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TITOLO III

Polizia e sicurezza

CAPITOLO PRIMO
Cooperazione tra forze di polizia

Articolo 39

1. Le Parti contraenti si impegnano a far si` che i rispettivi servizi di polizia si assistano, nel rispetto della legislazione nazionale ed entro i limiti delle loro competenze, ai fini della prevenzione e della ricerca di fatti punibili, semprechè la legislazione nazionale non riservi la domanda alle autorità giudiziarie e la domanda o la sua esecuzione non implichi l'applicazione di misure coercitive da parte della Parte contraente richiesta. Se le autorità di polizia richieste non sono competenti a dar seguito ad una domanda, esse la trasmettono alle autorità competenti.

2. Le informazioni scritte fornite dalla Parte contraente richiesta ai sensi delle disposizioni del paragrafo 1 possono essere usate dalla Parte contraente richiedente per fornire la prova dei fatti oggetto delle indagini soltanto previo accordo delle autorità giudiziarie competenti della Parte contraente richiesta.

3. La domanda di assistenza di cui al paragrafo 1 e le risposte alle medesime possono essere scambiate tra gli organi centrali incaricati, da ciascuna Parte contraente, dalla cooperazione internazionale fra polizie.
Se la domanda non può essere fatta in tempo utile con le modalità di cui sopra, essa può essere rivolta dalle autorità di polizia della Parte contraente richiedente direttamente alle autorità competenti della Parte richiesta; queste ultime possono rispondervi direttamente. In questi casi, l'autorità di polizia richiedente avverte al piu` presto della sua domanda diretta l'organo centrale incaricato, nella Parte contraente richiesta della cooperazione internazionale fra polizie.

4. Nelle regioni di frontiera, la cooperazione può essere disciplinata da accordi tra i Ministri competenti delle Parti contraenti.

5. Le disposizioni del presente articolo non ostano agli accordi bilaterali piu` completi, presenti e futuri, tra Parti contraenti che hanno una frontiera comune. Le Parti contraenti si informano reciprocamente di tali accordi.

Articolo 40

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che, nell`ambito di indagine giudiziaria tengono sotto osservazione nel loro paese una persona che si presume abbia partecipato alla commissione di un reato che può dar luogo ad estradizione, sono autorizzati a continuare questa osservazione nel territorio di un'altra Parte contraente se quest'ultima ha autorizzato l'osservazione transfrontiera in base ad una domanda di assistenza giudiziaria preventivamente presentata. L'autorizzazione può essere accompagnata da condizioni.
A richiesta, l'osservazione sarà affidata agli agenti della Parte contraente nel cui territorio viene effettuata.
La richiesta di assistenza giudiziaria di cui al primo comma del presente paragrafo deve essere rivolta ad un'autorità designata da ciascuna delle Parti contraenti e competente ad accordare o trasmettere l'autorizzazione richiesta.

2. Nel caso in cui, per motivi particolarmente urgenti, l'autorizzazione preventiva dell'altra Parte contraente non possa essere richiesta, gli agenti incaricati sono autorizzati a continuare l'osservazione oltre frontiera di una persona che si presume abbia commesso reati elencati nel paragrafo 7, alle seguenti condizioni:

a. Durante l'osservazione, il passaggio della frontiera sarà immediatamente comunicato all'autorità della Parte contraente di cui al paragrafo 5 nel territorio della quale l'osservazione continua;

b. Sarà trasmessa senza indugio una richiesta di assistenza giudiziaria conformemente al paragrafo 1 con l`indicazione dei motivi che giustificano il passaggio della frontiera senza autorizzazione preventiva.
L'osservazione cesserà non appena la Parte contraente nel cui territorio essa avviene ne faccia richiesta a seguito della comunicazione di cui alla lettera a. ovvero della richiesta di cui alla lettera b. oppure se non è stata ottenuta l `autorizzazione entro cinque ore dal passaggio della frontiera.

3. L'osservazione di cui ai paragrafi 1 e 2 può essere effettuata soltanto alle seguenti condizioni generali:

a. Gli agenti addetti all'osservazione devono conformarsi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente sul cui territorio essi operano; debbono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b. Fatti salvi i casi previsti al paragrafo 2, durante la osservazione gli agenti saranno muniti di un documento attestante che l'autorizzazione è stata accordata.

c. Gli agenti addetti all'osservazione debbono essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

d. Durante l'osservazione gli agenti ad essa addetti possono portare le armi d'ordinanza, salvo espressa decisione contraria della Parte richiesta; il loro uso è vietato, salvo in caso di legittima difesa.

e. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

f. Gli agenti addetti all'osservazione non possono fermare nè arrestare la persona che ne è oggetto.

g. Ogni operazione sarà oggetto di rapporto alle autorità della Parte contraente nel cui territorio è stata effettuata; può essere richiesta la comparizione personale degli agenti addetti all'osservazione.

h. Se le autorità della Parte contraente nel cui territorio ha avuto luogo l'osservazione lo richiedono, le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti ad essa addetti forniscono il loro apporto all'inchiesta conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, nonchè alle procedure giudiziarie.

4. Gli agenti di cui a paragrafi 1 e 2 sono:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della "police judiciaire près les parquets", della "gendarmerie" e della "police communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti dello "Zollfahdungsdienst" (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della " gendarmerie" e della "police" nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, i doganieri, per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: gli agenti della "Rijkspolitie" e della "Gemeentepolitie" nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 6, gli agenti del servizio fiscale di informazioni e ricerca competenti in materia di dazi doganali per quanto si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;

5. L'autorità di cui ai paragrafi 1 e 2 è:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: il Commissariat gènèral de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: il Bundeskriminalamt;
- per quanto riguarda la Repubblica francese: la Direction centrale de la Police Judiciaire;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: il Procureur gènèral d'Etat;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: il Landelijk Officier van Justitie competente per l'osservazione transfrontiera.

6. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del presente articolo ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione dell'articolo stesso.

7. L'osservazione di cui al paragrafo 2 può essere effettuata soltanto per uno dei reati seguenti:

- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazione alle normative in materia di armi ed esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

Articolo 41

1. Gli agenti di una delle Parti contraenti che nel proprio paese inseguono una persona colta in flagranza di commissione di uno dei reati di cui al paragrafo 4 o di partecipazione alla commissione di uno di tali reati, sono autorizzati a continuare l'inseguimento senza autorizzazione preventiva nel territorio di un'altra Parte contraente quando le autorità competenti dell'altra Parte contraente non hanno potuto essere previamente avvertite dell'ingresso in detto territorio, data la particolare urgenza, mediante uno dei mezzi di comunicazione previsti all'articolo 44, o quando tali autorità non hanno potuto recarsi sul posto in tempo per riprendere l'inseguimento.
Quanto sopra si applica anche nel caso in cui la persona inseguita, che si trovi in stato di arresto provvisorio o stia scontando una pena privativa della libertà sia evasa.
Al piu` tardi al momento di attraversare la frontiera gli agenti impegnati nell'inseguimento avvertono le autorità competenti della Parte contraente nel cui territorio esso avviene. L'inseguimento cessa non appena la Parte contraente nel cui territorio esso deve avvenire lo richiede. A richiesta degli agenti impegnati nell'inseguimento le autorità localmente competenti fermano la persona inseguita per verificarne l'identità o procedere al suo arresto.
L'inseguimento è effettuato secondo una delle seguenti modalità, quale definita con la dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento non hanno diritto di fermare la persona.

b. Se non è stata formulata alcuna richiesta di interrompere l'inseguimento e se le competenti autorità locali non possono intervenire abbastanza rapidamente, gli agenti impegnati nell`inseguimento pos sono fermare la persona inseguita fino a quando gli agenti della Parte contraente nel cui territorio avviene l'nseguimento, che dovranno essere informati senza ritardo, non possano verificarne l'identità o procedere al suo arresto.

3. L'inseguimento è effettuato conformemente ai paragrafi 1 e 2 secondo una delle seguenti modalità, quale definita dalla dichiarazione di cui al paragrafo 9:

a. in una zona o per un periodo di tempo dal momento del passaggio della frontiera, da stabilirsi con la dichiarazione;

b. senza limiti di spazio o di tempo.

4. Nella dichiarazione di cui al paragrafo 9 le Parti contraenti determinano i reati di cui al paragrafo 1 in base ad uno dei modi seguenti:

a. I seguenti reati:

- assassinio,
- omicidio,
- stupro,
- incendio doloso,
- moneta falsa,
- furto e ricettazione aggravati,
- estorsione,
- sequestro di persona e presa in ostaggio,
- tratta di persone,
- traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,
- infrazioni alle normative in materia di armi e esplosivi,
- distruzione mediante esplosivi,
- trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi,
- reato di fuga in seguito ad incidente che abbia causato morte o ferite gravi.

5. I reati che possono dar luogo ad estradizione.
L'inseguimento può essere effettuato soltanto alle seguenti condizioni generali:

a. Gli agenti impegnati nell'inseguimento devono attenersi alle disposizioni del presente articolo ed al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano; devono ottemperare alle ingiunzioni delle autorità localmente competenti.

b. L'inseguimento avviene soltanto attraverso le frontiere terrestri.

c. L'ingresso nei domicili e nei luoghi non accessibili al pubblico è vietato.

d. Gli agenti impegnati nell'inseguimento sono facilmente identificabili, per l'uniforme che indossano ovvero per il bracciale che portano o per il fatto che il loro veicolo è dotato di accessori posti sopra di esso; è vietato l'uso di abiti civili combinato con l'uso di veicoli camuffati privi dei suddetti mezzi di identificazione; tali agenti devono - essere in grado di provare in qualsiasi momento la loro qualifica ufficiale.

e. Gli agenti impegnati nell'inseguimento possono portare le armi di ordinanza: il loro uso è vietato salvo in caso di legittima difesa.

f. Al fine di essere condotta dinanzi alle autorità localmente competenti, la persona inseguita, che sia stata fermata conformemente al paragrafo 2, lettera b, potrà subire soltanto una perquisizione di sicurezza; durante il suo trasferimento potranno essere usate manette; gli oggetti in suo possesso potranno essere sequestrati.

g. Dopo ogni operazione di cui ai paragrafi 1,2 e 3 gli agenti impegnati nell'inseguimento si presentano dinanzi alle autorità localmente competenti della Parte contraente nel cui territorio hanno condotto le operazioni e fanno rapporto sulla loro missione a richiesta di tali autorità, sono tenuti a rimanere a disposizione fino a quando siano state sufficientemente chiarite le circostanze della loro azione; questa condizione si applica anche qualora l'inseguimento non abbia portato all'arresto della persona inseguita.

h. Le autorità della Parte contraente cui appartengono gli agenti impegnata nell'inseguimento forniscono, se richiesto dalle autorità della Parte contraente nel cui territorio è avvenuto l'inseguimento, il loro apporto all'indagine conseguente all'operazione alla quale hanno partecipato, comprese le procedure giudiziarie

6. La persona che, in seguito all'azione prevista al paragrafo 2 sia stata arrestata dalle competenti autorità locali può, indipendentemente dalla sua cittadinanza, essere trattenuta per essere interrogata. Sono applicabili per analogia le pertinenti norme del diritto nazionale.
Se detta persona non ha la cittadinanza della Parte contraente nel cui territorio è stata arrestata, sarà messa in libertà al piu` tardi entro sei ore dal suo arresto, non calcolando le ore tra mezzanotte e le ore 9.00, a meno che le competenti autorità locali abbiano preliminarmente ricevuto in qualsiasi forma una domanda di arresto provvisorio a scopo di estradizione

7. Gli agenti di cui ai paragrafi precedenti sono:

- per quanto riguarda il Regno del Belgio: i membri della police judiciaire près les parquets della "gendarmerie" e della "police communale", nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.
- per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: gli agenti della polizia federale e dei Laender nonchè, esclusivamente per i settori del traffico illecito stupefacenti e sostanze psicotrope e del traffico di armi, gli agenti del Zollfahndungsdienst (servizio di ricerche doganali) nella loro qualità di agenti ausiliari del pubblico ministero.
- per quanto riguarda la Repubblica francese: gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria della "police nationale" e della "gendarmerie nationale" nonchè, alle condizioni fissate da accordi bilaterali appropriati di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico di armi ed esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: gli agenti della "gendarmerie" e della "police" nonchè alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i doganieri, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope,il traffico di armi ed esplosivi ed, il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi;
- per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: i funzionari della "Rijfispolitie" e della "Gemeentepolitie nonchè, alle condizioni fissate da appropriati accordi bilaterali di cui al paragrafo 10, i funzionari del servizio fiscale di informazioni e di ricerca competenti in materia di dazi, per ciò che si riferisce alle loro attribuzioni connesse con il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, il traffico d'armi e di esplosivi ed il trasporto illecito di rifiuti tossici e nocivi.

8. Il presente articolo non pregiudica, per le Parti contraenti interessate, l'applicazione dell'articolo 37 del Trattato Benelux sull`estradizione e la mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 modificato dal protocollo dell` 11 maggio 1974.

9. All'atto della firma della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente fa una dichiarazione nella quale determina, in base alle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, le modalità di esecuzione dell'inseguimento nel suo territorio per ciascuna delle Parti contraenti con cui ha una frontiera comune.
Una Parte contraente può sostituire in qualsiasi momento la propria dichiarazione con un'altra, purchè quest'ultima non restringa la portata della precedente.
Ogni dichiarazione è fatta previa concertazione con ciascuna delle Parti contraenti interessate ed in uno spirito di equivalenza dei regimi applicabili da una parte e dell' altra delle frontiere interne.

10. Le Parti contraenti possono estendere sul piano bilaterale il campo d'applicazione del paragrafo 1 ed adottare disposizioni supplementari in esecuzione del presente articolo.

Articolo 42

Nel corso delle operazioni di cui agli articoli 40 e 41, gli agenti in missione nel territorio di un'altra Parte contraente sono assimilati agli agenti di quest'ultima per quanto riguarda le infrazioni che dovessero subire o commettere.

Articolo 43

1. Quando, conformemente agli articoli 40 e 41 della presente convenzione, gli agenti di una Parte contraente operano nel territorio di un'altra Parte contraente, la prima Parte contraente è responsabile dei danni da essi causati nell'adempimento della missione, conformemente al diritto della Parte contraente nel cui territorio operano.

2. La Parte contraente nel cui territorio sono causati i danni ai cui al paragrafo 1 provvede alla riparazione di tali danni alle condizioni applicabili ai danni causati dai propri agenti.

3. La Parte contraente i cui agenti hanno causato danni a terzi nel territorio di un'altra Parte contraente rimborsa integralmente a quest'ultima le somme versate alle vittime o ai loro aventi diritto.

4. Fatto salvo l'esercizio dei propri diritti nei confronti di terzi e ad eccezione di quanto disposto dal paragrafo 3, ciascuna Parte contraente rinuncerà, nel caso previsto al paragrafo 1, a chiedere il rimborso dell'importo dei danni da essa subiti ad un'altra Parte contraente.

Articolo 44

1. Conformemente alle convenzioni internazionali pertinenti e tenuto conto delle circostanze locali e delle possibilità tecniche, le Parti contraenti installano, specialmente nelle regioni di frontiera, linee telefoniche, radio, telex ed altri collegamenti diretti per facilitare la cooperazione fra forze di polizia e doganali, in particolare per la trasmissione in tempo utile di informazioni nell'ambito dell'osservazione e dell'inseguimento transfrontalieri.

2. Oltre a queste misure da prendere nel breve termine, esse esamineranno in particolare le seguenti possibilità:

a. scambio di materiali o assegnazione di funzionari di collegamento dotati del materiale radio appropriato;

b. l'ampliamento delle bande di frequenze utilizzate nelle zone di frontiera;

c. la creazione di un collegamento comune ai servizi di polizia e doganali che operano nelle zone stesse;

d. coordinamento dei loro piani di acquisto di attrezzature di comunicazione, nella prospettiva di installare sistemi di comunicazione normalizzati e compatibili.

Articolo 45

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare le misure necessarie per garantire che:

a. il responsabile di una struttura che fornisce alloggio o il suo preposto vigilino affinchè gli stranieri alloggiati, compresi i cittadini delle altre Parti contraenti e di altri Stati membri delle Comunità europee eccettuati i coniugi o i minorenni che li accompagnano o i membri di un gruppo, compilino e firmino personalmente le schede di dichiarazione e provino le loro identità esibendo un documento d'identità valido;

b. le schede di dichiarazione compilate siano conservate a disposizione delle autorità competenti o trasmesse a queste ultime, semprechè esse lo reputino necessario per prevenire minacce, per azioni penali o per far luce sulla sorte di persone scomparse o vittime di incidenti, salvo se diversamente disposto dalla legislazione nazionale.

2. La disposizione del paragrafo 1 si applica per analogia alle persone alloggiate in altri luoghi gestiti da chi esercita la professione di locatore, in particolare in tende, roulotte e battelli.

Articolo 46

1. In casi particolari ciascuna Parte contraente può, nel rispetto della propria legislazione nazionale e senza esserci invitata, comunicare alla Parte contraente interessata informazioni che possono essere importanti per quest'ultima ai fini dell` assistenza per la repressione di futuri reati, della prevenzione di reati o di minacce per l'ordine pubblico e la sicurezza pubblica.

2. Lo scambio di informazioni avviene, fatto salvo il regime di cooperazione nelle regioni frontaliere di cui all'articolo 39, paragrafo 4, per il tramite di un organo centrale da designare. In casi particolarmente urgenti, lo scambio di informazioni ai sensi del presente articolo può avvenire direttamente tra le autorità di polizia interessate, salvo disposizioni nazionali contrarie.
L'organo centrale ne è avvertito quanto prima.

Articolo 47

1. Le Parti contraenti possono concludere accordi bilaterali che consentono il distacco, a tempo determinato o indeterminato, di funzionari di collegamento di una Parte contraente presso i servizi di polizia dell'altra Parte contraente.

2. Scopo del distacco di funzionari di collegamento a tempo determinato o indeterminato è di promuovere ed accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti, soprattutto fornendo assistenza:

a. in forma di scambio di informazioni per la lotta preventiva e repressiva contro la criminalità;

b. nell'esecuzione di richieste di mutua assistenza giudiziaria e frapolizie in materia penale;

c. per le esigenze inerenti allo svolgimento dei compiti delle autorità incaricate della sorveglianza delle frontiere esterne.

3. I funzionari di collegamento hanno il compito di formulare pareri e fornire assistenza. Non sono competenti per attuare autonomamente misure di Polizia. Essi forniscono informazioni e svolgono compiti nell'ambito delle istruzioni loro impartite dalla Parte contraente d'origine e dalla Parte contraente presso la quale sono distaccati. Essi fanno regolarmente rapporto al capo del servizio di polizia presso il quale sono distaccati.

4. Le Parti contraenti possono convenire, in ambito bilaterale o multilaterale, che i funzionari di collegamento di una Parte contraente distaccati presso Stati terzi rappresentino anche gli interessi di una o piu` altre Parti contraenti. In base a tali accordi, i funzionari di collegamento distaccati presso Stati terzi forniscono informazioni ad altre Parti contraenti, a richiesta o di propria iniziativa, e svolgono compiti per conto di esse nei limiti delle loro competenze. Le Parti contraenti si informano reciprocamente, delle loro intenzioni riguardo al distacco di funzionari di collegamento in Stati terzi.

CAPITOLO SECONDO
Assistenza giudiziaria in materia penale

Articolo 48

1. Le disposizioni del presente capitolo mirano a completare la convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e, nelle relazioni tra le Parti contraenti dell'Unione economica Benelux, il capitolo Il del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell` 11 maggio 1 974 e a facilitare l`applicazione di detti accordi.

2. Il disposto del paragrafo 1 non pregiudica l'applicazione delle disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali in vigore tra le Parti contraenti.

Articolo 49

L'assistenza giudiziaria è accordata anche:

a. in procedimenti per fatti che, in base al diritto nazionale di una o di entrambe le Parti contraenti, sono punibili a titolo di infrazioni a regolamenti perseguite da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti a una giurisdizione competente, in particolare, in materia penale;

b. in procedimenti in materia di riparazione dei danni causati da provvedimenti presi in caso di procedimenti penali o da condanne ingiustificate;

c. nelle procedure di grazia;

d. nelle azioni civili collegate alle azioni penali, fino a che l'esercizio della giurisdizione penale non si è concluso con la decisione definitiva sull'azione penale.

e. per la notificazione di comunicazioni giudiziarie relative all'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, della riscossione di un'ammenda o del pagamento delle spese del procedimento;

f. per misure relative alla sospensione della decisione o alla sospensione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza, alla liberazione condizionale, al rinvio o all'interruzione dell'esecuzione delle pene o delle misure di sicurezza.

Articolo 50

1. Le Parti contraenti si impegnano ad accordarsi, conformemente alla Convenzione ed al Trattato di cui all'articolo 48, l`assistenza giudiziaria per le infrazioni alle disposizioni legislative e regolamentari in materia di accise, d'imposta sul valore aggiunto e di dogane. Per disposizioni in materia doganale si intendono le norme stabilite dall'articolo 2 della Convenzione del 7 settembre 1967 tra il Belgio, la Repubblica federale di Germania, la Francia, l' Italia, il Lussemburgo ed i Paesi Bassi relativa alla mutua assistenza tra amministrazioni doganali, nonchè quelle di cui all'articolo 2 del regolamento del Consiglio 1468/81/CEE del 19 maggio 1981.

2. Le domande basate sulla frode in materia di accise non possono essere respinte adducendo il motivo che il paese richiesto non preleva accise sulle merci oggetto della domanda.

3. La Parte contraente richiedente non può trasmettere nè utilizzare le informazioni o i mezzi di prova ottenuti dalla Parte contraente richiesta per indagini, perseguimenti (poursuites) o procedimenti diversi da quelli menzionati nella domanda, senza il preventivo consenso della Parte contraente richiesta.

4. L'assistenza giudiziaria di cui al presente articolo può essere rifiutata se l'importo presunto dei diritti non riscossi o riscossi solo parzialmente rappresenta un valore non superiore a 25.000 ECU, o, se il, valore presunto delle merci esportate o importate senza autorizzazione rappresenta un valore non superiore a 100.000 ECU, a meno che l'operazione, per circostanze intrinseche o inerenti alla persona dell'imputato, non sia considerata di estrema gravità dalla Parte contraente richiedente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano altresì quando l'assistenza giudiziaria richiesta riguarda fatti passibili unicamente di pena pecuniaria per infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative e quando la richiesta proviene da un'autorità giudiziaria.

Articolo 51

Le Parti contraenti non subordinano la ricevibilità di rogatorie a scopo di perquisizione e di sequestro a condizioni diverse dalle seguenti:

a. il fatto che ha dato luogo alla rogatoria è punibile, conformemente al diritto delle due Parti contraente con pena privativa della libertà o misura di sicurezza restrittiva della libertà per una durata massima di almeno 6 mesi, ovvero punibile in base al diritto di una delle due Parti contraenti con una sanzione equivalente e in base al diritto dell'altra Parte contraente a titolo di infrazione a regolamenti perseguita da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente in particolare in materia penale.

1. L`esecuzione della rogatoria è compatibile con il diritto della Parte contraente richiesta.

Articolo 52

1. Ciascuna Parte contraente può inviare gli atti del procedimento direttamente a mezzo posta alle persone che si trovano nel territorio di un'altra Parte contraente. Le Parti contraenti comunicano al Comitato esecutivo un elenco dei documenti che possono essere trasmessi in tal modo.

2. Se vi è motivo di ritenere che il destinatario non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto, quest'ultimo - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto nella o nelle lingue della Parte contraente nel cui territorio si trova il destinatario. Se l'autorità che invia l'atto sa che il destinatario conosce soltanto un'altra lingua, l'atto - o almeno le parti importanti del medesimo - deve essere tradotto in quest`altra lingua.

3. Il perito o il testimone che non abbia ottemperato alla citazione trasmessa per posta, non può, quand'anche la citazione contenesse ingiunzioni, essere sottoposto a sanzioni o misure cogenti, a meno che successivamente egli non si rechi spontaneamente nel territorio della Parte richiedente e sia qui regolarmente citato di nuovo. L'autorità che invia a mezzo posta le citazioni cura che esse non contengano ingiunzioni. Questa disposizione non pregiudica l'articolo 34 del Trattato Benelux di estradizione e mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974.

4. Se il fatto all'origine della richiesta di assistenza giudiziaria è punibile conformemente al diritto delle due Parti contraenti come infrazione a regolamenti perseguiti da autorità amministrative la cui decisione può dar luogo a ricorso davanti ad una giurisdizione competente, in particolare in materia penale, l'invio degli atti del procedimento deve avvenire, in linea di massima, conformemente alle disposizioni del paragrafo 1.

5. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, l'invio di documenti attenti alla procedura può essere effettuato per il tramite delle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta, se l'indirizzo del destinatario è sconosciuto o se la Parte contraente richiedente esige che la notificazione sia fatta alla persona.

Articolo 53

1. Le domande di assistenza giudiziaria possono essere fatte direttamente tra le autorità giudiziarie e nello stesso modo possono essere rinviate le risposte.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 lasciano impregiudicata la facoltà di inviare e rinviare domande da un Ministero della giustizia all`altro o per il tramite degli uffici centrali nazionali dell`Organizzazione internazionale di polizia criminale.

3. Le domande di trasferimento temporaneo o di transito di persone in stato di arresto provvisorio o di detenzione o che sono sottoposte a misure privative della libertà e lo scambio periodico o occasionale di dati relativi al casellario giudiziario debbono essere effettuati per il tramite dei Ministeri della giustizia.

4. Ai sensi della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, per Ministero della giustizia s'intende, per la Repubblica federale di Germania, il Ministro federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati.

5. Le denuncie ai fini dell` instaurazione di procedimenti per infrazioni alla legge relativa al tempo di guida e di riposo, effettuate conformemente all'articolo 21 della Convenzione europea di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 o all'articolo 42 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo dell`11 maggio 1974 possono essere inviate direttamente dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente alle autorità giudiziarie della Parte contraente richiesta.

CAPITOLO TERZO
Applicazione del principio Ne bis in idem

Articolo 54

Una persona che sia stata giudicata con sentenza definitiva in una Parte contraente non può essere sottoposta ad un procedimento penale per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente a condizione che, in caso di condanna, la pena sia stata eseguita o sia effettivamente in corso di esecuzione attualmente o, secondo la legge dello Stato contraente di condanna, non possa piu` essere eseguita.

Articolo 55

1. Una Parte contraente può, al momento della ratifica, dell` accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione dichiarare di non essere vincolata dall' articolo 54 in uno o piu` dei seguenti casi:

a. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono avvenuti sul suo territorio in tutto o in parte. In quest'ultimo caso questa eccezione non si applica se i, fatti sono avvenuti in parte sul territorio della Parte contraente nel quale la sentenza è stata pronunciata;

b. quando i fatti oggetto della sentenza straniera costituiscono un reato contro la sicurezza o contro altri interessi egualmente essenziali di quella Parte contraente;

c. quando i fatti oggetto della sentenza straniera sono stata commessi da un pubblico ufficiale di quella Parte contraente in violazione dei doveri del suo ufficio.

2. Una Parte contraente che effettua una dichiarazione in relazione all'eccezione menzionata al paragrafo 1, lettera b. preciserà le categorie di reati per le quali tale eccezione può essere applicata.

3. Una Parte contraente potrà in ogni tempo, ritirare la dichiarazione relativamente ad una o piu` delle eccezioni di cui al paragrafo 1.
Le eccezioni che sono state oggetto di una dichiarazione ai sensi del paragrafo 1 non si applicano quando la Parte contraente di cui si tratta, ha, per gli stessi fatti, richiesto l`instaurazione del procedimento penale all'altra Parte contraente o concesso estradizione della persona in questione.

Articolo 56

Se in una Parte contraente un nuovo procedimento penale è instaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva per i medesimi fatti in un'altra Parte contraente, ogni periodo di privazione della libertà scontato sul territorio di quest` ultima Parte contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà eventualmente inflitta. Si terrà altresì conto, nella misura consentita dalla legge nazionale, delle pene diverse da quelle privative della libertà che siano state eseguite.

Articolo 57

1. Quando una persona è imputata di un reato in una Parte contraente e le autorità competenti di questa Parte contraente hanno motivo di ritenere che l`imputazione riguarda gli stessi fatti per i quali la persona è già stata giudicata in un'altra Parte contraente con sentenza definitiva, tali autorità, qualora lo ritengano necessario, chiederanno le informazioni rilevanti alle autorità competenti della Parte contraente sul cui territorio la sentenza è stata pronunciata.

2. Le informazioni richieste saranno fornite al piu` presto possibile e saranno tenute in considerazione nel decidere se il procedimento deve continuare.

3. Ciascuna Parte contraente indicherà, al momento della firma, della ratifica, dell`accettazione o dell`approvazione della presente Convenzione, le autorità designate a chiedere e ricevere le informazioni di cui al presente articolo.

Articolo 58

Le precedenti disposizioni non sono di ostacolo all`applicazione di disposizioni nazionali piu` ampie, concernenti l'effetto "ne bis in idem" attribuito a decisioni giudiziarie straniere.

CAPITOLO QUARTO
Estradizione

Articolo 59

1. Le disposizioni del presente Capitolo mirano a completare la Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957 nonchè, nelle relazioni tra le Parti contraenti membri dell` Unione economica Benelux, il capitolo 1 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962 quale modificato dal Protocollo dell' 11 maggio 1974 ed a facilitare l`applicazione di detti accordi.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano l`applicazione delle disposizioni piu` favorevoli degli accordi bilaterali vigenti tra le Parti contraenti.

Articolo 60

Nelle relazioni tra due Parti contraenti, di cui una non sia parte della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, le disposizioni di detta Convenzione si applicano tenendo conto delle riserve e delle dichiarazioni depositate sia in sede di ratifica di tale Convenzione sia, per le Parti contraenti che non sono parti della Convenzione, in sede di ratifica, approvazione o accettazione della presente Convenzione.

Articolo 61

La Repubblica francese si impegna ad estradare, a richiesta di una delle Parti contraenti, le persone perseguite per fatti puniti dalla legislazione francese con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno due anni e dalla legge della Parte contraente richiedente con una pena o misura di sicurezza privativa della libertà per una durata massima di almeno un anno.

Articolo 62

1.In materia di sospensione della prescrizione sono applicabili soltanto le disposizioni della Parte contraente richiedente.

2. Un'amnistia pronunciata dalla Parte contraente richiesta non osta all`estradizione, salvo che il reato rientri nella giurisdizione di quella Parte contraente.

3. La mancanza di querela o di richiesta ufficiale di instaurazione del procedimento qualora siano necessarie solo a norma della legislazione della Parte contraente richiesta non fa venir meno l'obbligo di estradare.

Articolo 63

Le Parti contraenti si impegnano, conformemente alla Convenzione ed al Trattato citati all` articolo 59, ad estradare fra di loro le persone perseguite dalle autorità giudiziarie della Parte contraente richiedente per una delle infrazioni di cui all` articolo 50, paragrafo 1 o da esse ricercate ai fini dell`esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza pronunciata per tale infrazione.

Articolo 64

Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen, effettuata conformemente all'articolo 95, ha il medesimo effetto di una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell' articolo 16 della Convenzione europea di estradizione del 13 settembre 1957, o dell'articolo 15 del Trattato Benelux di estradizione e di mutua assistenza giudiziaria in materia penale del 27 giugno 1962, quale modificato dal Protocollo del 1^ maggio 1974.

Articolo 65

1. Fatta salva la facoltà di ricorrere alla via diplomatica, le domande di estradizione e di transito sono inviate dal Ministero competente della Parte contraente richiedente al Ministero competente della Parte contraente richiesta.

2. I Ministeri competenti sono:

- per il Regno di Belgio: il Ministero della Giustizia;
- per la Repubblica federale di Germania: il Ministero federale della giustizia ed i Ministri o Senatori della giustizia degli Stati federati; - per la Repubblica francese: il Ministero degli Affari Esteri;
- per il Granducato di Lussemburgo il Ministero della Giustizia;
- per il Regno dei Paesi Bassi: il Ministero della Giustizia;

Articolo 66

1. Se l`estradizione di una persona ricercata non è manifestamente vietata in virtù del diritto della Parte contraente richiesta, questa Parte contraente può autorizzare l`estradizione senza procedura formale di estradizione, purchè la persona stessa vi acconsenta, mediante processo verbale redatto dinanzi ad un rappresentante del potere giudiziario e previa audizione da parte di quest`ultimo per informarla del suo diritto ad una procedura formale di estradizione. Nel corso dell`audizione la persona ricercata può farsi assistere da un avvocato.

2. Nel caso di estradizione ai sensi del paragrafo 1, la persona ricercata che dichiara esplicitamente di rinunciare alla protezione conferitagli dal principio di specialità, non può revocare detta dichiarazione.

CAPITOLO QUINTO
Trasmissione dell` esecuzione delle sentenze penali

Articolo 67

Le disposizioni seguenti mirano a completare la Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate, tra le Parti contraenti che sono Parti di tale Convenzione.

Articolo 68

1. La Parte contraente nel cui territorio è stata inflitta, con sentenza passata in giudicato, una pena privativa della libertà o una misura di sicurezza restrittiva della libertà nei confronti di un cittadino di un'altra Parte contraente che si sia sottratto, fuggendo verso il proprio paese, all'esecuzione di detta pena o misura di sicurezza, può chiedere a quest'ultima Parte contraente, qualora l`evaso si trovi nel suo territorio, di continuare l`esecuzione della pena o della misura di sicurezza.

2. In attesa di documenti giustificativi della domanda di continuazione dell'esecuzione della pena, della misura di sicurezza o della parte di pena ancora da scontare, e in attesa della decisione da prendere su detta domanda, la Parte contraente richiesta, a domanda della Parte contraente richiedente, può porre il condannato a controllo a vista ("gardeà vue") oppure prendere altre misure atte a garantire la sua presenza nel territorio della Parte contraente richiesta.

Articolo 69

La trasmissione dell'esecuzione a norma dell'articolo 68 non è subordinata al consenso della persona contro la quale è stata pronunciata la pena o la misura di sicurezza. Le altre disposizioni della Convenzione del Consiglio d'Europa del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate si applicano per analogia.

CAPITOLO SESTO
Stupefacenti

Articolo 70

1. Le Parti contraenti istituiscono un gruppo di lavoro permanente incaricato di esaminare problemi comuni inerenti alla repressione della criminalità in materia di stupefacenti e di elaborare, se necessario, proposte volte a migliorare, se del caso, gli aspetti pratici e tecnici della cooperazione tra le Parti contraenti. Il gruppo di lavoro presenta le sue proposte al Comitato esecutivo.

2. Il gruppo di lavoro di cui al paragrafo 1, i cui membri sono designati dai competenti organi nazionali, comprende in particolare rappresentanti dei competenti servizi del settore doganale e di polizia.

Articolo 71

1. Le Parti contraenti si impegnano, relativamente alla cessione diretta o indiretta di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, nonchè alla detenzione di detti prodotti e sostanze allo scopo di cederli o di esportarli, ad adottare, conformemente alle vigenti convenzioni delle Nazioni Unite (*) tutte le misure necessarie a prevenire ed a reprimere il traffico illecito degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope

(*)Convenzione Unica sugli stupefacenti del 1961, nella versione modificata dal Protocollo del 1972 recante Emendamento della Convenzione Unica sugli Stupefacenti del 1961; Convenzione del 1971 sulle Sostanze psicotrope; Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988 relativa al Traffico illecito degli Stupefacenti e delle Sostanze psicotrope.

2. Le Parti contraenti si impegnano a prevenire ed a reprimere, mediante provvedimenti amministrativi e penali, l' esportazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la cannabis, nonchè la cessione, la fornitura e la consegna di detti prodotti e sostanze, fatte salve le disposizioni pertinenti degli articoli 74, 75 e 76.

3. Allo scopo di lottare contro l`importazione illegale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, compresa la Cannabis, le Parti contraenti potenziano i controlli della circolazione delle persone e delle merci nonchè dei mezzi di trasporto alle frontiere esterne. Tali misure saranno specificate dal gruppo di lavoro previsto all' articolo 70. Questo gruppo prenderà in considerazione, in modo particolare, il trasferimento di parte del personale di polizia e doganale reso disponibile alle frontiere interne nonchè il ricorso a moderni metodi di ricerca della droga ed a cani addestrati a scoprire la droga.

4. Al fine di assicurare l`osservanza delle disposizioni del presente articolo, le Parti contraenti opereranno una sorveglianza specifica dei luoghi notoriamente usati per il traffico di droga.

5. Per quanto riguarda la lotta contro la domanda illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope di qualsiasi natura, compresa la cannabis, le Parti contraenti si adopereranno con ogni mezzo per prevenire e lottare contro gli effetti negativi della domanda illecita. Ciascuna Parte contraente è responsabile delle misure adottate a tal fine.

Articolo 72

1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti garantiscono che saranno adottate norme giuridiche per permettere il sequestro e la confisca dei prodotti del traffico illegale di stupefacenti e sostanze psicotrope.

Articolo 73

1. Conformemente alla propria Costituzione ed al proprio ordinamento giuridico nazionale, le Parti contraenti si impegnano a prendere misure per permettere le forniture sorvegliate, nell'ambito del traffico illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

2. La decisione di far ricorso a forniture sorvegliate sarà presa in ciascun caso specifico sulla base di un' autorizzazione preventiva di ciascuna Parte contraente interessata.

3. Ciascuna Parte contraente mantiene la direzione ed il controllo dell` operazione nel suo territorio ed è legittimata ad intervenire.

Articolo 74

Per quanto attiene al commercio legale di stupefacenti e di sostanze psicotrope, le Parti contraenti convengono che i controlli derivanti dalle Convenzioni delle Nazioni Unite enunciati all' articolo 71 ed effettuati alle frontiere interne sono trasferiti, per quanto possibile, all'interno del paese.

Articolo 75

1. Per quanto riguarda la circolazione dei viaggiatori a destinazione dei territori delle Parti contraenti o entro tali territori, le persone possono trasportare stupefacenti e sostanze psicotrope necessarie ai fini di una terapia medica, semprechè esibiscano, ad ogni controllo, un certificato rilasciato o autenticato da un`autorità competente dello Stato di residenza.

2. Il Comitato esecutivo adotta la forma ed il contenuto del certificato di cui al paragrafo 1 rilasciato da una delle Parti contraenti ed, in particolare, gli elementi relativi alla natura ed alla quantità dei prodotti e sostanze ed alla durata del viaggio.

3. Le Parti contraenti si scambiano informazioni in merito alle autorità competenti per il rilascio o l'autentica del certificato di cui al paragrafo 2.

Articolo 76

1. Le Parti contraenti adotteranno, ove necessario e conformemente ai propri usi medici, norme d`etica ed alle prassi, le misure appropriate per il controllo degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope soggetti, nel territorio di una o piu` Parti contraenti, a controlli piu` severi di quelli effettuati nel proprio territorio, al fine di non compromettere l'efficacia di tali controlli.

2. Le disposizioni del paragrafo 1 si applicano parimenti alle sostanze utilizzate frequentemente nella fabbricazione di stupefacenti e di sostanze psicotrope.

3 Le Parti contraenti si informeranno reciprocamente delle misure adottate ai fini della sorveglianza del commercio legale delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2.

4. I problemi riscontrati a tal riguardo saranno regolarmente evocati in seno al Comitato esecutivo.

CAPITOLO SETTIMO
Armi da fuoco e munizioni

Articolo 77

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adeguare alle disposizioni del presente Capitolo le rispettive disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative nazionali relative all'acquisto, alla detenzione, al commercio ed alla consegna di armi da fuoco e di munizioni.

2. Il presente Capitolo riguarda l'acquisizione, la detenzione, il commercio e la consegna di armi da fuoco e di munizioni da parte di persone, fisiche e giuridiche; esso non riguarda la fornitura alle autorità centrali e territoriali, alle forze armate ed alla polizia, nè l'acquisizione e la detenzione da parte di queste ultime, nè la fabbricazione di armi da fuoco e di munizioni da parte di imprese pubbliche.

Articolo 78

1. Nell'ambito del presente Capitolo, le armi da fuoco sono classificate nel modo seguente:

a. armi proibite,

b. armi soggette ad autorizzazione,

c. armi soggette a dichiarazione.

2. L`otturatore, il caricatore e la canna delle armi da fuoco sono soggetti, per analogia, alle disposizioni applicabili all`oggetto di cui fanno o sono destinati a far parte.

3. Ai sensi della presente Convenzione si considerano armi corte le armi da fuoco la cui canna abbia una lunghezza non superiore a 30 cm o la cui lunghezza totale non superi 60 cm; si considerano armi lunghe tutte le altre armi da fuoco.

Articolo 79

1. L'elenco delle armi da fuoco e munizioni proibite comprende i seguenti oggetti:

a. armi da fuoco usate di norma come armi da guerra;

b. armi da fuoco automatiche, anche se non da guerra;

c. armi da fuoco camuffate sotto forma di altri oggetti;

d. munizioni con pallottole perforanti, esplosive o incendiarie e i proiettili per tali munizioni.

e. munizioni per pistole e revolver con pallottole dum-dum o a punta cava nonchè i proiettili per tali munizioni.

2. Le autorità competenti possono, in casi particolari, accordare autorizzazioni per le armi da fuoco e le munizioni di cui al paragrafo 1 se la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico non vi si oppongono.

Articolo 80

1. L'elenco delle armi da fuoco il cui acquisto e la cui detenzione sono soggette ad autorizzazione comprende almeno le seguenti armi da fuoco, se non sono proibite:

a. armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione ordinaria;

b. armi da fuoco corte ad un colpo, a percussione centrale;

c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale inferiore a 28 cm;

d. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, il cui serbatoio e la cui camera possono contenere piu` di tre cartucce;

e. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria e semiautomatica a canna liscia, la cui canna non supera 60 cm;

f. armi da fuoco civili semiautomatiche, dall` apparenza di un'arma da fuoco automatica da guerra.

2. L'elenco delle armi da fuoco soggette ad autorizzazione non comprende:

a. armi per segnalazione, lacrimogene o di allarme, purchè l'impossibilità di trasformarle, con utensileria corrente, in armi che permettano di sparare munizioni a pallottola sia garantita da mezzi tecnici e purchè il getto di una sostanza irritante non provochi lesioni irreversibili alle persone;

b. armi da fuoco lunghe semiautomatiche, con serbatoio e camera che non possono contenere piu` di tre cartucce senza essere ricaricati, purchè il caricatore sia inamovibile o vi sia la garanzia che dette armi non possono essere trasformate, con la utensileria corrente in armi con serbatoio e camera che possono contenere piu` di tre cartucce.

Articolo 81

L'elenco delle armi da fuoco soggette a dichiarazione comprende, se tali armi non sono nè proibite nè soggette ad autorizzazione:

a. armi da fuoco lunghe a ripetizione ordinaria;

b. armi da fuoco lunghe ad un colpo con una o piu` canne rigate;

c. armi da fuoco corte ad un colpo a percussione anulare, di lunghezza totale superiore a 28 cm;

d. armi elencate all' articolo 80, paragrafo 2, lettera b)

Articolo 82

Gli elenchi delle armi di cui agli articoli 79, 80 e 81 non comprendono:

a. le armi da fuoco il cui modello od anno di fabbricazione sono - salvo eccezioni - anteriori al 1^ gennaio 1870, semprechè esse non possano sparare munizioni destinate ad armi proibite o soggette ad autorizzazione;

b. le riproduzioni di armi di cui alla lettera a) purchè esse non permettano l'impiego di una cartuccia a bossolo metallico;

c. le armi da fuoco rese inservibili per sparare munizioni di qualunque tipo in seguito a procedimenti tecnici garantiti dal punzone di un organismo ufficiale o da esso riconosciuti.

Articolo 83

Un` autorizzazione di acquisizione e di detenzione di un'arma da fuoco di cui all' articolo 80 può essere rilasciata soltanto alle seguenti condizioni:

a. l'interessato deve avere compiuto diciotto anni, salvo deroghe per la pratica della caccia o dello sport;

b. l'interessato non deve essere inabile ad acquisire o a detenere l'arma da fuoco a causa di malattie mentali o di qualsiasi altra incapacità mentale o fisica;

c. l'interessato non deve essere stato condannato per infrazioni ovvero non sussistano altri indizi che lascino supporre che egli sia pericoloso per la sicurezza e l'ordine pubblico;

d. il motivo addotto dall` interessato per acquisire o detenere armi da fuoco può essere considerato valido.

Articolo 84

1. La dichiarazione relativa alle armi di cui all'articolo 81 figura in un registro tenuto dalle persone di cui all'articolo 85.

2. Qualora un'arma sia ceduta da una persona non menzionata nell' articolo 85, la relativa dichiarazione deve essere fatta secondo modalità che saranno determinate da ciascuna Parte contraente.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo devono comportare le indicazioni necessarie all` identificazione delle persone e delle armi in questione.

Articolo 85

1. Le Parti contraenti si impegnano ad assoggettare all'obbligo di autorizzazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette ad autorizzazione e quelle che ne fanno commercio, e ad un obbligo di dichiarazione le persone che fabbricano armi da fuoco soggette a dichiarazione e coloro che ne fanno commercio.
L`autorizzazione per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione riguarda anche le armi da fuoco soggette a dichiarazione. Le Parti contraenti assoggettano le persone che fabbricano armi e coloro che ne fanno commercio ad una sorveglianza che garantisce un controllo efficace.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè, come requisito minimo, tutte le armi da fuoco siano provviste in maniera duratura di un numero di matricola che ne consenta l`identificazione e rechino il marchio del fabbricante.

3. Le Parti contraenti prevedono l'obbligo per i fabbricanti ed i commercianti di registrare tutte le armi da fuoco soggette ad autorizzazione ed a dichiarazione; i registri devono permettere di determinare rapidamente la natura delle armi da fuoco, la loro origine ed il loro acquirente.

4. Per le armi da fuoco soggette ad autorizzazione in virtù degli articoli 79 ed 80, le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni affinchè il numero di matricola ed il marchio ivi apposti siano riportati nell`autorizzazione rilasciata al suo detentore.

Articolo 86

1. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare disposizioni che vietano ai detentori legittimi di armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a dichiarazione di consegnare tali armi a persone che non sono in possesso di un` autorizzazione di acquisizione o di un certificato di dichiarazione.

2. Le Parti contraenti possono autorizzare la cessione temporanea di tali armi in base a modalità da esse stabilite.

Articolo 87

1. Le Parti contraenti introducono nella loro legislazione che consentono il ritiro dell`autorizzazione qualora il titolare non soddisfi piu` alle condizioni di rilascio previste dall`art.83.

2. Le Parti contraenti si impegnano ad adottare adeguate misure comprendenti in particolare il sequestro dell' arma da fuoco ed la revoca dell'autorizzazione, ed a prevedere appropriate sanzioni in caso di violazione delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili alle armi da fuoco. Le sanzioni potranno prevedere la confisca delle armi da fuoco.

Articolo 88

1. I titolari di un` autorizzazione di acquisizione di un'arma da fuoco sono esonerati dall`autorizzazione per l`acquisizione di munizioni destinate a tale arma.

2. L`acquisizione di munizioni da parte di persone non titolari di un`autorizzazione ad acquisire armi è soggetta al regime applicabile all'arma alla quale le munizioni sono destinate.
L`autorizzazione può essere rilasciata per una o per tutte le categorie di munizioni.

Articolo 89

Gli elenchi delle armi da fuoco proibite, soggette ad autorizzazione e a dichiarazione possono essere modificati o completati dal Comitato esecutivo per tener conto dell`evoluzione tecnica ed economica nonchè della sicurezza dello Stato.

Articolo 90

Le Parti contraenti hanno la facoltà di adottare leggi o disposizioni piu` rigorose relative al regime delle armi da fuoco e delle munizioni.

Articolo 91

1. Le Parti contraenti convengono, sulla base della Convenzione europea del 28 giugno 1978 sul controllo dell`acquisizione e della detenzione di armi da fuoco da parte di privati, di istituire, nell'ambito delle proprie legislazioni nazionali, uno scambio di informazioni in merito all`acquisizione di armi da fuoco da parte di persone semplici privati o armaioli commercianti abitualmente residenti o stabilite nel territorio di una altra Parte contraente. Si considera armaiolo commerciante ogni persona la cui attività professionale consiste integralmente o in parte nel commercio al dettaglio di armi da fuoco.

2. Lo scambio di informazioni riguarda:

a. tra due Parti contraenti che hanno ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi da fuoco elencate nell' allegato 1, parte A, nr.1, lettere da a ad h, della citata convenzione;

b. tra due Parti contraenti di cui una non ha ratificato la Convenzione citata al paragrafo 1, le armi assoggette da ciascuna Parte contraente ad un regime di autorizzazione o di dichiarazione.

3. Le informazioni relative all' acquisizione di armi da fuoco saranno comunicate senza indugio e conterranno i dati seguenti:

a. data di acquisizione e identità dell' acquirente, vale a dire:

- se trattasi di persona fisica: cognome, nomi, data e luogo di nascita, indirizzo e numero del passaporto o della carta di identita' nonchè la data del rilascio e l' indicazione della Autorità che li ha rilasciati, armaiolo o no.
- se trattasi di persona giuridica; denominazione o ragione sociale e sede sociale, nonchè cognome, nomi, data e luogo di nascita , indirizzo e numero di passaporto o della carta d' identità della persona abilitata a rappresentare la persona giuridica.

b. modello, numero di fabbricazione, calibro ed altre caratteristiche dell' arma da fuoco in questione nonchè il numero di matricola (identificazione).

4. Ciascuna Parte contraente designa un' Autorità nazionale che fornisce e riceve le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 e comunica senza indugio alle altre Parti contraenti ogni modifica della designazione di tale Autorità.

5. L' Autorità designata da ciascuna Parte contraente può trasmettere le informazioni ad essa comunicate ai servizi di polizia localmente ed alle autorità di sorveglianza della frontiera allo scopo di prevenire o di perseguire fatti punibili ed infrazioni ai regolamenti.


 
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