Capo
V
Disciplina del
lavoro
Art.
29
(Definizione delle quote d'ingresso per motivi di lavoro)
1.
Oltre
a quanto espressamente previsto dal testo unico o dagli accordi internazionali
stipulati a norma del medesimo testo unico, i decreti che definiscono le
quote massime di ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato per
motivi di lavoro indicano le quote per il lavoro subordinato, anche per esigenze
di carattere stagionale, e per il lavoro autonomo.
2.
Per
le finalità di cui al presente Capo il Ministero del lavoro e della
previdenza sociale adotta le misure occorrenti per i collegamenti informativi
dei propri uffici centrali e periferici ed i trattamenti automatizzati dei
dati dei lavoratori stranieri e, mediante convenzioni con i Ministeri
interessati, per i collegamenti occorrenti con le rappresentanze diplomatiche
e consolari e con le questure.
3.
(Comma
non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
Art.
30
(Autorizzazione al lavoro subordinato a tempo determinato o
indeterminato)
1.
L'autorizzazione
al lavoro dello straniero residente all'estero è rilasciata dalla
Direzione provinciale del lavoro competente per il luogo in cui l'attività
lavorativa dovrà effettuarsi, a richiesta del datore di lavoro, nei
limiti qualitativi e quantitativi previsti dai decreti di cui all'articolo
29.
2.
La
richiesta di cui al comma 1 deve contenere:
a.
le
complete generalità del titolare o legale rappresentante dell'impresa,
della sua denominazione e sede, ovvero, se si tratta di lavoro a domicilio,
le complete generalità del datore di lavoro committente;
b.
le
complete generalità del lavoratore straniero o dei lavoratori stranieri
che si intende assumere;
c.
l'impegno
di assicurare allo straniero il trattamento retributivo ed assicurativo previsto
dalle leggi vigenti e dai contratti collettivi nazionali di lavoro di categoria
o comunque applicabili;
d.
la
sede dell'impresa e dello stabilimento ovvero del luogo in cui verrà
prevalentemente svolta l'attività inerente al rapporto di lavoro;
e.
l'indicazione
delle modalità di alloggio.
3.
Alla
richiesta di cui al comma 1 devono essere allegati:
a.
il
certificato di iscrizione dell'impresa alla Camera di commercio, industria
e artigianato, munito della dicitura di cui all'articolo 9 del decreto del
Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252, salvo che il rapporto
di lavoro subordinato non riguardi l'attività d'impresa;
b.
copia
del contratto di lavoro stipulato con lo straniero residente all'estero,
sottoposto alla sola condizione dell'effettivo rilascio del relativo permesso
di soggiorno;
c.
copia
della documentazione prodotta dal datore di lavoro ai fini fiscali, attestante
la sua capacità economica.
d.
L'autorizzazione
al lavoro è rilasciata entro 20 giorni dal ricevimento della domanda,
previa verifica delle condizioni di cui all'articolo 22, comma 3, del testo
unico e della congruità del numero delle richieste presentate, per
il medesimo periodo, dallo stesso datore di lavoro, in relazione alla sua
capacità economica e alle esigenze dell'impresa o del lavoro a domicilio,
secondo criteri omogenei, anche in relazione agli impegni retributivi ed
assicurativi di cui al comma 2, lettera c).
Art.
31
(Nulla osta della questura e visto d'ingresso)
5.
L'autorizzazione al lavoro, unitamente a copia della
domanda e della documentazione di cui al comma 3 dell'articolo 30, deve essere
presentata alla questura territorialmente competente, per l'apposizione del
nulla osta provvisorio ai fini dell'ingresso.
6.
Il nulla osta provvisorio è apposto in calce
all'autorizzazione entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica che non
sussistono, nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso
e al soggiorno nel territorio dello Stato e che non sussistono, nei confronti
del datore di lavoro, i motivi ostativi di cui al comma 3.
7.
Il nulla osta può essere rifiutato qualora il
datore di lavoro a domicilio o titolare di un'impresa individuale, ovvero,
negli altri casi, il legale rappresentante ed i componenti dell'organo di
amministrazione della società, risultino denunciati per uno dei reati
previsti dal testo unico, ovvero per uno dei reati previsti dagli articoli
380 e 381 del codice di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti
si siano conclusi con un provvedimento che esclude il reato o la
responsabilità dell'interessato, ovvero risulti sia stata applicata
nei loro confronti una misura di prevenzione, salvi, in ogni caso, gli effetti
della riabilitazione.
8.
L'autorizzazione di cui all'articolo 30, corredata del
nulla osta di cui al presente articolo è fatta pervenire a cura del
datore di lavoro allo straniero interessato ed è da questi presentata
alla rappresentanza diplomatica o consolare competente per il rilascio del
visto di ingresso, entro il termine di cui all'articolo 22, comma 5, del
testo unico.
9.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui
all'articolo 5.
Art.
32
(Liste degli stranieri che chiedono di lavorare in Italia)
10.
Le liste di lavoratori stranieri che chiedono di lavorare
in Italia, formate in attuazione degli accordi di cui all'articolo 21, comma
5, del testo unico, sono compilate ed aggiornate per anno solare, distintamente
per lavoratori a tempo indeterminato, a tempo determinato e per lavoro
stagionale, e sono tenute nell'ordine di presentazione delle domande di
iscrizione.
11.
Ciascuna lista consta di un elenco dei nominativi e
delle schede di iscrizione che gli interessati sono tenuti a compilare e
sottoscrivere, su modello definito con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, adottato di concerto con il Ministro degli affari
esteri e con il Ministro dell'interno, contenente:
a.
Paese
d'origine;
b.
numero
progressivo di presentazione della domanda;
c.
complete
generalità;
d.
tipo
del rapporto di lavoro preferito, stagionale, a tempo determinato, a tempo
indeterminato;
e.
capacità
professionali degli interessati o loro appartenenza ad una determinata categoria
di lavoratori, qualifica o mansione;
f.
conoscenza
della lingua italiana, ovvero di una delle lingue francese, inglese o spagnola,
o di altra lingua;
g.
eventuali
propensioni lavorative o precedenti esperienze di lavoro nel Paese d'origine
o in altri Paesi;
h.
l'eventuale
diritto di priorità per i lavoratori stagionali che si trovano nelle
condizioni previste dall'articolo 24, comma 4, del testo unico, attestate
dalla esibizione del passaporto o altro documento equivalente, da cui risulti
la data di partenza dall'Italia al termine del precedente soggiorno per lavoro
stagionale.
12.
I dati di cui al comma 2, nell'ordine di priorità
di iscrizione, sono trasmessi senza ritardo, per il tramite del Ministero
degli affari esteri, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per
essere inseriti nell'Anagrafe annuale informatizzata di cui all'articolo
21, comma 7, del testo unico, istituita, a decorrere dal 1° gennaio
1999, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione
Generale per l'Impiego - Servizio per i problemi dei lavoratori immigrati
e delle loro famiglie.
13.
L'interessato, iscritto nelle liste di lavoratori stranieri
di cui al comma 1, ha facoltà di chiedere al Ministero del lavoro
e della previdenza sociale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, la
propria posizione nella lista.
Art.
33
(Autorizzazione al lavoro degli stranieri iscritti nelle liste)
14.
I dati di cui all'articolo 32 sono immessi nel Sistema
informativo lavoro (S.I.L.) del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,
di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469,
e sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle organizzazioni dei
lavoratori e dei datori di lavoro che ne fanno motivata richiesta, tramite
le Direzioni provinciali del lavoro. Fino alla completa attuazione del S.I.L.,
i dati medesimi sono posti a disposizione dei datori di lavoro e delle
organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro con le modalità
previste dall'articolo 25 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
15.
Le richieste di autorizzazione al lavoro per ciascun
tipo di rapporto di lavoro sono effettuate, relativamente ai nominativi iscritti
nelle liste, con le modalità di cui agli articoli 30 e 31 del presente
regolamento.
16.
Nel caso in cui il datore di lavoro non intenda avvalersi
della scelta nominativa, per le richieste numeriche si procede nell'ordine
di priorità di iscrizione nella lista, a parità di requisiti
professionali.
Art.
34
(Prestazione di garanzia)
17.
Sono ammessi a prestare la garanzia di cui all'articolo
23 del testo unico i cittadini italiani ed i cittadini stranieri regolarmente
soggiornanti in Italia con un permesso di soggiorno di durata residua non
inferiore a un anno, i quali abbiano una capacità economica adeguata
alla prestazione della garanzia di cui al comma 2 e nei cui confronti non
sussistano le condizioni negative di cui all'articolo 31, comma 3.
18.
La garanzia può essere prestata, per non più
di due stranieri per ciascun anno e deve riguardare:
a.
l'assicurazione
obbligatoria al servizio sanitario nazionale;
b.
la
disponibilità di un alloggio idoneo;
c.
la
prestazione di mezzi di sussistenza in misura non inferiore all'importo annuo
dell'assegno sociale, con i criteri di cui all'articolo 29, comma 3, lettera
b), del testo unico;
d.
il
pagamento delle spese di rimpatrio.
19.
La garanzia relativa alle prestazioni di cui al comma
2, lettere a), c) e d) è prestata mediante fideiussione o polizza
assicurativa, il cui titolo deve depositarsi presso la questura competente
all'atto della presentazione della domanda di autorizzazione all'ingresso
di cui all'articolo 23, comma 1, del testo unico. Il titolo è restituito:
a.
immediatamente
se l'autorizzazione non è concessa;
b.
a
seguito della comunicazione della rappresentanza diplomatica o consolare
che il visto di ingresso non è stato concesso;
c.
a
seguito del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, a norma
dell'articolo 36.
20.
La prestazione relativa all'alloggio può essere
attestata mediante specifico impegno di chi ne ha la disponibilità,
corredata delle certificazioni richieste dall'articolo 16, comma 4, lettera
b).
21.
Sono altresì ammesse a prestare la garanzia di
cui all'articolo 23 del testo unico le associazioni professionali e sindacali,
gli enti e le associazioni del volontariato operanti nel settore delle
immigrazioni da almeno tre anni, quando:
a.
sussistono
le condizioni patrimoniali e organizzative previste dall'articolo 52 e seguenti;
b.
nei
confronti dei legali rappresentanti e dei componenti degli organi di
amministrazione e di controllo, ovvero dei soci, se si tratta di società
in nome collettivo, non sussistono le condizioni negative di cui all'articolo
31, comma 3;
c.
la
prestazione di garanzia sia deliberata a norma dei rispettivi ordinamenti.
22.
Le regioni, gli enti locali, comprese le comunità
montane, e i loro consorzi o associazioni possono prestare la garanzia di
cui all'articolo 23 del testo unico, nei limiti delle risorse finanziarie,
patrimoniali ed organizzative appositamente deliberate a norma dei rispettivi
ordinamenti.
23.
Nei casi di cui al comma 5, la domanda di autorizzazione
all'ingresso è corredata di copia autentica della deliberazione
concernente la prestazione della garanzia e della documentazione attestante
la disponibilità delle risorse occorrenti, tenuto conto delle garanzie
già prestate. Nei casi di cui al comma 6, è sufficiente la
copia autentica della deliberazione.
Art.
35
(Autorizzazione all'ingresso per inserimento nel mercato del lavoro)
24.
La garanzia di cui all'articolo 34, unitamente a copia
della documentazione ivi prescritta, deve essere presentata alla questura
competente per il luogo in cui ha la residenza o la sede il soggetto che
presta la garanzia, unitamente alla indicazione nominativa degli stranieri
per i quali è richiesta l'autorizzazione all'ingresso di cui all'articolo
23, comma 1, del testo unico. Per gli enti pubblici, l'indicazione nominativa
è fatta, salvo che disposizioni di legge o di regolamento consentano
procedure diverse, nell'ordine di priorità ivi indicato, sulla base
delle liste di cui all'articolo 23, comma 4, del testo unico.
25.
L'autorizzazione all'ingresso è rilasciata entro
60 giorni dal ricevimento della garanzia, nell'ambito dei limiti qualitativi
e quantitativi della specifica quota, previa verifica che non sussistono,
nei confronti del lavoratore straniero, motivi ostativi all'ingresso e al
soggiorno nel territorio dello Stato e che sussistono, nei confronti di chi
presta la garanzia, i requisiti e le condizioni previsti dall'articolo 34.
Copia dell'autorizzazione è trasmessa alla Direzione provinciale del
lavoro.
26.
Per le finalità di cui al comma 2, il Dipartimento
della pubblica sicurezza adotta le misure occorrenti, anche attraverso specifici
trattamenti automatizzati dei dati, che possono essere effettuati in collegamento
con il S.I.L. del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
27.
L'autorizzazione di cui al comma 2 è fatta pervenire,
a cura del soggetto che presta la garanzia, allo straniero interessato ed
è da questi presentata alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, entro il termine di cui
all'articolo 23, comma 1, del testo unico.
28.
Nell'ambito della disponibilità delle quote,
le rappresentanze diplomatiche e consolari rilasciano il visto di ingresso
per inserimento nel mercato del lavoro nei casi indicati nell'articolo 23,
comma 4, del testo unico, nei limiti e con le modalità stabilite dai
decreti di cui all'articolo 3, comma 4, dello stesso testo unico.
29.
Il visto di ingresso è rilasciato entro 30 giorni
dalla presentazione della domanda, previa verifica dei presupposti di cui
all'articolo 5 del presente regolamento.
Art.
36
(Rilascio del permesso di soggiorno per inserimento nel mercato del
lavoro)
30.
Lo straniero che fa ingresso nel territorio dello Stato
in forza del visto rilasciato a norma dell'articolo 35 è tenuto a
richiedere il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato del lavoro,
nel termine previsto dall'articolo 5, comma 2, del testo unico, alla questura
che ha rilasciato l'autorizzazione di cui all'articolo 35, ed a richiedere,
tramite la Direzione provinciale del lavoro della stessa sede, l'iscrizione
nelle liste di collocamento, esibendo la scheda della domanda di permesso
di soggiorno rilasciata dalla questura.
31.
Il permesso di soggiorno per l'inserimento nel mercato
del lavoro, della durata di un anno, è rilasciato previa conferma,
da parte della Direzione provinciale del lavoro competente, della avvenuta
iscrizione nelle liste di collocamento.
32.
Lo straniero iscritto nelle liste di collocamento a
norma del presente articolo, assunto con la prevista comunicazione alla Direzione
provinciale del lavoro, può richiedere alla questura competente per
territorio il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro a norma
dell'articolo 5, comma 3, del testo unico. La durata di tale permesso di
soggiorno è:
a.
di
due anni, salvo i rinnovi, se si tratta di contratto di lavoro a tempo
indeterminato;
b.
pari
alla durata del contratto di lavoro, e comunque non inferiore a 12 mesi dalla
data di rilascio del permesso di soggiorno di cui al comma 2, nel caso di
lavoro stagionale o a tempo determinato.
33.
Allo scadere del termine di cui al comma 2, lo straniero
deve lasciare il territorio dello Stato, salvo che abbia ottenuto il permesso
di soggiorno di cui al comma 3.
Art.
37
(Iscrizione nelle liste di collocamento del lavoratore licenziato, dimesso
o invalido)
34.
Quando il lavoratore straniero perde il posto di lavoro
ai sensi della normativa in vigore in materia di licenziamenti collettivi,
l'impresa che lo ha assunto deve darne comunicazione alla competente Direzione
provinciale del lavoro, entro cinque giorni dal licenziamento, per consentire
il collocamento dello straniero e l'assistenza economica a suo favore. La
predetta Direzione provinciale provvede altresì all'iscrizione dello
straniero nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità
del permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo non inferiore ad un anno.
35.
Alle medesime condizioni e con le eccezioni di cui al
comma 1, quando il licenziamento è disposto a norma delle leggi in
vigore per il licenziamento individuale, ovvero in caso di dimissioni, il
datore di lavoro ne dà comunicazione entro cinque giorni alla competente
Direzione provinciale del lavoro che provvede all'iscrizione dello straniero
nelle liste di collocamento per il periodo di residua validità del
permesso di soggiorno e, comunque, salvo che per il lavoratore stagionale,
per un periodo complessivo non inferiore ad un anno.
36.
Quando, a norma delle disposizioni del testo unico e
del presente articolo, il lavoratore straniero ha diritto a rimanere nel
territorio dello Stato oltre il termine fissato dal permesso di soggiorno,
la questura rinnova il permesso medesimo, previa documentata domanda
dell'interessato, fino ad un anno dalla data di iscrizione nelle liste di
collocamento. Si osservano le disposizioni dell'articolo 36, commi 3 e 4.
37.
Nel caso di straniero regolarmente soggiornante per
motivo di lavoro o per un motivo che consente il lavoro subordinato, che
sia dichiarato invalido civile, l'iscrizione nelle liste di cui all'articolo
19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, equivale all'iscrizione nelle liste
di collocamento.
Art.
38
(Accesso al lavoro stagionale)
38.
Le autorizzazioni al lavoro stagionale, con validità
minima di venti giorni e massima di sei o nove mesi, sono rilasciate entro
quindici giorni dalla data di ricevimento delle richieste di assunzione del
datore di lavoro, secondo le procedure definite nell'articolo 30 del presente
regolamento e nel rispetto del diritto di precedenza in favore dei lavoratori
stranieri di cui all'art.24, comma 4, del testo unico.
39.
Ai fini dell'autorizzazione, i lavoratori stranieri
che hanno fatto rientro nello Stato di provenienza alla scadenza del permesso
di soggiorno rilasciato l'anno precedente per lavoro stagionale hanno diritto
di precedenza presso lo stesso datore di lavoro o nell'ambito delle medesime
richieste cumulative, nonché nelle richieste senza indicazione nominativa,
rispetto ai lavoratori stranieri che non si trovano nelle stesse condizioni.
40.
Per le attività stagionali, le richieste di
autorizzazione al lavoro possono essere presentate anche dalle associazioni
di categoria per conto dei loro associati.
41.
La autorizzazione al lavoro stagionale a più
datori di lavoro che impiegano lo stesso lavoratore straniero per periodi
di lavoro complessivamente compresi nella stagione, nel rispetto dei limiti
temporali, minimi e massimi, di cui all'articolo 24, comma 3, del testo unico,
deve essere unica, su richiesta dei datori di lavoro, anche cumulativa,
presentata contestualmente, ed è rilasciata a ciascuno di essi. Sono
ammesse ulteriori autorizzazioni anche a richiesta di datori di lavoro diversi,
purché nell'ambito del periodo massimo previsto.
42.
Ai fini della verifica della corrispondenza del trattamento
retributivo ed assicurativo offerto allo straniero con quello previsto dai
contratti collettivi nazionali di categoria, le Direzioni provinciali del
lavoro si conformano alle convenzioni di cui all'articolo 24, comma 5, del
testo unico, eventualmente stipulate.
43.
L'autorizzazione al lavoro stagionale deve essere corredata
del nulla osta della questura, secondo le disposizioni dell'articolo 31.
44.
I lavoratori stranieri che hanno fatto rientro nello
Stato di provenienza alla scadenza del permesso di soggiorno rilasciato l'anno
precedente per lavoro stagionale, i quali sono autorizzati a tornare in Italia
per un ulteriore periodo di lavoro stagionale, ed ai quali sia offerto un
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, nei
limiti delle quote di cui all'articolo 29, possono richiedere alla questura
il rilascio del permesso di soggiorno, osservate le disposizioni dell'articolo
9 del presente regolamento. Il permesso di soggiorno è rilasciato
entro 20 giorni dalla presentazione della domanda, se sussistono i requisiti
e le condizioni previste dal testo unico e dal presente articolo.
Art.
39
(Disposizioni relative al lavoro autonomo)
45.
Lo straniero che intende svolgere in Italia attività
per le quali è richiesto il possesso di una autorizzazione o licenza
o l'iscrizione in apposito registro o albo, ovvero la presentazione di una
dichiarazione o denuncia, ed ogni altro adempimento amministrativo è
tenuto a richiedere alla competente autorità amministrativa, anche
tramite proprio procuratore, la dichiarazione che non sussistono motivi ostativi
al rilascio del titolo abilitativo o autorizzatorio, comunque denominato,
osservati i criteri e le procedure previsti per il rilascio dello stesso.
Oltre a quanto previsto dagli articoli 49, 50 e 51, per le attività
che richiedono l'accertamento di specifiche idoneità professionali
o tecniche, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
o altro Ministero o diverso organo competente per materia provvedono al
riconoscimento dei titoli o attestati delle capacità professionali
rilasciati da Stati esteri.
46.
La dichiarazione è rilasciata quando sono soddisfatte
tutte le condizioni e i presupposti previsti dalla legge per il rilascio
del titolo abilitativo o autorizzatorio richiesto, salvo l'effettiva presenza
dello straniero in Italia, in possesso del prescritto permesso di soggiorno.
47.
Anche per le attività che non richiedono il rilascio
di alcun titolo abilitativo o autorizzatorio, lo straniero è tenuto
ad acquisire presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
competente per il luogo in cui l'attività lavorativa autonoma deve
essere svolta, o presso il competente Ordine professionale, l'attestazione
dei parametri di riferimento riguardanti la disponibilità delle risorse
finanziarie occorrenti per l'esercizio dell'attività.
48.
La dichiarazione di cui al comma 2, unitamente a copia
della domanda e della documentazione prodotta per il suo rilascio, nonchè
l'attestazione della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
di cui al comma 3 devono essere presentate, anche tramite procuratore, alla
questura territorialmente competente, per l'apposizione del nulla osta
provvisorio ai fini dell'ingresso.
49.
Il nulla osta provvisorio è posto in calce alla
dichiarazione di cui al comma 2 entro 20 giorni dal ricevimento, previa verifica
che non sussistono, nei confronti dello straniero, motivi ostativi all'ingresso
e al soggiorno nel territorio dello Stato per motivi di lavoro autonomo.
La dichiarazione provvista del nulla osta è rilasciata all'interessato
o al suo procuratore.
50.
La dichiarazione, l'attestazione, ed il nulla osta di
cui ai commi 2, 3 e 4 sono presentati alla rappresentanza diplomatica o consolare
competente per il rilascio del visto di ingresso, la quale provvede a norma
dell'articolo 26, comma 5, del testo unico, previo accertamento dei requisiti
richiesti sulla base della normativa e della documentazione fatta pervenire
al Ministero degli affari esteri dai Ministeri competenti e dalla competente
Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
51.
Oltre a quanto previsto dall'articolo 14, lo straniero
già presente in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno
diverso da quello che consente l'esercizio di attività lavorativa,
può chiedere alla questura competente per il luogo in cui intende
esercitare lavoro autonomo la conversione del permesso di soggiorno. A tal
fine, oltre alla documentazione di cui ai commi 1, 2 e 3, e fino a quando
non saranno operativi i collegamenti con il S.I.L., deve essere prodotta
l'attestazione della Direzione provinciale del lavoro che la richiesta rientra
nell'ambito delle quote di ingresso per lavoro autonomo determinate a norma
dell'articolo 3, comma 4, del testo unico.
Art.
40
(Casi particolari di ingresso per lavoro)
52.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui
all'art. 27, commi 1 e 2, del testo unico, quando richiesta, è rilasciata
con l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 30, commi 2
e 3, del presente regolamento e delle ulteriori modalità previste
dal presente articolo. L'autorizzazione al lavoro è rilasciata al
di fuori delle quote stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma
4, del testo unico.
53.
Salvo diversa disposizione di legge o di regolamento,
per rapporti di lavoro determinati, l'autorizzazione non può essere
concessa per un periodo superiore a quella del rapporto di lavoro a tempo
determinato e, comunque, a due anni; la proroga, se prevista, non può
superare lo stesso termine. La validità dell'autorizzazione deve essere
espressamente indicata nel provvedimento.
54.
Salvo quanto previsto dai commi 11, 13, 14 e 15 del
presente articolo e dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico,
l'autorizzazione al lavoro è rilasciata dalle competenti Direzioni
provinciali del lavoro. Ai fini del visto d'ingresso e della richiesta del
permesso di soggiorno, l'autorizzazione al lavoro deve essere utilizzata
entro 90 giorni dal rilascio, osservate le disposizioni dell'articolo 31.
55.
Fatti salvi, per gli stranieri di cui all'articolo 27,
comma 1, lettera f), del testo unico, i più elevati limiti temporali
previsti dall'articolo 5, comma 3, lettera c), del medesimo testo unico,
il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno per gli stranieri di cui al
presente articolo sono rilasciati per il tempo indicato nell'autorizzazione
al lavoro o, se questa non è richiesta, per il tempo strettamente
corrispondente alle documentate necessità.
56.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
a), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro si riferisce ai dirigenti
o al personale altamente specializzato, assunti almeno dodici mesi prima
della data del trasferimento temporaneo, nel rispetto degli impegni derivanti
dall'Accordo G.A.T.S., ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge
29 dicembre 1994, n. 747.
57.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma 1, lettere
b) e c), del testo unico, l'autorizzazione è subordinata alla richiesta
dell'Università o dell'istituto di istruzione universitaria che attesti
il possesso dei requisiti professionali necessari per l'espletamento delle
relative attività .
58.
Per il personale di cui all'articolo 27, comma1, lettera
d), del testo unico, la richiesta deve essere presentata o direttamente
dall'interessato corredandola del contratto relativo alla prestazione
professionale da svolgere in Italia, oppure dal datore di lavoro in caso
di assunzione in qualità di lavoratore subordinato.
59.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
e), del testo unico, deve essere acquisito il contratto di lavoro autenticato
dalla rappresentanza diplomatica o consolare. L'autorizzazione non può
essere rilasciata a favore dei collaboratori familiari di cittadini stranieri.
60.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
f), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata
esclusivamente per la durata del periodo di addestramento dichiarata dal
datore di lavoro, che non può superare il biennio. Durante tale periodo
di addestramento, il lavoratore interessato può svolgere le prestazioni
di lavoro subordinato mediante un rapporto di tirocinio.
61.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
g), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro può essere richiesta
solo da organizzazione o impresa, italiana o straniera, operante nel territorio
italiano, con proprie sedi, rappresentanze o filiali, e può riguardare
soltanto prestazioni qualificate di lavoro subordinato, per un numero limitato
di lavoratori.
62.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
h), del testo unico, componenti l'equipaggio delle navi con bandiera della
Repubblica e per gli stranieri dipendenti da società straniere
appaltatrici dell'armatore, chiamati all'imbarco su navi italiane da crociera
per lo svolgimento di servizi complementari di cui all'articolo 17 della
legge 5 dicembre 1986, n. 856, si osservano le specifiche disposizioni di
legge che disciplinano la materia e non è necessaria l'autorizzazione
al lavoro. I relativi visti d'ingresso sono rilasciati dalle rappresentanze
diplomatiche o consolari entro termini abbreviati e con procedure semplificate
definite con le istruzioni di cui all'articolo 5, comma 3. Essi consentono
la permanenza a bordo della nave anche quando la stessa naviga nelle acque
territoriali o staziona in un porto nazionale. In caso di sbarco, si osservano
le disposizioni in vigore per il rilascio del permesso di soggiorno. Restano
ferme le disposizioni in vigore per il rilascio dei visti di transito.
63.
Nell'ambito di quanto previsto all'articolo 27, comma
1, lett. i), del testo unico, accordi bilaterali con Stati non appartenenti
all'Unione europea possono prevedere l'impiego in Italia, con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze di datori di lavoro
italiani o stranieri operanti in Italia, di gruppi di lavoratori, per la
realizzazione di opere determinate o per la prestazione di servizi per un
tempo non superiore a due anni, al termine del quali i lavoratori stranieri
hanno l'obbligo di rientrare nel Paese di provenienza. In tali casi
l'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso di soggiorno
sono rilasciati per il tempo strettamente necessario alla durata del rapporto
di lavoro connesso alla realizzazione dell'opera o alla prestazione del servizio.
64.
Per i lavoratori dello spettacolo di cui all'articolo
27, comma 1, lettere l), m), n) e o), del testo unico, l'autorizzazione al
lavoro è rilasciata dall'Ufficio speciale di collocamento dei lavoratori
dello spettacolo di Roma e sue sezioni di Milano e Napoli e dall'Ufficio
di collocamento per lo spettacolo di Palermo, per un periodo non superiore
a sei mesi, salvo prosecuzione del rapporto di lavoro con il medesimo datore
di lavoro.
65.
Per gli sportivi stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettera p), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è sostituita
dalla dichiarazione nominativa di assenso del Comitato Olimpico Nazionale
Italiano, sulla richiesta della società destinataria delle prestazioni
sportive, osservate le disposizioni della legge 23 marzo 1981, n. 91.
66.
Per i lavoratori di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
q) del testo unico, e per quelli occupati alle dipendenze di rappresentanze
diplomatiche o consolari o di enti di diritto internazionale aventi sede
in Italia, l'autorizzazione al lavoro non è richiesta.
67.
Per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettera
r), del testo unico, l'autorizzazione al lavoro è rilasciata nell'ambito,
anche numerico, degli accordi internazionali in vigore, per un periodo non
superiore ad un anno, salvo diversa indicazione degli accordi medesimi. Se
si tratta di persone collocate "alla pari" al di fuori di programmi di scambio
di giovani o di mobilità di giovani, l'autorizzazione al lavoro non
può avere durata superiore a tre mesi. Nel caso di stranieri che giungono
in Italia con un visto per vacanze-lavoro, nel quadro di accordi internazionali
in vigore per l'Italia, l'autorizzazione al lavoro può essere rilasciata
dalla Direzione provinciale del lavoro successivamente all'ingresso dello
straniero nel territorio dello Stato, a richiesta del datore di lavoro, per
un periodo complessivo non superiore a sei mesi e per non più di tre
mesi con lo stesso datore di lavoro.
68.
L'autorizzazione al lavoro per gli stranieri di cui
all'articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), e d), del testo unico, e la
dichiarazione di assenso del C.O.N.I., per quelli di cui allo stesso articolo,
lettera p), è richiesta anche quando si tratta di prestazioni di lavoro
autonomo. 18. L'autorizzazione al lavoro, il visto d'ingresso e il permesso
di soggiorno di cui al presente articolo, ad eccezione dei provvedimenti
relativi agli stranieri di cui al comma 9, non possono essere rinnovati e,
in caso di cessazione del rapporto di lavoro, non possono essere utilizzati
per un diverso rapporto di lavoro. I permessi di soggiorno rilasciati a norma
del presente articolo non possono essere convertiti, salvo quanto previsto
dall'articolo 14, comma 5.
Art.
41
(Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari)
69.
Gli uffici della pubblica amministrazione che rilasciano
un titolo autorizzatorio o abilitativo per lo svolgimento di un'attività
di lavoro autonomo, e le Direzioni provinciali del lavoro che procedono
all'iscrizione nelle liste di collocamento, sono tenuti a comunicare alla
questura e all'Archivio anagrafico dei lavoratori extracomunitari costituito
presso l'Istituto nazionale per la previdenza sociale, per le annotazioni
di competenza, i casi in cui il permesso di soggiorno è utilizzato,
a norma dell'articolo 14 del presente regolamento, per un motivo diverso
da quello riportato nel documento. Analoga comunicazione al predetto Archivio
è effettuata, in via informatica o telematica, dalla questura, sulla
base dei provvedimenti di rilascio o rinnovo dei permessi di soggiorno, delle
comunicazioni concernenti le iscrizioni o variazioni anagrafiche previste
dall'articolo 6, comma 7, del testo unico e di quelle del datore di lavoro
effettuate a norma dell'articolo 7 del medesimo testo unico.
|