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TITOLO I

Articolo 1
(Definizioni)

Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:

Frontiere interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di fuori di tali territori;

Frontiere esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;

Volo interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio di uno Stato terzo;

Paese terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";

Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;

Straniero segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d' informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;

Valico di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio delle frontiere esterne;

Controllo di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione, si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;

Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale, per via aerea, marittima o terrestre;

Titolo di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda per ottenere un titolo di soggiorno.

Domanda di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo Status dei rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;

Richiedente l`asilo:
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;

Esame di una domanda d`asilo:
l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa la determinazione della Parte contraente competente per l'esame della domanda di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.


 
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