LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448 (Finanziaria 2002)
Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge
finanziaria 2002).
(Fonte Normattiva. I testi non hannoc arattere di ufficialitą)
TITOLO I DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art.
1
(Risultati differenziali)
1. Per l'anno 2002, il
livello massimo del saldo netto da
finanziare
resta determinato in termini di competenza in
33.157
milioni di euro, al netto di 14.649 milioni di euro per
regolazioni
debitorie. Tenuto conto delle operazioni di rimborso di
prestiti, il
livello massimo del
ricorso al mercato finanziario di
cui
all'articolo 11 della legge 5 agosto
1978, n. 468, e successive
modificazioni, ivi compreso l'indebitamento
all'estero per un importo
complessivo non superiore a
2.066 milioni di euro relativo ad
interventi
non considerati nel bilancio di previsione per il
2002,
resta fissato, in termini di competenza, in 224.636 milioni
di euro
per l'anno finanziario 2002.
2. Per gli anni
2003 e 2004 il livello massimo del saldo netto da
finanziare del
bilancio pluriennale a legislazione vigente, tenuto
conto
degli effetti della presente
legge, e' determinato,
rispettivamente, in
31.659 milioni di euro ed in 29.800 milioni di
euro, al
netto di 5.091 milioni di euro per l'anno 2003 e
3.174
milioni di euro per l'anno 2004, per le
regolazioni debitorie; il
livello massimo
del ricorso al mercato
e' determinato,
rispettivamente, in 219.367 milioni di euro
ed in 225.684 milioni di
euro. Per il bilancio
programmatico degli anni 2003 e 2004, il
livello
massimo del saldo netto da finanziare
e' determinato,
rispettivamente, in 29.955 milioni di
euro ed in 26.339 milioni di
euro ed il livello
massimo del ricorso al mercato e' determinato,
rispettivamente, in
217.663 milioni di euro ed in 222.223 milioni di
euro.
3. I livelli del ricorso al mercato di cui
ai commi 1 e 2 si
intendono al netto delle operazioni effettuate al
fine di rimborsare
prima della scadenza o
ristrutturare passivita' preesistenti con
ammortamento a carico dello
Stato.
4. Il Governo presenta alle
Camere entro il 30 giugno 2002 una
relazione che
prospetta analiticamente gli effetti
prodotti
sull'andamento delle entrate dai provvedimenti
legislativi recanti
incentivi fiscali per gli investimenti
e lo sviluppo. La relazione
indica i dati ed i metodi utilizzati per la
quantificazione, le loro
fonti ed ogni elemento utile per la verifica in sede
parlamentare.
5. Fino alla presentazione della
relazione di cui al comma 4 non
possono essere emanati
i decreti di cui all'articolo 1, comma 8,
della legge 18 ottobre
2001 n. 383.
6. Per ciascuno degli anni 2002, 2003 e 2004,
le maggiori entrate
rispetto alle previsioni
derivanti dalla normativa vigente sono
destinate
prioritariamente al conseguimento della misura del
saldo
netto da finanziare stabilita dai commi 1 e 2 del presente
articolo,
salvo che si renda necessario
finanziare interventi urgenti ed
imprevisti
necessari per fronteggiare
calamita' naturali,
improrogabili esigenze
connesse con la tutela della sicurezza del
Paese,
situazioni di emergenza economico-finanziaria. In
quanto
eccedenti rispetto agli obiettivi di saldo netto da finanziare di
cui
al periodo precedente, le eventuali maggiori entrate a
legislazione
vigente sono destinate a misure di riduzione della pressione
fiscale,
finalizzate al conseguimento dei
valori programmatici fissati al
riguardo nel Documento di
programmazione economico-finanziaria.
TITOLO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA
Art. 2.
(Modificazioni alla disciplina dell'IRPEF per le famiglie,
della
detraibilita' delle spese sostenute dai soggetti
sordomuti e della
deducibilita' delle spese per le imprese del settore
farmaceutico)
1. All'articolo 12, comma 1, del testo
unico delle imposte sui
redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica
22
dicembre 1986, n. 917, in materia
di detrazioni per carichi di
famiglia, la lettera b) e' sostituita
dalla seguente:
"b) per ciascun figlio, compresi i figli
naturali riconosciuti, i
figli adottivi e gli affidati o affiliati, nonche'
ogni altra persona
indicata nell'articolo 433 del
codice civile che conviva con il
contribuente o
percepisca assegni alimentari non risultanti
da
provvedimenti dell'autorita' giudiziaria,
complessivamente lire
408.000 per l'anno 2000, lire 516.000 per l'anno
2001 e 285,08 euro a
decorrere dal 1 gennaio
2002 da ripartire tra coloro che hanno
diritto alla
detrazione in proporzione all'effettivo onere sostenuto
da
ciascuno; il suddetto importo e' aumentato di lire 240.000
per
ciascun figlio di eta' inferiore a
tre anni. Per l'anno 2001
l'importo di lire 516.000
e' aumentato a lire 552.000, ovvero a lire
616.000 quando
la detrazione sia relativa ai figli successivi
al
primo, a condizione che il reddito
complessivo non superi lire
100.000.000. A decorrere dal 1
gennaio 2002 l'importo di 285,08 euro
e' comunque aumentato a
303,68 euro, ovvero a 336,73 euro quando la
detrazione sia
relativa ai figli successivi al primo, a condizione
che il
reddito complessivo non superi 51.645,69 euro. A
decorrere
dall'anno 2002 la misura della detrazione e' stabilita in 516,46
euro
per ciascun figlio a carico, nei seguenti casi: 1)
contribuenti con
reddito complessivo non superiore a
36.151,98 euro con un figlio a
carico; 2) contribuenti
con reddito complessivo non superiore a
41.316,55
euro con due figli a carico; 3) contribuenti con
reddito
complessivo non superiore a 46.481,12 euro con tre figli a carico;
4)
contribuenti con almeno quattro figli
a carico. Per ogni figlio
portatore di handicap ai sensi dell'articolo
3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, la detrazione di cui ai periodi
precedenti e' aumentata
a 774,69 euro".
2. All'articolo
12, comma 2, del citato testo unico delle imposte
sui redditi le
parole:
"la detrazione prevista alla lettera a) del comma 1 si
applica per
il primo figlio" sono sostituite
dalle seguenti: "la detrazione
prevista alla lettera a) del comma 1 si
applica, se piu' conveniente,
per il primo figlio".
3.
All'articolo 13-bis, comma 1, del citato testo unico
delle
imposte sui redditi, in materia di
detrazioni per oneri, dopo la
lettera c-bis) e' inserita la
seguente:
"c-ter) le spese sostenute per i
servizi di interpretariato dai
soggetti riconosciuti sordomuti, ai sensi
della legge 26 maggio 1970,
n. 381;".
4.
L'articolo 19, comma 14, della legge 11 marzo 1988, n. 67,
e
successive modificazioni, concernente la deducibilita'
delle spese
sostenute da imprese produttrici di
medicinali per promuovere ed
organizzare congressi,
convegni e viaggi ad essi collegati,
e'
abrogato.
5. All'articolo 36 della legge 27 dicembre
1997, n. 449, il comma
13 e' sostituito dal seguente:
"13. Le spese di pubblicita' di medicinali comunque
effettuata
dalle aziende farmaceutiche, ai
sensi del decreto legislativo 30
dicembre 1992,
n. 541, attraverso convegni e congressi,
sono
deducibili nella misura del 20 per cento ai fini della
determinazione
del reddito di impresa. La deducibilita' della
spesa e' subordinata
all'ottenimento da parte dell'azienda della prescritta
autorizzazione
ministeriale alla partecipazione al convegno o al
congresso in forma
espressa, ovvero nelle forme del
silenzio-assenso nei casi previsti
dalla legge".
6.
Il disposto dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge
23
dicembre 2000, n. 388, e' sospeso per l'anno 2002.
Art.
3
Disposizioni in materia di beni di impresa
1. La rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni,
di
cui alla sezione II del capo I della legge 21 novembre 2000, n.
342,
puo' essere eseguita anche con riferimento
a beni risultanti dal
bilancio relativo all'esercizio chiuso entro la
data del 31 dicembre
2000, nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio successivo, per il
quale il termine di
approvazione scade successivamente alla data di
entrata in vigore della
presente legge.
2. Il maggiore valore
attribuito in sede di rivalutazione si
considera
fiscalmente riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi
e
dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP) a
decorrere dal secondo esercizio
successivo a quello con riferimento
al quale e' stata eseguita.
3.
I soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del
testo
unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, se si avvalgono
della facolta' prevista dal comma 1 del
presente articolo, computano
l'importo dell'imposta
sostitutiva liquidata nell' ammontare delle
imposte di
cui all'articolo 105, comini 2 e 3, del predetto
testo
unico delle imposte sui
redditi, recante adempimenti
per
l'attribuzione del credito di imposta ai soci o
partecipanti sugli
utili distribuiti.
4. L'imprenditore
individuale che alla data del 30 novembre 2001
utilizza
beni immobili strumentali di cui all'articolo 40, comma 2,
primo
periodo, del citato testo unico delle imposte sui
redditi,
puo', entro il 30 aprile 2002,
optare per l'esclusione dei beni
stessi dal patrimonio
dell'impresa, con effetto dal periodo
di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2002, mediante il
pagamento
di una imposta sostitutiva dell'imposta sul
reddito delle persone
fisiche, dell'imposta
regionale sulle attivita'
produttive,
dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento
della
differenza tra il valore normale di tali beni ed il
relativo valore
fiscalmente riconosciuto. Per gli
immobili la cui cessione e'
soggetta
all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva
e'
aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul
valore
aggiunto applicabile al valore normale con
l'aliquota propria del
bene.
5. Per gli
immobili, il valore normale e' quello
risultante
dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi
di
imposta alle rendite catastali ovvero a quella
stabilita ai sensi
dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n.
70, convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154,
concernente la
procedura per l'attribuzione della rendita
catastale.
6. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di
cui ai commi
4 e 5 deve versare il 40 per cento dell'imposta
sostitutiva entro il
termine di presentazione della dichiarazione
relativa al periodo di
imposta in corso alla data del 1 gennaio 2001 e
la restante parte in
due rate di pari importo
entro il 16 dicembre 2002 e il 16 marzo
2003, con i criteri di
cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Sull'importo
delle rate successive alla prima sono
dovuti
interessi nella misura
del 3 per cento annuo, da
versare
contestualmente al versamento di ciascuna rata. Per la riscossione,
i
rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste
per
le imposte sui redditi.
7. Le disposizioni
contenute nell'articolo 29 della legge
27
dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 13 della
legge
18 febbraio 1999, n. 28, si applicano anche alle
assegnazioni poste
in essere ed alle trasformazioni
effettuate entro il ((30 novembre
2002)). In tale
caso, tutti i soci devono risultare iscritti nel
libro
dei soci, ove prescritto, alla data del 30 settembre
2001,
ovvero devono essere iscritti entro
trenta giorni dalla data di
entrata in vigore
della presente legge in forza di titolo
di
trasferimento avente data certa anteriore al 1 ottobre 2001.
8. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano,
alle stesse
condizioni e relativamente ai medesimi beni,
anche alle cessioni a
titolo oneroso ai soci aventi i requisiti
di cui al citato comma 7.
In tale caso, ai fini della determinazione
dell'imposta sostitutiva,
il corrispettivo della cessione, se
inferiore al valore normale del
bene, determinato ai
sensi dell'articolo 9 del citato testo unico
delle imposte
sui redditi, o, in alternativa, ai sensi del comma 3
del
citato articolo 29 della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e'
computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
9. Per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati
il
valore del patrimonio netto deve risultare da relazione
giurata di
stima, cui si applica l'articolo 64 del codice di
procedura civile,
redatta da soggetti iscritti all'albo dei dottori
commercialisti, dei
ragionieri e periti commerciali,
nonche' nell'elenco dei revisori
contabili, il valore
periziato e' riferito all'intero patrimonio
sociale
esistente ad una data compresa nei
trenta giorni che
precedono quella in cui
l'assegnazione o la cessione e' stata
deliberata o
realizzata.
10. Le societa' che si avvalgono delle
disposizioni del presente
articolo devono versare il
40 per cento dell'imposta sostitutiva
entro il ((16
dicembre 2002)) e la restante parte in quote di pari
importo entro il 16
febbraio 2003 ed il 16 maggio 2003, con i criteri
di cui al
decreto legislativo 9 luglio 1997, n.
241. Per la
riscossione, i rimborsi
ed il contenzioso si applicano
le
disposizioni previste per le imposte sui redditi.
11. Le
disposizioni previste dagli articoli da 17 a 20 della legge
21
novembre 2000, n. 342, comprese quelle
dell'articolo 18 nei
confronti dei soggetti che hanno
effettuato conferimenti ai sensi
dell'articolo 4 del
decreto legislativo 8 ottobre 1997, n. 358,
possono essere
applicate anche con riferimento ai beni risultanti dal
bilancio
relativo all'esercizio in corso alla data del 31
dicembre
2001. In questo caso, la misura dell'imposta sostitutiva
del 19 per
cento e' ridotta al 12 per cento e quella del 15 per cento e'
ridotta
al 9 per cento. L'imposta sostitutiva deve essere versata in tre
rate
annuali, senza pagamento di interessi, entro il termine di
versamento
del saldo delle imposte sui
redditi, rispettivamente secondo i
seguenti importi:
20 per cento nel 2002, 35 per cento nel 2003 e 45
per cento
nel 2004. L'applicazione dell'imposta sostitutiva dovuta
deve
essere richiesta nella dichiarazione dei redditi relativa
al
corrispondente periodo di imposta.
12. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
da
adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge
23 agosto
1988, n. 400, sono stabilite le modalita' di attuazione del
presente
articolo.
13. Al comma 2 dell'articolo
31 della legge 24 novembre 2000, n.
340, le parole:
"Decorso un anno" sono sostituite dalle seguenti:
"Decorsi
due anni". Con decreto del Ministro dell'economia e
delle
finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge
23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le modalita' per il
pagamento
dell'imposta di bollo di cui al
decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, dovuta sulle domande, le denunce
e gli atti che le
accompagnano, presentate all'ufficio del registro
delle imprese per via
telematica, ai sensi dell'articolo 31, comma 2,
della legge
24 novembre 2000, n. 340, nonche' la nuova
tariffa
dell'imposta di bollo dovuta su tali atti ((prevedendo diverse
misure
per societa' di
capitali, societa' di persone ed
imprese
individuali)).
Art.
4.
(Riserve e fondi in sospensione di imposta)
1. Le riserve e gli altri fondi in sospensione di
imposta, anche
se imputati al capitale sociale o al fondo
di dotazione, esistenti
nel bilancio o rendiconto
dell'esercizio in corso alla data del 31
dicembre 2001, possono
essere soggetti ad imposta sostitutiva delle
imposte sui redditi in misura
pari al 19 per cento.
2. L'imposta sostitutiva
e' liquidata nella dichiarazione dei
redditi relativa
all'esercizio di cui al comma 1 ed e' versata in tre
rate annuali,
entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui
redditi dell'esercizio di cui al medesimo comma 1
e dei due
successivi, rispettivamente nella misura
del 45 per cento per il
primo esercizio, del 35 per cento
per il secondo e del 20 per cento
per il terzo.
Sull'importo delle rate successive alla prima sono
dovuti
gli interessi nella misura del 3 per cento annuo, da
versare
contestualmente a ciascuna rata.
3. Le riserve e gli
altri fondi assoggettati all'imposta di cui al
comma 1 non concorrono a
formare il reddito imponibile dell'impresa;
tuttavia, rilevano, agli
effetti della determinazione dell'ammontare
delle imposte
di cui al comma 4 dell'articolo 105 del testo unico
delle
imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni,
secondo i criteri previsti
per i proventi di cui al numero 1) del
citato comma 4
dell'articolo 105; a tale fine si considera
come
provento non assoggettato a tassazione la quota
pari al 47,22 per
cento di detto reddito.
4.
L'imposta sostitutiva e' indeducibile e puo' essere imputata,
in
tutto o in parte, alle riserve o altri fondi
del bilancio o
rendiconto. Se l'imposta sostitutiva e' imputata al
capitale sociale
o fondo di dotazione, la corrispondente
riduzione e' operata, anche
in deroga all'articolo 2365 del
codice civile, con le modalita' di
cui all'articolo 2445, secondo comma, del
medesimo codice.
5. L'ammontare delle
riserve o fondi assoggettati all'imposta
sostitutiva
di cui al comma 1, con la
relativa denominazione
risultante in bilancio nonche'
gli eventuali utilizzi, deve essere
indicato nella
dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio di
cui al medesimo
comma 1.
6. Per la
liquidazione, l'accertamento, la riscossione,
i
rimborsi, le sanzioni ed il contenzioso si applicano le
disposizioni
previste per le imposte sui redditi.
Art.
5
Rideterminazione dei valori di acquisto
di
partecipazioni non negoziate nei
mercati regolamentati
1. Agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere c) e c-bis),
del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive
modificazioni, per i titoli, le quote o i diritti non
negoziati nei
mercati regolamentati, posseduti alla data del 1
gennaio 2002, puo'
essere assunto, in luogo del costo o valore di
acquisto, il valore a
tale data della frazione
del patrimonio netto della societa',
associazione o
ente, determinato sulla base di una perizia giurata di
stima, cui
si applica l'articolo 64 del codice di procedura civile,
redatta da soggetti
iscritti all'albo dei dottori commercialisti, dei
ragionieri e
periti commerciali, nonche' nell'elenco dei
revisori
contabili, a condizione che il predetto valore sia
assoggettato ad
una imposta sostitutiva delle imposte
sui redditi, secondo quanto
disposto nei commi da 2 a 7.
2.
L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al 4 per
cento
per le partecipazioni
che risultano qualificate, ai
sensi
dell'articolo 81, comma 1, lettera c), del citato testo
unico delle
imposte sui redditi, alla data del 1 gennaio 2002, e
al 2 per cento
per quelle che, alla predetta
data, non risultano qualificate ai
sensi del medesimo
articolo 81, comma 1, lettera c-bis), ed
e'
versata, con le modalita' previste
dal capo III del decreto
legislativo 9 luglio 1997,
n. 241, entro il ((16 dicembre 2002)).
3. L'imposta sostitutiva
puo' essere rateizzata fino ad un massimo
di tre rate
annuali di pari importo, a partire dalla predetta data
del ((16
dicembre 2002)). Sull'importo delle rate successive
alla
prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento
annuo,
da versarsi contestualmente a ciascuna rata.
4.
Il valore periziato e' riferito all'intero patrimonio sociale;
la
perizia, unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della
perizia e al Codice Fiscale della societa' periziata,
nonche' alle
ricevute di versamento dell'imposta sostitutiva, sono
conservati dal
contribuente ed esibiti o trasmessi a richiesta
dell'Amministrazione
finanziaria. In ogni caso la redazione ed il giuramento
della perizia
devono essere effettuati entro il termine del ((16 dicembre
2002)).
5. Se la relazione giurata di stima e' predisposta per
conto della
stessa societa' od ente nel quale la partecipazione e'
posseduta, la
relativa spesa e' deducibile dal reddito d'impresa in
quote costanti
nell'esercizio in cui e' stata sostenuta e nei quattro
successivi. Se
la relazione giurata di stima e' predisposta per conto
di tutti o di
alcuni dei possessori dei titoli, quote
o diritti alla data del 1
gennaio 2002, la relativa spesa e'
portata in aumento del valore di
acquisto della partecipazione in
proporzione al costo effettivamente
sostenuto da ciascuno dei
possessori.
6. L'assunzione del valore di cui ai commi da 1 a 5 quale
valore di
acquisto non consente il realizzo di
minusvalenze utilizzabili ai
sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo
82 del citato testo unico delle
imposte sui redditi.
7.
Per i titoli, le quote o i diritti non negoziati nei
mercati
regolamentati, posseduti alla data del 1 gennaio 2002, per i quali
il
contribuente si e' avvalso della facolta' di
cui al comma 1, gli
intermediari abilitati all'applicazione
dell'imposta sostitutiva a
norma degli articoli 6 e 7 del decreto
legislativo 21 novembre 1997,
n. 461, e successive modificazioni,
tengono conto del nuovo valore,
in luogo di quello del
costo o del valore di acquisto, soltanto se
prima della
realizzazione delle plusvalenze e delle
minusvalenze
ricevono copia della perizia,
unitamente ai dati identificativi
dell'estensore
della perizia stessa e al codice
fiscale della
societa' periziata.
Art. 6.
(Modifica all'articolo 2474 del codice civile)
1. Al secondo comma dell'articolo 2474
del codice civile, come
modificato dall'articolo 4,
comma 2, lettera b), del
decreto
legislativo 24 giugno 1998, n.
213, dopo la parola: "soci" sono
inserite le seguenti: "relative alle
societa' di nuova costituzione".
Art.
7
Rideterminazione dei valori di
acquisto
dei terreni
edificabili e con destinazione agricola
1. Agli effetti della
determinazione delle plusvalenze e
minusvalenze
di cui all'articolo 81, comma 1, lettere a) e b), del
testo
unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del
Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, per i terreni
edificabili e con destinazione agricola
posseduti alla data del 1 gennaio
2002, puo' essere assunto, in luogo
del costo o
valore di acquisto, il valore a tale data determinato
sulla base di una
perizia giurata di stima, cui si applica l'articolo
64 del codice di
procedura civile, redatta da soggetti iscritti agli
albi degli
ingegneri, degli architetti, dei geometri, dei
dottori
agronomi, degli agrotecnici, dei
periti agrari e dei periti
industriali
edili, a condizione che il
predetto valore sia
assoggettato ad una imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi,
secondo quanto disposto nei commi da 2
a 6.
2. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 e' pari al
4 per cento
del valore determinato a norma del
comma 1 ed e' versata, con le
modalita' previste dal
capo III del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, entro il
((16 dicembre 2002)).
3. L'imposta sostitutiva puo' essere
rateizzata fino ad un massimo
di tre rate annuali di pari
importo, a partire dalla predetta data
del ((16 dicembre
2002)). Sull'importo delle rate successive alla
prima sono
dovuti gli interessi nella misura del 3 per cento annuo,
da versarsi
contestualmente a ciascuna rata.
4. La perizia,
unitamente ai dati identificativi dell'estensore
della
perizia e al Codice Fiscale del titolare del bene
periziato,
nonche' alle ricevute di versamento
dell'imposta sostitutiva, e'
conservata dal contribuente
ed esibita o trasmessa a
richiesta
dell'Amministrazione finanziaria. In ogni
caso la redazione ed il
giuramento della perizia devono
essere effettuati entro il termine
del ((16 dicembre 2002)).
5. Il
costo per la relazione giurata di stima e' portato in aumento
del
valore di acquisto del terreno edificabile e con
destinazione
agricola nella misura in cui e' stato effettivamente
sostenuto ed e'
rimasto a carico.
6. La
rideterminazione del valore di acquisto dei
terreni
edificabili e con destinazione agricola
di cui ai commi da 1 a 5
costituisce valore normale
minimo di riferimento ai fini
delle
imposte sui redditi, dell'imposta
di registro e dell'imposta
ipotecaria e catastale.
Art. 8.
(Soppressione dell'imposta comunale sull'incremento di
valore
degli
immobili)
1. L'imposta comunale sull'incremento di valore degli
immobili di
cui al decreto del Presidente della Repubblica
26 ottobre 1972, n.
643, non e' dovuta per i presupposti
che si verificano a decorrere
dal 1 gennaio 2002.
2. Per gli immobili assoggettati
all'imposta straordinaria
sull'incremento di valore degli
immobili di cui ai decreto-legge 13
settembre 1991, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18
novembre 1991, n. 363, e'
escluso l'obbligo della dichiarazione di
cui all'articolo
18 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre
1972, n. 643, se il valore finale alla data del 31
ottobre
1991 e' stato dichiarato in
misura non inferiore a quella che
risultava
applicando all'ammontare della rendita catastale,
anche
presunta, i moltiplicatori previsti
dall'articolo 1, comma 8, del
citato decreto-legge n. 299 del 1991, e se non
e' dovuta imposta.
Art. 9
Ulteriori effetti di
precedenti disposizioni fiscali
1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di
recupero
del patrimonio edilizio di cui all'articolo 1 della legge 27
dicembre
1997, n. 449, e successive
modificazioni, compete, per le spese
sostenute nell'anno
2002, per una quota pari al 36 per cento degli
importi
rimasti a carico del contribuente, da ripartire in
dieci
quote annuali di pari importo. Nel caso
in cui gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio realizzati nel 2002
consistano nella
mera prosecuzione di interventi iniziati successivamente al
1 gennaio
1998, ai fin del computo del limite massimo
delle spese ammesse a
fruire della detrazione, si tiene conto
anche delle spese sostenute
negli stessi anni.
2. A
decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente
legge, l'incentivo fiscale previsto dall'articolo
1 della legge 27
dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni, si applica anche
nel caso di interventi di
restauro e risanamento conservativo e di
ristrutturazione
edilizia di cui all'articolo 31, primo
comma,
lettere c) e d), della legge 5
agosto 1978, n. 457, riguardanti
interi fabbricati, eseguiti entro il
((31 dicembre 2004)) da imprese
di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da
cooperative
edilizie, che provvedano alla successiva alienazione
o assegnazione
dell'immobile entro il ((30
giugno 2005)). In questo caso, la
detrazione
dall'IRPEF relativa ai lavori di recupero eseguiti spetta
al
successivo acquirente o assegnatario delle
singole unita'
immobiliari, in ragione di un'((aliquota del 41
per cento del valore
degli interventi eseguiti, che compete in misura pari al
25 per cento
del prezzo dell'unita' immobiliare risultante
nell'atto pubblico di
compravendita o di assegnazione e, comunque,
entro l'importo massimo
di 60.000 euro)).
3. All'alinea
del comma 1 dell'articolo 7 della legge 23 dicembre
1999, n.
488, e successive modificazioni, le parole: "31 dicembre
2001"
sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2002".
4.
All'articolo 30, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
le
parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite dalle seguenti:
"31
dicembre 2002".
5. All'articolo 50 del testo
unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, dopo il comma 8, e' aggiunto il
seguente:
"8-bis. In deroga al principio della
determinazione analitica del
reddito, la base
imponibile per i rapporti di cooperazione
dei
volontari e dei cooperanti e' determinata sulla
base dei compensi
convenzionali fissati annualmente
con decreto del Ministero degli
affari esteri di
concerto con il Ministero del lavoro e
delle
politiche sociali, indipendentemente dalla durata temporale
e dalla
natura del contratto purche'
stipulato da organizzazione non
governativa riconosciuta
idonea ai sensi dell'articolo 28 della legge
26 febbraio 1987, n.
49".
6. Ai fini dell'adozione urgente di misure di tutela
ambientale e
di difesa del territorio e
del suolo dai rischi di
dissesto
geologico, per l'anno 2002
possono essere adottate misure
di
manutenzione e
salvaguardia dei boschi con
applicazione
dell'incentivo previsto dall'articolo 1 della legge 27 dicembre
1997,
n. 449, e successive modificazioni,
e facolta' di fruizione, a
scelta, in cinque ovvero in
dieci quote annuali di pari importo. Con
decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, previsto ai sensi
dell'articolo 1, comma 3,
della citata legge n. 449 del 1997, sono
stabilite le modalita' di
attuazione delle disposizioni del presente
comma. (9)
7.
All'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 15
dicembre
1997, n. 446, le parole: "nella misura del 2,5" sono sostituite
dalle
seguenti; "nella misura dell'1,9".
8.
All'articolo 11 del decreto legislativo 2 settembre 1997,
n.
313, concernente il regime speciale per i produttori agricoli,
come
modificato dall'articolo 31 della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al
comma 5, le parole: "Per gli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "Per gli anni dal 1998 al 2002" e
le
parole: "negli anni 1998, 1999, 2000 e 2001" sono sostituite
dalle
seguenti: "negli anni dal 1998 al 2002";
b) al
comma 5-bis, le parole: "a decorrere dal 1 gennaio 2002"
sono
sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 1 gennaio
2003".
9. Con decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali,
da emanare entro il 28 febbraio 2002, sono
rideterminati, al fine di
tenere conto della riduzione dei consumi realizzati
e in modo tale da
conseguire risparmi non inferiori agli oneri
recati dall'attuazione
delle disposizioni di cui
al comma 8, i quantitativi medi dei
prodotti
petroliferi per ettaro e per tipo di coltivazione, di cui al
decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali 24 febbraio
2000, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 4 marzo 2000.
10.
All'articolo 34, comma 8, del decreto del Presidente
della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola: "consorzi",
sono
aggiunte le seguenti: "nonche' alle societa' consortili e agli
altri
organismi associativi indicati al comma 2, lettera c)".
11. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, da
pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabilite le
nuove tariffe
d'estimo conseguenti all'attuazione delle decisioni delle
commissioni
censuarie provinciali e della commissione censuaria
centrale, ovvero
per tenere conto delle
variazioni delle tariffe in altro
modo
determinatesi. I competenti uffici dell'Amministrazione
finanziaria
provvedono all'inserimento negli atti catastali delle
nuove rendite
entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore delle nuove
tariffe.
12. Per i periodi di
imposta 2001 e 2002 non si applicano sanzioni
e interessi
nei confronti dei contribuenti che indicano
nella
dichiarazione dei redditi ricavi o
compensi non annotati nelle
scritture
contabili per adeguarli
a quelli derivanti
dall'applicazione
degli studi di settore di cui all'articolo 62-bis
del
decreto-legge 30 agosto 1993, n.
331, convertito, con
modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993,
n. 427.
13. Per i periodi di imposta di cui al comma 12
l'adeguamento alle
risultanze derivanti dall'applicazione
degli studi di settore puo'
essere operato, ai fini
dell'imposta sul valore aggiunto, senza
applicazione di
sanzioni e interessi effettuando il versamento della
relativa
imposta entro il termine
di presentazione della
dichiarazione dei redditi.
14. All'articolo 16, comma 1, lettera e), della legge 23
dicembre
1999, n. 488, dopo le parole: "negozi ed assimilati",
sono inserite
le seguenti: " , ad
esclusione delle imprese che
esercitano
l'attivita' di riparazione o commercializzazione di
apparecchiature
di ricezione radiotelevisiva".
15.
All'articolo 1 della legge 18 ottobre
2001, n. 383, e
successive modificazioni, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 4 le
parole: "28 febbraio 2002", ovunque
ricorrano, sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, all'alinea, le
parole: "Per il periodo di imposta in
corso alla data di
presentazione della dichiarazione di emersione
di cui al comma
1" sono sostituite dalle seguenti: "Per il periodo
di
imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente
legge"; le parole: "la medesima dichiarazione" sono
sostituite
dalle seguenti: "la dichiarazione di
emersione";
c) al comma 2, lettera a), il
primo periodo e' sostituito dai
seguenti:
"gli imprenditori che, con la dichiarazione di cui
al
comma 1, si
impegnano nel programma di
emersione e,
conseguentemente, incrementano
il reddito imponibile dichiarato
rispetto a quello
relativo al periodo d'imposta precedente, hanno
diritto,
fino a concorrenza del triplo del costo del lavoro
che
hanno fatto emergere con
la dichiarazione, all'applicazione
sull'incremento stesso di un'imposta sostitutiva dell'imposta
sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) e
dell'imposta sul reddito
delle persone giuridiche (IRPEG), con
tassazione separata rispetto
al rimanente
imponibile, dovuta in ragione di un'aliquota del 10
per cento
per il primo periodo di imposta, del 15 per cento per il
secondo periodo di imposta e del 20 per cento per U terzo
periodo
di imposta. L'imposta regionale sulle attivita'
produttive (IRAP)
non e' dovuta fino
a concorrenza dell'incremento del reddito
imponibile
dichiarato";
d) il comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
"2-bis. La contribuzione e l'imposta sostitutiva dovute
per il
primo periodo d'imposta, previste,
rispettivamente, alle lettere
a) e b) del comma 2, sono
versate in un'unica soluzione, entro il
termine di
presentazione della dichiarazione di emersione, ovvero
in
ventiquattro rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a
partire dal predetto termine";
e) dopo il comma 2-bis e' inserito il
seguente:
"2-ter. Per il periodo d'imposta in corso alla
data di entrata in
vigore della presente legge, non si applicano
le sanzioni previste
ai fini dell'imposta sul valore
aggiunto (IVA) per le violazioni
concernenti
gli obblighi di documentazione,
registrazione,
dichiarazione di inizio attivita', e
non sono dovuti interessi a
condizione che il versamento
dell'imposta sia effettuato entro il
termine
previsto per il versamento
dovuto in base alla
dichiarazione
annuale dell'IVA. Per il medesimo periodo non
si
applicano le sanzioni previste
per le analoghe violazioni in
materia di
imposte sui redditi e di imposta regionale
sulle
attivita' produttive
ne' quelle previste per
l'omessa
effettuazione delle ritenute e dei relativi versamenti
dovuti fino
alla data di presentazione della dichiarazione di
emersione";
f) al comma 7, le parole: "1
gennaio 2002" sono sostituite dalle
seguenti: "1 settembre,
2002".
16. All'articolo 76, comma 7-ter, del testo unico delle imposte
sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,
il primo periodo e' sostituito dal seguente:
"Le disposizioni
di cui al comma 7-bis non si applicano quando le
imprese
residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere
svolgono
prevalentemente un'attivita' commerciale effettiva, ovvero
che
le operazioni poste in essere rispondono
ad un effettivo
interesse economico e che le stesse hanno avuto
concreta esecuzione".
17. Fino alla data di entrata in vigore del
primo decreto di cui al
comma 7-bis dell'articolo 76
del testo unico delle imposte sui
redditi, di
cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, emanato successivamente alla
data di entrata
in vigore della presente
legge, continuano ad applicarsi le
disposizioni
del decreto del Ministro delle finanze 24 aprile 1992,
pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 104 del 6 maggio 1992.
18.
All'articolo 82 della legge 21 novembre 2000, n. 342,
sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1,
dopo la parola: "spettacoli" sono inserite
le
seguenti: "e i tributi connessi"; le parole: "31 luglio 2000"
sono
sostituite dalle seguenti: "30
novembre 2001" e le parole: "31
gennaio 2001" sono sostituite
dalle seguenti: "30 giugno 2002";
b) al comma 2, le
parole: "31 gennaio 2001" sono sostituite dalle
seguenti:
"30 giugno 2002", ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: "I contribuenti possono effettuare il versamento in
tre
rate di pari importo: la prima entro il 30 giugno 2002, la
seconda
entro il 30 settembre 2002 e la terza entro il 16
dicembre 2002";
c) al comma 5, le parole: "15 febbraio
2001" sono sostituite dalle
seguenti: "30 giugno 2003", e
sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: "entro
sessanta giorni dalla data del ricevimento della
richiesta da parte degli uffici
competenti; al versamento
integrativo si
applicano gli interessi in misura pari al tasso
legale".
19. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del
decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e
successive
modificazioni, si applicano anche alle associazioni pro
loco.
20. All'articolo 145, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n.
388, dopo le parole: "per l'anno
2001" sono inserite le seguenti:
"nonche' di 6 milioni di euro per l'anno
2002".
21. All'articolo 54, comma 4, primo periodo, del testo
unico delle
imposte sui redditi, di cui
al decreto del Presidente della
Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "tre anni" sono
inserite
le seguenti: "o ad un anno per
le societa' sportive
professionistiche". Le
disposizioni previste dal presente comma si
applicano a
decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del
31 dicembre
2001.
22. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
23. All'articolo 3, comma 2, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
concernente disposizioni fiscali in
materia di lavoro dipendente
prestato all'estero in
zone di frontiera, le parole: "Per l'anno
2001" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2001 e 2002".
24. Per il
completamento del programma relativo alla costituzione
dell'Anagrafe
dei beni immobiliari di cui all'articolo 78, comma 32,
della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002 e' consentita
la
prosecuzione degli interventi previsti dalla citata disposizione.
Ai
relativi oneri, pari a 41.316.552 euro
per l'anno 2002, si
provvede mediante quota
parte delle maggiori entrate
derivanti
dall'attuazione del presente
comma.
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AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002,
n. 289 ha disposto (con l'art. 19, comma 3)
che il beneficio fiscale di
cui al comma 6 del presente articolo, e'
prorogato fino al
31 dicembre 2003 fino all'importo complessivo di
100.000 euro
di spese, per le esigenze di tutela ambientale e
di
difesa del territorio e
del suolo dai rischi da
dissesto
idrogeologico.
Art. 10
Modificazioni all'imposta
sulle insegne di esercizio
1. Al capo I del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507,
recante disposizioni in materia di imposta comunale
sulla pubblicita'
e di diritto sulle pubbliche affissioni, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3, il comma 5 e'
sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo
3 della legge 27 luglio 2000, n. 212,
le tariffe
dell'imposta sulla pubblicita' e del diritto
sulle
pubbliche affissioni sono
deliberate entro il 31 marzo di ogni
anno e si applicano a
decorrere dal 1 gennaio del medesimo anno.
In caso
di mancata adozione della deliberazione, si
intendono
prorogate di anno in anno";
b) all'articolo 4,
comma 1, concernente la facolta' di determinazione
delle
tariffe da parte dei comuni, sono soppresse le
seguenti
parole: "delle prime tre classi";
((b-bis)
all'articolo 13, dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
4-bis. "L'imposta non e' dovuta altresi' per l'indicazione,
sui
veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e
dell'indirizzo
dell'impresa che effettua
l'attivita' di trasporto, anche per
conto
terzi, limitatamente alla sola superficie utile occupata da
tali
indicazioni"));
c) all'articolo 17, dopo il comma 1, e' aggiunto il
seguente:
"1-bis. L'imposta non e'
dovuta per le insegne di esercizio di
attivita'
commerciali e di produzione di beni o
servizi che
contraddistinguono la sede
ove si svolge l'attivita' cui si
riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
I
comuni, con regolamento adottato ai
sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, possono prevedere
l'esenzione
dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio
anche di superficie complessiva superiore al
limite di cui al
periodo precedente";
d) all'articolo 24,
dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente:
"5-bis. I
comuni, ai fini dell'azione di contrasto del fenomeno
dell'installazione di impianti pubblicitari e dell'esposizione
di
mezzi pubblicitari abusivi,
adottano un piano specifico di
repressione dell'abusivismo, di recupero e riqualificazione
con
interventi di arredo
urbano, e disciplinano nel proprio
regolamento misure di definizione bonaria di
accertamenti e
contenziosi in materia di
imposta di pubblicita', che tendano a
favorire
l'emersione volontaria dell'abusivismo anche attraverso
l'applicazione di sanzioni ridotte o sostituite da prescrizioni
di
recupero e riqualificazione a carico dei responsabili. A tal
fine,
il funzionario responsabile e i concessionari di cui
all'articolo
11, rispettivamente commi 1
e 3, possono utilizzare, previa
convenzione non onerosa, le banche dati in titolarita' o
gestione
di soggetti pubblici o loro concessionari utili
agli accertamenti
incrociati per assicurare tempestivita'
ed efficienza dell'azione
di contrasto
ai fenomeni abusivi. I concessionari di
cui
all'articolo 11, comma 3, sono tenuti, a
richiesta del comune e
previa integrazione
contrattuale, a fornire assistenza alla
formazione e redazione del piano ed a svolgere le
conseguenti
attivita' di servizi e
forniture, anche di arredo urbano. Gli
accertamenti
non definitivi e i procedimenti contenziosi pendenti
concernenti violazioni in materia di imposta
di pubblicita'
commesse fino al 30 settembre
2001, ai sensi di quanto stabilito
dall'articolo 145, commi 55 e
56, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, possono
essere definiti bonariamente ai sensi del presente
comma".
2. I comuni che abbiano in
corso di esecuzione rapporti di
concessione
del servizio di accertamento
e di riscossione
dell'imposta comunale sulla pubblicita' e dei
diritti sulle pubbliche
affissioni possono avvalersi, previa
rinegoziazione dei contratti in
essere, dei titolari dei medesimi
rapporti anche per la riscossione
di altre entrate comunali e per le
relative attivita' propedeutiche,
connesse o complementari.
3. Le minori entrate derivanti dall'attuazione
((dell'art. 13,
comma 4-bis, e)) dell'articolo 17, comma
1-bis, primo periodo, del
decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, ((introdotti)) dal
comma 1
del presente articolo, ragguagliate per ciascun
comune
all'entita' riscossa
nell'esercizio 2001, sono
integralmente
rimborsate al comune dallo Stato secondo modalita'
da stabilire con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con
il Ministro
dell'interno. I trasferimenti
aggiuntivi cosi'
determinati non sono soggetti
a riduzione per effetto di altre
disposizioni di
legge.
4. In relazione alle competenze attribuite alle
regioni a statuto
speciale e alle province autonome di Trento e
di Bolzano in materia
di finanza locale, i trasferimenti
erariali di cui al comma 3 sono
disposti a favore dei
citati enti, che provvedono all'attribuzione
delle quote
dovute ai comuni compresi nei rispettivi territori nel
rispetto dello
statuto speciale e delle norme di attuazione.
5. Al decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 52, il comma 7 e' abrogato;
b)
all'articolo 62, comma 2, lettera d), sono aggiunte, in fine,
le
seguenti parole: "in
modo che detta tariffa, comprensiva
dell'eventuale uso di aree comunali, non ecceda di oltre il 25
per
cento le tariffe stabilite ai sensi
del decreto legislativo 15
novembre 1993, n. 507, per l'imposta
comunale sulla pubblicita' in
relazione
all'esposizione di cui alla lettera a) e
deliberate
dall'amministrazione comunale
nell'anno solare antecedente
l'adozione della delibera di sostituzione dell'imposta
comunale
sulla pubblicita' con il canone".
Art. 11
Modifiche al decreto legislativo 17
maggio 1999, n.
153,
in materia di fondazioni
1. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio
1999,
n. 153, dopo la lettera c) e' inserita la seguente:
"c-bis)
"Settori ammessi": 1) famiglia e valori connessi; crescita e
formazione
giovanile; educazione, istruzione e formazione,
incluso
l'acquisto di prodotti editoriali per
la scuola; volontariato,
filantropia e
beneficenza; religione e sviluppo
spirituale;
assistenza agli anziani; diritti
civili; 2) prevenzione della
criminalita' e sicurezza
pubblica; sicurezza alimentare e agricoltura
di qualita'; sviluppo
locale ed edilizia popolare locale; protezione
dei
consumatori; protezione civile; salute
pubblica, medicina
preventiva e riabilitativa; attivita' sportiva
prevenzione e recupero
delle tossicodipendenze; patologia e disturbi
psichici e mentali; 3)
ricerca scientifica e tecnologica; protezione e
qualita' ambientale;
4) arte, attivita' e beni
culturali. I settori indicati possono
essere modificati
con regolamento dell'Autorita' di vigilanza
da
emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge 23 agosto
1988, n. 400;". ((14))
2. All'articolo 1, comma 1,
del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la lettera d) e' sostituita
dalla seguente:
"d) "Settori rilevanti": i settori
ammessi scelti, ogni tre anni,
dalla fondazione, in numero non superiore a
tre;".
3. All'articolo 2 del decreto legislativo 17 maggio
1999, n. 153,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2.
Le fondazioni, in rapporto prevalente con
il territorio,
indirizzano la propria attivita' esclusivamente nei
settori ammessi e
operano in via prevalente
nei settori rilevanti, assicurando,
singolarmente
e nel loro insieme, l'equilibrata destinazione delle
risorse e
dando preferenza ai settori a maggiore rilevanza sociale".
4.
All'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, la
lettera c) e' sostituita dalla seguente:
"c)
previsione, nell'ambito dell'organo di
indirizzo, di una
prevalente e qualificata
rappresentanza degli enti, diversi dallo
Stato,
di cui all'articolo 114 della
Costituzione, idonea a
rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli articoli
117 e 118 della Costituzione,
fermo restando quanto stabilito per le
fondazioni di
origine associativa dalla lettera d),
nonche'
dell'apporto di personalita' che per professionalita',
competenza ed
esperienza, in particolare nei settori
cui e' rivolta l'attivita'
della fondazione, possano efficacemente
contribuire al perseguimento
dei fini istituzionali,
fissando un numero di componenti idoneo ad
assicurare l'efficace
esercizio dei relativi compiti e prevedendo
modalita'
di designazione e di nomina
dirette a consentire
un'equilibrata, e comunque
non maggioritaria, rappresentanza di
ciascuno
dei singoli soggetti che partecipano alla
formazione
dell'organo. Salvo quanto previsto al periodo precedente, i
soggetti
ai quali e' attribuito il potere di designare componenti
dell'organo
di indirizzo e i componenti stessi degli organi delle
fondazioni non
devono essere portatori di interessi riferibili ai
destinatari degli
interventi delle fondazioni;". ((14))
5.
All'articolo 4, comma 1, lettera d), ultimo periodo, del decreto
legislativo
17 maggio 1999, n. 153, le parole da: ", unitamente" fino
a: "comma 6," sono
soppresse.
6. All'articolo 4, comma 1, lettera g), del decreto
legislativo 17
maggio 1999, n. 153, dopo la parola: "onorabilita'," sono
inserite le
seguenti: "intesi come requisiti di esperienza e di
idoneita' etica
confacenti ad un ente senza scopo di lucro,".
7. All'articolo 4 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153,
il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I soggetti che
svolgono funzioni di indirizzo, amministrazione,
direzione o
controllo presso le fondazioni non possono
ricoprire
funzioni di amministrazione, direzione o controllo presso la
Societa'
bancaria conferitaria o altre societa' operanti nel settore
bancario,
finanziario o assicurativo, ad eccezione di quelle, non
operanti nei
confronti del pubblico,
di limitato rilievo economico
o
patrimoniale".
8. All'articolo 4, comma 5, del decreto
legislativo 17 maggio 1999,
n. 153, il primo periodo e' soppresso.
9. All'articolo 5, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
"ed e' gestito in modo coerente con la natura delle
fondazioni quali
enti senza scopo di lucro che operano secondo principi di
trasparenza
e moralita'".
10. All'articolo 6 del decreto
legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma 5 e' aggiunto il
seguente:
"5-bis. Una societa' bancaria o
capogruppo bancario si considera
controllata da
una fondazione anche quando il
controllo e'
riconducibile, direttamente o indirettamente,
a piu' fondazioni, in
qualunque modo o comunque sia esso
determinato".
11. All'articolo 7, comma 1, primo periodo, del decreto
legislativo
17 maggio 1999, n. 153, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole:
"assicurando il collegamento
funzionale con le loro finalita'
istituzionali ed in
particolare con lo sviluppo del territorio".
12.
All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio
1999, n. 153, il secondo periodo e' soppresso.
13.
All'articolo 25 del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153,
dopo il comma
1 sono inseriti i seguenti:
"1-bis. Al fine del
rispetto di quanto previsto nel comma 1, la
partecipazione
nella Societa' bancaria conferitaria puo'
essere
affidata ad una societa' di gestione del risparmio che la gestisce
in
nome proprio secondo criteri di professionalita' e indipendenza e
che
e' scelta nel rispetto di procedure
competitive; resta salva la
possibilita' per
la fondazione di dare indicazioni
per le
deliberazioni dell'assemblea
straordinaria nei casi
previsti
dall'articolo 2365 del codice civile.
La dismissione e' comunque
realizzata non oltre il terzo anno
successivo alla scadenza indicata
al primo periodo del comma 1.
1-ter. Il Ministro dell'economia e delle
finanze e la Banca
d'Italia esercitano i poteri ad essi
attribuiti dal testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di
cui al decreto legislativo
1 settembre 1993, n. 385,
e dal testo unico delle disposizioni in
materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n.
58".
14. L'Autorita' di vigilanza detta, con regolamento
da emanare ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400,
le disposizioni attuative delle
norme introdotte dal presente
articolo, anche al fine
di coordinarle con le disposizioni di cui al
decreto legislativo 17
maggio 1999, n. 153. Le fondazioni adeguano i
propri statuti alle
disposizioni del presente articolo entro novanta
giorni
dall'emanazione delle disposizioni della
Autorita' di
vigilanza. Fatti salvi gli interventi necessari a
fini di stabilita'
bancaria, fino alla ricostituzione
degli organi, conseguentemente
alle modifiche statutarie di cui al presente
comma, le fondazioni, in
assenza di espressa
autorizzazione dell'Autorita' di vigilanza,
limitano
la propria attivita' all'ordinaria amministrazione,
nella
quale e' compresa l'esecuzione dei
progetti di erogazione gia'
approvati.
15.
In apposito allegato alla
Relazione previsionale e
programmatica il
Ministro dell'economia e delle finanze
espone
l'ammontare delle risorse complessivamente attivate
nei settori di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 17
maggio 1999,
n. 153. Di tali risorse si tiene conto nella
rideterminazione degli
stanziamenti da iscrivere nei
fondi di cui all'articolo 46 della
presente
legge.
--------------
AGGIORNAMENTO (14)
La Corte
Costituzionale, con sentenza 24-29 settembre 2003, n. 301
(in G.U. 1a s.s.
8/10/2003, n. 40) ha dichiarato:
- l'illegittimita' costituzionale del
comma 1 del presente articolo
"limitatamente alle
parole "i settori indicati possono
essere
modificati con regolamento dell'Autorita' di vigilanza da
emanare ai
sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400"."
- l'illegittimita' costituzionale del comma 4 del presente
articolo
nella parte in cui prevede
nella composizione dell'organo di
indirizzo
"una prevalente e qualificata rappresentanza degli
enti,
diversi dallo Stato, di cui all'articolo
114 della Costituzione,
idonea a rifletterne le competenze nei
settori ammessi in base agli
articoli 117 e 118 della
Costituzione", anziche' "una prevalente e
qualificata rappresentanza degli
enti, pubblici e privati, espressivi
delle realta' locali."
Art. 12.
(Interventi per l'ulteriore potenziamento della giustizia
tributaria)
1. Al decreto legislativo 31
dicembre 1992, n. 545, recante
disposizioni
sull'ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria,
e successive modificazioni, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 11, che disciplina la
durata dell'incarico dei
componenti delle
commissioni tributarie:
1) al comma 1, le parole: "di
cui alla tabella F" sono sostituite
dalle seguenti: "di cui alle
tabelle E ed F";
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
"3. I componenti delle commissioni tributanrie provinciali
possono
essere nominati, dopo cinque anni di attivita' nelle stesse, in
posti
vacanti nelle commissioni tributarie regionali, anche in deroga
alla
previsione di cui
all'articolo 5, con precedenza su
altri
disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E
ed
F ed a parita' di punteggio secondo la maggiore anzianita' di
eta'";
b) dopo l'articolo 44-bis, e' inserito il
seguente:
"Art. 44-ter. - (Modifica
delle tabelle)." - 1. I criteri di
valutazione e
i punteggi di cui alle tabelle E ed F allegate
al
presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio
di
presidenza della giustizia tributaria, con
decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze".
2. Al decreto legislativo 31 dicembre
1992, n. 546, recante
disposizioni sul processo tributario, l'articolo
2, concernente
l'oggetto della
giurisdizione tributaria, e' sostituito
dal
seguente:
"Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione
tributaria). - 1.
Appartengono alla giurisdizione
tributaria tutte le controversie
aventi ad oggetto i
tributi di ogni genere e specie, compresi quelli
regionali,
provinciali e comunali e il contributo per il
Servizio
sanitario nazionale, nonche' le
sovrimposte e le addizionali, le
sanzioni amministrative,
comunque irrogate da uffici finanziari, gli
interessi
e ogni altro accessorio.
Restano escluse dalla
giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli
atti della
esecuzione forzata tributaria successivi alla
notifica
della cartella di pagamento e,
ove previsto, dell'avviso di cui
all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica
29
settembre 1973, n. 602, per le quali
continuano ad applicarsi le
disposizioni del medesimo decreto del Presidente
della Repubblica.
2. Appartengono
altresi' alla giurisdizione tributaria
le
controversie promosse
dai singoli possessori
concernenti
l'intestazione, la delimitazione,
la figura, l'estensione, il
classamento
dei terreni e la ripartizione
dell'estimo fra i
compossessori a titolo
di promiscuita' di una stessa particella,
nonche' le
controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle
singole unita' immobiliari urbane e
l'attribuzione della
rendita catastale.
3. Il giudice
tributario risolve in via incidentale ogni questione
da cui
dipende la decisione delle controversie rientranti
nella
propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia
di
querela di falso e sullo stato o la capacita' delle persone,
diversa
dalla capacita' di stare in giudizio".
Art. 13
Riduzione delle aliquote delle accise sui prodotti
petroliferi
1. Il regime agevolato previsto dall'articolo 7, comma
1-ter, del
decreto-legge 30 dicembre
1991, n. 417, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n.
66, concernente il
gasolio destinato al fabbisogno
della provincia di Trieste e dei
comuni della
provincia di Udine, gia' individuati dal decreto
del
Ministro delle finanze 30 luglio 1993,
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 227 del 27 settembre
1993, e' ripristinato per l'anno
2002. Il quantitativo
e' stabilito in litri 23 milioni per
la
provincia di Trieste ed in litri
5 milioni per i comuni della
provincia di Udine. Il costo
complessivo e' fissato in 12 milioni di
euro.
2. In
attesa della revisione organica del regime tributario
dei
prodotti energetici, per gli anni 2002 e
2003, i benefici di cui
all'articolo 8, comma 10, lettera c),
della legge 23 dicembre 1998,
n. 448, come sostituita dal comma 4
dell'articolo 12 della legge 23
dicembre 1999, n. 488,
relativamente ai comuni ricadenti nella zona
climatica E,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26
agosto
1993, n. 412, sono concessi alle frazioni parzialmente
non
metanizzate limitatamente alle
parti di territorio comunale
individuate
da apposita delibera del consiglio comunale, ancorche'
nella
stessa frazione sia ubicata la sede municipale. ((16))
3.
Per l'anno 2002 il gasolio utilizzato nelle coltivazioni
sotto
serra e' esente da accisa. Per
le modalita' di erogazione del
beneficio si applicano
le disposizioni contenute nel regolamento di
cui al decreto del
Ministro delle finanze 11 dicembre 2000, n. 375,
adottato ai
sensi dell'articolo 1, comma 4, del decreto-legge
15
febbraio 2000, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14
aprile 2000, n. 92. I relativi oneri sono a carico
dell'istituto di
servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA), a valere sulle
proprie disponibilita' di
bilancio, che vi fa fronte
mediante
versamento all'entrata del bilancio dello Stato, previo
accertamento
da parte dell'Amministrazione
finanziaria.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 24
dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2, comma 13)
che le
disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo
sono
prorogate fino al 31 dicembre 2004.
Art. 14
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 2
FEBBRAIO 2007, N. 26))
Art. 15.
(Disposizioni
per il settore dell'autotrasporto)
1. Per gli interventi previsti
dall'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 28
dicembre 1998, n. 451,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 26
febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45, comma 1, lettera
c), della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e'
autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore
spesa di
10.329.138 euro in aggiunta a quella disposta
dall'articolo 2, comma
2, del decreto-legge 22
giugno 2000, n. 167, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 10 agosto 2000, n. 229.
2. Il comma 10-bis dell'articolo 67 del testo unico delle
imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, in materia di
ammortamento dei beni materiali, e'
sostituito dal seguente:
"10-bis. Le quote
di ammortamento, i canoni di locazione anche
finanziaria o
di noleggio e le spese di impiego e
manutenzione
relativi ad apparecchiature terminali
per il servizio radiomobile
pubblico terrestre di
comunicazione soggette alla tassa sulle
concessioni
governative di cui all'articolo 21 della tariffa allegata
al
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
641,
come sostituita dal decreto del Ministro delle finanze
28 dicembre
1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 303 del 30 dicembre
1995, sono deducibili
nella misura del 50 per cento. La percentuale
di cui al
precedente periodo e' elevata al 100 per cento per gli
oneri
relativi ad impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per
il
trasporto di merci da
parte delle imprese di autotrasporto
limitatamente ad
un solo impianto per ciascun veicolo".
3. La
lettera g) del comma 1 dell'articolo 19-bis 1 del decreto
del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia
di
esclusione o riduzione della detrazione dell'IVA per alcuni beni e
servizi,
e' sostituita dalla seguente:
"g)
l'imposta relativa all'acquisto, all'importazione,
alle
prestazioni di servizi di cui al
terzo comma dell'articolo 16,
nonche' alle spese di
gestione, di apparecchiature terminali per il
servizio
radiomobile pubblico terrestre di comunicazioni
soggette
alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21
della
tariffa allegata al decreto del
Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 641, come
sostituita dal decreto del Ministro delle
finanze 28 dicembre 1995,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303
del 30 dicembre
1995, e' ammessa in detrazione nella misura del 50
per cento;
la predetta limitazione non si applica agli impianti di
telefonia
dei veicoli utilizzati per il trasporto di merci da parte
delle
imprese di autotrasporto limitatamente ad un solo impianto per
ciascun
veicolo".
4. Per gli interventi
previsti dall'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge
28 dicembre 1998, n.
451, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 26 febbraio 1999, n. 40, come prorogati
dall'articolo 45,
comma 1, lettera b), della Legge 23 dicembre 1999,
n. 488,
e' autorizzata per l'anno 2002 un'ulteriore
spesa di
11.362.051,78 euro, in aggiunta a quella
disposta dall'articolo 2,
comma 2, del decreto-legge 22
giugno 2000, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 agosto
2000, n. 229.
TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA
Art.
16
Rinnovi contrattuali
1. Ai fini di quanto disposto
dall'articolo 48, comma 1, del
decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, per il biennio 2002-2003
gli oneri posti
a carico del bilancio statale derivanti
dalla
contrattazione collettiva nazionale, ivi
comprese le risorse da
destinare alla
contrattazione integrativa, comportanti
ulteriori
incrementi nel limite massimo dello 0,5 per cento ((dall'anno
2003)),
sono quantificati, complessivamente, in 1.240,48 milioni di
euro per
l'anno 2002 ed in 2.299,85 milioni di euro per
ciascuno degli anni
2003 e 2004. Tali risorse sono
ripartite ai sensi dell'articolo 48
del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, fermo restando che
quanto disposto
dall'articolo 24, comma 3, del citato
decreto
legislativo si applica a decorrere dalla data di
definizione della
contrattazione integrativa. Fino a
tale data i compensi di cui al
medesimo articolo 24, comma
3, restano attribuiti ai dirigenti cui
gli incarichi sono
conferiti. Restano a carico delle risorse dei
fondi
unici di amministrazione, e comunque di quelle destinate
alla
contrattazione integrativa, gli
oneri relativi ai passaggi
all'interno
delle aree in attuazione del nuovo
ordinamento del
personale. ((9))
2. Le somme occorrenti per
corrispondere i miglioramenti economici
al rimanente
personale statale in regime di diritto pubblico
sono
determinate in 454,08 milioni di euro per l'anno
2002 e in 843,67
milioni di euro per ciascuno degli anni
2003 e 2004, con specifica
destinazione, rispettivamente,
di 422,46 milioni di euro e 784,92
milioni di euro per il
personale delle Forze armate e delle Forze di
polizia di
cui al decreto Legislativo 12 maggio 1995, n. 195,
e
successive modificazioni. ((9))
3. Per la prosecuzione delle
iniziative dirette alla valorizzazione
professionale del
personale docente della scuola, ed in aggiunta a
quanto
previsto dal comma 1, l'apposito fondo costituito ai
sensi
dell'articolo 50, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n.
388, da
utilizzare in sede di contrattazione integrativa, e'
incrementato di
108,46 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002. Il
predetto fondo
e' incrementato, per l'anno
2003, di 381,35 milioni di euro e, a
decorrere dall'anno
2004, della somma complessiva di 726,75 milioni
di euro,
subordinatamente al conseguimento delle economie derivanti
dal
processo attuativo delle disposizioni contenute nei commi 1 e
4
dell'articolo 22 della presente legge. Eventuali economie di
spesa,
da verificarsi annualmente,
derivanti dalla riduzione
della
consistenza numerica del
personale amministrativo, tecnico e
ausiliario,
non conseguenti a terziarizzazione del servizio,
sono
destinate ad incrementare le risorse per il
trattamento accessorio
del medesimo personale. Un'ulteriore somma di 35
milioni di euro per
l'anno 2002 e' destinata, secondo i
criteri e le modalita' fissate
nella contrattazione
integrativa, al rimborso delle spese
di
autoaggiornamento, debitamente documentate, sostenute dai docenti.
In
relazione alle esigenze determinate dal
processo di attuazione
dell'autonomia scolastica, ed in aggiunta
a quanto previsto dal comma
1, e' stanziata, per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004, la somma
di 20,66 milioni di
euro destinata al personale dirigente delle
istituzioni
scolastiche.
4. In aggiunta a quanto
previsto dal comma 2 e' stanziata, per
l'anno 2002, la
somma di 273,72 milioni di euro e, a decorrere dal
2003, la somma di
480,30 milioni di euro da destinare al trattamento
accessorio del
personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
di cui
al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e
successive
modificazioni, impiegato direttamente in operazioni di contrasto
alla
criminalita' e di tutela dell'ordine e della sicurezza
pubblica che
presentano un elevato grado di rischio ovvero in
operazioni militari
finalizzate alla predisposizione
di interventi anche in campo
internazionale.
A decorrere dal 2002 e' stanziata la somma di
1
milione di euro da destinare alla copertura della
responsabilita'
civile ed amministrativa per gli eventi dannosi non
dolosi causati a
terzi dal personale delle Forze di polizia
nello svolgimento della
propria attivita' istituzionale.
Per la progressiva attuazione del
disposto di cui all'articolo 7 della legge
29 marzo 2001, n. 86, sono
stanziate le ulteriori somme di 47
milioni di euro per l'anno 2002,
di 92 milioni di
euro per l'anno 2003 e di 138 milioni di euro a
decorrere dall'anno
2004.
5. A decorrere dall'anno 2002, in aggiunta a
quanto previsto dal
comma 2, sono stanziate le somme di
5,16 milioni di euro e di 9,30
milioni di euro da
destinare, rispettivamente, al personale della
carriera diplomatica ed al
personale della carriera prefettizia.
6. Le somme di cui ai commi 1,
2, 3, 4 e 5, comprensive degli oneri
contributivi ai fini'
previdenziali e dell'IRAP di cui al decreto
legislativo
15 dicembre 1997, n. 446, costituiscono
l'importo
complessivo massimo di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera h),
della legge 5
agosto 1978, n. 468, come sostituita dall'articolo 5
della legge 23 agosto
1988, n. 362.
7. Ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del
decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, gli oneri derivanti dai
rinnovi contrattuali per
il biennio 2002-2003 del personale dei
comparti degli enti pubblici
non economici, delle regioni,
delle autonomie locali, del Servizio
sanitario nazionale,
delle istituzioni e degli enti di ricerca
e
sperimentazione e delle universita', nonche'
degli enti di cui
all'articolo 70, comma 4, del
citato decreto legislativo n. 165 del
2001, e gli oneri per la
corresponsione dei miglioramenti economici
al personale di
cui all'articolo 3, comma 2, del citato
decreto
legislativo n. 165 del 2001, sono a carico delle
amministrazioni di
competenza nell' ambito delle disponibilita' dei
rispettivi bilanci.
I comitati di settore, in
sede di deliberazione degli atti di
indirizzo
previsti dall'articolo 47, comma 1, del medesimo
decreto
legislativo n. 165
del 2001, si attengono, anche
per la
contrattazione integrativa, ai criteri
indicati per il personale
delle amministrazioni
di cui al comma 1 e provvedono
alla
quantificazione delle risorse necessarie per i rinnovi
contrattuali.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27
dicembre 2002, n. 289 ha disposto:
- (con l'art.
33, comma 1) che le risorse per la contrattazione
collettiva
nazionale previste dal comma 1 del presente articolo, a
carico
del bilancio statale, sono incrementate, a decorrere dall'anno
2003,
di 570 milioni di euro da destinare anche
all'incentivazione
della produttivita'.
- (con l'art. 33,
comma 2) che le risorse previste dal comma 2 del
presente
articolo, per corrispondere i miglioramenti retributivi
al
personale statale in regime di diritto pubblico sono incrementate,
a
decorrere dall'anno 2003, di 208 milioni di euro, di cui 185
milioni
di euro da destinare ai trattamenti
economici, finalizzati anche
all'incentivazione della
produttivita', del personale delle Forze
armate e dei Corpi di
polizia di cui al decreto legislativo 12 maggio
1995, n.
195, e successive modificazioni, mediante
l'attivazione
delle apposite procedure previste dallo stesso decreto
legislativo n.
195 del 1995.
Art. 17.
(Compatibilita' della spesa in materia di contrattazione
collettiva
nazionale ed integrativa)
1. Al comma 3 dell'articolo 47 del decreto
legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono aggiunti, in
fine, i seguenti periodi: "Per le
amministrazioni di cui
all'articolo 41, comma 3, l'esame delle
ipotesi di
accordo e' effettuato dal competente comitato di settore e
dal
Presidente del Consiglio dei ministri, che si esprime attraverso
il
Ministro per la funzione pubblica, previa
deliberazione del
Consiglio dei ministri. In caso di divergenza nella
valutazione degli
oneri e ove il comitato di settore disponga comunque
per l'ulteriore
corso dell'accordo, resta in ogni
caso escluso qualsiasi concorso
dello Stato alla copertura delle
spese derivanti dalle disposizioni
sulle quali il Governo ha formulato
osservazioni".
2. Dopo l'articolo 40 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' inserito il
seguente:
"Art. 40-bis. -
(Compatibilita' della spesa in materia
di
contrattazione integrativa). - 1. Per le amministrazioni
pubbliche
indicate all'articolo 1, comma 2, i comitati di settore ed il
Governo
procedono a verifiche
congiunte in merito alle
implicazioni
finanziarie complessive della contrattazione integrativa
di comparto
definendo metodologie e criteri di
riscontro anche a campione sui
contratti integrativi delle
singole amministrazioni. Resta fermo
quanto previsto
dall'articolo 39, comma 3-ter, della legge
27
dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
2. Gli
organi di controllo interno indicati all'articolo 48, comma
6,
inviano annualmente specifiche informazioni sui
costi della
contrattazione integrativa al
Ministero dell'economia e delle
finanze, che
predispone, allo scopo, uno specifico
modello di
rilevazione, d'intesa con la Presidenza del Consiglio
dei ministri -
Dipartimento della funzione pubblica.
3.
Nel caso in cui i controlli e le rilevazioni di cui ai commi 1
e
2 evidenzino costi non compatibili con i vincoli
di bilancio,
secondo quanto prescritto dall'articolo
40, comma 3, le relative
clausole dell'accordo integrativo sono nulle
di diritto.
4. Tra gli enti pubblici non
economici di cui all'articolo 39,
comma 3-ter, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive
modificazioni, si intendono
ricompresi anche quelli di cui
all'articolo 70,
comma 4, del presente decreto legislativo".
Art.
18.
(Riordino degli organismi collegiali)
1. Ai fini del
contenimento della spesa e di
maggiore
funzionalita' dei servizi e delle procedure, e'
fatto divieto alle
pubbliche amministrazioni, escluse
quelle delle regioni, delle
province, dei
comuni e delle comunita' montane, di
istituire
comitati, commissioni, consigli ed altri
organismi collegiali, ad
eccezione di
quelli di carattere tecnico
e ad elevata
specializzazione
indispensabili per la realizzazione di
obiettivi
istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del
proprio
personale.
2. Entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono
individuati gli organismi tecnici e ad elevata
specializzazione
gia' operanti nelle pubbliche
amministrazioni
ritenuti indispensabili ai sensi del comma 1. Per le
amministrazioni
statali si provvede con decreto
di natura non regolamentare del
Ministro competente,
di concerto con il Ministro per la funzione
pubblica
e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per
le
restanti amministrazioni pubbliche, si provvede con atto
dell'organo
di direzione politica responsabile, da
sottoporre all'approvazione
dell'amministrazione vigilante e alla
verifica degli organi interni
di controllo.
Gli organismi collegiali non individuati
come
indispensabili dai predetti provvedimenti
sono conseguentemente
soppressi.
3. Scaduto
il termine di cui al comma 2
senza che si sia
provveduto agli adempimenti
ivi previsti, e' fatto divieto
di
corrispondere alcun compenso
ai componenti degli organismi
collegiali.
Art.
19
Assunzioni di personale
1. Per l'anno 2002, alle
amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, alle
agenzie, agli enti pubblici non economici,
alle
universita', limitatamente al
personale tecnico ed
amministrativo, agli
enti di ricerca ed alle province, ai comuni,
alle comunita'
montane ed ai consorzi di enti locali che non abbiano
rispettato le
disposizioni del patto di stabilita' interno per l'anno
2001 e' fatto divieto
di procedere ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato; i
singoli enti locali in caso di assunzione
del
personale devono autocertificare il
rispetto delle disposizioni
relative al patto
di stabilita' interno per l'anno 2001.
Alla
copertura dei posti disponibili si puo' provvedere mediante
ricorso
alle procedure di mobilita' previste dalle disposizioni legislative
e
contrattuali, tenendo conto degli attuali processi di riordino
e di
accorpamento delle strutture nonche' di trasferimento di funzioni.
Si
puo' ricorrere alle procedure di mobilita' fuori
dalla regione di
appartenenza dell'ente locale solo
nell'ipotesi in cui il comune
ricevente abbia un rapporto
dipendenti-popolazione inferiore a quello
previsto dall'articolo
119, comma 3, del decreto legislativo
25
febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni, maggiorato
del 50
per cento. Sono consentite le assunzioni
connesse al passaggio di
funzioni e competenze agli enti locali
il cui onere sia coperto dai
trasferimenti erariali compensativi della
mancata assegnazione delle
unita' di personale. Il divieto
non si applica al comparto scuola.
Sono fatte salve
le assunzioni di personale relative a
figure
professionali non fungibili la cui
consistenza organica non sia
superiore all'unita', nonche' quelle
relative alle categorie protette
e quelle relative
ai vincitori del secondo corso-concorso
di
formazione dirigenziale indetto dalla Scuola superiore della
pubblica
amministrazione di cui al bando pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale
del 18 marzo 1997, IV
serie speciale, n. 22. Il divieto non si
applica al
personale della carriera diplomatica. Il divieto non si
applica
altresi' ai magistrati ordinari, amministrativi e contabili,
nonche' agli
avvocati e procuratori dello Stato. In deroga al divieto
di
assunzioni, il Ministero della giustizia, con riferimento
alle
specifiche esigenze del settore, definisce
per l'anno 2002 un
programma straordinario
di assunzioni nel limite di 500 unita' di
personale
appartenente alle figure professionali
strettamente
necessarie ad assicurare la funzionalita' dell'apparato
giudiziario.
Il Ministero della giustizia, nei
limiti delle spese sostenute
nell'anno 2001 per
i rapporti di lavoro a tempo determinato,
e'
autorizzato ad avvalersi, fino al 31 dicembre
2002, del personale
assunto a tempo determinato
ai sensi dell'articolo 1, comma 2,
lettera a),
della legge 18 agosto 2000, n. 242. Il programma
di
assunzioni va presentato per l'approvazione
alla Presidenza del
Consiglio dei ministri ed al Ministro
dell'economia e delle finanze.
I termini di
validita' delle graduatorie per l'assunzione
di
personale presso le amministrazioni pubbliche sottoposte al
divieto
di cui al presente comma sono prorogati
di un anno. Il Ministero
della salute e' autorizzato ad
avvalersi, fino al 31 dicembre 2002,
del personale assunto a tempo
determinato ai sensi dell'articolo 12,
comma 2, della
legge 16 dicembre 1999, n. 494. Il termine di
cui
all'articolo 18, comma 3, della legge
12 marzo 1999, n. 68, e'
differito di 18 mesi a partire
dalla sua scadenza. In ogni caso, la
spesa relativa al
personale assunto a tempo determinato o
con
convenzioni dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane e
dai
consorzi di enti locali non puo'
superare l'importo della spesa
sostenuta al medesimo titolo
nell'anno 2001, con un incremento pari
al tasso di
inflazione programmata indicato nel Documento
di
programmazione economico-finanziaria.
2. In
relazione a quanto disposto dal comma 1 per il
personale
della magistratura, all'articolo 18, comma 1, della legge 13
febbraio
2001, n. 48, le parole: "banditi con unico decreto" sono
sostituite
dalle seguenti: "da bandire entro due anni dalla data
di entrata in
vigore della presente legge".
3. All'articolo
39, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
l'ultimo
periodo, introdotto dalla lettera
a) del comma 1
dell'articolo 51 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' sostituito
dal seguente:
"Per ciascuno degli anni
2003 e 2004, le
amministrazioni dello Stato anche ad
ordinamento autonomo, le agenzie
e gli enti pubblici non economici con
organico superiore a 200 unita'
sono tenuti a
realizzare una riduzione di personale non inferiore
all'1 per cento
rispetto a quello in servizio al 31 dicembre 2002".
4. Per
il triennio 2002-2004, in deroga alla disciplina di
cui
all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive
modificazioni, le Forze armate e i Corpi di polizia nonche'
il Corpo
nazionale dei vigili del fuoco predispongono specifici piani
annuali
con l'indicazione:
a) delle iniziative da adottare per
un piu' razionale impiego delle
risorse umane, con
particolare riferimento alla riallocazione del
personale
esclusivamente in compiti di natura tecnico-operativa;
b) dei
compiti strumentali o non propriamente istituzionali il
cui
svolgimento puo' essere garantito mediante
l'assegnazione delle
relative funzioni a personale di
altre amministrazioni pubbliche,
o il cui
affidamento all'esterno risulti economicamente
piu'
vantaggioso nonche' delle conseguenti iniziative che
si intendono
assumere;
c) delle eventuali
richieste di nuove assunzioni che, fatte salve
quelle derivanti da provvedimenti di incremento di organico per
le
quali sia indicata apposita copertura
finanziaria, non possono,
comunque, superare le
cessazioni dal servizio verificatesi al 31
dicembre
dell'anno precedente a quello di riferimento. Per
le
Forze armate si tiene comunque conto
dei criteri e degli oneri
gia' considerati ai sensi della legge
14 novembre 2000, n. 331.
5. I piani di cui al comma 4 sono presentati
entro il 31 gennaio di
ciascun anno alla
Presidenza del Consiglio dei ministri
-
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia
e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato,
per la successiva approvazione del
Consiglio dei ministri. Le
amministrazioni procedono
autonomamente alle assunzioni di personale
in attuazione
dei piani annuali e ne danno comunicazione, per
la
conseguente verifica, alla Presidenza del Consiglio dei
ministri -
Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero
dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello
Stato al
termine di ciascun quadrimestre.
6. Fino al
conseguimento delle dotazioni organiche indicate nella
tabella
"A" allegata al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215,
alle
procedure di reclutamento dei volontari in servizio permanente
e
in ferma volontaria delle Forze
armate non si applicano le
disposizioni
del presente articolo. Resta fermo quanto
previsto
dall'articolo 29, comma 2, del citato decreto legislativo n.
215 del
2001.
7. Le assunzioni effettuate in
violazione delle disposizioni del
presente articolo sono nulle di
diritto.
8. A decorrere dall'anno 2002 gli
organi di revisione contabile
degli enti locali di cui
all'articolo 2 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, accertano
che i documenti di programmazione del
fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di
riduzione complessiva della
spesa di cui all'articolo 39 della legge
27 dicembre 1997, n. 449, e
successive modificazioni, e che eventuali
deroghe a tale principio siano
analiticamente motivate.
9. I comandi in atto del personale
della societa' per azioni Poste
italiane presso
le pubbliche amministrazioni,
disciplinati
dall'articolo 45, comma 10, della legge
23 dicembre 1998, n. 448,
sono prorogati al 31 dicembre 2002. I
comandi in atto del personale
dell'istituto Poligrafico e
Zecca dello Stato presso le pubbliche
amministrazioni, ai
sensi dell'articolo 11, comma 4, del
decreto
legislativo 21 aprile 1999, n. 116, sono
prorogati al 31 dicembre
2002. (9) (16)
10. I
medici di base iscritti negli elenchi di medicina generale
del
Servizio sanitario nazionale, con almeno dieci anni di servizio,
in
possesso di titoli di specializzazione riconosciuti
dall'Unione
europea, possono, a richiesta e secondo la disponibilita'
dei posti,
essere inseriti nella medicina
specialistica ambulatoriale e sul
territorio, rinunciando all'incarico
di medico di base.
11. I laureati in medicina e chirurgia
abilitati, anche durante la
loro iscrizione ai corsi di specializzazione o ai
corsi di formazione
specifica in medicina
generale, possono sostituire a
tempo
determinato medici di medicina generale convenzionati con il
Servizio
sanitario nazionale ed essere iscritti negli
elenchi della guardia
medica notturna e festiva
e della guardia medica turistica ma
occupati
solo in caso di carente disponibilita' di
medici gia'
iscritti negli elenchi della
guardia medica notturna e festiva e
della guardia medica
turistica.
12. Il medico che si iscrive ai corsi di
formazione specifica in
medicina generale, previo
svolgimento di regolare concorso, puo'
partecipare
successivamente, a fine corso o interrompendo lo stesso,
ai
concorsi per le scuole universitarie di
specializzazione in
medicina e chirurgia
per il conseguimento dei titoli
di
specializzazione riconosciuti dall'Unione europea. Il medico
che si
iscrive alle scuole universitarie di specializzazione in
medicina e
chirurgia per il conseguimento
dei titoli di specializzazione
riconosciuti
dall'Unione europea puo' partecipare successivamente, a
fine
corso o interrompendo lo stesso, ai concorsi per i corsi
di
formazione specifica in medicina generale.
13. Nell'ambito
delle risorse disponibili e senza oneri aggiuntivi
a carico
del bilancio dello Stato si applicano
al Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio le disposizioni di cui
all'articolo 118, comma 14, della legge 23
dicembre 2000, n. 388.
14. Le amministrazioni
pubbliche promuovono iniziative di alta
formazione
del proprio personale, anche ai fini dell'accesso
alla
dirigenza, favorendo la partecipazione dei
dipendenti ai corsi di
laurea, anche triennali, organizzati con
l'impiego prevalente delle
metodologie di formazione
a distanza per finalita' connesse alle
attribuzioni
istituzionali delle amministrazioni interessate. A tale
fine, nei
limiti delle ordinarie risorse finanziarie
destinate
all'aggiornamento e
alla formazione, del
personale, le
amministrazioni pubbliche e
le relative Scuole o strutture
di
formazione, sentite le organizzazioni
sindacali, possono anche
erogare borse
di studio del valore massimo
corrispondente
all'iscrizione ai suddetti corsi di laurea o
provvedere al relativo
rimborso.
15. ((COMMA ABROGATO
DAL D.L. 3 GIUGNO 2008, N.97, CONVERTITO CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 2 AGOSTO
2008, N. 129)).
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La
L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 34,
comma
20) che i comandi in atto del personale della
societa' per azioni
Poste italiane e dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato, di
cui al comma 9
del presente articolo, sono prorogati sino al 31
dicembre
2003.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L.
27 dicembre 2002, n. 289, come modificata
dalla L. 24
dicembre 2003, n. 350, ha disposto (con l'art.
34, comma 20) che i
comandi in atto del
personale della societa' per azioni
Poste
italiane e dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato,
di cui al
comma 9 del presente articolo, sono
prorogati sino al 31 dicembre
2004.
Art. 20.
(Disposizioni particolari in materia di assunzioni di personale
nella
regione Sicilia)
1. La regione Sicilia e gli enti locali
della regione medesima
provvedono alla trasformazione in rapporti a
tempo indeterminato dei
rapporti di lavoro
a tempo determinato instaurati, ai
sensi
dell'articolo 21, comma 2, dell'ordinanza
del Ministro per il
coordinamento della
protezione civile n. 2212/FPC, del 3 febbraio
1992,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 4 febbraio 1992,
come
sostituito dall'articolo 13 dell'ordinanza del Presidente
del
Consiglio dei ministri n. 2414/FPC del 18 settembre 1995,
pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 227
del 28 settembre 1995, e degli
articoli 14, comma 14, e 23-quater
del decreto-legge 30 gennaio 1998,
n. 6, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, e successive
modificazioni, dalla regione medesima e dagli enti
locali delle
province di Siracusa, Catania e Ragusa, colpiti dagli
eventi
sismici del dicembre 1990, sulla base di apposite
procedure
selettive, nell'ambito della programmazione triennale del
fabbisogno
di personale, nei limiti delle dotazioni
organiche. Alla relativa
spesa si provvede a valere sulle
disponibilita' dei fondi assegnati
alla regione Sicilia ai sensi
dell'articolo 1 della legge 31 dicembre
1991, n. 433, e successive
modificazioni.((37))
2. I rapporti di lavoro a
tempo determinato instaurati ai sensi
del comma 1
sono prorogati in attesa della definizione
delle
procedure selettive e, comunque, fino al 31 dicembre
2002.
3. Il personale tecnico di
cui al comma 1, conseguiti gli
obiettivi
di cui alle lettere b), e) e
i-bis) del comma 2
dell'articolo 1 della
legge 31 dicembre 1991, n. 433, e successive
modificazioni, puo'
essere utilizzato, nell'ambito delle rispettive
competenze
professionali e qualifiche di assunzione, presso tutte
le
amministrazioni dei comuni capoluogo di provincia, nonche' di
comuni
con particolari carenze di organico, per le esigenze
connesse alle
attivita' delle stesse.
---------------
AGGIORNAMENTO
(37)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto
(con l'art. 2, comma
553) che "La Regione
siciliana, in deroga ai limiti
imposti
dall'articolo 20, comma 1, della legge 28 dicembre
2001, n. 448, e
con oneri a carico del
proprio bilancio, e' autorizzata
alla
trasformazione a tempo indeterminato dei contratti stipulati
con il
personale di protezione civile proveniente da
organismi di diritto
pubblico individuato dall'articolo
76 della legge regionale della
Regione
siciliana 1° settembre 1993,
n. 25, e successive
modificazioni, gia' equiparato,
ai sensi dell'articolo 7 della legge
regionale della
Regione siciliana 10 ottobre 1994, n.
38, e
dell'articolo 48 della legge regionale
della Regione siciliana 10
dicembre 2001, n. 21, a quello dalla stessa
amministrato."
Art. 21
((ARTICOLO ABROGATO DAL
D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))
Art. 22
Disposizioni in materia
di organizzazione scolastica
1. Nel quadro della piena
valorizzazione dell'autonomia e di una
migliore
qualificazione dei servizi scolastici,
le dotazioni
organiche del personale
docente delle istituzioni scolastiche
autonome
sono costituite sulla base del numero degli alunni iscritti,
delle
caratteristiche e delle entita'
orarie dei curricoli
obbligatori relativi ad ogni
ordine e grado di scuola, nonche' nel
rispetto
di criteri e di priorita' che
tengano conto della
specificita' dei diversi contesti
territoriali, delle condizioni di
funzionamento delle
singole istituzioni e della necessita'
di
garantire interventi a sostegno degli
alunni in particolari
situazioni, con particolare
attenzione alle aree delle zone montane e
delle isole minori.
2.
Il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca
definisce con proprio decreto, emanato di concerto con
il Ministro
dell'economia e delle finanze,
previo parere delle Commissioni
parlamentari
competenti, i parametri per l'attuazione di
quanto
previsto nel comma 1 e provvede alla determinazione della
consistenza
complessiva degli organici del
personale docente ed alla sua
partizione su
base regionale. ((39))
3. Le dotazioni organiche
di cui al comma 1 sono
definite,
nell'ambito di ciascuna regione, dal dirigente preposto
all'ufficio
scolastico regionale, su proposta
formulata dai dirigenti delle
istituzioni scolastiche
interessate, sentiti i competenti
organi
collegiali delle medesime istituzioni,
nel limite dell'organico
regionale assegnato con il decreto di
cui al comma 2, assicurando una
distribuzione degli insegnanti di
sostegno all'handicap correlata
alla effettiva presenza di
alunni iscritti portatori di handicap
nelle singole
istituzioni scolastiche. (20)
4. Nel rispetto
dell'orario di lavoro definito dai
contratti
collettivi vigenti, i dirigenti scolastici attribuiscono
ai docenti
in servizio nell'istituzione scolastica,
prioritariamente e con il
loro
consenso, le frazioni inferiori
a quelle stabilite
contrattualmente come ore
aggiuntive di insegnamento oltre l'orario
d'obbligo fino ad un
massimo di 24 ore settimanali.
5. L'insegnamento della lingua
straniera nella scuola elementare
viene prioritariamente
assicurato all'interno del piano di
studi
obbligatorio e dell'organico di istituto.
6. Le istituzioni
scolastiche autonome, ad eccezione delle scuole
dell'infanzia e
delle scuole elementari, possono provvedere
alla
sostituzione del personale assente utilizzando, in coerenza
con il
piano dell'offerta formativa, le
proprie risorse di personale
docente, anche oltre i
limiti temporali previsti dalle disposizioni
vigenti e fino a un
massimo di 15 giorni. Le conseguenti economie di
risorse finanziarie
concorrono ad incrementare il fondo di istituto.
7. PERIODO
ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N.
1. PERIODO
ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO
DALLA L. 11
GENNAIO 2007, N. 1. PERIODO ABROGATO DALLA L. 11 GENNAIO 2007,
N. 1.
Per la corresponsione dei compensi previsti dall'articolo 4,
comma 5,
della citata legge n. 425 del 1997, il limite di spesa e'
fissato in
40,24 milioni di euro.
8. Nel primo corso
concorso per il reclutamento dei
dirigenti
scolastici, di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto
legislativo
30 marzo 2001, n. 165, il periodo di formazione ha una durata di
nove
mesi e si articola in 160 ore di lezione
frontale, e 80 ore di
tirocinio con valutazione
finale.
9. Il reclutamento dei presidi incaricati nel primo corso
concorso,
di cui all'articolo 29, comma 3, del citato decreto
legislativo n.
165 del 2001, attraverso l'esame di ammissione loro
riservato nonche'
il periodo di formazione e l'esame
finale previsti dal medesimo
articolo, si svolge sulla base
di una indizione separata effettuata
con bando
del competente direttore
generale del Ministero
dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca ed e' finalizzato
alla copertura
del 50 per cento dei posti disponibili. Il periodo di
formazione ha una
durata di quattro mesi, e' articolato in 160 ore di
lezione frontale e si
svolge secondo modalita' che consentano
ai
presidi medesimi l'espletamento del servizio, che tiene
luogo del
tirocinio di cui al comma 8.
10. L'organizzazione
e lo svolgimento del corso concorso
sono
curati dagli uffici scolastici regionali.
L'organizzazione e lo
svolgimento del periodo
di formazione sono curati
con la
collaborazione dell'Istituto
nazionale di documentazione
per
l'innovazione e la ricerca educativa e degli istituti
regionali di
ricerca educativa.
11. Le graduatorie dei
candidati ammessi al periodo di formazione
sono utilizzate
con priorita' rispetto alle apposite
graduatorie
provinciali di cui all'articolo 477 del testo unico di cui al
decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e fino
all'approvazione delle
prime graduatorie dei
vincitori del corso concorso,
per il
conferimento di incarichi di presidenza. A tale fine il 50
per cento
dei posti disponibili e' riservato a coloro
che beneficiano della
riserva dei posti di cui all'articolo 29,
comma 3, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001.
12. Il 50
per cento dei risparmi conseguenti all'applicazione del
comma 9
vanno ad incrementare gli stanziamenti di bilancio destinati
allo
svolgimento degli esami di Stato conclusivi
dell'istruzione
secondaria superiore.
13. Al personale delle
amministrazioni pubbliche che abbia superato
il previsto ciclo di studi
presso le rispettive scuole di formazione,
ivi compresi gli istituti di
formazione delle Forze di polizia ad
ordinamento
militare e civile e delle Forze armate, l'istituto
di
perfezionamento della Polizia di Stato,
la Scuola di polizia
tributaria della
Guardia di finanza e la
Scuola superiore
dell'economia e delle finanze, puo' essere
riconosciuto un credito
formativo per il
conseguimento dei titoli di studio
di cui
all'articolo 3 del regolamento di
cui al decreto del Ministro
dell'universita' e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509. Le modalita' di
riconoscimento dei crediti formativi
sono
individuate con apposite convenzioni
stipulate tra le
amministrazioni interessate e le
universita'.
14. All'articolo 145, comma 40, della legge 23
dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola: "straordinario" e' soppressa;
b) le parole: "lire 1,5 miliardi nel 2002" sono
sostituite dalle
seguenti: "5.164.589,99 euro a decorrere dall'anno
2002";
c) dopo il primo periodo, sono aggiunti i
seguenti: "A tale fine,
per la razionalizzazione degli
interventi previsti ai sensi del
presente
comma e per la valorizzazione delle
professionalita'
connesse con l'utilizzo delle risorse nautiche, negli anni
successivi
le risorse del fondo, in misura non inferiore al 70 per
cento delle
dotazioni complessive per ciascun anno, sono
destinate a misure di
sostegno e incentivazione per la
formazione professionale permanente
realizzate dagli istituti
per la professionalita' nautica, anche
convenzionati
con istituti di istruzione universitaria. Con decreto
del
Ministro dell'economia e delle finanze sono
stabilite le
modalita' di attuazione delle disposizioni del
presente comma".
-------------
AGGIORNAMENTO (20)
La Corte costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13
gennaio
2004, n. 13 (in G.U. 1a s.s.
21/1/20047, n. 3) ha dichiarato
l'illegittimita'
costituzionale del comma 3 del presente
articolo
"nella parte in cui non prevede che la
competenza del dirigente
preposto all'Ufficio
scolastico regionale venga meno quando
le
Regioni, nel proprio ambito territoriale
e nel rispetto della
continuita' del servizio di
istruzione, con legge, attribuiscano a
propri organi la
definizione delle dotazioni organiche del personale
docente delle
istituzioni scolastiche".
-------------
AGGIORNAMENTO (39)
Il
D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L.
15 luglio
2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 19, comma 10)
che
"L'articolo 22, comma 2, della legge 28 dicembre
2001 n.448, si
interpreta nel senso che il
parere delle competenti Commissioni
parlamentari
deve essere acquisito ogni volta che
il Ministro
dell'Istruzione, dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, provvedono alla
modifica dei
parametri sulla base dei
quali e' determinata la consistenza
complessiva
degli organici del personale docente ed ATA".
Art. 23.
(Riduzione dei compensi per i Ministri e contenimento delle
spese
di
personale)
1. Il trattamento economico
complessivo dei Ministri previsto
dall'articolo 2,
primo comma, della legge 8 aprile 1952, n. 212, e
successive
modificazioni, e' ridotto del 10 per cento a decorrere dal
1 gennaio
2002.
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 27
dicembre 1989, n.
413, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
febbraio 1990, n.
37, si interpreta nel senso che per effetto del
conglobamento della
quota di indennita' integrativa speciale di
558,29 euro annui lordi
nello stipendio iniziale delle categorie di
personale ivi indicate e
della contestuale riduzione della misura
dell'indennita' integrativa
speciale sono
conseguentemente modificati tutti i
rapporti
percentuali fissati tra gli stipendi delle qualifiche
dei docenti e
ricercatori universitari anche in relazione al regime di
impegno gia'
previsti dall'articolo 36 del decreto del Presidente della
Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e dall'articolo 2 del
decreto-legge 2 marzo
1987, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile
1987, n. 158. E' fatta salva
l'esecuzione dei giudicati alla data di
entrata in vigore della presente
legge.
3. Per il triennio
2002-2004 e' fatto divieto a tutte
le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di
adottare provvedimenti per
l'estensione di decisioni giurisdizionali
aventi forza di giudicato,
o comunque divenute
esecutive, in materia di personale
delle
amministrazioni pubbliche.
CAPO II
SPESE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE
Art. 24
Patto di
stabilita' interno per province e comuni
1. Ai fini del concorso delle autonomie locali al
rispetto degli
obblighi comunitari
della Repubblica ed alla
conseguente
realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica per il triennio
2002-2004, per l'anno 2002 il
disavanzo di ciascuna provincia e di
ciascun comune con
popolazione superiore a 5.000 abitanti computato
ai sensi del
comma 1 dell'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998,
n. 448,
e successive modificazioni, non potra' essere superiore a
quello
dell'anno 2000 aumentato del 2,5 per cento.
2. Per le medesime
finalita' e nei limiti stabiliti dal comma 1, il
complesso delle
spese correnti, per l'anno 2002, rilevanti ai fini
del
calcolo del disavanzo finanziario di cui al comma 1, non
puo'
superare l'ammontare degli impegni a tale titolo
assunti nell'anno
2000 aumentati del 6 per cento.
3. Sono escluse
dall'applicazione dei commi 1 e 2 le spese correnti
connesse
all'esercizio di funzioni statali e regionali trasferite
o
delegate sulla base di modificazioni
legislative intervenute a
decorrere dall'anno
2000 o negli anni successivi, nei limiti dei
corrispondenti
finanziamenti statali o regionali.
4. Le limitazioni
percentuali di incremento di cui al comma 2 si
applicano anche al
complesso dei pagamenti per spese correnti, come
definite dai
commi 2 e 3, con riferimento ai pagamenti
effettuati
nell'esercizio finanziario 2000.
4-bis. Ai
fini del rispetto dei limiti di cui ai commi 2 e 4, per
gli enti
che hanno esternalizzato i servizi negli anni 1997, 1998,
1999
e 2000, la spesa corrente per l'anno 2000,
relativa a tali
servizi, e' convenzionalmente
commisurata alla spesa corrente
sostenuta
nell'anno precedente l'esternalizzazione, nel caso in cui
tale
spesa sia stata superiore. PERIODO SOPPRESSO
DALLA L. 27
DICEMBRE 2002, N. 289.
5. COMMA ABROGATO DALLA L.
27 DICEMBRE 2002, N. 289.
6. Per l'acquisto di beni e servizi ((di
rilevanza nazionale)) le
province, i comuni, le comunita' montane e i
consorzi di enti locali
possono aderire alle convenzioni stipulate ai
sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e
successive modificazioni, e
dell'articolo 59 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388. ((PERIODO
SOPPRESSO
DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)). ((PERIODO SOPPRESSO
DALLA L.
24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
7. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE
2003, N. 350)).
8. Gli enti e le aziende di cui ai commi 6 e 7 devono
promuovere
opportune azioni dirette ad attuare
l'esternalizzazione dei servizi
al fine di realizzare
economie di spesa e migliorare l'efficienza
gestionale.
9.
In correlazione alle disposizioni di cui ai commi da 1 a 8,
i
trasferimenti erariali spettanti ai comuni e alle province a
valere
sui fondi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b)
e c), del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
quali risultanti per
ciascuno degli anni 2002,
2003 e 2004 in applicazione
della
legislazione vigente, sono rispettivamente ridotti dell'1 per
cento,
del 2 per cento e del 3 per cento.
10. Al fine di consentire
il monitoraggio del relativo fabbisogno e
degli adempimenti relativi al patto
di stabilita' interno, le regioni
e le province autonome di Trento e di
Bolzano, le province e i comuni
con popolazione superiore
a 60.000 abitanti devono
trasmettere
trimestralmente al Ministero
dell'economia e delle finanze -
Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, entro
venti
giorni dalla fine del periodo di riferimento, le
informazioni sugli
incassi e sui pagamenti effettuati.
11.
Informazioni analoghe a quelle di cui al comma 10 devono
essere
trasmesse trimestralmente dai predetti
enti con riferimento agli
impegni assunti.
12.
Per le province e i comuni con popolazione superiore a
60.000
abitanti le informazioni devono essere comprensive
delle eventuali
operazioni finanziarie effettuate con
istituti di credito e non
registrate nel conto di
tesoreria.
13. Il prospetto contenente le informazioni di cui ai
commi 10, 11
e 12 e le modalita' della sua trasmissione sono definiti
con decreto
del Ministero dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministero dell'interno, da adottare entro
il mese di aprile 2002.
14. Alle finalita' di cui al
presente articolo provvedono, per il
rispettivo territorio, le
province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi delle
competenze alle stesse attribuite dallo
statuto
speciale e dalle relative norme di attuazione.
Art.
25
Finanza decentrata
1. Il comma 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 28
settembre
1998, n. 360, recante istituzione
di una addizionale comunale
all'IRPEF, e successive
modificaziOni, e' sostituito dal seguente:
"7. A decorrere dal primo anno di
applicazione delle disposizioni del
presente articolo, la
ripartizione tra i comuni e le province delle
somme versate
a titolo di addizionale e' effettuata, salvo
quanto
previsto dall'articolo 2, dal Ministero
dell'interno, a titolo di
acconto sull'intero importo delle somme
versate entro lo stesso anno
in cui e' effettuato il
versamento, sulla base dei dati statistici
piu' recenti
forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze
entro
il 30 giugno di ciascun anno relativi ai redditi imponibili
dei
contribuenti aventi domicilio fiscale nei
singoli comuni. Entro
l'anno successivo a quello in cui e' stato
effettuato il versamento,
il Ministero dell' interno provvede
all'attribuzione definitiva degli
importi dovuti sulla
base dei dati statistici relativi all'anno
precedente,
forniti dal Ministero dell'economia e delle finanze entro
il 30
giugno, ed effettua gli eventuali conguagli anche sulle
somme
dovute per l'esercizio in
corso. Con decreto del Ministero
dell'interno,
di concerto con il Ministero dell'economia e
delle
finanze, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali,
possono
essere stabilite ulteriori modalita' per
eseguire la
ripartizione. L'accertamento contabile da
parte dei comuni e delle
province dei proventi derivanti
dall'applicazione dell'addizionale
avviene sulla base
delle comunicazioni del Ministero dell'interno
delle somme
spettanti".
2. All'articolo 31, comma 37, della legge 23 dicembre
1998, n. 448,
come modificato dall'articolo 55 della
legge 23 dicembre 2000, n.
388, sono apportate, con
decorrenza dall'anno 2002, le seguenti
modificazioni:
a) le
parole: "A decorrere dall'anno 1999" sono soppresse;
b) le parole: "34
per cento" sono sostituite dalle seguenti: "24 per
cento al
Ministero dell'interno, del 40 per cento";
c) le parole da:
"del 50 per cento" fino a: "e' destinato" sono
sostituite dalle seguenti: "e del 20 per cento";
d) al terzo
periodo, dopo la parola: "programmato" sono aggiunte le
seguenti: "ovvero al 30 per cento dei proventi di cui al
primo
periodo, qualora questi ultimi
siano superiori a 103.290.000
euro";
e)
l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: "Le somme
attribuite
alle province devono essere
utilizzate per la realizzazione di
opere pubbliche, anche su
base transprovinciale o anche attraverso
contributi ai
comuni".
3. All'articolo 31, comma 38, della legge 23 dicembre 1998,
n. 448,
come modificato dall'articolo 40 della legge
23 dicembre 2000, n.
388, dopo il primo periodo sono
inseriti i seguenti: "I componenti
degli organi di
controllo della societa' sono designati dagli enti
locali
destinatari degli utili distribuiti.
La societa' di
certificazione deve essere
iscritta nel registro dei revisori
contabili ed
individuata dal Ministero dell'interno".
4. L'articolo 4 del
decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 141, e'
sostituito dal
seguente:
"Art. 4. - (Attribuzione delle azioni alle
regioni). - 1. Compiuti
gli adempimenti di cui
all'articolo 3, commi 3 e 4, le
azioni
inizialmente attribuite ai sensi del comma 2 del predetto
articolo 3
sono definitivamente trasferite senza
oneri, entro il 31 gennaio
2002, alle regioni
Puglia e Basilicata, con una ripartizione in
ragione
del numero dei rispettivi abitanti. Le regioni avviano
la
dismissione delle rispettive
partecipazioni azionarie entro i
successivi sei mesi,
con procedure di evidenza pubblica nel rispetto
della disciplina comunitaria
in materia".
5. All' articolo 67 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, le parole: "30 novembre 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "30 novembre 2002";
b) i
commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Per
gli anni 2002 e 2003 e' istituita per i
comuni una
compartecipazione al gettito
dell'imposta sul reddito delle
persone
fisiche in una misura pari al 4,5 per cento del riscosso
in conto competenza affluente al bilancio
dello Stato, per
l'esercizio
finanziario precedente, quali entrate
derivanti
dall'attivita' ordinaria di gestione iscritte al
capitolo 1023. Il
gettito della
compartecipazione, attribuito ad un
apposito
capitolo di spesa dello
stato di previsione del Ministero
dell'interno, e' ripartito dallo stesso Ministero a ciascun
comune
in proporzione all'ammontare, fornito dal Ministero
dell'economia
e delle finanze sulla
base dei dati disponibili, dell'imposta
netta,
dovuta dai contribuenti, distribuito territorialmente
in
funzione del domicilio fiscale
risultante presso l'anagrafe
tributaria. Per
l'anno 2002, il gettito e' ripartito tra i comuni
sulla
base dei dati statistici piu' recenti forniti dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 giugno 2002.
4.
I trasferimenti erariali sono ridotti a ciascun
comune in
misura pari al gettito spettante dalla
compartecipazione di cui al
comma 3. Nel caso in cui il livello
dei trasferimenti spettanti ai
singoli enti
risulti insufficiente a consentire il
recupero
integrale della compartecipazione, la
compartecipazione stessa e'
corrisposta al singolo ente nei
limiti dei trasferimenti spettanti
per l'anno.
5. Ai fini del riparto del gettito, relativamente all'anno
2003,
il Ministero dell'economia e delle
finanze, entro il 30 luglio
2002, provvede a
comunicare al Ministero dell'interno i dati
previsionali relativi
all'ammontare del gettito
della
compartecipazione di cui al comma 3, ripartito per
ciascun comune
in base ai criteri di cui al medesimo comma 3.
Entro il 30 ottobre
2002 il Ministero
dell'interno comunica ai comuni
l'importo
previsionale del gettito della
compartecipazione spettante e il
correlato
ammontare previsto di riduzione dei
trasferimenti
erariali. L'importo del gettito della
compartecipazione di cui al
comma 3 e' erogato dal Ministero
dell'interno, nel corso dell'anno
2003, in
quattro rate di uguale importo. Le prime due rate sono
erogate sulla base dei dati previsionali anzidetti; la terza e
la
quarta rata sono calcolate
sulla base dei dati di consuntivo
relativi
all'esercizio finanziario 2002 comunicati dal Ministero
dell'economia e delle finanze entro il 30 maggio 2003 al
Ministero
dell'interno e da questo ai comuni, e su tali
rate sono operati i
dovuti conguagli rispetto alle somme gia'
erogate".
6. Alle regioni a statuto
speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano alle
quali non spetti gia' la compartecipazione
alle imposte sostitutive dei
tributi erariali oggetto di devoluzione
nei termini e
nei modi previsti dai rispettivi statuti e
dalle
relative norme di attuazione e' attribuita una quota delle
medesime
imposte sostitutive nella misura
prevista dagli statuti per le
imposte sostituite.
7. Per l'adozione urgente di misure di salvaguardia ambientale
e
sviluppo socio-economico delle isole minori,
individuate tra gli
ambiti territoriali indicati
nell'allegato A annesso alla presente
legge, e' istituito presso il
Ministero dell'interno il Fondo per la
tutela e lo sviluppo economico-sociale
delle isole minori.
8. Le risorse del
Fondo di cui al comma 7 sono determinate in
51.645.689,90 euro
per l'anno 2002.
9. Entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente
legge, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su proposta del
Ministro
dell'interno, individua la tipologia e i settori
degli
interventi ammessi ad accedere al
Fondo di cui al comma 7. Il
Ministro
dell'interno, sentita la Conferenza
Stato-citta' ed
autonomie locali, con decreto da adottare
entro tre mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge,
determina le modalita' per
l'accesso al Fondo e provvede alla
ripartizione delle risorse. Resta
fermo quanto stabilito
dal decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281.
10. ((COMMA
ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244))
11. Per l'anno 2002 le
risorse del Fondo di cui al comma 10 sono
fissate in 103.291.379,82
euro.((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
La Corte
Costituzionale, con sentenza 10-16 gennaio 2004, n. 16 (in
G.U.
1a s.s. 21/1/2004, n. 3) ha dichiarato
l'illegittimita'
costituzionale del comma 10 del presente articolo
25.
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L. 24 dicembre 2007,
n. 244, ha disposto (con l'art. 2, comma 6)
che e' soppressa
l'autorizzazione di spesa prevista al comma 11 del
presente articolo.
Art. 26.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti degli
enti locali)
1. Il comma 11 dell'articolo 53 della legge 23
dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"11. Il
fondo per lo sviluppo degli investimenti degli enti locali
di cui
all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo
30
dicembre 1992, n. 504, risultante a consuntivo per l'anno 2001
e'
mantenuto allo stesso livello per l'anno 2002, e'
incrementato del
tasso di inflazione programmato a
decorrere dall'anno 2003 con una
utilizzazione nell'ambito
della revisione dei trasferimenti degli
enti locali
ed e' finalizzato all'attribuzione di contributi sulle
rate
di ammortamento dei mutui ancora in essere. Per l'anno 2002
le
restanti risorse disponibili sono destinate per il 50
per cento ad
incremento del fondo ordinario e per il
restante 50 per cento sono
distribuite secondo i criteri e per le
finalita' di cui all'articolo
31, comma 11, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai
fini
dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto
legislativo
30 giugno 1997,
n. 244, recante riordino del sistema
dei
trasferimenti agli enti locali, nel
calcolo delle risorse e'
considerato il
fondo perequativo degli squilibri di
fiscalita'
locale".
Art. 27
Disposizioni finanziarie per gli enti locali
1. I trasferimenti erariali per l'anno 2002 di ogni
singolo ente
locale sono determinati
in base alle disposizioni
recate
dall'articolo 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'incremento
delle risorse, derivante dall'applicazione del tasso
programmato di
inflazione per l'anno
2002 alla base di calcolo
definita
dall'articolo 49, comma 6, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449, e'
distribuito secondo i criteri e le finalita' di cui
all'articolo 31,
comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Fino alla
riforma del
sistema dei trasferimenti erariali
e' sospesa l'applicazione del
decreto legislativo 30
giugno 1997, n. 244, ad eccezione di quanto
disposto
dall'articolo 9, comma 3. Ai fini dell'applicazione
della
disposizione di cui al precedente periodo, nel calcolo delle
risorse
e' considerato il fondo perequativo degli
squilibri di fiscalita'
locale.
2. Fino alla revisione del
sistema dei trasferimenti erariali, per
gli enti locali diversi da quelli cui
si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 47, comma 1,
della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
ed all'articolo 66, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i
contributi erariali sono erogati
secondo le modalita' individuate con
decreto del Ministro
dell'interno, di concerto con il
Ministro
dell'economia e delle finanze.
3. Fino
alla revisione del sistema dei trasferimenti agli
enti
locali, al fine di adeguare il
concorso dello Stato agli oneri
finanziari che il
comune di Roma sostiene in dipendenza
delle
esigenze cui deve provvedere quale
sede della Capitale della
Repubblica, a
decorrere dall'anno 2002 i trasferimenti
erariali
correnti allo stesso spettanti sono incrementati di 103,29 milioni
di
euro. In correlazione a quanto disposto nel periodo
precedente, il
comune di Roma e' escluso dalla
ripartizione delle risorse di cui
all'articolo 26, comma
1, capoverso 11, secondo periodo, nonche'
delle
risorse di cui al comma 1, secondo periodo,
del presente
articolo.
4. A sostegno delle unioni
e delle fusioni di comuni e comunita'
montane che si sono
associate per l'esercizio dei servizi e per cui
sia effettivamente stato
avviato l'esercizio associato delle funzioni
e' stanziata la somma di 20
milioni di euro per l'anno 2002.
5. Fino alla
riforma del sistema dei trasferimenti erariali agli
enti locali,
in caso di aggregazione ad una comunita' montana di un
comune
montano proveniente da altra
comunita' montana, i
trasferimenti
erariali spettanti alle due
comunita' sono
rideterminati in relazione alla popolazione
ed al territorio oggetto
di variazione. Le modalita' applicative sono
individuate con decreto
del Ministero dell'interno.
6.
Il contributo annuo attribuito dall'articolo 1, comma 3,
del
decreto-legge 27 dicembre
2000, n. 392, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, e' incrementato
a
decorrere dall'anno 2002 dell'importo di 1.500.000 euro.
7.
Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 161, comma 3, le
parole: "la sospensione della
seconda
rata" sono sostituite dalle seguenti: "la
sospensione
dell'ultima rata";
b) all'articolo 167,
comma 1, le parole: "Gli enti locali iscrivono"
sono sostituite
dalle seguenti: "E' data facolta' agli enti locali
di
iscrivere";
c) all'articolo 204, comma 1, primo periodo, dopo le parole:
"sommato
a quello dei mutui
precedentemente contratti" sono inserite le
seguenti: ", a
quello dei prestiti obbligazionari precedentemente
emessi".
8. Il comma 16 dell'articolo 53 della legge
23 dicembre 2000, n.
388, e' sostituito dal seguente:
"16. Il
termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi
locali,
compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF
di
cui all'articolo 1, comma 3, del decreto
legislativo 28 settembre
1998, n. 360, recante
istituzione di una addizionale
comunale
all'IRPEF, e successive modificazioni,
e le tariffe dei servizi
pubblici locali,
nonche' per approvare i regolamenti relativi alle
entrate
degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata
da
norme statali per la deliberazione del
bilancio di previsione. I
regolamenti sulle
entrate, anche se approvati
successivamente
all'inizio dell'esercizio purche'
entro il termine di cui sopra,
hanno effetto dal 1 gennaio
dell'anno di riferimento".
9. In deroga alle
disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
legge 27
luglio 2000, n. 212, i termini per la
liquidazione e
l'accertamento dell'imposta comunale sugli
immobili, scadenti al 31
dicembre 2001, sono prorogati al 31 dicembre 2002,
limitatamente alle
annualita' d'imposta 1998 e successive. Il termine per
l'attivita' di
liquidazione a seguito di
attribuzione di rendita da parte degli
uffici del
territorio competenti di cui all'articolo 11, comma
1,
ultimo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504,
e'
prorogato al 31 dicembre 2002 per le
annualita' d'imposta 1997 e
successive.
10. A
decorrere dal 1 gennaio 2002 le basi
di calcolo dei
sovracanoni previsti dagli
articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre
1980, n. 925,
sono fissate rispettivamente in 13 euro e 3,50 euro,
fermo
restando per gli anni a seguire
l'aggiornamento biennale
previsto dall'articolo 3 della medesima legge n. 925
del 1980. ((9))
11. Nel caso in cui
l'imposta relativa a fabbricati del gruppo
catastale D, in
precedenza versata ad un unico comune in base
a
valori di bilancio unitariamente considerati, sia successivamente
da
versare a piu' comuni a seguito dell'attribuzione di separate
rendite
catastali per le parti insistenti su territori di comuni
diversi, i
comuni interessati sono tenuti a regolare mediante accordo i
rapporti
finanziari relativi, delegando
il Ministero dell'interno ad
effettuare le necessarie
variazioni dell'importo a ciascuno spettante
a titolo di trasferimenti
erariali, senza oneri per lo Stato.
12. Per l'anno
2002 ai comuni con popolazione inferiore a 3.000
abitanti e' concesso
un contributo a carico del bilancio dello Stato,
entro il limite
di 20.658 euro per ciascun ente, fino ad un importo
complessivo
di 87 milioni di euro, per le medesime finalita'
dei
contributi attribuiti a valere sul Fondo nazionale ordinario per
gli
investimenti.
13. Non sono soggette ad esecuzione forzata
le somme di competenza
degli enti locali a
titolo di addizionale comunale e provinciale
all'IRPEF disponibili
sulle contabilita' speciali esistenti presso le
tesorerie dello
Stato ed intestate al Ministero dell'interno. Gli
atti
di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati
sono
nulli; la nullita' e' rilevabile d'ufficio e gli atti non
determinano
obbligo di accantonamento da parte
delle tesorerie medesime ne'
sospendono
l'accreditamento di somme nelle citate
contabilita'
speciali.
14. La facolta' di
ricorrere alla contrazione di mutui per il
ripiano
dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto
pubblico locale, attribuita alle
regioni e agli enti locali da
specifiche
disposizioni legislative, puo'
essere esercitata
limitatamente ai disavanzi
risultanti dai bilanci delle predette
aziende,
redatti ed approvati secondo i rispettivi
ordinamenti,
relativi agli esercizi 2000 e precedenti. Per il
finanziamento degli
oneri derivanti dai contratti di servizio di cui
all'articolo 19 del
decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e
successive
modificazioni, tale facolta' puo' essere esercitata
limitatamente ai
contratti di servizio stipulati entro la data del 31 ottobre
2001.
15. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 177,
al secondo periodo, dopo le
parole: "in deroga ad ogni normativa
vigente", sono
aggiunte le seguenti: ", determinando il prezzo
di
cessione con riguardo alla
valutazione del solo terreno con
riferimento
alle caratteristiche originarie e non tenendo conto del
valore di
quanto edificato".
16. All'articolo 3, comma 1, della legge 5 febbraio
1992, n. 177, e
successive modificazioni, sono aggiunte, in fine,
le parole: ", non
tenendo conto del valore di quanto edificato aumentato
delle spese di
urbanizzazione".
17. Al comma 2 dell'articolo
42 del testo unico delle disposizioni
legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le lettere a),
b) e c) sono
sostituite dalle seguenti:
"a) l'aumento del contributo in misura
pari al 10 per cento qualora
il versamento
del contributo sia effettuato nei
successivi
centoventi giorni;
b) l'aumento del
contributo in misura pari al 20 per cento quando,
superato il termine di cui alla lettera a), il ritardo si
protrae
non oltre i successivi sessanta giorni;
c)
l'aumento del contributo in misura pari al 40 per cento
quando,
superato il termine di cui alla lettera b), il
ritardo si protrae
non oltre i successivi sessanta
giorni".
18. All'articolo 14 del testo unico delle imposte
sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n.
917, concernente il credito di imposta per gli
utili distribuiti da
societa' ed enti, il comma 1-bis, introdotto
dall'articolo 29 della
legge 21 novembre 2000, n. 342, recante misure in
materia fiscale, e'
sostituito dal seguente:
"1-bis. Il credito di
imposta di cui al comma 1 attribuito ai comuni
in relazione
ai dividendi distribuiti dalle societa',
comunque
costituite, che gestiscono i servizi
pubblici locali ai sensi
dell'articolo 113 del testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, puo'
essere utilizzato per la compensazione
dei debiti ai sensi dell'articolo 17
del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, e successive
modificazioni".
19. Gli immobili di
proprieta' degli enti locali destinati dal
piano regolatore
generale alla realizzazione di infrastrutture
o
all'esercizio di attivita' dirette a perseguire finalita'
pubbliche,
sociali, mutualistiche, assistenziali, culturali o di
culto possono
essere concessi in
locazione, a titolo oneroso, nelle
more
dell'attuazione del piano regolatore
generale stesso, a soggetti
pubblici o privati, fino alla data
d'inizio dei lavori connessi alla
realizzazione di tali
attivita', attraverso la stipula di contratti
di locazione di natura
transitoria in deroga alle disposizioni di cui
alla legge 9
dicembre 1998, n. 431, e alla legge 27 luglio 1978, n.
392, e
successive modificazioni. Per il periodo della durata
dei
contratti di locazione di natura transitoria, ai
suddetti immobili
puo' essere attribuita una destinazione
diversa dalla destinazione
finale e in deroga
alla destinazione urbanistica dell' area. Il
contratto di
locazione costituisce titolo di provvedimento esecutivo
di
rilascio dell'immobile alla scadenza del contratto medesimo,
con
esclusione del pagamento dell'eventuale
indennita' di avviamento
commerciale. Con lettera
raccomandata da inviare almeno novanta
giorni
prima della scadenza del contratto, ciascuna delle parti
ha
diritto di comunicare all'altra parte
la propria intenzione di
proseguire la locazione, attivando
la procedura per la stipula di un
nuovo contratto.
L'eventuale accordo fra le parti deve
avvenire
improrogabilmente nei sessanta giorni successivi al ricevimento
della
comunicazione.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 31,
comma
10) che a decorrere dal 1
gennaio 2003, le basi di calcolo dei
sovracanoni di
cui al comma 10 del presente articolo, sono fissate
rispettivamente in
18 euro e 4,50 euro.
CAPO III
PATTO DI STABILITA' INTERNO PER GLI ENTI PUBBLICI
Art. 28
Trasformazione e soppressione di enti pubblici
1. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
2.
((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE
COMMA)).
2-bis. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE
DEL PRESENTE COMMA)).
3. (( COMMA ABROGATO DALLA L.
24 DICEMBRE 2007, N. 244)).
4. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE
2007, N. 244)).
5. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N. 244 HA CONFERMATO
L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
6. ((LA L. 24 DICEMBRE 2007, N.
244 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL
PRESENTE COMMA)).
7.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di trasformazione
non
rilevano ai fini fiscali.
8. (( COMMA ABROGATO DALLA L. 24
DICEMBRE 2007, N. 244)).
9. I
bilanci consuntivi delle Autorita'
indipendenti sono
annualmente pubblicati in
allegato allo Stato di previsione della
spesa del Ministero
dell'economia e delle finanze.
10.
La disposizione di cui al comma 7 si applica anche
agli
atti connessi alle operazioni di
trasformazione effettuate dalle
regioni e dalle province
autonome.
11. Gli enti
competenti, nell'esercizio delle funzioni e dei
compiti in
materia di approvvigionamento idrico primario per
uso
plurimo e per la gestione delle relative
infrastrutture, opere ed
impianti, possono avvalersi
degli enti preposti al prevalente uso
irriguo della
risorsa idrica attraverso apposite convenzioni
e
disciplinari tecnici. ((33))
---------------
AGGIORNAMENTO
(33)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto
(con l'art. 2, comma
640) che sono comunque
fatti salvi i regolamenti emanati
in
applicazione dell' articolo 28.
Art. 29
Misure di efficienza delle
pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2,
del
decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, nonche' gli enti
finanziati
direttamente o indirettamente a carico del bilancio dello
Stato sono
autorizzati, anche in deroga alle vigenti disposizioni, a:
a)
acquistare sul mercato i servizi, originariamente prodotti al
proprio
interno, a condizione di ottenere conseguenti economie
di
gestione;
b) costituire, nel rispetto delle
condizioni di economicita' di cui
alla lettera a),
soggetti di diritto privato ai quali affidare lo
svolgimento di
servizi, svolti in precedenza;
c) attribuire a
soggetti di diritto privato gia'
esistenti,
attraverso gara pubblica,
ovvero con adesione alle convenzioni
stipulate ai
sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e
successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge
23 dicembre 2000, n. 388, lo svolgimento dei servizi di cui
alla
lettera b).
2. Le amministrazioni di cui al comma
1 possono inoltre ricorrere a
forme di autofinanziamento
al fine di ridurre progressivamente
l'entita'
degli stanziamenti e dei trasferimenti pubblici a
carico
del bilancio dello Stato, grazie ad entrate proprie, derivanti
dalla
cessione dei servizi prodotti o dalla compartecipazione alle spese
da
parte degli utenti del servizio.
3. Ai
trasferimenti di beni effettuati a favore dei soggetti
di
diritto privato, costituiti ai sensi del
comma 1, lettera b), si
applica il regime tributario
agevolato previsto dall'articolo 90
della legge 23 dicembre 2000, n.
388.
4. Al comma 23 dell'articolo 53 della legge 23
dicembre 2000, n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
le parole: "tremila abitanti" sono sostituite
dalle seguenti:
"cinquemila abitanti";
b) le
parole: "che riscontrino e dimostrino
la mancanza non
rimediabile
di figure professionali idonee nell'ambito
dei
dipendenti," sono soppresse.
5. Con
regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma
1,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con
il Ministro interessato e con il Ministro per la
funzione pubblica,
si provvede a definire la
tipologia dei servizi trasferibili, le
modalita' per l'affidamento, i
criteri per l'esecuzione del servizio
e per la
determinazione delle relative tariffe nonche' le
altre
eventuali clausole di carattere finanziario, fatte salve le
funzioni
delle regioni e degli enti locali.
((6. Con
regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma
2, della
legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il
Governo, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze e del
Ministro
per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro
per
l'innovazione e le tecnologie, sentite le
organizzazioni sindacali
per quanto riguarda i
riflessi sulla destinazione del personale,
procede alla
soppressione dell'Autorita' per l'informatica
nella
pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo
17,
comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche'
all'istituzione
dell'Agenzia nazionale per
l'innovazione tecnologica. L'Agenzia
subentra
in tutti i rapporti
giuridici attivi e passivi
dell'Autorita' per
l'informatica nella pubblica amministrazione e del
Centro
tecnico; subentra altresi' nelle funzioni gia' svolte
dai
predetti organismi, fatte salve quelle
attribuite dalla legge al
Ministro per l'innovazione e le
tecnologie)).
7. Al fine
di migliorare la qualita' dei servizi
e di
razionalizzare la spesa
per l'informatica, il Ministro
per
l'innovazione e le tecnologie:
a) definisce indirizzi per l'impiego
ottimale della informatizzazione
nelle pubbliche
amministrazioni, sentita la Conferenza unificata
di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n.
281;
b) definisce programmi di
valutazione tecnica ed economica dei
progetti in corso e di quelli da
adottare da parte delle
amministrazioni
statali anche ad ordinamento autonomo e degli enti
pubblici non economici nazionali, nonche' assicura la verifica
ed
il monitoraggio dell'impiego
delle risorse in relazione ai
progetti informatici eseguiti, ove necessario avvalendosi
delle
strutture dell'Autorita'
per l'informatica nella pubblica
amministrazione (AIPA) ((, fino alla data di entrata in vigore
del
regolamento di cui al comma
6)); le risorse, eventualmente
accertate
dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, quali
economie
di spesa, sono destinate al finanziamento
di progetti innovativi
nel settore informatico.
Art. 30.
(Attivita' di supporto al Ministero del lavoro
e delle
politiche
sociali)
1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali si
avvale di
Italia Lavoro Spa, istituita con la
direttiva del Presidente del
Consiglio dei ministri del 13 maggio 1997,
pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 128 del 4 giugno 1997, per
la promozione e la gestione
di azioni nel
campo delle politiche attive del
lavoro e
dell'assistenza tecnica ai servizi per
l'impiego. Il Ministero del
lavoro e delle politiche sociali assegna
direttamente a Italia Lavoro
Spa, con provvedimento
amministrativo, funzioni, servizi e risorse
relativi a tali compiti.
Art. 31.
(Misure in materia di servizi della pubblica
amministrazione e di
sostegno dell'occupazione nelle regioni del Sud)
1. Al fine di migliorare i
rapporti con i cittadini e con le
imprese, le amministrazioni
dello Stato, centrali e periferiche, le
agenzie, gli enti
locali possono attivare, entro il primo semestre
del 2002,
iniziative per il colloquio diretto con l'utenza,
via
telefono o via web, a valere sugli ordinari stanziamenti di
bilancio
nonche' sulle disponibilita' indicate nei piani per il 2002
approvati
dall'AIPA.
2. Al fine di accelerare ed
estendere l'utilizzo delle tecnologie
finalizzate al
miglioramento della qualita' dei servizi prestati ai
cittadini ed
alle imprese e per realizzare economie di gestione, le
amministrazioni
e le agenzie di cui al comma 1 possono partecipare a
consorzi o stipulare
convenzioni con soggetti pubblici e privati.
3.
Nella stipula delle convenzioni, le
amministrazioni e le
agenzie di cui al
comma 1 tengono conto dei seguenti principi e
criteri
preferenziali:
a) localizzazione di strutture tecnologiche
od operative nelle
regioni meridionali;
b)
incremento del numero di addetti occupati in misura pari ad
almeno
il 10 per cento in conseguenza degli accordi di cui al
comma 2;
c) compresenza di soggetti pubblici o
istituzioni a prevalente
carattere pubblico.
4. Con regolamento emanato ai sensi
dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, il
Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta congiunta del Ministro per
la funzione pubblica
e del Ministro per
l'innovazione e le tecnologie, individua
le
amministrazioni e le agenzie di cui
al comma 1 e stabilisce le
disposizioni attuative del
presente articolo, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Art. 32
Contenimento e razionalizzazione delle spese
1. Ai fini di cui al presente capo gli
stanziamenti di bilancio
destinati al funzionamento degli enti
pubblici diversi da quelli di
cui al comma 6
dell'articolo 24, non considerati nella tabella C
della presente legge
sono ridotti nella misura del 2 per cento, del 4
per cento e del 6 per
cento, rispettivamente negli anni 2002, 2003 e
2004. ((. .
.)). Essi, inoltre, devono promuovere azioni
per
esternalizzare i propri servizi al fine di
realizzare economie di
spesa e migliorare
l'efficienza gestionale. Delle economie
di
gestione conseguibili si tiene conto
in sede di definizione dei
trasferimenti erariali.
1-bis.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 DICEMBRE 2003, N. 350)).
2.
Gli importi dei contributi dello Stato in
favore di enti,
istituti, associazioni, fondazioni ed altri
organismi, di cui alla
tabella 1 allegata alla
presente legge, sono iscritti in un'unica
unita' previsionale
di base nello stato di previsione di
ciascun
Ministero interessato. Il relativo riparto e' annualmente
effettuato
entro il 31 gennaio da ciascun
Ministro, con proprio decreto, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere
delle
competenti Commissioni
parlamentari, intendendosi
corrispondentemente
rideterminate le relative autorizzazioni
di
spesa.
3. La dotazione delle unita' previsionali di base di cui
al comma 2
e' quantificata annualmente ai sensi
dell'articolo 11, comma 3,
lettera d), della
legge 5 agosto 1978, n. 468, e
successive
modificazioni. Per gli anni 2002,
2003 e 2004, la dotazione e'
ridotta del 10,43
per cento rispetto all'importo complessivamente
risultante sulla base
della legislazione vigente.
Art.
33.
Servizi dei beni culturali
1. All'articolo 10, comma 1, del decreto
legislativo 20 ottobre
1998, n. 368, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
"b-bis) dare in concessione a soggetti
diversi da quelli statali
la gestione di servizi finalizzati al
miglioramento della fruizione
pubblica e della
valorizzazione del patrimonio artistico come
definiti
dall'articolo 152, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998,
n. 112, secondo modalita', criteri e garanzie definiti
con
regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della
legge
23 agosto 1988, n. 400. Il suddetto regolamento dovra' stabilire,
tra
l'altro: le procedure di affidamento
dei servizi, che dovranno
avvenire mediante
licitazione privata, con i criteri
concorrenti
dell'offerta economica piu' vantaggiosa e della
proposta di offerta
di servizi qualitativamente piu' favorevole dal
punto di vista della
crescita culturale degli utenti e della
tutela e valorizzazione dei
beni, e comunque nel rispetto della normativa
nazionale ed europea; i
rispettivi compiti dello
Stato e dei concessionari riguardo alle
questioni relative
ai restauri e all'ordinaria manutenzione dei beni
oggetto del servizio,
ferma restando la riserva statale sulla tutela
dei beni; i criteri, le
regole e le garanzie per il reclutamento del
personale,
le professionalita' necessarie rispetto ai
diversi
compiti, i livelli retributivi minimi per il personale, a
prescindere
dal contratto di impiego; i parametri di
offerta al pubblico e di
gestione dei siti culturali.
Tali parametri dovranno attenersi ai
principi
stabiliti all'articolo 2, comma
1, dello Statuto
dell'International Council of Museums. Con lo
stesso regolamento sono
fissati i meccanismi per
la determinazione della durata
della
concessione per un periodo non inferiore a cinque anni e
del canone
complessivo da corrispondere
allo Stato per tutta la durata
stabilita,
da versare anticipatamente all'atto della
stipulazione
della relativa convenzione nella misura di almeno il 50 per
cento; la
stessa convenzione deve prevedere che, all'atto della
cessazione per
qualsiasi causa della concessione,
i beni culturali conferiti in
gestione
dal Ministero ritornino nella
disponibilita' di
quest'ultimo. La presentazione, da parte dei
soggetti concorrenti, di
progetti di gestione e
valorizzazione complessi e plurimi
che
includano accanto a beni e siti di maggiore rilevanza
anche beni e
siti cosiddetti "minori" collocati in centri urbani
con popolazione
pari o inferiore a 30.000
abitanti, verra' considerata titolo di
preferenza a
condizione che sia sempre e comunque
salvaguardata
l'autonomia scientifica e di immagine individuale
propria del museo
minore".
Art. 34.
(Personale a tempo determinato del
Ministero per i beni e
le
attivita' culturali)
1. Il Ministero per i beni e le attivita' culturali e'
autorizzato
ad avvalersi, fino al 31 dicembre 2002, del personale gia'
assunto a
tempo determinato ai
sensi dell'articolo 8, comma 7,
del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n. 61,
dell'articolo 22, comma 5, della
legge 23 dicembre
1998, n. 448, e dell'articolo 1, comma 1, della
legge 16
dicembre 1999, n. 494. Sono fatte salve le
eventuali
successive scadenze previste dai contratti in
essere sulla base di
specifiche disposizioni legislative.
Art.
35
Norme in materia di servizi pubblici locali
1. L'articolo 113 del testo unico delle
leggi sull'ordinamento
degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n.
267, e' sostituito dal
seguente:
"Art. 113. - (Gestione delle reti ed erogazione dei servizi
pubblici
locali di rilevanza industriale). - 1. Le disposizioni
del presente
articolo si applicano ai servizi
pubblici locali di rilevanza
industriale.
Restano ferme le disposizioni previste per i
singoli
settori e quelle nazionali di attuazione delle normative
comunitarie.
2. Gli enti locali non possono cedere la proprieta'
degli impianti,
delle reti e delle altre
dotazioni destinati all'esercizio dei
servizi pubblici di
cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma
13.
3. Le discipline di
settore stabiliscono i casi nei quali l'attivita'
di gestione delle reti e
degli impianti destinati alla produzione dei
servizi pubblici
locali di cui al comma 1 puo' essere separata da
quella
di erogazione degli stessi. E', in ogni
caso, garantito
l'accesso alle reti a tutti i soggetti legittimati
all'erogazione dei
relativi servizi.
4. Qualora sia separata
dall'attivita' di erogazione dei servizi, per
la gestione
delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni
patrimoniali gli enti locali, anche in forma associata, si
avvalgono:
a) di soggetti allo scopo
costituiti, nella forma di societa' di
capitali
con la partecipazione maggioritaria degli enti
locali,
anche associati, cui puo'
essere affidata direttamente tale
attivita';
b) di imprese idonee, da individuare mediante
procedure ad evidenza
pubblica, ai sensi del comma
7.
5. L'erogazione del servizio, da svolgere in regime di
concorrenza,
avviene secondo le discipline di
settore, con conferimento della
titolarita' del
servizio a societa' di capitali
individuate
attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza
pubblica.
6. Non sono ammesse a partecipare
alle gare di cui al comma 5 le
societa' che, in Italia o
all'estero, gestiscono a qualunque titolo
servizi pubblici locali
in virtu' di un affidamento diretto, di una
procedura non ad evidenza
pubblica, o a seguito dei relativi rinnovi;
tale divieto si
estende alle societa' controllate o collegate, alle
loro controllanti,
nonche' alle societa' controllate o collegate con
queste ultime. Sono
parimenti esclusi i soggetti di cui al comma 4.
7. La gara di cui
al comma 5 e' indetta nel rispetto degli standard
qualitativi,
quantitativi, ambientali, di equa distribuzione
sul
territorio e di sicurezza definiti dalla
competente Autorita' di
settore o, in mancanza
di essa, dagli enti locali. La gara e'
aggiudicata
sulla base del migliore livello di qualita' e sicurezza e
delle
condizioni economiche e di prestazione del servizio, dei piani
di
investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e
degli
impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonche' dei
contenuti
di innovazione tecnologica e gestionale. Tali
elementi fanno parte
integrante del contratto di servizio.
8.
Qualora sia economicamente piu' vantaggioso,
e' consentito
l'affidamento contestuale con
gara di una pluralita' di servizi
pubblici locali
diversi da quelli di trasporto collettivo. In questo
caso, la durata
dell'affidamento, unica per tutti i servizi, non puo'
essere
superiore alla media calcolata sulla base della durata
degli
affidamenti indicata dalle discipline di settore.
9.
Alla scadenza del periodo di affidamento,
e in esito alla
successiva gara di
affidamento, le reti, gli impianti e le altre
dotazioni
patrimoniali di proprieta' degli enti locali
o delle
societa' di cui al comma 13 sono assegnati al nuovo
gestore. Sono,
inoltre, assegnati al nuovo
gestore le reti o loro porzioni, gli
impianti e le altre
dotazioni realizzate, in attuazione dei piani di
investimento di
cui al comma 7, dal gestore uscente. A quest'ultimo
e' dovuto da parte del
nuovo gestore un indennizzo pari al valore dei
beni non ancora
ammortizzati, il cui ammontare e' indicato nel bando
di gara.
10.
E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento
dei
gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario,
nonche'
alla concessione da chiunque dovuta di contribuzioni o
agevolazioni
per la gestione del servizio.
11. I
rapporti degli enti locali con le societa' di erogazione
del
servizio e con le societa' di gestione delle reti e
degli impianti
sono regolati da contratti di
servizio, allegati ai capitolati di
gara, che dovranno
prevedere i livelli dei servizi da garantire e
adeguati strumenti di
verifica del rispetto dei livelli previsti.
12. L'ente
locale puo' cedere in tutto o in parte
la propria
partecipazione nelle societa' erogatrici di
servizi. Tale cessione
non comporta effetti
sulla durata delle concessioni e
degli
affidamenti in essere.
13. Gli enti locali, anche in
forma associata, possono conferire la
proprieta' delle
reti, degli impianti e delle altre
datazioni
patrimoniali a societa' di capitali di cui detengono la
maggioranza,
che e' incedibile. Tali societa' pongono le reti,
gli impianti e le
altre dotazioni patrimoniali a
disposizione dei gestori incaricati
della gestione del
servizio o, ove prevista la gestione separata
della
rete, dei gestori di quest'ultima, a fronte
di un canone
stabilito dalla competente Autorita'
di settore, ove prevista, o
dagli enti locali.
Alla societa' suddetta gli enti locali possono
anche
assegnare, ai sensi della lettera a) del comma 4, la
gestione
delle reti, nonche' il compito di espletare le gare di
cui al comma
5.
14. Fermo restando quanto
disposto dal comma 3, se le reti, gli
impianti e
le altre dotazioni patrimoniali per la gestione
dei
servizi di cui al comma 1 sono di
proprieta' di soggetti diversi
dagli enti locali,
questi possono essere autorizzati a gestire i
servizi
o loro segmenti, a condizione che siano
rispettati gli
standard di cui al comma 7 e siano praticate
tariffe non superiori
alla media regionale, salvo che le discipline di
carattere settoriale
o le relative Autorita' dispongano
diversamente. Tra le parti e' in
ogni caso stipulato, ai sensi del
comma 11, un contratto di servizio
in cui sono definite, tra l'altro, le
misure di coordinamento con gli
eventuali altri gestori.
15.
Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle
regioni a statuto speciale e alle province
autonome di Trento e di
Bolzano, se incompatibili con le attribuzioni
previste dallo statuto
e dalle relative norme di attuazione".
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
3. ((COMMA
ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI
DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
4. ((COMMA ABROGATO DAL
D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24
NOVEMBRE 2003, N. 326)).
5. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30
SETTEMBRE 2003, N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE
2003, N. 326)).
6. Qualora le disposizioni
dei singoli settori prevedano la
gestione associata
del servizio per ambiti territoriali di dimensione
sovracomunale, il
soggetto che gestisce il servizio stipula appositi
contratti
di servizio con i comuni di dimensione
demografica
inferiore a 5.000 abitanti, al fine
di assicurare il rispetto di
adeguati ed omogenei standard
qualitativi di servizio, definiti dai
contratti stessi. In
caso di mancato rispetto di tali standard nel
territorio dei comuni di
cui al primo periodo, i soggetti competenti
ad affidare la
gestione del servizio nell'ambito
sovracomunale
provvedono alla revoca dell'affidamento in corso sull' intero
ambito.
7. Le
imprese concessionarie
cessanti ((al termine
dell'affidamento))
reintegrano gli enti locali nel possesso delle
reti,
degli impianti e delle altre dotazioni
utilizzati per la
gestione dei servizi. Ad esse e' dovuto
dal gestore subentrante un
indennizzo stabilito
secondo le disposizioni del
comma 9
dell'articolo 113 del
citato testo unico di cui al
decreto
legislativo n. 267 del 2000, come sostituito dal comma 1 del
presente
articolo.
8. Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003,
trasformano le aziende
speciali e i consorzi di cui
all'articolo 31, comma 8, del citato
testo unico di
cui al decreto legislativo n. 267 del 2000,
che
gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del
medesimo
testo unico, come sostituito dal comma 1 del
presente articolo, in
societa' di' capitali, ai sensi
dell'articolo 115 del citato testo
unico.
9. In
attuazione delle disposizioni di cui ai
commi 2 e 13
dell'articolo 113 del citato testo unico, come sostituito
dal comma 1
del presente articolo, gli enti locali che alla
data di entrata in
vigore della presente legge
detengano la maggioranza del capitale
sociale delle
societa' per la gestione di servizi pubblici locali,
che siano
proprietarie anche delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni
per l'esercizio di servizi pubblici locali, provvedono
ad
effettuare, entro un anno dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, anche in deroga
alle disposizioni delle discipline
settoriali, lo scorporo
delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni.
Contestualmente la proprieta' delle reti, degli impianti e
delle
altre dotazioni patrimoniali, oppure l'intero ramo d'azienda,
e'
conferita ad una societa' avente le caratteristiche definite dal
citato
comma 13 dell'articolo 113 del medesimo testo unico.
10.
La facolta' di cui al comma 12 dell'articolo 113 del
citato
testo unico, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo,
riguarda esclusivamente
le societa' per la gestione dei servizi ed
opera
solo a partire dalla conclusione
delle operazioni di
separazione di cui al comma 9 del presente
articolo.
11. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2
dell'articolo 113
del citato testo unico, come
sostituito dal comma 1 del presente
articolo, e di
cui al comma 9 del presente articolo, nonche'
in
alternativa a quanto stabilito dal comma 10, limitatamente al caso
di
societa' per azioni quotate in borsa e di societa' per azioni
i cui
enti locali soci abbiano gia'
deliberato al 10 gennaio 2002 di
avviare il
procedimento di quotazione in borsa, da concludere entro
il 31
dicembre 2003, di cui, alla data di entrata in vigore
della
presente legge, gli enti locali
detengano la maggioranza del
capitale, e'
consentita la piena applicazione delle disposizioni di
cui al
comma 12 dell'articolo 113 del citato testo unico. In
tale
caso, ai fini dell'applicazione del comma 9
dell'articolo 113 del
citato testo unico, sulle
reti, sugli impianti e sulle
altre
datazioni patrimoniali attuali e future
e' costituito, ai sensi
dell'articolo 1021 del codice
civile, un diritto di uso perpetuo ed
inalienabile a favore degli
enti locali. Resta fermo il diritto del
proprietario, ove sia un soggetto
diverso da quello cui e' attribuita
la gestione delle
reti, degli impianti e delle altre
dotazioni
patrimoniali, alla percezione di un canone da parte di tale
soggetto.
Non si applicano le disposizioni degli articoli 1024 e
seguenti del
codice civile.
12. Al testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali,
di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 31, comma 8, le parole
da: "aventi rilevanza
economica" fino a: "nello
statuto" sono sostituite dalle seguenti:
"di cui all'articolo
113-bis";
b) all'articolo 42, comma 2, lettera
e), le parole: "assunzione
diretta" sono sostituite dalla
seguente: "organizzazione";
c) all'articolo 112, il comma 2 e'
abrogato;
d) all'articolo 115:
1) al comma 1, le
parole: "costituite ai sensi dell'articolo 113,
lettera
c)," sono soppresse e le parole: "per
azioni" sono
sostituite dalle seguenti: "di
capitali";
2) il comma 5 e' abrogato;
3) e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"7-bis. Le
disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano
anche
alla trasformazione dei consorzi, intendendosi sostituita al
consiglio comunale l'assemblea consortile. In
questo caso le
deliberazioni sono adottate a maggioranza
dei componenti; gli enti
locali che non intendono
partecipare alla societa' hanno diritto
alla
liquidazione sulla base del valore nominale
iscritto a
bilancio della relativa quota di capitale";
e)
all'articolo 116, comma 1, dopo le parole: "per
l'esercizio di
servizi pubblici" sono inserite le
seguenti: "di cui all'articolo
113-bis";
f) all'articolo
118:
1) al comma 1, le parole:
"societa' per azioni, costituite ai
sensi
dell'articolo 113, lettera e)," sono
sostituite dalle
seguenti: "societa' di
capitali di cui al comma 13 dell'articolo
113";
2) il comma 3 e' abrogato;
g) all'articolo 123, il comma 3 e'
abrogato.
13. Gli articoli da 265
a 267 del testo unico per la finanza
locale, di
cui al regio-decreto 14 settembre 1931, n. 1175,
sono
abrogati.
14. Nell'esercizio delle loro funzioni,
gli enti locali, anche in
forma associata, individuano gli
standard di qualita' e determinano
le modalita' di
vigilanza e controllo delle aziende esercenti
i
servizi pubblici, in un quadro di tutela prioritaria degli
utenti e
dei consumatori.
15. Dopo
l'articolo 113 del testo
unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti
locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n.
267, come sostituito dal comma 1 del
presente
articolo, e' inserito il seguente:
"Art. 113-bis.
- (Gestione dei servizi pubblici locali privi
di
rilevanza industriale) - 1. Ferme restando le disposizioni
previste
per i singoli settori, i servizi pubblici locali privi
di rilevanza
industriale sono gestiti mediante affidamento diretto a:
a)
istituzioni;
b) aziende speciali, anche consortili;
c) societa'
di capitali costituite o partecipate dagli enti locali,
regolate dal codice civile.
2. E' consentita la
gestione in economia quando, per le modeste
dimensioni
o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno
procedere ad
affidamento ai soggetti di cui al comma 1.
3. Gli enti
locali possono procedere all'affidamento diretto
dei
servizi culturali e del tempo libero
anche ad associazioni e
fondazioni da loro costituite o
partecipate.
4. Quando sussistano ragioni
tecniche, economiche o di utilita'
sociale, i servizi di cui ai
commi 1, 2 e 3 possono essere affidati a
terzi, in base a procedure ad
evidenza pubblica, secondo le modalita'
stabilite dalle normative di
settore.
5. I rapporti tra gli enti locali ed i soggetti erogatori dei
servizi
di cui al presente articolo sono regolati da contratti di
servizio".
16. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N. 326)).
Art.
36.
(Organici del personale)
1. In conseguenza delle attivita' poste
in essere ai sensi del
presente capo, le
pubbliche amministrazioni apportano, con le
modalita'
previste dai rispettivi ordinamenti, le relative variazioni
in
diminuzione alle proprie
dotazioni organiche. Ai
fini
dell'individuazione delle eccedenze di personale e delle
conseguenti
procedure di mobilita', si applicano le vigenti
disposizioni, anche
di natura contrattuale.
CAPO IV
INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E SOCIALE
Art.
37.
Gestioni previdenziali
1. L'adeguamento dei trasferimenti dovuti
dallo Stato, ai sensi
rispettivamente dell'articolo 37, comma 3,
lettera c), della legge 9
marzo 1989, n. 88, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59,
comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e
successive
modificazioni, e' stabilito per l'anno 2002:
a) in 573,78 milioni di euro in
favore del Fondo pensioni
lavoratori dipendenti, delle gestioni
dei lavoratori autonomi, della
gestione speciale minatori, nonche' in
favore dell'Ente nazionale di
previdenza e di
assistenza per i lavoratori dello
spettacolo
(ENPALS);
b) in 141,51
milioni di euro in favore del Fondo
pensioni
lavoratori dipendenti, ad integrazione dei trasferimenti di
cui alla
lettera a), della gestione esercenti attivita'
commerciali e della
gestione artigiani.
2.
Conseguentemente a quanto previsto dal comma 1, gli
importi
complessivamente dovuti dallo Stato sono determinati per l'anno
2002
in 14.224,26 milioni di euro per le
gestioni di cui al comma 1,
lettera a), e in 3.514,49 milioni di
euro per le gestioni di cui al
comma 1, lettera b).
3.
I medesimi complessivi importi di cui ai
commi 1 e 2 sono
ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui
all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive
modificazioni, al netto, per quanto attiene al
trasferimento di cui
al comma 1, lettera a),
della somma di 1.144,98 milioni di euro
attribuita alla gestione per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni
a completamento
dell'integrale assunzione a carico dello
Stato
dell'onere relativo ai
trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al
1 gennaio 1989, nonche' al netto delle somme di 2,07
milioni
di euro e di 49,58 milioni di
euro di pertinenza,
rispettivamente, della gestione speciale
minatori e dell'ENPALS.
Art.
38
Incremento delle
pensioni
in favore di soggetti disagiati
1. A decorrere dal 1 gennaio 2002 e'
incrementata, a favore dei
soggetti di eta' pari o superiore a settanta
anni e fino a garantire
un reddito proprio pari a 516,46 euro al mese per
tredici mensilita',
la misura delle maggiorazioni sociali dei
trattamenti pensionistici
di cui:
a) all'articolo 1 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, e successive
modificazioni;
b)
all'articolo 70, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
con riferimento ai
titolari dell'assegno sociale di
cui
all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335;
c) all'articolo 2 della legge 29
dicembre 1988, n. 544, con
riferimento
ai titolari della pensione sociale di cui all'articolo
26 della
legge 30 aprile 1969, n. 153. (9) ((9a))
2. I medesimi benefici
di cui al comma 1 in presenza dei requisiti
anagrafici di cui al medesimo
comma, sono corrisposti ai titolari dei
trattamenti trasferiti all'INPS ai
sensi dell'articolo 10 della legge
26 maggio 1970, n. 381, e dell'articolo 19
della legge 30 marzo 1971,
n. 118, nonche' ai ciechi civili titolari di
pensione, tenendo conto
dei medesimi criteri
economici adottati per l'accesso e per il
calcolo dei
predetti benefici. (9)
3. L'eta' anagrafica
relativa ai soggetti di cui al comma 1 e'
ridotta,
fino ad un massimo di cinque anni, di un anno ogni
cinque
anni di contribuzione fatta valere dal
soggetto. Il requisito del
quinquennio di contribuzione
risulta soddisfatto in presenza di
periodi contributivi
complessivamente pari o superiori alla meta' del
quinquennio.
4. I benefici incrementativi di cui al
comma 1 sono altresi'
concessi ai soggetti di eta' pari o
superiore a sessanta anni, che
risultino invalidi civili totali o sordomuti o
ciechi civili assoluti
titolari di pensione o che siano titolari
di pensione di inabilita'
di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno 1984,
n. 222.
5. L'incremento di cui al comma 1 e' concesso in base alle
seguenti
condizioni:
a) il beneficiario non possieda redditi
propri su base annua pari o
superiori a 6.713,98 euro;
((9a))
b) il beneficiario non possieda, se coniugato e non
effettivamente e
legalmente separato, redditi
propri per un importo annuo pari o
superiore a
6.713,98 euro, ne' redditi, cumulati con quello del
coniuge, per un importo annuo pari o superiore a
6.713,98 euro
incrementati dell'importo annuo dell'assegno
sociale; ((9a))
c) qualora i redditi posseduti risultino
inferiori ai limiti di cui
alle lettere a) e b),
l'incremento e' corrisposto in misura tale
da non comportare il
superamento dei limiti stessi;
d) per gli anni
successivi al 2002, il limite di reddito annuo di
6.713,98 euro e' aumentato in
misura pari all'incremento
dell'importo
del trattamento minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni lavoratori
dipendenti, rispetto all'anno
precedente. (9)
6. Ai fini della concessione delle maggiorazioni di
cui al presente
articolo non si tiene conto del reddito della casa di
abitazione.
7. Nei confronti dei soggetti che
hanno percepito indebitamente
prestazioni pensionistiche o
quote di prestazioni pensionistiche o
trattamenti di famiglia, a carico
dell'INPS, per periodi anteriori al
10 gennaio 2001, non si fa luogo al
recupero dell'indebito qualora i
soggetti medesimi siano percettori di un
reddito personale imponibile
ai fini dell'IRPEF per
l'anno 2000 di importo pari o inferiore a
8.263,31 euro.
8. Qualora i soggetti che hanno
indebitamente percepito i
trattamenti di cui
al comma 7 siano percettori di un
reddito
personale imponibile ai fini dell'IRPEF per l'anno
2000 di importo
superiore a 8.263,31 euro non si fa luogo al
recupero dell'indebito
nei limiti di un quarto dell'importo
riscosso.
9. Il recupero e' effettuato
mediante trattenuta diretta sulla
pensione in misura non
superiore a un quinto. L'importo residuo e'
recuperato
ratealmente senza interessi
entro il limite di
ventiquattro mesi.
Tale limite puo' essere superato al fine
di
garantire che la trattenuta di cui
al presente comma non sia
superiore al quinto della
pensione.
10. Le disposizioni, di cui ai
commi 7, 8 e 9 non si applicano
qualora sia riconosciuto il dolo del soggetto
che abbia indebitamente
percepito i trattamenti a carico dell'INPS. Il
recupero dell'indebito
pensionistico si estende agli eredi del
pensionato solo nel caso in
cui si accerti il dolo del pensionato
medesimo.
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre
2002, n. 289 ha disposto:
- (con l'art. 39, comma 4) che il comma 1
del presente articolo, si
interpreta nel senso che
l'incremento delle pensioni in favore dei
soggetti
disagiati, comprensivo della eventuale
maggiorazione
sociale, non puo' superare
l'importo mensile determinato dalla
differenza
fra l'importo di 516,46 euro e l'importo del trattamento
minimo, ovvero
della pensione sociale, ovvero dell'assegno sociale.
- (con l'art. 39,
comma 5) che il comma 2 del presente articolo, si
interpreta nel
senso che l'incremento spetta ai ciechi
civili
titolari della relativa pensione.
- (con
l'art. 39, comma 8) che la lettera d) del comma 5
del
presente articolo, si interpreta nel
senso che, per gli anni
successivi al
2002, sono aumentati in misura pari
all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto
all'anno precedente, il
limite di reddito annuo di 6.713,98
euro e l'importo di 516,46 euro
di cui al comma 1 del predetto
articolo.
---------------
AGGIORNAMENTO (9a)
Il D.l. 2
luglio 2007, n. 81 convertito con modificazioni dalla L.
3 agosto
2007, n. 127 ha disposto (con l'art. 5, comma 5) che "Con
effetto dal
1° gennaio 2008, l'incremento delle pensioni in favore di
soggetti
disagiati di cui all'articolo 38, commi da 1 a 5,
della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, e' concesso
secondo i criteri ivi
stabiliti, tenuto conto anche di
quanto previsto dall'articolo 39,
commi 4, 5 e
8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, fino
a
garantire un reddito proprio pari a 580 euro
al mese per tredici
mensilita' e, con effetto dalla
medesima data, l'importo di cui al
comma 5, lettere a) e b), del
medesimo articolo 38 e' rideterminato
in 7.540 euro. Per gli anni
successivi al 2008 il limite di reddito
annuo di 7.540
euro e' aumentato in misura pari
all'incremento
dell'importo del trattamento minimo delle pensioni a carico
del Fondo
pensioni lavoratori dipendenti, rispetto all'anno precedente."
Art. 39
Norme a favore dei lavoratori affetti da
talassemia major e
drepanocitosi e in materia di uso dei farmaci di
automedicazione
1. I lavoratori affetti da talassemia major
(morbo di Cooley) e
drepanocitosi ((,
nonche' talasso-drepanocitosi e
talassemia
intermedia in trattamento trasfusionale
o con idrossiurea,)) che
hanno raggiunto un'anzianita'
contributiva pari o superiore a dieci
anni, in concorrenza con almeno
trentacinque anni di eta' anagrafica,
hanno diritto a
un'indennita' annuale di importo pari a quello del
trattamento
minimo delle pensioni a carico del
Fondo pensioni
lavoratori dipendenti.
2.
All'onere derivante dal presente articolo, valutato in
1,03
milioni di euro a partire dall'anno 2002, si fa fronte a
carico del
Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20
della
legge 8 novembre 2000, n. 328.
3. In relazione a quanto
previsto dall'articolo 85, comma 24, della
legge 23
dicembre 2000, n. 388, e dal decreto-legge 18
settembre
2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre
2001, n. 405, sulla migliore informazione
possibile a tutela della
salute pubblica, il Ministero della salute, di
intesa con le imprese
del settore farmaceutico dell'automedicazione,
promuove una campagna
istituzionale al fine di informare i
cittadini sul migliore uso dei
farmaci di automedicazione nella
cura delle patologie minori, anche
attraverso il ruolo professionale del
farmacista, i cui costi saranno
a carico delle imprese del settore.
CAPO V
INTERVENTI NEL SETTORE SANITARIO
Art. 40.
(Concorso delle regioni
al rispetto degli obiettivi)
1. Il mancato rispetto degli
impegni indicati al punto 19
dell'Accordo
tra Governo, regioni e province autonome dell'8 agosto
2001 in materia
sanitaria, comporta, per il finanziamento della spesa
nel
settore, il ripristino per la regione e le province
autonome
inadempienti del livello stabilito nell'Accordo tra Governo,
regioni
e province autonome del 3 agosto 2000, come integrato
dall'articolo
85, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
CAPO VI
STRUMENTI DI GESTIONE DEL DEBITO PUBBLICO
Art.
41
Finanza degli enti territoriali
1. Al fine di contenere il costo dell'indebitamento e di
monitorare
gli andamenti di finanza pubblica, il Ministero dell'economia e
delle
finanze coordina l'accesso al mercato dei capitali
delle province,
dei comuni, delle unioni di comuni, delle citta'
metropolitane, delle
comunita' montane e delle comunita'
isolane, di cui all'articolo 2
del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche'
dei
consorzi tra enti territoriali e delle regioni. A tal fine i
predetti
enti comunicano periodicamente allo stesso Ministero i dati
relativi
alla propria situazione finanziaria. Il contenuto e le
modalita' del
coordinamento nonche' dell'invio dei dati sono stabiliti
con decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze da
emanare di concerto
con il Ministero dell'interno, sentita la Conferenza
unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
Con lo stesso
decreto sono approvate le
norme relative
all'ammortamento del debito e all'utilizzo
degli strumenti derivati
da parte dei succitati enti.
2.
((PERIODO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112,
CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008,
N. 133, COME MODIFICATO
DALLA L. 22 DICEMBRE 2008, N. 203)).
Fermo restando quanto previsto
nelle relative pattuizioni contrattuali,
gli enti possono provvedere
alla conversione dei mutui contratti
successivamente al 31 dicembre
1996, anche mediante
il collocamento di titoli obbligazionari di
nuova
emissione o rinegoziazioni, anche con altri
istituti, dei
mutui, in presenza di condizioni di
rifinanziamento che consentano
una riduzione del valore finanziario delle
passivita' totali a carico
degli enti stessi, al
netto delle commissioni e
dell'eventuale
retrocessione del gettito
dell'imposta sostitutiva di
cui
all'articolo 2 del decreto legislativo
1 aprile 1996, n. 239, e
successive modificazioni.
2-bis. A partire dal 1° gennaio 2007, nel quadro di
coordinamento
della finanza pubblica di cui all'articolo 119 della
Costituzione, i
contratti con cui le regioni e gli enti di cui al testo
unico di cui
al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
pongono in essere le
operazioni di ammortamento del debito con rimborso unico
a scadenza e
le operazioni in strumenti derivati devono essere
trasmessi, a cura
degli enti contraenti, al Ministero
dell'economia e delle finanze -
Dipartimento del tesoro. Tale
trasmissione, che deve avvenire prima
della sottoscrizione dei
contratti medesimi, e' elemento costitutivo
dell'efficacia degli
stessi. Restano valide le disposizioni
del
decreto di cui al comma 1 del
presente articolo, in materia di
monitoraggio.
2-ter. Delle
operazioni di cui al comma precedente che risultino in
violazione
alla vigente normativa, viene data comunicazione
alla
Corte dei conti per l'adozione dei provvedimenti di sua
competenza.
3. Sono abrogati l'articolo 35, comma 6, primo periodo,
della legge
23 dicembre 1994, n. 724, e l'articolo 3 del
regolamento di cui al
decreto del Ministro del tesoro 5 luglio 1996, n.
420.
4. Per il finanziamento di spese di
parte corrente, il comma 3
dell'articolo 194
del citato testo unico di cui al
decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si
applica limitatamente alla
copertura dei debiti fuori bilancio maturati
anteriormente alla data
di entrata in vigore della legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n.
3.
Art.
42.
(Riduzione del costo del debito pubblico)
1. All'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
il comma
5 e' sostituito dal seguente:
"5. Per
le finalita' di cui al presente articolo, il
Ministro
dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad effettuare, con
l'osservanza delle disposizioni di cui
all'articolo 38 della legge 30
marzo 1981, n. 119, e successive
modificazioni, emissioni di titoli
del debito pubblico negli anni 1999
e successivi; tali emissioni non
concorrono al
raggiungimento del limite dell'importo massimo
di
emissione di titoli pubblici annualmente stabilito
dalla legge di
approvazione del bilancio. Il ricavo netto delle
suddette emissioni,
limitato a lire 2.500
miliardi per la prima annualita',
verra'
attribuito al Ministero
dell'economia e delle finanze,
che
provvedera' a soddisfare gli aventi diritto con le modalita'
di cui
al comma 6; per le annualita' successive, l'importo massimo di
titoli
pubblici sara' determinato con la legge finanziaria. L'emissione
dei
titoli autorizzati e il relativo ammontare
saranno stabiliti con
decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sulla base delle
somme che si accerteranno
come effettivamente necessarie per il
completamento delle
attivita' di rimborso".
CAPO VII
INTERVENTI IN MATERIA DI LAVORO
Art.
43.
(Riduzione del costo del lavoro)
1. A decorrere dall'anno 2002 restano confermate:
a) la riduzione del contributo per la tutela di maternita',
di cui
all'articolo 78, comma 1,
del testo unico delle disposizioni
legislative
in materia di tutela e sostegno della maternita'
e
della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo
2001, n.
151, e il livello dei contributi di cui agli
articoli 82 e 83 del
predetto decreto legislativo;
b)
la riduzione dei contributi dovuti dai datori di
lavoro e dai
lavoratori addetti ai
pubblici servizi di trasporto, di cui
all'articolo 49, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.
2. Restano,
altresi', confermati con la medesima decorrenza:
a) il
concorso dello Stato al
finanziamento della gestione
agricoltura
dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) di cui all'articolo
55, comma 1,
lettera o), della legge 17 maggio 1999, n.
144, e all'articolo 3,
comma 7, del decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38;
b) il regime contributivo delle erogazioni
previste dai contratti di
secondo livello di cui all'articolo 60
della legge 17 maggio 1999,
n. 144.
3. La disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 69
della legge
23 dicembre 2000, n. 388, si
applica a decorrere dalla data di
entrata in vigore della legge 11
novembre 1983, n. 638.
Art.
44.
(Sgravi per i nuovi assunti)
1. A tutti i datori di
lavoro privati ed agli enti pubblici
economici, operanti
nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia,
Puglia,
Calabria e Sardegna, e' riconosciuto, per i nuovi
assunti
nell'anno 2002 ad incremento delle unita' effettivamente
occupate al
31 dicembre 2001 e per un
periodo di tre anni dalla data di
assunzione
del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura
totale dei
contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza
sociale (INPS) e
all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per
i
lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a
loro carico, sulle
retribuzioni assoggettate a
contribuzione per il Fondo pensioni
lavoratori
dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello
spettacolo.
Il beneficio si intende riconosciuto anche alle societa'
cooperative
di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i
quali venga
instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di
lavoro
dipendente. Ai fini della concessione
delle predette
agevolazioni, si applicano le
condizioni stabilite all'articolo 3,
comma 6, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31
dicembre
2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma
6
dell'articolo 3.
2. L'efficacia della
misura di cui al comma 1 e'
subordinata
all'autorizzazione ed ai vincoli della Commissione
europea ai sensi
degli articoli 87 e seguenti del Trattato istitutivo
della Comunita'
europea, e successive modificazioni.
3.
Il beneficio di cui al comma 1 e' riconosciuto, nei
limiti
della disciplina degli aiuti di
importanza minore di cui al
regolamento
(CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001,
anche
ai datori di lavoro operanti nei territori
delle regioni
Abruzzo e
Molise, nonche' nei territori
delle sezioni
circoscrizionali del collocamento
nelle quali il tasso medio di
disoccupazione,
calcolato riparametrando il dato provinciale secondo
la
definizione allargata ISTAT, rilevata per il 2000, sia
superiore
alla media nazionale risultante dalla
medesima rilevazione e che
siano confinanti con le aree
dell'obiettivo 1 di cui all'allegato I
della decisione (CE) n.
1999/502, del 1 luglio 1999. Il beneficio di
cui al presente comma e'
cumulabile con altri benefici eventualmente
concessi, nel rispetto dei
limiti e delle modalita' di cui al citato
regolamento (CE) n. 69/2001.
CAPO VIII
INTERVENTI IN MATERIA DI INVESTIMENTI PUBBLICI
Art.
45
Limiti di impegno
1. Al fine di
agevolare lo sviluppo
dell'economia e
dell'occupazione, sono autorizzati nel triennio
2002-2004 i limiti di
impegno di cui alla Tabella 2, allegata
alla presente legge, con la
decorrenza e l'anno terminale ivi
indicati.
2. Per la realizzazione delle
infrastrutture per la mobilita' al
servizio del
nuovo polo esterno della Fiera di
Milano sono
autorizzati limiti di impegno quindicennali di 1,50 milioni
di euro a
decorrere dall'anno 2002, di 4 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2003 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2004.
3. Per la realizzazione delle infrastrutture per la mobilita'
al
servizio della Fiera del Levante di Bari ((, della Fiera di
Verona,
della Fiera di Foggia e della Fiera di
Padova)) sono autorizzati,
rispettivamente, limiti di impegno quindicennali
di 1 milione di euro
a decorrere dall'anno 2002
e di 1 milione di euro a decorrere
dall'anno
2003.
4. Per la prosecuzione ed il completamento degli
interventi di cui
all'articolo 144, comma 5, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e'
autorizzata la spesa di 7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003.
Art.
46
Fondo investimenti
1. Nello stato di previsione della spesa di ciascun
Ministero e'
istituito un fondo per gli investimenti per ogni comparto
omogeneo di
spesa al quale confluiscono i nuovi
investimenti autorizzati , con
autonoma evidenziazione
contabile in allegato delle corrispondenti
autorizzazioni
legislative.
2. Con decreti del Ministro
dell'economia e delle finanze, su
proposta del Ministro competente, da
emanare entro centottanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente legge,
sono
individuate le disponibilita' di bilancio che confluiscono nel
fondo
di cui al comma 1.
3. A decorrere dall'anno 2003 il
fondo per gli investimenti di cui
al presente articolo puo' essere
rifinanziato con la procedura di cui
all'articolo 11, comma 3,
lettera f), della legge 5 agosto 1978, n.
468, e successive
modificazioni.
4. In apposito allegato
al disegno di legge finanziaria sono
analiticamente
indicati le autorizzazioni di spesa e gli stanziamenti
che confluiscono in
ciascuno dei fondi di cui al presente articolo.
5. I Ministri
competenti presentano annualmente al Parlamento, per
l'acquisizione del
parere da parte delle Commissioni competenti, una
relazione
nella quale viene individuata la
destinazione delle
disponibilita' di ciascun fondo.((33))
---------------
AGGIORNAMENTO (33)
La L.
24 dicembre 2007, n. 244, ha disposto (con l'art. 3, comma
33)
che il presente articolo 46 cessa di avere efficacia a decorrere
dall'anno
2008.
Art. 47.
(Finanziamento delle grandi opere e
di altri interventi)
1. Per il
finanziamento del piano straordinario
delle
infrastrutture e delle opere di grandi dimensioni a livello
regionale
e locale, individuate dal CIPE, la Cassa
depositi e prestiti puo'
intervenire, per fini di interesse generale,
anche in collaborazione
con altre istituzioni finanziarie,
a favore di soggetti pubblici e
privati ai quali
fanno carico gli studi, la progettazione,
la
realizzazione e la gestione delle
opere, mediante operazioni di
finanziamento sotto qualsiasi forma,
anche di finanza di progetto, di
prestazioni di garanzie e di
assunzioni di nuove partecipazioni che
non dovranno essere di maggioranza ne'
comunque di controllo ai sensi
dell'articolo 2359 del codice
civile.
2. La Cassa depositi e prestiti puo' utilizzare, per le
operazioni
di cui al comma 1, oltre ai tradizionali mezzi
di provvista, ferma
restando la compatibilita' con l'ordinaria attivita' di
finanziamento
prevista dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284,
anche fondi
rivenienti dal collocamento sul
mercato italiano ed estero di
specifici
prodotti finanziari, attraverso la societa' per
azioni
Poste italiane, banche e intermediari finanziari
vigilati.
3. L'attivita' di cui al comma 1 e' svoLta dalla
Cassa depositi e
prestiti in via sussidiaria rispetto
ai finanziamenti concessi da
banche o intermediari finanziari ad
un tasso di mercato determinato
secondo le modalita'
indicate nel decreto di cui al comma 4. Gli
interventi
della Cassa depositi e prestiti non possono essere
di
ammontare superiore al 50 per cento
dell'importo complessivo del
Finanziamento, privilegiando
la realizzazione delle opere con la
forma della finanza di
progetto.
4. Il Ministro dell'economia e delle
finanze, su proposta della
Cassa depositi e prestiti, entro
quattro mesi dalla data di entrata
in vigore della
presente legge, fissa con proprio decreto limiti,
condizioni e
modalita' dei finanziamenti, nonche' le caratteristiche
della prestazione di
garanzie.
5. Ai fini della necessaria autonomia e
flessibilita' operativa e
per consentire lo svolgimento dei maggiori compiti
di cui al presente
articolo, al comma 4
dell'articolo 70 del decreto legislativo 30
marzo 2001,
n. 165, dopo le parole: "I rapporti di
lavoro dei
dipendenti dei predetti enti ed aziende" sono inserite
le seguenti:
"nonche' della Cassa depositi e prestiti", dopo le
parole:
"Le predette aziende o
enti" sono inserite le seguenti: "e la
Cassa depositi e prestiti" e al
quarto periodo, dopo le parole: "sono
esercitati dalle aziende ed enti
predetti" sono inserite le seguenti:
"e dalla Cassa depositi e
prestiti".
6. La Cassa depositi e prestiti puo' concedere
finanziamenti volti
a garantire l'integrita' e il miglioramento
delle aziende agricole,
con particolare riferimento
agli interventi di cui alla legge 14
agosto 1971, n. 817, a
favore della proprieta' contadina.
7. Restano
a carico dello Stato gli oneri connessi al pagamento
degli
interessi relativi ai finanziamenti di cui al comma 6 fino al
limite di
2 milioni di euro annui, a decorrere dal 2002.
8.
All'articolo 50 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, al comma
1,
lettera f), il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: "I
mutui eventualmente non contratti nell'
anno 1999 possono esserlo
entro l'anno 2003".
9.
All'articolo 54, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n.
449, dopo le parole: "legge 23 dicembre 1996, n. 662,", sono
inserite
le seguenti: "ad eccezione
dei mutui con organizzazioni ed
istituzioni
internazionali o comunitarie, al cui capitale o fondo lo
Stato
partecipi, vincolate per statuto a concedere mutui solo
per
finalita' specifiche di interesse pubblico".
10.
A valere sulle risorse destinate dalla presente
legge al
rifinanziamento del fondo di cui alla legge 15 dicembre 1990, n.
396,
una somma pari a 3 milioni di euro per il 2002 e' utilizzata
per la
progettazione di interventi, di particolare pregio
architettonico ed
urbanistico, nel quadro delle
iniziative volte al perseguimento
dell'obiettivo di
definizione organica del piano di localizzazione
degli uffici
pubblici, di cui all'articolo 1 della medesima legge n.
396 del 1990. I
soggetti pubblici interessati presentano le proposte
relative ai
predetti interventi entro quarantacinque giorni dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
Art. 48.
(Misure a sostegno degli investimenti in ricerca
e sviluppo)
1. Il credito di imposta di cui all'articolo
108 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, si applica, nell'esercizio 2002,
limitatamente
alle imprese ubicate nelle aree
territoriali individuate dalla
decisione della
Commissione europea 13 marzo 2000 come destinatarie
degli aiuti
a finalita' regionale di cui alla deroga
prevista
dall'articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del
Trattato istitutivo
della Comunita' europea, e
successive modificazioni, nella misura
massima dell'85 per
cento dell'incremento delle spese di ricerca e
sviluppo sostenute rispetto
alla media delle analoghe spese sostenute
nei tre esercizi
precedenti. Per le piccole e medie imprese
che
svolgono attivita' industriale, il
credito di imposta di cui
all'articolo 108
della citata legge n. 388 del 2000 si applica nella
misura
massima del 100 per cento dell'incremento delle
predette
spese. Il credito di imposta e' comunque attribuito
entro la misura
massima consentita nel rispetto
dei criteri e dei limiti di
intensita'
di aiuto stabiliti dalla comunicazione della Commissione
europea
96/C, 45/06, concernente la disciplina comunitaria per
gli
aiuti di Stato alla ricerca e
sviluppo, come modificata dalla
comunicazione 98/C,
48/02. Il credito di imposta e' fruibile previa
autorizzazione
della Commissione europea. A tale fine, il
Ministro
dell'economia e delle finanze procede all'inoltro
alla Commissione
della richiesta di preventiva
autorizzazione.
2. Il credito d'imposta di cui al
comma 1, che non concorre alla
formazione del reddito
e del valore della produzione rilevante ai
fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ne' ai fini
del
rapporto di cui all'articolo 63 del testo unico delle imposte
sui
redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986,
n. 917, e' utilizzabile, a decorrere dal 1
gennaio
2002, esclusivamente in
compensazione, ai sensi del decreto
legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
3. Le agevolazioni
previste dai commi 1 e 2 sono cumulabili con
altri benefici
eventualmente concessi, fatta eccezione per
le
agevolazioni di cui al
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140.
4.
Le modalita' di applicazione dell'incentivo fiscale di cui
al
presente articolo sono disciplinate con decreto del
Ministro delle
attivita' produttive, di concerto con
il Ministro dell'economia e
delle finanze, da adottare
entro due mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
CAPO IX
ALTRI INTERVENTI
Art. 49
Beni
mobili registrati sequestrati e confiscati
1. Entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge, e'
emanato, previ pareri del Consiglio di Stato e
delle
competenti Commissioni parlamentari,
un regolamento
governativo, ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23
agosto 1988, n.
400, che provvede a:
a) ((LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003,
N. 269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003,
N. 326));
b) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.
326));
c) (( LETTERA ABROGATA DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.
326));
d) attribuire all'autorita' amministrativa il
potere di disporre,
anche d'ufficio,
la distruzione della merce
contraffatta
sequestrata nelle vendite abusive
su aree pubbliche, decorso il
termine di tre
mesi dalla data di effettuazione del sequestro,
salva la conservazione di campioni
da utilizzarsi a fini
giudiziari e
ferma restando la possibilita' degli interessati di
proporre opposizione avverso tale provvedimento, nelle forme
di
cui agli articoli 22 e 23 della legge 24 novembre 1981,
n. 689, e
successive modificazioni,
e prevedendo che il termine per
ricorrere decorra dalla data di notificazione del
provvedimento
che dispone la distruzione della merce sequestrata
o, comunque, da
quella della sua
pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta
Ufficiale.
2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 30 SETTEMBRE 2003, N.
269, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24 NOVEMBRE 2003, N.
326)).
3. Tutti i beni mobili registrati sequestrati e
confiscati devono
essere posti in vendita, tramite asta pubblica,
entro un anno dalla
data della confisca. Il ricavato, al netto delle
somme di euro 77,50
milioni per l'anno 2002,
129,10 milioni per l'anno 2003 e 232,40
milioni a decorrere
dall'anno 2004, e' utilizzato per l'acquisto di
attrezzature necessarie
all'ammodernamento tecnologico e strumentale
degli uffici della Polizia, dei
Carabinieri, della Guardia di finanza
e della
Polizia penitenziaria, previa deduzione
delle spese
procedurali. Restano ferme le
disposizioni vigenti che consentono
l'affidamento e l'assegnazione dei beni
mobili registrati sequestrati
e confiscati alle Forze
di polizia che ne facciano richiesta per
l'impiego in attivita'
istituzionali.
Art. 50
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 30
SETTEMBRE 2003, N. 269,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 24
NOVEMBRE 2003, N. 326))
Art. 51.
(Fondi per le vittime dell'estorsione, dell'usura e della
mafia)
1. Dopo l'articolo 18 della legge
23 febbraio 1999, n. 44, e'
inserito il seguente:
"Art. 18-bis. - (Diritto di
surroga). - 1. Il Fondo
di
solidarieta' per le vittime delle
richieste estorsive di cui
all'articolo 18 e'
unificato al Fondo di solidarieta' per le vittime
dell'usura di cui
all'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e
successive
modificazioni. Tale Fondo unificato e' surrogato
quanto
alle somme corrisposta agli aventi titolo, nei diritti dei
medesimi
verso i responsabili dei danni di cui alla presente
legge.
2. Il diritto di surroga
di cui al comma 1 e' esercitato dal
concessionario di cui all'articolo
19, comma 4.
3. Le somme recuperate
attraverso la surroga di ognuno dei due
Fondi unificati ai
sensi del presente articolo sono versate
dal
concessionario in conto entrata del bilancio dello Stato per
essere
riassegnate sul capitolo di spesa
dello stato di previsione del
Ministero dell'interno,
riguardante il Fondo di solidarieta' per le
vittime delle richieste estorsive
e dell'usura".
2. All'articolo 6, comma 4, della legge 22
dicembre 1999, n. 512,
e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Le somme recuperate
attraverso la
surroga sono versate dal concessionario in
conto
entrata del bilancia dello Stato, per essere riassegnate sul
capitolo
di spesa dello stato di
previsione del Ministero dell'interno,
riguardante il
Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime
dei reati di tipo
mafioso".
Art.
52
Interventi vari
1. L'applicazione del comma 28
dell'articolo 45 della legge 23
dicembre 1998, n. 448, e' sospesa per il
triennio 2002-2004.
2. All'articolo 80, comma 17, della legge 23
dicembre 2000, n. 388,
sono aggiunte, in fine, le seguenti
lettere:
"r-bis) legge 8 marzo 2000, n. 53, articolo
28;
r-ter) legge 7 dicembre 2000, n. 383, articolo
13".
3. Al comma 1, primo periodo,
dell'articolo 101 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, le parole da:
"aumentabili di lire 25 miliardi
annue" fino alla
fine del periodo sono sostituite dalle seguenti:
"aumentabili
di 25,82 milioni di euro annui per ogni anno fino
al
raggiungimento dell'importo di 206,58 milioni di
euro a titolo di
anticipazione sulle maggiori compartecipazioni a tributi
statali che,
a tale scopo, saranno devolute
con provvedimento legislativo al
raggiungimento del predetto importo di
206,58 milioni di euro".
4. E' attribuito alla
regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il
contributo di cui
all'articolo 11-bis della legge 24 dicembre 1969,
n. 990, introdotto
dall'articolo 126 del decreto legislativo 17 marzo
1995
n. 175, relativamente agli intestatari
delle carte di
circolazione residenti nella regione
stessa.
5. Gli assicuratori sono tenuti
a scorporare dal totale dei
contributi di
cui al citato articolo 11-bis della legge n. 990 del
1969 le
somme attribuite alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
e ad
effettuare un distinto versamento a favore
della regione
medesima con le stesse modalita' previste dal
regolamento di cui al
decreto del Ministro delle finanze 14
dicembre 1998, n. 457, per il
versamento dell'imposta sulle
assicurazioni per la responsabilita'
civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore.
6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge
cessano di avere applicazione le
riserve all'erario statale gia'
disposte ai sensi del
primo comma dell'articolo 2 del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, con
leggi
entrate in vigore anteriormente.
7. Per il
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e' autorizzata la
spesa di
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002, 2003
e
2004, al fine di fronteggiare, mediante adeguate misure ed
opportuni
presidi sul territorio,
anche in relazione alla
situazione
internazionale, i rischi non convenzionali
derivanti da eventuali
atti criminosi compiuti in danno di
persone o beni con uso di armi
nucleari, batteriologiche e
chimiche.
8. L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002
dall'articolo
92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e'
soppressa e il
relativo importo costituisce economia di bilancio.
9. Le somme dovute per il periodo di produzione lattiera
1998-1999
a titolo di prelievo supplementare, di cui al
regolamento (CEE) n.
3950/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, ed al
regolamento (CEE)
n. 536/93 della Commissione, del 9 marzo 1993, possono
essere versate
dagli acquirenti con le modalita' previste dall'articolo
1, commi 15
e 16, del decreto-legge 10
marzo 1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 27 aprile 1999, n. 118.
10. Il Ministro delle
politiche agricole e forestali, sentita la
Commissione europea,
d'intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di
Bolzano, puo' consentire eccezionalmente,
per periodi di
produzione lattiera in cui
si verifichino eventi di particolare
gravita', che
il versamento del prelievo avvenga con le
modalita'
previste dall'articolo 1, commi 15 e 16, del
decreto-legge 1 marzo
1999, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 aprile
1999, n. 118.
11.
All'articolo 145, comma 72, della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
le parole: "da iscrivere nello stato di previsione del Ministero
dei
trasporti e della navigazione" sono sostituite dalle seguenti: "a
favore
della regione Valle d'Aosta".
12. In deroga al disposto degli articoli
6, 15 e 24 del decreto del
Presidente della Repubblica
24 maggio 1988, n. 203, i termini per
l'adeguamento
delle emissioni in atmosfera degli
impianti di
produzione di vetro artistico situati
sull'isola di Murano previsti
dall'articolo 1 del decreto del Ministro
dell'ambiente del 18 aprile
2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000,
si applicano anche
ai nuovi impianti ed a quelli conseguenti
a
modifica sostanziale o a trasferimento
di impianti esistenti, a
condizione che ne sia
comprovata l'esistenza alla data del
15
novembre 1999 e che abbiano aderito
all'accordo di programma nei
termini di cui
all'articolo 2, comma 1, lettera a), del
citato
decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000.
13. L'esercizio degli impianti di cui al comma 12 e'
consentito
fino al
rilascio da parte
dell'autorita' competente
dell'autorizzazione
alla continuazione delle emissioni di
cui
all'articolo 2, comma 2,
del citato decreto del Ministro
dell'ambiente
del 18 aprile 2000.
14. Per finalita' di tutela ambientale
correlate al potenziamento
del settore
della ricostruzione dei
pneumatici usati, le
amministrazioni dello
Stato, delle regioni, degli enti locali e i
gestori
di servizi pubblici e dei servizi di pubblica
utilita',
pubblici e privati, nell'acquisto di pneumatici
di ricambio per le
loro flotte di
autovetture e di autoveicoli commerciali
ed
industriali, riservano una
quota all'acquisto di pneumatici
ricostruiti, pari ad
almeno il 20 per cento del totale.
15. Il comma 2
dell'articolo 28 della legge 18 febbraio 1999, n.
28, e
successive modificazioni, e' abrogato. L'autorizzazione
di
spesa di cui al comma 3 del predetto articolo 28 e'
conseguentemente
ridotta di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2002 e
2003.
16. La carta di credito formativa
per i cittadini italiani che
compiono diciotto anni nel corso del
2001, di cui all'articolo 103,
comma 3, della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e' estensibile, nei
limiti delle risorse ivi previste,
ai cittadini italiani che compiono
diciotto anni
nel corso del 2002. Restano valide
le altre
disposizioni contenute nella suddetta legge.
17. A decorrere dal 1 gennaio 2002, le disposizioni di
cui alla
legge 11 giugno 1971, n. 426, e
successive modificazioni, non si
applicano alle sagre, fiere e
manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico. (18)
18. Il finanziamento annuale di cui all'articolo
27, comma 10,
sesto periodo, della legge 23 dicembre
1999, n. 488, e successive
modificazioni, e' incrementato, a
decorrere dal 2002, di un importo
pari a 20 milioni di euro
in ragione di anno. La previsione di cui
all'articolo 145, comma 19,
secondo periodo, della legge 23 dicembre
2000, n. 388, si estende agli
esercizi finanziari 1999 e 2000. Delle
misure di sostegno
di cui al presente comma possono beneficiare, a
decorrere
dall'anno 2002, anche le emittenti radiofoniche
locali
legittimamente esercenti alla data di
entrata in vigore della
presente legge,
nella misura complessivamente non superiore ad un
decimo
dell'ammontare globale dei contributi stanziati. Per
queste
ultime emittenti, con decreto del Ministro delle
comunicazioni, di
concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente
legge, vengono stabiliti le modalita' e i
criteri di attribuzione ed
erogazione. (9) (16) (29a) ((36))
19. Sono prorogati per l'anno 2002
gli interventi previsti
dall'articolo 118,
comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
entro
il limite massimo di 21 milioni di
euro nonche', per il
medesimo anno, gli interventi
previsti dall'articolo 80, comma 4,
della legge 23 dicembre
1998, n. 448, entro il limite massimo di 4
milioni di euro.
20.L'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, e' sostituito
dal
seguente:
"Art. 7. - 1. I trasgressori
alle disposizioni dell'articolo 1
sono soggetti alla sanzione amministrativa
del pagamento di una somma
da euro 25 a euro
250; la misura della sanzione e' raddoppiata
qualora
la violazione sia commessa in presenza di
una donna in
evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini
fino
a dodici anni.
2. Le persone indicate
all'articolo 2, che non ottemperino alle
disposizioni contenute
in tale articolo, sono soggette al pagamento
di una somma
da euro 200 a euro 2.000; tale somma viene aumentata
della
meta' nelle ipotesi contemplate all'articolo 5, primo
comma,
lettera b).
3. L'obbligazione
di pagare le somme previste nella presente
legge non e'
trasmissibile agli eredi".
21. Dopo l'articolo
5 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e'
inserito il
seguente:
"Art. 5-bis. -
(Disposizioni per favorire le aziende agricole
montane).
- 1. Nei territori delle
comunita' montane, il
trasferimento a qualsiasi
titolo di terreni agricoli a coltivatori
diretti e ad
imprenditori agricoli a titolo principale che
si
impegnano a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a
condurlo
per un periodo di almeno dieci anni dal
trasferimento e' esente da
imposta di registro, ipotecaria, catastale,
di bollo e di ogni altro
genere. I terreni e le relative
pertinenze, compresi i fabbricati,
costituiti in compendio
unico ed entro i limiti della superficie
minima
indivisibile di cui al comma 6, sono
considerati unita'
indivisibili per quindici anni dal momento dell'acquisto e
per questi
anni non possono essere frazionati per
effetto di trasferimenti a
causa di morte o per atti tra vivi. In caso di
successione i compendi
devono essere compresi per intero nella porzione di
uno dei coeredi o
nelle porzioni di piu'
coeredi che ne richiedano
congiuntamente
l'attribuzione. Tale disciplina
si estende anche ai piani di
ricomposizione
fondiaria e di riordino fondiario promossi da regioni,
province, comuni e
comunita' montane.
2. In caso di
violazioni degli obblighi di cui al comma 1 sono
dovute, oltre
alle imposte non pagate e agli interessi, maggiori
imposte
pari al 50 per cento delle imposte dovute.
3.
Al coltivatore diretto e all'imprenditore agricolo a
titolo
principale che acquisti a qualsiasi titolo i terreni agricoli di
cui
al comma 1 possono essere concessi, nei limiti del
Fondo di cui al
comma 4, mutui decennali a
tasso agevolato con copertura degli
interessi pari
al 50 per cento a carico del bilancio dello
Stato.
Tale mutuo concerne
l'ammortamento del capitale aziendale
e
l'indennizzo da corrispondere ad eventuali
coeredi, nel rispetto
della presente legge.
4.
Per gli scopi di cui ai commi 1 e 3, e' costituito
presso
l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare
(ISMEA) un
Fondo dell'importo di 2.320.000 euro annui.
5. Gli onorari notarili per gli atti di cui ai commi 1 e 3
sono
ridotti ad un sesto.
6. Le
regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano
regolano con proprie leggi l'istituzione e la
conservazione delle
aziende montane, determinando, in
particolare, l'estensione della
superficie minima indivisibile".
22. Il termine di cui al comma 3 dell'articolo 70 della legge
30
dicembre 1991, n. 413, concernente le agevolazioni tributarie per
la
formazione e l'arrotondamento della
proprieta' contadina, gia'
prorogato al 31 dicembre 2001
dall'articolo 10, comma 3, della legge
23 dicembre 1999, n. 488,
e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre
2003. Alle
relative minori entrate provvede l'ISMEA,
mediante
versamento, previo accertamento
da parte dell'Amministrazione
finanziaria, all'entrata del
bilancio dello Stato.
23. La somma derivante
dall'accordo transattivo sottoscritto in
data 31 ottobre
2001 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio
e la Montedison spa viene riassegnata alla
unita'
previsionale di base 1.2.3.5 -
capitolo 7082 - dello stato di
previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio
per l'anno
2002.
24. All'articolo 138 della legge 23
dicembre 2000, n. 388, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a) i commi da 1 a 7 sono sostituiti dai
seguenti:
"1. I soggetti colpiti dal sisma del
13 e 16 dicembre 1990, che
ha interessato le province di Catania, Ragusa e
Siracusa, individuati
ai sensi dell'articolo 3
dell'ordinanza del 21 dicembre 1990, n.
2057, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 24
dicembre
1990, destinatari dei provvedimenti
agevolativi in materia di
versamento delle
somme dovute a titolo di tributi e
contributi,
possono regolarizzare la propria posizione relativa
agli anni 1990,
1991 e 1992, versando l'ammontare dovuto per ciascun tributo
a titolo
di capitale, al netto dei
versamenti gia' eseguiti a titolo di
capitale ed interessi, entro
il 30 giugno 2002.
2. Le somme dovute ai
sensi del comma 1 possono essere versate
fino ad un
massimo di dodici rate semestrali, di pari importo. La
prima rata deve
essere versata entro il termine di cui al comma 1.
3. Le somme dovute dai contribuenti di cui al
comma 1, e non
versate, sono recuperate mediante
iscrizioni in ruoli da rendere
esecutivi entro il
31 dicembre dell'anno successivo alla scadenza
dell'ultima
rata.
4. L'articolo 11 della legge 7 agosto 1997, n. 266,
si interpreta
nel senso che qualora il contribuente
interessato non abbia pagato
integralmente o non paghi una o piu' rate
relative alla rateazione ai
sensi del decreto del
Ministro delle finanze e del Ministro del
lavoro e
della previdenza sociale del 31 luglio 1993,
pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 1993, e dell'articolo
25
del decreto-legge 23
giugno 1995, n. 244, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, ha la
possibilita'
di versare la meta' delle stesse e di versare
la restante meta' in
altrettante rate,
con decorrenza dall'ultima rata
prevista
globalmente per ciascuna tipologia di
tributo o contributo. Le
disposizioni dell'articolo 11
della legge 7 agosto 1997, n. 266, non
si applicano alla procedura di cui al
presente articolo.
5. Le modalita' di versamento
delle somme di cui al comma 1 sono
stabilite con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze.
6. Per i
versamenti dei tributi e contributi sospesi effettuati
oltre le
scadenze dei termini previsti, ma comunque entro
il 1
gennaio 2002, non si da' luogo all'applicazione di
sanzioni.
7. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6 si
applicano anche ai
contributi e premi dovuti agli enti
previdenziali. Le modalita' di
versamento sono fissate dagli enti
impositori";
b) dopo il comma 7, e' inserito il
seguente:
"7-bis. Fino al termine
di cui al comma 1, sono sospesi i
procedimenti di
riscossione coattiva e le azioni concorsuali relativi
ai tributi, contributi
e premi di cui al presente articolo".
25. Per le
finalita' di cui all'articolo 14, comma 14,
del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 30 marzo 1998, n.
61, e successive modificazioni, le
regioni possono
utilizzare, nei limiti del 4 per
cento, le
disponibilita' derivanti dai mutui di cui all'articolo
144, comma 1,
della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e all'articolo 45 della
presente legge.
26. Il termine per
la presentazione delle domande
di
rilocalizzazione da parte dei titolari
di attivita' produttive
ubicate in aree a rischio di
cui all'articolo 4-quinquies, comma 1,
del
decreto-legge 19 maggio 1997, n.
130, convertito, con
modificazioni, dalla legge
16 luglio 1997, n. 228, e successive
modificazioni, e'
prorogato, nel limite delle risorse disponibili, al
31 dicembre
2002.
27. Le regioni Marche e Umbria stabiliscono criteri e modalita'
per
la concessione di contributi straordinari
a fondo perduto per
finanziare il
maggiore costo di riparazione o ricostruzione
di
immobili privati danneggiati rispetto al contributo concesso ai
sensi
degli articoli 3 e 4 del
decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n.
61,
tenuto conto del reddito dei
proprietari o delle particolari
complessita'
dell'intervento.
28. Nell'ambito delle residue disponibilita' di cui
agli articoli 2
e 3 dei decreto-legge 19
dicembre 1994, n. 691, convertito, con
modificazioni, dalla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, e
successive
modificazioni, il contributo al
pagamento degli interessi ivi
previsto e' concesso
sulla base delle spese effettivamente sostenute
e documentate
ai fini della ripresa dell'attivita' da parte delle
imprese
danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del
mese
di novembre 1994, anche in difformita' con le voci di
spesa
preventivate nei piani di
investimento, ovvero sulla base
di
documentazione presentata anche
successivamente al periodo di
preammortamento,
e ricomprese tutte le spese
sostenute per
l'estinzione di finanziamenti connessi
all'attivita' delle imprese
antecedenti al mese
di novembre 1994. In caso di
cessazione
dell'attivita' o fallimento dell'impresa danneggiata,
il contributo
di cui al presente comma e' concesso sulla base della
stima dei beni
danneggiati, comprese le
scorte. Con decreto del
Ministro
dell'economia e delle
finanze, di concerto con il
Ministro
dell'interno e con il Ministro delle attivita' produttive, emanato
ai
sensi dell'articolo 2, comma 9, del decreto-legge 19 dicembre
1994,
n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio
1995,
n. 35, sono stabiliti i criteri e le
modalita' di attuazione del
presente comma, in
sostituzione delle disposizioni contenute nel
decreto del
Ministro del tesoro, emanato di concerto con il Ministro
dell'interno
e con il Ministro dell'industria, del
commercio e
dell'artigianato, del 23 marzo
1995, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n.
84 del 10 aprile 1995, nonche' le
modalita' per
l'annullamento delle revoche gia' avvenute ai
sensi delle medesime
disposizioni.
29. A valere
sugli stanziamenti gia' assegnati per l'attuazione
della
legge 2 maggio 1990, n. 102, possono
essere concessi i
finanziamenti agevolati di cui
all'articolo 12 della medesima legge
n. 102 del 1990.
30. La regolarizzazione e
la definizione con gli uffici
dell'Agenzia delle
entrate della posizione dei soggetti che non hanno
dichiarato, in
tutto o in parte, le indennita' di trasferta di cui
all'articolo
133 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente
della
Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e' ammessa anche per
le
indennita' riscosse negli anni antecedenti
al 1993 con le stesse
modalita' indicate nell'articolo 35, comma 1, della
legge 21 novembre
2000, n. 342, in un'unica
soluzione, entro il 28 febbraio 2002,
oppure in dodici rate
bimestrali di eguale importo a decorrere dalla
stessa data.
Le liti fiscali pendenti sono dichiarate estinte, a
seguito
della regolarizzazione di cui all'articolo 35, comma 1, della
citata
legge n. 342 del 2000. Non si da' luogo al rimborso
delle
somme eventualmente versate.
31. All'articolo 85,
comma 4, lettera a), della legge 23 dicembre
2000, n. 388, sono aggiunte, in
fine, le seguenti parole: "e tutte le
prestazioni di
secondo livello qualora l'esame mammografico
lo
richieda". Le risorse disponibili per il Servizio sanitario
nazionale
sono conseguentemente aumentate di 5
milioni di euro annui a
decorrere dall'anno
2002.
32. Per la salvaguardia
dei livelli occupazionali e
della
competitivita' delle imprese armatrici italiane, per l'anno
2002, i
benefici di cui all'articolo 6,
comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 1997, n. 457,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27
febbraio 1998, n.
30, sono estesi nel limite dell'80 per cento alle
imprese
armatoriali per le navi che esercitano, anche in via
non
esclusiva per l'intero anno, attivita' di cabotaggio, ad
esclusione
delle navi di proprieta' dello Stato o di imprese che hanno in
vigore
con esso convenzioni o contratti di servizio. PERIODO SOPPRESSO
DALLA
L. 1 AGOSTO 2002, N. 166.
33. All'articolo 5,
comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410,
le
parole: "trentasei mesi" sono
sostituite dalle seguenti:
"cinquanta mesi".
34.
Per il completamento degli interventi per la
continuita'
territoriale della Sicilia, di cui agli articoli da
133 a 137 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, per l'anno 2002, alla regione
Sicilia
sono assegnate ulteriori
risorse finanziarie per complessivi
51.645.689,91
euro.
35. In conformita' alle
disposizioni di cui all'articolo 4 del
regolamento (CEE)
n. 2408/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, il
Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro due mesi dalla
data
di entrata in vigore della presente legge, dispone con
proprio
decreto l'imposizione degli oneri di servizio pubblico
relativamente
ai servizi aerei di linea effettuati
tra lo scalo aeroportuale di
Crotone e i principali aeroporti
nazionali. Con il medesimo decreto
il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti definisce
i
contenuti dell'onere di servizio in relazione alle
tipologie e ai
livelli tariffari, ai soggetti che usufruiscono di
agevolazioni, al
numero dei voli, agli
orari dei voli, alle tipologie
degli
aeromobili, alla capacita' di offerta.
36.
Qualora nei trenta giorni successivi all'adozione del decreto
di
cui al comma 35 nessun vettore abbia istituito servizi di
linea
con assunzione di oneri di servizio
pubblico, il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti indice con proprio
decreto una gara di
appalto europea per
l'assegnazione delle rotte tra lo
scalo
aeroportuale di Crotone e gli
aeroporti nazionali, secondo le
procedure previste
dall'articolo 4, paragrafo 1, lettere d), e), f),
g) e h),
del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio, del
23
luglio 1992. Con il medesimo decreto il Ministro delle
infrastrutture
e dei trasporti
definisce l'entita' dell'eventuale copertura
finanziaria da
porre a carico del bilancio dello Stato.
37.
Allo scopo di promuovere
l'attivita' di formazione
internazionale e
di diffusione delle diverse culture nazionali, e'
riconosciuto
per gli istituti di cultura stranieri di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 4 novembre 1960, n. 1574,
ovvero
diretta emanazione di universita' estere, appositamente
convenzionati
con scuole pubbliche di
alta formazione, di cui al decreto
legislativo
30 luglio 1999, n. 287, un contributo fruibile anche come
credito
di imposta, nel limite complessivo di 5.164.568,99
euro
annui, per la realizzazione di iniziative di
ricerca formazione e
integrazione culturale. Il contributo fruibile
anche come credito di
imposta, riconosciuto automaticamente
secondo l'ordine cronologico
dei relativi atti di
convenzionamento, e subordinatamente di quelli
di presentazione
delle relative domande da presentare entro il 31
marzo
di ciascun anno al Ministero dell'economia e delle finanze
-
Dipartimento per le politiche fiscali,
e' assegnato nel limite
massimo di 1
milione di euro per ciascun istituto richiedente non
concorre
alla determinazione della base imponibile e puo'
essere
utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9
luglio
1997, n. 241. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze,
di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della
ricerca, sono determinate le modalita' di
attuazione del presente
comma e sono individuate annualmente le
categorie degli istituti per
i quali e' riconosciuto il contributo
fruibile anche come credito di
imposta. ((29))
38. Allo
scopo di garantire l'accesso gratuito attraverso la rete
INTERNET
agli atti parlamentari e alle biblioteche e agli
archivi
storici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati,
sono
stanziati 5 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2002, 2003 e
2004, da
iscrivere nello stato di previsione
del Ministero
dell'economia e delle finanze.
39. A favore
degli allevamenti ippici sono previste per l'anno 2002
incentivazioni
nella misura massima di 2.582.284,50 euro complessivi
per lo sviluppo
dell'ippoterapia e per il miglioramento genetico dei
trottatori e dei
galoppatori. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle
finanze sono stabilite le disposizioni per l'attuazione
del
presente comma e per
l'erogazione degli incentivi da
parte
dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze
equine (UNIRE).
(19)
40. Le disponibilita'
finanziarie non impegnate giacenti al 1
gennaio
2002 sul conto corrente presso la Tesoreria centrale
dello
Stato intestato al fondo rotativo di cui all'articolo 26 della
legge
24 maggio 1977, n. 227, ed all'articolo 6 della
legge 26 febbraio
1987, n. 49, sono destinate fino ad un massimo di 30
milioni di euro
nell'anno 2002 per iniziative
di pace ed umanitarie in
sede
internazionale, ai sensi dell'articolo 1,
comma 6, della legge 6
febbraio 1992, n. 180.
Su richiesta del Ministero degli affari
esteri,
tali disponibilita' sono versate all'entrata del
bilancio
dello Stato per essere
riassegnate, con decreto del
Ministro
dell'economia e delle
finanze, ai pertinenti centri
di
responsabilita' del Ministero degli affari esteri.
41.
Al comma 4 dell'articolo 92 della legge 23 dicembre 2000, n.
388,
le parole da: "per attivita' formative" fino alla fine del comma
sono
sostituite dalle seguenti: "da destinare alla ricerca
sulle
cellule staminali e sui vaccini e al cofinanziamento con il
settore
privato per lo sviluppo di progetti specifici di ricerca di
interesse
pubblico, che saranno individuati con
decreti del Ministero della
salute".
42. Al fine di
assicurare le prestazioni sanitarie d'urgenza nelle
isole minori
e nelle localita' montane disagiate le aziende unita'
sanitarie
locali possono consentire lo svolgimento di attivita'
di
natura libero professionale, anche a carattere stagionale, da
parte
di medici, ostetriche ed infermieri,
sulla base di modalita' e
criteri definiti
dalla regione o provincia autonoma competente per
territorio. Lo
svolgimento delle attivita' puo' essere affidato anche
ai medici
specializzati e costituisce titolo valutabile ai fini della
progressione in
carriera.
43. Ai fini degli interventi di cui all'articolo 4,
comma 3, della
legge 7 agosto 1997, n. 266, e'
autorizzata, per l'anno 2002, la
spesa di 154.937.000 euro.
44.
COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 MAGGIO 2002, N. 155.
45. In
relazione al nuovo assetto dipartimentale del
Ministero
della giustizia e per la corresponsione del trattamento
accessorio a
tutti i titolari degli uffici dirigenziali generali e'
autorizzata la
spesa di 3.905.000 euro per l'anno 2002 e 3.667.000 euro
a decorrere
dall'anno 2003. Tali somme sono comprensive degli
oneri riguardanti
gli emolumenti accessori, determinati dal
Ministro della giustizia,
da corrispondere, a decorrere dalla data di
insediamento, ai titolari
degli uffici
dirigenziali generali dipendenti da
pubbliche
amministrazioni in regime di diritto
pubblico e che optino per il
mantenimento del proprio trattamento
economico.
46. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e
comunque
non oltre il 31 dicembre 2002, nel limite della complessiva
spesa di
215.878.984 euro per l'anno 2002
a carico del Fondo di cui
all'articolo
1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236,
nel caso di
programmi finalizzati alla gestione di
crisi
occupazionali ovvero miranti al reimpiego dei lavoratori coinvolti
in
detti programmi, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo'
disporre
proroghe di trattamenti di cassa integrazione guadagni
straordinaria,
di mobilita' e di
disoccupazione speciale, gia' previsti
da
disposizioni di legge, anche in deroga alla
normativa vigente in
materia, nonche' il completamento
degli interventi di integrazione
salariale straordinaria, di cui
agli articoli 1 e 5 del decreto del
Ministro del lavoro
e della previdenza sociale 6 giugno
2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 5 settembre
2001. La
misura dei predetti trattamenti e' ridotta del 20 per
cento.
47. All'articolo 3, comma 8, della legge 23 dicembre
1998, n. 448,
e successive modificazioni, le parole:
"Per gli anni 2001 e 2002,
tale finalizzazione e' limitata a lire
10 miliardi" sono sostituite
dalle seguenti: "Per gli anni 2000,
2001 e 2002 tale finalizzazione
e' limitata a lire 10 miliardi".
48. I soggetti indicati nel decreto direttoriale 11 luglio
2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
163 del 16 luglio 2001, e
risultati assegnatari per
il rilascio delle concessioni di cui al
decreto del
Ministro delle finanze 31 gennaio 2000,
n. 29, e
successivi, che chiedano la proroga del termine
per la richiesta di
collaudo di cui al citato decreto direttoriale 11 luglio
2001 ai fini
del completamento dei lavori, possono ottenerla
dall'amministrazione
concedente per un periodo massimo di novanta giorni,
decorrente dalla
data di scadenza del predetto termine e dietro
pagamento, in favore
dell'erario, di una penale di 1.000 euro al giorno, da
computare fino
alla data della successiva richiesta di collaudo.
La proroga potra'
intervenire solo nel caso di
comprovato inizio dei lavori. La
richiesta di
proroga, gia' formulata prima della data di entrata in
vigore
della presente legge, deve essere espressamente
confermata
dall'interessato. (5)
49. Cessano di avere
efficacia le concessioni per la realizzazione
di opere di
viabilita' finanziate ai sensi della legge 14 maggio
1981,
n. 219, che alla data del 31 dicembre 2001 risultano
bloccate
per qualsiasi motivo da
almeno tre anni. Il Ministro
delle
infrastrutture e dei trasporti nomina un
commissario ad acta che
opera con i poteri di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 25 marzo
1997, n. 67, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 maggio
1997, n. 135, e
successive modificazioni, e che, con
propria
determinazione, affida entro sei mesi
dalla data del decreto di
nomina il completamento
della realizzazione delle opere con le
modalita'
ritenute piu' vantaggiose per la pubblica amministrazione.
50.
All'articolo 5, comma 4, della legge 17 maggio 1999, n.
144,
sono aggiunte, in fine, le parole: "eventualmente anche tra
diverse
intese istituzionali di programma".
51. Per
il completamento degli interventi urgenti per le
opere
pubbliche e la loro messa in
sicurezza a seguito degli eventi
alluvionali
verificatisi negli anni 1994,
2000 e 2002, il
Dipartimento della protezione civile
e' autorizzato a provvedere con
contributi quindicennali ai mutui che
la regione Piemonte stipula. A
tale fine sono
autorizzati due limiti di impegno di 10 milioni di
euro a
decorrere dall'anno 2002 e di 10 milioni di euro a
decorrere
dall'anno 2003. Per disciplinare
tali interventi sono emanate
ordinanze ai sensi
dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n.
225, d'intesa
con la regione medesima. La regione presenta, entro
trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge,
specifico piano di utilizzo al Dipartimento della protezione
civile,
che dispone l'assegnazione nei
successivi trenta giorni. Gli
interventi
previsti dall'articolo 3, comma
1, lettera c),
dall'articolo 6, comma 1,
e dall'articolo 8, commi 1 e 3,
del
decreto-legge 30 maggio 1994, n. 328, convertito, con
modificazioni,
dalla legge 25 luglio 1994, n. 471, per le regioni Liguria e
Piemonte
sono destinati al rimborso dei danni subiti dai privati.
52. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 12 ottobre 2000,
n.
279, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 dicembre 2000,
n.
365, le parole: "per gli anni 2000 e 2001"
sono sostituite dalle
seguenti: "fino al 2005".
53. All'articolo
90, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite dalle seguenti:
"30 giugno 2002";
b) dopo le
parole: "decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368,"
sono
inserite le seguenti: "ovvero di processi di
ristrutturazione
del sistema sanitario regionale finalizzati alla
razionalizzazione e
al contenimento della spesa sanitaria".
54. Al
fine di favorire l'adeguamento della rete distributiva delle
piccole e medie
imprese commerciali e di somministrazione di alimenti
e bevande
alle nuove tecnologie, anche attraverso l'acquisto
di
apparecchi nuovi, collegabili
ad INTERNET quali
strumenti
polifunzionali in grado di supportare l'accesso e la distribuzione
di
servizi diffusi, alla sezione del fondo di cui all'articolo 14
della
legge 17 febbraio 1982, n. 46, istituita dall'articolo 11,
comma 9,
della legge 27 dicembre 1997, n.
449, su cui gravano gli oneri
derivanti dal presente
comma, e' versata la somma di 15 milioni di
euro per l'anno
2000. Con decreto del Ministro delle
attivita'
produttive, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, sono
determinati modalita' e criteri per l'accesso
alla
sezione del fondo ai fini degli interventi
previsti dal presente
comma nell'ambito dello stanziamento ivi
previsto.
55. Le eventuali maggiori
disponibilita' per il bilancio dello
Stato, derivanti
dai minori versamenti all'INPS in funzione delle
disposizioni di
cui ai commi da 7 a 10 dell'articolo 38, per gli anni
2002,
2003 e 2004 sono utilizzate per il
98 per cento per
incrementare il Fondo per
l'occupazione di cui all'articolo 1, comma
7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236.
56. Al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22,
sono apportate
le seguenti modificazioni:
a)
all'articolo 19, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
"4. Entro il 31 marzo 2002 le
regioni, sulla base delle
metodologie di
calcolo e della definizione di materiale
riciclato
stabilite da apposito decreto del Ministero
dell'ambiente e delle
tutela del territorio, di concerto
con i Ministeri delle attivita'
produttive e della
salute, sentito il Ministro per gli
affari
regionali, adottano le disposizioni occorrenti affinche' gli uffici
e
gli enti pubblici, e le societa' a prevalente
capitale pubblico,
anche di gestione dei
servizi, coprano il fabbisogno annuale dei
manufatti e
beni, indicati nel medesimo decreto, con una quota
di
prodotti ottenuti da materiale riciclato non
inferiore al 30 per
cento del fabbisogno medesimo.";
b) all'articolo 41, comma 2, lettera
e), sono aggiunte le
seguenti parole: " ,
anche eventualmente destinando, nell'ambito
della
ripartizione dei costi prevista dalla lettera h), una
quota
aggiuntiva del contributo ambientale ai consorzi che
realizzano le
percentuali di recupero superiori
a quelle minime indicate nel
Programma generale, al fine
del conseguimento degli obiettivi globali
di cui all'allegato E, lettera a),
annesso al presente decreto. Nella
medesima misura e'
ridotta la parte del contributo spettante ai
consorzi che
non raggiungono i singoli obiettivi di recupero".
57.
All'articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984.
n.
476. sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: "In caso di
ammissione a
corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o
di
rinuncia a questa, l'interessato in
aspettativa conserva il
trattamento economico, previdenziale e di
quiescenza in godimento da
parte dell'amministrazione pubblica presso
la quale e' instaurato il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il
conseguimento del dottorato di
ricerca, il rapporto di lavoro con
l'amministrazione pubblica cessi
per volonta' del
dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la
ripetizione degli
importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
58. I
progetti finalizzati a processi di ristrutturazione
degli
enti gestori di attivita' formativa gia' finanziati per
l'anno 2001
ai sensi del comma 9 dell'articolo 118 della legge 23
dicembre 2000,
n. 388, sono rifinanziati per l'anno 2002 per l'importo
di 9 milioni
di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui
all'articolo 1,
comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio
1993, n. 236, da ripartire con
le medesime modalita' previste dal
citato comma 9 dell'articolo 118
della legge n. 388 del 2000.
59. E' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002
a
valere sui fondi della legge 9
dicembre 1998, n. 426, per la
realizzazione di
un piano di risanamento ambientale delle
aree
portuali del Basso Adriatico, da definire
d'intesa con le regioni
interessate individuate con
decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze,
di Concerto con il Ministro dell'ambiente e
della
tutela del territorio, da adottare entro venti giorni dalla
data di
entrata in vigore della presente legge.
60. E'
autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2002
per
il finanziamento di interventi urgenti diretti a
fronteggiare
l'emergenza idrica nella regione
Puglia e nella Capitanata in
particolare.
61. L'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n.
112, si applica anche in caso di trasferimento dei
servizi di
riscossione dei tributi e di tesoreria degli enti
locali.
62. All'articolo 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il
comma
82 e' abrogato.
63. All'articolo 36
della legge 17 maggio 1999, n. 144, sono
apportate le
seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' sostituito dal
seguente:
"5. E' concesso alle
piccole e medie imprese estrattive e
di
trasformazione, come
definite dal decreto del
Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18
settembre 1997,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229
del 1 ottobre 1997, con
sede legale e stabilimento
operativo in Sardegna, ad eccezione di
quelle di
distillazione dei petroli, un contributo delle spese
di
trasporto ferroviario, marittimo e aereo nei
limiti del massimale
previsto dal vigente regime
degli aiuti di Stato per la piccola e
media impresa nelle
regioni di cui all'obiettivo 1 del regolamento
(CE) n.
1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno
1999, per i
semilavorati ed i
prodotti finiti provenienti dalle
imprese
industriali sarde e destinati al restante
territorio comunitario,
secondo le procedure di cui al comma 6, a valere
sulle risorse di cui
al comma 7.";
b) al
comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi:
"L'attuazione delle disposizioni di cui al comma 5 e'
affidata alla
Societa' finanziaria industriale rinascita Sardegna
(SFIRS). A tale
fine con apposita convenzione,
da definire entro sessanta giorni
dalla data di
entrata in vigore della presente disposizione, sono
stabilite
le modalita' per il trasferimento dei fondi dal bilancio
statale
alla SFIRS".
64. E' prorogata per l'anno
2002, in favore dei comuni della
Basilicata e
della Calabria interessati dal sisma del 9 settembre
1998,
la concessione, da parte del Ministero
dell'interno, del
contributo straordinario, ai sensi
dell'articolo 2, comma 2, e
dell'articolo 4,
comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132,
convertito,
con modificazioni, dalla legge 13 luglio 1999, n. 226,
per un
importo pari a 2,50 milioni di euro.
65. All'articolo
8, comma 1, lettera a), del decreto-legge
18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla Legge
16
novembre 2001, n. 405, dopo la parola: "convenzione" e'
aggiunta la
seguente: "regionale".
66. Per la
realizzazione del programma "Genova capitale europea
della
cultura 2004" e' autorizzato un contributo al comune di Genova
di
3 milioni di euro per l'anno 2002, per interventi di
restauro,
ristrutturazione ed adeguamento
su beni pubblici interessati
all'attuazione del
programma e funzionali alla valorizzazione dei
beni di interesse
storico-artistico.
67. Quando disposizioni contenute in
leggi, regolamenti o statuti
di enti pubblici prevedono che degli organismi
collegiali devono fare
parte rappresentanti del
soppresso Ministero delle finanze o del
soppresso
Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione
economica ovvero di dipartimenti o organi dei predetti
Ministeri, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede
alla designazione o
alla nomina, ai sensi degli articoli 4 e 14
del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165,
nonche' di quanto disposto ai sensi del
periodo
seguente. Al fine del migliore utilizzo delle risorse umane
per
i compiti istituzionali delle amministrazioni di
appartenenza,
gli incarichi di cui all'articolo 53,
comma 2, del citato decreto
legislativo n. 165 del 2001, possono essere
conferiti dalle pubbliche
amministrazioni, sulla base
dei criteri di cui al comma 5 del
medesimo
articolo 53 ed entro limiti prefissati dalla
amministrazione
competente, anche a
soggetti estranei all'amministrazione,
in
possesso, oltre che dei requisiti
professionali richiesti per
l'espletamento
dell'incarico, dei requisiti generali per
l'accesso
agli impieghi civili delle
pubbliche amministrazioni indicati
nell'articolo 2,
comma 3, del regolamento di cui al decreto
del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, come
sostituito
dall'articolo 2 del regolamento di
cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30
ottobre 1996, n. 693. In tale caso
vengono
stabilite le modalita' per assicurare
il necessario collegamento
funzionale, ed i connessi
obblighi, tra l'amministrazione ed i
soggetti
estranei alla stessa chiamati a fare parte degli
organismi
collegiali.
68. Al fine di
assicurare l'effettivo rispetto del
principio
dell'invarianza della spesa nell'attuazione dei regolamenti
previsti
dagli articoli 4 e 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999,
n. 300,
l'eventuale maggiore onere derivante dalla previsione di
trattamenti
economici commisurati a quelli spettanti ai
soggetti preposti agli
uffici di cui all'articolo
19, commi da 3 a 5, del
decreto
legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e' compensato considerando
indisponibile,
ai fini del conferimento
presso la stessa
amministrazione, un
numero di incarichi di funzione dirigenziale,
anche di livello
generale, equivalente sul piano finanziario.
69. In sede di
prima attuazione, ove la contrattazione integrativa
richiamata dall'articolo
16, comma 1, secondo periodo, della presente
legge, riguardante i dirigenti
incaricati della titolarita' di uffici
o funzioni di
livello non generale, non sia definita entro il 30
giugno
2002, per i compensi correlati ad incarichi aggiuntivi
si
applica in ogni caso la
disciplina della onnicomprensivita'
retributiva, di cui
all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n.
165.
70. All'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio
1998, n.
4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo
1998, n. 52,
come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera
c), della legge
23 dicembre 2000, n. 388,
le parole: "31 dicembre 2001" sono
sostituite
dalle seguenti: "31 dicembre 2002". All'onere
derivante
dall'attuazione del presente comma si
provvede nei limiti delle
risorse non utilizzate
dello stanziamento di 40 miliardi di lire
previsto dal citato
articolo 78, comma 15, lettera c), della legge n.
388 del
2000, e delle ulteriori risorse preordinate alla
medesima
finalita' nell'ambito del Fondo per l'occupazione
nei limiti di 50
milioni di euro.
71. All'articolo
6, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n.
81, le parole: "31 dicembre 2001" sono sostituite
dalle
seguenti: "31 dicembre 2002".
72. L'intervento di cui
all'articolo 15 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio
1994, n.
451, puo' proseguire per l'anno 2002 nei limiti
delle
risorse finanziarie impegnate per la medesima finalita'
entro il 31
dicembre 2001.
73. Al comma
6-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 11
maggio
1999, n. 152, come da ultimo
modificato dal comma 23
dell'articolo 114
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole:
"30 giugno 2001" sono
sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2002".
74. Fatti salvi i poteri
del Ministro dell'economia e delle finanze
sulla CONSIP spa e sulle modalita'
di ricorso alla citata Societa' da
parte di altri soggetti
istituzionali, il Ministro per l'innovazione
e le
tecnologie puo' avvalersi della citata
Societa' per lo
svolgimento delle proprie attribuzioni
istituzionali.
75. All'articolo 74, primo
comma, lettera c), del decreto del
Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il
secondo
periodo e' sostituito dal seguente:
"L'imposta puo' applicarsi in
relazione al numero
delle copie consegnate o spedite, diminuito a
titolo di
forfetizzazione della resa del 70 per cento per i libri e
dell'80
per cento per i giornali quotidiani e periodici,
esclusi
quelli pornografici e quelli ceduti unitamente a supporti
integrativi
o ad altri beni".
76. All'articolo 490 del codice di
procedura civile, il terzo comma
e' sostituito dal
seguente:
"Il giudice dispone inoltre che l'avviso
sia inserito una o piu'
volte sui
quotidiani di informazione locali aventi
maggiore
diffusione nella zona interessata o, quando opportuno, sui
quotidiani
di informazione nazionali e, quando occorre, che sia divulgato con
le
forme della pubblicita' commerciale. La divulgazione degli avvisi
con
altri mezzi diversi dai quotidiani di informazione deve
intendersi
complementare e non alternativa".
77. Le
agevolazioni nelle aree depresse ai sensi dell'articolo 1,
comma
2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito,
con
modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, sono
estese ai
programmi di ammodernamento degli esercizi
di cui all'articolo 4,
comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
Le agevolazioni sono altresi' estese alle
imprese di somministrazione
di alimenti e bevande aperte al pubblico di
cui all'articolo 3 della
legge 25 agosto 1991, n. 287, per progetti
riguardanti:
a) lo
sviluppo di formule commerciali
che prevedono
l'integrazione della
somministrazione con la vendita di beni
e/o
servizi;
b) la realizzazione di investimenti
riguardanti imprese aderenti
a catene commerciali anche in forma di
franchising;
c) la realizzazione di investimenti da parte
di imprese che hanno
ottenuto marchi di
qualita' del servizio e/o di
tipicita'
dell'offerta gastronomica rilasciati
o attestati da camere di
commercio, regioni e
province.
78. Le modalita' per l'attuazione
dell'intervento di cui al comma
77 sono determinate sulla
base di specifiche direttive emanate dal
Ministero delle attivita'
produttive entro novanta giorni dalla data
di entrata in vigore della
presente legge.
79. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge 7
agosto 1997, n. 266,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Nella
determinazione dei
suddetti criteri il Comitato interministeriale per
la programmazione
economica prevede una percentuale
di intervento a carico delle
regioni nel
rispetto di un tetto massimo di cofinanziamento pari al
10 per
cento della quota pubblica complessiva ovvero una
diversa
graduazione del cofinanziamento regionale per le regioni operanti
nei
territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CE)
n. 1260/1999
del Consiglio, del 21 giugno 1999".
80. Le
risorse del fondo di cui al comma 1 dell'articolo 16 della
legge
7 agosto 1997, n. 266, sono altresi' destinate, nei limiti
di
30.987.414 euro per ciascuno degli anni 2002-2004, al
finanziamento
dei programmi predisposti dalle
amministrazioni comunali per la
qualificazione della
rete commerciale ai sensi dell'articolo 10,
comma
1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.
114.
All'onere derivante dall'attuazione del presente comma
si provvede
mediante utilizzo dello stanziamento
per il Fonde unico per gli
incentivi alle imprese di
cui all'articolo 52, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448.
81. E' istituita, per gli
anni 2002-2004, una misura
di
accompagnamento sociale in
collegamento con le misure
di
conservazione delle risorse ittiche,
disposta dal Ministro delle
politiche agricole e forestali,
sentito il Comitato nazionale per la
conservazione e la gestione delle
risorse biologiche del mare di cui
all'articolo 3 della
legge 17 febbraio 1982, n. 41. A tale fine e'
stanziato l'importo
di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni
2002, 2003 e 2004.
(23)
82. Allo scopo di procedere alla
definitiva liquidazione delle
istanze di ammissione a contributo di cui
alla legge 28 agosto 1989,
n. 302, pervenute al Ministero delle
politiche agricole e forestali
entro il termine del
31 dicembre 1999, e' stanziato l'importo di
2.500.000 euro.
83. All'articolo 127, comma 2, della legge 23 dicembre
2000, n.
388, l'ultimo periodo e' sostituito dai seguenti: "Il concorso
dello
Stato per la costituzione e la dotazione
finanziaria annuale del
fondo e' contenuto nei limiti dei
parametri contributivi stabiliti
per i contratti
assicurativi, applicati ai valori delle produzioni
garantite dal fondo
stesso e non deve superare l'importo versato dal
socio aderente alle azioni
di mutualita' e solidarieta'. Le modalita'
operative e
gestionali del fondo sono stabilite con decreto
del
Ministro delle politiche agricole e
forestali, d'intesa con la
Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di
Trento e di Bolzano. Entro il 31 gennaio di ogni
anno il Ministro
delle politiche agricole e forestali, d'intesa con
la medesima Conferenza
permanente, con proprio decreto, stabilisce la
quota di
stanziamento per la copertura dei rischi
agricoli da
destinare alle azioni di mutualita' e solidarieta'".
84. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 21 del
decreto
legislativo 21 aprile 2000, n.
185, e' sostituito dal seguente:
"Trovano applicazione le
disposizioni di cui al citato articolo 17,
comma 2, lettere a), b), c), d) e
f)".
85. Nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui ai decreti
legislativi
18 maggio 2001, numeri 227 e 228, un importo pari a
30
milioni di euro per l'anno 2002 e' destinato al finanziamento
degli
interventi di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n.
165.
86. Alla legge 23 dicembre 2000, n. 388,
all'articolo 145, comma
13, secondo periodo, le parole: "nell'anno 2001 e"
sono soppresse.
87. Gli stanziamenti iscritti nelle unita'
previsionali di base del
bilancio di previsione dello
Stato per l'anno finanziario 2002,
concernenti spese
classificate "consumi intermedi", sono ridotti del
9 per
cento per l'anno 2002, con esclusione di quelli relativi
ad
accordi internazionali, ad intese con
confessioni religiose, a
regolazioni contabili, a garanzie
assunte dallo Stato, a spese delle
Forze armate e
delle Forze di polizia, nonche' di quelli aventi
natura
obbligatoria.
88. Per le finalita' di cui all'articolo 117,
comma 5, della legge
23 dicembre 2000, n. 388, e' stanziata
la somma di 51.645.690 euro
nell'esercizio finanziario 2002 a valere
sul Fondo per l'occupazione
di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n.
236.
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L.
8 luglio 2002, n. 138, convertito con modificazioni dalla
L. 8 agosto 2002,
n. 178, ha disposto (con l'art. 1, comma 5-bis) che
"Il termine di
proroga previsto ai sensi dell'articolo 52, comma 48,
della legge
28 dicembre 2001, n. 448, deve intendersi ulteriormente
prorogato
di dieci giorni successivamente alla data di entrata
in
vigore della legge di conversione del
presente decreto per gli
interessati che alla data di entrata in
vigore della citata legge n.
448 del 2001 avevano cominciato le
operazioni richieste ai fini del
rilascio del collaudo
e non completate alla scadenza del termine
originariamente
previsto ai sensi del medesimo articolo 52, comma 48;
in
mancanza, si intendono automaticamente decaduti con subentro
del
soggetto in posizione immediatamente successiva nella graduatoria
di
assegnazione. [. . .]"
---------------
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 27 dicembre 2002, n. 289 ha disposto (con l'art. 80,
comma
35) che il finanziamento annuale previsto dal comma 18 del
presente
articolo, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2003. Limitatamente al 2003 la
predetta somma e' incrementata di
ulteriori 5 milioni di
euro.
---------------
AGGIORNAMENTO (16)
La L. 24 dicembre
2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 4, comma 5)
che il
finanziamento annuale previsto dal comma 18 del
presente
articolo, e' incrementato di 27 milioni di euro a decorrere
dall'anno
2004. Per il solo anno 2004 il predetto finanziamento e'
incrementato
di ulteriori 10 milioni di
euro.
---------------
AGGIORNAMENTO (18)
La Corte
Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13 gennaio
2004, n.
1 (in G.U. 1a s.s. 21/1/2004, n.
3) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale
del comma 17 del presente
articolo
52.
---------------
AGGIORNAMENTO (19)
La
Corte Costituzionale, con sentenza 18 dicembre 2003-13
gennaio
2004, n. 12 (in G.U. 1a
s.s. 21/1/2004, n. 3) ha
dichiarato
l'illegittimita' costituzionale del comma 39 del
presente articolo
52.
---------------
AGGIORNAMENTO (23)
Il D.L. 27 gennaio 2004, n. 16, convertito con modificazioni
dalla
L. 27 marzo 2004, n. 77, ha disposto (con
l'art. 3, comma 1) che
l'importo di cui al comma 81 del presente
articolo, da destinare ad
una misura di accompagnamento sociale
in collegamento con le misure
di conservazione delle
risorse ittiche, e' aumentato, per l'anno
2004, di 5 milioni di
euro.
---------------
AGGIORNAMENTO (29)
Il D.L. 3 ottobre
2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla
L. 24 novembre 2006,
n. 286 ha disposto (con l'art. 1, comma 17) che
l'autorizzazione
di spesa prevista dal comma 37 del
presente
articolo, e' soppressa.
---------------
AGGIORNAMENTO
(29a)
La L. 24 dicembre 2007, n. 244 ha
disposto (con l'art. 2, comma
296) che "Il
finanziamento annuale previsto per le TV
locali
dall'articolo 52, comma 18, della legge 28
dicembre 2001, n. 448,
come rideterminato dalla legge 27 dicembre 2002,
n. 289, dalla legge
24 dicembre 2003, n. 350, dalla legge 30 dicembre 2004,
n. 311, dalla
legge 23 dicembre 2005, n. 266, e dalla legge
27 dicembre 2006, n.
296, e' incrementato di 10
milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2008 e di
ulteriori 5 milioni di euro per l'anno
2009."
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AGGIORNAMENTO (36)
La L.
23 luglio 2009, n. 99 ha disposto (con l'art. 24, comma 2)
che
"Gli incentivi previsti dall'articolo 52, comma 18, della
legge
28 dicembre 2001, n. 448, e
successive rideterminazioni, sono
incrementati di 40
milioni di euro, a valere sulle risorse iscritte
nello stato di previsione
della spesa in attuazione dell'articolo 148
della legge 23
dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni,
mantenute
nella disponibilita' del fondo di cui al medesimo articolo
148
della predetta legge n. 388 del 2000 ai sensi dell'articolo
17
del decreto- legge 30 dicembre 2008,
n. 207, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27
febbraio 2009, n. 14."
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Legge finanziaria 2002 seconda parte »