Capo
VI
Disposizioni in materia
sanitaria
Art.
42
(Assistenza per gli stranieri iscritti al Servizio Sanitario Nazionale)
1.
Lo
straniero in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui
all'articolo 34, comma 1, del testo unico e per il quale sussistono le condizioni
ivi previste è tenuto a richiedere l'iscrizione al Servizio sanitario
nazionale ed è iscritto, unitamente ai familiari a carico, negli elenchi
degli assistibili dell'Azienda unità sanitaria locale, d'ora in avanti
indicata con la sigla U.S.L., nel cui territorio ha residenza ovvero, in
assenza di essa, nel cui territorio ha effettiva dimora, a parità
di condizioni con il cittadino italiano. L'iscrizione è altresì
dovuta, a parità di condizioni con il cittadino italiano nelle medesime
circostanze, allo straniero regolarmente soggiornante iscritto nelle liste
di collocamento. Alle medesime condizioni di parità sono assicurate
anche l'assistenza riabilitativa e protesica.
2.
In
mancanza di iscrizione anagrafica, per luogo di effettiva dimora si intende
quello indicato nel permesso di soggiorno, fermo restando il disposto
dell'articolo 6, commi 7 e 8, del testo unico. L'iscrizione alla U.S.L. è
valida per tutta la durata del permesso di soggiorno.
3.
Per
il lavoratore straniero stagionale l'iscrizione è effettuata, per
tutta la durata dell'attività lavorativa, presso l'U.S.L. del comune
indicato ai fini del rilascio del permesso di soggiorno.
4.
L'iscrizione
cessa in caso di scadenza del permesso di soggiorno, salvo il caso che
l'interessato esibisca la documentazione comprovante la richiesta di rinnovo
del permesso di soggiorno o il permesso di soggiorno rinnovato. L'iscrizione
cessa altresì per mancato rinnovo, revoca o annullamento del permesso
di soggiorno ovvero per espulsione, comunicati alla U.S.L., a cura della
questura, salvo che l'interessato esibisca la documentazione comprovante
la pendenza del ricorso contro i suddetti provvedimenti. L'iscrizione parimenti
cessa negli altri casi in cui vengono meno le condizioni di cui al comma
1.
5.
L'iscrizione
al Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 34, comma 1, del testo
unico, non è dovuta per gli stranieri di cui all'articolo 27, comma
1, lettere a), i) e q), del testo unico, che non siano tenuti a corrispondere
in Italia, per l'attività ivi svolta, l'imposta sul reddito delle
persone fisiche, fermo restando l'obbligo, per sé e per i familiari
a carico, della copertura assicurativa di cui all'articolo 34, comma 3, del
testo unico. L'iscrizione non è dovuta neppure per gli stranieri titolari
di permesso di soggiorno per affari.
6.
Fuori
dai casi di cui all'articolo 34, comma 1, del testo unico, in alternativa
all'assicurazione contro il rischio di malattia, infortunio e maternità
prevista dall'articolo 34, comma 3, del medesimo testo unico, e fatta salva
la specifica disciplina di cui al successivo comma 4 dello stesso articolo,
concernente gli stranieri regolarmente soggiornanti per motivi di studio
o collocati "alla pari", lo straniero che abbia richiesto un permesso di
soggiorno di durata superiore a tre mesi, può chiedere l'iscrizione
volontaria al Servizio sanitario nazionale, previa corresponsione del contributo
prescritto.
Art.
43
(Assistenza sanitaria per gli stranieri non iscritti al Servizio Sanitario
Nazionale)
1.
Ai
cittadini stranieri regolarmente soggiornanti, ma non iscritti al Servizio
sanitario nazionale, sono assicurate le prestazioni sanitarie urgenti, alle
condizioni previste dall'articolo 35, comma 1, del testo unico. Gli stranieri
non iscritti al Servizio sanitario nazionale possono inoltre chiedere all'azienda
ospedaliera o alla unità sanitaria locale (U.S.L.) di fruire, dietro
pagamento delle relative tariffe, di prestazioni sanitarie di elezione.
2.
Ai
cittadini stranieri presenti nel territorio dello Stato, non in regola con
le norme relative all'ingresso e al soggiorno, sono comunque assicurate,
nei presidi sanitari pubblici e privati accreditati, le prestazioni sanitarie
previste dall'articolo 35, comma 3, del testo unico.
3.
La
prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri
privi di permesso di soggiorno vengono effettuate, nei limiti indicati
dall'articolo 35, comma 3, del testo unico, utilizzando un codice regionale
a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente). Tale codice identificativo
è composto, oltre che dalla sigla STP, dal codice ISTAT relativo alla
struttura sanitaria pubblica che lo rilascia e da un numero progressivo
attribuito al momento del rilascio. Il codice, riconosciuto su tutto il
territorio nazionale, identifica l'assistito per tutte le prestazioni di
cui all'articolo 35, comma 3 del testo unico. Tale codice deve essere utilizzato
anche per la rendicontazione delle prestazioni effettuate da parte delle
strutture pubbliche e private accreditate ai fini del rimborso e la prescrizione,
su ricettario regionale, di farmaci erogabili, a parità di condizioni
di partecipazione alla spesa con i cittadini italiani, da parte delle farmacie
convenzionate.
4.
Gli
oneri per le prestazioni sanitarie di cui all'articolo 35, comma 3, del testo
unico, erogate ai soggetti privi di risorse economiche sufficienti, comprese
le quote di partecipazione alla spesa eventualmente non versate, sono a carico
della U.S.L. competente per il luogo in cui le prestazioni sono state erogate.
In caso di prestazioni sanitarie lasciate insolute dal cittadino straniero,
l'azienda ospedaliera ne chiede il pagamento alla U.S.L., ovvero, se si tratta
di prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali, al Ministero
dell'interno, secondo procedure concordate. Lo stato d'indigenza può
essere attestato attraverso autodichiarazione presentata all'ente sanitario
erogante.
5.
La
comunicazione al Ministero dell'interno per le finalità di cui al
comma 4, è effettuata in forma anonima, mediante il codice regionale
S.T.P. di cui al comma 3, con l'indicazione della diagnosi, del tipo di
prestazione erogata e della somma di cui si chiede il rimborso.
6.
Salvo
quanto previsto in attuazione dell'articolo 20 del testo unico, le procedure
di cui ai commi 4 e 5 si applicano anche nel caso di prestazioni sanitarie
effettuate nei confronti di profughi o sfollati, assistiti dal Servizio sanitario
nazionale per effetto di specifiche disposizioni di legge che pongono i relativi
oneri a carico dello Stato.
7.
Sono
fatte salve le disposizioni che disciplinano l'assistenza sanitaria ai cittadini
stranieri in Italia sulla base di trattati o accordi internazionali di
reciprocità, bilaterali o multilaterali, sottoscritti dall'Italia.
In tal caso, l'U.S.L. chiede il rimborso eventualmente dovuto degli oneri
per le prestazioni erogate secondo le direttive emanate dal Ministero della
sanità in attuazione dei predetti accordi.
8.
Le
regioni individuano le modalità più opportune per garantire
che le cure essenziali e continuative previste dall'articolo 35, comma 3,
del testo unico, possono essere erogate nell'ambito delle strutture della
medicina del territorio o nei presidi sanitari, pubblici e privati accreditati,
strutturati in forma poliambulatoriale od ospedaliera, eventualmente in
collaborazione con organismi di volontariato aventi esperienza specifica.
Art.
44
(Ingresso e soggiorno per cure mediche)
Il
cittadino straniero che intende effettuare, dietro pagamento dei relativi
oneri, cure mediche in Italia, richiede il visto ed il relativo permesso
di soggiorno, rispettivamente, alla competente rappresentanza diplomatica
o consolare ed alla questura, allegando la seguente documentazione:
a.
dichiarazione
della struttura sanitaria prescelta, pubblica o privata accreditata, che
indichi il tipo di cura, la data di inizio e la durata presumibile della
stessa, osservate le disposizioni in vigore per la tutela dei dati personali.
b.
attestazione
dell'avvenuto deposito di una somma a titolo cauzionale sulla base del costo
presumibile delle prestazioni richieste. Il deposito cauzionale, in lire
italiane, in euro o in dollari statunitensi, dovrà corrispondere al
30% del costo complessivo presumibile delle prestazioni richieste e dovrà
essere versato alla struttura prescelta;
c.
documentazione
comprovante la disponibilità in Italia di risorse sufficienti per
l'integrale pagamento delle spese sanitarie e di quelle di vitto e alloggio
fuori dalla struttura sanitaria e di rimpatrio per l'assistito e per l'eventuale
accompagnatore.
Con l'autorizzazione di cui
all'articolo 36, comma 2, del testo unico sono stabilite le modalità
per il trasferimento per cure in Italia nei casi previsti dalla stessa
disposizione e per quelli da effettuarsi nell'ambito dei programmi di cui
all'articolo 32, comma 15, della legge 27 dicembre 1997, n.
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