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Al codice di procedura civile, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 133 e' aggiunto, in fine, il seguente
comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo' essere effettuato a mezzo
telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto della normativa, anche
regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei
documenti informatici e teletrasmessi. A tal fine il difensore indica nel primo
scritto difensivo utile il numero di fax o l'indirizzo di posta elettronica
presso cui dichiara di voler ricevere l'avviso";
b) all'articolo 134 e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"L'avviso di cui al secondo comma puo'
essere effettuato a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel rispetto
della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. A tal
fine il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere
l'avviso";
b-bis) all'articolo 164, ultimo comma, la parola: "ultimo"" e'
sostituita dalla seguente: "secondo".
b-ter) all'articolo 167, secondo comma,
dopo le parole: "le eventuali domande riconvenzionali" sono inserite le
seguenti: "e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili
d'ufficio";
c) all'articolo 176 secondo comma, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: "anche a mezzo telefax o a mezzo di posta elettronica nel
rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la
trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi. Al fine
il difensore indica nel primo scritto difensivo utile il numero di fax o
l'indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di volere ricevere la
comunicazione.;
c-bis) l'articolo 180 e' sostituito dal seguente:
"Art.
180 (Forma di trattazione). -- La trattazione della causa e' orale. Della
trattazione della causa si redige processo verbale.";
c-ter) gli articoli 183
e 184 sono sostituiti dai seguenti:
"Art. 183 (Prima comparizione delle parti
e trattazione della causa). - All'udienza fissata per la prima comparizione
delle parti e la trattazione il giudice istruttore verifica d'ufficio la
regolarita' del contraddittorio e, quando occorre, pronuncia. i provvedimenti
previsti dall'articolo 102, secondo comma, dall'articolo 164, secondo, terzo e
quinto comma, dall'articolo 167, secondo e terzo comma, dall'articolo 182 e
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