141/2010 - Credito al consumo
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2. I soggetti indicati al comma 1 che hanno effettivamente svolto l'attivita', per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco, sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e all'articolo 128-septies, comma 1, lettera e) ((e dalla prova valutativa di cui all'articolo 128-novies)), a condizione che siano giudicati idonei sulla base di una valutazione, condotta con criteri uniformi e predeterminati, dell'adeguatezza dell'esperienza professionale maturata.((Lo svolgimento dell'attivita' di mediazione creditizia rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), e lo svolgimento dell'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria rileva anche ai fini dell'esonero dall'esame previsto dall'articolo 128-septies, comma 1, lettera e).))
((2-bis. I promotori finanziari che abbiano effettivamente svolto l'attivita' di agenzia in attivita' finanziaria per uno o piu' periodi di tempo complessivamente pari a tre anni nel quinquennio precedente la data di istanza di iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 128-quinquies, richiesta ai sensi dell'articolo 17, hanno sei mesi dalla costituzione dell'Organismo per presentare l'istanza. Essi sono esonerati dal superamento dell'esame di cui all'articolo 128-quinquies, comma 1, lettera c), a condizione che l'esperienza professionale maturata sia certificata dagli intermediari per cui hanno operato.))
3. Fino al 30 giugno 2011 o, se precedente, fino alla data di costituzione dell'Organismo, gli agenti in attivita' finanziaria e i mediatori creditizi, ivi compresi quelli previsti dall'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, possono continuare ad iscriversi nei rispettivi elenchi e albi, in base alle disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.
4. ((Al termine del periodo previsto dall'articolo 28, comma 1-bis, ultima frase,)) la Banca d'Italia cessa la tenuta dell'elenco degli agenti in attivita' finanziaria previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e dell'albo dei mediatori creditizi previsto dall'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108.
((4-bis. Ai fini della prima applicazione dell'articolo 128-quater, l'agente deve recedere dagli eventuali mandati ulteriori rispetto a quelli consentiti ai sensi del comma 4 del medesimo articolo. Il recesso deve avvenire nel rispetto dei termini di preavviso e non da' diritto all'indennita' di cui all'articolo 1751 del codice civile ne' al risarcimento degli eventuali danni, salvo diverso accordo tra le parti. Il solo recesso ai fini del rispetto del comma 4 non costituisce ipotesi di giusta causa.
4-ter. L'Organismo si intende costituito, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto, alla data di avvio della gestione degli elenchi. Tale data, comunque non successiva al 30 giugno 2012, e' comunicata alla Banca d'Italia e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
4-quater. L'Organismo avvia la gestione degli elenchi anche in assenza delle disposizioni attuative previste dall'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dall'articolo 29.))
5. Il termine previsto dall'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, si intende prorogato fino alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
6. Le societa' di servizio promosse dalle associazioni imprenditoriali che, in modo strumentale rispetto all'attivita' di rappresentanza, operano nell'ambito dei servizi finanziari ai soci adeguano le loro strutture alle norme contenute nel presente titolo entro il 31 dicembre 2012.
((6-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, dopo le parole: "settore del credito," sono aggiunte le seguenti: "i servizi di agenzia in attivita' finanziaria e di mediazione creditizia.
6-ter. I soggetti esercenti l'attivita' di cambiavalute hanno tre mesi di tempo dall'emanazione del decreto di cui all'articolo 17-bis per chiedere l'iscrizione nel registro previsto al comma 1 del medesimo articolo.))
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 27
Modifiche al decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231
1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, le parole "e con la UIF" sono sostituite dalle seguenti ", con la UIF, con la Guardia di Finanza e con la DIA";
b) all'articolo 11, comma 1, la lettera l) e' soppressa e dopo la lettera m) e' inserita la seguente: "m-bis) le societa' fiduciarie di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;";
c) all'articolo 11, comma 1, alla lettera m) le parole: "elenco generale" sono sostituite dalla seguente: "albo";
d) all'articolo 11, comma 2, lettera a), dopo le parole: "di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966" sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelle di cui all'articolo 199, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58";
d-bis) all'articolo 11, comma 2, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: "b) i soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;";
d-ter) all'articolo 11, comma 2, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: "c) i soggetti che esercitano professionalmente l'attivita' di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta;";
e) all'articolo 11, comma 3, le lettere c) e d), sono sostituite dalle seguenti: " c) i mediatori creditizi iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-sexies, comma 2, del TUB; d) gli agenti in attivita' finanziaria iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 128-quater, comma 2, del TUB e gli agenti indicati nell'articolo 128-quater, commi 6 e 7, del medesimo TUB.";
f) all'articolo 11, dopo il comma 3, e' inserito il seguente: "3-bis. Nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130, gli obblighi di cui al presente decreto sono assolti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 6, della medesima legge.";
g) all'articolo 13 dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: "Con l'entrata in vigore delle disposizioni attuative del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, la lettera a) del comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico e la lettera b) del medesimo comma 1 si riferisce ai revisori legali e le societa' di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico.";
h) all'articolo 15:
1) al comma 3, dopo le parole "gli istituti di moneta elettronica" sono aggiunte le seguenti: ", gli istituti di pagamento";
2) il comma 4 e' sostituito dal seguente: "4. Gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro.";
i) all'articolo 23:
1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica relativamente a rapporti continuativi gia' in essere, operazioni o prestazioni professionali in corso di realizzazione, gli enti o le persone soggetti al presente decreto restituiscono al cliente i fondi, gli strumenti e le altre disponibilita' finanziarie di spettanza, liquidandone il relativo importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente stesso. Il trasferimento dei fondi e' accompagnato da un messaggio che indica alla controparte bancaria che le somme sono restituite al cliente per l'impossibilita' di rispettare gli obblighi di adeguata verifica della clientela stabiliti dall'articolo 18, comma 1.";
2) al comma 2 sono anteposte le seguenti parole: "Nei casi di cui ai commi 1 e 1-bis, ";
l) all'articolo 25, comma 1, lettera a), le parole: "lettere b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera b)";
m) all'articolo 36, il comma 2-bis e' sostituito dal seguente: "2-bis. Gli intermediari di cui all'articolo 11, comma 1, registrano con le modalita' indicate nel presente capo e conservano per un periodo di dieci anni anche le operazioni di importo inferiore a 15.000 euro in relazione alle quali gli agenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), sono tenuti ad osservare gli obblighi di adeguata verifica della clientela ai sensi dell'articolo 15, comma 4.";
((n) all'articolo 40, comma 1, le parole: "dalla lettera a) alla lettera g), lettere l), n) e o)" sono sostituite dalle seguenti: "fatta eccezione per le lettere h) e i) ))" e le parole: "e le societa' di revisione indicate nell'articolo 13, comma 1, lettera a)," sono soppresse;
o) all'articolo 42, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La segnalazione di operazione sospetta e' inviata direttamente alla UIF dai soggetti di cui all'articolo 11, comma 3, lettere b), limitatamente agli intermediari assicurativi di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), del CAP, e lettera c) nel caso in cui un intermediario di riferimento non sia a priori individuabile. La segnalazione e' inviata alla UIF dagli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB direttamente ovvero per il tramite del punto di contatto centrale, insediato in Italia dall'istituto di moneta elettronica o istituto di pagamento comunitario. La costituzione del punto di contatto e' obbligatoria in caso di pluralita' di agenti.";
p) all'articolo 49:
1) al comma 1, le parole: "istituti di moneta elettronica e Poste italiane S.p.a." sono sostituite dalle seguenti "Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento, questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numero 6), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11.";
2) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis Per la negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta svolta dai soggetti iscritti nella sezione prevista dall'articolo 17-bis del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, il limite di cui al comma 1 e' di 2.500 euro.".
3) al comma 15, dopo le parole "Poste italiane S.p.a." sono aggiunte le seguenti: " istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento".
q) all'articolo 53, comma 1, le parole: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-bis), autorizzati ai sensi dell'articolo 114-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e all'articolo 11, comma 1, lettera m), possono essere eseguiti, previe intese" sono sostituite dalle seguenti: "intermediari finanziari di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c-bis), m) ed m-bis), e di cui al combinato disposto delle lettere c-bis) ed n) del medesimo comma, nonche' nei confronti dei revisori legali e delle societa' di revisione di cui all'articolo 13, comma 1, lettera a), possono essere eseguiti, previa intesa";
r) all'articolo 55, dopo il comma 9, sono aggiunti, in fine, i seguenti: "9-bis. Per le violazioni delle disposizioni di cui all'articolo 131-ter del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonche' per le gravi e reiterate violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1 e 4 del presente articolo e' ordinata, nei confronti degli agenti in attivita' finanziaria che prestano servizi di pagamento attraverso il servizio di rimessa di denaro di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la confisca degli strumenti che sono serviti a commettere il reato;
9-ter. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al comma 9-bis nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'Autorita' giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.";
((s) all'articolo 56, comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera a) e c) ))";
t) all'articolo 56, comma 2, le parole: "L'autorita' di vigilanza di settore dei soggetti indicati dall'articolo 11, commi 1, lettere m) e m-bis), e 3, lettere c) e d), attiva i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Gli Organismi di cui agli articoli 112-bis, 113, comma 4, e 128-undecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, attivano i procedimenti di cancellazione dai relativi elenchi per gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto, sulla base degli esiti dei controlli indicati nell'articolo 53, comma 2. Nei casi indicati nel periodo precedente, nei confronti dei soggetti iscritti nell'elenco di cui all'articolo 111 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, i procedimenti di cancellazione sono attivati dalla Banca d'Italia fino alla costituzione dell'Organismo.";
u) all'articolo 56, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: "2-bis. Quando, a seguito dei controlli effettuati ai sensi dell'articolo 53, comma 2, nei confronti degli agenti di cui all'articolo 128-quater, comma 7, del TUB, siano accertate gravi violazioni degli obblighi imposti dal presente decreto si applica l'articolo 128-duodecies, comma 1-bis.";
v) all'articolo 56, dopo il comma 5, e' aggiunto il seguente: " 5-bis. La sanzione prevista dal comma 1 e' irrogata, con proprio decreto, dal Ministero dell'economia e delle finanze per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 1, lettera i), e comma 2, lettera c), dal Ministero dello sviluppo economico per i soggetti di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.";
z) all'articolo 58, comma 1, dopo le parole "all'articolo 49, commi 1," e' aggiunta la seguente: "1-bis";
aa) all'articolo 58, il comma 2 e' sostituito dal seguente: " 2. La violazione della prescrizione di cui all'articolo 49, comma 12, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
bb) all'articolo 58, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. La violazione della prescrizione contenuta nell'articolo 49, commi 13 e 14, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 30 al 40 per cento del saldo del libretto al portatore.";
cc) all'articolo 58 il comma 4 e' abrogato;
dd) all'articolo 58 il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. Per le violazioni previste dai commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 6 e 7, la sanzione amministrativa pecuniaria non puo' comunque essere inferiore nel minimo all'importo di tremila euro. Per le violazioni di cui al comma 1 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro la sanzione minima e' aumentata di cinque volte. Per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 che riguardano importi superiori a cinquantamila euro le sanzioni minima e massima sono aumentate del cinquanta per cento. Per le violazioni di cui al comma 3 che riguardano libretti al portatore con saldo inferiore a 3.000 euro la sanzione e' pari al saldo del libretto stesso.";
ee) all'articolo 60, dopo il comma 2, e' inserito il seguente:
"2-bis. Avverso il decreto di cui al comma 2 del presente articolo, emesso per l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 57, puo' essere proposta opposizione, ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo la procedura e i termini stabiliti dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. E' competente in via esclusiva il Tribunale di Roma.";
ff) all'articolo 63 dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:
" 6-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, le parole: "11 membri", sono sostituite dalle seguenti: "12 membri".
6-ter. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "e dall'Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "dall'Unita' di informazione finanziaria", e dopo le parole: "Agenzia del Demanio" e' inserito il seguente periodo: "Il Comitato e' altresi' integrato da due rappresentanti designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e dall'Agenzia delle Dogane ai fini dello svolgimento dei compiti relativi al contrasto della proliferazione delle armi di distruzione di massa.
6-quater. Agli articoli 6, 7, 10 e 11 e nella rubrica dell'articolo 10 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n 109, le parole: "Ufficio italiano dei cambi" sono sostituite dalle seguenti: "Unita' di informazione finanziaria".
1-bis. Fino all'iscrizione nell'albo o negli elenchi previsti dai titoli III e IV del presente decreto ai soggetti iscritti negli elenchi di cui all'articolo 10, commi 1 e 2, e all'articolo 26, comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, vigenti alla data del 4 settembre 2010.
1-ter. I commi 5 e 7 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpretano nel senso che costituiscono violazione l'emissione, il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali, di assegni circolari, vaglia postali e cambiari privi dell'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e della clausola di non trasferibilita' per importi pari o superiori al limite previsto dal comma 1, primo periodo. Il comma 6 dell'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, si interpreta nel senso che il trasferimento e la presentazione all'incasso di assegni bancari e postali emessi all'ordine del traente da parte di soggetto diverso, costituiscono violazione.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 28
Abrogazioni e norme finali
1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del Titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e del titolo IV del presente decreto, ovvero se posteriore, fino alla costituzione dell'Organismo, continuano ad applicarsi le seguenti disposizioni e le relative norme di attuazione:
a) l'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, e il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2001, n. 485;
b) l'articolo 16 della legge 7 marzo 1996, n. 108, ad eccezione del comma 9, e il decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 2000, n. 287;
c) l'articolo 5, commi 2 e 3, del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 153, per la parte in cui si riferiscono agli agenti in attivita' finanziaria;
d) l'articolo 17 della legge 28 dicembre 2005, n. 262.
((1-bis. Ai soggetti indicati all'articolo 26, commi 1 e 3, le disposizioni di cui al comma 1 e le relative norme di attuazione continuano ad applicarsi anche nei sei mesi successivi alla costituzione dell'Organismo, ovvero, nel caso abbiano presentato istanza nei termini indicati dall'articolo 26, comma 1, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della domanda. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 128-quater, comma 6, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, gli agenti che prestano esclusivamente i servizi di pagamento, gia' iscritti alla data del 30 giugno 2011 nell'elenco di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, possono presentare istanza di iscrizione nella sezione speciale di cui al medesimo articolo 128-quater, comma 6; fino al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del regolamento, ovvero, nel caso di presentazione dell'istanza, fino alla data di iscrizione nei nuovi elenchi o di rigetto della medesima istanza, a tali soggetti continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data del 4 settembre 2010.))
1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3-bis, del presente decreto, fino alle date indicate ai commi 1 e 1-bis continuano ad applicarsi, nei casi previsti dalle disposizioni richiamate dal medesimo comma 1, le sanzioni amministrative previste dall'articolo 144 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigente alla data del 4 settembre 2010.
2. Dalla medesima data di cui al comma 1, ogni riferimento all'albo dei mediatori previsto dall'articolo 16 della legge della legge 7 marzo 1996, n. 108, e all'elenco degli agenti previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 25 settembre 1999, n. 374, si intende effettuato ai corrispondenti elenchi previsti dagli articoli 128-quater e 128-sexies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.
3. Il presente decreto non pregiudica l'applicazione della direttiva 2005/29/CE, cosi' come attuata dal decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146 e le relative competenze dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato.
4. Il comma 3 dell'articolo 114-septies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' abrogato. Con riferimento agli istituti di pagamento e agli istituti di moneta elettronica autorizzati in Italia l'abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 128-quater comma 6.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 1-bis e 1-ter, a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo si applicano gli articoli 128-quater, comma 5, e 128-novies, comma 4, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato dal presente decreto, nonche' l'articolo 12, comma 2, l'articolo 13 e l'articolo 28, commi 3 e 4, del presente decreto. Le banche e Poste Italiane spa possono conferire agli agenti iscritti mandato diretto per le attivita' indicate all'articolo 128-quater, comma 3.
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AGGIORNAMENTO (1)
Il D.Lgs. 14 dicembre 2010, n. 218 ha disposto (con l'art. 16, comma 8) che "Le disposizioni modificate, introdotte o sostituite dal presente decreto si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti articoli del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141. I termini di conclusione dei procedimenti amministrativi, stabiliti da norme di legge o di regolamento, pendenti alla data del 19 settembre 2010, sono prorogati fino a 120 giorni successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Art. 29
Disposizioni attuative
1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, detta disposizioni attuative del presente decreto, che indichino, tra l'altro, il contenuto dei requisiti organizzativi e di forma giuridica di cui agli articoli 128-quinquies, comma 1, lettera e), e 128-septies, comma 1, lettera c) ((del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385)).
Art. 30
Invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono allo svolgimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e ad interim
Ministro dello sviluppo economico
Ronchi, Ministro per le politiche europee
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro degli affari esteri
Alfano, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Alfano
((Titolo V-bis
ISTITUZIONE DI UN SISTEMA
PUBBLICO
DI
PREVENZIONE,
SUL PIANO AMMINISTRATIVO, DELLE FRODI NEL
SETTORE
DEL
CREDITO AL
CONSUMO, CON SPECIFICO RIFERIMENTO AL
FURTO
D'IDENTITA'
))
Art. 30-bis
((Definizioni
1. Ai fini del presente decreto legislativo per furto d'identita' si intende:
a) l'impersonificazione totale: occultamento totale della propria identita' mediante l'utilizzo indebito di dati relativi all'identita' e al reddito di un altro soggetto. L'impersonificazione puo' riguardare l'utilizzo indebito di dati riferibili sia ad un soggetto in vita sia ad un soggetto deceduto;
b) l'impersonificazione parziale: occultamento parziale della propria identita' mediante l'impiego, in forma combinata, di dati relativi alla propria persona e l'utilizzo indebito di dati relativi ad un altro soggetto, nell'ambito di quelli di cui alla lettera a).))
Art. 30-ter
Sistema di prevenzione
1. E' istituito, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze, un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti, con specifico riferimento al furto di identita'. Tale sistema puo' essere utilizzato anche per svolgere funzioni di supporto al controllo delle identita' e alla prevenzione del furto di identita' in settori diversi da quelli precedentemente indicati, limitatamente al riscontro delle informazioni strettamente pertinenti.
2. Il sistema di prevenzione e' basato sull'archivio centrale informatizzato di cui all'articolo 30-quater, di seguito denominato archivio, e sul gruppo di lavoro di cui al comma 9 del presente articolo.
3. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' titolare dell'archivio e puo' avvalersi, per la gestione dell'archivio, di Consap S.p.A., di seguito denominato ente gestore. I rapporti tra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'ente gestore sono disciplinati con apposita convenzione, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Il Ministero dell'economia e delle finanze, fatte salve le attribuzioni previste dalla vigente normativa ad altre Amministrazioni pubbliche, esercita, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, funzioni di competenza statale in materia di monitoraggio sui sistemi di informazioni creditizie e sulle imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nei settori del credito e dei servizi.
5. Partecipano al sistema di prevenzione delle frodi i seguenti soggetti, di seguito denominati aderenti:
a) le banche, comprese quelle comunitarie e quelle extracomunitarie, e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
b) i fornitori di servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera gg), del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259;
b-bis) i soggetti di cui all'articolo 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
((b-ter) i soggetti autorizzati a svolgere le attivita' di vendita a clienti finali di energia elettrica e di gas naturale ai sensi della normativa vigente));
c) i fornitori di servizi interattivi associati o di servizi di accesso condizionato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;
c-bis). le imprese di assicurazione;
d) i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono ai soggetti di cui alle lettere da a) a c) servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
5-bis. Al sistema di prevenzione accedono altresi' i soggetti destinatari degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n.231, e successive modificazioni, non ricompresi tra i soggetti aderenti di cui al comma 5, secondo i termini e le modalita' disciplinati in un'apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, dalla quale non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. (11)
6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata, previo parere del gruppo di lavoro di cui al comma 9, ogni altra categoria di soggetti cui e' consentita la partecipazione al sistema di prevenzione.
7. Gli aderenti inviano all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, un servizio a pagamento differito. La verifica dell'autenticita' dei dati non puo' essere richiesta al di fuori dei casi e delle finalita' previste per la prevenzione del furto di identita'. Gli aderenti inviano altresi', in forma scritta, una comunicazione riguardante l'avvenuta stipula del contratto, nell'ambito dei settori di cui al comma 1, all'indirizzo risultante dai registri anagrafici della persona fisica titolare del rapporto. Gli aderenti trasmettono al titolare dell'archivio le informazioni relative ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi.
7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime. (8)
8. Nell'ambito del sistema di prevenzione, e' istituito, presso l'ente gestore, un servizio gratuito, telefonico e telematico, che consente di ricevere segnalazioni da parte di soggetti che hanno subito o temono di aver subito frodi configuranti ipotesi di furto di identita'.
9. Nell'ambito del sistema di prevenzione opera, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un gruppo di lavoro che svolge funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento, al fine di migliorare l'azione di prevenzione delle frodi nel settore del credito al consumo e del furto di identita' a livello nazionale, nonche' compiti finalizzati alla predisposizione, elaborazione e studio dei dati statistici, in forma anonima, relativi al comparto delle frodi ai sensi del comma 1 del presente articolo. Il gruppo di lavoro e' composto da due rappresentanti, di cui un titolare e un supplente, designati rispettivamente da ciascuna delle autorita' indicate: Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero dell'interno, Ministero della giustizia, Ministero dello sviluppo economico, Banca d'Italia, Guardia di finanza. La segreteria del gruppo di lavoro e' assicurata dall'ente gestore. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alla nomina dei componenti del gruppo di lavoro. Il gruppo di lavoro ha carattere permanente. I componenti del gruppo di lavoro durano in carica un triennio. Per la partecipazione all'attivita' del gruppo di lavoro non sono previsti compensi, indennita' o rimborsi spese. Il gruppo di lavoro e' presieduto dal componente del gruppo designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, in ragione dei temi trattati, integra la composizione del gruppo di lavoro con i rappresentanti delle associazioni di categoria dei soggetti aderenti e degli operatori commerciali, nonche' con gli esperti delle Forze di polizia, designati dal Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile di ciascun anno, riferisce al Parlamento, sulla base della relazione predisposta dal gruppo di lavoro, in ordine ai risultati dell'attivita' di prevenzione delle frodi svolta entro il 31 dicembre del precedente anno. Il titolare dell'archivio, anche attraverso l'attivita' di studio ed elaborazione dei dati disponibili da parte del gruppo di lavoro, svolge attivita' d'informazione e conoscenza sui rischi del fenomeno delle frodi, anche mediante l'ausilio di campagne pubblicitarie curate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri. A tali attivita', i soggetti preposti fanno fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, ha disposto (con l'art. 9, comma 3, lettera a)) che "Al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 30-ter, dopo il comma 7, e' inserito il seguente:
"7-bis. Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, nell'ambito dello svolgimento della propria specifica attivita', gli aderenti possono inviare all'ente gestore richieste di verifica dell'autenticita' dei dati contenuti nella documentazione fornita dalle persone fisiche nei casi in cui ritengono utile, sulla base della valutazione degli elementi acquisiti, accertare l'identita' delle medesime.""
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Art. 30-quater
Finalita' e struttura dell'archivio
1. L'archivio e' composto da tre strumenti informatici:
a) il primo, denominato interconnessione di rete, consente di dare seguito alle richieste di verifica inviate dagli aderenti mediante il riscontro con i dati di cui all'articolo 30-quinquies, detenuti nelle banche dati degli organismi pubblici e privati;
b) il secondo, denominato modulo informatico centralizzato, memorizza, in forma aggregata ed anonima, i casi il cui riscontro ha evidenziato la non autenticita' di una o piu' categorie di dati presenti nella richiesta di verifica e permette al titolare dell'archivio e al gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, lo studio del fenomeno delle frodi, ai fini dell'esercizio della prevenzione, anche mediante la predisposizione e pubblicazione periodica di specifiche linee guida, sul piano amministrativo, nel settore del credito al consumo e dei pagamenti dilazionati o differiti ((,nonche' nel settore delle assicurazioni)) Per le finalita' di cui alla presente lettera, il titolare dell'archivio si avvale anche delle elaborazioni dei dati contenuti nell'archivio informatizzato istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 agosto 2005, n. 166;
c) il terzo, denominato modulo informatico di allerta, memorizza le informazioni trasmesse dagli aderenti relative alle frodi subite o ai casi che configurano un rischio di frodi nei settori del credito, dei servizi di comunicazione elettronica o interattivi ((e delle assicurazioni,)) nonche' le segnalazioni di specifiche allerta preventive trasmesse dal titolare dell'archivio agli aderenti. Tali informazioni sono conservate nell'archivio per il tempo necessario agli aderenti ad accertare l'effettiva sussistenza del rischio di frodi.
2. L'Arma dei carabinieri, il Corpo della guardia di finanza e la Polizia di Stato possono accedere, a titolo gratuito, al sistema di prevenzione.
3. I risultati di specifico interesse sono comunicati, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 30-octies del presente decreto legislativo, agli uffici del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno competenti in materia di analisi dei fenomeni criminali e di cooperazione, anche internazionale, di polizia per l'esercizio delle funzioni di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche', ove rilevanti, all'Unita' di informazione finanziaria della Banca d'Italia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza.
4. Allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione, il titolare dell'archivio, anche ai fini dell'approfondimento delle segnalazioni di cui all'articolo 30-ter, comma 7, ultimo periodo, puo' avvalersi della collaborazione del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che agisce con i poteri e le facolta' previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, utilizzando, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, strutture e personale esistenti in modo da non determinare oneri aggiuntivi.
Art. 30-quinquies
Dati oggetto di riscontro
1. Sono assoggettabili a riscontro, con i dati detenuti da organismi pubblici e privati, i dati relativi a persone fisiche che richiedono una dilazione o un differimento di pagamento, un finanziamento o altra analoga facilitazione finanziaria, ((nonche' una prestazione di carattere assicurativo,)) contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c):
a) documenti di identita' e di riconoscimento, comunque denominati o equipollenti, ancorche' smarriti o rubati;
b) partite IVA, codici fiscali e documenti che attestano il reddito esclusivamente per le finalita' perseguite dal presente decreto legislativo;
c) posizioni contributive previdenziali ed assistenziali.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo, gli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui al comma 1, lettere a), b) e c), devono renderli disponibili ((, a titolo gratuito,)) nelle modalita' e nei termini previsti dal decreto di cui all'articolo 30-octies.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuato, previo parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, ogni altro dato idoneo al perseguimento delle finalita' del presente decreto legislativo.
Art. 30-sexies
Procedura di riscontro sull'autenticita' dei dati e contributo degli aderenti
1. Ai fini del riscontro sull'autenticita' dei dati contenuti nelle richieste di verifica inviate dagli aderenti, l'ente gestore autorizza di volta in volta la procedura di collegamento dell'archivio alle banche dati degli organismi pubblici e privati. Ciascuna richiesta puo' concernere una o piu' categorie di dati nell'ambito di quelle elencate nell'articolo 30-quinquies.
2. L'onere derivante dall'attuazione del presente decreto legislativo e' posto a carico degli aderenti al sistema pubblico di prevenzione. L'adesione al sistema e ciascuna richiesta di verifica, riferita ad un singolo nominativo, comportano, da parte dell'aderente, previa stipula di apposita convenzione con l'ente gestore, il pagamento di un contributo articolato in modo tale da garantire sia le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, sia il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore. La misura delle componenti del contributo e' determinata con il decreto di cui all'articolo 30-octies.
((2-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il parere del gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, puo' essere rideterminata la misura delle componenti del contributo di cui al comma 2 del presente articolo)).
Art. 30-septies
Disposizioni finanziarie
1. Le somme versate dagli aderenti affluiscono all'ente gestore, il quale deve fornire al Ministero dell'economia e delle finanze apposita rendicontazione in ordine alle somme introitate e ai costi sostenuti in relazione al servizio svolto.
((1-bis. La quota delle somme introitate dall'ente gestore e non destinata a garantire le spese di progettazione e di realizzazione dell'archivio, nonche' il costo pieno del servizio svolto dall'ente gestore, viene versata annualmente, dal medesimo ente, all'entrata del bilancio dello Stato, per essere riassegnata ad apposito programma dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare alla prevenzione dei reati finanziari.))
Art. 30-octies
Termini, modalita' e condizioni per la gestione del sistema di prevenzione
1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione:
a) sono specificati la struttura e i livelli di accesso all'archivio, i singoli elementi identificativi dei dati contenuti nelle fonti elencate dalle lettere da a) a c), da comunicare ai sensi dell'articolo 30-quinquies((. . .));
b) sono stabilite le modalita' relative al collegamento informatico dell'archivio con le banche dati degli organismi pubblici e privati che detengono i dati di cui all'articolo 30-quinquies;
c) sono individuate le modalita' e fissati i termini secondo cui i dati di cui all'articolo 30-quinquies sono comunicati e gestiti, nonche' viene stabilita la procedura che caratterizza la fase di riscontro ai sensi dell'articolo 30-sexies, comma 1;
d) sono fissati l'importo del contributo di cui all'articolo 30-sexies, comma 2, nonche' i criteri di determinazione e le modalita' di riscossione del medesimo.
2. Lo schema del decreto di cui al comma 1 viene trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali affinche' esprima il proprio parere entro venti giorni dalla trasmissione.
3. Il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, di cui all'articolo 136 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, puo' chiedere in qualsiasi momento di essere ascoltato dal gruppo di lavoro di cui all'articolo 30-ter, comma 9, in ordine all'applicazione del presente decreto legislativo.
4. I termini e le modalita' di attuazione dell'articolo 30-quinquies, comma 1, lettera b), sono definiti con decreto interdirettoriale del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate.
((4-bis. Le disposizioni riguardanti le informazioni relative alle frodi subite e ai casi che configurano un rischio di frodi si applicano decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.))
((4-ter. Le disposizioni riguardanti le imprese di assicurazione si applicano decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1.))
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