TITOLO V
Trasporto e circolazione delle merci
Articolo 120
1. Le Parti contraenti vigileranno congiuntamente affinchè le proprie
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative non ostacolino
in maniera ingiustificata la circolazione delle merci alle frontiere interne.
2. Le Parti contraenti facilitano la circolazione delle merci alle frontiere
interne espletando le formalità connesse con divieti e restrizioni
all'atto dello sdoganamento delle merci per l`immissione al consumo. A scelta
dell'interessato, lo sdoganamento può essere effettuato all'interno
del paese o alla frontiera interna. Le Parti contraenti faranno in modo di
promuovere lo sdoganamento all'interno del paese.
3. Se per taluni settori gli snellimenti di cui al paragrafo 2 non possono
essere realizzati in tutto o in parte, le Parti contraenti si adopereranno
per attuarne le condizioni tra di loro o nell'ambito delle Comunità
Europee.Il presente paragrafo si applica in particolare al controllo dell`
osservanza delle regolamentazioni relative alle autorizzazioni di trasporto
ed ai controlli tecnici riguardanti i mezzi di trasporto, ai controlli veterinari
e di polizia veterinaria, ai controlli sanitari veterinari, ai controlli
fitosanitari nonchè ai controlli relativi ai trasporti di merci pericolose
e di rifiuti.
4. Le Parti contraenti si adopereranno per armonizzare le formalità
relative alla circolazione delle merci alle frontiere esterne e per controllarne
l'osservanza in base a principi uniformi. A tal fine le Parti contraenti
collaboreranno strettamente in seno al Comitato esecutivo, a livello di
Comunità europee e di altri organismi internazionali.
Articolo 121
1. Le Parti contraenti rinunciano, nel rispetto del diritto comunitario,
ai controlli ed alla presentazione dei certificati fitosanitari previsti
dal diritto comunitario per taluni vegetali e prodotti vegetali.Il Comitato
esecutivo adotta l'elenco dei vegetali e prodotti vegetali ai quali si applica
la semplificazione prevista nella prima fase. Esso può modificare
tale elenco fissa la data di entrata in vigore della modifica. Le Parti
contraenti si informano reciprocamente delle misure prese.
2. In caso di pericolo di introduzione o propagazione di organismi nocivi,
una Parte contraente può chiedere la temporanea reintroduzione delle
misure di controllo prescritte dal diritto comunitario ed applicarle. Essa
ne avvertirà immediatamente le altre Parti contraenti per iscritto,
motivando la sua decisione.
3. Il certificato fitosanitario può continuare ad essere utilizzato
come certificato richiesto ai sensi della legge relativa alla protezione
delle specie.
4. A richiesta, l'autorità competente rilascia un certificato
fitosanitario quando la spedizione è destinata, in tutto o in parte,
alla riesportazione, nella misura in cui siano rispettati i requisiti
fitosanitari per i vegetali o i prodotti vegetali interessati.
Articolo 122
1. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione per garantire la sicurezza
del trasporto di merci pericolose e si impegnano ad armonizzare le disposizioni
nazionali adottate in applicazione delle vigenti Convenzioni internazionali.
Inoltre esse si impegnano, in particolare, al fine di mantenere il livello
di sicurezza attuale,
a. ad armonizzare i requisiti in materia di qualifica professionale degli
autisti;
b. ad armonizzare le modalità e l'intensità dei controlli
effettuati durante il trasporto e presso le imprese;
c. ad armonizzare la qualificazione delle infrazioni e le disposizioni di
legge relative alle sanzioni applicabili;
d. ad assicurare uno scambio permanente di informazioni e di esperienze fatte
nell` attuazione delle misure e dei controlli.
2. Le Parti contraenti rafforzano la loro cooperazione allo scopo di effettuare
i controlli del trasferimento di rifiuti pericolosi e non pericolosi attraverso
le frontiere interne.A tal fine, esse si adopereranno per adottare una posizione
comune per quanto riguarda la modifica delle direttive comunitarie relative
al controllo ed alla gestione del trasferimento di rifiuti pericolosi ed
elaborare atti comunitari relativi ai rifiuti non pericolosi, allo scopo
di creare un`infrastruttura di smaltimento sufficiente e di fissare norme
di smaltimento armonizzate a un livello elevato.In attesa di una normativa
comunitaria sui rifiuti non pericolosi, i controlli del trasferimento di
detti rifiuti saranno effettuati in base ad una procedura speciale che consenta
all'atto del loro trattamento di controllarne il trasferimento a destinazione.Le
disposizioni del paragrafo 1, seconda frase sono ugualmente applicabili al
presente paragrafo.
Articolo 123
1. Le Parti contraenti si impegnano a concertarsi allo scopo di abolire tra
di loro l`obbligo, attualmente in vigore, di presentare una licenza di
esportazione dei prodotti e delle tecnologie strategiche industriali, e,
ove necessario, di sostituire tale licenza con una procedura flessibile,
semprechè il paese di prima destinazione e di destinazione finale
sia una Parte contraente.
Fatte salve dette ,concertazioni, e al fine di garantire l` efficacia dei
controlli che dovessero essere necessari, le Parti contraenti si adopereranno,
cooperando strettamente tramite un meccanismo di coordinamento, per procedere
agli scambi di informazioni utili tenendo conto della regolamentazione nazionale.
2. Per quanto riguarda i prodotti diversi dai prodotti e dalle tecnologie
strategiche industriali di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti si
adopereranno per far espletare le formalità di esportazione all'interno
del paese e per armonizzare le proprie procedure di controllo.
3. Nel contesto degli obiettivi definiti nei precedenti paragrafi 1 e 2,
le Parti contraenti avvieranno consultazioni con gli altri partner interessati.
Articolo 124
Il numero e l'intensità dei controlli delle merci nella circolazione
dei viaggiatori alle frontiere interne sono ridotti al livello minimo possibile.
La loro progressiva riduzione e la loro soppressione definitiva dipendono
dall'aumento graduale delle franchigie per viaggiatori e dalla futura evoluzione
delle prescrizioni applicabili alla circolazione transfrontiera dei viaggiatori.
Articolo 125
1. Le Parti contraenti concludono accordi in merito al distacco di funzionari
di collegamento,delle proprie amministrazioni doganali.
2. Il distacco di funzionari di collegamento ha lo scopo di promuovere ed
accelerare la cooperazione tra le Parti contraenti in generale specialmente
nel contesto delle Convenzioni esistenti e degli atti comunitari in materia
di mutua assistenza.
3. I funzionari di collegamento esplicano funzioni consultive e di assistenza.
Non sono legittimati ad adottare di propria iniziativa provvedimenti di
amministrazione doganale. Forniscono informazioni ed adempiono ai propri
compiti nell'ambito delle istruzioni impartite loro dalla Parte contraente
di origine.
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