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TITOLO VI


Protezione dei dati di natura personale

Articolo 126

1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato dei dati di natura personale, trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente adotterà, al piu` tardi al momento dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura personale.

2. La trasmissione dei dati di natura personale prevista dalla presente Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore delle disposizioni per la protezione dei dati di natura personale di cui al paragrafo 1 nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione.

3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati di natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni:

a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la trasmissione; la loro utilizzazione per altri fini possibile soltanto conl`autorizzazione preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della legislazione della Parte contraente destinataria;l`autorizzazione può essere concessa semprechè sia consentita dal diritto nazionale della Parte contraente che li trasmette;

b. i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie, dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell'ambito delle finalità di cui alla lettera a;

c. la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza; se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie debbono essere informate senza indugio; quest` ultima o queste ultime devono correggerli o distruggerli o menzionarne l'inesattezza o indicare che non avrebbero dovuto essere trasmessi;

d. una Parte contraente non può invocare il fatto che un'altra Parte contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona lesa; se la Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione a causa della utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di indennizzo dalla Parte contraente destinataria;

e. la trasmissione e la ricezione dei dati personali devono essere registrate nell`archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sonoinseriti;

f. L`Autorità di controllo comune di cui all' articolo 115 può a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà di applicazione e di interpretazione del presente articolo.

4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo II. Capitolo 7 e nel Titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5.

Articolo 127

1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione, dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente, le disposizioni dell' articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.

2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 126, paragrafo 1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente in applicazione della presente Convenzione, l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione del punto e, è applicabile. Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:

a. la trasmissione e la ricezione dei dati personali sono registrate per iscritto; quest`obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;

b. la Parte contraente destinataria garantisce, per l`utilizzazione dei dati trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio diritto per l`utilizzazione di dati di natura simile;

c. l'accesso ai dati e le condizioni alle quali concesso sono disciplinati dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata presenta la domanda.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo Il, Capitolo 7, al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5 e al Titolo IV.

Articolo 128

1. La trasmissione dei dati personali prevista dalla presente convenzione potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione relativamente al trattamento dei dati personali negli archivi.

2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto una autorità di controllo di esercitare in uno o piu` settori un controllo indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa autorità di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni del presente Titolo nei settori in questione.

3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista al Titolo Il, Capitolo 7 e al Titolo III, Capitoli 2, 3,4 e 5.

Articolo 129

In relazione alla trasmissione dei dati di natura personale in applicazione del Titolo III, Capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione dei dati di natura personale che rispetti i principi della Raccomandazione R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa tendente a regolare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione dell'articolo 46, si applicano le disposizioni seguenti:

a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto delle condizioni imposte da questa Parte;

b. i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà essere effettuata soltanto previa autorizzazione preventiva della Parte contraente che li fornisce;

c. a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente che trasmette i dati dell'uso che ne è stato fatto dei risultati ottenuti mediante i dati trasmessi.

Articolo 130

Se dei dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario di collegamento di cui all'articolo 47 all`articolo 125, le disposizioni del presente Titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette i dati alla Parti contraente che lo ha distaccato nel territorio dell'altra Parti contraente.


 
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