Testo della legge assegni RD n. 1736/1933

Edizione marzo 2022

REGIO DECRETO 21 dicembre 1933, n. 1736 (in Gazz. Uff., 29 dicembre, n. 300). - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

NB: Per la nuova disciplina sanzionatoria vedi la legge 15 dicembre 1990, n. 386

VITTORIO EMANUELE III


PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE


RE D'ITALIA


Visto il R. decreto-legge 24 agosto 1933, n. 1077, col quale vennero rese esecutive le convenzioni sull'assegno bancario stipulate a Ginevra il 19 marzo 1931;


Visti l'art. 2 della legge 30 dicembre 1923, n. 2814, e l'articolo unico della legge 4 giugno 1931, n. 659;


Sentito il parere della Commissione parlamentare a termini del predetto art. 2;


Udito il Consiglio dei Ministri;


Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia;


Abbiamo decretato e decretiamo:


Art. 1.

Alle disposizioni sull'assegno bancario contenute nel Codice di commercio sono sostituite le norme sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia, allegate al presente decreto e firmate, d'ordine Nostro, dal Ministro Guardasigilli.

Le disposizioni sugli assegni circolari e sui titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia contenute in leggi speciali restano in vigore, in quanto non siano incompatibili con le norme anzidette.

Art. 2.

Le norme approvate col presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 21 dicembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addi' 27 dicembre 1933 - Anno XII

Atti del Governo, registro 342, foglio 173. - MANCINI.

TITOLO I.
Dell'assegno bancario.
CAPO I.
Della emissione e della forma dell'assegno bancario.

Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione speciali dell'istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.

Art. 1.

L'assegno bancario (cheque) contiene:

1° la denominazione di assegno bancario (cheque) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso e' redatto;

2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;

3° il nome di chi e' designato a pagare (trattario);

4° l'indicazione del luogo di pagamento;

5° l'indicazione della data e del luogo dove l'assegno bancario e' emesso;

6° la sottoscrizione di colui che emette l'assegno bancario (traente).

Art. 2.

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come assegno bancario, salvo i casi previsti nei seguenti comma.

In mancanza di indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento. Se piu' luoghi sono indicati accanto al nome del trattario, l'assegno bancario e' pagabile nel luogo indicato per primo.

In mancanza di queste o di ogni altra indicazione, l'assegno bancario e' pagabile nel luogo in cui e' stato emesso, e, se in esso non vi e' uno stabilimento del trattario, nel luogo dove questi ha lo stabilimento principale.

L'assegno bancario in cui non e' indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome del traente.

Art. 3.

L'assegno bancario e' tratto su di un banchiere. Tuttavia il titolo emesso o pagabile fuori del territorio del Regno o di territori soggetti alla sovranita' italiana e' valido come assegno bancario anche se tratto su persona che non sia banchiere.

L'assegno bancario non puo' essere emesso se il traente non abbia fondi disponibili presso il trattario, dei quali abbia diritto di disporre per assegno bancario, e in conformita' di una convenzione espressa o tacita. Il titolo tuttavia vale come assegno bancario anche se non sia osservata tale prescrizione.

Art. 4.

L'assegno bancario non puo' essere accettato. Ogni menzione di accettazione apposta sull'assegno bancario si ha per non scritta.

Ogni menzione di certificazione, conferma, visto e ogni altra equivalente, scritta sul titolo e firmata dal trattario, ha soltanto l'effetto di accertare l'esistenza dei fondi ed impedirne il ritiro da parte del traente prima della scadenza del termine di presentazione.

Art. 5.

L'assegno bancario puo' essere pagabile:

a una persona determinata con o senza l'espressa clausola «all'ordine»;

a una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente;

al portatore.

L'assegno bancario a favore di una persona determinata, con la clausola «o al portatore» ovvero con altra equivalente, vale come assegno bancario al portatore.

L'assegno bancario senza indicazione del prenditore vale come assegno bancario al portatore.

Art. 6.

L'assegno bancario puo' essere all'ordine dello stesso traente.

L'assegno bancario puo' essere tratto per conto di un terzo.

L'assegno bancario non puo' essere tratto sullo stesso traente, salvo che il titolo sia tratto tra diversi stabilimenti di uno stesso traente. In questo caso l'assegno non puo' essere al portatore.

Art. 7.

Qualsiasi promessa d'interessi inserita nell'assegno bancario si ha per non scritta.

Art. 8.

L'assegno bancario puo' essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo, ancorche' il terzo non sia banchiere.

Art. 9.

L'assegno bancario con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.

Se la somma da pagarsi e' scritta piu' di una volta in lettere o in cifre, l'assegno bancario, in caso di differenza, vale per la somma minore.

Art. 10.

Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmato l'assegno bancario o col nome delle quali esso e' stato firmato, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.

Art. 11.

Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.

Art. 12.

Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazione se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola «per assistenza» o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore e' obbligato personalmente.

Art. 13.

Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si puo' obbligare in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.

Art. 14.

Chi appone la firma sull'assegno bancario quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, e' obbligato per effetto dell'assegno bancario come se l'avesse firmato in proprio, e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.

Art. 15.

La facolta' generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.

Art. 16.

Il traente risponde del pagamento. Ogni clausola con la quale si esoneri da tale responsabilita' si ha per non scritta.

CAPO II.
Del trasferimento.

Art. 17.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» e' trasferibile mediante girata.

L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non puo' essere trasferito che nella forma e con gli effetti della Cessione ordinaria.

La girata puo' essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.

Art. 18.

La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata, si ha per non scritta.

La girata parziale e' nulla.

E' egualmente nulla la girata del trattario.

La girata al portatore vale come girata in bianco.

La girata al trattario vale come quietanza, salvo il caso che il trattario abbia diversi stabilimenti e la girata sia fatta ad uno stabilimento diverso da quello sul quale l'assegno bancario e' stato tratto.

Art. 19.

La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.

La girata e' valida ancorche' il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.

Art. 20.

La girata trasferisce tutti i diritti inerenti all'assegno bancario.

Se la girata e' in bianco, il portatore puo':

1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;

2° girare l'assegno bancario di nuovo in bianco o a persona determinata;

3° trasmettere l'assegno bancario a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarlo.

Art. 21.

Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.

Egli puo' vietare una nuova girata; in questo caso non e' responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.

Art. 22.

Il detentore dell'assegno bancario trasferibile per girata e' considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima e' in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco e' seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato l'assegno bancario per effetto della girata in bianco.

Art. 23.

Una girata apposta ad un assegno bancario al portatore rende il girante responsabile secondo le norme sul regresso; ma non trasforma il titolo in un assegno bancario all'ordine.

Art. 24.

Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di un assegno bancario, il nuovo portatore, cui e' pervenuto l'assegno bancario - sia che si tratti di assegno bancario al portatore, sia che si tratti di assegno bancario trasferibile per girata e rispetto al quale il portatore giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nell'articolo 22 - non e' tenuto a consegnarlo se non quando l'abbia acquistato in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandolo.

Art. 25.

La persona contro la quale sia promossa azione in virtu' dell'assegno bancario, non puo' opporre al portatore le eccezioni fondate sui suoi rapporti personali col traente o con i portatori precedenti, a meno che il portatore, acquistando l'assegno bancario, abbia agito scientemente a danno del debitore.

Art. 26.

Se alla girata e' apposta la clausola «valuta per incasso», «per incasso», «per procura» od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore puo' esercitare tutti i diritti inerenti all'assegno bancario, ma non puo' girarlo che per procura.

Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.

Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacita'.

Art. 27.

La girata fatta dopo il protesto o dopo una constatazione equivalente oppure dopo spirato il termine per la presentazione produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.

La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima del protesto o della constatazione equivalente, oppure prima dello spirare del termine indicato nel comma precedente.

CAPO III.
Dell'avallo.

Art. 28.

Il pagamento di un assegno bancario puo' essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.

Questa garanzia puo' essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.

Art. 29.

L'avallo e' apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.

E' espresso con le parole «per avallo» o con ogni altra formula equivalente; e' sottoscritto dall'avallante.

Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore dell'assegno bancario, purche' non si tratti della firma del traente.

L'avallo deve indicare per chi e' dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.

Art. 30.

L'avallante e' obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo e' stato dato.

La sua obbligazione e' valida ancorche' l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.

L'avallante che paga l'assegno bancario acquista i diritti ad esso inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati verso di lui per effetto dell'assegno bancario.

CAPO IV.
Della presentazione e del pagamento.

Art. 31.

L'assegno bancario e' pagabile a vista. Ogni contraria disposizione si ha per non scritta.

L'assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data d'emissione e' pagabile nel giorno di presentazione.

L'assegno bancario puo' essere presentato al pagamento, anche nel caso previsto dall'articolo 34, in forma sia cartacea sia elettronica.

Art. 32.

L'assegno bancario deve essere presentato al pagamento nel termine di otto giorni se e' pagabile nello stesso comune in cui fu emesso; di quindici giorni se pagabile in altro comune del Regno; di trenta giorni se e' pagabile nei territori comunque soggetti alla sovranita' italiana compresi nel bacino del Mediterraneo; di sessanta giorni se e' pagabile negli altri territori soggetti alla sovranita' italiana.

L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale e' pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta giorni, a seconda che il luogo di emissione e quello di pagamento siano nello stesso o in diversi continenti.

A questo effetto gli assegni bancari emessi in un paese d'Europa e pagabili in un paese litoraneo del Mediterraneo o viceversa sono considerati come assegni bancari emessi e pagabili nello stesso continente.

I termini suddetti decorrono dal giorno indicato nell'assegno bancario come data d'emissione.

Art. 33.

Se un assegno bancario e' tratto fra due piazze che hanno calendari diversi, il giorno dell'emissione e' sostituito con quello corrispondente del calendario del luogo di pagamento.

Art. 34.

La presentazione ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.

Art. 35.

L'ordine di non pagare la somma dell'assegno bancario non ha effetto che dopo spirato il termine di presentazione.

In mancanza di tale ordine, il trattario puo' pagare anche dopo spirato detto termine.

Art. 36.

La morte del traente e la sua incapacita' sopravvenuta dopo l'emissione lasciano inalterati gli effetti dell'assegno bancario.

Art. 37.

Il trattario che paga l'assegno bancario puo' esigere che esso gli sia consegnato quietanzato dal portatore.

Il portatore non puo' rifiutare un pagamento parziale.

In caso di pagamento parziale, il trattario puo' esigere che ne sia fatta menzione sull'assegno bancario e gliene sia data quietanza.

Art. 38.

Il trattario che paga un assegno bancario trasferibile per girata e' tenuto ad accertare la regolare continuita' delle girate, ma non a verificare l'autenticita' delle firme dei giranti.

Art. 39.

Se l'assegno bancario e' pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento la somma puo' essere pagata entro il termine di presentazione nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno del pagamento. Se il pagamento non e' stato fatto alla presentazione, il portatore puo' a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore nel giorno della presentazione o in quello del pagamento.

Il valore della moneta estera e' determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente puo' tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nell'assegno bancario.

Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).

Se la somma e' indicata in una moneta avente la stessa denominazione, ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.

CAPO V.
Dell'assegno bancario sbarrato, dell'assegno bancario da accreditare,
dell'assegno bancario «non trasferibile» e dell'assegno turistico.

Art. 40.

Il traente o il portatore dell'assegno bancario puo' sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.

Lo sbarramento e' fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso puo' essere generale o speciale. Lo sbarramento e' generale se tra le due sbarre non vi e' alcuna indicazione o vi e' la semplice parola «banchiere» o altra equivalente; e' speciale se tra le due sbarre e' scritto il nome di un banchiere.

Lo sbarramento generale puo' essere trasformato in sbarramento speciale; ma questo non puo' essere trasformato in sbarramento generale.

La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.

Art. 41.

L'assegno bancario con sbarramento generale non puo' essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.

Un assegno bancario con sbarramento speciale non puo' essere pagato dal trattario che al banchiere designato, o, se questi e' il trattario, a un suo cliente. Tuttavia il banchiere designato puo' servirsi per l'incasso di altro banchiere.

Un banchiere non puo' acquistare un assegno sbarrato che da un suo cliente o da altro banchiere. Non puo' incassarlo per conto di altre persone tranne le anzidette.

Un assegno bancario con diversi sbarramenti speciali non puo' essere pagato dal trattario, salvo il caso che si tratti di due sbarramenti, di cui uno per l'incasso a mezzo di una stanza di compensazione.

Il trattario o il banchiere che non osservi le precedenti disposizioni risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Art. 42.

Il traente o il portatore di un assegno bancario puo' vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale le parole «da accreditare» o altra espressione equivalente.

In questo caso l'assegno bancario non puo' essere regolato dal trattario che a mezzo di una scritturazione contabile (accreditamento in conto, giro in conto, compensazione). Il regolamento per scritturazione contabile equivale a pagamento.

La cancellazione delle parole «da accreditare» si ha per non fatta.

Il trattario che non osservi le norme sopra indicate risponde del danno nei limiti dell'importo dell'assegno bancario.

Il trattario non e' tenuto ad accreditare l'assegno che ad un proprio correntista.

Art. 43.

L'assegno bancario emesso con la clausola «non trasferibile» non puo' essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non puo' girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non puo' ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

La clausola «non trasferibile» deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

La stessa clausola puo' essere apposta da un girante con i medesimi effetti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranita' italiana.

Art. 44.

Il traente dell'assegno bancario puo' subordinarne il pagamento all'esistenza sul titolo nel momento della presentazione di una doppia firma conforme del prenditore (assegno turistico).

CAPO VI.
Del regresso per mancato pagamento.

Art. 45.

Il portatore puo' esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati, se l'assegno bancario, presentato in tempo utile, non e' pagato, purche' il rifiuto del pagamento sia constatato:

1° con atto autentico (protesto), oppure

2° con dichiarazione del trattario scritta sull'assegno bancario con l'indicazione del luogo e del giorno della presentazione, oppure

3) con dichiarazione della Banca d'Italia richiesta da un banchiere che si avvale dei sistemi di pagamento da essa gestiti.

Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il protesto o la constatazione equivalente. Se, dopo decorso il termine di presentazione, la disponibilita' della somma sia venuta a mancare per fatto del trattario, il portatore perde tali diritti in tutto o limitatamente alla parte della somma che sia venuta a mancare.

Art. 46.

Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.

Se la presentazione e' fatta l'ultimo giorno del termine, il protesto o la constatazione equivalente puo' farsi il primo giorno feriale successivo.

Art. 47.

Il portatore deve dare avviso al proprio girante ed al traente del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della dichiarazione equivalente e, se vi sia la clausola «senza spese», lo stesso giorno della presentazione. Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e cosi' di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.

Se in conformita' del precedente comma l'avviso e' dato a un firmatario dell'assegno bancario, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine al suo avallante.

Se un girante non ha indicato il suo indirizzo, o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.

Chi e' tenuto a dare l'avviso puo' darlo in una forma qualsiasi anche col semplice rinvio dell'assegno bancario.

Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.

Chi non da' l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia e' responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza pero' che l'ammontare del risarcimento possa superare quello dell'assegno bancario.

Art. 48.

Il traente, il girante o l'avallante puo', con la clausola «senza spese», «senza protesto» od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata, dispensare il portatore dall'obbligo del protesto o della dichiarazione equivalente per esercitare il regresso.

Tale clausola, salvo il disposto dell'articolo 45, ultimo comma, non dispensa il portatore dalla presentazione dell'assegno bancario, nei termini prescritti, ne' dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.

Se la clausola e' apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se e' apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola e' apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto o la constatazione equivalente, le spese restano a suo carico. Se la clausola e' apposta da un girante o da un avallante, le spese del protesto o della constatazione equivalente, qualora uno di tali atti sia stato fatto, sono ripetibili contro tutti i firmatari.

Art. 49.

Tutte le persone obbligate in virtu' dell'assegno bancario rispondono in solido verso il portatore.

Il portatore ha diritto di agire contro tutti i firmatari individualmente o congiuntamente e non e' tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligati.

Lo stesso diritto spetta a ogni firmatario che abbia pagato l'assegno bancario.

L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.

Art. 50.

Il portatore puo' chiedere in via di regresso:

1° l'ammontare dell'assegno bancario non pagato;

2° gli interessi al tasso legale dal giorno della presentazione;

3° le spese per il protesto o la constatazione equivalente, quelle per gli avvisi dati e le altre spese.

Art. 51.

Chi ha pagato l'assegno bancario puo' ripetere dai suoi garanti:

1° la somma integrale sborsata;

2° gli interessi sulla somma calcolati al tasso legale dal giorno del disborso;

3° le spese sostenute.

Art. 52.

Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso puo' esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario col protesto o la constatazione equivalente e il conto di ritorno quietanzato.

Qualsiasi girante che ha pagato l'assegno bancario puo' cancellare la propria girata e quelle dei giranti susseguenti.

Art. 53.

Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente nei termini stabiliti questi sono prolungati.

Il portatore e' tenuto a dare avviso senza indugio del caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sull'assegno bancario o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta, di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 47.

Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio l'assegno bancario per il pagamento e, se necessario, levare protesto od ottenere la constatazione equivalente.

Se la forza maggiore dura oltre quindici giorni dal giorno in cui il portatore ha dato avviso della forza maggiore al precedente girante, ancorche' detto avviso sia stato dato prima dello spirare del termine di presentazione, il regresso puo' essere esercitato senza bisogno di presentazione, di protesto o della constatazione equivalente.

Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno bancario, di levare il protesto o di ottenere la constatazione equivalente.

Art. 54.

Fra piu' obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nell'assegno bancario non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto e' regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.

Art. 55.

L'assegno bancario ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli articoli 50 e 51.

L'assegno emesso all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui l'assegno e' stato emesso.

Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.

Art. 56.

L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza oppure adduca gravi e fondati motivi, puo', con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi imponendo idonea cauzione.

Art. 57.

Nei giudizi, tanto, di cognizione quanto di opposizione al precetto, il debitore puo' opporre soltanto le eccezioni di nullita' dell'assegno bancario a termini dell'articolo 2 e quelle non vietate dall'art. 25.

Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.

Puo' anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione dell'esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.

Se la sospensione fosse stata gia' concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio decidera' la conferma o la rivocazione del provvedimento.

Art. 58.

Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione del titolo, salvo che si provi che vi fu novazione.

Il possessore non puo' esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione dell'assegno bancario e depositandolo presso la cancelleria del giudice competente, purche' abbia adempiuto le formalita' necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.

Art. 59.

Qualora il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, puo' agire contro il traente che non abbia fatto provvista o si sia comunque arricchito ingiustamente a suo danno.

Eguale azione puo' esercitarsi nelle condizioni suddette anche contro i giranti.

Art. 60.

Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.

Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto puo' esser levato dal segretario comunale.

Non e' richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.

Art. 61.

Il protesto puo' essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio puo' essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.

Se il protesto e' fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.

Il protesto o la constatazione equivalente possono essere effettuati in forma elettronica sull'assegno presentato al pagamento in forma elettronica.

Art. 62.

Il protesto si deve fare nel luogo di pagamento e contro il trattario o il terzo indicati per il pagamento anche se non presenti.

Se il domicilio di dette persone non si puo' rintracciare, il protesto puo' esser fatto in qualsiasi localita' nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.

L'incapacita' del trattario o del terzo indicato nell'articolo 8 non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esso, salvo che il trattario sia fallito, nel qual caso la produzione della sentenza dichiarativa di fallimento basta per agire in regresso.

Se il trattario o il terzo e' morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.

Art. 63.

Il protesto deve contenere:

1° la data;

2° il nome del richiedente;

3° l'indicazione del luogo in cui e' fatto e la menzione delle ricerche eseguite;

4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;

5° la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.

Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario.

Per piu' assegni da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore puo' levare protesto con unico atto separato.

Art. 64.

Il protesto, ai sensi dell'articolo 45, puo' essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto del pagamento, scritta e datata sul titolo o sul foglio di allungamento e firmata dal trattario.

Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto.

Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume fatta anteriormente alla dichiarazione.

Art. 65.

I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.

L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore dell'assegno bancario.

CAPO VII.
Dei duplicati.

Art. 66.

Ad eccezione degli assegni bancari al portatore, qualsiasi assegno bancario, emesso in un paese e pagabile in un altro paese oppure in una parte d'oltre mare dello stesso paese o viceversa, oppure emesso e pagabile nella stessa o in diverse parti d'oltre mare dello stesso paese puo' essere emesso in diversi esemplari (duplicati). Se un assegno bancario e' emesso in diversi duplicati, questi devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettanti assegni bancari distinti.

Le copie informatiche di assegni cartacei sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali da cui sono tratte se la loro conformita' all'originale e' assicurata dalla banca negoziatrice mediante l'utilizzo della propria firma digitale e nel rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70.

Il girante per l'incasso puo' attestare la conformita' della copia informatica dell'assegno all'originale cartaceo mediante l'utilizzo della propria firma digitale quando sia stato delegato dalla banca negoziatrice a trarre copia per immagine dei titoli ad essa girati.

La banca negoziatrice delegante assicura il rispetto delle disposizioni attuative e delle regole tecniche dettate ai sensi dell'articolo 8, comma 7, lettere d) ed e), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, nonche' la conformita' della copia informatica all'originale cartaceo.

Il girante per l'incasso invia alla banca negoziatrice la copia informatica generata ai sensi dei commi precedenti con modalita' che assicurano l'autenticazione del mittente e del destinatario, la riservatezza, l'integrita' e l'inalterabilita' dei dati e danno certezza del momento dell'invio e della ricezione del titolo.

Art. 67.

Il pagamento di un duplicato e' liberatorio, ancorche' non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati.

Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse ed i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.

CAPO VIII.
Delle alterazioni.

Art. 68.

In caso di alterazione del testo di un assegno bancario chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.

Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.

CAPO IX.
Dell'ammortamento.

Art. 69.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne puo' fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui l'assegno bancario e' pagabile, o al pretore del luogo in cui il richiedente ha domicilio.

Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali dell'assegno bancario.

Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel piu' breve termine possibile un decreto con il quale, menzionando i dati dell'assegno bancario, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al traente e al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Malgrado la denunzia, il pagamento dell'assegno bancario al detentore prima della notificazione del decreto libera il trattario.

Art. 70.

L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione, da notificarsi al ricorrente, al trattario e al traente per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.

Art. 71.

Durante il termine stabilito nell'articolo 69 il ricorrente puo' esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed e' in facolta' di esigere il pagamento dell'assegno mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 72.

Trascorso il termine indicato nell'articolo 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non ha piu' alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento puo', su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale, comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento.

Art. 73.

Nel caso di assegno bancario emesso colla clausola «non trasferibile» non si fa luogo ad ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere a proprie spese un duplicato denunciando lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario e al traente.

Art. 74.

L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dall'assegno dichiarato inefficace, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.

CAPO X.
Della prescrizione.

Art. 75.

Il regresso del portatore contro i giranti, il traente e gli altri obbligati si prescrive in sei mesi dallo spirare del termine di presentazione.

Le azioni di regresso tra i diversi obbligati al pagamento dell'assegno bancario gli uni contro gli altri si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui l'obbligato ha pagato l'assegno bancario o dal giorno in cui l'azione di regresso e' stata promossa contro di lui.

L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione nascente dal titolo.

Art. 76.

L'interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale e' stato compiuto l'atto interruttivo.

CAPO XI.
Disposizioni generali.

Art. 77.

Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.

Art. 78.

La presentazione e il protesto dell'assegno bancario non possono farsi che in giorno feriale.

Se l'ultimo giorno del termine stabilito dalla legge per compiere atti relativi all'assegno bancario e in particolare per la presentazione, per levare il protesto o per ottenere un atto equivalente e' un giorno festivo legale, il termine e' prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.

Art. 79.

Nei termini previsti dalla presente legge non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.

Art. 80.

Non sono ammessi giorni di rispetto ne' legali ne' giudiziari.

Art. 81.

Agli effetti della presente legge col termine domicilio s'intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.

TITOLO II.
Dell'assegno circolare.

Art. 82.

L'assegno circolare e' un titolo di credito all'ordine emesso da un istituto di credito, a cio' autorizzato dall'autorita' competente, per somme che siano presso di esso disponibili al momento dell'emissione, e pagabile a vista presso tutti i recapiti comunque indicati dall'emittente.

L'istituto autorizzato ad emettere assegni circolari e' tenuto a costituire, in conformita' delle leggi speciali, a garanzia dei medesimi, una cauzione sulla quale i portatori dei titoli hanno privilegio speciale.

Art. 83.

L'assegno circolare contiene:

1° la denominazione di «assegno circolare» inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa incondizionata di pagare a vista una somma determinata;

3° l'indicazione del prenditore;

4° l'indicazione della data e del luogo nel quale l'assegno circolare e' emesso;

5° la sottoscrizione dell'istituto emittente.

Il titolo mancante di alcuno dei suddetti requisiti, non vale come assegno circolare.

Art. 84.

Il possessore decade dall'azione di regresso, se non presenta il titolo per il pagamento entro trenta giorni dall'emissione.

L'azione contro l'emittente si prescrive nel termine di tre anni dall'emissione.

La girata a favore dell'emittente estingue l'assegno.

Art. 85.

L'istituto puo' affidare l'emissione di assegni circolari muniti del suo visto ad un banchiere suo corrispondente, il quale deve firmare l'assegno come rappresentante dell'Istituto.

Art. 86.

In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili all'assegno circolare le disposizioni della cambiale relative alla girata, al pagamento, al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonche' quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci, e alle sottoscrizioni; ed anche quelle dell'assegno bancario sbarrato, da accreditare, non trasferibile e turistico. All'assegno circolare si applica altresi' la disposizione dell'assegno bancario di cui all'articolo 31, terzo comma. 6

Nella procedura di ammortamento dell'assegno circolare si applicano le disposizioni degli articoli 69 a 74, con le seguenti modificazioni.

Il ricorso deve essere fatto al presidente del tribunale del luogo in cui sia uno stabilimento dell'istituto emittente o al pretore del luogo in cui il ricorrente ha domicilio.

La notificazione del decreto deve essere fatta ad uno dei piu' vicini stabilimenti dell'istituto, il quale, a spese del ricorrente, ne dara' subito comunicazione a tutti i recapiti presso i quali l'assegno e' pagabile. L'eventuale opposizione deve essere proposta, con citazione da notificarsi al ricorrente ed al rappresentante dell'istituto, dinanzi al tribunale che ha emesso il decreto o, nel caso di decreto emesso dal pretore, dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione e' compresa la pretura.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile l'istituto che paga l'assegno circolare al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile l'Istituto qualora il pagamento del titolo venga effettuato presso uno stabilimento o un recapito al quale, per fatto non imputabile all'istituto, non sia ancora pervenuta la notizia del decreto.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un assegno circolare emesso con la clausola «non trasferibile» non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo venti giorni dalla denunzia, il pagamento dell'assegno presso la filiale alla quale fu fatta la denunzia.

TITOLO III.
Dei titoli speciali dell'Istituto di emissione.
CAPO I.
Del vaglia cambiario.

Art. 87.

Il vaglia cambiario emesso dalla Banca d'Italia e' un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della Banca stessa.

Art. 88.

Il vaglia cambiario della Banca d'Italia contiene:

1° la denominazione di «vaglia cambiario» inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa incondizionata di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;

3° la indicazione del prenditore;

4° la indicazione della data e del luogo in cui il vaglia e' omesso;

5° la sottoscrizione dell'Istituto.

Il vaglia cambiario, steso su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione e deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare l'esattezza della cifra di emissione.

Art. 89.

Il vaglia cambiario non puo' essere rilasciato se non contro versamento nelle casse dell'Istituto del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale.

Art. 90.

Sono applicabili al vaglia cambiario della Banca d'Italia le norme relative al vaglia cambiario ordinario, tranne quelle concernenti l'avallo, il pagamento per intervento, le copie, la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la cambiale in bianco e le disposizioni derogate dal presente capo.

Art. 91.

A garanzia dei vaglia cambiari, la Banca d'Italia e' tenuta, a norma di legge, a costituire apposita riserva in oro o in divisa di Paesi esteri nei quali abbia vigore la convertibilita' dei biglietti di banca in oro.

Art. 92.

Il vaglia cambiario, se l'Istituto ne sia richiesto, deve essere emesso con la clausola «non trasferibile» con gli effetti di cui all'art. 43.

Puo' essere anche girato con la stessa clausola.

Art. 93.

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, il possessore puo' farne denunzia e chiedere, con ricorso al presidente del tribunale del luogo ove sia una filiale dell'Istituto, che si proceda all'ammortamento del titolo. Il ricorso deve contenere la trascrizione o una esatta descrizione del vaglia.

Il presidente del tribunale, premessi gli opportuni accertamenti sulla verita' dei fatti e sul diritto del possessore, emette un decreto con il quale, menzionando i dati del vaglia, ne pronunzia l'ammortamento e autorizza l'Istituto a pagarlo decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale del Regno, purche' non venga, nel frattempo, fatta opposizione dal detentore.

Il decreto deve essere notificato alla filiale dell'Istituto esistente nel luogo in cui trovasi il tribunale che ha emesso il decreto, affinche' a spese del procedente, ne venga data subito comunicazione a tutte le filiali.

La denunzia di smarrimento non rende responsabile la Banca d'Italia che paga il vaglia al detentore prima della notificazione del decreto. Parimenti la notificazione del decreto non rende responsabile la Banca qualora il pagamento del titolo venga effettuato da una filiale alla quale, per fatto non imputabile all'Istituto, non sia ancora pervenuta notizia del decreto.

Art. 94.

L'opposizione del detentore deve essere proposta con citazione del ricorrente e della Banca d'Italia in persona del locale direttore, per comparire dinanzi al tribunale che ha pronunziato l'ammortamento.

Art. 95.

Durante il termine stabilito dall'art. 93 il ricorrente puo' esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti ed ha facolta' di esigere il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.

Art. 96.

Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, il vaglia smarrito non ha piu' alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento puo', su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge quest'ultima, esigere il pagamento.

Sui vaglia dichiarati inefficaci non sono dovuti interessi dall'Istituto.

Si applica inoltre la disposizione dell'art. 74.

Art. 97.

Nel caso di smarrimento, distruzione o sottrazione di un vaglia cambiario emesso con la clausola «non trasferibile», non si fa luogo alla procedura di ammortamento, ma il prenditore ha diritto di ottenere, dopo quindici giorni dalla denuncia fattane, il pagamento del titolo presso la filiale alla quale fu fatta la denuncia.

CAPO II.
Dell'assegno bancario libero.

Art. 98.

L'assegno bancario libero della Banca d'Italia e' un titolo di credito all'ordine emesso, per conto dell'Istituto, e contro versamento del corrispondente valore in biglietti di banca o in valuta legale, a mezzo di corrispondenti all'uopo autorizzati a seguito di versamento di idonea cauzione.

Esso e' pagabile a vista presso qualsiasi filiale dell'Istituto.

Art. 99.

L'assegno bancario libero contiene:

1° la denominazione di «assegno bancario libero» inserita nel contesto del titolo;

2° l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;

3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;

4° l'indicazione del prenditore;

5° l'indicazione della data e del luogo di emissione;

6° la sottoscrizione del traente.

L'assegno bancario libero, redatto su carta filigranata, ha un numero progressivo di emissione tanto dell'Istituto trattario quanto del corrispondente traente. Esso deve essere munito di una tabella numerica laterale destinata a controllare la esattezza della cifra di emissione. Deve contenere inoltre la indicazione, a timbro, del corrispondente che lo ha emesso.

Art. 100.

Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, alla presentazione, al pagamento, alla clausola di non trasferibilita', al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonche' quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario libero in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.

La disposizione sul vaglia cambiario della Banca d'Italia, relativa alla speciale garanzia, e' applicabile all'assegno bancario libero. Ad esso sono pure applicabili le disposizioni relative all'ammortamento, con le sole varianti che il decreto e l'eventuale citazione per l'opposizione debbono essere notificate tanto al traente quanto alla Banca d'Italia.

CAPO III.
Dell'assegno bancario piazzato.

Art. 101.

La Banca d'Italia puo' consentire ai propri corrispondenti di emettere assegni bancari piazzati, cioe' pagabili presso una sola filiale dell'Istituto, nei limiti della cauzione che i corrispondenti stessi hanno presso di esso.

Art. 102.

L'assegno bancario piazzato e' un titolo di credito all'ordine a doppia matrice, una delle quali deve essere inviata, dal corrispondente che emette l'assegno, alla filiale dell'Istituto cui esso e' aggregato, perche' questa, dopo di aver munita la matrice del visto, la faccia pervenire, ove non sia essa medesima la filiale trattaria, alla filiale sulla quale l'assegno e' tratto.

L'assegno e' pagabile a vista presso la filiale sulla quale e' tratto, non appena a quest'ultima sia pervenuta la relativa matrice debitamente vistata.

Art. 103.

L'assegno bancario piazzato contiene:

1° la denominazione di «assegno bancario piazzato» inserita nel contesto del titolo;

2° l'ordine di pagare una somma determinata, indicata in lettere e in cifre;

3° l'indicazione della Banca d'Italia quale trattaria;

4° l'indicazione del prenditore;

5° l'indicazione della data e del luogo di emissione, nonche' di quello di pagamento;

6° la clausola che l'assegno sara' pagato soltanto dopo che la filiale sulla quale e' tratto abbia ricevuto la relativa matrice;

7° la sottoscrizione del traente.

Art. 104.

Le disposizioni sull'assegno bancario relative al trasferimento, al pagamento, alla clausola di non trasferibilita', al protesto, al regresso, alla prescrizione, nonche' quelle relative ai titoli con firme false o di persone incapaci e alle sottoscrizioni, sono applicabili all'assegno bancario piazzato, in quanto non siano derogate dalle disposizioni del presente capo.

Art. 105.

Sono applicabili all'assegno bancario piazzato le disposizioni relative all'ammortamento dell'assegno bancario libero della Banca d'Italia, salvo che la competenza per tale dichiarazione spetta al tribunale del luogo ove l'assegno e' pagabile.

TITOLO IV.
Dei titoli speciali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
CAPO I.
Del vaglia cambiario.

Art. 106.

Al vaglia cambiario del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'analogo titolo dell'Istituto di emissione, ad eccezione di quelle degli articoli 89 e 91.

Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

CAPO II.
Dell'assegno di corrispondenti.

Art. 107.

All'assegno di corrispondenti del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia si applicano le disposizioni per l'assegno bancario libero dell'Istituto di emissione, eccetto quella dell'art. 91.

Per quanto concerne la procedura di ammortamento sono applicabili le disposizioni dell'art. 86.

CAPO III.
Della fede di credito.

Art. 108.

La fede di credito o polizzino del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia e' un titolo di credito all'ordine, pagabile a vista presso qualunque filiale del Banco, emesso a madre e figlia.

Art. 109.

La fede di credito contiene:

1° la denominazione di «fede di credito» inserita nel contesto del titolo;

2° la promessa di pagare una somma determinata;

3° l'indicazione del prenditore;

4° l'indicazione della data e del luogo di emissione;

5° la sottoscrizione del Banco come emittente.

Gli altri requisiti di forma della fede di credito sono determinati dal regolamento del Banco da approvarsi con Regio decreto.

Art. 110.

La girata puo' contenere l'indicazione della causale del pagamento che viene disposto dal prenditore o girante e le dizioni alle quali il pagamento e' subordinato. In tal caso l'intera girata deve essere scritta a mano e sottoscritta dal girante.

La condizione sospende il pagamento da parte del Banco, finche' non sia dimostrato il suo adempimento.

Art. 111.

La firma del girante, quando sia stata apposta una condizione nella girata, deve essere autenticata da notaro.

Deve essere egualmente autenticata da notaro la firma di quietanza del portatore per pagamenti fatti in dipendenza di contratti o per pagamenti accettati a saldo finale.

Art. 112.

Il girante puo' annullare la girata con una formula di annullamento «cassa per me», «annullo la girata», o altra equivalente, da lui scritta e firmata; ma non puo' apportare sulla girata cancellazioni o abrasioni.

Art. 113.

Nel caso di smarrimento o di distrazione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione della domanda, puo' rimborsane la somma al denunciate previa stipulazione di una obbligazione garantita da fideiussore di gradimento del Banco e solidalmente responsabile col denunciate, o con la costituzione di una garanzia reale a scelta del Banco stesso.

Se il titolo sia intestato a persona diversa dal denunciante, il Banco puo' esigere il consenso dell'intestatario, con firma autenticata.

La presentazione della domanda e il pagamento della somma non impediscono che il titolo sia pagato a chi se ne dimostri proprietario in base a una serie continua di girate.

Art. 114.

Le azioni risultanti dalla fede di credito si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data dell'emissione. Nondimeno se la fede di credito sia stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la natura del negozio giuridico.

CAPO IV.
Della polizza notata del Banco di Napoli.

Art. 115.

Resta salva la facolta' per il Banco di Napoli di emettere, in conformita' del proprio statuto, polizze notate.

TITOLO V.
Disposizioni penali.

Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 116

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386 Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione-art. 116 bis

ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 15 DICEMBRE 1990, N. 386

Art. 117.

L'Istituto non autorizzato o al quale sia stata revocata l'autorizzazione, che emetta assegni circolari, e' colpito da una pena pecuniaria da 10.000 a 100.000 lire, salvo le altre sanzioni previste da altre disposizioni di legge.

La mancanza di autorizzazione non pregiudica i diritti del portatore di buona fede di ottenere dall'Istituto emittente il pagamento della somma e di esercitare le eventuali azioni di regresso.

TITOLO VI.
Disposizioni tributarie.

Art. 118.

La validita' dell'assegno bancario non e' subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Esso tuttavia se non e' stato regolarmente bollato originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non ha la qualita' di titolo esecutivo.

Il possessore non puo' esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagata la relativa penalita'.

La inefficacia, come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.

Art. 119. ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 25 GIUGNO 1953, N. 492, COME

MODIFICATO DALLA L. 28 APRILE 1967, N. 263

Art. 120.

Per ogni menzione scritta sull'assegno ai sensi del capoverso dell'art. 4, efficace unicamente ad accertare l'esistenza dei fondi, e' dovuta, indipendentemente dalla tassa di bollo sull'assegno, altra tassa di bollo di L. 1 per ogni 20.000 lire o frazione di 20.000 lire dell'importo dell'assegno, col massimo di L. 20 di tassa. Questa ultima tassa sara' riscossa o mediante applicazione di marche a tassa fissa, da annullarsi con la firma e la data del trattario.

Art. 121.

Qualora nell'assegno venga indicata una data di emissione posteriore a quella dell'effettiva emissione dell'assegno non giustificata dal periodo di tempo necessario per far pervenire il titolo al destinatario o da altra materiale impossibilita' di presentazione e sempreche' la data non differisca di oltre quattro giorni da quella dell'emissione, si rende applicabile la tassa graduale delle cambiali, salvo le sanzioni di cui all'art. 66, n. 5 della legge del bollo 30 dicembre 1923, n. 3268.

Art. 122.

Sono soggette a bollo e registro le girate e le dichiarazioni apposte sulle fedi di credito (titoli apodissari) dei Banchi di Napoli e di Sicilia a seconda del rapporto giuridico che contengono.

TITOLO VII.
Disposizioni finali e transitorie.

Art. 123.

Gli assegni bancari emessi prima della entrata in vigore della presente legge sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorche' alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.

Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 53.

Gli effetti degli atti, che valgano ad evitare la decadenza o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore; se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 75 per cio' che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.

Visto, d'ordine di Sua Maesta' il Re:

Il Ministro per la grazia e giustizia:

DE FRANCISCI.

Art. 124.

All'atto del rilascio di moduli di assegno bancario o postale, il richiedente deve dichiarare al trattario di non essere in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni.

Il richiedente che dichiari il falso e' punito, qualora vengano rilasciati uno o piu' moduli di assegno, con la reclusione da sei mesi a due anni.

Art. 125.

Prima del rilascio di moduli di assegno bancario o postale il dipendente responsabile accerta, sulla base dei dati risultanti dall'archivio previsto dall'articolo 10-bis della legge 15 dicembre 1990, n. 386, che il richiedente non risulti in alcun modo interdetto dall'emissione di assegni bancari o postali, ovvero soggetto a revoca delle autorizzazioni ad emettere assegni a norma dell'articolo 9 della medesima legge.

Il dipendente responsabile che consegna moduli di assegno bancario o postale a persona interdetta, in base ai dati dell'archivio, dall'emissione di assegni o soggetta a revoca delle autorizzazioni, e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, con la reclusione fino ad un anno.