APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

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Indice della Legge Biagi
Titolo VI
APPRENDISTATO E CONTRATTO DI INSERIMENTO

Capo I
Apprendistato
                              Art. 47.
            Definizione, tipologie e limiti quantitativi
  1.   Ferme   restando   le   disposizioni  vigenti  in  materia  di
diritto-dovere  di  istruzione  e  di  formazione,  il  contratto  di
apprendistato e' definito secondo le seguenti tipologie:
    a) contratto    di    apprendistato    per   l'espletamento   del
diritto-dovere di istruzione e formazione;
    b) contratto   di   apprendistato   professionalizzante   per  il
conseguimento  di  una  qualificazione  attraverso una formazione sul
lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
    c) contratto  di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o
per percorsi di alta formazione.
  2.  Il  numero  complessivo  di apprendisti che un datore di lavoro
puo' assumere con contratto di apprendistato non puo' superare il 100
per  cento  delle  maestranze specializzate e qualificate in servizio
presso  il datore di lavoro stesso. Il datore di lavoro che non abbia
alle proprie dipendenze lavoratori qualificati o specializzati, o che
comunque   ne   abbia  in  numero  inferiore  a  tre,  puo'  assumere
apprendisti  in  numero non superiore a tre. La presente norma non si
applica  alle  imprese artigiane per le quali trovano applicazione le
disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443.
  3.  In attesa della regolamentazione del contratto di apprendistato
ai  sensi  del  presente  decreto  continua  ad applicarsi la vigente
normativa in materia.

	        
	      
                              Art. 48.
Apprendistato  per  l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e
                             formazione
  1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita', con
contratto  di  apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di
istruzione  e  formazione  i  giovani  e  gli adolescenti che abbiano
compiuto quindici anni.
  2.   Il   contratto   di   apprendistato   per  l'espletamento  del
diritto-dovere  di istruzione e di formazione ha durata non superiore
a  tre  anni  ed  e'  finalizzato  al  conseguimento di una qualifica
professionale.   La   durata   del   contratto   e'   determinata  in
considerazione  della  qualifica da conseguire, del titolo di studio,
dei crediti professionali e formativi acquisiti, nonche' del bilancio
delle  competenze realizzato dai servizi pubblici per l'impiego o dai
soggetti  privati  accreditati,  mediante  l'accertamento dei crediti
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53.
  3.   Il   contratto   di   apprendistato   per  l'espletamento  del
diritto-dovere  di istruzione e formazione e' disciplinato in base ai
seguenti principi:
    a) forma  scritta  del  contratto,  contenente  indicazione della
prestazione  lavorativa  oggetto  del  contratto, del piano formativo
individuale,  nonche'  della qualifica che potra' essere acquisita al
termine   del  rapporto  di  lavoro  sulla  base  degli  esiti  della
formazione aziendale od extra-aziendale;
    b) divieto  di  stabilire  il  compenso  dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
    c) possibilita'  per il datore di lavoro di recedere dal rapporto
di  lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
    d) divieto  per  il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato  in  assenza  di  una giusta causa o di un giustificato
motivo.
  4. La regolamentazione dei profili formativi dell'apprendistato per
l'espletamento  del  diritto-dovere  di  istruzione  e  formazione e'
rimessa  alle  regioni  e alle province autonome di Trento e Bolzano,
d'intesa  con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del
Ministero  dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, sentite
le  associazioni  dei  datori  di  lavoro  e dei prestatori di lavoro
comparativamente   piu'  rappresentative  sul  piano  nazionale,  nel
rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
    a) definizione della qualifica professionale ai sensi della legge
28 marzo 2003, n. 53;
    b) previsione  di  un monte ore di formazione, esterna od interna
alla  azienda, congruo al conseguimento della qualifica professionale
in  funzione di quanto stabilito al comma 2 e secondo standard minimi
formativi definiti ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53;
    c) rinvio  ai  contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale,  territoriale  o  aziendale  da  associazioni dei datori e
prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu' rappresentative per la
determinazione,   anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,  delle
modalita' di erogazione della formazione aziendale nel rispetto degli
standard generali fissati dalle regioni competenti;
    d) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno
del  percorso  di  formazione,  esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
    e) registrazione   della   formazione   effettuata  nel  libretto
formativo;
    f) presenza  di  un  tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.

	        
	      
                          Art. 49 (6) (12)
                  Apprendistato professionalizzante

  1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita', con
contratto  di apprendistato professionalizzante, per il conseguimento
di  una  qualificazione  attraverso  una  formazione  sul lavoro e la
acquisizione     di     competenze    di    base,    trasversali    e
tecnico-professionali,  i  soggetti  di  eta' compresa tra i diciotto
anni e i ventinove anni.
  2.  Per  soggetti  in  possesso  di  una  qualifica  professionale,
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato professionalizzante puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
  3.  I  contratti  collettivi stipulati da associazioni dei datori e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
nazionale   o   regionale   stabiliscono,  in  ragione  del  tipo  di
qualificazione   da   conseguire,   la   durata   del   contratto  di
apprendistato   professionalizzante  che,  in  ogni  caso,  non  puo'
comunque essere (( superiore a sei anni )).
  4.   Il   contratto   di   apprendistato   professionalizzante   e'
disciplinato in base ai seguenti principi:
    a)  forma  scritta  del  contratto,  contenente indicazione della
prestazione  oggetto  del contratto, del piano formativo individuale,
nonche'  della  eventuale  qualifica  che  potra' essere acquisita al
termine   del  rapporto  di  lavoro  sulla  base  degli  esiti  della
formazione aziendale od extra-aziendale;
    b)  divieto  di  stabilire  il  compenso dell'apprendista secondo
tariffe di cottimo;
    c)  possibilita' per il datore di lavoro di recedere dal rapporto
di  lavoro al termine del periodo di apprendistato ai sensi di quanto
disposto dall'articolo 2118 del codice civile;
    d)  possibilita'  di  sommare  i  periodi di apprendistato svolti
nell'ambito  del diritto-dovere di istruzione e formazione con quelli
dell'apprendistato   professionalizzante   nel  rispetto  del  limite
massimo di durata di cui al comma 3.
    e)  divieto  per il datore di lavoro di recedere dal contratto di
apprendistato  in  assenza  di  una giusta causa o di un giustificato
motivo.
  5.  La  regolamentazione  dei  profili formativi dell'apprendistato
professionalizzante  e' rimessa alle regioni e alle province autonome
di  Trento  e  Bolzano,  d'intesa  con  le  associazioni dei datori e
prestatori  di lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano
regionale e nel rispetto dei seguenti criteri e principi direttivi:
    a)  previsione  di  un monte ore di formazione formale, interna o
esterna  alla  azienda,  di  almeno  centoventi  ore per anno, per la
acquisizione di competenze di base e tecnico-professionali;
    b)  rinvio  ai contratti collettivi di lavoro stipulati a livello
nazionale,  territoriale  o  aziendale  da  associazioni dei datori e
prestatori  di  lavoro  comparativamente  piu' rappresentative per la
determinazione,   anche  all'interno  degli  enti  bilaterali,  delle
modalita'  di  erogazione  e  della  articolazione  della formazione,
esterna  e  interna  alle  singole  aziende,  anche in relazione alla
capacita'  formativa  interna  rispetto a quella offerta dai soggetti
esterni;
    c) riconoscimento sulla base dei risultati conseguiti all'interno
del  percorso  di  formazione,  esterna e interna alla impresa, della
qualifica professionale ai fini contrattuali;
    d)   registrazione   della  formazione  effettuata  nel  libretto
formativo;
    e)  presenza  di  un tutore aziendale con formazione e competenze
adeguate.
  5-bis.  Fino  all'approvazione  della  legge regionale prevista dal
comma  5,  la  disciplina  dell'apprendistato  professionalizzante e'
rimessa  ai  contratti collettivi nazionali di categoria stipulati da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative sul piano nazionale.
  ((  5-ter  In caso di formazione esclusivamente aziendale non opera
quanto  previsto  dal  comma 5. In questa ipotesi i profili formativi
dell'apprendistato  professionalizzante sono rimessi integralmente ai
contratti   collettivi  di  lavoro  stipulati  a  livello  nazionale,
territoriale  o  aziendale da associazioni dei datori e prestatori di
lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative  sul  piano nazionale
ovvero  agli  enti  bilaterali.  I  contratti  collettivi  e gli enti
bilaterali   definiscono   la   nozione  di  formazione  aziendale  e
determinano,  per ciascun profilo formativo, la durata e le modalita'
di  erogazione della formazione, le modalita' di riconoscimento della
qualifica  professionale  ai fini contrattuali e la registrazione nel
libretto formativo. ))

	        
	      
                            Art. 50. (12)
           Apprendistato per l'acquisizione di un diploma
                  o per percorsi di alta formazione

  1.  Possono  essere  assunti,  in tutti i settori di attivita', con
contratto  di  apprendistato per conseguimento di un titolo di studio
di  livello  secondario,  per  il  conseguimento  di titoli di studio
universitari  e  della  alta  formazione (( , compresi i dottorati di
ricerca  )), nonche' per la specializzazione tecnica superiore di cui
all'articolo  69  della  legge  17 maggio 1999, n. 144, i soggetti di
eta' compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni.
  2.   Per  soggetti  in  possesso  di  una  qualifica  professionale
conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di
apprendistato  di  cui al comma 1 puo' essere stipulato a partire dal
diciassettesimo anno di eta'.
  3.  Ferme  restando  le  intese  vigenti,  la regolamentazione e la
durata  dell'apprendistato  per  l'acquisizione  di  un diploma o per
percorsi  di  alta  formazione  e'  rimessa  alle regioni, per i soli
profili che attengono alla formazione, in accordo con le associazioni
territoriali  dei  datori  di  lavoro  e dei prestatori di lavoro, le
universita'  e  le  altre  istituzioni  formative.  ((  In assenza di
regolamentazioni  regionali  l'attivazione dell'apprendistato di alta
formazione e' rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai datori di
lavoro  con  le Universita' e le altre istituzioni formative. Trovano
applicazione,   per   quanto   compatibili,   i   principi  stabiliti
all'articolo 49, comma 4, nonche' le disposizioni di cui all'articolo
53. ))

	        
	      
                              Art. 51.
                          Crediti formativi
  1. La qualifica professionale conseguita attraverso il contratto di
apprendistato  costituisce credito formativo per il proseguimento nei
percorsi di istruzione e di istruzione e formazione professionale.
  2.  Entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto,
il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministero  dell'istruzione,  della  universita'  e  della  ricerca, e
previa  intesa  con  le  regioni  e le province autonome definisce le
modalita'  di riconoscimento dei crediti di cui al comma che precede,
nel  rispetto delle competenze delle regioni e province autonome e di
quanto     stabilito    nell'Accordo    in    Conferenza    unificata
Stato-regioni-autonomie locali del 18 febbraio 2000 e nel decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 31 maggio 2001.

	        
	      
                              Art. 52.
                    Repertorio delle professioni
  1. Allo scopo di armonizzare le diverse qualifiche professionali e'
istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il
repertorio  delle  professioni  predisposto  da un apposito organismo
tecnico  di  cui  fanno  parte  il  Ministero  dell'istruzione, della
universita'  e della ricerca, le associazioni dei datori e prestatori
di  lavoro comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale,
e i rappresentanti della Conferenza Stato-regioni.

	        
	      
                               Art. 53
    Incentivi economici e normativi e disposizioni previdenziali

  1.   Durante   il   rapporto  di  apprendistato,  la  categoria  di
inquadramento del lavoratore non potra' essere inferiore, per piu' di
due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni  che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al
conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
  ((1-bis.  I  contratti  collettivi  di  lavoro  stipulati a livello
nazionale,  territoriale  o aziendale dalle associazioni dei datori e
dei  prestatori  di  lavoro comparativamente piu' rappresentative sul
piano nazionale possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in
misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti
a  mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a
quelle  per il conseguimento delle quali e' finalizzato il contratto.
La  retribuzione  cosi'  determinata  deve  essere  graduale anche in
rapporto all'anzianita' di servizio)).
  2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni  di  legge  o di contratto
collettivo,  i lavoratori assunti con contratto di apprendistato sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla
occupazione,  restano  fermi  gli  attuali  sistemi di incentivazione
economica  la  cui  erogazione sara' tuttavia soggetta alla effettiva
verifica  della  formazione  svolta secondo le modalita' definite con
decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d'intesa
con  la  Conferenza  Stato-regioni.  In  caso  di inadempimento nella
erogazione della formazione di cui sia esclusivamente responsabile il
datore  di  lavoro  e che sia tale da impedire la realizzazione delle
finalita'  di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e 50, comma
1,  il  datore  di  lavoro  e'  tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al  termine  del periodo di apprendistato, maggiorata del
100   per   cento.   La   maggiorazione   cosi'   stabilita   esclude
l'applicazione di qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa
contribuzione.
  4. Resta ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista
dalla  legge  19  gennaio  1955,  n. 25, e successive modificazioni e
integrazioni.

	        
	      
Capo II
Contratto di inserimento
                              Art. 54.
                 Definizione e campo di applicazione
  1.  Il contratto di inserimento e' un contratto di lavoro diretto a
realizzare,  mediante  un  progetto  individuale di adattamento delle
competenze  professionali  del  lavoratore  a un determinato contesto
lavorativo,  l'inserimento  ovvero  il  reinserimento nel mercato del
lavoro delle seguenti categorie di persone:
    a) soggetti di eta' compresa tra i diciotto e i ventinove anni;
    b)  disoccupati  di  lunga  durata  da ventinove fino a trentadue
anni;
    c)  lavoratori con piu' di cinquanta anni di eta' che siano privi
di un posto di lavoro;
    d) lavoratori  che desiderino riprendere una attivita' lavorativa
e che non abbiano lavorato per almeno due anni;
    e) donne  di  qualsiasi  eta' residenti in una area geografica in
cui  il  tasso  di  occupazione  femminile  determinato  con apposito
decreto del Ministro dei lavoro e delle politiche sociali di concerto
con  il  Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni
dalla  data  di entrata in vigore del presente decreto, sia inferiore
almeno  del  20  per  cento  di  quello maschile o in cui il tasso di
disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile;
    f) persone   riconosciute   affette,  ai  sensi  della  normativa
vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
  2. I contratti di inserimento possono essere stipulati da:
    a) enti pubblici economici, imprese e loro consorzi;
    b) gruppi di imprese;
    c) associazioni professionali, socio-culturali, sportive;
    d) fondazioni;
    e) enti di ricerca, pubblici e privati;
    f) organizzazioni e associazioni di categoria.
  3.  Per poter assumere mediante contratti di inserimento i soggetti
di  cui  al  comma  2  devono  avere  mantenuto in servizio almeno il
sessanta per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia
venuto  a  scadere  nei  diciotto mesi precedenti. A tale fine non si
computano  i  lavoratori  che si siano dimessi, quelli licenziati per
giusta causa e quelli che, al termine del rapporto di lavoro, abbiano
rifiutato  la proposta di rimanere in servizio con rapporto di lavoro
a tempo indeterminato, i contratti risolti nel corso o al termine del
periodo  di prova, nonche' i contratti non trasformati in rapporti di
lavoro a tempo indeterminato in misura pari a quattro contratti. Agli
effetti  della  presente  disposizione  si  considerano  mantenuti in
servizio  i soggetti per i quali il rapporto di lavoro, nel corso del
suo  svolgimento  sia stato trasformato in rapporto di lavoro a tempo
indeterminato.
  4. La disposizione di cui al comma 3 non trova applicazione quando,
nei  diciotto  mesi  precedenti  alla  assunzione del lavoratore, sia
venuto a scadere un solo contratto di inserimento.
  5.  Restano  in  ogni  caso  applicabili,  se  piu'  favorevoli, le
disposizioni  di  cui  all'articolo 20 della legge 23 luglio 1991, n.
223,   in  materia  di  contratto  di  reinserimento  dei  lavoratori
disoccupati.

	        
	      
                             Art. 55 (3)
                 Progetto individuale di inserimento

  1.  Condizione  per l'assunzione con contratto di inserimento e' la
definizione,   con   il  consenso  del  lavoratore,  di  un  progetto
individuale  di  inserimento,  finalizzato  a garantire l'adeguamento
delle  competenze  professionali  del  lavoratore  stesso al contesto
lavorativo.
  2.  I  contratti  collettivi  nazionali o territoriali stipulati da
associazioni  dei datori e prestatori di lavoro comparativamente piu'
rappresentative   sul   piano  nazionale  e  i  contratti  collettivi
aziendali  stipulati  dalle rappresentanze sindacali aziendali di cui
all'articolo  19  della  legge  20  maggio 1970, n. 300, e successive
modificazioni,   ovvero   dalle   rappresentanze  sindacali  unitarie
determinano, anche all'interno degli enti bilaterali, le modalita' di
definizione  dei  piani  individuali  di  inserimento con particolare
riferimento  alla  realizzazione  del  progetto,  anche attraverso il
ricorso  ai  fondi  interprofessionali per la formazione continua, in
funzione   dell'adeguamento   delle   capacita'   professionali   del
lavoratore,  nonche' le modalita' di definizione e sperimentazione di
orientamenti,  linee-guida  e  codici  di  comportamento  diretti  ad
agevolare il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1.
  3.  Qualora,  entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo, non sia intervenuta, ai sensi del comma
2,  la  determinazione da parte del contratto collettivo nazionale di
lavoro  delle  modalita'  di  definizione  dei  piani  individuali di
inserimento, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali convoca
le  organizzazioni  sindacali  interessate dei datori di lavoro e dei
lavoratori  e  le assiste al fine di promuovere l'accordo. In caso di
mancata stipulazione dell'accordo entro i quattro mesi successivi, il
Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche  sociali  individua in via
provvisoria  e  con  proprio  decreto, tenuto conto delle indicazioni
contenute nell'eventuale accordo interconfederale di cui all'articolo
86, comma 13, e delle prevalenti posizioni espresse da ciascuna delle
due   parti  interessate,  le  modalita'  di  definizione  dei  piani
individuali di inserimento di cui al comma 2.
  4.  La formazione eventualmente effettuata durante l'esecuzione del
rapporto di lavoro dovra' essere registrata nel libretto formativo.
  ((  5.  In  caso  di  gravi  inadempienze  nella  realizzazione del
progetto   individuale  di  inserimento  di  cui  sia  esclusivamente
responsabile  il  datore  di  lavoro  e che siano tali da impedire la
realizzazione  della  finalita'  di  cui all'articolo 54, comma 1, il
datore   di   lavoro  e'  tenuto  a  versare  la  differenza  tra  la
contribuzione  versata  e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento  contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal
lavoratore  al termine del periodo di inserimento, maggiorata del 100
per cento. La maggiorazione cosi' stabilita esclude l'applicazione di
qualsiasi altra sanzione prevista in caso di omessa contribuzione. ))

	        
	      
                              Art. 56.
                                Forma
  1.  Il  contratto di inserimento e' stipulato in forma scritta e in
esso  deve  essere specificamente indicato il progetto individuale di
inserimento di cui all'articolo 55.
  2.  In  mancanza  di  forma  scritta  il  contratto  e'  nullo e il
lavoratore si intende assunto a tempo indeterminato.

	        
	      
                              Art. 57.
                               Durata
  1.  Il  contratto di inserimento ha una durata non inferiore a nove
mesi  e  non  puo'  essere  superiore  ai  diciotto  mesi. In caso di
assunzione di lavoratori di cui all'articolo 54, comma 1, lettera f),
la durata massima puo' essere estesa fino a trentasei mesi.
  2.  Nel  computo  del  limite  massimo di durata non si tiene conto
degli  eventuali  periodi  dedicati  allo  svolgimento  del  servizio
militare  o  di  quello civile, nonche' dei periodi di astensione per
maternita'.
  3.  Il  contratto  di  inserimento non e' rinnovabile tra le stesse
parti.  Eventuali proroghe del contratto sono ammesse entro il limite
massimo di durata indicato al comma 1.

	        
	      
                              Art. 58.
                  Disciplina del rapporto di lavoro
  1.  Salvo  diversa  previsione dei contratti collettivi nazionali o
territoriali  stipulati  da  associazioni  dei datori e prestatori di
lavoro  comparativamente  piu'  rappresentative sul piano nazionale e
dei  contratti  collettivi  aziendali  stipulati dalle rappresentanze
sindacali  aziendali  di  cui  all'articolo 19  della legge 20 maggio
1970, n. 300, e successive modificazioni, ovvero dalle rappresentanze
sindacali  unitarie,  ai  contratti  di inserimento si applicano, per
quanto  compatibili,  le  disposizioni  di cui al decreto legislativo
6 settembre 2001, n. 368.
  2.  I  contratti  collettivi di cui al comma 1 possono stabilire le
percentuali   massime   dei   lavoratori  assunti  con  contratto  di
inserimento.

	        
	      
                           Art. 59 (3) (6)
                   Incentivi economici e normativi

  ((   1.  Durante  il  rapporto  di  inserimento,  la  categoria  di
inquadramento  del  lavoratore non puo' essere inferiore, per piu' di
due  livelli, alla categoria spettante, in applicazione del contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro, ai lavoratori addetti a mansioni o
funzioni  che  richiedono  qualificazioni  corrispondenti a quelle al
conseguimento  delle  quali e' preordinato il progetto di inserimento
oggetto  del  contratto. Il sottoinquadramento non trova applicazione
per  la  categoria  di  lavoratori  di  cui all'articolo 54, comma 1,
lettera  e),  salvo  non  esista  diversa  previsione  da  parte  dei
contratti   collettivi   nazionali  o  territoriali  sottoscritti  da
associazioni  dei  datori  di  lavoro  e  dei  prestatori  di  lavoro
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale. ))
  2.  Fatte  salve  specifiche  previsioni di contratto collettivo, i
lavoratori  assunti  con  contratto  di  inserimento sono esclusi dal
computo  dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi
per l'applicazione di particolari normative e istituti.
  3.  In  attesa  della  riforma  del  sistema  degli  incentivi alla
occupazione,   gli  incentivi  economici  previsti  dalla  disciplina
vigente  in  materia  di  contratto  di  formazione  e lavoro trovano
applicazione   con   esclusivo   riferimento  ai  lavoratori  di  cui
all'articolo 54, comma, 1, lettere b), c), d), e) ed f), nel rispetto
del  regolamento  (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 5 dicembre
2002,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee il
13 dicembre 2002.

	        
	      
                           Art. 59-bis (3)
                    (( Disciplina transitoria dei
                 contratti di formazione e lavoro ))

  ((  1. Ai contratti di formazione e lavoro stipulati dal 24 ottobre
2003  e  fino  al 31 ottobre 2004, sulla base di progetti autorizzati
entro  il  23  ottobre  2003,  si applica la disciplina vigente prima
della  data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, ad
eccezione  dei benefici economici previsti in materia di contratti di
formazione  e  lavoro, per i quali si applica la disciplina di cui al
comma 2.
  2.   Per  poter  accedere  ai  benefici  economici  previsti  dalla
disciplina vigente prima della data del 24 ottobre 2003 in materia di
contratti  di  formazione e lavoro, nel limite massimo complessivo di
16.000  lavoratori,  i  datori  di  lavoro,  che  abbiano stipulato i
contratti  di  cui al comma 1, devono presentare, entro trenta giorni
dalla  stipula,  domanda all'lNPS contenente l'indicazione del numero
dei  contratti  stipulati.  Alla  domanda  va  allegata  copia  delle
rispettive autorizzazioni. ((3))
  3.  L'I.N.P.S.  ammette,  entro  il  30  novembre 2004 e nel limite
numerico  di  cui  al comma 2, l'accesso ai benefici economici di cui
allo  stesso  comma 2, secondo il criterio della priorita' della data
della  stipula  del  contratto  di  formazione e lavoro. L'accesso ai
benefici  e'  comunque  concesso  in  via prioritaria ai contratti di
formazione e lavoro stipulati nell'ambito di contratti d'area o patti
territoriali. ))
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AGGIORNAMENTO  (3)  il  D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 ha disposto che
"per  i  contratti  di formazione e lavoro gia' stipulati, il termine
della  presentazione  delle  domande  di  cui al comma 2 del presente
articolo,  decorre  dalla  data  di  entrata  in  vigore del suddetto
decreto legislativo n. 251/2004".

	        
	      
                            Art. 60. (5)
                   Tirocini estivi di orientamento
  1.  Si  definiscono  tirocini  estivi  di  orientamento  i tirocini
promossi durante le vacanze estive a favore di un adolescente o di un
giovane,   regolarmente   iscritto   a   un  ciclo  di  studi  presso
l'universita'  o  un  istituto scolastico di ogni ordine e grado, con
fini orientativi e di addestramento pratico.
  2 Il tirocinio estivo di orientamento ha una durata non superiore a
tre  mesi  e  si  svolge  nel  periodo compreso tra la fine dell'anno
accademico  e scolastico e l'inizio di quello successivo. Tale durata
e' quella massima in caso di pluralita' di tirocini.
  3.  Eventuali  borse  lavoro  erogate  a favore del tirocinante non
possono superare l'importo massimo mensile di 600 euro.
  4.  Salvo  diversa  previsione  dei  contratti collettivi, non sono
previsti  limiti  percentuali  massimi per l'impiego di adolescenti o
giovani al tirocinio estivo di orientamento.
  5.  Salvo quanto previsto ai commi precedenti ai tirocini estivi si
applicano  le  disposizioni di cui all'articolo 18 della legge n. 196
del  1997  e  al  decreto  del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale 25 marzo 1998, n. 142.((5))
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AGGIORNAMENTO (5)
  La  Corte costituzionale, con sentenza 13-28 gennaio 2005, n. 50 ha
dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 60.

	        
	      
Continua
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