104/2010 - Codice del processo amministrativo
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d) all'articolo 38, comma 1, le parole "o il tribunale amministrativo regionale competente," sono soppresse;
e) all'articolo 38, il comma 5 e' sostituito dal seguente: "5. La tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dall'articolo 119 del codice del processo amministrativo.))
20. L'articolo 22, comma 1, del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e' sostituito dal seguente: "1. Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
21. L'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
22. L'articolo 22 della legge 3 agosto 2007, n. 124, e' sostituito dal seguente:
"Art. 22. Tutela giurisdizionale
1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo, avente ad oggetto controversie relative al rapporto di lavoro, e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
23. All'articolo 54, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "un'istanza ai sensi del secondo comma dell'articolo 51 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642 "sono sostituite dalle seguenti: "l'istanza di prelievo di cui all'articolo ((71, comma 2)), del codice del processo amministrativo, ne' con riguardo al periodo anteriore alla sua presentazione.".
24. L'articolo 9, comma 1, decreto-legge 4 febbraio 2010, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2010, n. 50, e' sostituito dal seguente:
"1. Avverso i provvedimenti previsti dal presente decreto la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
25. Al decreto legislativo ((15 marzo)) 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 441 e' cosi' sostituito: "Art. 441. Tutela giurisdizionale.
1. La cognizione delle controversie in ordine ai requisiti di cui al presente Capo e' devoluta al giudice ordinario per quanto attiene alla liquidazione delle indennita'; la tutela davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.";
b) l'articolo 1940, comma 2 e' sostituito dal seguente: "2. Avverso i provvedimenti in materia di leva e contro quelli di decisione dei ricorsi gerarchici di cui al comma 1 la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.".
((25-bis. Il comma 26-bis dell'art. 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e' sostituito dal seguente: «26-bis. La tutela avverso i provvedimenti dell'Agenzia e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.»)).
((25-ter. L'articolo 114, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e' sostituito dal seguente: "1. Per tutte le controversie attribuite alla cognizione del giudice amministrativo derivanti dall'applicazione del presente titolo, la competenza e' determinata ai sensi dell'articolo 135, comma 1, lettera p), del codice del processo amministrativo.))
((25-quater. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, le parole "Il giudizio sulla relativa impugnazione e' devoluto alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo" sono sostituite dalle seguenti: "Alle relative controversie si applica l'articolo 133 del codice del processo amministrativo.))
Art. 4
Ulteriori abrogazioni
1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto legislativo sono o restano abrogati i seguenti atti normativi:
1) regio decreto 17 agosto 1907, n. 638;
2) regio decreto 17 agosto 1907, n. 642;
3) regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2840;
4) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054: articoli da 1 a 4 compresi; da 6 a 10 compresi; da 26 a 32 compresi; 33, secondo comma; da 34 a 47; da 49 a 56 compresi;
5) regio decreto 26 giugno 1924, n. 1058;
6) regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148: articolo 58, secondo comma;
6-bis) regio decreto 21 aprile 1942, n. 444: articoli da 71 a 74;
7) decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 642;
8) legge 21 dicembre 1950, n. 1018: articoli 5; 6; 9; 10;
9) legge 21 novembre 1967, n. 1185: articolo 11;
10) legge 6 dicembre 1971, n. 1034: articoli da 2 a 8 compresi; 10; da 19 a 39 compresi; 40, primo comma; da 42 a 52 compresi;
11) decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214: articoli 3; 4; 5; 12; 13; da 23 a 27 compresi; 30; 34; da 37 a 40 compresi;
11-bis) legge 27 maggio 1975, n. 166: articolo 8;
11-ter) legge 7 giugno 1975, n. 227: articolo 9;
11-quater) legge 8 agosto 1977, n. 546: articolo 4, comma 11;
12) legge 20 marzo 1980, n. 75: articolo 6;
13) legge 27 aprile 1982, n. 186: articoli 1, quarto comma , dalle parole: "le sezioni giurisdizionali" fino alla fine; 5; 55;
14) legge 7 agosto 1990, n. 241: articoli 2-bis, comma 2; 11, comma 5; 19, comma 5; 20, comma 5-bis; 21-quinquies, comma 1, ultimo periodo; 21-septies, comma 2; 25, commi 5-bis e 6;
15) decreto legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82: articolo 10, commi 2-sexies, 2-septies, 2-octies;
16) legge 11 agosto 1991, n. 266: articolo 6, comma 5;
17) decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385: articolo 145, commi da 4 a 8; articolo 145-bis, comma 3; ((11))
18) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 15 NOVEMBRE 2011, N. 195;
19) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 14 SETTEMBRE 2012, N. 160; ((11))
20) decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80: articoli 33, 34 e 35;
21) legge 4 maggio 1998, n. 133: articolo 4, comma 3;
22) legge 22 febbraio 2000, n. 28: articoli 10, comma 10; 11-quinquies, comma 4;
23) legge 21 luglio 2000, n. 205: articoli 1; 2; 3, commi 1, 2, 3; 4; 6, comma 2; 7; 8; 11; 12; 16;
24) legge 7 dicembre 2000, n. 383: articolo 10, comma 2;
25) decreto legislativo 6 giugno 2001, n. 378: articolo 45, comma 2;
26) decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380: articolo 45, comma 2;
27) decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188: articolo 37, comma 7;
28) decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259: articolo 92, comma 9;
29) decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2003, n. 280: articolo 3, commi 2, 3 e 4;
30) legge 30 dicembre 2004, n. 311: articolo 1, comma 552;
31) decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2005, n. 109: articolo 2-sexies, comma 1;
32) decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155: articolo 3, comma 4-bis;
33) decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206: articolo 27, comma 13, primo periodo;
34) decreto legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21: articolo 3, commi 2-bis, 2-ter e 2-quater;
35) legge 28 dicembre 2005, n. 262: articolo 24, commi 5 e 6;
36) decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152: articoli 310, comma 2, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,"; 316, comma 1, limitatamente alle parole:", in sede di giurisdizione esclusiva,";
36-bis) decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163: articolo 246-bis;
37) legge 27 dicembre 2006, n. 296; articolo 1, comma 1308;
38) decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145: articolo 8, comma 13, primo periodo;
39) decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123: articolo 4;
40) decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,dalla legge 6 agosto 2008, n. 133: articolo 54, comma 3, lettere c) e d);
41) decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2: articolo 20, comma 8, fermo quanto previsto dall'articolo 15, comma 4, del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53;
42) legge 18 giugno 2009, n. 69: articolo 46, comma 24, limitatamente alle parole: "amministrativi e";
43) legge 23 luglio 2009, n. 99: articoli 41; 53, comma 2.
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AGGIORNAMENTO (11)
La Corte Costituzionale, con sentenza 9 - 15 aprile 2014, n. 94 (in G.U. 1a s.s. 23/4/2014, n. 18) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 17), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga l'art. 145, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia)".
Ha inoltre dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 4, comma 1, numero 19), dell'Allegato 4 al medesimo d.lgs. n. 104 del 2010, nella parte in cui abroga gli artt. 187-septies, commi da 4 a 8, e 195, commi da 4 a 8, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52)".
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