Operai agricoli a tempo determinato
Il comma 5 dell’art.2, introduce una diversa interpretazione a salvaguardia delle pensioni agricole:
la disposizione stabilisce che il termine del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro, per la determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è la stesso di quello previsto per gli operai a tempo indeterminato" (legge 457/1972, art.3, co.2).
La norma, con una diversa interpretazione, avrebbe potuto provocare un buco di circa 3 miliardi di euro nel primo anno e, negli anni successivi, di 270 milioni di euro.