Capo
I
Disposizioni di carattere generale
Art.
1
(Accertamento della condizione di reciprocità)
1.
Per
le persone fisiche straniere, i responsabili del procedimento amministrativo
che ammette lo straniero al godimento dei diritti in materia civile attribuiti
al cittadino, ed i notai che redigono gli atti che comportano l'esercizio
di taluno dei predetti diritti, o che vi prestano assistenza, richiedono
l'accertamento della condizione di reciprocità al Ministero degli
affari esteri, nei soli casi previsti dal testo unico delle disposizioni
concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, di seguito denominato: "testo unico", ed in quelli per i quali
le convenzioni internazionali prevedono la condizione di reciprocità.
2.
L'accertamento
di cui al comma 1, non è richiesto per i cittadini stranieri titolari
della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico, nonché
per i cittadini stranieri titolari di un permesso di soggiorno per motivi
di lavoro subordinato o di lavoro autonomo, per l'esercizio di un'impresa
individuale, e per i relativi familiari in regola con il soggiorno.
Art.
2
(Rapporti con la pubblica amministrazione)
1.
I
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti in Italia possono utilizzare
le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio
1968, n. 15, limitatamente agli stati, fatti e qualità personali
certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani,
fatte salve le disposizioni del testo unico o del presente regolamento che
prevedono l'esibizione o la produzione di specifici documenti.
2.
Gli
stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma
1, sono documentati, salvo che le Convenzioni internazionali dispongano
diversamente, mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente
autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana
autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la
conformità all'originale, dopo aver avvisato l'interessato che la
produzione di atti o documenti non veritieri è prevista come reato
dalla legge italiana.
Art.
3
(Comunicazioni allo straniero)
1.
Le
comunicazioni dei provvedimenti dell'autorità giudiziaria relative
ai procedimenti giurisdizionali previsti dal testo unico e dal presente
regolamento sono effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato
dallo straniero o a quello incaricato di ufficio.
2.
Le
comunicazioni dei provvedimenti concernenti gli stranieri diversi da quelli
indicati nel comma 1, emanati dal Ministro dell'interno, dai prefetti, dai
questori o dagli organi di polizia sono effettuate a mezzo di ufficiali od
agenti di pubblica sicurezza, con le modalità di cui al comma 3, o,
quando la persona è irreperibile, mediante notificazione effettuata
nell'ultimo domicilio conosciuto.
3.
Il
provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il
provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di
rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto
della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna
a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente
l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata
con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto.
Se lo straniero non comprende la lingua italiana, il provvedimento deve essere
accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari
sufficientemente dettagliati, nella lingua a lui comprensibile o, se ciò
non è possibile, in una delle lingue inglese, francese o spagnola,
secondo la preferenza indicata dall'interessato. Analogamente si provvede
per il diniego del visto di ingresso o di reingresso, e la sintesi del
provvedimento, può essere effettuata, a richiesta, anche in arabo.
4.
Nel
provvedimento di espulsione e nella sintesi di cui al comma 3, lo straniero
è altresì informato del diritto di essere assistito da un difensore
di fiducia, con ammissione, qualora ne sussistano i presupposti, al gratuito
patrocinio a spese dello Stato a norma della legge 30 luglio 1990, n. 217,
ed è avvisato che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali
saranno effettuate con l'avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
Art.
4
(Comunicazioni all'autorità consolare)
1.
L'informazione
prevista dal comma 7 dell'articolo 2 del testo unico contiene:
a.
l'indicazione
dell'autorità giudiziaria o amministrativa che effettua l'informazione;
b.
le
generalità dello straniero e la sua nazionalità, nonché,
ove possibile, gli estremi del passaporto o di altro documento di riconoscimento,
ovvero, in mancanza, le informazioni acquisite in merito alla sua
identificazione;
c.
l'indicazione
delle situazioni che comportano l'obbligo dell'informazione, con specificazione
della data di accertamento della stessa, nonché, ove sia stato emesso
un provvedimento nei confronti dello straniero, gli estremi dello stesso;
d.
il
luogo in cui lo straniero si trova, nel caso di provvedimento restrittivo
della libertà personale, di decesso o di ricovero ospedaliero urgente.
2.
La
comunicazione è effettuata per iscritto, ovvero mediante fonogramma,
telegramma, o altri idonei mezzi di comunicazione. Nel caso in cui la
rappresentanza diplomatica o consolare più vicina dello Stato di cui
lo straniero è cittadino si trovi all'estero, le comunicazioni verranno
fatte al Ministero degli affari esteri che provvederà ad interessare
la rappresentanza competente.
3.
L'obbligo
di informazione all'autorità diplomatica o consolare non sussiste
quando lo straniero, cui la specifica richiesta deve essere rivolta dai soggetti
di cui all'articolo 2, comma 7, del testo unico, dichiari espressamente di
non volersi avvalere degli interventi di tale autorità. Per lo straniero
di età inferiore ai quattordici anni, la rinuncia è manifestata
da chi esercita la potestà sul minore.
4.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, del testo
unico, l'informazione all'autorità consolare non è comunque
effettuata quando dalla stessa possa derivare il pericolo, per lo straniero
o per i componenti del nucleo familiare, di persecuzione per motivi di razza,
di sesso, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di origine nazionale,
di condizioni personali o sociali. |