SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

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TITOLO III
SVILUPPO ED INFRASTRUTTURE

   
                               Art. 40 
 
            (Fiscalita' di vantaggio per il Mezzogiorno) 
 
1. In anticipazione del  federalismo  fiscale  ed  in  considerazione
della  particolarita'  della  situazione  economica  del  Sud,  nelle
Regioni Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Molise,  Puglia,
Sardegna e Sicilia, nonche' nel rispetto della normativa  dell'Unione
europea  e  degli  orientamenti  giurisprudenziali  della  Corte   di
Giustizia dell'Unione europea, le predette Regioni con propria  legge
possono,  in  relazione   all'imposta   regionale   sulle   attivita'
produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre  1997,  n.  446,
modificare le aliquote, fino  ad  azzerarle,  e  disporre  esenzioni,
detrazioni  e  deduzioni  nei   riguardi   delle   nuove   iniziative
produttive. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei  Ministri,  d'intesa
con ciascuna delle Regioni che emanano leggi ai sensi e nei limiti di
cui al comma 1, e' stabilito il periodo  d'imposta  a  decorrere  dal
quale trovano applicazione le disposizioni di tali leggi. 
 

	        
	      
   
                               Art. 41 
 
               (Regime fiscale di attrazione europea) 
 
1. Alle imprese residenti in uno  Stato  membro  dell'Unione  Europea
diverso dall'Italia  che  intraprendono  in  Italia  nuove  attivita'
economiche, nonche' ai  loro  dipendenti  e  collaboratori,  si  puo'
applicare, in alternativa  alla  normativa  tributaria  italiana,  la
normativa tributaria vigente in uno degli  Stati  membri  dell'Unione
Europea. A tal fine, i citati soggetti interpellano l'Amministrazione
finanziaria  secondo  la  procedura  di  cui   all'articolo   8   del
decreto-legge   30   settembre   2003,   n.   269   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. 
2.  Con  decreto  di   natura   non   regolamentare   del   Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  sono  stabilite   le   disposizioni
attuative del presente articolo. 
 

	        
	      
   
                               Art. 42 
 
                          (Reti di imprese) 
 
1. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia  delle  entrate  sono
stabilite le  condizioni  per  il  riscontro  della  sussistenza  dei
requisiti idonei a far riconoscere le imprese  come  appartenenti  ad
una delle reti di imprese  di  cui  all'articolo  3,  comma  4-ter  e
seguenti, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33. Forme,  modalita'  e
termini  di  presentazione  delle  richieste  per  il  riconoscimento
dell'appartenenza  ad  una  rete  di  imprese  sono   stabilite   con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate  da  adottarsi
entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto. 
2.  Alle  imprese  appartenenti  ad  una  delle   reti   di   imprese
riconosciute  ai  sensi  del  comma  1  competono  vantaggi  fiscali,
amministrativi e finanziari, nonche'  la  possibilita'  di  stipulare
convenzioni  con  l'A.B.I.  nei  termini  definiti  con  decreto  del
Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo
17, comma 3, della legge n. 400 del 1988 entro quarantacinque  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
 

	        
	      
   
                               Art. 43 
 
                      (Zone a burocrazia zero) 
 
1. Possono essere istituite nel Meridione d'Italia zone a  burocrazia
zero. 
2. Nelle zone di cui al comma 1 istituite, nel rispetto del principio
di sussidiarieta' e dell'art. 118 della  Costituzione,  in  aree  non
soggette a vincolo con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,  di
concerto con il Ministro dell'interno, le nuove iniziative produttive
avviate successivamente alla data di entrata in vigore  del  presente
decreto godono dei seguenti vantaggi: 
a) nei riguardi  delle  predette  nuove  iniziative  i  provvedimenti
conclusivi dei procedimenti amministrativi  di  qualsiasi  natura  ed
oggetto avviati su istanza di parte, fatta eccezione  per  quelli  di
natura tributaria, sono adottati in via esclusiva da  un  Commissario
di  Governo  che  vi  provvede,  ove  occorrente,   previe   apposite
conferenze di servizi ai  sensi  della  legge  n.  241  del  1990;  i
provvedimenti conclusivi di tali procedimenti si intendono senz'altro
positivamente adottati entro 30 giorni dall'avvio del procedimento se
un provvedimento espresso non e' adottato entro tale termine.  Per  i
procedimenti amministrativi avviati d'ufficio,  fatta  eccezione  per
quelli di natura tributaria, le amministrazioni che li  promuovono  e
li istruiscono trasmettono al Commissario di Governo,  i  dati  e  i'
documenti  occorrenti  per  l'adozione  dei  relativi   provvedimenti
conclusivi; 
b) ove la zona a burocrazia zero  coincida,  nelle  Regioni  Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
con una delle zone franche urbane  individuate  dalla  delibera  CIPE
dell' 8 maggio 2009, n. 14, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana m 159 dell'11  luglio  2009,  nonche'  in  quella
dell'Aquila individuata con deliberazione del CIPE assunta in data 13
maggio 2010, le risorse previste per  tali  zone  franche  urbane  ai
sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27  dicembre  2006,  n.
296, sono utilizzate dal Sindaco territorialmente competente  per  la
concessione di contributi diretti alle  nuove  iniziative  produttive
avviate nelle zone a burocrazia zero; 
c)  nella  realizzazione  ed  attuazione  dei  piani  di  presidio  e
sicurezza  del  territorio,  le  Prefetture-Uffici  territoriali   di
governo assicurano assoluta priorita'  alle  iniziative  da  assumere
negli ambiti territoriali in cui insistono le zone di cui al comma 1. 
 

	        
	      
   
                               Art. 44 
 
(Incentivi  per  il  rientro  in  Italia  di  ricercatori   residenti
                             all'estero) 
 
1. Ai fini delle imposte sui redditi e' escluso dalla formazione  del
reddito di lavoro dipendente o autonomo il novanta  per  cento  degli
emolumenti percepiti dai docenti e dai ricercatori che,  in  possesso
di titolo di studio universitario o equiparato e non  occasionalmente
residenti all'estero, abbiano svolto documentata attivita' di ricerca
o docenza all'estero presso centri di ricerca pubblici  o  privati  o
universita' per almeno due anni continuativi  e  che  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto ed entro i cinque anni  solari
successivi vengono a svolgere la loro attivita' in Italia, acquisendo
conseguentemente la residenza fiscale nel territorio dello Stato. 
2. Gli emolumenti di cui al comma 1 non  concorrono  alla  formazione
del  valore  della  produzione  netta  dell'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive. 
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano a decorrere dal
primo gennaio 2011, nel  periodo  d'imposta  in  cui  il  ricercatore
diviene fiscalmente residente nel territorio dello Stato  e  nei  due
periodi d'imposta successivi sempre che permanga la residenza fiscale
in Italia. 
 

	        
	      
   
                               Art. 45 
 
(Abolizione obbligo di ritiro dell'eccesso di offerta di  certificati
                               verdi) 
 
1. L'articolo 2, comma 149, della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 e
l'art. 15, comma 1, del decreto del Ministro dello sviluppo economico
18 dicembre 2008 sono soppressi. 
 

	        
	      
   
                               Art. 46 
 
             (Rifinanziamento del fondo infrastrutture) 
 
1. I mutui accesi con la  Cassa  depositi  e  prestiti  entro  il  31
dicembre  2006,  ivi   inclusi   quelli   trasferiti   al   Ministero
dell'economia e delle finanze  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  5  dicembre  2003,  con  oneri   di
ammortamento a totale carico dello Stato, interamente non erogati  ai
soggetti beneficiari alla data di  entrata  in  vigore  del  presente
decreto-legge e a fronte dei quali alla stessa data  non  sono  stati
aggiudicati i contratti di appalto di lavori relativi agli interventi
finanziati sono revocati e devoluti ad altro scopo e/o  beneficiario.
A tal fine, la Cassa depositi e  prestiti  e  i  titolari  dei  mutui
comunicano al Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  entro  il
termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di entrata  in
vigore del presente decreto, i  dati  relativi  ai  mutui  assunti  e
interamente  non  erogati.   In   caso   di   mancata   o   ritardata
comunicazione, il soggetto beneficiario inadempiente e'  responsabile
per le obbligazioni che dovessero emergere a seguito dell'attivazione
delle procedure di cui al presente articolo. 
2. Con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di  natura
non regolamentare, sono individuati i  mutui  di  cui  al  precedente
comma da revocare e devolvere ad altro scopo e/o beneficiario,  fermi
restando  i  piani  di  ammortamento  in   corso   e   le   correlate
autorizzazioni di spesa. Con i medesimi  decreti  sono  stabilite  le
modalita' di attuazione del presente articolo. 
3. Il Comitato interministeriale per la programmazione economica,  su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con
il  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,   stabilisce,
compatibilmente  con  gli   equilibri   di   finanza   pubblica,   la
destinazione delle risorse di cui al  comma  2  per  la  prosecuzione
della realizzazione del programma delle infrastrutture strategiche di
cui  alla  legge  21  dicembre  2001  n.  443,   con   priorita'   al
finanziamento del MO.S.E., nel limite massimo di quattrocento milioni
di euro. 
 

	        
	      
   
                               Art. 47 
 
                     (Concessioni autostradali) 
 
1. All'articolo 8-duodecies del decreto-legge 8 aprile 2008,  n.  59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6  giugno  2008,  n.  101,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2 le parole : "31 dicembre 2009"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "31 luglio 2010"; 
b) il comma 2. bis e' sostituito dal seguente: «2. bis. - La societa'
ANAS S.p.A. entro il 30 settembre 2010 pubblica il bando di gara  per
l'affidamento   della   concessione   di   costruzione   e   gestione
dell'autostrada  del  Brennero.  A  tal  fine   il   Ministro   delle
infrastrutture e dei trasporti d'intesa con il Ministro dell'economia
e delle finanze, impartisce direttive ad ANAS  S.p.A.  in  ordine  ai
contenuti  del  bando  di  gara,  ivi  compreso   il   valore   della
concessione, le relative modalita' di pagamento e la quota minima- di
proventi che il concessionario  e'  autorizzato  ad  accantonare  nel
fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997,
n. 449. Il predetto bando deve prevedere un versamento  annuo  di  70
milioni di euro, a partire  dalla  data  dell'affidamento  e  fino  a
concorrenza del valore di concessione, che viene versato  all'entrata
del  bilancio  dello  Stato.  Nella  determinazione  del  valore   di
concessione, di  cui  al  periodo  precedente,  vanno  in  ogni  caso
considerate le somme gia' erogate dallo Stato  per  la  realizzazione
dell'infrastruttura. ". 
2. All'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre  1997,  n.  449,
sono apportate le seguenti modifiche: 
a) al primo periodo, le parole: "la societa' Autostrada del  Brennero
S.p.A." sono sostituite dalle seguenti: "la societa'  titolare  della
concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero". 
b)  al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  "il  Brennero   ed   alla
realizzazione delle  relative  gallerie"  sono  aggiunte  le  parole:
"nonche' dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture  connesse
fino al nodo stazione di Verona" 
c) al secondo periodo, le parole: «Tale accantonamento e'  effettuato
in  esenzione  d'imposta»  sono  sostituite  daile  seguenti:   «Tale
accantonamento nonche' il  successivo  utilizzo  sono  effettuati  in
esenzione di imposta». 
d) Al  terzo  periodo  le  parole:  "dalla  societa'  Autostrada  del
Brennero S.p.A. entro  il  30  giugno  1998"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "dalla societa' titolare della concessione di costruzione e
gestione dell'autostrada del Brennero entro il 31 dicembre 2011" e le
parole "con decreto del Ministro dei lavori pubblici d'intesa con  il
Ministro dei Trasporti e della navigazione entro il 31 dicembre 1998"
sono sostituite  dalle  seguenti  "con  decreto  del  Ministro  delle
infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012". 
3. L'articolo 2, comma 202, lettera a), della legge 23 dicembre  2009
n. 191, si interpreta nel senso che in caso di mancato adeguamento da
parte dei concessionari degli schemi di convenzione ovvero dei  Piani
economico  -finanziari  alle  prescrizioni  del  CIPE  attestato  dal
concedente dandone comunicazione ai Ministeri dell'economia  e  delle
finanze e  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  schemi  di
convenzione stessi non si intendono approvati e sono sottoposti  alle
ordinarie procedure di approvazione di cui all'articolo 2, commi 82 e
seguenti del decreto-legge 3 ottobre 2006,  n.  262  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286". 
 

	        
	      
   
                               Art. 48 
 
         (Disposizioni in materia di procedure concorsuali) 
 
1. 1. Dopo l'articolo 182-ter del R.D.  16  marzo  1942,  n.  267,  e
successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
"Art.  182-quater  (disposizioni  in  tema  di  prededucibilita'  dei
crediti nel concordato preventivo, negli accordi di  ristrutturazione
dei debiti). 
I crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati da
banche e intermediari finanziari iscritti negli elenchi di  cui  agli
articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385,
in esecuzione di un concordato preventivo di cui agli articoli 160  e
seguenti  ovvero  di  un  accordo  di  ristrutturazione  dei   debiti
omologato ai sensi dell'articolo 182-bis) sono prededucibili ai sensi
e per gli effetti dell'articolo 111. 
Sono altresi' prededucibili ai sensi e per gli effetti  dell'articolo
111, i crediti derivanti da  finanziamenti  effettuati  dai  soggetti
indicati al precedente comma in funzione  della  presentazione  della
domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della
domanda di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei  debiti,
qualora i finanziamenti siano previsti dal piano di cui  all'articolo
160 o  dall'accordo  di  ristrutturazione  e  purche'  il  concordato
preventivo o l'accordo siano omologati. 
In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice  civile,  il
primo comma si applica anche ai finanziamenti  effettuati  dai  soci,
fino a concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare. 
Sono altresi' prededucibili i compensi  spettanti  al  professionista
incaricato di predispone la relazione di cui agli articoli 161, terzo
comma, 182-bis, primo  comma,  purche'  il  concordato  preventivo  o
l'accordo sia omologato. 
Con riferimento ai crediti indicati ai commi secondo, terzo e quarto,
i creditori sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze per
l'approvazione del  concordato  ai  sensi  dell'articolo  177  e  dal
computo della percentuale dei crediti prevista all'articolo  182-bis,
primo e sesto comma.". 
2. Dopo il comma quinto dell'articolo 182-bis del R.D. 16 marzo 1942,
n. 267, e successive modificazioni, sono aggiunti i seguenti: 
"Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o  esecutive
di cui al terzo comma puo' essere richiesto  dall'imprenditore  anche
nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo
di cui al presente  articolo,  depositando  presso  il  tribunale  la
documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, e  una
proposta  di   accordo   corredata   da   una   dichiarazione   dell'
imprenditore, avente valore  di  autocertificazione,  attestante  che
sulla  proposta  sono  in  corso  trattative  con  i  creditori   che
rappresentano almeno il sessanta per  cento  dei  crediti  e  da  una
dichiarazione  del  professionista  avente   i   requisiti   di   cui
all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la sussistenza  delle
condizioni per assicurare il regolare pagamento dei creditori  con  i
quali non sono in corso trattative o che  hanno  comunque  negato  la
propria disponibilita' a trattare. L'istanza di sospensione di cui al
presente comma e' pubblicata nel registro delle imprese. 
Il  tribunale,  verificata  la   completezza   della   documentazione
depositata, fissa con decreto l'udienza entro il  termine  di  trenta
giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la
comunicazione ai creditori della  documentazione  stessa.  Nel  corso
dell'udienza,  riscontrata  la  sussistenza   dei   presupposti   per
pervenire  a  un  accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  con  le
maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per il  regolare
pagamento dei creditori con i quali non sono in  corso  trattative  o
che hanno comunque  negato  la  propria  disponibilita'  a  trattare,
dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o  proseguire  le
azioni cautelari o esecutive  assegnando  il  termine  di  non  oltre
sessanta giorni per il deposito dell'accordo  di  ristrutturazione  e
della relazione redatta dal professionista a nonna del  primo  comma.
Il decreto del precedente periodo e' reclamabile a norma  del  quinto
comma in quanto applicabile. 
A seguito del deposito dell'accordo di  ristrutturazione  dei  debiti
nei  termini  assegnati  dal  tribunale   trovano   applicazione   le
disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma.". 
 

	        
	      
   
                               Art. 49 
 
         (Disposizioni in materia di conferenza di servizi) 
 
1. All'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, le parole: «indice di regola»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «puo' indire»; 
b) al comma 2, secondo periodo, sono aggiunte, in  fine,  le  parole:
«ovvero nei casi in cui e' consentito all'amministrazione  procedente
di provvedere direttamente  in  assenza  delle  determinazioni  delle
amministrazioni competenti». 
2. All'articolo 14-ter della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 2 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:  "La  nuova
data della riunione puo'  essere  fissata  entro  i  quindici  giorni
successivi nel caso la richiesta provenga  da  un'autorita'  preposta
alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli  sportelli
unici per le attivita' produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o
i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente  competenti
il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di
servizi  che  coinvolgano  atti  di  assenso  o  consultivi  comunque
denominati di competenza del Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali."; 
b) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis. In caso di  opera
o attivita' sottoposta  anche  ad  autorizzazione  paesaggistica,  il
soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede  di  conferenza
di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti  di  sua
competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 42.»; 
c) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei casi in  cui
l'intervento oggetto della conferenza di servizi e' stato  sottoposto
positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS),  i  relativi
risultati e prescrizioni, ivi compresi  gli  adempimenti  di  cui  ai
commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3  aprile  2006,
n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini  della
VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale,  ai
sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo  3  aprile  2006,  n.
152.»; 
d) il comma 6-bis e' sostituito dal seguente: «6-bis.  All'esito  dei
lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui  ai
commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso  di  VIA  statale,
puo'  adire  direttamente  il  consiglio  dei   ministri   ai   sensi
dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2006, n.
152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della
conferenza e tenendo conto delle  posizioni  prevalenti  espresse  in
quella sede, adotta la determinazione  motivata  di  conclusione  del
procedimento   che   sostituisce   a   tutti   gli   effetti,    ogni
autorizzazione, concessione, nulla osta o atto  di  assenso  comunque
denominato  di  competenza  delle  amministrazioni  partecipanti,   o
comunque invitate a partecipare ma risultate assenti,  alla  predetta
conferenza. La mancata  partecipazione  alla  conferenza  di  servizi
ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione  motivata
di  conclusione  del  procedimento  sono  valutate  ai   fini   della
responsabilita' dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonche'
ai fini dell'attribuzione  della  retribuzione  di  risultato.  Resta
salvo il diritto del privato di dimostrare il danno  derivante  dalla
mancata osservanza del termine di  conclusione  del  procedimento  ai
sensi degli articoli 2 e 2-bis.»; 
e) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7.Si  considera  acquisito
l'assenso dell'amministrazione, ivi  comprese  quelle  preposte  alla
tutela della salute  e  della  pubblica  incolumita'  e  alla  tutela
ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di  VIA,  VAS  e  AIA,
paesaggistico-territoriale,  il  cui  rappresentante,  all'esito  dei
lavori  della  conferenza,  non  abbia  espresso  definitivamente  la
volonta' dell'amministrazione rappresentata.»; 
f) il comma 9 e' soppresso. 
3. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
a) al comma 1, dopo le parole: «rappresentanti delle amministrazioni»
sono inserite le seguenti: «ivi comprese quelle preposte alla  tutela
ambientale, fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  26  del
decreto     legislativo     3     aprile      2006,      n.      152,
paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico  o  alla
tutela della salute e della pubblica incolumita'»; 
b) i commi 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater sono sostituiti  dal  seguente:
«3. Al di fuori dei casi di cui all'articolo 117, ottavo comma, della
Costituzione,  e  delle  infrastrutture  ed  insediamenti  produttivi
strategici e di preminente interesse nazionale,  di  cui  alla  parte
seconda, titolo terzo, capo quarto del decreto legislativo 12  aprile
2006, n.  163,  e  successive  modificazioni,  nonche'  dei  casi  di
localizzazione delle opere di interesse statale, ove  venga  espresso
motivato dissenso da parte di un'amministrazione preposta alla tutela
ambientale,      paesaggistico-territoriale,      del      patrimonio
storico-artistico  o  alla  tutela  della  salute  e  della  pubblica
incolumita', la questione, in attuazione e nel rispetto del principio
di leale collaborazione e dell'articolo 120  della  Costituzione,  e'
rimessa  dall'amministrazione  procedente  alla   deliberazione   del
Consiglio dei Ministri,  che  si  pronuncia  entro  sessanta  giorni,
previa intesa con la Regione o le  Regioni  e  le  Province  autonome
interessate, in caso di dissenso tra un'amministrazione statale e una
regionale o tra piu' amministrazioni regionali, ovvero previa  intesa
con la Regione e gli enti locali interessati, in caso di dissenso tra
un'amministrazione statale o regionale e un ente locale  o  tra  piu'
enti locali. Se l'intesa  non  e'  raggiunta  nei  successivi  trenta
giorni, la deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri  puo'  essere
comunque adottata. Se il motivato dissenso e' espresso da una Regione
o  da  una  Provincia  autonoma  in  una  delle  materie  di  propria
competenza, il Consiglio  dei  Ministri  delibera  in  esercizio  del
proprio potere sostitutivo con la partecipazione dei Presidenti delle
Regioni o delle Province autonome interessate». 
4. All'articolo 29, comma 2-ter, della legge 7 agosto 1990,  n.  241,
dopo la parola «assenso» sono aggiunte le seguenti «e  la  conferenza
di servizi,». 
 

	        
	      
   
                               Art. 50 
 
                            (Censimento) 
 
1. E' indetto il 15° Censimento generale della  popolazione  e  delle
abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n.  763/08  del
Parlamento europeo e del Consiglio, nonche' il 9° censimento generale
dell'industria e dei  servizi  ed  il  censimento  delle  istituzioni
nonprofit. A tal fine e' autorizzata la spesa di 200 milioni di  euro
per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni  per
l'anno 2013. 
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma  1,  lettere  b),  c)  ed  e)  del
decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322,  l'Istat  organizza  le
operazioni di ciascun censimento  attraverso  il  Piano  generale  di
censimento e apposite circolari, nonche' mediante  specifiche  intese
con le Province autonome di Trento e di Bolzano per  i  territori  di
competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale
di Censimento vengono definite la data di riferimento dei  dati,  gli
obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e  le
modalita' di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie,
gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonche' gli  uffici  di
censimento, singoli o  associati,  preposti  allo  svolgimento  delle
procedure di cui agli articoli 7  e  11  del  decreto  legislativo  6
settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni  pubbliche
di  fornitura  all'Istat  di  basi  dati  amministrative  relative  a
soggetti  costituenti  unita'  di  rilevazione  censuaria.   L'Istat,
attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresi': 
a) le modalita' di costituzione degli uffici di censimento, singoli o
associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie  e  i
criteri di determinazione e ripartizione dei contributi  agli  organi
di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della  rilevazione
censuaria a enti e organismi pubblici  e  privati,  d'intesa  con  la
Conferenza Unificata, sentito  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze; 
b) in  ragione  delle  peculiarita'  delle  rispettive  tipologie  di
incarico, le modalita' di selezione ed i requisiti professionali  del
personale con contratto a tempo determinato, nonche' le modalita'  di
conferimento dell'incarico di coordinatore e  rilevatore,  anche  con
contratti di collaborazione coordinata e continuativa,  limitatamente
alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza  entro
il 31 dicembre 2012, d'intesa  con  il  Dipartimento  della  Funzione
pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze; 
c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati
e la tutela della riservatezza, le modalita' di diffusione dei  dati,
anche con frequenza inferiore alle tre unita', ad esclusione dei dati
di cui all'articolo 22 del decreto legislativo  30  giugno  2003,  n.
196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte
del  SISTAN,  nel  rispetto  del  decreto  legislativo  n.  322/89  e
successive modifiche e del codice di deontologia e di buona  condotta
per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e  di  ricerca
scientifica, nonche' la comunicazione agli  organismi  di  censimento
dei dati elementari,  privi  di  identificativi  e  previa  richiesta
all'Istat, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari
per lo svolgimento delle  funzioni  istituzionali,  nel  rispetto  di
quanto stabiliti dal presente articolo e dalla normativa  vigente  in
materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici; 
d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle
abitazioni, le modalita' per il confronto contestuale alle operazioni
censuarie tra dati rilevati al  censimento  e  dati  contenuti  nelle
anagrafi  della  popolazione  residente,  nonche',  d'intesa  con  il
Ministero dell'Interno, le modalita'  di  aggiornamento  e  revisione
delle  anagrafi  della  popolazione  residente   sulla   base   delle
risultanze censuarie. 
3. Per gli  enti  territoriali  individuati  dal  Piano  Generale  di
censimento  di  cui  al  comma  2  come  affidatari  di  fasi   delle
rilevazioni censuarie, le  spese  derivanti  dalla  progettazione  ed
esecuzione dei  censimenti  sono  escluse  dal  Patto  di  stabilita'
interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti
territoriali per i quali il Patto di stabilita' interno  e'  regolato
con riferimento al  saldo  finanziario  sono  escluse  dalle  entrate
valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT. 
4. Per far fronte alle esigenze temporanee  ed  eccezionali  connesse
all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi
pubblici, indicati nel Piano di cui al  comma  2,  possono  avvalersi
delle forme contrattuali flessibili,  ivi  compresi  i  contratti  di
somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei  limiti  delle  risorse
finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla
durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei
limiti delle medesime risorse, l'Istat puo' avvalersene fino  ai'  31
dicembre   2014,   dando   apposita    comunicazione    dell'avvenuto
reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
5. La determinazione della popolazione legale e' definita con decreto
del Presidente della Repubblica sulla base dei  dati  del  censimento
relativi alla popolazione residente, come definita  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223. 
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di  cui  al
comma 2,  l'ISTAT  provvede  alle  iniziative  necessarie  e  urgenti
preordinate  ad  effettuare  la   rilevazione   sui   numeri   civici
geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni  con  popolazione
residente non inferiore a 20.000 abitanti  e  la  predisposizione  di
liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi  di
anagrafi  comunali  attraverso  apposite  circolari.   Con   apposite
circolari e nel rispetto della riservatezza,  l'ISTAT  stabilisce  la
tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe
della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i
Comuni devono fornire all'ISTAT.  Il  Ministero  dell'Interno  vigila
sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei  loro  obblighi  di
comunicazione, anche ai  fini  dell'eventuale  esercizio  dei  poteri
sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo  1,  comma  6,
della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, e'  sostituito  dal  seguente:
"6. L'INA promuove la  circolarita'  delle  informazioni  anagrafiche
essenziali al  fine  di  consentire  alle  amministrazioni  pubbliche
centrali e locali collegate la disponibilita', in  tempo  reale,  dei
dati relativi alle  generalita',  alla  cittadinanza,  alla  famiglia
anagrafica nonche' all'indirizzo anagrafico delle  persone  residenti
in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al Codice Fiscale,
dall'Agenzia delle entrate". Con decreto, da adottare entro tre  mesi
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione  ai  sensi
dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre  1954,  n.  1228,  sono
emanate le  disposizioni  volte  ad  armonizzare  il  regolamento  di
gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma. 
6.  Nelle  more  dell'entrata  in  vigore  del  regolamento  di   cui
all'articolo  17  del  decreto-legge  25  settembre  2009,  n.   135,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n.  166,
e in attuazione del Protocollo di intesa  sottoscritto  dall'ISTAT  e
dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009: 
a) l'ISTAT  organizza  le  operazioni  censuarie,  nel  rispetto  del
regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, e del predetto  Protocollo,  secondo  il  Piano
Generale di Censimento di cui al numero  Istat  SP/1275.2009  del  23
dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano  anche
gli  enti  e  gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle   operazioni
censuarie; 
b) le Regioni organizzano  e  svolgono  le  attivita'  loro  affidate
secondo i rispettivi Piani di  censimento  e  attraverso  la  scelta,
prevista dal Piano Generale di Censimento, tra  il  modello  ad  alta
partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde
l'erogazione di appositi contributi; 
e) l'ISTAT,  gli  enti  e  gli  organismi  pubblici  impegnati  nelle
operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo
17, comma 4, ad avvalersi delle  forme  contrattuali  flessibili  ivi
previste limitatamente  alla  durata  delle  operazioni  censuarie  e
comunque non oltre il 2012. Della avvenuta  selezione,  assunzione  o
reclutamento da parte dell'Istat e' data  apposita  comunicazione  al
Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
7. Gli organi preposti  allo  svolgimento  delle  operazioni  del  6°
censimento generale dell'agricoltura sono  autorizzati  a  conferire,
per lo svolgimento dei compiti di rilevatore  e  coordinatore,  anche
incarichi  di  natura  autonoma  limitatamente  alla   durata   delle
operazioni censuarie e comunque non oltre il  31  dicembre  2011.  Il
reclutamento dei  coordinatori  intercomunali  di  censimento  e  gli
eventuali loro responsabili avviene, secondo  le  modalita'  previste
dalla normativa e dagli accordi di cui  al  presente  comma  e  dalle
circolari emanate dall'Istat, tra i dipendenti dell'amministrazione o
di altre amministrazioni pubbliche  territoriali  o  funzionali,  nel
rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale  esterno
alle  pubbliche  amministrazioni.  L'ISTAT   provvede   con   proprie
circolari  alla   definizione   dei   requisiti   professionali   dei
coordinatori intercomunali  di  censimento  e  degli  eventuali  loro
responsabili, nonche' dei coordinatori comunali e dei  rilevatori  in
ragione delle peculiarita' delle rispettive tipologie di incarico. 
8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei  alla  pubblica
amministrazione, il personale che risulti in  esubero  all'esito  del
riordino   previsto   dall'articolo   7   nonche'   dell'applicazione
dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009,  n.
194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,  n.
25, a  domanda,  e'  trasferito  all'istat,  anche  in  posizione  di
soprannumero, salvo  riassorbimento  al  verificarsi  delle  relative
vacanze in organico. Al predetto personale e' attribuito  un  assegno
personale riassorbibile  pari  alla  differenza  tra  il  trattamento
economico  in  godimento  ed  il  trattamento   economico   spettante
nell'ente di destinazione. 
9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonche' a  quelli  derivanti
dalle  ulteriori  attivita'   previste   dal   regolamento   di   cui
all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge  25  settembre  2009,  n.
135, convertito, con modificazioni, in legge  20  novembre  2009,  n.
166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal
citato articolo 17. 
 

	        
	      
   
                               Art. 51 
 
(Semplificazione   dell'installazione   di   piccoli   impianti    di
                   distribuzione di gas naturale) 
 
1.  L'installazione  di  impianti  fissi  senza  serbatoi  d'accumulo
derivati da rete domestica adibiti al rifornimento a carica lenta  di
gas naturale per autotrazione e' subordinata  alla  presentazione  di
una dichiarazione d'inizio attivita', disciplinata dalle disposizioni
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n.
37 ed in coerenza con gli effetti di cui al comma 5 da presentare  al
Comando provinciale dei Vigili del fuoco territorialmente competente. 
2. Fatta salva la disciplina  comunitaria  in  materia  di  prodotti,
l'installazione e l'esercizio di apparecchi fissi senza serbatoio  di
accumulo per il rifornimento a carica  lenta  di  gas  naturale,  per
autotrazione, con una capacita' di compressione  non  superiore  a  3
m3/h sono disciplinati, ai sensi degli articoli 14 e 15  del  decreto
legislativo  8  marzo  2006,  n.  139,  con  decreto   del   Ministro
dell'interno da adottarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione
della  presente  legge  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
3.  L'impianto,  costituito  dall'apparecchio,  dalla   condotta   di
adduzione del gas e della  linea  elettrica  di  alimentazione,  deve
essere rispondente ai requisiti di cui alla legge 6 dicembre 1971, n.
1083, e successive modifiche, per quanto riguarda l'impiego  del  gas
naturale, e di cui alla legge 1° marzo 1968,  n.  186,  e  successive
modifiche, per quanto riguarda l'alimentazione elettrica. 
4.  Sono  abilitate  all'installazione,  allo   smontaggio   e   alla
manutenzione dell'impianto le imprese aventi  i  requisiti  stabiliti
dal decreto adottato ai sensi  dell'articolo  11-quaterdecies,  comma
13, lettera a), della legge 2 dicembre 2005, n.  248,  che  risultano
iscritte presso la Camera di commercio, industria  ed  artigianato  e
che esercitano le attivita' di: 
a) impianti di  produzione,  di  trasporto,  di  distribuzione  e  di
utilizzazione dell'energia  elettrica  all'interno  degli  edifici  a
partire  dal  punto  di  consegna  dell'energia   fornita   dall'ente
distributore; 
b) impianti per il trasporto e  l'utilizzazione  di  gas  allo  stato
liquido o aeriforme all'interno degli edifici a partire dal punto  di
consegna del combustibile gassoso fornito dall'ente distributore. 
5. Gli impianti aventi i requisiti previsti  dal  presente  articolo,
non necessitano, in  ogni  caso,  di  autorizzazione  in  materia  di
prevenzione  incendi.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  da   parte
dell'autorita' competente per la prevenzione incendi,  di  effettuare
controlli, anche a campione, ed  emettere  prescrizioni.  La  mancata
esibizione  della  dichiarazione  di  conformita'  dell'impianto,  in
occasione dei controlli, comporta l'applicazione delle  sanzioni,  in
relazione alla tipologia di  attivita'  in  cui  viene  accertata  la
violazione, previste dal  decreto  adottato  ai  sensi  dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della legge 2  dicembre  2005,
n. 248 e del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758. 
6. Il gas naturale destinato agli impianti  di  cui  al  comma  1  e'
assoggettato alle aliquota di accisa previste per il gas naturale per
combustione per usi civili di cui all'allegato I annesso  al  decreto
legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, come modificato dall'articolo 2,
comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26. 
7. Al comma 3, dell'articolo 2, del decreto-legge 25 marzo  2010,  n.
40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73,
le parole "sessanta", sono sostituite dalle seguenti: "centoventi". 
 

	        
	      
   
                               Art. 52 
 
                        (Fondazioni bancarie) 
 
1. L'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 17 maggio 1999, n.
153, si interpreta nel senso  che,  fino  a  che  non  e'  istituita,
nell'ambito di una riforma organica, una nuova autorita' di controllo
sulle persone giuridiche private disciplinate dal titolo II del libro
primo del codice civile, la vigilanza sulle  fondazioni  bancarie  e'
attribuita   al   Ministero   dell'economia    e    delle    finanze,
indipendentemente dalla circostanza che  le  fondazioni  controllino,
direttamente o indirettamente societa'  bancarie,  o  partecipino  al
controllo di esse tramite patti di sindacato o accordi  in  qualunque
forma stipulati. Le fondazioni bancarie che detengono  partecipazioni
di controllo,  diretto  o  indiretto,  in  societa'  bancarie  ovvero
concorrono al controllo,  diretto  o  indiretto,  di  dette  societa'
attraverso patti di sindacato o accordi di qualunque tipo  continuano
a essere vigilate dal Ministero dell'economia e delle  finanze  anche
dopo l'istituzione dell'autorita' di cui al primo periodo. 
 

	        
	      
   
                               Art. 53 
 
                    (Contratto di produttivita') 
 
1. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al  31  dicembre  2011,  le  somme
erogate ai lavoratori dipendenti del settore privato,  in  attuazione
di quanto previsto da accordi o contratti collettivi  territoriali  o
aziendali  e  correlate  a  incrementi  di  produttivita',  qualita',
redditivita', innovazione,  efficienza  organizzativa,  collegate  ai
risultati riferiti all'andamento economico o agli utili della impresa
o a ogni altro elemento rilevante ai  fini  del  miglioramento  della
competitivita' aziendale sono  soggette  a  una  imposta  sostitutiva
della imposta sul reddito delle persone fisiche e  delle  addizionali
regionali e comunali. Tale disposizione trova applicazione  entro  il
limite complessivo di 6.000 euro lordi e per i titolari di reddito da
lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro. 
2. Nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011  le  somme  di
cui al comma 1 beneficiano altresi' di  uno  sgravio  dei  contributi
dovuti dal lavoratore e dal datore di lavoro nei limiti delle risorse
stanziate a tal fine ai sensi dell'ultimo periodo dell'art. 1,  comma
68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. 
3.  Il  Governo,  sentite  le   parti   sociali,   provvedera'   alla
determinazione del sostegno fiscale e contributivo previsto nei commi
1 e 2 entro il 31 dicembre 2010. 
 

	        
	      
   
                               Art. 54 
 
                               (EXPO) 
 
1. Per la  prosecuzione,  per  gli  anni  2010  e  successivi,  delle
attivita' indicate  all'articolo  41,  comma  16-quinquiesdecies  del
decreto-legge   30   dicembre   2008,   n.   207,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,  fatto  salvo  il
finanziamento integrale  delle  opere,  puo'  essere  utilizzata,  in
misura proporzionale alla  partecipazione  azionaria  detenuta  dallo
Stato,  una  quota  non  superiore  al  4  per  cento  delle  risorse
autorizzate dall'articolo 14, comma 1, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133,  destinate  al  finanziamento  delle  opere  delle  quali  la
Societa' Expo 2015 S.p.A. e' soggetto attuatore, ai sensi del decreto
del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  22  ottobre  2008   e
successive modifiche, ferma restando la partecipazione pro quota alla
copertura delle medesime spese da  parte  degli  altri  azionisti,  a
valere sui rispettivi finanziamenti. 
2. I contributi e le somme comunque erogate  a  carico  del  bilancio
dello Stato a favore della Societa' Expo 2015 S.p.A. sono versati  su
apposito conto corrente infruttifero da aprirsi presso  la  Tesoreria
centrale dello Stato. 
3. I contratti di assunzione del personale,  a  qualsiasi  titolo,  i
contratti di lavoro a progetto e gli incarichi di consulenza  esterna
devono   essere   deliberati   esclusivamente   dal   Consiglio    di
amministrazione della societa' Expo 2015 S.p.A.,  senza  possibilita'
di  delega,  avendo  in  ogni  caso  presente  la  fmalita'   di   un
contenimento dei costi della  societa',  anche  successivamente  alla
conclusione dell'evento espositivo di cui alla  normativa  richiamata
al comma 1. 
3. Sull'utilizzo delle risorse di cui al comma  1  per  la  copertura
delle spese di  gestione  della  societa'  Expo  2015  S.p.A.  e,  in
particolare, sulle iniziative assunte ai sensi del precedente  comma,
la societa' invia trimestralmente una relazione alla  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'economia e delle finanze ed
al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 
 

	        
	      
   
                               Art. 55 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei  limiti
stabiliti  con  lo  stesso  decreto,   il   versamento   dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il  periodo
d'imposta 2011. Per  i  soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto  tenendo  conto
del differimento previsto dal presente comma  .  Dall'attuazione  del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2011 fino a
2.300 milioni di euro. 
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta
del Ministro dell'economia e delle finanze, e' differito, nei  limiti
stabiliti  con  lo  stesso  decreto,   il   versamento   dell'acconto
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il  periodo
d'imposta 2012. Per  i  soggetti  che  si  avvalgono  dell'assistenza
fiscale, i sostituti d'imposta trattengono  l'acconto  tenendo  conto
del differimento previsto dal  presente  comma.  Dall'attuazione  del
presente comma possono derivare minori entrate per l'anno 2012 fino a
600 milioni di euro. 
3. Al fine di assicurare la  prosecuzione  degli  interventi  di  cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1 luglio  2009,  n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per  l'anno  2010.  Con
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  su  proposta  dei
ministri interessati, vengono stabilite le specifiche destinazioni in
coerenza  con  quanto  previsto  dai  predetti  commi  74  e  75.  E'
autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per  l'anno  2010  per  il
rifinanziamento, per il medesimo anno, della Tabella A allegata  alla
legge 14 novembre 2000, n. 331, nonche' della Tabella C allegata alla
legge 23 agosto 2004, n. 226. 
4.  Per  le  manifestazioni  connesse  alla  celebrazione  del   150°
Anniversario dell'unita' d'Italia,  il  fondo  per  il  funzionamento
della Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  di  cui  al  decreto
legislativo 303 del 1999 e' integrato di 18,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2010. 
5. Ai fini della proroga nell'anno 2010 della partecipazione italiana
a missioni internazionali il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240,
della legge 27 dicembre 2006, n.296 e' integrato di  320  milioni  di
euro per l'anno 2010. 
6. La dotazione del fondo  per  interventi  strutturali  di  politica
economica, di cui all'articolo 10,  comma  5,  del  decreto-legge  29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge  27
dicembre 2004, n. 307, e' incrementata di 1.700 milioni di  euro  per
l'anno 2011 e di 250  milioni  di  euro  per  l'anno  2012,  mediante
l'utilizzazione di quota parte delle maggiori entrate e delle  minori
spese  derivanti  dal  presente  decreto.  Le   risorse   finanziarie
derivanti dall'applicazione del  precedente  periodo  sono  destinate
all'attuazione della manovra di bilancio relativa all'anno 2011. 
7. Alle minori entrate e alle maggiori spese derivanti  dall'articolo
7, comma 24, dall'articolo 9, comma 30, dall'articolo 11, commi  5  e
15, dall'articolo 12, commi 7, 8 e 9, dall'articolo 14,  commi  13  e
14, dall'articolo 17, comma 1, dall'articolo  25,  dall'articolo  38,
comma  11,  dall'articolo  39,  commi   le   4,   dall'articolo   41,
dall'articolo 50, comma 1, dall'articolo 53 e dall'articolo 55,  pari
complessivamente a 1.007,662 milioni  di  euro  per  l'anno  2010,  a
4.553,522 milioni di euro per l'anno 2011,  a  1.480,822  milioni  di
euro per l'anno 2012, a 674,222 milioni di euro a decorrere dall'anno
2013, si provvede: 
a) mediante utilizzo di quota parte  delle  maggiori  entrate  recate
dall'articolo 3, dall' articolo 6, comma 15 e 16,  dall'articolo  15,
dall'articolo 19, dall'articolo 21, dall'articolo  22,  dall'articolo
23,   dall'articolo   24,   dall'articolo   25,   dall'articolo   26,
dall'articolo 27, dall'articolo 28, dall'articolo  31,  dall'articolo
32, dall'articolo 33, dall'articolo 38, e dall'articolo  47,  pari  a
908 milioni di euro per l'anno 2010, a 4.553,522 milioni di euro  per
l'anno 2011, a 1.403,822 milioni di euro per l'anno 2012,  a  597,222
milioni di euro a decorrere dall'anno 2013; 
b) mediante  utilizzo  di  quota  parte  delle  minori  spese  recate
dall'articolo 9, comma 29, pari a 99,662 milioni di euro  per  l'anno
2010; 
c) quanto a 77 milioni  di  euro  mediante  corrispondente  riduzione
delle proiezioni a decorrere dall'anno 2012  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2010-2012 nell'ambito del programma  «Fondi  di  riserva  e
speciali»  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello  stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2010, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero medesimo. 
8. Il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
 

	        
	      
 
                               Art. 56. 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
    1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 
    Il presente  decreto,  munito  del  sigillo  dello  Stato,  sara'
inserito  nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti   normativi   della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo
e di farlo osservare. 
    Dato a Roma, addi' 31 maggio 2010 
 
                             NAPOLITANO 
 
 
                                  Berlusconi,     Presidente      del
                                  Consiglio dei Ministri 
 
                                  Tremonti, Ministro dell'economia  e
                                  delle finanze 
 
 
Visto, il Guardasigilli: Alfano 
 

	        
	      
                                                           Allegato 1 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 

	        
	      
                                                           Allegato 2 
                                               (articolo 7, comma 20) 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico
Manovra 2010-2012