Capo VII
Disposizioni in materia di istruzione diritto allo studio e
professioni
Art.
45
(Iscrizione scolastica)
1.
I minori stranieri presenti
sul territorio nazionale hanno diritto all'istruzione indipendentemente dalla
regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno, nelle forme
e nei modi previsti per i cittadini italiani. Essi sono soggetti all'obbligo
scolastico secondo le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione dei minori
stranieri nelle scuole italiane di ogni ordine e grado avviene nei modi e
alle condizioni previsti per i minori italiani. Essa può essere richiesta
in qualunque periodo dell'anno scolastico. I minori stranieri privi di
documentazione anagrafica ovvero in possesso di documentazione irregolare
o incompleta sono iscritti con riserva.
2.
L'iscrizione con riserva
non pregiudica il conseguimento dei titoli conclusivi dei corsi di studio
delle scuole di ogni ordine e grado. In mancanza di accertamenti negativi
sull'identità dichiarata dell'alunno, il titolo viene rilasciato
all'interessato con i dati identificativi acquisiti al momento dell'iscrizione.
I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla
classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei
docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:
a.
dell'ordinamento degli studi
del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione
ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
corrispondente all'età anagrafica;
b.
dell'accertamento di competenze,
abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
c.
del corso di studi eventualmente
seguito dall'alunno nel Paese di provenienza;
d.
del titolo di studio
eventualmente posseduto dall'alunno.
3.
Il collegio dei docenti formula
proposte per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi; la ripartizione
è effettuata evitando comunque la costituzione di classi in cui risulti
predominante la presenza di alunni stranieri.
4.
Il collegio dei docenti
definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri,
il necessario adattamento dei programmi di insegnamento; allo scopo possono
essere adottati specifici interventi individualizzati o per gruppi di alunni,
per facilitare l'apprendimento della lingua italiana, utilizzando, ove possibile,
le risorse professionali della scuola. Il consolidamento della conoscenza
e della pratica della lingua italiana può essere realizzata altresì
mediante l'attivazione di corsi intensivi di lingua italiana sulla base di
specifici progetti, anche nell'ambito delle attività aggiuntive di
insegnamento per l'arricchimento dell'offerta formativa.
5.
Il collegio dei docenti formula
proposte in ordine ai criteri e alle modalità per la comunicazione
tra la scuola e le famiglie degli alunni stranieri. Ove necessario, anche
attraverso intese con l'ente locale, l'istituzione scolastica si avvale
dell'opera di mediatori culturali qualificati.
6.
Allo scopo di realizzare
l'istruzione o la formazione degli adulti stranieri il Consiglio di circolo
e di istituto promuovono intese con le associazioni straniere, le rappresentanze
diplomatiche e consolari dei Paesi di provenienza, ovvero con le organizzazioni
di volontariato iscritte nel Registro di cui all'articolo 52 allo scopo di
stipulare convenzioni e accordi per attivare progetti di accoglienza; iniziative
di educazione interculturale; azioni a tutela della cultura e della lingua
di origine e lo studio delle lingue straniere più diffuse a livello
internazionale.
7.
Per le finalità di
cui all'articolo 38, comma 7, del testo unico, le istituzioni scolastiche
organizzano iniziative di educazione interculturale e provvedono all'istituzione,
presso gli organismi deputati all'istruzione e alla formazione in età
adulta, di corsi di alfabetizzazione di scuola primaria e secondaria; di
corsi di lingua italiana; di percorsi di studio finalizzati al conseguimento
del titolo della scuola dell'obbligo; di corsi di studio per il conseguimento
del diploma di qualifica o del diploma di scuola secondaria superiore; di
corsi di istruzione e formazione del personale e tutte le altre iniziative
di studio previste dall'ordinamento vigente. A tal fine le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni ed accordi nei casi e con le
modalità previste dalle disposizioni in vigore.
8.
Il Ministro della pubblica
istruzione, nell'emanazione della direttiva sulla formazione per l'aggiornamento
in servizio del personale ispettivo, direttivo e docente, detta disposizioni
per attivare i progetti nazionali e locali sul tema dell'educazione
interculturale. Dette iniziative tengono conto delle specifiche realtà
nelle quali vivono le istituzioni scolastiche e le comunità degli
stranieri al fine di favorire la loro migliore integrazione nella comunità
locale.
Art.
46
(Accesso degli stranieri alle università)
1.
In armonia con gli orientamenti
comunitari sull'accesso di studenti stranieri all'istruzione universitaria,
gli atenei, sulla base di criteri predeterminati e in applicazione della
regolamentazione sugli accessi all'istruzione universitaria, stabiliscono,
entro il 31 dicembre di ogni anno, il numero dei posti da destinare alla
immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi di studio universitari,
per l'anno accademico successivo, anche in coerenza con le esigenze della
politica estera culturale e della cooperazione allo sviluppo, fatti salvi
gli accordi di collaborazione universitaria con i Paesi terzi. Sono ammessi
in soprannumero ai predetti corsi, per effetto di protocolli esecutivi di
accordi culturali e di programmi di cooperazione allo sviluppo, nonché
di accordi fra università italiane e università dei Paesi
interessati, studenti stranieri beneficiari di borse di studio, assegnate
per l'intera durata dei corsi medesimi, dal Ministero degli affari esteri
o dal Governo del Paese di provenienza. Nel caso di accesso a corsi a numero
programmato l'ammissione è, comunque, subordinata alla verifica delle
capacità ricettive delle strutture universitarie e al superamento
delle prove di ammissione.
2.
Sulla base dei dati forniti
dalle università al Ministero dell'università e della ricerca
scientifica e tecnologica ai sensi del comma 1, è emanato il decreto
di cui al comma 4 dell'articolo 39 del testo unico e con successivo provvedimento
sono definiti i conseguenti adempimenti amministrativi per il rilascio del
visto di ingresso. A tal fine, la sufficienza dei mezzi di sussistenza è
valutata considerando anche le garanzie prestate con le modalità di
cui all'articolo 34, le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi
abitativi forniti da pubbliche amministrazioni o da altri soggetti pubblici
o privati italiani, o per i quali le amministrazioni stesse o gli altri soggetti
attestino che saranno forniti allo studente straniero, a norma del comma
5.
3.
Le università italiane
istituiscono, anche in convenzione con altre istituzioni formative, con enti
locali e con le regioni, corsi di lingua italiana ai quali sono ammessi gli
stranieri provenienti dai Paesi terzi in possesso del visto di ingresso e
del permesso di soggiorno per motivi di studio, rilasciati ai sensi del decreto
di cui al comma 2, nonché gli stranieri indicati all'articolo 39,
comma 5, del testo unico, i quali non siano in possesso di una certificazione
attestante una adeguata conoscenza della lingua italiana. Al termine dei
corsi è rilasciato un attestato di frequenza.
4.
I visti e i permessi di soggiorno
per motivi di studio sono rinnovati agli studenti che nel primo anno di corso
abbiano superato una verifica di profitto e negli anni successivi almeno
due verifiche. Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente
documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo
studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando
il numero complessivo di rinnovi. Essi non possono essere comunque rilasciati
per più di tre anni oltre la durata del corso di studio. Il permesso
di soggiorno può essere ulteriormente rinnovato per conseguire il
titolo di specializzazione o il dottorato di ricerca, per la durata complessiva
del corso, rinnovabile per un anno.
5.
Gli studenti stranieri accedono,
a parità di trattamento con gli studenti italiani, ai servizi e agli
interventi per il diritto allo studio di cui alla legge 2 dicembre 1991,
n. 390, compresi gli interventi non destinati alla generalità degli
studenti, quali le borse di studio, i prestiti d'onore ed i servizi abitativi,
in conformità con le disposizioni previste dal vigente decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri emanato ai sensi dell'art. 4 della
stessa legge n. 39O del 1991. La condizione economica e patrimoniale degli
studenti stranieri è valutata secondo le modalità e le relative
tabelle previste dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
e certificata con apposita documentazione rilasciata dalle competenti
autorità del Paese ove i redditi sono stati prodotti e tradotta in
lingua italiana dalle autorità diplomatiche italiane competenti per
territorio. Tale documentazione è resa dalle competenti rappresentanze
diplomatiche o consolari estere in Italia per quei Paesi ove esistono particolari
difficoltà a rilasciare la certificazione attestata dalla locale
Ambasciata italiana, e legalizzata dalle Prefetture ai sensi dell'articolo
17, comma 4, della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Nella compilazione delle
graduatorie generali per l'attribuzione dei predetti benefici le regioni
e le università possono riservare, comunque, una percentuale di posti
a favore degli studenti stranieri. Le regioni possono consentire l'accesso
gratuito al servizio di ristorazione agli studenti stranieri in condizioni,
opportunamente documentate, di particolare disagio economico.
6.
Per le finalità di
cui al comma 5 le competenti rappresentanze diplomatiche consolari italiane
rilasciano le dichiarazioni sulla validità locale, ai fini dell'accesso
agli studi universitari, dei titoli di scuola secondaria stranieri, fornendo
contestualmente informazioni sulla scala di valori e sul sistema di valutazioni
locali cui fa riferimento il voto o giudizio annotato sul titolo di studio.
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica
e tecnologica, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione e del
Ministro degli affari esteri sono determinate le tabelle di corrispondenza
per la valutazione del voto o giudizio riportato sul titolo straniero con
la valutazione adottata nell'ordinamento scolastico italiano.
Art.
47
(Abilitazione all'esercizio della professione)
1.
Specifici visti d'ingresso
e permessi di soggiorno, di durata non superiore alle documentate
necessità, possono essere rilasciati agli stranieri che hanno conseguito
il diploma di laurea presso una università italiana, per l'espletamento
degli esami di abilitazione all'esercizio professionale.
2.
Il superamento degli esami
di cui al comma 1, unitamente all'adempimento delle altre condizioni richieste
dalla legge, consente l'iscrizione negli albi professionali, indipendentemente
dal possesso della cittadinanza italiana, salvo che questa sia richiesta
a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
e successive modificazioni e integrazioni. L'aver soggiornato regolarmente
in Italia da almeno cinque anni è titolo di priorità rispetto
ad altri cittadini stranieri.
Art.
48
(Riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero)
1.
La competenza per il
riconoscimento dei titoli di accesso all'istruzione superiore, dei periodi
di studio e dei titoli accademici ai fini della prosecuzione degli studi
di qualunque livello, conseguiti in Paesi esteri, è attribuita alle
università e agli istituti di istruzione universitari, i quali la
esercitano nell'ambito della loro autonomia e in conformità ai rispettivi
ordinamenti, fatti salvi gli accordi bilaterali in materia e le convenzioni
internazionali.
2.
Le istituzioni di cui al
comma 1 si pronunciano sulle richieste di riconoscimento entro il termine
di novanta giorni dalla data di ricevimento della relativa domanda. Nel caso
in cui le autorità accademiche rappresentino esigenze istruttorie,
il termine è sospeso fino al compimento, entro i 30 giorni successivi,
degli atti supplementari.
3.
Contro il provvedimento di
rigetto della domanda, ovvero se è decorso il termine di cui al comma
2, senza che sia stato adottato alcun provvedimento, il richiedente può
presentare ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale
o ricorso straordinario al Capo dello Stato, ovvero, entro il termine previsto
per quest'ultimo, può presentare istanza al Ministero
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, che, nei
successivi venti giorni, se la ritiene motivata, può invitare
l'università a riesaminare la domanda, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. L'università si pronuncia nei successivi sessanta
giorni. Nel caso di rigetto, ovvero in assenza, nei termini rispettivamente
previsti, dell'invito al riesame da parte del Ministero o della pronuncia
dell'università, è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo
regionale o ricorso straordinario al Capo dello Stato.
4.
Il riconoscimento dei titoli
di studio per finalità diverse da quelle previste al comma 1, è
operato in attuazione dell'articolo 387 del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni
ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,
nonché delle disposizioni vigenti in materia di riconoscimento, ai
fini professionali e di accesso ai pubblici impieghi.
Art.
49
(Riconoscimento titoli abilitanti all'esercizio delle professioni)
1.
I cittadini stranieri,
regolarmente soggiornanti in Italia che intendono iscriversi agli ordini,
collegi ed elenchi speciali istituiti presso le amministrazioni competenti,
nell'ambito delle quote definite a norma dell'articolo 3, comma 4, del testo
unico e del presente regolamento, se in possesso di un titolo abilitante
all'esercizio di una professione, conseguito in un Paese non appartenente
all'Unione europea, possono richiederne il riconoscimento ai fini dell'esercizio
in Italia, come lavoratori autonomi o dipendenti, delle professioni
corrispondenti.
2.
Per le procedure di
riconoscimento dei titoli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni
dei decreti legislativi 27 gennaio, 1992, n. 115, e 2 maggio 1994, n. 319,
compatibilmente con la natura, la composizione e la durata della formazione
professionale conseguita.
3.
Ove ricorrano le condizioni
previste dai decreti legislativi di cui al comma 2 per l'applicazione delle
misure compensative, il Ministro competente, cui è presentata la domanda
di riconoscimento, sentite le conferenze dei servizi di cui all'articolo
12 del decreto legislativo n. 115 del 1992 e all'articolo 14 del decreto
legislativo n. 319 del 1994, può stabilire, con proprio decreto, che
il riconoscimento sia subordinato ad una misura compensativa consistente
nel superamento di una prova attitudinale. Con il medesimo decreto sono definite
le modalità di svolgimento della predetta prova nonché i contenuti
della formazione e le sedi presso le quali la stessa deve essere acquisita.
4.
Le disposizioni dei commi
2 e 3 si applicano anche ai fini del riconoscimento di titoli rilasciati
da Paesi terzi, abilitanti all'esercizio di professioni regolate da specifiche
direttive della Unione europea.
Art.
50
(Disposizioni particolari per gli esercenti le professioni sanitarie)
1.
Presso il Ministero della
sanità sono istituiti elenchi speciali per gli esercenti le professioni
sanitarie sprovviste di ordine o collegio professionale.
2.
Per l'iscrizione e la
cancellazione dagli elenchi speciali si osservano per quanto compatibili
le disposizioni contenute nel Capo I del decreto del Presidente della Repubblica
5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni ed integrazioni.
3.
Il Ministro della sanità
pubblica annualmente gli elenchi speciali di cui al comma 1 nonché
gli elenchi degli stranieri che hanno ottenuto il riconoscimento dei titoli
abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria.
4.
L'iscrizione negli albi
professionali e quella negli elenchi speciali di cui al comma 1 sono disposte
previo accertamento della conoscenza della lingua italiana e delle speciali
disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, con modalità
stabilite dal Ministero della sanità. All'accertamento provvedono,
prima dell'iscrizione, gli ordini e collegi professionali e il Ministero
della sanità, con oneri a carico degli interessati.
5.
I presidi e le istituzioni
sanitarie pubbliche e private comunicano al Ministero della sanità
il nominativo dello straniero assunto, e comunque utilizzato, con l'indicazione
del titolo professionale abilitante posseduto, entro tre giorni dalla data
di assunzione o di utilizzazione.
6.
(Comma non ammesso al "Visto"
della Corte dei Conti)
7.
Con le procedure di cui ai
commi 2 e 3 dell'articolo 49, il Ministero della sanità provvede
altresì, ai fini dell'ammissione agli impieghi e dello svolgimento
di attività sanitarie nell'ambito del Servizio sanitario nazionale,
al riconoscimento dei titoli accademici, di studio e di formazione professionale,
complementari di titoli abilitanti all'esercizio di una professione o arte
sanitaria, conseguiti in un Paese non appartenente all'Unione europea.
8.
La dichiarazione di equipollenza
dei titoli accademici nelle discipline sanitarie, conseguiti all'estero,
nonché l'ammissione ai corrispondenti esami di diploma, di laurea
o di abilitazione, con dispensa totale o parziale degli esami di profitto,
sono disposte previo accertamento del rispetto delle quote previste per ciascuna
professione dall'articolo 3, comma 4, del testo unico. A tal fine deve essere
acquisito il preventivo parere del Ministero della sanità; il parere
negativo non consente l'iscrizione agli albi professionali o agli elenchi
speciali per l'esercizio delle relative professioni sul territorio nazionale
e dei Paesi dell'Unione europea.
Art.
51
(Articolo non ammesso al "Visto" della Corte dei Conti)
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