TITOLO VIII
Disposizioni finali
Articolo 134
Le disposizioni della presente Convenzione sono applicabili nella misura
in cui sono compatibili con il diritto comunitario.
Articolo 135
Le disposizioni della presente Convenzione si applicano fatte salve le
disposizioni della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 relativa allo
status dei rifugiati, quale modificata dal Protocollo di New York del 31
gennaio 1967.
Articolo 136
1. Una Parte contraente che intenda condurre negoziati con uno Stato terzo
in materia di controlli alle frontiere ne informa in tempo utile le altre
Parti contraenti.
2. Nessuna Parte contraente concluderà con uno o piu` Stati terzi
accordi relativi alla semplificazione o alla soppressione dei controlli alle
frontiere, senza l'accordo preliminare delle altre Parti contraenti, fatto
salvo il diritto degli Stati membri delle Comunità europee di concludere
in comune tali accordi.
3. Le disposizioni del paragrafo 2 non si applicano agli accordi relativi
al piccolo traffico di frontiera, semprechè detti accordi rispettino
le eccezioni e le modalità fissate in virtú dell' articolo
3, paragrafo 1.
Articolo 137
La presente Convenzione non può essere oggetto di riserve, ad eccezione
di quelle menzionate all'articolo 60.
Articolo 138
Per quanto riguarda la Repubblica francese, le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili soltanto al territorio europeo della Repubblica
francese.
Per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi, le disposizioni della presente
Convenzione sono applicabili soltanto al territorio del Regno in Europa.
Articolo 139
1. La presente Convenzione sarà sottoposta a ratifica, approvazione
o accettazione. Gli strumenti di ratifica, di approvazione o di accettazione
saranno depositati presso il Governo del Granducato di Lussemburgo; quest'ultimo
notificherà il deposito a tutte le Parti contraenti.
2. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del secondo
mese successivo al deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione
o di accettazione. Le disposizioni relative all'istituzione, alle attività
ed alle competenze del Comitato esecutivo si applicano dall'entrata in vigore
della presente Convenzione. Le altre disposizioni si applicano a decorrere
dal primo giorno del terzo mese successivo all'entrata in vigore della presente
Convenzione.
3. Il Governo del Granducato di Lussemburgo notifica la data di entrata in
vigore a tutte le Parti contraenti.
Articolo 140
1. Ogni Stato membro delle Comunità europee può divenire parte
della presente Convenzione. L'adesione forma oggetto di accordo tra tale
Stato e le Parti contraenti.
2. Tale accordo è soggetto a ratifica, approvazione o accettazione,
da parte dello Stato aderente e di ciascuna delle Parti contraenti. Esso
entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al deposito
dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione o di accettazione.
Articolo 141
1. Ciascuna Parte contraente può far pervenire al depositario una
proposta di modifica della presente Convenzione. Il depositario trasmette
la proposta alle altre parti contraenti. A richiesta di una Parte con traente
le Parti contraenti riesaminano le disposizioni della presente Convenzione
per stabilire se, a loro parere, una data circostanza costituisca un cambiamento
fondamentale delle condizioni esistenti al momento dell`entrata in vigore
della presente Convenzione.
2. Le Parti contraenti adottano di comune accordo le modifiche della presente
Convenzione.
3. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo
alla data del deposito dell'ultimo strumento di ratifica, di approvazione
o di accettazione.
Articolo 142
1. Qualora tra gli Stati membri delle Comunità europee siano concluse
convenzioni per la realizzazione di uno spazio senza frontiere interne, le
Parti contraenti si accordano sulle condizioni alle quali le disposizioni
della presente Convenzione sono sostituite o modificate in funzione delle
disposizioni corrispondenti di dette convenzioni.
Le Parti contraenti tengono conto, a tal fine, della circostanza che le
disposizioni della presente Convenzione possono prevedere una cooperazione
maggiore rispetto a quella risultante dalle disposizioni delle suddette
convenzioni.
Le disposizioni contrarie a quelle convenute tra gli Stati membri delle
Comunità europee sono in ogni caso oggetto di adattamento.
2. Le modifiche della presente Convenzione ritenute necessarie dalle Parti
contraenti sono sottoposte a ratifica, approvazione o accettazione. La
disposizione dell'articolo 141, paragrafo 3, è applicabile, fermo
restando che le modifiche non entreranno in vigore prima dell'entrata in
vigore di dette convenzioni tra gli Stati membri delle Comunità
europee.
In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno
apposto le proprie firme in calce alla presente Convenzione.
Fatto a Schengen, il diciannove giugno millenovecentonovanta, nelle lingue
tedesca, francese e olandese, i tre testi facenti egualmente fede, in un
esemplare originale che sarà depositato negli archivi del Governo
del Granducato di Lussemburgo, che provvederà a rimetterne copia conforme
a ciascuna delle Parti contraenti.
Per il Governo del Regno del Belgio
Per il Governo della Repubblica federale di Germania
Per il Governo della Repubblica francese
Per il Governo del Granducato di Lussemburgo
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
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