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Legge Finanziaria 2002

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)
  Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge finanziaria 2002).

 (Fonte Normattiva. I testi non hannoc arattere di ufficialitą)

TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1
                      (Risultati differenziali)

   1.  Per  l'anno  2002,  il  livello  massimo  del  saldo  netto da
finanziare  resta  determinato  in  termini  di  competenza in 33.157
milioni  di  euro, al netto di 14.649 milioni di euro per regolazioni
debitorie.  Tenuto conto delle operazioni di rimborso di prestiti, il
livello   massimo   del   ricorso   al  mercato  finanziario  di  cui
all'articolo  11  della  legge  5  agosto  1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento all'estero per un importo
complessivo  non  superiore  a  2.066  milioni  di  euro  relativo ad
interventi  non  considerati  nel bilancio di previsione per il 2002,
resta  fissato,  in termini di competenza, in 224.636 milioni di euro
per l'anno finanziario 2002.
   2.  Per gli anni 2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare  del  bilancio  pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto   degli   effetti   della   presente   legge,  e'  determinato,
rispettivamente,  in  31.659  milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro,  al  netto  di  5.091  milioni  di euro per l'anno 2003 e 3.174
milioni  di  euro  per  l'anno 2004, per le regolazioni debitorie; il
livello    massimo   del   ricorso   al   mercato   e'   determinato,
rispettivamente,  in 219.367 milioni di euro ed in 225.684 milioni di
euro.  Per  il  bilancio  programmatico  degli  anni  2003 e 2004, il
livello  massimo  del  saldo  netto  da  finanziare  e'  determinato,
rispettivamente,  in  29.955  milioni di euro ed in 26.339 milioni di
euro  ed  il  livello  massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente,  in 217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
   3.  I  livelli  del  ricorso  al  mercato di cui ai commi 1 e 2 si
intendono  al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare
prima  della  scadenza  o  ristrutturare  passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello Stato.
   4.  Il  Governo  presenta  alle Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione   che   prospetta   analiticamente   gli  effetti  prodotti
sull'andamento  delle  entrate  dai provvedimenti legislativi recanti
incentivi  fiscali  per  gli investimenti e lo sviluppo. La relazione
indica  i dati ed i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede parlamentare.
   5.  Fino  alla presentazione della relazione di cui al comma 4 non
possono  essere  emanati  i  decreti  di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre 2001 n. 383.
   6.  Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, le maggiori entrate
rispetto  alle  previsioni  derivanti  dalla  normativa  vigente sono
destinate  prioritariamente  al  conseguimento della misura del saldo
netto  da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente articolo,
salvo  che  si  renda  necessario  finanziare  interventi  urgenti ed
imprevisti    necessari    per   fronteggiare   calamita'   naturali,
improrogabili  esigenze  connesse  con  la tutela della sicurezza del
Paese,  situazioni  di  emergenza  economico-finanziaria.  In  quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di cui
al  periodo  precedente, le eventuali maggiori entrate a legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione fiscale,
finalizzate  al  conseguimento  dei  valori  programmatici fissati al
riguardo nel Documento di programmazione economico-finanziaria.

TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA


                               Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie, della
detraibilita'  delle  spese  sostenute dai soggetti sordomuti e della
 deducibilita' delle spese per le imprese del settore farmaceutico)

   1.  All'articolo  12,  comma  1, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  in  materia  di  detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
   "b)  per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche' ogni altra persona
indicata  nell'articolo  433  del  codice  civile  che conviva con il
contribuente  o  percepisca  assegni  alimentari  non  risultanti  da
provvedimenti   dell'autorita'   giudiziaria,  complessivamente  lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno 2001 e 285,08 euro a
decorrere  dal  1  gennaio  2002  da  ripartire  tra coloro che hanno
diritto  alla detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da  ciascuno;  il  suddetto  importo e' aumentato di lire 240.000 per
ciascun  figlio  di  eta'  inferiore  a  tre  anni.  Per  l'anno 2001
l'importo  di lire 516.000 e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000  quando  la  detrazione  sia  relativa ai figli successivi al
primo,  a  condizione  che  il  reddito  complessivo  non superi lire
100.000.000.  A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e'  comunque  aumentato a 303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione  sia  relativa  ai figli successivi al primo, a condizione
che  il  reddito  complessivo  non superi 51.645,69 euro. A decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46 euro
per  ciascun  figlio a carico, nei seguenti casi: 1) contribuenti con
reddito  complessivo  non  superiore a 36.151,98 euro con un figlio a
carico;  2)  contribuenti  con  reddito  complessivo  non superiore a
41.316,55  euro  con  due figli a carico; 3) contribuenti con reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico; 4)
contribuenti  con  almeno  quattro  figli  a  carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
   2.  All'articolo 12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le parole:
   "la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si applica per
il  primo  figlio"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
   3.  All'articolo  13-bis,  comma  1,  del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi,  in  materia  di detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la seguente:
   "c-ter)  le  spese  sostenute per i servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
   4.  L'articolo  19,  comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e
successive  modificazioni,  concernente  la deducibilita' delle spese
sostenute  da  imprese  produttrici  di  medicinali per promuovere ed
organizzare  congressi,  convegni  e  viaggi  ad  essi  collegati, e'
abrogato.
   5.  All'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
   "13.  Le  spese  di  pubblicita' di medicinali comunque effettuata
dalle  aziende  farmaceutiche,  ai  sensi  del decreto legislativo 30
dicembre   1992,  n.  541,  attraverso  convegni  e  congressi,  sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della determinazione
del  reddito  di impresa. La deducibilita' della spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta autorizzazione
ministeriale  alla partecipazione al convegno o al congresso in forma
espressa,  ovvero  nelle forme del silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
   6.  Il  disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.

                               Art. 3
             Disposizioni in materia di beni di impresa

  1.  La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, di
cui  alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342,
puo'  essere  eseguita  anche  con  riferimento a beni risultanti dal
bilancio  relativo all'esercizio chiuso entro la data del 31 dicembre
2000,  nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio successivo, per il
quale  il  termine di approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della presente legge.
  2.  Il  maggiore  valore  attribuito  in  sede  di rivalutazione si
considera  fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e   dell'imposta   regionale  sulle  attivita'  produttive  (IRAP)  a
decorrere  dal  secondo esercizio successivo a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
  3. I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, se si avvalgono
della  facolta' prevista dal comma 1 del presente articolo, computano
l'importo  dell'imposta  sostitutiva  liquidata nell' ammontare delle
imposte  di  cui  all'articolo  105, comini 2 e 3, del predetto testo
unico   delle   imposte   sui   redditi,   recante   adempimenti  per
l'attribuzione  del  credito  di imposta ai soci o partecipanti sugli
utili distribuiti.
  4.  L'imprenditore  individuale  che alla data del 30 novembre 2001
utilizza  beni  immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo  periodo,  del  citato  testo  unico delle imposte sui redditi,
puo',  entro  il  30  aprile  2002,  optare per l'esclusione dei beni
stessi  dal  patrimonio  dell'impresa,  con  effetto  dal  periodo di
imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il pagamento
di  una  imposta  sostitutiva  dell'imposta sul reddito delle persone
fisiche,   dell'imposta   regionale   sulle   attivita'   produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della
differenza  tra  il valore normale di tali beni ed il relativo valore
fiscalmente  riconosciuto.  Per  gli  immobili  la  cui  cessione  e'
soggetta  all'imposta  sul  valore aggiunto, l'imposta sostitutiva e'
aumentata  di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore
aggiunto  applicabile  al  valore  normale con l'aliquota propria del
bene.
  5.  Per  gli  immobili,  il  valore  normale  e'  quello risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di
imposta  alle  rendite  catastali  ovvero a quella stabilita ai sensi
dell'articolo  12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita catastale.
  6.  L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai commi
4  e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il
termine  di  presentazione della dichiarazione relativa al periodo di
imposta  in corso alla data del 1 gennaio 2001 e la restante parte in
due  rate  di  pari  importo  entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo
2003,  con  i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241.  Sull'importo  delle  rate  successive  alla  prima  sono dovuti
interessi   nella   misura   del   3  per  cento  annuo,  da  versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione, i
rimborsi  ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi.
  7.  Le  disposizioni  contenute  nell'articolo  29  della  legge 27
dicembre  1997,  n. 449, come modificato dall'articolo 13 della legge
18  febbraio  1999, n. 28, si applicano anche alle assegnazioni poste
in  essere  ed  alle trasformazioni effettuate entro il ((30 novembre
2002)).  In  tale  caso,  tutti  i soci devono risultare iscritti nel
libro  dei  soci,  ove  prescritto,  alla data del 30 settembre 2001,
ovvero  devono  essere  iscritti  entro  trenta  giorni dalla data di
entrata  in  vigore  della  presente  legge  in  forza  di  titolo di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
  8.  Le  disposizioni  di  cui  al comma 7 si applicano, alle stesse
condizioni  e  relativamente  ai medesimi beni, anche alle cessioni a
titolo  oneroso  ai soci aventi i requisiti di cui al citato comma 7.
In  tale caso, ai fini della determinazione dell'imposta sostitutiva,
il  corrispettivo  della cessione, se inferiore al valore normale del
bene,  determinato  ai  sensi  dell'articolo 9 del citato testo unico
delle  imposte  sui  redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3
del  citato  articolo  29  della  legge  27 dicembre 1997, n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
  9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati il
valore  del  patrimonio  netto deve risultare da relazione giurata di
stima,  cui  si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche' nell'elenco dei revisori
contabili,  il  valore  periziato  e'  riferito all'intero patrimonio
sociale  esistente  ad  una  data  compresa  nei  trenta  giorni  che
precedono  quella  in  cui  l'assegnazione  o  la  cessione  e' stata
deliberata o realizzata.
  10.  Le  societa'  che si avvalgono delle disposizioni del presente
articolo  devono  versare  il  40  per cento dell'imposta sostitutiva
entro  il  ((16  dicembre 2002)) e la restante parte in quote di pari
importo entro il 16 febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri
di  cui  al  decreto  legislativo  9  luglio  1997,  n.  241.  Per la
riscossione,   i   rimborsi   ed   il  contenzioso  si  applicano  le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
  11.  Le disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21  novembre  2000,  n.  342,  comprese  quelle  dell'articolo 18 nei
confronti  dei  soggetti  che  hanno effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo  4  del  decreto  legislativo  8  ottobre 1997, n. 358,
possono essere applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio  relativo  all'esercizio  in corso alla data del 31 dicembre
2001.  In  questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e' ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di versamento
del  saldo  delle  imposte  sui  redditi,  rispettivamente  secondo i
seguenti  importi:  20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45
per  cento  nel  2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta
deve  essere  richiesta  nella  dichiarazione dei redditi relativa al
corrispondente periodo di imposta.
  12.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
adottare  ai  sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988,  n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del presente
articolo.
  13.  Al  comma  2 dell'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n.
340,  le  parole:  "Decorso  un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi  due  anni".  Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,  da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23  agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il pagamento
dell'imposta  di  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e  gli  atti che le accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della  legge  24  novembre  2000,  n.  340,  nonche' la nuova tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti ((prevedendo diverse misure
per   societa'   di   capitali,   societa'   di  persone  ed  imprese
individuali)).

                               Art. 4.
             (Riserve e fondi in sospensione di imposta)

   1.  Le  riserve e gli altri fondi in sospensione di imposta, anche
se  imputati  al  capitale sociale o al fondo di dotazione, esistenti
nel  bilancio  o  rendiconto dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre  2001,  possono essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura pari al 19 per cento.
   2.  L'imposta  sostitutiva  e'  liquidata  nella dichiarazione dei
redditi relativa all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre
rate  annuali, entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui  redditi  dell'esercizio  di  cui  al  medesimo comma 1 e dei due
successivi,  rispettivamente  nella  misura  del  45 per cento per il
primo  esercizio,  del 35 per cento per il secondo e del 20 per cento
per  il  terzo.  Sull'importo  delle  rate successive alla prima sono
dovuti  gli  interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare
contestualmente a ciascuna rata.
   3. Le riserve e gli altri fondi assoggettati all'imposta di cui al
comma  1 non concorrono a formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia,  rilevano, agli effetti della determinazione dell'ammontare
delle  imposte  di  cui  al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle  imposte  sui  redditi,  di cui al decreto del Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n.  917, e successive modificazioni,
secondo  i  criteri  previsti  per i proventi di cui al numero 1) del
citato  comma  4  dell'articolo  105;  a  tale fine si considera come
provento  non  assoggettato  a  tassazione la quota pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
   4.  L'imposta  sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in  tutto  o  in  parte,  alle  riserve  o altri fondi del bilancio o
rendiconto.  Se l'imposta sostitutiva e' imputata al capitale sociale
o  fondo  di dotazione, la corrispondente riduzione e' operata, anche
in  deroga  all'articolo  2365 del codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del medesimo codice.
   5.  L'ammontare  delle  riserve  o  fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva  di  cui  al  comma  1,  con  la  relativa  denominazione
risultante  in  bilancio  nonche' gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato  nella  dichiarazione  dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo comma 1.
   6.   Per   la  liquidazione,  l'accertamento,  la  riscossione,  i
rimborsi,  le sanzioni ed il contenzioso si applicano le disposizioni
previste per le imposte sui redditi.

                               Art. 5
             Rideterminazione dei valori di acquisto di
       partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati

  1.   Agli   effetti   della   determinazione  delle  plusvalenze  e
minusvalenze  di  cui  all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis),
del  testo  unico  delle  imposte  sui redditi, di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  per  i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati  regolamentati,  posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo'
essere  assunto, in luogo del costo o valore di acquisto, il valore a
tale  data  della  frazione  del  patrimonio  netto  della  societa',
associazione o ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima,  cui  si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri  e  periti  commerciali,  nonche' nell'elenco dei revisori
contabili,  a  condizione  che il predetto valore sia assoggettato ad
una  imposta  sostitutiva  delle  imposte sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
  2.  L'imposta  sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
per   le   partecipazioni   che   risultano   qualificate,  ai  sensi
dell'articolo  81,  comma 1, lettera c), del citato testo unico delle
imposte  sui  redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e al 2 per cento
per  quelle  che,  alla  predetta  data, non risultano qualificate ai
sensi  del  medesimo  articolo  81,  comma  1,  lettera c-bis), ed e'
versata,   con  le  modalita'  previste  dal  capo  III  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il ((16 dicembre 2002)).
  3.  L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di  tre  rate  annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del  ((16  dicembre  2002)).  Sull'importo delle rate successive alla
prima  sono  dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
  4.  Il  valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale;
la  perizia,  unitamente  ai dati identificativi dell'estensore della
perizia  e  al  Codice Fiscale della societa' periziata, nonche' alle
ricevute  di versamento dell'imposta sostitutiva, sono conservati dal
contribuente  ed esibiti o trasmessi a richiesta dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento della perizia
devono essere effettuati entro il termine del ((16 dicembre 2002)).
  5.  Se la relazione giurata di stima e' predisposta per conto della
stessa  societa' od ente nel quale la partecipazione e' posseduta, la
relativa  spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro successivi. Se
la  relazione giurata di stima e' predisposta per conto di tutti o di
alcuni  dei  possessori  dei  titoli, quote o diritti alla data del 1
gennaio  2002,  la relativa spesa e' portata in aumento del valore di
acquisto  della partecipazione in proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei possessori.
  6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale valore di
acquisto  non  consente  il  realizzo di minusvalenze utilizzabili ai
sensi  dei  commi 3 e 4 dell'articolo 82 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
  7.  Per  i  titoli,  le quote o i diritti non negoziati nei mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali il
contribuente  si  e'  avvalso  della  facolta' di cui al comma 1, gli
intermediari  abilitati  all'applicazione  dell'imposta sostitutiva a
norma  degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997,
n.  461,  e successive modificazioni, tengono conto del nuovo valore,
in  luogo  di  quello del costo o del valore di acquisto, soltanto se
prima  della  realizzazione  delle  plusvalenze  e delle minusvalenze
ricevono  copia  della  perizia,  unitamente  ai  dati identificativi
dell'estensore  della  perizia  stessa  e  al  codice  fiscale  della
societa' periziata.

                               Art. 6.
           (Modifica all'articolo 2474 del codice civile)

   1.  Al  secondo  comma  dell'articolo 2474 del codice civile, come
modificato   dall'articolo  4,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto
legislativo  24  giugno  1998,  n.  213,  dopo la parola: "soci" sono
inserite le seguenti: "relative alle societa' di nuova costituzione".

                               Art. 7
               Rideterminazione dei valori di acquisto
         dei terreni edificabili e con destinazione agricola

  1.   Agli   effetti   della   determinazione  delle  plusvalenze  e
minusvalenze  di  cui  all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del
testo  unico  delle  imposte  sui  redditi,  di  cui  al  decreto del
Presidente  della  Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni,  per i terreni edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1 gennaio 2002, puo' essere assunto, in luogo
del  costo  o  valore  di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64  del codice di procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli
albi  degli  ingegneri,  degli  architetti, dei geometri, dei dottori
agronomi,   degli   agrotecnici,  dei  periti  agrari  e  dei  periti
industriali   edili,   a   condizione  che  il  predetto  valore  sia
assoggettato  ad  una  imposta sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2 a 6.
  2.  L'imposta  sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per cento
del  valore  determinato  a  norma  del comma 1 ed e' versata, con le
modalita'  previste  dal  capo  III  del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il ((16 dicembre 2002)).
  3.  L'imposta sostitutiva puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di  tre  rate  annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del  ((16  dicembre  2002)).  Sull'importo delle rate successive alla
prima  sono  dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
  4.  La  perizia,  unitamente  ai dati identificativi dell'estensore
della  perizia  e  al Codice Fiscale del titolare del bene periziato,
nonche'  alle  ricevute  di  versamento  dell'imposta sostitutiva, e'
conservata  dal  contribuente  ed  esibita  o  trasmessa  a richiesta
dell'Amministrazione  finanziaria.  In  ogni  caso la redazione ed il
giuramento  della  perizia  devono essere effettuati entro il termine
del ((16 dicembre 2002)).
  5. Il costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento
del  valore  di  acquisto  del terreno edificabile e con destinazione
agricola  nella misura in cui e' stato effettivamente sostenuto ed e'
rimasto a carico.
  6.   La   rideterminazione  del  valore  di  acquisto  dei  terreni
edificabili  e  con  destinazione  agricola  di cui ai commi da 1 a 5
costituisce  valore  normale  minimo  di  riferimento  ai  fini delle
imposte   sui   redditi,  dell'imposta  di  registro  e  dell'imposta
ipotecaria e catastale.

                               Art. 8.
(Soppressione dell'imposta comunale  sull'incremento  di valore degli
                              immobili)

   1.  L'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili di
cui  al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
643,  non  e'  dovuta per i presupposti che si verificano a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
   2.   Per   gli  immobili  assoggettati  all'imposta  straordinaria
sull'incremento  di  valore degli immobili di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre  1991,  n.  363, e' escluso l'obbligo della dichiarazione di
cui  all'articolo  18  del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre  1972,  n.  643, se il valore finale alla data del 31 ottobre
1991  e'  stato  dichiarato  in  misura  non  inferiore  a quella che
risultava  applicando  all'ammontare  della  rendita catastale, anche
presunta,  i  moltiplicatori  previsti  dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non e' dovuta imposta.

                               Art. 9
        Ulteriori effetti di precedenti disposizioni fiscali

  1.  La  detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,  n.  449,  e  successive  modificazioni,  compete, per le spese
sostenute  nell'anno  2002,  per una quota pari al 36 per cento degli
importi  rimasti  a  carico  del  contribuente, da ripartire in dieci
quote  annuali  di  pari  importo.  Nel caso in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002 consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al 1 gennaio
1998,  ai  fin  del  computo del limite massimo delle spese ammesse a
fruire  della  detrazione, si tiene conto anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
  2.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata in vigore della presente
legge,  l'incentivo  fiscale  previsto dall'articolo 1 della legge 27
dicembre  1997,  n. 449, e successive modificazioni, si applica anche
nel  caso  di  interventi di restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione  edilizia  di  cui  all'articolo  31,  primo  comma,
lettere  c)  e  d),  della  legge  5 agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi  fabbricati, eseguiti entro il ((31 dicembre 2004)) da imprese
di  costruzione  o  ristrutturazione  immobiliare  e  da  cooperative
edilizie,  che  provvedano alla successiva alienazione o assegnazione
dell'immobile  entro  il  ((30  giugno  2005)).  In  questo  caso, la
detrazione  dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al   successivo   acquirente  o  assegnatario  delle  singole  unita'
immobiliari,  in ragione di un'((aliquota del 41 per cento del valore
degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al 25 per cento
del  prezzo  dell'unita' immobiliare risultante nell'atto pubblico di
compravendita  o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo
di 60.000 euro)).
  3.  All'alinea  del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999,  n.  488,  e  successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
  4.  All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le  parole:  "31  dicembre  2001" sono sostituite dalle seguenti: "31
dicembre 2002".
  5.  All'articolo  50  del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il seguente:
"8-bis.  In  deroga  al  principio della determinazione analitica del
reddito,  la  base  imponibile  per  i  rapporti  di cooperazione dei
volontari  e  dei  cooperanti  e' determinata sulla base dei compensi
convenzionali  fissati  annualmente  con  decreto del Ministero degli
affari  esteri  di  concerto  con  il  Ministero  del  lavoro e delle
politiche  sociali,  indipendentemente dalla durata temporale e dalla
natura   del   contratto  purche'  stipulato  da  organizzazione  non
governativa riconosciuta idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n. 49".
  6.  Ai  fini dell'adozione urgente di misure di tutela ambientale e
di  difesa  del  territorio  e  del  suolo  dai  rischi  di  dissesto
geologico,   per  l'anno  2002  possono  essere  adottate  misure  di
manutenzione    e    salvaguardia   dei   boschi   con   applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1997,
n.  449,  e  successive  modificazioni,  e  facolta'  di fruizione, a
scelta,  in cinque ovvero in dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo  1,  comma  3, della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite  le modalita' di attuazione delle disposizioni del presente
comma. (9)
  7.  All'articolo  45,  comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite dalle
seguenti; "nella misura dell'1,9".
  8.  All'articolo  11  del  decreto legislativo 2 settembre 1997, n.
313,  concernente  il regime speciale per i produttori agricoli, come
modificato  dall'articolo  31  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "Per gli anni dal 1998 al 2002" e le
   parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al  comma  5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002" sono
   sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio 2003".
  9.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
da  emanare entro il 28 febbraio 2002, sono rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi realizzati e in modo tale da
conseguire  risparmi  non inferiori agli oneri recati dall'attuazione
delle  disposizioni  di  cui  al  comma  8,  i  quantitativi medi dei
prodotti petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al
decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
  10.  All'articolo  34,  comma  8,  del decreto del Presidente della
Repubblica  26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi", sono
aggiunte  le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
  11.  Con  decreto  del  Ministro  dell'economia e delle finanze, da
pubblicare  nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle commissioni
censuarie  provinciali e della commissione censuaria centrale, ovvero
per  tenere  conto  delle  variazioni  delle  tariffe  in  altro modo
determinatesi.  I  competenti uffici dell'Amministrazione finanziaria
provvedono  all'inserimento  negli atti catastali delle nuove rendite
entro  sessanta  giorni  dalla  data di entrata in vigore delle nuove
tariffe.
  12.  Per i periodi di imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e  interessi  nei  confronti  dei  contribuenti  che  indicano  nella
dichiarazione  dei  redditi  ricavi  o  compensi  non  annotati nelle
scritture    contabili    per    adeguarli    a    quelli   derivanti
dall'applicazione  degli  studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del   decreto-legge   30   agosto   1993,  n.  331,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427.
  13.  Per i periodi di imposta di cui al comma 12 l'adeguamento alle
risultanze  derivanti  dall'applicazione  degli studi di settore puo'
essere  operato,  ai  fini  dell'imposta  sul  valore aggiunto, senza
applicazione  di sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa   imposta   entro   il   termine   di   presentazione  della
dichiarazione dei redditi.
  14.  All'articolo  16, comma 1, lettera e), della legge 23 dicembre
1999,  n.  488, dopo le parole: "negozi ed assimilati", sono inserite
le   seguenti:  "  ,  ad  esclusione  delle  imprese  che  esercitano
l'attivita'  di  riparazione o commercializzazione di apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
  15.  All'articolo  1  della  legge  18  ottobre  2001,  n.  383,  e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1  e  al comma 4 le parole: "28 febbraio 2002", ovunque
   ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2, all'alinea, le parole: "Per il periodo di imposta in
   corso  alla data di presentazione della dichiarazione di emersione
   di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
   di  imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
   legge";  le  parole:  "la  medesima dichiarazione" sono sostituite
   dalle seguenti: "la dichiarazione di emersione";
c) al  comma  2,  lettera  a),  il  primo  periodo  e' sostituito dai
   seguenti:  "gli  imprenditori  che, con la dichiarazione di cui al
   comma   1,   si   impegnano   nel   programma   di   emersione  e,
   conseguentemente,  incrementano  il  reddito imponibile dichiarato
   rispetto  a quello relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
   diritto,  fino  a  concorrenza del triplo del costo del lavoro che
   hanno   fatto  emergere  con  la  dichiarazione,  all'applicazione
   sull'incremento  stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta sul
   reddito  delle  persone fisiche (IRPEF) e dell'imposta sul reddito
   delle persone giuridiche (IRPEG), con tassazione separata rispetto
   al  rimanente  imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
   per cento per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
   secondo  periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo periodo
   di  imposta. L'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)
   non  e'  dovuta  fino  a  concorrenza  dell'incremento del reddito
   imponibile dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
   "2-bis.  La  contribuzione  e  l'imposta sostitutiva dovute per il
   primo  periodo  d'imposta, previste, rispettivamente, alle lettere
   a)  e b) del comma 2, sono versate in un'unica soluzione, entro il
   termine  di presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
   in ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a
   partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
   "2-ter.  Per il periodo d'imposta in corso alla data di entrata in
   vigore della presente legge, non si applicano le sanzioni previste
   ai  fini  dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) per le violazioni
   concernenti   gli   obblighi   di  documentazione,  registrazione,
   dichiarazione  di  inizio attivita', e non sono dovuti interessi a
   condizione  che il versamento dell'imposta sia effettuato entro il
   termine   previsto   per   il   versamento  dovuto  in  base  alla
   dichiarazione  annuale  dell'IVA.  Per  il medesimo periodo non si
   applicano  le  sanzioni  previste  per  le  analoghe violazioni in
   materia  di  imposte  sui  redditi  e  di  imposta regionale sulle
   attivita'    produttive   ne'   quelle   previste   per   l'omessa
   effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti dovuti fino
   alla data di presentazione della dichiarazione di emersione";
f) al  comma  7,  le  parole:  "1 gennaio 2002" sono sostituite dalle
   seguenti: "1 settembre, 2002".
  16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le  disposizioni  di  cui  al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono  prevalentemente  un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che  le  operazioni  poste  in  essere  rispondono  ad  un  effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione".
  17. Fino alla data di entrata in vigore del primo decreto di cui al
comma  7-bis  dell'articolo  76  del  testo  unico  delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n. 917, emanato successivamente alla data di entrata
in   vigore   della  presente  legge,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni  del  decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
  18.  All'articolo  82  della  legge  21 novembre 2000, n. 342, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  dopo  la  parola:  "spettacoli"  sono  inserite  le
   seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000" sono
   sostituite  dalle  seguenti:  "30  novembre 2001" e le parole: "31
   gennaio 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al  comma  2,  le  parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30  giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
   periodo:  "I  contribuenti possono effettuare il versamento in tre
   rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la seconda
   entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16 dicembre 2002";
c) al  comma  5,  le parole: "15 febbraio 2001" sono sostituite dalle
   seguenti:  "30 giugno 2003", e sono aggiunte, in fine, le seguenti
   parole:  "entro  sessanta  giorni dalla data del ricevimento della
   richiesta   da   parte  degli  uffici  competenti;  al  versamento
   integrativo  si  applicano  gli  interessi in misura pari al tasso
   legale".
  19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive
modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro loco.
  20.  All'articolo  145,  comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  le  parole:  "per l'anno 2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per l'anno 2002".
  21.  All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo unico delle
imposte   sui  redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono
inserite  le  seguenti:  "o  ad  un  anno  per  le  societa' sportive
professionistiche".  Le  disposizioni  previste dal presente comma si
applicano  a  decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre 2001.
  22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
  23.  All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
concernente  disposizioni  fiscali  in  materia  di lavoro dipendente
prestato  all'estero  in  zone  di  frontiera, le parole: "Per l'anno
2001" sono sostituite dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
  24.  Per  il completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe  dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della  legge  23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita
la  prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai  relativi  oneri,  pari  a  41.316.552  euro  per  l'anno 2002, si
provvede  mediante  quota  parte  delle  maggiori  entrate  derivanti
dall'attuazione del presente comma.
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AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 19, comma 3)
che  il beneficio fiscale di cui al comma 6 del presente articolo, e'
prorogato  fino  al  31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di
100.000  euro  di  spese,  per  le esigenze di tutela ambientale e di
difesa   del   territorio   e   del  suolo  dai  rischi  da  dissesto
idrogeologico.

                               Art. 10
        Modificazioni all'imposta sulle insegne di esercizio

  1.  Al  capo  I  del  decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale sulla pubblicita'
e  di  diritto sulle pubbliche affissioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  In  deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
   le  tariffe  dell'imposta  sulla  pubblicita'  e del diritto sulle
   pubbliche  affissioni  sono  deliberate  entro il 31 marzo di ogni
   anno e si applicano a decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno.
   In  caso  di  mancata  adozione  della deliberazione, si intendono
   prorogate di anno in anno";
b) all'articolo 4, comma 1, concernente la facolta' di determinazione
   delle  tariffe  da  parte  dei  comuni, sono soppresse le seguenti
   parole: "delle prime tre classi";
((b-bis) all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
   4-bis.  "L'imposta  non  e' dovuta altresi' per l'indicazione, sui
   veicoli  utilizzati per il trasporto, della ditta e dell'indirizzo
   dell'impresa  che  effettua  l'attivita'  di  trasporto, anche per
   conto  terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da
   tali indicazioni"));
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente:
   "1-bis.  L'imposta  non  e'  dovuta per le insegne di esercizio di
   attivita'  commerciali  e  di  produzione  di  beni  o servizi che
   contraddistinguono  la  sede  ove  si  svolge  l'attivita'  cui si
   riferiscono,  di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I
   comuni,  con  regolamento  adottato  ai sensi dell'articolo 52 del
   decreto  legislativo  15  dicembre 1997, n. 446, possono prevedere
   l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
   anche  di  superficie  complessiva  superiore  al limite di cui al
   periodo precedente";
d) all'articolo 24, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
   "5-bis.  I  comuni,  ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
   dell'installazione  di impianti pubblicitari e dell'esposizione di
   mezzi   pubblicitari  abusivi,  adottano  un  piano  specifico  di
   repressione  dell'abusivismo,  di  recupero e riqualificazione con
   interventi   di   arredo   urbano,   e  disciplinano  nel  proprio
   regolamento  misure  di  definizione  bonaria  di  accertamenti  e
   contenziosi  in  materia  di imposta di pubblicita', che tendano a
   favorire  l'emersione  volontaria dell'abusivismo anche attraverso
   l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni di
   recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal fine,
   il  funzionario responsabile e i concessionari di cui all'articolo
   11,  rispettivamente  commi  1  e  3,  possono  utilizzare, previa
   convenzione  non onerosa, le banche dati in titolarita' o gestione
   di  soggetti pubblici o loro concessionari utili agli accertamenti
   incrociati  per assicurare tempestivita' ed efficienza dell'azione
   di   contrasto   ai  fenomeni  abusivi.  I  concessionari  di  cui
   all'articolo  11,  comma  3, sono tenuti, a richiesta del comune e
   previa   integrazione  contrattuale,  a  fornire  assistenza  alla
   formazione  e  redazione  del  piano  ed a svolgere le conseguenti
   attivita'  di  servizi  e  forniture,  anche di arredo urbano. Gli
   accertamenti  non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti
   concernenti  violazioni  in  materia  di  imposta  di  pubblicita'
   commesse  fino  al 30 settembre 2001, ai sensi di quanto stabilito
   dall'articolo 145, commi 55 e 56, della legge 23 dicembre 2000, n.
   388,  possono  essere  definiti bonariamente ai sensi del presente
   comma".
  2.  I  comuni  che  abbiano  in  corso  di  esecuzione  rapporti di
concessione   del   servizio   di   accertamento   e  di  riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei diritti sulle pubbliche
affissioni  possono avvalersi, previa rinegoziazione dei contratti in
essere,  dei  titolari dei medesimi rapporti anche per la riscossione
di  altre entrate comunali e per le relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
  3.  Le  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione ((dell'art. 13,
comma  4-bis,  e))  dell'articolo 17, comma 1-bis, primo periodo, del
decreto  legislativo  15  novembre  1993,  n. 507, ((introdotti)) dal
comma  1  del  presente  articolo,  ragguagliate  per  ciascun comune
all'entita'   riscossa   nell'esercizio   2001,   sono  integralmente
rimborsate  al  comune dallo Stato secondo modalita' da stabilire con
decreto  del  Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il   Ministro   dell'interno.   I   trasferimenti   aggiuntivi  cosi'
determinati  non  sono  soggetti  a  riduzione  per  effetto di altre
disposizioni di legge.
  4.  In  relazione alle competenze attribuite alle regioni a statuto
speciale  e  alle province autonome di Trento e di Bolzano in materia
di  finanza  locale,  i trasferimenti erariali di cui al comma 3 sono
disposti  a  favore  dei citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle  quote  dovute  ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello statuto speciale e delle norme di attuazione.
  5.  Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b) all'articolo  62,  comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine, le
   seguenti   parole:   "in   modo  che  detta  tariffa,  comprensiva
   dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25 per
   cento  le  tariffe  stabilite  ai sensi del decreto legislativo 15
   novembre 1993, n. 507, per l'imposta comunale sulla pubblicita' in
   relazione  all'esposizione  di  cui  alla  lettera a) e deliberate
   dall'amministrazione   comunale   nell'anno   solare   antecedente
   l'adozione  della  delibera  di sostituzione dell'imposta comunale
   sulla pubblicita' con il canone".

                               Art. 11
      Modifiche al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
                      in materia di fondazioni

  1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis)  "Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione  giovanile;  educazione,  istruzione e formazione, incluso
l'acquisto  di  prodotti  editoriali  per  la  scuola;  volontariato,
filantropia   e   beneficenza;   religione   e  sviluppo  spirituale;
assistenza   agli  anziani;  diritti  civili;  2)  prevenzione  della
criminalita' e sicurezza pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di  qualita'; sviluppo locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei   consumatori;   protezione  civile;  salute  pubblica,  medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva prevenzione e recupero
delle  tossicodipendenze; patologia e disturbi psichici e mentali; 3)
ricerca  scientifica e tecnologica; protezione e qualita' ambientale;
4)  arte,  attivita'  e  beni  culturali.  I settori indicati possono
essere  modificati  con  regolamento  dell'Autorita'  di vigilanza da
emanare  ai  sensi  dell'articolo  17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400;". ((14))
  2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
"d)  "Settori  rilevanti":  i  settori ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a tre;".
  3.  All'articolo  2 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.   Le  fondazioni,  in  rapporto  prevalente  con  il  territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei settori ammessi e
operano   in  via  prevalente  nei  settori  rilevanti,  assicurando,
singolarmente  e  nel  loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
  4. All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)   previsione,   nell'ambito  dell'organo  di  indirizzo,  di  una
prevalente  e  qualificata  rappresentanza  degli enti, diversi dallo
Stato,   di   cui  all'articolo  114  della  Costituzione,  idonea  a
rifletterne  le  competenze nei settori ammessi in base agli articoli
117  e 118 della Costituzione, fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni   di   origine   associativa  dalla  lettera  d),  nonche'
dell'apporto  di personalita' che per professionalita', competenza ed
esperienza,  in  particolare  nei  settori cui e' rivolta l'attivita'
della  fondazione, possano efficacemente contribuire al perseguimento
dei  fini  istituzionali,  fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare  l'efficace  esercizio  dei  relativi compiti e prevedendo
modalita'   di   designazione   e  di  nomina  dirette  a  consentire
un'equilibrata,  e  comunque  non  maggioritaria,  rappresentanza  di
ciascuno   dei  singoli  soggetti  che  partecipano  alla  formazione
dell'organo.  Salvo quanto previsto al periodo precedente, i soggetti
ai  quali e' attribuito il potere di designare componenti dell'organo
di  indirizzo e i componenti stessi degli organi delle fondazioni non
devono  essere portatori di interessi riferibili ai destinatari degli
interventi delle fondazioni;". ((14))
  5. All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino
a: "comma 6," sono soppresse.
  6.  All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono inserite le
seguenti:  "intesi  come requisiti di esperienza e di idoneita' etica
confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
  7.  All'articolo  4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3.  I  soggetti che svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione  o  controllo  presso  le  fondazioni non possono ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la Societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore bancario,
finanziario  o assicurativo, ad eccezione di quelle, non operanti nei
confronti   del   pubblico,   di   limitato   rilievo   economico   o
patrimoniale".
  8. All'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il primo periodo e' soppresso.
  9.  All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17  maggio  1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"ed  e' gestito in modo coerente con la natura delle fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di trasparenza
e moralita'".
  10.  All'articolo 6 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
"5-bis.  Una  societa'  bancaria  o  capogruppo bancario si considera
controllata   da   una   fondazione  anche  quando  il  controllo  e'
riconducibile,  direttamente  o indirettamente, a piu' fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso determinato".
  11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo
17  maggio  1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
"assicurando   il  collegamento  funzionale  con  le  loro  finalita'
istituzionali ed in particolare con lo sviluppo del territorio".
  12.  All'articolo  25,  comma  1, del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
  13. All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis.  Al  fine  del  rispetto  di  quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione  nella  Societa'  bancaria  conferitaria  puo'  essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e che
e'  scelta  nel  rispetto  di  procedure  competitive; resta salva la
possibilita'   per   la   fondazione   di  dare  indicazioni  per  le
deliberazioni   dell'assemblea   straordinaria   nei   casi  previsti
dall'articolo  2365  del  codice  civile.  La dismissione e' comunque
realizzata  non oltre il terzo anno successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
  1-ter.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo
1  settembre  1993,  n.  385, e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58".
  14.  L'Autorita'  di vigilanza detta, con regolamento da emanare ai
sensi  dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
le   disposizioni  attuative  delle  norme  introdotte  dal  presente
articolo,  anche al fine di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto  legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i
propri  statuti alle disposizioni del presente articolo entro novanta
giorni   dall'emanazione   delle   disposizioni  della  Autorita'  di
vigilanza.  Fatti salvi gli interventi necessari a fini di stabilita'
bancaria,  fino  alla  ricostituzione  degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente comma, le fondazioni, in
assenza  di  espressa  autorizzazione  dell'Autorita'  di  vigilanza,
limitano  la  propria  attivita' all'ordinaria amministrazione, nella
quale  e'  compresa  l'esecuzione  dei  progetti  di  erogazione gia'
approvati.
  15.   In   apposito   allegato   alla   Relazione   previsionale  e
programmatica  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  espone
l'ammontare  delle  risorse  complessivamente attivate nei settori di
cui  all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n.  153.  Di tali risorse si tiene conto nella rideterminazione degli
stanziamenti  da  iscrivere  nei  fondi  di cui all'articolo 46 della
presente legge.
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AGGIORNAMENTO (14)
  La  Corte Costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301
(in G.U. 1a s.s. 8/10/2003, n. 40) ha dichiarato:
  - l'illegittimita' costituzionale del comma 1 del presente articolo
"limitatamente   alle  parole  "i  settori  indicati  possono  essere
modificati  con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"."
  - l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente articolo
nella   parte  in  cui  prevede  nella  composizione  dell'organo  di
indirizzo  "una  prevalente  e qualificata rappresentanza degli enti,
diversi  dallo  Stato,  di  cui  all'articolo 114 della Costituzione,
idonea  a  rifletterne le competenze nei settori ammessi in base agli
articoli  117  e  118 della Costituzione", anziche' "una prevalente e
qualificata rappresentanza degli enti, pubblici e privati, espressivi
delle realta' locali."

                              Art. 12.
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)

   1.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 545, recante
disposizioni  sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria,  e  successive  modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo  11,  che  disciplina  la  durata  dell'incarico  dei
   componenti delle commissioni tributarie:
1) al  comma  1,  le  parole: "di cui alla tabella F" sono sostituite
   dalle seguenti: "di cui alle tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:

   "3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in posti
vacanti  nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga alla
previsione   di   cui   all'articolo   5,  con  precedenza  su  altri
disponibili,  secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed
F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di eta'";
   b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il seguente:
   "Art.  44-ter.  -  (Modifica  delle  tabelle)."  - 1. I criteri di
valutazione  e  i  punteggi  di  cui  alle tabelle E ed F allegate al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio di
presidenza  della  giustizia  tributaria,  con  decreto  del Ministro
dell'economia e delle finanze".
   2.  Al  decreto  legislativo  31  dicembre  1992,  n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, l'articolo 2, concernente
   l'oggetto   della  giurisdizione  tributaria,  e'  sostituito  dal
   seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione tributaria). - 1.
Appartengono  alla  giurisdizione  tributaria  tutte  le controversie
aventi  ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali,  provinciali  e  comunali  e il contributo per il Servizio
sanitario  nazionale,  nonche'  le  sovrimposte  e le addizionali, le
sanzioni  amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi   e   ogni   altro   accessorio.   Restano   escluse  dalla
giurisdizione  tributaria  soltanto  le  controversie riguardanti gli
atti  della  esecuzione  forzata  tributaria successivi alla notifica
della  cartella  di  pagamento  e,  ove  previsto, dell'avviso di cui
all'articolo  50  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 29
settembre  1973,  n.  602,  per  le quali continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.
   2.   Appartengono   altresi'   alla  giurisdizione  tributaria  le
controversie    promosse    dai    singoli   possessori   concernenti
l'intestazione,   la   delimitazione,  la  figura,  l'estensione,  il
classamento   dei   terreni  e  la  ripartizione  dell'estimo  fra  i
compossessori  a  titolo  di  promiscuita'  di una stessa particella,
nonche'  le  controversie  concernenti la consistenza, il classamento
delle  singole  unita'  immobiliari  urbane  e  l'attribuzione  della
rendita catastale.
   3. Il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione
da  cui  dipende  la  decisione  delle  controversie rientranti nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di
querela  di falso e sullo stato o la capacita' delle persone, diversa
dalla capacita' di stare in giudizio".

                               Art. 13
   Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti petroliferi

  1.  Il  regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma 1-ter, del
decreto-legge   30   dicembre   1991,   n.   417,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  6  febbraio 1992, n. 66, concernente il
gasolio  destinato  al  fabbisogno  della  provincia di Trieste e dei
comuni  della  provincia  di  Udine, gia' individuati dal decreto del
Ministro  delle  finanze  30  luglio  1993, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale  n.  227  del 27 settembre 1993, e' ripristinato per l'anno
2002.  Il  quantitativo  e'  stabilito  in  litri  23  milioni per la
provincia  di  Trieste  ed  in  litri  5  milioni  per i comuni della
provincia  di Udine. Il costo complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
  2.  In  attesa  della  revisione organica del regime tributario dei
prodotti  energetici,  per  gli  anni  2002 e 2003, i benefici di cui
all'articolo  8,  comma 10, lettera c), della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  come sostituita dal comma 4 dell'articolo 12 della legge 23
dicembre  1999,  n. 488, relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica  E,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto  1993,  n.  412,  sono concessi alle frazioni parzialmente non
metanizzate   limitatamente   alle   parti   di  territorio  comunale
individuate  da  apposita  delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella stessa frazione sia ubicata la sede municipale. ((16))
  3.  Per  l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni sotto
serra  e'  esente  da  accisa.  Per  le  modalita'  di erogazione del
beneficio  si  applicano le disposizioni contenute nel regolamento di
cui  al  decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 4, del decreto-legge 15
febbraio  2000,  n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
aprile  2000,  n. 92. I relativi oneri sono a carico dell'istituto di
servizi  per  il  mercato agricolo alimentare (ISMEA), a valere sulle
proprie  disponibilita'  di  bilancio,  che  vi  fa  fronte  mediante
versamento  all'entrata del bilancio dello Stato, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione finanziaria.
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AGGIORNAMENTO (16)
  La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 13)
che  le  disposizioni  di  cui  al comma 2 del presente articolo sono
prorogate fino al 31 dicembre 2004.

                               Art. 14
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2007, N. 26))

                              Art. 15.
          (Disposizioni per il settore dell'autotrasporto)

   1.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 3, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera c), della legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
10.329.138  euro in aggiunta a quella disposta dall'articolo 2, comma
2,  del  decreto-legge  22  giugno  2000,  n.  167,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
   2.  Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle imposte
sui  redditi,  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e  successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, e' sostituito dal seguente:
   "10-bis.  Le  quote  di  ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria  o  di  noleggio  e  le  spese  di impiego e manutenzione
relativi  ad  apparecchiature  terminali  per il servizio radiomobile
pubblico   terrestre  di  comunicazione  soggette  alla  tassa  sulle
concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al  decreto  del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641,
come  sostituita  dal  decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre
1995,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 303 del 30 dicembre
1995,  sono  deducibili nella misura del 50 per cento. La percentuale
di  cui  al  precedente  periodo  e' elevata al 100 per cento per gli
oneri relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il
trasporto   di   merci   da  parte  delle  imprese  di  autotrasporto
limitatamente ad un solo impianto per ciascun veicolo".
   3.  La  lettera  g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
servizi, e' sostituita dalla seguente:
   "g)   l'imposta   relativa  all'acquisto,  all'importazione,  alle
prestazioni  di  servizi  di  cui  al  terzo  comma dell'articolo 16,
nonche'  alle  spese di gestione, di apparecchiature terminali per il
servizio  radiomobile  pubblico  terrestre  di comunicazioni soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della
tariffa  allegata  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26
ottobre  1972, n. 641, come sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze  28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del  30  dicembre  1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
per  cento;  la  predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia  dei  veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle  imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun veicolo".
   4.  Per  gli  interventi  previsti  dall'articolo  2, comma 2, del
decreto-legge   28   dicembre   1998,   n.   451,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo  45, comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
n.  488,  e'  autorizzata  per  l'anno  2002  un'ulteriore  spesa  di
11.362.051,78  euro,  in  aggiunta a quella disposta dall'articolo 2,
comma  2,  del  decreto-legge 22 giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA


                               Art. 16
                        Rinnovi contrattuali

  1.  Ai  fini  di  quanto  disposto  dall'articolo  48, comma 1, del
decreto  legislativo  30 marzo 2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli  oneri  posti  a  carico  del  bilancio  statale  derivanti dalla
contrattazione  collettiva  nazionale,  ivi  comprese  le  risorse da
destinare  alla  contrattazione  integrativa,  comportanti  ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento ((dall'anno 2003)),
sono  quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di euro per
l'anno  2002  ed  in 2.299,85 milioni di euro per ciascuno degli anni
2003  e  2004.  Tali risorse sono ripartite ai sensi dell'articolo 48
del  decreto  legislativo  30  marzo 2001, n. 165, fermo restando che
quanto  disposto  dall'articolo  24,  comma  3,  del  citato  decreto
legislativo  si  applica  a decorrere dalla data di definizione della
contrattazione  integrativa.  Fino  a  tale data i compensi di cui al
medesimo  articolo  24,  comma 3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli  incarichi  sono  conferiti.  Restano  a carico delle risorse dei
fondi  unici  di amministrazione, e comunque di quelle destinate alla
contrattazione   integrativa,   gli   oneri   relativi   ai  passaggi
all'interno  delle  aree  in  attuazione  del  nuovo  ordinamento del
personale. ((9))
  2.  Le somme occorrenti per corrispondere i miglioramenti economici
al  rimanente  personale  statale  in regime di diritto pubblico sono
determinate  in  454,08  milioni  di euro per l'anno 2002 e in 843,67
milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2003 e 2004, con specifica
destinazione,  rispettivamente,  di  422,46  milioni di euro e 784,92
milioni  di euro per il personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia  di  cui  al  decreto  Legislativo  12 maggio 1995, n. 195, e
successive modificazioni. ((9))
  3. Per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione
professionale  del  personale  docente della scuola, ed in aggiunta a
quanto  previsto  dal  comma  1, l'apposito fondo costituito ai sensi
dell'articolo  50,  comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da
utilizzare  in sede di contrattazione integrativa, e' incrementato di
108,46  milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il predetto fondo
e'  incrementato,  per  l'anno  2003,  di 381,35 milioni di euro e, a
decorrere  dall'anno  2004, della somma complessiva di 726,75 milioni
di  euro,  subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti
dal  processo  attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4
dell'articolo  22  della presente legge. Eventuali economie di spesa,
da   verificarsi   annualmente,   derivanti   dalla  riduzione  della
consistenza   numerica   del   personale  amministrativo,  tecnico  e
ausiliario,  non  conseguenti  a  terziarizzazione del servizio, sono
destinate  ad  incrementare  le risorse per il trattamento accessorio
del  medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35 milioni di euro per
l'anno  2002  e'  destinata, secondo i criteri e le modalita' fissate
nella   contrattazione   integrativa,  al  rimborso  delle  spese  di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti. In
relazione  alle  esigenze  determinate  dal  processo  di  attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta a quanto previsto dal comma
1,  e' stanziata, per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004, la somma
di  20,66  milioni  di  euro  destinata  al personale dirigente delle
istituzioni scolastiche.
  4.  In  aggiunta  a  quanto  previsto dal comma 2 e' stanziata, per
l'anno  2002,  la  somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003,  la somma di 480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio  del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di  cui  al  decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto alla
criminalita'  e  di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che
presentano  un elevato grado di rischio ovvero in operazioni militari
finalizzate   alla  predisposizione  di  interventi  anche  in  campo
internazionale.  A  decorrere  dal  2002  e'  stanziata la somma di 1
milione  di  euro  da  destinare alla copertura della responsabilita'
civile  ed amministrativa per gli eventi dannosi non dolosi causati a
terzi  dal  personale  delle Forze di polizia nello svolgimento della
propria  attivita'  istituzionale.  Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate  le  ulteriori somme di 47 milioni di euro per l'anno 2002,
di  92  milioni  di  euro  per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2004.
  5.  A  decorrere  dall'anno 2002, in aggiunta a quanto previsto dal
comma  2,  sono  stanziate le somme di 5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni  di  euro  da  destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al personale della carriera prefettizia.
  6. Le somme di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi  ai  fini'  previdenziali  e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo   15  dicembre  1997,  n.  446,  costituiscono  l'importo
complessivo  massimo  di  cui  all'articolo  11, comma 3, lettera h),
della  legge  5  agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto 1988, n. 362.
  7.  Ai  sensi dell'articolo 48, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo  2001, n. 165, gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per
il  biennio  2002-2003 del personale dei comparti degli enti pubblici
non  economici,  delle  regioni, delle autonomie locali, del Servizio
sanitario  nazionale,  delle  istituzioni  e  degli enti di ricerca e
sperimentazione  e  delle  universita',  nonche'  degli  enti  di cui
all'articolo  70,  comma 4, del citato decreto legislativo n. 165 del
2001,  e  gli oneri per la corresponsione dei miglioramenti economici
al  personale  di  cui  all'articolo  3,  comma 2, del citato decreto
legislativo  n.  165 del 2001, sono a carico delle amministrazioni di
competenza  nell' ambito delle disponibilita' dei rispettivi bilanci.
I  comitati  di  settore,  in  sede  di  deliberazione  degli atti di
indirizzo  previsti  dall'articolo  47, comma 1, del medesimo decreto
legislativo   n.   165   del   2001,   si  attengono,  anche  per  la
contrattazione  integrativa,  ai  criteri  indicati  per il personale
delle   amministrazioni   di   cui  al  comma  1  e  provvedono  alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi contrattuali.
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AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
  -  (con  l'art.  33,  comma 1) che le risorse per la contrattazione
collettiva  nazionale  previste  dal comma 1 del presente articolo, a
carico del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003,  di  570  milioni di euro da destinare anche all'incentivazione
della produttivita'.
  -  (con l'art. 33, comma 2) che le risorse previste dal comma 2 del
presente  articolo,  per corrispondere i miglioramenti retributivi al
personale  statale in regime di diritto pubblico sono incrementate, a
decorrere  dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185 milioni
di  euro  da  destinare  ai  trattamenti economici, finalizzati anche
all'incentivazione  della  produttivita',  del  personale delle Forze
armate e dei Corpi di polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995,  n.  195,  e  successive  modificazioni, mediante l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto legislativo n.
195 del 1995.

                              Art. 17.
(Compatibilita' della spesa  in  materia di contrattazione collettiva
                      nazionale ed integrativa)

   1.  Al  comma  3 dell'articolo 47 del decreto legislativo 30 marzo
2001,  n.  165,  sono  aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni  di  cui  all'articolo  41,  comma  3,  l'esame delle
ipotesi di accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e
dal  Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il  Ministro  per  la  funzione  pubblica,  previa  deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella valutazione degli
oneri  e ove il comitato di settore disponga comunque per l'ulteriore
corso  dell'accordo,  resta  in  ogni caso escluso qualsiasi concorso
dello  Stato  alla copertura delle spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato osservazioni".
   2.  Dopo  l'articolo  40 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il seguente:
   "Art.   40-bis.  -  (Compatibilita'  della  spesa  in  materia  di
contrattazione  integrativa).  -  1. Per le amministrazioni pubbliche
indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il Governo
procedono   a   verifiche   congiunte  in  merito  alle  implicazioni
finanziarie  complessive della contrattazione integrativa di comparto
definendo  metodologie  e  criteri  di riscontro anche a campione sui
contratti  integrativi  delle  singole  amministrazioni.  Resta fermo
quanto  previsto  dall'articolo  39,  comma  3-ter,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
   2. Gli organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6,  inviano  annualmente  specifiche  informazioni  sui  costi  della
contrattazione   integrativa   al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze,  che  predispone,  allo  scopo,  uno  specifico  modello  di
rilevazione,  d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
   3.  Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1
e  2  evidenzino  costi  non  compatibili  con i vincoli di bilancio,
secondo  quanto  prescritto  dall'articolo  40,  comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle di diritto.
   4.  Tra  gli  enti  pubblici non economici di cui all'articolo 39,
comma  3-ter,  della  legge  27  dicembre  1997, n. 449, e successive
modificazioni,   si   intendono   ricompresi   anche  quelli  di  cui
all'articolo 70, comma 4, del presente decreto legislativo".

                              Art. 18.
                (Riordino degli organismi collegiali)

   1.   Ai   fini   del   contenimento  della  spesa  e  di  maggiore
funzionalita'  dei  servizi  e delle procedure, e' fatto divieto alle
pubbliche   amministrazioni,  escluse  quelle  delle  regioni,  delle
province,   dei  comuni  e  delle  comunita'  montane,  di  istituire
comitati,  commissioni,  consigli  ed  altri organismi collegiali, ad
eccezione   di   quelli   di   carattere   tecnico   e   ad   elevata
specializzazione  indispensabili  per  la  realizzazione di obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio
personale.
   2.  Entro  centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente  legge,  sono individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione   gia'   operanti  nelle  pubbliche  amministrazioni
ritenuti  indispensabili ai sensi del comma 1. Per le amministrazioni
statali  si  provvede  con  decreto  di  natura non regolamentare del
Ministro  competente,  di  concerto  con  il Ministro per la funzione
pubblica  e  con  il  Ministro  dell'economia e delle finanze. Per le
restanti  amministrazioni pubbliche, si provvede con atto dell'organo
di  direzione  politica  responsabile, da sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione  vigilante  e alla verifica degli organi interni
di   controllo.   Gli   organismi  collegiali  non  individuati  come
indispensabili   dai  predetti  provvedimenti  sono  conseguentemente
soppressi.
   3.  Scaduto  il  termine  di  cui  al  comma  2  senza  che si sia
provveduto  agli  adempimenti  ivi  previsti,  e'  fatto  divieto  di
corrispondere   alcun   compenso   ai   componenti   degli  organismi
collegiali.

                               Art. 19
                       Assunzioni di personale

  1.  Per  l'anno  2002,  alle  amministrazioni  dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle    universita',    limitatamente   al   personale   tecnico   ed
amministrativo,  agli  enti  di  ricerca ed alle province, ai comuni,
alle  comunita' montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato;  i  singoli  enti  locali  in  caso  di assunzione del
personale  devono  autocertificare  il  rispetto  delle  disposizioni
relative  al  patto  di  stabilita'  interno  per  l'anno  2001. Alla
copertura  dei  posti disponibili si puo' provvedere mediante ricorso
alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative e
contrattuali,  tenendo  conto degli attuali processi di riordino e di
accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni. Si
puo'  ricorrere  alle  procedure  di mobilita' fuori dalla regione di
appartenenza  dell'ente  locale  solo  nell'ipotesi  in cui il comune
ricevente abbia un rapporto dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto  dall'articolo  119,  comma  3,  del  decreto legislativo 25
febbraio  1995,  n. 77, e successive modificazioni, maggiorato del 50
per  cento.  Sono  consentite  le assunzioni connesse al passaggio di
funzioni  e  competenze agli enti locali il cui onere sia coperto dai
trasferimenti  erariali compensativi della mancata assegnazione delle
unita'  di  personale.  Il divieto non si applica al comparto scuola.
Sono  fatte  salve  le  assunzioni  di  personale  relative  a figure
professionali  non  fungibili  la  cui  consistenza  organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle relative alle categorie protette
e   quelle  relative  ai  vincitori  del  secondo  corso-concorso  di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della pubblica
amministrazione  di  cui al bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
del  18  marzo  1997,  IV  serie  speciale,  n. 22. Il divieto non si
applica  al  personale  della carriera diplomatica. Il divieto non si
applica  altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' agli avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto
di  assunzioni,  il  Ministero  della giustizia, con riferimento alle
specifiche  esigenze  del  settore,  definisce  per  l'anno  2002  un
programma  straordinario  di  assunzioni  nel limite di 500 unita' di
personale   appartenente   alle   figure  professionali  strettamente
necessarie  ad assicurare la funzionalita' dell'apparato giudiziario.
Il  Ministero  della  giustizia,  nei  limiti  delle  spese sostenute
nell'anno  2001  per  i  rapporti  di  lavoro a tempo determinato, e'
autorizzato  ad  avvalersi,  fino  al 31 dicembre 2002, del personale
assunto  a  tempo  determinato  ai  sensi  dell'articolo  1, comma 2,
lettera  a),  della  legge  18  agosto  2000, n. 242. Il programma di
assunzioni  va  presentato  per  l'approvazione  alla  Presidenza del
Consiglio  dei ministri ed al Ministro dell'economia e delle finanze.
I   termini  di  validita'  delle  graduatorie  per  l'assunzione  di
personale  presso  le amministrazioni pubbliche sottoposte al divieto
di  cui  al  presente  comma  sono prorogati di un anno. Il Ministero
della  salute  e' autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002,
del  personale assunto a tempo determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma  2,  della  legge  16  dicembre 1999, n. 494. Il termine di cui
all'articolo  18,  comma  3,  della  legge  12  marzo 1999, n. 68, e'
differito  di  18 mesi a partire dalla sua scadenza. In ogni caso, la
spesa  relativa  al  personale  assunto  a  tempo  determinato  o con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e dai
consorzi  di  enti  locali  non  puo'  superare l'importo della spesa
sostenuta  al  medesimo titolo nell'anno 2001, con un incremento pari
al   tasso  di  inflazione  programmata  indicato  nel  Documento  di
programmazione economico-finanziaria.
  2.  In  relazione  a  quanto  disposto dal comma 1 per il personale
della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13 febbraio
2001,  n.  48, le parole: "banditi con unico decreto" sono sostituite
dalle  seguenti:  "da bandire entro due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge".
  3.  All'articolo 39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'ultimo   periodo,   introdotto   dalla   lettera  a)  del  comma  1
dell'articolo  51 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' sostituito
dal   seguente:   "Per   ciascuno   degli   anni   2003  e  2004,  le
amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo, le agenzie
e gli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unita'
sono  tenuti  a  realizzare  una riduzione di personale non inferiore
all'1 per cento rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
  4.  Per  il  triennio  2002-2004,  in deroga alla disciplina di cui
all'articolo  39  della  legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni,  le Forze armate e i Corpi di polizia nonche' il Corpo
nazionale  dei vigili del fuoco predispongono specifici piani annuali
con l'indicazione:
a) delle  iniziative  da adottare per un piu' razionale impiego delle
   risorse  umane, con particolare riferimento alla riallocazione del
   personale esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei  compiti  strumentali  o non propriamente istituzionali il cui
   svolgimento  puo'  essere  garantito mediante l'assegnazione delle
   relative  funzioni a personale di altre amministrazioni pubbliche,
   o  il  cui  affidamento  all'esterno  risulti  economicamente piu'
   vantaggioso  nonche' delle conseguenti iniziative che si intendono
   assumere;
c) delle  eventuali  richieste  di  nuove assunzioni che, fatte salve
   quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per le
   quali  sia  indicata  apposita copertura finanziaria, non possono,
   comunque,  superare  le cessazioni dal servizio verificatesi al 31
   dicembre  dell'anno  precedente  a  quello  di riferimento. Per le
   Forze  armate  si  tiene  comunque conto dei criteri e degli oneri
   gia' considerati ai sensi della legge 14 novembre 2000, n. 331.
  5. I piani di cui al comma 4 sono presentati entro il 31 gennaio di
ciascun   anno   alla   Presidenza   del  Consiglio  dei  ministri  -
Dipartimento  della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e
delle  finanze  - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
per  la  successiva  approvazione  del  Consiglio  dei  ministri.  Le
amministrazioni  procedono autonomamente alle assunzioni di personale
in  attuazione  dei  piani  annuali  e ne danno comunicazione, per la
conseguente  verifica,  alla  Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento  della  funzione pubblica e al Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato al
termine di ciascun quadrimestre.
  6.  Fino  al conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella  "A"  allegata  al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
alle procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente e
in   ferma   volontaria  delle  Forze  armate  non  si  applicano  le
disposizioni  del  presente  articolo.  Resta  fermo  quanto previsto
dall'articolo  29, comma 2, del citato decreto legislativo n. 215 del
2001.
  7.  Le  assunzioni  effettuate in violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di diritto.
  8.  A  decorrere  dall'anno  2002 gli organi di revisione contabile
degli  enti  locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di
riduzione  complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.
  9.  I comandi in atto del personale della societa' per azioni Poste
italiane    presso   le   pubbliche   amministrazioni,   disciplinati
dall'articolo  45,  comma  10,  della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
sono  prorogati  al 31 dicembre 2002. I comandi in atto del personale
dell'istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni,  ai  sensi  dell'articolo  11,  comma 4, del decreto
legislativo  21  aprile  1999,  n. 116, sono prorogati al 31 dicembre
2002. (9) (16)
  10.  I  medici  di base iscritti negli elenchi di medicina generale
del  Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio,
in  possesso  di  titoli di specializzazione riconosciuti dall'Unione
europea,  possono, a richiesta e secondo la disponibilita' dei posti,
essere  inseriti  nella  medicina  specialistica  ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico di medico di base.
  11.  I laureati in medicina e chirurgia abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai corsi di formazione
specifica   in   medicina   generale,   possono  sostituire  a  tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il Servizio
sanitario  nazionale  ed  essere iscritti negli elenchi della guardia
medica  notturna  e  festiva  e  della  guardia  medica  turistica ma
occupati  solo  in  caso  di  carente  disponibilita'  di medici gia'
iscritti  negli  elenchi  della  guardia  medica notturna e festiva e
della guardia medica turistica.
  12.  Il  medico  che si iscrive ai corsi di formazione specifica in
medicina  generale,  previo  svolgimento  di  regolare concorso, puo'
partecipare  successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai  concorsi  per  le  scuole  universitarie  di  specializzazione in
medicina   e   chirurgia   per   il   conseguimento   dei  titoli  di
specializzazione  riconosciuti  dall'Unione europea. Il medico che si
iscrive  alle  scuole universitarie di specializzazione in medicina e
chirurgia   per  il  conseguimento  dei  titoli  di  specializzazione
riconosciuti  dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a
fine  corso  o  interrompendo  lo  stesso, ai concorsi per i corsi di
formazione specifica in medicina generale.
  13.  Nell'ambito delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi
a   carico  del  bilancio  dello  Stato  si  applicano  al  Ministero
dell'ambiente  e  della  tutela del territorio le disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  14.  Le  amministrazioni  pubbliche  promuovono  iniziative di alta
formazione  del  proprio  personale,  anche ai fini dell'accesso alla
dirigenza,  favorendo  la  partecipazione  dei dipendenti ai corsi di
laurea,  anche  triennali, organizzati con l'impiego prevalente delle
metodologie  di  formazione  a  distanza  per finalita' connesse alle
attribuzioni  istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale
fine,  nei  limiti  delle  ordinarie  risorse  finanziarie  destinate
all'aggiornamento    e    alla    formazione,   del   personale,   le
amministrazioni  pubbliche  e  le  relative  Scuole  o  strutture  di
formazione,   sentite  le  organizzazioni  sindacali,  possono  anche
erogare   borse   di   studio   del   valore  massimo  corrispondente
all'iscrizione  ai  suddetti corsi di laurea o provvedere al relativo
rimborso.
  15.  ((COMMA  ABROGATO DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO 2008, N. 129)).
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34, comma
20)  che  i  comandi  in atto del personale della societa' per azioni
Poste  italiane  e  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui  al  comma  9  del  presente  articolo, sono prorogati sino al 31
dicembre 2003.
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AGGIORNAMENTO (16)
  La  L.  27  dicembre  2002,  n.  289,  come  modificata dalla L. 24
dicembre  2003,  n.  350, ha disposto (con l'art. 34, comma 20) che i
comandi  in  atto  del  personale  della  societa'  per  azioni Poste
italiane  e  dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, di cui al
comma  9  del  presente  articolo, sono prorogati sino al 31 dicembre
2004.

                              Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale nella
                          regione Sicilia)

   1.  La  regione  Sicilia  e gli enti locali della regione medesima
provvedono  alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei
rapporti   di   lavoro  a  tempo  determinato  instaurati,  ai  sensi
dell'articolo  21,  comma  2,  dell'ordinanza  del  Ministro  per  il
coordinamento  della  protezione  civile  n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992,
come  sostituito  dall'articolo  13 dell'ordinanza del Presidente del
Consiglio  dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995, pubblicata
nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  227  del  28  settembre 1995, e degli
articoli 14, comma 14, e 23-quater del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n.  6,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,  e  successive modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali  delle  province  di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli
eventi  sismici  del  dicembre 1990, sulla base di apposite procedure
selettive,  nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno
di  personale,  nei  limiti  delle dotazioni organiche. Alla relativa
spesa  si  provvede a valere sulle disponibilita' dei fondi assegnati
alla regione Sicilia ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive modificazioni.((37))
   2.  I  rapporti  di lavoro a tempo determinato instaurati ai sensi
del  comma  1  sono  prorogati  in  attesa  della  definizione  delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre 2002.
   3.  Il  personale  tecnico  di  cui  al  comma  1,  conseguiti gli
obiettivi   di  cui  alle  lettere  b),  e)  e  i-bis)  del  comma  2
dell'articolo  1  della  legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni,  puo'  essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze  professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte le
amministrazioni  dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di comuni
con  particolari  carenze  di organico, per le esigenze connesse alle
attivita' delle stesse.
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AGGIORNAMENTO (37)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
553)   che  "La  Regione  siciliana,  in  deroga  ai  limiti  imposti
dall'articolo  20,  comma  1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e
con  oneri  a  carico  del  proprio  bilancio,  e'  autorizzata  alla
trasformazione  a  tempo indeterminato dei contratti stipulati con il
personale  di  protezione  civile proveniente da organismi di diritto
pubblico  individuato  dall'articolo  76  della legge regionale della
Regione   siciliana   1°   settembre   1993,   n.  25,  e  successive
modificazioni,  gia' equiparato, ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale   della  Regione  siciliana  10  ottobre  1994,  n.  38,  e
dell'articolo  48  della  legge  regionale della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa amministrato."

                               Art. 21
        ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

                               Art. 22
        Disposizioni in materia di organizzazione scolastica
 
  1. Nel quadro della piena valorizzazione dell'autonomia  e  di  una
migliore  qualificazione  dei  servizi   scolastici,   le   dotazioni
organiche  del  personale  docente  delle   istituzioni   scolastiche
autonome sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti,
delle  caratteristiche  e  delle   entita'   orarie   dei   curricoli
obbligatori relativi ad ogni ordine e grado di  scuola,  nonche'  nel
rispetto  di  criteri  e  di  priorita'  che  tengano   conto   della
specificita' dei diversi contesti territoriali, delle  condizioni  di
funzionamento  delle  singole  istituzioni  e  della  necessita'   di
garantire  interventi  a  sostegno  degli   alunni   in   particolari
situazioni, con particolare attenzione alle aree delle zone montane e
delle isole minori.
  2. Il Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca
definisce con proprio decreto, emanato di concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  previo  parere  delle  Commissioni
parlamentari competenti,  i  parametri  per  l'attuazione  di  quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della consistenza
complessiva  degli  organici  del  personale  docente  ed  alla   sua
partizione su base regionale. ((39))
  3. Le  dotazioni  organiche  di  cui  al  comma  1  sono  definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente  preposto  all'ufficio
scolastico regionale,  su  proposta  formulata  dai  dirigenti  delle
istituzioni scolastiche  interessate,  sentiti  i  competenti  organi
collegiali  delle  medesime  istituzioni,  nel  limite  dell'organico
regionale assegnato con il decreto di cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti  di  sostegno  all'handicap  correlata
alla effettiva presenza di  alunni  iscritti  portatori  di  handicap
nelle singole istituzioni scolastiche. (20)
  4. Nel  rispetto  dell'orario  di  lavoro  definito  dai  contratti
collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono  ai  docenti
in servizio nell'istituzione scolastica, prioritariamente  e  con  il
loro   consenso,   le   frazioni   inferiori   a   quelle   stabilite
contrattualmente come ore aggiuntive di insegnamento  oltre  l'orario
d'obbligo fino ad un massimo di 24 ore settimanali.
  5. L'insegnamento della lingua straniera  nella  scuola  elementare
viene prioritariamente assicurato  all'interno  del  piano  di  studi
obbligatorio e dell'organico di istituto.
  6. Le istituzioni scolastiche autonome, ad eccezione  delle  scuole
dell'infanzia e delle  scuole  elementari,  possono  provvedere  alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in  coerenza  con  il
piano  dell'offerta  formativa,  le  proprie  risorse  di   personale
docente, anche oltre i limiti temporali previsti  dalle  disposizioni
vigenti e fino a un massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie  di
risorse finanziarie concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
  7. PERIODO ABROGATO  DALLA  L.  11  GENNAIO  2007,  N.  1.  PERIODO
ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11
GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N.  1.
Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4, comma 5,
della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e' fissato  in
40,24 milioni di euro.
  8. Nel primo corso  concorso  per  il  reclutamento  dei  dirigenti
scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di nove
mesi e si articola in 160 ore  di  lezione  frontale,  e  80  ore  di
tirocinio con valutazione finale.
  9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del citato  decreto  legislativo  n.
165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro riservato nonche'
il periodo di formazione  e  l'esame  finale  previsti  dal  medesimo
articolo, si svolge sulla base di una indizione  separata  effettuata
con  bando  del   competente   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ed  e'  finalizzato
alla copertura del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo  di
formazione ha una durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di
lezione frontale e si svolge  secondo  modalita'  che  consentano  ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio,  che  tiene  luogo  del
tirocinio di cui al comma 8.
  10. L'organizzazione e  lo  svolgimento  del  corso  concorso  sono
curati dagli  uffici  scolastici  regionali.  L'organizzazione  e  lo
svolgimento  del  periodo  di   formazione   sono   curati   con   la
collaborazione  dell'Istituto   nazionale   di   documentazione   per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli  istituti  regionali  di
ricerca educativa.
  11. Le graduatorie dei candidati ammessi al periodo  di  formazione
sono utilizzate con  priorita'  rispetto  alle  apposite  graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  e  fino  all'approvazione  delle
prime  graduatorie  dei  vincitori  del  corso   concorso,   per   il
conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50 per  cento
dei posti disponibili e' riservato a  coloro  che  beneficiano  della
riserva dei posti di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
  12. Il 50 per cento dei risparmi conseguenti  all'applicazione  del
comma 9 vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio  destinati
allo svolgimento degli  esami  di  Stato  conclusivi  dell'istruzione
secondaria superiore.
  13. Al personale delle amministrazioni pubbliche che abbia superato
il previsto ciclo di studi presso le rispettive scuole di formazione,
ivi compresi gli istituti di formazione delle  Forze  di  polizia  ad
ordinamento militare e civile e delle  Forze  armate,  l'istituto  di
perfezionamento  della  Polizia  di  Stato,  la  Scuola  di   polizia
tributaria  della  Guardia  di  finanza   e   la   Scuola   superiore
dell'economia e delle finanze, puo' essere  riconosciuto  un  credito
formativo  per  il  conseguimento  dei  titoli  di  studio   di   cui
all'articolo 3  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Le modalita' di riconoscimento  dei  crediti  formativi
sono  individuate  con  apposite   convenzioni   stipulate   tra   le
amministrazioni interessate e le universita'.
  14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) la parola: "straordinario" e' soppressa;
    b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono sostituite  dalle
seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno 2002";
    c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguenti: "A tale fine,
per la razionalizzazione  degli  interventi  previsti  ai  sensi  del
presente  comma  e  per  la  valorizzazione  delle   professionalita'
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni successivi
le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per  cento  delle
dotazioni complessive per ciascun anno, sono destinate  a  misure  di
sostegno e incentivazione per la formazione professionale  permanente
realizzate dagli istituti  per  la  professionalita'  nautica,  anche
convenzionati con istituti di istruzione universitaria.  Con  decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le
modalita' di attuazione delle disposizioni del presente comma".
 
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
  La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre  2003-13  gennaio
2004, n. 13  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/20047,  n.  3)  ha  dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma  3  del  presente  articolo
"nella parte in cui non  prevede  che  la  competenza  del  dirigente
preposto  all'Ufficio  scolastico  regionale  venga  meno  quando  le
Regioni,  nel  proprio  ambito  territoriale  e  nel  rispetto  della
continuita' del servizio di istruzione, con  legge,  attribuiscano  a
propri organi la definizione delle dotazioni organiche del  personale
docente delle istituzioni scolastiche".
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
  Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art.  19,  comma  10)  che
"L'articolo 22, comma 2, della  legge  28  dicembre  2001  n.448,  si
interpreta nel senso  che  il  parere  delle  competenti  Commissioni
parlamentari  deve  essere  acquisito  ogni  volta  che  il  Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla modifica  dei
parametri  sulla  base  dei  quali  e'  determinata  la   consistenza
complessiva degli organici del personale docente ed ATA".

                              Art. 23.
(Riduzione dei compensi per i Ministri  e contenimento delle spese di
                             personale)

   1.  Il  trattamento  economico  complessivo  dei Ministri previsto
dall'articolo  2,  primo  comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e
successive modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal
1 gennaio 2002.
   2.  L'articolo  1, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 1989, n.
413,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n.
37,  si  interpreta nel senso che per effetto del conglobamento della
quota  di  indennita' integrativa speciale di 558,29 euro annui lordi
nello  stipendio iniziale delle categorie di personale ivi indicate e
della  contestuale riduzione della misura dell'indennita' integrativa
speciale   sono   conseguentemente   modificati   tutti   i  rapporti
percentuali  fissati  tra gli stipendi delle qualifiche dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di impegno gia'
previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica
11  luglio  1980, n. 382, e dall'articolo 2 del decreto-legge 2 marzo
1987,  n.  57,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 22 aprile
1987,  n. 158. E' fatta salva l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente legge.
   3.  Per  il  triennio  2002-2004  e'  fatto  divieto  a  tutte  le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165, di adottare provvedimenti per
l'estensione  di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato,
o   comunque  divenute  esecutive,  in  materia  di  personale  delle
amministrazioni pubbliche.

CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE


                               Art. 24
          Patto di stabilita' interno per province e comuni

  1.  Ai  fini  del concorso delle autonomie locali al rispetto degli
obblighi    comunitari   della   Repubblica   ed   alla   conseguente
realizzazione  degli  obiettivi  di  finanza pubblica per il triennio
2002-2004,  per  l'anno  2002 il disavanzo di ciascuna provincia e di
ciascun  comune  con popolazione superiore a 5.000 abitanti computato
ai  sensi  del comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n.  448,  e  successive  modificazioni, non potra' essere superiore a
quello dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
  2. Per le medesime finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il
complesso  delle  spese  correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini
del  calcolo  del  disavanzo  finanziario di cui al comma 1, non puo'
superare  l'ammontare  degli  impegni a tale titolo assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
  3. Sono escluse dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti
connesse  all'esercizio  di funzioni statali e regionali trasferite o
delegate  sulla  base  di  modificazioni  legislative  intervenute  a
decorrere  dall'anno  2000  o  negli  anni successivi, nei limiti dei
corrispondenti finanziamenti statali o regionali.
  4.  Le  limitazioni  percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano  anche  al complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite  dai  commi  2  e 3, con riferimento ai pagamenti effettuati
nell'esercizio finanziario 2000.
  4-bis.  Ai  fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per
gli  enti  che  hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998,
1999  e  2000,  la  spesa  corrente  per l'anno 2000, relativa a tali
servizi,   e'   convenzionalmente  commisurata  alla  spesa  corrente
sostenuta  nell'anno  precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale  spesa  sia  stata  superiore.  PERIODO  SOPPRESSO  DALLA  L. 27
DICEMBRE 2002, N. 289.
  5. COMMA ABROGATO DALLA L. 27 DICEMBRE 2002, N. 289.
  6. Per l'acquisto di beni e servizi ((di rilevanza nazionale)) le
province,  i comuni, le comunita' montane e i consorzi di enti locali
possono  aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e
dell'articolo  59  della  legge  23  dicembre 2000, n. 388. ((PERIODO
SOPPRESSO  DALLA  L.  24 DICEMBRE 2003, N. 350)). ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono promuovere
opportune  azioni  dirette ad attuare l'esternalizzazione dei servizi
al  fine  di  realizzare  economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale.
  9.  In  correlazione  alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8, i
trasferimenti  erariali  spettanti ai comuni e alle province a valere
sui  fondi  di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del
decreto  legislativo  30  dicembre 1992, n. 504, quali risultanti per
ciascuno   degli  anni  2002,  2003  e  2004  in  applicazione  della
legislazione  vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per cento,
del 2 per cento e del 3 per cento.
  10. Al fine di consentire il monitoraggio del relativo fabbisogno e
degli adempimenti relativi al patto di stabilita' interno, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni
con  popolazione  superiore  a  60.000  abitanti  devono  trasmettere
trimestralmente   al   Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  entro venti
giorni  dalla  fine del periodo di riferimento, le informazioni sugli
incassi e sui pagamenti effettuati.
  11. Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono essere
trasmesse  trimestralmente  dai  predetti  enti  con riferimento agli
impegni assunti.
  12.  Per  le province e i comuni con popolazione superiore a 60.000
abitanti  le  informazioni  devono essere comprensive delle eventuali
operazioni  finanziarie  effettuate  con  istituti  di  credito e non
registrate nel conto di tesoreria.
  13.  Il prospetto contenente le informazioni di cui ai commi 10, 11
e  12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti con decreto
del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  di concerto con il
Ministero dell'interno, da adottare entro il mese di aprile 2002.
  14.  Alle  finalita' di cui al presente articolo provvedono, per il
rispettivo  territorio,  le province autonome di Trento e di Bolzano,
ai  sensi  delle  competenze  alle  stesse  attribuite  dallo statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.

                               Art. 25
                         Finanza decentrata

  1.  Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF, e successive modificaziOni, e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di applicazione delle disposizioni del
presente  articolo,  la ripartizione tra i comuni e le province delle
somme  versate  a  titolo  di addizionale e' effettuata, salvo quanto
previsto  dall'articolo  2,  dal  Ministero dell'interno, a titolo di
acconto  sull'intero importo delle somme versate entro lo stesso anno
in  cui  e'  effettuato il versamento, sulla base dei dati statistici
piu'  recenti  forniti  dal  Ministero  dell'economia e delle finanze
entro il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili dei
contribuenti  aventi  domicilio  fiscale  nei  singoli  comuni. Entro
l'anno  successivo a quello in cui e' stato effettuato il versamento,
il Ministero dell' interno provvede all'attribuzione definitiva degli
importi  dovuti  sulla  base  dei  dati  statistici relativi all'anno
precedente, forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro
il  30  giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle somme
dovute   per   l'esercizio   in  corso.  Con  decreto  del  Ministero
dell'interno,  di  concerto  con  il  Ministero dell'economia e delle
finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed autonomie locali,
possono   essere   stabilite  ulteriori  modalita'  per  eseguire  la
ripartizione.  L'accertamento  contabile  da parte dei comuni e delle
province  dei  proventi  derivanti dall'applicazione dell'addizionale
avviene  sulla  base  delle  comunicazioni del Ministero dell'interno
delle somme spettanti".
  2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  55  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  sono  apportate,  con  decorrenza  dall'anno  2002, le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
b) le  parole: "34 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per
   cento al Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le  parole  da:  "del  50  per  cento" fino a: "e' destinato" sono
   sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al  terzo  periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
   seguenti:  "ovvero  al  30  per cento dei proventi di cui al primo
   periodo,  qualora  questi  ultimi  siano  superiori  a 103.290.000
   euro";
e) l'ultimo  periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme attribuite
   alle  province  devono  essere  utilizzate per la realizzazione di
   opere pubbliche, anche su base transprovinciale o anche attraverso
   contributi ai comuni".
  3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
come  modificato  dall'articolo  40  della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  dopo  il  primo periodo sono inseriti i seguenti: "I componenti
degli  organi  di  controllo della societa' sono designati dagli enti
locali   destinatari   degli   utili   distribuiti.  La  societa'  di
certificazione   deve  essere  iscritta  nel  registro  dei  revisori
contabili ed individuata dal Ministero dell'interno".
  4.  L'articolo 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
sostituito dal seguente:
"Art.  4.  -  (Attribuzione delle azioni alle regioni). - 1. Compiuti
gli  adempimenti  di  cui  all'articolo  3,  commi  3  e 4, le azioni
inizialmente  attribuite ai sensi del comma 2 del predetto articolo 3
sono  definitivamente  trasferite  senza  oneri,  entro il 31 gennaio
2002,  alle  regioni  Puglia  e  Basilicata,  con una ripartizione in
ragione  del  numero  dei  rispettivi abitanti. Le regioni avviano la
dismissione   delle   rispettive  partecipazioni  azionarie  entro  i
successivi  sei mesi, con procedure di evidenza pubblica nel rispetto
della disciplina comunitaria in materia".
  5.  All'  articolo  67  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al  comma  1,  le parole: "30 novembre 2001" sono sostituite dalle
   seguenti: "30 novembre 2002";
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
   "3.  Per  gli  anni  2002  e  2003  e'  istituita per i comuni una
   compartecipazione   al  gettito  dell'imposta  sul  reddito  delle
   persone  fisiche  in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso
   in  conto  competenza  affluente  al  bilancio  dello  Stato,  per
   l'esercizio   finanziario   precedente,  quali  entrate  derivanti
   dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al capitolo 1023. Il
   gettito   della   compartecipazione,  attribuito  ad  un  apposito
   capitolo   di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero
   dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun comune
   in  proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero dell'economia
   e  delle  finanze  sulla  base  dei dati disponibili, dell'imposta
   netta,  dovuta  dai  contribuenti, distribuito territorialmente in
   funzione   del  domicilio  fiscale  risultante  presso  l'anagrafe
   tributaria.  Per l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni
   sulla  base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
   dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
   4.  I  trasferimenti  erariali  sono  ridotti  a ciascun comune in
   misura pari al gettito spettante dalla compartecipazione di cui al
   comma 3. Nel caso in cui il livello dei trasferimenti spettanti ai
   singoli  enti  risulti  insufficiente  a  consentire  il  recupero
   integrale  della compartecipazione, la compartecipazione stessa e'
   corrisposta al singolo ente nei limiti dei trasferimenti spettanti
   per l'anno.
   5.  Ai  fini del riparto del gettito, relativamente all'anno 2003,
   il  Ministero  dell'economia  e  delle finanze, entro il 30 luglio
   2002,  provvede  a  comunicare  al  Ministero  dell'interno i dati
   previsionali    relativi    all'ammontare    del   gettito   della
   compartecipazione  di cui al comma 3, ripartito per ciascun comune
   in base ai criteri di cui al medesimo comma 3. Entro il 30 ottobre
   2002  il  Ministero  dell'interno  comunica  ai  comuni  l'importo
   previsionale  del  gettito  della compartecipazione spettante e il
   correlato   ammontare  previsto  di  riduzione  dei  trasferimenti
   erariali.  L'importo del gettito della compartecipazione di cui al
   comma 3 e' erogato dal Ministero dell'interno, nel corso dell'anno
   2003,  in  quattro  rate di uguale importo. Le prime due rate sono
   erogate  sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e la
   quarta  rata  sono  calcolate  sulla  base  dei dati di consuntivo
   relativi  all'esercizio  finanziario 2002 comunicati dal Ministero
   dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al Ministero
   dell'interno  e da questo ai comuni, e su tali rate sono operati i
   dovuti conguagli rispetto alle somme gia' erogate".
  6.  Alle  regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di
Trento  e  di Bolzano alle quali non spetti gia' la compartecipazione
alle  imposte sostitutive dei tributi erariali oggetto di devoluzione
nei  termini  e  nei  modi  previsti  dai  rispettivi statuti e dalle
relative  norme  di attuazione e' attribuita una quota delle medesime
imposte  sostitutive  nella  misura  prevista  dagli  statuti  per le
imposte sostituite.
  7.  Per  l'adozione  urgente di misure di salvaguardia ambientale e
sviluppo  socio-economico  delle  isole  minori,  individuate tra gli
ambiti  territoriali  indicati  nell'allegato A annesso alla presente
legge,  e' istituito presso il Ministero dell'interno il Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.
  8.  Le  risorse  del  Fondo  di  cui al comma 7 sono determinate in
51.645.689,90 euro per l'anno 2002.
  9.  Entro  due  mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  il  Presidente  del  Consiglio  dei ministri, su proposta del
Ministro  dell'interno,  individua  la  tipologia  e  i settori degli
interventi  ammessi  ad  accedere  al  Fondo  di  cui  al comma 7. Il
Ministro   dell'interno,   sentita   la  Conferenza  Stato-citta'  ed
autonomie  locali,  con decreto da adottare entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, determina le modalita' per
l'accesso  al Fondo e provvede alla ripartizione delle risorse. Resta
fermo  quanto  stabilito  dal  decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
  10. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
  11. Per l'anno 2002 le risorse del Fondo di cui al comma 10 sono
fissate in 103.291.379,82 euro.((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
  La Corte Costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16 (in
G.U.   1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 10 del presente articolo 25.
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
  La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che  e'  soppressa l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 del
presente articolo.

                              Art. 26.
    (Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali)

   1.  Il  comma 11 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
   "11. Il fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
di  cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30  dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001 e'
mantenuto  allo  stesso  livello per l'anno 2002, e' incrementato del
tasso  di  inflazione  programmato a decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione  nell'ambito  della  revisione  dei trasferimenti degli
enti  locali  ed  e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle
rate  di  ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002 le
restanti  risorse  disponibili  sono destinate per il 50 per cento ad
incremento  del  fondo  ordinario e per il restante 50 per cento sono
distribuite  secondo i criteri e per le finalita' di cui all'articolo
31,  comma  11,  della  legge  23  dicembre  1998,  n.  448.  Ai fini
dell'applicazione  dell'articolo  9, comma 3, del decreto legislativo
30   giugno   1997,   n.   244,  recante  riordino  del  sistema  dei
trasferimenti   agli  enti  locali,  nel  calcolo  delle  risorse  e'
considerato  il  fondo  perequativo  degli  squilibri  di  fiscalita'
locale".

                               Art. 27
            Disposizioni finanziarie per gli enti locali

  1.  I  trasferimenti  erariali per l'anno 2002 di ogni singolo ente
locale   sono   determinati   in   base   alle   disposizioni  recate
dall'articolo  53  della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'incremento
delle  risorse,  derivante dall'applicazione del tasso programmato di
inflazione   per   l'anno   2002   alla   base  di  calcolo  definita
dall'articolo  49,  comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e'
distribuito  secondo i criteri e le finalita' di cui all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla riforma del
sistema  dei  trasferimenti  erariali  e'  sospesa l'applicazione del
decreto  legislativo  30  giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto
disposto  dall'articolo  9,  comma 3. Ai fini dell'applicazione della
disposizione  di cui al precedente periodo, nel calcolo delle risorse
e'  considerato  il  fondo  perequativo degli squilibri di fiscalita'
locale.
  2.  Fino alla revisione del sistema dei trasferimenti erariali, per
gli enti locali diversi da quelli cui si applicano le disposizioni di
cui  all'articolo  47, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ed  all'articolo 66, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
contributi erariali sono erogati secondo le modalita' individuate con
decreto  del  Ministro  dell'interno,  di  concerto  con  il Ministro
dell'economia e delle finanze.
  3.  Fino  alla  revisione  del  sistema dei trasferimenti agli enti
locali,  al  fine  di  adeguare  il  concorso  dello Stato agli oneri
finanziari  che  il  comune  di  Roma  sostiene  in  dipendenza delle
esigenze   cui  deve  provvedere  quale  sede  della  Capitale  della
Repubblica,  a  decorrere  dall'anno  2002  i  trasferimenti erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni di
euro.  In  correlazione  a quanto disposto nel periodo precedente, il
comune  di  Roma  e'  escluso dalla ripartizione delle risorse di cui
all'articolo  26,  comma  1,  capoverso  11, secondo periodo, nonche'
delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  secondo periodo, del presente
articolo.
  4.  A  sostegno  delle unioni e delle fusioni di comuni e comunita'
montane  che  si sono associate per l'esercizio dei servizi e per cui
sia effettivamente stato avviato l'esercizio associato delle funzioni
e' stanziata la somma di 20 milioni di euro per l'anno 2002.
  5.  Fino  alla  riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti  locali,  in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un
comune   montano   proveniente   da   altra   comunita'   montana,  i
trasferimenti    erariali   spettanti   alle   due   comunita'   sono
rideterminati  in relazione alla popolazione ed al territorio oggetto
di  variazione. Le modalita' applicative sono individuate con decreto
del Ministero dell'interno.
  6.  Il  contributo  annuo  attribuito dall'articolo 1, comma 3, del
decreto-legge   27   dicembre   2000,   n.   392,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato a
decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
  7.  Al  testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo  161,  comma  3,  le  parole:  "la  sospensione della
   seconda  rata"  sono  sostituite  dalle  seguenti: "la sospensione
   dell'ultima rata";
b) all'articolo  167, comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono"
   sono sostituite dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali
   di iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "sommato
   a  quello  dei  mutui  precedentemente contratti" sono inserite le
   seguenti:  ", a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
   emessi".
  8.  Il  comma  16 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"16.  Il  termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali,  compresa  l'aliquota  dell'addizionale comunale all'IRPEF di
cui  all'articolo  1,  comma  3, del decreto legislativo 28 settembre
1998,  n.  360,  recante  istituzione  di  una  addizionale  comunale
all'IRPEF,  e  successive  modificazioni,  e  le  tariffe dei servizi
pubblici  locali,  nonche'  per approvare i regolamenti relativi alle
entrate  degli  enti  locali,  e'  stabilito entro la data fissata da
norme  statali  per  la  deliberazione  del bilancio di previsione. I
regolamenti   sulle   entrate,  anche  se  approvati  successivamente
all'inizio  dell'esercizio  purche'  entro  il  termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento".
  9.  In  deroga  alle  disposizioni  dell'articolo 3, comma 3, della
legge  27  luglio  2000,  n.  212,  i  termini  per la liquidazione e
l'accertamento  dell'imposta  comunale sugli immobili, scadenti al 31
dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002, limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per l'attivita' di
liquidazione  a  seguito  di  attribuzione  di rendita da parte degli
uffici  del  territorio  competenti  di cui all'articolo 11, comma 1,
ultimo  periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e'
prorogato  al  31  dicembre  2002  per le annualita' d'imposta 1997 e
successive.
  10.  A  decorrere  dal  1  gennaio  2002  le  basi  di  calcolo dei
sovracanoni  previsti  dagli  articoli  1 e 2 della legge 22 dicembre
1980,  n.  925,  sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo  restando  per  gli  anni  a  seguire  l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925 del 1980. ((9))
  11.  Nel  caso  in  cui  l'imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale  D,  in  precedenza  versata  ad  un unico comune in base a
valori  di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente da
versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate rendite
catastali  per  le parti insistenti su territori di comuni diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i rapporti
finanziari   relativi,   delegando   il   Ministero  dell'interno  ad
effettuare le necessarie variazioni dell'importo a ciascuno spettante
a titolo di trasferimenti erariali, senza oneri per lo Stato.
  12.  Per  l'anno  2002  ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro  il  limite di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo  di  87  milioni  di  euro, per le medesime finalita' dei
contributi  attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per gli
investimenti.
  13.  Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza
degli  enti  locali  a  titolo  di addizionale comunale e provinciale
all'IRPEF disponibili sulle contabilita' speciali esistenti presso le
tesorerie  dello  Stato  ed  intestate al Ministero dell'interno. Gli
atti  di  sequestro  o  di pignoramento eventualmente notificati sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano
obbligo  di  accantonamento  da  parte  delle  tesorerie medesime ne'
sospendono   l'accreditamento  di  somme  nelle  citate  contabilita'
speciali.
  14.  La  facolta'  di  ricorrere  alla  contrazione di mutui per il
ripiano  dei  disavanzi  di  esercizio  delle  aziende  di  trasporto
pubblico  locale,  attribuita  alle  regioni  e  agli  enti locali da
specifiche   disposizioni   legislative,   puo'   essere   esercitata
limitatamente  ai  disavanzi  risultanti  dai  bilanci delle predette
aziende,  redatti  ed  approvati  secondo  i  rispettivi ordinamenti,
relativi  agli esercizi 2000 e precedenti. Per il finanziamento degli
oneri  derivanti dai contratti di servizio di cui all'articolo 19 del
decreto   legislativo   19   novembre  1997,  n.  422,  e  successive
modificazioni,  tale facolta' puo' essere esercitata limitatamente ai
contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre 2001.
  15.  All'articolo  1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177,
al  secondo  periodo,  dopo  le  parole: "in deroga ad ogni normativa
vigente",  sono  aggiunte  le  seguenti: ", determinando il prezzo di
cessione   con   riguardo  alla  valutazione  del  solo  terreno  con
riferimento  alle  caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di quanto edificato".
  16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 177, e
successive  modificazioni,  sono aggiunte, in fine, le parole: ", non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato delle spese di
urbanizzazione".
  17.  Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico delle disposizioni
legislative  e  regolamentari  in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a),
b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
"a) l'aumento  del  contributo in misura pari al 10 per cento qualora
   il   versamento  del  contributo  sia  effettuato  nei  successivi
   centoventi giorni;
b) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 20 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera a), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni;
c) l'aumento  del  contributo  in misura pari al 40 per cento quando,
   superato  il termine di cui alla lettera b), il ritardo si protrae
   non oltre i successivi sessanta giorni".
  18.  All'articolo  14 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui  al  decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917,  concernente  il credito di imposta per gli utili distribuiti da
societa'  ed  enti, il comma 1-bis, introdotto dall'articolo 29 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in materia fiscale, e'
sostituito dal seguente:
"1-bis.  Il credito di imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni
in  relazione  ai  dividendi  distribuiti  dalle  societa',  comunque
costituite,  che  gestiscono  i  servizi  pubblici  locali  ai  sensi
dell'articolo  113 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti  locali  di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, puo' essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive modificazioni".
  19.  Gli  immobili  di  proprieta'  degli enti locali destinati dal
piano  regolatore  generale  alla  realizzazione  di infrastrutture o
all'esercizio  di attivita' dirette a perseguire finalita' pubbliche,
sociali,  mutualistiche,  assistenziali, culturali o di culto possono
essere   concessi   in   locazione,  a  titolo  oneroso,  nelle  more
dell'attuazione  del  piano  regolatore  generale  stesso, a soggetti
pubblici  o privati, fino alla data d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione  di  tali attivita', attraverso la stipula di contratti
di locazione di natura transitoria in deroga alle disposizioni di cui
alla  legge  9 dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n.
392,  e  successive  modificazioni.  Per  il periodo della durata dei
contratti  di  locazione  di natura transitoria, ai suddetti immobili
puo'  essere  attribuita  una destinazione diversa dalla destinazione
finale  e  in  deroga  alla  destinazione  urbanistica dell' area. Il
contratto  di locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo
di  rilascio  dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo, con
esclusione  del  pagamento  dell'eventuale  indennita'  di avviamento
commerciale.  Con  lettera  raccomandata  da  inviare  almeno novanta
giorni  prima  della  scadenza del contratto, ciascuna delle parti ha
diritto  di  comunicare  all'altra  parte  la  propria  intenzione di
proseguire  la locazione, attivando la procedura per la stipula di un
nuovo  contratto.  L'eventuale  accordo  fra  le  parti deve avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento della
comunicazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31, comma
10)  che  a  decorrere  dal  1  gennaio  2003, le basi di calcolo dei
sovracanoni  di  cui  al comma 10 del presente articolo, sono fissate
rispettivamente in 18 euro e 4,50 euro.

CAPO III
PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI


                               Art. 28
           Trasformazione e soppressione di enti pubblici

  1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  2. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  2-bis. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
  3. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  5. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  6. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
  7.  Tutti  gli  atti connessi alle operazioni di trasformazione non
rilevano ai fini fiscali.
  8. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
  9.   I   bilanci   consuntivi  delle  Autorita'  indipendenti  sono
annualmente  pubblicati  in  allegato  allo Stato di previsione della
spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.
      10.  La  disposizione  di  cui al comma 7 si applica anche agli
atti  connessi  alle  operazioni  di  trasformazione effettuate dalle
regioni e dalle province autonome.
      11.  Gli  enti  competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti  in  materia  di  approvvigionamento  idrico primario per uso
plurimo  e  per  la  gestione delle relative infrastrutture, opere ed
impianti,  possono  avvalersi  degli  enti preposti al prevalente uso
irriguo  della  risorsa  idrica  attraverso  apposite  convenzioni  e
disciplinari tecnici. ((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma
640)   che  sono  comunque  fatti  salvi  i  regolamenti  emanati  in
applicazione dell' articolo 28.

                               Art. 29
        Misure di efficienza delle pubbliche amministrazioni

  1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto   legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  gli  enti
finanziati  direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
  a) acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al
proprio  interno,  a  condizione  di ottenere conseguenti economie di
   gestione;
b) costituire,  nel  rispetto delle condizioni di economicita' di cui
   alla  lettera a), soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
   svolgimento di servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire   a   soggetti   di  diritto  privato  gia'  esistenti,
   attraverso  gara  pubblica,  ovvero  con adesione alle convenzioni
   stipulate  ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
   n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge
   23  dicembre  2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui alla
   lettera b).
  2. Le amministrazioni di cui al comma 1 possono inoltre ricorrere a
forme  di  autofinanziamento  al  fine  di  ridurre  progressivamente
l'entita'  degli  stanziamenti  e dei trasferimenti pubblici a carico
del  bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti dalla
cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese da
parte degli utenti del servizio.
  3.  Ai  trasferimenti  di  beni effettuati a favore dei soggetti di
diritto  privato,  costituiti  ai  sensi  del comma 1, lettera b), si
applica  il  regime  tributario  agevolato  previsto dall'articolo 90
della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
  4.  Al  comma  23 dell'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le  parole:  "tremila  abitanti"  sono  sostituite dalle seguenti:
   "cinquemila abitanti";
b) le   parole:   "che  riscontrino  e  dimostrino  la  mancanza  non
   rimediabile   di   figure  professionali  idonee  nell'ambito  dei
   dipendenti," sono soppresse.
  5.  Con  regolamento,  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
della  legge  23  agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, su
proposta  del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il  Ministro  interessato e con il Ministro per la funzione pubblica,
si  provvede  a  definire  la  tipologia dei servizi trasferibili, le
modalita'  per l'affidamento, i criteri per l'esecuzione del servizio
e  per  la  determinazione  delle  relative  tariffe nonche' le altre
eventuali  clausole di carattere finanziario, fatte salve le funzioni
delle regioni e degli enti locali.
  ((6.  Con  regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2,  della  legge  23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il
Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro  per  la  funzione pubblica, di concerto con il Ministro per
l'innovazione  e  le  tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali
per  quanto  riguarda  i  riflessi  sulla destinazione del personale,
procede  alla  soppressione  dell'Autorita'  per  l'informatica nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' all'istituzione
dell'Agenzia   nazionale  per  l'innovazione  tecnologica.  L'Agenzia
subentra   in   tutti   i   rapporti   giuridici   attivi  e  passivi
dell'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro  tecnico;  subentra  altresi'  nelle  funzioni gia' svolte dai
predetti  organismi,  fatte  salve  quelle  attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le tecnologie)).
  7.   Al   fine   di   migliorare  la  qualita'  dei  servizi  e  di
razionalizzare   la   spesa   per   l'informatica,  il  Ministro  per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego ottimale della informatizzazione
   nelle  pubbliche  amministrazioni, sentita la Conferenza unificata
   di  cui  all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
   281;
b) definisce  programmi  di  valutazione  tecnica  ed  economica  dei
   progetti  in  corso  e  di  quelli  da  adottare  da  parte  delle
   amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
   pubblici  non economici nazionali, nonche' assicura la verifica ed
   il   monitoraggio  dell'impiego  delle  risorse  in  relazione  ai
   progetti  informatici  eseguiti,  ove necessario avvalendosi delle
   strutture   dell'Autorita'   per   l'informatica   nella  pubblica
   amministrazione (AIPA) ((, fino alla data di entrata in vigore del
   regolamento  di  cui  al  comma  6));  le  risorse,  eventualmente
   accertate  dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
   con  il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali economie
   di  spesa,  sono destinate al finanziamento di progetti innovativi
   nel settore informatico.

                              Art. 30.
(Attivita' di supporto al Ministero  del  lavoro  e  delle  politiche
                              sociali)

   1.  Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si avvale di
Italia  Lavoro  Spa,  istituita  con  la direttiva del Presidente del
Consiglio  dei ministri del 13 maggio 1997, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale  n.  128 del 4 giugno 1997, per la promozione e la gestione
di   azioni   nel   campo   delle   politiche  attive  del  lavoro  e
dell'assistenza  tecnica  ai  servizi per l'impiego. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali assegna direttamente a Italia Lavoro
Spa,  con  provvedimento  amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti.

                              Art. 31.
(Misure in materia  di  servizi  della  pubblica amministrazione e di
          sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)

   1.  Al  fine  di  migliorare  i  rapporti con i cittadini e con le
imprese,  le  amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, le
agenzie,  gli  enti  locali possono attivare, entro il primo semestre
del  2002,  iniziative  per  il  colloquio  diretto con l'utenza, via
telefono  o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio
nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002 approvati
dall'AIPA.
   2.  Al fine di accelerare ed estendere l'utilizzo delle tecnologie
finalizzate  al  miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai
cittadini  ed  alle imprese e per realizzare economie di gestione, le
amministrazioni  e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a
consorzi o stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati.
   3.  Nella  stipula  delle  convenzioni,  le  amministrazioni  e le
agenzie  di  cui  al  comma  1  tengono conto dei seguenti principi e
criteri preferenziali:

a) localizzazione   di  strutture  tecnologiche  od  operative  nelle
   regioni meridionali;
b) incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad almeno
   il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al comma 2;
c) compresenza  di  soggetti  pubblici  o  istituzioni  a  prevalente
   carattere pubblico.

   4.  Con  regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della  legge  23 agosto 1988, n. 400, il Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta del Ministro per la funzione pubblica
e  del  Ministro  per  l'innovazione  e  le  tecnologie, individua le
amministrazioni  e  le  agenzie  di  cui  al  comma 1 e stabilisce le
disposizioni  attuative  del  presente articolo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge.

                               Art. 32
            Contenimento e razionalizzazione delle spese

  1.  Ai  fini  di  cui al presente capo gli stanziamenti di bilancio
destinati  al  funzionamento degli enti pubblici diversi da quelli di
cui  al  comma  6  dell'articolo  24, non considerati nella tabella C
della presente legge sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4
per  cento e del 6 per cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004.  ((.  .  .)).  Essi,  inoltre,  devono  promuovere  azioni  per
esternalizzare  i  propri  servizi  al fine di realizzare economie di
spesa   e  migliorare  l'efficienza  gestionale.  Delle  economie  di
gestione  conseguibili  si  tiene  conto  in  sede di definizione dei
trasferimenti erariali.
  1-bis. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
  2.  Gli  importi  dei  contributi  dello  Stato  in favore di enti,
istituti,  associazioni,  fondazioni  ed altri organismi, di cui alla
tabella  1  allegata  alla  presente legge, sono iscritti in un'unica
unita'  previsionale  di  base  nello  stato di previsione di ciascun
Ministero  interessato. Il relativo riparto e' annualmente effettuato
entro  il  31  gennaio  da  ciascun Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere
delle     competenti     Commissioni    parlamentari,    intendendosi
corrispondentemente   rideterminate  le  relative  autorizzazioni  di
spesa.
  3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui al comma 2
e'  quantificata  annualmente  ai  sensi  dell'articolo  11, comma 3,
lettera  d),  della  legge  5  agosto  1978,  n.  468,  e  successive
modificazioni.  Per  gli  anni  2002,  2003  e  2004, la dotazione e'
ridotta  del  10,43  per  cento rispetto all'importo complessivamente
risultante sulla base della legislazione vigente.

                              Art. 33.
                     Servizi dei beni culturali

  1.  All'articolo  10,  comma  1, del decreto legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
    "b-bis)  dare in concessione a soggetti diversi da quelli statali
la  gestione  di servizi finalizzati al miglioramento della fruizione
pubblica   e  della  valorizzazione  del  patrimonio  artistico  come
definiti dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n.  112,  secondo  modalita',  criteri e garanzie definiti con
regolamento  emanato  ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire, tra
l'altro:  le  procedure  di  affidamento  dei  servizi,  che dovranno
avvenire  mediante  licitazione  privata,  con  i criteri concorrenti
dell'offerta  economica  piu' vantaggiosa e della proposta di offerta
di  servizi qualitativamente piu' favorevole dal punto di vista della
crescita  culturale  degli utenti e della tutela e valorizzazione dei
beni, e comunque nel rispetto della normativa nazionale ed europea; i
rispettivi  compiti  dello  Stato  e  dei concessionari riguardo alle
questioni  relative ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni
oggetto  del servizio, ferma restando la riserva statale sulla tutela
dei  beni; i criteri, le regole e le garanzie per il reclutamento del
personale,   le   professionalita'  necessarie  rispetto  ai  diversi
compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a prescindere
dal  contratto  di  impiego;  i parametri di offerta al pubblico e di
gestione  dei  siti  culturali.  Tali parametri dovranno attenersi ai
principi   stabiliti   all'articolo   2,   comma   1,  dello  Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo stesso regolamento sono
fissati  i  meccanismi  per  la  determinazione  della  durata  della
concessione  per  un periodo non inferiore a cinque anni e del canone
complessivo   da   corrispondere  allo  Stato  per  tutta  la  durata
stabilita,  da  versare  anticipatamente  all'atto della stipulazione
della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per cento; la
stessa  convenzione deve prevedere che, all'atto della cessazione per
qualsiasi  causa  della  concessione,  i  beni culturali conferiti in
gestione    dal   Ministero   ritornino   nella   disponibilita'   di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei soggetti concorrenti, di
progetti  di  gestione  e  valorizzazione  complessi  e  plurimi  che
includano  accanto  a  beni e siti di maggiore rilevanza anche beni e
siti  cosiddetti  "minori" collocati in centri urbani con popolazione
pari  o  inferiore  a  30.000  abitanti, verra' considerata titolo di
preferenza  a  condizione  che  sia  sempre  e comunque salvaguardata
l'autonomia  scientifica  e di immagine individuale propria del museo
minore".

                              Art. 34.
(Personale a tempo determinato   del   Ministero  per  i  beni  e  le
                        attivita' culturali)

   1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e' autorizzato
ad  avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia' assunto a
tempo   determinato   ai   sensi   dell'articolo   8,  comma  7,  del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  marzo 1998, n. 61, dell'articolo 22, comma 5, della
legge  23  dicembre  1998,  n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della
legge  16  dicembre  1999,  n.  494.  Sono  fatte  salve le eventuali
successive  scadenze  previste  dai contratti in essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative.

                               Art. 35
             Norme in materia di servizi pubblici locali

  1.  L'articolo  113  del  testo  unico delle leggi sull'ordinamento
degli  enti  locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' sostituito dal seguente:
"Art.  113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi pubblici
locali  di  rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni del presente
articolo  si  applicano  ai  servizi  pubblici  locali  di  rilevanza
industriale.  Restano  ferme  le  disposizioni previste per i singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative comunitarie.
2.  Gli  enti locali non possono cedere la proprieta' degli impianti,
delle  reti  e  delle  altre  dotazioni  destinati  all'esercizio dei
servizi  pubblici di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
3. Le discipline di settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita'
di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei
servizi  pubblici  locali  di  cui al comma 1 puo' essere separata da
quella  di  erogazione  degli  stessi.  E',  in  ogni caso, garantito
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata dall'attivita' di erogazione dei servizi, per
la  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle altre dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si avvalgono:
a) di  soggetti  allo  scopo  costituiti,  nella forma di societa' di
   capitali  con  la  partecipazione maggioritaria degli enti locali,
   anche  associati,  cui  puo'  essere  affidata  direttamente  tale
   attivita';
b) di  imprese  idonee, da individuare mediante procedure ad evidenza
   pubblica, ai sensi del comma 7.
5.  L'erogazione  del servizio, da svolgere in regime di concorrenza,
avviene  secondo  le  discipline  di  settore, con conferimento della
titolarita'   del   servizio   a  societa'  di  capitali  individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica.
6.  Non  sono  ammesse  a  partecipare alle gare di cui al comma 5 le
societa'  che,  in Italia o all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi  pubblici  locali in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale  divieto  si estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro  controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7.  La  gara di cui al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi,  quantitativi,  ambientali,  di  equa  distribuzione sul
territorio  e  di  sicurezza  definiti  dalla competente Autorita' di
settore  o,  in  mancanza  di  essa,  dagli  enti  locali. La gara e'
aggiudicata sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle  condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli
impianti,  per  il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei contenuti
di  innovazione  tecnologica  e gestionale. Tali elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
8.   Qualora  sia  economicamente  piu'  vantaggioso,  e'  consentito
l'affidamento  contestuale  con  gara  di  una  pluralita' di servizi
pubblici  locali diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere  superiore  alla media calcolata sulla base della durata degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9.  Alla  scadenza  del  periodo  di  affidamento,  e  in  esito alla
successiva  gara  di  affidamento,  le  reti, gli impianti e le altre
dotazioni  patrimoniali  di  proprieta'  degli  enti  locali  o delle
societa'  di  cui  al comma 13 sono assegnati al nuovo gestore. Sono,
inoltre,  assegnati  al  nuovo  gestore  le reti o loro porzioni, gli
impianti  e le altre dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento  di  cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni  non ancora ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
10.  E'  vietata  ogni  forma di differenziazione nel trattamento dei
gestori  di pubblico servizio in ordine al regime tributario, nonche'
alla  concessione  da chiunque dovuta di contribuzioni o agevolazioni
per la gestione del servizio.
11.  I  rapporti  degli enti locali con le societa' di erogazione del
servizio  e  con  le societa' di gestione delle reti e degli impianti
sono  regolati  da  contratti  di servizio, allegati ai capitolati di
gara,  che  dovranno  prevedere  i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di verifica del rispetto dei livelli previsti.
12.  L'ente  locale  puo'  cedere  in  tutto  o  in  parte la propria
partecipazione  nelle  societa'  erogatrici di servizi. Tale cessione
non   comporta   effetti  sulla  durata  delle  concessioni  e  degli
affidamenti in essere.
13.  Gli  enti locali, anche in forma associata, possono conferire la
proprieta'  delle  reti,  degli  impianti  e  delle  altre  datazioni
patrimoniali  a societa' di capitali di cui detengono la maggioranza,
che  e'  incedibile. Tali societa' pongono le reti, gli impianti e le
altre  dotazioni  patrimoniali  a disposizione dei gestori incaricati
della  gestione  del  servizio  o,  ove prevista la gestione separata
della  rete,  dei  gestori  di  quest'ultima,  a  fronte di un canone
stabilito  dalla  competente  Autorita'  di  settore, ove prevista, o
dagli  enti  locali.  Alla  societa' suddetta gli enti locali possono
anche  assegnare,  ai sensi della lettera a) del comma 4, la gestione
delle  reti,  nonche' il compito di espletare le gare di cui al comma
5.
14.  Fermo  restando  quanto  disposto  dal  comma 3, se le reti, gli
impianti  e  le  altre  dotazioni  patrimoniali  per  la gestione dei
servizi  di  cui  al  comma  1 sono di proprieta' di soggetti diversi
dagli  enti  locali,  questi  possono  essere autorizzati a gestire i
servizi  o  loro  segmenti,  a  condizione  che  siano rispettati gli
standard  di  cui  al comma 7 e siano praticate tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di carattere settoriale
o  le  relative Autorita' dispongano diversamente. Tra le parti e' in
ogni  caso stipulato, ai sensi del comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
15.  Le  disposizioni  del  presente  articolo  non si applicano alle
regioni  a  statuto  speciale e alle province autonome di Trento e di
Bolzano,  se incompatibili con le attribuzioni previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione".
  2.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  3.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  4.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  5.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  6.  Qualora  le  disposizioni  dei  singoli  settori  prevedano  la
gestione associata del servizio per ambiti territoriali di dimensione
sovracomunale,  il soggetto che gestisce il servizio stipula appositi
contratti   di  servizio  con  i  comuni  di  dimensione  demografica
inferiore  a  5.000  abitanti,  al  fine di assicurare il rispetto di
adeguati  ed  omogenei standard qualitativi di servizio, definiti dai
contratti  stessi.  In  caso di mancato rispetto di tali standard nel
territorio  dei comuni di cui al primo periodo, i soggetti competenti
ad  affidare  la  gestione  del  servizio  nell'ambito  sovracomunale
provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero ambito.
  7.    Le    imprese    concessionarie    cessanti    ((al   termine
dell'affidamento))  reintegrano  gli  enti  locali nel possesso delle
reti,  degli  impianti  e  delle  altre  dotazioni  utilizzati per la
gestione  dei  servizi.  Ad esse e' dovuto dal gestore subentrante un
indennizzo   stabilito   secondo   le   disposizioni   del   comma  9
dell'articolo   113   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del presente
articolo.
  8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende
speciali  e  i  consorzi  di cui all'articolo 31, comma 8, del citato
testo  unico  di  cui  al  decreto  legislativo  n. 267 del 2000, che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo
testo  unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente articolo, in
societa'  di'  capitali,  ai sensi dell'articolo 115 del citato testo
unico.
  9.  In  attuazione  delle  disposizioni  di  cui  ai  commi  2 e 13
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito dal comma 1
del  presente  articolo,  gli enti locali che alla data di entrata in
vigore  della  presente  legge  detengano la maggioranza del capitale
sociale  delle  societa'  per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni  per  l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono ad
effettuare,  entro  un  anno  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  anche  in deroga alle disposizioni delle discipline
settoriali,  lo  scorporo  delle  reti,  degli impianti e delle altre
dotazioni. Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e
delle  altre  dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda,
e'  conferita  ad una societa' avente le caratteristiche definite dal
citato comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
  10.  La  facolta'  di  cui al comma 12 dell'articolo 113 del citato
testo  unico,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente articolo,
riguarda  esclusivamente  le  societa' per la gestione dei servizi ed
opera   solo   a   partire  dalla  conclusione  delle  operazioni  di
separazione di cui al comma 9 del presente articolo.
  11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 113
del  citato  testo  unico,  come  sostituito dal comma 1 del presente
articolo,  e  di  cui  al  comma  9 del presente articolo, nonche' in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso di
societa'  per  azioni quotate in borsa e di societa' per azioni i cui
enti  locali  soci  abbiano  gia'  deliberato  al  10 gennaio 2002 di
avviare  il  procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro
il  31  dicembre  2003,  di cui, alla data di entrata in vigore della
presente   legge,  gli  enti  locali  detengano  la  maggioranza  del
capitale,  e'  consentita la piena applicazione delle disposizioni di
cui  al  comma  12  dell'articolo 113 del citato testo unico. In tale
caso,  ai  fini  dell'applicazione  del comma 9 dell'articolo 113 del
citato  testo  unico,  sulle  reti,  sugli  impianti  e  sulle  altre
datazioni  patrimoniali  attuali  e  future  e'  costituito, ai sensi
dell'articolo  1021  del codice civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile  a  favore degli enti locali. Resta fermo il diritto del
proprietario, ove sia un soggetto diverso da quello cui e' attribuita
la  gestione  delle  reti,  degli  impianti  e  delle altre dotazioni
patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale soggetto.
Non  si  applicano le disposizioni degli articoli 1024 e seguenti del
codice civile.
  12.  Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di  cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo   31,  comma  8,  le  parole  da:  "aventi  rilevanza
   economica" fino a: "nello statuto" sono sostituite dalle seguenti:
   "di cui all'articolo 113-bis";
b) all'articolo  42,  comma  2,  lettera  e),  le parole: "assunzione
   diretta" sono sostituite dalla seguente: "organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 e' abrogato;
d) all'articolo 115:
   1)  al comma 1, le parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113,
   lettera  c),"  sono  soppresse  e  le  parole:  "per  azioni" sono
   sostituite dalle seguenti: "di capitali";
   2) il comma 5 e' abrogato;
   3) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
   "7-bis.  Le  disposizioni  di cui ai commi precedenti si applicano
   anche alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
   consiglio  comunale  l'assemblea  consortile.  In  questo  caso le
   deliberazioni sono adottate a maggioranza dei componenti; gli enti
   locali  che  non intendono partecipare alla societa' hanno diritto
   alla  liquidazione  sulla  base  del  valore  nominale  iscritto a
   bilancio della relativa quota di capitale";
e) all'articolo  116,  comma  1,  dopo le parole: "per l'esercizio di
   servizi  pubblici" sono inserite le seguenti: "di cui all'articolo
   113-bis";
f) all'articolo 118:
   1)  al  comma  1,  le  parole: "societa' per azioni, costituite ai
   sensi  dell'articolo  113,  lettera  e),"  sono  sostituite  dalle
   seguenti:  "societa'  di capitali di cui al comma 13 dell'articolo
   113";
   2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 e' abrogato.
  13.  Gli  articoli  da  265  a  267  del testo unico per la finanza
locale,  di  cui  al  regio-decreto  14 settembre 1931, n. 1175, sono
abrogati.
  14.  Nell'esercizio  delle loro funzioni, gli enti locali, anche in
forma  associata,  individuano gli standard di qualita' e determinano
le  modalita'  di  vigilanza  e  controllo  delle aziende esercenti i
servizi  pubblici,  in un quadro di tutela prioritaria degli utenti e
dei consumatori.
  15.   Dopo   l'articolo   113   del   testo   unico   delle   leggi
sull'ordinamento  degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto  2000,  n.  267,  come  sostituito  dal  comma  1 del presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art.  113-bis.  -  (Gestione  dei  servizi  pubblici locali privi di
rilevanza  industriale)  - 1. Ferme restando le disposizioni previste
per  i  singoli settori, i servizi pubblici locali privi di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa'  di  capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
   regolate dal codice civile.
2.  E'  consentita  la  gestione  in  economia quando, per le modeste
dimensioni  o  per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3.  Gli  enti  locali  possono  procedere all'affidamento diretto dei
servizi  culturali  e  del  tempo  libero  anche  ad  associazioni  e
fondazioni da loro costituite o partecipate.
4.  Quando  sussistano  ragioni  tecniche,  economiche  o di utilita'
sociale, i servizi di cui ai commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a
terzi, in base a procedure ad evidenza pubblica, secondo le modalita'
stabilite dalle normative di settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei servizi
di cui al presente articolo sono regolati da contratti di servizio".
  16. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).

                              Art. 36.
                      (Organici del personale)

   1.  In  conseguenza  delle  attivita' poste in essere ai sensi del
presente   capo,  le  pubbliche  amministrazioni  apportano,  con  le
modalita' previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni
in   diminuzione   alle   proprie   dotazioni   organiche.   Ai  fini
dell'individuazione  delle eccedenze di personale e delle conseguenti
procedure  di  mobilita', si applicano le vigenti disposizioni, anche
di natura contrattuale.

CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE


                              Art. 37.
                       Gestioni previdenziali

  1.  L'adeguamento  dei  trasferimenti  dovuti dallo Stato, ai sensi
rispettivamente  dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9
marzo  1989,  n.  88, e successive modificazioni, e dell'articolo 59,
comma  34,  della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  e successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:
    a)  in  573,78  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, delle gestioni dei lavoratori autonomi, della
gestione  speciale minatori, nonche' in favore dell'Ente nazionale di
previdenza   e  di  assistenza  per  i  lavoratori  dello  spettacolo
(ENPALS);
    b)  in  141,51  milioni  di  euro  in  favore  del Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di cui alla
lettera  a),  della  gestione esercenti attivita' commerciali e della
gestione artigiani.
  2.  Conseguentemente  a  quanto  previsto  dal comma 1, gli importi
complessivamente  dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno 2002
in  14.224,26  milioni  di  euro  per  le gestioni di cui al comma 1,
lettera  a),  e in 3.514,49 milioni di euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
  3.  I  medesimi  complessivi  importi  di  cui  ai commi 1 e 2 sono
ripartiti  tra  le  gestioni  interessate  con il procedimento di cui
all'articolo  14  della  legge  7  agosto  1990, n. 241, e successive
modificazioni,  al  netto, per quanto attiene al trasferimento di cui
al  comma  1,  lettera  a),  della  somma di 1.144,98 milioni di euro
attribuita alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a  completamento  dell'integrale  assunzione  a  carico  dello  Stato
dell'onere    relativo   ai   trattamenti   pensionistici   liquidati
anteriormente al 1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07
milioni   di   euro  e  di  49,58  milioni  di  euro  di  pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale minatori e dell'ENPALS.

                               Art. 38
                      Incremento delle pensioni
                   in favore di soggetti disagiati

  1.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2002 e' incrementata, a favore dei
soggetti  di eta' pari o superiore a settanta anni e fino a garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per tredici mensilita',
la  misura  delle maggiorazioni sociali dei trattamenti pensionistici
di cui:
a) all'articolo  1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, e successive
   modificazioni;
b) all'articolo  70,  comma  1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
   con   riferimento   ai   titolari   dell'assegno  sociale  di  cui
   all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
c) all'articolo   2  della  legge  29  dicembre  1988,  n.  544,  con
   riferimento ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
   26 della legge 30 aprile 1969, n. 153. (9) ((9a))
  2.  I medesimi benefici di cui al comma 1 in presenza dei requisiti
anagrafici di cui al medesimo comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all'INPS ai sensi dell'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19 della legge 30 marzo 1971,
n.  118, nonche' ai ciechi civili titolari di pensione, tenendo conto
dei  medesimi  criteri  economici  adottati  per  l'accesso  e per il
calcolo dei predetti benefici. (9)
  3.  L'eta'  anagrafica  relativa  ai  soggetti di cui al comma 1 e'
ridotta,  fino  ad  un massimo di cinque anni, di un anno ogni cinque
anni  di  contribuzione  fatta  valere dal soggetto. Il requisito del
quinquennio  di  contribuzione  risulta  soddisfatto  in  presenza di
periodi contributivi complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
  4.  I  benefici  incrementativi  di  cui  al  comma 1 sono altresi'
concessi  ai  soggetti  di eta' pari o superiore a sessanta anni, che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o ciechi civili assoluti
titolari  di  pensione o che siano titolari di pensione di inabilita'
di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
  5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle seguenti
condizioni:
a) il  beneficiario  non possieda redditi propri su base annua pari o
   superiori a 6.713,98 euro; ((9a))
b) il  beneficiario non possieda, se coniugato e non effettivamente e
   legalmente  separato,  redditi  propri per un importo annuo pari o
   superiore  a  6.713,98  euro, ne' redditi, cumulati con quello del
   coniuge,  per  un  importo  annuo pari o superiore a 6.713,98 euro
   incrementati dell'importo annuo dell'assegno sociale; ((9a))
c) qualora  i  redditi posseduti risultino inferiori ai limiti di cui
   alle  lettere  a) e b), l'incremento e' corrisposto in misura tale
   da non comportare il superamento dei limiti stessi;
d) per  gli  anni  successivi  al 2002, il limite di reddito annuo di
   6.713,98   euro   e'   aumentato  in  misura  pari  all'incremento
   dell'importo  del  trattamento  minimo delle pensioni a carico del
   Fondo    pensioni   lavoratori   dipendenti,   rispetto   all'anno
   precedente. (9)
  6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di abitazione.
  7.  Nei  confronti  dei  soggetti che hanno percepito indebitamente
prestazioni  pensionistiche  o  quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia, a carico dell'INPS, per periodi anteriori al
10  gennaio 2001, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un reddito personale imponibile
ai  fini  dell'IRPEF  per  l'anno  2000 di importo pari o inferiore a
8.263,31 euro.
  8.   Qualora   i  soggetti  che  hanno  indebitamente  percepito  i
trattamenti  di  cui  al  comma  7  siano  percettori  di  un reddito
personale  imponibile  ai  fini dell'IRPEF per l'anno 2000 di importo
superiore  a  8.263,31 euro non si fa luogo al recupero dell'indebito
nei limiti di un quarto dell'importo riscosso.
  9.  Il  recupero  e'  effettuato  mediante trattenuta diretta sulla
pensione  in  misura  non superiore a un quinto. L'importo residuo e'
recuperato   ratealmente   senza   interessi   entro   il  limite  di
ventiquattro  mesi.  Tale  limite  puo'  essere  superato  al fine di
garantire  che  la  trattenuta  di  cui  al  presente  comma  non sia
superiore al quinto della pensione.
  10.  Le  disposizioni,  di  cui  ai commi 7, 8 e 9 non si applicano
qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto che abbia indebitamente
percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il recupero dell'indebito
pensionistico  si  estende agli eredi del pensionato solo nel caso in
cui si accerti il dolo del pensionato medesimo.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
  La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
  - (con l'art. 39, comma 4) che il comma 1 del presente articolo, si
interpreta  nel  senso  che l'incremento delle pensioni in favore dei
soggetti   disagiati,   comprensivo   della  eventuale  maggiorazione
sociale,  non  puo'  superare  l'importo  mensile  determinato  dalla
differenza  fra  l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
  - (con l'art. 39, comma 5) che il comma 2 del presente articolo, si
interpreta  nel  senso  che  l'incremento  spetta  ai  ciechi  civili
titolari della relativa pensione.
  -  (con  l'art.  39,  comma  8)  che  la lettera d) del comma 5 del
presente  articolo,  si  interpreta  nel  senso  che,  per  gli  anni
successivi  al  2002,  sono  aumentati  in misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni  lavoratori  dipendenti,  rispetto  all'anno  precedente, il
limite  di  reddito annuo di 6.713,98 euro e l'importo di 516,46 euro
di cui al comma 1 del predetto articolo.
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AGGIORNAMENTO (9a)
  Il  D.l. 2 luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L.
3  agosto  2007,  n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Con
effetto dal 1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di
soggetti  disagiati  di  cui  all'articolo  38, commi da 1 a 5, della
legge  28  dicembre  2001,  n. 448, e' concesso secondo i criteri ivi
stabiliti,  tenuto  conto  anche di quanto previsto dall'articolo 39,
commi  4,  5  e  8,  della  legge  27  dicembre  2002, n. 289, fino a
garantire  un  reddito  proprio  pari  a 580 euro al mese per tredici
mensilita'  e,  con  effetto dalla medesima data, l'importo di cui al
comma  5,  lettere a) e b), del medesimo articolo 38 e' rideterminato
in  7.540  euro. Per gli anni successivi al 2008 il limite di reddito
annuo  di  7.540  euro  e'  aumentato  in  misura pari all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente."

                               Art. 39
     Norme a favore dei lavoratori affetti da talassemia major e
  drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di automedicazione

  1.  I  lavoratori  affetti  da talassemia major (morbo di Cooley) e
drepanocitosi   ((,   nonche'   talasso-drepanocitosi   e  talassemia
intermedia  in  trattamento  trasfusionale  o  con idrossiurea,)) che
hanno  raggiunto  un'anzianita' contributiva pari o superiore a dieci
anni, in concorrenza con almeno trentacinque anni di eta' anagrafica,
hanno  diritto  a  un'indennita' annuale di importo pari a quello del
trattamento  minimo  delle  pensioni  a  carico  del  Fondo  pensioni
lavoratori dipendenti.
  2.  All'onere  derivante  dal  presente  articolo, valutato in 1,03
milioni  di  euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20 della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
  3. In relazione a quanto previsto dall'articolo 85, comma 24, della
legge  23  dicembre  2000,  n.  388, e dal decreto-legge 18 settembre
2001,  n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre
2001,  n.  405,  sulla migliore informazione possibile a tutela della
salute  pubblica, il Ministero della salute, di intesa con le imprese
del  settore farmaceutico dell'automedicazione, promuove una campagna
istituzionale  al  fine di informare i cittadini sul migliore uso dei
farmaci  di  automedicazione nella cura delle patologie minori, anche
attraverso il ruolo professionale del farmacista, i cui costi saranno
a carico delle imprese del settore.

CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO


                              Art. 40.
        (Concorso delle regioni al rispetto degli obiettivi)

   1.  Il  mancato  rispetto  degli  impegni  indicati  al  punto  19
dell'Accordo  tra  Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001 in materia sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel  settore,  il  ripristino  per  la regione e le province autonome
inadempienti  del livello stabilito nell'Accordo tra Governo, regioni
e  province  autonome del 3 agosto 2000, come integrato dall'articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

CAPO VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO


                               Art. 41
                   Finanza degli enti territoriali

  1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di monitorare
gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e delle
finanze  coordina  l'accesso  al mercato dei capitali delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta' metropolitane, delle
comunita'  montane  e  delle comunita' isolane, di cui all'articolo 2
del  testo  unico  delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui  al  decreto  legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, nonche' dei
consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i predetti
enti  comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati relativi
alla  propria situazione finanziaria. Il contenuto e le modalita' del
coordinamento  nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti con decreto
del  Ministero  dell'economia  e delle finanze da emanare di concerto
con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo  8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Con   lo   stesso   decreto   sono   approvate   le   norme  relative
all'ammortamento  del  debito e all'utilizzo degli strumenti derivati
da parte dei succitati enti.
  2.  ((PERIODO  ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON  MODIFICAZIONI  DALLA  L.  6 AGOSTO 2008, N. 133, COME MODIFICATO
DALLA  L.  22 DICEMBRE 2008, N. 203)). Fermo restando quanto previsto
nelle  relative pattuizioni contrattuali, gli enti possono provvedere
alla  conversione  dei mutui contratti successivamente al 31 dicembre
1996,  anche  mediante  il  collocamento  di titoli obbligazionari di
nuova  emissione  o  rinegoziazioni,  anche  con  altri istituti, dei
mutui,  in  presenza  di condizioni di rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle passivita' totali a carico
degli  enti  stessi,  al  netto  delle  commissioni  e dell'eventuale
retrocessione   del   gettito   dell'imposta   sostitutiva   di   cui
all'articolo  2  del  decreto  legislativo  1  aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
  2-bis.  A  partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di coordinamento
della  finanza pubblica di cui all'articolo 119 della Costituzione, i
contratti  con cui le regioni e gli enti di cui al testo unico di cui
al  decreto  legislativo 18 agosto 2000, n. 267, pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico a scadenza e
le  operazioni  in strumenti derivati devono essere trasmessi, a cura
degli  enti  contraenti, al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  del  tesoro. Tale trasmissione, che deve avvenire prima
della  sottoscrizione dei contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia  degli  stessi.  Restano  valide  le  disposizioni del
decreto  di  cui  al  comma  1  del  presente articolo, in materia di
monitoraggio.
  2-ter. Delle operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione  alla  vigente  normativa,  viene  data comunicazione alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.
  3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo, della legge
23  dicembre  1994,  n. 724, e l'articolo 3 del regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n. 420.
  4.  Per  il  finanziamento  di  spese di parte corrente, il comma 3
dell'articolo   194   del  citato  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo  18  agosto  2000,  n. 267, si applica limitatamente alla
copertura  dei debiti fuori bilancio maturati anteriormente alla data
di  entrata  in vigore della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.

                              Art. 42.
              (Riduzione del costo del debito pubblico)

   1.  All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, il comma
5 e' sostituito dal seguente:
   "5.  Per  le  finalita'  di  cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 38 della legge 30
marzo  1981,  n. 119, e successive modificazioni, emissioni di titoli
del  debito pubblico negli anni 1999 e successivi; tali emissioni non
concorrono  al  raggiungimento  del  limite  dell'importo  massimo di
emissione  di  titoli  pubblici  annualmente stabilito dalla legge di
approvazione  del bilancio. Il ricavo netto delle suddette emissioni,
limitato  a  lire  2.500  miliardi  per  la  prima annualita', verra'
attribuito   al   Ministero   dell'economia   e  delle  finanze,  che
provvedera'  a  soddisfare gli aventi diritto con le modalita' di cui
al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di titoli
pubblici  sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione dei
titoli  autorizzati  e  il  relativo  ammontare saranno stabiliti con
decreto  del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle
somme  che  si  accerteranno  come  effettivamente  necessarie per il
completamento delle attivita' di rimborso".

CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO


                              Art. 43.
                  (Riduzione del costo del lavoro)

1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:

a) la  riduzione  del  contributo per la tutela di maternita', di cui
   all'articolo  78,  comma  1,  del  testo  unico delle disposizioni
   legislative  in  materia  di  tutela e sostegno della maternita' e
   della  paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.
   151,  e il livello dei contributi di cui agli articoli 82 e 83 del
   predetto decreto legislativo;
b) la  riduzione  dei  contributi  dovuti  dai datori di lavoro e dai
   lavoratori  addetti  ai  pubblici  servizi  di  trasporto,  di cui
   all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano, altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il   concorso   dello   Stato   al  finanziamento  della  gestione
   agricoltura dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
   infortuni  sul  lavoro  (INAIL)  di  cui all'articolo 55, comma 1,
   lettera  o), della legge 17 maggio 1999, n. 144, e all'articolo 3,
   comma 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
b) il  regime contributivo delle erogazioni previste dai contratti di
   secondo livello di cui all'articolo 60 della legge 17 maggio 1999,
   n. 144.

   3.  La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69 della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  si  applica  a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 11 novembre 1983, n. 638.

                              Art. 44.
                    (Sgravi per i nuovi assunti)

   1.  A  tutti  i  datori  di  lavoro  privati ed agli enti pubblici
economici,  operanti  nelle  regioni  Campania,  Basilicata, Sicilia,
Puglia,  Calabria  e  Sardegna,  e' riconosciuto, per i nuovi assunti
nell'anno  2002 ad incremento delle unita' effettivamente occupate al
31  dicembre  2001  e  per  un  periodo  di  tre  anni  dalla data di
assunzione  del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale  dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i   lavoratori   dello  spettacolo  (ENPALS)  a  loro  carico,  sulle
retribuzioni  assoggettate  a  contribuzione  per  il  Fondo pensioni
lavoratori  dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo.  Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative  di  lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
lavoro   dipendente.   Ai   fini  della  concessione  delle  predette
agevolazioni,  si  applicano  le condizioni stabilite all'articolo 3,
comma  6,  della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31
dicembre  2001  le  date  di cui alla lettera a) del medesimo comma 6
dell'articolo 3.
   2.  L'efficacia  della  misura  di  cui  al comma 1 e' subordinata
all'autorizzazione  ed  ai vincoli della Commissione europea ai sensi
degli  articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo della Comunita'
europea, e successive modificazioni.
   3.  Il  beneficio  di  cui  al comma 1 e' riconosciuto, nei limiti
della   disciplina  degli  aiuti  di  importanza  minore  di  cui  al
regolamento  (CE)  n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
anche  ai  datori  di  lavoro  operanti  nei  territori delle regioni
Abruzzo    e    Molise,   nonche'   nei   territori   delle   sezioni
circoscrizionali  del  collocamento  nelle  quali  il  tasso medio di
disoccupazione,  calcolato riparametrando il dato provinciale secondo
la  definizione  allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia superiore
alla  media  nazionale  risultante  dalla  medesima rilevazione e che
siano  confinanti  con le aree dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I
della  decisione (CE) n. 1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di
cui  al presente comma e' cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi,  nel rispetto dei limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001.

CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI


                               Art. 45
                          Limiti di impegno

  1.   Al   fine   di   agevolare   lo   sviluppo   dell'economia   e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio 2002-2004 i limiti di
impegno  di  cui alla Tabella 2, allegata alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi indicati.
  2.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio   del   nuovo  polo  esterno  della  Fiera  di  Milano  sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni di euro a
decorrere  dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
  3.  Per  la  realizzazione delle infrastrutture per la mobilita' al
servizio  della  Fiera del Levante di Bari ((, della Fiera di Verona,
della  Fiera  di  Foggia  e della Fiera di Padova)) sono autorizzati,
rispettivamente, limiti di impegno quindicennali di 1 milione di euro
a  decorrere  dall'anno  2002  e  di  1  milione  di euro a decorrere
dall'anno 2003.
  4.  Per la prosecuzione ed il completamento degli interventi di cui
all'articolo  144,  comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003.

                               Art. 46
                         Fondo investimenti

  1.  Nello  stato  di previsione della spesa di ciascun Ministero e'
istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto omogeneo di
spesa  al  quale  confluiscono i nuovi investimenti autorizzati , con
autonoma  evidenziazione  contabile  in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni legislative.
  2.  Con  decreti  del  Ministro  dell'economia  e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da emanare entro centottanta giorni
dalla   data   di  entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono
individuate  le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel fondo
di cui al comma 1.
  3.  A decorrere dall'anno 2003 il fondo per gli investimenti di cui
al presente articolo puo' essere rifinanziato con la procedura di cui
all'articolo  11,  comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive modificazioni.
  4.  In  apposito  allegato  al  disegno  di  legge finanziaria sono
analiticamente indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti
che confluiscono in ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
  5.  I Ministri competenti presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione  del parere da parte delle Commissioni competenti, una
relazione   nella  quale  viene  individuata  la  destinazione  delle
disponibilita' di ciascun fondo.((33))
  ---------------
  AGGIORNAMENTO (33)
  La  L.  24  dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma
33)  che il presente articolo 46 cessa di avere efficacia a decorrere
dall'anno 2008.

                              Art. 47.
      (Finanziamento delle grandi opere e di altri interventi)

   1.   Per   il   finanziamento   del   piano   straordinario  delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello regionale
e  locale,  individuate  dal  CIPE, la Cassa depositi e prestiti puo'
intervenire,  per fini di interesse generale, anche in collaborazione
con  altre  istituzioni  finanziarie, a favore di soggetti pubblici e
privati  ai  quali  fanno  carico  gli  studi,  la  progettazione, la
realizzazione  e  la  gestione  delle  opere,  mediante operazioni di
finanziamento sotto qualsiasi forma, anche di finanza di progetto, di
prestazioni  di  garanzie e di assunzioni di nuove partecipazioni che
non dovranno essere di maggioranza ne' comunque di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice civile.
   2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le operazioni
di  cui  al  comma 1, oltre ai tradizionali mezzi di provvista, ferma
restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di finanziamento
prevista  dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284, anche fondi
rivenienti  dal  collocamento  sul  mercato  italiano  ed  estero  di
specifici  prodotti  finanziari,  attraverso  la  societa' per azioni
Poste italiane, banche e intermediari finanziari vigilati.
   3.  L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla Cassa depositi e
prestiti  in  via  sussidiaria  rispetto ai finanziamenti concessi da
banche  o  intermediari finanziari ad un tasso di mercato determinato
secondo  le  modalita'  indicate  nel  decreto di cui al comma 4. Gli
interventi  della  Cassa  depositi  e  prestiti non possono essere di
ammontare  superiore  al  50  per  cento dell'importo complessivo del
Finanziamento,  privilegiando  la  realizzazione  delle  opere con la
forma della finanza di progetto.
   4.  Il  Ministro  dell'economia e delle finanze, su proposta della
Cassa  depositi  e prestiti, entro quattro mesi dalla data di entrata
in  vigore  della  presente  legge, fissa con proprio decreto limiti,
condizioni  e modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche
della prestazione di garanzie.
   5.  Ai fini della necessaria autonomia e flessibilita' operativa e
per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti di cui al presente
articolo,  al  comma  4  dell'articolo  70 del decreto legislativo 30
marzo  2001,  n.  165,  dopo  le  parole:  "I  rapporti di lavoro dei
dipendenti  dei  predetti enti ed aziende" sono inserite le seguenti:
"nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le parole:
   "Le  predette  aziende  o  enti"  sono inserite le seguenti: "e la
Cassa depositi e prestiti" e al quarto periodo, dopo le parole: "sono
esercitati dalle aziende ed enti predetti" sono inserite le seguenti:
"e dalla Cassa depositi e prestiti".
   6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere finanziamenti volti
a  garantire  l'integrita' e il miglioramento delle aziende agricole,
con  particolare  riferimento  agli  interventi  di cui alla legge 14
agosto 1971, n. 817, a favore della proprieta' contadina.
   7.  Restano  a  carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento
degli  interessi  relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al
limite di 2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
   8.  All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
1,  lettera  f),  il  secondo  periodo e' sostituito dal seguente: "I
mutui  eventualmente  non  contratti  nell' anno 1999 possono esserlo
entro l'anno 2003".
   9.  All'articolo  54,  comma  13, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono inserite
le   seguenti:   "ad   eccezione  dei  mutui  con  organizzazioni  ed
istituzioni  internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato  partecipi,  vincolate  per  statuto a concedere mutui solo per
finalita' specifiche di interesse pubblico".
   10.  A  valere  sulle  risorse  destinate  dalla presente legge al
rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 396,
una  somma  pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata per la
progettazione  di interventi, di particolare pregio architettonico ed
urbanistico,  nel  quadro  delle  iniziative  volte  al perseguimento
dell'obiettivo  di  definizione  organica del piano di localizzazione
degli  uffici pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n.
396  del 1990. I soggetti pubblici interessati presentano le proposte
relative  ai  predetti  interventi  entro quarantacinque giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.

                              Art. 48.
    (Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo)

   1.  Il  credito  di imposta di cui all'articolo 108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002, limitatamente
alle  imprese  ubicate  nelle  aree  territoriali  individuate  dalla
decisione  della  Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie
degli  aiuti  a  finalita'  regionale  di  cui  alla  deroga prevista
dall'articolo  87,  paragrafo  3, lettera a), del Trattato istitutivo
della  Comunita'  europea,  e  successive modificazioni, nella misura
massima  dell'85  per  cento dell'incremento delle spese di ricerca e
sviluppo sostenute rispetto alla media delle analoghe spese sostenute
nei  tre  esercizi  precedenti.  Per  le  piccole e medie imprese che
svolgono   attivita'  industriale,  il  credito  di  imposta  di  cui
all'articolo  108 della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella
misura  massima  del  100  per  cento  dell'incremento delle predette
spese.  Il  credito di imposta e' comunque attribuito entro la misura
massima   consentita  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  limiti  di
intensita'  di  aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione
europea  96/C,  45/06,  concernente la disciplina comunitaria per gli
aiuti  di  Stato  alla  ricerca  e  sviluppo,  come  modificata dalla
comunicazione  98/C,  48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa
autorizzazione  della  Commissione  europea. A tale fine, il Ministro
dell'economia  e  delle  finanze procede all'inoltro alla Commissione
della richiesta di preventiva autorizzazione.
   2.  Il  credito d'imposta di cui al comma 1, che non concorre alla
formazione  del  reddito  e  del valore della produzione rilevante ai
fini  dell'imposta  regionale  sulle attivita' produttive ne' ai fini
del rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte sui
redditi,  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 22
dicembre  1986,  n.  917,  e' utilizzabile, a decorrere dal 1 gennaio
2002,   esclusivamente   in   compensazione,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
   3.  Le  agevolazioni  previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con
altri   benefici  eventualmente  concessi,  fatta  eccezione  per  le
agevolazioni   di   cui  al  decreto-legge  28  marzo  1997,  n.  79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
   4.  Le  modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui al
presente  articolo  sono  disciplinate con decreto del Ministro delle
attivita'  produttive,  di  concerto  con il Ministro dell'economia e
delle  finanze,  da  adottare entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.

CAPO IX
ALTRI INTERVENTI


                               Art. 49
           Beni mobili registrati sequestrati e confiscati

  1.  Entro  novanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della
presente  legge,  e'  emanato,  previ pareri del Consiglio di Stato e
delle    competenti    Commissioni   parlamentari,   un   regolamento
governativo,  ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2, della legge 23
agosto 1988, n. 400, che provvede a:
a) ((LETTERA  ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
   CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
   CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
c) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
   CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326));
d) attribuire  all'autorita'  amministrativa  il  potere di disporre,
   anche   d'ufficio,   la   distruzione   della  merce  contraffatta
   sequestrata  nelle  vendite  abusive su aree pubbliche, decorso il
   termine  di  tre  mesi  dalla data di effettuazione del sequestro,
   salva   la   conservazione  di  campioni  da  utilizzarsi  a  fini
   giudiziari  e  ferma restando la possibilita' degli interessati di
   proporre  opposizione  avverso  tale provvedimento, nelle forme di
   cui  agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e
   successive   modificazioni,   e  prevedendo  che  il  termine  per
   ricorrere  decorra  dalla  data di notificazione del provvedimento
   che dispone la distruzione della merce sequestrata o, comunque, da
   quella  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,  nella Gazzetta
   Ufficiale.
  2.  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
  3.  Tutti  i beni mobili registrati sequestrati e confiscati devono
essere  posti  in vendita, tramite asta pubblica, entro un anno dalla
data  della confisca. Il ricavato, al netto delle somme di euro 77,50
milioni  per  l'anno  2002,  129,10  milioni per l'anno 2003 e 232,40
milioni  a  decorrere dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di
attrezzature  necessarie all'ammodernamento tecnologico e strumentale
degli uffici della Polizia, dei Carabinieri, della Guardia di finanza
e   della   Polizia   penitenziaria,  previa  deduzione  delle  spese
procedurali.  Restano  ferme  le  disposizioni vigenti che consentono
l'affidamento e l'assegnazione dei beni mobili registrati sequestrati
e  confiscati  alle  Forze  di  polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita' istituzionali.

                               Art. 50
       ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
  CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326))

                              Art. 51.
  (Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della mafia)

   1.  Dopo  l'articolo  18  della  legge 23 febbraio 1999, n. 44, e'
inserito il seguente:
   "Art.   18-bis.   -  (Diritto  di  surroga).  -  1.  Il  Fondo  di
solidarieta'   per  le  vittime  delle  richieste  estorsive  di  cui
all'articolo  18 e' unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura di cui all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
successive  modificazioni.  Tale  Fondo unificato e' surrogato quanto
alle  somme  corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei medesimi
verso i responsabili dei danni di cui alla presente legge.
   2.  Il  diritto  di  surroga  di  cui al comma 1 e' esercitato dal
concessionario di cui all'articolo 19, comma 4.
   3.  Le  somme  recuperate  attraverso la surroga di ognuno dei due
Fondi  unificati  ai  sensi  del  presente  articolo sono versate dal
concessionario  in  conto entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate  sul  capitolo  di  spesa  dello  stato di previsione del
Ministero  dell'interno,  riguardante il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive e dell'usura".
   2.  All'articolo 6, comma 4, della legge 22 dicembre 1999, n. 512,
e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  periodo: "Le somme recuperate
attraverso  la  surroga  sono  versate  dal  concessionario  in conto
entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul capitolo
di  spesa  dello  stato  di  previsione  del  Ministero dell'interno,
riguardante  il  Fondo  di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo mafioso".

                               Art. 52
                           Interventi vari

  1.  L'applicazione  del  comma  28  dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il triennio 2002-2004.
  2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere:
    "r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo 28;
    r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo 13".
  3.  Al  comma  1,  primo  periodo, dell'articolo 101 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole da: "aumentabili di lire 25 miliardi
annue"  fino  alla  fine  del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"aumentabili  di  25,82  milioni  di euro annui per ogni anno fino al
raggiungimento  dell'importo  di  206,58  milioni di euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi statali che,
a  tale  scopo,  saranno  devolute  con  provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di 206,58 milioni di euro".
  4.  E'  attribuito  alla  regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il
contributo  di  cui all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995   n.   175,   relativamente  agli  intestatari  delle  carte  di
circolazione residenti nella regione stessa.
  5.  Gli  assicuratori  sono  tenuti  a  scorporare  dal  totale dei
contributi  di  cui  al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del
1969  le somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
e  ad  effettuare  un  distinto  versamento  a  favore  della regione
medesima  con  le stesse modalita' previste dal regolamento di cui al
decreto  del  Ministro delle finanze 14 dicembre 1998, n. 457, per il
versamento  dell'imposta  sulle  assicurazioni per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge
cessano  di  avere  applicazione  le  riserve all'erario statale gia'
disposte  ai  sensi  del  primo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  luglio  1965,  n.  1074, con leggi
entrate in vigore anteriormente.
  7.  Per  il  Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la
spesa  di  20  milioni  di  euro per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004,  al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed opportuni
presidi   sul   territorio,   anche   in  relazione  alla  situazione
internazionale,  i  rischi  non  convenzionali derivanti da eventuali
atti  criminosi  compiuti  in danno di persone o beni con uso di armi
nucleari, batteriologiche e chimiche.
  8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo
92,  comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e il
relativo importo costituisce economia di bilancio.
  9.  Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera 1998-1999
a  titolo  di  prelievo supplementare, di cui al regolamento (CEE) n.
3950/92  del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al regolamento (CEE)
n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono essere versate
dagli  acquirenti con le modalita' previste dall'articolo 1, commi 15
e  16,  del  decreto-legge  10  marzo  1999,  n.  43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile 1999, n. 118.
  10.  Il  Ministro  delle politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione  europea,  d'intesa  con  la  Conferenza permanente per i
rapporti  tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di   Bolzano,   puo'   consentire  eccezionalmente,  per  periodi  di
produzione  lattiera  in  cui  si  verifichino  eventi di particolare
gravita',  che  il  versamento  del prelievo avvenga con le modalita'
previste  dall'articolo  1,  commi 15 e 16, del decreto-legge 1 marzo
1999,  n.  43,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118.
  11.  All'articolo  145,  comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a
favore della regione Valle d'Aosta".
  12. In deroga al disposto degli articoli 6, 15 e 24 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  24  maggio 1988, n. 203, i termini per
l'adeguamento   delle   emissioni  in  atmosfera  degli  impianti  di
produzione  di  vetro artistico situati sull'isola di Murano previsti
dall'articolo  1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile
2000,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000,
si  applicano  anche  ai  nuovi  impianti  ed  a quelli conseguenti a
modifica  sostanziale  o  a  trasferimento  di  impianti esistenti, a
condizione  che  ne  sia  comprovata  l'esistenza  alla  data  del 15
novembre  1999  e  che  abbiano  aderito all'accordo di programma nei
termini  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  lettera a), del citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
  13.  L'esercizio  degli  impianti  di cui al comma 12 e' consentito
fino    al    rilascio    da    parte    dell'autorita'    competente
dell'autorizzazione   alla   continuazione  delle  emissioni  di  cui
all'articolo   2,   comma   2,   del   citato  decreto  del  Ministro
dell'ambiente del 18 aprile 2000.
  14.  Per  finalita' di tutela ambientale correlate al potenziamento
del   settore   della   ricostruzione   dei   pneumatici   usati,  le
amministrazioni  dello  Stato,  delle  regioni, degli enti locali e i
gestori  di  servizi  pubblici  e  dei  servizi di pubblica utilita',
pubblici  e  privati,  nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le
loro   flotte   di   autovetture  e  di  autoveicoli  commerciali  ed
industriali,   riservano   una   quota   all'acquisto  di  pneumatici
ricostruiti, pari ad almeno il 20 per cento del totale.
  15.  Il  comma  2 dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n.
28,  e  successive  modificazioni,  e'  abrogato. L'autorizzazione di
spesa  di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e' conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003.
  16.  La  carta  di  credito  formativa per i cittadini italiani che
compiono  diciotto  anni nel corso del 2001, di cui all'articolo 103,
comma  3,  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei
limiti delle risorse ivi previste, ai cittadini italiani che compiono
diciotto   anni   nel   corso  del  2002.  Restano  valide  le  altre
disposizioni contenute nella suddetta legge.
  17.  A  decorrere  dal  1 gennaio 2002, le disposizioni di cui alla
legge  11  giugno  1971,  n.  426, e successive modificazioni, non si
applicano  alle  sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico. (18)
  18.  Il  finanziamento  annuale  di  cui all'articolo 27, comma 10,
sesto  periodo,  della  legge  23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni,  e'  incrementato, a decorrere dal 2002, di un importo
pari  a  20  milioni di euro in ragione di anno. La previsione di cui
all'articolo  145, comma 19, secondo periodo, della legge 23 dicembre
2000,  n. 388, si estende agli esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure  di  sostegno  di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere  dall'anno  2002,  anche  le  emittenti radiofoniche locali
legittimamente  esercenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente  legge,  nella  misura  complessivamente non superiore ad un
decimo  dell'ammontare  globale  dei contributi stanziati. Per queste
ultime  emittenti,  con  decreto del Ministro delle comunicazioni, di
concerto  con  il  Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare
entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,  vengono stabiliti le modalita' e i criteri di attribuzione ed
erogazione. (9) (16) (29a) ((36))
  19.   Sono  prorogati  per  l'anno  2002  gli  interventi  previsti
dall'articolo  118,  comma  9,  della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro  il  limite  massimo  di  21  milioni  di  euro nonche', per il
medesimo  anno,  gli  interventi  previsti dall'articolo 80, comma 4,
della  legge  23  dicembre 1998, n. 448, entro il limite massimo di 4
milioni di euro.
  20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito
dal seguente:
    "Art.  7.  -  1. I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1
sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma
da  euro  25  a  euro  250;  la  misura della sanzione e' raddoppiata
qualora  la  violazione  sia  commessa  in  presenza  di una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino
a dodici anni.
    2.  Le  persone indicate all'articolo 2, che non ottemperino alle
disposizioni  contenute  in tale articolo, sono soggette al pagamento
di  una  somma  da  euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata
della  meta'  nelle  ipotesi contemplate all'articolo 5, primo comma,
lettera b).
    3.  L'obbligazione  di  pagare  le  somme previste nella presente
legge non e' trasmissibile agli eredi".
  21.  Dopo  l'articolo  5  della  legge  31  gennaio 1994, n. 97, e'
inserito il seguente:
    "Art.  5-bis.  -  (Disposizioni  per favorire le aziende agricole
montane).   -   1.   Nei   territori   delle  comunita'  montane,  il
trasferimento  a  qualsiasi  titolo di terreni agricoli a coltivatori
diretti  e  ad  imprenditori  agricoli  a  titolo  principale  che si
impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo
per  un  periodo  di almeno dieci anni dal trasferimento e' esente da
imposta  di registro, ipotecaria, catastale, di bollo e di ogni altro
genere.  I  terreni  e le relative pertinenze, compresi i fabbricati,
costituiti  in  compendio  unico  ed  entro i limiti della superficie
minima  indivisibile  di  cui  al  comma  6,  sono considerati unita'
indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e per questi
anni  non  possono  essere  frazionati per effetto di trasferimenti a
causa di morte o per atti tra vivi. In caso di successione i compendi
devono essere compresi per intero nella porzione di uno dei coeredi o
nelle  porzioni  di  piu'  coeredi  che  ne richiedano congiuntamente
l'attribuzione.   Tale  disciplina  si  estende  anche  ai  piani  di
ricomposizione fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e comunita' montane.
    2.  In  caso  di violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono
dovute,  oltre  alle  imposte  non  pagate e agli interessi, maggiori
imposte pari al 50 per cento delle imposte dovute.
    3.  Al  coltivatore  diretto e all'imprenditore agricolo a titolo
principale  che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di cui
al  comma  1  possono essere concessi, nei limiti del Fondo di cui al
comma  4,  mutui  decennali  a  tasso  agevolato  con copertura degli
interessi  pari  al  50  per cento a carico del bilancio dello Stato.
Tale   mutuo   concerne   l'ammortamento  del  capitale  aziendale  e
l'indennizzo  da  corrispondere  ad  eventuali  coeredi, nel rispetto
della presente legge.
    4.  Per  gli  scopi  di  cui ai commi 1 e 3, e' costituito presso
l'Istituto  di  servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) un
Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
    5.  Gli  onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3 sono
ridotti ad un sesto.
    6.  Le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano
regolano  con  proprie  leggi  l'istituzione e la conservazione delle
aziende  montane,  determinando,  in  particolare, l'estensione della
superficie minima indivisibile".
  22.  Il  termine  di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge 30
dicembre  1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per la
formazione   e  l'arrotondamento  della  proprieta'  contadina,  gia'
prorogato  al 31 dicembre 2001 dall'articolo 10, comma 3, della legge
23  dicembre  1999, n. 488, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2003.   Alle  relative  minori  entrate  provvede  l'ISMEA,  mediante
versamento,   previo   accertamento   da  parte  dell'Amministrazione
finanziaria, all'entrata del bilancio dello Stato.
  23.  La  somma  derivante  dall'accordo transattivo sottoscritto in
data  31  ottobre  2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela
del  territorio  e  la  Montedison  spa viene riassegnata alla unita'
previsionale  di  base  1.2.3.5  -  capitolo  7082  -  dello stato di
previsione  del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno 2002.
  24.  All'articolo  138  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai seguenti:
    "1.  I  soggetti colpiti dal sisma del 13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e Siracusa, individuati
ai  sensi  dell'articolo  3  dell'ordinanza  del 21 dicembre 1990, n.
2057,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 299 del 24 dicembre
1990,   destinatari  dei  provvedimenti  agevolativi  in  materia  di
versamento  delle  somme  dovute  a  titolo  di tributi e contributi,
possono  regolarizzare  la propria posizione relativa agli anni 1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo a titolo
di  capitale,  al  netto  dei  versamenti  gia'  eseguiti a titolo di
capitale ed interessi, entro il 30 giugno 2002.
    2.  Le  somme  dovute ai sensi del comma 1 possono essere versate
fino  ad  un  massimo  di dodici rate semestrali, di pari importo. La
prima rata deve essere versata entro il termine di cui al comma 1.
    3.  Le  somme  dovute  dai  contribuenti di cui al comma 1, e non
versate,  sono  recuperate  mediante  iscrizioni  in ruoli da rendere
esecutivi  entro  il  31  dicembre dell'anno successivo alla scadenza
dell'ultima rata.
    4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, si interpreta
nel  senso  che  qualora il contribuente interessato non abbia pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate relative alla rateazione ai
sensi  del  decreto  del  Ministro  delle  finanze e del Ministro del
lavoro  e  della  previdenza  sociale  del 31 luglio 1993, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo 25
del   decreto-legge   23   giugno   1995,  n.  244,  convertito,  con
modificazioni,  dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la possibilita'
di  versare  la  meta' delle stesse e di versare la restante meta' in
altrettante   rate,   con   decorrenza   dall'ultima   rata  prevista
globalmente  per  ciascuna  tipologia  di  tributo  o  contributo. Le
disposizioni  dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266, non
si applicano alla procedura di cui al presente articolo.
    5.  Le modalita' di versamento delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
    6.  Per  i versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati
oltre  le  scadenze  dei  termini  previsti,  ma  comunque entro il 1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di sanzioni.
    7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si applicano anche ai
contributi  e  premi  dovuti agli enti previdenziali. Le modalita' di
versamento sono fissate dagli enti impositori";
    b) dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
    "7-bis.  Fino  al  termine  di  cui  al  comma  1, sono sospesi i
procedimenti di riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi e premi di cui al presente articolo".
  25.  Per  le  finalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  14, del
decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni,
dalla  legge  30  marzo  1998,  n. 61, e successive modificazioni, le
regioni   possono   utilizzare,  nei  limiti  del  4  per  cento,  le
disponibilita'  derivanti dai mutui di cui all'articolo 144, comma 1,
della  legge  23  dicembre  2000,  n.  388,  e  all'articolo 45 della
presente legge.
  26.   Il   termine   per   la   presentazione   delle   domande  di
rilocalizzazione  da  parte  dei  titolari  di  attivita'  produttive
ubicate  in  aree a rischio di cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
del   decreto-legge   19   maggio   1997,  n.  130,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  luglio  1997,  n. 228, e successive
modificazioni, e' prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al
31 dicembre 2002.
  27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita' per
la  concessione  di  contributi  straordinari  a  fondo  perduto  per
finanziare  il  maggiore  costo  di  riparazione  o  ricostruzione di
immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai sensi
degli  articoli  3  e  4  del  decreto-legge  30  gennaio 1998, n. 6,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30 marzo 1998, n. 61,
tenuto   conto  del  reddito  dei  proprietari  o  delle  particolari
complessita' dell'intervento.
  28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui agli articoli 2
e  3  dei  decreto-legge  19  dicembre  1994, n. 691, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995, n. 35, e successive
modificazioni,   il  contributo  al  pagamento  degli  interessi  ivi
previsto  e' concesso sulla base delle spese effettivamente sostenute
e  documentate  ai  fini  della ripresa dell'attivita' da parte delle
imprese  danneggiate  dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese  di  novembre  1994,  anche  in difformita' con le voci di spesa
preventivate   nei  piani  di  investimento,  ovvero  sulla  base  di
documentazione   presentata   anche  successivamente  al  periodo  di
preammortamento,   e   ricomprese   tutte   le  spese  sostenute  per
l'estinzione  di  finanziamenti  connessi all'attivita' delle imprese
antecedenti   al  mese  di  novembre  1994.  In  caso  di  cessazione
dell'attivita'  o  fallimento dell'impresa danneggiata, il contributo
di  cui al presente comma e' concesso sulla base della stima dei beni
danneggiati,   comprese   le   scorte.   Con   decreto  del  Ministro
dell'economia   e   delle   finanze,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato ai
sensi  dell'articolo  2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre 1994,
n.  691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995,
n.  35,  sono  stabiliti  i  criteri e le modalita' di attuazione del
presente  comma,  in  sostituzione  delle  disposizioni contenute nel
decreto  del Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno  e  con  il  Ministro  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  del  23  marzo  1995,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale  n.  84  del  10  aprile  1995,  nonche'  le  modalita' per
l'annullamento  delle  revoche  gia' avvenute ai sensi delle medesime
disposizioni.
  29.  A  valere  sugli  stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione
della  legge  2  maggio  1990,  n.  102,  possono  essere  concessi i
finanziamenti  agevolati  di cui all'articolo 12 della medesima legge
n. 102 del 1990.
  30.   La   regolarizzazione   e   la  definizione  con  gli  uffici
dell'Agenzia delle entrate della posizione dei soggetti che non hanno
dichiarato,  in  tutto  o in parte, le indennita' di trasferta di cui
all'articolo  133  dell'ordinamento  di cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche per le
indennita'  riscosse  negli  anni  antecedenti  al 1993 con le stesse
modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della legge 21 novembre
2000,  n.  342,  in  un'unica  soluzione,  entro il 28 febbraio 2002,
oppure  in dodici rate bimestrali di eguale importo a decorrere dalla
stessa  data.  Le  liti  fiscali  pendenti sono dichiarate estinte, a
seguito della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della
citata  legge  n.  342  del  2000. Non si da' luogo al rimborso delle
somme eventualmente versate.
  31.  All'articolo  85, comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e tutte le
prestazioni  di  secondo  livello  qualora  l'esame  mammografico  lo
richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario nazionale
sono  conseguentemente  aumentate  di  5  milioni  di  euro  annui  a
decorrere dall'anno 2002.
  32.   Per   la  salvaguardia  dei  livelli  occupazionali  e  della
competitivita'  delle  imprese armatrici italiane, per l'anno 2002, i
benefici  di  cui  all'articolo  6,  comma  1,  del  decreto-legge 30
dicembre  1997, n. 457, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio  1998,  n. 30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle
imprese  armatoriali  per  le  navi  che esercitano, anche in via non
esclusiva  per  l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad esclusione
delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in vigore
con esso convenzioni o contratti di servizio. PERIODO SOPPRESSO DALLA
L. 1 AGOSTO 2002, N. 166.
  33.  All'articolo  5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
le   parole:   "trentasei   mesi"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"cinquanta mesi".
  34.  Per  il  completamento  degli  interventi  per  la continuita'
territoriale  della  Sicilia, di cui agli articoli da 133 a 137 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione Sicilia
sono   assegnate   ulteriori   risorse  finanziarie  per  complessivi
51.645.689,91 euro.
  35.  In  conformita'  alle  disposizioni  di cui all'articolo 4 del
regolamento  (CEE)  n.  2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il
Ministro  delle  infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla
data  di  entrata in vigore della presente legge, dispone con proprio
decreto  l'imposizione degli oneri di servizio pubblico relativamente
ai  servizi  aerei  di  linea effettuati tra lo scalo aeroportuale di
Crotone  e  i principali aeroporti nazionali. Con il medesimo decreto
il   Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  definisce  i
contenuti  dell'onere  di  servizio  in relazione alle tipologie e ai
livelli  tariffari,  ai soggetti che usufruiscono di agevolazioni, al
numero   dei   voli,  agli  orari  dei  voli,  alle  tipologie  degli
aeromobili, alla capacita' di offerta.
  36.  Qualora  nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto
di  cui  al  comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di linea
con  assunzione  di  oneri  di  servizio  pubblico, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti indice con proprio decreto una gara di
appalto   europea   per  l'assegnazione  delle  rotte  tra  lo  scalo
aeroportuale  di  Crotone  e  gli  aeroporti  nazionali,  secondo  le
procedure  previste dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f),
g)  e  h),  del  regolamento  (CEE)  n. 2408/92 del Consiglio, del 23
luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle infrastrutture
e   dei   trasporti   definisce  l'entita'  dell'eventuale  copertura
finanziaria da porre a carico del bilancio dello Stato.
  37.   Allo   scopo   di   promuovere   l'attivita'   di  formazione
internazionale  e  di  diffusione delle diverse culture nazionali, e'
riconosciuto  per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto
del  Presidente  della  Repubblica  4  novembre 1960, n. 1574, ovvero
diretta emanazione di universita' estere, appositamente convenzionati
con   scuole   pubbliche  di  alta  formazione,  di  cui  al  decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come
credito  di  imposta,  nel  limite  complessivo  di 5.164.568,99 euro
annui,  per  la  realizzazione  di iniziative di ricerca formazione e
integrazione  culturale. Il contributo fruibile anche come credito di
imposta,  riconosciuto  automaticamente  secondo l'ordine cronologico
dei  relativi  atti di convenzionamento, e subordinatamente di quelli
di  presentazione  delle  relative  domande da presentare entro il 31
marzo  di  ciascun  anno al Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento  per  le  politiche  fiscali,  e'  assegnato  nel limite
massimo  di  1  milione  di euro per ciascun istituto richiedente non
concorre  alla  determinazione  della  base  imponibile e puo' essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca,  sono  determinate  le  modalita' di attuazione del presente
comma  e sono individuate annualmente le categorie degli istituti per
i  quali e' riconosciuto il contributo fruibile anche come credito di
imposta. ((29))
  38.  Allo  scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete
INTERNET  agli  atti  parlamentari  e alle biblioteche e agli archivi
storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, sono
stanziati  5  milioni  di  euro  per ciascuno degli anni 2002, 2003 e
2004,   da   iscrivere   nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'economia e delle finanze.
  39. A favore degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002
incentivazioni  nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi
per  lo sviluppo dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei
trottatori  e dei galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia
e  delle  finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione del
presente   comma   e   per  l'erogazione  degli  incentivi  da  parte
dell'Unione  nazionale  per  l'incremento delle razze equine (UNIRE).
(19)
  40.  Le  disponibilita'  finanziarie  non  impegnate  giacenti al 1
gennaio  2002  sul  conto corrente presso la Tesoreria centrale dello
Stato  intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della legge
24  maggio  1977,  n.  227, ed all'articolo 6 della legge 26 febbraio
1987,  n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30 milioni di euro
nell'anno   2002  per  iniziative  di  pace  ed  umanitarie  in  sede
internazionale,  ai  sensi  dell'articolo  1,  comma 6, della legge 6
febbraio  1992,  n.  180.  Su  richiesta  del  Ministero degli affari
esteri,  tali  disponibilita'  sono  versate all'entrata del bilancio
dello   Stato  per  essere  riassegnate,  con  decreto  del  Ministro
dell'economia    e   delle   finanze,   ai   pertinenti   centri   di
responsabilita' del Ministero degli affari esteri.
  41.  Al  comma  4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma
sono  sostituite  dalle  seguenti:  "da  destinare alla ricerca sulle
cellule  staminali  e sui vaccini e al cofinanziamento con il settore
privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di interesse
pubblico,  che  saranno  individuati  con decreti del Ministero della
salute".
  42.  Al fine di assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle
isole  minori  e  nelle localita' montane disagiate le aziende unita'
sanitarie  locali  possono  consentire lo svolgimento di attivita' di
natura  libero  professionale, anche a carattere stagionale, da parte
di  medici,  ostetriche  ed  infermieri,  sulla  base  di modalita' e
criteri  definiti  dalla  regione o provincia autonoma competente per
territorio. Lo svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche
ai medici specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in carriera.
  43.  Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della
legge  7  agosto  1997,  n.  266, e' autorizzata, per l'anno 2002, la
spesa di 154.937.000 euro.
  44. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
  45.  In  relazione  al  nuovo  assetto dipartimentale del Ministero
della  giustizia e per la corresponsione del trattamento accessorio a
tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e' autorizzata la
spesa  di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro a decorrere
dall'anno  2003.  Tali somme sono comprensive degli oneri riguardanti
gli  emolumenti  accessori, determinati dal Ministro della giustizia,
da corrispondere, a decorrere dalla data di insediamento, ai titolari
degli   uffici   dirigenziali   generali   dipendenti   da  pubbliche
amministrazioni  in  regime  di  diritto pubblico e che optino per il
mantenimento del proprio trattamento economico.
  46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque
non  oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva spesa di
215.878.984   euro  per  l'anno  2002  a  carico  del  Fondo  di  cui
all'articolo  1,  comma  7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nel   caso   di   programmi   finalizzati   alla  gestione  di  crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria,
di   mobilita'   e  di  disoccupazione  speciale,  gia'  previsti  da
disposizioni  di  legge,  anche  in  deroga alla normativa vigente in
materia,  nonche'  il  completamento degli interventi di integrazione
salariale  straordinaria,  di cui agli articoli 1 e 5 del decreto del
Ministro  del  lavoro  e  della  previdenza  sociale  6  giugno 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre 2001. La
misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per cento.
  47.  All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
e  successive  modificazioni,  le  parole: "Per gli anni 2001 e 2002,
tale  finalizzazione  e' limitata a lire 10 miliardi" sono sostituite
dalle  seguenti:  "Per gli anni 2000, 2001 e 2002 tale finalizzazione
e' limitata a lire 10 miliardi".
  48.  I  soggetti  indicati nel decreto direttoriale 11 luglio 2001,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  163 del 16 luglio 2001, e
risultati  assegnatari  per  il  rilascio delle concessioni di cui al
decreto  del  Ministro  delle  finanze  31  gennaio  2000,  n.  29, e
successivi,  che  chiedano la proroga del termine per la richiesta di
collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio 2001 ai fini
del  completamento dei lavori, possono ottenerla dall'amministrazione
concedente per un periodo massimo di novanta giorni, decorrente dalla
data  di  scadenza del predetto termine e dietro pagamento, in favore
dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da computare fino
alla  data  della successiva richiesta di collaudo. La proroga potra'
intervenire  solo  nel  caso  di  comprovato  inizio  dei  lavori. La
richiesta  di  proroga, gia' formulata prima della data di entrata in
vigore  della  presente  legge,  deve essere espressamente confermata
dall'interessato. (5)
  49.  Cessano di avere efficacia le concessioni per la realizzazione
di  opere  di  viabilita'  finanziate  ai sensi della legge 14 maggio
1981,  n.  219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano bloccate
per   qualsiasi   motivo  da  almeno  tre  anni.  Il  Ministro  delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  nomina  un commissario ad acta che
opera  con i poteri di cui all'articolo 13 del decreto-legge 25 marzo
1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997,  n.  135,  e  successive  modificazioni,  e  che,  con  propria
determinazione,  affida  entro  sei  mesi  dalla  data del decreto di
nomina  il  completamento  della  realizzazione  delle  opere  con le
modalita' ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione.
  50.  All'articolo  5,  comma 4, della legge 17 maggio 1999, n. 144,
sono  aggiunte,  in fine, le parole: "eventualmente anche tra diverse
intese istituzionali di programma".
  51.  Per  il  completamento  degli  interventi urgenti per le opere
pubbliche  e  la  loro  messa  in  sicurezza  a  seguito degli eventi
alluvionali   verificatisi   negli   anni   1994,  2000  e  2002,  il
Dipartimento  della protezione civile e' autorizzato a provvedere con
contributi  quindicennali ai mutui che la regione Piemonte stipula. A
tale  fine  sono  autorizzati  due limiti di impegno di 10 milioni di
euro  a  decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno   2003.  Per  disciplinare  tali  interventi  sono  emanate
ordinanze  ai  sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225,  d'intesa  con  la  regione medesima. La regione presenta, entro
trenta  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge,
specifico  piano di utilizzo al Dipartimento della protezione civile,
che   dispone   l'assegnazione  nei  successivi  trenta  giorni.  Gli
interventi   previsti   dall'articolo   3,   comma   1,  lettera  c),
dall'articolo  6,  comma  1,  e  dall'articolo  8,  commi  1 e 3, del
decreto-legge  30 maggio 1994, n. 328, convertito, con modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e Piemonte
sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.
  52.  All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n.
279,  convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000, n.
365,  le  parole:  "per  gli  anni 2000 e 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2005".
  53. All'articolo 90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
    a)  le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2002";
    b) dopo le parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,"
sono  inserite  le  seguenti: "ovvero di processi di ristrutturazione
del  sistema sanitario regionale finalizzati alla razionalizzazione e
al contenimento della spesa sanitaria".
  54. Al fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle
piccole e medie imprese commerciali e di somministrazione di alimenti
e  bevande  alle  nuove  tecnologie,  anche  attraverso l'acquisto di
apparecchi   nuovi,   collegabili   ad   INTERNET   quali   strumenti
polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione di
servizi  diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14 della
legge  17  febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11, comma 9,
della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  su cui gravano gli oneri
derivanti  dal  presente  comma, e' versata la somma di 15 milioni di
euro  per  l'anno  2000.  Con  decreto  del  Ministro delle attivita'
produttive,  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  sono  determinati  modalita'  e  criteri per l'accesso alla
sezione  del  fondo  ai  fini  degli interventi previsti dal presente
comma nell'ambito dello stanziamento ivi previsto.
  55.  Le  eventuali  maggiori  disponibilita'  per il bilancio dello
Stato,  derivanti  dai  minori  versamenti all'INPS in funzione delle
disposizioni di cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni
2002,   2003  e  2004  sono  utilizzate  per  il  98  per  cento  per
incrementare  il Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7,  del  decreto-legge  20  maggio  1993,  n.  148,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
  56.  Al  decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, sono apportate
le seguenti modificazioni:
    a) all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
    "4.  Entro  il  31  marzo  2002  le  regioni,  sulla  base  delle
metodologie  di  calcolo  e  della definizione di materiale riciclato
stabilite  da  apposito  decreto  del Ministero dell'ambiente e delle
tutela  del  territorio,  di concerto con i Ministeri delle attivita'
produttive  e  della  salute,  sentito  il  Ministro  per  gli affari
regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici e
gli  enti  pubblici,  e  le  societa' a prevalente capitale pubblico,
anche  di  gestione  dei  servizi,  coprano il fabbisogno annuale dei
manufatti  e  beni,  indicati  nel medesimo decreto, con una quota di
prodotti  ottenuti  da  materiale  riciclato  non inferiore al 30 per
cento del fabbisogno medesimo.";
    b)  all'articolo  41,  comma  2,  lettera  e),  sono  aggiunte le
seguenti  parole:  "  ,  anche  eventualmente destinando, nell'ambito
della  ripartizione  dei  costi  prevista dalla lettera h), una quota
aggiuntiva  del  contributo  ambientale ai consorzi che realizzano le
percentuali  di  recupero  superiori  a  quelle  minime  indicate nel
Programma generale, al fine del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'allegato E, lettera a), annesso al presente decreto. Nella
medesima  misura  e'  ridotta  la  parte  del contributo spettante ai
consorzi che non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".
  57.  All'articolo  2,  primo  comma, della legge 13 agosto 1984. n.
476.  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti  periodi:  "In  caso di
ammissione  a  corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di  rinuncia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva il
trattamento  economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da
parte  dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il
rapporto  di  lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di
ricerca,  il  rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi
per  volonta'  del  dipendente  nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
  58.  I  progetti  finalizzati  a processi di ristrutturazione degli
enti  gestori  di attivita' formativa gia' finanziati per l'anno 2001
ai  sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000,
n.  388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo di 9 milioni
di  euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1,
comma  7,  del  decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 luglio 1993, n. 236, da ripartire con
le  medesime  modalita' previste dal citato comma 9 dell'articolo 118
della legge n. 388 del 2000.
  59.  E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002 a
valere  sui  fondi  della  legge  9  dicembre  1998,  n.  426, per la
realizzazione  di  un  piano  di  risanamento  ambientale  delle aree
portuali  del  Basso  Adriatico,  da definire d'intesa con le regioni
interessate  individuate  con  decreto  del  Ministro dell'economia e
delle  finanze,  di  Concerto  con  il Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio, da adottare entro venti giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
  60.  E'  autorizzata  la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002
per  il  finanziamento  di  interventi urgenti diretti a fronteggiare
l'emergenza  idrica  nella  regione  Puglia  e  nella  Capitanata  in
particolare.
  61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.  112,  si  applica  anche  in caso di trasferimento dei servizi di
riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti locali.
  62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il comma
82 e' abrogato.
  63.  All'articolo  36  della  legge  17  maggio  1999, n. 144, sono
apportate le seguenti modificazioni:
    a) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
    "5.  E'  concesso  alle  piccole  e medie imprese estrattive e di
trasformazione,    come    definite    dal   decreto   del   Ministro
dell'industria,  del  commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997,
pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997, con
sede  legale  e  stabilimento  operativo in Sardegna, ad eccezione di
quelle  di  distillazione  dei  petroli, un contributo delle spese di
trasporto  ferroviario,  marittimo  e  aereo nei limiti del massimale
previsto  dal  vigente  regime  degli aiuti di Stato per la piccola e
media  impresa  nelle  regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE)   n.  1260/1999  del  Consiglio,  del  21  giugno  1999,  per  i
semilavorati   ed   i   prodotti  finiti  provenienti  dalle  imprese
industriali  sarde  e  destinati  al restante territorio comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere sulle risorse di cui
al comma 7.";
    b)  al  comma  6,  sono  aggiunti,  in  fine, i seguenti periodi:
"L'attuazione  delle  disposizioni di cui al comma 5 e' affidata alla
Societa'  finanziaria  industriale rinascita Sardegna (SFIRS). A tale
fine  con  apposita  convenzione,  da  definire entro sessanta giorni
dalla  data  di  entrata  in vigore della presente disposizione, sono
stabilite  le  modalita'  per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale alla SFIRS".
  64.  E'  prorogata  per  l'anno  2002,  in  favore dei comuni della
Basilicata  e  della  Calabria  interessati dal sisma del 9 settembre
1998,  la  concessione,  da  parte  del  Ministero  dell'interno, del
contributo  straordinario,  ai  sensi  dell'articolo  2,  comma  2, e
dell'articolo  4,  comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito,  con  modificazioni,  dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
per un importo pari a 2,50 milioni di euro.
  65.  All'articolo  8,  comma  1,  lettera  a), del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge 16
novembre  2001,  n. 405, dopo la parola: "convenzione" e' aggiunta la
seguente: "regionale".
  66.  Per  la  realizzazione  del programma "Genova capitale europea
della  cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova
di  3  milioni  di  euro per l'anno 2002, per interventi di restauro,
ristrutturazione   ed   adeguamento   su  beni  pubblici  interessati
all'attuazione  del  programma  e  funzionali alla valorizzazione dei
beni di interesse storico-artistico.
  67.  Quando  disposizioni contenute in leggi, regolamenti o statuti
di enti pubblici prevedono che degli organismi collegiali devono fare
parte  rappresentanti  del  soppresso  Ministero  delle finanze o del
soppresso  Ministero  del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica  ovvero di dipartimenti o organi dei predetti Ministeri, il
Ministro  dell'economia  e delle finanze provvede alla designazione o
alla  nomina,  ai sensi degli articoli 4 e 14 del decreto legislativo
30  marzo  2001,  n.  165,  nonche'  di  quanto disposto ai sensi del
periodo  seguente.  Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane
per  i  compiti  istituzionali delle amministrazioni di appartenenza,
gli  incarichi  di  cui  all'articolo 53, comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere conferiti dalle pubbliche
amministrazioni,  sulla  base  dei  criteri  di  cui  al  comma 5 del
medesimo articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla amministrazione
competente,   anche   a  soggetti  estranei  all'amministrazione,  in
possesso,   oltre  che  dei  requisiti  professionali  richiesti  per
l'espletamento  dell'incarico,  dei  requisiti generali per l'accesso
agli   impieghi   civili  delle  pubbliche  amministrazioni  indicati
nell'articolo  2,  comma  3,  del  regolamento  di cui al decreto del
Presidente  della  Repubblica  9 maggio 1994, n. 487, come sostituito
dall'articolo  2  del  regolamento  di  cui al decreto del Presidente
della  Repubblica  30  ottobre  1996,  n.  693.  In tale caso vengono
stabilite  le  modalita'  per  assicurare  il necessario collegamento
funzionale,  ed  i  connessi  obblighi,  tra  l'amministrazione  ed i
soggetti  estranei  alla stessa chiamati a fare parte degli organismi
collegiali.
  68.  Al  fine  di  assicurare  l'effettivo  rispetto  del principio
dell'invarianza  della spesa nell'attuazione dei regolamenti previsti
dagli  articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
l'eventuale  maggiore onere derivante dalla previsione di trattamenti
economici  commisurati  a  quelli spettanti ai soggetti preposti agli
uffici  di  cui  all'articolo  19,  commi  da  3  a  5,  del  decreto
legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e'  compensato  considerando
indisponibile,   ai   fini   del   conferimento   presso   la  stessa
amministrazione,  un  numero  di  incarichi di funzione dirigenziale,
anche di livello generale, equivalente sul piano finanziario.
  69.  In sede di prima attuazione, ove la contrattazione integrativa
richiamata dall'articolo 16, comma 1, secondo periodo, della presente
legge, riguardante i dirigenti incaricati della titolarita' di uffici
o  funzioni  di  livello  non  generale, non sia definita entro il 30
giugno  2002,  per  i  compensi  correlati ad incarichi aggiuntivi si
applica   in   ogni   caso  la  disciplina  della  onnicomprensivita'
retributiva, di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165.
  70.  All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n.
4,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52,
come  modificato  dall'articolo 78, comma 15, lettera c), della legge
23  dicembre  2000,  n.  388,  le  parole:  "31  dicembre  2001" sono
sostituite  dalle  seguenti:  "31 dicembre 2002". All'onere derivante
dall'attuazione  del  presente  comma  si  provvede  nei limiti delle
risorse  non  utilizzate  dello  stanziamento  di 40 miliardi di lire
previsto dal citato articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n.
388  del  2000,  e  delle ulteriori risorse preordinate alla medesima
finalita'  nell'ambito  del  Fondo per l'occupazione nei limiti di 50
milioni di euro.
  71.  All'articolo  6,  comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000,  n.  81,  le  parole:  "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle
seguenti: "31 dicembre 2002".
  72. L'intervento di cui all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994,  n.  299,  convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994,  n.  451,  puo'  proseguire  per  l'anno  2002 nei limiti delle
risorse  finanziarie  impegnate per la medesima finalita' entro il 31
dicembre 2001.
  73.  Al  comma  6-bis  dell'articolo  23 del decreto legislativo 11
maggio  1999,  n.  152,  come  da  ultimo  modificato  dal  comma  23
dell'articolo  114  della  legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"30 giugno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".
  74. Fatti salvi i poteri del Ministro dell'economia e delle finanze
sulla CONSIP spa e sulle modalita' di ricorso alla citata Societa' da
parte  di altri soggetti istituzionali, il Ministro per l'innovazione
e   le  tecnologie  puo'  avvalersi  della  citata  Societa'  per  lo
svolgimento delle proprie attribuzioni istituzionali.
  75.  All'articolo  74,  primo  comma,  lettera  c), del decreto del
Presidente  della  Repubblica  26  ottobre  1972,  n. 633, il secondo
periodo  e'  sostituito  dal  seguente: "L'imposta puo' applicarsi in
relazione  al  numero  delle  copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo  di  forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80  per  cento  per  i  giornali quotidiani e periodici, esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti integrativi
o ad altri beni".
  76. All'articolo 490 del codice di procedura civile, il terzo comma
e' sostituito dal seguente:
    "Il  giudice dispone inoltre che l'avviso sia inserito una o piu'
volte   sui   quotidiani   di  informazione  locali  aventi  maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con le
forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi con
altri  mezzi  diversi  dai quotidiani di informazione deve intendersi
complementare e non alternativa".
  77.  Le  agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1,
comma  2,  del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con
modificazioni,  dalla  legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono estese ai
programmi  di  ammodernamento  degli  esercizi di cui all'articolo 4,
comma  1,  lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Le agevolazioni sono altresi' estese alle imprese di somministrazione
di  alimenti e bevande aperte al pubblico di cui all'articolo 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti riguardanti:
    a)   lo   sviluppo   di   formule   commerciali   che   prevedono
l'integrazione  della  somministrazione  con  la  vendita di beni e/o
servizi;
    b)  la realizzazione di investimenti riguardanti imprese aderenti
a catene commerciali anche in forma di franchising;
    c) la realizzazione di investimenti da parte di imprese che hanno
ottenuto   marchi   di   qualita'   del  servizio  e/o  di  tipicita'
dell'offerta   gastronomica  rilasciati  o  attestati  da  camere  di
commercio, regioni e province.
  78.  Le  modalita' per l'attuazione dell'intervento di cui al comma
77  sono  determinate  sulla base di specifiche direttive emanate dal
Ministero  delle attivita' produttive entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge.
  79.  Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella determinazione dei
suddetti  criteri il Comitato interministeriale per la programmazione
economica  prevede  una  percentuale  di  intervento  a  carico delle
regioni  nel  rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al
10  per  cento  della  quota  pubblica complessiva ovvero una diversa
graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti nei
territori  di  cui  all'obiettivo 1 del regolamento (CE) n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999".
  80.  Le  risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della
legge  7  agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei limiti di
30.987.414  euro  per ciascuno degli anni 2002-2004, al finanziamento
dei  programmi  predisposti  dalle  amministrazioni  comunali  per la
qualificazione  della  rete  commerciale  ai  sensi dell'articolo 10,
comma  1,  lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
All'onere  derivante  dall'attuazione  del presente comma si provvede
mediante  utilizzo  dello  stanziamento  per  il  Fonde unico per gli
incentivi  alle  imprese di cui all'articolo 52, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
  81.   E'   istituita,   per  gli  anni  2002-2004,  una  misura  di
accompagnamento   sociale   in   collegamento   con   le   misure  di
conservazione  delle  risorse  ittiche,  disposta  dal Ministro delle
politiche  agricole e forestali, sentito il Comitato nazionale per la
conservazione  e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui
all'articolo  3  della  legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e'
stanziato  l'importo  di  10  milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004. (23)
  82.  Allo  scopo  di  procedere  alla definitiva liquidazione delle
istanze  di ammissione a contributo di cui alla legge 28 agosto 1989,
n.  302,  pervenute al Ministero delle politiche agricole e forestali
entro  il  termine  del  31  dicembre 1999, e' stanziato l'importo di
2.500.000 euro.
  83.  All'articolo  127,  comma  2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,  l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso dello
Stato  per  la  costituzione  e  la dotazione finanziaria annuale del
fondo  e'  contenuto  nei limiti dei parametri contributivi stabiliti
per  i  contratti  assicurativi, applicati ai valori delle produzioni
garantite  dal fondo stesso e non deve superare l'importo versato dal
socio aderente alle azioni di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative  e  gestionali  del  fondo  sono  stabilite con decreto del
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  d'intesa  con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno  il  Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la medesima Conferenza permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota  di  stanziamento  per  la  copertura  dei  rischi  agricoli da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'".
  84.  Il  secondo  periodo  del comma 2 dell'articolo 21 del decreto
legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  e' sostituito dal seguente:
"Trovano  applicazione  le disposizioni di cui al citato articolo 17,
comma 2, lettere a), b), c), d) e f)".
  85.  Nell'ambito  delle  risorse  finanziarie  di  cui  ai  decreti
legislativi  18  maggio  2001, numeri 227 e 228, un importo pari a 30
milioni  di  euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165.
  86.  Alla  legge  23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 145, comma
13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e" sono soppresse.
  87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita' previsionali di base del
bilancio  di  previsione  dello  Stato  per  l'anno finanziario 2002,
concernenti  spese classificate "consumi intermedi", sono ridotti del
9  per  cento  per  l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi ad
accordi  internazionali,  ad  intese  con  confessioni  religiose,  a
regolazioni  contabili, a garanzie assunte dallo Stato, a spese delle
Forze  armate  e  delle  Forze  di  polizia, nonche' di quelli aventi
natura obbligatoria.
  88.  Per le finalita' di cui all'articolo 117, comma 5, della legge
23  dicembre  2000,  n. 388, e' stanziata la somma di 51.645.690 euro
nell'esercizio  finanziario 2002 a valere sul Fondo per l'occupazione
di  cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,  convertito,  con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 2002, n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che
"Il  termine di proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48,
della  legge  28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente
prorogato  di  dieci  giorni  successivamente alla data di entrata in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto per gli
interessati  che alla data di entrata in vigore della citata legge n.
448  del  2001 avevano cominciato le operazioni richieste ai fini del
rilascio  del  collaudo  e  non  completate alla scadenza del termine
originariamente previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;
in  mancanza,  si intendono automaticamente decaduti con subentro del
soggetto  in posizione immediatamente successiva nella graduatoria di
assegnazione. [. . .]"
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AGGIORNAMENTO (9)
  La  L.  27  dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80, comma
35)  che  il finanziamento annuale previsto dal comma 18 del presente
articolo,  e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno
2003.  Limitatamente  al  2003  la  predetta somma e' incrementata di
ulteriori 5 milioni di euro.
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AGGIORNAMENTO (16)
  La  L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 5)
che  il  finanziamento  annuale  previsto  dal  comma 18 del presente
articolo, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno
2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e' incrementato
di ulteriori 10 milioni di euro.
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AGGIORNAMENTO (18)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004,  n.  1  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha  dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  comma 17 del presente articolo
52.
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AGGIORNAMENTO (19)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004,  n.  12  (in  G.U.  1a  s.s.  21/1/2004,  n.  3)  ha dichiarato
l'illegittimita'  costituzionale  del  comma 39 del presente articolo
52.
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AGGIORNAMENTO (23)
  Il  D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni dalla
L.  27  marzo  2004,  n.  77, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che
l'importo  di  cui al comma 81 del presente articolo, da destinare ad
una  misura  di accompagnamento sociale in collegamento con le misure
di  conservazione  delle  risorse  ittiche,  e' aumentato, per l'anno
2004, di 5 milioni di euro.
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AGGIORNAMENTO (29)
  Il  D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L.  24 novembre 2006, n. 286 ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che
l'autorizzazione   di  spesa  prevista  dal  comma  37  del  presente
articolo, e' soppressa.
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AGGIORNAMENTO (29a)
  La  L.  24  dicembre  2007, n. 244 ha disposto (con l'art. 2, comma
296)  che  "Il  finanziamento  annuale  previsto  per  le  TV  locali
dall'articolo  52,  comma  18,  della legge 28 dicembre 2001, n. 448,
come  rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, dalla
legge  23  dicembre  2005, n. 266, e dalla legge 27 dicembre 2006, n.
296,  e'  incrementato  di  10  milioni  di  euro  annui  a decorrere
dall'anno 2008 e di ulteriori 5 milioni di euro per l'anno 2009."
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AGGIORNAMENTO (36)
  La  L.  23  luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 24, comma 2)
che  "Gli  incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della legge
28  dicembre  2001,  n.  448,  e  successive  rideterminazioni,  sono
incrementati  di  40 milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte
nello stato di previsione della spesa in attuazione dell'articolo 148
della  legge  23  dicembre  2000, n. 388, e successive modificazioni,
mantenute  nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo
148  della  predetta  legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo 17
del  decreto-  legge  30  dicembre  2008,  n.  207,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14."

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