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il giudice, dopo avere sentito, se necessario, uno stimatore dotato di specifica
preparazione tecnica e commerciale in relazione alla peculiarita' del bene
stesso, fissa il prezzo minimo della vendita e l'importo globale fino al
raggiungimento del quale la vendita deve essere eseguita, e puo' imporre al
commissionario una cauzione.";
17) l'articolo 534-bis e' sostituito dal
seguente:
"Art. 534-bis (Delega delle operazioni di vendita). - Il giudice,
con il provvedimento di cui all'articolo 530, puo', sentiti gli interessati,
delegare all'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534, ovvero in
mancanza a un notaio avente sede preferibilmente nel circondano o a un avvocato
o a un dottore commercialista o esperto contabile, iscritti nei relativi elenchi
di cui all'articolo 179-ter delle disposizioni di attuazione del presente
codice, il compimento delle operazioni di vendita con incanto ovvero senza
incanto di beni mobili iscritti nei pubblici registri. La delega e gli atti
conseguenti sono regolati dalle disposizioni di cui all'articolo 591-bis, in
quanto compatibili con le previsioni della presente sezione.";
18)
all'articolo 546 sono apportate le seguenti modificazioni:
18.1) dopo le
parole: "da lui dovute" sono inserite le seguenti: "e nei limiti dell'importo
del credito precettato aumentato della meta";
18.2) e' aggiunto, infine, il
seguente comma:
"Nel caso di pignoramento eseguito presso piu' terzi, il
debitore puo' chiedere la riduzione proporzionale dei singoli pignoramenti a
norma dell'articolo 496 ovvero la dichiarazione di inefficacia di taluno di
essi; il giudice dell'esecuzione, convocate le parti, provvede con ordinanza non
oltre venti giorni dall'istanza.";
19) all'articolo 557, secondo comma, le
parole: "cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "dieci giorni";
20)
all'articolo 559 sono apportate le seguenti modificazioni:
20.1) al secondo
comma e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il giudice provvede a nominare
una persona diversa quando l'immobile non sia occupato dal debitore.";
20.2)
sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
"Il giudice provvede alla
sostituzione del custode in caso di inosservanza degli obblighi su di lui
incombenti.
Il giudice, se custode dei beni pignorati e' il debitore e salvo
che per la particolare natura degli stessi ritenga che la sostituzione non abbia
utilita', dispone, al momento in cui pronuncia l'ordinanza con cui e'
autorizzata la vendita o disposta la delega delle relative operazioni, che
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