138/2011 - Nuova Manovra correttiva 2011 (testo coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011 n. 148
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Art. 19
Disposizioni finali
1. Alle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, di cui, rispettivamente, all'articolo 1 commi 16 e 25, ((all'articolo 2, comma 2)), all'articolo 5 e all'articolo 7, pari complessivamente a ((2.215,2 milioni)) di euro per l'anno 2012 a ((132,8 milioni)) di euro per l'anno 2013, ((170,8 milioni)) di euro per l'anno 2014, 323 milioni di euro per l'anno 2015 e 16 milioni di euro per l'anno 2016, ((pari a, in termini di indebitamento netto, 182,8 milioni)) per l'anno 2013 ed a ((320,8 milioni)) per l'anno 2014, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dal presente decreto.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 19-bis.
(( (Disposizioni finali concernenti le regioni a statuto speciale e le province autonome) ))
((1. L'attuazione delle disposizioni del presente decreto nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano avviene nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione e secondo quanto previsto dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42)).
Art. 20
Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 agosto 2011
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Tremonti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Palma
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