TITOLO VII
Comitato esecutivo
Articolo 131
1. E' istituito un Comitato esecutivo per l'applicazione della presente
Convenzione.
2. Fatte salve le competenze particolari conferitegli dalla presente Convenzione,
il Comitato esecutivo ha il compito generale di vigilare sulla corretta
applicazione della presente Convenzione.
Articolo 132
1. Ciascuna Parte contraente dispone di un seggio in seno al Comitato esecutivo.
Le Parti contraenti sono rappresentate in seno al Comitato stesso da un ministro
responsabile dell'attuazione della presente Convenzione; egli può
farsi assistere dagli esperti necessari che potranno partecipare alle
deliberazioni.
2. Il Comitato esecutivo decide all' unanimità. Adotta il proprio
regolamento interno; al riguardo può stabilire una procedura scritta
per l'adozione delle decisioni.
3. A richiesta del rappresentante di una Parte contraente, la decisione
definitiva riguardante un progetto sul quale il Comitato esecutivo ha deliberato
può essere rinviata di due mesi al massimo dalla presentazione del
progetto.
4. Il Comitato esecutivo può creare, per preparare le decisioni o
può per altri compiti, Gruppi di lavoro composti da rappresentanti
delle amministrazioni delle Parti contraenti.
Articolo 133
Il Comitato esecutivo si riunisce alternativamente nel territorio di ciascuna
Parte contraente. Esso si riunisce con la frequenza necessaria per la corretta
esecuzione dei suoi compiti.
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