TESTO DEL MAXIEMENDAMENTO AL DECRETO LEGGE LIBERALIZZAZIONI N. 1/2012
- EMENDAMENTO APPROVATO AL SENATO IL 1 MARZO 2012
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI
CONVERSIONE
AL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1
All’articolo 1:
al
comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti:
«, con modificazioni,»;
al
comma 3, al primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con
modificazioni,»;
al
comma 4, al primo periodo, le parole: «Le Regioni, le Provincie ed i
Comuni» sono sostituite dalle seguenti: «I Comuni, le Province, le Città
metropolitane e le Regioni» e, al secondo periodo, dopo la parola:
«convertito» sono inserite le seguenti: «, con modificazioni,»;
dopo
il comma 4 sono inseriti i seguenti:
«4-bis. All’articolo
3, comma 1, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: “entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2012“.
4-ter. All’articolo
31, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “entro 90
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto“ sono sostituite dalle seguenti: “entro il 30 settembre 2012“»;
al
comma 5, le parole: «Sono esclusi dall’ambito di applicazione del presente
articolo i servizi di trasporto di persone e cose su autoveicoli non di
linea» sono sostituite dalle seguenti: «Sono esclusi dall’ambito di
applicazione del presente articolo i servizi di trasporto pubblico di persone e
cose non di
linea».
L’articolo
2 è sostituito dal seguente:
«Art. 2. - (Tribunale
delle imprese) – 1. Al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo
1:
1)
la rubrica è sostituita dalla seguente: “(Istituzione delle sezioni
specializzate in materia di impresa)“;
2)
al comma 1, le parole: “proprietà industriale ed intellettuale“ sono sostituite
dalla seguente:
“impresa“;
3)
è aggiunto il seguente comma:
“1-bis. Sono altresì
istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le
corti d’appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti
nelle città di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle
d’Aosta/Vallé d’Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il
tribunale e la corte d’appello di Torino. È altresì istituita la sezione
specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d’appello di
Brescia. L’istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di
dotazioni
organiche“;
b)
all’articolo 2, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. I giudici che
compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di
specifiche
competenze“;
c)
all’articolo 2, comma 2, le parole: “proprietà industriale ed intellettuale“
sono sostituite dalla seguente: “impresa“;
d)
l’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“Art. 3. - (Competenza per
materia delle sezioni specializzate) – 1. Le sezioni specializzate sono
competenti in materia
di:
a)
controversie di cui all’articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio
2005, n. 30, e successive modificazioni;
b)
controversie in materia di diritto
d’autore;
c)
controversie di cui all’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287;
d)
controversie relative alla violazione della normativa antitrust
dell’Unione europea.
2. Le sezioni specializzate
sono altresì competenti, relativamente alle società di cui al libro V, titolo V,
capi V, VI e VII, e titolo VI, del codice civile, alle società di cui al
regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell’8 ottobre 2011, e di cui
al regolamento (CE) n.1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonché alle
stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle società costituite
all’estero, ovvero alle società che rispetto alle stesse esercitano o sono
sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i
procedimenti:
a)
relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti
l’accertamento, la costituzione, la modificazione o l’estinzione di un rapporto
societario, le azioni di responsabilità da chiunque promosse contro i componenti
degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore
generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili
societari, nonché contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i
danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei
confronti della società che ha conferito l’incarico e nei confronti dei terzi
danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482,
secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo
comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del
codice civile;
b)
relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro
negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti
inerenti;
c)
in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati
dall’articolo 2341-bis del codice
civile;
d)
aventi ad oggetto azioni di responsabilità promosse dai creditori delle
società controllate contro le società che le
controllano;
e)
relativi a rapporti di cui all’articolo 2359, primo comma, numero 3),
all’articolo 2497-septies e all’articolo 2545-septies del codice
civile;
f)
relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di
rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle società di cui al presente
comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento
temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la
giurisdizione del giudice ordinario.
3. Le sezioni specializzate
sono altresì competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di
connessione con quelli di cui ai commi 1 e
2“;
e)
l’articolo 4 è sostituito dal
seguente:
“Art. 4. -
(Competenza territoriale delle sezioni) – 1. Le controversie di cui
all’articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della
competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel
territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede
nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell’articolo 1. Alle sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti d’appello non aventi sede
nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere
trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte
d’appello“.
2.
All’articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole:
“alla corte d’appello competente per territorio“ sono sostituite dalle seguenti:
“al tribunale competente per territorio presso cui è istituita la sezione
specializzata di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003,
n. 168, e successive modificazioni“.
3. Dopo il comma
1-bis dell’articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, è
inserito il seguente:
“1-ter. Per i processi
di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27
giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di
cui al comma 1 è raddoppiato. Si applica il comma
1-bis“.
4. Il
maggior gettito derivante dall’applicazione della disposizione di cui al comma 3
è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad
euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri
derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell’articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state
istituite le sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed
intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi
dell’articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A
decorrere dall’anno 2014 l’intero ammontare del maggior gettito viene
riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell’economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
5. Al fine di
semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di
personale di magistratura nonché di avvocati e procuratori dello Stato, la
riassegnazione delle entrate prevista dall’articolo 37, commi 10 e 14, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, è effettuata al netto della quota di risorse
destinate alle predette assunzioni; la predetta quota è stabilita con apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri
della giustizia e dell’economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle
assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di
previsione dell’entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro
dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di
bilancio.
6. Le
disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo
il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto».
L’articolo
3 è sostituito dal seguente:
«Art. 3. - (Acceso dei
giovani alla costituzione di società a responsabilità limitata). – 1. Nel
libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del codice civile, dopo l’articolo 2463
è aggiunto il seguente:
“Art.
2463-bis. – (Società a responsabilità limitata semplificata) – La società
a responsabilità limitata semplificata può essere costituita con contratto o
atto unilaterale da persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni
di età alla data della costituzione.
L’atto costitutivo deve
essere redatto per atto pubblico in conformità al modello standard
tipizzato con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve
indicare:
1) il
cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il domicilio, la cittadinanza di
ciascun socio;
2) la
denominazione sociale contenente l’indicazione di società a responsabilità
limitata semplificata e il comune ove sono poste la sede della società e le
eventuali sedi
secondarie;
3)
l’ammontare del capitale sociale, pari almeno ad 1 euro e inferiore all’importo
di 10.000 euro previsto all’articolo 2463, secondo comma, numero 4),
sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione. Il conferimento
deve farsi in denaro ed essere versato all’organo
amministrativo;
4)
i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8) del secondo comma dell’articolo
2463;
5)
luogo e data di
sottoscrizione;
6)
gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci.
La denominazione di società a
reponsabilità limitata semplificata, l’ammontare del capitale sottoscritto e
versato, la sede della socielà e l’ufficio del registro delle imprese presso cui
questa è iscritta devono essere indicati negli atti, nella corrispondenza della
società e nello spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato con la
rete telematica ad accesso pubblico.
È fatto divieto di cessione
delle quote a soci non aventi i requisiti di età di cui al primo comma e
l’eventuale atto è conseguentemente
nullo.
Salvo quanto previsto
dal presente articolo, si applicano alla società a responsabilità limitata
semplificata le disposizioni del presente capo in quanto compatibili“.
2. Con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene
tipizzato lo statuto standard della società e sono individuati i criteri
di accertamento delle qualità soggettive dei soci.
3. L’atto costitutivo
e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da diritto di bollo e di
segreteria e non sono dovuti onorari
notarili.
4. Il
Consiglio nazionale del notariato vigila sulla corretta e tempestiva
applicazione delle disposizioni del presente articolo da parte dei singoli notai
e pubblica ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale».
L’articolo
4 è sostituito dal seguente:
«Art. 4. - (Norme a tutela
e promozione della concorrenza nelle amministrazioni pubbliche). – 1. La
Presidenza del Consiglio dei ministri raccoglie le segnalazioni delle autorità
indipendenti aventi ad oggetto restrizioni alla concorrenza e impedimenti al
corretto funzionamento dei mercati al fine di predisporre le opportune
iniziative di coordinamento amministrativo dell’azione dei Ministeri e normative
in attuazione degli articoli 41, 117, 120 e 127 della
Costituzione.
2. Le
attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente».
L’articolo 5 è sostituito
dal seguente:
«Art. 5. - (Tutela
amministrativa contro le clausole vessatorie). – 1. Al codice del consumo di
cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo l’articolo
37 è inserito il
seguente:
“Art. 37-bis. -
(Tutela amministrativa contro le clausole vessatorie). – 1. L’Autorità
garante della concorrenza e del mercato, sentite le associazioni di categoria
rappresentative a livello nazionale e le camere di commercio interessate o loro
unioni, d’ufficio o su denuncia, ai soli fini di cui ai commi successivi,
dichiara la vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra
professionisti e consumatori che si concludono mediante adesione a condizioni
generali di contratto o con la sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Si
applicano le disposizioni previste dall’articolo 14, commi 2, 3 e 4, della legge
10 ottobre 1990, n. 287, secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al comma 5. In caso di inottemperanza, a quanto disposto dall’Autorità ai
sensi dell’articolo 14, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000
euro. Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere,
l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 euro a 40.000
euro.
2. Il provvedimento che
accerta la vessatorietà della clausola è diffuso anche per estratto mediante
pubblicazione su apposita sezione del sito internet istituzionale
dell’Autorità, sul sito dell’operatore che adotta la clausola ritenuta
vessatoria e mediante ogni altro mezzo ritenuto opportuno in relazione
all’esigenza di informare compiutamente i consumatori a cura e spese
dell’operatore. In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui al presente
comma, l’Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a
50.000 euro.
3. Le imprese
interessate hanno facoltà di interpellare preventivamente l’Autorità in merito
alla vessatorietà delle clausole che intendono utilizzare nei rapporti
commerciali con i consumatori secondo le modalità previste dal regolamento di
cui al comma 5. L’Autorità si pronuncia sull’interpello entro il termine di
centoventi giorni dalla richiesta, salvo che le informazioni fornite risultino
gravemente inesatte, incomplete o non veritiere. Le clausole non ritenute
vessatorie a seguito di interpello non possono essere successivamente valutate
dall’Autorità per gli effetti di cui al comma 2. Resta in ogni caso ferma la
responsabilità dei professionisti nei confronti dei
consumatori.
4.
In. materia di tutela giurisdizionale, contro gli atti dell’Autorità,
adottati in applicazione del presente articolo, è competente il giudice
amministrativo. È fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario sulla
validità delle clausole vessatorie e sul risarcimento del
danno.
5. L’Autorità, con
proprio regolamento, disciplina la procedura istruttoria in modo da garantire il
contraddittorio e l’accesso agli atti, nel rispetto dei legittimi motivi di
riservatezza. Con lo stesso regolamento l’Autorità disciplina le modalità di
consultazione con le associazioni di categoria rappresentative a livello
nazionale e con le camere di commercio interessate o loro unioni attraverso
l’apposita sezione del sito internet di cui al comma 2 nonché la
procedura di interpello. Nell’esercizio delle competenze di cui al presente
articolo, l’Autorità può sentire le autorità di regolazione o vigilanza dei
settori in cui i professionisti interessati operano, nonché le camere di
commercio interessate o le loro
unioni.
6. Le
attività di cui al presente articolo sono svolte con le risorse umane,
strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente“».
Dopo l’articolo 5 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis. -
(Finanziamento e risorse dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato).
– 1. All’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, dopo il comma
7-bis sono inseriti i
seguenti:
“7-ter.
All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità garante della
concorrenza e del mercato si provvede mediante un contributo di importo pari
allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato
dalle società di capitale, con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro,
fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell’articolo 16 della presente
legge. La soglia massima di contribuzione a carico di ciascuna impresa non può
essere superiore a cento volte la misura minima.
7-quater. Ferme
restando, per l’anno 2012, tutte le attuali forme di finanziamento, ivi compresa
l’applicazione dell’articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, in sede di prima applicazione, per l’anno 2013, il contributo di
cui al comma 7-ter è versato direttamente all’Autorità con le modalità
determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, entro il 30
ottobre 2012. Per gli anni successivi, a decorrere dall’anno 2014, il contributo
è versato, entro il 31 luglio di ogni anno, direttamente all’Autorità con le
modalità determinate dall’Autorità medesima con propria deliberazione. Eventuali
variazioni della misura e delle modalità di contribuzione possono essere
adottate dall’Autorità medesima con propria deliberazione, nel limite massimo
dello 0,5 per mille del fatturato risultante dal bilancio approvato
precedentemente all’adozione della delibera, ferma restando la soglia massima di
contribuzione di cui al comma 7-ter“.
2. A far data dal 1º
gennaio
2013:
a)
all’articolo 10, comma 7, primo periodo, della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, le parole da: “nei limiti del fondo“ fino a: “e dell’artigianato“
sono sostituite dalle seguenti: “nei limiti del contributo di cui al comma
7-ter“;
b)
il comma 7-bis dell’articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287,
è
abrogato;
c)
all’articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, la parola:
“ovvero“ è sostituita dalla seguente:
“e“;
d)
all’articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, le
parole da: “Gli importi da“ fino a: “specifiche esigenze dell’Autorità“ sono
soppresse.
3. In ragione delle
nuove competenze attribuite all’Autorità garante della concorrenza e del mercato
in base agli articoli 1, 5, 25, 62 e 86 del presente decreto, la pianta organica
dell’Autorità è incrementata di venti posti. Ai relativi oneri si provvede con
le risorse di cui al comma 7-ter dell’articolo 10 della legge 10 ottobre
1990, n. 287, introdotto dal comma 1 del presente articolo.
4. Nel caso in cui
disposizioni di legge o regolamentari dispongano l’utilizzazione presso
l’Autorità garante della concorrenza e del mercato di un contingente di
personale in posizione di comando o di distacco, le amministrazioni di
appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di comando o di distacco
entro quindici giorni dalla richiesta, anche in deroga alle norme dei rispettivi
ordinamenti.
Art. 5-ter. - (Rating di
legalità delle imprese). – 1. Al fine di promuovere l’introduzione di
princìpi etici nei comportamenti aziendali, all’Autorità garante della
concorrenza e del mercato è attribuito il compito di segnalare al Parlamento le
modifiche normative necessarie al perseguimento del sopraindicato scopo anche in
rapporto alla tutela dei consumatori, nonché di procedere, in raccordo con i
Ministeri della giustizia e dell’interno, alla elaborazione di un rating
di legalità per le imprese operanti nel territorio nazionale; del rating
attribuito si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici
da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito
bancario».
L’articolo 6 è sostituito
dal seguente:
«Art. 6. - (Norme per
rendere efficace l’azione di classe). – 1. All’articolo 140-bis del
codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,
sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1, dopo le parole: “di cui al comma 2“ sono inserite le seguenti:
“nonché gli interessi collettivi“;
b)
al comma 2, alinea, sono premesse le seguenti parole: “L’azione di classe ha per
oggetto l’accertamento della responsabilità e la condanna al risarcimento del
danno e alle restituzioni in favore degli utenti
consumatori.“;
c)
al comma 2, lettera a), la parola: “identica“ è sostituita dalla
seguente:
“omogenea“;
d)
al comma 2, lettera b), la parola: “identici“ è sostituita dalla
seguente: “omogenei“ e dopo la parola: “prodotto“ sono inserite le seguenti: “o
servizio“;
e)
al comma 2, lettera c), la parola: “identici“ è sostituita dalla
seguente:
“omogenei“;
f)
al comma 3, primo periodo, dopo le parole: “di difensore“ sono inserite le
seguenti: “anche tramite posta elettronica certificata e
fax“;
g)
al comma 6, secondo periodo, le parole: “l’identità dei diritti individuali“
sono sostituite dalle seguenti: “l’omogeneità dei diritti
individuali“;
h)
al comma 12, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: “In questo ultimo
caso il giudice assegna alle parti un termine, non superiore a novanta giorni,
per addivenire ad un accordo sulla liquidazione del danno. Il processo verbale
dell’accordo, sottoscritto dalle parti e dal giudice, costituisce titolo
esecutivo. Scaduto il termine senza che l’accordo sia stato raggiunto, il
giudice, su istanza di almeno una delle parti, liquida le somme dovute ai
singoli aderenti“».
All’articolo 7:
il
comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 18, comma 1,
del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, dopo la
lettera d) è inserita la
seguente:
“d-bis)
‘microimprese’: entità, società o associazioni che, a prescindere dalla forma
giuridica, esercitano un’attività economica, anche a titolo individuale o
familiare, occupando meno di dieci persone e realizzando un fatturato annuo
oppure un totale di bilancio annuo non superiori a due milioni di euro, ai sensi
dell’articolo 2, paragrafo 3, dell’allegato alla raccomandazione
n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003“»;
al
comma 2, dopo le parole: «19, comma 1,» sono inserite le seguenti:
«del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206,».
All’articolo 8, al comma
2, sono premesse le seguenti parole: «Al fine di tutelare i diritti dei
consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali e di garantire la
qualità, l’universalità e l’economicità delle relative
prestazioni,».
L’articolo
9 è sostituito dal seguente:
«Art. 9. - (Disposizioni
sulle professioni regolamentate). – 1. Sono abrogate le tariffe delle
professioni regolamentate nel sistema ordinistico.
2. Ferma restando
l’abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo
giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a
parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine
di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse
professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe. Il decreto
deve salvaguardare l’equilibrio finanziario, anche di lungo periodo, delle casse
previdenziali
professionali.
3. Le
tariffe vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano
ad applicarsi, limitatamente alla liquidazione delle spese giudiziali, fino alla
data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma 2 e,
comunque, non oltre il centoventesimo giorno dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente
decreto.
4. Il
compenso per le prestazioni professionali è pattuito, nelle forme previste
dall’ordinamento, al momento del conferimento dell’incarico professionale. Il
professionista deve rendere noto al cliente il grado di complessità
dell’incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili
dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico e deve altresì
indicare i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell’esercizio
dell’attività professionale. In ogni caso la misura del compenso è previamente
resa nota al cliente con un preventivo di massima, deve essere adeguata
all’importanza dell’opera e va pattuita indicando per le singole prestazioni
tutte le voci di costo, comprensive di spese, oneri e contributi. Al tirocinante
è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei
mesi di tirocinio.
5.
Sono abrogate le disposizioni vigenti che, per la determinazione del compenso
del professionista, rinviano alle tariffe di cui al comma
1.
6. La durata del
tirocinio previsto per l’accesso alle professioni regolamentate non può essere
superiore a diciotto mesi; per i primi sei mesi, il tirocinio può essere svolto,
in presenza di un’apposita convenzione quadro stipulata tra i consigli nazionali
degli ordini e il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, in
concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea di primo
livello o della laurea magistrale o specialistica. Analoghe convenzioni possono
essere stipulate tra i consigli nazionali degli ordini e il Ministro per la
pubblica amministrazione e la semplificazione per lo svolgimento del tirocinio
presso pubbliche amministrazioni, all’esito del corso di laurea. Le disposizioni
del presente comma non si applicano alle professioni sanitarie, per le quali
resta confermata la normativa
vigente.
7.
All’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a)
all’alinea, nel primo periodo, dopo la parola: “regolamentate“ sono inserite le
seguenti: “secondo i princìpi della riduzione e dell’accorpamento, su base
volontaria, fra professioni che svolgono attività similari“;
b)
alla lettera c), il secondo, terzo e quarto periodo sono
soppressi;
c)
la lettera d) è abrogata.
8. Dall’attuazione del
presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica».
Dopo l’articolo 9 è
inserito il seguente:
«Art. 9-bis. - (Società
tra professionisti). - 1. All’articolo 10 della legge 12 novembre 2011,
n. 183, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le società cooperative di
professionisti sono costituite da un numero di soci non inferiore a tre“;
b)
al comma 4, lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “In
ogni caso il numero dei soci professionisti o la partecipazione al capitale
sociale dei professionisti deve essere tale da determinare la maggioranza di due
terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci; il venir meno di tale condizione
costituisce causa di scioglimento della società e il consiglio dell’ordine o
collegio professionale presso il quale è iscritta la società procede alla
cancellazione della stessa dall’albo, salvo che la società non abbia provveduto
a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di
sei
mesi“;
c)
al comma 4, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
“c-bis) la stipula di
polizza di assicurazione per la copertura dei rischi derivanti dalla
responsabilità civile per i danni causati ai clienti dai singoli soci
professionisti nell’esercizio dell’attività
professionale“;
d)
al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il socio professionista
può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a
lui affidate“;
e)
al comma 9, le parole: “salvi i diversi modelli societari ed associativi“ sono
sostituite dalle seguenti: “salve le associazioni professionali, nonché i
diversi modelli societari“».
All’articolo 10 il comma 1
è sostituito dal seguente:
«1. All’articolo 39, comma 7,
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: “Tale disposizione si applica anche ai confidi costituiti
tra liberi professionisti ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, e successive modificazioni“».
L’articolo 11 è sostituito
dal seguente:
«Art. 11. - (Potenziamento
del servizio di distribuzione farmaceutica, accesso alla titolarità delle
farmacie, modifica alla disciplina della somministrazione dei farmaci e altre
disposizioni in materia sanitaria). – 1. Al fine di favorire l’accesso alla
titolarità delle farmacie da parte di un più ampio numero di aspiranti, aventi i
requisiti di legge, nonché di favorire le procedure per l’apertura di nuove sedi
farmaceutiche garantendo al contempo una più capillare presenza sul territorio
del servizio farmaceutico, alla legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 1, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai
seguenti:
“Il numero delle
autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3.300
abitanti.
La popolazione eccedente,
rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una
ulteriore farmacia, qualora sia superiore al 50 per cento del parametro
stesso“;
b)
dopo l’articolo 1 è inserito il
seguente:
“Art. 1-bis.
– 1. In aggiunta alle sedi farmaceutiche spettanti in base al criterio di
cui all’articolo 1 ed entro il limite del 5 per cento delle sedi, comprese le
nuove, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentita
l’azienda sanitaria locale competente per territorio, possono istituire una
farmacia:
a)
nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale,
nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità
di traffico, dotate di servizi alberghieri o di ristorazione, purché non sia già
aperta una farmacia a una distanza inferiore a 400 metri;
b)
nei centri commerciali e nelle grandi strutture con superficie di vendita
superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una
distanza inferiore a 1.500 metri“;
c)
l’articolo 2 è sostituito dal
seguente:
“Art. 2 - 1. Ogni
comune deve avere un numero di farmacie in rapporto a quanto disposto
dall’articolo 1. Al fine di assicurare una maggiore accessibilità al servizio
farmaceutico, il comune, sentiti l’azienda sanitaria e l’Ordine provinciale dei
farmacisti competente per territorio, identifica le zone nelle quali collocare
le nuove farmacie, al fine di assicurare un’equa distribuzione sul territorio,
tenendo altresì conto dell’esigenza di garantire l’accessibilità del servizio
farmaceutico anche a quei cittadini residenti in aree scarsamente abitate.
2. Il numero di farmacie
spettanti a ciascun comune è sottoposto a revisione entro il mese di dicembre di
ogni anno pari, in base alle rilevazioni della popolazione residente nel comune,
pubblicate dall’Istituto nazionale di statistica“.
2. Ciascun comune,
sulla base dei dati ISTAT sulla popolazione residente al 31 dicembre 2010 e dei
parametri di cui al comma 1, individua le nuove sedi farmaceutiche disponibili
nel proprio territorio e invia i dati alla regione entro e non oltre trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. Le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad assicurare, entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, la conclusione del concorso straordinario e l’assegnazione delle sedi
farmaceutiche disponibili di cui al comma 2 e di quelle vacanti. In deroga a
quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle
sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non
può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro
sessanta giorni dall’invio dei dati di cui al comma 2, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano bandiscono il concorso straordinario per soli
titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione e per
quelle vacanti, fatte salve quelle per la cui assegnazione, alla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto, la procedura
concorsuale sia stata già espletata o siano state già fissate le date delle
prove. Al concorso straordinario possono partecipare i farmacisti, cittadini di
uno Stato membro dell’Unione europea, iscritti all’albo professionale: a)
non titolari di farmacia, in qualunque condizione professionale si trovino;
b) titolari di farmacia rurale sussidiata; c) titolari di farmacia
soprannumeraria; d) titolari di esercizio di cui all’articolo 5, comma 1,
del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Non possono partecipare al concorso
straordinario i farmacisti titolari, compresi i soci di società titolari, di
farmacia diversa da quelle di cui alle lettere b) e
c).
4. Ai fini
dell’assegnazione delle nuove sedi farmaceutiche messe a concorso, ciascuna
regione e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono, entro trenta
giorni dalla data di pubblicazione del relativo bando di concorso, una
commissione esaminatrice regionale o provinciale per le province autonome di
Trento e di Bolzano. Al concorso straordinario si applicano, in quanto
compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per la copertura delle sedi
farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, nonché le disposizioni del
presente articolo.
5. Ciascun
candidato può partecipare al concorso per l’assegnazione di farmacia in non più
di due regioni o province autonome, e non deve aver compiuto i 65 anni di età
alla data di scadenza del termine per la partecipazione al concorso prevista dal
bando. Ai fini della valutazione dell’esercizio professionale nel concorso
straordinario per il conferimento di nuove sedi farmaceutiche di cui al comma 3,
in deroga al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 30 marzo 1994, n. 298: a) l’attività svolta dal farmacista
titolare di farmacia rurale sussidiata, dal farmacista titolare di farmacia
soprannumeraria e dal farmacista titolare di esercizio di cui all’articolo 5,
comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è equiparata, ivi
comprese le maggiorazioni; b) l’attività svolta da farmacisti
collaboratori di farmacia e da farmacisti collaboratori negli esercizi di cui
all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è
equiparata, ivi comprese le
maggiorazioni.
6. In
ciascuna regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, la
commissione esaminatrice, sulla base della valutazione dei titoli in possesso
dei candidati, determina una graduatoria unica. A parità di punteggio, prevale
il candidato più giovane. Le regioni o le province autonome di Trento e di
Bolzano, approvata la graduatoria, convocano i vincitori del concorso i quali
entro quindici giorni devono dichiarare se accettano o meno la sede, pena la
decadenza della stessa. Tale graduatoria, valida per due anni dalla data della
sua pubblicazione, deve essere utilizzata con il criterio dello scorrimento per
la copertura delle sedi farmaceutiche eventualmente resesi vacanti a seguito
delle scelte effettuate dai vincitori di
concorso.
7. Ai
concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche gli interessati, di età non
superiore ai 40 anni, in possesso dei requisiti di legge possono concorrere per
la gestione associata, sommando i titoli posseduti. In tale caso, ai soli fini
della preferenza a parità di punteggio, si considera la media dell’età dei
candidati che concorrono per la gestione associata. Ove i candidati che
concorrono per la gestione associata risultino vincitori, la titolarità della
farmacia assegnata è condizionata al mantenimento della gestione associata da
parte degli stessi vincitori, su base paritaria, per un periodo di dieci anni,
fatta salva la premorienza o sopravvenuta
incapacità.
8. I turni
e gli orari di farmacia stabiliti dalle autorità competenti in base alla vigente
normativa non impediscono l’apertura della farmacia in orari diversi da quelli
obbligatori. Le farmacie possono praticare sconti sui prezzi di tutti i tipi di
farmaci e prodotti venduti pagati direttamente dai clienti, dandone adeguata
informazione alla
clientela.
9. Qualora
il comune non provveda a comunicare alla regione o alla provincia autonoma di
Trento e di Bolzano l’individuazione delle nuove sedi disponibili entro il
termine di cui al comma 2 del presente articolo, la regione provvede con proprio
atto a tale individuazione entro i successivi sessanta giorni. Nel caso in cui
le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano nel
senso indicato ovvero non provvedano a bandire il concorso straordinario e a
concluderlo entro i termini di cui al comma 3, il Consiglio dei ministri
esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 120 della Costituzione con la
nomina di un apposito commissario che provvede in sostituzione
dell’amministrazione inadempiente anche espletando le procedure concorsuali ai
sensi del presente
articolo.
10. Fino al
2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 1, lettera b), sono
offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede. I comuni non
possono cedere la titolarità o la gestione delle farmacie per le quali hanno
esercitato il diritto di prelazione ai sensi del presente comma. In caso di
rinuncia alla titolarità di una di dette farmacie da parte del comune, la sede
farmaceutica è dichiarata
vacante.
11. Al comma
9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, e successive
modificazioni, le parole: “due anni dall’acquisto medesimo“ sono sostituite
dalle seguenti: “sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di
successione“.
12. Il
medico, nel prescrivere un farmaco, è tenuto, sulla base della sua specifica
competenza professionale, ad informare il paziente dell’eventuale presenza in
commercio di medicinali aventi uguale composizione in princìpi attivi, nonché
forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio
unitario uguali. Il farmacista, qualora sulla ricetta non risulti apposta dal
medico l’indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, dopo aver
informato il cliente e salvo diversa richiesta di quest’ultimo, è tenuto a
fornire il medicinale prescritto quando nessun medicinale fra quelli indicati
nel primo periodo del presente comma abbia prezzo più basso ovvero, in caso di
esistenza in commercio di medicinali a minor prezzo rispetto a quello del
medicinale prescritto, a fornire il medicinale avente prezzo più basso.
All’articolo 11, comma 9, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel
secondo periodo, dopo le parole: “è possibile“ sono inserite le seguenti: “solo
su espressa richiesta dell’assistito e“. Al fine di razionalizzare il sistema
distributivo del farmaco, anche a tutela della persona, nonché al fine di
rendere maggiormente efficiente la spesa farmaceutica pubblica, l’AIFA, con
propria delibera da adottare entro il 31 dicembre 2012 e pubblicizzare
adeguatamente anche sul sito istituzionale del Ministero della salute, revisiona
le attuali modalità di confezionamento dei farmaci a dispensazione territoriale
per identificare confezioni ottimali, anche di tipo monodose, in funzione delle
patologie da trattare. Conseguentemente, il medico nella propria prescrizione
tiene conto delle diverse tipologie di
confezione.
13. Al
comma 1 dell’articolo 32 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le
parole: “che ricadono nel territorio di comuni aventi popolazione superiore a
12.500 abitanti e, comunque, al di fuori delle aree rurali come individuate dai
piani sanitari regionali,“ sono
soppresse.
14. Il
comma 1 dell’articolo 70 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, è
sostituito dal seguente:
“1. La vendita al dettaglio
dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e
negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista
come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i
medicinali richiamati dall’articolo 45 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive
modificazioni“.
15.
Gli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto
2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla
base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto
dall’articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad
allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione
di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea
ufficiale italiana o nella farmacopea europea.
16. In sede di rinnovo
dell’accordo collettivo nazionale con le organizzazioni sindacali di categoria
maggiormente rappresentative, ai sensi dell’articolo 4, comma 9, della legge 30
dicembre 1991, n. 412, e successive modificazioni, è stabilita, in
relazione al fatturato della farmacia a carico del Servizio sanitario nazionale,
nonché ai nuovi servizi che la farmacia assicura ai sensi del decreto
legislativo 3 ottobre 2009, n. 153, la dotazione minima di personale di cui
la farmacia deve disporre ai fini del mantenimento della convenzione con il
Servizio sanitario
nazionale.
17. La
direzione della farmacia privata, ai sensi dell’articolo 7 della legge 8
novembre 1991, n. 362, e dell’articolo 11 della legge 2 aprile 1968,
n. 475, può essere mantenuta fino al raggiungimento del requisito di età
pensionabile da parte del farmacista iscritto all’albo professionale».
All’articolo 12:
al
comma 1, le parole: «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16
dicembre 2011, n. 292» sono sostituite dalle seguenti: «pubblicato
nel supplemento ordinario n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292
del 16 dicembre
2011»;
al
comma 2, le parole: «6 febbraio 1913» sono sostituite dalle seguenti:
«16 febbraio
1913»;
al
comma 3, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Tale concorso deve
concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di pubblicazione
del bando», dopo il terzo periodo è inserito il seguente: «Tale concorso
deve concludersi con la nomina dei notai entro un anno dalla data di
pubblicazione del bando» e, all’ultimo periodo, le parole: «Per gli anni
successivi, è comunque bandito un concorso» sono sostituite dalle seguenti:
«A decorrere dall’anno 2015, è comunque bandito un concorso annuale, da
concludere con la nomina dei notai entro l’anno successivo alla data di
pubblicazione del relativo
bando,»;
al
comma 7, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «stesso
presidente,» sono inserite le seguenti: «l’iniziativa spetta».
All’articolo 13, al comma
1, le parole: «articolo 7 del decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 22 del decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive
modificazioni».
L’articolo
14 è sostituito dal seguente:
«Art. 14. - (Misure per
ridurre i costi di approvvigionamento di gas naturale per le imprese). – 1.
Le capacità di stoccaggio di gas naturale che si rendono disponibili a
seguito delle rideterminazioni del volume di stoccaggio strategico di cui
all’articolo 12, comma 11-ter, del decreto legislativo 23 maggio 2000,
n. 164, nonché delle nuove modalità di calcolo degli obblighi di
modulazione stabilite in base ai criteri determinati dal Ministero dello
sviluppo economico ai sensi dell’articolo 18, comma 2, del decreto legislativo
23 maggio 2000, n. 164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno
2011, n. 93, sono assegnate, per uno spazio stabilito e aggiornato con
decreto del Ministero dello sviluppo economico, per l’offerta alle imprese
industriali, di servizi integrati di trasporto a mezzo gasdotti esteri e di
rigassificazione, comprensivi dello stoccaggio di gas naturale, finalizzati a
consentire il loro approvvigionamento diretto di gas naturale dall’estero,
secondo criteri di sicurezza degli approvvigionamenti stabiliti nello stesso
decreto, nonché alle imprese di rigassificazione, a garanzia del rispetto dei
programmi di rigassificazione dei propri utenti in presenza di eventi
imprevedibili.
2. I servizi di cui al
comma 1 sono offerti dalle imprese di rigassificazione e di trasporto in regime
regolato, in base a modalità definite dall’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, tenuto conto dei criteri stabiliti nel decreto di cui al comma
1.
3. Le eventuali
ulteriori capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non assegnate ai
sensi del comma 1 sono assegnate secondo le modalità di cui all’articolo 12,
comma 7, lettera a), ultimo periodo, del decreto legislativo 23 maggio
2000, n.164, come modificato dal decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93.
4. Il
volume di gas naturale attualmente contenuto nel volume di stoccaggio strategico
che si rende disponibile al seguito delle rideterminazioni di cui al comma 1 è
ceduto dalle imprese di stoccaggio, anche per l’avvio transitorio dei servizi di
cui al comma 1, secondo criteri stabiliti con decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
5.
Al fine di promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti e la riduzione
dei costi di approvvigionamento di gas naturale, il Ministero dello sviluppo
eoonomico e l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, anche attraverso
l’impresa maggiore di trasporto, monitorano il grado di utilizzo dei gasdotti
esteri di importazione di gas naturale, al fine di promuovere il loro ottimale
utilizzo e la allocazione coordinata delle capacità lungo tali gasdotti e ai
loro punti di interconnessione, in coordinamento con le competenti autorità
dell’Unione europea e dei Paesi terzi
interessati.
6.
All’attuazione del presente articolo le amministrazioni provvedono
nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a
legislazione vigente».
L’articolo 15 è sostituito
dal seguente:
«Art. 15. - (Disposizioni
in materia di separazione proprietaria). – 1. Al fine di introdurre la piena
terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e
di distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolte in
concorrenza, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, da emanare
entro il 31 maggio 2012, sono disciplinati i criteri, le condizioni e le
modalità, cui si conforma la società SNAM S.p.a. per adottare, entro diciotto
mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il modello di separazione proprietaria di cui all’articolo 19 del
decreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, emanato in attuazione della
direttiva 2009/73/CE.
2. Con il decreto di
cui al comma 1 è assicurata la piena terzietà della società SNAM S.p.a. nei
confronti della maggiore impresa di produzione e vendita di gas, nonché delle
imprese verticalmente integrate di produzione e fornitura di gas naturale e di
energia elettrica.
3.
L’Autorità per l’energia elettrica e il gas adegua la regolazione al nuovo
assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le
certificazioni di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 1º giugno 2011,
n. 93».
L’articolo 16 è sostituito
dal seguente:
«Art. 16. - (Sviluppo di
risorse energetiche e minerarie nazionali strategiche). – 1. Al fine di
favorire nuovi investimenti di ricerca e sviluppo delle risorse energetiche
nazionali strategiche di idrocarburi nel rispetto del dettato dell’articolo 117
della Costituzione, dei princìpi di precauzione, di sicurezza per la salute dei
cittadini e di tutela della qualità ambientale e paesistica, di rispetto degli
equilibri naturali terrestri e acquatici, secondo i migliori e più avanzati
standard internazionali di qualità e sicurezza e con l’impiego delle
migliori tecnologie disponibili, garantendo maggiori entrate erariali per lo
Stato, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per
individuare le maggiori entrate effettivamente realizzate e le modalità di
destinazione di una quota di tali maggiori entrate per lo sviluppo di progetti
infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli
impianti produttivi e dei territori limitrofi nonché ogni altra disposizione
attuativa occorrente all’attuazione del presente articolo.
2. Le attività di cui
all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1979,
n. 886, sono svolte secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica
di cui alla norma UNI 11366».
L’articolo 17 è sostituito
dal seguente:
«Art. 17. -
(Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti). – 1. I gestori
degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della
relativa autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi
produttore o rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed
europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali clausole contrattuali che
prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell’approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50
per cento della fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte
eccedente il 50 per cento di quanto erogato nel precedente anno dal singolo
punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti possono rinegoziare
le condizioni economiche e l’uso del marchio.
2. Al fine di
incrementare la concorrenzialità e l’efficienza del mercato anche attraverso una
diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o
concessioni e i gestori degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da
12 a 14 dell’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono
sostituiti dai seguenti:
“12. Fermo restando quanto
disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali
contratti di comodato e fornitura ovvero somministrazione possono essere
adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in qualunque momento con
assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l’affidamento e
l’approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto
delle normative nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna
tipologia mediante accordi sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei
titolari di autorizzazione o concessione e dei gestori maggiormente
rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo
economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive
entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine
sopra richiamato non siano stati stipulati gli accordi di cui al precedente
periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello sviluppo
economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle
suddette tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà
essere inclusa anche quella relativa a condizioni di vendita non in esclusiva
relative ai gestori degli impianti per la distribuzione carburanti titolari
della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e dell’uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto
delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di
impianti di distribuzione di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità
di acquisto all’ingrosso di carburanti, di servizi di stoccaggio e di trasporto
dei medesimi.
12-ter.
Nell’ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell’articolo 17 della
legge 4 giugno 2010, n. 96, per l’attuazione della direttiva 2009/119/CE
del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di
prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un
mercato all’ingrosso dei
carburanti.
13. In ogni
momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società
o cooperative, possono accordarsi per l’effettuazione del riscatto degli
impianti da parte del gestore stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto
degli investimenti fatti, degli ammortamenti in relazione agli eventuali canoni
già pagati, dell’avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo criteri
stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico.
14. I nuovi
contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni
contrattuali eque e non discriminatorie per competere nel mercato di
riferimento“.
3. I comportamenti
posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di
ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni
contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo al gestore integrano
abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 9 della
legge 18 giugno 1998, n.192.
4. All’articolo 28 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla
legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
il comma 8 è sostituito dal
seguente:
“8. Al fine di
incrementare la concorrenzialità, l’efficienza del mercato e la qualità dei
servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre
consentito in tali
impianti:
a)
l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui
all’articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991,
n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all’articolo
64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di
cui all’articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b)
l’esercizio dell’attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani
e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell’impianto e
l’esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle
prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla
presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una
superficie minima di 500
mq;
c)
la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa
relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l’ente
proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di
sicurezza stradale“;
b)
il comma 10 è sostituito dal
seguente:
“10. Le attività di
cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche
se installate su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della
licenza di esercizio dell’impianto di distribuzione di carburanti rilasciata
dall’ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della licenza
dell’esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle
predette attività. Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono
essere gestite anche da altri soggetti, nel caso in cui tali attività si
svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di
esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di
subconcessione in corso alla data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi
con procedure competitive in aree autostradali in concessione espletate secondo
gli schemi stabiliti dall’Autorità di regolazione dei trasporti di cui
all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214“;
c)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “I comuni non
rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente
agli impianti incompatibili“;
d)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
“6. L’adeguamento di cui al
comma 5 è consentito a condizione che l’impianto sia compatibile sulla base dei
criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l’adeguamento ha luogo
entro il 31 dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta
una sanzione amministrativa pecuniaria da determinare in rapporto all’erogato
dell’anno precedente, da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro per
ogni mese di ritardo nell’adeguamento e, per gli impianti incompatibili,
costituisce causa di decadenza dell’autorizzazione amministrativa di cui
all’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal
comune competente“.
5.
All’articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133,
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o che prevedano obbligatoriamente
la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano
per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri
economici eccessivi e non proporzionali alle finalità dell’obbligo“.
6. Al metano per
autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di
carburante.
7. Agli
impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le
disposizioni dell’articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998,
n. 32, e successive modificazioni, e dell’articolo 83-bis, commi 17
e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133.
8. Il
Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui
all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, con decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, stabilisce i princìpi
generali per l’attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli
impianti di distribuzione del metano, nel rispetto dell’autonomia delle regioni
e degli enti locali. I piani, tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale
carburante e dell’esistenza di adeguate reti di gasdotti, devono prevedere la
semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione di nuovi
impianti di distribuzione del metano e per l’adeguamento di quelli
esistenti.
9. Al fine
di favorire e promuovere la produzione e l’uso di biometano come carburante per
autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28,
anche in realtà geografiche dove la rete del metano non è presente, i piani
regionali sul sistema distributivo dei carburanti prevedono per i comuni la
possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di
impianti di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli
impianti di produzione di biogas, purché sia garantita la qualità del
biometano.
10. Il
Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con
decreto da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, nel rispetto degli standard di
sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell’Unione europea
nonché nel rispetto dell’autonomia delle regioni e degli enti locali, individua
criteri e modalità per:
a)
l’erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano
e del GPL e presso gli impianti di compressione domestici di metano;
b)
l’erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL)
negli impianti di rifornimento multiprodotto.
11. L’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello
sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione,
entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta
misure affinché nei codici di rete e di distribuzione di cui al decreto
legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per accelerare
i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso
autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli
stessi oneri di allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti
siano presenti in misura limitata, nonché per la riduzione delle penali per i
superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
12. All’articolo 167
del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)
dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2-bis. I
veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL,
elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono
circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per
cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non
superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di
circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma
2“;
b)
dopo il comma 3 è inserito il
seguente:
“3-bis. I
veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL,
elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono
circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per
cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di
cui al comma
3“;
c)
al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La medesima sanzione
si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da
un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l’eccedenza di
massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le
tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento
per il veicolo rimorchiato.“;
d)
dopo il comma 10 è inserito il seguente:
“10-bis. Per i veicoli
di cui al comma 2-bis l’eccedenza di massa ai fini dell’applicazione
delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per
cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico
indicata sulla carta di
circolazione“.
13.
All’articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo
n. 285 del 1992 il comma 7-bis è abrogato.
14. Le pubbliche
amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o
controllati e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della
sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici
specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
All’articolo 19, al comma
4, le parole: «sentiti il Garante» sono sostituite dalle seguenti:
«sentito il
Garante».
All’articolo 20,
al comma 1, le parole: «Al primo comma dell’articolo 28 del decreto-legge
n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98» sono sostituite dalle
seguenti: «All’articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111, al comma
1,».
L’articolo 21 è
sostituito dal seguente:
«Art. 21. - (Disposizioni
per accrescere la sicurezza, l’efficienza e la concorrenza nel mercato
dell’energia elettrica). – 1. In relazione al processo di integrazione del
mercato europeo ed ai cambiamenti in corso nel sistema elettrico, con
particolare riferimento alla crescente produzione da fonte rinnovabile non
programmabile, il Ministro dello sviluppo economico, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentita l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas, emana indirizzi e modifica per quanto di
competenza le disposizioni attuative di cui all’articolo 3, comma 10, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, allo scopo di contenere i costi e
garantire sicurezza e qualità delle forniture di energia elettrica, anche
attraverso il ricorso a servizi di flessibilità, nel rispetto dei criteri e dei
princìpi di mercato.
2. Al comma 2
dell’articolo 19 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono premesse
le seguenti parole: “Per la prima volta entro il 30 giugno 2012 e
successivamente“ e nel medesimo comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “In esito alla predetta analisi, l’Autorità per l’energia elettrica e il
gas adotta con propria delibera, entro i successivi sessanta giorni, le misure
sui sistemi di protezione e di difesa delle reti elettriche necessarie per
garantire la sicurezza del sistema, nonché definisce le modalità per la rapida
installazione di ulteriori dispositivi di sicurezza sugli impianti di
produzione, almeno nelle aree ad elevata concentrazione di potenza non
programmabile“.
3. Con
i decreti di definizione dei nuovi regimi di incentivazione per la produzione di
energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui all’articolo 24, comma 5, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, allo scopo di conferire maggiore
flessibilità e sicurezza al sistema elettrico, può essere rideterminata la data
per la prestazione di specifici servizi di rete da parte delle attrezzature
utilizzate in impianti fotovoltaici, in attuazione del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28.
4.
A far data dall’entrata in vigore del presente provvedimento, sono abrogate
le disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1949, n. 105, recante
“Normalizzazione delle reti di distribuzione di energia elettrica a corrente
alternata, in derivazione, a tensione compresa fra 100 e 1.000
volt“.
5. Dalla
medesima data di cui al comma 4, si intende quale normativa tecnica di
riferimento per i livelli nominali di tensione dei sistemi elettrici di
distribuzione in bassa tensione la norma CEI 8-6, emanata dal Comitato
Elettrotecnico Italiano (CEI) in forza della legge 1º marzo 1968,
n. 186.
6. Al
fine di facilitare ed accelerare la realizzazione delle infrastrutture di rete
di interesse nazionale, su richiesta motivata dei concessionari l’Autorità per
l’energia elettrica e il gas istruisce la domanda ricevuta circa
l’individuazione dei singoli asset regolati, definendo la relativa
remunerazione entro novanta giorni dal ricevimento della stessa richiesta».
All’articolo 22, al comma
1, primo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le seguenti:
«, con
modificazioni,».
L’articolo
24 è sostituito dal seguente:
«Art. 24. - (Accelerazione
delle attività di disattivazione e smantellamento dei siti nucleari). – 1. I
pareri riguardanti i progetti di disattivazione di impianti nucleari, per i
quali sia stata richiesta l’autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, da almeno dodici mesi, sono rilasciati
dalle amministrazioni competenti entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto. A tal fine, le osservazioni delle
amministrazioni previste dalle normative vigenti sono formulate all’ISPRA entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Su
motivata richiesta dell’amministrazione interessata, il termine di cui al primo
periodo può essere prorogato dall’amministrazione procedente di ulteriori
sessanta giorni.
2. Qualora le
amministrazioni competenti non rilascino i pareri entro il termine previsto al
comma 1, il Ministero dello sviluppo economico convoca una conferenza di
servizi, che si svolge secondo le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, al fine di concludere la procedura di valutazione entro i
successivi novanta
giorni.
3. Al fine di
ridurre i tempi e i costi nella realizzazione delle operazioni di smantellamento
degli impianti nucleari e di garantire nel modo più efficace la radioprotezione
nei siti interessati, ferme restando le specifiche procedure previste per la
realizzazione del Deposito Nazionale e del Parco Tecnologico di cui al decreto
legislativo 15 febbraio 2010, n. 31, la Sogin S.p.A. segnala entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto al Ministero dello
sviluppo economico e alle amministrazioni competenti, nell’ambito delle attività
richieste ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e
dell’articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995,
n. 230, le operazioni e gli interventi per i quali risulta prioritaria
l’acquisizione delle relative autorizzazioni, in attesa dell’ottenimento
dell’autorizzazione alla disattivazione. Entro trenta giorni, il Ministero dello
sviluppo economico, sentito l’ISPRA per le esigenze di sicurezza nucleare e di
radioprotezione, valuta le priorità proposte e convoca per esse la conferenza
dei servizi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di concludere
la procedura di valutazione entro i successivi novanta
giorni.
4. Fatte salve
le specifiche procedure previste per la realizzazione del Deposito Nazionale e
del Parco Tecnologico richiamate al comma 3, l’autorizzazione alla realizzazione
dei progetti di disattivazione rilasciata ai sensi dell’articolo 55 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché le autorizzazioni di cui
all’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all’articolo 148,
comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230,
rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto,
valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e
urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni
provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta,
atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme
vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio
dell’autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che
comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di
richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio
ricadono le opere di cui al presente comma; tali amministrazioni si pronunciano
entro sessanta giorni dalla richiesta da parte del Ministero dello sviluppo
economico, fatta salva l’esecuzione della valutazione d’impatto ambientale ove
prevista. In caso di mancata pronuncia nel termine indicato al periodo
precedente, si applica la procedura di cui al comma 2 con la convocazione della
conferenza di servizi. La regione competente può promuovere accordi tra il
proponente e gli enti locali interessati dagli interventi di cui al presente
comma, per individuare misure di compensazione e riequilibrio ambientale senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I progetti di cui al presente
comma che insistono sul sito già interessato dall’impianto non necessitano di
variante agli strumenti urbanistici ove compatibili con gli strumenti
urbanistici stessi vigenti alla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto; negli altri casi, il consiglio comunale
competente si pronuncia nella prima seduta successiva al rilascio
dell’autorizzazione stessa, informandone il Ministero dello sviluppo
economico.
5. La
componente tariffaria di cui all’articolo 25, comma 3, del decreto legislativo
15 febbraio 2010, n. 31, è quella di cui all’articolo 1, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83. Le disponibilità
correlate a detta componente tariffaria sono impiegate per il finanziamento
della realizzazione e gestione del Parco Tecnologico comprendente il Deposito
Nazionale e le strutture tecnologiche di supporto, limitatamente alle attività
funzionali allo smantellamento delle centrali elettronucleari e degli impianti
nucleari dismessi, alla chiusura del ciclo del combustibile nucleare ed alle
attività connesse e conseguenti, mentre per le altre attività sono impiegate a
titolo di acconto e recuperate attraverso le entrate derivanti dal corrispettivo
per l’utilizzo delle strutture del Parco Tecnologico e del Deposito Nazionale,
secondo modalità stabilite dal Ministro dello sviluppo economico, su proposta
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas, a riduzione della tariffa
elettrica a carico degli
utenti.
6. Il comma
104 dell’articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è sostituito dal
seguente:
“104. I soggetti produttori e
detentori di rifiuti radioattivi conferiscono, nel rispetto della normativa
nazionale e europea, anche in relazione agli sviluppi della tecnica e alle
indicazioni dell’Unione europea, per la messa in sicurezza e per lo stoccaggio
al Deposito Nazionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera e), del
decreto legislativo 15 gennaio 2010, n. 31. I tempi e le modalità tecniche
del conferimento sono definiti con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, di concerto con il Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare, anche avvalendosi dell’organismo per la sicurezza
nucleare di cui all’articolo 21, comma 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.“.
7.
All’articolo 27, comma 1, del decreto legislativo 15 febbraio 2010,
n. 31, e successive modificazioni, dopo le parole: “Parco Tecnologico“ sono
inserite le seguenti: “entro sette mesi dalla definizione dei medesimi
criteri“».
Dopo l’articolo 24 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 24-bis. -
(Contributo degli esercenti dei servizi idrici a favore dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas). – 1. All’articolo 21 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 19 sono inseriti i
seguenti:
“19-bis.
All’onere derivante dal funzionamento dell’Autorità per l’energia elettrica e il
gas, in relazione ai compiti di regolazione e controllo dei servizi idrici di
cui al comma 19, si provvede mediante un contributo di importo non superiore
all’uno per mille dei ricavi dell’ultimo esercizio versato dai soggetti
esercenti i servizi stessi, ai sensi dell’articolo 2, comma 38, lettera
b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive
modificazioni, e dell’articolo 1, comma 68-bis, della legge 23 dicembre
2005, n. 266.
19-ter. In ragione
delle nuove competenze attribuite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas
ai sensi del comma 19, la pianta organica dell’Autorità è incrementata di
quaranta posti“.
Art. 24-ter. - (Gare per
le concessioni idroelettriche). – 1. Al comma 2 dell’articolo 12 del decreto
legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e successive modificazioni, le parole:
“il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
disposizione,“ sono sostituite dalle seguenti: “il 30 aprile 2012“».
L’articolo 25 è sostituito
dal seguente:
«Art. 25. - (Promozione
della concorrenza nei servizi pubblici locali). – 1. Al decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo l’articolo 3 è inserito il
seguente:
“Art. 3-bis. -
(Ambiti territoriali e criteri di organizzazione dello svolgimento dei servizi
pubblici locali). – 1. A tutela della concorrenza e dell’ambiente, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento
dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica in ambiti o bacini
territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di
differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio, entro il
termine del 30 giugno 2012. La dimensione degli ambiti o bacini territoriali
ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio
provinciale. Le regioni possono individuare specifici bacini territoriali di
dimensione diversa da quella provinciale, motivando la scelta in base a criteri
di differenziazione territoriale e socio-economica e in base a princìpi di
proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del
servizio, anche su proposta dei comuni presentata entro il 31 maggio 2012 previa
lettera di adesione dei sindaci interessati o delibera di un organismo associato
e già costituito ai sensi dell’articolo 30 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fermo restando il termine di cui al
primo periodo del presente comma, è fatta salva l’organizzazione di servizi
pubblici locali di settore in ambiti o bacini territoriali ottimali già prevista
in attuazione di specifiche direttive europee nonché ai sensi delle discipline
di settore vigenti o, infine, delle disposizioni regionali che abbiano già
avviato la costituzione di ambiti o bacini territoriali di dimensione non
inferiore a quelle indicate nel presente comma. Decorso inutilmente il termine
indicato, il Consiglio dei ministri, a tutela dell’unità giuridica ed economica,
esercita i poteri sostitutivi di cui all’articolo 8 della legge 5 giugno 2003,
n. 131, per organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali in
ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei, comunque tali da consentire
economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del
servizio.
2. In sede di affidamento del
servizio mediante procedura ad evidenza pubblica, l’adozione di strumenti di
tutela dell’occupazione costituisce elemento di valutazione
dell’offerta.
3. A decorrere
dal 2013, l’applicazione di procedura di affidamento dei servizi a evidenza
pubblica da parte di regioni, province e comuni o degli enti di governo locali
dell’ambito o del bacino costituisce elemento di valutazione della virtuosità
degli stessi ai sensi dell’articolo 20, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111. A tal fine, la Presidenza del Consigliio dei ministri, nell’ambito
dei compiti di tutela e promozione della concorrenza nelle regioni e negli enti
locali, comunica, entro il termine perentorio del 31 gennaio di ciascun anno, al
Ministero dell’economia e delle finanze gli enti che hanno provveduto
all’applicazione delle procedure previste dal presente articolo. In caso di
mancata comunicazione entro il termine di cui al periodo precedente, si
prescinde dal predetto elemento di valutazione della
virtuosità.
4. Fatti salvi i
finanziamenti ai progetti relativi ai servizi pubblici locali di rilevanza
economica cofinanziati con fondi europei, i finanziamenti a qualsiasi titolo
concessi a valere su risorse pubbliche statali ai sensi dell’articolo 119,
quinto comma, della Costituzione sono prioritariamente attribuiti agli enti di
governo degli ambiti o dei bacini territoriali ottimali ovvero ai relativi
gestori del servizio selezionati tramite procedura ad evidenza pubblica o di cui
comunque l’Autorità di regolazione competente abbia verificato l’efficienza
gestionale e la qualità del servizio reso sulla base dei parametri stabiliti
dall’Autorità stessa.
5. Le
società affidatarie in house sono assoggettate al patto di stabilità
interno secondo le modalità definite dal decreto ministeriale previsto
dall’articolo 18, comma 2-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n. 133, e successive modificazioni. L’ente locale o l’ente di governo
locale dell’ambito o del bacino vigila sull’osservanza da parte delle società di
cui al periodo precedente dei vincoli derivanti dal patto di stabilità
interno.
6. Le società
affidatarie in house sono tenute all’acquisto di beni e servizi secondo
le disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e
successive modificazioni. Le medesime società adottano, con propri
provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il
conferimento degli incarichi nel rispetto dei princìpi di cui al comma 3
dell’articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché
delle disposizioni che stabiliscono a carico degli enti locali divieti o
limitazioni alle assunzioni di personale, contenimento degli oneri contrattuali
e delle altre voci di natura retributiva o indennitarie e per le consulenze
anche degli amministratori“;
b)
all’articolo
4:
1)
al comma 1, dopo le parole: “libera prestazione dei servizi,“ sono inserite le
seguenti: “dopo aver individuato i contenuti specifici degli obblighi di
servizio pubblico e universale,“;
2)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Per gli enti territoriali
con popolazione superiore a 10.000 abitanti, la delibera di cui al comma 2 è
adottata previo parere obbligatorio dell’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, che si pronuncia entro sessanta giorni, sulla base dell’istruttoria
svolta dall’ente di governo locale dell’ambito o del bacino o in sua assenza
dall’ente locale, in merito all’esistenza di ragioni idonee e sufficienti
all’attribuzione di diritti di esclusiva e alla correttezza della scelta
eventuale di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di
servizi pubblici locali. La delibera e il parere sono resi pubblici sul sito
internet, ove presente, e con ulteriori modalità
idonee“;
3)
il comma 4 è sostituito dal
seguente:
“4. L’invio
all’Autorità garante della concorrenza e del mercato, per il parere
obbligatorio, della verifica di cui al comma 1 e del relativo schema di delibera
quadro di cui al comma 2, è effettuato entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto e poi periodicamente secondo i rispettivi
ordinamenti degli enti locali. La delibera quadro di cui al comma 2 è comunque
adottata prima di procedere al conferimento e al rinnovo della gestione dei
servizi, entro trenta giorni dal parere dell’Autorità garante della concorrenza
e del mercato. In assenza della delibera, l’ente locale non può procedere
all’attribuzione di diritti di esclusiva ai sensi del presente
articolo“;
4)
al comma
11:
4.1)
dopo la lettera b) è inserita la
seguente:
“b-bis)
prevede l’impegno del soggetto gestore a conseguire economie di gestione con
riferimento all’intera durata programmata dell’affidamento, e prevede altresì,
tra gli elementi di valutazione dell’offerta, la misura delle anzidette economie
e la loro destinazione alla riduzione delle tariffe da praticarsi agli utenti ed
al finanziamento di strumenti di sostegno connessi a processi di efficientamento
relativi al
personale;“;
4.2)
dopo la lettera g) è aggiunta la
seguente:
“g-bis)
indica i criteri per il passaggio dei dipendenti ai nuovi aggiudicatari del
servizio, prevedendo, tra gli elementi di valutazione dell’offerta, l’adozione
di strumenti di tutela
dell’occupazione“;
5)
al comma 13, le parole: “somma complessiva di 900.000 euro annui“ sono
sostituite dalle seguenti: “somma complessiva di 200.000 euro annui“;
6)
al comma 32:
6.1)
alla lettera a), in fine, le parole: “alla data del 31 marzo 2012“ sono
sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 dicembre 2012. In deroga,
l’affidamento per la gestione può avvenire a favore di un’unica società in
house risultante dalla integrazione operativa di preesistenti gestioni in
affidamento diretto e gestioni in economia, tale da configurare un unico gestore
del servizio a livello di ambito o di bacino territoriale ottimale ai sensi
dell’articolo 3-bis. La soppressione delle preesistenti gestioni e la
costituzione dell’unica azienda in capo alla società in house devono
essere perfezionati entro il termine del 31 dicembre 2012. In tal caso il
contratto di servizio dovrà prevedere indicazioni puntuali riguardanti il
livello di qualità del servizio reso, il prezzo medio per utente, il livello di
investimenti programmati ed effettuati e obbiettivi di performance
(reddittività, qualità, efficienza). La valutazione dell’efficacia e
dell’efficienza della gestione e il rispetto delle condizioni previste nel
contratto di servizio sono sottoposti a verifica annuale da parte dell’Autorità
di regolazione di settore. La durata dell’affidamento in house
all’azienda risultante dall’integrazione non può essere in ogni caso superiore a
tre anni a decorrere dal 1º gennaio 2013. La deroga di cui alla presente lettera
non si applica ai processi di aggregazione a livello di ambito o di bacino
territoriale che già prevedano procedure di affidamento ad evidenza
pubblica.“;
6.2)
alla lettera b), in fine, le parole: “alla data del 30 giugno 2012“ sono
sostituite dalle seguenti: “alla data del 31 marzo 2013“;
7)
dopo il comma 32-bis è inserito il
seguente:
“32-ter.
Fermo restando quanto previsto al comma 32 ed al fine di non pregiudicare la
necessaria continuità nell’erogazione dei servizi pubblici locali di rilevanza
economica, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività
di gestione dei servizi pubblici locali assicurano l’integrale e regolare
prosecuzione delle attività medesime anche oltre le scadenze ivi previste, ed in
particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli
standard minimi del servizio pubblico locale di cui all’articolo 2, comma
3, lettera e), del presente decreto alle condizioni di cui ai rispettivi
contratti di servizio ed agli altri atti che regolano il rapporto, fino al
subentro del nuovo gestore e comunque, in caso di liberalizzazione del settore,
fino all’apertura del mercato alla concorrenza. Nessun indennizzo o compenso
aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel
presente
articolo“;
8)
al comma 33-ter le parole: “Ministro per i rapporti con le regioni e la
coesione territoriale, adottato, entro il 31 gennaio 2012“ sono sostituite dalle
seguenti: “Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, adottato
entro il 31 marzo 2012“;
9)
al comma 34:
9.1)
sono soppresse le parole: “il servizio di trasporto ferroviario regionale, di
cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422“;
9.2)
dopo le parole: “il servizio di distribuzione del gas naturale, di cui al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164“ sono inserite le seguenti: “,
ad eccezione di quanto previsto dal comma
33“;
9.3)
è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con riguardo al trasporto pubblico
regionale ferroviario sono fatti salvi, fino alla scadenza naturale dei primi
sei anni di validità, gli affidamenti e i contratti di servizio già deliberati o
sottoscritti in conformità all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, ed in conformità
all’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99.“;
10)
il comma 34-bis è abrogato;
11)
al comma 35 sono premessi i seguenti:
“34-ter. Gli
affidamenti diretti in materia di trasporto pubblico locale su gomma, già
affidati ai sensi dell’articolo 61 della legge 23 luglio 2009, n. 99, ed in
conformità all’articolo 8 del regolamento (CE) n. 1370/2007 ed in atto alla
data di entrata in vigore della presente disposizione, cessano alla scadenza
prevista nel contratto di affidamento.
34-quater. Gli
affidamenti in essere a valere su infrastrutture ferroviarie interessate da
investimenti compresi in programmi cofinanziati con risorse dell’Unione europea
cessano con la conclusione dei lavori previsti dai relativi programmi di
finanziamento e, ove necessari, dei connessi collaudi, anche di esercizio“.
2. All’articolo 114
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il comma 5 è inserito il
seguente:
“5-bis. A
decorrere dall’anno 2013, le aziende speciali e le istituzioni sono assoggettate
al patto di stabilità interno secondo le modalità definite con decreto del
Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dell’interno
e per gli affari regionali, il turismo e lo sport, sentita la Conferenza
Stato-Città ed autonomie locali, da emanare entro il 30 ottobre 2012. A tal
fine, le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e depositano i propri
bilanci al registro delle imprese o nel repertorio delle notizie
economico-amministrative della camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura del proprio territorio entro il 31 maggio di ciascun anno.
L’Unioncamere trasmette al Ministero dell’economia e delle finanze, entro il 30
giugno, l’elenco delle predette aziende speciali e istituzioni ed i relativi
dati di bilancio. Alle aziende speciali ed alle istituzioni si applicano le
disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, nonché le disposizioni che stabiliscono, a carico degli enti
locali: divieto o limitazioni alle assunzioni di personale; contenimento degli
oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o indennitaria e per
consulenza anche degli amministratori; obblighi e limiti alla partecipazione
societaria degli enti locali. Gli enti locali vigilano sull’osservanza del
presente comma da parte dei soggetti indicati ai periodi precedenti. Sono
escluse dall’applicazione delle disposizioni del presente comma aziende speciali
e istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali ed educativi, culturali
e
farmacie.“;
b)
al comma 8, dopo le parole: “seguenti atti“ sono inserite le seguenti: “da
sottoporre all’approvazione del consiglio
comunale.“.
3. Al
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 14, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Si
applicano i princìpi di garanzia previsti dall’articolo 4, comma 33, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148“;
b)
all’articolo 15, comma 10, la parola: “gare“ è sostituita dalle seguenti: “prime
gare successive al periodo transitorio, su tutto il territorio nazionale“.
4. Per la gestione ed
erogazione dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani sono affidate ai
sensi dell’articolo 202 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
nel rispetto della normativa europea e nazionale sull’evidenza pubblica, le
seguenti attività: a) la gestione ed erogazione del servizio che può
comprendere le attività di gestione e realizzazione degli impianti; b) la
raccolta, la raccolta differenziata, la commercializzazione e l’avvio a
smaltimento e recupero, nonché, ricorrendo le ipotesi di cui alla lettera
a), smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti
all’interno dell’ATO. Nel caso in cui gli impianti siano di titolarità di
soggetti diversi dagli enti locali di riferimento, all’affidatario del servizio
di gestione integrata dei rifiuti urbani devono essere garantiti l’accesso agli
impianti a tariffe regolate e predeterminate e la disponibilità delle
potenzialità e capacità necessarie a soddisfare le esigenze di conferimento
indicate nel piano d’ambito.
5. Al comma 1
dell’articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: “svolto in
regime di privativa dai comuni“ sono sostituite dalle seguenti: “svolto mediante
l’attribuzione di diritti di esclusiva nelle ipotesi di cui al comma 1
dell’articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 settembre 2011,
n. 148“.
6. I
concessionari e gli affidatari di servizi pubblici locali, a seguito di
specifica richiesta, sono tenuti a fornire agli enti locali che decidono di
bandire la gara per l’affidamento del relativo servizio i dati concernenti le
caratteristiche tecniche degli impianti e delle infrastrutture, il loro valore
contabile di inizio esercizio, secondo parametri di mercato, le rivalutazioni e
gli ammortamenti e ogni altra informazione necessaria per definire i
bandi.
7. Fermo
restando quanto previsto dall’articolo 3 della legge 10 ottobre 1990,
n. 287, il ritardo nella comunicazione oltre il termine di sessanta giorni
dall’apposita richiesta e la comunicazione di informazioni false integrano
illecito per il quale il prefetto, su richiesta dell’ente locale, irroga una
sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi della legge 24 novembre 1981,
n. 689, da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000».
All’articolo 26, comma
1:
alla
lettera a), numero 1), dopo le parole: «la gestione dei propri
rifiuti di imballaggio» sono aggiunte le seguenti: «sull’intero
territorio nazionale» e il numero 3) è
soppresso;
alla
lettera c), dopo le parole: «articolo 261» sono inserite le
seguenti: «, comma 1».
L’articolo 27 è sostituito
dal seguente:
«Art. 27. - (Promozione
della concorrenza in materia di conto corrente o di conto di pagamento di base).
– 1. All’articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono
apportate le seguenti
modifiche:
a)
il comma 7 è abrogato;
b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
“9. L’Associazione bancaria
italiana, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, la società
Poste italiane S.p.a., il Consorzio Bancomat, le imprese che gestiscono circuiti
di pagamento e le associazioni delle imprese maggiormente significative a
livello nazionale definiscono, entro il 1º giugno 2012, e applicano entro i tre
mesi successivi, le regole generali per assicurare una riduzione delle
commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate
mediante carte di pagamento, tenuto conto della necessità di assicurare
trasparenza e chiarezza dei costi, nonché di promuovere l’efficienza economica
nel rispetto delle regole di concorrenza. Le regole generali sono definite
tenendo conto che le commissioni devono essere correlate alle componenti di
costo effettivamente sostenute da banche e circuiti interbancari, distinguendo
le componenti di servizio legate in misura fissa alla esecuzione dell’operazione
da quelle di natura variabile legate al valore transatto e valorizzando il
numero e la frequenza delle transazioni. Dovrà in ogni caso essere garantita la
gratuità delle spese di apertura e di gestione dei conti di pagamento di base
destinati all’accredito e al prelievo della pensione del titolare per gli aventi
diritto a trattamenti pensionistici fino a 1.500 euro mensili, ferma restando
l’onerosità di eventuali servizi aggiuntivi richiesti dal
titolare“;
c)
il comma 10 è sostituito dal
seguente:
“10. Entro i sei
mesi successivi all’applicazione delle misure di cui al comma 9, il Ministero
dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dello sviluppo
economico, sentite la Banca d’Italia e l’Autorità garante della concorrenza e
del mercato, valuta l’efficacia delle misure definite ai sensi del comma 9. In
caso di mancata definizione e applicazione delle misure di cui al comma 9, le
stesse sono fissate con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di
concerto con il Ministero dello sviluppo economico, sentite la Banca d’Italia e
l’Autorità garante della concorrenza e del
mercato“;
d)
dopo il comma 10 è inserito il
seguente:
“10-bis.
Fino alla pubblicazione del decreto che recepisce la valutazione dell’efficacia
delle misure definite ai sensi del comma 9 ovvero che fissa le misure ai sensi
del comma 10, continua ad applicarsi il comma 7 dell’articolo 34 della legge 12
novembre 2011,
n. 183“;
e)
la lettera c) del comma 5 è sostituita dalla
seguente:
“c)
identificazione delle caratteristiche del conto in accordo con le prescrizioni
contenute nella sezione III della raccomandazione n. 2011/442/UE della
Commissione, del 18 luglio 2011, e di un livello dei costi coerente con le
finalità di inclusione finanziaria conforme a quanto stabilito dalla sezione IV
della predetta
raccomandazione“.
2.
La delibera del CICR di cui al comma 4 dell’articolo 117-bis del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è adottata entro il termine del 31 maggio
2012 e la complessiva disciplina entra in vigore non oltre il 1º luglio
successivo.
3. I contratti di
apertura di credito e di conto corrente in corso sono adeguati entro tre mesi
dalla data di entrata in vigore della delibera CICR di cui al comma 2, con
l’introduzione di clausole conformi alle disposizioni di cui all’articolo
117-bis del decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, ai sensi
dell’articolo 118 del medesimo decreto
legislativo.
4. I
commi 1 e 3 dell’articolo 2-bis del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, sono abrogati».
Dopo l’articolo 27 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 27-bis. - (Nullità
di clausole nei contratti bancari). – 1. Sono nulle tutte le clausole
comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte
della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro
mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in
assenza di affidamento ovvero oltre il limite del
fido.
Art. 27-ter. -
(Cancellazioni delle ipoteche perenti). – 1. All’articolo 40-bis del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ovvero in caso di
mancata rinnovazione dell’iscrizione entro il termine di cui all’articolo 2847
del codice civile“;
b)
al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “La cancellazione d’ufficio
si applica in tutte le fattispecie di estinzione di cui all’articolo 2878 del
codice civile“.
Art. 27-quater. - (Organi
delle fondazioni bancarie). – 1. All’articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153, dopo le parole: “prevedendo
modalità di designazione e di nomina“ sono inserite le seguenti: “, ispirate a
criteri oggettivi e trasparenti, improntati alla valorizzazione dei princìpi di
onorabilità e professionalità,“ e dopo la lettera g) è inserita la
seguente:
“g-bis)
previsione, tra le ipotesi di incompatibilità di cui alla lettera g),
dell’assunzione o dell’esercizio di cariche negli organi gestionali, di
sorveglianza e di controllo o di funzioni di direzione di società concorrenti
della società bancaria conferitaria o di società del suo
gruppo“.
Art.
27-quinquies. - (Termine per la surrogazione nei contratti di
finanziamento). – 1. Il comma 7 dell’articolo 120-quater del testo
unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, è sostituito
dal
seguente:
“7.
La surrogazione di cui al comma 1 deve perfezionarsi entro il termine di dieci
giorni dalla data in cui il cliente chiede al mutuante surrogato di acquisire
dal finanziatore originario l’esatto importo del proprio debito residuo. Nel
caso in cui la surrogazione non si perfezioni entro il termine di dieci giorni,
per cause dovute al finanziatore originario, quest’ultimo è comunque tenuto a
risarcire il cliente in misura pari all’1 per cento del valore del finanziamento
per ciascun mese o frazione di mese di ritardo. Resta ferma la possibilità per
il finanziatore originario di rivalersi sul mutuante surrogato, nel caso in cui
il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili“».
L’articolo 28 è sostituito
dal seguente:
«Art. 28. - (Assicurazioni
connesse all’erogazione di mutui immobiliari e di credito al consumo). – 1.
Fermo restando quanto previsto dall’articolo 183 del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e dalle
relative disposizioni e delibere dell’ISVAP di attuazione in materia di
interesse degli intermediari assicurativi, le banche, gli istituti di credito e
gli intermediari finanziari se condizionano l’erogazione del mutuo immobiliare o
del credito al consumo alla stipula di un contratto di assicurazione sulla vita
sono tenuti a sottoporre al cliente almeno due preventivi di due differenti
gruppi assicurativi non riconducibili alle banche, agli istituti di credito e
agli intermediari finanziari stessi. Il cliente è comunque libero di scegliere
sul mercato la polizza sulla vita più conveniente che la banca è obbligata ad
accettare senza variare le condizioni offerte per l’erogazione del mutuo
immobiliare o del credito al consumo.
2. Entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
l’ISVAP definisce i contenuti minimi del contratto di assicurazione di cui al
comma 1.
3.
All’articolo 21, comma 3-bis, del decreto legislativo 6 settembre 2005,
n. 206, dopo le parole: “alla sottoscrizione di una polizza assicurativa
erogata dalla medesima banca, istituto o intermediario“ sono aggiunte le
seguenti: “ovvero all’apertura di un conto corrente presso la medesima banca,
istituto o intermediario“».
All’articolo 29:
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. L’ISVAP
definisce il criterio di cui all’articolo 1 e stabilisce annualmente il limite
alle compensazioni dovute»;
il
comma 2 è soppresso;
nella
rubrica, le parole: «e risarcimento in forma specifica» sono
soppresse.
All’articolo 30:
al
comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all’ISVAP,» sono
inserite le seguenti: «pena l’applicazione di una sanzione amministrativa
definita
dall’ISVAP,»;
dopo
il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il mancato
invio della relazione di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte
dell’ISVAP di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000
euro».
All’articolo 31:
al
comma 1, nel primo periodo, dopo le parole: «del presente decreto-legge,»
sono inserite le seguenti: «avvalendosi anche dell’Istituto poligrafico e
zecca dello Stato (IPZS)» e dopo le parole: «loro sostituzione» le
parole: «o integrazione» sono
soppresse;
al
comma 2, primo periodo, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209»
sono aggiunte le seguenti: «, con esclusione dei periodi di sospensiva
dell’assicurazione regolarmente contrattualizzati» e il terzo periodo è
sostituito dai seguenti: «Gli iscritti nell’elenco hanno quindici giorni di
tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici
giorni dalla comunicazione, l’elenco di coloro che non hanno regolarizzato la
propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle
prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del
veicolo.»;
dopo
il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. Le compagnie
di assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell’avvenuta stipula del
contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la
relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi
altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o
contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3».
All’articolo 32:
al
comma 1, nell’ultimo periodo, le parole da: «i costi sono a carico» fino
alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «o ulteriori
dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, i costi di
installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità sono
a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa
rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo, all’atto della
stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione
che risultino rispettati i parametri stabiliti dal
contratto»;
dopo
il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. Con
regolamento emanato dall’ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in
particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in
occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi
elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato
di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto
ad installare tale meccanismo.
1-ter. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentito il
Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard
tecnologico comune hardware e software, per la raccolta, la
gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al
comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni
dalla sua emanazione»;
al
comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata» la parola:
«anche» è
soppressa;
al
comma 3, lettera a), capoverso 1, le parole: «, presentata secondo le
modalità indicate nell’articolo 145, deve essere corredata della denuncia
secondo il modulo di cui all’articolo 143 e recare l’indicazione del codice
fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore
in cui le cose danneggiate sono disponibili per l’ispezione diretta ad accertare
l’entità del danno» sono sostituite dalle seguenti: «deve recare
l’indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e
delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due
giorni non festivi, per l’ispezione diretta ad accertare l’entità del danno»
e il quarto periodo è
soppresso;
al
comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, le
parole: «qualora l’impresa di assicurazione abbia provveduto alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e» sono
sostituite dalle seguenti: «l’impresa di assicurazione provvede alla
consultazione della banca dati sinistri di cui all’articolo 135 e
qualora»;
dopo
il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. All’articolo
135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti
modifiche:
a)
alla rubrica, dopo le parole: “Banca dati sinistri“ sono aggiunte le seguenti:
“e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati“;
b)
al comma 1, le parole: “è istituita“ sono sostituite dalle seguenti: “sono
istituite“ e dopo le parole: “ad essi relativi“ sono aggiunte le seguenti: “e
due banche dati denominate ‘anagrafe testimoni’ e ‘anagrafe
danneggiati’“;
c)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
“3. Le procedure di
organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle
banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni,
dell’autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di
assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle
banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei
sinistri, sono stabiliti dall’ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello
sviluppo economico e il Ministero dell’interno, e, per i profili di tutela della
riservatezza, il Garante per la protezione dei dati
personali“.
3-ter. Al
comma 2 dell’articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al
decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: “In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano
suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar
luogo a risarcimento per danno biologico permanente“.
3-quater. Il danno
alla persona per lesioni di lieve entità di cui all’articolo 139 del decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è risarcito solo a seguito di
riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata
l’esistenza della
lesione.
3-quinquies.
Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive,
ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte».
All’articolo 33, dopo il
comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Al primo comma
dell’articolo 642 del codice penale, le parole: “da sei mesi a quattro anni“
sono sostituite dalle seguenti: “da uno a cinque anni“».
All’articolo 34, il comma
3 è sostituito dai seguenti:
«3. Il mancato adempimento
dell’obbligo di cui al comma 1 comporta l’irrogazione da parte dell’ISVAP a
carico della compagnia che ha conferito il mandato all’agente, che risponde in
solido con questa, di una sanzione in una misura pari a quanto stabilito
dall’articolo 324 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005,
n. 209.
3-bis. L’ISVAP
predispone entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto uno standard di modalità operative per
l’applicazione delle disposizioni di cui al comma
1.
3-ter. L’ISVAP
predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull’efficacia delle
disposizioni di cui al presente articolo, da pubblicare per via telematica sul
proprio sito internet».
Dopo l’articolo 34 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 34-bis. -
(Disposizioni in materia di contratti di assicurazione dei veicoli). – 1.
All’articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209, al comma 1, sono aggiunti, in fine, i
seguenti periodi: “La predetta variazione in diminuzione del premio si applica
automaticamente, fatte salve le migliori condizioni, nella misura
preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita
alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto. Il mancato rispetto della
disposizione di cui al presente comma comporta l’applicazione, da parte
dell’ISVAP, di una sanzione amministrativa da 1.000 euro a 50.000
euro“.
Art. 34-ter. -
(Certificato di chiusa inchiesta nell’assicurazione obbligatoria per i veicoli a
motore). – 1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni
private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo
l’articolo 150 è aggiunto il
seguente:
“Art. 150-bis. -
(Certificato di chiusa inchiesta). – 1. È fatto obbligo alla compagnia di
assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di
autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di
chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.
2. Nei procedimenti
giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all’articolo 642 del codice
penale, limitatamente all’ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il
risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell’autoveicolo stesso è
effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta“».
All’articolo 35:
al
comma 1, lettera b), terzo periodo, le parole: «disposizioni di cui
al periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di
cui ai periodi precedenti»;
dopo
il comma 3 è inserito il
seguente:
«3-bis.
Le pubbliche amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto
disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre
bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito
attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in
pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla
rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria. In caso di compensazioni,
cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente,
le controversie in corso si intendono
rinunciate»;
al
comma 4, primo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 2011,» sono inserite
le seguenti: «pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31
dicembre 2011,» e le parole: «convertito con» sono sostituite dalle
seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla»;
al
comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «convertito» sono inserite le
seguenti: «, con
modificazioni,»;
al
comma 9, al primo e al secondo periodo, le parole: «Entro il 29 febbraio
2012» e «entro il 16 aprile 2012» sono sostituite rispettivamente
dalle seguenti: «Alla data del 29 febbraio 2012» e: «alla data del 16
aprile 2012», al terzo periodo, la parola: «Ministro» è sostituita
dalla seguente: «Ministero» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata
in vigore del presente
provvedimento»;
il
comma 10 è sostituito dal
seguente:
«10. I
tesorieri o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8
provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui
all’articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e relative norme
amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della
residua quota delle disponibilità previsto al comma 9. Nelle more di tale
adeguamento i predetti tesorieri e cassieri continuano ad adottare i criteri
gestionali previsti dall’articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997,
n. 279»;
al
comma 11 le parole: «le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente
articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai
commi 8 e 9 del presente articolo e, fino al completo riversamento delle risorse
sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesorieri o cassieri degli
stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli
stessi trasferendo gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate
presso la tesoreria statale».
L’articolo 36 è sostituito
dal seguente:
«Art. 36. - (Regolazione
indipendente in materia di trasporti). – 1. All’articolo 37 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
i commi 1 e 2 sono sostituiti dai
seguenti:
“1. Nell’ambito
delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge
14 novembre 1995, n. 481, è istituita l’Autorità di regolazione dei
trasporti, di seguito denominata ‘Autorità’, la quale opera in piena autonomia e
con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell’Autorità è definita
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, entro il termine del 30 aprile 2012. In
sede di prima attuazione del presente articolo, il collegio dell’Autorità è
costituito entro il 31 maggio 2012. L’Autorità è competente nel settore dei
trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in
conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di
sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al
titolo V della parte seconda della Costituzione. L’Autorità esercita le proprie
competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui
all’articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
All’Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative
e di funzionamento di cui alla medesima legge.
1-bis. L’Autorità è
organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo
le procedure di cui all’articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995,
n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell’Autorità si applica il regime
previsto dall’articolo 2, commi da 8 a 11, della medesima legge. Il collegio
nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e
degli uffici e ne risponde al
presidente.
1-ter. I
componenti dell’Autorità sono scelti, nel rispetto dell’equilibrio di genere,
tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata
professionalità e competenza nei settori in cui opera l’Autorità. A pena di
decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna
attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di
soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi
natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti
politici, né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel
settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle
amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l’intera durata
dell’incarico. I componenti dell’Autorità sono nominati per un periodo di sette
anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o
impedimento del presidente o di un membro dell’Autorità, si procede alla
sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti
dell’Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.
2. L’Autorità è competente
nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture ed in
particolare
provvede:
a)
a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l’efficienza
produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese
e i consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle
infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali e alle reti autostradali,
fatte salve le competenze dell’Agenzia per le infrastrutture stradali e
autostradali di cui all’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché
in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale,
locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;
b)
a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza
effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali
e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle
tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell’esigenza di assicurare
l’equilibrio economico delle imprese regolate, l’efficienza produttiva delle
gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i
consumatori;
c)
a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei
criteri fissati ai sensi della lettera
b);
d)
a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e
locali connotati da oneri di servizio pubblico, individuate secondo
caratteristiche territoriali di domanda e
offerta;
e)
a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse
infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura
risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei
servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori
garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e
delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei
servizi;
f)
a definire gli schemi dei bandi delle gare per l’assegnazione dei servizi di
trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitolati delle
medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni
aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l’Autorità
verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni
discriminatorie o che impediscano l’accesso al mercato a concorrenti potenziali
e specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento
della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore
di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all’impresa
aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti
dall’aggiudicazione definitiva, per l’acquisizione del materiale rotabile
indispensabile per lo svolgimento del
servizio;
g)
con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove
concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del price
cap, con determinazione dell’indicatore di produttività X a cadenza
quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da
inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli
schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali
per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle
tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse
tratte e stimolare la concorrenza per
confronto;
h)
con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli
articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le
funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall’articolo 71, comma 2, del
predetto decreto-legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva
2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009,
concernente i diritti
aeroportuali;
i)
con particolare riferimento all’accesso all’infrastruttura ferroviaria, a
svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all’articolo 37
del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a
definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore
dell’infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità e
a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore
dell’infrastruttura;
l)
l’Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata
ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di
informazioni o a quelle connesse all’effettuazione dei controlli, ovvero nel
caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare
sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione
secondo le modalità e nei limiti di cui all’articolo 2 della legge 14 novembre
1995, n 481. L’ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è
destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei
consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti su proposta dell’Autorità. Tali progetti possono
beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e
europee;
m)
con particolare riferimento al servizio taxi, a monitorare e verificare la
corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della
qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i
criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto
di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell’ambito delle proprie
competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte
dell’Autorità, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti
princìpi:
1)
l’incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle
analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell’ambito di realtà europee
comparabili, a seguito di un’istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, in
relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche
demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla
vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica
manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta
adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove
licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti
dall’articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di
titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle
domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che
assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti
dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate
compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;
2)
consentire ai titolari di licenza d’intesa con i comuni una maggiore libertà
nell’organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi
straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero
proporzionato alle esigenze dell’utenza, sia per sviluppare nuovi servizi
integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre
forme;
3)
consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità
di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela dei consumatori,
prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate
dal comune per percorsi
prestabiliti;
4)
migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad
ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento
alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla
conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del
settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l’efficientamento
organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la carta dei servizi a
livello regionale;
n)
con riferimento alla disciplina di cui alla lettera m), l’Autorità può
ricorrere al tribunale amministrativo regionale del
Lazio.“;
b)
al comma 3, alinea, sono soppresse le parole: “individuata ai sensi del medesimo
comma“;
c)
al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Tutte le
amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nonché gli enti strumentali che
hanno competenze in materia di sicurezza e standard tecnici delle
infrastrutture e dei trasporti trasmettono all’Autorità le delibere che possono
avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe,
sull’accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell’Autorità di fornire
segnalazioni e pareri circa la congruenza con la regolazione
economica“;
d)
al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: “individuata ai sensi del
comma
2“;
e)
al comma 6:
1)
la lettera a) è sostituita dalla
seguente:
“a)
agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Autorità e dal suo funzionamento per
l’anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per
interventi strutturali di politica
economica“;
2)
alla lettera b), l’ultimo periodo è soppresso;
3)
dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
“b-bis)
ai sensi dell’articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre
1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l’Autorità
provvede al reclutamento del personale di ruolo, nella misura massima del 50 per
cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità,
e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell’ambito
del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle
competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per
l’espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità
e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall’Autorità è
comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle
amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui
alla lettera b), il predetto personale è immesso nei ruoli dell’Autorità
nella qualifica assunta in sede di
selezione“;
f)
dopo il comma 6 sono aggiunti i
seguenti:
“6-bis.
Nelle more dell’entrata in operatività dell’Autorità, determinata con propria
delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del
presente articolo continuano ad essere svolte dalle amministrazioni e dagli enti
pubblici competenti nei diversi settori interessati. A decorrere dalla stessa
data l’Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti di cui all’articolo 4, comma 1, lettera
c), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3
dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell’articolo 37 del decreto
legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della
dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in
misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non
generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio
destinati alle relative spese di funzionamento.
6-ter. Restano ferme
le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero
dell’economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di
contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento
ai profili di finanza pubblica“.
2. Alla legge 15
gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
all’articolo 2, dopo il comma 3 è aggiunto il
seguente:
“3-bis. È
consentito ai comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi
possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante
altre forme di organizzazione del
servizio“;
b)
all’articolo 5-bis, dopo il comma 1 è aggiunto il
seguente:
“1-bis. Per
il servizio di taxi è consentito l’esercizio dell’attività anche al di fuori del
territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi
sottoscritti dai sindaci dei comuni
interessati“;
c)
all’articolo 10, il comma 1 è sostituito dal
seguente:
“1. I titolari di
licenza per l’esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla
guida, nell’ambito orario del turno integrativo o nell’orario del turno
assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti
dalla normativa
vigente“.
3.
All’articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le
seguenti
modificazioni:
a)
al comma
2:
1)
alla lettera c), sono soppresse le parole: “stradale ed“;
2)
alla lettera e), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “secondo i
criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione,
alla quale è demandata la loro successiva
approvazione“;
3)
la lettera f) è sostituita dalla seguente:
“f)
vigilanza sull’attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei
regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade
statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza
sull’adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari
ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade
medesime“;
b)
al comma
3:
1)
alla lettera d), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
“, nonché svolgere le attività di cui all’articolo 2, comma 1,
lettere f), g), h) ed i), del decreto legislativo 26
febbraio 1994, n. 143“;
2)
dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
“d-bis)
approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale
di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che
equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini
dell’applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica
utilità“».
L’articolo 37 è sostituito
dal seguente:
«Art. 37. - (Misure per il
trasporto ferroviario). – 1. L’autorità di cui all’articolo 36 nel settore
del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio
pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L’Autorità, dopo un
congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di
liberalizzazione, analizza l’efficienza dei diversi gradi di separazione tra
l’impresa che gestisce l’infrastruttura e l’impresa ferroviaria, anche in
relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell’Unione europea e
all’esigenza di tutelare l’utenza pendolare del servizio ferroviario regionale.
In esito all’analisi, l’Autorità predispone, entro e non oltre il 30 giugno
2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.
2. All’articolo 36,
comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato
dall’articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le
seguenti modifiche:
a)
le parole: “ed i contratti collettivi nazionali di settore“ sono soppresse e la
parola: “applicati“ è sostituita dalla seguente: “applicate“;
b)
la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente:
“b-bis)
regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla
contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a
livello nazionale“».
All’articolo 38, al comma
1, dopo le parole: «, secondo le modalità fissate dall’Autorità di
regolazione dei trasporti» sono aggiunte le seguenti: «, sentita
l’Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all’articolo 36
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011,
n. 111».
L’articolo
39 è sostituito dal seguente:
«Art. 39. -
(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica
e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d’autore). – 1.
All’articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170,
dopo la lettera d) sono aggiunte le
seguenti:
“d-bis)
gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto
secondo la vigente normativa;
d-ter)
gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta e defalcare il
valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle
successive anticipazioni al
distributore;
d-quater)
fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del
pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura
ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del
distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini
dell’applicazione delle vigenti disposizioni in
materia;
d-quinquies)
le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle
disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma
imperativa di legge e non viziano il contratto cui accedono“.
2. Al fine di favorire
la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti
interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e
consentendo maggiori economicità di gestione nonché l’effettiva partecipazione e
controllo da parte dei titolari dei diritti, l’attività di amministrazione e
intermediazione dei diritti connessi al diritto d’autore di cui alla legge 22
aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera.
3. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore del presente decreto e previo parere dell’Autorità garante
della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell’interesse dei titolari
aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo
del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».
All’articolo 40:
nella
rubrica, le parole: «della popolazione residente all’estero e
l’attribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «degli italiani residenti
all’estero e di
attribuzione»;
al
comma 2, alinea, le parole: «convertito in legge del» sono sostituite
dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge»;
al
comma 2, lettera a), le parole: «n. 4» sono sostituite dalle
seguenti:
«n. 43,»;
al
comma 3, alinea, le parole: «convertito nella» sono sostituite dalle
seguenti: «convertito, con modificazioni,
dalla»;
al
comma 3, capoverso 6, le parole: «della popolazione italiana residente»
sono sostituite dalle seguenti: «degli italiani
residenti»;
al
comma 4, le parole da: «sono apportate» fino a: «semplificazione,»
sono sostituite dalle seguenti: «, con decreto del Ministro dell’interno, di
concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione,
sono apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro
dell’interno» e le parole da: «pubblicato» fino a: «S.O.,» sono
soppresse;
al
comma 5, dopo le parole: «nell’INA, il» sono inserite le seguenti:
«Ministero dell’interno – ».
Nel capo VII del titolo I,
dopo l’articolo 40 è aggiunto il seguente:
«Art. 40-bis. - (Misure
per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi). – 1. All’articolo
5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è
abrogato».
L’articolo 41 è sostituito
dal seguente:
«Art. 41. - (Emissioni di
obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di progetto –
project bond) – 1. Al codice di cui al decreto legislativo 12 apri1e
2006, n. 163, l’articolo 157 è sostituito dal
seguente:
“Art. 157. -
(Emissione di obbligazioni e di titoli di debito da parte delle società di
progetto) – 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo
servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all’articolo 156
nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai
sensi dell’articolo 3, comma 15-ter, possono emettere obbligazioni e
titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del
codice civile, purché destinati alla sottoscrizione da parte degli investitori
qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; detti obbligazioni e titoli di debito
sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano
investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai
sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e da
2414-bis a 2420 del codice civile.
2. I titoli e la relativa
documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare
distintamente un avvertimento circa l’elevato profilo di rischio associato
all’operazione.
3. Le
obbligazioni e i titoli di debito, sino all’avvio della gestione
dell’infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal
sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità
definite con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti.
4. Le disposizioni
di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle
autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle
concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, alle società titolari delle autorizzazioni alla
costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della rete di
trasmissione nazionale dell’energia elettrica, nonché a quelle titolari delle
autorizzazioni di cui all’articolo 46 de1 decreto-legge 1º ottobre 2007,
n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al
comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico“.
2. All’articolo 158,
comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dopo le parole:
“crediti dei finanziatori del concessionario“ sono inserite le seguenti: “e dei
titolari di titoli emessi ai sensi dell’articolo 157, limitatamente alle
obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione“.
3. Le disposizioni di
cui ai commi precedenti si applicano anche alle società già costituite alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
All’articolo 42, al comma
1, capoverso 14, secondo periodo, le parole: «settimo periodo» sono
sostituite dalle seguenti: «sesto
periodo».
All’articolo
43:
al
comma 1, secondo periodo, le parole: «con il Ministro» sono sostituite
dalle seguenti: «con i Ministri»;
al
comma 3, le parole: «dell’Economia» sono sostituite dalle seguenti:
«dell’economia e delle finanze», la parola: «prevede» è sostituita
dalle seguenti: «può prevedere» e la parola: «lucrativa» è
sostituita dalla seguente: «lucrativi».
All’articolo 44, al comma
1, lettera d), capoverso «Art. 160-ter», comma 6, il primo
periodo è sostituito dal seguente: «L’attività di collaudo, posta in capo
alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell’opera al fine di
accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e
disposizioni cogenti e può proporre all’amministrazione aggiudicatrice, a questi
soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero,
sempre che siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la
riduzione del canone di
disponibilità».
All’articolo
45, al comma 1, lettera a), la parola: «servite» è sostituita
dalla seguente: «servita» e la parola: «infrastruttura» è
sostituita dalla seguente:
«infrastrutture».
L’articolo
48 è sostituito dal seguente:
«Art. 48. - (Norme in
materia di dragaggi) – 1. Dopo l’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n.
84, è inserito il
seguente;
“Art. 5-bis. -
(Disposizioni in materia di dragaggio) – 1. Nei siti oggetto di interventi
di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, le operazioni di
dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del
progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali
operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di
dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi
compreso l’eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta
o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall’autorità
portuale o, laddove non istituita, dall’ente competente ovvero dal
concessionario dell’area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva
il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette
il relativo provvedimento al Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio e del mare per l’approvazione definitiva. Il decreto di approvazione
del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare deve
intervenire, previo parere della Commissione di cui all’articolo 8 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sull’assoggettabilità o meno del progetto
alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta
trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai
commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, e allo stesso deve essere garantita idonea forma di pubblicità.
2. I materiali derivanti
dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di
bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione
granulometrica ottenuta a seguito di separazione con metodi fisici:
a)
qualora presentino, all’origine ovvero a seguito di trattamenti aventi
esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei
processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi,
caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale
con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di
destinazione, e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su
autorizzazione dell’autorità competente per la bonifica, possono essere immessi
o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere
utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri
ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di
capping, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma
6. Restano salve le competenze della regione territorialmente interessata;
b)
qualora presentino, all’origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente
lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad
esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli
inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti
nelle colonne A e B della Tabella 1 dell’allegato 5 alla parte IV del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d’uso e
qualora risultino conformi al test di cessione da compiere con il metodo
e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio
1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale
n. 88 del 16 aprile 1998, possono essere destinati a impiego a terra secondo le
modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Nel caso siano destinati a
impiego in aree con falda naturalmente salinizzata, i materiali da collocare
possono avere un livello di concentrazione di solfati e di cloruri nell’eluato
superiore a quello fissato dalla tabella di cui all’allegato 3 del citato
decreto del Ministro dell’ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme
parere dell’ARPA territorialmente competente, sia prevenuta qualsiasi
modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei
progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di
dragaggio costituisce altresì autorizzazione all’impiego dei materiali
fissandone l’opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le
percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali
naturali;
c)
qualora risultino non pericolosi all’origine o a seguito di trattamenti
finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi
dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali
solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento
all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture
di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o
artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di
assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di
materiale naturale dello spessore di 1 metro con K minore o uguale a
1,0 x 10 – 9 m/s, con le modalità previste dal decreto
di cui al comma
6.
d)
qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto
dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale,
l’area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole
della conferenza di servizi di cui all’articolo 242, comma 13, del decreto
legislativo 5 aprile 2006, n. 152.
3. Nel caso di opere il cui
progetto abbia concluso l’iter approvativo alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle
amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle
attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di
inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5
alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata
la procedura di bonifica dell’area derivante dall’attività di colmata in
relazione alla destinazione d’uso. È fatta salva l’applicazione delle norme
vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in
sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori
limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la
tutela della salute e dell’ambiente. L’accettabilità delle concentrazioni
residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata
attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e
riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse,
il soddisfacimento dei ’Criteri metodologici per l’applicazione nell’analisi di
rischio sanitaria ai siti contaminati’ elaborati dall’ISPRA, dall’Istituto
superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell’ambiente. I
principali criteri di riferimento per la conduzione dell’analisi di rischio sono
riportati nell’allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la
verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati
dalla vigente normativa e per la valutazione dell’accettabilità delle
concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere
attuata con l’impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla
loro applicazione, l’utilizzo delle aree medesime.
4. I materiali di cui al
comma 3 destinati ad essere refluiti all’interno di strutture di contenimento
nell’ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere
accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all’articolo 193,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti
all’uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali
in materia di trasporto marittimo e garantiscono l’idoneità dell’impresa. Le
Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali
concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza
durante il trasporto dei materiali, nell’ambito delle attività di competenza
senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
5. L’idoneità del
materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene
verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio
sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le
modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di
realizzazione, nell’ambito dell’intervento di dragaggio, di strutture adibite a
deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché
dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il
termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di
quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti
circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della
laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale
nell’eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali
derivanti dall’attività di
dragaggio.
6. Il Ministro
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il
Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento e di
Bolzano, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme
tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell’eventuale loro
reimpiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di
interesse nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato
articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152.
7. Fermo
restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III, la regione
disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore portuale, garantendo
la partecipazione delle province e dei comuni
interessati.
8. I materiali
provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di
interesse nazionale, ai sensi dell’articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare
con autorizzazione dell’autorità competente nel rispetto di quanto previsto
dall’articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di
ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o
per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei
porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per
la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione
territorialmente competente ai sensi dell’articolo 21 della legge 31 luglio
2002, n. 179.“
2. A decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da
11-bis a 11-sexies dell’articolo 5 della legge 28 gennaio 1994,
n. 84».
All’articolo 49:
al
comma 1, le parole da: «da adottarsi» fino alla fine del comma sono
soppresse;
dopo
il comma 1 sono aggiunti i
seguenti:
«1-bis.
Il decreto di cui al comma precedente, da adottare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate
sottoprodotti ai sensi dell’articolo 184-bis del decreto legislativo
n. 152 del 2006.
1-ter. All’articolo
39, comma 4, del decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, il primo
periodo è sostituito dal seguente: “Dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui all’articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012,
n. 1, è abrogato l’articolo
186“.
1-quater.
Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica».
All’articolo 50, comma 1,
alla lettera a) è premessa la seguente:
«0a)
all’articolo
143:
1)
il comma 5 è sostituito dal
seguente:
“5. Le
amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono
prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di
prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili
nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero
valorizzazione sia necessaria all’equilibrio economico-finanziario della
concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni
immobili sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice unitamente alla
approvazione ai sensi dell’articolo 97 del progetto posto a base di gara, e
costituiscono uno dei presupposti che determinano l’equilibrio
economico-finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi
dell’articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di
valorizzazione sono definite dall’amministrazione aggiudicatrice nell’ambito
dello studio di
fattibilità“;
2)
al comma 7, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Le offerte devono dare
conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel
progetto“».
All’articolo 52, al comma
1, lettera c), le parole da: «inferiore» fino alla fine della
lettera sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000.000 di euro, alla previa
approvazione“ è inserita la seguente: “almeno“ e, dopo le parole: “superiore a
1.000.000 di euro, alla previa approvazione“ è inserita la seguente:
“almeno“».
All’articolo
53:
il
comma 3 è soppresso;
dopo
il comma 5 è aggiunto il
seguente:
«5-bis.
All’articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine della
ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di opere
infrastrutturali, l’ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al
precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse
a richiesta dell’ente erogante e non si applica l’articolo 158, comma 3, del
decreto legislativo n. 267 del 2000“».
All’articolo 54, al comma
1, capoverso 1-bis, ultimo periodo, le parole: «del presente decreto»
sono sostituite dalle seguenti: «della presente
disposizione».
All’articolo
55, sono aggiunti i seguenti commi:
«1-bis. Per le
attività di cui al numero 80 dell’Allegato I al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 1º agosto 2011, n. 151, i termini degli
adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5
ottobre 2006, n. 254, e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2006.
1-ter. Al fine di
svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle
grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a
valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è
autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013
per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all’assunzione a tempo
indeterminato di 32 unità di personale. Agli oneri derivanti dall’attuazione del
primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota
delle entrate previste, per il medesimo anno, dall’articolo 2, comma 172, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al
funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del
suddetto comma 172, è inserito il seguente: “Una quota degli introiti che
affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari
a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello
Stato; il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio“.
1-quater.
Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dall’articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni
meteorologiche sfavorevoli la società ANAS è autorizzata ad utilizzare personale
da adibire ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all’articolo 12,
comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28
del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate
all’acquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure di
esternalizzazione».
Nel capo I del titolo II,
dopo l’articolo 55 è aggiunto il seguente:
«Art. 55-bis. -
(Accelerazione degli interventi strategici per il riequilibrio economico e
sociale) – 1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree
sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza
strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali,
dell’Unione europea e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui
all’articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante
finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi
per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle
di cui all’articolo 90 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, delle convenzioni con l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli
investimenti e lo sviluppo d’impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio
1999, n. 1, e successive modificazioni.
2. L’articolo 8 della
legge 1º agosto 2002, n. 166, è abrogato».
All’articolo 56, dopo il
comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo
6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dopo l’ultimo periodo è
aggiunto il seguente: “Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di
particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedersi
anche immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in
regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta
mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato dismessi
e disponibili“».
All’articolo 57, comma
1:
alla
lettera a), capoverso 8), dopo le parole: «22 aprile 2008» sono
inserite le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146
del 24 giugno
2008,»;
la
lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
alla tabella A, parte III, il numero 127-duodevicies) è sostituito dal
seguente:
“127-duodevicies)
locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi
di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che
hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all’articolo 31, primo comma,
lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457;
locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come
definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 aprile
2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno
2008“».
All’articolo 59, comma
1:
alla
lettera a), dopo le parole: «non superiore ai 15 anni,» è inserita
la seguente:
«con»;
alla
lettera b), il capoverso 2-ter è sostituito dal seguente:
«2-ter. Gli incrementi
di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per
poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo
conto anche dell’andamento del gettito dell’intero sistema portuale, secondo le
modalità di cui al comma 2-quater».
Dopo l’articolo 59 sono
inseriti i seguenti:
«Art. 59-bis. -
(Sostituzione dell’articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163). – 1. L’articolo 153 del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal
seguente:
“Art. 153. -
(Finanza di progetto). – 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di
lavori di pubblica utilità, ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate
alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell’elenco
annuale di cui all’articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione
formalmente approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della
normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei porti, finanziabili in tutto o in
parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in
alternativa all’affidamento mediante concessione ai sensi dell’articolo 143,
affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità,
mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che
contemplino l’utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei
soggetti proponenti.
2. Il bando di gara è
pubblicato con le modalità di cui all’articolo 66 ovvero di cui all’articolo
122, secondo l’importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di
fattibilità predisposto dall’amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi
del comma 19.
3. Il bando,
oltre al contenuto previsto dall’articolo 144, specifica:
a)
che l’amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al
promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al
progetto preliminare, da questi presentato, le modifiche eventualmente
intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio
delle concessioni demaniali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la
concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all’accettazione, da
parte di quest’ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente
eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;
b)
che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare
modifiche al progetto preliminare, l’amministrazione ha facoltà di chiedere
progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l’accettazione delle
modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle
stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
4. Le amministrazioni
aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa di cui all’articolo 83.
5. Oltre a quanto previsto
dall’articolo 83 per il caso delle concessioni, l’esame delle proposte è esteso
agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al
valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di
convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto,
l’esame e la valutazione delle proposte sono svolti anche con riferimento alla
maggiore idoneità dell’iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli
interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell’area
interessata, alla tutela del paesaggio e dell’ambiente e alla sicurezza della
navigazione.
6. Il bando
indica i criteri, secondo l’ordine di importanza loro attribuita, in base ai
quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La
pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da
diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della
concessione demaniale
marittima.
7. Il disciplinare
di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare,
l’ubicazione e la descrizione dell’intervento da realizzare, la destinazione
urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da
consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti
omogenei.
8. Alla procedura
sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento
per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi
restando i requisiti di cui all’articolo
38.
9. Le offerte devono
contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano
economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di
servizi costituite dall’istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco
generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell’articolo 106 del decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai
sensi dell’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, nonché la
specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, e dare conto
del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto;
il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di
asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari.
Il piano economico-finanziario comprende l’importo delle spese sostenute per la
predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere
dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può
superare il 2,5 per cento del valore dell’investimento, come desumibile dallo
studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla
nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche
qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e
delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno studio con la
descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i
principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve essere
integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09 e
successive modificazioni.
10.
L’amministrazione aggiudicatrice:
a)
prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel
bando;
b)
redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la
migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di
una sola
offerta;
c)
pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le
modalità indicate all’articolo 97, anche al fine del successivo rilascio della
concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del
promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini
dell’approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai
fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun
compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione
delle offerte indicate nel piano
finanziario;
d)
quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente
alla stipula della
concessione;
e)
qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di
richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria
l’accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse
condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.
11. La stipulazione del
contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con
esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della
accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del
diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale
marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto
in conformità al progetto preliminare approvato.
12. Nel caso in cui risulti
aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest’ultimo
ha diritto al pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese
di cui al comma 9, terzo
periodo.
13. Le offerte sono
corredate dalla garanzia di cui all’articolo 75 e da un’ulteriore cauzione
fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell’investimento,
come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto
aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all’articolo
113. Dalla data di inizio dell’esercizio del servizio, da parte del
concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato
o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione
dell’opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo
di esercizio e con le modalità di cui all’articolo 113; la mancata presentazione
di tale cauzione costituisce grave inadempimento
contrattuale.
14. Si
applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive
modificazioni.
15. Le
amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al
contenuto del bando previste dal comma 3, primo periodo, possono, in alternativa
a quanto prescritto dal comma 3, lettere a) e b), procedere come
segue:
a)
pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l’aggiudicazione al
promotore prescelto, ma l’attribuzione allo stesso del diritto di essere
preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle
successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda
adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;
b)
provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10,
lettera
c);
c)
bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto
preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal
promotore, con il criterio della offerta economicamente più
vantaggiosa;
d)
ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose
rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a
quest’ultimo;
e)
ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più
vantaggiose di quella del promotore posta a base di gara, quest’ultimo può,
entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell’amministrazione
aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente,
aggiudicandosi il contratto. In questo caso l’amministrazione aggiudicatrice
rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la
partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo
periodo;
f)
ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera
e) la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in
gara, quest’ultimo è aggiudicatario del contratto e l’amministrazione
aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell’aggiudicatario, le spese
sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le
amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente
comma, non si applicano il comma 10, lettere d) ed e), il comma 11
e il comma 12, ferma restando l’applicazione degli altri commi che
precedono.
16. In relazione a ciascun
lavoro inserito nell’elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le
amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro
sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro
mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell’offerta
di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all’articolo 75, corredata
dalla documentazione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e
dell’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma
9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere
a), b) e c) del presente comma. Entro sessanta giorni dalla
scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le
amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta
una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all’articolo 66
ovvero di cui all’articolo 122, secondo l’importo dei lavori, contenente i
criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le
eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e
le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di
detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte,
unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla
scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato
preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di
pubblico interesse procedendo poi in via alternativa
a:
a)
se il progetto preliminare necessita di modifiche, qualora ricorrano le
condizioni di cui all’articolo 58, comma 2, indire un dialogo competitivo
ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;
b)
se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi
dell’articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla
gara il
promotore;
c)
se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del
progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15,
lettere c), d), e) ed f), ponendo lo stesso progetto a base di
gara e invitando alla gara il promotore.
17. Se il soggetto che ha
presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare
di cui alle lettere a), b) e c) del comma 16,
l’amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all’articolo 75.
Nelle gare di cui al comma 16, lettere a), b) e c), si
applica il comma 13.
18. il promotore che non
risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera a), ha
diritto al rimborso, con onere a carico dell’affidatario, delle spese sostenute
nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non
risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere b) e
c), si applica quanto previsto dal comma 15, lettere e) ed
f).
19. Gli operatori
economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte
relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di
pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non
presenti nella programmazione triennale di cui all’articolo 128 ovvero negli
strumenti di programmazione approvati dall’amministrazione aggiudicatrice sulla
base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una
bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei
soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle
caratteristiche del servizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate
alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le
caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze
da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, deve contenere uno
studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e
valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’ambiente e deve
essere integrato con le specifiche richieste nei decreti del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti 5 giugno 2009, nn. 10/09, 11/09 e 12/09, e
successive modificazioni. Il piano economico-finanziario comprende l’importo
delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche
dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.
La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei
requisiti di cui al comma 21, dalla cauzione di cui all’articolo 75, e
dall’impegno a prestare una cauzione nella misura dell’importo di cui al comma
9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L’amministrazione
aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A
tal fine l’amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad
apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua
approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta
non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare,
eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui
all’articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati
dall’amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è
posto in approvazione con le modalità indicate all’articolo 97; il proponente è
tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di
approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il
progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l’affidamento di una
concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di
promotore. Nel bando l’amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai
concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al
progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di
prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei
requisiti di cui al comma 8, e presentare un’offerta contenente una bozza di
convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di
cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del
servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare;
si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta
aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell’aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire
aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni
contrattuali alle medesime condizioni offerte dall’aggiudicatario. Se il
promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al
pagamento, a carico dell’aggiudicatario, dell’importo delle spese per la
predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore
esercita la prelazione, l’originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a
carico del promotore, dell’importo delle spese per la predisposizione
dell’offerta nei limiti di cui al comma
9.
20. La proposta di cui al
comma 19, primo periodo, può riguardare, in alternativa alla concessione, la
locazione finanziaria di cui all’articolo
160-bis.
21. Possono
presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso
dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti
tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento,
nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera b),
eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di
servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i
settori ammessi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera c-bis), del
decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, nell’ambito degli scopi di utilità sociale
e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono
aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di
cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia
decisionale.
22.
Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 21, i soggetti che hanno
presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in
ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale
recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione.
In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta
l’esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a
condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la
qualificazione.
23. Ai sensi
dell’articolo 4 del presente codice, per quanto attiene alle strutture dedicate
alla nautica da diporto, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente
articolo“.
Art. 59-ter. -
(Semplificazione nella navigazione da diporto). – 1. Al codice di cui al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel capo II del titolo III,
dopo l’articolo 49 è aggiunto il
seguente:
“Art. 49-bis. -
(Noleggio occasionale). – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e
il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l’utilizzatore a titolo
di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all’articolo
3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della
predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale
dell’unità.
2. Il comando e la condotta
dell’imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare,
dall’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell’imbarcazione ovvero
attraverso l’utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del
possesso della patente nautica di cui all’articolo 39 del presente codice, in
deroga alle disposizioni recanti l’istituzione e la disciplina dei titoli
professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente
nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto.
Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si
intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui
all’articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003,
n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all’articolo 72 del
citato decreto legislativo n. 276 del
2003.
3. Ferme restando le
previsioni di cui al presente titolo, l’effettuazione del noleggio è subordinata
esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuare mediante modalità
telematiche, all’Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto
territorialmente competente, nonché all’Inps ed all’Inail, nel caso di impiego
di personale ai sensi dell’ultimo periodo del comma 2. L’effettuazione del
servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla Capitaneria di porto
comporta l’applicazione della sanzione di cui all’articolo 55, comma 1, del
presente codice, mentre la mancata comunicazione all’Inps o all’Inail comporta
l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 3, comma 3, del decreto-legge
22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
aprile 2002, n. 73.
4.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali sono definite le modalità di attuazione delle disposizioni di
cui al comma 3.
5. I proventi
derivanti dall’attività di noleggio di cui al comma 1 sono assoggettati, a
richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro
annui, a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative
addizionali, nella misura del 20 per cento, con esclusione della detraibilità o
deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all’attività di
noleggio. L’imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il
versamento a saldo dell’imposta sul reddito delle persone fisiche. L’acconto
relativo all’imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere
conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione,
l’accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l’imposta
sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per
le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle
entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di
dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell’imposta
sostitutiva, nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell’attuazione del
presente comma. La mancata comunicazione all’Agenzia delle entrate prevista dal
comma 3, primo periodo, preclude la possibilità di fruire del regime tributario
sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza dal medesimo
regime“».
All’articolo 60, al comma
1, le parole: «articoli 146 e 753» sono sostituite dalle seguenti:
«articoli 146 e 750», le parole: «articoli 163 e 762» con le
seguenti: «articoli 163 e 760» ed è aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «le navi da diporto si intendono destinate al consumo dentro o
fuori dal territorio doganale su semplice rilascio di una dichiarazione
rispettivamente di importazione definitiva o di esportazione definitiva da parte
dell’armatore».
Dopo l’articolo 60 è
inserito il seguente:
«Art. 60-bis. - (Misure a
tutela della filiera della nautica da diporto). – 1. All’articolo 16 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a)
il comma 2 è sostituito dal
seguente:
“2. Dal 1º maggio
di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale
nelle misure di seguito
indicate:
a)
euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;
b)
euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14
metri;
c)
euro 1. 740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17
metri;
d)
euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20
metri;
e)
euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24
metri;
f)
euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34
metri;
g)
euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44
metri;
h)
euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54
metri;
i)
euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64
metri;
l)
euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri“;
b)
al comma 3, dopo le parole: “con motore ausiliario“ sono aggiunte le seguenti:
“il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non
sia inferiore a 0.5“;
c)
al comma 4, le parole: “, nonchè alle unità di cui al comma 2 che si trovino in
un’area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio“
sono
soppresse;
d)
al comma 5-bis, dopo le parole: “dell’atto“ sono aggiunte le seguenti: “,
ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria
risolti per inadempienza dell’utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica
da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il
primo anno dalla prima
immatricolazione“;
e)
al comma 7, al primo periodo la parola: “finanziaria“ è sostituita dalle
seguenti: “anche finanziaria per la durata della stessa, residenti nel
territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti
non residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità
da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi
stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il
loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle
unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio“;
f)
il comma 8 è abrogato;
g)
al comma 9, le parole: “da 2 a 8“ sono sostituite dalle seguenti: “da 2 a
7“».
Dopo l’articolo 61 è
inserito il seguente:
«Art. 61-bis. -
(Piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale). 1. Sono
ripristinati i fondi di cui all’articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre
2007, n. 244, nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del
triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni
operative dell’autotrasporto e all’inserimento dei porti nella sperimentazione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale nell’ambito del
progetto UIRNet del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.
2. All’onere derivante
dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale
2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali“ della
missione “Fondi da ripartire“ dello stato di previsione del Ministero
dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente
utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche
sociali.
3. Il
Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorenti variazioni di
bilancio.
4. La
società UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e gestione
della piattaforma per la gestione della rete logistica nazionale, come definita
nel decreto ministeriale 20 giugno 2005, n. 18T, che è estesa, oltre che
agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre
logistiche.
5. Il
Ministro delle infrastrutture e trasporti è autorizzato a firmare apposito atto
convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l’utilizzo dei fondi di cui al
comma 1 del presente articolo».
All’articolo 62:
il
comma 3 è sostituito dal
seguente:
«3. Per i
contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere
effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e
per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi
il termine decorre dall’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli
interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del
termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due
punti percentuali ed è inderogabile»;
al
comma 10, dopo le parole: «Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro»
sono inserite le seguenti: «o comunque rappresentative a livello
nazionale»;
dopo
il comma 11 è aggiunto il seguente:
«11-bis. Le
disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi
dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con
decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di
concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro tre mesi
dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,
sono definite le modalità applicative delle disposizioni del presente
articolo».
All’articolo 63, al comma
1, le parole: «decreto interministeriale 22 novembre 2007» sono
sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008».
L’articolo 65 è sostituito
dal seguente:
«Art. 65. - (Impianti
fotovoltaici in ambito agricolo). – 1. Agli impianti solari fotovoltaici con
moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l’accesso agli
incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.
2. Il comma 1 non si
applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità
del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a
terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo
abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, a condizione in ogni caso che l’impianto entri in esercizio
entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le
condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3
marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo quanto previsto dal comma 6
dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a
condizione che l’impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto.
3. L’Autorità
per l’energia elettrica e il gas assicura, nel rispetto dei princìpi della
normativa dell’Unione europea, la priorità di connessione alla rete elettrica
per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di
potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda
agricola.
4. I commi 4
e 5 dell’articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono
abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma
2.
5. Il comma
4-bis dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, introdotto dall’articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009,
n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di
impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole
dagli strumenti urbanistici comunali».
All’articolo 66:
al
comma 1, primo periodo, le parole: «d’intesa con il Ministero» sono
sostituite dalle seguenti: «di concerto con il Ministro» e dopo le
parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» sono
inserite le seguenti: «locare o»;
al
comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» sono inserite
le seguenti: «e
locazione»;
dopo
il comma 4 sono inseriti i
seguenti:
«4-bis.
Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni
previste dall’articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441,
come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall’articolo
5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001,
n. 228.
4-ter. Il comma 3
dell’articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal
seguente:
“3. Ai soli fini delle
imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste
dall’articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e
dall’articolo 3, comma 50, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si
applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle
medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo
non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani
che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o
di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in
quest’ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia
detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto
o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di
imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono
acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto“»;
al
comma 6, dopo le parole: «l’assenso alla vendita» sono inserite le
seguenti: «o alla cessione in affitto»;
al
comma 7, primo periodo, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti
interessati possono vendere» sono inserite le seguenti: «o cedere in
locazione»;
al
comma 7, primo periodo, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere»
sono aggiunte le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le
regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro
autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore
alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo
anno di
età»;
al
comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» sono inserite le
seguenti: «o
locati»;
al
comma 10, le parole: «e successive modificazioni è abrogato» sono
sostituite dalle seguenti: «e l’articolo 4-quinquies del
decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».
All’articolo 67:
al
comma 1, capoverso «Art. 5», è inserita la seguente rubrica:
«(Convenzioni)»;
al
comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio
2004»;
è
aggiunto, in fine, il seguente
comma:
«2-bis. Le
risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all’entrata del
bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto
del Ministro dell’economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali, all’apposito capitolo di spesa da
istituire nell’ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».
Nel capo III del titolo
II, dopo l’articolo 67 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 67-bis. -
(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della
nave a stranieri o per demolizione). – 1. L’accertamento previsto
dall’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio
dell’autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a
stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato
entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta.
2. Le disposizioni di
cui all’articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano
nel caso di demolizione dell’imbarcazione con trasferimento della licenza di
pesca ad un’altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso,
al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all’articolo 552 del
codice della navigazione sono trasferiti dall’imbarcazione demolita
all’imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza.
Art. 67-ter. -
(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca). – 1.
All’articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono
apportate le seguenti
modificazioni:
a)
dopo il comma 2 è inserito il
seguente:
“2-bis. Le
cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese di pesca possono
svolgere gli adempimenti di cui all’articolo 1 della legge 11 gennaio 1979,
n. 12, per conto delle imprese
associate“.
b)
al comma 3, le parole: “commi 1 e 2“ sono sostituite dalle seguenti: “commi
1, 2 e 2-bis“».
L’articolo 70 è sostituito
dal seguente:
«Art. 70. - (Aiuti de
minimis a favore di piccole e medie imprese in particolari aree). – 1. La
dotazione del Fondo istituito dall’articolo 10, comma 1-bis, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla
legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata anche
al finanziamento degli aiuti de minimis nel rispetto del regolamento (CE)
n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo
all’applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza
minore, e successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come
individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-bis,
già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese
si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettera da a) a
d) del comma 341 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e successive modificazioni.
2. Con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni,
i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente
articolo nei limiti delle risorse disponibili».
All’articolo 71:
dopo
il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Gli interventi
infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all’articolo 17, comma
34-bis, del decreto-legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive
modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell’ambito dei contratti di
programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono
considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV,
del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per
l’approvazione e l’esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di
sviluppo aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure
approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché
delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto
applicabili»;
al
comma 5, dopo le parole: «all’allegato» è inserita la seguente:
«A».
L’articolo 73 è sostituito
dal seguente:
«Art. 73. - (Autorità
nazionale di vigilanza). – 1. Nelle more dell’operatività dell’Autorità di
regolazione dei trasporti di cui all’articolo 36, comma 1, del presente decreto,
le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del
Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti».
All’articolo
76, al comma 2, dopo le parole: «comma 1» sono inserite le seguenti:
«e determinato l’ammontare dei diritti», dopo la parola: «verifica»
sono inserite le seguenti: «ed approva entro quaranta giorni» e dopo
la parola: «tariffario» sono inserite le seguenti: «e del livello dei
diritti
aeroportuali».
All’articolo
85, al comma 1, lettera e), le parole: «dopo le parole “comitato
etico“», sono sostituite dalle seguenti: «dopo la parola:
“comitato“».
All’articolo
87, ai commi 1, capoverso 4-bis, e 2, capoverso 3, le parole: «6
novembre 2007» sono sostituite dalle seguenti: «9 novembre
2007».
All’articolo 90,
dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. All’articolo
4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: “ai sensi
del precedente articolo 1“ sono inserite le seguenti: “o erogati dalle società
finanziarie ai sensi dell’articolo 17, comma 5,“».
All’articolo 91, al comma
1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «dell’articolo
168-bis,» sono inserite le seguenti: «comma 1,».
Dopo l’articolo 91, è
inserito il seguente:
«Art. 91-bis. - (Norme
sull’esenzione dell’imposta comunale sugli immobili degli enti non commerciali).
– 1. Al comma 1, lettera i), dell’articolo 7 del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: “allo svolgimento“ sono inserite
le seguenti: “con modalità non commerciali“.
2. Qualora l’unità
immobiliare abbia un’utilizzazione mista, l’esenzione di cui al comma 1 si
applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l’attività di natura
non commerciale, se identificabile attraverso l’individuazione degli immobili o
porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte
dell’unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale
permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell’articolo 2
del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o
attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal
1º gennaio 2013.
3.
Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a
partire dal 1º gennaio 2013, l’esenzione si applica in proporzione
all’utilizzazione non commerciale dell’immobile quale risulta da apposita
dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
da emanare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988,
n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità e le procedure
relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini
dell’individuazione del rapporto
proporzionale.
4. È
abrogato il comma 2-bis dell’articolo 7 del decreto-legge 30 settembre
2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005,
n. 248».
All’articolo 95:
al
comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,» è inserita la
seguente:
«alinea,»;
al
comma 1, lettera c), dopo le parole: «numero 3),», sono inserite
le seguenti: «capoverso comma 3-bis dell’articolo 26 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600,»;
al
comma 1, lettera d), la parola: «abrogato» è sostituita dalla
seguente: «abrogato“».
All’articolo 96, al comma
1, lettera c), capoverso 5-quinquies, primo periodo, le parole:
«e quelli con sede» sono sostituite dalle seguenti: «e di quelli con
sede».
All’articolo
97:
al
comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, le parole:
«decreto 26 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del
Ministero dell’economia e delle finanze 26 settembre» e le parole da: «le
attività di cui agli articoli 8 e 8-bis» fino alla fine del comma sono
sostituite dalle seguenti: «le attività di cui al presente articolo e
all’articolo
8-bis»;
al
comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 13, le parole:
«comma 9a,» sono sostituite dalle seguenti: «comma
9»;
al
comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», al comma 6, le
parole: «articolo 8 della presente legge» sono sostituite dalle seguenti:
«articolo 8 del presente
decreto»;
al
comma 2, alinea, le parole: «come modificato dalla legge di conversione»
sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla
legge»;
al
comma 3, le parole: «All’attuazione del presente articolo si provvede
senza» sono sostituite dalle seguenti: «Dall’attuazione del presente
articolo non devono derivare».
Dopo l’articolo 97 è
inserito il seguente:
«Art. 97-bis. -
(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni). – 1. Al
fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti
territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, gli enti locali sono tenuti a pubblicare sui
propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati
dall’amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo,
le dimensioni e l’ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di
locazione».