Capo
VIII
Disposizioni sull'integrazione
sociale
Art.
52
(Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività
a favore degli immigrati)
1. Presso
la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
è istituito il registro delle associazioni, degli enti e degli altri
organismi privati che svolgono le attività a favore degli stranieri
immigrati previste dal testo unico. Il registro è diviso in tre sezioni:
a. nella
prima sezione sono iscritti associazioni, enti e altri organismi privati
che svolgono attività per favorire l'integrazione sociale degli stranieri,
ai sensi dell'art. 42 del testo unico;
b. nella
seconda sono iscritti associazioni ed enti che possono essere ammessi a prestare
garanzia per l'ingresso degli stranieri per il loro l'inserimento nel mercato
del lavoro, ai sensi dell'art. 23 del testo unico;
c. nella
terza sezione sono iscritti associazioni, enti ed altri organismi privati
abilitati alla realizzazione dei programmi di assistenza e protezione sociale
degli stranieri di cui all'art. 18 del testo unico.
2. L'iscrizione
al registro di cui al comma 1, lettera a), è condizione necessaria
per accedere direttamente o attraverso convenzioni con gli enti locali o
con le amministrazioni statali, al contributo del Fondo nazionale per
l'integrazione di cui all'articolo 45 del testo unico.
3. Non
possono essere iscritti nel registro le associazioni, enti o altri organismi
privati il cui rappresentante legale o uno o più componenti degli
organi di amministrazione e di controllo, siano sottoposti a procedimenti
per l'applicazione di una misura di prevenzione o a procedimenti penali per
uno dei reati previsti dal testo unico o risultino essere stati sottoposti
a misure di prevenzione o condannati, ancorché con sentenza non
definitiva, per uno dei delitti di cui agli articoli 380 e 381 del codice
di procedura penale, salvo che i relativi procedimenti si siano conclusi
con un provvedimento che esclude il reato o la responsabilità
dell'interessato, e salvi in ogni caso gli effetti della riabilitazione.
Art.
53
(Condizioni per l'iscrizione nel Registro)
1. Possono
iscriversi nella sezione del registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a), gli organismi privati, gli enti e le associazioni che svolgono attività
per l'integrazione di cui all'articolo 42, comma 1, del testo unico, che
abbiano i seguenti requisiti:
a. forma
giuridica compatibile con i fini sociali e di solidarietà desumibili
dall'atto costitutivo o dallo statuto in cui devono essere espressamente
previsti l'assenza di fini di lucro, il carattere democratico dell'ordinamento
interno, l'elettività delle cariche associative, i criteri di ammissione
degli aderenti, i loro obblighi e diritti. I predetti requisiti non sono
richiesti per gli organismi aventi natura di organizzazione non lucrativa
di utilità sociale (ONLUS), ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460;
b. obbligo
di formazione del bilancio o del rendiconto dal quale devono risultare i
beni, i contributi o le donazioni, nonché le modalità di
approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti;
c. sede
legale in Italia e possibilità di operatività in Italia ed
eventualmente all'estero qualunque sia la forma giuridica assunta;
d. esperienza
almeno biennale nel settore dell'integrazione degli stranieri e dell'educazione
interculturale; della valorizzazione delle diverse espressioni culturali,
ricreative, sociali, religiose ed artistiche; della formazione, dell'assistenza
e dell'accoglienza degli stranieri.
2. I
soggetti di cui al comma 1, si iscrivono al registro su richiesta del
rappresentante legale, con una domanda corredata da:
a. copia
dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti;
b. dettagliata
relazione sull'attività svolta negli ultimi due anni;
c. copia
del bilancio o del rendiconto relativo agli ultimi due anni di attività;
d. eventuale
iscrizione all'albo regionale delle associazioni del volontariato;
e. ogni
altra documentazione ritenuta utile per comprovare l'adeguatezza
dell'associazione a svolgere attività nel settore dell'integrazione
degli stranieri;
f. dichiarazione
redatta e sottoscritta ai sensi delle vigenti disposizioni concernente l'assenza,
nei confronti del legale rappresentante e di ciascuno dei componenti degli
organi di amministrazione e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive
di cui al comma 3 dell'articolo 52.
3. Ai
fini di cui all'articolo 23, comma 2, del testo unico, possono iscriversi
nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), gli enti e le
associazioni di volontariato operanti nel settore dell'immigrazione da almeno
tre anni, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c),
comprovati con la documentazione di cui al comma 2, nonché dei seguenti
ulteriori requisiti:
a. disponibilità
di strutture alloggiative idonee, al fine di ospitare il cittadino straniero
per il quale viene prestata garanzia;
b. patrimonio
e disponibilità economica risultante dalla documentazione contabile
e fiscale dell'ente o dell'associazione, adeguata ad assicurare il sostentamento
e l'assistenza sanitaria dello straniero per la durata del permesso di soggiorno
e l'eventuale rimpatrio.
4. Gli
enti e le associazioni di cui al comma 3, al momento della richiesta di cui
all'art. 23, comma 1, del testo unico devono indicare il luogo dove intendono
ospitare il cittadino straniero e le relative caratteristiche strutturali
e sanitarie, certificate a norma dell'articolo 16, comma 4, lettera b), del
presente regolamento. Gli stessi soggetti devono altresì indicare
la disponibilità economica adeguata per il sostentamento dello straniero,
non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale aumentato a norma
dell'articolo 29, comma 3, lettera b), del testo unico, ovvero, per un numero
di ospiti superiore a cinque, aumentato del 75% per ciascuno di essi. Il
decreto di cui all'articolo 54, comma 1, indica il numero massimo di garanzie
annuali che possono essere presentate da ciascun ente o associazione iscritti
al registro, individuato sulla base del suo patrimonio e della
disponibilità di alloggio.
5. Nell'ambito
del registro di cui all'articolo. 52, comma 1, lettera c), possono iscriversi
le associazioni, gli enti e gli organismi privati abilitati alla realizzazione
dei programmi di assistenza e integrazione sociale di cui all'articolo 18,
comma 3, del testo unico. Nella fase di prima applicazione possono richiedere
l'iscrizione solo gli organismi privati che, indipendentemente dalla natura
giuridica, abbiano già svolto attività di assistenza sociale
e di prestazione dei servizi in materia di violenza contro le donne,
prostituzione, tratta, violenza e abusi sui minori, assistenza ai lavoratori
in condizione di grave sfruttamento, con particolare riferimento al lavoro
minorile.
6. Ai
fini dell'iscrizione, i soggetti di cui al comma 5 presentano un curriculum
attestante le precedenti esperienze, e una dichiarazione dalla quale risultino:
1. la disponibilità, a qualsiasi titolo, di operatori
competenti nelle aree psicologica, sanitaria, educativa e dell'assistenza
sociale, che assicurino prestazioni con carattere di continuità,
ancorché volontarie;
2. la disponibilità, a qualsiasi titolo, di strutture
alloggiative adeguate all'accoglienza e alla realizzazione del programma
di assistenza e di integrazione sociale, con la specificazione delle
caratteristiche tipologiche e della ricettività;
3. i rapporti instaurati con enti locali, regioni o altre
istituzioni;
4. la descrizione del programma di assistenza e integrazione
sociale che intendano svolgere, articolato in differenti programmi
personalizzati. Il programma indica finalità, metodologia di intervento,
misure specifica di tutela fisica e psicologica, tempi costi e risorse umane
impiegate; prevede le modalità di prestazione di assistenza sanitaria
e psicologica, e le attività di formazione, finalizzate ove necessario
all'alfabetizzazione e all'apprendimento della lingua italiana, e comunque
alla formazione professionale in relazione a specifici sbocchi lavorativi;
5. l'adozione di procedure per la tutela dei dati personali,
ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675, anche relativi ai soggetti
ospitati nelle strutture alloggiative; f) l'assenza, nei confronti del legale
rappresentante e di ciascuno dei componenti degli organi di amministrazione
e di controllo dell'ente, delle condizioni interdittive di cui al comma 3
dell'articolo 52.
1. A
decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore
del presente regolamento possono richiedere l'iscrizione anche organismi
privati che non abbiano svolto precedentemente attività di assistenza
nei campi indicati dal comma 6, purché stabiliscano un rapporto di
partenariato con uno dei soggetti già iscritti nella sezione del registro
di cui all'articolo 52, comma 1, lettera c). Tali organismi devono presentare
una dichiarazione dalla quale risultino, oltre ai requisiti indicati dal
comma 6, lettere a), b) e d), il curriculum di ciascuno dei componenti ed
il rapporto di partenariato.
Art.
54
(Iscrizione nel Registro)
1. L'iscrizione
degli organismi privati, degli enti e delle associazioni nel registro di
cui all'articolo 52, è disposta dal Ministro per la solidarietà
sociale, con proprio decreto, sentita la Commissione di cui all'articolo
25, comma 2, limitatamente all'iscrizione alla sezione di cui all'articolo
52, comma 1, lettera c).
2. L'iscrizione
o il provvedimento di diniego dell'iscrizione è comunicato entro 90
giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine l'iscrizione è da ritenersi
avvenuta.
3. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
provvede all'aggiornamento annuale del registro, di cui all'articolo 52,
comma 1. A tal fine gli organismi privati e le associazioni e gli enti
interessati trasmettono entro il 30 gennaio di ogni anno una relazione
sull'attività svolta. Ogni cambiamento sostanziale di uno dei requisiti
richiesti per l'iscrizione dovrà essere invece comunicato tempestivamente.
4. La
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari sociali,
può effettuare controlli o richiedere la trasmissione di documentazione.
La rilevazione di comportamenti non compatibili con le finalità dei
soggetti di cui al comma 1, comporta la cancellazione dal registro, a decorrere
dalla data di comunicazione all'interessato.
5. L'elenco
degli organismi privati e delle associazioni e degli enti iscritte al registro
è comunicato annualmente alle regioni e alle province autonome.
Art.
55
(Funzionamento della Consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie)
1. La
Consulta per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie,
di cui all'art. 42 del testo unico, istituita con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri, ha sede presso il Dipartimento per gli affari
sociali. Con lo stesso decreto vengono nominati i componenti della Consulta
ai sensi del comma 4 del predetto articolo 42 del testo unico.
2. Il
Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della
Consulta i rappresentanti dei Consigli territoriali, di cui all'articolo
3, comma 6, del testo unico.
3. I
componenti della Consulta rimangono in carica per tre anni.
4. La
Consulta è convocata almeno ogni sei mesi. La Consulta si avvale di
una propria segreteria composta da personale in servizio presso il Dipartimento
per gli affari sociali, che assicura il supporto tecnico-organizzativo.
5. La
Consulta acquisisce le osservazioni degli enti e delle associazioni nazionali
maggiormente attivi nell'assistenza e nell'integrazione degli immigrati ai
fini della predisposizione del Documento programmatico di cui all'articolo
3 del testo unico; in relazione alle condizioni degli immigrati, inoltre,
esamina le problematiche relative alla loro integrazione a livello, economico,
sociale e culturale; verifica lo stato di applicazione della legge evidenziandone
difficoltà e disomogeneità a livello territoriale; elabora
proposte e suggerimenti per una migliore convivenza tra immigrati e cittadinanza
locale e per la tutela dei diritti fondamentali; assicura la diffusione delle
informazioni relative alla realizzazione di esperienze positive maturate
nel settore dell'integrazione a livello sociale, nel rispetto delle disposizioni
in vigore in materia di dati personali.
6. Con il decreto di cui al comma 1, sentito il Presidente
del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, può essere nominato
il Vice presidente della Consulta e sono stabilite le modalità di
raccordo e di collaborazione con l'attività dell'organismo di cui
all'articolo 56.
Art.
56
(Organismo nazionale di coordinamento)
1. L'Organismo
nazionale di coordinamento di cui all'articolo 42, comma 3, del testo unico
opera in stretto collegamento con la Consulta per l'immigrazione di cui al
comma 4 dello stesso articolo, con i Consigli territoriali per l'immigrazione,
con i centri di osservazione, informazione e di assistenza legale contro
le discriminazioni razziali, etniche, nazionali e religiose, con le istituzioni
e gli altri organismi impegnati nelle politiche di immigrazione a livello
locale, al fine di accompagnare e sostenere lo sviluppo dei processi locali
di accoglienza ed integrazione dei cittadini stranieri, la loro rappresentanza
e partecipazione alla vita pubblica,
2. La
composizione dell'Organismo nazionale di cui al comma 1 è stabilita
con determinazione del Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e
del lavoro (C.N.E.L.), d'intesa con il Ministro per la solidarietà
sociale.
3. L'Organismo
nazionale si avvale di una segreteria composta da funzionari del C.N.E.L.
e personale ed esperti con contratto a tempo determinato.
Art.
57
(Istituzione dei Consigli territoriali per l'immigrazione)
1. I
Consigli territoriali per l'immigrazione di cui all'articolo 3, comma 6,
del testo unico, con compiti di analisi delle esigenze e di promozione degli
interventi da attuare a livello locale, sono istituiti, a livello provinciale,
con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottarsi di concerto
con il Ministro dell'interno. E' responsabilità del prefetto assicurare
la formazione e il funzionamento di detti Consigli. Essi sono così
composti:
a. dai
rappresentanti dei competenti uffici periferici delle amministrazioni dello
Stato;
b. dal
Presidente della provincia;
c. da
un rappresentante della regione;
d. dal
sindaco del comune capoluogo, o da un suo delegato, nonché dal sindaco,
o da un suo delegato, dei comuni della provincia di volta in volta interessati;
e. dal
Presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
o da un suo delegato;
f. da
almeno due rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e
dei datori di lavoro;
g. da
almeno due rappresentanti delle associazioni più rappresentative degli
stranieri extracomunitari operanti nel territorio;
h. da
almeno due rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi
nel soccorso e nell'assistenza agli immigrati.
2. Possono
essere invitati a partecipare alle riunioni dei Consigli i rappresentanti
delle Aziende sanitarie locali, nonché degli enti o altre istituzioni
pubbliche interessati agli argomenti in trattazione.
3. I
Consigli territoriali per l'immigrazione operano, per la necessaria integrazione
delle rispettive attività, in collegamento con le Consulte regionali
di cui all'articolo 42, comma 6, del testo unico, eventualmente costituite
con legge regionale. Ai fini di una coordinata ed omogenea azione di monitoraggio
ed analisi delle problematiche connesse al fenomeno dell'immigrazione e delle
esigenze degli immigrati, nonché di promozione dei relativi interventi,
il prefetto assicura il raccordo dei Consigli territoriali con la Consulta
per i problemi degli stranieri immigrati e delle loro famiglie, di cui
all'articolo 42, comma 4, del testo unico.
4. Nell'adozione
del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, il Presidente del Consiglio
dei Ministri tiene conto, ai fini dell'istituzione dei Consigli territoriali
per l'immigrazione, degli eventuali organi costituiti, con analoghe
finalità, presso i comuni. In tal caso, il prefetto assicura il raccordo
tra i predetti organi e la Consulta per i problemi degli stranieri immigrati
e delle loro famiglie.
Art.
58
(Fondo nazionale per le politiche migratorie)
1. Il
Ministro per la solidarietà sociale, con proprio decreto adottato
di concerto con i Ministri interessati secondo quanto disposto dall'articolo
59, comma 46, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dall'articolo 133,
comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ripartisce i
finanziamenti relativi al Fondo nazionale per le politiche migratorie di
cui all'articolo 45 del testo unico, in base alle seguenti quote percentuali:
a. una
quota pari all'80% dei finanziamenti dell'intero Fondo è destinata
ad interventi annuali e pluriennali attivati dalle regioni e dalle province
autonome di Trento e Bolzano, nonché dagli enti locali, per straordinarie
esigenze di integrazione sociale determinate dall'afflusso di immigrati;
b. una
quota pari al 20% dei finanziamenti è destinata ad interventi di carattere
statale comprese le spese relative agli interventi previsti dagli articoli
20 e 46 del testo unico.
2. Le
somme stanziate dall'articolo 18 del testo unico per interventi di protezione
sociale confluiscono nel Fondo di cui all'articolo 59, comma 44, della legge
27 dicembre 1997, n. 449, per essere successivamente riassegnate al Dipartimento
per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri
con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, adottato di concerto
con i Ministri interessati, secondo quanto previsto dall'articolo 59, comma
46, della predetta legge n. 449 e dall'articolo 129, comma 1, lettera e),
del predetto decreto legislativo n. 112 del 1998.
3. Le
regioni possono impiegare una quota delle risorse loro attribuite ai sensi
del comma 1, lettera a), per la realizzazione di programmi interregionali
di formazione e di scambio di esperienze in materia di servizi per l'integrazione
degli immigrati.
4. Le
risorse attribuite alle regioni ai sensi del comma 1, lettera a), costituiscono
quote di cofinanziamento dei programmi regionali relativi ad interventi
nell'ambito delle politiche per l'immigrazione. A tal fine le regioni partecipano
con risorse a carico dei propri bilanci per una quota non inferiore al 20%
del totale di ciascun programma. Le risorse attribuite alle regioni possono
altresì essere utilizzate come quota nazionale di cofinanziamento
per l'accesso ai fondi comunitari.
5. Il
decreto di ripartizione di cui al comma 1 tiene conto, sulla base dei dati
rilevati dall'ISTAT e dal Ministero dell'interno:
a. della
presenza degli immigrati sul territorio;
b. della
composizione demografica della popolazione immigrata e del rapporto tra immigrati
e popolazione locale;
c. delle
situazioni di particolare disagio nelle aree urbane e della condizione
socio-economica delle aree di riferimento.
6. Per
la realizzazione della base informativa statistica necessaria alla
predisposizione del decreto di cui al comma 1, il Ministero dell'interno
trasmette all'ISTAT, secondo modalità concordate e nel rispetto della
legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni,
le informazioni di interesse statistico sui cittadini stranieri, contenute
nei propri archivi automatizzati, incluse quelle relative ai minorenni registrati
sul permesso di soggiorno o carta di soggiorno dei genitori.
7. Il
decreto di cui al comma 1 tiene altresì conto delle priorità
di intervento e delle linee guida indicate nel documento programmatico relativo
alla politica dell'immigrazione e degli stranieri predisposto ogni tre anni
ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del testo unico.
8. I
programmi annuali e pluriennali predisposti dalle regioni sono finalizzati
allo svolgimento di attività volte a:
a. favorire
il riconoscimento e l'esercizio, in condizione di parità con i cittadini
italiani, dei diritti fondamentali delle persone immigrate;
b. promuovere
l'integrazione degli stranieri favorendone l'accesso al lavoro, all'abitazione,
ai servizi sociali, alle istituzioni scolastiche;
c. prevenire
e rimuovere ogni forma di discriminazione basata sulla razza, il colore,
l'ascendenza o l'origine nazionale o etnica o religiosa;
d. tutelare
l'identità culturale, religiosa e linguistica degli stranieri;
e. consentire
un positivo reinserimento nel Paese d'origine.
9. Il
Ministro per la solidarietà sociale predispone, con proprio decreto,
sentita la Conferenza Unificata, un apposito modello uniforme per la
comunicazione dei dati statistici e socio-economici e degli altri parametri
necessari ai fini della redazione dei programmi regionali e statali, che
devono essere trasmessi al Dipartimento per gli affari sociali ai sensi
dell'articolo 59, comma 1, e dell'articolo 60, comma 2, e per la presentazione
della relazione annuale ai sensi dell'articolo 59, comma 5, e dell'articolo
60, comma 4.
Art.
59
(Attività delle regioni e delle province autonome)
1. Entro
sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto del Ministro per la
solidarietà sociale di cui all'articolo 58, comma 1, le regioni e
le province autonome di Trento e Bolzano sulla base delle risorse del Fondo
rispettivamente assegnate, comunicano al Dipartimento per gli affari sociali
della Presidenza del Consiglio dei Ministri i programmi annuali o pluriennali,
comunque della durata massima di tre anni, che intendono realizzare nell'ambito
delle politiche per l'immigrazione. La comunicazione dei programmi é
condizione essenziale per la erogazione del finanziamento annuale.
2. Per
favorire l'elaborazione dei piani territoriali anche ai fini dell'armonizzazione
con i piani di intervento nazionale, il Ministro per la solidarietà
sociale, d'intesa con la Conferenza Unificata, adotta con proprio decreto
linee guida per la predisposizione dei programmi regionali.
3. I
programmi regionali indicano i criteri per l'attuazione delle politiche di
integrazione degli stranieri ed i compiti attribuiti ai comuni quali soggetti
preposti all'erogazione dei servizi sociali ai sensi dell'articolo 131, comma
2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. I programmi regionali prevedono
accordi di programma con gli enti locali che indichino gli obiettivi da
perseguire, gli interventi da realizzare, le modalità e i tempi di
realizzazione, i costi e le risorse impegnate, i risultati perseguiti, i
poteri sostitutivi in caso di ritardi e inadempienze.
4. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai fini dell'attuazione
dei propri programmi, possono avvalersi della partecipazione delle associazioni
di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti in loro favore iscritte
nel registro di cui all'articolo 52 comma 1, lettera a).
5. Le
regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro un anno dalla data
di erogazione del finanziamento, presentano una relazione al Ministro per
la solidarietà sociale sullo stato di attuazione degli interventi
previsti nei programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale, sugli
obiettivi conseguiti e sulle misure da adottare per migliorare le condizioni
di vita degli stranieri sul territorio. Nello stato di attuazione degli
interventi deve essere specificato anche il grado di avanzamento dei programmi
in termini di impegni di spesa, pagamenti e residui passivi desunti dai
rispettivi bilanci.
6. Qualora
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano non adempiano nei termini
all'obbligo di comunicazione dei programmi che intendono realizzare ovvero,
entro dodici mesi dalla data di erogazione dei finanziamenti, non abbiano
provveduto all'impegno contabile delle rispettive quote assegnate, il Ministro
per la solidarietà sociale, sentita la Conferenza Unificata provvede
alla revoca del finanziamento e alla ridestinazione dei fondi alle regioni
e alle province autonome.
7. L'obbligo
di comunicazione dei programmi di cui al comma 1 e quello dell'iscrizione
nel registro di cui al comma 4 e le quote di cofinanziamento previste a carico
delle regioni dall'articolo 58, comma 4, operano relativamente alla ripartizione
degli stanziamenti previsti per gli esercizi finanziari successivi a quello
di entrata in vigore del presente regolamento.
Art.
60
(Attività delle Amministrazioni statali)
1. Gli
interventi realizzati dalle amministrazioni statali sono finanziati ai sensi
dell'articolo 58, comma 1, lettera b), secondo le priorità indicate
dal documento programmatico di cui all'articolo 3, comma 1, del testo unico.
2. Il
Ministro per la solidarietà sociale promuove e coordina, d'intesa
con i Ministri interessati, i programmi delle amministrazioni statali presentati
al Dipartimento per gli affari sociali entro sei mesi dalla pubblicazione
del decreto di ripartizione del Fondo.
3. Le
amministrazioni statali predispongono i propri programmi anche avvalendosi
delle associazioni di stranieri e delle organizzazioni stabilmente operanti
in loro favore iscritte nel registro di cui all'articolo 52, comma 1, lettera
a).
4. Le
amministrazioni statali, entro un anno dalla data di erogazione del
finanziamento, presentano una relazione al Ministro per la solidarietà
sociale sullo stato di attuazione degli interventi previsti nei rispettivi
programmi, sulla loro efficacia, sul loro impatto sociale e sugli obiettivi
conseguiti.
Art.
61
(Disposizione transitoria)
1. La
condizione dell'iscrizione al registro di cui all'articolo 52, comma 1, è
richiesta per gli interventi adottati sugli stanziamenti previsti per gli
esercizi finanziari degli anni successivi a quello di entrata in vigore del
presente regolamento. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato,
sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. |