Capo
II
Ingresso e
soggiorno
Art.
5
(Rilascio dei visti di ingresso)
1. Il
rilascio dei visti di ingresso o per il transito nel territorio dello Stato
è di competenza delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane
a ciò abilitate e, tranne in casi particolari, territorialmente competenti
per il luogo di residenza dello straniero. Gli uffici di polizia di frontiera
italiani possono essere autorizzati a rilasciare visti di ingresso o di transito,
per una durata non superiore, rispettivamente, a dieci e a cinque giorni,
per casi di assoluta necessità.
2. Il
visto può essere rilasciato, se ne ricorrono requisiti e condizioni,
per la durata occorrente in relazione ai motivi della richiesta e alla
documentazione prodotta dal richiedente.
3. La
tipologia dei visti corrispondente ai diversi motivi di ingresso, nonché
i requisiti e le condizioni per l'ottenimento di ciascun tipo di visto, sono
disciplinati da apposite istruzioni del Ministero degli affari esteri, emanate
con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri
dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, di grazia e giustizia
e della solidarietà sociale, periodicamente aggiornate anche in esecuzione
degli obblighi internazionali assunti dall'Italia.
4. Le
rappresentanze diplomatiche e consolari italiane sono tenute ad assicurare,
per le esigenze dell'utenza, adeguate forme di pubblicità di detti
requisiti e condizioni, nonché degli eventuali requisiti integrativi
resi necessari da particolari situazioni locali o da decisioni comuni adottate
nell'ambito della cooperazione con le rappresentanze degli altri Stati che
aderiscono alla Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen.
5. Nella
domanda per il rilascio del visto, lo straniero deve indicare le proprie
generalità complete e quelle degli eventuali familiari al seguito,
gli estremi del passaporto o di altro documento di viaggio riconosciuto
equivalente, il luogo dove è diretto, il motivo e la durata del soggiorno.
6. Alla
domanda deve essere allegato il passaporto o altro documento di viaggio
riconosciuto equivalente, nonché la documentazione necessaria per
il tipo di visto richiesto e, in ogni caso, quella concernente:
a. la
finalità del viaggio;
b. l'indicazione
dei mezzi di trasporto utilizzati;
c. la
disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del
viaggio e del soggiorno, osservate le direttive di cui all'articolo 4, comma
3, del testo unico, ovvero la documentazione inerente alla prestazione di
garanzia nei casi di cui all'articolo 23 del testo unico;
d. le
condizioni di alloggio.
7. Per
i visti relativi ai familiari al seguito lo straniero deve esibire, oltre
alla documentazione di cui al comma 6 anche:
a. quella
comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età o
inabilità al lavoro e di convivenza. A tal fine i certificati rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero sono autenticati
dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in
lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
b. il
nulla osta della questura, utile anche ai fini dell'accertamento della
disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico, e dei mezzi di sussistenza di cui allo stesso articolo,
comma 3, lettera b). A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
8. Valutata
la ricevibilità della domanda ed esperiti gli accertamenti richiesti
in relazione al visto richiesto, ivi comprese le verifiche preventive di
sicurezza, il visto è rilasciato entro 9O giorni dalla richiesta.
Art.
6
(Visti per ricongiungimento familiare)
1. Per
i visti relativi ai ricongiungimenti familiari il richiedente deve munirsi
preventivamente di nulla osta della questura, indicando le generalità
delle persone per le quali chiede il ricongiungimento e presentando:
a. la
carta di soggiorno, il permesso di soggiorno avente i requisiti di cui
all'articolo 28, comma 1, del testo unico, o idonea documentazione attestante
la cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione Europea;
b. la
documentazione attestante la disponibilità del reddito di cui all'articolo
29, comma 3, lettera b), del testo unico;
c. la
documentazione attestante la disponibilità di un alloggio, a norma
dell'articolo 29, comma 3, lettera a), del testo unico. A tal fine l'interessato
deve produrre l'attestazione dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei
requisiti di cui al predetto articolo del testo unico ovvero il certificato
di idoneità igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità
sanitaria locale competente per territorio.
2. La
Questura rilascia ricevuta della domanda e della documentazione presentata
mediante apposizione, sulla copia della domanda e degli atti, del timbro
datario dell'ufficio e della sigla dell'addetto alla ricezione. Verificata
la sussistenza degli altri requisiti e condizioni, la questura rilascia,
entro 90 giorni dalla ricezione, il nulla osta condizionato alla effettiva
acquisizione, da parte dell'autorità consolare italiana, della
documentazione comprovante i presupposti di parentela, coniugio, minore età
o inabilità al lavoro e di convivenza.
3. Le
autorità consolari, ricevuto il nulla osta di cui al comma 2, ovvero,
se sono trascorsi novanta giorni dalla presentazione della domanda di nulla
osta, ricevuta copia della stessa domanda e degli atti contrassegnati a norma
del medesimo comma 1, ed acquisita la documentazione comprovante i presupposti
di cui al comma 2, rilasciano il visto di ingresso, previa esibizione del
passaporto e della documentazione di viaggio.
Art.
7
(Ingresso nel territorio dello Stato)
1. L'ingresso
nel territorio dello Stato è comunque subordinato alla effettuazione
dei controlli di frontiera, compresi quelli richiesti in attuazione della
Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen, doganali e valutari,
ed a quelli sanitari previsti dalla normativa vigente in materia di profilassi
internazionale. Per i permessi previsti dalla prassi internazionale in materia
trasporti marittimi o aerei si osservano le istruzioni specificamente disposte.
2. E'
fatto obbligo al personale addetto ai controlli di frontiera di apporre sul
passaporto il timbro di ingresso, con l'indicazione della data.
3. Nei
casi di forza maggiore che impediscono l'attracco o l'atterraggio dei mezzi
navali o aerei nei luoghi dove sono istituiti i valichi di frontiera deputati
ai controlli dei viaggiatori, lo sbarco degli stessi può essere
autorizzato dal comandante del porto o dal direttore dell'aeroporto per motivate
esigenze, previa comunicazione al questore e all'ufficio o comando di polizia
territorialmente competente ed agli uffici di sanità marittima o aerea.
4. Nelle
circostanze di cui al comma 3, il controllo di frontiera è effettuato
dall'ufficio o comando di polizia territorialmente competente, con le
modalità stabilite dal questore.
5. Le
disposizioni dei commi 3 e 4 si osservano anche per il controllo delle persone
in navigazione da diporto, che intendono fare ingresso nel territorio dello
Stato, le cui imbarcazioni sono eccezionalmente autorizzate ad attraccare
in località sprovviste di posto di polizia di frontiera, sulla base
delle istruzioni diramate in attuazione della Convenzione di applicazione
dell'Accordo di Schengen, ratificata e resa esecutiva in Italia con legge
30 settembre 1993, n. 388.
Art.
8
(Uscita dal territorio dello Stato e reingresso)
1. Lo
straniero che lascia il territorio dello Stato per recarsi in uno Stato non
appartenente allo spazio di libera circolazione è tenuto a sottoporsi
ai controlli di polizia di frontiera. E' fatto obbligo al personale addetto
ai controlli di apporre sul passaporto il timbro di uscita munito
dell'indicazione del valico di frontiera e della data.
2. Per
lo straniero regolarmente soggiornante in Italia che, dopo esserne uscito,
intende farvi ritorno, il reingresso è consentito previa esibizione
al controllo di frontiera del passaporto o documento equivalente e del permesso
di soggiorno in corso di validità.
3. Lo
straniero il cui documento di soggiorno è scaduto da non più
di 60 giorni, per rientrare nel territorio dello Stato, è tenuto a
munirsi di visto di reingresso, rilasciato dalla rappresentanza diplomatica
o consolare italiana nel Paese di provenienza previa esibizione del documento
scaduto.
4. Lo
straniero privo del documento di soggiorno, perché smarrito o sottratto,
è tenuto a richiedere il visto di reingresso alla competente
rappresentanza diplomatica o consolare unendo copia della denuncia del furto
o dello smarrimento. Il visto di reingresso è rilasciato previa verifica
dell'esistenza del provvedimento del questore concernente il soggiorno.
5. Lo
straniero in possesso della carta di soggiorno rientra nel territorio dello
Stato mediante la sola esibizione della carta di soggiorno e del passaporto
o documento equivalente.
Art.
9
(Richiesta del permesso di soggiorno)
1. La
richiesta del permesso di soggiorno è presentata, entro il termine
previsto dal testo unico, al questore della provincia nella quale lo straniero
intende soggiornare, mediante scheda conforme al modello predisposto dal
Ministero dell'interno, sottoscritta dal richiedente, corredata della fotografia
dell'interessato, in formato tessera, in quattro esemplari: uno da apporre
sulla scheda di domanda, uno da apporre sul permesso di soggiorno, il terzo
da conservare agli atti d'ufficio e il quarto da trasmettere al sistema
informativo di cui all'articolo 49 del testo unico. In luogo della fotografia
in più esemplari allo straniero può essere richiesto di farsi
ritrarre da apposita apparecchiatura per il trattamento automatizzato
dell'immagine, in dotazione all'ufficio.
2. Nella
richiesta di cui al comma 1 lo straniero deve indicare:
a. le
proprie generalità complete, nonché quelle dei figli minori
conviventi, per i quali sia prevista l'iscrizione nel permesso di soggiorno
del genitore;
b. il
luogo dove l'interessato dichiara di voler soggiornare;
c. il
motivo del soggiorno.
3. Con
la richiesta di cui al comma 1 devono essere esibiti:
a. il
passaporto o altro documento equipollente da cui risultino la nazionalità,
la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il luogo di nascita degli
interessati, nonché il visto di ingresso, quando prescritto;
b. la
documentazione, nei casi di soggiorno diversi da quelli per motivi di lavoro,
attestante la disponibilità dei mezzi per il ritorno nel Paese di
provenienza.
4. L'ufficio
trattiene copia della documentazione esibita e può richiedere, quando
occorre verificare la sussistenza delle condizioni previste dal testo unico,
l'esibizione della documentazione o di altri elementi occorrenti per comprovare:
a. l'esigenza
del soggiorno, per il tempo richiesto;
b. la
disponibilità dei mezzi di sussistenza sufficienti commisurati ai
motivi e alla durata del soggiorno, in relazione alle direttive di cui
all'articolo 4, comma 3, del testo unico, rapportata al numero delle persone
a carico;
c. la
disponibilità di altre risorse o dell'alloggio, nei casi in cui tale
documentazione sia richiesta dal testo unico o dal presente regolamento.
5. L'esibizione
della documentazione inerente alla garanzia di cui all'articolo 23 del testo
unico, prestata con le modalità di cui all'articolo 34 del presente
regolamento, esime da ulteriori dimostrazioni della disponibilità
dei mezzi di sussistenza fino alla durata della garanzia.
6. La
documentazione di cui ai commi 3 e 4 non è necessaria per i richiedenti
asilo e per gli stranieri ammessi al soggiorno per i motivi di cui agli articoli
18 e 20 del testo unico.
7. L'addetto
alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità
dei richiedenti, rilascia un esemplare della scheda di cui al comma 1, munita
di fotografia dell'interessato e del timbro datario dell'ufficio e della
sigla dell'addetto alla ricezione, quale ricevuta, indicando il giorno in
cui potrà essere ritirato il permesso di soggiorno, con l'avvertenza
che all'atto del ritiro dovrà essere esibita la documentazione attestante
l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria di cui all'articolo 34,
comma 3, del testo unico.
Art.
10
(Richiesta del permesso di soggiorno in casi particolari)
1. Per
gli stranieri in possesso di passaporto o altro documento equipollente, dal
quale risulti la data di ingresso nel territorio dello Stato, e del visto
di ingresso quando prescritto, che intendono soggiornare in Italia per un
periodo non superiore a trenta giorni, l'esemplare della scheda rilasciata
per ricevuta a norma dell'articolo 9, comma 7, tiene luogo del permesso di
soggiorno per i trenta giorni successivi alla data di ingresso nel territorio
nazionale. Ai fini di cui all'articolo 6, comma 3, del testo unico, la scheda
deve essere esibita unitamente al passaporto.
2. Quando
si tratta di soggiorno per turismo di durata non superiore a 30 giorni di
gruppi guidati la richiesta del permesso di soggiorno può essere
effettuata dal capo gruppo, mediante esibizione dei passaporti o documenti
equipollenti e, se si tratta di passaporti collettivi, di copia dei documenti
di identificazione di ciascuno dei viaggiatori, nonché del programma
del viaggio. La disponibilità dei mezzi di sussistenza e di quelli
per il ritorno nel Paese d'origine può essere documentata attraverso
la attestazione di pagamento integrale del viaggio e del soggiorno turistico.
3. Nei
casi di cui al comma 2, la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno,
munita del timbro dell'ufficio con data e sigla dell'operatore addetto alla
ricezione, rilasciata nel numero di esemplari occorrenti, equivale a permesso
di soggiorno collettivo per i trenta giorni successivi alla data di ingresso
nel territorio nazionale, risultante dall'apposito timbro, munito di data,
apposto sul passaporto o altro documento equipollente all'atto del controllo
di frontiera.
4. Per
i soggiorni da trascorrersi presso convivenze civili o religiose, presso
ospedali o altri luoghi di cura, la richiesta del permesso di soggiorno può
essere presentata in questura dall'esercente della struttura ricettiva o
da chi presiede le case, gli ospedali, gli istituti o le comunità
in cui lo straniero è ospitato, il quale provvede anche al ritiro
e alla consegna all'interessato della ricevuta di cui al comma 1 e del permesso
di soggiorno.
5. Gli
stranieri che intendono soggiornare in Italia per un periodo non superiore
a 30 giorni sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 8 dell'articolo 6
del testo unico.
6. Negli alberghi, negli altri esercizi ricettivi e nei centri
di accoglienza alle frontiere deve essere messa a disposizione dei viaggiatori
stranieri una trascrizione, nelle lingue italiana, francese, inglese, spagnola
e araba delle disposizioni del testo unico e del presente regolamento concernenti
l'ingresso e il soggiorno degli stranieri nel territorio dello Stato.
Art.
11
(Rilascio del permesso di soggiorno)
1. Il
permesso di soggiorno è rilasciato, quando ne ricorrono i presupposti,
per i motivi e la durata indicati nel visto d'ingresso o dal testo unico,
ovvero per uno dei seguenti altri motivi:
a. per
richiesta di asilo, per la durata della procedura occorrente, e per asilo;
b. per
emigrazione in un altro Paese, per la durata delle procedure occorrenti;
c. per
acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, a favore dello straniero
già in possesso del permesso di soggiorno per altri motivi, per la
durata del procedimento di concessione o di riconoscimento.
2. Il
permesso di soggiorno è rilasciato in conformità all'Azione
Comune 97/11/GAI del Consiglio dell'Unione Europea del 16 dicembre 1996 e
contiene l'indicazione del Codice Fiscale. A tal fine, con decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il Ministro delle finanze, sono determinate
le modalità di comunicazione in via telematica dei dati per l'attribuzione
allo straniero del Codice Fiscale e per l'utilizzazione dello stesso codice
come identificativo dello straniero, anche ai fini degli Archivi anagrafici
dei lavoratori extracomunitari.
3. La
documentazione attestante l'assolvimento degli obblighi in materia sanitaria
di cui all'articolo 34, comma 3, del testo unico deve essere esibita al momento
del ritiro del permesso di soggiorno.
Art.
12
(Rifiuto del permesso di soggiorno)
1. Salvo
che debba disporsi il respingimento o l'espulsione immediata con accompagnamento
alla frontiera, quando il permesso di soggiorno è rifiutato il questore
avvisa l'interessato, facendone menzione nel provvedimento di rifiuto, che,
sussistendone i presupposti, si procederà nei suoi confronti per
l'applicazione dell'espulsione di cui all'articolo 13 del testo unico.
2. Con
il provvedimento di cui al comma 1, il questore concede allo straniero un
termine, non superiore a quindici giorni lavorativi, per presentarsi al posto
di polizia di frontiera indicato e lasciare volontariamente il territorio
dello Stato, con l'avvertenza che, in mancanza, si procederà a norma
dell'articolo 13 del testo unico.
3. Anche
fuori dei casi di espulsione, nei casi in cui occorra rimpatriare lo straniero,
il prefetto ne avverte il console dello Stato di appartenenza per gli eventuali
provvedimenti di competenza e può disporne il rimpatrio, munendolo
di foglio di via obbligatorio, anche con la collaborazione degli organismi
che svolgono attività di assistenza per stranieri o di altri organismi,
anche di carattere internazionale, specializzati nel trasferimento di persone,
ovvero concedergli un termine, non superiore a dieci giorni, per presentarsi
al posto di polizia di frontiera specificamente indicato e lasciare il territorio
dello Stato.
Art.
13
(Rinnovo del permesso di soggiorno)
1. Il
permesso di soggiorno rilasciato dai Paesi aderenti all'Accordo di Schengen,
in conformità di un visto uniforme previsto dalla Convenzione di
applicazione del predetto Accordo, ovvero rilasciato in esenzione di visto,
per i soli motivi di turismo, non può essere rinnovato o prorogato
oltre la durata di novanta giorni, salvo che ricorrano seri motivi, in
particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali
o internazionali.
2. Ai
fini del rinnovo del permesso di soggiorno, fermo restando quanto previsto
dall'articolo 22, comma 9, del testo unico, la documentazione attestante
la disponibilità di un reddito, da lavoro o da altra fonte lecita,
sufficiente al sostentamento proprio e dei familiari conviventi a carico
può essere accertata d'ufficio sulla base di una dichiarazione
temporaneamente sostitutiva resa dall'interessato con la richiesta di rinnovo.
3. La
richiesta di rinnovo è presentata in duplice esemplare. L'addetto
alla ricezione, esaminati i documenti esibiti, ed accertata l'identità
del richiedente, rilascia un esemplare della richiesta, munito del timbro
datario dell'ufficio e della propria firma, quale ricevuta, ove sia riportata
per iscritto, con le modalità di cui all'articolo 2, comma 6, del
testo unico, l'avvertenza che l'esibizione della ricevuta stessa alla competente
Azienda sanitaria locale è condizione per la continuità
dell'iscrizione al Servizio sanitario nazionale.
4. Il
permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando
risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo
continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata
almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del
periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta
interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi
militari o da altri gravi e comprovati motivi.
Art.
14
(Conversione del permesso di soggiorno)
1. Il
permesso di soggiorno rilasciato per motivi di lavoro subordinato o di lavoro
autonomo e per motivi familiari può essere utilizzato anche per le
altre attività consentite allo straniero, anche senza conversione
o rettifica del documento, per il periodo di validità dello stesso.
In particolare:
a. il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro subordinato non stagionale consente
l'esercizio di lavoro autonomo, previa acquisizione del titolo abilitativo
o autorizzatorio eventualmente prescritto e sempre che sussistano gli altri
requisiti o condizioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio
dell'attività lavorativa in forma autonoma, nonché l'esercizio
di attività lavorativa in qualità di socio lavoratore di
cooperative;
b. il
permesso di soggiorno rilasciato per lavoro autonomo consente l'esercizio
di lavoro subordinato, per il periodo di validità dello stesso, previa
iscrizione nelle liste di collocamento o, se il rapporto di lavoro è
in corso, previa comunicazione del datore di lavoro alla Direzione provinciale
del lavoro;
c. il
permesso di soggiorno per ricongiungimento familiare o per ingresso al seguito
del lavoratore consente l'esercizio del lavoro subordinato e del lavoro autonomo
alle condizioni di cui alle lettere precedenti.
2. L'ufficio
della pubblica amministrazione che rilascia il titolo autorizzatorio o
abilitativo, nei casi previsti dal comma 1, lettera a), e la Direzione
provinciale del lavoro, nei casi previsti dal comma 1, lettera b), comunicano
alla questura, per le annotazioni di competenza, i casi in cui il permesso
di soggiorno è utilizzato per un motivo diverso da quello riportato
nel documento.
3. Con
il rinnovo, è rilasciato un nuovo permesso di soggiorno per
l'attività effettivamente svolta.
4. Il
permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il
periodo di validità dello stesso, l'esercizio di attività
lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche
cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di
1.040 ore.
5. Salvo
che sia diversamente stabilito dagli accordi internazionali o dalle condizioni
per le quali lo straniero è ammesso a frequentare corsi di studio
o di formazione in Italia, il permesso di soggiorno per motivi di studio
o formazione può essere convertito, prima della scadenza, in permesso
di soggiorno per motivo di lavoro, nei limiti delle quote fissate a norma
dell'articolo 3 del testo unico attestati dalla Direzione provinciale del
lavoro, previa idonea documentazione del rapporto di lavoro, o, in caso di
lavoro autonomo, previa presentazione del titolo abilitativo o autorizzatorio,
ove richiesto, della documentazione concernente ogni altro adempimento
amministrativo richiesto, nonché della documentazione comprovante
il possesso delle disponibilità finanziarie occorrenti per l'esercizio
dell'attività.
Art.
15
(Iscrizioni anagrafiche)
1. Le
iscrizioni e le variazioni anagrafiche dello straniero regolarmente soggiornante
sono effettuate nei casi e secondo i criteri previsti dalla legge 24 dicembre
1954, n. 1228, e dal regolamento anagrafico della popolazione residente,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, come modificato dal presente regolamento.
2. Il
comma 3 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è sostituito dal seguente:
"3. Gli stranieri iscritti in anagrafe hanno l'obbligo di rinnovare all'ufficiale
di anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel comune, entro 60 giorni
dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo. Per
gli stranieri muniti da carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione
di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della
carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda
anagrafica dello straniero, dandone comunicazione al questore."
3. La
lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è sostituita dalla seguente: "c)
per irreperibilità accertata a seguito delle risultanze delle operazioni
del censimento generale della popolazione, ovvero, quando, a seguito di ripetuti
accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile,
nonché, per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata,
ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'articolo
7, comma 3, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno o
della carta di soggiorno, previo avviso da parte dell'ufficio, con invito
a provvedere nei successivi 30 giorni.".
4. Al
comma 2 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Per le cancellazioni
dei cittadini stranieri la comunicazione è effettuata al questore.".
5. Le
iscrizioni, le cancellazioni e le variazioni anagrafiche di cui al presente
articolo sono comunicate d'ufficio alla questura competente per territorio
entro il termine di quindici giorni.
6. Al
comma 2 dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
1989, n. 223, è aggiunto il seguente periodo: "Nella scheda riguardante
i cittadini stranieri sono comunque indicate la cittadinanza e la data di
scadenza del permesso di soggiorno o di rilascio o rinnovo della carta di
soggiorno.".
7. Con
decreto del Ministro dell'interno, sentita l'Associazione nazionale dei comuni
d'Italia, l'Istituto nazionale di statistica e l'Istituto nazionale per la
previdenza sociale, ed il Garante per la protezione dei dati personali, sono
determinate le modalità di comunicazione, anche in via telematica,
dei dati concernenti i cittadini stranieri fra gli uffici di anagrafe dei
comuni, gli archivi dei lavoratori extracomunitari, e gli archivi dei competenti
organi centrali e periferici del Ministero dell'interno, nel rispetto dei
principi di cui agli articoli 9, 22, comma 3, e 27 della legge 31 dicembre
1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni. Lo stesso decreto
disciplina anche le modalità tecniche e il calendario secondo cui
i Comuni dovranno procedere all'aggiornamento e alla verifica delle posizioni
anagrafiche dei cittadini stranieri già iscritti nei registri della
popolazione residente alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Art.
16
(Richiesta della carta di soggiorno)
1. Per
il rilascio della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del testo unico,
l'interessato è tenuto a farne richiesta per iscritto, su scheda conforme
a quella approvata con decreto del Ministro dell'interno.
2. All'atto
della richiesta, da presentare alla questura del luogo in cui lo straniero
risiede, questi deve indicare:
a. le
proprie generalità complete;
b. il
luogo o i luoghi in cui l'interessato ha soggiornato in Italia nei cinque
anni precedenti;
c. il
luogo di residenza;
d. le
fonti di reddito, specificandone l'ammontare.
3. La
domanda deve essere corredata da:
a. copia
del passaporto o di documento equipollente o del documento di identificazione
rilasciato dalla competente autorità italiana da cui risultino la
nazionalità, la data, anche solo con l'indicazione dell'anno, e il
luogo di nascita, del richiedente;
b. copia
della dichiarazione dei redditi o del modello 101 rilasciato dal datore di
lavoro, relativi all'anno precedente, da cui risulti un reddito non inferiore
all'importo annuo dell'assegno sociale;
c. certificato
del casellario giudiziale e certificato delle iscrizioni relative ai procedimenti
penali in corso;
d. fotografia
della persona interessata, in formato tessera, in quattro esemplari, salvo
quanto previsto dall'articolo 9, comma 1;
4. Nel
caso di richiesta relativa ai familiari di cui all'articolo 9, comma 1, del
testo unico, le indicazioni di cui al comma 2 e la documentazione di cui
al comma 3 del presente articolo devono riguardare anche il coniuge ed i
figli minori degli anni diciotto conviventi, per i quali pure sia richiesta
la carta di soggiorno, e deve essere prodotta la documentazione comprovante
:
a. lo
stato di coniuge o di figlio minore. A tal fine, i certificati rilasciati
dalla competente autorità dello Stato estero devono essere autenticati
dall'autorità consolare italiana che attesta che la traduzione in
lingua italiana dei documenti è conforme agli originali;
b. la
disponibilità di un alloggio, a norma dell'articolo 29, comma 3, lettera
a), del testo unico. A tal fine l'interessato deve produrre l'attestazione
dell'ufficio comunale circa la sussistenza dei requisiti di cui al predetto
articolo del testo unico ovvero il certificato di idoneità
igienico-sanitaria rilasciato dall'Azienda unità sanitaria locale
competente per territorio.
c. il
reddito richiesto per le finalità di cui all'articolo 29, comma 3,
lettera b), del testo unico, tenuto conto di quello dei familiari conviventi
non a carico.
5. Se
la carta di soggiorno è richiesta nelle qualità di coniuge
straniero o genitore straniero convivente con cittadino italiano o con cittadino
di uno Stato dell'Unione europea residente in Italia, di cui all'articolo
9, comma 2, del testo unico, il richiedente, oltre alle proprie generalità,
deve indicare quelle dell'altro coniuge o del figlio con il quale convive.
Per lo straniero che sia figlio minore convivente, nelle condizioni di cui
all'articolo 9, comma 2, del testo unico, la carta di soggiorno è
richiesta da chi esercita la potestà sul minore.
6. Nei
casi previsti dal comma 5 la domanda deve essere corredata, oltre che della
documentazione relativa al reddito familiare, anche delle certificazioni
comprovanti lo stato di coniuge o di figlio minore o di genitore di cittadino
italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea residente in Italia.
7. L'addetto
alla ricezione, esaminata la domanda e i documenti allegati ed accertata
l'identità dei richiedenti, ne rilascia ricevuta, indicando il giorno
in cui potrà essere ritirato il documento richiesto. La ricevuta non
sostituisce in alcun modo la carta di soggiorno.
Art.
17
(Rilascio e rinnovo della carta di soggiorno)
1. La
carta di soggiorno è rilasciata entro 90 giorni dalla richiesta, previo
accertamento delle condizioni richieste dal testo unico.
2. La carta di soggiorno è a tempo indeterminato ma
è soggetta a vidimazione, su richiesta dell'interessato, nel termine
di dieci anni dal rilascio. La carta di soggiorno costituisce documento di
identificazione personale per non oltre cinque anni dalla data del rilascio
o del rinnovo. Il rinnovo è effettuato a richiesta dell'interessato,
corredata di nuove fotografie. |