Il testo della Legge Cambiaria
Articolo n.1
Alle disposizioni contenute nel codice di commercio concernenti la cambiale sono sostituite le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario allegate al presente decreto e firmate d'ordine Nostro dal Ministro Guardasigilli.
Restano abrogate le disposizioni di leggi speciali concernenti la materia regolata dalle anzidette norme.
Articolo n.2
Le norme sulla cambiale e sul vaglia cambiario approvate con il presente decreto entreranno in vigore il 1° gennaio 1934.
TITOLO I DELLA CAMBIALE CAPO I DELLA EMISSIONE E DELLA FORMA DELLA CAMBIALE
Articolo n.1
La cambiale contiene:
1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l'ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario); (1)
4) l'indicazione della scadenza;
5) l'indicazione del luogo di pagamento;
6) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
7) l'indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
(1) Numero sostituito dall'art. 45, l. 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo n.2
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma.
La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d'indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario.
La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente.
Se sono indicati più luoghi di pagamento, s'intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l'accettazione ed il pagamento.
Articolo n.3
La cambiale può essere all'ordine dello stesso traente.
Può essere tratta sullo stesso traente.
Può essere tratta per conto di un terzo.
Articolo n.4
La cambiale può essere pagabile al domicilio di un terzo, sia nel luogo del domicilio del trattario, sia in altro luogo.
Se non è detto che il pagamento sarà fatto presso il terzo dal trattario, si intende che sarà fatto dal terzo.
Articolo n.5
Nella cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista il traente può disporre che la somma sia produttiva d'interessi. In qualunque altra specie di cambiale la promessa d'interessi si ha per non scritta.
Il tasso d'interesse deve essere indicato nella cambiale; mancando tale indicazione, la clausola si ha per non scritta.
Gli interessi decorrono dalla data della cambiale quando non sia indicata una decorrenza diversa.
Articolo n.6
La cambiale con la somma da pagarsi scritta in lettere ed in cifre, vale, in caso di differenza, per la somma indicata in lettere.
Se la somma da pagarsi è scritta più di una volta in lettere o in cifre, la cambiale, in caso di differenza, vale per la somma minore.
Articolo n.7
Se la cambiale contiene firme di persone incapaci di obbligarsi cambiariamente, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per qualsiasi altra ragione non obbligano le persone che hanno firmata la cambiale o col nome delle quali essa è stata firmata, le obbligazioni degli altri firmatari restano tuttavia valide.
Articolo n.8
Ogni sottoscrizione cambiaria deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. È valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia abbreviato o indicato con la sola iniziale.
Articolo n.9
Il minore emancipato non autorizzato all'esercizio del commercio e l'inabilitato non assumono obbligazioni cambiarie se la loro firma non sia accompagnata da quella del curatore con la clausola "per assistenza" o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato personalmente.
Articolo n.10
Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare cambiariamente in nome di costoro, il primo con l'autorizzazione del tribunale, l'altro con l'autorizzazione del consiglio di famiglia o di tutela omologata dal tribunale, l'una e l'altra anche di carattere generale.
Articolo n.11
Chi appone la firma sulla cambiale quale rappresentante di una persona per la quale non ha il potere di agire, è obbligato cambiariamente come se avesse firmato in proprio e, se ha pagato, ha gli stessi diritti che avrebbe avuto il preteso rappresentato. La stessa disposizione si applica al rappresentante che abbia ecceduto i suoi poteri.
Articolo n.12
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui non fa presumere, salvo prova contraria, la facoltà di obbligarsi cambiariamente.
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto di un commerciante comprende anche quella di obbligarsi cambiariamente, salvo che l'atto di rappresentanza, pubblicato a norma dell'art. 9 del codice di commercio (1) non disponga diversamente.
(1) Ora, art. 2206, c.c.
Articolo n.13
Il traente risponde dell'accettazione e del pagamento.
Egli può esonerarsi dalla responsabilità per l'accettazione; ogni clausola con la quale si esoneri dalla responsabilità per il pagamento si ha per non scritta.
Articolo n.14
Se una cambiale, incompleta quando fu emessa, venga completata contrariamente agli accordi interceduti, la inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che questi abbia acquistato la cambiale in mala fede, ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Il portatore decade dal diritto di riempire la cambiale in bianco dopo tre anni dal giorno dell'emissione del titolo.
Tale decadenza non è opponibile al portatore di buona fede, al quale il titolo sia pervenuto già completo.
CAPO II DELLA GIRATA
Articolo n.15
La cambiale ancorché non espressamente tratta all'ordine è trasferibile mediante girata.
Se il traente abbia inserito nella cambiale le parole "non all'ordine" o una espressione equivalente, il titolo è trasferibile solo nella forma e con gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del trattario, abbia o non abbia accettato, del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo la cambiale.
Articolo n.16
La girata deve essere incondizionata. Qualsiasi condizione alla quale sia subordinata si ha per non scritta.
La girata parziale è nulla.
La girata al portatore vale come girata in bianco.
Articolo n.17
La girata deve essere scritta sulla cambiale o su un foglio ad essa attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorché il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo della cambiale o sull'allungamento.
Articolo n.18
La girata trasferisce tutti i diritti inerenti alla cambiale.
Se la girata è in bianco, il portatore può:
1) riempirla col proprio nome o con quello di altra persona;
2) girare la cambiale di nuovo in bianco o a persona determinata;
3) trasmettere la cambiale a un terzo, senza riempire la girata in bianco e senza girarla.
Articolo n.19
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde dell'accettazione e del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali la cambiale sia stata ulteriormente girata.
Articolo n.20
Il detentore della cambiale è considerato portatore legittimo se giustifica il suo diritto con una serie continua di girate, anche se l'ultima è in bianco. Le girate cancellate si hanno, a questo effetto, per non scritte. Se una girata in bianco è seguita da un'altra girata, si reputa che il sottoscrittore di quest'ultima abbia acquistato la cambiale per effetto della girata in bianco.
Se una persona ha perduto per qualsiasi ragione il possesso di una cambiale, il nuovo portatore che giustifichi il suo diritto nella maniera indicata nel precedente comma, non è tenuto a consegnarla se non quando l'abbia acquistata in mala fede ovvero abbia commesso colpa grave acquistandola.
Articolo n.21
La persona contro la quale sia promossa azione cambiaria non può opporre al portatore le eccezioni fondate sui rapporti suoi personali col traente o con i portatori precedenti a meno che il portatore, acquistando la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Articolo n.22
Se alla girata è apposta la clausola "valuta per incasso", "per incasso", "per procura" od ogni altra che implichi un semplice mandato, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma non può girarla che per procura.
Gli obbligati non possono in questo caso opporre al portatore se non le eccezioni che avrebbero potuto opporre al girante.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.
Articolo n.23
Se alla girata è apposta la clausola "valuta in garanzia", "valuta in pegno" od ogni altra che implichi un pegno, il portatore può esercitare tutti i diritti inerenti alla cambiale, ma la girata da lui fatta vale solo come girata per procura.
Gli obbligati non possono opporre al portatore le eccezioni fondate sui loro rapporti personali col girante, a meno che il portatore, ricevendo la cambiale, abbia agito scientemente a danno del debitore.
Articolo n.24
La girata posteriore alla scadenza produce gli stessi effetti di una girata anteriore. Nondimeno la girata fatta posteriormente al protesto, per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, produce solo gli effetti di una cessione ordinaria.
La girata senza data si presume, fino a prova contraria, fatta prima dello spirare del termine stabilito per levare protesto.
Articolo n.25
Con la cessione della cambiale, sia derivante da una girata fatta posteriormente al protesto per mancato pagamento o dopo spirato il termine per levare protesto, sia derivante da atto separato, ancorché anteriore alla scadenza, si trasmettono al cessionario tutti i diritti cambiari del cedente, ma egli resta soggetto alle eccezioni opponibili a questo.
Il cessionario ha diritto alla consegna della cambiale.
CAPO III DELL'ACCETTAZIONE
Articolo n.26
La cambiale può, dal portatore o da un semplice detentore, essere presentata per l'accettazione al trattario nel suo domicilio fino alla scadenza.
Articolo n.27
In qualsiasi cambiale il traente può prescrivere che essa sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine.
Egli può vietare nella cambiale che essa sia presentata alla accettazione, a meno che non sia pagabile presso un terzo, o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, o sia tratta a certo tempo vista.
Egli può anche prescrivere che la presentazione per l'accettazione non abbia luogo prima di un certo termine.
Ogni girante può prescrivere che la cambiale sia presentata per l'accettazione, fissando o non fissando un termine, salvo che il traente l'abbia dichiarata non accettabile.
Articolo n.28
La cambiale a certo tempo vista deve essere presentata all'accettazione entro un anno dalla sua data.
Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo.
Detti termini possono essere abbreviati dai giranti.
Articolo n.29
Il trattario può chiedere che gli sia fatta una seconda presentazione il giorno seguente alla prima. Gli interessati non possono prevalersi dell'inosservanza di tale richiesta se non sia stata menzionata nel protesto.
Il portatore non è obbligato a consegnare al trattario la cambiale presentata per l'accettazione.
Articolo n.30
L'accettazione è scritta sulla cambiale. È espressa colla parola "accettato", "visto" o con altre equivalenti; è sottoscritta dal trattario; il trattario indica il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale. La semplice sottoscrizione del trattario sulla faccia anteriore della cambiale vale accettazione. Ciò vale anche per la cambiale a certo tempo vista. (1)
Se la cambiale è pagabile a certo tempo vista o, in virtù di clausola speciale, deve essere presentata per l'accettazione entro un termine stabilito, l'accettazione deve portare la data del giorno in cui è fatta a meno che il portatore non esiga che vi sia apposta la data della presentazione. Se manca la data, il portatore, per conservare il regresso contro i giranti e contro il traente, deve far constatare la mancanza con protesto levato in tempo utile.
(1) Comma modificato dall'art. 45, l. 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo n.31
L'accettazione deve essere incondizionata; il trattario può limitarla ad una parte della somma.
Qualsiasi altra modificazione apportata nell'accettazione al tenore della cambiale equivale a rifiuto di accettazione; nondimeno l'accettante resta obbligato nei termini della sua accettazione.
Articolo n.32
Se il traente ha indicato nella cambiale un luogo di pagamento diverso da quello del domicilio del trattario, ma non una terza persona presso la quale il pagamento deve essere effettuato, il trattario può indicarla al momento della accettazione. In mancanza di tale indicazione si reputa che l'accettante sia tenuto a pagare egli stesso nel luogo di pagamento.
Se la cambiale è pagabile al domicilio del trattario, questi può indicare nell'accettazione un indirizzo nello stesso luogo in cui il pagamento deve essere effettuato.
Articolo n.33
Con l'accettazione il trattario si obbliga di pagare la cambiale alla scadenza.
In mancanza di pagamento il portatore, ancorché sia il traente, ha contro l'accettante un'azione cambiaria diretta per tutto quanto può essere chiesto ai sensi degli artt. 55 e 56.
Il trattario che accetta resta obbligato anche se ignora il fallimento del traente.
Articolo n.34
Se l'accettazione apposta sulla cambiale del trattario è da lui cancellata prima di restituire il titolo, l'accettazione si ha per rifiutata. La cancellazione si reputa fatta, fino a prova contraria, prima della restituzione del titolo.
Nondimeno, se il trattario ha dato notizia dell'accettazione per iscritto al portatore, o a un firmatario qualsiasi, è tenuto verso di essi nei termini dell'accettazione.
CAPO IV DELL'AVALLO
Articolo n.35
Il pagamento di una cambiale può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo o anche da un firmatario della cambiale.
Articolo n.36
L'avallo è apposto sulla cambiale o sull'allungamento.
È espresso con le parole "per avallo" o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Si considera dato con la sola firma dell'avallante apposta sulla faccia anteriore della cambiale, purché non si tratti della firma del trattario o del traente.
L'avallo deve indicare per chi è dato. In mancanza di questa indicazione si intende dato per il traente.
Articolo n.37
L'avallante è obbligato nello stesso modo di colui per il quale l'avallo è stato dato.
La sua obbligazione è valida ancorché l'obbligazione garantita sia nulla per qualsiasi altra causa che un vizio di forma.
L'avallante che paga la cambiale acquista i diritti ad essa inerenti contro l'avallato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo.
CAPO V DELLA SCADENZA
Articolo n.38
La cambiale può essere tratta:
a vista;
a certo tempo vista;
a certo tempo data;
a giorno fisso.
Le cambiali ad altre scadenze o a scadenze successive sono nulle.
Articolo n.39
La cambiale a vista è pagabile alla presentazione. Essa deve essere presentata per il pagamento nel termine di un anno dalla sua data. Il traente può abbreviare questo termine o prolungarlo. Tali termini possono essere abbreviati dai giranti.
Il traente può stabilire che una cambiale pagabile a vista non sia presentata per il pagamento prima di una certa data. In questo caso il termine di presentazione decorre da tale data.
Articolo n.40
La scadenza della cambiale a certo tempo vista è determinata dalla data dell'accettazione o da quella del protesto.
In mancanza di protesto l'accettazione non datata si reputa data, rispetto all'accettante, l'ultimo giorno del termine previsto per la presentazione all'accettazione.
Articolo n.41
La cambiale tratta a uno o più mesi data o vista scade nel giorno corrispondente del mese in cui il pagamento deve essere effettuato. In mancanza del giorno corrispondente la cambiale scade l'ultimo del mese.
Se la cambiale è tratta a uno o più mesi e mezzo data o vista, si computano prima i mesi interi.
Se la scadenza è fissata al principio, alla metà (metà gennaio, metà febbraio, ecc.) o alla fine del mese, la cambiale scade il primo, il quindici o l'ultimo giorno del mese.
Con le espressioni "otto giorni" o "quindici giorni" s'intende non già una o due settimane ma otto o quindici giorni effettivi.
Con la espressione "mezzo mese" si intende il termine di quindici giorni.
Articolo n.42
Se la cambiale è pagabile a giorno fisso in un luogo in cui il calendario è differente da quello del luogo di emissione, la data della scadenza si intende fissata secondo il calendario del luogo di pagamento.
Se una cambiale tratta fra due piazze che hanno calendari diversi è pagabile a certo tempo data, la scadenza è stabilita contando dal giorno che, secondo il calendario del luogo di pagamento, corrisponde al giorno dell'emissione.
I termini di presentazione delle cambiali sono calcolati in conformità alle disposizioni del comma precedente.
Queste disposizioni non si applicano se da clausola della cambiale o anche dalle sole enunciazioni del titolo risulti la intenzione di adottare norme diverse.
CAPO VI DEL PAGAMENTO
Articolo n.43
Il portatore di una cambiale pagabile a giorno fisso, o a certo tempo data, o vista, deve presentarla al pagamento nel giorno in cui essa è pagabile o in uno dei due giorni feriali successivi.
La presentazione della cambiale ad una stanza di compensazione equivale a presentazione per il pagamento.
Articolo n.44
La cambiale deve essere presentata per il pagamento nel luogo e all'indirizzo indicato sul titolo .
Quando manchi tale indirizzo deve essere presentata per il pagamento:
1) al domicilio del trattario o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
2) al domicilio dell'accettante per intervento o della persona designata sul titolo a pagare per esso;
3) al domicilio dell'indicato al bisogno.
Articolo n.45
Il trattario che paga la cambiale può esigere che gli sia consegnata quietanzata dal portatore.
Il portatore non può rifiutare un pagamento parziale.
In caso di pagamento parziale il trattario può esigere che ne sia fatta menzione sulla cambiale e gliene sia data quietanza.
Articolo n.46
Il portatore della cambiale non è tenuto a riceverne il pagamento prima della scadenza.
Il trattario che paga prima della scadenza lo fa a suo rischio e pericolo.
Chi paga alla scadenza è validamente liberato, a meno che da parte sua non vi sia dolo o colpa grave. Egli è tenuto ad accertare la regolare continuità delle girate ma non a verificare l'autenticità delle firme dei giranti.
Articolo n.47
Se la cambiale è pagabile in moneta che non ha corso nel luogo di pagamento, la somma può essere pagata nella moneta del paese secondo il suo valore nel giorno della scadenza. Se il debitore è in ritardo, il portatore può a sua scelta domandare che la somma sia pagata nella moneta del paese secondo il valore del giorno di scadenza o in quello del pagamento.
Il valore della moneta estera è determinato dagli usi del luogo di pagamento. Il traente può tuttavia stabilire che la somma da pagare sia calcolata secondo il corso indicato nella cambiale.
Le disposizioni precedenti non si applicano nel caso in cui il traente abbia stabilito che il pagamento sia fatto in una moneta espressamente indicata (clausola di pagamento effettivo in moneta estera).
Se la somma è indicata in una moneta avente la stessa denominazione ma un valore diverso nel paese di emissione e in quello del pagamento, si presume che l'indicazione si riferisca alla moneta del luogo di pagamento.
Articolo n.48
Se la cambiale non è presentata per il pagamento nel termine fissato dall'art. 43, qualsiasi debitore ha facoltà di depositare la somma presso l'autorità competente, a spese, rischio e pericolo del portatore del titolo.
Per le cambiali pagabili nel territorio dello Stato l'autorità competente a ricevere il deposito e l'Istituto di emissione.
CAPO VII DEL REGRESSO PER MANCATA ACCETTAZIONE O PER MANCATO PAGAMENTO
Articolo n.49
L'azione cambiaria è diretta o di regresso: diretta contro l'accettante ed i suoi avallanti; di regresso contro ogni altro obbligato.
Articolo n.50
Il portatore può esercitare il regresso contro i giranti, il traente e gli altri obbligati:
alla scadenza, se il pagamento non ha avuto luogo;
anche prima della scadenza:
1) se l'accettazione sia stata rifiutata in tutto o in parte;
2) in caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato; di cessazione dei pagamenti, ancorché non constatata con sentenza; di esecuzione infruttuosa sui suoi beni;
3) in caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile.
Articolo n.51
Il rifiuto dell'accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento).
Il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all'accettazione. Se la prima presentazione, nel caso previsto dall'art. 29, comma 1°, è stata fatta nell'ultimo giorno del termine, il protesto può essere levato anche il giorno successivo.
Il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile. Se la cambiale è a vista, il protesto deve essere levato secondo le norme del precedente comma relativo al protesto per mancata accettazione.
Il protesto per mancata accettazione dispensa dalla presentazione al pagamento e dal protesto per mancato pagamento.
In caso di cessazione di pagamenti del trattario, abbia o non abbia accettato, o in caso di esecuzione infruttuosa sui suoi beni, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver presentato la cambiale al trattario per il pagamento e dopo aver levato protesto.
In caso di fallimento del trattario, abbia o non abbia accettato, e nel caso di fallimento del traente di una cambiale non accettabile, la produzione della sentenza dichiarativa del fallimento basta al portatore per esercitare il regresso.
Articolo n.52
Il portatore deve dare avviso al proprio girante e al traente della mancata accettazione o del mancato pagamento entro i quattro giorni feriali successivi al giorno del protesto o della presentazione se vi sia la clausola "senza spese". Ogni girante nei due giorni feriali successivi al giorno in cui ha ricevuto l'avviso deve informare il precedente girante dell'avviso ricevuto, indicando i nomi e gli indirizzi di coloro che hanno dato gli avvisi precedenti, e così di seguito, risalendo fino al traente. I termini predetti decorrono dal ricevimento dell'avviso precedente.
Se in conformità del precedente comma l'avviso è dato ad un firmatario della cambiale, analogo avviso deve essere dato entro lo stesso termine anche al suo avallante.
Se un girante non ha indicato il suo indirizzo o lo ha indicato in maniera illeggibile, basta che l'avviso sia dato al girante che lo precede.
Chi è tenuto a dare l'avviso può darlo in una forma qualsiasi, anche col semplice rinvio della cambiale.
Egli deve provare di aver dato l'avviso nel termine stabilito. Il termine si considera rispettato se una lettera contenente l'avviso sia stata spedita per posta nel termine predetto.
Chi non dà l'avviso nel termine sopra indicato non decade dal regresso; tuttavia è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
Articolo n.53
Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola "senza spese", "senza protesto", od ogni altra equivalente, apposta sulla cambiale e firmata, dispensare il portatore dal protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento, per esercitare il regresso.
Tale clausola non dispensa il portatore dalla presentazione della cambiale nei termini prescritti, né dagli avvisi. La prova dell'inosservanza dei termini incombe a colui che la oppone al portatore.
Se la clausola è apposta dal traente produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante, produce i suoi effetti soltanto rispetto a costui. Se la clausola è apposta dal traente e il portatore fa levare il protesto, le spese restano a suo carico. Se la clausola è apposta da un girante o da un avallante le spese per il protesto, qualora sia levato, sono ripetibili contro tutti i firmatari.
Articolo n.54
Il traente, l'accettante, il girante e l'avallante della cambiale rispondono in solido verso il portatore.
Il portatore ha diritto di agire contro queste Persone individualmente o congiuntamente e non è tenuto ad osservare l'ordine nel quale si sono obbligate.
Lo stesso diritto spetta ad ogni firmatario che abbia pagato la cambiale.
L'azione promossa contro uno degli obbligati non impedisce di agire contro gli altri, anche se posteriori a colui contro il quale si sia prima proceduto.
Articolo n.55
Il portatore può chiedere in via di regresso:
1) l'ammontare della cambiale non accettata o non pagata con gli interessi, se siano stati indicati;
2) gli interessi dalla scadenza in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale;
3) le spese per il protesto, per gli avvisi dati e le altre spese.
Se il regresso è esercitato prima della scadenza, sarà dedotto uno sconto dallo ammontare della cambiale. Tale sconto è calcolato in base al tasso ufficiale vigente (tasso della Banca di emissione) alla data del regresso nel luogo del domicilio del portatore.
Articolo n.56
Chi ha pagato la cambiale può ripetere dai suoi garanti:
1) la somma integrale sborsata;
2) gli interessi sulla somma in misura uguale a quella indicata nel titolo a norma dell'art. 5 o, in mancanza, al tasso legale, dal giorno del disborso;
3) le spese sostenute.
Articolo n.57
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna della cambiale col protesto e col conto di ritorno quietanzato.
Qualsiasi girante che ha pagato la cambiale può cancellare la propria girata e quella dei giranti susseguenti.
Articolo n.58
In caso di regresso dopo un'accettazione parziale, chi paga la somma per la quale la cambiale non è stata accettata, può esigere che del pagamento sia fatta menzione sulla cambiale e che gliene sia data quietanza. Il portatore deve inoltre rilasciargli copia certificata conforme della cambiale ed il protesto per rendere possibile l'esercizio degli ulteriori regressi.
Articolo n.59
Chi ha il diritto di esercitare il regresso può, salvo clausola contraria, rimborsarsi con una nuova cambiale (rivalsa) tratta a vista su uno dei propri garanti e pagabile al domicilio di costui.
La rivalsa comprende, oltre le somme indicate negli artt. 55 e 56, un diritto di provvigione e la tassa di bollo sulla rivalsa.
Se la rivalsa è tratta dal portatore, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove la cambiale originaria era pagabile sul luogo del domicilio del garante. Se la rivalsa è tratta da un girante, l'ammontare ne è fissato secondo il corso di una cambiale a vista tratta dal luogo dove il traente della rivalsa ha il suo domicilio sul luogo del domicilio del garante.
Articolo n.60
Spirati i termini stabiliti:
per la presentazione di una cambiale a vista o a certo tempo vista;
per levare il protesto per mancata accettazione o mancato pagamento;
per la presentazione al pagamento se vi sia la clausola "senza spese";
il portatore decade dai suoi diritti contro i giranti, contro il traente e contro gli altri obbligati, ad eccezione dell'accettante.
Se la cambiale non è presentata per l'accettazione nel termine stabilito dal traente, il portatore decade dal diritto di esercitare il regresso sia per mancato pagamento sia per mancata accettazione, salvo che non risulti dal tenore del titolo che il traente abbia inteso di esonerarsi soltanto dalla garanzia per l'accettazione.
Se un termine per la presentazione è fissato in una girata, solo il girante può prevalersene.
Articolo n.61
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare la cambiale o di levare il protesto nei termini stabiliti questi sono prolungati.
Il portatore è tenuto a dare avviso senza indugio nel caso di forza maggiore al girante precedente e a fare, sulla cambiale o sull'allungamento, menzione datata e sottoscritta di questo avviso; per il resto si applicano le disposizioni dell'articolo 52.
Cessata la forza maggiore, il portatore deve presentare senza indugio la cambiale per l'accettazione o per il pagamento e, se necessario, levare protesto.
Se la forza maggiore dura oltre trenta giorni dalla scadenza, il regresso può essere esercitato senza bisogno di presentazione e di protesto.
Nelle cambiali a vista o a certo tempo vista, il termine di trenta giorni decorre dalla data in cui il portatore, anche prima che sia scaduto il termine di presentazione, ha dato avviso della forza maggiore al girante precedente; nelle cambiali a certo tempo vista al termine di trenta giorni si aggiunge il termine dalla vista indicato nella cambiale.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare la cambiale o di levare il protesto.
Articolo n.62
Fra più obbligati che abbiano assunto una posizione di pari grado nella cambiale non ha luogo l'azione cambiaria e il rapporto è regolato con le norme relative alle obbligazioni solidali.
Articolo n.63
La cambiale ha gli effetti di titolo esecutivo per il capitale e per gli accessori a norma degli artt. 55, 56 e 59.
La cambiale emessa all'estero ha gli stessi effetti in quanto questi siano ammessi dalla legge del luogo in cui la cambiale è stata emessa.
Il precetto deve contenere la trascrizione della cambiale o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Nelle obbligazioni cambiarie sottoscritte per procura il precetto deve indicare anche l'atto dal quale risulta il mandato.
Articolo n.64
L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione; ma il presidente del tribunale, o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che disconosca la propria firma o la rappresentanza, oppure adduca gravi e fondati motivi, può, con decreto motivato non soggetto a gravame, esaminati i documenti prodotti, sospendere in tutto o in parte gli atti esecutivi, imponendo idonea cauzione.
Articolo n.65
Nei giudizi cambiari, tanto di cognizione quanto di opposizione al precetto il debitore può opporre soltanto le eccezioni di nullità della cambiale a termini dell'art. 2 e quelle non vietate dall'art. 21.
Se le eccezioni siano di lunga indagine, il giudice, su istanza del creditore, deve emettere sentenza provvisoria di condanna, con cauzione o senza.
Può anche concedere su richiesta del debitore, quando concorrano gravi ragioni, la sospensione della esecuzione, imponendo, se lo ritenga opportuno, idonea cauzione.
Se la sospensione fosse stata già concessa col decreto indicato nell'articolo precedente, il giudice in prosieguo di giudizio deciderà la conferma o la revocazione del provvedimento.
Articolo n.66
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione della cambiale derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la trasmissione della cambiale salvo che si provi che vi fu novazione.
Tale azione non può esercitarsi se non dopo accertata col protesto la mancanza di accettazione o di pagamento.
Il portatore non può esercitare l'azione causale se non offrendo al debitore la restituzione della cambiale e depositandola presso la cancelleria del giudice competente, purché abbia adempiuto le formalità necessarie per conservare al debitore stesso le azioni di regresso che possano competergli.
Articolo n.67
Quando il portatore abbia perduto l'azione cambiaria contro tutti gli obbligati e non abbia contro i medesimi azione causale, può agire contro il traente o l'accettante o il girante per la somma di cui si siano arricchiti ingiustamente a suo danno.
Articolo n.68
Il protesto deve essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può essere levato dal segretario comunale.
Non è richiesta l'assistenza di testimoni per levare protesto.
Articolo n.69
Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia ovvero sul foglio di allungamento. Questo foglio può essere aggiunto anche dal notaro o dall'ufficiale giudiziario o dal segretario comunale, i quali in ogni caso dovranno apporre il proprio sigillo sulla linea di congiunzione.
Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sulla cambiale o sul duplicato o sulla copia o sul foglio di allungamento, a meno che si sia dovuto procedere al protesto pur non avendo il possesso del titolo.
Articolo n.70
Il protesto si deve fare nei luoghi indicati dall'art. 44 contro le persone ivi rispettivamente indicate, anche se non presenti.
Se il domicilio di dette persone non si può rintracciare, il protesto può esser fatto in qualsiasi località nel luogo di pagamento a scelta di chi vi procede.
L'incapacità delle persone alle quali la cambiale deve essere presentata non dispensa dall'obbligo di levare il protesto contro di esse, salvo quanto è disposto nell'ultimo comma dell'art. 51.
Se la persona alla quale la cambiale deve essere presentata è morta, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
Articolo n.71
Il protesto deve contenere:
1) la data;
2) il nome del richiedente;
3) l'indicazione dei luoghi in cui è fatto e la menzione delle ricerche eseguite a termine dell'art. 44;
4) l'oggetto delle richieste, il nome delle persone richieste, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna;
5) la sottoscrizione del notaro o dell'ufficiale giudiziario o del segretario comunale.
Il protesto per atto separato deve contenere la trascrizione della cambiale.
Per più cambiali da pagarsi dalla stessa persona nello stesso luogo, il creditore può levare protesto con unico atto separato.
Articolo n.72
A meno che il traente non abbia prescritto sullo stesso titolo l'obbligo del protesto, questo può essere sostituito, se il portatore lo consente, da una dichiarazione di rifiuto dell'accettazione o del pagamento, scritta e datata sulla cambiale o sul foglio di allungamento o su atto separato e firmata dal trattario.
Questa dichiarazione per avere gli effetti del protesto deve essere sottoposta a registrazione nei termini del protesto medesimo.
Nei casi previsti nel primo comma la girata senza data si presume latta anteriormente alla dichiarazione.
Articolo n.73
I notari, gli ufficiali giudiziari e i segretari comunali debbono tener nota, nel repertorio, dei protesti, indicando i requisiti di cui agli articoli precedenti, giorno per giorno e per ordine di data.
L'originale del protesto fatto per atto separato deve essere consegnato al portatore della cambiale.
CAPO VIII DELL'INTERVENTO SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo n.74
Il traente, il girante o l'avallante può indicare una persona per accettare o pagare al bisogno.
La cambiale può, nelle condizioni sottoindicate, essere accettata o pagata da una persona che interviene per qualsiasi obbligato in via di regresso.
L'interveniente può essere un terzo, lo stesso trattario o una persona già obbligata cambiariamente tranne l'accettante.
L'interveniente deve, nei due giorni feriali successivi all'intervento, darne avviso a colui per il quale è intervenuto. In caso di inosservanza di tale termine egli è responsabile della sua negligenza se abbia causato danno, senza però che l'ammontare del risarcimento possa superare quello della cambiale.
SEZIONE II DELL'ACCETTAZIONE PER INTERVENTO
Articolo n.75
L'accettazione per intervento può essere fatta ogni qualvolta il portatore di una cambiale accettabile possa esercitare il regresso prima della scadenza.
Se sulla cambiale è stata indicata una persona per accettarla o pagarla al bisogno nel luogo del pagamento, il portatore non può esercitare prima della scadenza il regresso contro colui che ha apposto l'indicazione e contro i firmatari susseguenti a meno che egli abbia presentato la cambiale alla persona indicata e, avendone questa rifiutato l'accettazione, il rifiuto sia stato constatato con protesto.
Negli altri casi d'intervento il portatore può rifiutare l'accettazione per intervento. Tuttavia, se l'ammette, perde il diritto di agire prima della scadenza in via di regresso contro colui per il quale l'accettazione è stata data e contro i firmatari susseguenti.
Articolo n.76
L'accettazione per intervento è apposta sulla cambiale ed è firmata dall'interveniente. Essa indica per chi è stata data; in mancanza di questa indicazione l'accettazione si reputa data per il traente.
Articolo n.77
L'accettante per intervento risponde verso il portatore e verso i giranti susseguenti a colui Per il quale è intervenuto, nello stesso modo di questo.
Nonostante l'accettazione per intervento, colui per il quale è stata data e i suoi garanti possono chiedere al portatore, contro rimborso della somma indicata nell'art. 55, la consegna della cambiale, del protesto e del conto di ritorno quietanzato, se del caso.
Se la cambiale non sia presentata all'accettante per intervento non più tardi del giorno seguente all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento l'obbligazione dell'accettante per intervento si estingue.
SEZIONE III DEL PAGAMENTO PER INTERVENTO
Articolo n.78
Il pagamento per intervento può essere fatto ogni qualvolta il portatore possa esercitare il regresso alla scadenza o prima di essa.
Il pagamento deve comprendere tutta la somma che avrebbe dovuto essere pagata da colui per il quale l'intervento ha luogo.
Esso deve essere fatto al più tardi nel giorno successivo all'ultimo giorno consentito per levare il protesto per mancato pagamento.
Il pagamento per intervento deve risultare dal protesto e, se questo era stato già levato, deve essere annotato in prosecuzione del protesto dal pubblico ufficiale che vi ha proceduto. Le spese del protesto sono ripetibili ancorché il traente abbia apposto sulla cambiale la clausola "senza spese".
Articolo n.79
Se la cambiale è stata accettata da intervenienti che hanno il loro domicilio nel luogo del pagamento o se sono state indicate per pagare al bisogno persone che hanno il loro domicilio nel detto luogo, il portatore deve presentare la cambiale a tutte queste persone e, se del caso, levare protesto per mancato pagamento non più tardi del giorno seguente all'ultimo consentito per levare il protesto.
Se il protesto non è levato entro questo termine, colui che ha apposto l'indicazione al bisogno o per il quale la cambiale è stata accettata e i giranti susseguenti sono liberati.
Articolo n.80
Il portatore che rifiuta il pagamento per intervento perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
Articolo n.81
Del pagamento per intervento deve essere data quietanza sulla cambiale coll'indicazione per chi è fatto. In mancanza di tale indicazione, il pagamento si intende fatto per il traente.
La cambiale e il protesto, se sia stato levato, devono essere consegnati a chi paga per intervento.
Articolo n.82
Chi paga per intervento acquista i diritti inerenti alla cambiale contro colui per il quale ha pagato e contro coloro che sono obbligati cambiariamente verso quest'ultimo; ma non può girare nuovamente la cambiale.
I giranti susseguenti all'obbligato per il quale il pagamento è stato fatto sono liberati.
Se più persone offrono il pagamento per intervento, è preferita quella il cui pagamento libera il maggiore numero di obbligati. Chi scientemente interviene in contrasto con questa disposizione perde il regresso contro coloro che sarebbero stati liberati.
CAPO IX DEI DUPLICATI E DELLE COPIE SEZIONE I DEI DUPLICATI
Articolo n.83
La cambiale può essere tratta in più esemplari identici (duplicati).
I duplicati devono essere numerati nel contesto di ciascun titolo; in difetto, si considerano come altrettante cambiali distinte.
Il portatore può chiedere il rilascio di duplicati a sue spese, salvo che dalla cambiale risulti che essa è tratta come sola di cambio. A tale effetto egli deve rivolgersi al suo girante immediato il quale è tenuto a prestare l'opera sua verso il proprio girante e così di seguito fino al traente. I giranti sono tenuti a riprodurre le girate sui duplicati.
Articolo n.84
Il pagamento di un duplicato è liberatorio, ancorché non sia dichiarato che tale pagamento annulli gli effetti degli altri duplicati. Il trattario resta però obbligato per ogni duplicato accettato del quale non abbia ottenuta la restituzione.
Il girante che ha trasferito i duplicati a persone diverse e i giranti susseguenti sono obbligati per tutti i duplicati che portino la loro firma e non siano stati restituiti.
Articolo n.85
Chi ha inviato un duplicato per la accettazione deve indicare sugli altri il nome della persona presso cui esso si trova. Questa è tenuta a consegnarlo al portatore legittimo di un altro duplicato.
Se essa si rifiuta, il portatore non può esercitare il regresso che dopo aver fatto constare con protesto:
1) che il duplicato inviato per l'accettazione non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta;
2) che l'accettazione o il pagamento non ha potuto essere ottenuto su altro duplicato.
SEZIONE II DELLE COPIE
Articolo n.86
Qualsiasi portatore di una cambiale ha diritto di farne una o più copie.
La copia deve riprodurre esattamente l'originale con le girate e tutte le altre indicazioni che vi figurano; essa deve indicare fin dove arriva.
Può essere girata ed avallata nello stesso modo e con gli stessi effetti dell'originale.
Articolo n.87
La copia deve indicare chi detiene il titolo originale. Questi è tenuto a consegnarlo al Portatore legittimo della copia.
In caso di rifiuto il portatore non può esercitare il regresso contro le persone che hanno girato o avallato la copia se non dopo aver fatto constare con protesto che l'originale non gli è stato consegnato malgrado sua richiesta.
Se l'originale, dopo l'ultima girata apposta prima che la copia sia stata fatta, porti la clausola "da qui la girata non vale che sulla copia" od ogni altra formula equivalente, la girata fatta ulteriormente sull'originale è nulla.
CAPO X DELLE ALTERAZIONI
Articolo n.88
In caso di alterazione del testo della cambiale chi ha firmato dopo l'alterazione risponde nei termini del testo alterato; chi ha firmato prima risponde nei termini del testo originario.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
CAPO XI DELL'AMMORTAMENTO
Articolo n.89
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione, il portatore della cambiale può farne denuncia al trattario e chiedere l'ammortamento del titolo con ricorso al presidente del tribunale del luogo in cui la cambiale è pagabile, o al pretore del luogo in cui egli ha domicilio.
Il ricorso deve indicare i requisiti essenziali della cambiale e, se si tratta di cambiale in bianco, quelli sufficienti a identificarla.
Il presidente del tribunale o il pretore, premessi gli opportuni accertamenti sulla verità dei fatti e sul diritto del portatore, emette nel più breve tempo possibile un decreto con il quale, menzionando i dati della cambiale, ne pronuncia l'ammortamento e ne autorizza il pagamento dopo trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, se la cambiale sia già scaduta o sia a vista, oppure dalla data della scadenza, se questa sia successiva alla detta pubblicazione, purché non venga fatta nel frattempo opposizione dal detentore.
Il decreto deve essere, a cura del ricorrente, notificato al trattario e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
Malgrado la denuncia, il pagamento della cambiale al detentore prima della notificazione del decreto libera il debitore.
Articolo n.90
L'opposizione del detentore deve essere in ogni caso proposta con citazione da notificarsi al ricorrente e al trattario della cambiale per comparire davanti al tribunale del luogo di pagamento.
Articolo n.91
Durante il termine stabilito nell'art. 89, il ricorrente può esercitare tutti gli atti che tendono a conservare i suoi diritti e, trattandosi di cambiale a vista o già scaduta o che sia venuta intanto a scadere, è in facoltà di esigerne il pagamento mediante cauzione o di chiedere il deposito giudiziario della somma.
Articolo n.92
Trascorso il termine indicato nell'art. 89 senza opposizione, o rigettata la opposizione con sentenza definitiva, la cambiale smarrita non ha più alcuna efficacia. Colui che ottenne l'ammortamento può, su presentazione del decreto e di un certificato del cancelliere del tribunale comprovante la non interposta opposizione, o su presentazione della sentenza definitiva che respinge l'opposizione, esigere il pagamento e, qualora la cambiale sia in bianco o non sia ancora scaduto, un duplicato.
Sulle cambiali sia scadute sia a vista dichiarate inefficaci sono dovuti interessi nella misura indicata negli artt. 55 e 56 salvo che la somma sia stata depositata a norma dell'art. 48 per conto della persona a favore della quale ha luogo l'ammortamento o è pronunciata la sentenza.
Articolo n.93
L'ammortamento estingue ogni diritto derivante dalla cambiale ammortizzata, ma non pregiudica le eventuali ragioni del portatore verso chi ottenne l'ammortamento.
CAPO XII DELLA PRESCRIZIONE
Articolo n.94
Le azioni cambiarie contro l'accettante si prescrivono in tre anni a decorrere dalla data della scadenza.
Le azioni del portatore contro i giranti e contro il traente si prescrivono in un anno a decorrere dalla data del protesto levato in tempo utile o da quella della scadenza, se vi sia la clausola "senza spese".
Le azioni dei giranti gli uni contro gli altri e quelle contro il traente si prescrivono in sei mesi a decorrere dal giorno in cui il girante ha pagato la cambiale o dal giorno in cui l'azione di regresso è stata promossa contro di lui.
L'azione di arricchimento si prescrive nel termine di un anno dal giorno della perdita dell'azione cambiaria.
Articolo n.95
La interruzione della prescrizione non vale che contro colui rispetto al quale è stato compiuto l'atto interruttivo.
CAPO XIII DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo n.96
Il pagamento della cambiale che scade in giorno festivo legale non si può chiedere che il primo giorno feriale successivo. Ugualmente tutti gli altri atti relativi alla cambiale, e in particolare la presentazione per l'accettazione e il protesto, non possono essere fatti che in giorno feriale.
Se uno di questi atti deve essere fatto entro un termine il cui ultimo giorno è festivo legale, il termine è prorogato fino al primo giorno feriale successivo. I giorni festivi intermedi sono compresi nel computo del termine.
Articolo n.97
Nei termini legali o convenzionali non si computa il giorno da cui cominciano a decorrere.
Articolo n.98
Non sono ammessi giorni di rispetto né legali né giudiziari.
Articolo n.99
Agli effetti della presente legge col termine domicilio si intende il luogo di residenza e col termine luogo di pagamento l'intero territorio del comune.
TITOLO II DEL VAGLIA CAMBIARIO
Articolo n.100
Il vaglia cambiario contiene:
1) la denominazione del titolo inserita nel contesto ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) la promessa incondizionata di pagare una somma determinata;
3) l'indicazione della scadenza;
4) l'indicazione del luogo di pagamento;
5) il nome di colui al quale o all'ordine del quale deve farsi il pagamento;
6) l'indicazione della data e del luogo in cui il vaglia è emesso;
7) la sottoscrizione di colui che emette il titolo (emittente).
7-bis) l'indicazione del luogo e della data di nascita ovvero del codice fiscale dell'emittente. (1)
Il vaglia cambiario può anche denominarsi "pagherò cambiario" o "cambiale".
(1) Numero aggiunto dall'art. 45, l. 12 dicembre 2002, n. 273.
Articolo n.101
Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell'articolo precedente non vale come vaglia cambiario, salvo nei casi previsti nei seguenti comma.
Il vaglia cambiario senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista.
In mancanza d'indicazione speciale, il luogo di emissione del titolo si reputa luogo del pagamento ed insieme domicilio dell'emittente.
Il vaglia cambiario in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritto nel luogo indicato accanto al nome dell'emittente.
Articolo n.102
In quanto non siano incompatibili con la natura del vaglia cambiario, sono applicabili ad esso le disposizioni relative alla cambiale e concernenti:
la girata;
la scadenza;
il pagamento;
l'azione cambiaria, il regresso per mancato pagamento ed il protesto;
il pagamento per intervento;
le copie;
le alterazioni;
la prescrizione;
i giorni festivi il computo dei termini e l'inammissibilità dei giorni di rispetto.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni concernenti la cambiale pagabile presso un terzo o in luogo diverso da quello del domicilio del trattario, la promessa di interessi, la differenza nell'indicazione della somma, gli effetti delle firme apposte nelle circostanze previste dall'art. 7, quelli della firma di persona che agisce senza poteri o eccedendo i suoi poteri e la cambiale in bianco.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'avallo; se l'avallo nel caso previsto dall'art. 36, ultimo comma, non indica per chi è dato, si reputa dato per l'emittente.
Sono egualmente applicabili al vaglia cambiario le disposizioni relative all'ammortamento e quelle dell'art. 99.
Articolo n.103
L'emittente è obbligato nello stesso modo dell'accettante di una cambiale.
Il vaglia cambiario pagabile a certo tempo vista deve essere presentato al visto dell'emittente nel termine fissato dall'articolo 28. Il termine dalla vista decorre dalla data del visto apposto dall'emittente sul vaglia. Il rifiuto dell'emittente di apporre il visto datato è constatato con protesto, la cui data serve a fissare l'inizio del termine dalla vista.
TITOLO III DISPOSIZIONI TRIBUTARIE
Articolo n.104
La validità della cambiale e del vaglia cambiario, compresi quelli a vista o a certo tempo vista, non è subordinata all'osservanza delle disposizioni della legge sul bollo. Essi tuttavia, se non siano stati regolarmente bollati originariamente, o nel tempo prescritto dalla legge, non hanno la qualità di titolo esecutivo.
Il portatore non può esercitare i diritti cambiari inerenti al titolo se non abbia corrisposto la tassa di bollo dovuta e pagato la relativa penalità.
La inefficacia come titolo esecutivo dev'essere rilevata e pronunciata dai giudici anche d'ufficio.
Articolo n.105
Qualora la cambiale pagabile a vista o a certo tempo vista od il vaglia cambiario pagabile a vista o a certo tempo vista portino l'indicazione di interessi, la tassa graduale di bollo è dovuta oltre che sul capitale anche sullo importo degli interessi, i quali debbono essere calcolati in base al saggio indicato sul titolo e in ragione del periodo di validità del titolo stesso nei riguardi del bollo. In nessun caso gli interessi possono essere calcolati per un periodo superiore a dieci mesi.
TITOLO IV DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo n.106
Le cambiali ed i vaglia cambiari anche se in bianco, emessi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati a tutti gli effetti, anche nei riguardi del bollo, dalla legge anteriore, ancorché alcune delle obbligazioni in essi contenute siano state assunte successivamente.
Ad essi sono invece applicabili le disposizioni della presente legge che riguardano la forma e i termini del protesto e le disposizioni sull'ammortamento. Sono applicabili inoltre le disposizioni dell'art. 61.
Gli effetti degli atti, che valgono ad evitare la decadenza dell'azione cambiaria o ad interrompere la prescrizione dell'azione, e che siano stati compiuti prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono regolati dalla legge anteriore. Se gli atti stessi sono invece compiuti dopo l'entrata in vigore della presente legge, gli effetti sono regolati dall'art. 94 per ciò che concerne la prescrizione, salvo l'osservanza della legge anteriore per quanto riguarda la decadenza.
Articolo n.107
Le disposizioni dell'art. 14 si applicano anche alle cambiali e ai vaglia cambiari rilasciati in bianco anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.
Il termine di tre anni previsto nell'articolo 14 decorre, per i titoli suddetti, dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge, a meno che la prescrizione decennale del diritto di riempimento si compia, secondo la legge anteriore, prima della scadenza del termine medesimo.