LOCAZIONI IMMOBILI URBANI - TITOLO IV: DISPOSIZIONI FINALI

Legge sulle locazioni di immobili urbani

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79.

(Patti contrari alla legge)

 

E' nulla ogni pattuizione diretta a limitare la durata legale del contratto o ad attribuire al locatore un canone maggiore rispetto a quello previsto dagli articoli precedenti ovvero ad attribuirgli altro vantaggio in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Il conduttore con azione proponibile fino a sei mesi dopo la riconsegna dell'immobile locato, puo' ripetere le somme sotto qualsiasi forma corrisposte in violazione dei divieti e dei limiti previsti dalla presente legge.

((In deroga alle disposizioni del primo comma, nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione, anche se adibiti ad attivita' alberghiera, per i quali sia pattuito un canone annuo superiore ad euro 250.000, e che non siano riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale, e' facolta' delle parti concordare contrattualmente termini e condizioni in deroga alle disposizioni della presente legge. I contratti di cui al periodo precedente devono essere provati per iscritto)).

(25)

 

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AGGIORNAMENTO (25)

La L. 9 dicembre 1998, n. 431 ha disposto (con l'art. 14 comma 4) l'abrogazione del presente articolo "limitatamente alle locazioni abitative".

Art. 80.

(Uso diverso da quello pattuito)

 

Se il conduttore adibisce l'immobile ad un uso diverso da quello pattuito, il locatore puo' chiedere la risoluzione del contratto entro tre mesi dal momento in cui ne ha avuto conoscenza e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione. ((13))

Decorso tale termine senza che la risoluzione sia stata chiesta, al

contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso effettivo dell'immobile.

Qualora la destinazione ad uso diverso da quello pattuito sia parziale, al contratto si applica il regime giuridico corrispondente all'uso prevalente.

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AGGIORNAMENTO (13)

La Corte costituzionale, con sentenza 10-18 febbraio 1988, n. 185

(in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 80, primo comma, della legge 27 luglio 1978, n. 392 ("Disciplina delle locazioni di immobili urbani"), nella parte in cui dispone "e comunque entro un anno dal mutamento di destinazione"".

Art. 81.

(Pubblicazione dei dati ISTAT nella Gazzetta Ufficiale)

 

Le variazioni dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'ISTAT sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Art. 82.

(Giudizi in corso)

 

Ai giudizi in corso al momento dell'entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ad ogni effetto le leggi precedenti.

Art. 83.

 

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 DICEMBRE 1998, N. 431)).

Art. 84.

(Abrogazione)

 

Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.

Art. 85.

(Entrata in vigore)

 

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

Data a Roma, addi' 27 luglio 1978

 

PERTINi  

ANDREOTTI - BONIFACIO -

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MALFATTi  

Visto, il Guardasigilli BONIFACIO

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