TITOLO I
Articolo 1
(Definizioni)
Ai sensi della presente Convenzione, si intende per:
Frontiere interne:
le frontiere terrestri comuni delle Parti contraenti, i loro aeroporti adibiti
al traffico interno ed i porti marittimi per i collegamenti regolari di
passeggeri in provenienza o a destinazione esclusiva di altri porti situati
nel territorio delle Parti contraenti, senza scalo in porti situati al di
fuori di tali territori;
Frontiere esterne:
le frontiere terrestri e marittime, nonchè gli aeroporti ed i porti
marittimi delle Parti contraenti, che non siano frontiere interne;
Volo interno:
qualunque volo in provenienza esclusiva dai territori delle Parti contraenti
o con destinazione esclusiva verso di essi, senza atterraggio sul territorio
di uno Stato terzo;
Paese terzo:
qualunque Stato diverso dalle "Parti contraenti";
Straniero:
chi non è cittadino di uno Stato membro delle Comunità europee;
Straniero segnalato ai fini della non ammissione:
Tutti gli stranieri segnalati ai fini della non ammissione nel Sistema d'
informazione Schengen conformemente al disposto dell'articolo 96;
Valico di frontiera:
ogni valico autorizzato dalle Autorità competenti per il passaggio
delle frontiere esterne;
Controllo di frontiera:
il controllo alle frontiere che, indipendentemente da qualunque altra ragione,
si fonda sulla semplice intenzione di attraversare la frontiera;
Vettore:
ogni persona fisica o giuridica che trasporta persone a titolo professionale,
per via aerea, marittima o terrestre;
Titolo di soggiorno:
l`autorizzazione, qualunque ne sia la natura rilasciata da una Parte contraente
che conferisce il diritto al soggiorno nel suo territorio. Questa definizione
non comprende l'ammissione temporanea al soggiorno nel territorio di una
Parte contraente ai fini dell'esame di una domanda di asilo o di una domanda
per ottenere un titolo di soggiorno.
Domanda di asilo:
ogni domanda presentata per iscritto, oralmente o in altra forma da uno straniero
alla frontiera esterna o nel territorio di una Parte contraente allo scopo
di ottenere il riconoscimento della sua qualità di rifugiato conformemente
alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo Status dei
rifugiati, quale emendata dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967,
e di beneficiare, in tale qualità, di un diritto di soggiorno;
Richiedente l`asilo:
ogni straniero che ha presentato una richiesta di asilo ai sensi della presente
Convenzione, sulla quale non vi è ancora stata una decisione definitiva;
Esame di una domanda d`asilo:
l'insieme delle procedure d'esame, di decisione e delle misure adottate in
applicazione di decisioni definitive relative ad una domanda di asilo, esclusa
la determinazione della Parte contraente competente per l'esame della domanda
di asilo in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione.
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