Capo
III
Espulsione e
trattenimento
Art.
18
(Ricorsi contro i provvedimenti di espulsione)
1.
I
funzionari delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane che, ai
sensi dell'articolo 13, comma 10, del testo unico, curano l'inoltro alla
competente autorità giudiziaria del ricorso presentato all'estero,
inviandone copia anche all'autorità che ha adottato il provvedimento
impugnato.
2.
L'autorità
che ha adottato il provvedimento impugnato può far pervenire le proprie
osservazioni al giudice, entro cinque giorni dalla data di notifica del ricorso
presso i propri uffici.
Art.
19
(Divieto di rientro per gli stranieri espulsi)
1.
Il
divieto di rientro nel territorio dello Stato nei confronti delle persone
espulse opera a decorrere dalla data di esecuzione dell'espulsione, attestata
dal timbro d'uscita di cui all'articolo 8, comma 1, ovvero da ogni altro
documento comprovante l'assenza dello straniero dal territorio dello Stato.
Art.
20
(Trattenimento nei centri di permanenza temporanea e assistenza)
1.
Il
provvedimento con il quale il questore dispone il trattenimento dello straniero
ai sensi dell'articolo 14 del testo unico è comunicato all'interessato
con le modalità di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, del presente
regolamento unitamente al provvedimento di espulsione o di respingimento.
2.
Con
la medesima comunicazione lo straniero è informato del diritto di
essere assistito, nel procedimento di convalida del decreto di trattenimento,
da un difensore di fiducia, con ammissione, ricorrendone le condizioni, al
gratuito patrocinio a spese dello Stato. Allo straniero è dato
altresì avviso che, in mancanza di difensore di fiducia, sarà
assistito da un difensore di ufficio designato dal giudice tra quelli iscritti
nella tabella di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 28 luglio 1989,
n. 271, e che le comunicazioni dei successivi provvedimenti giurisdizionali
saranno effettuate con avviso di cancelleria al difensore nominato dallo
straniero o a quello incaricato di ufficio.
3.
All'atto
dell'ingresso nel centro lo straniero viene informato che in caso di indebito
allontanamento la misura del trattenimento sarà ripristinata con l'ausilio
della forza pubblica.
4.
Il
trattenimento non può essere protratto oltre il tempo strettamente
necessario per l'esecuzione del respingimento o dell'espulsione e, comunque,
oltre i termini stabiliti dal testo unico e deve comunque cessare se il
provvedimento del questore non è convalidato.
5.
Lo
svolgimento della procedura di convalida del trattenimento non può
essere motivo del ritardo dell'esecuzione del respingimento.
Art.
21
(Modalità del trattenimento)
1.
Le
modalità del trattenimento devono garantire, nel rispetto del regolare
svolgimento della vita in comune, la libertà di colloquio all'interno
del centro e con visitatori provenienti dall'esterno, in particolare con
il difensore che assiste lo straniero, e con i ministri di culto, la
libertà di corrispondenza, anche telefonica, ed i diritti fondamentali
della persona, fermo restando l'assoluto divieto per lo straniero di allontanarsi
dal centro.
2.
Nell'ambito
del centro sono assicurati, oltre ai servizi occorrenti per il mantenimento
e l'assistenza degli stranieri trattenuti o ospitati, i servizi sanitari
essenziali, gli interventi di socializzazione e la libertà del culto,
nei limiti previsti dalla Costituzione.
3.
Allo
scopo di assicurare la libertà di corrispondenza, anche telefonica,
con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, sono definite le modalità
per l'utilizzo dei servizi telefonici, telegrafici e postali, nonché
i limiti di contribuzione alle spese da parte del centro.
4.
Il
trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri
di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'articolo 14, comma 1 del
testo unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato
per urgenti necessità di soccorso sanitario.
5.
Nel
caso in cui lo straniero debba essere ricoverato in luogo di cura, debba
recarsi nell'ufficio giudiziario per essere sentito dal giudice che procede,
ovvero presso la competente rappresentanza diplomatica o consolare per espletare
le procedure occorrenti al rilascio dei documenti occorrenti per il rimpatrio,
il questore provvede all'accompagnamento a mezzo della forza pubblica.
6.
Nel
caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente residente
in Italia, o per altri gravi motivi di carattere eccezionale, il giudice
che procede, sentito il questore, può autorizzare lo straniero ad
allontanarsi dal centro per il tempo strettamente necessario, informando
il questore che ne dispone l'accompagnamento.
7.
Oltre
al personale addetto alla gestione dei centri e agli appartenenti alla forza
pubblica, al giudice competente e all'autorità di pubblica sicurezza,
ai centri possono accedere i familiari conviventi e il difensore delle persone
trattenute o ospitate, i ministri di culto, il personale della rappresentanza
diplomatica o consolare, e gli appartenenti ad enti, associazioni del
volontariato e cooperative di solidarietà sociale, ammessi a svolgervi
attività di assistenza a norma dell'articolo 22 ovvero sulla base
di appositi progetti di collaborazione concordati con il prefetto della provincia
in cui è istituito il centro.
8.
Le
disposizioni occorrenti per la regolare convivenza all'interno del centro,
comprese le misure strettamente indispensabili per garantire l'incolumità
delle persone, nonché quelle occorrenti per disciplinare le modalità
di erogazione dei servizi predisposti per le esigenze fondamentali di cura,
assistenza, promozione umana e sociale e le modalità di svolgimento
delle visite, sono adottate dal prefetto, sentito il questore, in attuazione
delle disposizioni recate nel decreto di costituzione del centro e delle
direttive impartite dal Ministro dell'interno per assicurare la rispondenza
delle modalità di trattenimento alle finalità di cui all'articolo
14, comma 2, del testo unico.
9.
Il
questore adotta ogni altro provvedimento e le misure occorrenti per la sicurezza
e l'ordine pubblico nel centro, comprese quelle per l'identificazione delle
persone e di sicurezza all'ingresso del centro, nonché quelle per
impedire l'indebito allontanamento delle persone trattenute e per ripristinare
la misura nel caso che questa venga violata. Il questore, anche a mezzo degli
ufficiali di pubblica sicurezza, richiede la necessaria collaborazione da
parte del gestore e del personale del centro che sono tenuti a fornirla.
Art.
22
(Funzionamento dei centri di permanenza temporanea e assistenza)
1.
Il
prefetto della provincia in cui è istituito il centro di permanenza
temporanea e assistenza provvede all'attivazione e alla gestione dello stesso,
disciplinandone anche le attività, a norma dell'articolo 21, comma
8, in conformità alle istruzioni di carattere organizzativo e
amministrativo-contabile impartite dal Ministero dell'interno, anche mediante
la stipula di apposite convenzioni con l'ente locale o con soggetti pubblici
o privati che possono avvalersi dell'attività di altri enti, di
associazioni del volontariato e di cooperative di solidarietà sociale.
2.
Per
le finalità di cui al comma 1, possono essere disposti la locazione,
l'allestimento, il riadattamento e la manutenzione di edifici o di aree,
il trasporto e il posizionamento di strutture, anche mobili, la predisposizione
e la gestione di attività per la assistenza, compresa quella
igienico-sanitaria e quella religiosa, il mantenimento, il vestiario, la
socializzazione, e quant'altro occorra al decoroso soggiorno nel centro,
anche per le persone che vi prestano servizio. Quando occorre procedere
all'acquisto di edifici o aree, il competente ufficio del Ministero delle
finanze provvede sulla richiesta del Ministero dell'interno.
3.
Il
prefetto individua il responsabile della gestione del centro e dispone i
necessari controlli sull'amministrazione e gestione del centro.
4.
Nell'ambito
del centro sono resi disponibili uno o più locali idonei per
l'espletamento delle attività delle autorità consolari. Le
autorità di pubblica sicurezza assicurano ogni possibile collaborazione
all'autorità consolare al fine di accelerare l'espletamento degli
accertamenti e il rilascio dei documenti necessari, con spese a carico del
bilancio del Ministero dell'interno.
Art.
23
(Attività di prima assistenza e soccorso)
1.
Le
attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze
igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere
effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22, per il tempo
strettamente necessario all'avvio dello stesso ai predetti centri o all'adozione
dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza
di competenza dello Stato.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 sono effettuati a cura
del prefetto con le modalità e con l'imputazione degli oneri a norma
delle disposizioni di legge in vigore, comprese quelle del decreto-legge
30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563.
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