TITOLO III
Polizia e sicurezza
CAPITOLO PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia
Articolo 39
1. Le Parti contraenti si impegnano a far si` che i rispettivi servizi di
polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro
i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca
di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non riservi
la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione
non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente
richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti
a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità
competenti.
2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi
delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente
richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto
previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte
contraente richiesta.
3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime
possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna
Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità
di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia
della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti
della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In
questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al piu` presto
della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella Parte contraente
richiesta della cooperazione internazionale fra polizie.
4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata
da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.
5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali
piu` completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera
comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.
Articolo 40
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell`ambito di indagine
giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si
presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar
luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione
nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato
l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria
preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata
da condizioni.
A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte
contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente
paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna
delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione
richiesta.
2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione
preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti
incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di
una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7,
alle seguenti condizioni:
a. Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà
immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui
al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;
b. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria
conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione dei motivi che giustificano
il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio
essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui alla
lettera a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b. oppure se non è
stata ottenuta l `autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.
3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata
soltanto alle seguenti condizioni generali:
a. Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni
del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio
essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità
localmente competenti.
b. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli
agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è
stata accordata.
c. Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare
in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
d. Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi
d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il
loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.
e. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è
vietato.
f. Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare nè arrestare
la persona che ne è oggetto.
g. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della
Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può
essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.
h. Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto
luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente
cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto
all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato,
nonchè alle procedure giudiziarie.
4. Gli agenti di cui a paragrafi 1 e 2 sono:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police judiciaire
près les parquets", della "gendarmerie" e della "police communale",
nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati
di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro
attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della
polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori
del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico
di armi, gli agenti dello "Zollfahdungsdienst" (servizio di ricerche doganali)
nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale",
nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati
di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro
attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "
gendarmerie" e della "police" nonchè, alle condizioni fissate da
appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto
si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di
stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il
trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie"
e della "Gemeentepolitie" nonchè, alle condizioni fissate da appropriati
accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale
di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto
si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi
ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat gènèral
de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il
Bundeskriminalamt;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la
Police Judiciaire;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur
gènèral d'Etat;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van
Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.
6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari
in esecuzione dell'articolo stesso.
7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto
per uno dei reati seguenti:
- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
Articolo 41
1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono
una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al
paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono
autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel
territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità competenti
dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite
dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante
uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali
autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere
l'inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si
trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa
della libertà sia evasa.
Al piu` tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati
nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente
nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte
contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta
degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti
fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere
al suo arresto.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità,
quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:
a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la
persona.
b. Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere
l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire
abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell`inseguimento pos sono fermare
la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel
cui territorio avviene l'nseguimento, che dovranno essere informati senza
ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
3. L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo
una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di
cui al paragrafo 9:
a. in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della
frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;
b. senza limiti di spazio o di tempo.
4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano
i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:
a. I seguenti reati:
- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite
gravi.
5. I reati che possono dar luogo ad estradizione.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni
generali:
a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni
del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio
operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente
competenti.
b. L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.
c. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è
vietato.
d. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili,
per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il
fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso;
è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati
privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono - essere
in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.
e. Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza:
il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.
f. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti,
la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2,
lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante
il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso
potranno essere sequestrati.
g. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati
nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente
competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni
e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali autorità,
sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente
chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche
qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita.
h. Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti
impegnata nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità
della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento,
il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno
partecipato, comprese le procedure giudiziarie
6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata
arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente
dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono
applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio
è stata arrestata, sarà messa in libertà al piu` tardi
entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le
ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente
ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di
estradizione
7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:
- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della police judiciaire
près les parquets della "gendarmerie" e della "police communale",
nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati
di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle
loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi.
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della
polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori
del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di
armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di ricerche doganali)
nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di
polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale"
nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati
di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle
loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze
psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di
rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della
"gendarmerie" e della "police" nonchè alle condizioni fissate da
appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò
che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito
di stupefacenti e sostanze psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi ed,
il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della
"Rijfispolitie" e della "Gemeentepolitie nonchè, alle condizioni fissate
da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del
servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi,
per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico
illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi
ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate,
l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione e
la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 modificato
dal protocollo dell` 11 maggio 1974.
9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente
fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei
paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel
suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera
comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria
dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa la portata
della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle
Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi
applicabili da una parte e dell' altra delle frontiere interne.
10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo
d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in
esecuzione del presente articolo.
Articolo 42
Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in missione
nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di
quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.
Articolo 43
1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione,
gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte
contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da
essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della
Parte contraente nel cui territorio operano.
2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni ai cui al
paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili
ai danni causati dai propri agenti.
3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio
di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme
versate alle vittime o ai loro aventi diritto.
4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad
eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente
rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso
dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.
Articolo 44
1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto
delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti
installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio,
telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze
di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile
di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento
transfrontalieri.
2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno
in particolare le seguenti possibilità:
a. scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati
del materiale radio appropriato;
b. l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;
c. la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali
che operano nelle zone stesse;
d. coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione,
nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e
compatibili.
Articolo 45
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per
garantire che:
a. il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto
vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle
altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee
eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo,
compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le
loro identità esibendo un documento d'identità valido;
b. le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle
autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè
esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per
far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se
diversamente disposto dalla legislazione nazionale.
2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone
alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore,
in particolare in tende, roulotte e battelli.
Articolo 46
1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto
della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare
alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti
per quest'ultima ai fini dell` assistenza per la repressione di futuri reati,
della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza
pubblica.
2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione
nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite
di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio
di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente
tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali
contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.
Articolo 47
1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono
il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento
di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra Parte contraente.
2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o
indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le
Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:
a. in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva
contro la criminalità;
b. nell'esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e frapolizie
in materia penale;
c. per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità
incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.
3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire
assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di Polizia.
Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni
loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla Parte contraente
presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo
del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.
4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale,
che i funzionari di collegamento di una Parte contraente distaccati presso
Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o piu` altre Parti
contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati
presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta
o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti
delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, delle
loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati
terzi.
CAPITOLO SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale
Articolo 48
1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione
europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959
e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux,
il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza
giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo
dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare l`applicazione di detti accordi.
2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni
piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.
Articolo 49
L'assistenza giudiziaria è accordata anche:
a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di
entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti
perseguite da autorità amministrative la cui decisione può
dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare,
in materia penale;
b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti
presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;
c. nelle procedure di grazia;
d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio
della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva
sull'azione penale.
e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione
di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda
o del pagamento delle spese del procedimento;
f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione
dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione
condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle
misure di sicurezza.
Articolo 50
1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione
ed al Trattato di cui all'articolo 48, l`assistenza giudiziaria per le infrazioni
alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta
sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si
intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre
1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia,
il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra
amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del
regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.
2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere
respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle
merci oggetto della domanda.
3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere nè
utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente
richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi
da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte
contraente richiesta.
4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere
rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo
parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il,
valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione
rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione,
per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia
considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando
l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di
pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità
amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.
Articolo 51
Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a
scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:
a. il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente
al diritto delle due Parti contraente con pena privativa della libertà
o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima
di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti
contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte
contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità
amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad
una giurisdizione competente in particolare in materia penale.
1. L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della
Parte contraente richiesta.
Articolo 52
1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento
direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di
un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo
un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.
2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la
lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti
importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della
Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità
che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua,
l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto
in quest`altra lingua.
3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa
per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni,
essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente
egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e
sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo
posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione
non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua
assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato
dal Protocollo dell' 11 maggio 1974.
4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è
punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione
a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione
può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in
particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire,
in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.
5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti
alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità
giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario
è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la
notificazione sia fatta alla persona.
Articolo 53
1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente
tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate
le risposte.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà
di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all`altro o
per il tramite degli uffici centrali nazionali dell`Organizzazione internazionale
di polizia criminale.
3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato
di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative
della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi
al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri
della giustizia.
4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in
materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende,
per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia
ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.
5. Le denuncie ai fini dell` instaurazione di procedimenti per infrazioni
alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente
all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria
in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux
di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27
giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell`11 maggio 1974 possono
essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte
contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente
richiesta.
CAPITOLO TERZO
Applicazione del principio Ne bis in idem
Articolo 54
Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte
contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per
i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di
condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione
attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa
piu` essere eseguita.
Articolo 55
1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell` accettazione
o dell`approvazione della presente Convenzione dichiarare di non essere vincolata
dall' articolo 54 in uno o piu` dei seguenti casi:
a. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo
territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non
si applica se i, fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte
contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;
b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato
contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella
Parte contraente;
c. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stata commessi da
un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri
del suo ufficio.
2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione
menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le categorie di reati
per le quali tale eccezione può essere applicata.
3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione
relativamente ad una o piu` delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo
1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli
stessi fatti, richiesto l`instaurazione del procedimento penale all'altra
Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.
Articolo 56
Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato
contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per
i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione
della libertà scontato sul territorio di quest` ultima Parte contraente
per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà
eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura
consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative
della libertà che siano state eseguite.
Articolo 57
1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente
e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di
ritenere che l`imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona
è già stata giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza
definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno
le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente
sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.
2. Le informazioni richieste saranno fornite al piu` presto possibile e saranno
tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.
3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della
ratifica, dell`accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione,
le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui
al presente articolo.
Articolo 58
Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all`applicazione di disposizioni
nazionali piu` ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a
decisioni giudiziarie straniere.
CAPITOLO QUARTO
Estradizione
Articolo 59
1. Le disposizioni del presente Capitolo mirano a completare la Convenzione
europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonchè, nelle relazioni
tra le Parti contraenti membri dell` Unione economica Benelux, il capitolo
1 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria
in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell'
11 maggio 1974 ed a facilitare l`applicazione di detti accordi.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l`applicazione delle
disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti
contraenti.
Articolo 60
Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della
Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni
di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle
dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia,
per le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di
ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.
Articolo 61
La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle
Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione
francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà
per una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente
richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà
per una durata massima di almeno un anno.
Articolo 62
1.In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto
le disposizioni della Parte contraente richiedente.
2. Un'amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta
all`estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella
Parte contraente.
3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del
procedimento qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della
Parte contraente richiesta non fa venir meno l'obbligo di estradare.
Articolo 63
Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al Trattato
citati all` articolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle
autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle
infrazioni di cui all` articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini
dell`esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per
tale infrazione.
Articolo 64
Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, effettuata conformemente
all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio
ai sensi dell' articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del
13 settembre 1957, o dell'articolo 15 del Trattato Benelux di estradizione
e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale
modificato dal Protocollo del 1^ maggio 1974.
Articolo 65
1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande
di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della
Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente
richiesta.
2. I Ministeri competenti sono:
- per il Regno di Belgio: il Ministero della Giustizia;
- per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della giustizia
ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati; - per la
Repubblica francese: il Ministero degli Affari Esteri;
- per il Granducato di Lussemburgo il Ministero della Giustizia;
- per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;
Articolo 66
1. Se l`estradizione di una persona ricercata non è manifestamente
vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa
Parte contraente può autorizzare l`estradizione senza procedura formale
di estradizione, purchè la persona stessa vi acconsenta, mediante
processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario
e previa audizione da parte di quest`ultimo per informarla del suo diritto
ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell`audizione la persona
ricercata può farsi assistere da un avvocato.
2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata
che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal
principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.
CAPITOLO QUINTO
Trasmissione dell` esecuzione delle sentenze penali
Articolo 67
Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio
d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra
le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.
Articolo 68
1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza
passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura
di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino
di un'altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio
paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere
a quest'ultima Parte contraente, qualora l`evaso si trovi nel suo territorio,
di continuare l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza.
2. In attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione
dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena
ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda,
la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente,
può porre il condannato a controllo a vista ("gardeà vue")
oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio
della Parte contraente richiesta.
Articolo 69
La trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è subordinata
al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena
o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio
d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si
applicano per analogia.
CAPITOLO SESTO
Stupefacenti
Articolo 70
1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato
di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità
in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte
a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione
tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al
Comitato esecutivo.
2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati
dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti
dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.
Articolo 71
1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta
o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura,
compresa la cannabis, nonchè alla detenzione di detti prodotti e sostanze
allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti
convenzioni delle Nazioni Unite (*) tutte le misure necessarie a prevenire
ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze
psicotrope
(*)Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata
dal Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sugli
Stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle Sostanze psicotrope;
Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al Traffico
illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze psicotrope.
2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante
provvedimenti amministrativi e penali, l' esportazione illecita di stupefacenti
e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonchè la cessione,
la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le
disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.
3. Allo scopo di lottare contro l`importazione illegale di stupefacenti e
di sostanze psicotrope, compresa la Cannabis, le Parti contraenti potenziano
i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonchè
dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate
dal gruppo di lavoro previsto all' articolo 70. Questo gruppo prenderà
in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale
di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonchè
il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a
scoprire la droga.
4. Al fine di assicurare l`osservanza delle disposizioni del presente articolo,
le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente
usati per il traffico di droga.
5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti
e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti
contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro
gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è
responsabile delle misure adottate a tal fine.
Articolo 72
1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico
nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche
per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale
di stupefacenti e sostanze psicotrope.
Articolo 73
1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico
nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere
le forniture sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti
e di sostanze psicotrope.
2. La decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà presa
in ciascun caso specifico sulla base di un' autorizzazione preventiva di
ciascuna Parte contraente interessata.
3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell`
operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.
Articolo 74
Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope,
le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni
delle Nazioni Unite enunciati all' articolo 71 ed effettuati alle frontiere
interne sono trasferiti, per quanto possibile, all'interno del paese.
Articolo 75
1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei
territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono
trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una
terapia medica, semprechè esibiscano, ad ogni controllo, un certificato
rilasciato o autenticato da un`autorità competente dello Stato di
residenza.
2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato
di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in
particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei
prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.
3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità
competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo
2.
Articolo 76
1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri
usi medici, norme d`etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo
degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di
una o piu` Parti contraenti, a controlli piu` severi di quelli effettuati
nel proprio territorio, al fine di non compromettere l'efficacia di tali
controlli.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze
utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze
psicotrope.
3 Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate
ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai
paragrafi 1 e 2.
4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in
seno al Comitato esecutivo.
CAPITOLO SETTIMO
Armi da fuoco e munizioni
Articolo 77
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente
Capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna
di armi da fuoco e di munizioni.
2. Il presente Capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio
e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone, fisiche
e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali
e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, nè l'acquisizione
e la detenzione da parte di queste ultime, nè la fabbricazione di
armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.
Articolo 78
1. Nell'ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate
nel modo seguente:
a. armi proibite,
b. armi soggette ad autorizzazione,
c. armi soggette a dichiarazione.
2. L`otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti,
per analogia, alle disposizioni applicabili all`oggetto di cui fanno o sono
destinati a far parte.
3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi
da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui
lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre
armi da fuoco.
Articolo 79
1. L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti
oggetti:
a. armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;
b. armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;
c. armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;
d. munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili
per tali munizioni.
e. munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava
nonchè i proiettili per tali munizioni.
2. Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare
autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1
se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.
Articolo 80
1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono
soggette ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se
non sono proibite:
a. armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;
c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale
inferiore a 28 cm;
d. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera
possono contenere piu` di tre cartucce;
e. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatica a canna
liscia, la cui canna non supera 60 cm;
f. armi da fuoco civili semiautomatiche, dall` apparenza di un'arma da fuoco
automatica da guerra.
2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:
a. armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purchè
l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi
che permettano di sparare munizioni a pallottola sia garantita da mezzi tecnici
e purchè il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni
irreversibili alle persone;
b. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono
contenere piu` di tre cartucce senza essere ricaricati, purchè il
caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono
essere trasformate, con la utensileria corrente in armi con serbatoio e camera
che possono contenere piu` di tre cartucce.
Articolo 81
L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali
armi non sono nè proibite nè soggette ad autorizzazione:
a. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;
b. armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o piu` canne rigate;
c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale
superiore a 28 cm;
d. armi elencate all' articolo 80, paragrafo 2, lettera b)
Articolo 82
Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:
a. le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono - salvo
eccezioni - anteriori al 1^ gennaio 1870, semprechè esse non possano
sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;
b. le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purchè esse non
permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;
c. le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo
in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale
o da esso riconosciuti.
Articolo 83
Un` autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di
cui all' articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti
condizioni:
a. l'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la
pratica della caccia o dello sport;
b. l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere l'arma
da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità
mentale o fisica;
c. l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non
sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per
la sicurezza e l'ordine pubblico;
d. il motivo addotto dall` interessato per acquisire o detenere armi da fuoco
può essere considerato valido.
Articolo 84
1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un
registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.
2. Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell' articolo
85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che
saranno determinate da ciascuna Parte contraente.
3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni
necessarie all` identificazione delle persone e delle armi in questione.
Articolo 85
1. Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione
le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle
che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che
fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno
commercio.
L`autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda
anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano
le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una
sorveglianza che garantisce un controllo efficace.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè,
come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera
duratura di un numero di matricola che ne consenta l`identificazione e rechino
il marchio del fabbricante.
3. Le Parti contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti
di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a
dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la
natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.
4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli
articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni
affinchè il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati
nell`autorizzazione rilasciata al suo detentore.
Articolo 86
1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano
ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a
dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso
di un` autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.
2. Le Parti contraenti possono autorizzare la cessione temporanea di tali
armi in base a modalità da esse stabilite.
Articolo 87
1. Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione che consentono
il ritiro dell`autorizzazione qualora il titolare non soddisfi piu` alle
condizioni di rilascio previste dall`art.83.
2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti
in particolare il sequestro dell' arma da fuoco ed la revoca dell'autorizzazione,
ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni
legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno
prevedere la confisca delle armi da fuoco.
Articolo 88
1. I titolari di un` autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono
esonerati dall`autorizzazione per l`acquisizione di munizioni destinate a
tale arma.
2. L`acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di
un`autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile
all'arma alla quale le munizioni sono destinate.
L`autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie
di munizioni.
Articolo 89
Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a
dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo
per tener conto dell`evoluzione tecnica ed economica nonchè della
sicurezza dello Stato.
Articolo 90
Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni
piu` rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.
Articolo 91
1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del
28 giugno 1978 sul controllo dell`acquisizione e della detenzione di armi
da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie
legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito all`acquisizione
di armi da fuoco da parte di persone semplici privati o armaioli commercianti
abitualmente residenti o stabilite nel territorio di una altra Parte contraente.
Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività
professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio
di armi da fuoco.
2. Lo scambio di informazioni riguarda:
a. tra due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al
paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell' allegato 1, parte A, nr.1, lettere
da a ad h, della citata convenzione;
b. tra due Parti contraenti di cui una non ha ratificato la Convenzione citata
al paragrafo 1, le armi assoggette da ciascuna Parte contraente ad un regime
di autorizzazione o di dichiarazione.
3. Le informazioni relative all' acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate
senza indugio e conterranno i dati seguenti:
a. data di acquisizione e identità dell' acquirente, vale a dire:
- se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita,
indirizzo e numero del passaporto o della carta di identita' nonchè
la data del rilascio e l' indicazione della Autorità che li ha rilasciati,
armaiolo o no.
- se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale e sede
sociale, nonchè cognome, nomi, data e luogo di nascita , indirizzo
e numero di passaporto o della carta d' identità della persona abilitata
a rappresentare la persona giuridica.
b. modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell'
arma da fuoco in questione nonchè il numero di matricola
(identificazione).
4. Ciascuna Parte contraente designa un' Autorità nazionale che fornisce
e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio
alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione di tale
Autorità.
5. L' Autorità designata da ciascuna Parte contraente può
trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente
ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire
o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.
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