TITOLO II
Soppressione dei controlli alle frontiere interne e circolazione delle
persone
CAPITOLO PRIMO
Passaggio delle frontiere interne
Articolo 2
1. Le frontiere interne possono essere attraversate in qualunque luogo senza
che venga effettuato il controllo delle persone.
2. Tuttavia, per esigenze di ordine pubblico o di sicurezza nazionale, una
Parte contraente può, previa consultazione delle altre Parti contraenti,
decidere che, per un periodo limitato, alle frontiere interne siano effettuati
controlli di frontiera nazionali adeguati alla situazione. Se per esigenze
di ordine pubblico o di sicurezza nazionale s'impone un'azione immediata,
la Parte contraente interessata adotta le misure necessarie e ne informa
il piu` rapidamente possibile le altre Parti contraenti.
3. La soppressione del controllo delle persone alle frontiere interne non
pregiudica l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 22, nè
l'esercizio delle competenze di polizia da parte delle autorità competenti
in applicazione della legislazione di ciascuna Parte contraente in tutto
il suo territorio, nè l'obbligo di essere in possesso, di portare
con sè e di esibire titoli e documenti previsti dalla legislazione
di detta Parte contraente.
4. I controlli delle merci sono effettuati conformemente alle disposizioni
pertinenti della presente Convenzione.
CAPITOLO SECONDO
Passaggio delle frontiere esterne
Articolo 3
1. Le frontiere esterne possono essere attraversate, in via di principio,
soltanto ai valichi di frontiera e durante le ore di apertura stabilite.
Il Comitato esecutivo adotta disposizioni piu` dettagliate e stabilisce le
eccezioni e le modalità relative al piccolo traffico di frontiera,
nonchè le norme applicabili a categorie particolari di traffico marittimo
come la navigazione da diporto o la pesca costiera.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni nel caso di passaggio
non autorizzato delle frontiere esterne al di fuori dei valichi di frontiera
e delle ore di apertura fissate.
Articolo 4
1. Le Parti contraenti garantiscono che a partire dal 1993 i passeggeri di
un volo proveniente da Stati terzi, che si imbarchino su voli interni, saranno
preliminarmente sottoposti, all` entrata, ad un controllo delle persone e
dei bagagli a mano nell'aeroporto di arrivo del volo esterno. I passeggeri
di un volo interno che si imbarchino su un volo a destinazione di Stati terzi
saranno preliminarmente sottoposti, all'uscita, ad un controllo delle persone
e dei bagagli a mano nell'aeroporto di partenza del volo esterno.
2. Le Parti contraenti adottano le misure necessarie affinché i controlli
possano essere effettuati conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano al controllo dei
bagagli registrati; detto controllo avviene rispettivamente nell'aeroporto
di destinazione finale o nell'aeroporto di partenza iniziale.
4. Fino alla data prevista al paragrafo 1, gli aeroporti sono considerati,
in deroga alla definizione delle frontiere interne, frontiere esterne per
i voli interni.
Articolo 5
1. Per un soggiorno non superiore a tre mesi, l`ingresso nel territorio delle
Parti contraenti può essere concesso allo straniero che soddisfi le
condizioni seguenti:
a. essere in possesso di un documento o di documenti validi che consentano
di attraversare la frontiera, quali determinati dal Comitato esecutivo;
b. essere in possesso di un visto valido, se richiesto;
c. esibire, se necessario, i documenti che giustificano lo scopo e le condizioni
del soggiorno previsto e disporre dei mezzi di sussistenza sufficienti, sia
per la durata prevista del soggiorno, sia per il ritorno nel paese di provenienza
o per il transito verso un terzo Stato nel quale la sua ammissione è
garantita, ovvero essere in grado di ottenere legalmente detti mezzi;
d. non essere segnalato ai fini della non ammissione;
e. non essere considerato pericoloso per l'ordine pubblico, la sicurezza
nazionale o le relazioni internazionali di una delle Parti contraenti.
2. L'ingresso nel territorio delle Parti contraenti deve essere rifiutato
allo straniero che non soddisfi tutte queste condizioni, a meno che una Parte
contraente ritenga necessario derogare a detto principio per motivi umanitari
o di interesse nazionale ovvero in virtù di obblighi internazionali.
In tale caso, l'ammissione sarà limitata al territorio della Parte
contraente interessata che dovrà avvertirne le altre Parti
contraenti.
Tali regole non ostano all'applicazione delle disposizioni particolari relative
al diritto di asilo nè a quelle dell'articolo 18.
3. E' ammesso in transito lo straniero titolare di un`autorizzazione di soggiorno
o di un visto di ritorno rilasciato da una delle Parti contraenti o, se
necessario, di entrambi i documenti, a meno che egli non figuri nell'elenco
nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente alle cui frontiere
esterne egli si presenta.
Articolo 6
1. La circolazione transfrontiera alle frontiere esterne è sottoposta
al controllo delle autorità competenti. Il controllo effettuato in
base a principi uniformi, nel quadro delle competenze nazionali e della
legislazione nazionale, tenendo conto degli interessi di tutte le Parti
contraenti e per i territori delle Parti contraenti.
2. I principi uniformi di cui al paragrafo 1 sono:
a. Il controllo delle persone non comprende soltanto la verifica dei documenti
di viaggio e delle altre condizioni d'ingresso, di soggiorno, di lavoro e
di uscita, bensì anche l'individuazione e la prevenzione di minacce
per la sicurezza nazionale e l'ordine pubblico delle Parti contraenti. Il
controllo riguarda anche i veicoli e gli oggetti in possesso delle persone
che attraversano la frontiera. Esso è effettuato da ciascuna Parte
contraente in conformità con la propria legislazione, specialmente
per quanto riguarda la perquisizione.
b. Tutte le persone devono subire per lo meno un controllo che consenta di
accertarne l`identità in base all'esibizione dei documenti di viaggio.
c. All'ingresso, gli stranieri devono essere sotto posti ad un controllo
approfondito, ai sensi delle disposizioni della lettera a).
d. All'uscita, il controllo richiesto è effettuato nell'interesse
di tutte le Parti contraenti in base alla normativa sugli stranieri ed ai
fini di individuare e prevenire minacce per la sicurezza nazionale e l'ordine
pubblico delle Parti contraenti.
Tale controllo è effettuato in ogni caso nei confronti degli stranieri.
e. Se per circostanze particolari non è possibile effettuare tali
controlli, devono essere stabilite delle priorità. A tale riguardo,
il controllo della circolazione all'ingresso ha la precedenza, in linea di
massima, sul controllo all'uscita.
3. Le autorità competenti sorvegliano mediante unità mobili
gli spazi delle frontiere esterne tra i valichi di frontiera; analoga
sorveglianza viene effettuata per i valichi di frontiera al di fuori degli
orari di apertura normali. Tale controllo viene operato per non incoraggiare
le persone ad eludere il controllo ai valichi di frontiera. Le modalità
della sorveglianza sono fissate, se del caso, dal Comitato esecutivo.
4. Le Parti contraenti si impegnano a costituire un organo appropriato e
in numero sufficiente per esercitare il controllo e la sorveglianza delle
frontiere esterne.
5. Un controllo di livello equivalente è effettuato alle frontiere
esterne.
Articolo 7
Le Parti contraenti si forniranno assistenza ed opereranno in stretta e continua
collaborazione ai fini di un'efficace esercizio dei controlli e delle
sorveglianze. In particolare, esse si scambieranno tutte le informazioni
pertinenti ed importanti, eccettuati i dati nominativi individuali, salvo
disposizioni contrarie della presente Convenzione; armonizzeranno, per quanto
possibile, le istruzioni impartite ai servizi incaricati dei controlli e
promuoveranno la formazione e l'aggiornamento uniforme del personale addetto
ai controlli. Tale cooperazione può realizzarsi con scambio di funzionari
di collegamento.
Articolo 8
Il Comitato esecutivo adotta le decisioni necessarie relative alle modalità
pratiche di esecuzione del controllo e della sorveglianza delle frontiere.
CAPITOLO TERZO
Visti
Sezione 1
Visti per i soggiorni di breve durata
Articolo 9
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare una politica comune per quanto
riguarda la circolazione delle persone ed in particolare il regime dei visti.
A tale scopo esse si forniscono mutua assistenza. Le Parti contraenti si
impegnano a proseguire di comune accordo l`armonizzazione della loro politica
in materia di visti.
2. Per quanto si riferisce ai Paesi terzi i cui cittadini sono soggetti ad
un regime di visti comune a tutte le Parti contraenti al momento della firma
della presente Convenzione e dopo tale firma, il regime dei visti potrà
essere modificato soltanto con il comune accordo di tutte le Parti contraenti.
Una Parte contraente può derogare in via eccezionale al regime comune
di visti nei confronti di uno Stato terzo per motivi imperativi di politica
nazionale che richiedono una decisione urgente. Essa dovrà dapprima
consultare le altre Parti contraenti e, nella sua decisione,tenere conto
dei loro interessi nonchè delle conseguenze della decisione stessa.
Articolo 10
1. E' istituito un visto uniforme valido per il territorio dell'insieme delle
Parti contraenti. Il visto, la cui durata di validità è
disciplinata dall'articolo 11, può essere rilasciato per un soggiorno
massimo di tre mesi.
2. Fino all'istituzione di tale visto, le Parti contraenti riconosceranno
i rispettivi visti nazionali, semprechè il loro rilascio avvenga in
base a condizioni e criteri comuni stabiliti nell'ambito delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
3. In deroga al disposto dei paragrafi 1 e 2, ciascuna Parte contraente si
riserva il diritto di limitare la validità territoriale del visto
in base a modalità comuni stabilite nel quadro delle disposizioni
pertinenti del presente Capitolo.
Articolo 11
Il visto istituito all'articolo 10 può essere:
a. un visto di viaggio valido per uno o più ingressi, purchè
nè la durata di un soggiorno ininterrotto, nè il totale dei
soggiorni successivi siano superiori a tre mesi per semestre a decorrere
dalla data del primo ingresso;
b. un visto di transito che consenta al titolare di transitare una, due o
eccezionalmente piu` volte sul territorio delle Parti contraenti per recarsi
nel territorio di uno Stato terzo, purchè la durata di ogni transito
non sia superiore a cinque giorni.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano a che nel corso del semestre
considerato una Parte contraente rilasci, ove necessario, un nuovo visto
valido unicamente per il suo territorio.
Articolo 12
1. Il visto uniforme istituito all'articolo 10, paragrafo 1 è rilasciato
dalle autorità diplomatiche e consolari delle Parti contraenti e,
se del caso, dalle autorità delle Parti contraenti designate conformemente
all'articolo 17.
2. La Parte contraente competente per il rilascio del visto è, in
linea di principio, quella della destinazione principale. Se non è
possibile stabilire tale destinazione, il visto deve essere rilasciato, in
linea di massima, dalla sede diplomatica o consolare della Parte contraente
in cui avviene il primo ingresso.
3. Il Comitato esecutivo specifica le modalità d'applicazione ed in
particolare i criteri per determinare la destinazione principale.
Articolo 13
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio scaduto.
2. La durata di validità del documento di viaggio deve essere superiore
a quella del visto, tenuto conto del periodo di utilizzo di quest'ultimo.
Essa deve permettere allo straniero di ritornare nel proprio paese di origine
o di entrare in un paese terzo.
Articolo 14
1. Nessun visto può essere apposto su un documento di viaggio se
quest'ultimo non è valido per nessuna delle Parti contraenti. Se il
documento di viaggio è valido soltanto per una o piu` Parti contraenti,
il visto da apporre sarà limitato a quella o quelle Parti contraenti.
2. Qualora il documento di viaggio non sia riconosciuto valido da una o piu`
Parti contraenti, il visto può essere rilasciato sotto forma di
autorizzazione sostitutiva del visto.
Articolo 15
In linea di principio, i visti di cui all'articolo 10 possono essere rilasciati
soltanto se lo straniero soddisfa le condizioni di ingresso stabilite
nell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
Articolo 16
Se una Parte contraente reputa necessario derogare, per uno dei motivi indicati
nell'articolo 5, paragrafo 2, al principio stabilito all'articolo 15, e rilascia
un visto ad uno straniero che non soddisfa tutte le condizioni di ingresso
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, la validità di detto visto sarà
limitata al territorio di tale Parte che dovrà informarne le altre
Parti contraenti.
Articolo 17
1. Il Comitato esecutivo adotta le norme comuni per l' esame delle domande
di visto, ne sorveglia la corretta applicazione e le adegua alle nuove situazioni
e circostanze.
2. Il Comitato esecutivo specifica inoltre i casi nei quali il rilascio di
un visto è subordinato alla consultazione dell'autorità centrale
della Parte contraente adita nonchè, se del caso, delle autorità
centrali delle altre Parti contraenti.
3. Il Comitato esecutivo prende inoltre le decisioni necessarie relative
ai punti seguenti:
a. documenti di viaggio che possono essere muniti di un visto;
b. autorità incaricate del rilascio dei visti;
c. condizioni di rilascio dei visti alla frontiera;
d. forma, contenuto, durata di validità dei visti e diritti da riscuotere
per il rilascio;
e. condizioni per la proroga e il rifiuto dei visti indicati alle lettere
c e d, nel rispetto degli interessi di tutte le Parti contraenti;
f. modalità di limitazione della validità territoriale dei
visti;
g. principi per l'elaborazione di un elenco comune degli stranieri segnalati
ai fini della non ammissione, fatto salvo l'articolo 96.
Sezione 2
Visti per soggiorni di lunga durata
Articolo 18
1. I visti per un soggiorno di oltre tre mesi sono visti nazionali rilasciati
da una delle Parti contraenti conformemente alla propria legislazione. Un
visto di questo tipo permette al titolare di transitare dal territorio delle
altre Parti contraenti per recarsi nel territorio della Parte contraente
che ha rilasciato il visto, salvo se egli non soddisfi le condizioni di ingresso
di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, d ed e, ovvero figuri nell'elenco
nazionale delle persone segnalate dalla Parte contraente sul cui territorio
desidera transitare.
CAPITOLO QUARTO
Condizioni di circolazione degli stranieri
Articolo 19
1. Gli stranieri titolari di un visto uniforme, entrati regolarmente nel
territorio di una delle Parti contraenti, possono circolare liberamente nel
territorio di tutte le Parti contraenti per il periodo di validità
del visto, semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui
all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c, d, ed e.
2. Fino all'introduzione del visto uniforme, gli stranieri titolari di un
visto rilasciato da una delle Parti contraenti, entrati regolarmente nel
territorio di una di esse, possono circolare liberamente nel territorio di
tutte le Parti contraenti per il periodo di validità del visto e per
tre mesi al massimo a decorrere dalla data del primo ingresso, semprechè
soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1,
lettere a, c, d ed e.
3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non si applicano ai visti la cui
validità è oggetto di una limitazione territoriale conformemente
alle disposizioni del Capitolo 3 del presente Titolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell`articolo 22.
Articolo 20
1. Gli stranieri non soggetti all'obbligo del visto possono circolare liberamente
nei territori delle Parti contraenti per una durata massima di tre mesi nel
corso di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data del primo ingresso,
semprechè soddisfino le condizioni di ingresso di cui all'articolo
5, paragrafo 1, lettere a, c, d ed e.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano al diritto di ciascuna Parte
contraente di prorogare oltre i tre mesi il soggiorno di uno straniero nel
proprio territorio in circostanze eccezionali ovvero in applicazione delle
disposizioni di un accordo bilaterale concluso prima dell'entrata in vigore
della presente Convenzione.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell'articolo 22.
Articolo 21
1. Gli stranieri in possesso di un titolo di soggiorno rilasciato da una
delle Parti contraenti possono, in forza di tale titolo e di un documento
di viaggio, purchè tali documenti siano in corso di validità,
circolare liberamente per un periodo non superiore a tre mesi nel territorio
delle altre Parti contraenti, semprechè soddisfino le condizioni di
ingresso di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a, c ed e, e non figurino
nell' elenco nazionale delle persone segnalate della Parte contraente
interessata.
2. Il paragrafo 1 si applica altresì agli stranieri titolari di
un'autorizzazione provvisoria di soggiorno, rilasciata da una delle Parti
contraenti, e di un documento di viaggio rilasciato da detta Parte contraente.
3. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo l'elenco dei documenti
che esse rilasciano con valore di titolo di soggiorno o di autorizzazione
provvisoria di soggiorno e di documento di viaggio ai sensi del presente
articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano fatte salve le disposizioni
dell' articolo 22.
Articolo 22
1. Gli stranieri entrati regolarmente nel territorio di una delle Parti
contraenti sono tenuti a dichiarare la loro presenza, alle condizioni fissate
da ciascuna Parte contraente, alle autorità competenti della Parte
contraente nel cui territorio entrano. Tale dichiarazione può essere
sottoscritta, a scelta di ciascuna Parte contraente, sia all'ingresso, sia,
entro tre giorni lavorativi a decorrere dall'ingresso, nel territorio della
Parte contraente nel quale entrano.
2. Gli stranieri residenti nel territorio di una delle Parti contraenti che
si recano nel territorio di un'altra Parte contraente sono soggetti all'obbligo
di dichiarare la loro presenza di cui al paragrafo 1.
3. Ciascuna Parte contraente stabilisce le deroghe alle disposizioni dei
paragrafi 1 e 2 e le comunica al Comitato esecutivo.
Articolo 23
1. Lo straniero che non soddisfa o che non soddisfi piu` le condizioni di
soggiorno di breve durata applicabili nel territorio di una delle Parti
contraenti deve, in linea di principio, lasciare senza indugio i territori
delle Parti contraenti.
2. Lo straniero in possesso di un titolo di soggiorno o di un autorizzazione
di soggiorno temporanea in corso di validità rilasciati da un'altra
Parte contraente, deve recarsi senza indugio nel territorio di tale Parte
contraente.
3. Qualora lo straniero di cui sopra non lasci volontariamente il territorio
o se può presumersi che non lo farà, ovvero se motivi di sicurezza
nazionale o di ordine pubblico impongono l'immediata partenza dello straniero,
quest'ultimo deve essere allontanato dal territorio della Parte contraente
nel quale è stato fermato, alle condizioni previste dal diritto nazionale
di tale Parte contraente. Se in applicazione di tale legislazione
l'allontanamento non è consentito, la Parte contraente interessata
può ammettere l'interessato a soggiornare nel suo territorio.
4. L'allontanamento può avvenire dal territorio di tale Stato verso
il paese di origine della persona o verso qualsiasi altro Stato nel quale
egli può essere ammesso, in applicazione delle disposizioni pertinenti
degli accordi di riammissione conclusi dalle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del paragrafo 4 non ostano alle disposizioni nazionali
relative al diritto di asilo nè all'applicazione della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata
dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, nè alle disposizioni
del paragrafo 2 del presente articolo e dell'articolo 33, paragrafo 1 della
presente Convenzione.
Articolo 24
Fatti salvi i criteri e le modalità pratiche appropriati che saranno
definiti dal Comitato esecutivo, le Parti contraenti compensano tra di loro
gli squilibri finanziari che possono risultare dall'obbligo di allontanamento
previsto all'articolo 23, ove detto allontanamento non possa avvenire a spese
dello straniero.
CAPITOLO QUINTO
Titoli di soggiorno e segnalazioni ai fini della non ammissione
Articolo 25
1. Qualora una Parte contraente preveda di accordare un titolo di soggiorno
ad uno straniero segnalato ai fini della non ammissione, essa consulta
preliminarmente la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione e tiene
conto degli interessi di quest'ultima; il titolo di soggiorno sarà
accordato soltanto per motivi seri, in particolare umanitari o in conseguenza
di obblighi internazionali.
Se il titolo di soggiorno. viene rilasciato, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest`ultima ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco delle persone segnalate.
2. Qualora risulti che uno straniero titolare di un titolo di soggiorno in
corso di validità rilasciato da una delle Parti contraenti è
segnalato si fini della non ammissione, la Parte contraente che ha effettuato
la segnalazione consulta la Parte che ha rilasciato il titolo di soggiorno
per stabilire se vi sono motivi sufficienti per ritirare il titolo stesso.
Se il documento di soggiorno non viene ritirato, la Parte contraente che
ha effettuato la segnalazione procede al ritiro di quest` ultima, ma può
tuttavia iscrivere lo straniero nel proprio elenco nazionale delle persone
segnalate.
CAPITOLO SESTO
Misure di accompagnamento
Articolo 26
1. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata
dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, le Parti contraenti si impegnano
ad introdurre nelle rispettive legislazioni nazionali le seguenti regole:
a. Se ad uno straniero viene rifiutato l'ingresso nel territorio di una Parte
contraente, il vettore che lo ha condotto alla frontiera esterna per via
aerea, marittima o terrestre è tenuto a prenderlo immediatamente a
proprio carico. A richiesta delle autorità di sorveglianza della
frontiera, egli deve ricondurre lo straniero. nel Paese terzo dal quale è
stato trasportato, nel Paese terzo che ha rilasciato il documento di viaggio
in suo possesso durante il viaggio o in qualsiasi altro Paese terzo in cui
sia garantita la sua ammissione.
b. Il vettore è tenuto ad adottare ogni misura necessaria per accertarsi
che lo straniero trasportato per via aerea o marittima sia in possesso dei
documenti di viaggio richiesti per l'ingresso nei territori delle Parti
contraenti.
2. Fatti salvi gli obblighi derivanti dalla loro adesione alla Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati quale emendata
dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, e nel rispetto del proprio
diritto costituzionale, le Parti contraenti si impegnano ad istituire sanzioni
nei confronti dei vettori che trasportano per via aerea o marittima, da un
paese terzo verso il loro territorio, stranieri che non sono in possesso
dei documenti di viaggio richiesti.
3. Le disposizioni del paragrafo 1, lettera b e del paragrafo 2 si applicano
ai vettori di gruppi. che effettuano collegamenti stradali internazionali
con autopullmann, ad eccezione del traffico frontaliero.
Articolo 27
1. Le Parti contraenti si impegnano a stabilire sanzioni appropriate nei
confronti di chiunque aiuti o tenti di aiutare, a scopo di lucro, uno straniero
ad entrare o a soggiornare nel territorio di una Parte contraente in violazione
della legislazione di detta Parte contraente relativa all'ingresso ed al
soggiorno degli stranieri.
2. Qualora una Parte contraente venga informata di fatti indicati nel paragrafo
1 che costituiscono una violazione della legislazione di un'altra Parte
contraente, essa ne informa quest`ultima.
3. La Parte contraente la cui legislazione è stata violata e che chiede
ad un'altra Parte contraente di perseguire i fatti indicati nel paragrafo
1, dovrà comprovare, mediante denuncia ufficiale o attestazione delle
autorità competenti, le disposizioni legislative violate.
CAPITOLO SETTIMO
Responsabilità per l'esame delle domande di asilo
Articolo 28
Le Parti contraenti riaffermano i loro obblighi ai sensi della Convenzione
di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, quale emendata
dal Protocollo di New York del 31 gennaio 1967, senza alcuna restrizione
geografica della sfera d'applicazione di tali strumenti, e ribadiscono il
proprio impegno a collaborare con i servizi dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati per la loro applicazione.
Articolo 29
1. Le Parti contraenti si impegnano a garantire l'esame di ogni domanda di
asilo presentata da uno straniero nel territorio di una di esse.
2. Tale obbligo non implica che una Parte contraente debba autorizzare in
tutti i casi il richiedente asilo ad entrare o a soggiornare nel proprio
territorio.
Ciascuna Parte contraente conserva il diritto di respingere o di allontanare
un richiedente asilo verso uno Stato terzo, conformemente alle proprie
disposizioni nazionali ed ai propri obblighi internazionali.
3. Qualunque sia la Parte contraente cui lo straniero presenta la domanda
di asilo, soltanto una Parte contraente è competente per l'esame della
domanda. Tale Parte contraente è determinata in base ai criteri stabiliti
nell' articolo 30.
4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 3, ogni Parte contraente
conserva il diritto, per ragioni particolari attinenti soprattutto alla
legislazione nazionale, di esaminare una domanda d'asilo anche se la
responsabilità ai sensi della presente Convenzione, incombe ad un'altra
Parte contraente.
Articolo 30
1. La Parte contraente responsabile per l'esame di una domanda d'asilo
determinata nel modo seguente:
a. Se una Parte contraente ha rilasciato al richiedente l'asilo un visto,
quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, essa è responsabile
per l'esame della domanda. Se il visto è stato rilasciato dietro
autorizzazione di un' altra Parte contraente è competente la Parte
contraente che ha dato l`autorizzazione.
b. Se piu` Parti contraenti hanno accordato al richiedente l'asilo un visto,
quale ne sia la natura, o un titolo di soggiorno, è responsabile la
Parte contraente che ha rilasciato il visto o il titolo di soggiorno avente
la scadenza piu` lontana.
c. Fintantochè il richiedente asilo non ha lasciato i territori delle
Parti contraenti, la responsabilità definita conformemente alle lettere
a e b sussiste anche se la durata di validità del visto, quale ne
sia la natura, o del documento di soggiorno è scaduta. Se il richiedente
l'asilo ha lasciato i territori delle Parti contraenti dopo il rilascio del
visto o del titolo di soggiorno, detti documenti determinano la
responsabilità conformemente alle lettere a e b, a meno che, nel frattempo
essi siano scaduti in virtù delle disposizioni nazionali.
d. Se il richiedente l'asilo è esonerato dall'obbligo del visto da
parte delle Parti contraenti, è responsabile la Parte Contraente dalle
cui frontiere esterne il richiedente è entrato nei territori delle
Parti contraenti.
Fino alla completa armonizzazione delle politiche dei visti e qualora il
richiedente l'asilo sia esonerato dall'obbligo del visto da parte di talune
Parti contraenti soltanto, è responsabile, fatte salve le disposizioni
delle lettere a, b e c, la Parte contraente dalle cui frontier e esterne
il richiedente è entrato con dispensa dal visto nei territori delle
Parti contraenti.
Se la domanda d'asilo è presentata ad una Parte contraente che ha
rilasciato al richiedente un visto di transito - indipendentemente dal fatto
che il richiedente abbia superato o no il controllo dei passaporti - e se
il visto di transito è stato rilasciato dopo che il paese di transito
si è assicurato presso le autorità consolari o diplomatiche
della Parte contraente di destinazione che il richiedente l'asilo soddisfa
le condizioni di ingresso nella Parte contraente di destinazione, quest'ultima
è competente per l'esame della domanda.
e. Se il richiedente l'asilo è entrato nei territori delle Parti
contraenti senza essere in possesso. di uno o piu` documenti che consentono
di varcare la frontiera, stabiliti dal Comitato esecutivo, responsabile la
Parte contraente dalle cui frontiere esterne il richiedente asilo è
entrato nei territori delle Parti contraenti.
f. Se uno straniero la cui domanda d'asilo è già all'esame
di una delle Parti contraenti presenta una nuova domanda, è responsabile
la Parte contraente presso la quale la domanda è in corso di esame.
g. Se uno straniero la cui domanda di asilo è già stata oggetto
di decisione definitiva da parte di una delle Parti contraenti presenta una
nuova domanda, è competente la Parte contraente che ha esaminato la
precedente domanda semprechè il richiedente non abbia lasciato i territori
delle Parti contraenti.
2. Se una Parte contraente ha deciso di esaminare una domanda di asilo in
applicazione dell` articolo 29, paragrafo 4, la Parte contraente responsabile
ai sensi del presente articolo, paragrafo 1, è liberata dai propri
obblighi.
3. Se la Parte contraente responsabile non può essere designata in
base ai criteri stabiliti nei paragrafi 1 e 2, è responsabile la Parte
contraente presso la quale è stata presentata la domanda di asilo.
Articolo 31
1. Le Parti contraenti cercheranno di stabilire al piu` presto quale di esse
è responsabile per l'esame di una domanda di asilo.
2. Qualora ad una Parte contraente non responsabile ai sensi dell'articolo
30 venga presentata una domanda di asilo da uno straniero che soggiorna nel
suo territorio, detta Parte contraente può chiedere alla Parte contraente
responsabile di accettare il richiedente per esaminare la domanda.
3. La Parte contraente responsabile è tenuta ad accettare il richiedente
l'asilo di cui al paragrafo 2 qualora la richiesta sia effettuata entro sei
mesi a decorrere dalla presentazione della domanda di asilo. Se entro tale
termine la richiesta non viene effettuata, la Parte contraente presso la
quale la domanda di asilo è stata presentata è competente per
il suo esame.
Articolo 32
La Parte contraente è responsabile per l'esame della domanda di asilo
effettua tale esame conformemente al proprio diritto nazionale.
Articolo 33
1. Qualora il richiedente l'asilo si trovi irregolarmente nel territorio
di un'altra Parte contraente durante la procedura di asilo, la Parte contraente
responsabile è tenuta a riaccettarlo.
2. Il paragrafo 1 non si applica allorchè l'altra Parte contraente
ha accordato al richiedente l'asilo un titolo di soggiorno con validità
superiore o pari a un anno. In questo caso la competenza per l'istruzione
della domanda è trasferita all'altra Parte contraente.
Articolo 34
1. La Parte contraente responsabile è tenuta a riaccogliere lo straniero
la cui domanda di asilo sia stata definitivamente respinta e che si sia recato
nel territorio di un'altra Parte contraente senza essere autorizzato a
soggiornarvi.
2. Tuttavia, il paragrafo 1 non si applica se la Parte contraente responsabile
abbia provveduto ad allontanare lo straniero dai territori delle Parti
contraenti.
Articolo 35
1. La Parte contraente che ha riconosciuto ad uno straniero lo status di
rifugiato e gli ha concesso il diritto di soggiorno è tenuta ad assumere
la responsabilità dell'esame della domanda di asilo di un membro della
sua famiglia, semprechè gli interessati siano consenzienti.
2. Sono membri della famiglia ai sensi del paragrafo 1 il coniuge o il figlio
non sposato di età inferiore ai diciotto anni oppure, se il rifugiato
è celibe o nubile di età inferiore ai diciotto anni, il padre
o la madre.
Articolo 36
Ciascuna Parte contraente responsabile dell'esame della domanda di asilo
può, per motivi umanitari, basati in particolare su motivi familiari
o culturali, chiedere ad un'altra Parte contraente di accettare tale
responsabilità semprechè l'interessato lo desideri. La Parte
contraente sollecitata valuta se può accogliere o no detta richiesta.
Articolo 37
1. Le autorità competenti delle Parti contraenti si comunicano
reciprocamente quanto piu` presto possibile le informazioni riguardanti:
a. le nuove normative o le nuove misure adottate nel settore del diritto
di asilo o del trattamento dei richiedenti l'asilo, al piu` tardi al momento
della loro entrata in vigore;
b. i dati statistici relativi agli arrivi mensili di richiedenti l'asilo,
indicando i principali paesi di provenienza e, se disponibili, le decisioni
relative a domande di asilo;
c. l'emergere o l'aumento notevole di taluni gruppi di richiedenti l'asilo
e le informazioni di cui dispongono al riguardo;
d. le decisioni fondamentali nel settore del diritto di asilo.
2. Le Parti contraenti garantiscono inoltre una stretta cooperazione nella
raccolta di informazioni sulla situazione nei paesi di provenienza dei
richiedenti l'asilo, per poterne effettuare una valutazione comune.
3. Ogni indicazione fornita da una Parte contraente in merito al trattamento
riservato delle informazioni da essa comunicate deve essere rispettata dalle
altre Parti contraenti.
Articolo 38
1. Ciascuna Parte contraente trasmette ad ogni altra Parte contraente che
ne fa richiesta i dati in suo possesso riguardanti un richiedente l'asilo
necessari allo scopo:
- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda
di asilo;
- di esaminare la domanda di asilo:
- di adempiere gli obblighi derivanti dal presente capitolo.
2. Tali dati possono riguardare esclusivamente
a. l'identità (cognome e nome, eventualmente precedente cognome,
soprannomi o pseudonimi, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale e
precedente del richiedente ed eventualmente dei suoi familiari)
b. i documenti d'identità e di viaggio (riferimento, durata della
validità, date di rilascio, autorità che li ha rilasciati,
luogo del rilascio ecc.);
c. gli altri elementi necessari per stabilire l'identità del richiedente;
d. i luoghi di soggiorno e gli itinerari di viaggio;
e. i documenti di soggiorno o i visti rilasciati da una Parte contraente;
f. il luogo in cui è stata presentata la domanda di asilo;
g. se del caso, la data di presentazione di una domanda di asilo precedente,
la data di presentazione della domanda attuale, lo stato della procedura,
il contenuto della decisione presa.
3. Inoltre, una Parte contraente può chiedere ad un'altra Parte contraente
di comunicarle i motivi addotti dal richiedente l'asilo a sostegno della
propria domanda e, se del caso, i motivi della decisione presa nei suoi
confronti. La Parte contraente richiesta valuta la possibilità di
dar seguito alla richiesta ad essa presentata. La comunicazione di tali
informazioni è subordinata in ogni caso all'assenso del richiedente
l'asilo.
4. Lo scambio di dati avviene a richiesta di una Parte contraente e può
essere effettuato soltanto tra le autorità la cui designazione è
comunicata da ciascuna Parte contraente al Comitato esecutivo.
5. I dati scambiati possono essere usati soltanto per gli scopi di cui al
paragrafo 1. Essi possono essere comunicati soltanto alle autorità
ed alle giurisdizioni incaricate:
- di determinare la Parte contraente responsabile per l'esame della domanda
di asilo;
- dell'esame della domanda;
- dell'esecuzione degli obblighi derivanti dal presente capitolo.
6. La Parte contraente che trasmette i dati ne cura l'esattezza e
l'attualitá.
Ove risultasse che detta Parte contraente ha fornito dati inesatti o che
non avrebbero dovuto essere trasmessi, le Parti contraenti destinatarie ne
sono informate immediatamente. Esse debbono rettificare tali informazioni
o eliminarle.
7. Un richiedente l'asilo ha il diritto di farsi comunicare, a richiesta,
le informazioni scambiate che lo riguardano, fintantochè sono
disponibili.
Ove constati che tali informazioni sono inesatte o che non avrebbero dovuto
essere trasmesse, egli ha il diritto di esigerne la rettifica o l`eliminazione.
Le correzioni sono effettuate secondo le modalità di cui al paragrafo
6.
8. In ciascuna Parte contraente interessata, la trasmissione e la rice zione
delle informazioni scambiate sono messe agli atti.
9. Questi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario
ai fini per cui essi sono stati scambiati. La necessità di conservarli
deve essere valutata al momento opportuno dalla Parte contraente interessata.
10. In ogni caso, alle informazioni comunicate è accordata almeno
la stessa protezione che il diritto della Parte contraente cui sono destinate
riserva a informazioni di tipo analogo.
11. Se i dati non sono sottoposti a trattamento automatizzato, ma in altra
maniera, ogni Parte contraente deve adottare le misure appropriate per garantire
l'osservanza del presente articolo mediante controlli efficaci. Se una Parte
contraente dispone di un servizio del tipo di quello menzionato al paragrafo
12 essa può incaricare tale servizio di assumere i compiti di controllo.
12. Se una o piu` Parti contraenti desiderano informatizzare il trattamento
di tutti o di una parte dei dati di cui ai paragrafi 2 e 3, l'informatizzazione
è ammessa soltanto se le Parti contraenti hanno adottato una legislazione
applicabile a tale trattamento che dia attuazione ai principi della Convenzione
del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone
nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale,
e se hanno affidato ad un'istanza nazionale adeguata il controllo indipendente
del trattamento e dell'uso dei dati trasmessi conformemente alla presente
Convenzione.
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