensi dello stesso articolo 80, comma 8.
924. E autorizzata la spesa di 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007 a favore dell'Agenzia nazionale per la diffusione
delle tecnologie per l'innovazione.
925. Al fine di sostenere nuovi processi di realizzazione delle
infrastrutture per la larga banda e di completare il "Programma per
lo sviluppo della larga banda nel Mezzogiorno", le risorse del Fondo
per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, destinate al finanziamento degli interventi
attuativi del suddetto Programma da parte del Ministero delle
comunicazioni per il tramite della Societa' infrastrutture e
telecomunicazioni per l'Italia Spa (Infratel Italia) di cui
all'articolo 7 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono
incrementate di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
926. Nell'ambito del riparto del Fondo per le aree sottoutilizzate
di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il CIPE,
con propria delibera ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 61,
assegna ulteriori 50 milioni di euro per l'anno 2009 al Ministero
delle comunicazioni per la realizzazione delle finalita' di cui al
comma 925. Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo destinate
al Ministero dello sviluppo economico per l'anno 2009 sono diminuite
di 50 milioni di euro.
927. Al fine di diffondere la tecnologia della televisione digitale
sul territorio nazionale, e' istituito presso il Ministero delle
comunicazioni il "Fondo per il passaggio al digitale" per la
realizzazione dei seguenti interventi:
a) incentivare la produzione di contenuti di particolare valore in
tecnica digitale;
b) incentivare il passaggio al digitale terrestre da parte del
titolare dell'obbligo di copertura del servizio universale;
c) favorire la progettazione, realizzazione e messa in onda di
servizi interattivi di pubblica utilita' diffusi su piattaforma
televisiva digitale;
d) favorire la transizione al digitale da parte di famiglie
economicamente o socialmente disagiate;
e) incentivare la sensibilizzazione della popolazione alla tecnologia
del digitale. (12)
928. Il Ministro delle comunicazioni, con proprio decreto,
individua gli interventi di cui al comma 927 e le concrete modalita'
di realizzazione dei medesimi, i requisiti e le condizioni per
accedere agli interventi, le categorie di destinatari, la durata
delle sperimentazioni, nonche' le modalita' di monitoraggio e di
verifica degli interventi. (12)
929. Per la realizzazione degli interventi di cui al comma 927 e'
autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. (12)
930. Nei confronti dei soggetti esercenti la radiodiffusione
sonora, nonche' la radiodiffusione televisiva in ambito locale, le
sanzioni amministrative previste dall'articolo 98 del codice delle
comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, e successive modificazioni, sono ridotte a un decimo.
931. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 57, primo e
secondo periodo, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si
applicano alle spese relative a progetti cofinanziati dall'Unione
europea, ivi comprese le corrispondenti quote di parte nazionale.
932. Tutti i fondi rotativi gestiti dalla SIMEST Spa destinati ad
operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione
europea nonche' il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c),
della legge 21 marzo 2001, n. 84, sono unificati in un unico fondo.
933. Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: "Art. 2-bis. - 1.
Il fondo rotativo di cui all'articolo 2 puo' essere, a cura dell'ente
gestore, garantito contro i rischi di mancato rimborso, presso una
compagnia di assicurazione o istituti di credito. I costi della
garanzia o assicurazione sono dall'ente gestore addebitati agli
operatori beneficiari dei finanziamenti. Le condizioni e le modalita'
del contratto di assicurazione o garanzia sono sottoposte
all'approvazione del comitato di gestione del fondo e non devono
comportare oneri a carico del fondo".
934. All'articolo 3, comma 5, della legge 24 aprile 1990, n. 100, e
successive modificazioni, le parole: "per le finalita' di cui alla
presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "per interventi volti
a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo
italiano".
935. All'articolo 10 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251,
convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per favorire una promozione sinergica del prodotto italiano, ai
sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143,
e successive modificazioni, possono essere concessi contributi
d'intesa con i Ministri competenti a progetti promozionali e di
internazionalizzazione realizzati da consorzi misti tra piccole e
medie imprese dei settori agro-ittico-alimentare e
turistico-alberghiero, aventi lo scopo esclusivo dell'attrazione
della domanda estera".
936. Per le finalita' di cui al comma 61 dell' articolo 4 della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, anche al
fine di favorire la penetrazione commerciale dei mercati esteri da
parte delle imprese attraverso l'adozione di strumenti di marchio
consortili, aventi natura privatistica, il fondo istituito per le
azioni a sostegno del "made in Italy" e' incrementato di ulteriori 20
milioni di euro per l'anno 2007 e 26 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009. Quota parte delle risorse di cui al
precedente periodo, per un ammontare pari a 1 milione di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di
contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla
certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti tessili
cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la
tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei
relativi manufatti. Con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale,
sono individuate le modalita' per accedere ai contributi di cui al
precedente periodo.
937. Al fine di promuovere la tutela e lo sviluppo delle produzioni
di ceramiche artistiche e di qualita', in linea con le finalita'
fissate dalla legge 9 luglio 1990, n. 188, e' autorizzata la spesa di
1 milione di euro per gli anni 2007 e 2008. A valere
sull'autorizzazione di spesa di cui al presente comma, una somma pari
a 50.000 euro per ciascun anno del triennio 2007-2009, e' destinata
al finanziamento del Museo internazionale delle ceramiche di Faenza
di cui alla legge 17 febbraio 1968, n. 97.
938. L'utilizzo delle risorse di cui al comma 937 avviene secondo i
criteri e le modalita' di utilizzo di cui al decreto del Ministro
delle attivita' produttive 16 maggio 2003, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003.
939. All'articolo 2, comma 85, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n.
262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n.
286, e' aggiunto, in fine, il seguente capoverso: "5-ter.
L'affidamento dei servizi di distribuzione carbolubrificanti e delle
attivita' commerciali e ristorative nelle aree di servizio delle reti
autostradali, in deroga rispetto a quanto previsto nelle lettere c)
ed f) del comma 5, avviene secondo i seguenti principi:
a) verifica preventiva della sussistenza delle capacita'
tecnico-organizzative ed economiche dei concorrenti allo scopo di
garantire un adeguato livello e la regolarita' del servizio,
secondo quanto disciplinato dalla normativa di settore;
b) valutazione delle offerte dei concorrenti che valorizzino
l'efficienza, la qualita' e la varieta' dei servizi, gli
investimenti in coerenza con la durata degli affidamenti e la
pluralita' dei marchi. I processi di selezione devono assicurare
una prevalente importanza al progetto tecnico-commerciale rispetto
alle condizioni economiche proposte;
c) modelli contrattuali idonei ad assicurare la competitivita'
dell'offerta in termini di qualita' e disponibilita' dei servizi
nonche' dei prezzi dei prodotti oil e non oil".
940. Al fine di garantire i livelli occupazionali del Parco
nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale
della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco Nazionale del Gran
Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della
Maiella la somma di euro 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per
consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante
presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei
limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto
delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in
soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che
presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco
sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati,
a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione
del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al
relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al
comma 96 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
941. In relazione a quanto previsto dal comma 61 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350, al secondo periodo del comma 49
del medesimo articolo 4, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"incluso l'uso fallace o fuorviante di marchi aziendali ai sensi
della disciplina sulle pratiche commerciali ingannevoli".
942. Allo scopo di potenziare l'attivita' di promozione e sviluppo
del "made in Italy", anche attraverso l'acquisizione di beni
strumentali ad elevato contenuto tecnologico e l'ammodernamento degli
impianti gia' esistenti, e' concesso, a favore degli enti fieristici,
un contributo nel limite massimo complessivo di 10 milioni di euro
per l'anno 2007 a valere sulle disponibilita' di cui all'articolo
14-vicies semel del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115; convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, che e'
contestualmente abrogato. Le modalita', i criteri ed i limiti del
contributo sono definiti con decreto del Ministro dello sviluppo
economico entro due mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
943. Per le politiche generali concernenti le collettivita'
italiane all'estero, la loro integrazione, l'informazione,
l'aggiornamento e la promozione culturale a loro favore, la
valorizzazione del ruolo degli imprenditori italiani all'estero
nonche' il coordinamento delle iniziative relative al rafforzamento e
alla razionalizzazione della rete consolare, e' autorizzata la spesa
di 24 milioni di euro per l'anno 2007 e 14 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009.
944. Per la prosecuzione degli interventi per la salvaguardia di
Venezia di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 139, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 85 milioni di euro per
l'anno 2007 e 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009,
da ripartire secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 3
della legge 3 agosto 1998, n. 295.
945. Per l'attuazione del Protocollo d'intesa tra il Governo
italiano e la regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e' autorizzata
la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2007, finalizzata al
completamento del terzo lotto, secondo stralcio, tratto
Gattinara-Padriciano, della grande viabilita' triestina.
946. All'articolo 49, primo comma, dello Statuto speciale della
regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31
gennaio 1963, n. 1, e successive modificazioni, l'alinea e'
sostituito dal seguente: "Spettano alla Regione le seguenti quote
fisse delle sottoindicate entrate tributarie erariali riscosse nel
territorio della Regione stessa:".
947. In applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 1°
aprile 2004, n. 111, ed al fine di rendere efficaci le disposizioni
ivi contenute, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 9, comma 7,
del medesimo decreto relative ai servizi di trasporto ferroviario
interregionale, da definire previa intesa fra il Ministero dei
trasporti e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, i cui oneri
saranno quantificati con successivo provvedimento, al numero 4) del
primo comma dell'articolo 49 dello Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio
1963, n. 1, e successive modificazioni, le parole: "otto decimi" sono
sostituite dalle seguenti: "9,1 decimi".
948. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 946 e 947
decorre dal 1° gennaio 2008; conseguentemente, sono ridotte le
seguenti autorizzazioni di spesa per gli importi sotto indicati:
a) stato di previsione del Ministero dei trasporti: legge 23 dicembre
2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per l'importo di euro
1.875.000;
b) stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze:
legge 23 dicembre 2005, n. 266, articolo 1, comma 15, per
l'importo di euro 68.408.000.
949. Per la prosecuzione degli interventi per Roma-capitale della
Repubblica, di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 212,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 170 milioni di euro per l'anno
2009.
950. Per il finanziamento della promozione della candidatura
italiana all'Esposizione universale del 2015 da parte della
Presidenza del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministero
degli affari esteri, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 1 milione di euro per l'anno 2008.
951. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione
internazionale di Saragozza del 2008 e' autorizzata la spesa di 2
milioni di euro per l'anno 2007, di 3,8 milioni di euro per l'anno
2008 e di 450.000 euro per l'anno 2009.
952. Per la partecipazione dell'Italia all'Esposizione universale
di Shanghai 2010 e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per l'anno
2007, di 1,25 milioni di euro per l'anno 2008 e di 7 milioni di euro
per l'anno 2009.
953. Per la partecipazione dell'Italia alle Esposizioni di
Saragozza 2008 e Shanghai 2010 sono istituiti, rispettivamente, un
Commissariato per l'Esposizione di Saragozza 2008 e un Commissariato
generale per l'Esposizione di Shanghai 2010. Essi cessano di operare
entro nove mesi dalla chiusura delle relative Esposizioni, dopo la
presentazione dei rendiconti finali delle spese di cui,
rispettivamente, ai commi 951 e 952.
954. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del
commercio internazionale, sono nominati il Commissario del Governo
per l'Esposizione di Saragozza 2008 ed il Commissario generale del
Governo per l'Esposizione di Shanghai 2010.
955. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sono altresi'
nominati i Segretari generali del Commissariato e del Commissariato
generale, scelti tra i funzionari della carriera diplomatica con il
grado di ministro plenipotenziario, i quali esercitano le loro
funzioni in raccordo con i rispettivi Commissari, sostituendoli in
caso di assenza o di impedimento.
956. Il Commissario e il Commissario generale gestiscono i fondi di
cui, rispettivamente, ai commi 951 e 952 e ordinano le spese da
effettuare in Italia e all'estero per la partecipazione dell'Italia,
nonche' le spese per le manifestazioni a carattere scientifico,
culturale ed artistico collegate alle finalita' delle esposizioni. Il
Commissario e il Commissario generale, nello svolgimento dei loro
compiti, sono autorizzati a derogare alle vigenti disposizioni di
contabilita' generale dello Stato in materia di contratti. Il
Commissario e il Commissario generale presentano al Ministero degli
affari esteri il preventivo delle spese e, entro nove mesi dalla data
di chiusura delle rispettive esposizioni, i rendiconti finali delle
spese sostenute.
957. Nello svolgimento delle proprie funzioni, il Commissario e il
Commissario generale si avvalgono ciascuno del supporto di un
dirigente di prima fascia ovvero di un dirigente incaricato di
funzioni dirigenziali generali ai sensi dell'articolo 19, comma 4,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, anche in deroga all'articolo 3, comma 147, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, nominato dal Ministero degli affari esteri
tra gli appartenenti al proprio ruolo dirigenziale, con funzioni di
direttore amministrativo, e di cinque unita' di personale dipendente
dal medesimo Ministero ovvero dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, in posizione di comando o in altre
posizioni analoghe, secondo i rispettivi ordinamenti. Le strutture di
supporto al Commissario e al Commissario generale comprendono
altresi' personale assunto con contratto a tempo determinato, che ha
diritto a un trattamento onnicomprensivo a carico del Commissariato o
del Commissariato generale commisurato a quello stabilito dalle norme
dello Stato ospitante nell'ambito delle Esposizioni. Tale personale,
ove assunto in Italia, ha diritto altresi' al rimborso delle spese di
viaggio ed alloggio nelle sedi espositive, esclusa ogni indennita' di
missione. Il Commissario e il Commissario generale possono avvalersi
di consulenti in possesso di specifiche professionalita'.
958. Il Commissario e il Commissario generale, se dipendenti dalle
pubbliche amministrazioni, i Segretari generali e i direttori
amministrativi sono collocati per tutta la durata dell'incarico nella
posizione di fuori ruolo o in posizione analoga secondo i rispettivi
ordinamenti, in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del
Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive
modificazioni, o da qualsiasi altra disposizione legislativa o
regolamentare.
959. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell' economia e delle finanze, e' stabilita l'indennita'
spettante al Commissario, al Commissario generale, ai Segretari
generali, ai direttori amministrativi ed al restante personale di cui
al comma 957, per l'intero periodo di svolgimento delle funzioni,
dovunque svolte, dalla data di conferimento dell'incarico. Tale
indennita' non ha natura retributiva e tiene conto della delicatezza
dell'incarico, dei relativi oneri e dell'intensita' dell'impegno
lavorativo. Essa non puo' essere superiore a quelle spettanti ai
corrispondenti gradi del personale appartenente ai ruoli della
carriera diplomatica, di quella dirigenziale e delle altre carriere
del Ministero degli affari esteri e si aggiunge, per il personale
dipendente da pubbliche amministrazioni, alle competenze stipendiali
di base metropolitane.
960. Per i periodi di servizio prestati fuori sede e' corrisposto
ai soggetti di cui ai commi 954, 955 e 957 il rimborso delle sole
spese di viaggio, in conformita' alle disposizioni vigenti.
961. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, e' nominato un collegio di
tre revisori dei conti, scelti tra i dirigenti dei rispettivi
Ministeri, dei quali uno designato dal Ministro dell'economia e delle
finanze, con funzioni di presidente, e due designati rispettivamente
dal Ministro degli affari esteri e dal Ministro del commercio
internazionale.
962. Agli oneri derivanti dai commi da 953 a 961 si provvede nell'
ambito delle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 951 e 952.
963. A decorrere dall'anno 2007 e fino alla revisione del sistema
dei trasferimenti erariali agli enti locali, il contributo previsto
dall'articolo 1 della legge 25 novembre 1964, n. 1280, da ultimo
rideterminato dall'articolo 9, comma 1, della legge 16 dicembre 1999,
n. 494, e confluito nel fondo consolidato di cui all'articolo 39,
comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
incrementato di 175 milioni di euro annui.
964. Per la prosecuzione degli interventi relativi al Sistema "Alta
Velocita/Alta Capacita'" della linea Torino-Milano-Napoli e'
autorizzata la spesa complessiva di 8.100 milioni di euro nel periodo
2007-2021, di cui 400 milioni per l'anno 2007, 1.300 milioni per
l'anno 2008, 1.600 milioni per l'anno 2009 e 4.800 milioni per il
periodo 2010-2021, in ragione di 400 milioni di euro annui. Le somme
di cui al precedente periodo sono interamente impegnabili a decorrere
dal primo anno di iscrizione.
965. Per la prosecuzione degli interventi alle linee trasversali e,
in particolare, per la progettazione definitiva del raddoppio
dell'intero tracciato della linea ferroviaria Parma-La Spezia
(Pontremolese), funzionale al rafforzamento del corridoio plurimodale
Tirreno-Brennero, e' autorizzata la spesa di 24 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007 e 2008.
966. Gli oneri per capitale ed interessi dei titoli emessi e dei
mutui contratti da Infrastrutture Spa fino alla data del 31 dicembre
2005 per il finanziamento degli investimenti per la realizzazione
della infrastruttura ferroviaria ad alta velocita' "Linea
Torino-Milano-Napoli", nonche' gli oneri delle relative operazioni di
copertura, sono assunti direttamente a carico del bilancio dello
Stato. Fatti salvi i diritti dei creditori del patrimonio separato
costituito da Infrastrutture Spa sono abrogati il comma 1, ultimo
periodo, il comma 2, ultimo periodo, e il comma 4 dell'articolo 75
della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
967. La Cassa depositi e prestiti Spa, in quanto succeduta ad
Infrastrutture Spa ai sensi dell'articolo 1, comma 79, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, promuove le iniziative necessarie per la
liquidazione del patrimonio separato costituito da Infrastrutture
Spa. A seguito della predetta liquidazione cessa la destinazione dei
crediti e proventi di cui al comma 4 dell'articolo 75 della legge 27
dicembre 2002, n. 289, e sono estinti i debiti di Ferrovie dello
Stato Spa e di societa' del Gruppo relativi al citato patrimonio
separato sia nei confronti del patrimonio separato stesso sia nei
confronti dello Stato.
968. L'assunzione degli oneri a carico del bilancio dello Stato di
cui al comma 966 nonche' l'estinzione dei debiti di Ferrovie dello
Stato Spa e di societa' del gruppo di cui al comma 967 si considerano
fiscalmente irrilevanti.
969. I criteri e le modalita' di assunzione da parte dello Stato
degli oneri di cui al comma 966, di liquidazione del patrimonio
separato di cui al comma 967, nonche' i criteri di attuazione del
comma 964, sono determinati con uno o piu' decreti di natura non
regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.
970. Al comma 8 dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 luglio
2003, n. 188, dopo il primo periodo, e' inserito il seguente:
"L'incremento annuo del canone dovuto per l'utilizzo
dell'infrastruttura ferroviaria Alta Velocita/Alta Capacita' non
dovra' comunque essere inferiore al 2 per cento".
971. E autorizzata la spesa di euro 400 milioni per l'anno 2007 da
riconoscere a Trenitalia Spa, a titolo di contributo per la
remunerazione degli obblighi di servizio pubblico con lo Stato
forniti, ai sensi del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del
26 giugno 1969, ed in conformita' all'articolo 5 della direttiva
91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, fino al 2003.
972. Ai fini del rimborso degli interessi e della restituzione
delle quote capitale dei mutui accesi in applicazione del
decreto-legge 7 dicembre 1993, n. 505, convertito, dalla legge 29
gennaio 1994, n. 78, per il triennio 2007-2009, e' posto a carico
dello Stato, per l'importo annuo di 27 milioni di euro, l'onere per
il servizio del debito gia' contratto nei confronti di Infrastrutture
Spa, per il periodo dal 1° agosto 2006 al 31 dicembre 2007 in
relazione alla realizzazione del "Sistema alta velocita/alta
capacita'".
973. E' autorizzata la spesa complessiva di euro 311 milioni per
l'anno 2007, in relazione all'adeguamento dei corrispettivi per gli
oneri di servizio pubblico sostenuti in attuazione dei contratti di
servizio con le regioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, e al relativo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 novembre 2000,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre 2000, ed all'articolo 52 della legge 23 dicembre
2000, n. 388, ivi compreso il recupero del tasso di inflazione
programmata degli anni precedenti.
974. A copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale e' autorizzata l'ulteriore
spesa di 1.600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008;
tale maggiore spesa e' destinata, in misura non inferiore al 50 per
cento, agli investimenti nella rete regionale e locale.
975. Il comma 84 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituto dal seguente:
"84. Sono concessi, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della legge
24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, a Ferrovie
dello Stato Spa o a societa' del gruppo contributi quindicennali di
100 milioni di euro annui a decorrere dal 2006 per la prosecuzione
degli interventi relativi al sistema alta velocita/alta capacita'
Torino-Milano-Napoli e di 100 milioni di euro annui a decorrere dal
2007 a copertura degli investimenti relativi alla rete tradizionale
dell'infrastruttura ferroviaria nazionale".
976. A valere sulle risorse di cui al comma 974, la somma di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e' destinata
specificamente all'ammodernamento della tratta ferroviaria
Aosta-Chivasso.
977. Per la prosecuzione degli interventi di realizzazione delle
opere strategiche di preminente interesse nazionale di cui alla legge
21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e' autorizzata
la concessione di contributi quindicennali di 100 milioni di euro a
decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui 5 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007 per le esigenze infrastrutturali
delle capitanerie di porto.
978. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 e' altresi'
autorizzato un contributo di 3 milioni di euro per consentire lo
sviluppo del programma di potenziamento ed adeguamento delle
infrastrutture del Corpo delle capitanerie di porto - guardia
costiera.
979. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana
lombarda, a valere sulle risorse di cui al comma 977, e' autorizzato
un contributo quindicennale di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2007, di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di
40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009. A tal fine le funzioni
ed i poteri di soggetto concedente e aggiudicatore attribuiti ad ANAS
Spa per la realizzazione dell'autostrada Pedemontana Lombarda,
dell'autostrada diretta Brescia-Bergamo-Milano, delle tangenziali
esterne di Milano, sono trasferiti da ANAS Spa medesima ad un
soggetto di diritto pubblico che subentra in tutti i diritti attivi e
passivi inerenti alla realizzazione delle infrastrutture autostradali
e che viene appositamente costituito in forma societaria e
partecipato dalla stessa ANAS Spa e dalla regione Lombardia o da
soggetto da essa interamente partecipato. Sempre a valere sugli
importi di cui al comma 977, e' altresi' autorizzato un contributo
quindicennale di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 6
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 6 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2009 per la realizzazione del tratto della
metropolitana di Milano M4 Lorenteggio-Linate e delle altre tratte
della metropolitana di Milano. A valere sul medesimo stanziamento una
quota e' destinata al potenziamento della rete ferroviaria locale
lombarda con priorita' per le tratte ad alta frequentazione adibite
al trasporto dei pendolari.
980. Le quote dei limiti di impegno, autorizzati dall'articolo 13,
comma 1, della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successivo
finanziamento a carico dell'articolo 4, comma 176, della legge 24
dicembre 2003, n. 350, decorrenti dagli anni 2003, 2004 e 2005, non
impegnate al 31 dicembre 2006, costituiscono economie di bilancio e
sono reiscritte nella competenza degli esercizi successivi a quelli
terminali dei rispettivi limiti.
981. Per assicurare il concorso dello Stato al completamento della
realizzazione delle opere infrastrutturali della Pedemontana di
Formia di cui alla delibera CIPE n. 98/06 del 29 marzo 2006, a valere
sulle risorse di cui all'articolo 2, comma 92, del decreto-legge 3
ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, che sono corrispondentemente ridotte, e'
autorizzato un contributo quindicennale di 5 milioni di euro a
decorrere dal 2007. A tal fine, il completamento della progettazione
e della relativa attivita' esecutiva, relativamente alla
realizzazione dell'opera, puo' avvenire anche attraverso affidamento
di ANAS Spa ad un organismo di diritto pubblico, costituito in forma
societaria e partecipato dalla stessa societa' e dalla provincia di
Latina. Con atto convenzionale e' disciplinato il subentro nei
rapporti attivi e passivi inerenti alla realizzazione delle predette
opere infrastrutturali.
982. Per assicurare l'autonomia finanziaria alle autorita' portuali
nazionali e promuovere 1' autofinanziamento delle attivita' e la
razionalizzazione della spesa, anche al fine di finanziare gli
interventi di manutenzioni ordinaria e straordinaria delle parti
comuni nell'ambito portuale, con priorita' per quelli previsti nei
piani triennali gia' approvati, ivi compresa quella per il
mantenimento dei fondali, sono attribuiti a ciascuna autorita'
portuale, a decorrere dall'anno 2007, per la circoscrizione
territoriale di competenza:
a) il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo
comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117, e successive
modificazioni;
b) il gettito della tassa di ancoraggio di cui al capo I del titolo I
della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni.
983. E' istituito presso il Ministero dei trasporti un fondo
perequativo dell'ammontare di 50 milioni di euro per l'anno 2007, di
10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, di 23 milioni
di euro per l'anno 2010 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno
2011, la cui dotazione e' ripartita annualmente tra le autorita'
portuali secondo criteri fissati con decreto del Ministro dei
trasporti, al quale compete altresi' il potere di indirizzo e
verifica dell'attivita' programmatica delle autorita' portuali. A
decorrere dall'anno 2007 sono conseguentemente soppressi gli
stanziamenti destinati alle autorita' portuali per manutenzioni dei
porti.
984. Le autorita' portuali sono autorizzate all'applicazione di una
addizionale su tasse, canoni e diritti per l'espletamento dei compiti
di vigilanza e per la fornitura di servizi di sicurezza previsti nei
piani di sicurezza portuali.
985. Resta ferma l'attribuzione a ciascuna autorita' portuale del
gettito della tassa sulle merci sbarcate e imbarcate di cui al capo
III del titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive
modificazioni, e all'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 355.
986. Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 982,
nonche' quelle di cui al comma 985 si interpretano nel senso che le
navi che compiono operazioni commerciali e le merci imbarcate e
sbarcate nell'ambito di porti, rade o spiagge dello Stato, in zone o
presso strutture di ormeggio, quali banchine, moli, pontili,
piattaforme, boe, torri e punti di attracco, in qualsiasi modo
realizzati, sono soggette alla tassa di ancoraggio e alle tasse sulle
merci.
987. Gli uffici doganali provvedono alla riscossione delle tasse di
cui ai commi 982, 984 e 985 senza alcun onere per gli enti cui e'
devoluto il relativo gettito.
988. In conseguenza del regime di autonomia finanziaria delle
autorita' portuali ad esse non si applica il disposto dell'articolo
1, comma 57, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e si applica il
sistema di tesoreria mista di cui all'articolo 7 del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Le somme giacenti al 31 dicembre
2006 nei sottoconti fruttiferi possono essere prelevate in due
annualita' nel mese di giugno negli anni 2007 e 2008.
989. Il Governo e' autorizzato ad adottare, entro il 30 ottobre
2007 un regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere la disciplina delle tasse e
dei diritti marittimi tenendo conto dei seguenti criteri direttivi:
a) semplificazione, con accorpamento delle tasse e delle procedure di
riscossione;
b) accorpamento della tassa e della sovrattassa di ancoraggio, con
attribuzione alle Autorita' portuali;
c) adeguamento graduale dell'ammontare delle tasse e dei diritti
sulla base del tasso d'inflazione a decorrere dalla data della
loro ultima determinazione, con decreto del Ministro dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze; (44)
d) abrogazione espressa delle norme ritenute incompatibili. (7)
989-bis. Il Ministro dei trasporti e' autorizzato ad adottare,
entro il 30 ottobre 2007, un regolamento, ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a rivedere i
criteri per l'istituzione delle autorita' portuali e la verifica del
possesso dei requisiti previsti per la conferma o la loro eventuale
soppressione, tenendo conto della rilevanza dei porti, del
collegamento con le reti strategiche, del volume dei traffici e della
capacita' di autofinanziamento. (7)
990. Al fine del completamento del processo di autonomia
finanziaria delle autorita' portuali, con decreto adottato di
concerto tra il Ministero dei trasporti, il Ministero dell'economia e
delle finanze e il Ministero delle infrastrutture, e' determinata,
per i porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle
autorita' portuali, la quota dei tributi diversi dalle tasse e
diritti portuali da devolvere a ciascuna autorita' portuale, al fine
della realizzazione di opere e servizi previsti nei rispettivi piani
regolatori portuali e piani operativi triennali con contestuale
soppressione dei trasferimenti dello Stato a tal fine.
991. E' autorizzato un contributo di 10 milioni di euro per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni, per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali
che risultino immediatamente cantierabili. Con il decreto di cui al
comma 990, previa acquisizione dei corrispondenti piani finanziari
presentati dalle competenti autorita' portuali e garantiti con idonee
forme fideiussorie dai soggetti gestori che si impegnano altresi' a
farsi carico di una congrua parte dell'investimento, sono stabilite
le modalita' di attribuzione del contributo.
992. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3, comma 13, del
decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, la realizzazione in porti gia'
esistenti di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle
relative varianti ovvero qualificate come adeguamenti
tecnico-funzionali sono da intendersi quali attivita' di ampliamento,
ammodernamento e riqualificazione degli stessi.
993. Gli atti di concessione demaniale rilasciati dalle autorita'
portuali, in ragione della natura giuridica di enti pubblici non
economici delle autorita' medesime, restano assoggettati alla sola
imposta proporzionale di registro ed i relativi canoni non
costituiscono corrispettivi imponibili ai fini dell'imposta sul
valore aggiunto. Gli atti impositivi o sanzionatori fondati
sull'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai canoni
demaniali marittimi introitati dalle autorita' portuali perdono
efficacia ed i relativi procedimenti tributari si estinguono.
994. E' autorizzato un contributo di 15 milioni di euro annui per
quindici anni a decorrere dall'anno 2007, a valere sulle risorse per
la realizzazione delle opere strategiche di preminente interesse
nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive
modificazioni; quale contributo per i mutui contratti nell'anno 2007
per la realizzazione di grandi infrastrutture portuali che risultino
immediatamente cantierabili.
995. Con decreto del Ministro dei trasporti, da adottare d'intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
disposizioni attuative del comma 994 al fine di assicurare il
rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 994.
996. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 11 sono aggiunti i seguenti:
"11-bis. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse
nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, il cui perimetro comprende in tutto o in parte la
circoscrizione dell'Autorita' portuale, le operazioni di dragaggio
possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attivita' di bonifica. Al fine di evitare che
tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il
progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare la
dispersione del materiale, e' presentato dall'Autorita' portuale, o
laddove non istituita, dall'ente competente, al Ministero delle
infrastrutture, che lo approva entro trenta giorni sotto il profilo
tecnico-economico e lo trasmette al Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il
decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla
suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli
effetti previsti dal comma 6 del citato articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche', limitatamente alle
attivita' di dragaggio inerenti al progetto, gli effetti previsti dal
comma 7 dello stesso articolo.
11-ter. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio, che
presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche,
analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e
idonee con riferimento al sito di destinazione, nonche' non
esibiscono positivita' a test ecotossicologici, possono essere
immessi o refluiti in mare ovvero impiegati per formare terreni
costieri, su autorizzazione del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, che provvede nell'ambito del
procedimento di cui al comma 11-bis. Restano salve le eventuali
competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di
dragaggio aventi le caratteristiche di cui sopra possono essere
utilizzati anche per il ripascimento degli arenili, su autorizzazione
della regione territorialmente competente.
11-quater. I materiali derivanti dalle attivita' di dragaggio e di
bonifica, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad
esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli
inquinanti stessi, come quelli di solidificazione/stabilizzazione,
possono essere refluiti, su autorizzazione della regione
territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di
vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in
ambito costiero, il cui progetto e' approvato dal Ministero delle
infrastrutture, d'intesa con il Ministero dell' ambiente e della
tutela del territorio e del mare. Le stesse devono presentare un
sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente
al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di
permeabilita' almeno equivalenti a:
K minore o uguale 1,0 x 10-9 m/s e spessore maggiore o uguale a 1 m.
Nel caso in cui al termine delle attivita' di refluimento, i
materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori
ai valori limite di cui alla tabella 1, allegato 5, parte quarta,
titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere
attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall' attivita'
di colmata in relazione alla destinazione d'uso.
11-quinquies. L'idoneita' del materiale dragato ad essere gestito
secondo quanto previsto ai commi 11-ter e 11-quater viene verificata
mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla base di metodologie e criteri stabiliti con apposito decreto
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione. In caso di realizzazione,
nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite al
deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attivita' di
dragaggio nonche' dalle operazioni di bonifica, prima della loro
messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito e' fissato
in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non
trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte
salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della Laguna di
Venezia.
11-sexies. Si applicano le previsioni della vigente normativa
ambientale nell'eventualita' di una diversa destinazione e gestione a
terra dei materiali derivanti dall'attivita' di dragaggio".
997. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84,
la lettera m) e' sostituita dalla seguente: "m) assicura la
navigabilita' nell' ambito portuale e provvede al mantenimento ed
approfondimento dei fondali, fermo restando quanto disposto
dall'articolo 5, commi 8 e 9. Ai fini degli interventi di escavazione
e manutenzione dei fondali puo' indire, assumendone la presidenza,
una conferenza di servizi con le amministrazioni interessate da
concludersi nel termine di sessanta giorni. Nei casi indifferibili di
necessita' ed urgenza puo' adottare provvedimenti di carattere
coattivo. Resta fermo quanto previsto all'articolo 5, commi 11-bis e
seguenti, ove applicabili".
998. Ai fini di completare il processo di liberalizzazione del
settore del cabotaggio marittimo e di privatizzare le societa'
esercenti i servizi di collegamento ritenuti essenziali peri
finalita' di cui all'articolo 8 della legge 20 dicembre 1974, n. 684,
e agli articoli 1 e 8 della legge 19 maggio 1975, n. 169, e
successive modificazioni, nuove convenzioni, con scadenza in data non
anteriore al 31 dicembre 2012, sono stipulate, nei limiti degli
stanziamenti di bilancio a legislazione vigente, con dette societa'
entro il 30 giugno 2007. A tal fine e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.
999. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 SETTEMBRE 2009, N.135, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 20 NOVEMBRE 2009, N. 166
1000. Sono abrogati:
a) gli articoli 11 e 12 della legge 5 dicembre 1986, n. 856;
b) i commi 1, 2 e 3 dell'articolo 9 del decreto-legge 4 marzo 1989,
n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 maggio 1989,
n. 160;
c) il secondo comma dell'articolo 8 e l'articolo 9 della legge 20
dicembre 1974, n. 684;
d) l'articolo 1 della legge 20 dicembre 1974, n. 684.
1001. All'articolo 1, primo comma, della legge 19 maggio 1975, n.
169, dopo le parole: "partecipa in misura non inferiore al 51%" sono
aggiunte le seguenti: "fino all'attuazione del processo di
privatizzazione del gruppo Tirrenia e delle singole societa' che ne
fanno parte".
1002. Al fine di garantire gli interventi infrastrutturali volti ad
assicurare il necessario adeguamento strutturale, per l'ampliamento
del porto di Taranto il Ministro delle infrastrutture procede ai
sensi dell'articolo 163 del codice dei contratti pubblici di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
1003. Per lo sviluppo delle filiere logistiche dei servizi ed
interventi concernenti porti con connotazioni di hub portuali di
interesse nazionale, nonche' per il potenziamento dei servizi
mediante interventi finalizzati allo sviluppo dell'intermodalita' e
delle attivita' di transhipment, e' autorizzato un contributo di 100
milioni di euro per l'anno 2008 da iscrivere nello stato di
previsione della spesa del Ministero dei trasporti. Il Ministro dei
trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
definisce con proprio decreto, adottato ai sensi dell'articolo 17,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, i criteri e le
caratteristiche per la individuazione degli hub portuali di interesse
nazionale.
1004. Le risorse di cui al comma 1003 sono finalizzate, fino alla
concorrenza del 50 per cento, ad assicurare lo sviluppo del porto di
Gioia Tauro, quale piattaforma logistica del Mediterraneo in aggiunta
ai porti gia' individuati, tra i quali quello di Augusta e il porto
canale di Cagliari, nonche' al fine di incentivare la localizzazione
nella relativa area portuale di attivita' produttive anche in regime
di zona franca in conformita' con la legislazione comunitaria vigente
in materia.
1005. Per l'adozione del piano di sviluppo e di potenziamento dei
sistemi portuali di interesse nazionale e per la determinazione
dell'importo di spesa destinato a ciascuno di essi, e' istituito un
apposito Comitato composto dal Ministro dei trasporti, dal Ministro
dell'interno, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal
Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle infrastrutture,
dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
dal Ministro dell'universita' e della ricerca nonche' dai presidenti
delle regioni interessate. Il Comitato, presieduto dal Presidente del
Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal Ministro dei trasporti,
approva il piano di sviluppo, su proposta del Ministro dei trasporti.
1006. Le somme di cui al comma 1003 non utilizzate dai soggetti
attuatori al termine della realizzazione delle opere, comprese quelle
provenienti dai ribassi d'asta, sono versate all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, ad apposito capitolo da istituire
nello stato di previsione del Ministero dei trasporti per gli
interventi di cui ai commi 1003, 1004 e 1005.
1007. Agli interventi realizzati ai sensi dei commi 1003, 1004 e
1005 si applicano le disposizioni della parte II, titolo I, capo N,
sezione II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163.
1008. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi e delle
opere di ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici nel
territorio del Molise e nel territorio della provincia di Foggia, e,
in particolare, delle esigenze ricostruttive del comune di San
Giuliano di Puglia, si provvede alla ripartizione delle risorse
finanziarie destinando il 50 per cento delle risorse stesse al comune
di San Giuliano di Puglia e il restante 50 per cento ai rimanenti
comuni con precedenza ai comuni del cratere mediante ordinanze del
Presidente del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo
5, comma 2, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in modo da
garantire ai comuni colpiti dal predetto sisma risorse nel limite di
85 milioni di euro per l'anno 2007 e di 35 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009, a valere sull'autorizzazione di
spesa di cui al decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, che e' a tal fine
integrata di 80 milioni di euro per l'anno 2007 e di 30 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Gli interventi di
ricostruzione finanziati a valere sulle predette risorse finanziarie
sono adottati in coerenza con i programmi gia' previsti da altri
interventi infrastrutturali statali.
1009. Ai fini della prosecuzione degli interventi previsti
dall'articolo 2 della legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, a favore dei comuni della Val
di Noto riconosciuti dall'UNESCO come patrimonio mondiale
dell'umanita', titolari di programmi comunitari URBAN, che abbiano
una popolazione superiore a 30.000 abitanti e non siano capoluoghi di
provincia.
1010. Per le finalita' di cui all'articolo 17, comma 5, della legge
11 marzo 1988, n. 67, e' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro
per l'anno 2007, di 30 milioni di euro per l'anno 2008 e di 50
milioni di euro per l'anno 2009. Le risorse di cui al presente comma
possono essere utilizzate dai comuni beneficiari anche per le
finalita' di cui al primo comma dell'articolo 18 della legge 7 marzo
1981, n. 64; in tal caso i rapporti tra il provveditorato per le
opere pubbliche ed i comuni interessati saranno disciplinati da
apposita convenzione. Dalla data di entrata in vigore della presente
legge non sono piu' ammesse domande di contributo finalizzate alla
ricostruzione post terremoto.
1011. Ai soggetti destinatari dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri 10 giugno 2005, n. 3442, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 2005, interessati dalla
proroga dello stato di emergenza nella provincia di Catania,
stabilita per l'anno 2006 con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 22 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
304 del 31 dicembre 2005, e' consentita la definizione della propria
posizione entro il 30 giugno 2008, relativamente ad adempimenti e
versamenti, corrispondendo l'ammontare dovuto per ciascun tributo e
contributo a titolo di capitale, al netto dei versamenti gia'
eseguiti a titolo di capitale ed interessi, diminuito al 50 per
cento, ferme restando le vigenti modalita' di rateizzazione. I
contribuenti hanno la facolta' di definire la propria posizione di
cui al periodo precedente attraverso un unico versamento
attualizzando il debito alla data del versamento medesimo. Per il
ritardato versamento dei tributi e contributi di cui al presente
comma si applica l'istituto del ravvedimento operoso di cui
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e
successive modificazioni, ancorche' siano state notificate le
cartelle esattoriali.
1012. Per la prosecuzione degli interventi nei territori delle
regioni Umbria e Marche colpiti dagli eventi sismici del settembre
1997, le risorse di cui al decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, sono
integrate di un contributo annuo di 52 milioni di euro per l'anno
2007 e di 55 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009, da
erogare alle medesime regioni secondo la ripartizione da effettuare
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Una quota pari
a 17 milioni di euro per l'anno 2007 e' riservata, quanto a 12
milioni di euro per la copertura degli oneri di cui all'articolo 14,
comma 14, e quanto a 5 milioni di euro per la copertura degli oneri
di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto-legge. I termini
di recupero dei tributi e contributi sospesi di cui agli articoli 13
e 14, commi 1, 2 e 3, dell'ordinanza 28 settembre 1997, n. 2668,
all'articolo 2, comma 1, dell'ordinanza 22 dicembre 1997, n. 2728, e
all'articolo 2, comma 2, dell'ordinanza 30 dicembre 1998, n. 2908,
del Ministro dell'interno, delegato per il coordinamento della
protezione civile, e successive modificazioni, sono prorogati al 31
dicembre 2007. Ai relativi oneri, quantificati in 4 milioni di euro,
si provvede a valere sul contributo previsto per l'anno 2007.
1013. A valere sulle risorse di cui al comma 977, per la
prosecuzione degli interventi di ricostruzione nei territori delle
regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici del
1980-81, di cui alla legge 23 gennaio 1992, n. 32, e successive
modificazioni, e' autorizzato un contributo quindicennale di 3,5
milioni di euro a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009,
da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e criteri di
ripartizione, determinati con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. (12)
1014. Per l'attuazione degli interventi a sostegno delle
popolazioni dei comuni della regione Marche, colpiti dagli eventi
alluvionali nell'anno 2006, a valere sulle risorse di cui al comma
977, e' autorizzato un contributo quindicennale di 1,5 milioni di
euro, a decorrere da ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, da
erogare secondo modalita' e criteri determinati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri. Per il sostegno degli
interventi a favore delle popolazioni delle regioni Liguria e Veneto,
nonche' della provincia di Vibo Valentia e del comune di Marigliano
in Campania colpite dagli eventi alluvionali e meteorologici
dell'anno 2006, e' autorizzata altresi' la spesa, per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009, di 10 milioni di euro complessivi. E
autorizzata inoltre la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2007 e
di 35 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 per la regione Umbria
colpita dagli eventi meteorologici nel novembre 2005 e per il ristoro
dei danni causati dall'esplosione verificatasi nell'oleificio "Umbra
olii", nel comune di Campello sul Clitumno in provincia di Perugia.
1015. Per la prosecuzione degli interventi e delle opere di
ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del luglio
2006 nel territorio della provincia di Vibo Valentia, e' autorizzato
un contributo di 8 milioni di euro per l'anno 2007, da erogare ai
comuni interessati secondo la ripartizione da effettuare con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri.
1016. I fondi di cui alla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e
successive modificazioni, destinati al cofinanziamento delle opere di
cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni,
possono essere utilizzati per il finanziamento parziale dell'opera
intera, con le stesse modalita' contabili e di rendicontazione
previste per i fondi stanziati ai sensi della citata legge n. 443 del
2001. Per il completamento del programma degli interventi di cui
all'articolo 9 della legge 26 febbraio 1992, n. 211, e' autorizzata
una spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009, destinata alla realizzazione di completamenti delle opere in
corso di realizzazione. Il Ministero dei trasporti provvede, sentita
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, ad un piano di riparto di
tali risorse, valutando le esigenze piu' valide ed urgenti in tema di
trasporto.
1017. Nelle more dell'organico recepimento nell'ordinamento delle
disposizioni di cui alla direttiva 2006/38/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 17 maggio 2006, che modifica la direttiva
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune
infrastrutture, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, da emanare su proposta del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro dei trasporti, sentito il parere del Ministero dell'
ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle competenti
Commissioni parlamentari, sono individuate le tratte della rete
stradale di rilievo nazionale e autostradale nelle quali sono attuate
le disposizioni recate dalla citata direttiva 2006/ 38/CE. Gli
introiti derivati dall'applicazione della direttiva 2006/38/CE sono
utilizzati per investimenti ferroviari.
1018. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge ANAS Spa predispone un nuovo piano economico-finanziario,
riferito all'intera durata della sua concessione, nonche' l'elenco
delle opere infrastrutturali di nuova realizzazione ovvero di
integrazione e manutenzione di quelle esistenti, che costituisce
parte integrante del piano.
Il piano e' approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il
Ministro dei trasporti e il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, sentite le competenti Commissioni
parlamentari; con analogo decreto e' approvato l'aggiornamento del
piano e dell'elenco delle opere che ANAS Spa predispone ogni cinque
anni. In occasione di tali approvazioni e' altresi' sottoscritta una
convenzione unica di cui il nuovo piano ed i successivi aggiornamenti
costituiscono parte integrante, avente valore ricognitivo per tutto
quanto non deriva dal nuovo piano ovvero dai suoi aggiornamenti.
1019. Ferma l'attuale durata della concessione di ANAS Spa fino
alla data di perfezionamento della convenzione unica ai sensi del
comma 1018, all'articolo 7, comma 3, lettera d), del decreto-legge 8
luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8
agosto 2002, n. 178, le parole: "trenta anni" sono sostituite dalle
seguenti: "cinquanta anni". In occasione del perfezionamento della
convenzione unica, il Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' adeguare la durata
della concessione di ANAS Spa.
1020. A decorrere dal l° gennaio 2007 la misura del canone annuo di
cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537,
e' fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di
competenza dei concessionari. Il 42 per cento del predetto canone e'
corrisposto direttamente ad ANAS Spa che provvede a darne distinta
evidenza nel piano economico-finanziario di cui al comma 1018 e che
lo destina prioritariamente alle sue attivita' di vigilanza e
controllo sui predetti concessionari fino alla concorrenza dei
relativi costi, ivi compresa la corresponsione di contributi alle
concessionarie, secondo direttive impartite dal Ministro delle
infrastrutture, volte anche al conseguimento della loro maggiore
efficienza ed efficacia. Il Ministero delle infrastrutture provvede,
nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, all'esercizio
delle sue funzioni di indirizzo, controllo e vigilanza tecnica ed
operativa nei riguardi di ANAS Spa, nonche' dei concessionari
autostradali, anche attraverso misure organizzative analoghe a quelle
previste dall'articolo 163, comma 3, del codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163; all'alinea del medesimo comma 3
dell'articolo 163, le parole: ", ove non vi siano specifiche
professionalita' interne," sono soppresse. Le convenzioni accessive
alle concessioni in essere tra ANAS Spa ed i suoi concessionari sono
corrispondentemente modificate al fine di assicurare l'attuazione
delle disposizioni del presente comma. (48)
1021. COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 LUGLIO 2009, N. 78, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2009, N. 102.
1022. Nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e' istituito un nuovo fondo per contribuire al finanziamento di
investimenti in infrastrutture ferroviarie. Al fondo, confluiscono,
previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, gli introiti
derivanti da ulteriori sovrapprezzi sui pedaggi autostradali, da
istituire per specifiche tratte della rete. Le concrete modalita' di
attuazione della misura di cui al presente comma sono definite con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dei trasporti e sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Nei contratti di servizio con le
imprese ferroviarie e' stabilito che una quota corrispondente alle
risorse di cui al presente comma e' destinata all'acquisto di
materiale rotabile per i servizi ferroviari regionali e metropolitani
ed alla copertura dei costi di gestione dei servizi stessi.
1023. Al fine di assicurare gli obiettivi di cui ai commi 1020 e
1021, con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono impartite ad ANAS
Spa, anche in deroga all'articolo 7 del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, come da ultimo modificato dai commi 1019, 1024 e 1028 del
presente articolo, direttive per realizzare, anche attraverso la
costituzione di apposita societa', le cui azioni sono assegnate al
Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti
dell'azionista di intesa con il Ministero delle infrastrutture,
l'autonomia e la piena separazione organizzativa, amministrativa,
finanziaria e contabile delle sue attivita' volte alla vigilanza e
controllo sui concessionari autostradali, nonche' al concorso nella
realizzazione dei compiti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, del
decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. Le direttive sono
impartite altresi' per assicurare le modalita' di gestione e dell'
eventuale trasferimento delle partecipazioni gia' possedute da ANAS
Spa in societa' concessionarie autostradali. Presso il Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un nuovo capitolo di
bilancio nel quale affluiscono, in caso di costituzione della
predetta societa', quota parte dei contributi statali gia' attribuiti
ad ANAS Spa per essere conseguentemente destinati a remunerare, sulla
base di un contratto di servizio con il Ministero delle
infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'economia e delle
finanze, le attivita' della medesima societa'.
1024. All'articolo 7, comma 5-bis, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, e successive modificazioni, al primo periodo le parole da: ", in
conformita'" fino a: "da essa costituite" sono sostituite dalla
seguente: "svolge" ed il secondo periodo e' soppresso. Nell'articolo
6-ter del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i commi 4 e 5
sono abrogati.
1025. Il Fondo centrale di garanzia per le autostrade e ferrovie
metropolitane, di cui all'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n.
382, e successive modificazioni, e' soppresso. ANAS Spa subentra
nella mera gestione dell'intero patrimonio del citato Fondo, nei
crediti e nei residui impegni nei confronti dei concessionari
autostradali, nonche' nei rapporti con il personale dipendente. Il
subentro non e' soggetto ad imposizioni tributarie. Le disponibilita'
nette presenti nel patrimonio del Fondo alla data della sua
soppressione e derivanti altresi' dalla riscossione dei crediti nei
confronti dei concessionari autostradali sono impiegate da ANAS Spa,
secondo le direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ad
integrazione delle risorse gia' stanziate a tale scopo, per gli
interventi di completamento dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria
attuativi delle deliberazioni adottate dal CIPE, ai sensi della
legislazione vigente, compatibilmente con gli obiettivi programmati
di finanza pubblica. Le predette disponibilita', alle quali si
applicano le disposizioni di cui al comma 1026 nonche' quelle di cui
all'articolo 9 della predetta legge n. 382 del 1968, sono evidenziate
in apposita posta di bilancio di ANAS Spa; del loro impiego viene
reso altresi' conto, in modo analitico, nel piano
economico-finanziario di cui al comma 1018.
1026. A decorrere dal 1° gennaio 2007, ai finanziamenti pubblici
erogati ad ANAS Spa a copertura degli investimenti funzionali ai
compiti di cui essa e' concessionaria ed all'ammortamento del costo
complessivo di tali investimenti si applicano le disposizioni valide
per il Gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale di cui
all'articolo 1, commi 86 e 87, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 1.560 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009 comprensiva, per gli anni medesimi,
dell'importo di 60 milioni di euro, da destinare al rimborso delle
rate di ammortamento dei mutui contratti da ANAS Spa di cui al
contratto di programma 2003-2005.
1027. E' autorizzata la spesa complessiva di 23.400.000 euro per
l'anno 2008 per il ripristino della quota, relativa allo stesso anno,
dei contributi annuali concessi per l'ammortamento dei mutui in
essere contratti ai sensi dell'articolo 2, commi 86 e 87, della legge
23 dicembre 1996, n. 662, rispettivamente per l'importo di 4 milioni
di euro ciascuno, nonche' dell'articolo 19-bis del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, alla legge 23
maggio 1997, n. 135, per l'importo di 15.400.000 euro.
1028. All'articolo 7, comma 1-ter, del decreto-legge 8 luglio 2002,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n.
178, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per gli anni
successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera
f), della legge 5 agosto 1978, n. 468".
1029. Nell'elenco di cui al comma 1018, assumono priorita' la
costruzione di tunnel di sicurezza su galleria monotubo a carattere
internazionale e la messa in sicurezza delle vie di accesso, in
ottemperanza alla direttiva 20O4/54/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa ai requisiti minimi di
sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea.
1030. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 82 le parole da: "; in fase di prima applicazione" sino
alla fine del comma sono soppresse;
b) al comma 83:
1) sono premesse le seguenti parole: "Al fine di garantire una
maggiore trasparenza del rapporto concessorio, di adeguare la sua
regolamentazione al perseguimento degli interessi generali
connessi all'approntamento delle infrastrutture e alla gestione
del servizio secondo adeguati livelli di sicurezza, di efficienza
e di qualita' e in condizioni di economicita' e di redditivita', e
nel rispetto dei principi comunitari e delle eventuali direttive
del CIPE,";
2) alla lettera g) le parole: "in particolare" sono soppresse;
c) il comma 84 e' sostituito dal seguente: "84. Gli schemi di
convenzione unica di cui al comma 82, concordati tra le parti e
redatti conformemente a quanto stabilito dal comma 83, sentito
il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida
sulla regolazione dei servizi di pubblica utilita' (NARS), sono
sottoposti all'esame del Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE), anche al fine di verificare
l'attuazione degli obiettivi di cui al comma 83. Tale esame si
intende assolto positivamente in caso di mancata deliberazione
entro quarantacinque giorni dalla richiesta di iscrizione
all'ordine del giorno. Gli schemi di convenzione, unitamente
alle eventuali osservazioni del CIPE, sono successivamente
trasmessi alle Camere per il parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di
carattere finanziario. Il parere e' reso entro trenta giorni
dalla trasmissione. Decorso il predetto termine senza che le
Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza,
le convenzioni possono essere comunque adottate. Qualora non si
addivenga ad uno schema di convenzione concordato tra le parti
entro quattro mesi dal verificarsi delle condizioni di cui al
comma 82, il concessionario formula entro trenta giorni una
propria proposta. Qualora il concedente ritenga di non
accettare la proposta, si applica quanto previsto dai commi 87
e 88.";
d) al comma 85, capoverso 5:
1) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) agire a tutti
gli effetti come amministrazione aggiudicatrice negli affidamenti
di forniture e servizi di importo superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria nonche' di lavori, ancorche' misti con
forniture o servizi e in tale veste attuare gli affidamenti nel
rispetto del codice dei contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, e successive modificazioni";
2) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: "d) sottoporre gli
schemi dei bandi di gara delle procedure di aggiudicazione
all'approvazione di ANAS Spa, che deve pronunciarsi entro trenta
giorni dal loro ricevimento: in caso di inutile decorso del
termine si applica l'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n.
241; vietare la partecipazione alle gare per l'affidamento di
lavori alle imprese comunque collegate ai concessionari, che siano
realizzatrici della relativa progettazione. Di conseguenza, cessa
di avere applicazione, a decorrere dal 3 ottobre 2006, la
deliberazione del Consiglio dei ministri in data 16 maggio 1997,
relativa al divieto di partecipazione all'azionariato stabile di
Autostrade Spa di soggetti che operano in prevalenza nei settori
delle costruzioni e della mobilita'";
3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: "e) prevedere nel
proprio statuto idonee misure atte a prevenire i conflitti di
interesse degli amministratori, e, per gli stessi, speciali
requisiti di onorabilita' e professionalita', nonche', per almeno
alcuni di essi, di indipendenza";
e) al comma 87, il primo periodo e' sostituito dal seguente: "Nel
caso in cui il concessionario, in occasione dell'aggiornamento del
piano finanziario ovvero della revisione della convenzione di cui
al comma 82, non convenga sulla convenzione unica, ovvero si
verifichi quanto previsto dal comma 88, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
f) il comma 88 e' sostituito dal seguente: "88. Qualora ANAS Spa
ritenga motivatamente di non accettare la proposta alternativa che
il concessionario formuli nei 30 giorni successivi al ricevimento
della proposta di convenzione, il rapporto concessorio si
estingue, salvo l'eventuale diritto di indennizzo.";
g) al comma 89, lettera a), il capoverso 5 e' sostituito dal
seguente: "5. Il concessionario comunica al concedente, entro il
30 settembre di ogni anno, le variazioni tariffarie che intende
applicare. Il concedente, nei successivi quarantacinque giorni,
previa verifica della correttezza delle variazioni tariffarie,
trasmette la comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri
delle infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano le variazioni proposte con
provvedimento motivato nei trenta giorni successivi al ricevimento
della comunicazione. Fermo quanto stabilito nel primo e secondo
periodo, in presenza di un nuovo piano di interventi aggiuntivi,
comportante rilevanti investimenti, il concessionario comunica al
concedente, entro il 31 ottobre di ogni anno, la componente
investimenti del parametro X relativo a ciascuno dei nuovi
interventi aggiuntivi, che va ad integrare le variazioni
tariffarie comunicate dal concessionario entro il 30 settembre. Il
concedente, nei successivi trenta giorni, previa verifica della
correttezza delle integrazioni tariffarie, trasmette la
comunicazione, nonche' una sua proposta, ai Ministri delle
infrastrutture e dell'economia e delle finanze, i quali, di
concerto, approvano o rigettano con provvedimento motivato le
integrazioni tariffarie nei trenta giorni successivi al
ricevimento della comunicazione". (2)
1031. Al fine di realizzare una migliore correlazione tra lo
sviluppo economico, l'assetto territoriale e l'organizzazione dei
trasporti e favorire il riequilibrio modale degli spostamenti
quotidiani in favore del trasporto pubblico locale attraverso il
miglioramento dei servizi offerti, e' istituito presso il Ministero
dei trasporti un fondo per gli investimenti destinato all'acquisto di
veicoli adibiti a tali servizi. Tale fondo, per il quale e'
autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009, e' destinato a contributi nella misura massima del
75 per cento:
a) per l'acquisto di veicoli ferroviari da destinare ai servizi di
competenza regionale di cui agli articoli 8 e 9 del decreto
legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni;
b) per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee
metropolitane, tranviarie e filoviarie;
c) per l'acquisto di autobus a minor impatto ambientale o ad
alimentazione non convenzionale.
c-bis) per l'acquisto di elicotteri e di idrovolanti destinati ad un
servizio minimo di trasporto pubblico locale per garantire
collegamenti con isole minori con le quali esiste un fenomeno di
pendolarismo;
c-ter) all'acquisto dei veicoli di cui alle lettere a) e b) e'
riservato almeno il 50 per cento della dotazione del fondo.
1032. Il Ministero dei trasporti, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, approva con proprio decreto un piano
di riparto tra le regioni e le province autonome, in conformita' ai
seguenti criteri:
a) priorita' al completamento dei programmi finanziati con la legge
18 giugno 1998, n. 194, e successive modificazioni, e con la legge
26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni;
b) condizioni di vetusta' degli attuali parchi veicolari;
c) congruenza con le effettive esigenze di domanda di trasporto;
d) LETTERA ABROGATA DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 (27)
1033. Al fine di razionalizzare la spesa e conseguire economie di
scala, relativamente agli acquisti dei veicoli stradali e ferroviari
di cui al comma 1031, le regioni, le regioni a Statuto speciale e le
province autonome possono coordinarsi attraverso centri di acquisto
comuni per modalita' di trasporto, anche con il supporto del
Ministero dei trasporti.
1034. Nel 2007 il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 15, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, presso il Ministero dei trasporti e'
incrementato di 15 milioni di euro.
1035. Il Ministero dei trasporti provvede, entro sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, all'aggiornamento del
Piano nazionale della sicurezza stradale di cui all'articolo 32 della
legge 17 maggio 1999, n. 144, e successive modificazioni. Per il
finanziamento delle attivita' connesse all'attuazione, alla
valutazione di efficacia ed all'aggiornamento del Piano e'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
1036. Al fine di consolidare ed accrescere l'attivita' del
Ministero dei trasporti per la prevenzione in materia di circolazione
ed antinfortunistica stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni
di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzata alla
realizzazione di azioni volte a diffondere i valori della sicurezza
stradale e ad assicurare una adeguata informazione agli utenti, ad
aggiornare le conoscenze e le capacita' dei conducenti, a rafforzare
i controlli su strada anche attraverso 1' implementazione di idonee
attrezzature tecniche, a migliorare gli standard di sicurezza dei
veicoli.
1037. Nel 2007 per la razionalizzazione di servizi resi dal
Ministero dei trasporti a favore dei cittadini a sostegno della
sicurezza stradale, e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro,
finalizzati alla conduzione della centrale di infomobilita',
all'implementazione dei controlli del circolante, delle ispezioni e
delle verifiche previste dal codice della strada, al servizio di
stampa ed invio delle patenti card, ivi comprese le relative spese di
funzionamento.
1038. Per la realizzazione di interventi volti all'ammodernamento
tecnologico dei sistemi di sicurezza, sia dell'infrastruttura
ferroviaria sia installati a bordo dei materiali rotabili,
finalizzati al conseguimento di un maggior livello della sicurezza
della circolazione, per le gestioni commissariali governative e per
le ferrovie di proprieta' del Ministero dei trasporti, e' autorizzata
la spesa di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
1039. Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo
delle capitanerie di porto e' autorizzata la spesa di 7 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1040. Nei limiti e per le finalita' di cui alla sezione 3.3.1,
paragrafo 15, della "Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione
navale" del 30 dicembre 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea C 317 del 30 dicembre 2003, il Ministero dei
trasporti e' autorizzato a concedere alle imprese iscritte agli albi
speciali delle imprese navalmeccaniche di cui all'articolo 19 della
legge 14 giugno 1989, n. 234, un contributo non superiore al 20 per
cento delle spese sostenute per la realizzazione dei seguenti
progetti innovativi:
a) connessi all'applicazione industriale di prodotti e processi
innovativi, prodotti o processi tecnologicamente nuovi o
sensibilmente migliorativi rispetto allo stato dell'arte del
settore nell'Unione europea, che comportano un rischio di
insuccesso tecnologico o industriale;
b) limitati al sostegno delle spese di investimento, concezione,
ingegneria industriale e collaudo direttamente ed esclusivamente
collegate alla parte innovativa del progetto.
1041. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, stabilisce le
modalita' ed i criteri per l'ammissione, la concessione e
l'erogazione dei benefici di cui al comma 1040. A tal fine e'
autorizzato un contributo di 25 milioni di euro annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1042. Per le finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della legge
9 gennaio 2006, n. 13, il Ministero dei trasporti e' autorizzato a
concedere 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009
all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale
(INSEAN) di Roma.
1043. Al fine di razionalizzare la spesa e di garantire il
raggiungimento delle finalita' di cui all'articolo 5, comma 1, della
legge 9 gennaio 2006, n. 13, il Ministro dei trasporti, di concerto
con il Ministro della difesa ed il Ministro dell'universita' e della
ricerca, provvede alla riorganizzazione, anche attraverso fusione ed
accorpamento con altri enti pubblici di ricerca, dell'Istituto
nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) di
Roma con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400.
1044. Al fine del completamento della rete nazionale degli
interporti, con particolare riferimento al Mezzogiorno, e'
autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per il 2008. Il Ministro
dei trasporti con proprio decreto definisce gli interventi
immediatamente cantierabili, tendenti ad eliminare i "colli di
bottiglia" del sistema logistico nazionale ed a realizzare le
interconnessioni stradali e ferroviarie fra hub portuali e
interporti. E' autorizzato altresi' un contributo di 5 milioni di
euro per il 2008 per il completamento della rete immateriale degli
interporti al fine di potenziare il livello di servizio sulla rete
logistica nazionale.
1045. Al fine di promuovere una intesa tra lo Stato e la regione
Veneto per la costruzione ed il completamento della realizzazione
delle opere infrastrutturali nella regione medesima, a valere sulle
risorse di cui al comma 977, e' autorizzato un contributo
quindicennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007, di 5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2008 e di 5 milioni di euro
dall'anno 2009.
1046. L'articolo 4 della legge 9 gennaio 2006, n. 13, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 4. - (Fondo per favorire il potenziamento, la sostituzione e
l'ammodernamento delle unita' navali destinate al servizio di
trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, fluviale e
lacuale). -1. Al fine di favorire la demolizione delle unita' navali
destinate, in via esclusiva, al servizio di trasporto pubblico locale
effettuato per via marittima, fluviale e lacuale, non piu' conformi
ai piu' avanzati standard in materia di sicurezza della navigazione e
di tutela dell'ambiente marino e la cui eta' e' di oltre venti anni e
che, alla data del 1° gennaio 2006, risultino iscritte nei registri
tenuti dalle Autorita' nazionali, e' autorizzata la spesa di 24
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza
unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, determina con decreto, in conformita' con la normativa
comunitaria e internazionale vigente in materia di sicurezza e di
tutela ambientale, e con le linee guida dell'IMO in materia di
demolizione delle navi A. 962 (23) e di sviluppo del Piano di
demolizione delle navi (MEPC Circ. 419 del 12 novembre 2004), i
criteri e le modalita' di attribuzione dei benefici di cui al
presente comma".
1047. Le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo
degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di
produzioni agroalimentari di qualita' registrata sono demandate
all'Ispettorato centrale repressione frodi di cui all'articolo 10,
comma 1, del decreto-legge 18 giugno 1986, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 1986, n. 462, che assume la
denominazione di "Ispettorato centrale per il controllo della
qualita' dei prodotti agroalimentari" e costituisce struttura
dipartimentale del Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali.
1048. I controlli di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto-legge
10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
marzo 2006, n. 81, e i compiti di cui all'articolo 11 del regolamento
(CEE) n. 4045/89, a decorrere dal 1° luglio 2007, sono demandati
all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), senza maggiori
oneri a carico della finanza pubblica.
1049. All'articolo 14, comma 8, della legge 20 febbraio 2006, n.
82, le parole: "la prova preliminare di fermentazione e" sono
soppresse.
1050. Per l'effettuazione dei controlli affidati ad Agecontrol Spa,
anche ai sensi dell'articolo 18, commi 1-bis e 6, del decreto
legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come modificato dall'articolo 1,
commi 4 e 5, del decreto-legge 28 febbraio 2005, n. 22, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2005, n. 71, e' autorizzata
la spesa di 48 milioni di euro per l'anno 2007.
1051. In attuazione dell'articolo 18 del regolamento (CE) n.
510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione
delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei
prodotti agricoli alimentari, e' istituito un contributo destinato a
coprire le spese, comprese quelle sostenute in occasione dell'esame
delle domande di registrazione delle dichiarazioni di opposizione,
delle domande di modifica e delle richieste di cancellazione
presentate a nonna del citato regolamento. L'importo e le modalita'
di versamento del predetto contributo sono fissati con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze. I relativi proventi
sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnati allo stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali per le finalita' di salvaguardia
dell'immagine e di tutela in campo internazionale dei prodotti
agroalimentari ad indicazione geografica. Il Ministro dell'economia e
delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
1052. All'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2005, n. 231,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5-ter e' abrogato;
b) il comma 5-quater e' sostituito dal seguente: "5-quater. Gli
accrediti disposti ai sensi del comma 5-bis hanno per gli
organismi pagatori effetto liberatorio dalla data di messa a
disposizione dell'istituto tesoriere delle somme ivi indicate".
1053. All'articolo 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "l'ENEA e l'ASI", sono aggiunte le seguenti: ",
nonche' il Corpo forestale dello Stato".
1054. All'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4 e' abrogato;
b) al comma 4-bis, le parole: "Al Fondo di cui al comma 4 e' altresi'
attribuita" sono sostituite dalle seguenti: "All'AGEA e'
attribuita".
1055. Entro il 30 novembre 2007, il Commissario straordinario
dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e della trasformazione
fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia (EIPLI), di cui al decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281,
ratificato, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1952, n. 1005,
effettua una puntuale ricognizione della situazione debitoria
dell'EIPLI e definisce, con i creditori, un piano di rientro che
trasmette al Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali che stabilisce le procedure amministrative e finanziarie
per il risanamento dell'EIPLI. Fino alla predetta data sono sospese
le procedure esecutive e giudiziarie nei confronti dell'EIPLI. Dopo
aver proceduto al risanamento finanziario dell'Ente, il Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali emana, d'intesa con
le regioni Puglia, Basilicata e Campania, un decreto per la
trasformazione dell'EIPLI in societa' per azioni, compartecipata
dallo Stato e dalle regioni interessate. Al fine di concorrere alle
esigenze piu' immediate dell'EIPLI e' assegnato, allo stesso, un
contributo straordinario di 5 milioni di euro per l'anno 2007. (14)
1056. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 22 ottobre 2001,
n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 dicembre 2001,
n. 441, e successive modificazioni, le parole: "e' prorogato di
cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' prorogato di sette
anni". L'onere per l'attuazione del presente comma per l'anno 2007 e'
pari a 271.240 euro.
1057. Le disposizioni dell'articolo 22 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, non si applicano alle spese per l'energia utilizzata
per il sollevamento dell'acqua ai fini della sua distribuzione.
1058. Al fine di garantire l'avvio della realizzazione delle opere
previste dal Piano irriguo nazionale di cui alla delibera CIPE n. 74
del 27 maggio 2005, per l'esercizio 2007 e' stanziata la somma di 100
milioni di euro e per ciascuno degli esercizi 2008 e 2009 e'
stanziata la somma di 150 milioni di euro annui.
1059. Per le finalita' di cui al comma 1058 sono inoltre
autorizzate le seguenti spese:
a) per l'anno 2007:
1) 46.958.020,22 euro quale terza annualita' del contributo
quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale prima annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui all'articolo 1, comma 78, della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
b) per l'anno 2008:
1) 46.958.020,22 euro quale quarta annualita' del contributo
quindicennale previsto dall'articolo 4, comma 31, della legge 24
dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale seconda annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 di euro quale prima annualita' del secondo
contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350; in;
c) per l'anno 2009:
1) 46.958.020,22 euro quale quinta annualita' del contributo
quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
2) 45.730.000 euro quale terza annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
3) 50.000.000 di euro quale seconda annualita' del secondo
contributo quindicennale previsto dal comma 31 dell'articolo 4
della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
1060. Per la prosecuzione delle opere previste dal comma 1059 per
l'anno 2010 sono inoltre autorizzate le seguenti spese:
a) 46.958.020,22 euro quale sesta annualita' del contributo
quindicennale previsto dal comma 31, dell'articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350;
b) 45.730.000 euro quale quarta annualita' della quota parte del
contributo quindicennale di cui al comma 78 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266;
c) 50.000.000 di euro quale terza annualita' del secondo contributo
quindicennale previsto dal comma 31 dell' articolo 4 della legge
24 dicembre 2003, n. 350.
1061. Le somme di cui ai commi 1058, 1059 e 1060 sono
immediatamente impegnabili anche a carico degli esercizi futuri.
1062. Le autorizzazioni di spesa previste dall'articolo 4, comma
31, della legge 23 dicembre 2003, n. 350, nonche' dall'articolo 1,
comma 78, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono ridotte per gli
importi di cui ai commi 1059 e 1060.
1063. Al Fondo per la razionalizzazione e la riconversione della
produzione bieticolosaccarifera, costituito presso l'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) ai sensi dell'articolo 2, comma 4,
del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, e' altresi'
attribuita, per l'anno 2007, una dotazione finanziaria annuale di
65,8 milioni di euro, quale competenza del secondo anno del
quinquennio previsto dalla normativa comunitaria.
1064. All'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "lire 80 milioni" sono sostituite dalle seguenti:
"160.000 euro";
b) le parole: "lire 2 miliardi" sono sostituite dalle seguenti: "4
milioni di euro".
1065. Al fine di promuovere lo sviluppo dei mercati degli
imprenditori agricoli a vendita diretta, con decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali di natura non
regolamentare, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono stabiliti i requisiti uniformi e gli
standard per la realizzazione di detti mercati, anche in riferimento
alla partecipazione degli imprenditori agricoli, alle modalita' di
vendita e alla trasparenza dei prezzi, nonche' le condizioni per
poter beneficiare degli interventi previsti dalla legislazione in
materia.
1066. Ai fini dell'incentivazione della pratica dell'allevamento
apistico e del nomadismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l),
della legge 24 dicembre 2004, n. 313, agli apicoltori, agli
imprenditori apistici ed agli apicoltori professionisti di cui
all'articolo 3 della medesima legge n. 313 del 2004 che attuano la
pratica del nomadismo e' riconosciuta l'aliquota ridotta di accisa
prevista al punto 5 della tabella A allegata al testo unico delle
disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e
sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive
modificazioni. Con decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, d'intesa con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita'
per l'accesso all'agevolazione di cui al presente comma.
1067. All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: "50 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"50.000 euro";
b) le parole: "300 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti:
"a 300.000 euro".
1068. Al fine di favorire il ricambio generazionale e lo sviluppo
delle imprese giovanili nel settore agricolo ed agro-alimentare, e'
istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali il Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in
agricoltura, avente una disponibilita' finanziaria di 10 milioni di
euro all'anno per il quinquennio 2007-2011.
1069. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali sono disciplinati i
criteri, le modalita' e le procedure di attuazione del Fondo di cui
al comma 1068, in coerenza con la normativa comunitaria in materia di
aiuti di Stato nel settore agricolo.
1070. L'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 99, e successive modificazioni, e' abrogato.
1071. All'onere di cui al comma 1068, pari a 10 milioni di euro
annui per il quinquennio 2007-2011, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 36 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, per
le finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, del medesimo decreto
legislativo. 11 Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
1072. Al fine di favorire la ripresa economica e produttiva delle
imprese agricole colpite da gravi crisi di mercato e di limitarne le
conseguenze economiche e sociali nei settori e nelle aree geografiche
colpiti, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali il Fondo per le crisi di mercato. Al Fondo
confluiscono le risorse di cui all'articolo 1-bis, commi 13 e 14, del
decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, non impegnate alla data del 31
dicembre 2006, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato
per la successiva riassegnazione allo stato di previsione del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1073. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto di cui alla
legge 27 dicembre 2002, n. 292, e alla legge regionale della Campania
1° febbraio 2005, n. 3, la giunta regionale della Campania, d'intesa
con il Ministero della salute e con i competenti uffici dell'Unione
europea, entro il 15 gennaio 2007 provvede a sviluppare una campagna
informativa e ad adottare un nuovo piano triennale per il
contenimento e l'eradicazione della brucellosi, adeguato alle attuali
esigenze, secondo principi di tutela previsti dalla speciale
normativa di riferimento e seguendo le specifiche procedure stabilite
dal consiglio regionale della Campania il 29 novembre 2006, a
salvaguardia del patrimonio genetico della specie allevata, del
livello occupazionale del comparto, delle produzioni
agrozootecniche-alimentari di filiera e del consumatore.
1074. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,
da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono disciplinate le modalita' operative di
funzionamento del Fondo di cui al comma 1068, nel rispetto degli
orientamenti comunitari in materia.
1075. Per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 1 del
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, il credito d'imposta di
cui al comma 271 si applica con le modalita' di cui all'articolo 11
del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, nonche' in base a
quanto definito dalla Commissione europea con decisione C/220 del 25
luglio 2002, e dagli articoli 26 e 28 del regolamento (CE) n.
1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005. Il credito d'imposta
per gli imprenditori agricoli si applica, nell'ambito delle
disponibilita' complessive del credito d'imposta di cui al comma 271,
nei limiti della somma di 10 milioni di euro per l'anno 2007 e 30
milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1076. All'articolo 1 del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il
quinto periodo del comma 9-bis deve intendersi nel senso che
l'autorita' di vigilanza nomina un nuovo commissario unico in
sostituzione di tutti i commissari, monocratici o collegiali, dei
consorzi agrari in stato di liquidazione coatta amministrativa, in
carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione
suddetta. Nel medesimo periodo del comma 9-bis le parole: ", salvo
che entro detto termine sia stata autorizzata una proposta di
concordato ai sensi dell'articolo 214 del citato regio decreto" sono
sostituite dalle seguenti: "la medesima disposizione si applica anche
ai consorzi agrari in stato di concordato, limitatamente alla nomina
di un nuovo commissario unico". Al medesimo comma 9-bis, le parole:
"entro il 30 giugno 2007", sono sostituite dalle seguenti: "entro il
31 dicembre 2007". (34)
1077. Al fine di assicurare la regolare gestione delle aree
naturali protette, per il personale operaio forestale di cui
all'articolo 1, comma 242, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, le
procedure di stabilizzazione, di cui al comma 521 del presente
articolo, si applicano, nell'ambito delle disponibilita' del fondo
ivi previsto, anche in deroga alle disposizioni della legge 5 aprile
1985, n. 124.
1078. All'articolo 1, comma 9-bis, del decreto-legge 18 maggio
2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, le parole: "commi 2, 3 e 5" sono sostituite dalle
seguenti: "commi 2, 3, 5 e 6".
1079. Per l'attuazione dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991,
n. 223, ai fini del trattamento di integrazione salariale in favore
dei lavoratori agricoli nelle aree agricole colpite da avversita'
atmosferiche eccezionali, compresi nel Piano assicurativo agricolo
annuale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004,
n. 102, alla delimitazione delle aree colpite provvedono le regioni.
1080. A decorrere dall'anno 2007, il contributo previsto
dall'articolo 1-quinquies, comma 2, del decreto-legge 9 settembre
2005, n. 182, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
2005, 11.231, e' incrementato di 3 milioni di euro.
1081. La Cassa depositi e prestiti e' autorizzata a concedere
all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA)
mutui ventennali per gli incentivi relativi allo sviluppo della
proprieta' coltivatrice di cui alla legge 14 agosto 1971, n. 817, e
successive modificazioni. Gli oneri connessi al pagamento degli
interessi relativi ai predetti finanziamenti restano a carico dello
Stato fino al limite di 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2007.
1082. Al fine di armonizzare l'attuazione delle disposizioni
sovranazionali in materia forestale, in aderenza al Piano d'azione
per le foreste dell'Unione europea e nel rispetto delle competenze
istituzionali, il Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, sulla base degli strumenti di pianificazione regionale
esistenti e delle linee guida definite ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227, propongono
alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di un accordo ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
un programma quadro per il settore forestale finalizzato a favorire
la gestione forestale sostenibile e a valorizzare la
multifunzionalita' degli ecosistemi forestali. Le azioni previste dal
programma quadro possono accedere alle risorse di cui all'articolo 61
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei limiti definiti dal CIPE
nella deliberazione di cui allo stesso articolo 61, comma 3, della
citata legge n. 289 del 2002.
1083. L'intesa di filiera o il contratto quadro di cui agli
articoli 9 e 10 del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, hanno
per scopo, altresi', l'integrazione della filiera forestale con
quella agroenergetica, la valorizzazione, la produzione, la
distribuzione e la trasformazione di biomasse derivanti da attivita'
forestali, nonche' lo sviluppo della filiera del legno. Gli organismi
che operano la gestione forestale in forma associata e le imprese di
lavorazione e distribuzione del legno e di utilizzazione della
biomassa forestale a fini energetici nonche' i soggetti interessati,
pubblici o privati, stipulano contratti di coltivazione e fornitura
in attuazione degli articoli 11, 12 e 13 del citato decreto
legislativo n. 102 del 2005.
1084. Per l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso
quello forestale, di competenza del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro
per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008
e 2009.
1085. L'autorizzazione di spesa per l'attuazione del Piano d'azione
nazionale per l'agricoltura biologica e i prodotti biologici di cui
all'articolo 1, comma 87, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e'
incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008, 2009.
1086. All'articolo 4, comma 24, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, le parole: "al 31 marzo 2005" sono sostituite dalle seguenti:
"al 31 dicembre 2005". In relazione alle minori entrate che derivano
all'INPS, sono trasferiti allo stesso Istituto gli importi di 15,3
milioni di euro per l'anno 2007 e 10,3 milioni di euro per gli anni
dal 2008 al 2011.
1087. All'articolo 9, comma 3, lettera c-bis), del decreto-legge 28
marzo 2003, n. 49, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
maggio 2003, n. 119, dopo il primo periodo e' aggiunto il seguente:
"In caso di superamento di tale limite, la restituzione del prelievo
supplementare non opera per la parte eccedente il 20 per cento".
1088. Alle imprese che producono prodotti di cui all'Allegato I del
Trattato istitutivo della Comunita' europea e alle piccole e medie
imprese, come definite dal regolamento (CE) n. 800/2008 della
Commissione, del 6 agosto 2008, che producono prodotti agroalimentari
non ricompresi nel predetto Allegato I, anche se costituite in forma
cooperativa o riunite in consorzi, nonche' ai consorzi di tutela
riconosciuti ai sensi dell'articolo 53 della legge 24 aprile 1998, n.
128, e successive modificazioni, e dell'articolo 19 della legge 10
febbraio 1992, n. 164, e' riconosciuto, nei limiti delle risorse di
cui al comma 1090 per gli anni 2008 e 2009, un credito di imposta
nella misura del 50 per cento del valore degli investimenti in
attivita' dirette in altri Stati membri o Paesi terzi intese ad
indurre gli operatori economici o i consumatori all'acquisto di un
determinato prodotto agricolo o agroalimentare di qualita', ai sensi
dell'articolo 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del
20 settembre 2005, anche se non compreso nell'Allegato I, purche' non
rivolto al singolo marchio commerciale o riferito direttamente ad
un'impresa, in eccedenza rispetto alla media degli analoghi
investimenti realizzati nei tre periodi di imposta precedenti.
1089. Alle imprese diverse dalle piccole e medie imprese di cui al
comma 1088 che producono prodotti agroalimentari non ricompresi
nell'Allegato I del Trattato istitutivo della Comunita' europea, il
credito di imposta previsto dal medesimo comma 1088 e' riconosciuto
nei limiti delle risorse di cui al comma 1090 e nei limiti del
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti di importanza minore (de minimis), pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L379 del 28 dicembre 2006.
1090. Il beneficio fiscale di cui ai commi 1088 e 1089 si applica
anche alle imprese in attivita' alla data di entrata in vigore della
presente legge, anche se con un'attivita' di impresa inferiore a tre
anni. Per tali imprese la media degli investimenti da considerare e'
quella risultante dagli investimenti effettuati nei periodi di
imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore
della presente legge o a quello successivo. PERIODO SOPPRESSO DAL
D.L. 3 NOVEMBRE 2008, N. 171, CONVERTITO CON L. 30 DICEMBRE 2008, N.
205. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono dettate le modalita' applicative dei commi da 1088 a
1090, nei limiti della somma di 25 milioni di euro per l'anno 2007 40
milioni di euro per l'anno 2008 e 41 milioni di euro per l'anno 2009.
1091. L'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e'
rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza,
da un revisore dei conti o da un professionista iscritto all'albo dei
revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e
periti commerciali o a quello dei consulenti del lavoro, nelle forme
previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997,
n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n.
140, e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro
di assistenza fiscale.
1092. Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale sono, per
quanto non previsto dai commi da 1088 a 1091 del presente articolo,
le stesse disposte dall'articolo 3 del decreto-legge 10 giugno 1994,
n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.
489.
1093. Le societa' di persone, le societa' a responsabilita'
limitata e le societa' cooperative, che rivestono la qualifica di
societa' agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29
marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 del
presente articolo, possono optare per l'imposizione dei redditi ai
sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni.
1094. Si considerano imprenditori agricoli le societa' di persone e
le societa' a responsabilita' limitata, costituite da imprenditori
agricoli, che esercitano esclusivamente le attivita' dirette alla
manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e
valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi,
le societa' possono optare per la determinazione del reddito
applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditivita'
del 25 per cento.
1095. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, sono dettate le modalita' applicative del comma 1093.
1096. All'articolo 2, comma 4-bis, del decreto legislativo 29 marzo
2004, n. 99, il secondo periodo e' soppresso.
1097. I fondi provenienti da raccolta effettuata da Poste Italiane
Spa per attivita' di bancoposta presso la clientela privata ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, sono
investiti in titoli governativi dell' area euro (e, per una quota non
superiore al 5 per cento dei fondi, in altri titoli assistiti dalla
garanzia dello Stato italiano) a cura di Poste Italiane Spa.
1098. E' abrogato, limitatamente ai fondi di cui al comma 1097 del
presente articolo, il vincolo di cui all'articolo 14 del decreto
luogotenenziale 6 settembre 1917, n. 1451, e successive
modificazioni, ivi comprese le disposizioni in materia contenute nel
decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive
modificazioni.
1099. L'attuazione progressiva del nuovo assetto di cui al comma
1097, da completare entro il 31 dicembre 2007, e' effettuata in
coordinamento con il Ministero dell'economia e delle finanze.
1100. Per l'attuazione di programmi annuali di interventi per la
difesa del mare previsti dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979, e
successive modificazioni, e dei protocolli attuativi della
Convenzione sulla salvaguardia del mar Mediterraneo
dall'inquinamento, adottata a Barcellona il 16 febbraio 1976,
ratificata ai sensi della legge 25 gennaio 1979, n. 30, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009.
1101. Per la quantificazione delle spese sostenute per gli
interventi a tutela dell'ambiente marino conseguenti a danni
provocati dai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 12 della
legge 31 dicembre 1982, n. 979, il Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare applica il tariffario
internazionalmente riconosciuto dalle compagnie di assicurazioni
degli armatori (SCOPIC).
1102. Il secondo comma dell'articolo 14 della legge 31 dicembre
1982, n. 979, e' sostituito dal seguente:
"Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per
gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti".
1103. Per l'attuazione di un programma triennale straordinario di
interventi di demolizione delle opere abusive site nelle aree
naturali protette nazionali e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1104. Nelle aree naturali protette 1'acquisizione gratuita delle
opere abusive di cui all'articolo 7, sesto comma, della legge 28
febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, si verifica di
diritto a favore degli organismi di gestione ovvero, in assenza di
questi, a favore dei comuni. Restano confermati gli obblighi di
notifica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare degli accertamenti, delle ingiunzioni alla demolizione e
degli eventuali abbattimenti direttamente effettuati, come anche le
procedure e le modalita' di demolizione vigenti alla data di entrata
in vigore della presente legge.
1105. Restano altresi' confermate le competenze delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano che
disciplinano la materia di cui ai commi 1103 e 1104 secondo i
rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.
1106. Al fine di salvaguardare gli equilibri ambientali e di
scongiurare il prodursi di gravi alterazioni dell'ecosistema nei
territori di cui all'articolo 1 della legge 2 maggio 1990, n. 102,
limitatamente alla provincia di Sondrio, a decorrere dalla data di
entrata in vigore della presente legge e per un periodo di due anni,
le nuove concessioni per grandi e piccole derivazioni di acque ad uso
idroelettrico sono rilasciate previo parere del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che allo
scopo si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i
servizi tecnici.
1107. L'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1,
comma 94, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' estesa al
personale degli Enti parco nazionali funzionalmente equiparato al
Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 2, comma 36,
della legge 9 dicembre 1998, n. 426. Per il personale di cui al
periodo precedente, nei limiti del territorio di competenza, e'
riconosciuta la qualifica di agente di pubblica sicurezza e si
applicano le disposizioni previste dall' articolo 29, comma 1, della
legge 11 febbraio 1992, n. 157.
1108. Al fine di realizzare rilevanti risparmi di spesa ed una piu'
efficace utilizzazione delle risorse finanziarie destinate alla
gestione dei rifiuti solidi urbani, la regione, previa diffida,
provvede tramite un commissario ad acta a garantire il governo della
gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale con
riferimento a quegli ambiti territoriali ottimali all'interno dei
quali non sia assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti
urbani pari alle seguenti percentuali minime:
a) almeno il quaranta per cento entro il 31 dicembre 2007;
b) almeno il cinquanta per cento entro il 31 dicembre 2009;
c) almeno il sessanta per cento entro il 31 dicembre 2011.
1109. Per gli anni successivi al 2011, la percentuale minima di
raccolta differenziata da assicurare per i fini di cui al comma 1108
e' stabilita con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, in vista di una progressiva riduzione della quantita' di
rifiuti inviati in discarica e nella prospettiva di rendere
concretamente realizzabile l'obiettivo "Rifiuti zero".
1110. Per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione
del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto 1'11 dicembre 1997, reso
esecutivo dalla legge 1° giugno 2002, n. 120, previste dalla delibera
CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 68 del 22 marzo 2003, e successivi aggiornamenti, e' istituito un
Fondo rotativo.
1111. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita
la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, individua le modalita' per l'erogazione di
finanziamenti a tasso agevolato della durata non superiore a
settantadue mesi a soggetti pubblici o privati. Nello stesso termine,
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, e'
individuato il tasso di interesse da applicare. (24)
1112. Per il triennio 2007-2009 sono finanziate prioritariamente le
misure di seguito elencate:
a) installazione di impianti di microcogenerazione diffusa ad alto
rendimento elettrico e termico;
b) installazione di impianti di piccola taglia per l'utilizzazione
delle fonti rinnovabili per la generazione di elettricita' e
calore;
c) sostituzione dei motori elettrici industriali con potenza
superiore a 45 kW con motori ad alta efficienza;
d) incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei
settori civile e terziario;
e) eliminazione delle emissioni di protossido di azoto dai processi
industriali;
f) progetti pilota di ricerca e sviluppo di nuove tecnologie e di
nuove fonti di energia a basse emissioni o ad emissioni zero.
f-bis) pratiche di gestione forestale sostenibile attuate attraverso
interventi diretti a ridurre il depauperamento dello stock di
carbonio nei suoli forestali e nelle foreste.
1113. Nel triennio 2007-2009 le risorse destinate al Fondo di cui
al comma 1110 ammontano a 200 milioni di euro all'anno. In sede di
prima applicazione, al Fondo possono essere riversate, in aggiunta,
le risorse di cui all'articolo 2, comma 3, della legge l° giugno
2002, n. 120.
1114. Le rate di rimborso dei finanziamenti concessi sono destinate
all'incremento delle risorse a disposizione del Fondo di cui al comma
1110.
1115. Il Fondo di cui al comma 1110 e' istituito presso la Cassa
depositi e prestiti Spa e con apposita convenzione ne sono definite
le modalita' di gestione. La Cassa depositi e prestiti Spa puo'
avvalersi per l'istruttoria, l'erogazione e per tutti gli atti
connessi alla gestione dei finanziamenti concessi di uno o piu'
istituti di credito scelti sulla base di gare pubbliche in modo da
assicurare una omogenea e diffusa copertura territoriale.
1116. Per l'anno 2007 una quota non inferiore a 5 milioni di euro
delle risorse del Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e
tutela ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, iscritte a bilancio ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, e' riservata in sede di
riparto alla realizzazione di un sistema integrato per il controllo e
la tracciabilita' dei rifiuti, in funzione della sicurezza nazionale
ed in rapporto all'esigenza di prevenzione e repressione dei gravi
fenomeni di criminalita' organizzata nell'ambito dello smaltimento
illecito dei rifiuti.
1117. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i
finanziamenti e gli incentivi pubblici di competenza statale
finalizzati alla promozione delle fonti rinnovabili per la produzione
di energia elettrica sono concedibili esclusivamente per la
produzione di energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili, cosi' come definite dall'articolo 2 della direttiva
2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre
2001, sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili. Sono fatti salvi i finanziamenti e gli
incentivi concessi, ai sensi della previgente normativa, ai soli
impianti gia' autorizzati e di cui sia stata avviata concretamente la
realizzazione anteriormente all'entrata in vigore della presente
legge, ivi comprese le convenzioni adottate con delibera del Comitato
interministeriale prezzi il 12 aprile 1992 e destinate al sostegno
alle fonti energetiche assimilate, per i quali si applicano le
disposizioni di cui al comma 1118.
1118. Il Ministro dello sviluppo economico provvede con propri
decreti ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, a definire le condizioni e le modalita' per l'eventuale
riconoscimento in deroga del diritto agli incentivi a specifici
impianti gia' autorizzati all'entrata in vigore della presente legge
e non ancora in esercizio, non rientranti nella tipologia di cui al
periodo precedente, nonche' a ridefinire l'entita' e la durata dei
sostegni alle fonti energetiche non rinnovabili assimilate alle fonti
energetiche rinnovabili utilizzate da impianti gia' realizzati ed
operativi alla data di entrata in vigore della presente legge,
tenendo conto dei diritti pregressi e nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, allo scopo di ridurre gli oneri
che gravano sui prezzi dell'energia elettrica e eliminare vantaggi
economici che non risultino specificamente motivati e coerenti con le
direttive europee in materia di energia elettrica.
1119. E' fatta salva la normativa previgente per la produzione di
energia elettrica di cui all'articolo 11, comma 14, del decreto-legge
14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80.
1120. Alla normativa in materia di produzione di energia da fonti
rinnovabili sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, all'articolo 17,
i commi 1, 3 e 4 sono abrogati; all'articolo 20, comma 6 del
medesimo decreto, le parole: "e da rifiuti" sono soppresse;
b) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, all'articolo 22, al comma 1, sono
soppresse le parole: "o assimilate"; al comma 5 e' soppresso
l'ultimo periodo; al comma 7 sono soppresse le parole: "ed
assimilate";
c) alla legge 9 gennaio 1991, n. 9, nella rubrica degli articoli 22 e
23, le parole: "e assimilate" sono soppresse;
d) alla legge 10 gennaio 1991, n. 10, all'articolo 1, nel comma 3,
primo periodo, le parole "o assimilate" e le parole: "ed
inorganici" sono soppresse ed il secondo periodo e' soppresso;
all'articolo 11 della medesima legge, nella rubrica, le parole: "o
assimilate" sono soppresse; all'articolo 26, comma 7, della
medesima legge le parole: "o assimilate" sono soppresse;
e) al decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, all'articolo 2, comma
15, le parole: "e inorganici" sono soppresse;
f) alla legge 1° marzo 2002, n. 39, all'articolo 43, comma 1, la
lettera e) e' abrogata;
g) alla legge 23 agosto 2004, n. 239, all'articolo 1, il comma 71 e'
abrogato;
h) al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'articolo 229, il
comma 6 e' abrogato;
i) al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'articolo 52,
comma 3, lettera a), sono soppresse le parole "ed assimilate".
1121. Allo scopo di finanziare interventi finalizzati al
miglioramento della qualita' dell' aria nelle aree urbane nonche' al
potenziamento del trasporto pubblico, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare, il Fondo per la mobilita' sostenibile, con uno
stanziamento di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008
e 2009.
1122. Il Fondo di cui al comma 1121 destina le proprie risorse, con
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare, di concerto con il Ministro dei trasporti, prioritariamente
all'adozione delle seguenti misure:
a) potenziamento ed aumento dell'efficienza dei mezzi pubblici, con
particolare riguardo a quelli meno inquinanti e a favore dei
comuni a maggiore crisi ambientale;
b) incentivazione dell'intermodalita';
c) introduzione di un sistema di incentivi e disincentivi per
privilegiare la mobilita' sostenibile;
d) valorizzazione degli strumenti del mobility management e del car
sharing;
e) realizzazione di percorsi vigilati protetti casa-scuola;
f) riorganizzazione e razionalizzazione del settore di trasporto e
consegna delle merci, attraverso la realizzazione di centri
direzionali di smistamento che permetta una migliore
organizzazione logistica, nonche' il progressivo obbligo di
utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale;
g) realizzazione e potenziamento della rete di distribuzione del gas
metano, gpl, elettrica e idrogeno;
h) promozione di reti urbane di percorsi destinati alla mobilita'
ciclistica.(19)
1123. Una quota non inferiore al 5 per cento del Fondo di cui al
comma 1121, e' destinata agli interventi di cui alla legge 19 ottobre
1998, n. 366.(19)
1124. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Fondo per
lo sviluppo sostenibile, allo scopo di finanziare progetti per la
sostenibilita' ambientale di settori economico-produttivi o aree
geografiche, l'educazione e l'informazione ambientale e progetti
internazionali per la cooperazione ambientale sostenibile.
1125. Per il triennio 2007-2009 sono destinate al finanziamento del
Fondo di cui al comma 1124 risorse per un importo annuo di 25 milioni
di euro. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze e, limitatamente ai progetti internazionali per la
cooperazione ambientale sostenibile, d'intesa con il Ministro degli
affari esteri sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono individuate
annualmente le misure prioritarie da finanziare con il predetto
Fondo.
1126. E' autorizzata la spesa di 50.000 euro per finanziare
l'attuazione e il monitoraggio di un "Piano d'azione per la
sostenibilita' ambientale dei consumi nel settore della pubblica
amministrazione", predisposto dal Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri
dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, d'intesa
con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e
sottoposto alla approvazione dalla CONSIP Spa, costituita in
attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414. Il Piano
prevede l'adozione di misure volte all'integrazione delle esigenze di
sostenibilita' ambientale nelle procedure di acquisto di beni e
servizi delle amministrazioni competenti, sulla base dei seguenti
criteri:
a) riduzione dell'uso delle risorse naturali;
b) sostituzione delle fonti energetiche non rinnovabili con fonti
rinnovabili;
c) riduzione della produzione di rifiuti;
d) riduzione delle emissioni inquinanti;
e) riduzione dei rischi ambientali.
1127. Il piano di cui al comma 1126 indica gli obiettivi di
sostenibilita' ambientale da raggiungere per gli acquisti nelle
seguenti categorie merceologiche:
a) arredi;
b) materiali da costruzione;
c) manutenzione delle strade;
d) gestione del verde pubblico;
e) illuminazione e riscaldamento;
j) elettronica;
g) tessile;
h) cancelleria;
i) ristorazione;
l) materiali per l'igiene;
m) trasporti.
1128. Per il monitoraggio degli obiettivi di cui al comma 1127 e'
istituito un apposito Comitato composto dal Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, dal Ministro dell'economia e
delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico nonche' dai
presidenti delle regioni interessate.
1129. Ai fini della riduzione delle emissioni di anidride carbonica
in atmosfera, del rafforzamento della protezione ambientale e del
sostegno alle filiere agro-industriali nel campo dei biomateriali, e'
avviato, a partire dall'anno 2007, un programma sperimentale a
livello nazionale per la progressiva riduzione della
commercializzazione di sacchi per l'asporto delle merci che, secondo
i criteri fissati dalla normativa comunitaria e dalle nonne tecniche
approvate a livello comunitario, non risultino biodegradabili.
1130. Il programma di cui al comma 1129, definito con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare
entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge previo parere delle competenti Commissioni
parlamentari, e' finalizzato ad individuare le misure da introdurre
progressivamente nell'ordinamento interno al fine di giungere al
definitivo divieto, a decorrere dal 1° gennaio 2011, della
commercializzazione di sacchi non biodegradabili per 1'asporto delle
merci che non rispondano entro tale data, ai criteri fissati dalla
normativa comunitaria e dalle norme tecniche approvate a livello
comunitario.
1131. Per l'avvio del programma di cui ai commi 1129 e 1130 e'
destinata una quota non inferiore a 1 milione di euro a valere sul
"Fondo unico investimenti per la difesa del suolo e la tutela
ambientale" del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare.
1132. Al fine di assicurare il monitoraggio delle attivita' e dei
dati relativi alla difesa del suolo e la piena integrazione con il
sistema informativo unico e la rete nazionale integrati di
rilevamento e' autorizzata la spesa di 750.000 euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009. Ferme restando le disposizioni di cui
agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' le
amministrazioni e gli enti territoriali trasmettono trimestralmente
al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e
all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici
(APAT), le informazioni riguardanti le attivita' di propria
competenza in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di
gestione delle risorse idriche e prevenzione del dissesto
idrogeologico. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare con proprio decreto istituisce un Osservatorio
per la raccolta, l'aggiornamento, l'elaborazione e la diffusione dei
dati oggetto di monitoraggio.
1133. I rapporti di lavoro a tempo determinato previsti
dall'articolo 1, comma 596, della legge 23 dicembre 2005, n. 266,
sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Ai fini di cui al comma 404,
lettera a), del presente articolo per gli uffici di livello
dirigenziale generale del Ministero per i beni e le attivita'
culturali si tiene conto di quanto gia' disposto dall'articolo 2,
comma 94, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286.
1134. All'articolo 2, comma 98, lettere b) e c), del decreto-legge
3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2006, n. 286, dopo le parole: "spesa derivante
dall'attuazione del comma 1", sono inserite le seguenti:
"dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e
successive modificazioni".
1135. Per l'anno 2007, continuano ad applicassi le disposizioni di
cui all'articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge 31 gennaio 2005,
n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n.
43, e successive modificazioni.
1136. Al fine di sostenere interventi in materia di attivita'
culturali svolte sul territorio italiano, e' istituito presso il
Ministero per i beni e le attivita' culturali un Fondo per
l'attuazione di accordi di cofinanziamento tra lo Stato e le
autonomie. Con decreti del Ministro per i beni e le attivita'
culturali si provvede al finanziamento degli interventi a valere sul
predetto Fondo.
1137. Per le finalita' di cui al comma 1136, e' assegnato al
Ministero per i beni e le attivita' culturali un contributo di 20
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1138. A favore di specifiche finalita' relative ad interventi di
tutela e valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio nonche' di
progetti per la loro gestione e' assegnato al Ministero per i beni e
le attivita' culturali un contributo di 31,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Gli interventi sono stabiliti
annualmente con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali, sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e
paesaggistici.
1139. Per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 5,
comma 2, della legge 11 dicembre 2000, n. 381, e' autorizzata la
spesa di 50.000 euro per gli anni 2007, 2008 e 2009.
1140. Al Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive modificazioni, e'
assegnato un contributo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007, 2008 e 2009. Tale contributo e' finalizzato a favore di
interventi di sostegno a istituzioni, grandi eventi di carattere
culturale, nonche' ulteriori esigenze del settore dello spettacolo.
In deroga al comma 4 del citato articolo 12, gli interventi sono
stabiliti annualmente con decreto del Ministro per i beni e le
attivita' culturali.
1141. I contributi per il restauro, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali, nonche' per l'istituzione del
fondo in favore dell'editoria per ipovedenti e non vedenti di cui
alla tabella A, n. 86, allegata alla legge 16 ottobre 2003, n. 291,
da destinare anche in favore di case editrici o altri soggetti che
forniscono servizi volti alla trasformazione dei prodotti esistenti
in formati idonei alla fruizione da parte degli ipovedenti e non
vedenti, alla creazione di prodotti editoriali nuovi e specifici,
nonche' alla catalogazione, conservazione e distribuzione dei
prodotti trasformati e creati, sono aumentati di un importo pari a 10
milioni di euro per l'anno 2007.
1142. Per consentire al Ministero per i beni e le attivita'
culturali di far fronte con interventi urgenti al verificarsi di
emergenze che possano pregiudicare la salvaguardia dei beni culturali
e paesaggistici e di procedere alla realizzazione di progetti di
gestione di modelli museali, archivistici e librari, nonche' di
progetti di tutela paesaggistica e archeologico-monumentale e di
progetti per la manutenzione, il restauro e la valorizzazione di beni
culturali e paesaggistici, e' autorizzata la spesa di 79 milioni di
euro per l'anno 2007 e di 87 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008. Con decreto del Ministro per i beni e le attivita'
culturali sono stabiliti annualmente gli interventi e i progetti cui
destinare le somme.
1143. Al comma 8 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 marzo 1997,
n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n.
135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le risorse
finanziarie giacenti nelle contabilita' speciali dei capi degli
Istituti centrali e periferici del Ministero per i beni e le
attivita' culturali, ai sensi delle disposizioni di cui al presente
comma e all'articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237,
ove non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate entro
il termine del 30 novembre 2006, sono riprogrammate con decreto del
Ministro per i beni e le attivita' culturali nell'ambito
dell'aggiornamento del piano e dell'assegnazione dei fondi di cui al
penultimo periodo del comma 1 dell'articolo 7 del citato
decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 237 del 1993, e, con le modalita' di cui alla legge 3 marzo
1960, n. 169, possono essere trasferite da una contabilita' speciale
ad un'altra ai fini dell'attuazione dei nuovi interventi individuati
con la riprogrammazione ove possibile, nell'ambito della stessa
regione. Entro e non oltre il 30 gennaio 2007 i capi degli Istituti
centrali e periferici del Ministero per i beni e le attivita'
culturali titolari delle predette contabilita' speciali sono tenuti a
comunicare all'ufficio di gabinetto e all'ufficio centrale di
bilancio del medesimo Ministero l'ammontare delle risorse finanziarie
non impegnate con obbligazioni giuridicamente perfezionate da
riprogrammate".
1144. Alla legge 17 aprile 2003, n. 91, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) il titolo e' sostituito dal seguente: "Istituzione del Museo
Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah";
b) all'articolo 1, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. E' istituito in Ferrara il Museo Nazionale dell'Ebraismo
Italiano e della Shoah, di seguito denominato "Museo", quale
testimonianza delle vicende che hanno caratterizzato la
bimillenaria presenza ebraica in Italia";
c) all'articolo 1, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. ll Museo ha i seguenti compiti: a) far conoscere la storia, il
pensiero e la cultura dell'ebraismo italiano; in esso un reparto
dovra' essere dedicato alle testimonianze delle persecuzioni
razziali ed alla Shoah in Italia; b) promuovere attivita'
didattiche nonche' organizzare manifestazioni, incontri nazionali
ed internazionali, convegni, mostre permanenti e temporanee,
proiezioni di film e di spettacoli sui temi della pace e della
fratellanza tra i popoli e dell'incontro tra culture e religioni
diverse";
d) all'articolo 1, al comma 3, dopo le parole: "della collaborazione"
aggiungere le seguenti: "dell'Unione delle Comunita' Ebraiche
Italiane (UCEI) e".
1145. E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2007
a favore delle istituzioni di alta formazione e specializzazione
artistica e musicale, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, e
successive modificazioni, destinata, quanto a 10 milioni di euro,
all'ampliamento, alla ristrutturazione, al restauro e alla
manutenzione straordinaria degli immobili utilizzati da tali soggetti
per la propria attivita' con priorita' verso gli immobili di
proprieta' pubblica e demaniale e, quanto a 10 milioni di euro, al
loro funzionamento amministrativo e didattico.
1146. Per le finalita' di cui alla legge 14 aprile 2004, n. 98, e'
disposta l'ulteriore erogazione di euro 1.500.000 annui per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009.
1147. Al fine di razionalizzare gli interventi e conseguire
economie di spesa, sono abrogati: gli articoli 37 e 40 della legge 14
agosto 1967, n. 800; l'articolo 8 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1994, n. 394; i titoli III
e IV del decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali 21
dicembre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario n. 28 alla
Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2006, recante criteri e
modalita' di erogazione di contributi in favore delle attivita' di
spettacolo viaggiante, in corrispondenza agli stanziamenti del Fondo
unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, ed
in materia di autorizzazione all'esercizio dei parchi di
divertimento. Sono fatte salve le competenze del Ministero
dell'interno in materia di sicurezza.
1148. L'articolo 24 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367,
e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 24. - (Contributi dello Stato). - 1. I criteri di ripartizione
della quota del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle
fondazioni liricosinfoniche sono determinati con decreto del Ministro
per i beni e le attivita' culturali. Tali criteri sono determinati
sulla base degli elementi quantitativi e qualitativi della produzione
offerta e tengono conto degli interventi di riduzione delle spese".
1149. Le risorse stanziate con apposita delibera CIPE, ai sensi del
comma 219 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, si
intendono prorogate per il biennio 2008-2009.
1150. Al fine di conseguire i massimi risultati in termini di
recupero delle somme a suo tempo erogate dallo Stato a sostegno delle
attivita' di produzione nel settore cinematografico, all'articolo 18,
comma 2, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80, e' aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "In tale convenzione sono stabilite, altresi',
per tutte le deliberazioni di risorse statali ad imprese
cinematografiche di produzione, distribuzione ed esportazione
avvenute entro il 31 dicembre 2006, per le quali non vi sia. stata
completa restituzione, in base a quanto accertato e comunicato alla
Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le
attivita' culturali dall'istituto gestore del Fondo di cui
all'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
28, le modalita' per pervenire all'estinzione del debito maturato,
per le singole opere finanziate secondo un meccanismo che preveda,
tra l'altro, l'attribuzione della totalita' dei diritti del film in
capo, alternativamente, all'impresa ovvero al Ministero per i beni e
le attivita' culturali, per conto dello Stato".
1151. Al fine di razionalizzare e rendere piu' efficiente
l'erogazione e l'utilizzo delle risorse destinate dallo Stato a
sostegno delle attivita' di produzione nel settore cinematografico,
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 12, comma 3, lettera a), la parola: "finanziamento"
e' sostituita dalla seguente: "sostegno";
b) all'articolo 12, comma 5, le parole: "erogazione dei finanziamenti
e dei contributi" sono sostituite dalle seguenti: "erogazione dei
contributi" e le parole: "finanziamenti concessi" sono sostituite
dalle seguenti: "contributi concessi";
c) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente:
"Art. 13. - (Disposizioni per le attivita' di produzione). - 1. A
valere sul Fondo di cui all'articolo 12, comma 1, sono concessi i
contributi indicati nei commi 2, 3 e 6.
2. Per i lungometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, in misura non superiore al 50 per cento del costo del
film, per un costo industriale massimo definito con il decreto
ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5. Per le opere prime e
seconde, la misura di cui al periodo precedente e' elevata fino al 90
per cento.
3. Per i cortometraggi riconosciuti di interesse culturale, e'
concesso un contributo, a valere sul Fondo di cui all'articolo 12,
comma 1, fino al 100 per cento del costo del film, per un costo
industriale massimo definito con il decreto ministeriale di cui
all'articolo 12, comma 5.
4. Nel decreto ministeriale di cui all'articolo 12, comma 5, sono
stabilite le modalita' con le quali, decorsi cinque anni
dall'erogazione del contributo, e nel caso in cui quest'ultimo non
sia stato interamente restituito, e' attribuita al Ministero per i
beni e le attivita' culturali, per conto dello Stato, o, in
alternativa, all'impresa di produzione interessata, la piena
titolarita' dei diritti di sfruttamento e di utilizzazione
economica dell'opera.
5. Variazioni sostanziali nel trattamento e nel cast
tecnico-artistico del film realizzato, rispetto al progetto
valutato dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1,
lettera a), idonee a fare venire meno i requisiti per la
concessione dei benefici di legge, e che non siano state
comunicate ed approvate dalla predetta sottocommissione,
comportano la revoca del contributo concesso, la sua intera
restituzione, nonche' la cancellazione per cinque anni dagli
elenchi di cui all'articolo 3. Per un analogo periodo di tempo,
non possono essere iscritte ai medesimi elenchi imprese di
produzione che comprendono soci, amministratori e legali
rappresentanti dell'impresa esclusa.
6. Sono corrisposti annualmente contributi alle imprese di
produzione, iscritte negli elenchi di cui all'articolo 3, per lo
sviluppo di sceneggiature originali, di particolare rilievo
culturale o sociale. Il contributo e' revocato in caso di mancata
presentazione del corrispondente progetto filmico entro due anni
dalla data di erogazione. Esso viene restituito in caso di
concessione dei contributi previsti ai commi 2 e 3. Una quota
percentuale della somma, definita con il decreto ministeriale di
cui all'articolo 12, comma 5, e' destinata all'autore della
sceneggiatura.
7. Un'apposita giuria, composta da cinque eminenti personalita'
della cultura, designate dal Ministro, provvede all'attribuzione
dei premi di qualita' di cui all'articolo 17.";
d) all'articolo 8, al comma 1, lettera a), le parole: "nonche'
all'ammissione al finanziamento di cui all'articolo 13, comma 6,
del presente decreto, ed alla valutazione delle sceneggiature di
cui all'articolo 13, comma 8" sono sostituite dalle seguenti:
"nonche' alla valutazione delle sceneggiature di cui all'articolo
13, comma 6" e, al comma 2, lettera d), le parole: "comma 8" sono
sostituite dalle seguenti: "comma 6";
e) all'articolo 17, comma 1, le parole: "comma 9" sono sostituite
dalle seguenti: "comma 7";
f) all'articolo 20, comma 1, secondo periodo, le parole: "comma 8"
sono sostituite dalle seguenti: "comma 6".
1152. Per interventi di ammodernamento e di potenziamento della
viabilita' secondaria esistente nella Regione siciliana e nella
regione Calabria, non compresa nelle strade gestite dalla societa'
ANAS Spa, una quota rispettivamente pari a 350 milioni di euro e a
150 milioni di euro per l'anno 2007 e' assegnata in sede di riparto
delle somme stanziate sul fondo per le aree sottoutilizzate. Con
decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, si provvede alla ripartizione di
tali risorse tra le province della Regione siciliana e le province
della regione Calabria, in proporzione alla viabilita' presente in
ciascuna di esse, e sono stabiliti criteri e modalita' di gestione
per l'utilizzo delle predette risorse.
1152-bis. Per le stesse finalita' e nelle medesime proporzioni e
modalita' stabilite ai sensi del comma 1152, alle province della
Regione siciliana e alle province della regione Calabria sono
assegnate rispettivamente le somme di 350 milioni di euro e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Agli oneri di
cui al presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione,
per i medesimi anni 2008 e 2009, dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 61, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
1153. Per la realizzazione di opere viarie del Veneto e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2007.
1154. Per la realizzazione di un piano straordinario di edilizia
residenziale pubblica sovvenzionata e' autorizzata la spesa di 30
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture, previa intesa in sede di Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalita' di
applicazione e di erogazione dei finanziamenti.
1155. All'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 92, le parole: "in apposito capitolo di spesa dello stato
di previsione del Ministero delle infrastrutture "Interventi per
la realizzazione di opere infrastrutturali e di tutela
dell'ambiente e difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"" sono
sostituite dalle seguenti: "in due distinti capitoli di spesa del
Ministero delle infrastrutture e del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare denominati rispettivamente
"Interventi per la realizzazione di opere infrastrutturali in
Sicilia e in Calabria" e "Interventi di tutela dell'ambiente e
difesa del suolo in Sicilia e in Calabria"";
b) al comma 93, le parole: "Ministro delle infrastrutture, di
concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di
concerto".
1156. A carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, si provvede ai
seguenti interventi, nei limiti degli importi rispettivamente
indicati, da stabilire in via definitiva con il decreto di cui al
comma 1159 del presente articolo:
a) entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con
proprio decreto, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
le organizzazioni nazionali comparativamente piu' rappresentative
dei lavoratori e dei datori di lavoro, adotta un programma
speciale di interventi e costituisce una cabina di regia nazionale
di coordinamento che concorre allo sviluppo dei piani territoriali
di emersione e di promozione di occupazione regolare nonche' alla
valorizzazione dei comitati per il lavoro e l'emersione del
sommerso (CLES). Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, e' istituito, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, un apposito Fondo per l'emersione
del lavoro irregolare (FELI), destinato al finanziamento, d'intesa
con le regioni e gli enti locali interessati, di servizi di
supporto allo sviluppo delle imprese che attivino i processi di
emersione di cui ai commi da 1192 a 1201. Ai fini della presente
lettera si provvede, per ciascuno degli anni 2007 e 2008, nei
limiti di 10 milioni di euro annui;
b) sono destinati 25 milioni di euro per l'anno 2007 alla finalita'
di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004,
n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre
2004, n. 291, e successive modificazioni;
c) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non oltre il 31 dicembre 2007, possono essere concessi trattamenti
di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilita' ai
dipendenti delle imprese esercenti attivita' commerciali con piu'
di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo,
compresi gli operatori turistici, con piu' di cinquanta dipendenti
e delle imprese di vigilanza con piu' di quindici dipendenti nel
limite massimo di spesa di 45 milioni di euro;
d) in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di
sostenere programmi per la riqualificazione professionale ed il
reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto, che hanno
prestato la propria opera presso aziende interessate da situazioni
di crisi, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sono definiti criteri e modalita' inerenti alle disposizioni di
cui alla presente lettera. Agli oneri di cui alla presente lettera
si provvede nel limite di 15 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2007 e 2008;
e) il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato
a stipulare con i comuni, nel limite massimo complessivo di 1
milione di euro per l'anno 2007, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, nuove convenzioni per lo
svolgimento di attivita' socialmente utili e per l'attuazione di
misure di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori
impegnati in attivita' socialmente utili, nella disponibilita' da
almeno sette anni di comuni con popolazione inferiore a 50.000
abitanti;
f) in deroga a quanto disposto dall'articolo 12, comma 4, del decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e limitatamente all'anno
2007, i comuni con meno di 5.000 abitanti che hanno vuoti in
organico possono, relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, procedere ad assunzioni di soggetti collocati in
attivita' socialmente utili nel limite massimo complessivo di
2.450 unita'. Alle misure di cui alla presente lettera e' esteso
l'incentivo di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto
legislativo 28 febbraio 2000, n. 81. Agli oneri relativi, nel
limite di 23 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal
ime e' integrato del predetto importo;
f-bis) al fine di favorire la stabilizzazione dei lavoratori di cui
all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000,
n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7
agosto 1997, n. 280, in favore della regione Calabria e della
regione Campania e' concesso un contributo per l'anno 2007
rispettivamente di 60 e 10 milioni di euro, da ripartire con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa stipula
di apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, a valere sul Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
che a tale fine e' integrato del predetto importo per l'anno 2007.
Ai soli fini della presente lettera e della lettera f), i
lavoratori impegnati nelle attivita' di cui all'articolo 3, comma
1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nella regione
Calabria sono equiparati ai lavoratori di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81.
g) il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con proprio
decreto, dispone annualmente di una quota del Fondo per
l'occupazione, nei limiti delle risorse disponibili del Fondo
medesimo, per interventi strutturali ed innovativi volti a
migliorare e riqualificare la capacita' di azione istituzionale e
l'informazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di
lotta al lavoro sommerso ed irregolare, promozione di nuova
occupazione, tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori,
iniziative in materia di protezione sociale ed in ogni altro
settore di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza
sociale.
g-bis) a decorrere dall'esercizio finanziario 2008, e' disposto lo
stanziamento di un ulteriore contributo di 50 milioni di euro
annui per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili e
per le iniziative connesse alle politiche attive per il lavoro in
favore delle regioni che rientrano negli obiettivi di convergenza
dei fondi strutturali dell'Unione europea attraverso la stipula di
un'apposita convenzione con il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale a valere sul Fondo di cui al presente comma.
1157. In via sperimentale per l'anno 2007 ed in attesa della
riforma degli ammortizzatori sociali, al fine di evitare il ricorso a
licenziamenti collettivi da parte di imprese interessate da processi
di cessione nell'ambito di procedure concorsuali in corso, e'
concessa, nel limite massimo complessivo di spesa di 10 milioni di
euro, ai datori di lavoro cessionari che si trovino nelle condizioni
di esercizio delle facolta' di cui al comma 4 dell'articolo 63 del
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, a titolo di
sperimentazione per la durata di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge ed in riferimento all'assunzione di
lavoratori in esubero dipendenti dalle predette imprese beneficiari
di trattamenti di integrazione salariale, l'applicazione degli sgravi
contributivi previsti dall'articolo 8, commi 4 e 4-bis, e
dall'articolo 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
secondo le procedure ivi previste come integrate dalle previsioni di
cui al comma 1158. Alla fine del periodo di sperimentazione, con
decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, attesi gli esiti della
sperimentazione, si puo' disporre la prosecuzione degli interventi,
compatibilmente con la disponibilita' delle predette risorse.
1158. Per le vendite intervenute nell'anno 2007 dopo l'entrata in
vigore della presente legge, con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, e' disposta, sulla base di apposito accordo sindacale
stipulato in sede governativa e di apposita relazione tecnica del
Ministero dello sviluppo economico che attesti la necessita'
dell'intervento per evitare il licenziamento dei lavoratori
dipendenti, la concessione delle agevolazioni contributive che si
applicano a decorrere dalla data della effettiva cessione
dell'azienda o del ramo di azienda.
1159. All'assegnazione delle risorse finanziarie per gli interventi
di cui al comma 1156 si provvede con decreto del Ministro del lavoro
e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze.
1160. Al fine di promuovere la creazione di nuovi posti di lavoro e
ridurre le uscite dal sistema produttivo dei lavoratori
ultracinquantacinquenni, e' istituito l'accordo di solidarieta' tra
generazioni, con il quale e' prevista, su base volontaria, la
trasformazione a tempo parziale dei contratti di lavoro dei
dipendenti che abbiano compiuto i 55 anni di eta' e la correlativa
assunzione con contratto di lavoro a tempo parziale, per un orario
pari a quello ridotto, di giovani inoccupati o disoccupati di eta'
inferiore ai 25 anni, oppure ai 29 anni se in possesso di diploma di
laurea.
1161. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23
agosto 1988, n. 400, sentite la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale, sono stabiliti le modalita'
della stipula e i contenuti degli accordi di solidarieta' di cui al
comma 1160, i requisiti di accesso al finanziamento e le modalita' di
ripartizione delle risorse per l'attuazione degli accordi nel limite
massimo complessivo di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2007 e
82,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1162. All'articolo 13, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68,
le parole: "e lire 60 miliardi a decorrere dall'anno 2000" sono
sostituite dalle seguenti: ", euro 37 milioni per l'anno 2007 ed euro
42 milioni a decorrere dall'anno 2008".
1163. Per il finanziamento delle attivita' di formazione
professionale di cui all'articolo 12 del decreto-legge 22 dicembre
1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
1982, n. 54, e' autorizzata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno
2007. Per i periodi successivi si provvede ai sensi dell'articolo 11,
comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni.
1164. A decorrere dall'anno 2008, i cittadini italiani rimpatriati
dall'Albania possono ottenere a domanda, dall'INPS, la ricostruzione,
nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la
vecchiaia ed i superstiti, delle posizioni assicurative relative a
periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettivamente svolti nel
predetto Paese dal l° gennaio 1955 al 31 dicembre 1997. Con decreto,
di natura non regolamentare, del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono disciplinate le modalita' di
attuazione del presente comma. Il Ministro dell'economia e delle
finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti
dall'attuazione del presente comma, anche ai fini dell'applicazione
dell' articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo
11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive
modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite
relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7,
secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1165. Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' autorizzata la spesa nel limite
massimo di euro 27.000.000 per l'anno 2007 e di euro 51.645.690 per
l'anno 2008 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che a tal fine e'
integrato dei predetti importi, rispettivamente, per l'anno 2007 e
per l'anno 2008.
1166. Nel limite complessivo di 35 milioni di euro, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale e' autorizzato a prorogare, previa
intesa con la regione interessata, limitatamente all'esercizio 2007,
le convenzioni stipulate, anche in deroga alla normativa vigente
relativa ai lavori socialmente utili, direttamente con gli enti
locali, per lo svolgimento di attivita' socialmente utili (ASU) e per
l'attuazione, nel limite complessivo di 15 milioni di euro, di misure
di politica attiva del lavoro riferite a lavoratori impiegati in ASU
nella disponibilita' degli stessi enti da almeno un triennio, nonche'
ai soggetti, provenienti dal medesimo bacino, utilizzati attraverso
convenzioni gia' stipulate in vigenza dell'articolo 10, comma 3, del
decreto legislativo l° dicembre 1997, n. 468, e successive
modificazioni, e prorogate nelle more di una definitiva
stabilizzazione occupazionale di tali soggetti. In presenza delle
suddette convenzioni, il termine di cui all'articolo 78, comma 2,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' prorogato al 31 dicembre
2007. Ai fini di cui al presente comma, il Fondo per l'occupazione,
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' rifinanziato di 50 milioni di euro per l'anno 2007.
1167. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, lettera a),
del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, si applicano anche
ai trattamenti di disoccupazione in pagamento dal 1° gennaio 2007.
1168. Al fine di coordinare specifici interventi di contrasto al
lavoro sommerso ed alla evasione contributiva, l'obbligo di fornitura
dei dati gravante sulle societa' e sugli enti di cui all'articolo 44,
comma 5, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e' esteso alle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
1169. I dati di cui al comma 1168 sono messi a disposizione, con
modalita' definite da apposite convenzioni, del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale anche mediante collegamenti telematici.
1170. Per l'attuazione di quanto previsto dai commi 1168 e 1169,
nonche' per la realizzazione della banca dati telematica di cui
all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 23 aprile 2004, n.
124, e successive modificazioni, il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale puo' avvalersi, sulla base di apposite
convenzioni, delle risorse umane e strumentali dell'INPS e
dell'INAIL.
1171. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, in
possesso dei dati personali e identificativi acquisiti per effetto
delle predette convenzioni, e' titolare del trattamento ai sensi
dell'articolo 28 del codice in materia di protezione dei dati
personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
1172. Nel settore agricolo, l'omesso versamento, nelle forme e nei
termini di legge, delle ritenute previdenziali e assistenziali
operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori
dipendenti configura le ipotesi di cui ai commi 1-bis, 1-ter e
1-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638.
All'articolo 2 del citato decreto-legge n. 463 del 1983, il comma 3
e' abrogato.
1173. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
1174. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
1175. A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e
contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e
legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei
datori di lavoro, del documento unico di regolarita' contributiva,
fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli
accordi e contratti collettivi nazionali nonche' di quelli regionali,
territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale.
1176. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, sentiti gli istituti previdenziali interessati e le parti
sociali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, da
emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono definite le modalita' di rilascio, i contenuti analitici
del documento unico di regolarita' contributiva di cui al comma 1175,
nonche' le tipologie di pregresse irregolarita' di natura
previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro da
non considerare ostative al rilascio del documento medesimo. In
attesa dell'entrata in vigore del decreto di cui al presente comma
sono fatte salve le vigenti disposizioni speciali in materia di
certificazione di regolarita' contributiva nei settori dell'edilizia
e dell'agricoltura.
1177. Gli importi delle sanzioni amministrative previste per la
violazione di norme in materia di lavoro, legislazione sociale,
previdenza e tutela della sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
entrate in vigore prima del 1° gennaio 1999 sono quintuplicati, ad
eccezione delle ipotesi di cui al comma 1178.
1178. COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
1179. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dei commi
1177 e 1178 integrano, a decorrere dall'anno 2007, la dotazione del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
1180. All'articolo 9-bis del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
"2. In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di
lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella
modalita' a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di
associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di
lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, gli enti pubblici
economici e le pubbliche amministrazioni sono tenuti a dame
comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale e'
ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di
instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa di trasmissione. La comunicazione deve indicare i dati
anagrafici del lavoratore, la data di assunzione, la data di
cessazione qualora il rapporto non sia a tempo indeterminato, la
tipologia contrattuale, la qualifica professionale e il trattamento
economico e normativo applicato. La medesima procedura si applica ai
tirocini di formazione e di orientamento e ad ogni altro tipo di
esperienza lavorativa ad essi assimilata. Le Agenzie di lavoro
autorizzate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono
tenute a comunicare, entro il ventesimo giorno del mese successivo
alla data di assunzione, al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la loro sede operativa, l'assunzione, la
proroga e la cessazione dei lavoratori temporanei assunti nel mese
precedente.
2-bis. In caso di urgenza connessa ad esigenze produttive, la
comunicazione di cui al comma 2 puo' essere effettuata entro cinque
giorni dall'instaurazione del rapporto di lavoro, fermo restando
l'obbligo di comunicare entro il giorno antecedente al Servizio
competente, mediante comunicazione avente data certa di trasmissione,
la data di inizio della prestazione, le generalita' del lavoratore e
del datore di lavoro".
1181. L'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 19 dicembre
2002, n. 297, e' abrogato.
1182. Fino alla effettiva operativita' delle modalita' di
trasferimento dei dati contenuti nei moduli per le comunicazioni
obbligatorie di cui al decreto previsto dall'articolo 4-bis, comma 7,
del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, resta in vigore
l'obbligo di comunicazione all'INAIL di cui all'articolo 14, comma 2,
del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, da effettuarsi
esclusivamente attraverso strumenti informatici. La medesima
comunicazione deve essere effettuata all'IPSEMA per gli assicurati
del settore marittimo.
1183. Al comma 5 dell'articolo 4-bis del decreto legislativo 21
aprile 2000, n. 181, sono aggiunte le seguenti lettere:
"e-bis) trasferimento del lavoratore;
e-ter) distacco del lavoratore;
e-quater) modifica della ragione sociale del datore di lavoro;
e-quinquies) trasferimento d'azienda o di ramo di essa".
1184. All'articolo 4-bis del decreto legislativo 21 aprile 2000, n.
181, il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. Le comunicazioni di assunzione, cessazione, trasformazione e
proroga dei rapporti di lavoro autonomo, subordinato, associato, dei
tirocini e di altre esperienze professionali, previste dalla
normativa vigente, inviate al Servizio competente nel cui ambito
territoriale e' ubicata la sede di lavoro, con i moduli di cui al
comma 7, sono valide ai fini dell'assolvimento degli obblighi di
comunicazione nei confronti delle direzioni regionali e provinciali
del lavoro, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale,
dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro, o di altre forme previdenziali sostitutive o esclusive,
nonche' nei confronti della Prefettura - Ufficio territoriale del
Governo.
6-bis. All'articolo 7, comma 1, del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "o lo assume per
qualsiasi causa alle proprie dipendenze" sono soppresse.
6-ter. Per le comunicazioni di cui al presente articolo, i datori di
lavoro pubblici e privati devono avvalersi dei servizi informatici
resi disponibili dai servizi competenti presso i quali e' ubicata la
sede di lavoro. Il decreto di cui al comma 7 disciplina anche le
modalita' e i tempi di applicazione di quanto previsto dal presente
comma".
1185. E' abrogato l'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.
1186. Alla lettera c) del secondo comma dell'articolo 197 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "e per il finanziamento di attivita' promozionali ed
eventi in materia di salute e sicurezza del lavoro, con particolare
riferimento ai settori a piu' elevato rischio infortunistico, nel
rispetto della legge 7 giugno 2000, n. 150, del relativo regolamento
di attuazione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21
settembre 2001, n. 422, e dei criteri e delle procedure individuati
ogni due anni con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale".
1187. Al fine di assicurare un adeguato e tempestivo sostegno ai
familiari delle vittime di gravi incidenti sul lavoro, anche per i
casi in cui le vittime medesime risultino prive della copertura
assicurativa obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali di cui al testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro,
di seguito denominato Fondo. Al Fondo e' conferita la somma di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le tipologie dei benefici concessi, ivi
comprese anticipazioni sulle prestazioni erogate dall'INAIL, nonche'
i requisiti e le modalita' di accesso agli stessi. (12)
1188. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e successive modificazioni, le parole: "e di 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005 e 2006" sono sostituite
dalle seguenti: "e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003, 2004, 2005, 2006 e 2007".
1189. Ai fini della collocazione in mobilita', entro il 31 dicembre
2007, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e
successive modificazioni, le disposizioni di cui all'articolo 1-bis
del decreto-legge 14 febbraio 2003, n. 23, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, si applicano, avuto
anche riguardo ai processi di riorganizzazione, ristrutturazione,
conversione, crisi o modifica degli assetti societari aziendali,
anche al fine di evitare il ricorso alla cassa integrazione guadagni
straordinaria, nel limite complessivo di 6.000 unita', a favore di
imprese o gruppi di imprese i cui piani di gestione delle eccedenze
occupazionali siano stati oggetto di esame presso il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale nel periodo dal 1" gennaio 2007 al
28 febbraio 2007. Alle imprese sottoposte alle procedure di cui al
decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, ed al decreto-legge 23
dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
febbraio 2004, n. 39, nonche' alle imprese del settore
dell'elettronica sottoposte a procedure concorsuali e ubicate nelle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia sono riservate rispettivamente 1.000 e 500 delle
unita' indicate nel periodo precedente. Gli oneri relativi alla
permanenza in mobilita', ivi compresi quelli relativi alla
contribuzione figurativa, sono posti a carico delle imprese per i
periodi che eccedono la mobilita' ordinaria. Ai lavoratori ammessi
alla mobilita' in base al presente comma si applicano, ai fini del
trattamento pensionistico, le disposizioni di cui all'articolo 11
della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e alla tabella A allegata al
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come sostituita dalla
citata legge n. 724 del 1994, nonche' le disposizioni di cui
all'articolo 59, commi 6, 7, lettere a) e b), e 8, della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. Le imprese o i
gruppi di imprese che intendono avvalersi della presente disposizione
devono presentare domanda al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 31 marzo 2007. Per l'attuazione del presente comma
e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2007, di 59
milioni di euro per l'anno 2008 e di 140 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2009.
1190. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel
limite complessivo di spesa di 460 milioni di euro a carico del Fondo
per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge
20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
puo' disporre, entro il 31 dicembre 2007, in deroga alla vigente
normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuita', dei
trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di
mobilita' e di disoccupazione speciale, nel caso di programmi
finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con
riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, ovvero miranti
al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in
specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 15 giugno
2007 che recepiscono le intese gia' stipulate in sede istituzionale
territoriale ed inviate al Ministero del lavoro e della previdenza
sociale entro il 20 maggio 2007. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui al primo periodo, i trattamenti concessi ai sensi
dell'articolo 1, comma 410, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e
successive modificazioni, possono essere prorogati, con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, qualora i piani di gestione
delle eccedenze gia' definiti in specifici accordi in sede
governativa abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del
10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31
dicembre 2006. La misura dei trattamenti di cui al secondo periodo e'
ridotta del 10 per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento
nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe
successive. All' articolo 1, comma 155, primo periodo, della legge 30
dicembre 2004, n. 311, come modificato dall'articolo 13, comma 2,
lettera b), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertite, con
modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007".
1191. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma
1190, sono destinati 12 milioni di euro, a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2007, di una
indennita' pari al trattamento massimo di integrazione salariale
straordinaria, nonche' alla relativa contribuzione figurativa ed agli
assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano
lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n.
84, previa determinazione dei criteri da stabilirsi con decreto del
Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale.
1192. Al fine di procedere alla regolarizzazione e al
riallineamento retributivo e contributivo di rapporti di lavoro non
risultanti da scritture o da altra documentazione obbligatoria, i
datori di lavoro possono presentare, nelle sedi dell'INPS
territorialmente competenti, entro il 30 settembre 2008, apposita
istanza ai sensi del comma 1193.
1193. L'istanza di cui al comma 1192 puo' essere presentata
esclusivamente dai datori di lavoro che abbiano proceduto alla
stipula di un accordo aziendale ovvero territoriale, nei casi in cui
nelle aziende non siano presenti le rappresentanze sindacali o
unitarie, con le organizzazioni sindacali aderenti alle associazioni
nazionali comparativamente piu' rappresentative finalizzato alla
regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui al comma 1192.
Nell'istanza il datore di lavoro indica le generalita' dei lavoratori
che intende regolarizzare ed i rispettivi periodi oggetto di
regolarizzazione, comunque non anteriori ai cinque anni precedenti
alla data di presentazione dell'istanza medesima.
1194. L'accordo sindacale di cui al comma 1193, da allegare
all'istanza, disciplina la regolarizzazione dei rapporti di lavoro
mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato e promuove la
sottoscrizione di atti di conciliazione individuale che producono,
nel rispetto della procedura dettata dalla normativa vigente,
l'effetto conciliativo di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, e
a quelli ad essi connessi e conseguenti derivanti dai fatti descritti
nella istanza di regolarizzazione e per i periodi in essa indicati,
nonche' ai diritti di natura risarcitoria per i periodi medesimi.
1195. Ai fini del comma 1192 si applica il termine di prescrizione
quinquennale per i periodi di mancata contribuzione precedenti al
periodo oggetto di regolarizzazione di cui al comma 1193. L'accesso
alla procedura di cui ai commi da 1192 a 1201 e' consentito anche ai
datori di lavoro che non siano stati destinatari di provvedimenti
amministrativi o giurisdizionali definitivi concernenti il pagamento
dell'onere contributivo ed assicurativo evaso o le connesse sanzioni
amministrative. Gli effetti di tali provvedimenti sono comunque
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui al comma
1196. In ogni caso l'accordo sindacale di cui al comma 1194 comprende
la regolarizzazione delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali
sussistano le stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia
stata oggetto di accertamenti ispettivi.
1196. All'adempimento degli obblighi contributivi e assicurativi a
carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto
della procedura di regolarizzazione si provvede mediante il
versamento di una somma pari a due terzi di quanto dovuto tempo per
tempo alle diverse gestioni assicurative relative ai lavoratori
dipendenti secondo le seguenti modalita': a) versamento all'atto
dell'istanza di una somma pari ad un quinto del totale dovuto; b) per
la parte restante, pagamento in sessanta rate mensili di pari importo
senza interessi. I lavoratori sono comunque esclusi dal pagamento
della parte di contribuzione a proprio carico. La misura del
trattamento previdenziale relativa ai periodi oggetto di
regolarizzazione e' determinata in proporzione alle quote
contributive effettivamente versate.
1197. Il versamento della somma di cui al comma 1196 comporta
l'estinzione dei reati previsti da leggi speciali in materia di
versamenti di contributi e premi, nonche' di obbligazioni per
sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connesso
alla denuncia e il versamento dei contributi e dei premi, ivi
compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle
disposizioni per 1' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche'
all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito,
con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia
di sgravi degli oneri sociali.
1198. Nei confronti dei datori di lavoro che hanno presentato
l'istanza di regolarizzazione di cui al comma 1192, per la durata di
un anno a decorrere dalla data di presentazione, sono sospese le
eventuali ispezioni e verifiche da parte degli organi di controllo e
vigilanza nelle materie oggetto della regolarizzazione, ad esclusione
di quelle concernenti la tutela della salute e la sicurezza dei
lavoratori. Resta ferma la facolta' dell'organo ispettivo di
verificare la fondatezza di eventuali elementi nuovi che dovessero
emergere nelle materie oggetto della regolarizzazione, al fine
dell'integrazione della regolarizzazione medesima da parte del datore
di lavoro. L'efficacia estintiva di cui al comma 1197 resta
condizionata al completo adempimento degli obblighi in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori.
1199. Le agevolazioni contributive di cui al comma 1196 sono
temporaneamente sospese nella misura del 50 per cento e
definitivamente concesse al termine di ogni anno di lavoro prestato
regolarmente da parte dei lavoratori di cui al comma 1194.
1200. La concessione delle agevolazioni di cui al comma 1196 resta
condizionata al mantenimento in servizio del lavoratore per un
periodo non inferiore a ventiquattro mesi dalla regolarizzazione del
rapporto di lavoro, salve le ipotesi di dimissioni o di licenziamento
per giusta causa.
1201. Ferma restando l'attivita' di natura istruttoria di spettanza
dell'INPS, il direttore della direzione provinciale del lavoro,
congiuntamente ai direttori provinciali delIINPS, dell'INAIL e degli
altri enti previdenziali, nell'ambito del coordinamento di cui all'
articolo 5 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, adottano i
provvedimenti di accoglimento delle istanze di cui al comma 1192,
previa, ove necessario, richiesta di integrazione della
documentazione prodotta.
1202. In attesa di una revisione della disciplina della
totalizzazione e della ricongiunzione dei periodi contributivi
afferenti alle diverse gestioni previdenziali, al fine di promuovere
la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti
di lavoro subordinato nonche' di garantire il corretto utilizzo dei
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30
settembre 2008 , possono stipulare accordi aziendali ovvero
territoriali, nei casi in cui nelle aziende non siano presenti le
rappresentanze sindacali unitarie o aziendali, con le organizzazioni
sindacali aderenti alle associazioni nazionali comparativamente piu'
rappresentative conformemente alle previsioni dei commi da 1203 a
1208.
1203. Gli accordi sindacali di cui al comma 1202 promuovono la
trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e
continuativa, anche a progetto, mediante la stipula di contratti di
lavoro subordinato. A seguito dell'accordo i lavoratori interessati
alla trasformazione sottoscrivono atti di conciliazione individuale
conformi alla disciplina di cui agli articoli 410 e 411 del codice di
procedura civile. I contratti di lavoro stipulati a tempo
indeterminato godono dei benefici previsti dalla legislazione
vigente.
1204. Per i lavoratori che continuano ad essere titolari di
rapporti di collaborazione coordinata a progetto, le parti sociali,
ai sensi del comma 4 dell'articolo 61 e dell' articolo 63 del decreto
legislativo 10 settembre 2003, n. 276, possono stabilire, anche
attraverso accordi interconfederali, misure atte a contribuire al
corretto utilizzo delle predette tipologie di lavoro nonche'
stabilire condizioni piu' favorevoli per i collaboratori. Il
Ministero del lavoro e della previdenza sociale provvede ad
effettuare azioni di monitoraggio relative all'evoluzione della media
dei corrispettivi effettivamente versati ai collaboratori coordinati
a progetto, al netto delle ritenute previdenziali, al fine di
effettuare un raffronto con la media dei corrispettivi versati nei
tre anni precedenti a quello di entrata in vigore delle disposizioni
di cui alla presente legge.
1205. La validita' degli atti di conciliazione di cui al comma 1203
rimane condizionata all'adempimento dell'obbligo, per il solo datore
di lavoro, del versamento alla gestione separata di cui all'articolo
2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, a titolo di
contributo straordinario integrativo finalizzato al miglioramento del
trattamento previdenziale, di una somma pari alla meta' della quota
di contribuzione a carico dei committenti per i periodi di vigenza
dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa anche a
progetto, per ciascun lavoratore interessato alla trasformazione del
rapporto di lavoro.
1206. I datori di lavoro depositano presso le competenti sedi
dell'INPS gli atti di conciliazione di cui al comma 1203, unitamente
ai contratti stipulati con ciascun lavoratore e all'attestazione
dell'avvenuto versamento di una somma pari ad un terzo del totale
dovuto ai sensi del comma 1205. I datori di lavoro sono autorizzati a
provvedere per la parte restante del dovuto in trentasei ratei
mensili successivi. Il Ministero del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze,
approva i relativi accordi con riferimento alla possibilita' di
integrare presso la gestione separata dell'INPS la posizione
contributiva del lavoratore interessato nella misura massima
occorrente per il raggiungimento del livello contributivo previsto
nel fondo pensioni lavoratori dipendenti nei limiti delle risorse
finanziarie di cui al comma 1209. Qualora il datore di lavoro non
proceda ai versamenti di cui al presente comma, si applicano le
sanzioni previste dalla normativa vigente in caso di omissione
contributiva.
1207. Gli atti di conciliazione di cui al comma 1203 producono
l'effetto di cui agli articoli 410 e 411 del codice di procedura
civile con riferimento ai diritti di natura retributiva, contributiva
e risarcitoria per il periodo pregresso. Il versamento della somma di
cui al comma 1205 comporta l'estinzione dei reati previsti da leggi
speciali in materia di versamenti di contributi o premi e di imposte
sui redditi, nonche' di obbligazioni per sanzioni amministrative e
per ogni altro onere accessorio connesso alla denuncia e il
versamento dei contributi e dei premi, ivi compresi quelli di cui
all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonche' all'articolo 18 del
decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli
oneri sociali. Per effetto degli atti di conciliazione, e' precluso
ogni accertamento di natura fiscale e contributiva per i pregressi
periodi di lavoro prestato dai lavoratori interessati dalle
trasformazioni di cui ai commi da 1202 a 1208.
1208. L'accesso alla procedura di cui al comma 1202 e' consentito
anche ai datori di lavoro che siano stati destinatari di
provvedimenti amministrativi o giurisdizionali non definitivi
concernenti la qualificazione del rapporto di lavoro. In ogni caso
l'accordo sindacale di cui al comma 1202 comprende la stabilizzazione
delle posizioni di tutti i lavoratori per i quali sussistano le
stesse condizioni dei lavoratori la cui posizione sia stata oggetto
di accertamenti ispettivi. Gli effetti di tali provvedimenti sono
sospesi fino al completo assolvimento degli obblighi di cui ai commi
1205 e 1206.
1209. Per le finalita' dei commi da 1202 a 1208 e' autorizzata la
spesa di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
1210. I contratti di lavoro subordinato di cui al comma 1203
prevedono una durata del rapporto di lavoro non inferiore a
ventiquattro mesi.
1211. All'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007" e
dopo le parole: "e di 45 milioni di euro per il 2006" sono inserite
le seguenti: "nonche' di 37 milioni di euro per il 2007".
1212. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20
marzo 1998, n. 52, e successive modificazioni, le parole: "31
dicembre 2006" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2007". Ai
fini dell'attuazione del presente comma, e' autorizzata per l'anno
2007 la spesa di 25 milioni di euro a valere sul Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236.
1213. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1214. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1215. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1216. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1217. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1218. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1219. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1220. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1221. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1222. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1223. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 2008, N.34
1224. All'articolo 3, comma 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89, le
parole: ", del Ministro delle finanze quando si tratta di
procedimenti del giudice tributario. Negli altri casi e' proposto nei
confronti del Presidente del Consiglio dei ministri" sono sostituite
dalle seguenti: ". Negli altri casi e' proposto nei confronti del
Ministro dell'economia e delle finanze".
1225. Le disposizioni di cui al comma 1224, si applicano ai
procedimenti iniziati dopo la data di entrata in vigore della
presente legge. Al fine di razionalizzare le procedure di spesa ed
evitare maggiori oneri finanziari conseguenti alla violazione di
obblighi internazionali, ai pagamenti degli indennizzi procede,
comunque, il Ministero dell'economia e delle finanze. I pagamenti di
somme di denaro conseguenti alle pronunce di condanna della Corte
europea dei diritti dell'uomo emanate nei confronti dello Stato
italiano sono effettuati dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono
individuate le risorse umane, strumentali e finanziarie da trasferire
per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1224, ed al
presente comma.
1226. Al fine di prevenire ulteriori procedure di infrazione, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono
provvedere agli adempimenti previsti dagli articoli 4 e 6 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, o al loro
completamento, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sulla base di criteri minimi uniformi definiti con
apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare.(18)
1227. Per il sostegno del settore turistico e' autorizzata la spesa
di 10 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2007, 2008 e
2009. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la
competitivita' del turismo, si provvede all'attuazione del presente
comma. (16)
1228. Per le finalita' di sviluppo del settore del turismo e per il
suo posizionamento competitivo quale fattore produttivo di interesse
nazionale, onde consentire la realizzazione di progetti di eccellenza
per lo sviluppo e la promozione del sistema turistico nazionale,
nonche' il recupero della sua competitivita' sul piano
internazionale, il Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita'
del turismo della Presidenza del Consiglio dei ministri puo'
stipulare appositi protocolli di intesa con le regioni e gli enti
locali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Per il cofinanziamento delle iniziative e dei progetti presentati ai
sensi del periodo precedente, e' autorizzata la spesa di 48 milioni
di europer ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Il Dipartimento per
lo sviluppo e la competitivita' del turismo provvede a cofinanziare
le iniziative e i progetti di cui al presente comma attraverso
accordi di programma con le regioni territorialmente interessate.(16)
1229. E' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, da assegnare all'Osservatorio nazionale
del turismo di cui all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14
marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
maggio 2005, n. 80, da destinare specificamente per le attivita' di
monitoraggio della domanda e dei flussi turistici ed identificazione
di strategie di interesse nazionale per lo sviluppo e la
competitivita' del settore.
1230. Al fine di garantire il cofinanziamento dello Stato agli
oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto
collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico
locale, a decorrere dall'anno 2007 e' autorizzata la spesa di 190
milioni di euro. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate
alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano con
decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281. Le risorse sono attribuite con riferimento alla consistenza del
personale in servizio alla data del 30 ottobre 2006 presso le aziende
di trasporto pubblico locale e presso le aziende ferroviarie,
limitatamente a quelle che applicano il contratto autoferrotranvieri
di cui all'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47.
Le spese sostenute dalle regioni e dalle province autonome di Trento
e di Bolzano per la corresponsione alle aziende degli importi
assegnati sono escluse dal patto di stabilita' interno.
1231. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 21 febbraio 2005,
n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n.
58, al secondo periodo, dopo le parole: "presso le aziende di
trasporto pubblico locale" sono aggiunte le seguenti: "e presso le
aziende ferroviarie, limitatamente a quelle che applicano il
contratto autoferrotranvieri di cui all'articolo 23 del decreto-legge
24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 febbraio 2004, n. 47".
1232. Alle lettere a), b) e c) del comma 74 dell'articolo 1 della
legge 23 dicembre 2005, n. 266, le parole: "Agenzia delle entrate:
0,71 per cento", "Agenzia del territorio: 0,13 per cento" e "Agenzia
delle dogane: 0,15 per cento" sono sostituite, rispettivamente, dalle
seguenti: "Agenzia delle entrate: 0,7201 per cento", "Agenzia del
territorio: 0,1592 per cento" e "Agenzia delle dogane: 0,1668 per
cento".
1233. II comma 69 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e' sostituito dal seguente:
"69. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma,
della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota
destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF), e' ridotta di 35 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009".
1234. Per l'anno finanziario 2007, fermo quanto gia' dovuto dai
contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche,
una quota pari al 5 per mille dell'imposta stessa e' destinata in
base alla scelta del contribuente alle seguenti finalita':
a) sostegno delle organizzazioni non lucrative di utilita' sociale di
cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n.
460, e successive modificazioni, nonche' delle associazioni di
promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e
provinciali, previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della
legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni riconosciute
che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
a), del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 , nonche'
delle fondazioni nazionali di carattere culturale e delle
fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui
all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460;
b) finanziamento agli enti della ricerca scientifica e
dell'universita';
c) finanziamento agli enti della ricerca sanitaria.
1235. Una quota pari allo 0,5 per cento del totale determinato
dalle scelte dei contribuenti ai sensi del comma 1234 del presente
articolo e' destinata all'Agenzia per le organizzazioni non lucrative
di utilita' sociale ed alle organizzazioni nazionali rappresentative
degli enti di cui alla lettera a) del comma 1234 riconosciute come
parti sociali e alla copertura degli oneri necessari alla
liquidazione agli aventi diritto delle quote del cinque per mille
relative agli anni finanziari 2006 e 2007.
1236. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della solidarieta'
sociale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono stabilite l'individuazione dei soggetti e le modalita' di
riparto delle somme di cui al comma 1235.
1237. Per le finalita' di cui ai commi da 1234 a 1236 e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 400 milioni di euro per
l'anno 2008.
1238. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito un fondo, con la dotazione di 350 milioni di euro per
l'anno 2007 e di 450 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e
2009, in conto spese per il funzionamento, con particolare riguardo
alla tenuta in efficienza dello strumento militare, mediante
interventi di sostituzione, ripristino e manutenzione ordinaria e
straordinaria di mezzi, materiali, sistemi, infrastrutture,
equipaggiamenti e scorte, assicurando l'adeguamento delle capacita'
operative e dei livelli di efficienza ed efficacia delle componenti
militari, anche in funzione delle operazioni internazionali di pace.
Il fondo e' altresi' alimentato con i pagamenti a qualunque titolo
effettuati da Stati od organizzazioni internazionali, ivi compresi i
rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale
corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane
nell'ambito delle citate missioni di pace. A tale fine non si applica
l'articolo 1, comma 46, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Il
Ministro della difesa e' autorizzato con propri decreti, da
comunicare con evidenze informatiche al Ministero dell'economia e
delle finanze, a disporre le relative variazioni di bilancio. (12)
1239. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' autorizzata la
spesa di 20 milioni di euro da destinare al finanziamento di un
programma straordinario di edilizia per la costruzione, acquisizione
o manutenzione di alloggi per il personale volontario delle Forze
armate.
1240. E' autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la
spesa di euro 1 miliardo per il finanziamento della partecipazione
italiana alle missioni internazionali di pace. A tal fine e'
istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze. (27) (48)
1241. Il termine per le autorizzazioni di spesa per la
continuazione delle missioni internazionali di cui al decreto-legge 5
luglio 2006, n. 224, alla legge 4 agosto 2006, n. 247, e al
decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 ottobre 2006, n. 270, in scadenza al 31 dicembre 2006,
e' prorogato al 31 gennaio 2007. A tale scopo le amministrazioni
competenti sono autorizzate a sostenere una spesa mensile nel limite
di un dodicesimo degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre a
valere sul fondo di cui al comma 1240. A tale scopo, su richiesta
delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle
finanze dispone il necessario finanziamento. Il Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato a disporre, con propri
decreti, le relative variazioni di bilancio. Alle missioni di cui al
presente comma si applica l'articolo 5 del citato decreto-legge n.
253 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 270 del
2006.
1242. E' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro, per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per la proroga della convenzione tra il
Ministero delle comunicazioni e il Centro di produzione Spa,
stipulata ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 11 luglio
1998, n. 224.
1243. L'autorizzazione di spesa correlata alla costituzione della
Fondazione per la promozione dello sviluppo della ricerca avanzata
nel campo delle biotecnologie, di cui all'articolo 1, comma 341,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' ridotta di 10 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008 e di 50 milioni di euro per
l'anno 2009.
1244. Il finanziamento annuale previsto dall'articolo 52, comma 18,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come rideterminato dalla legge
27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 350, dalla
legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dalla legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' incrementato di 30 milioni di euro per l'anno 2007, di 45
milioni di euro per l'anno 2008 e di 35 milioni di euro per l'anno
2009.
1245. In attuazione del principio costituzionale del pluralismo
dell'informazione e al fine di tutelare e promuovere lo sviluppo del
settore dell'editoria, il Governo elabora, entro sei mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, una proposta di riforma
della disciplina dello stesso settore. La riforma dovra' essere
riferita tanto al prodotto quanto al mercato editoriale e alle
provvidenze pubbliche ed essere indirizzata a sostenere le
possibilita' di crescita e di innovazione tecnologica delle imprese e
la creazione di nuovi posti di lavoro, in coerenza con gli obiettivi
di finanza pubblica e con la normativa europea. In particolare la
riforma dovra' tenere conto della normativa europea in materia di
servizi postali, privilegiando, quali destinatarie delle agevolazioni
tariffarie, le imprese editoriali di minori dimensioni, l'editoria
destinata alle comunita' italiane all'estero e le imprese no profit.
1246. Con riferimento ai contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e
8 della legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni,
nonche' all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990, n. 223,
e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3
maggio 2004, n. 112, le erogazioni si effettuano, ove necessario,
mediante il riparto percentuale dei contributi tra gli aventi
diritto. In questo caso le quote restanti sono erogate anche oltre il
termine indicato dall'articolo 1, comma 454, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
1247. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto
1990, n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese
radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata
in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano
il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due
rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di
movimento, nonche' alle imprese radiofoniche private che abbiano
svolto attivita' di informazione di interesse generale ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 250. Le altre imprese radiofoniche ed i
canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della
legge 3 maggio 2004, n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005
abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della
legge 7 agosto 1990, n. 250, continuano a percepire in via
transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla
ridefinizione dei requisiti di accesso. A decorrere dall' anno 2007,
il finanziamento annuale di cui al comma 1244 spetta, nella misura
del 15 per cento dell'ammontare globale dei contributi stanziati,
alle emittenti radiofoniche locali legittimamente esercenti alla data
di entrata in vigore della presente legge. (14)
1248. Le convenzioni aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20 della
legge 14 aprile 1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre 2005,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2006.
1249. Gli adempimenti e gli oneri finanziari relativi alle
pubblicazioni di atti, di cui all'articolo 26 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, all'articolo 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995,
n. 481, e all'articolo 1, comma 21, della legge 31 luglio 1997, n.
249, sono posti a carico delle Autorita' interessate.
1250. Il Fondo per le politiche della famiglia di cui all'articolo
19, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di
210 milioni di euro per l'anno 2007 e di 180 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il Ministro delle politiche per la
famiglia utilizza il Fondo: per istituire e finanziare l'Osservatorio
nazionale sulla famiglia prevedendo la rappresentanza paritetica
delle amministrazioni statali da un lato e delle regioni, delle
province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali
dall'altro, nonche' la partecipazione dell'associazionismo e del
terzo settore; per finanziare le iniziative di conciliazione del
tempo di vita e di lavoro di cui all'articolo 9 della legge 8 marzo
2000, n. 53; per sperimentare iniziative di abbattimento dei costi
dei servizi per le famiglie con numero di figli pari o superiore a
quattro; per sostenere l'attivita' dell'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo 17
della legge 3 agosto 1998, n. 269, e successive modificazioni,
dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui alla legge 23
dicembre 1997, n. 451; per sviluppare iniziative che diffondano e
valorizzino le migliori iniziative in materia di politiche familiari
adottate da enti pubblici e privati, enti locali, imprese e
associazioni; per sostenere le adozioni internazionali e garantire il
pieno funzionamento della Commissione per le adozioni internazionali.
1251. Il Ministro delle politiche per la famiglia si avvale
altresi' del Fondo per le politiche della famiglia al fine di:
a) finanziare l'elaborazione, realizzata d'intesa con le altre
amministrazioni statali competenti e con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, di un piano nazionale per la famiglia che costituisca il
quadro conoscitivo, promozionale e orientativo degli interventi
relativi all'attuazione dei diritti della famiglia, nonche'
acquisire proposte e indicazioni utili per il Piano e verificarne
successivamente l'efficacia, attraverso la promozione e
l'organizzazione con cadenza biennale di una Conferenza nazionale
sulla famiglia;
b) realizzare, unitamente al Ministro della salute, una intesa in
sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6,
della legge 5 giugno 2003, n. 131, avente ad oggetto criteri e
modalita' per la riorganizzazione dei consultori familiari,
finalizzata a potenziarne gli interventi sociali in favore delle
famiglie;
c) promuovere e attuare in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e
con il Ministro della pubblica istruzione, un accordo tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
per la qualificazione del lavoro delle assistenti familiari.
c-bis) favorire la permanenza od il ritorno nella comunita' familiare
di persone parzialmente o totalmente non autosufficienti in
alternativa al ricovero in strutture residenziali socio-sanitarie.
A tal fine il Ministro delle politiche per la famiglia, di
concerto con i Ministri della solidarieta' sociale e della salute,
promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno
2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
avente ad oggetto la definizione dei criteri e delle modalita'
sulla base dei quali le regioni, in concorso con gli enti locali,
definiscono ed attuano un programma sperimentale di interventi al
quale concorrono i sistemi regionali integrati dei servizi alla
persona;
c-ter) finanziare iniziative di carattere informativo ed educativo
volte alla prevenzione di ogni forma di abuso sessuale nei
confronti di minori, promosse dall'Osservatorio per il contrasto
della pedofilia e della pornografia minorile di cui all'articolo
17, comma 1-bis, della legge 3 agosto 1998, n. 269.
1252. Il Ministro delle politiche per la famiglia, con proprio
decreto, ripartisce gli stanziamenti del Fondo delle politiche per la
famiglia tra gli interventi di cui ai commi 1250 e 1251.(14b)
1253. Il Ministro delle politiche per la famiglia, entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento
adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, disciplina l'organizzazione amministrativa e
scientifica dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia di cui al
comma 1250.
1254. L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e' sostituito
dal seguente:
"Art. 9. - (Misure a sostegno della flessibilita' di orario) - 1. Al
fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare tempi di
vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo delle politiche per la
famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.
223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.
248, e' destinata annualmente una quota individuata con decreto del
Ministro delle politiche per la famiglia, al fine di erogare
contributi, di cui almeno il 50 per cento destinati ad imprese fino a
cinquanta dipendenti, in favore di aziende, aziende sanitarie locali
e aziende ospedaliere che applichino accordi contrattuali che
prevedano azioni positive per le finalita' di cui al presente comma,
ed in particolare:
a) progetti articolati per consentire alla lavoratrice madre o al
lavoratore padre, anche quando uno dei due sia lavoratore
autonomo, ovvero quando abbiano in affidamento o in adozione un
minore, di usufruire di particolari forme di flessibilita' degli
orari e dell'organizzazione del lavoro, tra cui part time,
telelavoro e lavoro a domicilio, orario flessibile in entrata o in
uscita, banca delle ore, flessibilita' sui turni, orario
concentrato, con priorita' per i genitori che abbiano bambini fino
a dodici anni di eta' o fino a quindici anni, in caso di
affidamento o di adozione, ovvero figli disabili a carico;
b) programmi di formazione per il reinserimento dei lavoratori dopo
il periodo di congedo;
c) progetti che consentano la sostituzione del titolare di impresa o
del lavoratore autonomo, che benefici del periodo di astensione
obbligatoria o dei congedi parentali, con altro imprenditore o
lavoratore autonomo;
d) interventi ed azioni comunque volti a favorire la sostituzione, il
reinserimento, l'articolazione della prestazione lavorativa e la
formazione dei lavoratori con figli minori o disabili a carico
ovvero con anziani non autosufficienti a carico".
1255. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
1256. COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 2009, N. 69
1257. All'articolo 7, comma 4, primo periodo, della legge 3
dicembre 1999, n. 493, le parole: "33 per cento" sono sostituite
dalle seguenti: "27 per cento".
1258. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e
l'adolescenza, di cui all'articolo 1 della legge 28 agosto 1997, n.
285, a decorrere dall'anno 2007, e' determinata, limitatamente alle
risorse destinate ai comuni di cui al comma 2, secondo periodo, dello
stesso articolo 1 annualmente dalla legge finanziaria, con le
modalita' di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 5 agosto 1978,
n. 468, e successive modificazioni. Le somme impegnate ma non
liquidate entro la chiusura dell'esercizio finanziario in attuazione
dell'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, in
favore dei comuni ivi indicati sono conservate nella dotazione dello
stato di previsione del Ministero della solidarieta' sociale per
cinque anni.
1259. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province
autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more
dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro
delle politiche per la famiglia, di concerto con i Ministri della
pubblica istruzione, della solidarieta' sociale e per i diritti e le
pari opportunita', promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100
milioni di euro per l'anno 2007, 170 milioni di euro per l'anno 2008
e 100 milioni di euro per l'anno 2009. Nell'intesa sono stabiliti,
sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione
statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le
modalita' sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di
intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi
socioeducativi, al quale concorrono gli asili nido, i servizi
integrativi, diversificati per modalita' strutturali, di accesso, di
frequenza e di funzionamento, e i servizi innovativi nei luoghi di
lavoro, presso le famiglie e presso i caseggiati, al fine di favorire
il conseguimento entro il 2010, dell'obiettivo comune della copertura
territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di
Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti
tra le diverse aree del Paese. Per le finalita' del piano e'
autorizzata una spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2007, di 170
milioni di euro per l'anno 2008 e di 100 milioni di euro per l'anno
2009. (10)
1260. Per le finalita' di cui al comma 1259 puo' essere utilizzata
parte delle risorse stanziate per il Fondo per le politiche della
famiglia di cui al comma 1250.
1261. 11 Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di cui una quota per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009 da destinare al Fondo nazionale contro
la violenza sessuale e di genere. Il Ministro per i diritti e le pari
opportunita', con decreto emanato di concerto con i Ministri della
solidarieta' sociale, del lavoro e della previdenza sociale, della
salute e delle politiche per la famiglia, stabilisce i criteri di
ripartizione del Fondo, che dovra' prevedere una quota parte da
destinare all'istituzione di un Osservatorio nazionale contro la
violenza sessuale e di genere e una quota parte da destinare al piano
d'azione nazionale contro la violenza sessuale e di genere.(14b)
1262. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno @
istituito un Fondo da ripartire per fare fronte alle spese, escluse
quelle per il personale, connesse agli interventi in materia di
immigrazione ed asilo ed al funzionamento dei servizi connessi alla
gestione delle emergenze derivanti dai flussi migratori, con
dotazione di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Con
decreti del Ministro dell'interno, da comunicare, anche con evidenze
informatiche, al Ministero dell'economia e delle finanze, tramite
l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni
parlamentari e alla Corte dei conti, si provvede alla ripartizione
del Fondo tra le unita' previsionali di base del centro di
responsabilita' "Dipartimento per le liberta' civili e
l'immigrazione" del medesimo stato di previsione.
1263. Per le attivita' di prevenzione di cui all'articolo 2 della
legge 9 gennaio 2006, n. 7, e' autorizzata l'ulteriore spesa di
500.000 euro annui.
1264. Al fine di garantire l'attuazione dei livelli essenziali
delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio
nazionale con riguardo alle persone non autosufficienti, e' istituito
presso il Ministero della solidarieta' sociale un fondo denominato
"Fondo per le non autosufficienze", al quale e' assegnata la somma di
100 milioni di euro per l'anno 2007 e di 200 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2008 e 2009. (12) (43)
1265. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1264 sono adottati dal Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro della salute, con
il Ministro delle politiche per la famiglia e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281.
1266. All'articolo 42, comma 5, del testo unico delle disposizioni
legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della
paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e
successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"I soggetti che usufruiscono dei permessi di cui al presente comma
per un periodo continuativo non superiore a sei rgesi hanno diritto
ad usufruire di permessi non retribuiti in misura pari al numero dei
giorni di congedo ordinario che avrebbero maturato nello stesso arco
di tempo lavorativo, senza riconoscimento del diritto a contribuzione
figurativa".
1267. Al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei
loro familiari, e' istituito presso il Ministero della solidarieta'
sociale un fondo denominato "Fondo per l'inclusione sociale degli
immigrati", al quale e' assegnata la somma di 50 milioni di euro per
l'anno 2007 e 5,1 milioni di euro per l'anno 2008. Il Fondo e'
altresi' finalizzato alla realizzazione di un piano per l'accoglienza
degli alunni stranieri, anche per favorire il rapporto
scuolafamiglia, mediante l'utilizzo per fini non didattici di
apposite figure professionali madrelingua quali mediatori culturali.
(12)(14b)
1268. Gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del
Fondo di cui al comma 1267 sono adottati dal Ministro della
solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro per i diritti e le
pari opportunita'.
1269. All'articolo 1, comma 429, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, le parole: "3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni
2006, 2007 e 2008" sono sostituite dalle seguenti: "3 milioni di euro
per l'anno 2006 e di 750.000 euro per ciascuno degli anni 2007 e
2008" e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: "Le risorse pari a
2,25 milioni di euro per gli anni 2007 e 2008 confluiscono nel Fondo
nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8,
della legge 8 novembre 2000, n. 328".
1270. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, all'articolo 1, dopo il
comma 1, e' aggiunto il seguente:
"1-bis. Le disposizioni della presente legge si applicano inoltre ai
familiari delle vittime del disastro aereo di Ustica del 1980 nonche'
ai familiari delle vittime e ai superstiti della cosiddetta "banda
della Uno bianca". Ai beneficiari vanno compensate le somme gia'
percepite".
1271. La Repubblica italiana riconosce a titolo di risarcimento
soprattutto morale il sacrificio dei propri cittadini deportati ed
internati nei lager nazisti nell'ultimo conflitto mondiale.
1272. E' autorizzata la concessione di una medaglia d'onore ai
cittadini italiani militari e civili deportati ed internati nei lager
nazisti e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra, ai
quali, se militari, e' stato negato lo status di prigionieri di
guerra, secondo la Convenzione relativa al trattamento dei
prigionieri di guerra fatta a Ginevra il 27 luglio 1929 dall'allora
governo nazista, e ai familiari dei deceduti, che abbiano titolo per
presentare l'istanza di riconoscimento dello status di lavoratore
coatto.
1273. Le domande di riconoscimento dello status di lavoratore
coatto, eventualmente gia' presentate dagli interessati alla
Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM), sono
riconosciute valide a tutti gli effetti della presente legge. A tal
fine l'OIM, tramite la sua missione di Roma, trasmette al comitato di
cui al comma 1274 le istanze di riconoscimento sinora pervenute in
uno alla documentazione eventualmente allegata.
1274. E istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
un comitato, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o
da un suo delegato, costituito da un rappresentante dei Ministeri
della difesa, degli affari esteri, dell'interno e dell'economia e
delle finanze, nominati dai rispettivi Ministri, nonche' da un
rappresentante dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia,
dall'internamento e dalla guerra di liberazione (ANRP) e da un
rappresentante dell'Associazione nazionale ex internati (ANSI),
nonche' da un rappresentante dell'OIM.
1275. Il comitato provvede alla individuazione degli aventi
diritto.
1276. All'onere complessivo di 250.000 euro derivante
dall'attuazione del presente articolo, ivi comprese le spese per il
funzionamento del comitato di cui al comma 1274, stabilite in euro
50.000 per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, si provvede
mediante l'utilizzazione di quota parte degli importi del fondo di
cui al comma 343 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n.
266".
1277. Il fondo costituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri ai sensi della legge 8 agosto 1985, n. 440, e' incrementato
di 250.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A tal fine
per gli anni 2007, 2008 e 2009 e' corrispondentemente ridotta
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 20, comma 8, della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
1278. Per il finanziamento del Fondo nazionale per la montagna, di
cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive
modificazioni, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per
l'anno 2007.
1279. E' istituito, sotto la vigilanza della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l'Ente italiano montagna (EIM) finalizzato al
supporto alle politiche ed allo sviluppo socioeconomico e culturale
dei territori montani. (48)
1280. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge e' soppresso l'Istituto nazionale della montagna
(IMONT). I suoi impegni e funzioni, il patrimonio, i beni mobili, le
attrezzature in dotazione e l'attuale dotazione organica sono
trasferiti all'EIM.
1281. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri sono determinati, in coerenza con obiettivi di
funzionalita', efficienza ed economicita', gli organi di
amministrazione e controllo, la sede, le modalita' di costituzione e
di funzionamento, le procedure per la definizione e l'attuazione dei
programmi per l'assunzione e l'utilizzo del personale, per
l'erogazione delle risorse.
1282. Al funzionamento dell'EIM si provvedera' in parte con le
risorse disponibili che verranno trasferite su apposito capitolo alla
Presidenza del Consiglio dei ministri, nella misura assegnata
all'IMONT, e in parte con il concorso finanziario dei soggetti che
aderiranno alle attivita' del medesimo. (12)
1283. Per garantire l'ordinaria amministrazione e lo svolgimento
delle attivita' istituzionali fino all'avvio dell'EIM, il Presidente
del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, da emanarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
nomina un commissario.
1284. E' istituito un fondo di solidarieta', presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri, finalizzato a promuovere il
finanzia-mento esclusivo di progetti e interventi, in ambito
nazionale e internazionale, atti a garantire il maggior accesso
possibile alle risorse idriche secondo il principio della garanzia
dell'accesso all'acqua a livello universale. Il fondo e' alimentato
dalle risorse di cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro degli affari esteri, sentito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e
successive modificazioni, sono indicate le modalita' di funzionamento
e di erogazione delle risorse del fondo. (22)
1284-bis. Al fine di tutelare le acque di falda, di favorire una
migliore fruizione dell'acqua del rubinetto, di ridurre il consumo di
acqua potabile e la produzione di rifiuti, nonche' le emissioni di
anidride carbonica, e' istituito nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un
fondo a favore della potabilizzazione, naturizzazione,
microfiltrazione e dolcificazione delle acque di rubinetto, del
recupero delle acque meteoriche e della permeabilita' dei suoli
urbanizzati. E fondo e' alimentato, nel limite di 5 milioni di euro,
per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010, dalle maggiori entrate di
cui al comma 1284-ter. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare sono disciplinate le modalita' di
funzionamento del fondo e sono individuati gli interventi ai quali
sono destinati i contributi a valere sul fondo medesimo.
1284-ter. E' istituito un contributo di 0,5 centesimi di euro per
ogni bottiglia di acqua minerale o da tavola in materiale plastico
venduta al pubblico. Per materiale plastico si intende il composto
macromolecolare organico ottenuto per polimerizzazione,
policondensazione, poliaddizione o qualsiasi altro procedimento
simile da molecole di peso molecolare inferiore, ovvero per modifica
chimica di macromolecole simili. Le entrate derivanti dal contributo
di cui al presente comma sono destinate per un decimo ad alimentare
il fondo di cui al comma 1284 e per nove decimi ad alimentare il
fondo di cui al comma 1284-bis.
1285. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: "30 aprile 2006"
sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2007".
1286. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno
2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio
dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per
le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27
dicembre 1997, n. 449.
1287. Le somme di cui all'articolo 1, comma 333, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, erogate in favore di soggetti sprovvisti del
requisito di cittadinanza italiana, ovvero comunitaria, non sono
ripetibili.
1288. Le ordinanze-ingiunzioni emesse a norma dell'articolo 18
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, in
applicazione dell'articolo 1, comma 333, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, sono inefficaci.
1289. I procedimenti di opposizione instaurati dai soggetti di cui
al comma 1287 sono estinti.
1290. L'autorizzazione di spesa di cui al comma 2 dell'articolo 19
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' integrata di 120
milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1291. Al fine del potenziamento degli impianti sportivi e per la
promozione e la realizzazione di interventi per gli eventi sportivi
di rilevanza internazionale, tra cui la partecipazione dell'Italia ai
Giochi Olimpici di Pechino 2008, e' istituito presso la Presidenza
del Consiglio dei ministri un fondo denominato "Fondo per gli eventi
sportivi di rilevanza internazionale", al quale e' assegnata la somma
di 33 milioni di euro per l'anno 2007. (12)(40)
1292. In aggiunta agli stanziamenti previsti dall'articolo
11-quaterdecies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,
e' autorizzata la spesa annua di 0,5 milioni di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 0,5 milioni di
euro per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per
l'organizzazione, l'impiantistica sportiva e gli interventi
infrastrutturali dei Campionati mondiali di nuoto che si terranno a
Roma nel 2009, e la spesa annua di 1 milione di euro per quindici
anni a decorrere dal 2007, nonche' quella annua di 1 milione di euro
per quindici anni a decorrere dall'anno 2008, per le medesime
finalita' per i Giochi del Mediterraneo che si terranno a Pescara nel
medesimo anno, a valere su quota parte dei contributi quindicennali
di cui al comma 977.
1293. L'articolo 1, comma 556, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, e' sostituito dal seguente:
"556. Al fine di prevenire fenomeni di disagio giovanile legato
all'uso di sostanze stupefacenti, e' istituito presso il Ministero
della solidarieta' sociale l'Osservatorio per il disagio giovanile
legato alle dipendenze". Con decreto del Ministro della solidarieta'
sociale, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e'
disciplinata la composizione e l'organizzazione dell'Osservatorio.
Presso il Ministero di cui al presente comma e' altresi' istituito il
"Fondo nazionale per le comunita' giovanili", per azioni di
promozione della salute e di prevenzione dei comportamenti a rischio
e per favorire la partecipazione dei giovani in materia di
sensibilizzazione e prevenzione del fenomeno delle dipendenze. La
dotazione finanziaria del Fondo per ciascuno degli anni 2006, 2007,
2008 e 2009 e' fissata in 5 milioni di euro, di cui il 25 per cento
e' destinato ai compiti istituzionali del Ministero della
solidarieta' sociale di comunicazione, informazione, ricerca,
monitoraggio e valutazione, per i quali il Ministero si avvale del
parere dell'Osservatorio per il disagio giovanile legato alle
dipendenze; il restante 75 per cento del Fondo viene destinato alle
associazioni e reti giovanili individuate con decreto del Ministro
della solidarieta' sociale, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Con tale decreto, di natura
regolamentare, vengono determinati anche i criteri per l'accesso al
Fondo e le modalita' di presentazione delle istanze".
1294. E' assegnato all'Istituto per il credito sportivo, per
agevolare il credito per la realizzazione di impianti sportivi, un
contributo annuo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009.
1295. Il contributo di cui al comma 1294 concorre ad incrementare
il fondo speciale di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1957,
n. 1295, e successive modificazioni.
1296. Restano comunque ferme le disposizioni dell'articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze 19 giugno 2003, n. 179.
1297. Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire
risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi
dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute
nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio
2006,n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio
2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto e'
composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro
dell'economia e delle finanze e da un membro designato dal Ministro
per i beni e le attivita' culturali, tra i quali e' scelto il
Presidente, nonche' da un membro designato in rappresentanza delle
regioni e delle autonomie locali,da un membro designato dalla Cassa
depositi e prestiti s.p.a., da un membro designato dalla giunta
nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre
membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale
dell'Istituto. Il comitato esecutivo dell'Istituto e' soppresso e le
relative competenze sono attribuite al consiglio di amministrazione.
Il collegio dei sindaci dell'Istituto e' composto da un numero di
membri effettivi non superiore a tre e da un membro supplente. Il
presidente, il consiglio di amministrazione e il collegio dei sindaci
dell'Istituto per il credito sportivo sono nominati con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con il Ministro per i
beni e le attivita' culturali e di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Alla data di entrata in vigore della
presente legge gli organi dell'Istituto per il credito sportivo sono
sciolti. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge lo statuto dell'Istituto deve essere adeguato
alle disposizioni di cui al presente comma. I compensi e le spese
sostenute per gli organi dell'Istituto sono ridotti del 30 per cento
a decorrere dal 1° gennaio 2007.
1298. Per incrementare la promozione e lo sviluppo della pratica
sportiva di base ed agonistica dei soggetti diversamente abili, il
contributo al Comitato italiano paralimpico di cui all'articolo 1,
comma 580, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementato, per
ciascuno degli anni 2007 e 2008, di 2,5 milioni di euro. Per i
medesimi fini, al Comitato italiano paralimpico e' concesso, per
l'anno 2009, un contributo di 3 milioni di euro.
1299. Al ime di consentire la definizione delle procedure
espropriative e dei contenziosi pendenti nonche' l'ultimazione dei
collaudi tecnico-amministrativi relativi alle opere realizzate per lo
svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali "Torino 2006" e dei IX
Giochi Paralimpici di Torino, il termine di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e' prorogato al 31 dicembre
2007. L'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici provvede agli
oneri derivanti dalla proroga nell'ambito delle proprie
disponibilita', a valere sui risparmi realizzati nella utilizzazione
dei fondi di cui all'articolo 10, commi 1, ultimo periodo, e 2, della
legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive modificazioni.
1300. E' abrogato l'articolo 7 della legge 9 ottobre 2000, n. 285,
e successive modificazioni.
1301. A decorrere dal 1° gennaio 2007 il Comitato direttivo di cui
all'articolo 5 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, e successive
modificazioni, e' soppresso. Le relative competenze sono svolte dal
direttore generale coadiuvato dai due vice direttori generali.
1302. Per la realizzazione di interventi infrastrutturali di
interesse nazionale da realizzare nella regione Liguria sulla base di
uno specifico accordo di programma tra il Governo nazionale, il
presidente della regione Liguria e i rappresentanti degli enti locali
interessati, e' autorizzata la spesa di 97 milioni di euro. Al
relativo onere si provvede a valere sulle somme resesi disponibili
per pagamenti non piu' dovuti relativi all'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 1, comma 1, della legge 18 marzo 1991, n. 99, che,
per l'importo di 97 milioni di euro, sono mantenute nel conto dei
residui per essere versate, nell'anno 2007, all'entrata del bilancio
dello Stato ai fini della successiva riassegnazione nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture. Il predetto importo e'
versato su apposita contabilita' speciale, in ragione di 13 milioni
di euro nell'anno 2007 e di 21 milioni di euro in ciascuno degli anni
dal 2008 al 2011.
1303. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1304. Nello stato di previsione del Ministero della giustizia e'
istituito un fondo da ripartire per le esigenze correnti connesse
all'acquisizione di beni e servizi dell'amministrazione, con una
dotazione, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, di 200 milioni
di euro. Con decreti del Ministro della giustizia, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base interessate del medesimo stato di previsione.
1305. All'articolo 7-viciesquater del decreto-legge 31 gennaio
2005, n. 7, convertito, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e
successive modificazioni, al comma 1, dopo le parole: "Ministro
dell'interno" sono inserite le seguenti: "e con il Ministro per le
riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione". Il secondo
periodo del comma 2 e' sostituito dai seguenti: "Una quota pari a
euro 1,85 dell'imposta sul valore aggiunto inclusa nel costo della
carta d'identita' elettronica e' riassegnata al Ministero
dell'interno per essere destinata per euro 1,15 alla copertura dei
costi di gestione del Ministero medesimo e per euro 0,70 ai comuni,
per la copertura delle spese connesse alla gestione e distribuzione
del documento. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalita'
di attuazione della presente disposizione".
1306. Al fine di assolvere tempestivamente nonche' in modo
efficiente ed efficace ai compiti d'istituto attraverso uno stabile
assetto funzionale ed organizzativo, la Commissione di vigilanza sui
fondi pensione (COVIP) e' autorizzata ad inquadrare in ruolo i
dipendenti gia' assunti mediante procedura selettiva pubblica con
contratti a tempo determinato ed in servizio da almeno tre anni,
anche non continuativi, o che conseguano tale requisito in virtu' di
contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o
che siano stati in servizio per almeno tre anni, anche non
continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in
vigore della presente legge. L'inquadramento nei ruoli, nelle
medesime qualifiche oggetto dei predetti contratti, avviene previo
svolgimento di apposito esame-colloquio innanzi ad apposita
Commissione presieduta dal presidente o da un commissario della COVIP
e composta da due docenti universitari o esperti nelle materie di
competenza istituzionale della COVIP; agli oneri relativi si
provvede, senza aumenti del finanziamento a carico dello Stato, entro
i limiti delle risorse assicurate in via continuativa alla COVIP
dall'articolo 1, comma 65, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
1307. All'articolo 13, comma 6-bis, del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, alla fine del primo periodo, dopo le parole: "euro
250", sono aggiunte le seguenti: "; per i ricorsi previsti
dall'articolo 23-bis, comma 1, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
nonche' da altre disposizioni che richiamano il citato articolo
23-bis, il contributo dovuto e' di euro 1.000; per i predetti ricorsi
in materia di affidamento di lavori, servizi e forniture, nonche' di
provvedimenti delle Autorita', il contributo dovuto e' di euro
2.000".
1308. ((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 2 LUGLIO 2010, N. 104)).
1309. Per fronteggiare specifiche esigenze organizzative e
funzionali, il Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa
definisce per l'anno 2007 un programma straordinario di assunzioni
fino a 50 unita' di personale appartenente alle figure professionali
strettamente necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato
amministrativo di supporto agli uffici giurisdizionali, con
corrispondente incremento della dotazione organica. All'onere
derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 2,020 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante
corrispondente utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dalle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 306, 307 e 308, della legge
30 dicembre 2004, n. 311, che a tal fine sono detratte dall'ammontare
delle riassegnazioni allo stato di previsione del Ministero della
giustizia e allo stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze per le spese riguardanti il funzionamento del Consiglio
di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, ai sensi del comma
309 del predetto articolo 1.
1310. L'articolo 5 della legge 25 luglio 2000, n. 209, e'
sostituito dal seguente:
"Art. 5. - (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e
iniziative della comunita' internazionale). - 1. I crediti d'aiuto
accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere
annullati o convertiti nei casi:
a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi
umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni
coinvolte;
b) di iniziative promosse dalla comunita' internazionale a fini di
sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette
iniziative".
1311. Il Ministero degli affari esteri si avvale dell'Agenzia del
demanio per la elaborazione, entro il 30 luglio 2007, di un piano di
razionalizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato ubicato
all'estero, procedendo alla relativa ricognizione, alla stima,
nonche', previa analisi comparativa di costi e benefici, alla
individuazione dei cespiti per i quali proporre la dismissione.
1312. Con proprio decreto il Ministro degli affari esteri, sulla
base del piano di cui al comma 1311, individua gli immobili da
dismettere, anche per il tramite dell'Agenzia del demanio.
1313. Per finalita' di razionalizzazione dell'uso degli immobili
pubblici, il Ministero della giustizia, di concerto con l'Agenzia del
demanio, individua con decreto, entro il 31 gennaio 2007, beni
immobili comunque in uso all'Amministrazione della giustizia che
possono essere dismessi. Entro il medesimo termine l'Agenzia del
demanio individua con decreto i beni immobili suscettibili di permuta
con gli enti territoriali. Le attivita' e le procedure di permuta
sono effettuate dall'Agenzia del demanio, d'intesa con il Ministero
della giustizia, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento
giuridico contabile.
1314. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, che
ne verifica la compatibilita' con gli obiettivi indicati
nell'aggiornamento del programma di stabilita' e crescita presentato
all'Unione europea, una quota non inferiore al 30 per cento dei
proventi derivanti dalle operazioni di dismissione di cui al comma
1312, puo' essere destinata al rifinanziamento della legge 31
dicembre 1998, n. 477, per la ristrutturazione, il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili ubicati all'estero.
1315. A decorrere dall'applicazione dei nuovi importi dei diritti
da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, come
modificati dalla decisione n. 2006/440/CE del Consiglio, del 1 giugno
2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 175
del 29 giugno 2006, e comunque non prima della data di entrata in
vigore della presente legge, l'importo della tariffa per i visti
nazionali di breve e di lunga durata previsto all'articolo 26 della
tabella dei diritti consolari, di cui all'articolo 1 della legge 2
maggio 1983, n. 185, e' determinato nell'importo di 75 euro. (45)
1316. In caso di aggiornamenti successivi degli importi dei diritti
da riscuotere corrispondenti alle spese amministrative per il
trattamento delle domande di visto per l'area Schengen, al fine di
rendere permanente la differenziazione delle due tariffe, l'importo
della tariffa per i visti nazionali di breve e di lunga durata di cui
alla tabella citata nel comma 1315, e' conseguentemente aumentato di
15 euro rispetto alla tariffa prevista per i visti per l'area
Schengen.
1317. Per assicurare il rispetto degli obblighi derivanti dagli
impegni assunti in sede europea finalizzati al contrasto della
criminalita' organizzata e dell'immigrazione illegale, per le
esigenze connesse alla componente nazionale del "Sistema
d'informazione visti", nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, il
contingente degli impiegati a contratto degli uffici all'estero, di
cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' incrementato di
non piu' di 65 unita'.
1318. Presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari
e' istituito un Fondo speciale destinato a finanziare le seguenti
tipologie di spesa:
a) manutenzione degli immobili;
b) contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro
interinale;
c) attivita' di istituto, su iniziativa della rappresentanza
diplomatica o dell'ufficio consolare interessati;
c-bis) spese di funzionamento.(37)
1319. A decorrere dal 1° giugno 2007, gli uffici consolari sono
autorizzati a rilasciare e a rinnovare la carta d'identita' a favore
dei cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti al registro
dell'AIRE. Il costo per il rilascio e il rinnovo della carta
d'identita' e' fissato in misura identica a quello previsto per i
cittadini italiani residenti in Italia.
1320. Al Fondo speciale di cui al comma 1318 affluiscono:
a) le somme rinvenienti da atti di donazione e di liberalita';
b) gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazione stipulati
con soggetti pubblici e privati. Tali contratti devono escludere
forme di conflitto di interesse tra l'attivita' pubblica e quella
privata.(37)
1321. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le
modalita' per il funzionamento e la rendicontazione del Fondo
speciale di cui al comma 1318.(37)
1322. La legge 28 luglio 2004, n. 193, e' prorogata fino al 31
dicembre 2009. Per l'attuazione degli articoli 1 e 2 della predetta
legge e' autorizzata la spesa di euro 6.200.000 per ciascuno degli
anni 2007, 2008 e 2009.
1323. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 56 della legge
27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, e' ridotta di
60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007.
1324. Per i soggetti non residenti, le detrazioni per carichi di
famiglia di cui all'articolo 12 del decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni,
spettano per gli anni 2007, 2008, 2009 e 2010, a condizione che gli
stessi dimostrino, con idonea documentazione, individuata con
apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da
emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, che le persone alle quali tali detrazioni si
riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo
degli oneri deducibili, al limite di cui al suddetto articolo 12,
comma 2, compresi i redditi prodotti fuori dal territorio dello
Stato, e di non godere, nel paese di residenza, di alcun beneficio
fiscale connesso ai carichi familiari. La detrazione relativa
all'anno 2010 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto
IRPEF per l'anno 2011.
1325. Per cittadini extracomunitari che richiedono, sia attraverso
il sostituto d'imposta sia con la dichiarazione dei redditi, le
detrazioni di cui al comma 1324, la documentazione puo' essere
formata da:
a) documentazione originale prodotta dall'autorita' consolare del
Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione
da parte del prefetto competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell'apostille, per i soggetti che
provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione
dell'Aja del 5 ottobre 1961;
c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi
della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata
come conforme all'origine dal consolato italiano del Paese
d'origine.
1326. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello
di prima presentazione della documentazione di cui al comma 1325 deve
essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della
situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i
dati certificati debbano essere aggiornati.
1327. Il comma 6-bis dell'articolo 21 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e' abrogato.
1328. Al fine di ridurre il costo a carico dello Stato del servizio
antincendi negli aeroporti, l'addizionale sui diritti d'imbarco sugli
aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre
2003, n. 350, e successive modificazioni, e' incrementata a decorrere
dall'anno 2007 di 50 centesimi di euro a passeggero imbarcato. Un
apposito fondo, alimentato dalle societa' aeroportuali in proporzione
al traffico generato, concorre al medesimo fine per 30 milioni di
euro annui. Con decreti del Ministero dell'interno, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'Ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del centro di responsabilita' "Dipartimento dei vigili del
fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile" dello stato di
previsione del Ministero dell'interno.
1329. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, sono istituiti un fondo di parte
corrente con una dotazione di 17 milioni di euro e un fondo di' conto
capitale con una dotazione di 12 milioni di euro, da ripartire,
rispettivamente, per le esigenze di funzionamento e le esigenze
infrastrutturali e di investimento del Colpo della guardia di
finanza. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da
comunicare alle competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei
conti, si provvede alla ripartizione dei predetti fondi tra le unita'
previsionali di base del centro di responsabilita' "Guardia di
finanza" del medesimo stato di previsione.
1330. Nello stato di previsione del Ministero della difesa e'
istituito con una dotazione di 29 milioni di euro per l'anno 2007, un
fondo da ripartire per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei
carabinieri. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio, nonche' alle
competenti Commissioni parlamentari e alla Corte dei conti, si
provvede alla ripartizione del fondo tra le unita' previsionali di
base del centro di responsabilita' "Arma dei carabinieri" del
medesimo stato di previsione.
1331. Nello stato di previsione del Ministero dei trasporti e'
istituito un Fondo di parte corrente, con una dotazione di 10 milioni
di euro per l'anno 2007, da ripartire, per le esigenze di
funzionamento del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia
costiera, con decreti del Ministro dei trasporti, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, tramite l'ufficio centrale del bilancio.
1332. Per l'anno 2007, nello stato di previsione del Ministero
dell'interno, e' istituito un fondo di conto capitale con una
dotazione di 100 milioni di euro, da ripartire per le esigenze
infrastrutturali e di investimento. Con decreti del Ministro
dell'interno, da comunicare, anche con evidenze informatiche, al
Ministero dell'economia e delle finanze, tramite l'ufficio centrale
del bilancio, nonche' alle competenti Commissioni parlamentari e alla
Corte dei conti, si provvede alla ripartizione del fondo tra le
unita' previsionali di base del medesimo stato di previsione.
1333. Le risorse residue di cui all'articolo 145 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, comma 52, sono interamente destinate alle
opere di infrastrutturazione del polo di ricerca e di attivita'
industriali ed alta tecnologia. Per l'insediamento di una sede
universitaria permanente per gli studi di ingegneria nell'ambito del
polo di ricerca e di attivita' industriali ad alta tecnologia di cui
al primo periodo, e' autorizzata la spesa annua di 5 milioni di euro
all'anno per quindici anni, a decorrere dall'anno 2007.
1334. All' articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, primo periodo, le parole: "L'Istituto" sono sostituite
dalle seguenti: "La societa'", la parola: "autorizzato" e' sostituita
dalla seguente: "autorizzata" e dopo le parole: "operatori nazionali"
sono inserite le seguenti: "e le loro controllate e collegate
estere".
1335. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, dopo le parole: "internazionalizzazione dell'economia
italiana" sono inserite le seguenti: "; la societa' e' altresi'
autorizzata a rilasciare, a condizioni di mercato, garanzie e
coperture assicurative per imprese estere relativamente ad operazioni
che siano di rilievo strategico per l'economia italiana sotto i
profili dell'internazionalizzazione, della sicurezza economica e
dell' attivazione di processi produttivi e occupazionali in Italia".
1336. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "o estere per crediti da esse concessi ad
operatori nazionali o alla controparte estera," sono sostituite dalle
seguenti: ", nonche' a banche estere od operatori finanziari italiani
od esteri quando rispettino adeguati principi di organizzazione,
vigilanza, patrimonializzazione ed operativita', per crediti concessi
sotto ogni forma e".
1337. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, dopo le parole: "finanziamento delle suddette
attivita'," sono inserite le seguenti: "nonche' quelle connesse o
strumentali" e le parole: "nonche' per i crediti dalle stesse
concessi a Stati e banche centrali destinati al rifinanziamento di
debiti di tali Stati" sono soppresse.
1338. All'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 143, le parole: "L'Istituto" sono sostituite dalle seguenti:
"La societa'"; dopo la parola: "autorizzati" sono soppresse le
seguenti parole: "ai sensi del decreto del Presidente della
Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e successive modificazioni e
integrazioni" e dopo le parole: "nonche' con enti od imprese esteri e
organismi internazionali" sono aggiunte le seguenti: "; la societa'
puo' altresi' stipulare altri contratti di copertura del rischio
assicurativo, a condizioni di mercato con primari operatori del
settore".
1339. SACE Spa provvede a ridurre il capitale sociale in misura
adeguata alla sua attivita', attribuendone l'eccedenza al socio
tramite versamento al Fondo di cui all'articolo 2 della legge 27
ottobre 1993, n. 432, e successive modificazioni. Il termine per
l'opposizione dei creditori, di cui al terzo comma dell'articolo 2445
del codice civile, e' ridotto a trenta giorni. Le disposizioni del
presente comma entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione
della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale.
1340. Le disponibilita' rivenienti dalle autorizzazioni di spesa di
cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, ed
all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156,
quanto a euro 440 milioni per l'anno 2006 e 48 milioni di euro per
l'anno 2007, sono rispettivamente versate ad apposita contabilita'
speciale di tesoreria, per essere successivamente riversate
all'entrata del bilancio dello Stato, quanto ad euro 92 milioni per
l'anno 2007, ad euro 112 milioni nell'anno 2008 e ad euro 284 milioni
nell'anno 2009. La predetta disposizione entra in vigore il giorno
successivo alla data di pubblicazione della presente legge.
1341. Per la realizzazione dell'archivio storico dell'Unione
europea, presso l'Istituto universitario europeo di Firenze, da
allocare nel compendio di Villa Salviati in Firenze, e' autorizzata
la spesa di euro 5 milioni per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
1342. E' autorizzata la spesa di 2,8 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2007, 2008 e 2009, per le spese di funzionamento e per la
costruzione della nuova sede della "Scuola europea" di Parma.
1343. COMMA ABROGATO DAL D.L. 27 DICEMBRE 2006, N. 299, CONVERTITO
CON L. 23 FEBBRAIO 2007, N. 16
1344. All'articolo 1, comma 27, della legge 23 dicembre 2005, n.
266, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: ", di 30
milioni di euro per l'anno 2007 e di 50 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2008 e 2009".
1345. In favore delle regioni interessate dal radicamento
territoriale dei fenomeni della criminalita' organizzata e' istituito
un fondo vincolato per il triennio 2007-2009, per lo sviluppo e la
diffusione nelle scuole di azioni e politiche volte all'affermazione
della cultura della legalita', al contrasto delle mafie, ed alla
diffusione della cittadinanza attiva, per un ammontare di 950.000
euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. Le regioni
interessate provvedono ad insediare, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge e d'intesa con il Ministro
della pubblica istruzione, un proprio ufficio di coordinamento e
monitoraggio delle iniziative. Il fondo di cui al presente comma
opera attraverso un coordinamento tra le regioni interessate.
1346. Con decreto del Presidente della Repubblica di cui
all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, si provvede al riordino della Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi prevista dall'articolo 27 della
legge 7 agosto 1990, n. 241, in modo da assicurare un contenimento
dei relativi costi non inferiore al 20 per cento delle spese
sostenute nell'esercizio 2006, e prevedendo un riordino e una
razionalizzazione delle relative funzioni, anche mediante
soppressione di quelle che possono essere svolte da altri organi. (9)
1347. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al
Fondo per interventi strutturali di politica economica, e' integrata
di 14 milioni di euro per l'anno 2008.
1348. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il
comma 294, e' inserito il seguente:
"294-bis. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati
al pagamento di spese per servizi e forniture aventi finalita'
giudiziaria o penitenziaria, nonche' gli emolumenti di qualsiasi tipo
dovuti al personale amministrato dal Ministero della giustizia e
dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, accreditati mediante
aperture di credito in favore dei funzionari delegati degli uffici
centrali e periferici del Ministero della giustizia, degli uffici
giudiziari e della Direzione nazionale antimafia e della Presidenza
del Consiglio dei ministri".
1349. Al fine di consentire la piena realizzazione delle procedure
di valorizzazione e di dismissione gia' avviate nell'ambito degli
interventi di risanamento finanziario della Fondazione Ordine
Mauriziano e nelle more della nomina dei relativi organi ordinari,
nell'alinea del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 19 novembre
2004, n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio
2005, n. 4, le parole: "ventiquattro mesi" sono sostituite dalle
seguenti: "trentasei mesi". A decorrere dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto-legge, la gestione dell'attivita'
sanitaria svolta dall'Ente Ordine Mauriziano di cui all'articolo 1,
comma 1, dello stesso decreto-legge si intende integralmente a carico
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino, la
quale succede nei contratti di durata in essere con l'Ente Ordine
Mauriziano di Torino, esclusivamente nelle obbligazioni relative alla
esecuzione dei medesimi successiva alla data di istituzione della
predetta azienda sanitaria ospedaliera. Sono inefficaci nei confronti
dell'azienda sanitaria ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino i
decreti di ingiunzione e le sentenze emanati o divenuti esecutivi
dopo la data di entrata in vigore del decreto-legge 19 novembre 2004,
n. 277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, qualora riguardino crediti vantati nei confronti dell'Ente
Ordine Mauriziano di Torino, per obbligazioni anteriori alla data di
istituzione della predetta azienda sanitaria ospedaliera Ordine
Mauriziano di Torino. Nelle azioni esecutive iniziate sulla base dei
medesimi titoli di cui al presente comma, all'Ente Ordine Mauriziano
succede la Fondazione di cui al comma 1, articolo 2, del citato
decreto-legge 19 novembre 2004, n. 277.
1350. La proprieta' dei beni mobili ed immobili gia' appartenenti
all'Ente Ordine Mauriziano di Torino e' da intendersi attribuita, ai
sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 19 novembre 2004,
11.277, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 2005,
n. 4, alla Fondazione Ordine Mauriziano con sede in Torino, con
esclusione dei beni immobili e mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali del presidio ospedaliero
Umberto I di Torino e dei beni mobili funzionalmente connessi allo
svolgimento delle attivita' istituzionali dell'Istituto per la
ricerca e la cura del cancro di Candiolo. La proprieta' dei beni
immobili gia' dell'Ente Ordine Mauriziano di Torino, attribuita alla
Fondazione Ordine Mauriziano, puo' essere trasferita a titolo oneroso
e per compendi unitari comprendenti piu' unita', ai valori di
mercato, alla regione Piemonte nel rispetto dei contratti di affitto
o locazione efficaci al momento del trasferimento. Alle operazioni di
acquisto della regione Piemonte non si applicano i vincoli previsti
dalla normativa vigente in termini di prelazione agraria.
1351. Dopo il comma 3 dell'articolo 117 del codice delle
assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre
2005, n. 209, e' aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Sono esenti dagli obblighi previsti dal comma 1 gli
intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, lettere a), b) e d),
che possano documentare in modo permanente con fideiussione bancaria
una capacita' finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati,
con un minimo di euro 15.000".
1352. Per l'attivita' della "Fondazione 20 marzo 2006", costituita
ai sensi della legge della regione Piemonte 16 giugno 2006, n. 21, e
finalizzata all'utilizzo ed alla valorizzazione del patrimonio
costituito dai beni realizzati, ampliati o ristrutturati in occasione
dei XX Giochi Olimpici invernali e dei IX Giochi Paralimpici, e'
autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2007 e 2008.
1353. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto
dall'articolo 6 della legge 23 agosto 1988, n. 362, per il
finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano
essere approvati nel triennio 2007-2009, restano determinati, per
ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nelle
Tabelle A e B, allegate alla presente legge, rispettivamente per il
fondo speciale destinato alle spese correnti e per il fondo speciale
destinato alle spese in conto capitale.
1354. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2007 e del triennio 2007-2009, in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge finanziaria,
sono indicate nella Tabella C allegata alla presente legge.
1355. Ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 2, comma 16, della
legge 25 giugno 1999, n. 208, gli stanziamenti di spesa per il
rifinanziamento di norme che prevedono interventi di sostegno
dell'economia classificati fra le spese di conto capitale restano
determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure
indicate nella Tabella D allegata alla presente legge.
1356. Ai termini dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge
5 agosto 1978, n. 468, le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi
indicate nella Tabella E allegata alla presente legge sono ridotte
degli importi determinati nella medesima Tabella.
1357. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle
autorizzazioni di spesa recate da leggi a carattere pluriennale
restano determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle
misure indicate nella Tabella F allegata alla presente legge.
1358. A valere sulle autorizzazioni di spesa in conto capitale
recate da leggi a carattere pluriennale, riportate nella Tabella di
cui al comma 1357, le amministrazioni e gli enti pubblici possono
assumere impegni nell'anno 2007, a carico di esercizi futuri nei
limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna disposizione
legislativa in apposita colonna della stessa Tabella, ivi compresi
gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a valere sulle
autorizzazioni medesime.
1359. In applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater),
della legge 5 agosto 1978, n. 468, le misure correttive degli effetti
finanziari di leggi di spesa sono indicate nell'allegato 1 alla
presente legge.
1360. In applicazione dell'articolo 46, comma 4, della legge 28
dicembre 2001, n. 448, le autorizzazioni di spesa e i relativi
stanziamenti confluiti nei fondi per gli investimenti dello stato di
previsione di ciascun Ministero interessato sono indicati
nell'allegato 2 alla presente legge.
1361. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell' articolo 11, comma 5, della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, secondo il
prospetto allegato.
1362. Le disposizioni della presente legge costituiscono norme di
coordinamento della finanza pubblica per gli enti territoriali.
1363. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle
regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di
Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle
relative norme d'attuazione.
1364. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007, ad
eccezione dei commi 966, 967, 968 e 969 che entrano in vigore dalla
data di pubblicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2006
NAPOLITANO
Prodi, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Padoa Schioppa, Ministro
dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli, Mastella
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con L. 26 febbraio
2007, n. 17 ha disposto che "l'efficacia delle disposizioni di cui al
comma 1030, lettera d), numero 1), capoverso c), del presente
articolo, e' differita al 1° gennaio 2008, limitatamente ai lavori e
alle forniture per la manutenzione delle infrastrutture".
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con L. 2 aprile 2007, n.
40, ha disposto che "il contributo concesso dal presente articolo 1,
comma 224, e il beneficio previsto dal comma 225 del medesimo
articolo, al fine di favorire il contenimento delle emissioni
inquinanti e il risparmio energetico nell'ambito del riordino del
regime giuridico dei veicoli, si applicano limitatamente alla
rottamazione senza sostituzione e non spettano in caso di acquisto di
un altro veicolo nuovo o usato entro tre anni dalla data della
rottamazione medesima. Il medesimo contributo e il beneficio predetti
sono estesi alle stesse condizioni e modalita' indicate nelle citate
disposizioni anche alle autovetture immatricolate come euro 0 o euro
1 consegnate ad un demolitore a decorrere dalla data di entrata in
vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2007".
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 20 marzo 2007, n. 23, convertito con L. 17 maggio 2007, n.
64 ha disposto che "l'importo della manovra derivante dalle
disposizioni di cui al comma 796, lettera p), primo periodo, del
presente articolo 1, e' rideterminato per il solo anno 2007 da 811
milioni di euro a 300 milioni di euro, anche per le finalita' di cui
alla lettera p-bis) del medesimo comma. A tal fine il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale, cui concorre
ordinariamente lo Stato, e' incrementato per l'anno 2007 di 511
milioni di euro. Il predetto incremento e' ripartito tra le regioni
con i medesimi criteri adottati per lo stesso anno. Conseguentemente
la quota fissa sulla ricetta e' abolita con effetto dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto n.
23/07 e fino al 31 dicembre 2007".
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AGGIORNAMENTO (7)
N.B.: le modifiche di cui ai commi 989 e 989-bis del presente
articolo, introdotte dal D.L. 81/2007, entrano in vigore il 2/7/2007.
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.P.R. 2 agosto 2007, n. 157 ha disposto che "ai fini del
contenimento dei costi di cui al comma 1346 del presente articolo, a
decorrere dall'esercizio finanziario 2007, rispetto all'esercizio
finanziario 2006, i compensi dei componenti della Commissione per
l'accesso ai documenti amministrativi sono ridotti dell'8,855 per
cento ed i compensi degli esperti della medesima Commissione sono
ridotti del 2,456 per cento. Per la medesima finalita', a decorrere
dall'esercizio finanziario 2007, non compete alcun compenso al
presidente ed al componente di diritto della Commissione".
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 convertito, con modificazioni, dalla
L. 29 novembre 2007, n. 222 ha disposto che "la disposizione di cui
al comma 621, lettera b), del presente articolo non si applica
limitatamente all'anno 2007".
Ha inoltre disposto che "per le finalita' di cui al comma 1259 del
presente articolo, relativo ad un piano straordinario per lo sviluppo
del sistema territoriale dei servizi socio-educativi per la prima
infanzia, il finanziamento ivi previsto e' integrato, per l'anno
2007, di 25 milioni di euro".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto che:
- "Le aliquote delle imposte sostitutive di cui all'articolo 1,
comma 112, primo e secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, sono fissate nella misura rispettivamente del 10 e del 5
per cento.";
- "Il termine del 31 dicembre 2007, di cui al comma 392
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente
le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento
della proprieta' contadina, e' prorogato al 31 dicembre 2008."
- "Sino alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro
della salute di cui all'articolo ,10, comma 1, lettera e-ter), del
citato testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' prorogata l'efficacia di
quanto stabilito dal comma 399 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2006, n. 296."
- "La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1282, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che le risorse
da trasferire all'Ente italiano montagna (EIM) sono tutte quelle
complessivamente gia' attribuite all'Istituto nazionale della
montagna (IMONT) al 1° gennaio 2007. Tali risorse sono rese
immediatamente disponibili per effetto dell'esclusione disposta
dal primo periodo del comma 507 dell'articolo 1 della citata legge
n. 296 del 2006."
- "Allo scopo di continuare ad assicurare le capacita' operative
dello strumento militare per l'assolvimento dei compiti previsti
dalla legge, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma
1238, della citata legge n. 296 del 2006, e' incrementata di 140
milioni di euro per l'anno 2008."
- "La dotazione del fondo istituito dall'articolo 1, comma 899,
della citata legge n. 296 del 2006 e' determinata in 20 milioni di
euro per l'anno 2008, dei quali 7 milioni da destinare alla
prosecuzione degli interventi relativi all'arsenale della Marina
militare di Taranto e 1 milione da destinare al rilancio del Polo
di mantenimento pesante nord di Piacenza."
- "La dotazione del Fondo istituito all'articolo 1, comma 898,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' determinata in 10 milioni
di euro per ciascun anno del triennio 2008-2010."
- "In relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 430, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, la qualifica di dirigente generale
di pubblica sicurezza e le corrispondenti posizioni di organico di
livello B sono soppresse. I dirigenti che rivestivano la predetta
qualifica alla data del 31 dicembre 2007 sono inquadrati, a
decorrere dal giorno successivo, nella qualifica di prefetto e
collocati in un ruolo ad esaurimento soprannumerario,
riassorbibile all'atto del collocamento a riposo. Agli stessi e'
garantito l'impiego sino alla cessazione del servizio, ai sensi
dell'articolo 1, comma 433, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."
- "Nell'ambito delle risorse disponibili, in attuazione
dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n.
132, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n.
226, i termini previsti dall'articolo 1, comma 510, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, sono prorogati fino al 31 dicembre 2008.
- "Ad integrazione di quanto stabilito dall'articolo 1, comma 1013,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per il definitivo
completamento degli interventi di ricostruzione nei territori
delle regioni Basilicata e Campania colpiti dagli eventi sismici
del 1980, del 1981 e del 1982, di cui alla legge 23 gennaio 1992,
n. 32, e successive modificazioni, e' autorizzato un ulteriore
contributo decennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2008, da erogare, alle medesime regioni, secondo modalita' e
criteri di ripartizione determinati con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri."
- "Il Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1,
commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2008."
- "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1264,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di euro 100
milioni per l'anno 2008 e di euro 200 milioni per l'anno 2009."
il=2; - "La dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 1187,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 2,5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009 e di 10
milioni di euro a decorrere dal 2010."
- "Il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati, istituito
presso il Ministero della solidarieta' sociale dall'articolo 1,
comma 1267, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato di
50 milioni di euro per l'anno 2008."
- "Il Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza internazionale,
istituito con l'articolo 1, comma 1291, della legge 27 dicembre
2006, n. 296, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, e'
incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2008."
- "Per la promozione e la realizzazione di interventi per gli
eventi sportivi di rilevanza internazionale, fra cui i Campionati
mondiali maschili di pallavolo, che si terranno in Italia nel
2010, la dotazione del Fondo per gli eventi sportivi di rilevanza
internazionale, istituito con l'articolo 1, comma 1291, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di ulteriori 3
milioni di euro per gli anni 2008, 2009 e 2010."
- "Il primo, il secondo e il terzo periodo dell'articolo 1, comma
466, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono soppressi.
Alle fattispecie gia' disciplinate dai periodi soppressi si
applicano i commi 44 e 45."
- "I contratti di formazione e lavoro di cui al comma 528
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non
convertiti entro il 31 dicembre 2007 sono prorogati al 31 dicembre
2008."
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AGGIORNAMENTO (14)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni,
dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto che "il fondo
transitorio di cui alla lettera b) del comma 796 del presente
articolo e' incrementato, per l'esercizio finanziario 2008, di 14
milioni di euro".
Ha inoltre disposto che "il termine previsto dal comma 559 del
presente articolo, per il personale proveniente dai consorzi agrari e
collocato in mobilita' collettiva, e' differito al 31 dicembre 2007".
Ha inoltre disposto che "il termine del 30 novembre 2007 di cui al
comma 1055 del presente articolo e' differito al 30 aprile 2008".
Ha inoltre disposto che "il termine per l'attuazione del piano di
riordino e di dismissione previsto dal secondo periodo del comma 461
del presente articolo e' differito al 30 giugno 2008".
Ha inoltre disposto che "al fine dell'attuazione del Programma
nazionale delle Autostrade del mare, e in deroga a quanto previsto
dal comma 461 del presente articolo, e' prorogata l'attivita' della
societa' Rete autostrade mediterranee Spa (RAM), da svolgersi secondo
apposite direttive adottate dal Ministero dei trasporti e sotto la
vigilanza dello stesso Ministero".
Ha inoltre disposto che "le disposizioni di cui ai commi 224 e 225
del presente articolo sono prorogate fino al 31 dicembre 2008 ed
estese alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il
trasporto promiscuo, di categoria "euro 2", immatricolati prima del
1° gennaio 1999".
Ha inoltre disposto che "le disposizioni di cui al comma 236 del
presente articolo sono prorogate fino alla data di entrata in vigore
della legge di conversione dello stesso D.L. n. 248/2007".
Ha inoltre disposto che "il diritto dei canali tematici satellitari
di cui al comma 1247, secondo periodo, del presente articolo, a
percepire i contributi spettanti ai sensi della normativa vigente e'
prorogato all'annualita' 2008".
Ha inoltre disposto che "tutti i termini previsti al presente
articolo, commi 669, 670, 691 e 692, sono prorogati di due mesi con
riferimento al mancato rispetto del patto di stabilita' interno
relativo all'anno 2007".
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AGGIORNAMENTO (14a)
La Corte costituzinale, con sentenza 25 febbraio-4 marzo 2008, n.
45 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2008, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 796, lettera n),
limitatamente alle seguenti parole: "Il maggior importo di cui alla
presente lettera e' vincolato per 500 milioni di euro alla
riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di
radiodiagnostica e di radioterapia di interesse oncologico con
prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari, per 100
milioni di euro ad interventi per la realizzazione di strutture
residenziali dedicate alle cure palliative con prioritario
riferimento alle regioni che abbiano completato il programma
realizzativo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 39, e che abbiano avviato programmi di assistenza
domiciliare nel campo delle cure palliative, per 100 milioni di euro
all'implementazione e all'ammodernamento dei sistemi informatici
delle aziende sanitarie ed ospedaliere e all'integrazione dei
medesimi con i sistemi informativi sanitari delle regioni e per 100
milioni di euro per strutture di assistenza odontoiatrica."
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AGGIORNAMENTO (14b)
La Corte costituzionale, con sentenza 27 febbraio-7 marzo 2008, n.
50 (in G.U. 1a s.s. 12/3/2008, n. 12) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo commi 389, 635, 1252 (in
riferimento ai commi 1250 e 1251) nella parte in cui non contiene,
dopo le parole "con proprio decreto", le parole "da adottare d'intesa
con la Conferenza unificata", 1261, nella parte in cui non contiene,
dopo le parole "il Ministro per i diritti e le pari opportunita" le
parole "previa acquisizione del parere della Conferenza unificata" e
1267.
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AGGIORNAMENTO (14c)
La Corte costituzionale, con sentenza 10-14 marzo 2008, n. 63 (in
G.U. 1a s.s. 19/03/2008, n. 13) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 853 del presente articolo "nella parte in
cui non prevede che i poteri del CIPE di determinazione dei criteri e
delle modalita' di attuazione degli interventi di cui al Fondo per il
finanziamento degli interventi consentiti dagli Orientamenti UE sugli
aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese
in difficolta' siano esercitati d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (16)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 94 (in
G.U. 1a s.s. 16/4/2008, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, commi 1227 e 1228, nella parte
in cui non stabiliscono che i decreti ministeriali ivi previsti siano
preceduti dall'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni.
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AGGIORNAMENTO (17)
La Corte costituzionale, con sentenza 2-11 aprile 2008, n. 95 (in
G.U. 1a s.s. 16/4/2008, n. 17) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo,comma 560, nella parte in cui si
applica anche alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e di
Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (18)
La Corte costituzionale, con sentenza 14-18 aprile 2008, n. 104 (in
G.U. 1a s.s. 23/4/2008, n. 18) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 1226, nella parte in cui
obbliga le Province autonome di Trento e di Bolzano ad uniformarsi ai
criteri minimi uniformi definiti dal decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
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AGGIORNAMENTO (19)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 142 (in
G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, commi 1122 e 1123, nella parte
in cui non prevedono che il decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro
dei trasporti, sia emanato previa acquisizione del parere della
Conferenza unificata.
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AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-16 maggio 2008, n. 145 (in
G.U. 1a s.s. 21/5/2008, n. 22) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo, comma 832, terzo periodo.
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AGGIORNAMENTO (21)
La Corte costituzionale, con sentenza 7-20 maggio 2008, n. 159 (in
G.U. 1a s.s. 28/5/2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del presente articolo,comma 730; commi 725, 726, 727 e
728, nella parte in cui essi trovano applicazione per gli enti locali
delle Province autonome di Trento e di Bolzano; 734, nella parte in
cui esso si riferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento
e di Bolzano.
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AGGIORNAMENTO (22)
La Corte costituzionale, con sentenza 19-23 maggio 2008, n. 168 (in
G.U. 1a s.s. 28/05/2008, n. 23) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale:
1) del combinato disposto del presente articolo, commi 362, 363 e
364, nella parte in cui, in riferimento all', pone il vincolo di
destinazione specifica del fondo di cui al comma 362 per
interventi di riduzione dei costi della fornitura energetica per
finalita' sociali e dispone che, per il medesimo anno, con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti le condizioni,
le modalita' e i termini per l'utilizzo della dotazione del fondo
stesso;
2) del presente articolo comma 362, nella parte in cui, in
riferimento agli anni successivi al 2009, non prevede l'intesa con
le Regioni per determinare la concreta destinazione dei
finanziamenti a carico del fondo istituito dallo stesso comma;
3) del presente articolo, comma 364: a) nella parte in cui, in
riferimento al biennio 2008-2009, non contiene, dopo le parole "da
adottare", le parole "d'intesa con la Conferenza unificata"; b)
nella parte in cui contiene, in riferimento al biennio 2008-2009,
l'inciso: "per una somma di 11 milioni di euro annui per il
biennio 2008-2009";
4) del presente articolo, comma 356: a) nella parte in cui non
contiene, dopo le parole "si provvede", le parole "d'intesa con la
Conferenza unificata"; b) nella parte in cui contiene l'inciso:
"pari a 11 milioni di euro";
5) del presente articolo, comma 1284, nella parte in cui prevede che
le modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del
fondo sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
degli affari esteri, sentito il parere delle competenti
Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281",
anziche' "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli affari
esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari";
6) del presente articolo, comma 1284, nel testo sostituito dall'art.
2, comma 334, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008), nella parte in cui prevede che le
modalita' di funzionamento e di erogazione delle risorse del fondo
sono indicate "Con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro degli
affari esteri, sentito il parere delle competenti Commissioni
parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni", anziche' "Con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro
degli affari esteri, da adottare d'intesa con la Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, e successive modificazioni, sentito i l parere delle
competenti Commissioni parlamentari".
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AGGIORNAMENTO (23)
La Corte costituzionale, con sentenza 21 maggio-6 giugno 2008, n.
190 (in G.U. 1a s.s. 11/6/2008, n. 25) ha dichiarato l'illegittimita'
costituzionale dei commi 588, 589 e 590 del presente articolo.
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 ha disposto che "il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto
con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, con decreto da adottare entro il 31 dicembre
2008, tenuto conto di apposite relazioni tecniche predisposte
dall'Agenzia di cui all'articolo 4, individua i soggetti, le misure e
gli interventi finanziabili, nonche' le modalita' con cui le rate di
rimborso dei finanziamenti sono connesse ai risparmi energetici
conseguiti e il termine massimo della durata dei finanziamenti stessi
in relazione a ciascuna di tali misure, che non puo' comunque essere
superiore a centoquarantaquattro mesi, in deroga al termine di cui al
comma 1111 del presente articolo".
Ha inoltre disposto che "ai fini della realizzazione degli interventi
di cui al comma 351 del presente articolo, finanziabili in
riferimento alle dotazioni finanziarie stanziate dall'articolo 1,
comma 352, della legge n. 296 del 2006 per gli anni 2008 e 2009, la
data ultima di inizio lavori e' da intendersi fissata al 31 dicembre
2009 e quella di fine lavori da comprendersi entro i tre anni
successivi".
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AGGIORNAMENTO (26)
Il D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con L. 2 agosto 2008, n.
129, ha disposto che "il termine per il completamento delle procedure
di assunzione di cui al comma 518 del presente articolo, e' differito
al 31 dicembre 2008".
Ha inoltre disposto che "il termine per il completamento delle
procedure in corso occorrenti per il reclutamento del personale di
magistratura ordinaria e' differito al 31 dicembre 2009. A tal fine,
per gli anni 2008 e 2009, e' autorizzato, in deroga al comma 523 del
presente articolo, il reclutamento di magistrati ordinari entro il
limite di spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2008 e di 30 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2009, a valere sul fondo di cui
all'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e
successive modificazioni".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto che "l'Unita' per il
monitoraggio, istituita dal comma 724 del presente articolo e'
soppressa a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del medesimo decreto n. 112/2008 e la relativa dotazione
finanziaria, pari a due milioni di euro annui, comprensiva delle
risorse gia' stanziate, confluisce in apposito fondo da istituire nel
bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Ha inoltre disposto che "il termine di cui al comma 862 del presente
articolo e' prorogato al 31 dicembre 2009".
Ha inoltre disposto che "a decorrere dalla data di entrata in vigore
del medesimo D.L. n. 112/2008, l'organismo previsto dal comma 474 del
presente articolo e' soppresso".
Ha inoltre disposto che "per l'anno 2009 non si applicano le
disposizioni di cui ai commi 507 e 508 del presente articolo, e la
quota resa indisponibile per detto anno, ai sensi del citato comma
507, e' portata in riduzione delle relative dotazioni di bilancio ".
Ha inoltre disposto che "l'autorizzazione di spesa di cui al comma
896 del presente articolo e' ridotta di 183 milioni di euro per
l'anno 2009".
Ha inoltre disposto che le modifiche apportate al comma 725 del
presente articolo "si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2009".
Ha inoltre disposto che "per gli anni 2009, 2010 e 2011, la quota di
partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza
specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati, di cui al
comma 796, lettera p), primo periodo, del presente articolo, e'
abolita".
Ha inoltre disposto che "l'autorizzazione di spesa di cui al comma
1240 del presente articolo e' incrementata di euro 90 milioni per
l'anno 2008, per il finanziamento della partecipazione italiana alle
missioni internazionali di pace".
Ha inoltre disposto che "la disposizione di cui al comma 621, lettera
a), del presente articolo non si applica limitatamente all'anno
2008".
Ha inoltre disposto che "in relazione alle necessita' connesse alle
spese di funzionamento delle istituzioni scolastiche il "Fondo per il
funzionamento delle istituzioni scolastiche" di cui al comma 601 del
presente articolo, iscritto nello stato di previsione del Ministero
della pubblica istruzione e' incrementato dell'importo di euro 200
milioni per l'anno 2008".
Ha inoltre disposto l'abrogazione della lettera d) del comma 1032 del
presente articolo, peraltro gia' abrogata dalla L. 24 dicembre 2007,
n. 244.
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AGGIORNAMENTO (31)
Il D.L. 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni con
L. 28 gennaio 2009, n. 2, ha stabilito che "le disposizioni di cui ai
commi da 280 a 283 del presente articolo 1, si interpretano nel senso
che il credito d'imposta ivi previsto spetta anche ai soggetti
residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di
soggetti non residenti che eseguono le attivita' di ricerca e
sviluppo nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o
localizzate negli Stati membri della Comunita' europea, negli Stati
aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati o
territori che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro
delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 220 del 19 settembre 1996".
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni con
L. 27/2/2009, n. 14, ha disposto che "per le finalita' del comma 484
del presente articolo 1, alla data del 1° luglio 2009 sono
trasferiti, con esclusione degli enti di cui al comma 16-octies,
nonche' di quelli posti in liquidazione coatta amministrativa ai
sensi dell'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 15 aprile 2002,
n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n.
112, alla societa' Fintecna o societa' da essa interamente
controllata, i rapporti in corso, le cause pendenti ed il patrimonio
immobiliare degli enti disciolti in essere alla data del 30 giugno
2009. Detti patrimoni costituiscono tra loro un unico patrimonio,
separato dal residuo patrimonio della societa' trasferitaria. Alla
data del trasferimento i predetti enti disciolti sono dichiarati
estinti".
Ha inoltre disposto che "il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui ai commi 523 e 643 del presente articolo 1, e'
prorogato al 31 dicembre 2009 e le relative autorizzazioni possono
essere concesse entro il 30 giugno 2009".
Ha inoltre disposto che "il termine per procedere alle
stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui al comma 526 del presente articolo 1, e'
prorogato al 30 giugno 2009 e le relative autorizzazioni possono
essere concesse entro il 31 marzo 2009".
Ha inoltre disposto che "il termine per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato di cui al comma 527 del presente
articolo 1, e' prorogato al 30 settembre 2009 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 30 giugno 2009".
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AGGIORNAMENTO (34)
La Corte costituzionale, con sentenza 23-27 febbraio 2009, n. 55
(in G.U. 1a s.s. 4/3/2009, n. 9) ha dichiarato l'illegittimita' del
comma 1076 del presente articolo 1 "nella parte in cui dispongono la
sostituzione automatica di tutti i "commissari monocratici" dei
consorzi agrari in stato di liquidazione, in carica alla data di
entrata in vigore della legge n. 233 del 2006, con altri "commissari
monocratici"".
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AGGIORNAMENTO (35)
Il D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni con L.
9 aprile 2009, n. 33 ha disposto che "ai fini della verifica del
rispetto del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2008 la
certificazione di cui al comma 667 e al comma 686 del presente
articolo 1, deve essere inviata entro il termine perentorio del 31
maggio 2009".
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AGGIORNAMENTO (37)
La L. 18 giugno 2009, n. 69, ha stabilito che a decorrere dalla
data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma
1, dell'art. 6 della medesima legge, sono abrogati i commi 1318, 1320
e 1321 del presente articolo.
Inoltre la L. 69/2009, nel modificare l'art. 3 della L. 24 dicembre
2007, n. 244 ha conseguentemente stabilito che "il comma 734
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si interpreta
nel senso che non puo' essere nominato amministratore di ente,
istituzione, azienda pubblica, societa' a totale o parziale capitale
pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi
analoghi, abbia registrato, per tre esercizi consecutivi, un
progressivo peggioramento dei conti per ragioni riferibili a non
necessitate scelte gestionali".
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AGGIORNAMENTO (40)
Il D.L. 1 luglio 2009, 78, convertito, con modificazioni, dalla L.
3 agosto 2009, n. 102, ha disposto:
- (con l'art. 17, comma 15) che " Il termine per procedere alle
stabilizzazioni di personale relative alle cessazioni verificatesi
nell'anno 2007, di cui all'articolo 1, comma 526 della legge 27
dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni, e' prorogato al 31
dicembre 2010 e le relative autorizzazioni possono essere concesse
entro il 31 dicembre 2009";
- (con l'art. 17, comma 16)che "Il termine per procedere alle
assunzioni di personale a tempo indeterminato di cui all'articolo 1,
comma 527 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive
modificazioni, e' prorogato al 31 dicembre 2010 e le relative
autorizzazioni possono essere concesse entro il 31 dicembre 2009";
- (con l'art. 23, comma 21-bis) che "Il Fondo per gli eventi sportivi
di rilevanza internazionale, di cui all'articolo 1, comma 1291, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 10 milioni di euro
per l'anno 2010."
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 25 settembre 2009, n. 134, convertito con modificazioni
dalla L. 24 novembre 2009, n. 167, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 4-ter) che "La lettera c) del comma 605
dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, si interpreta nel senso che nelle operazioni di
integrazione e di aggiornamento delle graduatorie permanenti di cui
all'articolo 1 del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e' consentito
ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre che la permanenza
nella provincia prescelta in occasione dell'aggiornamento delle
suddette graduatorie per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009,
di essere inseriti anche nelle graduatorie di altre province dopo
l'ultima posizione di III fascia nelle graduatorie medesime".
- (con l'art. 1-bis, comma 4) che "A decorrere dall'esercizio
finanziario 2010, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1,
comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' finalizzata anche
ad interventi per il sostegno al processo di riforma degli
ordinamenti della scuola secondaria superiore, alla valorizzazione
del merito e del talento degli studenti, nonche' alle innovazioni
tecnologiche presso le scuole statali".
- (con l'art. 1-bis, comma 6) che "Il Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca, per l'anno 2009, puo' avvalersi del
disposto dell'articolo 1, comma 602, primo periodo, della legge 27
dicembre 2006, n. 296".
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AGGIORNAMENTO (43)
La L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 23)
che "Per gli anni 2010, 2011 e 2012 sono prorogate le disposizioni di
cui all'articolo 1, comma 703, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e successive modificazioni, con una riduzione complessiva dei
relativi stanziamenti pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli
anni indicati. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze, si provvede alla
corrispondente rideterminazione dell'ammontare dei contributi
spettanti ai singoli enti interessati."
Inoltre ha disposto (con l'art. 2, comma 40)che "Per l'anno 2010
sono prorogate le disposizioni di cui al comma 153 dell'articolo 1
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni."
Inoltre ha disposto (con l'art. 2, comma 102) che "Il Fondo per le
non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di euro 400 milioni per l'anno
2010."
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AGGIORNAMENTO (44)
Il D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 2, comma
7-ter) che "All'onere conseguente al minor risparmio derivante dalle
disposizioni di cui al comma 7-bis, quantificato in 2 milioni di
euro, si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa,
di pari importo, di cui all'articolo 1, comma 724, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 26, comma 6, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133".
Il suddetto D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 7-undecies)
che al "fine di fronteggiare la crisi di competitivita' dei porti
nazionali, con riguardo anche all'attivita' prevalente di
transhipment, le disposizioni relative all'adeguamento delle tasse e
dei diritti marittimi di cui all'articolo 1, comma 989, lettera c),
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107, si applicano
con decorrenza dal 1° gennaio 2012".
Infine, il D.L. ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine
per procedere alle assunzioni di personale, secondo le modalita' di
cui all'articolo 1, commi 523 e 527, della legge 27 dicembre 2006, n.
296, previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, della legge
13 novembre 2009, n. 172, e' prorogato al 31 dicembre 2010".
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AGGIORNAMENTO (45)
Il D.L. 1 gennaio 2010, n. 1, convertito con modificazioni dalla L.
5 marzo 2010, n. 30, ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che "A
decorrere dal 1° luglio 2010, l'importo di 75 euro di cui
all'articolo 1, comma 1315, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e'
rideterminato in 90 euro, e a decorrere dal 1° luglio 2011, in 105
euro".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalle L. 28 febbraio 2008, n. 31, come modificato dall'art. 1, comma
1 del D.L. 8 luglio 2010, n. 105, convertito con modificazioni dalla
L. 13 agosto 2010, n. 129, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che
"Il termine per l'attuazione del piano di riordino e di dismissione
previsto dal secondo periodo dell'articolo 1, comma 461, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e' differito al 31 dicembre 2010 in
riferimento alle societa' regionali dell'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A., per
consentire il completamento delle attivita' connesse alla loro
cessione alle regioni".
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AGGIORNAMENTO (48)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla
L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con con l'art. 4, comma
4-septies) che "Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, comma 197,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, a modifica di quanto previsto
dall'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il
pagamento delle competenze accessorie spettanti al personale
scolastico e' effettuato mediante ordini collettivi di pagamento di
cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 31 ottobre
2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2002
ed e' disposto congiuntamente al pagamento delle competenze fisse,
fatta eccezione per il personale supplente breve nominato dai
dirigenti scolastici, le cui competenze fisse, all'infuori dei casi
di cui all'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2007,
n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007,
n. 176, continuano ad essere pagate a carico dei bilanci delle
scuole".
Ha inoltre disposto (con l'art. 7, comma 19) che "L'Ente italiano
Montagna (EIM), istituito dall'articolo 1, comma 1279, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e' soppresso La Presidenza del Consiglio dei
Ministri succede a titolo universale al predetto ente e le risorse
strumentali e di personale ivi in servizio sono trasferite al
Dipartimento per gli affari regionali della medesima Presidenza".
Ha inoltre disposto (con l'art. 15, comma 4) che "La misura del
canone annuo corrisposto direttamente ad ANAS S.p.A. ai sensi del
comma 1020 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 e del
comma 9 bis dell'art. 19 del decreto-legge 1° luglio 2009 n. 78
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 n. 102, e'
integrata di un importo, calcolato sulla percorrenza chilometrica,
pari a:
a) 1 millesimo di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 3 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo a quello
di entrata in vigore del presente comma;
b) 2 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio A e
B e a 6 millesimi di euro a chilometro per le classi di pedaggio 3, 4
e 5 a decorrere dal 1° gennaio 2011".
Ha infine disposto (con l'art. 55, comma 5) che "Ai fini della
proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana a missioni
internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della
legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di 320 milioni di euro per
l'anno 2010 nonche' di 4,3 milioni di euro annui per ciascuno degli
anni dal 2011 al 2014, di 64,2 milioni di euro per l'anno 2015 e di
106,9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2016 al
2020".
Tabella 1
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Tabella 2
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Tabella 3
(( (Art. 1, comma 345)
---------------------------------------------------------------------
Zona | Strutture | Strutture opache orizzontali | Finestre
Climatica | opache |------------------------------| comprensive
| verticali | Coperture | Pavimenti | di infissi
---------------------------------------------------------------------
A | 0,72 | 0,42 | 0,74 | 5,0
B | 0,54 | 0,42 | 0,55 | 3,6
C | 0,46 | 0,42 | 0,49 | 3,0
D | 0,40 | 0,35 | 0,41 | 2,8
E | 0,37 | 0,32 | 0,38 | 2,5
F | 0,35 | 0,31 | 0,36 | 2,2
---------------------------------------------------------------------
))
((12))
Elenco 1
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato 1
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Allegato 2
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Prospetto di copertura
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Tabella A
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
(7)
Tabella B
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Tabella C
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
(7)
Tabella D
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Tabella E
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Tabella F
----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
-------------
AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto 2007, n. 127, ha disposto (con l'art. 6, commi 1 e 2) che:
"1. All'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle
finanze di cui all'unita' previsionale di base "Fondo speciale" di
parte corrente come determinato dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' apportata la seguente variazione in aumento:
|2007 - |2008 -|2009 -
---------------------------------------------------------------------
|(migliaia di euro)| |
---------------------------------------------------------------------
Ministero dell'economia e delle | | |
finanze.... | 68.300 - |- |
2. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9-ter della legge
5 agosto 1978, n. 468, relativo al Fondo di riserva per le
autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente,
come determinata dalla tabella C della legge 27 dicembre 2006, n.
296, e' integrata di 69 milioni di euro per l'anno 2007."
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 1, comma
23) che "La tabella 3 allegata alla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
e' sostituita, con efficacia dal 1° gennaio 2007".