TITOLO VI
Protezione dei dati di natura personale
Articolo 126
1. Per quanto concerne il trattamento automatizzato dei dati di natura personale,
trasmessi in applicazione della presente Convenzione, ciascuna Parte contraente
adotterà, al piu` tardi al momento dell'entrata in vigore della presente
Convenzione, le disposizioni nazionali necessarie per ottenere un livello
di protezione dei dati personali almeno pari a quello derivante dai principi
della Convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 sulla protezione
delle persone nei riguardi del trattamento automatizzato dei dati di natura
personale.
2. La trasmissione dei dati di natura personale prevista dalla presente
Convenzione potrà aver luogo soltanto dopo l'entrata in vigore delle
disposizioni per la protezione dei dati di natura personale di cui al paragrafo
1 nel territorio delle Parti contraenti interessate alla trasmissione.
3. Inoltre, per quanto riguarda il trattamento automatizzato dei dati di
natura personale trasmessi in applicazione della presente Convenzione, si
applicano le seguenti disposizioni:
a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente
per i fini per i quali la presente Convenzione ne prevede la trasmissione;
la loro utilizzazione per altri fini possibile soltanto conl`autorizzazione
preventiva della Parte contraente che li trasmette e nel rispetto della
legislazione della Parte contraente destinataria;l`autorizzazione può
essere concessa semprechè sia consentita dal diritto nazionale della
Parte contraente che li trasmette;
b. i dati possono essere utilizzati soltanto dalle autorità giudiziarie,
dai servizi e dagli organi che assolvono un compito o una funzione nell'ambito
delle finalità di cui alla lettera a;
c. la Parte contraente che trasmette i dati deve vigilare sulla loro esattezza;
se essa constata, di propria iniziativa o in seguito ad una richiesta della
persona interessata, che i dati trasmessi sono inesatti o che gli stessi
non avrebbero dovuto essere comunicati, la o le Parti contraenti destinatarie
debbono essere informate senza indugio; quest` ultima o queste ultime devono
correggerli o distruggerli o menzionarne l'inesattezza o indicare che non
avrebbero dovuto essere trasmessi;
d. una Parte contraente non può invocare il fatto che un'altra Parte
contraente abbia trasmesso dati inesatti per sottrarsi alla responsabilità
che ad essa deriva dal proprio diritto nazionale nei confronti di una persona
lesa; se la Parte contraente destinataria è tenuta alla riparazione
a causa della utilizzazione dei dati inesatti trasmessi, la Parte contraente
che li ha trasmessi rimborsa integralmente le somme versate a titolo di
indennizzo dalla Parte contraente destinataria;
e. la trasmissione e la ricezione dei dati personali devono essere registrate
nell`archivio dal quale essi provengono ed in quello in cui sonoinseriti;
f. L`Autorità di controllo comune di cui all' articolo 115 può
a richiesta di una Parte contraente, esprimere un parere sulle difficoltà
di applicazione e di interpretazione del presente articolo.
4. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista
al Titolo II. Capitolo 7 e nel Titolo IV. Il paragrafo 3 non si applica alla
trasmissione dei dati prevista al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5.
Articolo 127
1. Quando, in applicazione delle disposizioni della presente Convenzione,
dati personali sono trasmessi ad un'altra Parte contraente, le disposizioni
dell' articolo 126 si applicano alla trasmissione dei dati provenienti da
un archivio non automatizzato ed al loro inserimento in un archivio analogo.
2. Quando, in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 126, paragrafo
1, o dal paragrafo 1 del presente articolo, dati personali sono trasmessi
ad un'altra Parte contraente in applicazione della presente Convenzione,
l'articolo 126, paragrafo 3, ad eccezione del punto e, è applicabile.
Si applicano inoltre le seguenti disposizioni:
a. la trasmissione e la ricezione dei dati personali sono registrate per
iscritto; quest`obbligo non si applica qualora non sia necessario, ai fini
della loro utilizzazione, registrare i dati, in particolare qualora gli stessi
non siano utilizzati o lo siano per brevissimo tempo;
b. la Parte contraente destinataria garantisce, per l`utilizzazione dei dati
trasmessi, un livello di protezione almeno pari a quello previsto dal proprio
diritto per l`utilizzazione di dati di natura simile;
c. l'accesso ai dati e le condizioni alle quali concesso sono disciplinati
dal diritto nazionale della Parte contraente alla quale la persona interessata
presenta la domanda.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista
al Titolo Il, Capitolo 7, al Titolo III, Capitoli 2, 3, 4 e 5 e al Titolo
IV.
Articolo 128
1. La trasmissione dei dati personali prevista dalla presente convenzione
potrà aver luogo solo quando le Parti contraenti interessate alla
trasmissione avranno incaricato una autorità di controllo nazionale
di esercitare un controllo indipendente sul rispetto delle disposizioni degli
articoli 126 e 127 e delle disposizioni adottate per la loro applicazione
relativamente al trattamento dei dati personali negli archivi.
2. Se una Parte contraente ha incaricato, conformemente al proprio diritto
una autorità di controllo di esercitare in uno o piu` settori un controllo
indipendente sul rispetto di disposizioni in materia di protezione dei dati
personali non inseriti in un archivio, tale Parte contraente incarica questa
autorità di sorvegliare l'osservanza delle disposizioni del presente
Titolo nei settori in questione.
3. Il presente articolo non si applica alla trasmissione dei dati prevista
al Titolo Il, Capitolo 7 e al Titolo III, Capitoli 2, 3,4 e 5.
Articolo 129
In relazione alla trasmissione dei dati di natura personale in applicazione
del Titolo III, Capitolo 1, le Parti contraenti si impegnano, fatte salve
le disposizioni degli articoli 126 e 127, a raggiungere un livello di protezione
dei dati di natura personale che rispetti i principi della Raccomandazione
R (87) 15 del 17 settembre 1987 del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
tendente a regolare l'utilizzazione dei dati di natura personale nel settore
della polizia. Inoltre, per quanto si riferisce alla trasmissione in applicazione
dell'articolo 46, si applicano le disposizioni seguenti:
a. i dati possono essere utilizzati dalla Parte contraente destinataria solamente
per i fini indicati dalla Parte contraente che li fornisce e nel rispetto
delle condizioni imposte da questa Parte;
b. i dati possono essere trasmessi esclusivamente ai servizi ed alle
autorità di polizia; la loro comunicazione ad altri servizi potrà
essere effettuata soltanto previa autorizzazione preventiva della Parte
contraente che li fornisce;
c. a richiesta, la Parte contraente destinataria informa la Parte contraente
che trasmette i dati dell'uso che ne è stato fatto dei risultati ottenuti
mediante i dati trasmessi.
Articolo 130
Se dei dati di natura personale sono trasmessi per il tramite di un funzionario
di collegamento di cui all'articolo 47 all`articolo 125, le disposizioni
del presente Titolo si applicano soltanto quando tale funzionario trasmette
i dati alla Parti contraente che lo ha distaccato nel territorio dell'altra
Parti contraente. |