TITOLO IV
Sistema d'Informazione Schengen
CAPITOLO PRIMO
Istituzione del Sistema d' Informazione Schengen
Articolo 92
1. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono un sistema comune d`informazione
in appresso denominato Sistema d' Informazione Schengen, costituito da una
sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente e da un'unità di
supporto tecnico. Il Sistema d'Informazione Schengen consente alle autorità
designate dalle Parti contraenti, per mezzo di una procedura d'interrogazione
automatizzata, di disporre di segnalazioni di persone e di oggetti, in occasione
di controlli alle frontiere, di verifiche e di altri controlli di polizia
e doganali effettuati all'interno del paese conformemente alla diritto nazionale
nonchè, per la sola categoria di segnalazioni di cui all'articolo
96, ai fini della procedura di rilascio di visti, del rilascio dei documenti
di soggiorno e dell'amministrazione degli stranieri in applicazione delle
disposizioni contenute nella presente Convenzione in materia di circolazione
delle persone.
2. Ciascuna Parte contraente istituisce e gestisce per proprio conto e a
suo rischio, la propria sezione nazionale del Sistema d' Informazione Schengen,
con un archivio di dati reso materialmente identico a quelli delle sezioni
nazionali delle altre Parti contraenti per il tramite dell'unità di
supporto tecnico per consentire una rapida ed efficiente trasmissione dei
dati, conformemente al paragrafo 3, ciascuna Parte contraente, all'atto dell'
istituzione della propria sezione nazionale, si conforma ai protocolli ed
alle procedure stabiliti in comune dalle Parti contraenti per l`unità
di supporto tecnico. L' archivio di dati di ogni sezione nazionale servirà
all`interrogazione automatizzata nel territorio di ciascuna Parte contraente.
Non sarà possibile interrogare gli archivi delle sezioni nazionali
di altre Parti contraenti.
3. Le Parti contraenti istituiscono e gestiscono, per conto di tutti ed
assumendosene congiuntamente i rischi, l'unità di supporto tecnico
del Sistema d' Informazione Schengen, di cui è responsabile la Repubblica
francese. Detta unità ha sede a Strasburgo. Essa comprende un archivio
di dati che garantisce l'identità degli archivi delle sezioni nazionali
mediante la trasmissione in linea delle informazioni. L'archivio dell'unità
di supporto tecnico conterrà le segnalazioni di persone e di oggetti
che interessano tutte le Parti contraenti. Non conterrà altri dati,
eccettuati quelli menzionati nel presente paragrafo e nell'articolo 113,
paragrafo 2.
CAPITOLO SECONDO
Gestione ed utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen
Articolo 93
Il Sistema d`Informazione, avvalendosi delle informazioni trasmesse per il
suo tramite, ha lo scopo, conformemente alle disposizioni della presente
Convenzione di preservare l' ordine pubblico e la sicurezza pubblica, compresa
la sicurezza dello Stato e di assicurare l`applicazione, nel territorio delle
Parti contraenti delle disposizioni sulla circolazione delle persone stabilite
nella presente Convenzione.
Articolo 94
1. Il Sistema d'Informazione Schengen comporta esclusivamente le categorie
di dati forniti da ciascuna Parte contraente, necessari ai fini previsti
negli articoli da 95 a 100 La Parte contraente che fornisce la segnalazione
verifica se l'importanza del caso giustifica il suo inserimento nel Sistema
d'Informazione Schengen.
2. Le categorie di dati sono le seguenti:
a. persone segnalate,
b. gli oggetti di cui all'articolo 100 ed i veicoli di cui all'articolo 99.
3. Per quanto riguarda le persone, gli elementi inseriti sono al massimo
i seguenti:
a. cognome e nome,"alias" eventualmente registrati separatamente;
b. segni fisici particolari, oggettivi ed inalterabili;
c. prima lettera del secondo nome;
d. data e luogo di nascita;
e. sesso;
f. cittadinanza;
g. indicazione che le persone in questione sono armate;
h. indicazione che le persone in questione sono violente;
i. motivo della segnalazione;
j. linea di condotta da seguire.
Non sono autorizzate altre menzioni in particolare i dati nell'articolo 6
prima fase della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 per
la protezione delle persone nei confronti del trattamento automatizzato dei
dati a carattere personale.
4. Qualora una Parte contraente reputi che una segnalazione conformemente
agli articoli 95, 97 o 99 non sia compatibile con il. proprio diritto, con
i propri obblighi internazionali o con interessi nazionali essenziali, essa
può aggiungere a posteriori, alla segnalazione nell'archivio della
sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, un'indicazione volta
a far si` che l`esecuzione nella condotta da eseguire non abbia luogo nel
proprio territorio in conseguenza della segnalazione. A tal riguardo occorre
procedere a consultazioni con le altri Parti contraenti.
Se la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione non la ritira, questa
resta di piena applicazione per le altri Parti contraenti.
Articolo 95
1. I dati relativi alle persone ricercate per l'arresto ai fini di estradizione,
sono inseriti a richiesta dell'autorità giudiziaria della Parte contraente
richiedente.
2. Prima di procedere alla segnalazione, la Parte contraente che la effettua
verifica se l'arresto è autorizzato dal diritto nazionale delle Parti
contraenti richieste. In caso di dubbio la Parte contraente che effettua
la segnalazione deve consultare le altre Parti contraenti interessate.
La Parte contraente che effettua la segnalazione trasmette nel contempo con
il mezzo piu` rapido alle Parti contraenti richieste le seguenti informazioni
essenziali relative al caso:
a. autorità da cui proviene la richiesta di arresto;
b. esistenza di un mandato d'arresto o di un atto avente la medesima forza,
o di una sentenza esecutiva;
c. natura e qualificazione giuridica del reato;
d. descrizione delle circostanze in cui il reato è stato commesso,
compreso il momento, il luogo ed il grado di partecipazione al reato della
persona segnalata;
e. per quanto possibile, le conseguenze del reato.
3. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen
un'indicazione tesa a vietare, fino alla cancellazione di detta indicazione,
l'arresto in seguito alla segnalazione. L`indicazione deve essere cancellata
al massimo entro ventiquattro ore dall` inserimento della segnalazione, a
meno che detta Parte contraente per ragioni giuridiche o per speciali ragioni
di opportunità rifiuti l'arresto richiesto. Qualora, in casi del tutto
eccezionali, la complessità dei fatti all'origine della segnalazione
lo giustifichi, il termine predetto può essere prorogato fino ad una
settimana. Fatta salva un'indicazione o una decisione di rifiuto, le altre
Parti contraenti possono procedere all`arresto richiesto mediante la
segnalazione.
4. Se, per ragioni particolarmente urgenti, una Parte contraente chiede una
ricerca immediata, la Parte richiesta esamina se può rinunciare
all'indicazione. La Parte contraente richiesta adotta necessarie disposizioni
affinchè la segnalazione è convalidata, si esegua senza indugio
la linea di condotta stabilita.
5. Se non è possibile procedere all'arresto in quanto un esame non
si è ancora concluso o a causa di una decisione di rifiuto di una
Parte contraente richiesta, quest`ultima deve considerare la segnalazione
come una segnalazione per comunicare il luogo di soggiorno.
6. Le Parti contraenti richieste eseguono la condotta richiesta con la
segnalazione conformemente alle vigenti Convenzioni in materia di estradizione
ed al diritto nazionale. Esse non sono tenute a eseguire la condotta richiesta
ove si tratti di un loro cittadino, fatta salva la possibilità di
procedere all'arresto conformemente al diritto nazionale.
Articolo 96
1. I dati relativi agli stranieri segnalati ai fini della non ammissione
sono inseriti in base ad una segnalazione nazionale risultante da decisioni
prese nel rispetto delle norme procedurali previste dalla legislazione nazionale,
dalle autorità amministrative o dai competenti organi giurisdizionali.
2. Le decisioni possono essere fondate sulla circostanza che la presenza
di uno straniero nel territorio nazionale costituisce una minaccia per l'ordine
e la sicurezza pubblica o per la sicurezza nazionale.
In particolare ciò può verificarsi nel caso:
a. di uno straniero condannato per un reato passibile di una pena privativa
della libertà di almeno un anno.
b. di uno straniero nei cui confronti vi sono seri motivi di ritenere che
abbia commesso fatti punibili gravi, inclusi quelli di cui all' articolo
71, o nei cui confronti esistano indizi reali che intenda commettere fatti
simili nel territorio di una Parte contraente.
3. Le decisioni possono inoltre essere fondate sul fatto che lo straniero
è stato oggetto di una misura di allontanamento, di respingimento
o di espulsione non revocata nè sospesa che comporti o sia accompagnata
da un divieto d`ingresso o eventualmente di soggiorno, fondata sulla non
osservanza delle regolamentazioni nazionali in materia di ingresso e di soggiorno
degli stranieri.
Articolo 97
I dati relativi alle persone scomparse o alle persone che, ai fini della
loro tutela o per prevenire minacce, devono essere provvisoriamente poste
sotto protezione a richiesta dell`autorità competente o
dell`autorità giudiziaria competente della Parte che effettua la
segnalazione, sono inseriti affinchè le autorità di polizia
comunichino il luogo di soggiorno alla Parte che effettua la segnalazione
o possano, qualora la legislazione nazionale lo consenta, porre le suddette
persone sotto protezione per impedire loro di proseguire il viaggio. Questa
disposizione si applica in particolare ai minori ed alle persone che devono
essere internate per decisione di un'autorità competente. Se la persona
di cui trattasi è maggiorenne, la comunicazione è subordinata
al suo consenso.
Articolo 98
1. I dati relativi ai testimoni, alle persone citate a comparire dinanzi
all'autorità giudiziaria nell'ambito di un procedimento penale per
rispondere di fatti che sono stati loro ascritti, o relativi alle persone
alle quali deve essere notificata una sentenza penale o una richiesta di
presentarsi per subire una pena privativa della libertà sono inseriti,
a richiesta dell'autorità giudiziaria competente, ai fini della
comunicazione del luogo di soggiorno o del domicilio.
2 Le informazioni richieste saranno comunicate alla Parte richiedente
conformemente alla legislazione nazionale ed alle vigenti Convenzioni relative
all' assistenza giudiziaria in materia penale.
Articolo 99
1. I dati relativi alle persone o ai veicoli sono inseriti, nel rispetto
del diritto nazionale della Parte contraente che effettua la segnalazione,
ai fini di una sorveglianza discreta o di un controllo specifico, conformemente
al paragrafo 5.
2. Tale segnalazione può essere effettuata ai fini della repressione
di infrazioni penali e per prevenire minacce alla sicurezza pubblica:
a. qualora esistano indizi concreti che facciano supporre che la persona
in questione intende commettere o commette numerosi fatti punibili di estrema
gravità oppure,
b. qualora la valutazione globale dell'interessato, in particolare sulla
base dei reati commessi sino a quel momento, permetta di supporre che egli
commetterà anche in avvenire fatti punibili di estrema gravità.
3. Inoltre, la segnalazione può essere effettuata conformemente al
diritto nazionale, a richiesta delle autorità competenti per la sicurezza
dello Stato qualora indizi concreti lascino supporre che le informazioni
di cui al paragrafo 4 sono necessarie per prevenire una minaccia grave
proveniente dall'interessato o altre minacce gravi per la sicurezza interna
ed esterna dello Stato. La Parte contraente che effettua la segnalazione
deve consultare preventivamente le altre Parti contraenti.
4. Nel quadro della sorveglianza discreta, le seguenti informazioni possono
totalmente o in parte, essere raccolte e trasmesse all'autorità che
effettua la segnalazione, in occasione di controlli alla frontiera o di altri
controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese:
a. il fatto che siano stati trovati la persona o il veicolo segnalati;
b. il luogo, il momento o il motivo della verifica;
c. l'itinerario e la destinazione del viaggio;
d. le persone che accompagnano l`interessato o gli occupanti del veicolo;
e. il veicolo usato;
f. gli oggetti trasportati;
g. le circostanze in cui la persona o il veicolo sono stati trovati.
In fase di raccolta di tali informazioni, occorrera` fare in modo di non
mettere in pericolo il carattere discreto della sorveglianza.
5. Nel quadro del controllo specifico di cui al paragrafo 1, le persone,
i veicoli e gli oggetti trasportati possono essere perquisiti conformemente
al diritto nazionale, per la finalità di cui ai paragrafi 2 e 3. Se
la legge di una Parte contraente non autorizza il controllo specifico, esso
viene automaticamente convertito, per detta Parte contraente, in sorveglianza
discreta.
6. Una Parte contraente richiesta può aggiungere alla segnalazione
nell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen
un indicazione tesa a vietare, fino alla sua cancellazione, l'esecuzione
della condotta da eseguire in applicazione della segnalazione ai fini della
sorveglianza discreta o del controllo specifico. L'indicazione deve essere
cancellata al piu` tardi entro ventiquattro ore dall'inserimento della
segnalazione, a meno che detta Parte contraente rifiuti la condotta richiesta
per motivi giuridici o per speciali ragioni di opportunità. Fatta
salva una indicazione o una decisione di rifiuto, le altre Parti contraenti
possono eseguire la condotta richiesta tramite segnalazione.
Articolo 100
1. I dati relativi agli oggetti ricercati a scopo di sequestro o di prova
in un procedimento penale sono inseriti nel Sistema di Informazione Schengen.
2. Qualora dall'interrogazione emerga l'esistenza di una segnalazione per
un oggetto rinvenuto, l'autorità che la constata si mette in c ontatto
con l'autorità che ha effettuato la segnalazione per conco rdare le
misure necessarie. A tale scopo, possono altresì essere t rasmessi
dei dati personali, conformemente alla presente Convenzione. Le misure che
dovrà prendere la Parte contraente che ha rinvenuto l'o ggetto dovranno
essere conformi al suo diritto nazionale.
3. Sono inserite le categorie di oggetti indicate in appresso:
a. veicoli a motore di cilindrata superiore a 50 cc rubati, altrimenti sottratti
o smarriti;
b. rimorchi e roulotte di peso a vuoto superiore a 750 kg rubati, altrimenti
sottratti o smarriti;
c. armi da fuoco rubate, altrimenti sottratte o smarrite;
d. documenti intatti rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
e. documenti d'identità rilasciati (passaporti, carte d'identità,
patenti di guida) rubati, altrimenti sottratti o smarriti;
f. banconote (banconote registrate).
Articolo 101
1. L'accesso ai dati inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen e il diritto
di consultarli - direttamente sono riservati esclusivamente alle autorità
competenti in materia di:
a. controlli alle frontiere;
b. altri controlli di polizia e doganali effettuati all'interno del Paese
e relativo coordinamento.
2. Inoltre, l'accesso ai dati inseriti conformemente all'articolo 96 ed il
diritto di consultarli direttamente possono essere esercitati dalle
autorità competenti per il rilascio dei visti, dalle autorità
centrali competenti per l'esame delle domande di visti e dalle autorità
competenti per il rilascio dei documenti di soggiorno e per l` amministrazione
degli stranieri nei quadro dell`applicazione delle disposizioni in materia
di circolazione delle persone previste dalla presente Convenzione. L'accesso
ai dati è disciplinato dal diritto nazionale di ciascuna Parte contraente.
3. Gli utenti possono consultare soltanto i dati necessari per l`assorbimento
dei propri compiti.
4. Ciascuna Parte contraente comunica al Comitato esecutivo l`elenco delle
autorità competenti, autorizzate a consultare direttamente i dati
inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen.
L'elenco indica per ciascuna autorità i dati che essa può
consultare e per quali compiti.
CAPITOLO TERZO
Protezione dei dati personali e sicurezza dei dati nel quadro del Sistema
d'Informazione Schengen
Articolo 102
1. Le Parti contraenti possono utilizzare i dati di cui agli articoli da
95 a 100 soltanto ai fini enunciati per ciascuna delle segnalazioni di cui
ai detti articoli.
2. I dati possono essere duplicati soltanto per fini tecnici, semprechè
l`operazione sia necessaria per la consultazione diretta da parte delle
autorità di cui all'articolo 101. Le segnalazioni di altre Parti
contraenti non possono essere trasferite dalla sezione nazionale del Sistema
d'Informazione Schengen in altri archivi di dati nazionali.
3. Nell'ambito delle segnalazioni di cui agli articoli da 95 a 100 della
presente Convenzione, ogni deroga al paragrafo 1, per passare da un tipo
di segnalazione ad un altro, deve essere giustificata dalla necessità
di prevenire una minaccia grave imminente per l'ordine pubblico e la sicurezza
pubblica, per gravi ragioni di sicurezza dello Stato o ai fini della prevenzione
di un fatto punibile grave. A tale scopo deve essere ottenuta I' autorizzazione
preventiva della Parte contraente che effettua la segnalazione.
4. I dati non potranno essere utilizzati a scopi amministrativi.
In deroga, i dati inseriti conformemente all'articolo 96 potranno essere
utilizzati, conformemente al diritto nazionale di ciascuna Parte contraente,
soltanto per gli scopi di cui all'articolo 101, paragrafo 2.
5. Qualsiasi utilizzazione dei dati non conforme ai paragrafi da 1 a 4 sarà
considerata uno sviamento di finalità alla luce del diritto nazionale
di ciascuna Parte contraente.
Articolo 103
Ciascuna Parte contraente provvede affinchè una trasmissione in media
su dieci di dati personali sia registrata nella sezione nazionale del Sistema
d' Informazione Schengen dall'organo di gestione dell'archivio, ai fini del
controllo dell`ammissibilità dell`interrogazione. La registrazione
può essere utilizzata soltanto a questo scopo e deve essere cancellata
dopo sei mesi.
Articolo 104
1. Fatte salve condizioni piu` rigorose previste dalla presente Convenzione,
alla segnalazione si applica il diritto nazionale della Parte contraente
che la effettua.
2. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari,
il diritto di ciascuna Parte contraente è applicabile ai dati inseriti
nella sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
3. Semprechè la presente Convenzione non preveda disposizioni particolari
riguardanti l'esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, è
applicabile il diritto nazionale della Parte contraente richiesta che esegue
la condotta. Se la presente Convenzione prevede disposizioni particolari
di esecuzione della condotta richiesta con la segnalazione, le competenze
in tale materia sono disciplinate dal diritto nazionale della Parte contraente
richiesta. Se la condotta richiesta non può essere eseguita, la Parte
contraente richiesta ne informa senza indugio la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione
Articolo 105
La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è responsabile
dell'esattezza, dell'attualità e della liceità dell`inserimento
dei dati nel Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo 106
Soltanto la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione è
autorizzata a modificare, completare, rettificare o cancellare i dati da
essa introdotti.
2. Se una delle Parti contraenti che non ha effettuato la segnalazione in
possesso di indizi che fanno supporre che un dato contiene errori di diritto
o di fatto, ne avverte al piu` presto la Parte contraente che ha effettuato
la segnalazione; quest` ultima deve obbligatoriamente verificare la comunicazione
e, se necessario, correggere o cancellare senza indugio il dato.
3. Se le Parti contraenti non possono giungere ad un accordo, la Parte contraente
che non è all'origine della segnalazione sottopone per un parere il
caso all'autorità di controllo comune cui all'articolo 115, paragrafo
1.
Articolo 107
Qualora una persona sia stata già oggetto di una segnalazione nel
Sistema di Informazione Schengen, la Parte contraente che inserisce un`ulteriore
segnalazione si accorda con la Parte contraente che ha inserito la prima
segnalazione in merito all`integrazione delle segnalazioni. A tale scopo
le Parti contraenti possono anche adottare disposizioni generali.
Articolo 108
1. Ciascuna Parte contraente designa un`autorità che ha la competenza
centrale per la sezione nazionale del Sistema d`Informazione Schengen.
2. Ciascuna Parte contraente effettua le proprie segnalazioni per il tramite
di tale autorità.
3. La suddetta autorità è responsabile del corretto funzionamento
della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen, e prende le
misure atte a garantire l'osservanza delle disposizioni della presente
Convenzione.
4. Le Parti contraenti si informano reciprocamente tramite l` autorità
di cui al paragrafo 1.
Articolo 109
1. Il diritto di ciascuno di accedere ai dati che lo riguardano inseriti
nel Sistema d'Informazione Schengen è esercitato nel rispetto del
diritto della Parte contraente presso la quale l`interessao lo fa valere.
Ove previsto dal proprio diritto, l'autorità nazionale di controllo
prevista all'articolo 114, paragrafo 1 decide se ed in base a quali
modalità comunicare informazioni. Una Parte contraente che non ha
effettuato la segnalazione può Comunicare informazioni su tali dati
soltanto se ha preventivamente dato la possibilità alla Parte contraente
che ha effettuato la segnalazione di prendere posizione.
2. La comunicazione dell'informazione alla persona interessata è rifiutata
se essa può nuocere all'esecuzione di un compito legale indicato nella
segnalazione o ai fini della tutela dei diritti e delle libertà altrui.
Essa è respinta in ogni caso durante il periodo di segnalazione a
fini di sorveglianza discreta.
Articolo 110
Ciascuno può far rettificare dati che lo riguardano contenenti errori
di fatto o far cancellare dati che lo riguardano contenenti errori di diritto.
Articolo 111
1. Chiunque può adire, nel territorio di ciascuna Parte contraente,
la giurisdizione o l'autorità competente in base al diritto nazionale,
con un azione, in particolare, di rettifica, di cancellazione, di informazione
o di indennizzo, relativamente ad una segnalazione che lo riguarda.
2. Le Parti contraenti si impegnano reciprocamente ad eseguire le decisioni
definitive prese dalle giurisdizioni o dalle autorità di cui al paragrafo
1, fatte salve le disposizioni dell'articolo 116.
Articolo 112
1. I dati personali inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen ai fini
della ricerca di persone sono conservati esclusivamente per il periodo necessario
ai fini per i quale sono stati forniti.
Al massimo tre anni dopo il loro inserimento, la Parte contraente che ha
effettuato la segnalazione deve esaminare la necessità di conservarli.
Il termine è ridotto ad un anno per le segnalazioni di cui all'articolo
99.
2. Ciascuna Parte contraente fissa, eventualmente, tempi di esame piu` brevi
conformemente al proprio diritto nazionale.
3. L'unità di supporto tecnico del Sistema d` Informazione Schengen
segnala automaticamente alle Parti contraenti la cancellazione programmata
nel sistema, con un preavviso in media di un mese.
4. La Parte contraente che ha effettuato la segnalazione può nel periodo
di esame, decidere di mantenerla, ove ciò sia necessario per gli scopi
che sono alla base della segnalazione stessa. Il prolungamento della segnalazione
deve essere comunicato all'unità di supporto tecnico. Le disposizioni
del paragrafo 1 si applicano alla segnalazione prolungata.
Articolo 113
1. I dati diversi da quelli di cui all'articolo 112 sono conservati per un
periodo massimo di dieci anni, i dati relativi ai documenti d'identità
rilasciati ed alle banconote registrate per un massimo di cinque anni e quelli
relativi ai veicoli a motore, ai rimorchi ed alle roulotte per un massimo
di tre anni.
2. I dati cancellati sono conservati per un altro anno presso l'unità
di supporto tecnico. Durante questo periodo, essi possono essere consultati
soltanto ai fini del controllo a posteriori della loro esattezza e della
liceità del loro inserimento.
Successivamente, essi debbono essere distrutti.
Articolo 114
1. Ciascuna Parte contraente designa un'autorità di controllo incaricata,
nel rispetto del diritto nazionale, di esercitare un controllo indipendente
dell'archivio della sezione nazionale del Sistema d'Informazione Schengen
e di verificare che l'elaborazione e l`utilizzazione dei dati ivi inseriti
non leda i diritti della persona interessata. A tale scopo l'autorità
di controllo ha l`accesso all'archivio della sezione nazionale del Sistema
d'Informazione Schengen.
2. Chiunque ha il diritto di chiedere alle autorità di controllo di
verificare i dati che lo riguardano inseriti nel Sistema d'Informazione Schengen
nonchè l'utilizzazione che ne viene fatta. Tale diritto è
disciplinato dal diritto nazionale della Parte contraente presso la quale
è presentata la domanda. Se i dati sono stati inseriti da un'altra
Parte contraente, il controllo è effettuato in stretto coordinamento
con l'autorità di controllo di detta Parte.
Articolo 115
Al fine di esercitare il controllo dell'unità di supporto tecnico
del Sistema di Informazione Schengen è istituita un'autorità
di controllo comune. Tale autorità è composta da due rappresentanti
di ciascuna autorità nazionale di controllo.Ciascuna Parte contraente
dispone di un voto deliberante.Il controllo è esercitato conformemente
alle disposizioni della presente Convenzione, della Convenzione del Consiglio
d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi
del trattamento automatizzato dei dati di natura personale, tenendo conto
della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del comitato dei Ministri
del Consiglio d'Europa tendente a regolamentare l'utilizzazione dei dati
di natura personale nel settore della polizia e conformemente al diritto
nazionale della Parte contraente responsabile dell'unità di supporto
tecnico.
2. L'autorità di controllo comune ha il compito di verificare la corretta
esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione da parte dell
`unità di supporto tecnico del Sistema d`Informazione Schengen. A
tale scopo essa ha accesso all'unitá.
3. L'autorità di controllo comune è del pari competente ad
analizzare le difficoltà di applicazione o di interpretazione che
possono sorgere dall'utilizzazione del Sistema d'Informazione Schengen, a
studiare i problemi che possono presentarsi nell'esercizio del controllo
indipendente effettuato dalle autorità di controllo nazionali delle
Parti contraenti ovvero nell'esercizio del diritto di accesso al Sistema,
nonchè ad elaborare proposte armonizzate allo scopo di trovare soluzioni
comuni ai problemi esistenti.
4. Le relazioni preparate dall'autorità di controllo comune sono trasmesse
agli organi ai quali pervengono le relazioni delle Autorità di controllo
nazionali.
Articolo 116
1. Ciascuna Parte contraente è responsabile, conformemente al proprio
diritto nazionale, dei danni causati ad una persona in seguito all'uso
dell'archivio nazionale del Sistema d'Informazione Schengen. La disposizione
si applica anche quando i danni siano stati causati dalla Parte contraente
che ha effettuato la segnalazione, avendo essa inserito dati contenenti errori
di diritto o di fatto.
2. Se la Parte contraente contro la quale è promossa un'azione non
è la Parte contraente che ha effettuato la segnalazione, quest` ultima
è tenuta al rimborso, su richiesta, delle somme versate a titolo di
risarcimento, a meno che i dati non siano stati utilizzati dalla Parte contraente
richiesta in violazione della presente Convenzione.
Articolo 117
1. Per quanto riguarda il trattamento automatizzato di dati personali trasmessi
in applicazione del presente titolo, ciascuna Parte contraente prenderà,
al piu` tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione,
le disposizioni nazionali necessarie per raggiungere un livello di protezione
dei dati di natura personale almeno uguale a quello derivante dai principi
della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione
delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura
personale, e nel rispetto della Raccomandazione R 15 (87) del 17 settembre
1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare
l'uso dei dati di natura personale nel settore della polizia.
2. La trasmissione di dati di natura personale prevista dal presente titolo
potrà avvenire soltanto quando le disposizioni sulla protezione dei
dati personali previste nel paragrafo 1 saranno entrate in vigore nel territorio
delle Parti contraenti interessate dalla trasmissione.
Articolo 118
1. Ciascuna Parte contraente si impegna ad adottare, per la sezione nazionale
del Sistema d'Informazione Schengen, le misure atte:
a. ad impedire alle persone non autorizzate l'accesso alle apparecchiature
utilizzate per il trattamento di dati di natura personale (controlli all'
ingresso delle installazioni)
b. ad impedire che supporti di dati possano essere letti, copiati, modificati
o asportati da persone non autorizzate (controllo dei supporti di dati);
c. ad impedire che nell'archivio siano inseriti senza autorizzazione, dei
dati di natura personale e che di tali dati sia presa visione, o che siano
modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo dell'inserimento);
d. ad impedire che persone non autorizzate utilizzino i sistemi di elaborazione
automatizzata di dati mediante apparecchiature per la trasmissione di dati
(controllo dell`utilizzazione);
e. a garantire che, ai fini dell'uso di un sistema di trattamento automatizzato
di dati, le persone autorizzate possano accedere esclusivamente ai dati di
loro competenza (controllo dell'accesso);
f. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a quali
autorità possono essere trasmessi dati di natura personale mediante
apparecchiature di trasmissione di dati (controllo della trasmissione);
g. a garantire la possibilità di verificare ed accertare a posteriori
quali dati di natura personale sono stati introdotti nei sistemi di trattamento
automatizzato di dati, il momento dell` inserimento e la persona che lo ha
effettuato (controllo dell`introduzione);
h. ad impedire che, all'atto della trasmissione di dati di natura personale
nonchè del trasporto di supporti di dati, essi possano essere letti,
copiati, modificati o cancellati senza autorizzazione (controllo del trasporto).
2. Ciascuna Parte contraente deve prendere misure particolari per garantire
la sicurezza dei dati quando questi vengano trasmessi a servizi situati al
di fuori dei territori delle Parti contraenti. Tali misure devono essere
comunicate all'autorità di controllo comune.
3. Ciascuna Parte contraente può designare, per il trattamentodi dati
della propria sezione del Sistema d'Informazione Schengen, soltanto persone
in possesso di speciali qualifiche e soggette a controlli di sicurezza.
4. La Parte contraente responsabile dell'unità di supporto tecnico
del Sistema d'Informazione Schengen adotta per quest'ultimo le misure previste
dai paragrafi 1, 2 e 3.
CAPITOLO QUARTO
Ripartizione dei costi del Sistema d'Informazione Schengen.
Articolo 119
1. Le Parti contraenti sostengono in comune i costi d'installazione e di
utilizzazione dell'unità di supporto tecnico di cui all' articolo
92, paragrafo 3, compresi i costi di cablaggio per il collegamento delle
sezioni nazionali del Sistema d' Informazione Schengen con l'unità
di supporto tecnico. La quota di ciascuna Parte è determinata in base
all'aliquota relativa a ciascuna Parte contraente della base uniforme
dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell`articolo 2, primo paragrafo,
lettera c) della decisione del Consiglio delle Comunità Europee del
24 giugno 1988 concernente il sistema delle risorse proprie delle Comunità.
2. I costi di installazione e di utilizzazione della sezione nazionale del
Sistema di Informazione Schengen sono sostenuti individualmente da ciascuna
Parte contraente.
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