201/2011 - Decreto Legge Salva Italia 2012
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DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (Decreto Salva Italia)
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. (Cd Decreto Salva Italia).
Testo coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e aggiornato alle modifiche apportate
dal DECRETO-LEGGE 24 marzo 2012, n. 29 e successiva rettifica pubblicata in G.U. 26/03/2012, n.72
(Fonte: Normattiva.it i testi non hanno carattere di ufficialità)
Titolo i Sviluppo ed equita'
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di emanare disposizioni per il consolidamento dei conti pubblici, al fine di garantire la stabilita' economico-finanziaria del Paese nell'attuale eccezionale situazione di crisi internazionale e nel rispetto del principio di equita', nonche' di adottare misure dirette a favorire la crescita, lo sviluppo e la competitivita';
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 dicembre 2011;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i rapporti con il Parlamento;
E M A N A
Il seguente decreto-legge:
Art. 1
Aiuto alla crescita economica (Ace)
1. In considerazione della esigenza di rilanciare lo sviluppo economico del Paese e fornire un aiuto alla crescita mediante una riduzione della imposizione sui redditi derivanti dal finanziamento con capitale di rischio, nonche' per ridurre lo squilibrio del trattamento fiscale tra imprese che si finanziano con debito ed
imprese che si finanziano con capitale proprio, e rafforzare, quindi,
la struttura patrimoniale delle imprese e del sistema produttivo italiano, ai fini della determinazione del reddito complessivo netto dichiarato dalle societa' e dagli enti indicati nell'articolo 73,
comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' ammesso in deduzione un importo corrispondente al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio, secondo le disposizioni dei commi da 2 a 8 ((del presente articolo)). Per le societa' e gli enti commerciali di cui all'articolo 73, comma 1,
lettera d), del citato testo unico le disposizioni del presente articolo si applicano relativamente alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato.
2. Il rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e' valutato mediante applicazione dell'aliquota percentuale individuata con il provvedimento di cui al comma 3 alla variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
3. Dal quarto periodo di imposta l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio e'
determinata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 31 gennaio di ogni anno, tenendo conto dei rendimenti finanziari medi dei titoli obbligazionari pubblici,
aumentabili di ulteriori tre punti percentuali a titolo di compensazione del maggior rischio.In via transitoria, per il primo triennio di applicazione, l'aliquota e' fissata al 3 per cento.
4. La parte del rendimento nozionale che supera il reddito complessivo netto dichiarato e' computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito dei periodi d'imposta successivi.
5. Il capitale proprio esistente alla chiusura dell'esercizio in corso ((al 31 dicembre 2010)) e' costituito dal patrimonio netto risultante dal relativo bilancio, senza tener conto dell'utile del medesimo esercizio. Rilevano come variazioni in aumento i conferimenti in denaro nonche' gli utili accantonati a riserva ad
esclusione di quelli destinati a riserve non disponibili; come variazioni in diminuzione: a) le riduzioni del patrimonio netto con attribuzione, a qualsiasi titolo, ai soci o partecipanti; b) gli acquisti di partecipazioni in societa' controllate; c) gli acquisti di aziende o di rami di aziende.
6. Gli incrementi derivanti da conferimenti in denaro rilevano a partire dalla data del versamento; quelli derivanti dall'accantonamento di utili a partire dall'inizio dell'esercizio in cui le relative riserve sono formate. I decrementi rilevano a partire dall'inizio dell'esercizio in cui si sono verificati. Per le aziende e le societa' di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito.
7. Il presente articolo si applica anche al reddito d'impresa di persone fisiche, societa' in nome collettivo e in accomandita semplice in regime di contabilita' ordinaria, con le modalita'
stabilite con il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di cui al comma 8 in modo da assicurare un beneficio conforme a quello garantito ai soggetti di cui al comma 1.
8. Le disposizioni di attuazione del presente articolo sono emanate con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze entro 30
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con lo stesso provvedimento possono essere stabilite disposizioni aventi finalita' antielusiva specifica.
9. Le disposizioni del presente articolo si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 2
Agevolazioni fiscali riferite al costo del lavoro nonche' per donne e giovani
1. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012 e'
ammesso in deduzione ai sensi dell'articolo 99, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, un importo pari all'imposta regionale sulle attivita'
produttive determinata ai sensi degli articoli 5, 5-bis, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1,
lettera a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n.
446 del 1997.
1-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009,
n. 2, e successive modificazioni, le parole: "ovvero delle spese per
il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti ai sensi dell'articolo 11, commi 1, lettera a), 1-bis,
4-bis, 4-bis.1 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997" sono soppresse.
1-ter. La disposizione di cui al comma 1-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2012.
((1-quater. In relazione a quanto disposto dal comma 1 e tenuto conto di quanto previsto dai commi da 2 a 4 dell'articolo 6 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalita'
di presentazione delle istanze di rimborso relative ai periodi di imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2012, per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia ancora pendente il termine di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonche' ogni altra disposizione di attuazione del presente articolo.))
2. All'articolo 11, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 2), dopo le parole "periodo di imposta" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 10.600 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni";
b) al numero 3), dopo le parole "Sardegna e Sicilia" sono aggiunte le seguenti: ", aumentato a 15.200 euro per i lavoratori di sesso femminile nonche' per quelli di eta' inferiore ai 35 anni".
3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2011.
Art. 3
Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali e rifinanziamento fondo di garanzia
1. In considerazione della eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessita' della riprogrammazione nell'utilizzo delle risorse disponibili, al fine di accelerare la spesa dei programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ((dopo la lettera n) e' aggiunta la seguente: "n-bis) )) per gli anni 2012, 2013 e 2014, delle spese effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le Regioni ricomprese nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in nell'Obiettivo Competitivita', di cui al Regolamento del Consiglio (CE) n.
1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.". ((PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 22 DICEMBRe 2011, N. 214)).
((1-bis. L'esclusione delle spese di cui alla lettera n-bis) del comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183,
introdotta dal comma 1 del presente articolo, opera per ciascuna regione nei limiti definiti con i criteri di cui al comma 2 del presente articolo)).
2. Per compensare gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze con una dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un "Fondo di compensazione per
gli interventi volti a favorire lo sviluppo", ripartito tra le singole Regioni sulla base della chiave di riparto dei fondi strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi' come stabilita dal Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, adottato con Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo del Fondo si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da comunicare al Parlamento e alla Corte dei conti, su richiesta dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine cronologico delle richieste e entro i limiti della dotazione assegnata ad ogni singola Regione.
3. ((Alla compensazione degli effetti finanziari derivanti dalla costituzione del fondo di cui al comma 2)) si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente provvedimento.
4. La dotazione del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lett. a), della legge 23
dicembre 1996, n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, e'
incrementata di 400 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.
5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la somma di 300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo 31 marzo 1988, n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150 milioni nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura del titolare del medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse alle attivita' di credito all'esportazione. All'onere derivante dal presente comma in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto.
Art. 4
Detrazioni per interventi di ristrutturazione, di efficientamento energetico e per spese conseguenti a calamita' naturali
1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) nell'articolo 11, comma 3, le parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e ((16-bis))";
b) nell'articolo 12, comma 3, le parole: "15 e 16", sono sostituite dalle seguenti: "15, 16 e ((16-bis))";
c) dopo l'articolo 16, e' aggiunto il seguente: "Art. 16-bis
(Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici)
1. Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unita' immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi:
a) di cui alle lett. a) b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo 1117
((...)) del codice civile;
b) di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, effettuati sulle singole unita' immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
c) necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorche' non rientranti nelle categorie di cui alle lettere a) e b) del presente comma,
sempreche' sia stato dichiarato lo stato di emergenza ((, anche anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione));
d) relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprieta' comune;
e) finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia adatto a favorire la mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in ((situazione di gravita')), ai sensi dell'articolo 3,
comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
f) relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
g) relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
h) relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
i) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica,
in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonche' per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e,
ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unita' immobiliari;
l) di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad
evitare gli infortuni domestici.
2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia.
3. La detrazione di cui al comma 1 spetta anche nel caso di interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia di cui ((di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 3)) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro sei mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unita' immobiliari, in ragione di un'aliquota del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti,
che si assume in misura pari al 25 per cento del prezzo dell'unita'
immobiliare risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione e, comunque, entro l'importo massimo di 48.000 euro.
4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 realizzati in ciascun anno consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni.
5. Se gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati su unita'
immobiliari residenziali adibite promiscuamente all'esercizio dell'arte o della professione, ovvero all'esercizio dell'attivita'
commerciale, la detrazione spettante e' ridotta al 50 per cento.
6. La detrazione e' cumulabile con le agevolazioni gia' previste sugli immobili oggetto di vincolo ai sensi del decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, ridotte nella misura del 50 per cento.
7. La detrazione e' ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
8. In caso di vendita dell'unita' immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al comma 1 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte e' trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unita' immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero,
esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene.
9. Si applicano le disposizioni di cui al decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro dei lavori pubblici 18 febbraio 1998, n. 41, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 marzo 1998, n.
60, con il quale e' stato adottato il "Regolamento recante norme di attuazione e procedure di controllo di cui all'articolo 1 della L. 27
dicembre 1997, n. 449, in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia".
10. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.";
d) nell'articolo 24, comma 3 dopo le parole: "e i)", sono aggiunte le seguenti: ", e dell'articolo ((16-bis))".
2. All'articolo 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «2010, 2011 e 2012 » sono sostituite dalle seguenti: «2010 e 2011»;
b) alla lettera a), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011»;
c) alla lettera b), le parole: «dicembre 2012» sono sostituite dalle seguenti: «dicembre 2011» e le parole: «giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «giugno 2012».
3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
nella legge 30 luglio 2010, n. 122.
4. Nell'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
le parole "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: (("31
dicembre 2012. Le disposizioni di cui al citato comma 347 si applicano anche alle spese per interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria". Ai relativi oneri,
valutati in 6,58 milioni di euro per l'anno 2014 e in 2,75 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali)). La detrazione prevista dall'articolo 16-bis comma 1, lettera h), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come ((introdotto)) dal presente articolo, si applica alle spese effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2013.
5. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore il 1°
gennaio 2012.
Art. 5
(( (Introduzione dell'ISEE per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali, con destinazione dei relativi risparmi a favore delle famiglie)
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare,
previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 31
maggio 2012, sono rivisti le modalita' di determinazione e i campi di applicazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) al fine di: adottare una definizione di reddito disponibile che includa la percezione di somme, anche se esenti da imposizione fiscale, e che tenga conto delle quote di patrimonio e di reddito dei diversi componenti della famiglia nonche' dei pesi dei carichi familiari, in particolare dei figli successivi al secondo e di persone disabili a carico; migliorare la capacita' selettiva dell'indicatore, valorizzando in misura maggiore la componente patrimoniale sita sia in Italia sia all'estero, al netto del debito residuo per l'acquisto della stessa e tenuto conto delle imposte relative; permettere una differenziazione dell'indicatore per le diverse tipologie di prestazioni. Con il medesimo decreto sono individuate le agevolazioni fiscali e tariffarie nonche' le provvidenze di natura assistenziale che, a decorrere dal 1º gennaio 2013, non possono essere piu' riconosciute ai soggetti in possesso di un ISEE superiore alla soglia individuata con il decreto stesso. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalita' con cui viene rafforzato il sistema dei controlli dell'ISEE, anche attraverso la condivisione degli archivi cui accedono la pubblica amministrazione e gli enti pubblici e prevedendo la costituzione di una banca dati delle prestazioni sociali agevolate, condizionate all'ISEE, attraverso l'invio telematico all'INPS, da parte degli enti erogatori, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, delle informazioni sui beneficiari e sulle prestazioni concesse.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione di politiche sociali e assistenziali. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede a determinare le modalita'
attuative di tale riassegnazione)).
Art. 6
Equo indennizzo e pensioni privilegiate
1. Ferma la tutela derivante dall'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, sono abrogati gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermita' da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio,
dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa ((, vigili del fuoco)) e soccorso pubblico. La disposizione di cui al primo periodo del presente comma non si applica, inoltre, ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonche' ai procedimenti per i quali, alla predetta data, non sia ancora scaduto il termine di presentazione della domanda, nonche'
ai procedimenti instaurabili d'ufficio per eventi occorsi prima della predetta data.
Art. 6-bis
(( Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito) ))
(( 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia,
di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente:
"Art. 117-bis. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per
cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente.
2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente,
una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa,
espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento.
3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullita' della clausola non comporta la nullita' del contratto.
4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e puo' prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entita' e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2")).
Titolo Ii Rafforzamento del sistema finanziario nazionale e internazionale
Art. 7
Partecipazione italiana a banche e fondi
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti all'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo (BERS), adottati dal Consiglio dei Governatori della Banca medesima con le risoluzioni n. 137 e n. 138
del 30 settembre 2011. Il Ministro dell'Economia e delle Finanze e'
incaricato dell'esecuzione della presente disposizione e dei rapporti da mantenere con l'amministrazione della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo, conseguenti ai predetti emendamenti.
Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui al presente comma a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 56 dell'Accordo istitutivo della Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo,
ratificato ai sensi della legge 11 febbraio 1991, n. 53 e successive modificazioni.
2. Al fine di adempiere agli impegni dello Stato italiano derivanti dalla partecipazione a Banche e Fondi internazionali e' autorizzata la spesa di 87,642 milioni di euro nell'anno 2012, di 125,061 milioni di euro nel 2013 e di 121,726 milioni di euro nel 2014. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli anni 2012, 2013 e 2014 dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014,
nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
3. Per finanziare la partecipazione italiana agli aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo, la somma di 226
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di Tesoreria di cui all'art. 7, comma 2 bis, del D.Lgs. 31 marzo 1998,
n. 143, e successive modifiche e integrazioni, e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 26 milioni di euro nel 2012, 45
milioni di euro nel 2013, 2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016
e 29,5 milioni di euro nel 2017, per essere riassegnata nella pertinente missione e programma dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'Economia e delle Finanze. ((Alla compensazione degli effetti finanziari di cui al presente comma si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese recate dal presente decreto)).
Art. 8
Misure per la stabilita' del sistema creditizio
1. Ai sensi della Comunicazione della Commissione europea C(2011)8744 concernente l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria, il Ministro dell'economia e delle finanze, fino al 30 giugno 2012, e' autorizzato a concedere la garanzia dello Stato sulle passivita' delle banche italiane, con scadenza da tre mesi fino a cinque anni o, a partire dal 1 gennaio 2012, a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis della legge 30
aprile 1999, n. 130, e di emissione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. Con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga del predetto termine in conformita' alla normativa europea in materia.
2. La concessione della garanzia di cui al comma 1 e' effettuata sulla base della valutazione da parte della Banca d'Italia dell'adeguatezza della patrimonializzazione della banca richiedente e della sua capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte.
3. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 e' incondizionata,
irrevocabile e a prima richiesta.
4. La garanzia dello Stato di cui al comma 1 sara' elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Per tale finalita' e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro annui per il periodo 2012-2016. I predetti importi sono annualmente versati su apposita contabilita' speciale, per essere destinati alla copertura dell'eventuale escussione delle suddette garanzie. Ad eventuali ulteriori oneri, si provvede ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196
((...)) 25.2 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Ai fini del presente articolo, per banche italiane si intendono le banche aventi sede legale in Italia.
6. L'ammontare delle garanzie concesse ai sensi del comma 1 e'
((limitato)) a quanto strettamente necessario per ripristinare la capacita' di finanziamento a medio-lungo termine delle banche beneficiarie. L'insieme delle operazioni e i loro effetti sull'economia sono oggetto di monitoraggio semestrale da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, con il supporto della Banca d'Italia, anche al fine di verificare la necessita' di ((prorogare l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 1)) e l'esigenza di eventuali modifiche operative. I risultati delle verifiche sono comunicati alla Commissione europea; le eventuali necessita' di prolungare la vigenza delle operazioni oltre i sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali modifiche operative ritenute necessarie sono notificate alla Commissione europea. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta ((alla Commissione europea))
entro il 15 aprile 2012 un rapporto sintetico sul funzionamento dello schema di garanzia di cui al comma 1 e sulle emissioni garantite e non garantite delle banche.
7. Le banche che ricorrono agli interventi previsti dal presente articolo devono svolgere la propria attivita' in modo da non abusare del sostegno ricevuto ((ne' conseguire)) indebiti vantaggi per il tramite dello stesso, in particolare nelle comunicazioni commerciali rivolte al pubblico.
8. In caso di mancato rispetto delle condizioni di cui al comma 7,
il Ministero dell'economia e delle finanze, su segnalazione della Banca d'Italia, puo' escludere la banca interessata dall'ammissione alla garanzia di cui al comma 1, fatte salve le operazioni gia' in essere. Di tale esclusione e' data comunicazione alla Commissione europea.
9. Per singola banca, l'ammontare massimo complessivo delle operazioni di cui al presente articolo non puo' eccedere, di norma,
il patrimonio di vigilanza, ivi incluso il patrimonio di terzo livello. La Banca d'Italia effettua un monitoraggio del rispetto dei suddetti limiti e ne comunica tempestivamente gli esiti al Dipartimento del Tesoro. Il Dipartimento del Tesoro comunica alla Commissione europea i risultati del monitoraggio.
10. La garanzia dello Stato puo' essere concessa su strumenti finanziari di debito emessi da banche che presentino congiuntamente le seguenti caratteristiche:
a) sono emessi successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche nell'ambito di programmi di emissione preesistenti, e hanno durata residua non inferiore a tre mesi e non superiore a cinque anni ((o, a partire dal 1º gennaio 2012,)) a sette anni per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) prevedono il rimborso del capitale in un'unica soluzione a scadenza;
c) sono a tasso fisso;
d) sono denominati in euro;
e) rappresentano un debito non subordinato nel rimborso del capitale e nel pagamento degli interessi;
f) non sono titoli strutturati o prodotti complessi ne'
incorporano una componente derivata. A tal fine si fa riferimento alle definizioni contenute nelle Istruzioni di Vigilanza per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 229 del 21 aprile 1999,
Titolo X, Capitolo 1, Sezione I.);
11. La garanzia di cui al precedente comma copre il capitale e gli interessi.
12. Non possono in alcun caso essere assistite da garanzia dello Stato le passivita' computabili nel patrimonio di vigilanza, come individuate dalle Nuove disposizioni di Vigilanza prudenziale per le banche (Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006,
Titolo I, Capitolo 2).
13. Il volume complessivo di strumenti finanziari di cui al comma 10
emessi dalle banche con durata superiore ai 3 anni sui quali puo'
essere prestata la garanzia di cui al comma 1, non puo' eccedere un terzo del valore nominale totale dei debiti garantiti dallo Stato emessi dalla banca stessa e garantiti dallo Stato ai sensi del comma 1.
14. Gli oneri economici a carico delle banche beneficiarie della garanzia di cui al comma 1 ((, derivanti dalle operazioni effettuate)) a partire dal 1° gennaio 2012, sono cosi' determinati:
a) per passivita' con durata originaria di almeno 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,40 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale al prodotto di 0,40 punti percentuali per una metrica di rischio composta come segue: la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti di Credit Default Swap (CDS) senior a 5 anni relativi alla banca o alla capogruppo nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia e la mediana dell'indice iTraxx
Europe Senior Financial a 5 anni nello stesso periodo di tre anni,
piu' la meta' del rapporto fra la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni di tutti gli Stati Membri dell'Unione Europea e la mediana degli spread sui contratti CDS senior a 5 anni dell'Italia nel medesimo periodo di tre anni.
b) per le obbligazioni bancarie garantite di cui all'art. 7-bis
della legge 30 aprile 1999, n. 130, la commissione, di cui al punto (ii) della lettera a), e' computata per la meta';
c) per passivita' con durata originaria inferiore a 12 mesi, e'
applicata una commissione pari alla somma dei seguenti elementi:
(i) una commissione di base di 0,50 punti percentuali; e
(ii) una commissione basata sul rischio eguale a 0,20 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating del debito senior
unsecured di A+ o A ed equivalenti, a 0,30 punti percentuali nel caso di banche aventi un rating di A- o equivalente, a 0,40 punti percentuali per banche aventi un rating inferiore a A- o prive di rating.
15. Per le banche per le quali non sono negoziati contratti di CDS o comunque non sono disponibili dati rappresentativi, la mediana degli spread di cui al punto ii) della lettera a) del comma 14 e' calcolata nel modo seguente:
a) per banche che abbiano un rating rilasciato da ((agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) )) riconosciute:
la mediana degli spread sui contratti di CDS a cinque anni nei tre anni che terminano il mese precedente la data di emissione della garanzia registrati per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area euro appartenenti alla medesima classe di rating del debito senior unsecured;
b) per banche prive di rating: la mediana degli spread sui contratti CDS registrati nel medesimo periodo per un campione di grandi banche, definito dalla Commissione europea, insediate in paesi dell'area dell'euro e appartenenti alla piu' bassa categoria di rating disponibile.
16. In caso di difformita' delle valutazioni di rating, il rating
rilevante per il calcolo della commissione e' quello piu' elevato.
17. I rating di cui al presente articolo sono quelli assegnati al momento della concessione della garanzia.
18. Nel caso in cui la garanzia dello Stato di cui al comma 1 sia concessa sulle passivita' emesse nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore del presente decreto e il 31 dicembre 2011, le commissioni sono determinate secondo quanto previsto dalle Raccomandazioni della Banca Centrale Europea del 20 ottobre 2008,
come aggiornate dalla Commissione europea a far data dal 1 luglio 2010.
19. La commissione e' applicata in ragione d'anno all'ammontare nominale dei titoli emessi dalla banca. Le commissioni dovute dalle banche interessate sono versate, in rate trimestrali posticipate, ad
apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le relative quietanze sono trasmesse dalla banca interessata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento del Tesoro.
20. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, puo' variare i criteri di calcolo e la misura delle commissioni del presente articolo in conformita' delle Comunicazioni della Commissione Europea, tenuto conto delle condizioni di mercato.
Le variazioni non hanno effetto sulle operazioni gia' in essere.
21. Le richieste di ammissione alla garanzia di cui al comma 1 sono presentate dalle banche interessate nel medesimo giorno alla Banca d'Italia e al Dipartimento del Tesoro con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
22. La richiesta e' presentata secondo un modello uniforme predisposto dalla Banca d'Italia e dal Dipartimento del Tesoro che deve indicare, tra l'altro, il fabbisogno di liquidita', anche prospettico, della banca, le operazioni di garanzia a cui la banca chiede di essere ammessa e quelle alle quali eventualmente sia gia'
stata ammessa o per le quali abbia gia' fatto richiesta di ammissione.
23. Ai fini dell'ammissione ((alla garanzia)), la Banca d'Italia valuta l'adeguatezza patrimoniale e la capacita' di fare fronte alle obbligazioni assunte in particolare sulla base dei seguenti criteri:
a) i coefficienti patrimoniali alla data dell'ultima segnalazione di vigilanza disponibile non siano inferiori a quelli obbligatori;
b) la capacita' reddituale della banca sia adeguata per far
fronte agli oneri delle passivita' garantite.
24. La Banca d'Italia comunica tempestivamente al Dipartimento del Tesoro, di norma entro 3 giorni dalla presentazione della richiesta,
le valutazioni di cui al comma 23. Nel caso di valutazione positiva la Banca d'Italia comunica inoltre:
a) la valutazione della congruita' delle condizioni e dei volumi dell'intervento di liquidita' richiesto, alla luce delle dimensioni della banca e della sua patrimonializzazione;
b) l'ammontare del patrimonio di vigilanza, incluso il patrimonio di terzo livello;
c) l'ammontare della garanzia;
d) la misura della commissione dovuta secondo quanto previsto al comma 14.
25. Sulla base degli elementi comunicati dalla Banca d'Italia, il Dipartimento del Tesoro provvede tempestivamente e di norma entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione della Banca d'Italia, in merito alla richiesta presentata della banca. A tal fine tiene conto del complesso delle richieste provenienti dal sistema,
dell'andamento del mercato finanziario e delle esigenze di stabilizzazione dello stesso, della rilevanza dell'operazione,
nonche' dell'insieme delle operazioni attivate dal singolo operatore.
Il Dipartimento del Tesoro comunica la decisione alla banca richiedente e alla Banca d'Italia, con modalita' che assicurano la rapidita' e la riservatezza della comunicazione.
26. La banca che non sia in grado di adempiere all'obbligazione garantita presenta richiesta motivata d'intervento della garanzia al Dipartimento del Tesoro e alla Banca d'Italia, allegando la relativa documentazione e indicando gli strumenti finanziari o le obbligazioni contrattuali per i quali richiede l'intervento e i relativi importi dovuti. La richiesta e' presentata, di norma, almeno 30 giorni prima della scadenza della passivita' garantita, salvo casi di motivata urgenza.
27. Il Dipartimento del Tesoro accertata, sulla base delle valutazioni della Banca d'Italia, l'ammissibilita' della richiesta,
autorizza l'intervento della garanzia entro il giorno antecedente la scadenza dell'operazione. Qualora non sia possibile disporre il pagamento con procedure ordinarie, sulla base della predetta autorizzazione, la Banca d'Italia effettua il pagamento a favore dei creditori mediante contabilizzazione in conto sospeso collettivo. Il pagamento e' regolarizzato entro i successivi novanta giorni.
28. A seguito dell'intervento della garanzia dello Stato, la banca e' tenuta a rimborsare all'erario le somme pagate dallo Stato maggiorate degli interessi al tasso legale fino al giorno del rimborso. La banca e' altresi' tenuta a presentare un piano di ristrutturazione, come previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 25 ottobre 2008 e successive modificazioni e integrazioni. Tale piano viene trasmesso alla Commissione europea entro e non oltre sei mesi.
29. Ove uno dei provvedimenti di cui al Titolo IV ((del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni,))
sia stato adottato in conseguenza della escussione della garanzia ai sensi del presente articolo, il provvedimento e' trasmesso alla Commissione Europea entro 6 mesi.
30. Qualora, al fine di soddisfare anche in modo indiretto esigenze di liquidita', la Banca d'Italia effettui operazioni di finanziamento o di altra natura che siano garantite mediante pegno o cessione di credito, la garanzia ha effetto nei confronti del debitore e dei terzi ((dal momento)) della sua prestazione, ai sensi degli articoli 1, comma 1, lettera q), e 2, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170 ed in deroga agli articoli 1264,
1265 e 2800 del codice civile e all'articolo 3, comma 1-bis del decreto legislativo 21 maggio 2004, n.170. In caso di garanzia costituita da crediti ipotecari, non e' richiesta l'annotazione prevista dall'articolo 2843 del codice civile. Alle medesime operazioni si applica l'articolo 67, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La disciplina derogatoria ((di cui al presente comma)) si applica ai contratti di garanzia finanziaria a favore della Banca d'Italia stipulati entro la data del 31 dicembre 2012.
31. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, presenta alla Commissione europea una relazione (viability review) per ciascuna banca beneficiaria della garanzia di cui al comma 1 nel caso in cui il totale delle passivita' garantite ecceda sia il 5 per cento delle passivita' totali della banca sia l'ammontare di 500 milioni di euro.
Il rapporto ha ad oggetto la solidita' e la capacita' di raccolta della banca interessata, e' redatto ((in conformita' ai criteri))
stabiliti dalla Commissione nella Comunicazione del 19 agosto 2009 ed
e' comunicato alla Commissione europea entro 3 mesi dal rilascio della garanzia.
32. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia, comunica alla Commissione europea, entro tre mesi successivi a ciascuna emissione di strumenti garantiti ai sensi del comma 1, l'ammontare della commissione effettivamente applicata con riferimento a ciascuna emissione.
33. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, possono essere stabiliti eventuali ulteriori criteri, condizioni e modalita'
di attuazione del presente articolo.
34. Nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' rilasciare,
fino al 30 giugno 2012, la garanzia statale su finanziamenti erogati discrezionalmente dalla Banca d'Italia alle banche italiane e alle succursali di banche estere in Italia per fronteggiare gravi crisi di liquidita' (emergency liquidity assistance). Agli eventuali oneri si provvede nell'ambito delle risorse e con le modalita' di cui al comma 4 del presente articolo.
Art. 9
Imposte Differite Attive
1. All'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,
convertito, con modificazioni, dalla ((legge 26 febbraio 2011, n.
10,)) sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 56:
1) dopo le parole "dei soci" sono aggiunte le seguenti: "((, o dei))
diversi organi competenti ((per legge,))";
2) dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: "Con decorrenza dal periodo d'imposta in corso alla data di approvazione del bilancio, non sono deducibili i componenti negativi corrispondenti alle attivita' per imposte anticipate trasformate in credito d'imposta ai sensi del presente comma;"
b) dopo il comma 56, sono inseriti i seguenti:
"56-bis. La quota delle attivita' per imposte anticipate iscritte in bilancio ((relativa)) alle perdite di cui all'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e derivante dalla deduzione dei componenti negativi di reddito di cui al comma 55, e'
trasformata per intero in crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita di cui al presente comma. La perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente e' computata in diminuzione del reddito dei periodi d'imposta successivi per un ammontare pari alla perdita del periodo d'imposta rilevata nella dichiarazione dei redditi di cui al periodo precedente ridotta dei componenti negativi di reddito che hanno dato luogo alla quota di attivita' per imposte anticipate trasformata in crediti d'imposta ai sensi del presente comma.
56-ter. La disciplina di cui ai commi 55, 56 e 56-bis si applica anche ai bilanci di liquidazione volontaria ovvero relativi a societa' sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi, ivi inclusi quelli riferiti all'amministrazione straordinaria e alla liquidazione coatta amministrativa di banche e altri intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia. Qualora il bilancio finale per cessazione di attivita', dovuta a liquidazione volontaria, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, evidenzi un patrimonio netto positivo, e' trasformato in crediti d'imposta l'intero ammontare di attivita' per imposte anticipate di cui ai commi 55 e 56. Alle operazioni di liquidazione volontaria di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste dall'articolo 37-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600."
c) al comma 57:
1) nel primo periodo, le parole "al comma 55" sono sostituite dalle parole "ai commi 55, 56, 56-bis e 56-ter" e le parole "rimborsabile ne'" sono soppresse;
2) nel secondo periodo, le parole "puo' essere ceduto ovvero" sono soppresse;
3) nel secondo periodo, dopo le parole "n. 241" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero puo' essere ceduto al valore nominale secondo quanto previsto dall'articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.";
4) dopo il terzo periodo, e' aggiunto il seguente: "L'eventuale credito che residua dopo aver effettuato le compensazioni di cui al secondo periodo del presente comma e' rimborsabile.";
5) l'ultimo periodo e' soppresso.
d) nel comma 58 dopo le parole "modalita' di attuazione" sono aggiunte le parole "dei commi 55, 56, 56-bis, 56-ter e 57".
Titolo IIi Consolidamento dei conti pubblici
Capo I
Misure per l'emersione della base imponibile e la trasparenza fiscale
Art. 10
Regime premiale per favorire la trasparenza
1. Al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ai soggetti che svolgono attivita' artistica o professionale ovvero attivita' di impresa in forma individuale o con le forme associative di cui all'articolo 5
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono riconosciuti, alle condizioni indicate nel comma 2 del presente articolo, i seguenti benefici:
a) semplificazione degli adempimenti amministrativi;
b) assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Amministrazione finanziaria;
c) accelerazione del rimborso o della compensazione dei crediti IVA;
d) per i contribuenti non soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d),
secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633;
e) riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'attivita'
di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.
2. I benefici di cui al comma 1 sono riconosciuti a condizione che il contribuente:
a) provveda all'invio telematico all'amministrazione finanziaria dei corrispettivi, delle fatture emesse e ricevute e delle risultanze degli acquisti e delle cessioni non soggetti a fattura;
b) istituisca un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attivita' artistica, professionale o di impresa esercitata.
3. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono individuati i benefici di cui al comma 1, lettere a), b) e c) con particolare riferimento agli obblighi concernenti l'imposta sul valore aggiunto e gli adempimenti dei sostituti d'imposta. In particolare, col provvedimento sono previsti, con le relative decorrenze:
a) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle liquidazioni periodiche IVA, dei modelli di versamento e della dichiarazione IVA, eventualmente previo invio telematico da parte del contribuente di ulteriori informazioni necessarie;
b) predisposizione automatica da parte dell'Agenzia delle entrate del modello 770 semplificato, del modello CUD e dei modelli di versamento periodico delle ritenute, nonche' gestione degli esiti dell'assistenza fiscale, eventualmente previo invio telematico da parte del sostituto o del contribuente delle ulteriori informazioni necessarie;
c) soppressione dell'obbligo di certificazione dei corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale;
d) anticipazione del termine di compensazione del credito IVA,
abolizione del visto di conformita' per compensazioni superiori a 15.000 euro ed esonero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA.
4. Ai soggetti di cui al comma 1, che non sono in regime di contabilita' ordinaria e che rispettano le condizioni di cui al comma 2, lettera a) e b), sono riconosciuti altresi' i seguenti benefici:
a) determinazione del reddito IRPEF secondo il criterio di cassa e predisposizione in forma automatica da parte dell'Agenzia delle entrate delle dichiarazioni IRPEF ed IRAP;
b) esonero dalla tenuta delle scritture contabili rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP e dalla tenuta del registro dei beni ammortizzabili;
c) esonero dalle liquidazioni, dai versamenti periodici e dal versamento dell'acconto ai fini IVA.
5. Con uno o piu' provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano previa opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi presentata nel periodo d'imposta precedente a quello di applicazione delle medesime.
7. Il contribuente puo' adempiere agli obblighi previsti dal comma 2
o direttamente o per il tramite di un intermediario abilitato ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
8. I soggetti che non adempiono agli obblighi di cui al precedente comma 2 nonche' a quelli di cui al decreto legislativo n. 231 del 2007 perdono il diritto di avvalersi dei benefici previsti dai commi precedenti e sono soggetti all'applicazione di una sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 4.000. I soggetti che adempiono agli obblighi di cui al comma 2, lettera a) con un ritardo non superiore a 90 giorni non decadono dai benefici medesimi, ferma restando l'applicazione della sanzione di cui al primo periodo, per
la quale e' possibile avvalersi dell'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del decreto legislativo. 18 dicembre 1997, n. 472.
9. Nei confronti dei contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10, della legge 8 maggio 1998, n. 146, che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dell'applicazione degli studi medesimi:
a) sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, ultimo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;
b) sono ridotti di un anno i termini di decadenza per
l'attivita' di accertamento previsti dall'articolo 43, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
600, e dall'articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 633; la disposizione non si applica in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74;
c) la determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29
settembre 1973, n. 600, e' ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno un terzo quello dichiarato.
10. La disposizione di cui al comma 9 si applica a condizione che:
a) il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
b) sulla base dei dati di cui alla precedente lettera a), la posizione del contribuente risulti coerente con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili.
11. Con riguardo ai contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore, ai sensi dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, per i quali non si rende applicabile la disposizione di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di Finanza destinano parte della capacita' operativa alla effettuazione di specifici piani di controllo, articolati su tutto il territorio in modo proporzionato alla numerosita' dei contribuenti interessati e basati su specifiche analisi del rischio di evasione che tengano anche conto delle informazioni presenti nella apposita sezione dell'anagrafe tributaria di cui all'articolo 7, sesto comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
605. Nei confronti dei contribuenti che dichiarano ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore e per i quali non ricorra la condizione di cui alla lettera b) del precedente comma 10, i controlli sono svolti prioritariamente con l'utilizzo dei poteri istruttori di cui ai numeri 6-bis e 7 del primo comma dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 settembre 1973, n. 600, e ai numeri 6-bis e 7 del secondo comma dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.
12. Il comma 4-bis dell'articolo 10 e l'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono abrogati. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le associazioni di categoria,
possono essere differenziati i termini di accesso alla disciplina di cui al presente articolo tenuto conto del tipo di attivita' svolta dal contribuente. Con lo stesso provvedimento sono dettate le relative disposizioni di attuazione.
13. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 9 e 10 si applicano con riferimento alle dichiarazioni relative all'annualita' 2011 ed a quelle successive. ((Con riferimento all'annualita' 2011, le integrazioni previste dall'articolo 1, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, devono essere pubblicate nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 aprile 2012.)) Per le attivita' di accertamento effettuate in relazione alle annualita'
antecedenti il 2011 continua ad applicarsi quanto previsto dal previgente comma 4-bis dell'articolo 10 e dall'articolo 10-ter della legge 8 maggio 1998, n. 146.
13-bis. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
"1-bis. In caso di comprovato peggioramento della situazione di cui al comma 1, la dilazione concessa puo' essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta decadenza. In tal caso, il debitore puo' chiedere che il piano di rateazione preveda, in luogo della rata costante, rate variabili di importo crescente per ciascun anno".
13-ter. Le dilazioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, concesse fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, interessate dal mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate e, a tale data, non ancora prorogate ai sensi dell'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, possono essere prorogate per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che il debitore comprovi un temporaneo peggioramento della situazione di difficolta' posta a base della concessione della prima dilazione.
13-quater. All'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999,
n. 112, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione e per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari, gli agenti della riscossione hanno diritto al rimborso dei costi fissi risultanti dal bilancio certificato, da determinare annualmente, in misura percentuale delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che tenga conto dei carichi annui affidati, dell'andamento delle riscossioni coattive e del processo di ottimizzazione, efficientamento e riduzione dei costi del gruppo Equitalia Spa. Tale decreto deve, in ogni caso, garantire al contribuente oneri inferiori a quelli in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il rimborso di cui al primo periodo e' a carico del debitore:
a) per una quota pari al 51 per cento, in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla notifica della cartella. In tal caso, la restante parte del rimborso e' a carico dell'ente creditore;
b) integralmente, in caso contrario";
b) il comma 2 e' abrogato;
c) il comma 6 e' sostituito dai seguenti:
"6. All'agente della riscossione spetta, altresi', il rimborso degli specifici oneri connessi allo svolgimento delle singole procedure, che e' a carico:
a) dell'ente creditore, se il ruolo viene annullato per effetto di provvedimento di sgravio o in caso di inesigibilita';
b) del debitore, in tutti gli altri casi.
6.1. Con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono determinate:
a) le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) la misura del rimborso, da determinare anche proporzionalmente rispetto al carico affidato e progressivamente rispetto al numero di procedure attivate a carico del debitore;
c) le modalita' di erogazione del rimborso";
d) il comma 7-bis e' sostituito dal seguente:
"7-bis. Sulle somme riscosse e riconosciute indebite non spetta il rimborso di cui al comma 1";
e) al comma 7-ter, le parole: "sono a carico dell'ente creditore le spese vive di notifica della stessa cartella di pagamento" sono sostituite dalle seguenti: "le spese di cui al primo periodo sono a carico dell'ente creditore".
13-quinquies. Il decreto di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, come da ultimo sostituito dal comma 13-quater del presente articolo, nonche' il decreto di cui al comma 6.1 del predetto articolo 17, introdotto dal medesimo comma 13-quater, sono adottati entro il 31 dicembre 2013.
13-sexies. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti richiamati dal comma 13-quinquies, resta ferma la disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-septies. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 13-quater, 13-quinquies e 13-sexies non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
13-octies. All'articolo 7, comma 2, lettera gg-ter), del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, le parole: "a decorrere dal 1º
gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dal 31
dicembre 2012".
13-novies. I termini previsti dall'articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come da ultimo modificati dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25
marzo 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 74 del 31 marzo 2011, recante l'ulteriore proroga di termini relativa al Ministero dell'economia e delle finanze, sono prorogati al 31 dicembre 2012.
13-decies. All'articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, i periodi dal secondo fino alla fine del comma sono soppressi;
b) il comma 4 e' sostituito dai seguenti:
"4. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di una sola delle rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, e' iscritto a ruolo.
4-bis. Il tardivo pagamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo,
e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non e' eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva";
c) al comma 5:
1) le parole: "dal comma 4" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 4 e 4-bis";
2) dopo le parole: "rata non pagata" sono aggiunte le seguenti:
"o pagata in ritardo";
d) al comma 6, le parole: "di cui ai commi 1, 3, 4 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1, 3, 4, 4-bis e 5".
13-undecies. Le disposizioni di cui al comma 13-decies si applicano altresi' alle rateazioni in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
13-duodecies. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 209, le parole: "dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e con gli enti pubblici nazionali" sono sostituite dalle seguenti: "pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31
dicembre 2009, n. 196, nonche' con le amministrazioni autonome";
b) il comma 214 e' sostituito dal seguente:
"214. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 213, e' stabilita la data dalla quale decorrono gli obblighi previsti dal decreto stesso per le amministrazioni locali di cui al comma 209".
13-terdecies. All'articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2-bis. Il debitore ha facolta' di procedere alla vendita del bene pignorato o ipotecato al valore determinato ai sensi degli articoli 68 e 79, con il consenso dell'agente della riscossione, il quale interviene nell'atto di cessione e al quale e' interamente versato il corrispettivo della vendita. L'eccedenza del corrispettivo rispetto al debito e' rimborsata al debitore entro i dieci giorni lavorativi successivi all'incasso".
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