Capo
IV
Disposizioni di carattere
umanitario
Art.
24
(Servizi di accoglienza alla frontiera)
1.
I
servizi di accoglienza previsti dall'articolo 11, comma 6, del testo unico
sono istituiti presso i valichi di frontiera nei quale è stato registrato
negli ultimi tre anni il maggior numero di richieste di asilo o di ingressi
sul territorio nazionale, nell'ambito delle risorse finanziarie definite
con il documento programmatico di cui all'articolo 3 del testo unico e dalla
legge di bilancio.
2.
Le
modalità per l'espletamento dei servizi di assistenza, anche mediante
convenzioni con organismi non governativi o associazioni di volontariato,
enti o cooperative di solidarietà sociale, e di informazione, anche
mediante sistemi automatizzati, sono definite con provvedimento del Ministro
dell'interno, d'intesa con il Ministro per la solidarietà sociale.
3.
Nei
casi di urgente necessità, per i quali i servizi di accoglienza di
cui al presente articolo non sono sufficienti o non sono attivati, è
immediatamente interessato l'ente locale per l'eventuale accoglienza in uno
dei centri istituiti a norma dell'articolo 40 del testo unico.
Art.
25
(Programmi di assistenza ed integrazione sociale)
1.
I
programmi di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del
testo unico, realizzati a cura degli enti locali o dei soggetti privati
convenzionati, sono finanziati dallo Stato, nella misura del settanta per
cento, a valere sulle risorse assegnate al Dipartimento per le pari
opportunità, ai sensi dell'art. 58, comma 2, e dall'ente locale, nella
misura del trenta per cento, a valere sulle risorse relative all'assistenza.
Il contributo dello Stato è disposto dal Ministro per le pari
opportunità previa valutazione, da parte della Commissione
interministeriale di cui al comma 2, dei programmi elaborati dai comuni
interessati o dai soggetti privati convenzionati con questi ultimi, dietro
presentazione di progetti di fattibilità indicanti i tempi, le
modalità e gli obiettivi che si intendono conseguire, nonché
le strutture organizzative e logistiche specificamente destinate.
2.
Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le pari
opportunità, è istituita la Commissione interministeriale per
l'attuazione dell'articolo 18 del testo unico, composta dai rappresentanti
dei Ministri per le pari opportunità, per la solidarietà sociale,
dell'interno e di grazia e giustizia, i quali designano i rispettivi supplenti.
La Commissione può avvalersi di consulenti ed esperti, designati dal
Ministro per le pari opportunità, d'intesa con gli altri Ministri
interessati.
3.
La
Commissione svolge i compiti di indirizzo, controllo e di programmazione
delle risorse in ordine ai programmi previsti dal presente capo. In particolare
provvede a:
a.
esprimere
il parere sulle richieste di iscrizione nell'apposita sezione del registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c);
b.
esprimere
i pareri e le proposte sui progetti di convenzione dei comuni e degli enti
locali con i soggetti privati che intendono realizzare i programmi di assistenza
e di integrazione sociale di cui all'articolo 26;
c.
selezionare
i programmi di assistenza e di integrazione sociale da finanziare a valere
sul Fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri e delle modalità
stabiliti con decreto del Ministro per le pari opportunità, di concerto
con i Ministri per la solidarietà sociale, dell'interno e di grazia
e giustizia;
d.
verificare
lo stato di attuazione dei programmi e la loro efficacia. A tal fine gli
enti locali interessati devono far pervenire alla Commissione ogni sei mesi
una relazione sulla base dei rapporti di cui all'articolo 26, comma 4, lettera
c).
Art.
26
(Convenzioni con soggetti privati)
1.
I
soggetti privati che intendono svolgere attività di assistenza ed
integrazione sociale per le finalità di cui all'articolo 18 del testo
unico debbono essere iscritti nell'apposita sezione del registro di cui
all'articolo 42, comma 2, del medesimo testo unico, a norma degli articoli
52 e seguenti del presente regolamento, e stipulare apposita convenzione
con l'ente locale o con gli enti locali di riferimento.
2.
L'ente
locale stipula la convenzione con uno o più soggetti privati di cui
al comma 1 dopo aver verificato:
a.
l'iscrizione
nella apposita sezione del registro di cui all'articolo 42, comma 2, del
testo unico;
b.
la
rispondenza del programma o dei programmi di assistenza e di integrazione
sociale, che il soggetto intende realizzare, ai criteri ed alle modalità
stabiliti con il decreto di cui all'articolo 25, comma 3, lettera c), tenuto
conto dei servizi direttamente assicurati dall'ente locale;
c.
la
sussistenza dei requisiti professionali, organizzativi e logistici occorrenti
per la realizzazione dei programmi.
3.
L'ente
locale dispone verifiche semestrali sullo stato di attuazione e sull'efficacia
del programma, ed eventualmente concorda modifiche che lo rendano più
adeguato agli obiettivi fissati.
4.
I
soggetti privati convenzionati con gli enti locali che attuano programmi
di assistenza e di integrazione sociale sono tenuti a:
a.
comunicare
al sindaco del luogo in cui operano l'inizio del programma;
b.
effettuare
tutte le operazioni di carattere amministrativo, anche per conto degli stranieri
assistiti a norma dell'articolo 18, comma 3, del testo unico, qualora
impossibilitati, per la richiesta del permesso di soggiorno, l'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale e ogni altro adempimento volto alla
effettività dei diritti riconosciuti ai medesimi stranieri;
c.
presentare
all'ente locale convenzionato un rapporto semestrale sullo stato di attuazione
del programma e sugli obiettivi intermedi raggiunti;
d.
rispettare
le norme in materia di protezione dei dati personali nonché di
riservatezza e sicurezza degli stranieri assistiti, anche dopo la conclusione
del programma;
e.
comunicare
senza ritardo al sindaco e al questore che ha rilasciato il permesso di soggiorno
l'eventuale interruzione, da parte dello straniero interessato, della
partecipazione al programma.
Art.
27
(Rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale)
1.
Quando
ricorrono le circostanze di cui all'articolo 18 del testo unico, la proposta
per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di protezione sociale
è effettuata:
a.
dai
servizi sociali degli enti locali, o dalle associazioni, enti ed altri organismi
iscritti al registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c), convenzionati
con l'ente locale, che abbiano rilevato situazioni di violenza o di grave
sfruttamento nei confronti dello straniero;
b.
dal
procuratore della Repubblica nei casi in cui sia iniziato un procedimento
penale relativamente a fatti di violenza o di grave sfruttamento di cui alla
lettera a), nel corso del quale lo straniero abbia reso dichiarazioni.
2.
Ricevuta
la proposta di cui al comma 1 e verificata la sussistenza delle condizioni
previste dal testo unico, il questore provvede al rilascio del permesso di
soggiorno per motivi umanitari, valido per le attività di cui all'articolo
18, comma 5, del testo unico, acquisiti:
a.
il
parere del procuratore della Repubblica quando ricorrono le circostanze di
cui al comma 1, lettera b), ed il procuratore abbia omesso di formulare la
proposta o questa non dia indicazioni circa la gravità ed attualità
del pericolo;
b.
il
programma di assistenza ed integrazione sociale relativo allo straniero,
conforme alle prescrizioni della Commissione interministeriale di cui
all'articolo 25;
c.
l'adesione
dello straniero al medesimo programma, previa avvertenza delle conseguenze
previste dal testo unico in caso di interruzione del programma o di condotta
incompatibile con le finalità dello stesso;
d.
l'accettazione
degli impegni connessi al programma da parte del responsabile della struttura
presso cui il programma deve essere realizzato.
3.
Quando
la proposta è effettuata a norma del comma 1, lettera a), il questore
valuta la gravità ed attualità del pericolo anche sulla base
degli elementi in essa contenuti.
Art.
28
(Permessi di soggiorno per gli stranieri per i quali sono vietati l'espulsione
o il respingimento)
1.
Quando
la legge dispone il divieto di espulsione, il questore rilascia il permesso
di soggiorno:
a.
per
minore età, salvo l'iscrizione del minore degli anni quattordici nel
permesso di soggiorno del genitore o dell'affidatario stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia. Se si tratta di minore abbandonato, è
immediatamente informato il Tribunale per i minorenni per i provvedimenti
di competenza;
b.
per
motivi familiari, nei confronti degli stranieri che si trovano nelle documentate
circostanze di cui all'articolo 19, comma 2, lettera c) del testo unico;
c.
per
cure mediche, per il tempo attestato mediante idonea certificazione sanitaria,
nei confronti delle donne che si trovano nelle circostanze di cui all'articolo
19, comma 2, lettera d) del testo unico;
d.
per motivi umanitari, negli altri casi, salvo che possa
disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una
protezione analoga contro le persecuzioni di cui all'articolo 19, comma 1,
del testo unico. |