DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

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Indice della Legge Biagi
Titolo IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
                             Art. 85 (3)
                             Abrogazioni

  1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo
sono abrogati:
a) l'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264;
(( b)  l'articolo  2,  comma 2, l'articolo 3 e l'articolo 11, lettera
   l), della legge 19 gennaio 1955, n. 25; ))
c) la legge 23 ottobre 1960, n. 1369;
d) l'articolo 21, comma 3 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
e) gli articoli 9-bis, comma 3 e 9-quater, commi 4 e 18, quest'ultimo
   limitatamente alla violazione degli obblighi di comunicazione, del
   decreto-legge   1   ottobre   1996,   n.   510,   convertito,  con
   modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
f) gli articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno 1997, n. 196;
g) l'articolo  4,  comma 3, del decreto legislativo 25 febbraio 2000,
   n. 72;
h) l'articolo  3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio
   2000, n. 442;
i) tutte  le  disposizioni  legislative e regolamentari incompatibili
   con il presente decreto.
  2.  All'articolo  2,  comma  1, del decreto legislativo 25 febbraio
2000,  n.  61,  le  parole  da:  "Il datore di lavoro" fino a: "dello
stesso" sono soppresse.

	        
	      
                        Art. 86 (3) (9) (13)
                     Norme transitorie e finali

  1.  Le  collaborazioni coordinate e continuative stipulate ai sensi
della  disciplina  vigente,  che  non  possono essere ricondotte a un
progetto  o  a  una fase di esso, mantengono efficacia fino alla loro
scadenza  e, in ogni caso, non oltre un anno dalla data di entrata in
vigore  del  presente  provvedimento.  Termini  diversi, comunque non
superiori  al  24  ottobre  2005,  di  efficacia delle collaborazioni
coordinate e continuative stipulate ai sensi della disciplina vigente
potranno   essere  stabiliti  nell'ambito  di  accordi  sindacali  di
transizione  al nuovo regime di cui al presente decreto, stipulati in
sede    aziendale    con   le   istanze   aziendali   dei   sindacati
comparativamente piu' rappresentativi sul piano nazionale. ((13))
  2.  Al fine di evitare fenomeni elusivi della disciplina di legge e
contratto   collettivo,  in  caso  di  rapporti  di  associazione  in
partecipazione  resi  senza  una  effettiva partecipazione e adeguate
erogazioni  a  chi  lavora,  il  lavoratore ha diritto ai trattamenti
contributivi,  economici  e  normativi  stabiliti  dalla  legge e dai
contratti collettivi per il lavoro subordinato svolto nella posizione
corrispondente  del  medesimo  settore di attivita', o in mancanza di
contratto  collettivo,  in  una  corrispondente  posizione secondo il
contratto  di  settore  analogo,  a  meno  che il datore di lavoro, o
committente,  o  altrimenti  utilizzatore  non  comprovi,  con idonee
attestazioni  o  documentazioni,  che  la  prestazione rientra in una
delle tipologie di lavoro disciplinate nel presente decreto ovvero in
un  contratto  di  lavoro  subordinato  speciale  o  con  particolare
disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro
contratto espressamente previsto nell'ordinamento.
  3.  In  relazione  agli  effetti  derivanti dalla abrogazione delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli da 1 a 11 della legge 24 giugno
1997,  n.  196,  le  clausole  dei  contratti collettivi nazionali di
lavoro stipulate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), della
medesima  legge e vigenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto,  mantengono,  in  via transitoria e salve diverse intese, la
loro  efficacia  fino  alla data di scadenza dei contratti collettivi
nazionali  di  lavoro,  con esclusivo riferimento alla determinazione
per  via  contrattuale  delle  esigenze  di  carattere temporaneo che
consentono  la  somministrazione di lavoro a termine. Le clausole dei
contratti   collettivi   nazionali   di  lavoro  stipulate  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, vigenti
alla  data  di  entrata in vigore del presente decreto, mantengono la
loro efficacia fino a diversa determinazione delle parti stipulanti o
recesso unilaterale.
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 26-bis della legge 24 giugno
1997,  n. 196, e di cui al n. 5-ter dell'articolo 2751-bis del codice
civile  si  intendono riferiti alla disciplina della somministrazione
prevista dal presente decreto.
  5.  Ferma  restando  la disciplina di cui all'articolo 17, comma 1,
della  legge  28 gennaio 1994, n. 84, come sostituito dall'articolo 3
della  legge  30  giugno  2000,  n.  186, i riferimenti che lo stesso
articolo  17  fa  alla  legge  24  giugno  1997, n. 196, si intendono
riferiti  alla  disciplina  della somministrazione di cui al presente
decreto.
  6.  Per le societa' di somministrazione, intermediazione, ricerca e
selezione    del   personale,   ricollocamento   professionale   gia'
autorizzate  ai sensi della normativa previgente opera una disciplina
transitoria  e di raccordo definita con apposito decreto del Ministro
del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  entro  trenta giorni dalla
entrata  in  vigore  del presente decreto. In attesa della disciplina
transitoria restano in vigore le norme di legge e regolamento vigenti
alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
  7. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 4 dell'articolo 4-bis
del  decreto  legislativo n. 181 del 2000 si intende riferito a tutte
le imprese di somministrazione, sia a tempo indeterminato che a tempo
determinato.
  8.  Il  Ministro per la funzione pubblica convoca le organizzazioni
sindacali   maggiormente   rappresentative   dei   dipendenti   delle
amministrazioni  pubbliche  per esaminare i profili di armonizzazione
conseguenti  alla  entrata in vigore del presente decreto legislativo
entro  sei  mesi  anche  ai  fini  della eventuale predisposizione di
provvedimenti legislativi in materia.
  9. La previsione della trasformazione del rapporto di lavoro di cui
all'articolo  27, comma 1, non trova applicazione nei confronti delle
pubbliche  amministrazioni  cui  la disciplina della somministrazione
trova  applicazione  solo per quanto attiene alla somministrazione di
lavoro  a  tempo  determinato.  La  vigente  disciplina in materia di
contratti  di  formazione  e  lavoro,  fatto  salvo  quanto  previsto
dall'articolo  59,  comma  3,  trova  applicazione esclusivamente nei
confronti  della pubblica amministrazione. Le sanzioni amministrative
di  cui  all'articolo  19  si  applicano  anche  nei  confronti della
pubblica amministrazione.
  10.  All'articolo  3,  comma  8,  del decreto legislativo 14 agosto
1996, n. 494, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico
   medio  annuo,  distinto  per  qualifica, nonche' una dichiarazione
   relativa  al  contratto  collettivo stipulato dalle organizzazioni
   sindacali  comparativamente  piu'  rappresentative,  applicato  ai
   lavoratori dipendenti;";
b) dopo la lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti:
   "b-bis)  chiede  un  certificato di regolarita' contributiva. Tale
   certificato   puo'   essere  rilasciato,  oltre  che  dall'INPS  e
   dall'INAIL, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse
   edili  le  quali stipulano una apposita convenzione con i predetti
   istituti al fine del rilascio di un documento unico di regolarita'
   contributiva;
   b-ter)  trasmette all'amministrazione concedente prima dell'inizio
   dei  lavori, oggetto del permesso di costruire o della denuncia di
   inizio  di  attivita',  il nominativo delle imprese esecutrici dei
   lavori  unitamente  alla  documentazione  di cui alle lettere b) e
   b-bis).   In   assenza   della  certificazione  della  regolarita'
   contributiva,  anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice
   dei lavori, e' sospesa l'efficacia del titolo abilitativo.".
  10-bis. Nei casi di instaurazione di rapporti di lavoro nel settore
edile,  i datori di lavoro sono tenuti a dare la comunicazione di cui
all'articolo  9-bis,  comma  2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n.
510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608,  e  successive  modificazioni, il giorno antecedente a quello di
instaurazione  dei  relativi rapporti, mediante documentazione avente
data certa.
  10-ter.  La  violazione  degli  obblighi  di cui al comma 10-bis e'
punita  con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo
19, comma 3.
  11.  L'abrogazione ad opera dell'articolo 8 del decreto legislativo
19  dicembre  2002,  n.  297,  della  disciplina  dei  compiti  della
commissione regionale per l'impiego di cui all'articolo 5 della legge
28  febbraio  1987,  n.  56,  non  si intende riferita alle regioni a
statuto  speciale  per  le  quali  non sia effettivamente avvenuto il
trasferimento  delle  funzioni  in  materia  di  lavoro  ai sensi del
decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.
  12.  Le  disposizioni  di cui agli articoli 13, 14, 34, comma 2, di
cui  al Titolo III e di cui al Titolo VII, capo II, Titolo VIII hanno
carattere  sperimentale.  Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata
in  vigore, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali procede,
sulla  base  delle informazioni raccolte ai sensi dell'articolo 17, a
una  verifica  con  le  organizzazioni  sindacali,  dei  datori e dei
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale  degli  effetti  delle  disposizioni in esso contenute e ne
riferisce  al  Parlamento  entro  tre  mesi ai fini della valutazione
della sua ulteriore vigenza.
  13.  Entro  i  cinque  giorni successivi alla entrata in vigore del
presente  decreto,  il  Ministro del lavoro e delle politiche sociali
convoca  le  associazioni  dei  datori  di lavoro e dei prestatori di
lavoro  comparativamente  piu' rappresentative sul piano nazionale al
fine  di  verificare la possibilita' di affidare a uno o piu' accordi
interconfederali  la  gestione  della  messa  a  regime  del presente
decreto,   anche   con  riferimento  al  regime  transitorio  e  alla
attuazione dei rinvii contenuti alla contrattazione collettiva.
  14.  L'INPS  provvede al monitoraggio degli effetti derivanti dalle
misure del presente decreto, comunicando i risultati al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze, anche ai fini della adozione dei provvedimenti correttivi di
cui  all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468,
e   successive  modificazioni,  ovvero  delle  misure  correttive  da
assumere  ai  sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater della
medesima legge. Limitatamente al periodo strettamente necessario alla
adozione   dei  predetti  provvedimenti  correttivi,  alle  eventuali
eccedenze di spesa rispetto alle previsioni a legislazione vigente si
provvede  mediante corrispondente rideterminazione, da effettuare con
decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali, di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  degli
interventi  posti  a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7,
del   decreto-legge   20   maggio   1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazione, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
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AGGIORNAMENTO (13)
  La Corte costituzionale, con sentenza 1-5 dicembre 2008, n. 399 (in
G.U.  1a  s.s.  10/12/2008,  n.  51)  ha  dichiarato l'illegittimita'
costituzionale del comma 1 del presente articolo 86.



    Il  presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato, sara'
inserito   nella   Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e farlo osservare.
    Dato a Roma, addi' 10 settembre 2003
                               CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Prestigiacomo, Ministro per le pari opportunita'
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
                                  Moratti, Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
La Loggia, Ministro per gli affari
                                     regionali
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze

Visto, il Guardasigilli: Castelli

	        
	      
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